12.2021.156
Affitto agricolo- protrazione
27 maggio 2022Italiano18 min
12.2021.156
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2021.156
Lugano
27 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2020.6 della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con petizione 18 giugno 2020 da
AP
1
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto l’accertamento della nullità della disdetta del contratto di affitto
agricolo e, in via subordinata, la sua protrazione per la durata massima di sei
anni;
domanda alla quale si è
opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 3 settembre 2021 ha
integralmente respinto;
appellante l’attrice con
appello 9 ottobre 2021, con cui postula, previa concessione dell’effetto
sospensivo e assunzione in questa sede della perizia calligrafica rifiutata dal
Pretore, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 6 dicembre 2021 chiede che l’appello venga dichiarato irricevibile e,
in via subordinata, la reiezione del gravame, il tutto con protesta delle spese
giudiziarie di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 26 aprile 2003 AP
1, in qualità di affittuaria, e AO 1, in qualità di proprietaria e locatrice,
hanno stipulato un contratto di affitto agricolo di durata indeterminata avente
per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, sito ai monti in località
“P__________”. Il contratto rinviava esplicitamente alle “disposizioni
legislative in materia di affitto agricolo” (doc. A incarto CM.2020.11). Le
parti hanno concordato verbalmente un canone in natura, consistente nella
consegna annuale alla locatrice di una forma di formaggio e l’affittuaria si è
altresì impegnata a provvedere alla manutenzione del terreno (petizione ad. 1,
pag. 2, risposta ad 1 pag. 1 seg.).
Considerandi
2.
Il 26 novembre 2015 AO
1.
ha notificato a AP 1 la disdetta del menzionato contratto con effetto al 1°
gennaio 2016, rimproverandole la violazione dell’obbligo di gestione del fondo
per non avere tagliato l’erba regolarmente nel corso degli ultimi anni.
L’affittuaria ha contestato la disdetta e chiesto il suo annullamento in via
giudiziale. Con decisione 8 giugno 2020 il Pretore ha stralciato dai ruoli la
causa per acquiescenza della locatrice, la quale con scritto 10 marzo 2020
aveva dichiarato di aderire alle richieste della controparte, specificando che
“il contratto di affitto agricolo giungerà a scadenza il 26 aprile 2021 e con
effetto a partire da questa data notificherò regolare disdetta” (incarti
CM.2016.1 e SE.2017.42).
Nel frattempo il 2
novembre 2019, pendente causa, la locatrice ha notificato una seconda disdetta
con effetto all’11 novembre 2019, impugnata giudizialmente dall’affittuaria e
poi ritirata da AO 1 con lettera 3 dicembre 2019 (incarto CM.2019.21).
3.
In data 8 aprile
2020.
AO 1 ha quindi notificato a AP 1 la disdetta del contratto di affitto
agricolo, oggetto della presente causa, con effetto al 26 aprile 2021.
L’affittuaria l’ha contestata con scritto 20 aprile 2020 (doc. D e E inc.
CM.2020.11).
4.
Con petizione 18
giugno 2020 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire
(incarto CM.202011), ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di
Riviera chiedendo di accertare la nullità della disdetta e, in via subordinata,
una protrazione del contratto d’affitto agricolo per la durata massima di 6
anni conformemente a quanto previsto dalla LAAgr. La convenuta, con risposta 13
agosto 2020, si è opposta alle pretese dell’attrice, riconoscendo tuttavia che
la disdetta debba avere effetto all’11 novembre 2021 per rispettare l’uso
locale.
5.
Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con
sentenza 3 settembre 2021 ha integralmente respinto la petizione, ponendo gli
oneri processuali a carico dell’attrice e obbligandola altresì a rifondere alla
controparte un’indennità a titolo di ripetibili, calcolata sul valore di causa
di fr. 20'000.- da lei indicato con scritto 9 luglio 2020. In sintesi, il primo
giudice ha ritenuto la disdetta 8 aprile 2020 valida e tempestiva, confermando
il termine di scadenza per l’11 novembre 2021, come previsto dall’uso locale. Egli
ha altresì respinto la richiesta di protrazione in considerazione delle
manchevolezze dell’affittuaria nella gestione del fondo, delle irregolarità nel
pagamento del fitto e del comportamento da lei assunto nelle diverse procedure
amministrative e giudiziarie sorte tra le parti almeno dal 2015, atteggiamento
che andava ben oltre la difesa dei propri diritti.
