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Decisione

12.2021.160

Appalto – esistenza del contratto: prova dell’esistenza di un accordo sull’onerosità della prestazione da fornire Natura della responsabilità per difetti dell’opera Tempestività della notifica

13 giugno 2022Italiano19 min

ottobre 2021 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare

Source ti.ch

con cui l’attrice ha

chiesto in via principale la condanna della convenuta alla riparazione del

pavimento in parquet dell’appartamento n. 3 di cui al fondo base part. n. __________

RFP di __________ e, in via subordinata, al pagamento di fr. 27'202.60;

domande avversate dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che ha denunciato

in lite la ditta A__________ __________ Srl, la quale a sua volta ha denunciato

in lite la società T__________ Srl;

richieste sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 22 settembre 2021, accogliendo la petizione con

conseguente condanna della convenuta alla sostituzione del pavimento in parquet

posato nell’appartamento menzionato;

appellante la

convenuta con appello 25 ottobre 2021 con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di dichiarare irricevibile la petizione e, in via

subordinata, di respingerla nel merito, il tutto con protesta di tasse, spese e

ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 7

dicembre 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

preso atto che le

intervenute in lite non hanno inoltrato osservazioni;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con contratto 16 luglio

2014 AO 1, a quel tempo proprietaria della part. n. __________ RFP di __________,

ha sottoscritto un contratto d’appalto con AP 1, avente per oggetto le opere da

impresario costruttore relative all’edificazione di un condominio denominato

“Residenza __________” sul fondo menzionato (doc. 2).

B. Il 18 ottobre 2016 AP

1 ha emesso a carico di AO 1 due distinte fatture concernenti la fornitura di

parquet da posare nell’appartamento n. 3 della menzionata residenza (doc. B).

Il lavoro è stato eseguito dall’artigiano __________ St__________, il quale ha

fatturato il relativo costo a AO 1 (doc. C).

C. Al termine

dell’edificazione, nel corso del mese di dicembre 2016, AO 1 ha ceduto

l’appartamento n. 3 della predetta residenza a __________ D__________ (doc. A).

Quest’ultimo, con messaggio di posta elettronica 8 febbraio 2017, ha

sollecitato a AO 1 e a AP 1, tra l’altro, la sistemazione dei problemi emersi

al parquet del soggiorno, da lui già segnalati verbalmente (doc. O). Nel corso

del mese di febbraio 2017 è stato quindi esperito un sopralluogo con la ditta A__________

__________ Srl, fornitrice del parquet, al fine di verificare le cause e

l’entità del problema (doc. D e 5). Al riguardo è stata pure interpellate la

ditta produttrice T__________ Srl, la quale con scritto 7 marzo 2017 ha asserito

che il problema al parquet fosse da ricondurre a valori di umidità non conformi

all’interno dell’appartamento e non alla qualità del prodotto (doc. 5).

D. Tra il mese di aprile

e di settembre 2017 con diversi invii raccomandati AP 1 ha intimato alla ditta

fornitrice A__________ __________ Srl di provvedere “al risanamento e

all’eliminazione dei difetti riscontrati”, il problema al parquet essendo

imputabile al materiale fornito (doc. Q - T).

E. Con scritto 4 gennaio

2018 __________ D__________ ha comunicato a AO 1 che la situazione si era nel

frattempo aggravata (doc. D). La ditta fornitrice A__________ __________ Srl

con scritto 9 aprile 2018 ha comunicato a AP 1 di non ritenersi responsabile

per il difetto riscontrato nel parquet, lo stesso essendo da ricondurre a un

insufficiente grado di umidità all’interno dell’appartamento, come già

sostenuto dalla ditta produttrice (doc. E). Gli ulteriori scambi di

corrispondenza e i successivi sopralluoghi tra le diverse parti coinvolte non

hanno permesso di risolvere la questione bonalmente (doc. 6, 9).

