12.2021.160
Appalto – esistenza del contratto: prova dell’esistenza di un accordo sull’onerosità della prestazione da fornire Natura della responsabilità per difetti dell’opera Tempestività della notifica
13 giugno 2022Italiano19 min
ottobre 2021 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare
Source ti.ch
con cui l’attrice ha
chiesto in via principale la condanna della convenuta alla riparazione del
pavimento in parquet dell’appartamento n. 3 di cui al fondo base part. n. __________
RFP di __________ e, in via subordinata, al pagamento di fr. 27'202.60;
domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che ha denunciato
in lite la ditta A__________ __________ Srl, la quale a sua volta ha denunciato
in lite la società T__________ Srl;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 22 settembre 2021, accogliendo la petizione con
conseguente condanna della convenuta alla sostituzione del pavimento in parquet
posato nell’appartamento menzionato;
appellante la
convenuta con appello 25 ottobre 2021 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di dichiarare irricevibile la petizione e, in via
subordinata, di respingerla nel merito, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 7
dicembre 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto che le
intervenute in lite non hanno inoltrato osservazioni;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 16 luglio
2014 AO 1, a quel tempo proprietaria della part. n. __________ RFP di __________,
ha sottoscritto un contratto d’appalto con AP 1, avente per oggetto le opere da
impresario costruttore relative all’edificazione di un condominio denominato
“Residenza __________” sul fondo menzionato (doc. 2).
B. Il 18 ottobre 2016 AP
1 ha emesso a carico di AO 1 due distinte fatture concernenti la fornitura di
parquet da posare nell’appartamento n. 3 della menzionata residenza (doc. B).
Il lavoro è stato eseguito dall’artigiano __________ St__________, il quale ha
fatturato il relativo costo a AO 1 (doc. C).
C. Al termine
dell’edificazione, nel corso del mese di dicembre 2016, AO 1 ha ceduto
l’appartamento n. 3 della predetta residenza a __________ D__________ (doc. A).
Quest’ultimo, con messaggio di posta elettronica 8 febbraio 2017, ha
sollecitato a AO 1 e a AP 1, tra l’altro, la sistemazione dei problemi emersi
al parquet del soggiorno, da lui già segnalati verbalmente (doc. O). Nel corso
del mese di febbraio 2017 è stato quindi esperito un sopralluogo con la ditta A__________
__________ Srl, fornitrice del parquet, al fine di verificare le cause e
l’entità del problema (doc. D e 5). Al riguardo è stata pure interpellate la
ditta produttrice T__________ Srl, la quale con scritto 7 marzo 2017 ha asserito
che il problema al parquet fosse da ricondurre a valori di umidità non conformi
all’interno dell’appartamento e non alla qualità del prodotto (doc. 5).
D. Tra il mese di aprile
e di settembre 2017 con diversi invii raccomandati AP 1 ha intimato alla ditta
fornitrice A__________ __________ Srl di provvedere “al risanamento e
all’eliminazione dei difetti riscontrati”, il problema al parquet essendo
imputabile al materiale fornito (doc. Q - T).
E. Con scritto 4 gennaio
2018 __________ D__________ ha comunicato a AO 1 che la situazione si era nel
frattempo aggravata (doc. D). La ditta fornitrice A__________ __________ Srl
con scritto 9 aprile 2018 ha comunicato a AP 1 di non ritenersi responsabile
per il difetto riscontrato nel parquet, lo stesso essendo da ricondurre a un
insufficiente grado di umidità all’interno dell’appartamento, come già
sostenuto dalla ditta produttrice (doc. E). Gli ulteriori scambi di
corrispondenza e i successivi sopralluoghi tra le diverse parti coinvolte non
hanno permesso di risolvere la questione bonalmente (doc. 6, 9).
F. Con petizione 22
luglio 2020 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. H),
ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio – Sud, per ottenere la sua condanna alla riparazione del pavimento in
parquet dell’appartamento n. 3 di cui al fondo base part. n. __________ RFP di __________
di proprietà di __________ D__________ e, in via subordinata, al pagamento di
fr. 27'202.60. L’attrice ha in particolare allegato che la convenuta si è
occupata dell’edificazione della “Residenza __________” mentre la direzione
lavori è stata assunta dalla società __________ C__________ SA. Entrambe le
società sarebbero riconducibili a __________ S__________. A suo dire, la
convenuta le avrebbe pure fornito il parquet e avrebbe incaricato __________ St__________
della posa del menzionato materiale nell’appartamento n. 3, di modo che in
virtù del contratto d’appalto venuto in essere essa sarebbe responsabile del
difetto imputabile a un errore di posa.
