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Decisione

12.2021.154

Scioglimento della società per lacune organizzative, sanatoria

8 novembre 2021Italiano6 min

108 CPC nonché la LTG

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.154

Lugano

8 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.3092 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa l’8 luglio 2021 dall’

AO

1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente l’adozione delle

misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una valida

rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito della quale il

Pretore aggiunto, con decisione 23 settembre 2021, ha accolto l'istanza,

pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta

con appello 4 ottobre 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato

giudizio, protestando spese e ripetibili;

visto lo scritto 13 ottobre 2021 della Pretura con

annesso l’estratto RC aggiornato della convenuta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 8 luglio

2021 AO 1 (URC) ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano la società AP 1, __________, chiedendo che nei confronti della stessa, priva

di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO) e invano

diffidata, con raccomandata del 5 marzo 2021 (doc. B e B1) a ripristinare entro

30 giorni la situazione legale (art. 939 cpv. 1 CO), fossero adottate le misure

necessarie (art. 939 cpv. 2 CO);

che il 13 luglio 2021 il Pretore, in

applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un

ultimo termine di 20 giorni per designare una persona abilitata a

rappresentarla in Svizzera e richiedere la pertinente iscrizione a registro di

commercio, dando del tutto tempestiva comunicazione alla Pretura stessa, pena

lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento;

che lo scritto raccomandato spedito a AP 1 all’indirizzo

di via __________, __________, non è stato ritirato da nessuno ed è stato

ritornato dalla posta al mittente;

che essendo il termine scaduto infruttuosamente,

con decisione 23 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha pronunciato lo

scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3

CO (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di complessivi

fr. 300.- (dispositivo n. 2);

che

con l’appello 4 ottobre 2021 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente entro

il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), la convenuta ha chiesto di annullare

il querelato giudizio con protesta di

spese e ripetibili, rilevando di aver nel frattempo ripristinato la situazione

legale, con l’avvenuta nomina di un nuovo amministratore nella persona di __________,

domiciliato a __________, e la relativa notifica di iscrizione al Registro di

commercio del 4 ottobre 2021 (doc. D-G d’appello);

che

le suddette prove costituiscono ammissibili “nova autentici” ai sensi

dell’art. 317 cpv. 1 CPC, in quanto trattasi di documenti allestiti dopo

l’emanazione della decisione impugnata;

che

secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità

nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé

idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione

(Lorandi, Konkursverfahren über

Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP

11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91;

II CCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020,

inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44);

che

nella fattispecie, alla luce delle prove versate agli atti e dello scritto 13

ottobre 2021 con cui la Pretura ha fatto pervenire a questa Camera una copia

dell’estratto RC aggiornato della società convenuta, attestante l’avvenuta

iscrizione, in data 5 ottobre 2021, del suddetto nuovo amministratore quale

vice-presidente del CdA con diritto di firma individuale, questa ipotesi si è

effettivamente realizzata;

che

in tali circostanze l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli

siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013,

consid. 3.1);

che

le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta

(doc. A; STF 4A_315/2010 del19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8

luglio 2010, consid. 6; IICCA del 10 luglio 2019, inc. n. 12.2019.62), e

dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

che

nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo

principio;

che

la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore aggiunto avrebbero in

effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere inattiva di

fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la

situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e

108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa

inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia STF

4A_411/2012 del 22 novembre 2012, consid. 3 e 4A_560/2012 del 1° marzo 2013,

consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e del 12

febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189);

che

in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei

considerandi che precedono;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107 e

Fatti

108 CPC nonché la LTG

decide:

1. L’appello 4 ottobre 2021 di AP

1__________, è evaso nel

senso

che il dispositivo n. 1

della decisione 23 settembre 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 3, è annullato e la causa di cui

all’istanza 8 luglio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata

dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della

decisione impugnata rimangono invariati.

Considerandi

2.

Le

spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).