6.
Con appello 9
ottobre 2021 AP 1 postula, previa concessione dell’effetto sospensivo e
assunzione in questa sede della perizia calligrafica rifiutata dal Pretore, la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Con
risposta 6 dicembre 2021 AO 1 si oppone integralmente al gravame e chiede che
esso venga dichiarato irricevibile, il valore di causa non raggiungendo la
soglia di fr. 10'000.- ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CPC, e, in via subordinata,
la sua reiezione.
7.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è
ammissibile solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10’000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC),
in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). In concreto,
premesso che la causa è di natura patrimoniale, l’attrice con la petizione non
ha indicato il valore litigioso. Il Pretore, con decisione 26 giugno 2020, le
ha pertanto fissato un termine di 5 giorni per provvedervi. Con scritto 9
luglio 2020 essa ha quantificato in fr. 20'000.- il valore di causa. La
convenuta, invitata a inoltrare le proprie osservazioni in merito alla
petizione e al valore indicato dalla controparte, si è limitata a prenderne
atto senza contestare l’importo, chiedendo inoltre con le conclusioni di quantificare
le spese giudiziarie sulla base dell’importo di fr. 20'000.-. Analogamente ha
fatto il Pretore che ha così determinato l’indennità ripetibile sulla base dell’importo
menzionato e indicato l’appello quale rimedio giuridico. Qualche perplessità
può sorgere in merito, in particolare alla luce del fitto agricolo concordato,
consistente nella consegna annuale di una forma di formaggio, rispettivamente
nel versamento di
fr. 100.- annui a partire dal 2016 (doc. B inc. CM.2020.11). Dopo avere indicato
essa medesima il valore litigioso in prima sede, l’appellante non può
rimetterlo in discussione in appello senza violare il precetto della buona fede
processuale (art. 52 CPC).
8.
Preliminarmente
occorre rilevare che la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo
formulata dall’appellante in questa sede è priva di
oggetto, ritenuto che l’inoltro del rimedio giuridico preclude per legge
l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315 cpv. 1 CPC).
9.
L’appellante ripropone
in questa sede la richiesta di esperire una perizia calligrafica allo scopo di
accertare la falsità della firma apposta sulla disdetta 8 aprile 2020, la cui
assunzione era stata rifiutata dal Pretore con decisione 5 febbraio 2021. Al
riguardo rimprovera il primo giudice di avere considerato quale unica
condizione formale di validità della disdetta ai sensi dell’art. 16 LAAgr la
forma scritta e non anche la firma autografa nonché di avere ritenuto irrilevante
la questione a sapere se la firma sulla disdetta 8 aprile 2020 sia stata
apposta dalla convenuta o da un terzo.
9.1
Per l'art. 178 CPC la parte
che si prevale in causa di un documento deve provarne
l'autenticità, quando la stessa è contestata dalla controparte. In linea di
principio, pertanto, in presenza di documenti formalmente e
apparentemente corretti vige una presunzione di fatto circa la loro
autenticità. La contestazione deve essere sufficientemente motivata nel
senso che la controparte non può limitarsi ad asserire in maniera generica la
falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove
atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del documento. Non occorre che tali elementi comprovino la falsità del documento. È
sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità. Ciò fa
decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di
chi si avvale del documento (DTF 143 III 456 consid. 3.3).
9.2
In concreto la locatrice, a comprova della fine del rapporto di affitto agricolo, ha
prodotto la disdetta 8 aprile 2020 (doc. 4 = doc. G). Incombeva dunque
all’attrice allegare delle contestazioni motivate tali da indurre nel giudice
seri e considerevoli dubbi sull’autenticità della firma. Sennonché AP 1 ha
chiesto l’assunzione della perizia calligrafica in sede di prime arringhe,
senza che ella nei suoi allegati preliminari abbia in alcun modo eccepito la
falsità della firma apposta in calce alla disdetta 8 aprile 2020 né indicato i
motivi per cui sarebbe dovuta venir meno la presunzione di autenticità di cui
godeva tale documento, di modo che nulla può essere rimproverato al Pretore.