G. Con risposta 24
settembre 2020 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ha
sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, contestando la
venuta in essere di un contratto di appalto inerente alla fornitura e alla posa
del parquet. Essa ha altresì sollevato l’eccezione di prescrizione della
pretesa fatta valere in causa e, premesso che l’attrice era venuta meno al
proprio onere di allegazione, ha contestato l’esistenza di una valida e
tempestiva notifica dei difetti.
H. Esperita
l’istruttoria di causa nell’ambito della quale A__________ __________ Srl e T__________
Srl sono intervenute in lite e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, in
cui la convenuta ha sollevato pure l’eccezione di carente legittimazione
attiva, il Pretore, con sentenza 22 settembre 2021 qui impugnata, ha accolto la
petizione e condannato AP 1 a sostituire il pavimento in parquet posato
nell’appartamento n. 3 dell’edificio sito sul fondo part. __________ RFP __________,
ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 5'500.- e le spese di
conciliazione di fr. 400.- a carico della convenuta, con l’obbligo per
quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 4'500.- a titolo di ripetibili.
Fatti
I. Con appello 25
ottobre 2021 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare
irricevibile la petizione e, in via subordinata, di respingerla nel merito, il
tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di
giudizio.
Con risposta 7 dicembre
2021 l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e
ripetibili di appello, mentre le intervenute in lite non hanno inoltrato
osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la querelata sentenza 22 settembre
2021 è stata ritirata dall’appellante il giorno seguente (v. tracciamento
dell’invio agli atti), per cui l’appello 25 ottobre 2021, tenuto conto dell’art.
142 cpv. 3 CPC, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice
nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
2. Nell’impugnata
decisione il Pretore, in sintesi, ha respinto l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, considerato che l’istruttoria
aveva permesso di accertare come tra le parti fosse effettivamente stato
concluso un contratto d’appalto avente per oggetto la fornitura e la posa del
pavimento in parquet nell’appartamento n. 3 della “Residenza __________” e ciò
in quanto la convenuta si era occupata di acquistare il relativo materiale e di
subappaltarne poi la posa all’artigiano __________ St__________. In via
abbondanziale il primo giudice ha altresì rilevato che in ogni caso la
legittimazione passiva della convenuta era data pure in forza delle norme in
materia di compravendita, ritenuto che essa aveva esplicitamente ammesso di
avere acquistato il parquet presso la società A__________ __________ Srl e di
averlo rivenduto all’attrice. Ritenuta l’esistenza di un rapporto contrattuale
tra le parti (di appalto o di compravendita), il primo giudice ha altresì
respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse degno
di protezione, il passaggio di proprietà dell’appartamento n. 3 a __________ D__________
nulla mutando al riguardo. Considerato che l’attrice aveva incoato la procedura
nel termine di cinque anni dalla fine dei lavori e dalla consegna dell’opera,
avvenuta nel mese di ottobre 2016, il Pretore ha respinto l’eccezione di
prescrizione. Egli, rilevato che l’attrice aveva adempiuto al suo onere di
allegazione e specificazione, sulla base della perizia giudiziaria ha accertato
la difettosità del parquet e ritenuto valida e tempestiva la notifica del
difetto. In via abbondanziale il primo giudice ha altresì considerato abusiva la
censura di tardiva notifica sollevata dalla convenuta in causa, posto che
precedentemente aveva chiesto sia alla ditta fornitrice sia al proprio
subappaltatore di intervenire per riparare il difetto dell’opera senza mai
sollevare la tematica dell’intempestività della notifica. Sulla base della
perizia giudiziaria ha infine concluso che solo la sostituzione totale della
pavimentazione avrebbe risolto la problematica, accogliendo pertanto la domanda
principale dell’attrice e condannando la convenuta alla sostituzione del
parquet.
