12.2021.166
Appalto, saldo della mercede, superamento del preventivo
13 giugno 2022Italiano21 min
società PI 1 (ora in liquidazione), avente l’ing. R__________ quale amministratore
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.166
Lugano
13 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.43 della Pretura del Distretto di
Bellinzona - promossa con petizione 28 novembre 2014 da
AO
1
patrocinata dall'PAT 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi patrocinati dall'PAT
1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014 a titolo di
mercede d’appalto;
domanda avversata dai
convenuti, che con azione riconvenzionale hanno chiesto di condannare la controparte
al pagamento in loro favore di fr. 64'174.40 (pretesa poi ridotta a fr.
2'974.40 in sede di conclusioni scritte) e che con contestuale azione di
chiamata in causa hanno chiesto e ottenuto di poter presentare un’azione di
regresso contro la PI 1, ora in liquidazione, in caso di loro soccombenza (cfr. separato inc. OR.2015.20);
vista la decisione 4
ottobre 2021 del Pretore aggiunto, che ha accolto integralmente l’azione
principale e accolto parzialmente quella riconvenzionale limitatamente a fr. 2'974.40;
appellanti i
convenuti con atto di appello del 3 novembre 2021, con cui hanno chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con
risposta 7 gennaio 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Verso l’inizio del 2013 i coniugi AP 2 e AP 1 (qui di seguito anche:
“committenti”) hanno appaltato alla N__________ SA le opere da capomastro per
l’edificazione della loro nuova abitazione di __________, sulla base
dell’offerta e capitolato d’appalto di cui al doc. A/2, che prevedeva una
mercede di fr. 285'845.- (da cui dedurre uno sconto di
fr. 14'292.25 e a cui poi aggiungere fr. 21'724.22 a titolo di IVA all’8%, per
complessivi fr. 293'276.97) e rinviava altresì alla Norma SIA 118 quale parte
integrante del contratto. Le parti hanno successivamente concordato che la AO 1
subentrasse nel contratto in qualità di appaltatrice al posto della N__________
SA. La progettazione e la direzione lavori (DL) sono state affidate alla
società PI 1 (ora in liquidazione), avente l’ing. R__________ quale amministratore
unico.
B.
Dopo ultimazione dell’opera, con scritto 9 aprile 2014 (doc. B) la AO
1 ha trasmesso a AP 2 la fattura finale, attestante una mercede complessiva di
fr. 456’844.60 (già inclusiva di sconti del 5% e di un ulteriore 2% e dell’IVA
all’8%) e un saldo residuo, dedotti gli acconti già pagati (fr. 390'000.-), di
fr. 66'844.60. Con scritto 24 giugno 2014 (doc. C), la medesima ditta ha
sollecitato il pagamento del saldo.
C.
Con scritto 2 luglio 2014 (doc. D) i committenti si sono opposti
alla richiesta, contestando la liquidazione finale dell’impresa edile e
l’importante superamento del preventivo nonché lamentando il mancato
completamento dei lavori e l’esistenza di alcuni difetti.
D.
Non avendo le parti trovato un accordo e previo esperimento
infruttuoso del tentativo di conciliazione, con contestuale rilascio
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 28 novembre 2014 la AO 1 ha
convenuto in giudizio AP 2 e AP 1, postulando la loro condanna al pagamento di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014, corrispondente
al saldo di cui al doc. B senza applicazione dello sconto supplementare del 2%
(in quanto subordinato al pagamento senza indugio della fattura). In sintesi,
l’attrice ha rilevato che l’aumento della mercede prevista nell’offerta era
dovuto all’aumento dei quantitativi utilizzati (laddove i prezzi unitari
indicati nel capitolato erano rimasti invariati), ritenuto oltretutto che la
liquidazione finale era stata discussa e accettata dalla DL e dai committenti.
E.
