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Decisione

12.2021.166

Appalto, saldo della mercede, superamento del preventivo

13 giugno 2022Italiano21 min

società PI 1 (ora in liquidazione), avente l’ing. R__________ quale amministratore

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.166

Lugano

13 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.43 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con petizione 28 novembre 2014 da

AO

1

patrocinata dall'PAT 2

contro

AP 1

AP 2

entrambi patrocinati dall'PAT

1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014 a titolo di

mercede d’appalto;

domanda avversata dai

convenuti, che con azione riconvenzionale hanno chiesto di condannare la controparte

al pagamento in loro favore di fr. 64'174.40 (pretesa poi ridotta a fr.

2'974.40 in sede di conclusioni scritte) e che con contestuale azione di

chiamata in causa hanno chiesto e ottenuto di poter presentare un’azione di

regresso contro la PI 1, ora in liquidazione, in caso di loro soccombenza (cfr. separato inc. OR.2015.20);

vista la decisione 4

ottobre 2021 del Pretore aggiunto, che ha accolto integralmente l’azione

principale e accolto parzialmente quella riconvenzionale limitatamente a fr. 2'974.40;

appellanti i

convenuti con atto di appello del 3 novembre 2021, con cui hanno chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la

petizione avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con

risposta 7 gennaio 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di

spese e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Verso l’inizio del 2013 i coniugi AP 2 e AP 1 (qui di seguito anche:

“committenti”) hanno appaltato alla N__________ SA le opere da capomastro per

l’edificazione della loro nuova abitazione di __________, sulla base

dell’offerta e capitolato d’appalto di cui al doc. A/2, che prevedeva una

mercede di fr. 285'845.- (da cui dedurre uno sconto di

fr. 14'292.25 e a cui poi aggiungere fr. 21'724.22 a titolo di IVA all’8%, per

complessivi fr. 293'276.97) e rinviava altresì alla Norma SIA 118 quale parte

integrante del contratto. Le parti hanno successivamente concordato che la AO 1

subentrasse nel contratto in qualità di appaltatrice al posto della N__________

SA. La progettazione e la direzione lavori (DL) sono state affidate alla

società PI 1 (ora in liquidazione), avente l’ing. R__________ quale amministratore

unico.

B.

Dopo ultimazione dell’opera, con scritto 9 aprile 2014 (doc. B) la AO

1 ha trasmesso a AP 2 la fattura finale, attestante una mercede complessiva di

fr. 456’844.60 (già inclusiva di sconti del 5% e di un ulteriore 2% e dell’IVA

all’8%) e un saldo residuo, dedotti gli acconti già pagati (fr. 390'000.-), di

fr. 66'844.60. Con scritto 24 giugno 2014 (doc. C), la medesima ditta ha

sollecitato il pagamento del saldo.

C.

Con scritto 2 luglio 2014 (doc. D) i committenti si sono opposti

alla richiesta, contestando la liquidazione finale dell’impresa edile e

l’importante superamento del preventivo nonché lamentando il mancato

completamento dei lavori e l’esistenza di alcuni difetti.

D.

Non avendo le parti trovato un accordo e previo esperimento

infruttuoso del tentativo di conciliazione, con contestuale rilascio

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 28 novembre 2014 la AO 1 ha

convenuto in giudizio AP 2 e AP 1, postulando la loro condanna al pagamento di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014, corrispondente

al saldo di cui al doc. B senza applicazione dello sconto supplementare del 2%

(in quanto subordinato al pagamento senza indugio della fattura). In sintesi,

l’attrice ha rilevato che l’aumento della mercede prevista nell’offerta era

dovuto all’aumento dei quantitativi utilizzati (laddove i prezzi unitari

indicati nel capitolato erano rimasti invariati), ritenuto oltretutto che la

liquidazione finale era stata discussa e accettata dalla DL e dai committenti.

E.

