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Decisione

12.2021.168

Atto illecito, responsabilità del proprietario dell'opera; surrogazione dell'assicurazione sociale e regresso; calcolo del danno, causalità adeguata e interruzione del nesso causale

7 luglio 2022Italiano35 min

richiamato la presa di posizione del perito giudiziario dr. F__________ V__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.168

Lugano

7 luglio 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2018.6 della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città promossa con petizione del 19 febbraio 2018 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente

la condanna della convenuta al risarcimento all’attrice di fr. 447'116.65 (poi

ridotti in sede di conclusioni a fr. 446'284.05) oltre interessi del 5% dal 24

dicembre 2010, subordinatamente dalla data di ogni singolo versamento, con

protesta di spese e ripetibili;

domanda

avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto parzialmente con

decisione 5 ottobre 2021, condannando AP 1 a versare a AO 1 l’importo di fr.

446'284.05 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2015 su fr. 59'785.10, dal 3

aprile 2015 su fr. 174'243.20, dal 9 giugno 2015 su fr. 104'066.75, dal 12

luglio 2016 su fr. 95'088.-, dal 25 febbraio 2014 su fr. 2'376.-, dal 9

dicembre 2014 su fr. 125.-, dal 10 maggio 2016 su fr. 10'600.-, ponendo la

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 21'000.- a carico della

convenuta, condannata anche a rifondere alla controparte fr. 30’000.- a titolo

di ripetibili;

appellante

la convenuta con appello 3 novembre

2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

con risposta 4 gennaio 2022 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

1. Nel tardo pomeriggio

del 24 dicembre 2010 P__________ S__________ è stata rinvenuta esanime dai

figli all’interno della sua stanza da letto dell’abitazione di sua proprietà in

Via a__________ F__________ n. __________, part. n. __________ RFD del Comune

di __________. In casa con lei in quel momento vi era pure la sorella B__________

S__________, trovata in bagno in un pessimo stato psicofisico.

Il mattino di quel giorno,

alle 04:00 circa, il convivente della defunta, B__________ A__________, era

stato a sua volta ricoverato con l’ambulanza all’Ospedale __________ __________

di __________ perché, disteso a letto, non rispondeva alle sollecitazioni delle

due donne.

Il tragico evento era

stato preceduto, nel mese di dicembre 2010, da vari ricoveri e visite presso il

citato nosocomio, così come presso la Clinica __________ __________ di __________,

per dei ripetuti malesseri sia di P__________ S__________ __________, sia di B__________

A__________.

Le indagini peritali

avviate immediatamente dal Ministero pubblico hanno permesso di accertare che

tutte e tre le summenzionate persone erano state vittime di un’intossicazione

da monossido di carbonio (CO) e che questa era stata causata da “un’importante

ostruzione della canna fumaria” dell’abitazione attigua, part. n. __________

RFD di __________,

di proprietà di AP 1 “dovuta a depositi condensati

dalla combustione favoriti da un tracciato e da una tipologia costruttiva in

contrasto con le più elementari regole dell’arte edilizia e in palese conflitto

con le normative vigenti. Lo stato della costruzione ha poi favorito la

propagazione del gas venefico attraverso spiragli e intercapedini fino a

raggiungere i vani abitati dalla vittima e dai suoi familiari” (doc. G, pto

3.1, in doc. I°, e doc. XI°, perizia tecnica, AI 100, pag. 11).

2. L’intossicazione da

monossido di carbonio ha cagionato a B__________ A__________ un danno

neuropsicologico permanente.

Chiamata a coprire i costi

derivati dall’incidente, AO 1 (di seguito AO 1) ha rimborsato le spese di cura

anticipate dall’assicuratore malattia __________, ha corrisposto

all’infortunato le indennità giornaliere cui aveva diritto e versato

un’indennità di menomazione dell’integrità fisica (IMI), nonché una rendita di

invalidità con effetto retroattivo, oltre ad avere sostenuto i costi di varie

perizie.

