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Decisione

12.2021.156

Affitto agricolo- protrazione

27 maggio 2022Italiano18 min

12.2021.156

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2021.156

Lugano

27 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Grisanti

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2020.6 della Pretura

del Distretto di Riviera promossa con petizione 18 giugno 2020 da

AP

1

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto l’accertamento della nullità della disdetta del contratto di affitto

agricolo e, in via subordinata, la sua protrazione per la durata massima di sei

anni;

domanda alla quale si è

opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 3 settembre 2021 ha

integralmente respinto;

appellante l’attrice con

appello 9 ottobre 2021, con cui postula, previa concessione dell’effetto

sospensivo e assunzione in questa sede della perizia calligrafica rifiutata dal

Pretore, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 6 dicembre 2021 chiede che l’appello venga dichiarato irricevibile e,

in via subordinata, la reiezione del gravame, il tutto con protesta delle spese

giudiziarie di secondo grado;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Il 26 aprile 2003 AP

1, in qualità di affittuaria, e AO 1, in qualità di proprietaria e locatrice,

hanno stipulato un contratto di affitto agricolo di durata indeterminata avente

per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, sito ai monti in località

“P__________”. Il contratto rinviava esplicitamente alle “disposizioni

legislative in materia di affitto agricolo” (doc. A incarto CM.2020.11). Le

parti hanno concordato verbalmente un canone in natura, consistente nella

consegna annuale alla locatrice di una forma di formaggio e l’affittuaria si è

altresì impegnata a provvedere alla manutenzione del terreno (petizione ad. 1,

pag. 2, risposta ad 1 pag. 1 seg.).

Considerandi

2.

Il 26 novembre 2015 AO

1.

ha notificato a AP 1 la disdetta del menzionato contratto con effetto al 1°

gennaio 2016, rimproverandole la violazione dell’obbligo di gestione del fondo

per non avere tagliato l’erba regolarmente nel corso degli ultimi anni.

L’affittuaria ha contestato la disdetta e chiesto il suo annullamento in via

giudiziale. Con decisione 8 giugno 2020 il Pretore ha stralciato dai ruoli la

causa per acquiescenza della locatrice, la quale con scritto 10 marzo 2020

aveva dichiarato di aderire alle richieste della controparte, specificando che

“il contratto di affitto agricolo giungerà a scadenza il 26 aprile 2021 e con

effetto a partire da questa data notificherò regolare disdetta” (incarti

CM.2016.1 e SE.2017.42).

Nel frattempo il 2

novembre 2019, pendente causa, la locatrice ha notificato una seconda disdetta

con effetto all’11 novembre 2019, impugnata giudizialmente dall’affittuaria e

poi ritirata da AO 1 con lettera 3 dicembre 2019 (incarto CM.2019.21).

3.

In data 8 aprile

2020.

AO 1 ha quindi notificato a AP 1 la disdetta del contratto di affitto

agricolo, oggetto della presente causa, con effetto al 26 aprile 2021.

L’affittuaria l’ha contestata con scritto 20 aprile 2020 (doc. D e E inc.

CM.2020.11).

4.

Con petizione 18

giugno 2020 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire

(incarto CM.202011), ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di

Riviera chiedendo di accertare la nullità della disdetta e, in via subordinata,

una protrazione del contratto d’affitto agricolo per la durata massima di 6

anni conformemente a quanto previsto dalla LAAgr. La convenuta, con risposta 13

agosto 2020, si è opposta alle pretese dell’attrice, riconoscendo tuttavia che

la disdetta debba avere effetto all’11 novembre 2021 per rispettare l’uso

locale.

5.

Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con

sentenza 3 settembre 2021 ha integralmente respinto la petizione, ponendo gli

oneri processuali a carico dell’attrice e obbligandola altresì a rifondere alla

controparte un’indennità a titolo di ripetibili, calcolata sul valore di causa

di fr. 20'000.- da lei indicato con scritto 9 luglio 2020. In sintesi, il primo

giudice ha ritenuto la disdetta 8 aprile 2020 valida e tempestiva, confermando

il termine di scadenza per l’11 novembre 2021, come previsto dall’uso locale. Egli

ha altresì respinto la richiesta di protrazione in considerazione delle

manchevolezze dell’affittuaria nella gestione del fondo, delle irregolarità nel

pagamento del fitto e del comportamento da lei assunto nelle diverse procedure

amministrative e giudiziarie sorte tra le parti almeno dal 2015, atteggiamento

che andava ben oltre la difesa dei propri diritti.