Con risposta 15 gennaio 2015 i convenuti si sono opposti alla
petizione postulandone l’integrale reiezione, contestando in sintesi la
liquidazione finale prodotta dall’attrice (mai approvata) e un inammissibile
superamento di preventivo. Con contestuale azione riconvenzionale hanno chiesto
di condannare la controparte al pagamento di fr. 64'174.40 a titolo di minor
valore/costi di riparazione per difetti dell’opera. Infine, con
azione di chiamata in causa di pari data, essi hanno pure chiesto che, nella
denegata ipotesi di un accoglimento anche solo parziale della petizione
avversa, la PI 1 fosse condannata a rifondere loro quanto eventualmente dovuto
alla AO 1, fino a un massimo di fr. 76'167.95 oltre interessi del 5% dal 1°
luglio 2014 (art. 82 CPC), ciò a fronte della sua asserita carente gestione del
cantiere (negligenze nel controllo delle prestazioni nonché nella valutazione e
verifica dei costi). Quest’ultima istanza è stata accolta dal Pretore aggiunto
con decisione 6 maggio 2015 con assegnazione di un termine di 30 giorni per
promuovere la causa, sicché AP 2 e AP 1 hanno presentato la petizione 1° giugno
2015 avverso la PI 1 (successivamente sciolta per decisione assembleare e
tutt’ora in fase di liquidazione), rubricata al separato incarto OR.2015.20.
F.
Nel frattempo, la procedura che qui interessa (OR.2014.43) è
proseguita con la produzione della replica e risposta riconvenzionale 17 marzo
2015, della duplica e replica riconvenzionale 5 maggio 2015 e della duplica
riconvenzionale 5 giugno 2015.
G. Dopo
l’esperimento dell’istruttoria (avvenuta congiuntamente con quella dell’inc.
OR.2015.20 per quanto riguarda le
prove comuni), le parti hanno prodotto il 23 gennaio 2020 i propri allegati
conclusivi scritti; in particolare i committenti hanno rilevato di aver
accettato, in corso d’opera e a fronte di lavori aggiuntivi o sottostimati
nell’offerta iniziale, un innalzamento della mercede, ma solo fino a fr.
311'000.- IVA esclusa (doc. 4) e, alla luce della perizia allestita dall’arch.
J__________, hanno ridotto la propria pretesa riconvenzionale a fr. 2'974.40; l’appaltatrice
da parte sua vi ha aderito per soli fr. 2'000.-.
H.
Con decisione 4 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha accolto integralmente
la petizione, ponendo la tassa di giustizia di
fr. 2'740.- e le spese di fr. 5’460.- a carico dei convenuti in solido fra
loro, pure condannati, con uguale vincolo di solidarietà, a versare alla
controparte fr. 7’000.- per ripetibili. Contestualmente lo stesso giudice ha parzialmente
accolto l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 2'974.40, con aggravio
delle spese processuali (complessivi fr. 2’000.-) e delle ripetibili (fr. 3'500.-)
a carico degli attori riconvenzionali in solido fra loro.
I.
Con appello 3 novembre 2021 i committenti si sono aggravati contro il
suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere
integralmente la petizione avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
J.
Con risposta 7 gennaio 2022 l’appaltatrice si è opposta al gravame
postulandone la reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la
soglia testé menzionata (art. 94 cpv. 1 CPC). I termini di impugnazione e
risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 3 novembre 2021 contro
la decisione 4 ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 7
gennaio 2022 dell’appellata (tenuto conto delle ferie giudiziarie).
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime. Si può già a questo punto anticipare che
svariati passaggi del gravame non soddisfano queste condizioni. In particolare,
non saranno considerate affermazioni generiche prive di raffronto con il
giudizio pretorile, prive di conclusioni che mostrino in che misura esso debba
essere modificato, oppure prive di qualsivoglia spiegazione o rinvio concreto
agli atti.
3.
Con la decisione impugnata il
Pretore aggiunto, dopo aver evidenziato che l’attrice è pacificamente
subentrata alla N__________ SA nel capitolato di cui al doc. A e che il
rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del contratto di appalto e
dalla Norma SIA 118 (per esplicito rinvio contrattuale), ha esposto i possibili
tipi di mercede in favore dell’appaltatore. Ha poi stabilito che i committenti hanno
pacificamente commissionato all’impresa edile (direttamente o per il tramite
della loro DL) delle opere supplementari. Essi hanno unicamente rilevato che i bollettini
delle suddette opere (fatturate a regia) non sono stati controfirmati né da
loro né dalla DL ed evidenziato che, qualora fossero stati messi a conoscenza
del superamento del preventivo, avrebbero rinunciato almeno in parte alle opere
supplementari. Sennonché da un lato secondo gli accertamenti peritali, l’aumento
dei costi è derivato dalla lacunosità tecnica del capitolato allestito dalla PI
1, le opere esposte nella liquidazione attorea erano corrette ed effettivamente
prestate e l’aumento dei costi era pertanto tecnicamente giustificato.
