12.2021.165
Prestito di personale; supplementi salariali per lavoro a turni; interpretazione di un CCL; applicazione di una nuova prassi, effetto retroattivo, affidamento al comportamento di un'autorità
7 aprile 2022Italiano22 min
di operaio a tempo pieno per un salario orario di fr. 19.94 (poi ridotto da gennaio 2015 a fr. 19.93, cfr.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.165
Lugano
7 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.11 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 25 febbraio 2020 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al versamento di fr. 14'073.70
lordi oltre interessi al 5% dal 29
dicembre 2016 a titolo di indennità
per lavoro a turni;
domanda avversata dalla convenuta, che
ne ha postulato l’integrale reiezione, e che il
Pretore aggiunto ha accolto con
decisione 4 ottobre 2021;
appellante la convenuta con atto di appello 3 novembre 2021, con cui chiede la
riforma del citato giudizio nel senso di
respingere la petizione e porre le ripetibili a carico
della controparte, con protesta di spese
e ripetibili di secondo grado;
mentre l’attore con risposta 1° dicembre
2021 postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto:
Fatti
A.
Con contratto di lavoro del 20
gennaio 2014 (doc. 3 p. 2) la società AP 1, attiva nel settore del prestito del
personale, ha assunto alle sue dipendenze AO 1 con effetto immediato in qualità
di operaio a tempo pieno per un salario orario di fr. 19.94 (poi ridotto da gennaio 2015 a fr. 19.93, cfr.
doc. B), assegnandolo alla cliente P__________
SA (ora G__________ SA) quale azienda acquisitrice.
B.
Con PE n. __________35 dell’Ufficio di esecuzione di
Mendrisio del 5 marzo 2019, notificato il 7 marzo 2019, AO 1 ha escusso AP 1
per l’importo di fr. 14'073.70 lordi
oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2016 a fronte del mancato pagamento delle
indennità di turno per il periodo 3 febbraio 2014-29 dicembre 2016, mentre
l’escussa ha interposto opposizione (doc. I).
C.
Dopo esperimento del tentativo
di conciliazione e ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. A1), con
petizione 25 febbraio 2020 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud, postulando che essa fosse condannata a versargli
fr. 14'073.70 lordi oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2016 a
titolo di supplementi del 12% per
turno diurno e del 35% per turno notturno in applicazione dell’art. 8 cpv. 1
del Regolamento aziendale di P__________ SA e dell’art. 24 cpv. 2 del Contratto
collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (qui di seguito
“CCL PP”), sulla base della nuova interpretazione conferita a questa norma
dalla circolare n. 12 della Commissione
paritetica regionale del Canton Ticino per il settore del prestito del personale
(CPRT), datata 29 maggio 2018.
L’attore ha altresì richiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione al precetto esecutivo (PE) n. __________35 dell’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio.
D.
Con osservazioni 8 giugno 2020
la convenuta si è opposta alla petizione, contestando in particolare
l’applicabilità alla fattispecie dell’art.
24 cpv. 2 del CCL PP (a suo dire limitata, secondo il suo testo, ai settori in
cui vige il lavoro a turni e, cumulativamente, anche il lavoro domenicale istituzionalizzato, quest’ultimo non
previsto nel caso concreto). Ha
anche osservato che la controparte, prima dell’avvio della presente
controversia, non aveva mai sollevato rivendicazioni salariali o messo in
discussione la portata del CCL PP, come pure che fino al 2018 la Commissione
paritetica ticinese aveva sempre confermato l’interpretazione “letterale”
dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP. La summenzionata nuova interpretazione della norma
sarebbe dunque valida solo pro-futuro senza effetto retroattivo.
E.
Con replica 25 giugno 2020 e
duplica 10 settembre 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie
antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.
F.
Raccolte le conclusioni
scritte delle parti, con decisione 4 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha
accolto la petizione, condannando
la convenuta a versare all’attore fr. 12'262.26 netti oltre interessi del 5%
dal 29 dicembre 2016 (con rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________35
limitatamente a tale importo) e a rifondergli fr. 2'300.- a titolo di
ripetibili.
G.
Con appello 3 novembre 2021 AP
1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di
respingere la petizione e porre le ripetibili a carico della controparte, con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
H.
Con risposta 1° dicembre 2021 AO
1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili (quantificate in fr. 3'311.75, IVA e spese comprese).