Con risposta 15 gennaio 2015 i convenuti si sono opposti alla

petizione postulandone l’integrale reiezione, contestando in sintesi la

liquidazione finale prodotta dall’attrice (mai approvata) e un inammissibile

superamento di preventivo. Con contestuale azione riconvenzionale hanno chiesto

di condannare la controparte al pagamento di fr. 64'174.40 a titolo di minor

valore/costi di riparazione per difetti dell’opera. Infine, con

azione di chiamata in causa di pari data, essi hanno pure chiesto che, nella

denegata ipotesi di un accoglimento anche solo parziale della petizione

avversa, la PI 1 fosse condannata a rifondere loro quanto eventualmente dovuto

alla AO 1, fino a un massimo di fr. 76'167.95 oltre interessi del 5% dal 1°

luglio 2014 (art. 82 CPC), ciò a fronte della sua asserita carente gestione del

cantiere (negligenze nel controllo delle prestazioni nonché nella valutazione e

verifica dei costi). Quest’ultima istanza è stata accolta dal Pretore aggiunto

con decisione 6 maggio 2015 con assegnazione di un termine di 30 giorni per

promuovere la causa, sicché AP 2 e AP 1 hanno presentato la petizione 1° giugno

2015 avverso la PI 1 (successivamente sciolta per decisione assembleare e

tutt’ora in fase di liquidazione), rubricata al separato incarto OR.2015.20.

F.

Nel frattempo, la procedura che qui interessa (OR.2014.43) è

proseguita con la produzione della replica e risposta riconvenzionale 17 marzo

2015, della duplica e replica riconvenzionale 5 maggio 2015 e della duplica

riconvenzionale 5 giugno 2015.

G. Dopo

l’esperimento dell’istruttoria (avvenuta congiuntamente con quella dell’inc.

OR.2015.20 per quanto riguarda le

prove comuni), le parti hanno prodotto il 23 gennaio 2020 i propri allegati

conclusivi scritti; in particolare i committenti hanno rilevato di aver

accettato, in corso d’opera e a fronte di lavori aggiuntivi o sottostimati

nell’offerta iniziale, un innalzamento della mercede, ma solo fino a fr.

311'000.- IVA esclusa (doc. 4) e, alla luce della perizia allestita dall’arch.

J__________, hanno ridotto la propria pretesa riconvenzionale a fr. 2'974.40; l’appaltatrice

da parte sua vi ha aderito per soli fr. 2'000.-.

H.

Con decisione 4 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha accolto integralmente

la petizione, ponendo la tassa di giustizia di

fr. 2'740.- e le spese di fr. 5’460.- a carico dei convenuti in solido fra

loro, pure condannati, con uguale vincolo di solidarietà, a versare alla

controparte fr. 7’000.- per ripetibili. Contestualmente lo stesso giudice ha parzialmente

accolto l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 2'974.40, con aggravio

delle spese processuali (complessivi fr. 2’000.-) e delle ripetibili (fr. 3'500.-)

a carico degli attori riconvenzionali in solido fra loro.

I.

Con appello 3 novembre 2021 i committenti si sono aggravati contro il

suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere

integralmente la petizione avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe

le sedi.

J.

Con risposta 7 gennaio 2022 l’appaltatrice si è opposta al gravame

postulandone la reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la

soglia testé menzionata (art. 94 cpv. 1 CPC). I termini di impugnazione e

risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 3 novembre 2021 contro

la decisione 4 ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 7

gennaio 2022 dell’appellata (tenuto conto delle ferie giudiziarie).

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime. Si può già a questo punto anticipare che

svariati passaggi del gravame non soddisfano queste condizioni. In particolare,

non saranno considerate affermazioni generiche prive di raffronto con il

giudizio pretorile, prive di conclusioni che mostrino in che misura esso debba

essere modificato, oppure prive di qualsivoglia spiegazione o rinvio concreto

agli atti.

3.

Con la decisione impugnata il

Pretore aggiunto, dopo aver evidenziato che l’attrice è pacificamente

subentrata alla N__________ SA nel capitolato di cui al doc. A e che il

rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del contratto di appalto e

dalla Norma SIA 118 (per esplicito rinvio contrattuale), ha esposto i possibili

tipi di mercede in favore dell’appaltatore. Ha poi stabilito che i committenti hanno

pacificamente commissionato all’impresa edile (direttamente o per il tramite

della loro DL) delle opere supplementari. Essi hanno unicamente rilevato che i bollettini

delle suddette opere (fatturate a regia) non sono stati controfirmati né da

loro né dalla DL ed evidenziato che, qualora fossero stati messi a conoscenza

del superamento del preventivo, avrebbero rinunciato almeno in parte alle opere

supplementari. Sennonché da un lato secondo gli accertamenti peritali, l’aumento

dei costi è derivato dalla lacunosità tecnica del capitolato allestito dalla PI

1, le opere esposte nella liquidazione attorea erano corrette ed effettivamente

prestate e l’aumento dei costi era pertanto tecnicamente giustificato.