Anche con il gravame l’appellante non spende una parola per indicare quali
elementi appaiano insoliti o sospetti né spiega per quali ragioni la firma
apposta in calce alla disdetta non dovrebbe essere quella autentica di AO 1. In
tali circostanze, indipendentemente dalla questione a sapere se la forma
scritta di cui all’art. 16 LAAgr presuppone la firma autografa, l’assunzione di
una perizia calligrafica non si impone nemmeno in questa sede.
10.
In merito alla
tempestività della disdetta l’appellante si limita a ribadire la tesi secondo
cui essa avrebbe dovuto essere notificata entro l’11 novembre 2019,
riproponendo un personale calcolo della durata contrattuale, senza spiegare i
motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del Pretore, secondo cui la
disdetta 8 aprile 2020 è tempestiva e, malgrado l’errata indicazione del
termine di disdetta, essa è comunque valida per il prossimo termine consentito,
in concreto l’11 novembre 2021, sarebbe errata e con ciò da riformare. Le
argomentazioni dell’appellante al riguardo sono pertanto inammissibili per
carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo per completezza vale la
pena aggiungere che la conclusione del Pretore merita conferma, la stessa
essendo del tutto corretta.
11.
Con una serie di censure
l’appellante rimprovera infine il Pretore per non avere concesso una
protrazione del contratto di affitto per la durata massima di 6 anni. Le
relative argomentazioni sono irricevibili per carente motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), l’attrice limitandosi in sostanza a ribadire la propria tesi sulla
base di soggettive considerazioni, procedendo a un personale apprezzamento
delle risultanze istruttorie. Le censure sarebbero in ogni caso infondate.
11.1
Il Pretore ha già esposto
correttamente i principi giurisprudenziali e dottrinali relativi alla
protrazione del contratto d’affitto agricolo ai sensi dell’art. 27 LAAgr, cui
si rinvia. In questa sede è sufficiente ricordare che in tale ambito la
concessione della protrazione costituisce la regola senza che il richiedente
debba provare la necessità della misura (art. 27 cpv. 1 LAAgr), per cui spetta
al locatore dimostrare che un prolungamento del contratto non gli può essere
ragionevolmente imposto o che è ingiustificato per l’esistenza di uno dei
motivi di cui all'art. 27 cpv. 2 LAAgr, ritenuto che l’elenco ivi contenuto non
è esaustivo e che altri fattori possono rendere ingiustificata la concessione
di una protrazione. Il giudice deve valutare gli interessi in gioco secondo il
suo libero apprezzamento. Giurisprudenza e dottrina hanno in particolare già
avuto modo di ritenere che costituiscono motivi che rendono irragionevole la
continuazione del contratto d’affitto ad esempio un’elevata e reciproca
incompatibilità personale delle parti, che supera la soglia del tollerabile (DTF
4A_431/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 4.1, 4.2 e decisione citata; Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche
Pachtrecht, 2007, n. 570 ad art. 17 LAAgr, p. 160 seg.), ripetute violazioni
contrattuali in mala fede, o la violazione di obblighi ritenuti fondamentali
dal locatore e posti alla base del contratto, oppure ancora danneggiamenti
rispettivamente incuria nella gestione che mettono in pericolo l’oggetto
dell’affitto. Al contrario il pagamento saltuariamente poco puntuale del fitto,
o una gestione dell’azienda agricola inadeguata ma comunque conforme al suo
scopo non sono di regola considerati sufficienti per escludere un prolungamento
del contratto (Studer/Hofer, op.
cit., n. 575 ad art. 27 LAAgr, p. 162 seg.).