3. Il 22 marzo 2016 il

Procuratore pubblico ha emanato un decreto di abbandono nei confronti di B__________

P__________ - spazzacamino che si era occupato della pulizia della canna

fumaria nel febbraio 2009 -, di R__________ F__________ e di sua moglie AP 1,

nonché dei medici dei due ospedali nei quali erano stati ricoverati a più

riprese B__________ A__________ e P__________ S__________ __________. Nello

specifico, sia per i coniugi AP 1 che per i sanitari (ignoti) coinvolti, il

magistrato ha accertato l’esistenza di responsabilità per la morte della donna

e le gravi lesioni riportate dall’uomo, mitigate, per i padroni della casa,

dalle peculiarità strutturali degli impianti e degli immobili e, per i medici,

dalle difficoltà a riconoscere l’intossicazione dovute alle modalità con cui si

era presentata.

Con questi

presupposti, preso atto che R__________ e AP 1 avevano partecipato

all’indennizzo degli accusatori privati, così come avevano fatto i medici

(tramite le strutture ospedaliere), il Procuratore pubblico ha giudicato dati

gli estremi per l’applicazione dell’art. 53 CP (doc. G).

4. Con scritto 15

agosto 2016 la Regressabteilung (sezione regressi) di AO 1 si è rivolta

a __________ __________ SA, assicuratore Responsabilità Civile (RC) di AP 1 per

chiedere la rifusione di quanto corrisposto alla vittima B__________ A__________,

cifrato in fr. 1'347'230.65 (doc. M).

Dopo aver rinunciato, con

missiva 5 dicembre 2016, a sollevare l’eccezione di prescrizione, __________ __________

SA ha preso posizione in data 27 marzo 2017, rifiutando il riconoscimento degli

esborsi per mancanza di responsabilità a carico della cliente, richiamandosi al

decreto di abbandono del Ministero pubblico e al fatto che il danno diretto

fosse stato riconosciuto dalla Responsabilità Civile dell’Ente Ospedaliero

Cantonale (EOC), precisando che a suo modo di vedere era data una colpa grave

dei medici.

.

Con e-mail del 13 aprile

2017 AO 1 ha ribadito la fondatezza delle proprie pretese, sottolineando come

non fosse determinante l’esito della procedura penale per gli aspetti legati

alla responsabilità civile, prescindendo l’art. 58 CO dalla necessità di

dimostrare una colpa e rilevando come il secondo capoverso di tale norma

consentisse alla proprietaria dell’immobile, e per essa al suo assicuratore RC,

di rifarsi a loro volta sui medici, se ritenuti responsabili del danno alla

salute.

5. Non essendovi

spiragli per una soluzione transattiva della vertenza, con istanza 3 ottobre

2017, AO 1 ha dato avvio alla procedura di conciliazione nei confronti di AP 1

e R__________ __________ (poi deceduto il 3 gennaio 2020) chiedendone la

condanna al pagamento di fr. 463'244.65 oltre interessi.

Ottenuta l’autorizzazione

ad agire ex art. 209 CPC, con petizione 19 febbraio 2018, AO 1 ha quindi

convenuto AP 1 in giudizio di fronte alla Pretura della giurisdizione di __________

postulandone la condanna al risarcimento di fr. 447'116.65 oltre interessi al

5% dal 24 dicembre 2010. La rivendicazione è stata fondata sulla responsabilità

della convenuta in qualità di proprietaria dell’immobile difettoso dal quale si

è sprigionato il gas venefico e la composizione del danno è stata precisata in

fr. 60'617.70 per costi di cura anticipati da __________ SA, fr. 278'309.95 per

indennità giornaliere LAINF versate, fr. 25'200.- a titolo di indennità per

menomazione dell’integrità fisica (IMI, 20% del guadagno assicurato al momento

dell’infortunio) e fr. 69'888.- per rendita d’invalidità mensile (fr. 5'376.-)

da aprile 2015 a maggio 2016, nonché fr. 13'101.- per spese peritali e

valutazioni mediche.