6.

Con appello 9

ottobre 2021 AP 1 postula, previa concessione dell’effetto sospensivo e

assunzione in questa sede della perizia calligrafica rifiutata dal Pretore, la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Con

risposta 6 dicembre 2021 AO 1 si oppone integralmente al gravame e chiede che

esso venga dichiarato irricevibile, il valore di causa non raggiungendo la

soglia di fr. 10'000.- ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CPC, e, in via subordinata,

la sua reiezione.

7.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è

ammissibile solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10’000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC),

in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). In concreto,

premesso che la causa è di natura patrimoniale, l’attrice con la petizione non

ha indicato il valore litigioso. Il Pretore, con decisione 26 giugno 2020, le

ha pertanto fissato un termine di 5 giorni per provvedervi. Con scritto 9

luglio 2020 essa ha quantificato in fr. 20'000.- il valore di causa. La

convenuta, invitata a inoltrare le proprie osservazioni in merito alla

petizione e al valore indicato dalla controparte, si è limitata a prenderne

atto senza contestare l’importo, chiedendo inoltre con le conclusioni di quantificare

le spese giudiziarie sulla base dell’importo di fr. 20'000.-. Analogamente ha

fatto il Pretore che ha così determinato l’indennità ripetibile sulla base dell’importo

menzionato e indicato l’appello quale rimedio giuridico. Qualche perplessità

può sorgere in merito, in particolare alla luce del fitto agricolo concordato,

consistente nella consegna annuale di una forma di formaggio, rispettivamente

nel versamento di

fr. 100.- annui a partire dal 2016 (doc. B inc. CM.2020.11). Dopo avere indicato

essa medesima il valore litigioso in prima sede, l’appellante non può

rimetterlo in discussione in appello senza violare il precetto della buona fede

processuale (art. 52 CPC).

8.

Preliminarmente

occorre rilevare che la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo

formulata dall’appellante in questa sede è priva di

oggetto, ritenuto che l’inoltro del rimedio giuridico preclude per legge

l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315 cpv. 1 CPC).

9.

L’appellante ripropone

in questa sede la richiesta di esperire una perizia calligrafica allo scopo di

accertare la falsità della firma apposta sulla disdetta 8 aprile 2020, la cui

assunzione era stata rifiutata dal Pretore con decisione 5 febbraio 2021. Al

riguardo rimprovera il primo giudice di avere considerato quale unica

condizione formale di validità della disdetta ai sensi dell’art. 16 LAAgr la

forma scritta e non anche la firma autografa nonché di avere ritenuto irrilevante

la questione a sapere se la firma sulla disdetta 8 aprile 2020 sia stata

apposta dalla convenuta o da un terzo.

9.1

Per l'art. 178 CPC la parte

che si prevale in causa di un documento deve provarne

l'autenticità, quando la stessa è contestata dalla controparte. In linea di

principio, pertanto, in presenza di documenti formalmente e

apparentemente corretti vige una presunzione di fatto circa la loro

autenticità. La contestazione deve essere sufficientemente motivata nel

senso che la controparte non può limitarsi ad asserire in maniera generica la

falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove

atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del documento. Non occorre che tali elementi comprovino la falsità del documento. È

sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità. Ciò fa

decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di

chi si avvale del documento (DTF 143 III 456 consid. 3.3).

9.2

In concreto la locatrice, a comprova della fine del rapporto di affitto agricolo, ha

prodotto la disdetta 8 aprile 2020 (doc. 4 = doc. G). Incombeva dunque

all’attrice allegare delle contestazioni motivate tali da indurre nel giudice

seri e considerevoli dubbi sull’autenticità della firma. Sennonché AP 1 ha

chiesto l’assunzione della perizia calligrafica in sede di prime arringhe,

senza che ella nei suoi allegati preliminari abbia in alcun modo eccepito la

falsità della firma apposta in calce alla disdetta 8 aprile 2020 né indicato i

motivi per cui sarebbe dovuta venir meno la presunzione di autenticità di cui

godeva tale documento, di modo che nulla può essere rimproverato al Pretore.

