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Decisione

12.2021.165

Prestito di personale; supplementi salariali per lavoro a turni; interpretazione di un CCL; applicazione di una nuova prassi, effetto retroattivo, affidamento al comportamento di un'autorità

7 aprile 2022Italiano22 min

di operaio a tempo pieno per un salario orario di fr. 19.94 (poi ridotto da gennaio 2015 a fr. 19.93, cfr.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.165

Lugano

7 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.11 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 25 febbraio 2020 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna

della convenuta al versamento di fr. 14'073.70

lordi oltre interessi al 5% dal 29

dicembre 2016 a titolo di indennità

per lavoro a turni;

domanda avversata dalla convenuta, che

ne ha postulato l’integrale reiezione, e che il

Pretore aggiunto ha accolto con

decisione 4 ottobre 2021;

appellante la convenuta con atto di appello 3 novembre 2021, con cui chiede la

riforma del citato giudizio nel senso di

respingere la petizione e porre le ripetibili a carico

della controparte, con protesta di spese

e ripetibili di secondo grado;

mentre l’attore con risposta 1° dicembre

2021 postula la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto di lavoro del 20

gennaio 2014 (doc. 3 p. 2) la società AP 1, attiva nel settore del prestito del

personale, ha assunto alle sue dipendenze AO 1 con effetto immediato in qualità

di operaio a tempo pieno per un salario orario di fr. 19.94 (poi ridotto da gennaio 2015 a fr. 19.93, cfr.

doc. B), assegnandolo alla cliente P__________

SA (ora G__________ SA) quale azienda acquisitrice.

B.

Con PE n. __________35 dell’Ufficio di esecuzione di

Mendrisio del 5 marzo 2019, notificato il 7 marzo 2019, AO 1 ha escusso AP 1

per l’importo di fr. 14'073.70 lordi

oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2016 a fronte del mancato pagamento delle

indennità di turno per il periodo 3 febbraio 2014-29 dicembre 2016, mentre

l’escussa ha interposto opposizione (doc. I).

C.

Dopo esperimento del tentativo

di conciliazione e ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. A1), con

petizione 25 febbraio 2020 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud, postulando che essa fosse condannata a versargli

fr. 14'073.70 lordi oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2016 a

titolo di supplementi del 12% per

turno diurno e del 35% per turno notturno in applicazione dell’art. 8 cpv. 1

del Regolamento aziendale di P__________ SA e dell’art. 24 cpv. 2 del Contratto

collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (qui di seguito

“CCL PP”), sulla base della nuova interpretazione conferita a questa norma

dalla circolare n. 12 della Commissione

paritetica regionale del Canton Ticino per il settore del prestito del personale

(CPRT), datata 29 maggio 2018.

L’attore ha altresì richiesto il rigetto definitivo

dell’opposizione al precetto esecutivo (PE) n. __________35 dell’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio.

D.

Con osservazioni 8 giugno 2020

la convenuta si è opposta alla petizione, contestando in particolare

l’applicabilità alla fattispecie dell’art.

24 cpv. 2 del CCL PP (a suo dire limitata, secondo il suo testo, ai settori in

cui vige il lavoro a turni e, cumulativamente, anche il lavoro domenicale istituzionalizzato, quest’ultimo non

previsto nel caso concreto). Ha

anche osservato che la controparte, prima dell’avvio della presente

controversia, non aveva mai sollevato rivendicazioni salariali o messo in

discussione la portata del CCL PP, come pure che fino al 2018 la Commissione

paritetica ticinese aveva sempre confermato l’interpretazione “letterale”

dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP. La summenzionata nuova interpretazione della norma

sarebbe dunque valida solo pro-futuro senza effetto retroattivo.

E.

Con replica 25 giugno 2020 e

duplica 10 settembre 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie

antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.

F.

Raccolte le conclusioni

scritte delle parti, con decisione 4 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha

accolto la petizione, condannando

la convenuta a versare all’attore fr. 12'262.26 netti oltre interessi del 5%

dal 29 dicembre 2016 (con rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________35

limitatamente a tale importo) e a rifondergli fr. 2'300.- a titolo di

ripetibili.

G.

Con appello 3 novembre 2021 AP

1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di

respingere la petizione e porre le ripetibili a carico della controparte, con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

H.

Con risposta 1° dicembre 2021 AO

1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili (quantificate in fr. 3'311.75, IVA e spese comprese).

