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Decisione

12.2021.159

Contratto di mandato societario. Inoltro di un reclamo in luogo di un appello. Parti patrocinate da un legale. Conversione non possibile

21 dicembre 2021Italiano8 min

i limiti tariffali) si è tenuto conto della particolarità della fattispecie. Non

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.159

Lugano

21 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.86 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 10 maggio 2021 da

CO 1

rappr.

da PA 2

contro

RE 1 (I)

RE 2 (I)

RE 3 (I)

rappr.

dall’ PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle

controparti al pagamento, in solido, di fr. 55'335.- oltre interessi del 5% a

decorrere dal 22 marzo 2021,

domanda sulla quale non si sono espressi i convenuti

che hanno omesso di presentare la risposta di causa nel termine assegnato loro

dal Pretore con ordinanza dell’11 maggio 2021 e nemmeno l’hanno inoltrata entro

il termine suppletorio assegnato con ordinanza del 15 luglio 2021,

pretesa su cui il Pretore ha statuito con sentenza del

23 settembre 2021 accogliendo integralmente la petizione,

insorgenti i convenuti che con reclamo di data 22 ottobre 2021 chiedono,

previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale, la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via

subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al

Pretore, protestate tasse, spese e ripetibili,

l’impugnazione non è stata notificata alla

controparte,

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. In data 9 novembre 2015RE 1 e i di lei figli RE

2 e RE 3 hanno concluso un contratto di mandato con CO 1 - società attiva in

ambito fiduciario e fiscale - avente per oggetto la costituzione, la domiciliazione,

l’amministrazione, il segretariato e la tenuta della contabilità della loro

società lussemburghese Pa__________ SA (doc. B), contratto che, di fatto,

continuava l’accordo sottoscritto in data 28 giugno 2002 da RE 1 e il di lei

defunto marito Gi__________ (doc. C).

Nell’ambito dell’accordo doc. B i mandanti si

sono obbligati a corrispondere alla mandataria un importo annuo di fr. 11'000.-

per le prestazioni da essa effettuate (cfr. per i dettagli pto. 2 allegato 1 al

contratto doc. B).

A più riprese CO 1 ha scritto ai mandanti

sollecitando il pagamento di diverse fatture relative ai propri onorari rimaste

scoperte (doc. E); richieste a cui gli stessi non hanno dato seguito.

2. In data 1° maggio 2021 CO 1 ha inoltrato una

petizione alla Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di RE 1, RE

2 e RE 3 al pagamento, in solido, di fr. 55'335.- oltre interessi del 5% a

decorrere dal 22 marzo 2021. In breve, l’attrice ha lamentato il mancato

pagamento dei propri onorari per le prestazioni effettuate in relazione al

mandato citato per il periodo da febbraio 2014 a febbraio 2019.

3. I convenuti dal canto loro non hanno presentato

la risposta di causa né nel termine assegnato loro dal Pretore con ordinanza

dell’11 maggio 2021 né entro il termine suppletorio assegnato con ordinanza del

15 luglio 2021 con la comminatoria delle conseguenze previste dall’art. 223

cpv. 2 CPC.

4. Il Pretore con decisione del 23 settembre 2021

ha integralmente accolto la petizione. Il giudice di prime cure dopo aver

ricordato che giusta l’art. 150 cpv. 1 CPC i fatti non contestati non devono

neppure essere provati e che pertanto la pretesa dell’attrice avrebbe dovuto

già di primo acchito essere accolta, ha comunque analizzato i documenti agli atti

giungendo alla conclusione che il credito fosse dovuto. Egli ha inoltre posto

le spese e le ripetibili a carico dei convenuti.

5. Con reclamo di data 22 ottobre 2021 i convenuti

hanno chiesto, previa concessione

dell’effetto sospensivo, in via principale, la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via subordinata,

l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore,

protestate tasse, spese e ripetibili.

L’atto di impugnazione non è stato notificato alla

controparte.

