12.2021.157
Responsabilità per atto illecito
13 maggio 2022Italiano13 min
3. Esperita l’istruttoria di causa, con decisione 10 settembre 2021 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la sola
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Incarto n.
12.2021.157
Lugano
13 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.21 della
Pretura con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido
al pagamento di
EUR 865'738.- e di CHF 134'262.-, somme ridotte in sede conclusionale a EUR
865'374.- e a CHF 83'740.-, oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013;
domanda avversata dalle
controparti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore,
con decisione 10 settembre 2021, ha parzialmente accolto, condannando la sola convenuta
PI 1 al pagamento di
EUR 865'374.- e di CHF 49’114.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013;
appellante l'attore, con
appello 13 ottobre 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di condannare anche il convenuto AO 1, in solido con l’altra
convenuta, al pagamento di EUR 400’000.- e di CHF 49’114.- oltre interessi al
5% dal 1° settembre 2013, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto AO 1, con
osservazioni (recte: risposta) 28 gennaio 2022, ha postulato la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Negli anni Novanta i cittadini __________ AP
1 e F__________ __________ erano titolari, singolarmente e
congiuntamente, di vari conti bancari presso
la succursale di __________ di __________: il primo era titolare del conto n. __________ “__________”, i cui
attivi nel giugno 2005 sono stati trasferiti sul conto n. __________ “__________”
aperto presso la succursale di __________ di __________; il secondo era
titolare del conto n. __________ “__________”;
entrambi erano titolari del
conto n. __________ “__________”.
Nel marzo 1997 (doc. H e D, riferiti ai conti
n. __________ “__________” e n. __________ “__________”) rispettivamente nel
giugno 2005 (doc. M, riferito al conto n. __________ “__________”) essi hanno
incaricato la società __________ PI 1 (in seguito: PI 1), entità
costituita in precedenza da AO 1, di
gestire, con un profilo di rischio che nel dicembre 2002 (doc. I e F, riferiti
ai conti n. __________ “__________” e n. __________ “__________”)
rispettivamente nel giugno 2005 (doc. N, riferito al conto n. __________ “__________”)
è stato definito “bilanciato”, gli attivi depositati sui loro rispettivi conti.
Su proposta di PI 1, nell’agosto 2005 (doc. O) gli averi presenti sui
conti n. __________ “__________” e n.
__________ “__________” sono in seguito stati trasferiti sul conto n. __________ aperto presso la
succursale di __________ di __________ e sono stati fiduciariamente
intestati alla società del __________ A__________ __________, di cui AO 1 era stato
designato procuratore generale (doc. S), società che ha quindi incaricato PI 1 (doc. Z) di gestire, sempre con un profilo di rischio
“bilanciato” (doc. AA, BB), quegli attivi.
2. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 23 gennaio 2015 (azione parziale), AP
1, agendo per sé e in qualità di erede unico di F__________ __________,
deceduto nel 2010 (doc. CC), ha convenuto in giudizio PI 1 e AO 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna in solido
al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale a EUR 865'374.- e a
CHF 83'740.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013. Egli, in estrema
sintesi, ha preteso il risarcimento delle ingenti perdite causategli dalla
gestione dissennata degli attivi sul suo conto n. __________ “__________” e sul conto n. __________ intestato a A__________
__________, investiti, per altro senza alcuna consultazione o informativa, in
titoli incompatibili con le direttive di investimento impartite e con i suoi
interessi (EUR 865'374.-, danno parziale), la restituzione delle retrocessioni
non riversate (CHF 49’114.-) e il risarcimento delle spese legali
preprocessuali (CHF 34’626.-).
Fatti
I convenuti si sono integralmente opposti
alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di causa, con decisione 10 settembre 2021 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la sola
convenuta PI 1 al pagamento di EUR 865'374.- e di CHF 49’114.- oltre interessi
al 5% dal 1° settembre 2013, ponendo la tassa di giustizia e le spese di CHF 38’462.50
per 19/40 a carico della
stessa e per 21/40 a carico dell’attore, ritenuto che PI 1 è
stata obbligata a rifondere all’attore CHF 18’000.- a titolo di ripetibili
parziali e l’attore è stato obbligato a rifondere al convenuto AO 1 CHF 20’000.-
a titolo di ripetibili. Egli
ha in sostanza ammesso la petizione, tranne per quanto riguardava il risarcimento delle spese legali preprocessuali, solo nei confronti di PI 1.
4. Con l’appello 13 ottobre 2021 che qui ci occupa, avversato dal convenuto AO
1 con risposta 28 gennaio 2022, l’attore, non
contestati i dispositivi che riguardavano la convenuta PI 1, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di condannare anche il convenuto AO 1, in solido con quest’ultima, al
pagamento di EUR 400’000.- (somma così ridotta “per ragioni di contenimento
dei costi processuali”) e di CHF 49’114.- oltre interessi al 5% dal 1°
settembre 2013, di porre la tassa di giustizia e le spese di CHF 38’462.50 per 11/40
a carico di sé stesso e per 10/40 a carico al convenuto AO 1 e di compensare le
ripetibili tra loro, il tutto protestando spese e ripetibili della procedura
ricorsuale.