Ai sensi dell’art. 21a
cpv. 1 LAAgr l’affittuario deve gestire accuratamente la cosa affittata e in
particolare provvedere a una redditività durevole. Oltre all’obbligo di pagare
un fitto, all’affittuario incombe pertanto anche un obbligo di gestione. Egli
deve amministrare l’oggetto in conformità con il suo scopo, come risulta dal
contratto o come esisteva al momento della cessione in uso, utilizzando metodi
e procedure riconosciuti. A tal fine egli deve in particolare provvedere al
mantenimento a lungo termine della produttività del terreno. Rientrano fra i
suoi compiti, tra l’altro, la lotta alle erbe infestanti con mezzi adeguati, la
salvaguardia della superficie dall’avanzamento del bosco o la scelta di
tecniche di pascolo rispettose (FF 2002 4437; Studer/Hofer,
op. cit., n. 448 seg. ad art. 21 e 21a LAAgr, pag. 129 seg.).
11.2
In merito al rimprovero di
avere violato l’obbligo di gestione del fondo l’appellante osserva innanzitutto
che la questione sarebbe già stata esaminata nella pregressa procedura concernente
l’annullamento della disdetta 26 novembre 2015, terminata con l’acquiescenza
della convenuta: così facendo quest’ultima avrebbe riconosciuto che il fondo era
sempre stato gestito conformemente al suo scopo e al contratto. A torto. La domanda
principale della causa menzionata riguardava la validità della disdetta
notificata il 26 novembre 2015 e la convenuta si è limitata a riconoscere la
nullità di quella disdetta, specificando con lo scritto 10 marzo 2020 che “il
contratto di affitto agricolo giungerà a scadenza il 26 aprile 2021 e con
effetto a partire da questa data notificherò regolare disdetta” (incarto
richiamato SE.2017.42). Nemmeno il rilievo di avere ricevuto i contributi
diretti da parte della Sezione dell’agricoltura soccorre all’appellante. Il
solo fatto di averli ricevuti non è infatti ancora sufficiente, da solo, per
ritenere adempiuto il suo obbligo di gestione ai sensi dell’art. 21a LAAgr.
Seppure in termini generali ciò possa valere quale indizio, in concreto risulta
dagli atti che la proprietaria già contestualmente alla disdetta del 26
novembre 2015 l’ha biasimata di non avere provveduto allo sfalcio regolare del
terreno (doc. C inc. CM.2016.1), segnalandolo pure in diverse occasioni alla
Sezione dell’agricoltura. Quest’ultima è intervenuta a più riprese nei confronti
dell’attrice, rimproverandole una gestione non conforme, tanto che per il 2015 il
fondo è stato escluso dalla superficie utile agricola mentre i contributi per
il 2017 sono stati versati solo nel 2018 e solo parzialmente per la superficie effettivamente
falciata dall’attrice conformemente ai presupposti necessari per potere
beneficiare dei contributi diretti (incarto richiamato Sezione dell’agricoltura,
lettera 5 novembre 2020, doc. 1.1, 1.2, 1.3, 1.10, 1.35,1.42, 1.43, 1.44, 1.48).
Dall’incarto della Sezione dell’agricoltura risulta inoltre che le
manchevolezze nello sfalcio non riguardavano solo il fondo oggetto della
presente vertenza, bensì anche altre superfici gestite dall’attrice per le
quali essa chiedeva il pagamento dei contributi diretti (v. in particolare la
decisione del Consiglio di Stato n. __________ del 20 gennaio 2020 che conferma
la decisione della Sezione dell’agricoltura del 16 marzo 2017 di escludere
dalla superficie utile agricola per determinare i contributi del 2015 diversi
fondi a causa della gestione negligente, in particolare per non avere falciato
e raccolto il fieno adeguatamente). Il teste __________ D__________, le cui
dichiarazioni contrariamente a quanto pretende l’appellante con considerazioni
generiche sono del tutto credibili, ha inoltre dichiarato di avere proceduto nell’ottobre
2017.
su incarico della locatrice alla pulizia “di circa 1000 metri quadri della
parcella che era ricoperta di felci” e all’abbattimento di “piccole betulle”.
Egli ha altresì confermato di essersi recato sui monti di P__________ anche negli
anni 2018 e 2019, constatando che le felci e le betulle, siccome solo tagliate
e non sradicate, continuavano a crescere (verbale 25 marzo 2021, pag. 2). In
tali circostanze se ne deve concludere che l’affittuaria in più occasioni è
risultata inadempiente nella gestione del fondo oggetto del contratto
d’affitto.