3. L’appellante censura
innanzitutto la venuta in essere di un contratto d’appalto avente per oggetto la
posa del parquet nell’appartamento n. 3 poi divenuto di proprietà di __________
D__________.
3.1 Il Pretore ha dapprima rilevato
come l’istruttoria aveva confermato la circostanza, non litigiosa, secondo cui la
convenuta si era occupata della fornitura del parquet. In merito alla posa del
parquet egli, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato che la fattura,
anche se intestata a AO 1 c/o __________ C__________ SA, era stata inviata a AP
1 e saldata per mezzo del conto costruzioni, sul quale l’attrice
e __________ S__________ avevano firma congiunta. In relazione al
conferimento dell’incarico all’artigiano __________ St__________ il Pretore,
sulla base delle dichiarazioni di quest’ultimo e del teste __________ D__________,
che confermavano quelle rilasciate dall’attrice nel suo interrogatorio, ha
ritenuto che fosse stata la convenuta a incaricare l’artigiano della posa del
parquet, concludendo che la stessa si era occupata sia di acquistare il
materiale sia di subappaltarne la posa all’artigiano.
3.2 In questa sede l’appellante,
rimproverando al Pretore un errato accertamento dei fatti e un errato
apprezzamento delle prove, ribadisce di essersi occupata unicamente della
fornitura del materiale, contestando di avere incaricato l’artigiano della posa
del parquet. Al riguardo la convenuta si limita a ritenere prive d’importanza
le dichiarazioni dei testi e dell’attrice, proponendo una soggettiva e
personale interpretazione delle risultanze istruttorie, senza spiegare per
quali ragioni non sarebbe condivisibile il diverso accertamento pretorile, di
modo che la censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC). La versione dell’appellante è ad ogni modo chiaramente smentita dalle
risultanze istruttorie, da cui emerge come l’incarico a __________ St__________
di eseguire la posa del parquet sia stato impartito da __________ S__________ (teste __________ St__________ verbale 1° febbraio 2021, pag. 2: “Per
la posa di questi pavimenti io sono stato contattato da __________ S__________
di AP 1. … In seguito mi sono recato sul cantiere con S__________ che mi ha
mostrato i locali dove eseguire il lavoro e mi ha indicato che il materiale da
posare lo avrebbe fornito lui. Io dovevo occuparmi di fornire la colla e posare
il materiale”; interrogatorio AO 1, verbale 1° marzo 2021, pag. 6 e 7: “Io
non conoscevo St__________, il quale è stato incaricato della posa del parquet
di D__________ da __________ S__________. __________ S__________ aveva
incaricato St__________ anche della posa del parquet P__________. Di norma gli
artigiani li interpellava lui e li istruiva lui” …. “L’incarico a St__________
lo aveva dato S__________”; teste __________ D__________, verbale 1° marzo
2021, pag. 2, secondo cui la convenuta “ha gestito tutta la questione
del parquet” ed era per lui “punto di riferimento per tutto quello che
riguardava l’appartamento”). A fronte di tali convergenti dichiarazioni, la
sola circostanza che la fattura è stata intestata a AO 1 è lungi dallo smentire
quanto accertato dal Pretore, tanto più che l’indirizzo indicato era quello
della ditta __________ C__________ SA, riconducibile a __________ S__________
(doc. L) e che essa è stata inviata a AP 1 (doc. C, teste __________ St__________,
verbale 1° febbraio 2021, pag. 2).
3.3
L’appellante
rileva poi che in concreto non vi sarebbe alcuna prova in merito a un accordo
sulla remunerazione, elemento essenziale per poter ammettere la venuta in
essere di un contratto di appalto.
3.3.1
Affinché si
possa ammettere la venuta in essere di un contratto d’appalto (art. 363 CO)
occorre, oltre beninteso all’accordo tra le parti sull’opera da eseguire, che
Considerandi
esse si siano pure accordate sul principio dell’onerosità della prestazione da
fornire (Zindel/Schott, Basler
Kommentar, 7ª ed., n. 4 segg. ad art. 363 CO;
Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, 3ª ed., n. 3 segg. ad
art. 363 CO; Gauch, Der
Werkvertrag, 6ª ed., n. 7 e 380 segg.; Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 3618; DTF 122 III 10 consid. 3, 127 III 519
consid. 2b).