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC). Nella fattispecie, l’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 4

ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 1° dicembre 2021 dell’appellato.

2.

L’applicabilità al caso

concreto del CCL per il settore

del prestito di personale, dichiarato d’obbligatorietà generale, è pacifica. Parimenti, non è controverso che presso la P__________

SA non vigesse il lavoro domenicale istituzionalizzato, né il gravame espone

censure in relazione ai supplementi previsti dal suo regolamento aziendale (12%

per i turni diurni e 35% per i turni notturni) o ai conteggi prodotti dalla controparte.

Le censure contenute nell’impugnativa sono volte a contrastare le riflessioni

pretorili relative all’applicabilità alla fattispecie dell’art. 24 cpv. 2 del

CCL PP e al derivante diritto della controparte a ottenere i supplementi

salariali previsti dal regolamento aziendale per il periodo febbraio 2014 - dicembre

2016.

3.

Per quanto

riguarda i supplementi salariali, il CCL PP prevede delle regolamentazioni

specifiche (cfr. in particolare gli art. 12 e 25), ma all’art. 24 cpv. 2

stabilisce che “Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per

il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è

istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti

pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi

salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si

applicano anche al personale a prestito.” In altre parole, la norma prevede

in determinati ambiti (lavoro a turni e lavoro domenicale istituzionalizzato)

la prevalenza dei CCL e dei regolamenti vigenti per le imprese alle quali il

personale viene prestato (indipendentemente dal fatto che essi prevedano per i

dipendenti delle soluzioni più o meno favorevoli rispetto al CCL PP).

4.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore aggiunto ha osservato che, malgrado il testo dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP

non sia chiaro, la norma è

applicabile alternativamente ai settori in cui vige il lavoro a turni oppure il

lavoro domenicale istituzionalizzato.

Trattasi in altre parole di condizioni alternative, come emerge dalla circolare

informativa nr. 12 del 29 maggio 2018 della CPRT (doc. G),

dal

Commento CCL Prestito di personale del 12 aprile 2019 (doc. H) e dalle

dichiarazioni dell’avv. S__________, presidente della CPRT e rappresentante

della parte padronale (doc. 9). D’altronde, non si vede il senso di imporre le

due condizioni in maniera cumulativa, né

è ravvisabile una simile volontà

delle parti contraenti al momento della redazione della disposizione. Questa

interpretazione, ritenuta nuova nel Canton Ticino, corrisponde in realtà alla

prassi vigente nel resto della Svizzera sin dall’entrata in vigore del CCL PP (doc.

4), è conforme allo scopo perseguito e allo spirito della norma (volto a

garantire la parità di trattamento salariale fra i lavoratori interinali e

quelli assunti direttamente da un’azienda) e necessita un’applicazione unitaria

in tutto il territorio nazionale (come osservato dal Comitato della Commissione professionale paritetica

svizzera per il prestito di personale, qui di seguito “CPSPP”). Aggiungasi che

in assenza di una consolidata prassi di segno contrario, questa conclusione non

costituisce una modifica giurisprudenziale problematica dal punto di vista

della retroattività. Piuttosto, il carattere imperativo della norma, così come

i principi dell'affidamento e della certezza del diritto e il divieto della

disparità di trattamento fra i lavoratori ne impongono la corretta e coerente applicazione sin dalla sua

entrata in vigore e non solo dall’emissione della circolare informativa n. 12.

La decisione della CPSPP di imporre sanzioni solo dopo la pubblicazione della

circolare è ininfluente a tal proposito, trattandosi di una questione di

valenza meramente privata (cfr. art. 160 CO) limitata ai rapporti tra

l’associazione e i soci. Di qui il diritto dell’attore a ottenere il pagamento

dei postulati supplementi.

5.

