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Decisione

12.2021.155

Appello irricevibile per carente motivazione

16 maggio 2022Italiano10 min

probatoria maggiore, senza spiegare i motivi per cui le argomentazioni formulate

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.155

Lugano

16 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.177

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 16

settembre 2019 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

con cui l’attore ha

chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 152'100.- oltre interessi

di mora del 5% dal 3 novembre 2014 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha

parzialmente accolto limitatamente alla decorrenza degli interessi di mora, confermando

pertanto l’esistenza del debito di fr. 152'100.- oltre interessi dal 1° gennaio

2017 e rigettando in via definitiva il PE menzionato per tale importo;

appellante l’attore

con appello 6 ottobre 2021 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,

nel senso di accogliere la petizione e, in via subordinata, di ordinare al

Pretore di accoglierla, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di

primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 18

novembre 2021 il convenuto postula la reiezione del gravame, pure con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Il 5

novembre 2014 AO 1 ha concesso a AO 1 un mutuo di € 130'000.-, da remunerare a un tasso d’interesse annuo del 2% e da

rimborsare entro il 31 dicembre 2016 (doc. 3).

2. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2018 dall’UE di Lugano, AO

1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 152'100.- (pari a € 130'000.- al tasso di cambio del 29 marzo 2018 [1 € = fr. 1.17]), oltre interessi di mora del 5% dal

3 novembre 2014, indicando come titolo di credito il contratto di mutuo (doc. E

in inc. SO.2019.1066). Avverso questo precetto esecutivo l’escusso ha

interposto tempestiva opposizione, rigettata in via provvisoria dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 20 agosto 2019 (doc. B).

3. Con petizione 19

settembre 2019 AP 1 ha quindi convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di accertare l’inesistenza del

debito di fr. 152'100.- oltre interessi di mora del 5% dal 3 novembre 2014 di

cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano. A sostegno della sua richiesta

l’attore ha addotto di avere lavorato alle dipendenze della società __________

SA (di seguito: I__________), nei cui confronti egli vanterebbe un credito

fr. 53'515.- a titolo di salari e tredicesima per il periodo giugno – agosto

2016 e di cui il convenuto sarebbe il “dominus” nonché “deus ex

machina”. Quest’ultimo si identificherebbe completamente con la predetta

società, avendone sempre determinato da solo l’attività, confondendola con

quella personale, e finanziato direttamente nonché tratto benefici da tale

struttura. Alla pretesa del convenuto di rimborso del mutuo, da correggere in

ogni caso in fr. 139'386.-, egli ha quindi posto in compensazione il suo

credito.

4. Con risposta 10

ottobre 2019 AO 1 si è integralmente opposto alla pretesa della controparte,

contestando in particolare che tra lui e la menzionata società vi sarebbe identità.

Egli non avrebbe alcun rapporto con la I__________, di cui non sarebbe né

organo né avrebbe potere decisionale, lo stesso essendo dei suoi figli.

5. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con

sentenza 2 settembre 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

limitatamente alla decorrenza degli interessi di mora, confermando pertanto

l’esistenza del debito di

fr. 152'100.- oltre interessi dal 1° gennaio 2017 e rigettando in via

definitiva il PE n. __________ dell’UE di Lugano per tale importo. In estrema

sintesi e per quanto in questa sede necessario, il primo giudice, premesso che

l’attore, a cui incombeva l’onere della prova, non era riuscito a dimostrare i

presupposti necessari per applicare al caso concreto il principio della

trasparenza, ha concluso che il convenuto non poteva essere considerato

debitore delle spettanze salariali poste in compensazione da AP 1. Il Pretore,

rilevando altresì a titolo abbondanziale l’assenza di prova in merito

all’esistenza del credito salariale, ha pertanto respinto l’obiezione di

compensazione. Ritenuto che contrattualmente la somma mutuata doveva essere

restituita entro il 31 dicembre 2016, il primo giudice ha riconosciuto a AO 1

gli interessi di mora dal 1° gennaio 2017, e non dal 3 novembre 2014,

rigettando quindi in via definitiva l’opposizione al PE menzionato per

l’importo di fr. 152'100.- oltre interessi al 5% dalla data riconosciuta.