L’onerosità
può ovviamente essere pattuita anche in modo tacito. Ciò è segnatamente il caso
laddove dalle circostanze si possa dedurre - ciò che costituisce una
semplice presunzione naturale, che può così essere invalidata dalla controparte
fornendo la prova contraria del fatto che essa fa presumere (TF 5 febbraio 2015
4A_435/2014 consid. 5.1) - che l’effettuazione di una tale prestazione possa
abitualmente essere attesa solo dietro remunerazione, ad esempio laddove
l’appaltatore agisca nell’ambito dell’esercizio della sua attività commerciale
o della sua professione (Zindel/Schott,
op. cit., n. 5 ad art. 363 CO; Chaix,
op. cit., n. 4 ad art. 363 CO; Gauch,
op. cit., n. 111b seg.; TF 9 novembre 2005 4C.261/2005 consid. 2.1, 4 aprile 2007 4C.421/2006
consid. 2.1), specie poi se si tratta di una prestazione di una
certa entità (Tercier/Bieri/Carron,
op. cit., n. 3964; TF 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1). Nel
caso in cui una parte contesta l'esistenza di un contratto d’appalto con
l'argomentazione che le parti non si sono accordate sul carattere oneroso,
l'onere della prova del raggiungimento di un accordo (almeno tacito) spetta
alla parte che rivendica la conclusione del contratto (Gauch, op. cit., n. 115 e 381a).
3.3.2
In concreto è pacifica
l’esistenza di un contratto di appalto tra le parti avente per oggetto le opere
da impresario costruttore concernenti l’edificazione della “Residenza __________”
(doc. 2). L’appellante ha inoltre sempre dato atto di avere acquistato il parquet
in proprio nome e di averlo rivenduto a AO 1. Come già evidenziato al
considerando 3.2, dalle testimonianze di __________ D__________ e __________ St__________
nonché dall’interrogatorio dell’attrice è emerso che la convenuta non si è
limitata a eseguire le opere di impresario costruttore di cui al doc. 2. Essa,
per il tramite di __________ S__________, si è pure occupata di fornire il
parquet per due appartamenti, di coordinare i vari artigiani (come ammesso
dallo stesso, vedi verbale 1° marzo 2021, pag. 5) e di gestire “la parte
finanziaria” (interrogatorio AO 1, verbale 1° marzo 2021, pag. 6, da cui
emerge che __________ S__________ “gestiva tutto lui (fatture, rogiti,
contratti, ecc.). Io non ero in possesso di alcun documento. Egli gestiva pure
la corrispondenza del cantiere e la parte finanziaria. Io firmavo degli ordini
di bonifico in bianco”). A seguito della difettosità del parquet è sempre
la convenuta che ha segnalato la problematica alla ditta fornitrice e che ha intrattenuto
in proprio nome la corrispondenza (doc. Q – T), svolgendo pertanto le attività
menzionate a titolo professionale e smentendo la tesi da lei sostenuta di
essersi limitata a indicare il nominativo dell’artigiano. Del resto
dall’istruttoria non emerge alcun elemento oggettivo (nemmeno indicato
dall’appellante) da cui poter desumere che le predette prestazioni siano state
eseguite a titolo personale e gratuito dall’amministratore unico della
convenuta __________ S__________. Nulla muta al riguardo il fatto che agli atti
non risulti alcun pagamento a titolo di retribuzione per tali attività, le
circostanze che giustificano l’applicazione della presunzione di onerosità
essendo in concreto dimostrate.
3.4
Ne discende che
a giusta ragione il Pretore ha concluso per l’esistenza di un contratto di
appalto avente per oggetto la fornitura e la posa del pavimento in parquet
nell’appartamento n. 3 della “Residenza __________”, la convenuta essendosi
occupata di acquistare il relativo materiale e di subappaltarne poi la posa
all’artigiano __________ St__________, di modo che le eccezioni di carenza di
legittimazione passiva e attiva riproposte in questa sede a causa dell’assenza
di un valido contratto di appalto devono essere respinte.