6.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione pretorile è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC), innanzi alla seconda Camera

civile (art. 48 lett. b cifra 1 LOG), entro il termine di 30 giorni.

La notifica ai convenuti della sentenza 23 settembre

2021 è avvenuta il giorno successivo e

l’impugnativa 22 ottobre 2021 è pertanto tempestiva e ricevibile da questo

punto di vista.

7.

Gli insorgenti hanno

denominato reclamo l’atto con il quale hanno impugnato la sentenza

pretorile, hanno formulato la domanda di giudizio nel senso di chiedere che “il

reclamo è accolto”, hanno denominato se stessi quali “i reclamanti”

e precisato come essi formulassero “dichiarazione di reclamo” nonché

identificato la controparte come “la reclamata”. Così facendo essi hanno

chiaramente scelto di inoltrare un rimedio di diritto diverso da quello

corretto, che avrebbe quindi dovuto essere un appello anziché un reclamo, e

questa Camera non può far altro che dichiararlo inammissibile, non ricorrendo

le circostanze atte a eccezionalmente permetterne una conversione.

In questa procedura i

convenuti sono infatti rappresentati da un avvocato e non possono invocare una

semplice svista per aver scientemente scelto di introdurre un reclamo in luogo

del rimedio giuridico esperibile contro la decisione emessa (art. 308 e 311

CPC). In effetti, come già indicato al considerando che precede,

l’appellabilità del giudizio è data allorquando il valore litigioso secondo

l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-

(art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che è palesemente il caso nella concreta fattispecie.

Va altresì evidenziato

come l’errore in cui sono incorsi gli insorgenti è verosimilmente stato indotto

da un’indicazione sbagliata da parte del Pretore, il quale sotto il cappello “RIMEDI

GIURIDICI” ha indicato che “La presente decisione può essere

impugnata mediante reclamo da inoltrare al Tribunale di appello, Lugano, entro 30

giorni dalla sua notificazione (art. 308, 314 CPC) (…)”. (sentenza cit., pag. 2 in fine).

In circostanze come

quelle in esame, non trattandosi di un’inavvertenza manifesta degli insorgenti e

non ricorrendo l’ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico corretto fosse

difficilmente riconoscibile, la giurisprudenza dell’Alta Corte considera che,

pur di fronte a un’indicazione fuorviante del primo giudice, l’introduzione del

mezzo di impugnazione errato costituisce una violazione del dovere di diligenza

(Prozesssorgfalt) da parte del rappresentante legale (avvocato o in

genere rappresentante che agisce a titolo professionale), ciò che esclude la

possibilità di una conversione (cfr. sentenze IICCA del 23 marzo 2021 inc.

12.2012.9 consid. 7, del 15 gennaio 2021 inc. 12.2020.65 consid. 6 e del 28

agosto 2019, inc. 12.2019.123 consid. 9; CCR 15 aprile 2019, inc. 16.2017.21,

consid. 2, con rinvio a DTF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018). Per quanto

criticata e ritenuta troppo rigorosa e formalista da una parte della dottrina,

questa Camera non ha motivo per discostarsi da tale prassi giurisprudenziale e

ritiene che, nel caso in questione, la riconversione dell’atto debba pertanto

essere negata senza con ciò contravvenire al divieto di formalismo eccessivo.

8. Ne consegue che il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese

processuali sono a carico della parte soccombente; nella loro fissazione (sotto

Fatti

i limiti tariffali) si è tenuto conto della particolarità della fattispecie. Non

si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l’impugnazione non è stata

notificata.

Il valore litigioso

determinante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale

è superiore a fr. 30'000.-.

9.

La presente decisione viene

presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione

dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG.

Per questi

motivi,

richiamati l’art. 106 cpv. 1 CPC e la LTG,

decide:

1. Il reclamo 22 ottobre 2021 di RE 1, RE 2 eRE 3 è

irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese processuali, pari a fr. 1'000.-, seguono la soccombenza. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).