Anche con il gravame l’appellante non spende una parola per indicare quali

elementi appaiano insoliti o sospetti né spiega per quali ragioni la firma

apposta in calce alla disdetta non dovrebbe essere quella autentica di AO 1. In

tali circostanze, indipendentemente dalla questione a sapere se la forma

scritta di cui all’art. 16 LAAgr presuppone la firma autografa, l’assunzione di

una perizia calligrafica non si impone nemmeno in questa sede.

10.

In merito alla

tempestività della disdetta l’appellante si limita a ribadire la tesi secondo

cui essa avrebbe dovuto essere notificata entro l’11 novembre 2019,

riproponendo un personale calcolo della durata contrattuale, senza spiegare i

motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del Pretore, secondo cui la

disdetta 8 aprile 2020 è tempestiva e, malgrado l’errata indicazione del

termine di disdetta, essa è comunque valida per il prossimo termine consentito,

in concreto l’11 novembre 2021, sarebbe errata e con ciò da riformare. Le

argomentazioni dell’appellante al riguardo sono pertanto inammissibili per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo per completezza vale la

pena aggiungere che la conclusione del Pretore merita conferma, la stessa

essendo del tutto corretta.

11.

Con una serie di censure

l’appellante rimprovera infine il Pretore per non avere concesso una

protrazione del contratto di affitto per la durata massima di 6 anni. Le

relative argomentazioni sono irricevibili per carente motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), l’attrice limitandosi in sostanza a ribadire la propria tesi sulla

base di soggettive considerazioni, procedendo a un personale apprezzamento

delle risultanze istruttorie. Le censure sarebbero in ogni caso infondate.

11.1

Il Pretore ha già esposto

correttamente i principi giurisprudenziali e dottrinali relativi alla

protrazione del contratto d’affitto agricolo ai sensi dell’art. 27 LAAgr, cui

si rinvia. In questa sede è sufficiente ricordare che in tale ambito la

concessione della protrazione costituisce la regola senza che il richiedente

debba provare la necessità della misura (art. 27 cpv. 1 LAAgr), per cui spetta

al locatore dimostrare che un prolungamento del contratto non gli può essere

ragionevolmente imposto o che è ingiustificato per l’esistenza di uno dei

motivi di cui all'art. 27 cpv. 2 LAAgr, ritenuto che l’elenco ivi contenuto non

è esaustivo e che altri fattori possono rendere ingiustificata la concessione

di una protrazione. Il giudice deve valutare gli interessi in gioco secondo il

suo libero apprezzamento. Giurisprudenza e dottrina hanno in particolare già

avuto modo di ritenere che costituiscono motivi che rendono irragionevole la

continuazione del contratto d’affitto ad esempio un’elevata e reciproca

incompatibilità personale delle parti, che supera la soglia del tollerabile (DTF

4A_431/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 4.1, 4.2 e decisione citata; Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche

Pachtrecht, 2007, n. 570 ad art. 17 LAAgr, p. 160 seg.), ripetute violazioni

contrattuali in mala fede, o la violazione di obblighi ritenuti fondamentali

dal locatore e posti alla base del contratto, oppure ancora danneggiamenti

rispettivamente incuria nella gestione che mettono in pericolo l’oggetto

dell’affitto. Al contrario il pagamento saltuariamente poco puntuale del fitto,

o una gestione dell’azienda agricola inadeguata ma comunque conforme al suo

scopo non sono di regola considerati sufficienti per escludere un prolungamento

del contratto (Studer/Hofer, op.

cit., n. 575 ad art. 27 LAAgr, p. 162 seg.).