Dall’altro, l’impresa edile ha regolarmente segnalato alla PI 1 (incaricata
anche della verifica e accettazione delle liquidazioni), mediante redazione e
consegna delle situazioni e liquidazioni parziali, ivi compresi i bollettini a
regia, nonché della liquidazione finale, queste discrepanze, facilmente
evincibili per la DL da una semplice lettura dei documenti. Quest’ultima, in
occasione delle relative verifiche, non ha mai sollevato contestazioni e anzi
ha preavvisato favorevolmente detti costi all’indirizzo dei committenti, avallandoli
di conseguenza (conformemente d’altronde a quanto previsto dall’accordo da lei
raggiunto con l’impresa, cfr. doc. 26 e teste I__________, collaboratore della PI
1). Nell’uno e nell’altro caso, la responsabilità ricade dunque sulla PI 1
quale ausiliaria e rappresentante dei committenti abilitata a ricevere e
accettare le comunicazioni dell’imprenditore (art. 33.2 Norma SIA 118) e, di
riflesso, sui committenti stessi. Aggiungasi che i medesimi, occupandosi
personalmente del pagamento degli acconti e inviando alla banca gli ordini di
pagamento vidimati dalla DL, avrebbero in ogni caso potuto accorgersi del
superamento del preventivo quantomeno alla fine del 2013, allorché gli acconti
da loro pagati ammontavano già a
fr. 350'000.-. Nonostante ciò, essi non hanno inizialmente mosso contestazioni
nei confronti dell’appaltatrice, versandole un ulteriore acconto di fr.
40'000.- e sollevando piuttosto delle rimostranze nei confronti della DL (doc.
CC e FFFF). Di qui la conferma dell’importo fatturato nel doc. B meno lo sconto
del 2% (condizionato al suo pagamento entro il termine di 10 giorni) e
l’accoglimento dell’azione principale. Quanto all’azione riconvenzionale, il
Pretore aggiunto l’ha accolta limitatamente a
fr. 2'974.40 sulla base dei difetti accertati dal perito e/o riconosciuti dalle
parti.
4.
La pretesa riconvenzionale non
è più controversa in questa sede. Gli appellanti si oppongono piuttosto
all’accoglimento dell’azione principale della controparte, contestando che la PI
1.
fosse stata incaricata di eseguire le liquidazioni (piuttosto di loro personale
competenza) e che la AO 1 abbia debitamente segnalato l’importante superamento
di preventivo. Essi rilevano che se fossero stati informati al riguardo,
avrebbero rinunciato all’esecuzione di determinate opere supplementari
risparmiando notevoli costi e che ciò costituirebbe pertanto un danno da loro
subito, per cui la controparte non potrebbe più pretendere alcunché in aggiunta
agli acconti già ricevuti. Gli appellanti rilevano altresì di non avere mai
approvato l’aumento dei costi e la liquidazione finale (direttamente o per il
tramite della DL). Infine, pretendono che, nella denegata ipotesi
dell’esistenza di un saldo ancora dovuto alla controparte, sull'importo
dovrebbe essere comunque riconosciuto l’ulteriore sconto promesso del 2%.
5.
Nella fattispecie, è pacifico
che i costi per le opere da capomastro inizialmente prospettati ai committenti
sono aumentati in maniera importante, superando sia l’importo stimato nel
capitolato e modulo d’offerta di cui al doc. A (allestito dalla PI 1) sia l’importo
successivamente quantificato dalla DL (fr. 311'000.-, cfr. doc. 4). Neppure è
più controverso che tale aumento sia da ricondurre in parte alle erronee cifre
riportate nel preventivo della DL (che sottostimava le opere e i quantitativi
necessari per la realizzazione dell’immobile), e in parte all’esecuzione di
opere supplementari ordinate dai committenti.
6.
