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Decisione

12.2021.167

Azione di chiamata in causa, mandato di progettazione e direzione lavori, responsabilità per negligente superamento del preventivo

13 giugno 2022Italiano15 min

dell’offerta e capitolato d’appalto di cui al doc. A/2 nell’inc. OR.2014.43, che prevedeva una mercede di fr.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.167

Lugano

13 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.20 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione (azione di

chiamata in causa) 1° giugno 2015 da

AP 1 ()

AP 2

entrambi patrocinati dall’

PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui gli attori hanno

chiesto, nel caso di una loro soccombenza nella causa inc. OR.2014.43 della

medesima Pretura che li vedeva opposti alla G__________ Sagl, la

condanna della convenuta al pagamento di quanto da loro eventualmente

dovuto alla suddetta società, fino a un massimo di fr. 76'167.95

oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014;

domanda avversata dalla

convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 4 ottobre 2021;

appellanti gli attori

con atto di appello del 3 novembre 2021, con cui hanno chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 22 dicembre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Verso l’inizio del 2013 i coniugi AP 2 e AP 1 (qui di seguito anche

detti “committenti”) hanno appaltato alla N__________ SA le opere da capomastro

per l’edificazione della loro nuova abitazione di __________, sulla base

dell’offerta e capitolato d’appalto di cui al doc. A/2 nell’inc. OR.2014.43, che prevedeva una mercede di fr.

285'845.- (da cui dedurre uno sconto di fr. 14'292.25 e a cui poi aggiungere

fr. 21'724.22 a titolo di IVA all’8%, per complessivi fr. 293'276.97). Le parti

hanno successivamente concordato che la G__________ Sagl subentrasse nel

contratto in qualità di appaltatrice al posto della N__________ SA. La

progettazione e la direzione lavori sono state affidate alla AO 1 (ora in

liquidazione, qui di seguito anche solo “DL”), avente l’ing. R__________ quale

amministratore unico.

B.

Dopo ultimazione dell’opera la G__________ Sagl ha chiesto ai

committenti il pagamento di fr. 66'844.60 quale saldo della sua mercede

(corrispondente alla differenza fra la mercede complessiva finale, già

inclusiva di sconti del 5% e del 2% e dell’IVA all’8%, pari a fr. 456’844.60, e

gli acconti già versati, pari a fr. 390'000.-), che questi si sono tuttavia rifiutati

di pagare a fronte dell’importante superamento del preventivo, del mancato

completamento dei lavori e dell’esistenza di alcuni difetti (doc. B-D nell’inc.

OR.2014.43).

C.

Con petizione 28 novembre 2014 la G__________ Sagl ha convenuto in

giudizio AP 2 e AP 1, postulando la loro condanna al pagamento di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014 (saldo della

mercede di cui sopra, escluso lo sconto supplementare del 2%), rilevando in

sintesi che l’aumento della mercede prevista nell’offerta era dovuta

all’aumento dei quantitativi utilizzati e che la liquidazione finale è stata

discussa e accettata sia dalla DL che dai committenti (inc. OR.2014.43).

Il 15 gennaio 2015 i convenuti hanno contestato la petizione e postulato in via

riconvenzionale il pagamento di fr. 64'174.40 per difetti dell’opera. La relativa procedura ha seguito il suo corso ed è culminata con

l’accoglimento integrale della petizione dell’impresa edile e l’accoglimento

solo parziale (limitatamente a fr. 2'974.40) della pretesa

riconvenzionale dei committenti.

D.

Contestualmente al predetto scritto del 15 gennaio 2015, i

committenti hanno altresì presentato un’azione di chiamata in

causa chiedendo che, nella denegata ipotesi di un accoglimento anche solo

parziale della petizione avversa, la PI 1 fosse condannata a rifondere loro

quanto eventualmente dovuto alla G__________ Sagl, fino a un massimo di fr.

76'167.95 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2014 (art. 82 CPC). Ciò a fronte

della sua asserita carente gestione del cantiere (negligenze nel controllo

delle prestazioni, nella verifica delle misure, nella richiesta di preventivi

per le possibili opere accessorie o supplementari nonché nelle informazioni

dovute alla committenza sulla composizione e sull’aumento dei costi), che ha

condotto a un importante superamento del preventivo da lei allestito.