Con una prima censura di

natura formale, che di conseguenza va affrontata preliminarmente, l’appellante

eccepisce la carente motivazione della sentenza del Pretore aggiunto, che a suo

modo di vedere non avrebbe minimamente tenuto conto degli argomenti giuridici

da lei esposti nelle sue memorie conclusive (ritenuto oltretutto che la

vicinanza temporale tra le conclusioni e la sentenza desta ulteriori

perplessità). Trattasi segnatamente delle sue riflessioni relative

all’interpretazione letterale dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP, alla volontà delle

parti, alla prassi interpretativa della CPRT fino al momento dell’emissione

della circolare (emergente dalle dichiarazioni della sua Presidente), al

divieto della retroattività e all’esistente tutela dei lavoratori interinali

per mezzo dei supplementi salariali già previsti dal CCL PP. Piuttosto che

confrontarsi con queste tematiche, il primo giudice avrebbe a torto preferito

ricalcare le argomentazioni giuridiche esposte da un altro Pretore in una

controversia pure riguardante l’applicazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP, ma

avente diverse parti, un diverso apparato fattuale e giuridico e una diversa

istruttoria.

5.1

Le

esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. La motivazione può anche essere breve e concisa, e il

giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte.

Essenziale è che indichi, almeno brevemente, i fatti, le allegazioni e i motivi

che lo hanno indotto a decidere come ha fatto, in maniera tale da consentire

agli interessati di comprendere la decisione e la sua portata, nonché di

disporre di sufficienti elementi per valutare con cognizione di causa

l’opportunità o meno di adire l’istanza superiore, che dal canto suo deve

essere messa nella situazione di poter esercitare adeguatamente il suo

controllo giurisdizionale (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 139 IV 179 consid. 2.2). Se non permette di

capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su

questioni determinanti, la motivazione è insufficiente.

5.2

Pur

lamentando una carente motivazione, l’appellante non chiede l’annullamento del

giudizio e il rinvio dell’incarto all’istanza inferiore. Comunque sia e come

già sopra esposto (consid. 4), il giudice di prima sede ha evidenziato i motivi

che lo hanno condotto ad accogliere la petizione attorea. Si è in particolare

confrontato con la volontà delle parti contraenti, con l’interpretazione

letterale e teleologica della norma in questione e con lo scopo da essa

perseguito, e ha altresì spiegato perché il divieto della retroattività non può

trovare applicazione nella presente controversia. Una diversa causa pendente

presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. SE.2019.26) e

culminata con la decisione 18 settembre 2020 (pure oggetto di impugnazione e

pendente presso il Tribunale d’appello, cfr. inc. 16.2020.46) è sfociata in una

soluzione analoga sulla base di simili, ma non identiche motivazioni.

D’altronde, l’appellante neppure pretende o spiega perché il Pretore aggiunto non

avrebbe potuto trarre le sue considerazioni già sulla base degli atti di causa,

sicché i dubbi da essa avanzati risultano privi di fondamento e finanche

pretestuosi. La sua censura di carente motivazione deve conseguentemente essere

respinta.

6.

L’appellante critica il

giudice di primo grado anche per non aver debitamente considerato

l’interpretazione letterale e teleologica della norma e la reale volontà delle

parti contraenti, peraltro rispecchiata dalla prassi di applicazione della

CPRT, durata oltre sei anni.

6.1

Sul

primo aspetto, l’art. 24 cpv. 2 CCL PP recita: “Sono fatte salve le

regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in

cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato”, “Vorbehalten bleiben

betriebliche und gesamtarbeitsvertragliche Regelungen in Betrieben mit

Schichtarbeit und dauernder Sonntagsarbeit”, “Demeurent réservées des réglementations

internes à l’entreprise et celles de conventions collectives dans des

entreprises connaissant le travail en équipe et le travail dominical régulier”.

L’appellante sostiene che il suddetto tenore letterale nelle tre versioni

linguistiche sia chiaro (come peraltro accertato dalla CPRT) e stabilisca

l’esistenza di condizioni cumulative (lavoro a turni e lavoro domenicale

istituzionalizzato), ritenuto oltretutto che le parti, qualora avessero voluto

prevedere condizioni alternative, avrebbero sin dall’inizio utilizzato il

termine “o” piuttosto che “e”. Per l’appellante, questa soluzione merita

conferma anche perché il giudice non deve limitarsi a considerare la volontà

originaria delle parti contraenti ma anche il legittimo affidamento delle parti

vincolate al CCL e che non hanno partecipato alla sua elaborazione, le quali

devono essere tutelate nella loro comprensione oggettiva del testo (DTF 133 III

213.

consid. 5.2, STF 4A_515/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 2.6.1). Ne

consegue che il primo giudice avrebbe errato a scostarsi dal testo e ad

adottare una soluzione contra litteram, rispettivamente che l’appellante

non deve subire le conseguenze dell’eventuale errata formulazione di una norma.