F. Con petizione 22

luglio 2020 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. H),

ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio – Sud, per ottenere la sua condanna alla riparazione del pavimento in

parquet dell’appartamento n. 3 di cui al fondo base part. n. __________ RFP di __________

di proprietà di __________ D__________ e, in via subordinata, al pagamento di

fr. 27'202.60. L’attrice ha in particolare allegato che la convenuta si è

occupata dell’edificazione della “Residenza __________” mentre la direzione

lavori è stata assunta dalla società __________ C__________ SA. Entrambe le

società sarebbero riconducibili a __________ S__________. A suo dire, la

convenuta le avrebbe pure fornito il parquet e avrebbe incaricato __________ St__________

della posa del menzionato materiale nell’appartamento n. 3, di modo che in

virtù del contratto d’appalto venuto in essere essa sarebbe responsabile del

difetto imputabile a un errore di posa.

G. Con risposta 24

settembre 2020 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ha

sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, contestando la

venuta in essere di un contratto di appalto inerente alla fornitura e alla posa

del parquet. Essa ha altresì sollevato l’eccezione di prescrizione della

pretesa fatta valere in causa e, premesso che l’attrice era venuta meno al

proprio onere di allegazione, ha contestato l’esistenza di una valida e

tempestiva notifica dei difetti.

H. Esperita

l’istruttoria di causa nell’ambito della quale A__________ __________ Srl e T__________

Srl sono intervenute in lite e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, in

cui la convenuta ha sollevato pure l’eccezione di carente legittimazione

attiva, il Pretore, con sentenza 22 settembre 2021 qui impugnata, ha accolto la

petizione e condannato AP 1 a sostituire il pavimento in parquet posato

nell’appartamento n. 3 dell’edificio sito sul fondo part. __________ RFP __________,

ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 5'500.- e le spese di

conciliazione di fr. 400.- a carico della convenuta, con l’obbligo per

quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 4'500.- a titolo di ripetibili.

Fatti

I. Con appello 25

ottobre 2021 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare

irricevibile la petizione e, in via subordinata, di respingerla nel merito, il

tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di

giudizio.

Con risposta 7 dicembre

2021 l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e

ripetibili di appello, mentre le intervenute in lite non hanno inoltrato

osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la querelata sentenza 22 settembre

2021 è stata ritirata dall’appellante il giorno seguente (v. tracciamento

dell’invio agli atti), per cui l’appello 25 ottobre 2021, tenuto conto dell’art.

142 cpv. 3 CPC, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice

nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

2. Nell’impugnata

decisione il Pretore, in sintesi, ha respinto l’eccezione di carenza di

legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, considerato che l’istruttoria

aveva permesso di accertare come tra le parti fosse effettivamente stato

concluso un contratto d’appalto avente per oggetto la fornitura e la posa del

pavimento in parquet nell’appartamento n. 3 della “Residenza __________” e ciò

in quanto la convenuta si era occupata di acquistare il relativo materiale e di

subappaltarne poi la posa all’artigiano __________ St__________. In via

abbondanziale il primo giudice ha altresì rilevato che in ogni caso la

legittimazione passiva della convenuta era data pure in forza delle norme in

materia di compravendita, ritenuto che essa aveva esplicitamente ammesso di

avere acquistato il parquet presso la società A__________ __________ Srl e di

averlo rivenduto all’attrice. Ritenuta l’esistenza di un rapporto contrattuale

tra le parti (di appalto o di compravendita), il primo giudice ha altresì

respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse degno

di protezione, il passaggio di proprietà dell’appartamento n. 3 a __________ D__________

nulla mutando al riguardo. Considerato che l’attrice aveva incoato la procedura

nel termine di cinque anni dalla fine dei lavori e dalla consegna dell’opera,

avvenuta nel mese di ottobre 2016, il Pretore ha respinto l’eccezione di

prescrizione. Egli, rilevato che l’attrice aveva adempiuto al suo onere di

allegazione e specificazione, sulla base della perizia giudiziaria ha accertato

la difettosità del parquet e ritenuto valida e tempestiva la notifica del

difetto. In via abbondanziale il primo giudice ha altresì considerato abusiva la

censura di tardiva notifica sollevata dalla convenuta in causa, posto che

precedentemente aveva chiesto sia alla ditta fornitrice sia al proprio

subappaltatore di intervenire per riparare il difetto dell’opera senza mai

sollevare la tematica dell’intempestività della notifica. Sulla base della

perizia giudiziaria ha infine concluso che solo la sostituzione totale della

pavimentazione avrebbe risolto la problematica, accogliendo pertanto la domanda

principale dell’attrice e condannando la convenuta alla sostituzione del

parquet.