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC). Nella fattispecie, l’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 4
ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 1° dicembre 2021 dell’appellato.
2.
L’applicabilità al caso
concreto del CCL per il settore
del prestito di personale, dichiarato d’obbligatorietà generale, è pacifica. Parimenti, non è controverso che presso la P__________
SA non vigesse il lavoro domenicale istituzionalizzato, né il gravame espone
censure in relazione ai supplementi previsti dal suo regolamento aziendale (12%
per i turni diurni e 35% per i turni notturni) o ai conteggi prodotti dalla controparte.
Le censure contenute nell’impugnativa sono volte a contrastare le riflessioni
pretorili relative all’applicabilità alla fattispecie dell’art. 24 cpv. 2 del
CCL PP e al derivante diritto della controparte a ottenere i supplementi
salariali previsti dal regolamento aziendale per il periodo febbraio 2014 - dicembre
2016.
3.
Per quanto
riguarda i supplementi salariali, il CCL PP prevede delle regolamentazioni
specifiche (cfr. in particolare gli art. 12 e 25), ma all’art. 24 cpv. 2
stabilisce che “Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per
il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è
istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti
pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi
salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si
applicano anche al personale a prestito.” In altre parole, la norma prevede
in determinati ambiti (lavoro a turni e lavoro domenicale istituzionalizzato)
la prevalenza dei CCL e dei regolamenti vigenti per le imprese alle quali il
personale viene prestato (indipendentemente dal fatto che essi prevedano per i
dipendenti delle soluzioni più o meno favorevoli rispetto al CCL PP).
4.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore aggiunto ha osservato che, malgrado il testo dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP
non sia chiaro, la norma è
applicabile alternativamente ai settori in cui vige il lavoro a turni oppure il
lavoro domenicale istituzionalizzato.
Trattasi in altre parole di condizioni alternative, come emerge dalla circolare
informativa nr. 12 del 29 maggio 2018 della CPRT (doc. G),
dal
Commento CCL Prestito di personale del 12 aprile 2019 (doc. H) e dalle
dichiarazioni dell’avv. S__________, presidente della CPRT e rappresentante
della parte padronale (doc. 9). D’altronde, non si vede il senso di imporre le
due condizioni in maniera cumulativa, né
è ravvisabile una simile volontà
delle parti contraenti al momento della redazione della disposizione. Questa
interpretazione, ritenuta nuova nel Canton Ticino, corrisponde in realtà alla
prassi vigente nel resto della Svizzera sin dall’entrata in vigore del CCL PP (doc.
4), è conforme allo scopo perseguito e allo spirito della norma (volto a
garantire la parità di trattamento salariale fra i lavoratori interinali e
quelli assunti direttamente da un’azienda) e necessita un’applicazione unitaria
in tutto il territorio nazionale (come osservato dal Comitato della Commissione professionale paritetica
svizzera per il prestito di personale, qui di seguito “CPSPP”). Aggiungasi che
in assenza di una consolidata prassi di segno contrario, questa conclusione non
costituisce una modifica giurisprudenziale problematica dal punto di vista
della retroattività. Piuttosto, il carattere imperativo della norma, così come
i principi dell'affidamento e della certezza del diritto e il divieto della
disparità di trattamento fra i lavoratori ne impongono la corretta e coerente applicazione sin dalla sua
entrata in vigore e non solo dall’emissione della circolare informativa n. 12.
La decisione della CPSPP di imporre sanzioni solo dopo la pubblicazione della
circolare è ininfluente a tal proposito, trattandosi di una questione di
valenza meramente privata (cfr. art. 160 CO) limitata ai rapporti tra
l’associazione e i soci. Di qui il diritto dell’attore a ottenere il pagamento
dei postulati supplementi.
5.
Con una prima censura di
natura formale, che di conseguenza va affrontata preliminarmente, l’appellante
eccepisce la carente motivazione della sentenza del Pretore aggiunto, che a suo
modo di vedere non avrebbe minimamente tenuto conto degli argomenti giuridici
da lei esposti nelle sue memorie conclusive (ritenuto oltretutto che la
vicinanza temporale tra le conclusioni e la sentenza desta ulteriori
perplessità). Trattasi segnatamente delle sue riflessioni relative
all’interpretazione letterale dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP, alla volontà delle
parti, alla prassi interpretativa della CPRT fino al momento dell’emissione
della circolare (emergente dalle dichiarazioni della sua Presidente), al
divieto della retroattività e all’esistente tutela dei lavoratori interinali
per mezzo dei supplementi salariali già previsti dal CCL PP. Piuttosto che
confrontarsi con queste tematiche, il primo giudice avrebbe a torto preferito
ricalcare le argomentazioni giuridiche esposte da un altro Pretore in una
controversia pure riguardante l’applicazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP, ma
avente diverse parti, un diverso apparato fattuale e giuridico e una diversa
istruttoria.