6.2

Come

già ricordato dal Pretore aggiunto, le disposizioni salariali delle convenzioni

collettive di lavoro sono clausole normative che devono essere interpretate

secondo i principi validi per l'interpretazione delle leggi, riferendosi in

primo luogo al suo tenore letterale. Secondo la giurisprudenza ci si discosta

dal senso letterale di un testo chiaro, facendo capo all'interpretazione,

solamente qualora delle ragioni obiettive inducano a ritenere ch'esso non

restituisce il vero significato della disposizione in esame. Se il testo di una

norma non appare completamente chiaro o si presta a diverse possibili

interpretazioni, la sua portata viene determinata tenendo conto dei lavori

preparatori (interpretazione storica), del suo senso e scopo (interpretazione

teleologica) nonché della sua relazione con altri disposti (interpretazione

sistematica). Il Tribunale federale non privilegia, di principio, un metodo di

interpretazione in particolare bensì preferisce, per accedere al vero senso di

una norma, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 147 III 78 consid.

6.4, 127 III 318 consid. 2a e 134 I 184

consid. 5.1). Emanando le suddette disposizioni normative di un CCL da un

contratto, la volontà delle parti contraenti assume un ruolo più importante che

la volontà del legislatore nell’interpretazione delle leggi. Tuttavia, occorre

parimenti proteggere l’affidamento delle parti dei contratti di lavoro

individuali che non hanno partecipato all’elaborazione delle norme

convenzionali, nel senso che il risultato dev’essere compatibile con

un’interpretazione oggettiva secondo il tenore, lo scopo e la sistematica del

CCL (STF 4A_381/2020 del 22 ottobre 2020 consid. 4.3, 4A_467/2016 dell'8

febbraio 2017 consid. 3.2, 4A_515/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 2.6.1; DTF

136.

III 283 consid. 2.3.1, 133 III 213 consid. 5.2).

6.3

Nel

caso in esame, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, la decisione del

Pretore aggiunto (nonché delle commissioni paritetiche svizzere e regionali) di

ammettere l’esistenza di condizioni alternative anziché cumulative non è

assimilabile a un’interpretazione contra litteram, ritenuto che il

tenore letterale della norma e in particolare l’utilizzo della congiunzione “e”

(“lavoro a turni e domenicale”) non allude forzatamente a un’accezione

cumulativa, potendo anche avere una semplice funzione aggiuntiva. Quantomeno,

il testo della norma non appare risolutorio, per cui occorre approfondirne la

portata alla luce degli altri strumenti interpretativi.

6.4

In

relazione all’interpretazione teleologica, l’appellante contesta il

ragionamento pretorile relativo alla parità di trattamento dei lavoratori. A

suo modo di vedere, il primo giudice sarebbe partito dall’errato presupposto

secondo cui l’applicazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP sia necessaria alla

tutela degli interinali e generi per essi una situazione più favorevole; in

realtà, questa categoria di lavoratori sarebbe già protetta in virtù delle

norme specifiche del CCL PP in materia di condizioni lavorative e minimi

salariali, e addirittura favorita rispetto ai lavoratori di quei settori

professionali ove non vige un contratto collettivo obbligatorio o un contratto

normale di lavoro oppure ove sono previsti dei supplementi inferiori. In questo

senso, già soltanto il vincolo al CCL PP piuttosto che a un’altra

regolamentazione comporterebbe una disparità di trattamento. Disparità che

nemmeno potrebbe essere evitata ammettendo l’esistenza di condizioni

alternative, poiché persisterebbe in tutti i casi in cui né l’una né l’altra

fossero adempiute. Per l’appellante, il cumulo delle due condizioni è giustificato

poiché permette al capoverso 2 della citata norma di mantenere il suo

significato di eccezione, mentre una sua applicazione più ampia estenderebbe la

disparità di trattamento nel settore.