3. L’appellante censura

innanzitutto la venuta in essere di un contratto d’appalto avente per oggetto la

posa del parquet nell’appartamento n. 3 poi divenuto di proprietà di __________

D__________.

3.1 Il Pretore ha dapprima rilevato

come l’istruttoria aveva confermato la circostanza, non litigiosa, secondo cui la

convenuta si era occupata della fornitura del parquet. In merito alla posa del

parquet egli, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato che la fattura,

anche se intestata a AO 1 c/o __________ C__________ SA, era stata inviata a AP

1 e saldata per mezzo del conto costruzioni, sul quale l’attrice

e __________ S__________ avevano firma congiunta. In relazione al

conferimento dell’incarico all’artigiano __________ St__________ il Pretore,

sulla base delle dichiarazioni di quest’ultimo e del teste __________ D__________,

che confermavano quelle rilasciate dall’attrice nel suo interrogatorio, ha

ritenuto che fosse stata la convenuta a incaricare l’artigiano della posa del

parquet, concludendo che la stessa si era occupata sia di acquistare il

materiale sia di subappaltarne la posa all’artigiano.

3.2 In questa sede l’appellante,

rimproverando al Pretore un errato accertamento dei fatti e un errato

apprezzamento delle prove, ribadisce di essersi occupata unicamente della

fornitura del materiale, contestando di avere incaricato l’artigiano della posa

del parquet. Al riguardo la convenuta si limita a ritenere prive d’importanza

le dichiarazioni dei testi e dell’attrice, proponendo una soggettiva e

personale interpretazione delle risultanze istruttorie, senza spiegare per

quali ragioni non sarebbe condivisibile il diverso accertamento pretorile, di

modo che la censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC). La versione dell’appellante è ad ogni modo chiaramente smentita dalle

risultanze istruttorie, da cui emerge come l’incarico a __________ St__________

di eseguire la posa del parquet sia stato impartito da __________ S__________ (teste __________ St__________ verbale 1° febbraio 2021, pag. 2: “Per

la posa di questi pavimenti io sono stato contattato da __________ S__________

di AP 1. … In seguito mi sono recato sul cantiere con S__________ che mi ha

mostrato i locali dove eseguire il lavoro e mi ha indicato che il materiale da

posare lo avrebbe fornito lui. Io dovevo occuparmi di fornire la colla e posare

il materiale”; interrogatorio AO 1, verbale 1° marzo 2021, pag. 6 e 7: “Io

non conoscevo St__________, il quale è stato incaricato della posa del parquet

di D__________ da __________ S__________. __________ S__________ aveva

incaricato St__________ anche della posa del parquet P__________. Di norma gli

artigiani li interpellava lui e li istruiva lui” …. “L’incarico a St__________

lo aveva dato S__________”; teste __________ D__________, verbale 1° marzo

2021, pag. 2, secondo cui la convenuta “ha gestito tutta la questione

del parquet” ed era per lui “punto di riferimento per tutto quello che

riguardava l’appartamento”). A fronte di tali convergenti dichiarazioni, la

sola circostanza che la fattura è stata intestata a AO 1 è lungi dallo smentire

quanto accertato dal Pretore, tanto più che l’indirizzo indicato era quello

della ditta __________ C__________ SA, riconducibile a __________ S__________

(doc. L) e che essa è stata inviata a AP 1 (doc. C, teste __________ St__________,

verbale 1° febbraio 2021, pag. 2).

3.3

L’appellante

rileva poi che in concreto non vi sarebbe alcuna prova in merito a un accordo

sulla remunerazione, elemento essenziale per poter ammettere la venuta in

essere di un contratto di appalto.

3.3.1

Affinché si

possa ammettere la venuta in essere di un contratto d’appalto (art. 363 CO)

occorre, oltre beninteso all’accordo tra le parti sull’opera da eseguire, che

Considerandi

esse si siano pure accordate sul principio dell’onerosità della prestazione da

fornire (Zindel/Schott, Basler

Kommentar, 7ª ed., n. 4 segg. ad art. 363 CO;

Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, 3ª ed., n. 3 segg. ad

art. 363 CO; Gauch, Der

Werkvertrag, 6ª ed., n. 7 e 380 segg.; Tercier/Bieri/Carron,

Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 3618; DTF 122 III 10 consid. 3, 127 III 519

consid. 2b).