6. Con appello 6

ottobre 2021 AP 1, cui si è opposto il convenuto con risposta 18 novembre 2021,

è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento nel senso di

accogliere integralmente la petizione, eventualmente di ordinare al Pretore di

farlo.

7. L’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione è stata

recapitata all’appellante il 6 settembre 2021 (v. tracciamento dell’invio inc.

OR.2019.177), per cui l’appello 6 ottobre 2021 è tempestivo, così come lo è la

risposta inoltrata dal convenuto nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312

cpv. 2 CPC.

8. Con l’appello AP 1

produce i documenti da A a G. A prescindere dai doc. A – C (procura, copia

della decisione impugnata e tracciamento dell’invio) i documenti D – G e la

richiesta di edizione della dichiarazione delle imposte del convenuto per il

periodo 2016 – 2018 sono inammissibili, non essendo adempiute le condizioni

poste dall’art. 317 cpv. 1 CPC. Le prove richieste erano già esistenti in prima

sede. L’appellante omette tuttavia di spiegare le ragioni per cui esse

dovrebbero essere assunte ora e perché non avrebbero potuto essere prodotte e

richieste già in prima sede.

9. L’atto di appello deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura

dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,

poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente

le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del TF 5A_517/2021 del 4

ottobre 2021 consid. 4.1).

In concreto

l’appellante, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), si è limitato a proporre una propria versione dei fatti e una soggettiva

interpretazione delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente

con le argomentazioni del Pretore e spiegare per quali ragioni di fatto e di

diritto esse sarebbero errate. In questa sede egli fonda inoltre parzialmente la

propria tesi su circostanze mai addotte in prima sede, e quindi inammissibili

siccome tardive (art. 317 cpv. 1 CPC), producendo e chiedendo irritualmente

l’assunzione di nuove prove. Ne deriva che l’appello di AP 1 deve essere

dichiarato irricevibile.

Fatti

10. Per completezza vale

la pena di aggiungere che la decisione del Pretore in merito all’assenza di

prova in relazione ai presupposti necessari per applicare al caso concreto il

principio della trasparenza deve essere confermata. La censura dell’appellante,

secondo cui il Pretore non poteva privilegiare le dichiarazioni del convenuto

rispetto a quelle del teste __________ G__________, non è infatti sufficiente

per intaccare la conclusione pretorile. Essa è innanzitutto irricevibile per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi ad affermare in termini

del tutto generici che la testimonianza menzionata avrebbe una valenza

probatoria maggiore, senza spiegare i motivi per cui le argomentazioni formulate

dal primo giudice in merito all’attendibilità del teste __________ G__________

sarebbero errate e con ciò da riformare. La stessa è in ogni caso infondata. L’interrogatorio

di una parte ai sensi dell’art. 191 CPC costituisce un mezzo di prova (cfr.

art. 168 CPC) su cui il giudice può fondarsi per emanare il suo giudizio (Weibel/Walz, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art.

191/192 CPC; TF 3 febbraio 2015 4A_498/2014 consid. 3.3, 3 luglio 2015

5A_113/2015 consid. 3.2) e nulla permette di concludere che la sua valenza

Considerandi

probatoria sia ridotta rispetto ad altre prove, rispettivamente che le sue

risultanze siano da ritenere solo qualora abbiano trovato conferma in altre

prove (Weibel/Walz, op. cit.,

ibidem). D’altro canto dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di rimarcare

come una testimonianza non goda di nessun credito aprioristico di veridicità o

di concludenza probatoria (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed.,

Vol. I, n.1, 91, 95-96 e 101 ad art. 157 CPC con riferimenti). Ne discende che

in assenza di altri elementi oggettivi, nemmeno menzionati dall’appellante, la

decisione del primo giudice deve essere confermata.

11.

Ne discende che

l’appello dell’attore dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese processuali

e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso complessivo di

fr. 152'100.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso ai

fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è superiore

ai fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

12.

Non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello 6 ottobre

2021 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura di appello di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).