12.2021.167
Azione di chiamata in causa, mandato di progettazione e direzione lavori, responsabilità per negligente superamento del preventivo
13 giugno 2022Italiano15 min
dell’offerta e capitolato d’appalto di cui al doc. A/2 nell’inc. OR.2014.43, che prevedeva una mercede di fr.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.167
Lugano
13 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.20 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione (azione di
chiamata in causa) 1° giugno 2015 da
AP 1 ()
AP 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui gli attori hanno
chiesto, nel caso di una loro soccombenza nella causa inc. OR.2014.43 della
medesima Pretura che li vedeva opposti alla G__________ Sagl, la
condanna della convenuta al pagamento di quanto da loro eventualmente
dovuto alla suddetta società, fino a un massimo di fr. 76'167.95
oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014;
domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 4 ottobre 2021;
appellanti gli attori
con atto di appello del 3 novembre 2021, con cui hanno chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 22 dicembre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Verso l’inizio del 2013 i coniugi AP 2 e AP 1 (qui di seguito anche
detti “committenti”) hanno appaltato alla N__________ SA le opere da capomastro
per l’edificazione della loro nuova abitazione di __________, sulla base
dell’offerta e capitolato d’appalto di cui al doc. A/2 nell’inc. OR.2014.43, che prevedeva una mercede di fr.
285'845.- (da cui dedurre uno sconto di fr. 14'292.25 e a cui poi aggiungere
fr. 21'724.22 a titolo di IVA all’8%, per complessivi fr. 293'276.97). Le parti
hanno successivamente concordato che la G__________ Sagl subentrasse nel
contratto in qualità di appaltatrice al posto della N__________ SA. La
progettazione e la direzione lavori sono state affidate alla AO 1 (ora in
liquidazione, qui di seguito anche solo “DL”), avente l’ing. R__________ quale
amministratore unico.
B.
Dopo ultimazione dell’opera la G__________ Sagl ha chiesto ai
committenti il pagamento di fr. 66'844.60 quale saldo della sua mercede
(corrispondente alla differenza fra la mercede complessiva finale, già
inclusiva di sconti del 5% e del 2% e dell’IVA all’8%, pari a fr. 456’844.60, e
gli acconti già versati, pari a fr. 390'000.-), che questi si sono tuttavia rifiutati
di pagare a fronte dell’importante superamento del preventivo, del mancato
completamento dei lavori e dell’esistenza di alcuni difetti (doc. B-D nell’inc.
OR.2014.43).
C.
Con petizione 28 novembre 2014 la G__________ Sagl ha convenuto in
giudizio AP 2 e AP 1, postulando la loro condanna al pagamento di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014 (saldo della
mercede di cui sopra, escluso lo sconto supplementare del 2%), rilevando in
sintesi che l’aumento della mercede prevista nell’offerta era dovuta
all’aumento dei quantitativi utilizzati e che la liquidazione finale è stata
discussa e accettata sia dalla DL che dai committenti (inc. OR.2014.43).
Il 15 gennaio 2015 i convenuti hanno contestato la petizione e postulato in via
riconvenzionale il pagamento di fr. 64'174.40 per difetti dell’opera. La relativa procedura ha seguito il suo corso ed è culminata con
l’accoglimento integrale della petizione dell’impresa edile e l’accoglimento
solo parziale (limitatamente a fr. 2'974.40) della pretesa
riconvenzionale dei committenti.
D.
Contestualmente al predetto scritto del 15 gennaio 2015, i
committenti hanno altresì presentato un’azione di chiamata in
causa chiedendo che, nella denegata ipotesi di un accoglimento anche solo
parziale della petizione avversa, la PI 1 fosse condannata a rifondere loro
quanto eventualmente dovuto alla G__________ Sagl, fino a un massimo di fr.
76'167.95 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2014 (art. 82 CPC). Ciò a fronte
della sua asserita carente gestione del cantiere (negligenze nel controllo
delle prestazioni, nella verifica delle misure, nella richiesta di preventivi
per le possibili opere accessorie o supplementari nonché nelle informazioni
dovute alla committenza sulla composizione e sull’aumento dei costi), che ha
condotto a un importante superamento del preventivo da lei allestito.