Quest’ultima istanza è stata accolta dal Pretore aggiunto con decisione 6

maggio 2015 con assegnazione di un termine di 30 giorni per promuovere la

causa, sicché AP 2 e AP 1 hanno presentato la petizione 1° giugno 2015 avverso

la PI 1, rubricata al separato incarto OR.2015.20 qui in oggetto.

E.

Con risposta 18 settembre 2015 la AO 1 si è opposta alla petizione

postulandone l’integrale reiezione, sostenendo di non aver commesso alcuna

negligenza e che il controllo dei costi non era contemplato nel suo contratto,

bensì era seguito direttamente dai committenti, che pure si erano occupati

personalmente dei contatti con la banca finanziatrice, della richiesta di

alcune offerte e della sottoscrizione dei relativi contratti con gli artigiani

e avevano preso autonomamente alcune decisioni architettoniche. Per la

convenuta, il subentro della G__________

Sagl nelle opere da capomastro ha comportato un adeguamento verso l’alto

dell’offerta iniziale a fr. 308'481.-, mentre l’ulteriore aumento dei costi è

stato causato da supplementi e imprevisti dei quali i committenti erano

perfettamente consapevoli.

F.

Con replica 19 ottobre 2015 e duplica 20 novembre 2015

le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.

G. A

fine giugno 2017, la AO 1 è stata sciolta per decisione assembleare. La società

è pertanto entrata in fase di liquidazione, che perdura tutt’ora.

H.

Dopo l’esperimento dell’istruttoria (avvenuta congiuntamente a

quella dell’inc. OR.2014.43 per quanto riguarda le prove comuni) e la produzione

(l'11 e il 21 febbraio 2020) degli allegati conclusivi scritti, con decisione 4

ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, con relativo

aggravio della tassa di giustizia (fr. 1'200.-), delle spese (fr. 250.-) e

delle ripetibili (fr. 7’000.-) a carico degli attori in solido fra loro.

I.

Con appello 3 novembre 2021 gli attori si sono aggravati contro il

suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la

petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

J.

Con risposta 22 dicembre 2021 la convenuta si è opposta al gravame

postulandone l’integrale reiezione, con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la

soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). L’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 4 ottobre

2021.

è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 22 dicembre 2021 dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata

su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare,

pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto; difatti, se

una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a

semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità

inferiore (IICCA del 3 aprile 2019, inc. 12.2018.6, consid. 6 e riferimenti). Le

argomentazioni degli appellanti verranno pertanto esaminate solamente nella

misura in cui rispettano i principi summenzionati.

3.

Con la decisione impugnata il

Pretore aggiunto ha innanzitutto stabilito l’applicabilità alla fattispecie

delle regole del mandato e in particolare dell’art. 398 cpv. 2 CO

(responsabilità della convenuta per il superamento dei costi di costruzione). Richiamati

i relativi presupposti dell’inadempimento contrattuale della mandataria, del pregiudizio

per il mandante e del nesso causale fra l’inadempimento e il danno, nonché la

prova peritale esperita nel parallelo inc. OR.2014.43, il giudice di primo

grado ha osservato che il superamento del preventivo non è imputabile alla G__________

Sagl (che deve vedersi corrisposta la propria mercede, come concluso nella

parallela procedura inc. OR.2014.43), bensì è stato causato dalla negligenza

della AO 1 (incaricata, oltre che della progettazione definitiva, anche dell’allestimento

del capitolato d’offerta, della direzione lavori e delle liquidazioni). Posto

che i maggiori costi sono stati in parte dovuti anche a opere supplementari

richieste dai committenti medesimi (per cui il preteso importo di fr. 76’167.95 non può in ogni caso corrispondere al

danno), la convenuta ha effettivamente allestito

un capitolato lacunoso, che sottostimava i quantitativi necessari per le

singole posizioni (ciò che era peraltro evincibile dalle liquidazioni e dai

bollettini a regia trasmessile dall’impresa edile). Sennonché gli attori non

hanno dimostrato il danno da loro subito. Il primo giudice ha ricordato che, in

caso di superamento del preventivo, il pregiudizio del mandante viene definito come danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”),