L’onerosità

può ovviamente essere pattuita anche in modo tacito. Ciò è segnatamente il caso

laddove dalle circostanze si possa dedurre - ciò che costituisce una

semplice presunzione naturale, che può così essere invalidata dalla controparte

fornendo la prova contraria del fatto che essa fa presumere (TF 5 febbraio 2015

4A_435/2014 consid. 5.1) - che l’effettuazione di una tale prestazione possa

abitualmente essere attesa solo dietro remunerazione, ad esempio laddove

l’appaltatore agisca nell’ambito dell’esercizio della sua attività commerciale

o della sua professione (Zindel/Schott,

op. cit., n. 5 ad art. 363 CO; Chaix,

op. cit., n. 4 ad art. 363 CO; Gauch,

op. cit., n. 111b seg.; TF 9 novembre 2005 4C.261/2005 consid. 2.1, 4 aprile 2007 4C.421/2006

consid. 2.1), specie poi se si tratta di una prestazione di una

certa entità (Tercier/Bieri/Carron,

op. cit., n. 3964; TF 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1). Nel

caso in cui una parte contesta l'esistenza di un contratto d’appalto con

l'argomentazione che le parti non si sono accordate sul carattere oneroso,

l'onere della prova del raggiungimento di un accordo (almeno tacito) spetta

alla parte che rivendica la conclusione del contratto (Gauch, op. cit., n. 115 e 381a).

3.3.2

In concreto è pacifica

l’esistenza di un contratto di appalto tra le parti avente per oggetto le opere

da impresario costruttore concernenti l’edificazione della “Residenza __________”

(doc. 2). L’appellante ha inoltre sempre dato atto di avere acquistato il parquet

in proprio nome e di averlo rivenduto a AO 1. Come già evidenziato al

considerando 3.2, dalle testimonianze di __________ D__________ e __________ St__________

nonché dall’interrogatorio dell’attrice è emerso che la convenuta non si è

limitata a eseguire le opere di impresario costruttore di cui al doc. 2. Essa,

per il tramite di __________ S__________, si è pure occupata di fornire il

parquet per due appartamenti, di coordinare i vari artigiani (come ammesso

dallo stesso, vedi verbale 1° marzo 2021, pag. 5) e di gestire “la parte

finanziaria” (interrogatorio AO 1, verbale 1° marzo 2021, pag. 6, da cui

emerge che __________ S__________ “gestiva tutto lui (fatture, rogiti,

contratti, ecc.). Io non ero in possesso di alcun documento. Egli gestiva pure

la corrispondenza del cantiere e la parte finanziaria. Io firmavo degli ordini

di bonifico in bianco”). A seguito della difettosità del parquet è sempre

la convenuta che ha segnalato la problematica alla ditta fornitrice e che ha intrattenuto

in proprio nome la corrispondenza (doc. Q – T), svolgendo pertanto le attività

menzionate a titolo professionale e smentendo la tesi da lei sostenuta di

essersi limitata a indicare il nominativo dell’artigiano. Del resto

dall’istruttoria non emerge alcun elemento oggettivo (nemmeno indicato

dall’appellante) da cui poter desumere che le predette prestazioni siano state

eseguite a titolo personale e gratuito dall’amministratore unico della

convenuta __________ S__________. Nulla muta al riguardo il fatto che agli atti

non risulti alcun pagamento a titolo di retribuzione per tali attività, le

circostanze che giustificano l’applicazione della presunzione di onerosità

essendo in concreto dimostrate.

3.4

Ne discende che

a giusta ragione il Pretore ha concluso per l’esistenza di un contratto di

appalto avente per oggetto la fornitura e la posa del pavimento in parquet

nell’appartamento n. 3 della “Residenza __________”, la convenuta essendosi

occupata di acquistare il relativo materiale e di subappaltarne poi la posa

all’artigiano __________ St__________, di modo che le eccezioni di carenza di

legittimazione passiva e attiva riproposte in questa sede a causa dell’assenza

di un valido contratto di appalto devono essere respinte.