6.5

Queste

argomentazioni non convincono. Il fatto che in alcuni settori il personale

fisso non benefici di supplementi e che gli interinali possano invece avvalersi

di disposizioni del CCL PP (es. art. 12 e 25) non dipende dall’esistenza

dell’art. 24 cpv. 2. Lo scopo della norma acclarato dal primo giudice non è quello

di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto che i supplementi indicati

all’art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in sostituzione di quelli

previsti dalle altre norme del CCL PP, indipendentemente che essi siano più o

meno favorevoli), ma di garantire la parità di trattamento fra i dipendenti a

prestito e i dipendenti fissi attivi presso la medesima ditta e di riflesso

impedire che i datori di lavoro eludano disposizioni vincolanti in materia di

salario mediante il ricorso al personale a prestito. Come già indicato dal

Pretore aggiunto, detto principio emerge anche dalle dichiarazioni dell’avv. S__________

(doc. 9), con cui l’appellante omette di confrontarsi (art. 311 CPC). Una

visione cumulativa delle due condizioni e dunque un’applicazione restrittiva

della norma, contrariamente a quanto essa pretende, si porrebbe in contrasto con

questa finalità e condurrebbe a molteplici disparità di trattamento prive di

giustificazioni oggettive:

tra i lavoratori prestati ad aziende

acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende

acquisitrici che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro

domenicale; tra il personale a prestito e il personale fisso; fra i lavoratori

interinali attivi nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove in Svizzera.

6.6

L’appellante,

dopo aver premesso che le verifiche e le raccomandazioni delle Commissioni

paritetiche regionali (incaricate di controllare le agenzie interinali) fondano

la prassi per la corretta interpretazione e applicazione del CCL PP, osserva altresì

che la soluzione da lei proposta troverebbe conferma nella prassi applicativa

della CPRT, che è stata univoca, chiara e da tutti condivisa dal 2012 al 2018,

come confermato dalla Presidente della commissione (doc. 9 p. 12). La suddetta

commissione si sarebbe difatti sempre affidata al tenore letterale della norma

confermando la cumulatività delle due condizioni e dunque la bontà della

posizione della datrice di lavoro in occasione dei suoi controlli, ove non ha

mai eccepito alcunché o emesso sanzioni.

6.7

Nel

caso concreto, le parti contraenti del CCL PP sono da una parte l’associazione

dei datori di lavoro __________ ed i suoi membri e dall’altra i sindacati

firmatari __________, __________, __________ (__________) e __________ e i

lavoratori loro associati. È casomai la loro volontà, e quella dei loro

rappresentanti all’interno della Commissione professionale paritetica Svizzera

CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione, applicazione ed

esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza, cfr. art. 32 e 33

CCL PP) a essere determinante, più che l’eventuale posizione di una singola

commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto

del CCL PP, v. il relativo art. 33) e oramai formalmente scartata (doc. G1).

Non è inoltre corretto affermare che il comportamento della commissione

ticinese possa essere equiparabile a una prassi giacché: essa non risulta avere

mai emesso decisioni formali o raccomandazioni in relazione all’art. 24 cpv. 2

CCL PP; la circolare di cui al doc. G, il doc. 4 e il doc. 9 non attestano

l’esistenza di una prassi consolidata; piuttosto, il doc. 9 (v. p. 12 in fondo)

e le informazioni scritte ottenute presso la commissione paritetica cantonale

indicano che prima del 2018 non vi erano una chiara e condivisa interpretazione

né specifiche istruzioni fornite agli ispettori, per cui semplicemente, in

occasione dei controlli effettuati a campione presso le aziende, non venivano

effettuate verifiche al riguardo. Trattavasi in altre parole di un regime

tollerante e non l’espressione di una concorde volontà delle parti contraenti.

Anche sotto questo aspetto, le censure contenute nell’impugnativa non possono

sovvertire la decisione di prima sede.

7.

L’appellante infine, dopo aver

ricordato che la circolare n. 12 è stata emanata solo nel 2018 e il Commento al

CCL PP solo nel 2019 sostiene che, indipendentemente dalla reale volontà delle

parti contraenti sulla portata dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP, la prassi della CPRT

non può rimanere priva di conseguenze e impedisce alla nuova interpretazione

della norma di avere effetto retroattivo. E meglio, la tutela della buona fede

di AP 1 e del suo affidamento nel comportamento dell’organo di controllo, il

principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della certezza del

diritto nonché il divieto dell’arbitrio (art. 9 Cost.) devono ritenersi

preponderanti rispetto all’interesse pubblico a un’interpretazione retroattiva contra

litteram della norma, sulla quale la commissione non ha raggiunto un consenso

(v. anche TAF A-2434/2013 del 9 dicembre 2013, consid. 11 e le referenze ivi

citate).