5.1
Le
esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. La motivazione può anche essere breve e concisa, e il
giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte.
Essenziale è che indichi, almeno brevemente, i fatti, le allegazioni e i motivi
che lo hanno indotto a decidere come ha fatto, in maniera tale da consentire
agli interessati di comprendere la decisione e la sua portata, nonché di
disporre di sufficienti elementi per valutare con cognizione di causa
l’opportunità o meno di adire l’istanza superiore, che dal canto suo deve
essere messa nella situazione di poter esercitare adeguatamente il suo
controllo giurisdizionale (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 139 IV 179 consid. 2.2). Se non permette di
capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su
questioni determinanti, la motivazione è insufficiente.
5.2
Pur
lamentando una carente motivazione, l’appellante non chiede l’annullamento del
giudizio e il rinvio dell’incarto all’istanza inferiore. Comunque sia e come
già sopra esposto (consid. 4), il giudice di prima sede ha evidenziato i motivi
che lo hanno condotto ad accogliere la petizione attorea. Si è in particolare
confrontato con la volontà delle parti contraenti, con l’interpretazione
letterale e teleologica della norma in questione e con lo scopo da essa
perseguito, e ha altresì spiegato perché il divieto della retroattività non può
trovare applicazione nella presente controversia. Una diversa causa pendente
presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. SE.2019.26) e
culminata con la decisione 18 settembre 2020 (pure oggetto di impugnazione e
pendente presso il Tribunale d’appello, cfr. inc. 16.2020.46) è sfociata in una
soluzione analoga sulla base di simili, ma non identiche motivazioni.
D’altronde, l’appellante neppure pretende o spiega perché il Pretore aggiunto non
avrebbe potuto trarre le sue considerazioni già sulla base degli atti di causa,
sicché i dubbi da essa avanzati risultano privi di fondamento e finanche
pretestuosi. La sua censura di carente motivazione deve conseguentemente essere
respinta.
6.
L’appellante critica il
giudice di primo grado anche per non aver debitamente considerato
l’interpretazione letterale e teleologica della norma e la reale volontà delle
parti contraenti, peraltro rispecchiata dalla prassi di applicazione della
CPRT, durata oltre sei anni.
6.1
Sul
primo aspetto, l’art. 24 cpv. 2 CCL PP recita: “Sono fatte salve le
regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in
cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato”, “Vorbehalten bleiben
betriebliche und gesamtarbeitsvertragliche Regelungen in Betrieben mit
Schichtarbeit und dauernder Sonntagsarbeit”, “Demeurent réservées des réglementations
internes à l’entreprise et celles de conventions collectives dans des
entreprises connaissant le travail en équipe et le travail dominical régulier”.
L’appellante sostiene che il suddetto tenore letterale nelle tre versioni
linguistiche sia chiaro (come peraltro accertato dalla CPRT) e stabilisca
l’esistenza di condizioni cumulative (lavoro a turni e lavoro domenicale
istituzionalizzato), ritenuto oltretutto che le parti, qualora avessero voluto
prevedere condizioni alternative, avrebbero sin dall’inizio utilizzato il
termine “o” piuttosto che “e”. Per l’appellante, questa soluzione merita
conferma anche perché il giudice non deve limitarsi a considerare la volontà
originaria delle parti contraenti ma anche il legittimo affidamento delle parti
vincolate al CCL e che non hanno partecipato alla sua elaborazione, le quali
devono essere tutelate nella loro comprensione oggettiva del testo (DTF 133 III
213.
consid. 5.2, STF 4A_515/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 2.6.1). Ne
consegue che il primo giudice avrebbe errato a scostarsi dal testo e ad
adottare una soluzione contra litteram, rispettivamente che l’appellante
non deve subire le conseguenze dell’eventuale errata formulazione di una norma.