Quest’ultima istanza è stata accolta dal Pretore aggiunto con decisione 6
maggio 2015 con assegnazione di un termine di 30 giorni per promuovere la
causa, sicché AP 2 e AP 1 hanno presentato la petizione 1° giugno 2015 avverso
la PI 1, rubricata al separato incarto OR.2015.20 qui in oggetto.
E.
Con risposta 18 settembre 2015 la AO 1 si è opposta alla petizione
postulandone l’integrale reiezione, sostenendo di non aver commesso alcuna
negligenza e che il controllo dei costi non era contemplato nel suo contratto,
bensì era seguito direttamente dai committenti, che pure si erano occupati
personalmente dei contatti con la banca finanziatrice, della richiesta di
alcune offerte e della sottoscrizione dei relativi contratti con gli artigiani
e avevano preso autonomamente alcune decisioni architettoniche. Per la
convenuta, il subentro della G__________
Sagl nelle opere da capomastro ha comportato un adeguamento verso l’alto
dell’offerta iniziale a fr. 308'481.-, mentre l’ulteriore aumento dei costi è
stato causato da supplementi e imprevisti dei quali i committenti erano
perfettamente consapevoli.
F.
Con replica 19 ottobre 2015 e duplica 20 novembre 2015
le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.
G. A
fine giugno 2017, la AO 1 è stata sciolta per decisione assembleare. La società
è pertanto entrata in fase di liquidazione, che perdura tutt’ora.
H.
Dopo l’esperimento dell’istruttoria (avvenuta congiuntamente a
quella dell’inc. OR.2014.43 per quanto riguarda le prove comuni) e la produzione
(l'11 e il 21 febbraio 2020) degli allegati conclusivi scritti, con decisione 4
ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, con relativo
aggravio della tassa di giustizia (fr. 1'200.-), delle spese (fr. 250.-) e
delle ripetibili (fr. 7’000.-) a carico degli attori in solido fra loro.
I.
Con appello 3 novembre 2021 gli attori si sono aggravati contro il
suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la
petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
J.
Con risposta 22 dicembre 2021 la convenuta si è opposta al gravame
postulandone l’integrale reiezione, con protesta di spese e ripetibili di
seconda sede.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la
soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). L’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 4 ottobre
2021.
è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 22 dicembre 2021 dell’appellata.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata
su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare,
pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto; difatti, se
una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a
semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità
inferiore (IICCA del 3 aprile 2019, inc. 12.2018.6, consid. 6 e riferimenti). Le
argomentazioni degli appellanti verranno pertanto esaminate solamente nella
misura in cui rispettano i principi summenzionati.
3.
Con la decisione impugnata il
Pretore aggiunto ha innanzitutto stabilito l’applicabilità alla fattispecie
delle regole del mandato e in particolare dell’art. 398 cpv. 2 CO
(responsabilità della convenuta per il superamento dei costi di costruzione). Richiamati
i relativi presupposti dell’inadempimento contrattuale della mandataria, del pregiudizio
per il mandante e del nesso causale fra l’inadempimento e il danno, nonché la
prova peritale esperita nel parallelo inc. OR.2014.43, il giudice di primo
grado ha osservato che il superamento del preventivo non è imputabile alla G__________
Sagl (che deve vedersi corrisposta la propria mercede, come concluso nella
parallela procedura inc. OR.2014.43), bensì è stato causato dalla negligenza
della AO 1 (incaricata, oltre che della progettazione definitiva, anche dell’allestimento
del capitolato d’offerta, della direzione lavori e delle liquidazioni). Posto
che i maggiori costi sono stati in parte dovuti anche a opere supplementari
richieste dai committenti medesimi (per cui il preteso importo di fr. 76’167.95 non può in ogni caso corrispondere al
danno), la convenuta ha effettivamente allestito
un capitolato lacunoso, che sottostimava i quantitativi necessari per le
singole posizioni (ciò che era peraltro evincibile dalle liquidazioni e dai
bollettini a regia trasmessile dall’impresa edile). Sennonché gli attori non
hanno dimostrato il danno da loro subito. Il primo giudice ha ricordato che, in
caso di superamento del preventivo, il pregiudizio del mandante viene definito come danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”),
ossia dipendente dalla fiducia che questi riponeva nell’attendibilità del
preventivo; egli risulta danneggiato nella misura in cui, qualora fosse stato a
conoscenza dell’erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei
suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore della costruzione
derivante dall’aumento dei costi sia per lui inutile o gli investimenti
superino le sue possibilità economiche. In tal senso, considerato che un
maggior valore della costruzione dev’essergli imputato quale vantaggio nella
misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno risarcibile non
corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione, calcolato quale
differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore
oggettivo della costruzione e l’utilità soggettiva che essa ha per il
committente. Ciononostante, nella fattispecie, l’istruttoria non ha permesso di accertare né il valore oggettivo delle
opere eseguite dall’impresa, né il loro valore soggettivo per i committenti.