Ai sensi dell’art. 21a

cpv. 1 LAAgr l’affittuario deve gestire accuratamente la cosa affittata e in

particolare provvedere a una redditività durevole. Oltre all’obbligo di pagare

un fitto, all’affittuario incombe pertanto anche un obbligo di gestione. Egli

deve amministrare l’oggetto in conformità con il suo scopo, come risulta dal

contratto o come esisteva al momento della cessione in uso, utilizzando metodi

e procedure riconosciuti. A tal fine egli deve in particolare provvedere al

mantenimento a lungo termine della produttività del terreno. Rientrano fra i

suoi compiti, tra l’altro, la lotta alle erbe infestanti con mezzi adeguati, la

salvaguardia della superficie dall’avanzamento del bosco o la scelta di

tecniche di pascolo rispettose (FF 2002 4437; Studer/Hofer,

op. cit., n. 448 seg. ad art. 21 e 21a LAAgr, pag. 129 seg.).

11.2

In merito al rimprovero di

avere violato l’obbligo di gestione del fondo l’appellante osserva innanzitutto

che la questione sarebbe già stata esaminata nella pregressa procedura concernente

l’annullamento della disdetta 26 novembre 2015, terminata con l’acquiescenza

della convenuta: così facendo quest’ultima avrebbe riconosciuto che il fondo era

sempre stato gestito conformemente al suo scopo e al contratto. A torto. La domanda

principale della causa menzionata riguardava la validità della disdetta

notificata il 26 novembre 2015 e la convenuta si è limitata a riconoscere la

nullità di quella disdetta, specificando con lo scritto 10 marzo 2020 che “il

contratto di affitto agricolo giungerà a scadenza il 26 aprile 2021 e con

effetto a partire da questa data notificherò regolare disdetta” (incarto

richiamato SE.2017.42). Nemmeno il rilievo di avere ricevuto i contributi

diretti da parte della Sezione dell’agricoltura soccorre all’appellante. Il

solo fatto di averli ricevuti non è infatti ancora sufficiente, da solo, per

ritenere adempiuto il suo obbligo di gestione ai sensi dell’art. 21a LAAgr.

Seppure in termini generali ciò possa valere quale indizio, in concreto risulta

dagli atti che la proprietaria già contestualmente alla disdetta del 26

novembre 2015 l’ha biasimata di non avere provveduto allo sfalcio regolare del

terreno (doc. C inc. CM.2016.1), segnalandolo pure in diverse occasioni alla

Sezione dell’agricoltura. Quest’ultima è intervenuta a più riprese nei confronti

dell’attrice, rimproverandole una gestione non conforme, tanto che per il 2015 il

fondo è stato escluso dalla superficie utile agricola mentre i contributi per

il 2017 sono stati versati solo nel 2018 e solo parzialmente per la superficie effettivamente

falciata dall’attrice conformemente ai presupposti necessari per potere

beneficiare dei contributi diretti (incarto richiamato Sezione dell’agricoltura,

lettera 5 novembre 2020, doc. 1.1, 1.2, 1.3, 1.10, 1.35,1.42, 1.43, 1.44, 1.48).

Dall’incarto della Sezione dell’agricoltura risulta inoltre che le

manchevolezze nello sfalcio non riguardavano solo il fondo oggetto della

presente vertenza, bensì anche altre superfici gestite dall’attrice per le

quali essa chiedeva il pagamento dei contributi diretti (v. in particolare la

decisione del Consiglio di Stato n. __________ del 20 gennaio 2020 che conferma

la decisione della Sezione dell’agricoltura del 16 marzo 2017 di escludere

dalla superficie utile agricola per determinare i contributi del 2015 diversi

fondi a causa della gestione negligente, in particolare per non avere falciato

e raccolto il fieno adeguatamente). Il teste __________ D__________, le cui

dichiarazioni contrariamente a quanto pretende l’appellante con considerazioni

generiche sono del tutto credibili, ha inoltre dichiarato di avere proceduto nell’ottobre

2017.

su incarico della locatrice alla pulizia “di circa 1000 metri quadri della

parcella che era ricoperta di felci” e all’abbattimento di “piccole betulle”.

Egli ha altresì confermato di essersi recato sui monti di P__________ anche negli

anni 2018 e 2019, constatando che le felci e le betulle, siccome solo tagliate

e non sradicate, continuavano a crescere (verbale 25 marzo 2021, pag. 2). In

tali circostanze se ne deve concludere che l’affittuaria in più occasioni è

risultata inadempiente nella gestione del fondo oggetto del contratto

d’affitto.