3.5

Comunque sia, si volesse

anche seguire la tesi della convenuta secondo cui tra le parti non sarebbe

venuto in essere un contratto di appalto per la posa del parquet ma solo un

contratto di compravendita per la sua fornitura, l'appello non sarebbe

destinato a miglior sorte. Per tale eventualità il Pretore ha accertato – senza

essere contraddetto – che difettosa non era tanto la posa del parquet quanto il

materiale fornito sicché anche sotto questo profilo la convenuta doveva

rispondere in virtù delle norme sulla compravendita (art. 197 segg. CO) ed era

legittimata passivamente (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 3.3. e 4). Ora,

con tale motivazione – alternativa – la convenuta non si confronta nemmeno di

scorcio, di modo che l'appello si rivela al riguardo finanche irricevibile (DTF

142.

III 364 consid. 2.4).

4.

L’appellante lamenta

una violazione del suo diritto di essere sentito e rimprovera il giudice per

non avere esaminato la sua argomentazione secondo cui all’attrice difetterebbe

la legittimazione attiva siccome non avrebbe subito alcun danno non essendo più

proprietaria dell’appartamento n. 3 e non avendo dimostrato di avere concesso

uno sconto a __________ D__________, rispettivamente che quest’ultimo abbia

fatto valere nei suoi confronti un risarcimento.

La censura è infondata. Il

diritto di ottenere una decisione motivata non obbliga l’autorità giudicante a

pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle

parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49

consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2; decisione del TF 4D_38/2020 del 7 gennaio

2022). In concreto, la questione a sapere se l’attrice abbia o no subito un

danno è ininfluente ai fini di causa. La responsabilità del venditore,

rispettivamente dell’appaltatore per i difetti della cosa venduta o dell’opera

è infatti una responsabilità oggettiva e non ha natura risarcitoria (Venturi, Commentaire romand, Code des

obligations I, n. 4 Intro. Art. 197-210 CO; Gauch,

op. cit., n. 1351). La vendita della cosa o dell’opera a un terzo, inoltre, non

comporta il trasferimento dei diritti sgorganti dalla garanzia per i difetti (Gauch, op. cit., n. 1492). Ne discende

che le argomentazioni dell’appellante riproposte in questa sede sono

irrilevanti ai fini del giudizio e di conseguenza non vi è nemmeno spazio per

ammettere una violazione del suo diritto di essere sentito.

5.

Per i medesimi motivi

esposti al considerando precedente in relazione all’assenza di pregiudizio

anche l’asserita irricevibilità della petizione per assenza di un interesse

degno di protezione ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC non merita tutela.

6.

L’appellante

ribadisce infine in questa sede che la petizione andrebbe ad ogni modo respinta

nel merito per assenza di una tempestiva notifica dei difetti sia ai sensi

delle disposizioni sulla compravendita (art. 201 CO) sia di quelle sull’appalto

(art. 367 CO) e rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti. La

censura è irricevibile in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

la convenuta limitandosi a ripetere la sua personale e soggettiva

interpretazione delle risultanze istruttorie già formulata in prima sede, senza

spendere una parola per spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la

conclusione del primo giudice, secondo cui il problema di sollevamento e

scollamento del parquet, emerso tra la fine di dicembre 2016 e l’inizio di

gennaio 2017, era stato notificato all’appaltatrice non appena scoperto,

sarebbe errata e con ciò da riformare, non essendo al riguardo sufficiente il

riferimento al doc. Q. La censura si rileva altresì inammissibile per assenza

di qualsiasi confronto con l’ulteriore conclusione formulata dal Pretore a

titolo abbondanziale, secondo cui la contestazione di tardiva notifica dei

difetti sollevata dalla convenuta era in ogni caso abusiva. Ignorando del tutto questo passaggio,

l’appellante si scontra ancora una volta con la consolidata giurisprudenza

secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda sue

due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena

dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). La censura andrebbe

comunque disattesa anche nel merito, posto che le convergenti dichiarazioni di __________

D__________ e AO 1, sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare,

confermano in sostanza il contenuto dei doc. D e O, ovvero che il problema al

parquet è stato segnalato verbalmente alla convenuta nel corso del mese di

gennaio 2017 non appena scoperto (verbale 1° marzo 2021, pag. 2 e 6).

7.

Ne discende che

l’appello presentato dalla convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Le spese

processuali e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza

(art. 106 CPC).

Il valore di causa non supera

la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 25 ottobre

2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 22 settembre 2021 della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 3’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ,

- ,

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).