D’altronde, l’immobile così come
richiesto dai committenti poteva essere realizzato solo con i costi
supplementari (non preventivati) che sono poi risultati nella fattura finale;
detti costi erano dunque soggettivamente utili per i medesimi, che godono del plus
valore del loro immobile e non subiscono dunque alcun danno. Il Pretore
aggiunto ha inoltre osservato che, malgrado i committenti abbiano genericamente dichiarato nei loro interrogatori che
avrebbero rinunciato a tutti o a una parte dei lavori supplementari, essi non l’hanno dimostrato. In primo
luogo, non hanno indicato a quali specifici lavori avrebbero rinunciato, a
quali condizioni, in quale ordine di priorità e per quali importi, né
l’istruttoria ha permesso di accertare i
costi di ciascuna singola opera supplementare. In secondo luogo, i committenti
hanno sempre ricevuto dalla DL le richieste di acconto, avevano il diretto
controllo dell’andamento del credito di costruzione e davano alla banca gli
ordini di pagamento, per cui dovevano essere a conoscenza dell’importante
superamento del preventivo già in corso di esecuzione dell’opera. Malgrado ciò,
non hanno in quel frangente sollevato obiezioni, sicché le opere supplementari
devono ritenersi da loro commissionate. Infine, il primo giudice ha anche
respinto l’ulteriore pretesa degli attori di rifusione del danno di fr. 4'000.-
quale costo per l’eliminazione del difetto della ruggine, in quanto sollevata
tardivamente solo in sede di conclusioni scritte.
4.
Ora, nella fattispecie è stato
assodato che la AO 1, per il tramite delling. R__________, era incaricata
della progettazione e della direzione lavori, ivi compresi il controllo delle
fatture e le liquidazioni. Il Pretore aggiunto ha parimenti accertato
l’esistenza di sue negligenze (v. sopra consid. 3), per cui tutte le pagine del
gravame (in particolare p. 4-9) volte a sottolineare le sue manchevolezze,
senza spiegare perché ciò dovrebbe avere un’influenza sul giudizio impugnato,
non contengono censure ricevibili.
5.
Gli appellanti criticano poi
il primo giudice per aver negato la dimostrazione del loro danno.
5.1
In particolare, essi osservano di avere già in corso d’opera
sollevato dei dubbi sul superamento dei costi, che non sono stati seriamente
considerati né dalla DL, né dall’impresa edile (cfr. doc. 13-15 e 17-19 di cui
all’inc. OR.2014.43). Inoltre, essi ritengono di avere sufficientemente
dimostrato con i loro interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019, p. 32-33 e
35-36) che, qualora fossero stati informati dell’importante superamento del loro
budget di fr. 311'000.- (aumento complessivo:
fr. 168'509.75), avrebbero rinunciato a certe opere supplementari, come alla
cantinetta per i vini, alla piscina o a una modifica del suo posizionamento e
all’allungamento del cunicolo sotterraneo, dando priorità alle opere necessarie
per terminare l'edificazione della propria abitazione rimanendo nel budget da
loro previsto.
Dette censure, carenti di confronto con il giudizio
pretorile, sono tuttavia irricevibili per insufficiente motivazione (art. 310 e
311.
