12.2021.159
Contratto di mandato societario. Inoltro di un reclamo in luogo di un appello. Parti patrocinate da un legale. Conversione non possibile
21 dicembre 2021Italiano8 min
i limiti tariffali) si è tenuto conto della particolarità della fattispecie. Non
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.159
Lugano
21 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.86 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 10 maggio 2021 da
CO 1
rappr.
da PA 2
contro
RE 1 (I)
RE 2 (I)
RE 3 (I)
rappr.
dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle
controparti al pagamento, in solido, di fr. 55'335.- oltre interessi del 5% a
decorrere dal 22 marzo 2021,
domanda sulla quale non si sono espressi i convenuti
che hanno omesso di presentare la risposta di causa nel termine assegnato loro
dal Pretore con ordinanza dell’11 maggio 2021 e nemmeno l’hanno inoltrata entro
il termine suppletorio assegnato con ordinanza del 15 luglio 2021,
pretesa su cui il Pretore ha statuito con sentenza del
23 settembre 2021 accogliendo integralmente la petizione,
insorgenti i convenuti che con reclamo di data 22 ottobre 2021 chiedono,
previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale, la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via
subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al
Pretore, protestate tasse, spese e ripetibili,
l’impugnazione non è stata notificata alla
controparte,
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. In data 9 novembre 2015RE 1 e i di lei figli RE
2 e RE 3 hanno concluso un contratto di mandato con CO 1 - società attiva in
ambito fiduciario e fiscale - avente per oggetto la costituzione, la domiciliazione,
l’amministrazione, il segretariato e la tenuta della contabilità della loro
società lussemburghese Pa__________ SA (doc. B), contratto che, di fatto,
continuava l’accordo sottoscritto in data 28 giugno 2002 da RE 1 e il di lei
defunto marito Gi__________ (doc. C).
Nell’ambito dell’accordo doc. B i mandanti si
sono obbligati a corrispondere alla mandataria un importo annuo di fr. 11'000.-
per le prestazioni da essa effettuate (cfr. per i dettagli pto. 2 allegato 1 al
contratto doc. B).
A più riprese CO 1 ha scritto ai mandanti
sollecitando il pagamento di diverse fatture relative ai propri onorari rimaste
scoperte (doc. E); richieste a cui gli stessi non hanno dato seguito.
2. In data 1° maggio 2021 CO 1 ha inoltrato una
petizione alla Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di RE 1, RE
2 e RE 3 al pagamento, in solido, di fr. 55'335.- oltre interessi del 5% a
decorrere dal 22 marzo 2021. In breve, l’attrice ha lamentato il mancato
pagamento dei propri onorari per le prestazioni effettuate in relazione al
mandato citato per il periodo da febbraio 2014 a febbraio 2019.
3. I convenuti dal canto loro non hanno presentato
la risposta di causa né nel termine assegnato loro dal Pretore con ordinanza
dell’11 maggio 2021 né entro il termine suppletorio assegnato con ordinanza del
15 luglio 2021 con la comminatoria delle conseguenze previste dall’art. 223
cpv. 2 CPC.
4. Il Pretore con decisione del 23 settembre 2021
ha integralmente accolto la petizione. Il giudice di prime cure dopo aver
ricordato che giusta l’art. 150 cpv. 1 CPC i fatti non contestati non devono
neppure essere provati e che pertanto la pretesa dell’attrice avrebbe dovuto
già di primo acchito essere accolta, ha comunque analizzato i documenti agli atti
giungendo alla conclusione che il credito fosse dovuto. Egli ha inoltre posto
le spese e le ripetibili a carico dei convenuti.
5. Con reclamo di data 22 ottobre 2021 i convenuti
hanno chiesto, previa concessione
dell’effetto sospensivo, in via principale, la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via subordinata,
l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore,
protestate tasse, spese e ripetibili.
L’atto di impugnazione non è stato notificato alla
controparte.