ossia dipendente dalla fiducia che questi riponeva nell’attendibilità del

preventivo; egli risulta danneggiato nella misura in cui, qualora fosse stato a

conoscenza dell’erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei

suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore della costruzione

derivante dall’aumento dei costi sia per lui inutile o gli investimenti

superino le sue possibilità economiche. In tal senso, considerato che un

maggior valore della costruzione dev’essergli imputato quale vantaggio nella

misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno risarcibile non

corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione, calcolato quale

differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore

oggettivo della costruzione e l’utilità soggettiva che essa ha per il

committente. Ciononostante, nella fattispecie, l’istruttoria non ha permesso di accertare né il valore oggettivo delle

opere eseguite dall’impresa, né il loro valore soggettivo per i committenti.

D’altronde, l’immobile così come

richiesto dai committenti poteva essere realizzato solo con i costi

supplementari (non preventivati) che sono poi risultati nella fattura finale;

detti costi erano dunque soggettivamente utili per i medesimi, che godono del plus

valore del loro immobile e non subiscono dunque alcun danno. Il Pretore

aggiunto ha inoltre osservato che, malgrado i committenti abbiano genericamente dichiarato nei loro interrogatori che

avrebbero rinunciato a tutti o a una parte dei lavori supplementari, essi non l’hanno dimostrato. In primo

luogo, non hanno indicato a quali specifici lavori avrebbero rinunciato, a

quali condizioni, in quale ordine di priorità e per quali importi, né

l’istruttoria ha permesso di accertare i

costi di ciascuna singola opera supplementare. In secondo luogo, i committenti

hanno sempre ricevuto dalla DL le richieste di acconto, avevano il diretto

controllo dell’andamento del credito di costruzione e davano alla banca gli

ordini di pagamento, per cui dovevano essere a conoscenza dell’importante

superamento del preventivo già in corso di esecuzione dell’opera. Malgrado ciò,

non hanno in quel frangente sollevato obiezioni, sicché le opere supplementari

devono ritenersi da loro commissionate. Infine, il primo giudice ha anche

respinto l’ulteriore pretesa degli attori di rifusione del danno di fr. 4'000.-

quale costo per l’eliminazione del difetto della ruggine, in quanto sollevata

tardivamente solo in sede di conclusioni scritte.

4.

Ora, nella fattispecie è stato

assodato che la AO 1, per il tramite delling. R__________, era incaricata

della progettazione e della direzione lavori, ivi compresi il controllo delle

fatture e le liquidazioni. Il Pretore aggiunto ha parimenti accertato

l’esistenza di sue negligenze (v. sopra consid. 3), per cui tutte le pagine del

gravame (in particolare p. 4-9) volte a sottolineare le sue manchevolezze,

senza spiegare perché ciò dovrebbe avere un’influenza sul giudizio impugnato,

non contengono censure ricevibili.

5.

Gli appellanti criticano poi

il primo giudice per aver negato la dimostrazione del loro danno.

5.1

In particolare, essi osservano di avere già in corso d’opera

sollevato dei dubbi sul superamento dei costi, che non sono stati seriamente

considerati né dalla DL, né dall’impresa edile (cfr. doc. 13-15 e 17-19 di cui

all’inc. OR.2014.43). Inoltre, essi ritengono di avere sufficientemente

dimostrato con i loro interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019, p. 32-33 e

35-36) che, qualora fossero stati informati dell’importante superamento del loro

budget di fr. 311'000.- (aumento complessivo:

fr. 168'509.75), avrebbero rinunciato a certe opere supplementari, come alla

cantinetta per i vini, alla piscina o a una modifica del suo posizionamento e

all’allungamento del cunicolo sotterraneo, dando priorità alle opere necessarie

per terminare l'edificazione della propria abitazione rimanendo nel budget da

loro previsto.

Dette censure, carenti di confronto con il giudizio

pretorile, sono tuttavia irricevibili per insufficiente motivazione (art. 310 e

311.