11.3
L’istruttoria ha pure
confermato l’esasperazione delle posizioni delle parti conseguente alla diversa
visione del concetto di adeguata gestione del fondo. Tale divergenza è poi sfociata
nella lunga vertenza giudiziaria risalente al 2015 e ha portato a un’elevata
incompatibilità e reciproca avversione tra le parti. L’appellante contesta
inutilmente tale circostanza che emerge con evidenza dagli atti di causa (in
particolare dall’incarto richiamato della Sezione dell’agricoltura). Anche in
questa sede l’affittuaria non ha peraltro mancato di accusare la locatrice di
avere scritto le lettere alla Sezione dell’agricoltura “con propositi falsi”.
Pur comprendendo la necessità dell’attrice di potere beneficiare dei contributi
diretti per continuare la sua attività agricola e che maggiore è l’area
considerata maggiori saranno gli importi, lo scopo della pulizia dei prati e
dei pascoli montani non è solo quello di aiutare finanziariamente le aziende
agricole bensì anche quello di preservare il paesaggio dall’inselvatichimento e
dall’imboscamento. Tale visione, oltre a corrispondere a uno degli obiettivi
perseguiti dagli aiuti diretti in materia agricola (art. 1 lett. c, 2 cpv. 2
lett. b e 70 seg. Legge sull’agricoltura, FF 2012 1757, 1762 seg.), era pure
quella della locatrice, per la quale la pulizia e la salvaguardia dei suoi
prati sui monti di P__________ era fondamentale e finanche prioritaria rispetto
al pagamento del fitto (interrogatorio 21 marzo 2018 di AO 1, pag. 1 seg., inc.
SE.2017.42), tanto che le parti hanno pattuito un fitto annuale simbolico
consistente in una forma di formaggio. L’ostinazione dell’attrice nell’opporsi
con ogni mezzo ai tentativi della locatrice di rientrare in possesso del suo
fondo a seguito delle inadempienze contrattuali nonché ai rimproveri e alle
decisioni della Sezione dell’agricoltura, conferma l’inconciliabilità della
divergente visione nella gestione del fondo. Malgrado già nel 2015 le fossero
state rimproverate manchevolezze, tanto da toglierle i contributi,
l’affittuaria ancora nel 2017 non ha adempiuto in modo adeguato al suo obbligo di
gestione, limitandosi a opporsi sistematicamente a ogni intervento della
Sezione dell’agricoltura nel tentativo di non perdere i contributi diretti.
11.4
In relazione al pagamento del fitto
le argomentazioni dell’appellante sono prive di riscontri agli atti, le ricevute
di cui al doc. B (CM.2020.11) non essendo firmate dalla convenuta e non
essendoci alcun altro elemento oggettivo da cui dedurre l’avvenuto versamento.
11.5
In tali circostanze, tenuto
conto dell'ampio potere di apprezzamento che l’art. 27 LAAgr riserva al
giudice, non si intravvedono motivi che possano far apparire arbitraria o
frutto di un abuso del potere di apprezzamento o in altro modo lesiva della
legge la conclusione del primo giudice di non concedere una protrazione, a
maggior ragione in concreto tenuto conto che l’attrice, a seguito delle tante
procedure giudiziarie avviate dal 2015, ha di fatto già beneficiato di una proroga
di sei anni.
12.
Ne discende che
l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. Le
spese giudiziarie di seconda sede, calcolate in base a un valore litigioso di
fr. 20'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa di giustizia è
fissata in applicazione dell’art. 8 cpv. 2 LTG, le ripetibili in applicazione
degli art. 11 cpv. 2 lett. a RTar. Il valore litigioso ai fini di un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale è inferiore ai
fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. A tal riguardo si
precisa che, secondo dottrina e giurisprudenza, la lett. a della suddetta
norma, che fissa un valore soglia di fr. 15'000.-, comprende soltanto il
contratto di locazione e non è dunque applicabile al contratto di affitto (DTF
136.
III 196, consid. 1.1; Corboz,
Commentaire de la LTF, 2017, n. 25 ad art. 74 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 95, 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. L’appello 9 ottobre
2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura di appello di fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante,
con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1’400.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ,
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).