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Decisione

12.2021.158

Scioglimento di una Sagl per lacune organizzative, assenza di una valida rappresentanza svizzera e di un valido domicilio legale, sanatoria

20 dicembre 2021Italiano8 min

11. Non

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.158

Lugano

20 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.3318 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 20 luglio 2021 dall’

AO

1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente l’adozione delle

misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una valida

rappresentanza in Svizzera e di un valido domicilio legale;

nell’ambito della quale il

Pretore aggiunto, con decisione 22 settembre 2021, ha accolto l'istanza,

pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta

con appello 13 ottobre 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato

giudizio e rinviare l’incarto all’Ufficio del registro di commercio affinché

proceda a impartirle un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione

legale, con protesta di spese e ripetibili;

visti la risposta 22 ottobre 2021 dell’Ufficio del

registro di commercio e il suo successivo scritto 28 ottobre 2021;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e

considerato

in fatto e in

diritto:

1.

Costatata una lacuna

organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di una persona domiciliata in

Svizzera che potesse rappresentarla ai sensi dell’art. 814 cpv. 3 CO (a causa

della partenza all’estero del suo gerente unico M__________ C__________, doc.

B), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano

diffidata, dapprima tramite raccomandata 15 aprile 2021 trasmessa al recapito

societario (ritornata al mittente per irreperibilità della destinataria, v.

doc. C e D), e in seguito tramite pubblicazione sul FUSC del 27 maggio 2021

(doc. E), a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente

iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni

determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939

cpv. 1 CO e art. 152, 152a cpv. 1 lett. a e cpv. 3 lett. a ORC).

2.

In assenza di riscontri, con

istanza 20 luglio 2021 l’URC ha convenuto la società innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, chiedendo che nei confronti della stessa, priva di una valida rappresentanza in Svizzera e di un

valido domicilio legale (art. 2 lett. b ORC), fossero adottate le misure

necessarie (art. 939 cpv. 2 CO).

3.

Il 23 luglio 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv.

1bis n. 1 CO (in connessione con l’art. 819 CO), ha assegnato alla convenuta (tramite

raccomandata trasmessa al domicilio estero del gerente) un ultimo termine di 20

giorni per ripristinare la situazione legale (designare un gerente abilitato a

rappresentarla in Svizzera e richiedere la pertinente iscrizione a registro di

commercio, dando del tutto tempestiva comunicazione alla Pretura stessa), pena

lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento.

4.

Costatata la scadenza infruttuosa del termine, con decisione finale 22

settembre 2021 il Pretore aggiunto ha pronunciato lo scioglimento della società

e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili

al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO in connessione con

l’art. 819 CO (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di

complessivi fr. 300.- (dispositivo n. 2).

5.

Con appello 13 ottobre 2021, inoltrato tempestivamente entro il

termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (avvenuta in data

5 ottobre 2021, cfr. doc. B e art. 314 cpv. 1 CPC), la convenuta ha chiesto di

annullare tale decisione e di rinviare l’incarto all’Ufficio del registro di

commercio affinché proceda a ripetere la diffida, impartendole un nuovo termine

di 30 giorni per ripristinare la situazione legale. Essa rileva in sostanza che

il suo gerente M__________ C__________ si è trasferito all’estero a seguito del

suo pensionamento lasciando il suo mandato amministrativo alla figlia A__________

__________ C__________, che le diffide 15 aprile e 27 maggio 2021 non sono mai

state regolarmente notificate al medesimo, che la sua assenza dal territorio

svizzero non gli ha permesso di prendere atto della diffida pubblicata sul FUSC

il 27 maggio 2021, che questa situazione e il recente cambio di proprietà delle

quote sociali non hanno permesso di attuare prima il cambiamento dell’organo

amministrativo societario, che la società non presenta ulteriori lacune e che

vi è un concreto interesse alla continuità della stessa. L’appellante ha

aggiunto di essere pronta a notificare il nominativo della nuova gerente e la

cessione delle quote sociali alla nuova proprietà nel più breve termine

possibile.

6.

Con risposta 22 ottobre 2021 l’URC ha evidenziato la correttezza

della procedura di diffida da lui seguita e ha rilevato che nel frattempo la

società gli ha fatto pervenire una notifica di iscrizione relativa alla

cessione delle quote sociali e alla nomina di una nuova gerente, alla quale

tuttavia non ha potuto dare seguito per la lacunosità dell’annessa

documentazione. La società presentava dunque ancora le lacune dell’assenza di

una valida rappresentanza in Svizzera e di un valido domicilio. Con successivo

scritto 28 ottobre 2021, il medesimo Ufficio ha comunicato che le due suddette

lacune sono state sanate con l’iscrizione a RC della nuova gerente A__________ __________

C__________, domiciliata a __________, e del nuovo recapito societario (Via __________,

__________), oltre che del nuovo socio (come evincibile dall’estratto RC

allegato).

7.

Secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di

legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per

sé idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune

nell’organizzazione (Lorandi,

Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu

Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; II CCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020,

inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44)

8.

Nella fattispecie, come appena visto, questa ipotesi si è effettivamente

realizzata. In tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure

necessarie nei confronti della convenuta, non più attuale, deve essere

stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del

1° marzo 2013, consid. 3.1). Occorre nondimeno rilevare che la procedura

seguita dall’URC è esente da critiche, siccome l’invio della diffida tramite

raccomandata al domicilio legale dell’ente giuridico (fino a quel momento

presunto corretto, in assenza di notifiche da parte della società) e la

successiva pubblicazione della medesima sul FUSC corrispondono a quanto

previsto dall’art. 152a ORC.

9.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base

di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della

ricorrente risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del

19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; IICCA

del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e dovrebbero di principio seguire la

soccombenza (art. 106 CPC). Nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi

per derogare a questo principio, ritenuto che la presente procedura e quella

dinnanzi alla Pretura avrebbero in effetti potuto essere evitate se la

convenuta avesse provveduto per tempo ad adeguare la propria situazione e a garantire

un valido recapito, anziché rimanere inattiva. Per questo motivo, in

applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e come pure dell’art. 108 CPC, si

giustifica di mantenere a suo carico le spese processuali di prima sede, di porre

a suo carico anche quelle di seconda sede e di non riconoscerle ripetibili

(cfr. per analogia STF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012, consid. 3 e

4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc.

n. 12.2014.221 e del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189).

10. In

definitiva l’appello della convenuta dev’essere evaso ai sensi dei considerandi

che precedono.

Fatti

11. Non

Considerandi

ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente

giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107 e

108 CPC nonché la LTG

decide:

1. L’appello 13 ottobre 2021 di AP 1, __________, è evaso nel senso

che il dispositivo n. 1 della decisione 22 settembre 2021 del Pretore

aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullato e la causa di cui all’istanza 20 luglio 2021 dell’Ufficio

del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva

d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

2. Le

spese processuali d’appello di fr. 600.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).