Gli appellanti non contestano
esplicitamente che la PI 1 dovesse essere considerata quale sua rappresentante
e ausiliaria e che pertanto le sue mancanze e il suo comportamento siano loro
imputabili. Contestano però in ogni caso che la medesima fosse incaricata delle
liquidazioni e che le informazioni a lei fornite dall’impresa edile potessero
soddisfare l’onere di segnalazione che incombeva a quest’ultima nei confronti
della committenza. Tanto più che l’impresa edile è subentrata alla ditta N__________
SA dopo aver esaminato e accettato il capitolato d’appalto e il modulo
d'offerta, per cui era a conoscenza dei prezzi unitari e delle quantità
indicate nonché della portata dei lavori che sarebbe stata chiamata ad
eseguire, e pertanto, secondo loro, aveva l’esperienza necessaria per capire se
gli importi indicati nel capitolato fossero realistici o ampiamente
sottovalutati (come si sono poi rivelati, essendo stato il superamento
particolarmente importante). Gli appellanti osservano poi che lo stesso perito
ha sottolineato l’obbligo per l’impresa edile di segnalare esplicitamente, alla
DL e/o ai committenti, che i quantitativi esposti nel preventivo erano
sottostimati, e che essa non l’ha mai fatto (cfr. perizia p. 16, complemento
peritale p. 3, e audizione di R__________, verbale del 5 maggio 2017, p. 29).
Ora, se da una parte non emerge dagli atti un esplicito avvertimento
dell’attrice, all’indirizzo della DL o della committenza, sulle carenze del
preventivo, tutte queste censure non possono tuttavia sovvertire il giudizio di
primo grado.
6.1
In primo luogo, gli appellanti non possono essere seguiti quando
affermano che l’ing. R__________ era un semplice consulente non incaricato di
effettuare le liquidazioni e che erano invece loro medesimi a costituire le
persone di riferimento al riguardo. Essi innanzitutto non si confrontano
minimamente con le prove di segno contrario indicate dal Pretore aggiunto, ovvero
i loro stessi interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019), il doc. 5 e
l’audizione di R__________ (verbale del 31 agosto 2016), per cui la censura è
irricevibile per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC). Ad ogni modo gli
appellanti avevano chiaramente indicato, nella loro risposta, azione
riconvenzionale e azione di chiamata in causa del 15 gennaio 2015 (p. 6 e 13)
che alla DL incombeva anche la gestione finanziaria del cantiere, fra cui il controllo
delle fatture e l’allestimento di rapporti periodici sui costi. Ciò trova
riscontro anche nella perizia (p. 16), nel doc. EEEE, come pure nelle audizioni
di I__________ (verbale del 24 novembre 2016, p. 12) e del direttore
dell’attrice N__________ (verbale del 7 febbraio 2017, p. 18-19). Tutti questi
congruenti elementi non possono essere smentiti dai documenti citati dagli
appellanti (doc. I-M, doc. 13-15, 17-19, 24, 30) e dai loro interrogatori
(verbale del 2 dicembre 2019, p. 31, 32, 35), semplicemente attestanti che i
medesimi erano coinvolti nel controllo dei costi nel senso che chiedevano
chiarimenti sia alla DL che all’impresa edile. Nemmeno il doc. UU conferma la
tesi degli appellanti secondo cui l’ing. R__________ non aveva competenze
nell’ambito delle liquidazioni e si limitava a formulare delle proposte;
peraltro tale scritto non riguarda la verifica e approvazione dei costi in
corso d’opera, ma soltanto le discussioni relative alla liquidazione finale. Ne
discende che a conferma del giudizio di primo grado, la DL dev’essere
considerata quale ausiliaria e rappresentante dei committenti, i quali devono
pertanto lasciarsi imputare le sue conoscenze e i suoi comportamenti (DTF 130
III 591 consid. 5.5.1, 95 II 43 consid. 4c).
6.2
In secondo luogo, a mente degli appellanti, l’appaltatrice avrebbe
approfittato dell’“assoluta latitanza” della DL (che non teneva una tabella con
il confronto fra i costi preventivati e fatturati) nel controllo finanziario
del cantiere, onde ottenere ingiustificabili e arbitrari aumenti di costo.