7.1

Il

divieto della retroattività è un concetto generalmente applicato nell’ambito

delle modifiche legislative; ciò non si realizza nella fattispecie, che non

riguarda la modifica di una norma bensì la sua corretta interpretazione e

applicazione. La modifica di una prassi giudiziaria va dal canto suo applicata

immediatamente, anche alle cause già pendenti al momento della sua adozione.

Una limitazione di questa regola può risultare, in determinate circostanze, dal

principio della tutela della buona fede, sgorgante dall'art. 9 Cost.,

segnatamente nei casi in cui la nuova prassi giudiziaria concerne le condizioni

di ricevibilità di un atto processuale ed è con ciò tale da comportare la

perenzione di un diritto (DTF 146 I 105 consid. 5.2.1, 140 V 154 consid. 6.3.2,

133.

V 96 consid. 4.6). Anche al di fuori dell’ambito giurisprudenziale, le

rassicurazioni o il comportamento di un’autorità possono generare delle

legittime aspettative e comportare il divieto della retroattività, laddove la

questione dipende dalle circostanze del caso concreto e dalla ponderazione di

interessi contrapposti, fra cui quelli della sicurezza del diritto e della legalità

(art. 5 Cost.), dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della tutela della

buona fede (art. 9 Cost.; v. anche DTF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 II 182,

consid. 3.6.2,

STF 1C_68/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 4.2,

2C_199/2017 del 12 giugno 2018 consid. 3.3, 2C_509/2013 dell’8 giugno 2014

consid. 2.4.6).

7.2

Per

quanto concerne la presente controversia, non si è in presenza di una modifica né

legislativa né giurisprudenziale. Come già sopra esposto, l’emissione della

circolare n. 12 non costituisce un vero e proprio cambio di prassi. Nondimeno,

il comportamento della commissione ticinese, quale organo preposto alla

vigilanza regionale relativa al CCL PP che prima del 2018 non ha mai accertato

violazioni o inflitto sanzioni in relazione ai supplementi per lavoro a turni,

può certamente aver generato nella datrice di lavoro la convinzione di stare

correttamente applicando l’art. 24 cpv. 2. Che il principio della buona fede

impedisca, a livello disciplinare, l’applicazione di sanzioni retroattive (per

l’assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), è una

questione diversa rispetto a quella di determinare quali siano, a livello

giuridico, le conseguenze pratiche di questo affidamento sui diritti salariali

dei dipendenti interessati. E meglio, tenuto conto che le norme del CCL PP,

dichiarate d’obbligatorietà generale dal 2012, hanno un effetto diretto e

inderogabile sul contratto di cui trattasi in virtù dell'art. 357 CO, la tutela

dell’affidamento e il principio della buona fede devono recedere innanzi a

quelli della sicurezza del diritto, della corretta e uniforme applicazione di

una norma imperativa (uguaglianza giuridica) e della tutela dei lavoratori. In

altre parole, la ponderazione dei contrapposti interessi conduce a un risultato

sfavorevole per l’appellante.

8.

Infine, con il gravame

l’appellante accenna solamente al fatto che il dipendente abbia avanzato la sua

pretesa 3 anni dopo la fine del rapporto di lavoro, senza operare

approfondimenti o sollevare l’esistenza di un abuso di diritto (in ogni caso

non ravvisabile nella fattispecie). Sul tema non occorre attardarsi oltre.

9.

Per tutti i motivi che

precedono, l’impugnativa dev’essere respinta, con conseguente conferma della decisione di primo grado.

10.

Vertendo la presente procedura

su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di

fr. 12'262.26 e dunque non superiore a fr. 30'000.-, non vengono

addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili

della procedura di seconda sede, che seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC), l’appellato chiede che esse siano quantificate in fr.

3'311.75, ma non produce alcun giustificativo. Esse vengono calcolate sulla

base dell’art. 11 RTar e opportunamente ridotte, entro i limiti tariffali, per

tener conto del parallelo incarto n. 12.2021.164, che ha consentito

all’appellato di formulare due risposte all’appello del tutto analoghe fra

loro. Le ripetibili sono dunque fissate in fr. 1'100.- (importo comprensivo

anche di spese e IVA).

11.

Il valore litigioso della

presente controversia non raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art.

74.

cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11

RTar,

decide:

1. L’appello

3 novembre 2021 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1’100.- a titolo di ripetibili di

secondo grado.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).