12.2021.154
Scioglimento della società per lacune organizzative, sanatoria
8 novembre 2021Italiano6 min
108 CPC nonché la LTG
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.154
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.3092 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa l’8 luglio 2021 dall’
AO
1
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una valida
rappresentanza in Svizzera;
nell’ambito della quale il
Pretore aggiunto, con decisione 23 settembre 2021, ha accolto l'istanza,
pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con appello 4 ottobre 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato
giudizio, protestando spese e ripetibili;
visto lo scritto 13 ottobre 2021 della Pretura con
annesso l’estratto RC aggiornato della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e
considerato
in fatto e in
diritto:
che con istanza 8 luglio
2021 AO 1 (URC) ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano la società AP 1, __________, chiedendo che nei confronti della stessa, priva
di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO) e invano
diffidata, con raccomandata del 5 marzo 2021 (doc. B e B1) a ripristinare entro
30 giorni la situazione legale (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure
necessarie (art. 939 cpv. 2 CO);
che il 13 luglio 2021 il Pretore, in
applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un
ultimo termine di 20 giorni per designare una persona abilitata a
rappresentarla in Svizzera e richiedere la pertinente iscrizione a registro di
commercio, dando del tutto tempestiva comunicazione alla Pretura stessa, pena
lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
che lo scritto raccomandato spedito a AP 1 all’indirizzo
di via __________, __________, non è stato ritirato da nessuno ed è stato
ritornato dalla posta al mittente;
che essendo il termine scaduto infruttuosamente,
con decisione 23 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha pronunciato lo
scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3
CO (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di complessivi
fr. 300.- (dispositivo n. 2);
che
con l’appello 4 ottobre 2021 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente entro
il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), la convenuta ha chiesto di annullare
il querelato giudizio con protesta di
spese e ripetibili, rilevando di aver nel frattempo ripristinato la situazione
legale, con l’avvenuta nomina di un nuovo amministratore nella persona di __________,
domiciliato a __________, e la relativa notifica di iscrizione al Registro di
commercio del 4 ottobre 2021 (doc. D-G d’appello);
che
le suddette prove costituiscono ammissibili “nova autentici” ai sensi
dell’art. 317 cpv. 1 CPC, in quanto trattasi di documenti allestiti dopo
l’emanazione della decisione impugnata;
che
secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità
nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé
idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione
(Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91;
II CCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020,
inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44);
che
nella fattispecie, alla luce delle prove versate agli atti e dello scritto 13
ottobre 2021 con cui la Pretura ha fatto pervenire a questa Camera una copia
dell’estratto RC aggiornato della società convenuta, attestante l’avvenuta
iscrizione, in data 5 ottobre 2021, del suddetto nuovo amministratore quale
vice-presidente del CdA con diritto di firma individuale, questa ipotesi si è
effettivamente realizzata;
che
in tali circostanze l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli
siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013,
consid. 3.1);
che
le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta
(doc. A; STF 4A_315/2010 del19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8
luglio 2010, consid. 6; IICCA del 10 luglio 2019, inc. n. 12.2019.62), e
dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che
nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo
principio;
che
la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore aggiunto avrebbero in
effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere inattiva di
fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e
108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa
inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia STF
4A_411/2012 del 22 novembre 2012, consid. 3 e 4A_560/2012 del 1° marzo 2013,
consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e del 12
febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189);
che
in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei
considerandi che precedono;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 e
Fatti
108 CPC nonché la LTG
decide:
1. L’appello 4 ottobre 2021 di AP
1__________, è evaso nel
senso
che il dispositivo n. 1
della decisione 23 settembre 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 3, è annullato e la causa di cui
all’istanza 8 luglio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata
dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della
decisione impugnata rimangono invariati.
Considerandi
2.
Le
spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).