Con risposta con chiamata

in causa 5 luglio 2018, AP 1 si è opposta alle richieste dell’attrice

postulandone la reiezione e chiedendo in via preliminare che la chiamata in

causa dell’EOC venisse accolta con la richiesta che, pure preliminarmente, AP 1

fosse ammessa ad azionare l’EOC nell’ambito della presente procedura in caso di

sua soccombenza e, nel merito, che l’EOC fosse condannato al pagamento, entro

trenta giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, di fr. 447'116.65

oltre accessori a favore di AP 1 qualora ella fosse stata condannata al

pagamento di tale importo a AO 1. A sostegno di tali pretese essa ha eccepito

l’irrilevanza dei difetti di costruzione e manutenzione rispetto alle colpe dei

medici dell’EOC e ha contestato che la procedente avesse dimostrato che ogni

prestazione da essa rivendicata in questa sede fosse legale e connessa con

l’infortunio. Inoltre non sarebbe stato fatto alcun accertamento sulla

progressione del salario di B__________ A__________, né sul guadagno residuo di

fr. 48'000.-. Infine, le spese peritali non avrebbero potuto fare in ogni caso

parte dell’importo soggetto a regresso in quanto sarebbero state a carico

dell’assicuratore LAINF. In un simile contesto, la convenuta ha quindi ritenuto

dati i presupposti per una chiamata in causa dell’EOC ai sensi dell’art. 81

CPC.

Con osservazioni 5

settembre 2016 l’EOC ha contestato la sua chiamata in causa e chiesto di

respingerla siccome inammissibile, rilevando come essa difettasse del

presupposto della connessione, ritenuto che l’azione giudiziaria era fondata

sul diritto privato federale, mentre che l’Ente Ospedaliero rispondeva

unicamente in applicazione di una legge specifica di diritto pubblico cantonale

(la LResp). Inoltre in base all’art. 22 cpv. 1 LResp le azioni contro gli enti

pubblici andavano proposte al foro della loro sede e in base all’art. 25 LResp

la pretesa sarebbe addirittura stata perenta.

Il 13 settembre 2016

l’attrice ha presentato la sua replica, riconfermandosi nelle proprie

allegazioni e domande e producendo della documentazione (doc. V, W e X) a dimostrazione

dei fondamenti delle indennità giornaliere, nonché indicando ulteriori prove a

sostegno del danno.

In data 9 ottobre 2018 il

Pretore ha emanato una disposizione ordinatoria con la quale ha respinto la

domanda di chiamata in causa dell’EOC, considerata carente sia nella

motivazione che in relazione al presupposto della connessione materiale.

La convenuta ha duplicato

con allegato del 6 dicembre 2018, ribadendo di contestare l’importo di fr.

278'309.95 versato per indennità giornaliere poiché l’attrice non avrebbe

sufficientemente provato che ogni prestazione fosse legale e connessa con

l’infortunio e rivendicando l’applicazione del principio per il quale,

sussistendo altri responsabili del danno (l’EOC) le avrebbe potuto essere

richiesta solo la restituzione di quanto imputabile alla sua responsabilità e

non la totalità delle prestazioni. Per contro, AP 1 non ha contestato né le

spese di cura né l’IMI, mentre che per le spese peritali non ne ha confutato

l’ammontare ma ha lasciato decidere al giudice se si applicassero alla

fattispecie i “gentlemen’s agreements” in ambito assicurativo, in base

ai quali, a sua detta, tali spese sarebbero state da accollare

all’assicuratore. Infine ella ha pure contestato l’esistenza di un nesso

causale poiché anche una corretta manutenzione dell’impianto non avrebbe

impedito la realizzazione del danno (DTF 122 III 229) e perché il nesso di

causalità sarebbe stato interrotto dalle colpe dei medici.

Esperita l’istruttoria di

causa, le parti hanno preso definitivamente posizione con i rispettivi

memoriali conclusivi: AO 1, con scritto 19 giugno 2020, con il quale ha

corretto l’importo totale rivendicato in fr. 446'284.05 (fr. 59'785.10 + fr.

278'309.95 + fr. 25'200.- + fr. 69'888.- + fr. 13'101.-) e AP 1, con allegato

10 luglio 2020, con cui si è riconfermata nelle proprie allegazioni e domande.

6. Con sentenza 5

ottobre 2021 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1

a versare a AO 1 fr. 446'284.05 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2015 su fr.

59'785.10, dal 3 aprile 2015 su fr. 174'243.20, dal 9 giugno 2015 su fr.

104'066.75, dal 12 luglio 2016 su fr. 95'088.-, dal 25 febbraio 2014 su fr.