Dall’altro, l’impresa edile ha regolarmente segnalato alla PI 1 (incaricata

anche della verifica e accettazione delle liquidazioni), mediante redazione e

consegna delle situazioni e liquidazioni parziali, ivi compresi i bollettini a

regia, nonché della liquidazione finale, queste discrepanze, facilmente

evincibili per la DL da una semplice lettura dei documenti. Quest’ultima, in

occasione delle relative verifiche, non ha mai sollevato contestazioni e anzi

ha preavvisato favorevolmente detti costi all’indirizzo dei committenti, avallandoli

di conseguenza (conformemente d’altronde a quanto previsto dall’accordo da lei

raggiunto con l’impresa, cfr. doc. 26 e teste I__________, collaboratore della PI

1). Nell’uno e nell’altro caso, la responsabilità ricade dunque sulla PI 1

quale ausiliaria e rappresentante dei committenti abilitata a ricevere e

accettare le comunicazioni dell’imprenditore (art. 33.2 Norma SIA 118) e, di

riflesso, sui committenti stessi. Aggiungasi che i medesimi, occupandosi

personalmente del pagamento degli acconti e inviando alla banca gli ordini di

pagamento vidimati dalla DL, avrebbero in ogni caso potuto accorgersi del

superamento del preventivo quantomeno alla fine del 2013, allorché gli acconti

da loro pagati ammontavano già a

fr. 350'000.-. Nonostante ciò, essi non hanno inizialmente mosso contestazioni

nei confronti dell’appaltatrice, versandole un ulteriore acconto di fr.

40'000.- e sollevando piuttosto delle rimostranze nei confronti della DL (doc.

CC e FFFF). Di qui la conferma dell’importo fatturato nel doc. B meno lo sconto

del 2% (condizionato al suo pagamento entro il termine di 10 giorni) e

l’accoglimento dell’azione principale. Quanto all’azione riconvenzionale, il

Pretore aggiunto l’ha accolta limitatamente a

fr. 2'974.40 sulla base dei difetti accertati dal perito e/o riconosciuti dalle

parti.

4.

La pretesa riconvenzionale non

è più controversa in questa sede. Gli appellanti si oppongono piuttosto

all’accoglimento dell’azione principale della controparte, contestando che la PI

1.

fosse stata incaricata di eseguire le liquidazioni (piuttosto di loro personale

competenza) e che la AO 1 abbia debitamente segnalato l’importante superamento

di preventivo. Essi rilevano che se fossero stati informati al riguardo,

avrebbero rinunciato all’esecuzione di determinate opere supplementari

risparmiando notevoli costi e che ciò costituirebbe pertanto un danno da loro

subito, per cui la controparte non potrebbe più pretendere alcunché in aggiunta

agli acconti già ricevuti. Gli appellanti rilevano altresì di non avere mai

approvato l’aumento dei costi e la liquidazione finale (direttamente o per il

tramite della DL). Infine, pretendono che, nella denegata ipotesi

dell’esistenza di un saldo ancora dovuto alla controparte, sull'importo

dovrebbe essere comunque riconosciuto l’ulteriore sconto promesso del 2%.

5.

Nella fattispecie, è pacifico

che i costi per le opere da capomastro inizialmente prospettati ai committenti

sono aumentati in maniera importante, superando sia l’importo stimato nel

capitolato e modulo d’offerta di cui al doc. A (allestito dalla PI 1) sia l’importo

successivamente quantificato dalla DL (fr. 311'000.-, cfr. doc. 4). Neppure è

più controverso che tale aumento sia da ricondurre in parte alle erronee cifre

riportate nel preventivo della DL (che sottostimava le opere e i quantitativi

necessari per la realizzazione dell’immobile), e in parte all’esecuzione di

opere supplementari ordinate dai committenti.

6.