6.2
Come
già ricordato dal Pretore aggiunto, le disposizioni salariali delle convenzioni
collettive di lavoro sono clausole normative che devono essere interpretate
secondo i principi validi per l'interpretazione delle leggi, riferendosi in
primo luogo al suo tenore letterale. Secondo la giurisprudenza ci si discosta
dal senso letterale di un testo chiaro, facendo capo all'interpretazione,
solamente qualora delle ragioni obiettive inducano a ritenere ch'esso non
restituisce il vero significato della disposizione in esame. Se il testo di una
norma non appare completamente chiaro o si presta a diverse possibili
interpretazioni, la sua portata viene determinata tenendo conto dei lavori
preparatori (interpretazione storica), del suo senso e scopo (interpretazione
teleologica) nonché della sua relazione con altri disposti (interpretazione
sistematica). Il Tribunale federale non privilegia, di principio, un metodo di
interpretazione in particolare bensì preferisce, per accedere al vero senso di
una norma, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 147 III 78 consid.
6.4, 127 III 318 consid. 2a e 134 I 184
consid. 5.1). Emanando le suddette disposizioni normative di un CCL da un
contratto, la volontà delle parti contraenti assume un ruolo più importante che
la volontà del legislatore nell’interpretazione delle leggi. Tuttavia, occorre
parimenti proteggere l’affidamento delle parti dei contratti di lavoro
individuali che non hanno partecipato all’elaborazione delle norme
convenzionali, nel senso che il risultato dev’essere compatibile con
un’interpretazione oggettiva secondo il tenore, lo scopo e la sistematica del
CCL (STF 4A_381/2020 del 22 ottobre 2020 consid. 4.3, 4A_467/2016 dell'8
febbraio 2017 consid. 3.2, 4A_515/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 2.6.1; DTF
136.
III 283 consid. 2.3.1, 133 III 213 consid. 5.2).
6.3
Nel
caso in esame, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, la decisione del
Pretore aggiunto (nonché delle commissioni paritetiche svizzere e regionali) di
ammettere l’esistenza di condizioni alternative anziché cumulative non è
assimilabile a un’interpretazione contra litteram, ritenuto che il
tenore letterale della norma e in particolare l’utilizzo della congiunzione “e”
(“lavoro a turni e domenicale”) non allude forzatamente a un’accezione
cumulativa, potendo anche avere una semplice funzione aggiuntiva. Quantomeno,
il testo della norma non appare risolutorio, per cui occorre approfondirne la
portata alla luce degli altri strumenti interpretativi.
6.4
In
relazione all’interpretazione teleologica, l’appellante contesta il
ragionamento pretorile relativo alla parità di trattamento dei lavoratori. A
suo modo di vedere, il primo giudice sarebbe partito dall’errato presupposto
secondo cui l’applicazione dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP sia necessaria alla
tutela degli interinali e generi per essi una situazione più favorevole; in
realtà, questa categoria di lavoratori sarebbe già protetta in virtù delle
norme specifiche del CCL PP in materia di condizioni lavorative e minimi
salariali, e addirittura favorita rispetto ai lavoratori di quei settori
professionali ove non vige un contratto collettivo obbligatorio o un contratto
normale di lavoro oppure ove sono previsti dei supplementi inferiori. In questo
senso, già soltanto il vincolo al CCL PP piuttosto che a un’altra
regolamentazione comporterebbe una disparità di trattamento. Disparità che
nemmeno potrebbe essere evitata ammettendo l’esistenza di condizioni
alternative, poiché persisterebbe in tutti i casi in cui né l’una né l’altra
fossero adempiute. Per l’appellante, il cumulo delle due condizioni è giustificato
poiché permette al capoverso 2 della citata norma di mantenere il suo
significato di eccezione, mentre una sua applicazione più ampia estenderebbe la
disparità di trattamento nel settore.