Trattasi di una censura eccessivamente generica e non confrontata con le considerazioni
del primo giudice, il quale ha stabilito che l’appaltatrice ha sempre trasmesso
alla DL tutte le situazioni e liquidazioni parziali e i bollettini a regia, che
questi documenti erano facilmente comprensibili per la professionista (v. anche
perizia p. 17 e doc. 26), permettevano di comprendere agevolmente il
superamento dei costi e venivano regolarmente verificati e approvati (come si
dirà ancora nel seguito). Il rinvio degli appellanti al doc. 30 non può soccorrerli:
in esso, ove chiedevano all’impresa edile un dettaglio di alcuni costi fatturati
nel doc. B, quest’ultima si è limitata a sottolineare che l’estrapolazione dei
costi delle singole opere al termine dei lavori sulla base delle liquidazioni
allestite era molto dispendioso a livello di tempo e che avrebbe dovuto
occuparsene la DL.
6.3
Aggiungasi che gli appellanti non si confrontano neppure con
l’assunto pretorile (cfr. consid. 6, p. 6 dell’impugnato giudizio) secondo cui
essi, occupandosi del traffico dei pagamenti e pagando regolarmente le
richieste di acconto dopo ogni situazione parziale, conoscevano i movimenti con
i saldi del credito di costruzione e avrebbero dovuto accorgersi dell’evidente
superamento del preventivo già dalla seconda liquidazione o al più tardi alla
fine del 2013, quando hanno pagato l’acconto che ha portato il totale degli
stessi a fr. 350'000.-; consapevolezza che peraltro traspare anche dalla
corrispondenza e-mail fra i medesimi e la DL (doc. 17-26) e dai loro
interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019, p. 31 e 35-36).
7.
Gli appellanti contestano
altresì la conclusione pretorile secondo cui essi avrebbero approvato gli
aumenti, le opere supplementari e la liquidazione finale. Sostengono che i
costi sono aumentati a causa di opere mai richieste né approvate, e che essi
hanno poi immediatamente reagito alla liquidazione attorea contestando l'enorme
e inaspettato superamento del preventivo (doc. 17-27). Aggiungono che se il
committente non ha ricevuto una debita informazione, l’appaltatore deve
risarcirgli il danno causatogli dalla mancata possibilità di esercitare il suo
diritto al recesso del contratto (art. 375 CO) o di intraprendere altre misure
per contenere i costi (STF 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1) e che
essi, nel concreto, avrebbero rinunciato all’esecuzione di determinate opere
supplementari onde contenere i costi di costruzione e rimanere nel proprio
budget di spesa.
7.1
La medesima decisione dell’Alta Corte citata dagli appellanti evidenzia
che il committente non può prevalersi di un superamento del preventivo in
maniera contraria alla buona fede, soprattutto in caso di accettazione tacita
di detto superamento (ad esempio quando, pur conoscendolo, paga senza riserve
delle fatture oltrepassanti il limite di tolleranza, generalmente fissato al
10% del preventivo).
7.2
Già al precedente considerando n. 6.3 si è detto che i committenti,
per il tramite delle informazioni trasmesse alla DL e direttamente attraverso i
propri pagamenti, dovevano essere consapevoli del superamento del preventivo.
Malgrado ciò essi non risultano avere, in corso d’opera, sollevato
contestazioni nei confronti dell’impresa edile, come già accertato dal giudice
di prima sede. Nei doc. 13-26 essi avevano espresso l’intenzione di fare alcuni
controlli, rispettivamente esternato delle perplessità, ma solo all’indirizzo
della propria DL. Nei doc. I-M hanno solo chiesto all’appaltatrice alcune
informazioni per poter effettuare un controllo dei costi. Gli appellanti
neppure si confrontano con il giudizio impugnato nella misura in cui non
contestano che dopo aver pagato, alla fine del 2013, acconti già ben superiori
agli importi preventivati, hanno ancora versato un ulteriore acconto di fr.
40'000.-, e che anche dopo l’emissione della fattura finale non hanno
contestato esplicitamente i costi esposti dall’impresa edile (cfr. decisione
impugnata, consid. 6 p. 6 e doc. CC ed EE, ove emerge la loro intenzione di
pagarli).