11.3

L’istruttoria ha pure

confermato l’esasperazione delle posizioni delle parti conseguente alla diversa

visione del concetto di adeguata gestione del fondo. Tale divergenza è poi sfociata

nella lunga vertenza giudiziaria risalente al 2015 e ha portato a un’elevata

incompatibilità e reciproca avversione tra le parti. L’appellante contesta

inutilmente tale circostanza che emerge con evidenza dagli atti di causa (in

particolare dall’incarto richiamato della Sezione dell’agricoltura). Anche in

questa sede l’affittuaria non ha peraltro mancato di accusare la locatrice di

avere scritto le lettere alla Sezione dell’agricoltura “con propositi falsi”.

Pur comprendendo la necessità dell’attrice di potere beneficiare dei contributi

diretti per continuare la sua attività agricola e che maggiore è l’area

considerata maggiori saranno gli importi, lo scopo della pulizia dei prati e

dei pascoli montani non è solo quello di aiutare finanziariamente le aziende

agricole bensì anche quello di preservare il paesaggio dall’inselvatichimento e

dall’imboscamento. Tale visione, oltre a corrispondere a uno degli obiettivi

perseguiti dagli aiuti diretti in materia agricola (art. 1 lett. c, 2 cpv. 2

lett. b e 70 seg. Legge sull’agricoltura, FF 2012 1757, 1762 seg.), era pure

quella della locatrice, per la quale la pulizia e la salvaguardia dei suoi

prati sui monti di P__________ era fondamentale e finanche prioritaria rispetto

al pagamento del fitto (interrogatorio 21 marzo 2018 di AO 1, pag. 1 seg., inc.

SE.2017.42), tanto che le parti hanno pattuito un fitto annuale simbolico

consistente in una forma di formaggio. L’ostinazione dell’attrice nell’opporsi

con ogni mezzo ai tentativi della locatrice di rientrare in possesso del suo

fondo a seguito delle inadempienze contrattuali nonché ai rimproveri e alle

decisioni della Sezione dell’agricoltura, conferma l’inconciliabilità della

divergente visione nella gestione del fondo. Malgrado già nel 2015 le fossero

state rimproverate manchevolezze, tanto da toglierle i contributi,

l’affittuaria ancora nel 2017 non ha adempiuto in modo adeguato al suo obbligo di

gestione, limitandosi a opporsi sistematicamente a ogni intervento della

Sezione dell’agricoltura nel tentativo di non perdere i contributi diretti.

11.4

In relazione al pagamento del fitto

le argomentazioni dell’appellante sono prive di riscontri agli atti, le ricevute

di cui al doc. B (CM.2020.11) non essendo firmate dalla convenuta e non

essendoci alcun altro elemento oggettivo da cui dedurre l’avvenuto versamento.

11.5

In tali circostanze, tenuto

conto dell'ampio potere di apprezzamento che l’art. 27 LAAgr riserva al

giudice, non si intravvedono motivi che possano far apparire arbitraria o

frutto di un abuso del potere di apprezzamento o in altro modo lesiva della

legge la conclusione del primo giudice di non concedere una protrazione, a

maggior ragione in concreto tenuto conto che l’attrice, a seguito delle tante

procedure giudiziarie avviate dal 2015, ha di fatto già beneficiato di una proroga

di sei anni.

12.

Ne discende che

l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. Le

spese giudiziarie di seconda sede, calcolate in base a un valore litigioso di

fr. 20'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa di giustizia è

fissata in applicazione dell’art. 8 cpv. 2 LTG, le ripetibili in applicazione

degli art. 11 cpv. 2 lett. a RTar. Il valore litigioso ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale è inferiore ai

fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. A tal riguardo si

precisa che, secondo dottrina e giurisprudenza, la lett. a della suddetta

norma, che fissa un valore soglia di fr. 15'000.-, comprende soltanto il

contratto di locazione e non è dunque applicabile al contratto di affitto (DTF

136.

III 196, consid. 1.1; Corboz,

Commentaire de la LTF, 2017, n. 25 ad art. 74 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 95, 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello 9 ottobre

2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura di appello di fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1’400.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).