3.5
Comunque sia, si volesse
anche seguire la tesi della convenuta secondo cui tra le parti non sarebbe
venuto in essere un contratto di appalto per la posa del parquet ma solo un
contratto di compravendita per la sua fornitura, l'appello non sarebbe
destinato a miglior sorte. Per tale eventualità il Pretore ha accertato – senza
essere contraddetto – che difettosa non era tanto la posa del parquet quanto il
materiale fornito sicché anche sotto questo profilo la convenuta doveva
rispondere in virtù delle norme sulla compravendita (art. 197 segg. CO) ed era
legittimata passivamente (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 3.3. e 4). Ora,
con tale motivazione – alternativa – la convenuta non si confronta nemmeno di
scorcio, di modo che l'appello si rivela al riguardo finanche irricevibile (DTF
142.
III 364 consid. 2.4).
4.
L’appellante lamenta
una violazione del suo diritto di essere sentito e rimprovera il giudice per
non avere esaminato la sua argomentazione secondo cui all’attrice difetterebbe
la legittimazione attiva siccome non avrebbe subito alcun danno non essendo più
proprietaria dell’appartamento n. 3 e non avendo dimostrato di avere concesso
uno sconto a __________ D__________, rispettivamente che quest’ultimo abbia
fatto valere nei suoi confronti un risarcimento.
La censura è infondata. Il
diritto di ottenere una decisione motivata non obbliga l’autorità giudicante a
pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle
parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49
consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2; decisione del TF 4D_38/2020 del 7 gennaio
2022). In concreto, la questione a sapere se l’attrice abbia o no subito un
danno è ininfluente ai fini di causa. La responsabilità del venditore,
rispettivamente dell’appaltatore per i difetti della cosa venduta o dell’opera
è infatti una responsabilità oggettiva e non ha natura risarcitoria (Venturi, Commentaire romand, Code des
obligations I, n. 4 Intro. Art. 197-210 CO; Gauch,
op. cit., n. 1351). La vendita della cosa o dell’opera a un terzo, inoltre, non
comporta il trasferimento dei diritti sgorganti dalla garanzia per i difetti (Gauch, op. cit., n. 1492). Ne discende
che le argomentazioni dell’appellante riproposte in questa sede sono
irrilevanti ai fini del giudizio e di conseguenza non vi è nemmeno spazio per
ammettere una violazione del suo diritto di essere sentito.
5.
Per i medesimi motivi
esposti al considerando precedente in relazione all’assenza di pregiudizio
anche l’asserita irricevibilità della petizione per assenza di un interesse
degno di protezione ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC non merita tutela.
6.
L’appellante
ribadisce infine in questa sede che la petizione andrebbe ad ogni modo respinta
nel merito per assenza di una tempestiva notifica dei difetti sia ai sensi
delle disposizioni sulla compravendita (art. 201 CO) sia di quelle sull’appalto
(art. 367 CO) e rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti. La
censura è irricevibile in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
la convenuta limitandosi a ripetere la sua personale e soggettiva
interpretazione delle risultanze istruttorie già formulata in prima sede, senza
spendere una parola per spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la
conclusione del primo giudice, secondo cui il problema di sollevamento e
scollamento del parquet, emerso tra la fine di dicembre 2016 e l’inizio di
gennaio 2017, era stato notificato all’appaltatrice non appena scoperto,
sarebbe errata e con ciò da riformare, non essendo al riguardo sufficiente il
riferimento al doc. Q. La censura si rileva altresì inammissibile per assenza
di qualsiasi confronto con l’ulteriore conclusione formulata dal Pretore a
titolo abbondanziale, secondo cui la contestazione di tardiva notifica dei
difetti sollevata dalla convenuta era in ogni caso abusiva. Ignorando del tutto questo passaggio,
l’appellante si scontra ancora una volta con la consolidata giurisprudenza
secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda sue
due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena
dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). La censura andrebbe
comunque disattesa anche nel merito, posto che le convergenti dichiarazioni di __________
D__________ e AO 1, sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare,
confermano in sostanza il contenuto dei doc. D e O, ovvero che il problema al
parquet è stato segnalato verbalmente alla convenuta nel corso del mese di
gennaio 2017 non appena scoperto (verbale 1° marzo 2021, pag. 2 e 6).
7.
Ne discende che
l’appello presentato dalla convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese
processuali e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza
(art. 106 CPC).
Il valore di causa non supera
la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 25 ottobre
2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 22 settembre 2021 della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 3’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ,
- ,
- ,
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).