6.5
Queste
argomentazioni non convincono. Il fatto che in alcuni settori il personale
fisso non benefici di supplementi e che gli interinali possano invece avvalersi
di disposizioni del CCL PP (es. art. 12 e 25) non dipende dall’esistenza
dell’art. 24 cpv. 2. Lo scopo della norma acclarato dal primo giudice non è quello
di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto che i supplementi indicati
all’art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in sostituzione di quelli
previsti dalle altre norme del CCL PP, indipendentemente che essi siano più o
meno favorevoli), ma di garantire la parità di trattamento fra i dipendenti a
prestito e i dipendenti fissi attivi presso la medesima ditta e di riflesso
impedire che i datori di lavoro eludano disposizioni vincolanti in materia di
salario mediante il ricorso al personale a prestito. Come già indicato dal
Pretore aggiunto, detto principio emerge anche dalle dichiarazioni dell’avv. S__________
(doc. 9), con cui l’appellante omette di confrontarsi (art. 311 CPC). Una
visione cumulativa delle due condizioni e dunque un’applicazione restrittiva
della norma, contrariamente a quanto essa pretende, si porrebbe in contrasto con
questa finalità e condurrebbe a molteplici disparità di trattamento prive di
giustificazioni oggettive:
tra i lavoratori prestati ad aziende
acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende
acquisitrici che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro
domenicale; tra il personale a prestito e il personale fisso; fra i lavoratori
interinali attivi nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove in Svizzera.
6.6
L’appellante,
dopo aver premesso che le verifiche e le raccomandazioni delle Commissioni
paritetiche regionali (incaricate di controllare le agenzie interinali) fondano
la prassi per la corretta interpretazione e applicazione del CCL PP, osserva altresì
che la soluzione da lei proposta troverebbe conferma nella prassi applicativa
della CPRT, che è stata univoca, chiara e da tutti condivisa dal 2012 al 2018,
come confermato dalla Presidente della commissione (doc. 9 p. 12). La suddetta
commissione si sarebbe difatti sempre affidata al tenore letterale della norma
confermando la cumulatività delle due condizioni e dunque la bontà della
posizione della datrice di lavoro in occasione dei suoi controlli, ove non ha
mai eccepito alcunché o emesso sanzioni.
6.7
Nel
caso concreto, le parti contraenti del CCL PP sono da una parte l’associazione
dei datori di lavoro __________ ed i suoi membri e dall’altra i sindacati
firmatari __________, __________, __________ (__________) e __________ e i
lavoratori loro associati. È casomai la loro volontà, e quella dei loro
rappresentanti all’interno della Commissione professionale paritetica Svizzera
CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione, applicazione ed
esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza, cfr. art. 32 e 33
CCL PP) a essere determinante, più che l’eventuale posizione di una singola
commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto
del CCL PP, v. il relativo art. 33) e oramai formalmente scartata (doc. G1).
Non è inoltre corretto affermare che il comportamento della commissione
ticinese possa essere equiparabile a una prassi giacché: essa non risulta avere
mai emesso decisioni formali o raccomandazioni in relazione all’art. 24 cpv. 2
CCL PP; la circolare di cui al doc. G, il doc. 4 e il doc. 9 non attestano
l’esistenza di una prassi consolidata; piuttosto, il doc. 9 (v. p. 12 in fondo)
e le informazioni scritte ottenute presso la commissione paritetica cantonale
indicano che prima del 2018 non vi erano una chiara e condivisa interpretazione
né specifiche istruzioni fornite agli ispettori, per cui semplicemente, in
occasione dei controlli effettuati a campione presso le aziende, non venivano
effettuate verifiche al riguardo. Trattavasi in altre parole di un regime
tollerante e non l’espressione di una concorde volontà delle parti contraenti.
Anche sotto questo aspetto, le censure contenute nell’impugnativa non possono
sovvertire la decisione di prima sede.
7.
L’appellante infine, dopo aver
ricordato che la circolare n. 12 è stata emanata solo nel 2018 e il Commento al
CCL PP solo nel 2019 sostiene che, indipendentemente dalla reale volontà delle
parti contraenti sulla portata dell’art. 24 cpv. 2 CCL PP, la prassi della CPRT
non può rimanere priva di conseguenze e impedisce alla nuova interpretazione
della norma di avere effetto retroattivo. E meglio, la tutela della buona fede
di AP 1 e del suo affidamento nel comportamento dell’organo di controllo, il
principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della certezza del
diritto nonché il divieto dell’arbitrio (art. 9 Cost.) devono ritenersi
preponderanti rispetto all’interesse pubblico a un’interpretazione retroattiva contra
litteram della norma, sulla quale la commissione non ha raggiunto un consenso
(v. anche TAF A-2434/2013 del 9 dicembre 2013, consid. 11 e le referenze ivi
citate).