6.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione pretorile è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC), innanzi alla seconda Camera
civile (art. 48 lett. b cifra 1 LOG), entro il termine di 30 giorni.
La notifica ai convenuti della sentenza 23 settembre
2021 è avvenuta il giorno successivo e
l’impugnativa 22 ottobre 2021 è pertanto tempestiva e ricevibile da questo
punto di vista.
7.
Gli insorgenti hanno
denominato reclamo l’atto con il quale hanno impugnato la sentenza
pretorile, hanno formulato la domanda di giudizio nel senso di chiedere che “il
reclamo è accolto”, hanno denominato se stessi quali “i reclamanti”
e precisato come essi formulassero “dichiarazione di reclamo” nonché
identificato la controparte come “la reclamata”. Così facendo essi hanno
chiaramente scelto di inoltrare un rimedio di diritto diverso da quello
corretto, che avrebbe quindi dovuto essere un appello anziché un reclamo, e
questa Camera non può far altro che dichiararlo inammissibile, non ricorrendo
le circostanze atte a eccezionalmente permetterne una conversione.
In questa procedura i
convenuti sono infatti rappresentati da un avvocato e non possono invocare una
semplice svista per aver scientemente scelto di introdurre un reclamo in luogo
del rimedio giuridico esperibile contro la decisione emessa (art. 308 e 311
CPC). In effetti, come già indicato al considerando che precede,
l’appellabilità del giudizio è data allorquando il valore litigioso secondo
l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-
(art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che è palesemente il caso nella concreta fattispecie.
Va altresì evidenziato
come l’errore in cui sono incorsi gli insorgenti è verosimilmente stato indotto
da un’indicazione sbagliata da parte del Pretore, il quale sotto il cappello “RIMEDI
GIURIDICI” ha indicato che “La presente decisione può essere
impugnata mediante reclamo da inoltrare al Tribunale di appello, Lugano, entro 30
giorni dalla sua notificazione (art. 308, 314 CPC) (…)”. (sentenza cit., pag. 2 in fine).
In circostanze come
quelle in esame, non trattandosi di un’inavvertenza manifesta degli insorgenti e
non ricorrendo l’ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico corretto fosse
difficilmente riconoscibile, la giurisprudenza dell’Alta Corte considera che,
pur di fronte a un’indicazione fuorviante del primo giudice, l’introduzione del
mezzo di impugnazione errato costituisce una violazione del dovere di diligenza
(Prozesssorgfalt) da parte del rappresentante legale (avvocato o in
genere rappresentante che agisce a titolo professionale), ciò che esclude la
possibilità di una conversione (cfr. sentenze IICCA del 23 marzo 2021 inc.
12.2012.9 consid. 7, del 15 gennaio 2021 inc. 12.2020.65 consid. 6 e del 28
agosto 2019, inc. 12.2019.123 consid. 9; CCR 15 aprile 2019, inc. 16.2017.21,
consid. 2, con rinvio a DTF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018). Per quanto
criticata e ritenuta troppo rigorosa e formalista da una parte della dottrina,
questa Camera non ha motivo per discostarsi da tale prassi giurisprudenziale e
ritiene che, nel caso in questione, la riconversione dell’atto debba pertanto
essere negata senza con ciò contravvenire al divieto di formalismo eccessivo.
8. Ne consegue che il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese
processuali sono a carico della parte soccombente; nella loro fissazione (sotto
Fatti
i limiti tariffali) si è tenuto conto della particolarità della fattispecie. Non
si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l’impugnazione non è stata
notificata.
Il valore litigioso
determinante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale
è superiore a fr. 30'000.-.
9.
La presente decisione viene
presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione
dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG.
Per questi
motivi,
richiamati l’art. 106 cpv. 1 CPC e la LTG,
decide:
1. Il reclamo 22 ottobre 2021 di RE 1, RE 2 eRE 3 è
irricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese processuali, pari a fr. 1'000.-, seguono la soccombenza. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).