5. Per il Pretore, nei confronti del convenuto
AO 1 la petizione non poteva
essere ammessa, non essendo risultato che costui avesse commesso un atto
illecito giusta l’art. 41 CO.
Il
fatto che il convenuto AO 1, che era la
persona che aveva concretamente messo in atto l’attività di gestione dissennata
largamente tematizzata della decisione, avesse allora violato i doveri
d’informazione, di diligenza, di lealtà e di rendiconto previsti dall’art. 14
LFid non era rilevante, non risultando che egli avesse mai sollecitato
l’autorizzazione prevista nel capitolo III della LFid, ciò che tutt’al più
avrebbe comportato le sanzioni di cui agli art. 21 segg. LFid, che non avevano
però natura risarcitoria ma piuttosto disciplinare.
Lo
stesso discorso poteva essere fatto per quanto riguardava il rimprovero mosso al convenuto
AO 1 di essersi reso colpevole del reato di amministrazione infedele di cui
all’art. 158 n. 1 CP, ritenuto che l’attore non aveva dimostrato che costui
avesse agito volontariamente e non solo per negligenza. Del resto, mal si
comprendeva perché, se così non fosse stato, l’attore non lo avesse denunciato
penalmente, limitandosi a farne un capo di responsabilità extracontrattuale
nella presente causa.
6. In questa sede l’attore ha ribadito che il
convenuto AO 1 si sarebbe reso responsabile nei suoi
confronti ai sensi dell’art. 41 CO,
avendo violato, nella sua qualità di fiduciario al beneficio
dell’autorizzazione prevista dalla LFid, i doveri d’informazione, di diligenza,
di lealtà e di rendiconto previsti dall’art. 14 LFid.
La
censura è infondata. Il fatto che il convenuto AO 1, che era
pacificamente un fiduciario finanziario soggetto alla LFid (cfr. l’assunto in
tal senso, a p. 16 della petizione e a p. 8 della replica, non contestato nella
risposta e nella duplica; cfr. pure interrogatorio di AO 1 p. 5) senza che i
convenuti avessero mai sostenuto che non disponesse della necessaria
autorizzazione cantonale, possa eventualmente aver violato l’art. 14 LFid, che
impone al fiduciario finanziario determinati obblighi d’informazione, di
diligenza, di lealtà e di rendiconto, non basta in effetti per ammettere la sua
responsabilità extracontrattuale, visto e considerato che gli obblighi oggetto
di quella disposizione non divergono sostanzialmente da quelli previsti
dall’art. 398 cpv. 2 e 400 cpv. 1 CO (cfr. TF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011
consid. 9.3.2, secondo cui l’art. 14 LFid ribadisce semplicemente alcuni dei doveri del
mandatario previsti dal diritto federale, non
istituisce obblighi diversi o supplementari e la sua portata nel diritto cantonale è da
mettere in relazione con le misure disciplinari di cui all’art. 21 LFid che ne
sanzionano la violazione), la cui
violazione non è a sua volta costitutiva di una responsabilità per atto
illecito. Per il resto, nemmeno dalla giurisprudenza menzionata nel gravame (TF
2P.257/1994 del 4 dicembre 1995 consid. 5b pubbl. in RDAT II-1996 n. 54 e
2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 4.4.2 e 5.2), dalla quale risultava
perlopiù come lo scopo della LFid fosse in generale quello di proteggere la
clientela e il pubblico, si può concludere che la violazione dell’art. 14 LFid
Considerandi
sarebbe costitutiva di un atto illecito ex art. 41 CO.
7.
Nel suo esposto l’attore ha aggiunto che
il convenuto AO 1 si sarebbe parimenti reso responsabile
nei suoi confronti giusta l’art. 41 CO,
avendo commesso, almeno con il necessario dolo eventuale (cfr. DTF 142 IV 346
consid. 3.2), il reato di amministrazione infedele di cui all’art. 158 n. 1 CP.
7.1
Nella
misura in cui è riferita agli investimenti dissennati messi in atto, la censura
è irricevibile, siccome fondata su circostanze addotte solo in sede
conclusionale (art. 229 CPC) o in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC).
Nonostante la commissione del reato di amministrazione infedele di cui all’art.