CPC), e non avrebbero comunque potuto condurre a una modifica del giudizio
di prima sede. Innanzitutto, gli appellanti non negano di essere stati
consapevoli del superamento dei costi; pur non conoscendo magari l’entità esatta
dell’aumento, la semplice manifestazione di perplessità o della volontà di
effettuare dei controlli non può ritenersi sufficiente; qualora essi non
fossero stati disposti ad accettare il superamento e avessero inteso modificare
il piano dei lavori o le opere previste, la buona fede avrebbe loro imposto di
manifestare chiaramente le proprie intenzioni e sollevare delle contestazioni. Ciò
che non risulta essere stato fatto. L’impugnativa del resto non fa altro che
confermare l’assunto pretorile secondo cui gli stessi non hanno nemmeno indicato
con la sufficiente precisione (ancor prima che dimostrato) a quali opere
avrebbero rinunciato, con quale priorità e per quali importi; essa non rinvia a
determinati passaggi degli allegati introduttivi ove sarebbero state esposte
sufficienti allegazioni, e cita dapprima soltanto la cantina dei vini, il
cunicolo e il posizionamento della piscina (con costi complessivi di
fr. 32'983.-), per poi sottolineare invece che i committenti avrebbero sicuramente
rinunciato a tutti i lavori supplementari non compresi nel capitolato per un
costo complessivo di
fr. 111'499.50, per cui il danno totale da loro subito ammonterebbe a questo
importo e ai rimanenti fr. 57'010.25 derivanti dalla sottostima del capitolato (fr.
168'509.75 -
fr. 111'499.50). Neppure i loro interrogatori peraltro forniscono la necessaria
chiarezza. Ma vi è di più. Con il loro gravame, gli appellanti omettono del
tutto di confrontarsi con la motivazione indipendente pretorile relativa alla
quantificazione del danno da fiducia (“Vertrauensschaden”) e al loro
dovere di lasciarsi imputare il valore soggettivo delle opere realizzate. Al
riguardo, l’impugnativa è pertanto integralmente inammissibile.
5.2
Infine, gli appellanti rimproverano al giudice di primo grado di
avere a torto respinto la loro pretesa di risarcimento del danno di fr. 4'000.-
(difetto della ruggine), giacché essi con lo scambio degli allegati introduttivi
(e in particolare con l’azione di chiamata in causa), oltre ad aver postulato la
condanna della DL al pagamento del cosiddetto "Vertrauensschaden",
hanno anche evidenziato l'insufficiente controllo dei lavori eseguiti e alcune
scelte perlomeno discutibili operate dalla stessa, fra cui rientrerebbe anche
il difetto alla piscina. Ritengono pertanto che la loro domanda di giudizio
debba forzatamente estendersi anche alla suddetta pretesa di fr. 4'000.-.
La censura è destituita di fondamento. Come già
osservato dal primo giudice (e ancora una volta non considerato nel gravame),
gli attori con la petizione (nonché con la replica e con le conclusioni) hanno
limitato la propria domanda all’eventuale risarcimento che sarebbero stati
tenuti a rifondere alla G__________
Sagl (fino a un massimo di fr. 76'167.95, ovvero all’importo azionato da
quest’ultima a titolo di mercede per i lavori eseguiti), e ciò a fronte della
sua responsabilità per l’importante superamento del preventivo, ovvero senza
estenderla a pretese indipendenti avverso la DL per difetti dell’opera.
L’accenno generico al carente controllo del cantiere e alla presenza di difetti
dell’opera negli allegati scritti introduttivi (ove peraltro la questione della
ruggine non figura) non può certo bastare.
6.
Visto quanto sopra, l’appello
deve essere dichiarato irricevibile e non avrebbe in ogni caso potuto mutare
l’esito del giudizio impugnato, che dev’essere pertanto confermato.
7.
Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 76'167.95, seguono
la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate
sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG e dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e
cpv. 5 RTar. Le spese processuali ammontano a fr. 3'000.-. Le ripetibili,
quantificate sulla base dei minimi tariffali onde tener conto del poco
dispendio occorso alla parte appellata nella formulazione della risposta
all’appello (di sole 3 pagine) sono fissate in
fr. 2'200.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
3 novembre 2021 di AP 2 e AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico degli appellanti
in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di
solidarietà, fr. 2’200.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).