7.1
Il
divieto della retroattività è un concetto generalmente applicato nell’ambito
delle modifiche legislative; ciò non si realizza nella fattispecie, che non
riguarda la modifica di una norma bensì la sua corretta interpretazione e
applicazione. La modifica di una prassi giudiziaria va dal canto suo applicata
immediatamente, anche alle cause già pendenti al momento della sua adozione.
Una limitazione di questa regola può risultare, in determinate circostanze, dal
principio della tutela della buona fede, sgorgante dall'art. 9 Cost.,
segnatamente nei casi in cui la nuova prassi giudiziaria concerne le condizioni
di ricevibilità di un atto processuale ed è con ciò tale da comportare la
perenzione di un diritto (DTF 146 I 105 consid. 5.2.1, 140 V 154 consid. 6.3.2,
133.
V 96 consid. 4.6). Anche al di fuori dell’ambito giurisprudenziale, le
rassicurazioni o il comportamento di un’autorità possono generare delle
legittime aspettative e comportare il divieto della retroattività, laddove la
questione dipende dalle circostanze del caso concreto e dalla ponderazione di
interessi contrapposti, fra cui quelli della sicurezza del diritto e della legalità
(art. 5 Cost.), dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della tutela della
buona fede (art. 9 Cost.; v. anche DTF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 II 182,
consid. 3.6.2,
STF 1C_68/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 4.2,
2C_199/2017 del 12 giugno 2018 consid. 3.3, 2C_509/2013 dell’8 giugno 2014
consid. 2.4.6).
7.2
Per
quanto concerne la presente controversia, non si è in presenza di una modifica né
legislativa né giurisprudenziale. Come già sopra esposto, l’emissione della
circolare n. 12 non costituisce un vero e proprio cambio di prassi. Nondimeno,
il comportamento della commissione ticinese, quale organo preposto alla
vigilanza regionale relativa al CCL PP che prima del 2018 non ha mai accertato
violazioni o inflitto sanzioni in relazione ai supplementi per lavoro a turni,
può certamente aver generato nella datrice di lavoro la convinzione di stare
correttamente applicando l’art. 24 cpv. 2. Che il principio della buona fede
impedisca, a livello disciplinare, l’applicazione di sanzioni retroattive (per
l’assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), è una
questione diversa rispetto a quella di determinare quali siano, a livello
giuridico, le conseguenze pratiche di questo affidamento sui diritti salariali
dei dipendenti interessati. E meglio, tenuto conto che le norme del CCL PP,
dichiarate d’obbligatorietà generale dal 2012, hanno un effetto diretto e
inderogabile sul contratto di cui trattasi in virtù dell'art. 357 CO, la tutela
dell’affidamento e il principio della buona fede devono recedere innanzi a
quelli della sicurezza del diritto, della corretta e uniforme applicazione di
una norma imperativa (uguaglianza giuridica) e della tutela dei lavoratori. In
altre parole, la ponderazione dei contrapposti interessi conduce a un risultato
sfavorevole per l’appellante.
8.
Infine, con il gravame
l’appellante accenna solamente al fatto che il dipendente abbia avanzato la sua
pretesa 3 anni dopo la fine del rapporto di lavoro, senza operare
approfondimenti o sollevare l’esistenza di un abuso di diritto (in ogni caso
non ravvisabile nella fattispecie). Sul tema non occorre attardarsi oltre.
9.
Per tutti i motivi che
precedono, l’impugnativa dev’essere respinta, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
10.
Vertendo la presente procedura
su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di
fr. 12'262.26 e dunque non superiore a fr. 30'000.-, non vengono
addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili
della procedura di seconda sede, che seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC), l’appellato chiede che esse siano quantificate in fr.
3'311.75, ma non produce alcun giustificativo. Esse vengono calcolate sulla
base dell’art. 11 RTar e opportunamente ridotte, entro i limiti tariffali, per
tener conto del parallelo incarto n. 12.2021.164, che ha consentito
all’appellato di formulare due risposte all’appello del tutto analoghe fra
loro. Le ripetibili sono dunque fissate in fr. 1'100.- (importo comprensivo
anche di spese e IVA).
11.
Il valore litigioso della
presente controversia non raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art.
74.
cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11
RTar,
decide:
1. L’appello
3 novembre 2021 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1’100.- a titolo di ripetibili di
secondo grado.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).