7.3
Di più, gli appellanti non censurano la conclusione del primo
giudice secondo cui la DL ha sempre verificato e accettato (eventualmente dopo
aver apportato o richiesto alcune correzioni), per loro conto, tutte le liquidazioni
e i bollettini trasmessi, confermando la validità e la correttezza dei
quantitativi e degli importi esposti, ciò che è attestato da svariate prove (perizia,
p. 16-17; audizioni di R__________,
verbale del 31 agosto 2016, p. 6, e di I__________, verbale del 24 novembre 2016, p. 12; interrogatorio
di AP 2, verbale del 2 dicembre 2019, p. 32 e 34). Anche la liquidazione finale
risulta essere stata discussa e accettata dalla DL (doc. EEEE; v. anche
audizioni di R__________, verbale del 31 agosto 2016, p. 7 e di N__________,
verbale del 7 febbraio 2017, p. 18), dopo che questa aveva chiesto la
correzione di alcune posizioni (doc. 27). Gli appellanti neppure si confrontano
con la conclusione pretorile (p. 5 in alto), fondata sulla perizia (v. p. 16-17)
secondo cui tutte le opere eseguite erano corrette ed effettivamente prestate e
l’aumento dei costi era tecnicamente giustificato.
7.4
Ne consegue che le censure contenute nel gravame sono
inadatte a mutare l’esito del giudizio. Comunque sia, anche con riguardo al
calcolo del danno (definito “Vertrauensschaden”), l’impugnativa non
convince; gli appellanti non pretendono che, con una maggiore informazione
sull’aumento dei costi, avrebbero optato per un recesso dal contratto, né
indicano quali disposizioni avrebbero intrapreso nell’ottica del contenimento
dei costi, se non la rinuncia a determinate opere supplementari ordinate (ad
esempio la cantinetta per i vini o la piscina in calcestruzzo), con conseguente
risparmio di costi (questione neppure chiaramente sollevata negli scritti
introduttivi di prima sede). Il calcolo contenuto a p. 12 del gravame risulta
inoltre confuso, dal momento che gli appellanti indicano dapprima minori costi per
fr. 54'422.15 (importo comunque inferiore alla pretesa dell’attrice e che
quindi comporterebbe un saldo in suo favore), e nel seguito quantificano
singole spese supplementari, rilevando che nulla sarebbe più dovuto alla
controparte. Peraltro, nel caso concreto il calcolo del danno non avrebbe
potuto limitarsi al maggiore costo, poiché i committenti dovrebbero in ogni
caso dapprima lasciarsi imputare il maggior valore della costruzione dovuto
alle opere supplementari, nella misura in cui le stesse abbiano per loro
un’utilità soggettiva (DTF 122 III 61 consid. 2a, 2c/aa; STF 4C.424/2004 del 15 marzo 2005 consid. 3.1 e 5.1.1; IICCA del 20 dicembre 2019, inc.
12.2018.71, consid. 10).
8.
Riassumendo, l’impugnativa non
riesce a smentire che la PI 1 era ausiliaria e rappresentante dei committenti,
che la stessa, oltre ad aver allestito un capitolato inadeguato, ha ricevuto
dall’impresa edile tutte le informazioni che permettevano di accertare un
superamento dei costi, che malgrado ciò, le liquidazioni e i bollettini
attestanti i costi delle opere eseguite (ritenuti corretti e congrui anche dal
perito) non sono stati oggetto di contestazione e anzi sono stati approvati
dalla DL, e che i committenti, peraltro a loro volta consapevoli dell’aumento
dei costi, devono lasciarsi imputare queste circostanze e versare all’impresa
edile il saldo della sua mercede.
9.
Infine, per quanto riguarda il
postulato sconto del 2%, la censura appellatoria è carente nella motivazione e
pertanto irricevibile, dal momento che non offre alcuna spiegazione e alcun concreto
rinvio agli atti di causae non confuta l’accertamento pretorile secondo cui
tale sconto era condizionato al pagamento dell’importo fatturato entro 10
giorni (decisione impugnata, consid. 7).
10.
Visto quanto sopra, l’appello
dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma
della decisione impugnata.
11.
Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 76'167.95 (determinante anche per un eventuale
ricorso al Tribunale federale) seguono la
soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base
agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Le
spese processuali ammontano dunque a fr. 5'000.-, le ripetibili a fr. 4’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
3 novembre 2021 di AP 2 e AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 5’000.-, sono a carico degli appellanti
in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di
solidarietà, fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).