Gli appellanti non contestano

esplicitamente che la PI 1 dovesse essere considerata quale sua rappresentante

e ausiliaria e che pertanto le sue mancanze e il suo comportamento siano loro

imputabili. Contestano però in ogni caso che la medesima fosse incaricata delle

liquidazioni e che le informazioni a lei fornite dall’impresa edile potessero

soddisfare l’onere di segnalazione che incombeva a quest’ultima nei confronti

della committenza. Tanto più che l’impresa edile è subentrata alla ditta N__________

SA dopo aver esaminato e accettato il capitolato d’appalto e il modulo

d'offerta, per cui era a conoscenza dei prezzi unitari e delle quantità

indicate nonché della portata dei lavori che sarebbe stata chiamata ad

eseguire, e pertanto, secondo loro, aveva l’esperienza necessaria per capire se

gli importi indicati nel capitolato fossero realistici o ampiamente

sottovalutati (come si sono poi rivelati, essendo stato il superamento

particolarmente importante). Gli appellanti osservano poi che lo stesso perito

ha sottolineato l’obbligo per l’impresa edile di segnalare esplicitamente, alla

DL e/o ai committenti, che i quantitativi esposti nel preventivo erano

sottostimati, e che essa non l’ha mai fatto (cfr. perizia p. 16, complemento

peritale p. 3, e audizione di R__________, verbale del 5 maggio 2017, p. 29).

Ora, se da una parte non emerge dagli atti un esplicito avvertimento

dell’attrice, all’indirizzo della DL o della committenza, sulle carenze del

preventivo, tutte queste censure non possono tuttavia sovvertire il giudizio di

primo grado.

6.1

In primo luogo, gli appellanti non possono essere seguiti quando

affermano che l’ing. R__________ era un semplice consulente non incaricato di

effettuare le liquidazioni e che erano invece loro medesimi a costituire le

persone di riferimento al riguardo. Essi innanzitutto non si confrontano

minimamente con le prove di segno contrario indicate dal Pretore aggiunto, ovvero

i loro stessi interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019), il doc. 5 e

l’audizione di R__________ (verbale del 31 agosto 2016), per cui la censura è

irricevibile per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC). Ad ogni modo gli

appellanti avevano chiaramente indicato, nella loro risposta, azione

riconvenzionale e azione di chiamata in causa del 15 gennaio 2015 (p. 6 e 13)

che alla DL incombeva anche la gestione finanziaria del cantiere, fra cui il controllo

delle fatture e l’allestimento di rapporti periodici sui costi. Ciò trova

riscontro anche nella perizia (p. 16), nel doc. EEEE, come pure nelle audizioni

di I__________ (verbale del 24 novembre 2016, p. 12) e del direttore

dell’attrice N__________ (verbale del 7 febbraio 2017, p. 18-19). Tutti questi

congruenti elementi non possono essere smentiti dai documenti citati dagli

appellanti (doc. I-M, doc. 13-15, 17-19, 24, 30) e dai loro interrogatori

(verbale del 2 dicembre 2019, p. 31, 32, 35), semplicemente attestanti che i

medesimi erano coinvolti nel controllo dei costi nel senso che chiedevano

chiarimenti sia alla DL che all’impresa edile. Nemmeno il doc. UU conferma la

tesi degli appellanti secondo cui l’ing. R__________ non aveva competenze

nell’ambito delle liquidazioni e si limitava a formulare delle proposte;

peraltro tale scritto non riguarda la verifica e approvazione dei costi in

corso d’opera, ma soltanto le discussioni relative alla liquidazione finale. Ne

discende che a conferma del giudizio di primo grado, la DL dev’essere

considerata quale ausiliaria e rappresentante dei committenti, i quali devono

pertanto lasciarsi imputare le sue conoscenze e i suoi comportamenti (DTF 130

III 591 consid. 5.5.1, 95 II 43 consid. 4c).

6.2

In secondo luogo, a mente degli appellanti, l’appaltatrice avrebbe

approfittato dell’“assoluta latitanza” della DL (che non teneva una tabella con

il confronto fra i costi preventivati e fatturati) nel controllo finanziario

del cantiere, onde ottenere ingiustificabili e arbitrari aumenti di costo.