158.
n. 1 CP sarebbe di per sé costitutiva di un atto illecito giusta l’art. 41
CO (cfr. Brehm, Berner Kommentar,
5ª
ed., n. 39 ad art. 41 CO; II CCA 30 gennaio 1996 inc. n. 10.1995.81), si
osserva in effetti che negli allegati preliminari l’attore, a tale proposito,
si era limitato a sostenere che “a dipendenza delle risultanze istruttorie”,
in merito alle quali nulla è però stato detto, “non può essere esclusa la
violazione di norme di carattere penale” e “nel caso concreto potrebbero
in particolare entrare in considerazione il reato di … amministrazione infedele
(art. 158 CP)” (petizione p. 16), rispettivamente che “a dipendenza
delle emergenze di causa”, in merito alle quali nuovamente nulla era dato
di sapere, “potrebbero emergere anche responsabilità di natura penale” e
che “è inoltre ipotizzabile la concretizzazione del reato di amministrazione
infedele, sia con riferimento alla gestione della A__________ __________, sia
con riferimento alla gestione patrimoniale degli averi dell’attore”
(replica p. 8 seg.). In definitiva nulla era stato allora allegato in merito
alle circostanze oggettive e soprattutto soggettive (in materia di
amministrazione infedele l’esistenza di un dolo eventuale potendo essere
ammessa solo in modo restrittivo, cfr. DTF 142 IV 346 consid. 3.2, 120 IV 190
consid. 2b) alla base del reato rimproverato, oltretutto solo ipoteticamente,
al convenuto AO 1. In tali circostanze poco importa dunque se, a detta
dell’attore, l’istruttoria avrebbe poi effettivamente dimostrato che “AO 1
ha consapevolmente attuato dei massicci investimenti altamente speculativi in
manifesto contrasto con le direttive dei clienti; è pacifico che egli non
poteva ignorare i rischi di questo genere di investimento (li ha peraltro
pacificamente riconosciuti durante il suo interrogatorio, ritenendoli, a torto,
notori) ed è altrettanto pacifico che da tale gestione, contraria ai più
elementari principi di diligenza in materia di gestione patrimoniale, è derivato
un consistente danno patrimoniale per l’attore” (conclusioni p. 18), tanto
più che nell’occasione l’attore nemmeno aveva indicato se ed eventualmente
sulla base di quali risultanze istruttorie si poteva concludere che AO 1,
operando “consapevolmente”, avesse allora agito almeno con dolo
eventuale. E ancor meno importa se in questa sede l’attore abbia finalmente
fatto riferimento ad alcune risultanze istruttorie (segnatamente
l’interrogatorio di AO 1 e la perizia giudiziaria), per cercare di dimostrare,
per altro invano, che AO 1 avesse agito almeno con dolo eventuale.
7.2
La
censura è parimenti irricevibile, anche qui siccome fondata su circostanze
addotte solo in sede conclusionale (art. 229 CPC) o in seconda istanza (art.
317.
cpv. 1 CPC), nella misura in cui è riferita alle mancate retrocessioni.
Negli allegati preliminari l’attore, a tale proposito, si era limitato a
sostenere che “a dipendenza delle risultanze dell’istruttoria”, in
merito alle quali nulla è però stato detto, “la medesima responsabilità
penale … può inoltre configurarsi con riferimento alle retrocessioni /
commissioni / provvigioni percepite dai convenuti in relazione con la gestione
patrimoniale dei quali sono stati incaricati e che non sono state in alcun modo
restituite all’attore e/o al fratello” (petizione p. 16), rispettivamente
che “si ribadisce inoltre la (potenziale) rilevanza penale del mancato
versamento di retrocessioni percepite nell’ambito del mandato” (replica p.
9). In definitiva anche in questo caso nulla era stato allora allegato in
merito alle circostanze oggettive e soprattutto soggettive alla base del reato
rimproverato, oltretutto solo potenzialmente, al convenuto AO 1. In tali
circostanze poco importa dunque se, a detta dell’attore, l’istruttoria avrebbe
poi effettivamente dimostrato che “AO 1 non ha restituito le retrocessioni
percepite da PI 1 in relazione al mandato conferito dall’attore, né del resto
l’aveva informato di avere ricevuto tali retrocessioni, rifiutandosi di fornire
qualsiasi rendiconto in merito e obbligando l’attore a promuovere una procedura
giudiziaria” (conclusioni p. 18), tanto più che nell’occasione l’attore
nemmeno aveva indicato se ed eventualmente sulla base di quali risultanze
istruttorie si poteva concludere che AO 1 avesse allora agito almeno con dolo
eventuale. E ancor meno importa se in questa sede l’attore abbia concluso che AO
1.
avesse violato l’art. 158 CP per il solo fatto di non aver “mai informato
l’appellante in merito alle retrocessioni ricevute da PI 1 (anzi, l’appellante
è stato costretto a formulare delle istanze di edizione in procedura, dato che
negli allegati di causa PI 1 si è rifiutata di dare qualsiasi informazione a
riguardo)”.
8.
Ne
discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate
dal convenuto AO 1 (secondo cui tutti gli investimenti sarebbero stati
concordati con l’attore, la sua responsabilità ex art. 14 LFid sarebbe
prescritta e la somma di CHF 49’114.- non concernerebbe retrocessioni non
riversate).
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di EUR 400’000.- e di CHF 49’114.-, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 13 ottobre 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 12’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellato AO 1
CHF 10’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).