12.2021.158
Scioglimento di una Sagl per lacune organizzative, assenza di una valida rappresentanza svizzera e di un valido domicilio legale, sanatoria
20 dicembre 2021Italiano8 min
11. Non
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.158
Lugano
20 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.3318 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 20 luglio 2021 dall’
AO
1
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una valida
rappresentanza in Svizzera e di un valido domicilio legale;
nell’ambito della quale il
Pretore aggiunto, con decisione 22 settembre 2021, ha accolto l'istanza,
pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con appello 13 ottobre 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato
giudizio e rinviare l’incarto all’Ufficio del registro di commercio affinché
proceda a impartirle un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione
legale, con protesta di spese e ripetibili;
visti la risposta 22 ottobre 2021 dell’Ufficio del
registro di commercio e il suo successivo scritto 28 ottobre 2021;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e
considerato
in fatto e in
diritto:
1.
Costatata una lacuna
organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di una persona domiciliata in
Svizzera che potesse rappresentarla ai sensi dell’art. 814 cpv. 3 CO (a causa
della partenza all’estero del suo gerente unico M__________ C__________, doc.
B), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano
diffidata, dapprima tramite raccomandata 15 aprile 2021 trasmessa al recapito
societario (ritornata al mittente per irreperibilità della destinataria, v.
doc. C e D), e in seguito tramite pubblicazione sul FUSC del 27 maggio 2021
(doc. E), a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente
iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni
determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939
cpv. 1 CO e art. 152, 152a cpv. 1 lett. a e cpv. 3 lett. a ORC).
2.
In assenza di riscontri, con
istanza 20 luglio 2021 l’URC ha convenuto la società innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, chiedendo che nei confronti della stessa, priva di una valida rappresentanza in Svizzera e di un
valido domicilio legale (art. 2 lett. b ORC), fossero adottate le misure
necessarie (art. 939 cpv. 2 CO).
3.
Il 23 luglio 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv.
1bis n. 1 CO (in connessione con l’art. 819 CO), ha assegnato alla convenuta (tramite
raccomandata trasmessa al domicilio estero del gerente) un ultimo termine di 20
giorni per ripristinare la situazione legale (designare un gerente abilitato a
rappresentarla in Svizzera e richiedere la pertinente iscrizione a registro di
commercio, dando del tutto tempestiva comunicazione alla Pretura stessa), pena
lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento.
4.
Costatata la scadenza infruttuosa del termine, con decisione finale 22
settembre 2021 il Pretore aggiunto ha pronunciato lo scioglimento della società
e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili
al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO in connessione con
l’art. 819 CO (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di
complessivi fr. 300.- (dispositivo n. 2).
5.
Con appello 13 ottobre 2021, inoltrato tempestivamente entro il
termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (avvenuta in data
5 ottobre 2021, cfr. doc. B e art. 314 cpv. 1 CPC), la convenuta ha chiesto di
annullare tale decisione e di rinviare l’incarto all’Ufficio del registro di
commercio affinché proceda a ripetere la diffida, impartendole un nuovo termine
di 30 giorni per ripristinare la situazione legale. Essa rileva in sostanza che
il suo gerente M__________ C__________ si è trasferito all’estero a seguito del
suo pensionamento lasciando il suo mandato amministrativo alla figlia A__________
__________ C__________, che le diffide 15 aprile e 27 maggio 2021 non sono mai
state regolarmente notificate al medesimo, che la sua assenza dal territorio
svizzero non gli ha permesso di prendere atto della diffida pubblicata sul FUSC
il 27 maggio 2021, che questa situazione e il recente cambio di proprietà delle
quote sociali non hanno permesso di attuare prima il cambiamento dell’organo
amministrativo societario, che la società non presenta ulteriori lacune e che
vi è un concreto interesse alla continuità della stessa. L’appellante ha
aggiunto di essere pronta a notificare il nominativo della nuova gerente e la
cessione delle quote sociali alla nuova proprietà nel più breve termine
possibile.
6.
Con risposta 22 ottobre 2021 l’URC ha evidenziato la correttezza
della procedura di diffida da lui seguita e ha rilevato che nel frattempo la
società gli ha fatto pervenire una notifica di iscrizione relativa alla
cessione delle quote sociali e alla nomina di una nuova gerente, alla quale
tuttavia non ha potuto dare seguito per la lacunosità dell’annessa
documentazione. La società presentava dunque ancora le lacune dell’assenza di
una valida rappresentanza in Svizzera e di un valido domicilio. Con successivo
scritto 28 ottobre 2021, il medesimo Ufficio ha comunicato che le due suddette
lacune sono state sanate con l’iscrizione a RC della nuova gerente A__________ __________
C__________, domiciliata a __________, e del nuovo recapito societario (Via __________,
__________), oltre che del nuovo socio (come evincibile dall’estratto RC
allegato).
7.
Secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di
legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per
sé idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; II CCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020,
inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44)
8.
Nella fattispecie, come appena visto, questa ipotesi si è effettivamente
realizzata. In tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure
necessarie nei confronti della convenuta, non più attuale, deve essere
stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del
1° marzo 2013, consid. 3.1). Occorre nondimeno rilevare che la procedura
seguita dall’URC è esente da critiche, siccome l’invio della diffida tramite
raccomandata al domicilio legale dell’ente giuridico (fino a quel momento
presunto corretto, in assenza di notifiche da parte della società) e la
successiva pubblicazione della medesima sul FUSC corrispondono a quanto
previsto dall’art. 152a ORC.
9.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della
ricorrente risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del
19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; IICCA
del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e dovrebbero di principio seguire la
soccombenza (art. 106 CPC). Nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi
per derogare a questo principio, ritenuto che la presente procedura e quella
dinnanzi alla Pretura avrebbero in effetti potuto essere evitate se la
convenuta avesse provveduto per tempo ad adeguare la propria situazione e a garantire
un valido recapito, anziché rimanere inattiva. Per questo motivo, in
applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e come pure dell’art. 108 CPC, si
giustifica di mantenere a suo carico le spese processuali di prima sede, di porre
a suo carico anche quelle di seconda sede e di non riconoscerle ripetibili
(cfr. per analogia STF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012, consid. 3 e
4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc.
n. 12.2014.221 e del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189).
10. In
definitiva l’appello della convenuta dev’essere evaso ai sensi dei considerandi
che precedono.
Fatti
11. Non
Considerandi
ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente
giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 e
108 CPC nonché la LTG
decide:
1. L’appello 13 ottobre 2021 di AP 1, __________, è evaso nel senso
che il dispositivo n. 1 della decisione 22 settembre 2021 del Pretore
aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullato e la causa di cui all’istanza 20 luglio 2021 dell’Ufficio
del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le
spese processuali d’appello di fr. 600.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).