Trattasi di una censura eccessivamente generica e non confrontata con le considerazioni

del primo giudice, il quale ha stabilito che l’appaltatrice ha sempre trasmesso

alla DL tutte le situazioni e liquidazioni parziali e i bollettini a regia, che

questi documenti erano facilmente comprensibili per la professionista (v. anche

perizia p. 17 e doc. 26), permettevano di comprendere agevolmente il

superamento dei costi e venivano regolarmente verificati e approvati (come si

dirà ancora nel seguito). Il rinvio degli appellanti al doc. 30 non può soccorrerli:

in esso, ove chiedevano all’impresa edile un dettaglio di alcuni costi fatturati

nel doc. B, quest’ultima si è limitata a sottolineare che l’estrapolazione dei

costi delle singole opere al termine dei lavori sulla base delle liquidazioni

allestite era molto dispendioso a livello di tempo e che avrebbe dovuto

occuparsene la DL.

6.3

Aggiungasi che gli appellanti non si confrontano neppure con

l’assunto pretorile (cfr. consid. 6, p. 6 dell’impugnato giudizio) secondo cui

essi, occupandosi del traffico dei pagamenti e pagando regolarmente le

richieste di acconto dopo ogni situazione parziale, conoscevano i movimenti con

i saldi del credito di costruzione e avrebbero dovuto accorgersi dell’evidente

superamento del preventivo già dalla seconda liquidazione o al più tardi alla

fine del 2013, quando hanno pagato l’acconto che ha portato il totale degli

stessi a fr. 350'000.-; consapevolezza che peraltro traspare anche dalla

corrispondenza e-mail fra i medesimi e la DL (doc. 17-26) e dai loro

interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019, p. 31 e 35-36).

7.

Gli appellanti contestano

altresì la conclusione pretorile secondo cui essi avrebbero approvato gli

aumenti, le opere supplementari e la liquidazione finale. Sostengono che i

costi sono aumentati a causa di opere mai richieste né approvate, e che essi

hanno poi immediatamente reagito alla liquidazione attorea contestando l'enorme

e inaspettato superamento del preventivo (doc. 17-27). Aggiungono che se il

committente non ha ricevuto una debita informazione, l’appaltatore deve

risarcirgli il danno causatogli dalla mancata possibilità di esercitare il suo

diritto al recesso del contratto (art. 375 CO) o di intraprendere altre misure

per contenere i costi (STF 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1) e che

essi, nel concreto, avrebbero rinunciato all’esecuzione di determinate opere

supplementari onde contenere i costi di costruzione e rimanere nel proprio

budget di spesa.

7.1

La medesima decisione dell’Alta Corte citata dagli appellanti evidenzia

che il committente non può prevalersi di un superamento del preventivo in

maniera contraria alla buona fede, soprattutto in caso di accettazione tacita

di detto superamento (ad esempio quando, pur conoscendolo, paga senza riserve

delle fatture oltrepassanti il limite di tolleranza, generalmente fissato al

10% del preventivo).

7.2

Già al precedente considerando n. 6.3 si è detto che i committenti,

per il tramite delle informazioni trasmesse alla DL e direttamente attraverso i

propri pagamenti, dovevano essere consapevoli del superamento del preventivo.

Malgrado ciò essi non risultano avere, in corso d’opera, sollevato

contestazioni nei confronti dell’impresa edile, come già accertato dal giudice

di prima sede. Nei doc. 13-26 essi avevano espresso l’intenzione di fare alcuni

controlli, rispettivamente esternato delle perplessità, ma solo all’indirizzo

della propria DL. Nei doc. I-M hanno solo chiesto all’appaltatrice alcune

informazioni per poter effettuare un controllo dei costi. Gli appellanti

neppure si confrontano con il giudizio impugnato nella misura in cui non

contestano che dopo aver pagato, alla fine del 2013, acconti già ben superiori

agli importi preventivati, hanno ancora versato un ulteriore acconto di fr.

40'000.-, e che anche dopo l’emissione della fattura finale non hanno

contestato esplicitamente i costi esposti dall’impresa edile (cfr. decisione

impugnata, consid. 6 p. 6 e doc. CC ed EE, ove emerge la loro intenzione di

pagarli).