CPC), e non avrebbero comunque potuto condurre a una modifica del giudizio

di prima sede. Innanzitutto, gli appellanti non negano di essere stati

consapevoli del superamento dei costi; pur non conoscendo magari l’entità esatta

dell’aumento, la semplice manifestazione di perplessità o della volontà di

effettuare dei controlli non può ritenersi sufficiente; qualora essi non

fossero stati disposti ad accettare il superamento e avessero inteso modificare

il piano dei lavori o le opere previste, la buona fede avrebbe loro imposto di

manifestare chiaramente le proprie intenzioni e sollevare delle contestazioni. Ciò

che non risulta essere stato fatto. L’impugnativa del resto non fa altro che

confermare l’assunto pretorile secondo cui gli stessi non hanno nemmeno indicato

con la sufficiente precisione (ancor prima che dimostrato) a quali opere

avrebbero rinunciato, con quale priorità e per quali importi; essa non rinvia a

determinati passaggi degli allegati introduttivi ove sarebbero state esposte

sufficienti allegazioni, e cita dapprima soltanto la cantina dei vini, il

cunicolo e il posizionamento della piscina (con costi complessivi di

fr. 32'983.-), per poi sottolineare invece che i committenti avrebbero sicuramente

rinunciato a tutti i lavori supplementari non compresi nel capitolato per un

costo complessivo di

fr. 111'499.50, per cui il danno totale da loro subito ammonterebbe a questo

importo e ai rimanenti fr. 57'010.25 derivanti dalla sottostima del capitolato (fr.

168'509.75 -

fr. 111'499.50). Neppure i loro interrogatori peraltro forniscono la necessaria

chiarezza. Ma vi è di più. Con il loro gravame, gli appellanti omettono del

tutto di confrontarsi con la motivazione indipendente pretorile relativa alla

quantificazione del danno da fiducia (“Vertrauensschaden”) e al loro

dovere di lasciarsi imputare il valore soggettivo delle opere realizzate. Al

riguardo, l’impugnativa è pertanto integralmente inammissibile.

5.2

Infine, gli appellanti rimproverano al giudice di primo grado di

avere a torto respinto la loro pretesa di risarcimento del danno di fr. 4'000.-

(difetto della ruggine), giacché essi con lo scambio degli allegati introduttivi

(e in particolare con l’azione di chiamata in causa), oltre ad aver postulato la

condanna della DL al pagamento del cosiddetto "Vertrauensschaden",

hanno anche evidenziato l'insufficiente controllo dei lavori eseguiti e alcune

scelte perlomeno discutibili operate dalla stessa, fra cui rientrerebbe anche

il difetto alla piscina. Ritengono pertanto che la loro domanda di giudizio

debba forzatamente estendersi anche alla suddetta pretesa di fr. 4'000.-.

La censura è destituita di fondamento. Come già

osservato dal primo giudice (e ancora una volta non considerato nel gravame),

gli attori con la petizione (nonché con la replica e con le conclusioni) hanno

limitato la propria domanda all’eventuale risarcimento che sarebbero stati

tenuti a rifondere alla G__________

Sagl (fino a un massimo di fr. 76'167.95, ovvero all’importo azionato da

quest’ultima a titolo di mercede per i lavori eseguiti), e ciò a fronte della

sua responsabilità per l’importante superamento del preventivo, ovvero senza

estenderla a pretese indipendenti avverso la DL per difetti dell’opera.

L’accenno generico al carente controllo del cantiere e alla presenza di difetti

dell’opera negli allegati scritti introduttivi (ove peraltro la questione della

ruggine non figura) non può certo bastare.

6.

Visto quanto sopra, l’appello

deve essere dichiarato irricevibile e non avrebbe in ogni caso potuto mutare

l’esito del giudizio impugnato, che dev’essere pertanto confermato.

7.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 76'167.95, seguono

la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate

sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG e dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e

cpv. 5 RTar. Le spese processuali ammontano a fr. 3'000.-. Le ripetibili,

quantificate sulla base dei minimi tariffali onde tener conto del poco

dispendio occorso alla parte appellata nella formulazione della risposta

all’appello (di sole 3 pagine) sono fissate in

fr. 2'200.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

3 novembre 2021 di AP 2 e AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico degli appellanti

in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di

solidarietà, fr. 2’200.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).