7.3

Di più, gli appellanti non censurano la conclusione del primo

giudice secondo cui la DL ha sempre verificato e accettato (eventualmente dopo

aver apportato o richiesto alcune correzioni), per loro conto, tutte le liquidazioni

e i bollettini trasmessi, confermando la validità e la correttezza dei

quantitativi e degli importi esposti, ciò che è attestato da svariate prove (perizia,

p. 16-17; audizioni di R__________,

verbale del 31 agosto 2016, p. 6, e di I__________, verbale del 24 novembre 2016, p. 12; interrogatorio

di AP 2, verbale del 2 dicembre 2019, p. 32 e 34). Anche la liquidazione finale

risulta essere stata discussa e accettata dalla DL (doc. EEEE; v. anche

audizioni di R__________, verbale del 31 agosto 2016, p. 7 e di N__________,

verbale del 7 febbraio 2017, p. 18), dopo che questa aveva chiesto la

correzione di alcune posizioni (doc. 27). Gli appellanti neppure si confrontano

con la conclusione pretorile (p. 5 in alto), fondata sulla perizia (v. p. 16-17)

secondo cui tutte le opere eseguite erano corrette ed effettivamente prestate e

l’aumento dei costi era tecnicamente giustificato.

7.4

Ne consegue che le censure contenute nel gravame sono

inadatte a mutare l’esito del giudizio. Comunque sia, anche con riguardo al

calcolo del danno (definito “Vertrauensschaden”), l’impugnativa non

convince; gli appellanti non pretendono che, con una maggiore informazione

sull’aumento dei costi, avrebbero optato per un recesso dal contratto, né

indicano quali disposizioni avrebbero intrapreso nell’ottica del contenimento

dei costi, se non la rinuncia a determinate opere supplementari ordinate (ad

esempio la cantinetta per i vini o la piscina in calcestruzzo), con conseguente

risparmio di costi (questione neppure chiaramente sollevata negli scritti

introduttivi di prima sede). Il calcolo contenuto a p. 12 del gravame risulta

inoltre confuso, dal momento che gli appellanti indicano dapprima minori costi per

fr. 54'422.15 (importo comunque inferiore alla pretesa dell’attrice e che

quindi comporterebbe un saldo in suo favore), e nel seguito quantificano

singole spese supplementari, rilevando che nulla sarebbe più dovuto alla

controparte. Peraltro, nel caso concreto il calcolo del danno non avrebbe

potuto limitarsi al maggiore costo, poiché i committenti dovrebbero in ogni

caso dapprima lasciarsi imputare il maggior valore della costruzione dovuto

alle opere supplementari, nella misura in cui le stesse abbiano per loro

un’utilità soggettiva (DTF 122 III 61 consid. 2a, 2c/aa; STF 4C.424/2004 del 15 marzo 2005 consid. 3.1 e 5.1.1; IICCA del 20 dicembre 2019, inc.

12.2018.71, consid. 10).

8.

Riassumendo, l’impugnativa non

riesce a smentire che la PI 1 era ausiliaria e rappresentante dei committenti,

che la stessa, oltre ad aver allestito un capitolato inadeguato, ha ricevuto

dall’impresa edile tutte le informazioni che permettevano di accertare un

superamento dei costi, che malgrado ciò, le liquidazioni e i bollettini

attestanti i costi delle opere eseguite (ritenuti corretti e congrui anche dal

perito) non sono stati oggetto di contestazione e anzi sono stati approvati

dalla DL, e che i committenti, peraltro a loro volta consapevoli dell’aumento

dei costi, devono lasciarsi imputare queste circostanze e versare all’impresa

edile il saldo della sua mercede.

9.

Infine, per quanto riguarda il

postulato sconto del 2%, la censura appellatoria è carente nella motivazione e

pertanto irricevibile, dal momento che non offre alcuna spiegazione e alcun concreto

rinvio agli atti di causae non confuta l’accertamento pretorile secondo cui

tale sconto era condizionato al pagamento dell’importo fatturato entro 10

giorni (decisione impugnata, consid. 7).

10.

Visto quanto sopra, l’appello

dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma

della decisione impugnata.

11.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 76'167.95 (determinante anche per un eventuale

ricorso al Tribunale federale) seguono la

soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base

agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Le

spese processuali ammontano dunque a fr. 5'000.-, le ripetibili a fr. 4’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

3 novembre 2021 di AP 2 e AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 5’000.-, sono a carico degli appellanti

in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di

solidarietà, fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).