2'376.-, dal 9 dicembre 2014 su fr. 125.-, dal 10 maggio 2016 su fr. 10'600.-.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 21'000.- sono state

accollate alla convenuta, condannata anche a pagare alla controparte fr.

30’000.- a titolo di ripetibili.

Il Pretore, preso atto che

non erano contestate le circostanze della fuoriuscita del monossido di carbonio

dall’abitazione della convenuta e della difettosità dell’opera, ha riconosciuto

come preponderante la responsabilità di AP 1 quale proprietaria dell’opera ai

sensi dell’art. 58 CO, pur riconoscendo che anche ai medici dei due nosocomi

che avevano visitato il paziente andava ascritta una colpa per la diagnosi non accurata,

colpa comunque non interruttiva del nesso di causalità adeguata.

Accertata la

responsabilità della convenuta, il primo giudice ha poi esaminato le varie

componenti dell’importo rivendicato, concludendo per la fondatezza delle

relative pretese, in parte riconosciute da ella stessa (costi sostenuti

dall’assicurazione malattia di fr. 59'785.10 e pagamento dell’IMI di fr.

25'200.-).

Infine il Pretore ha

respinto la richiesta di limitare, in caso di responsabilità solidale,

l’importo ottenibile dal singolo colpevole, non essendovi la prova che il danno

patito da B__________ A__________ fosse stato cagionato anche dai medici

dell’EOC e/o della Clinica __________ __________.

7. Con l’appello 3

novembre 2021 che qui ci occupa, AP 1 ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e

ripetibili per entrambi i gradi di giudizio.

Con risposta 4 gennaio

2021 AO 1 si è opposta al gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

8. L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella

fattispecie tale presupposto è sicuramente realizzato.

Per quanto concerne i

termini (art. 311 e 312 CPC), l’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 5

ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la relativa risposta

inoltrata il 4 gennaio 2022 (art. 145 cpv. 1 CPC).

9. Quale prima censura

l’appellante critica il Pretore per non aver applicato correttamente i principi

relativi all’onere della prova del danno, sostenendo che in realtà l’attrice

non avrebbe dimostrato l’ammontare di quello rivendicato, in particolare per

quanto concerne quello derivante dall’incapacità di guadagno.

9.1. Il Pretore, come accennato,

ha giudicato sufficientemente allegate e dimostrate le poste di danno per le

quali l’attrice ha chiesto la rifusione.

Non essendo le voci

relative ai costi di cura e all’IMI contestate, egli si è subito chinato su

quella delle indennità giornaliere per complessivi fr. 278'309.95, mettendo in

risalto come inizialmente AP 1 si era limitata a eccepire la mancata

dimostrazione che ogni prestazione d’assicurazione rivendicata era legale e

connessa con l’infortunio e a chiedere di limitare il risarcimento alla quota

di danno corrispondente alla sua responsabilità, mentre che solo con le conclusioni,

per la prima volta, ella aveva avanzato l’argomentazione per la quale un

regresso avrebbe potuto essere riconosciuto solo applicando i parametri validi

in ambito di responsabilità civile “come ad esempio il calcolo della perdita

di guadagno fondato sul reddito netto e non lordo” e quella secondo cui la

progressione salariale era una particolarità contemplata dalla LAINF (sentenza

consid. 11.1 pag. 12) e postulato conseguentemente la reiezione della petizione

poiché l’attrice non avrebbe sostanziato né dimostrato la perdita di guadagno

permanente subita da B__________ A__________.

Ciò chiarito, il primo

giudice ha giudicato degna di accoglimento l’intera pretesa di fr. 278'309.95,

essendo l’erogazione delle prestazioni dimostrata dalle prove agli atti, che

pure consentivano di determinare quali importi erano stati versati a quale

beneficiario e in quale periodo. In particolare egli ha fatto perno sui

conteggi doc. V, W e X e sulle dichiarazioni dei testi, in particolare S__________

W__________, nonché sul principio sancito dall’art. 15 LAINF che per il calcolo

delle indennità giornaliere fa stato il guadagno assicurato, vale a dire

l’ultimo salario riscosso dalla vittima prima dell’infortunio e, per la

rendita, quello percepito nell’ultimo anno prima dell’infortunio (art. 15 cpv.

2 LAINF). In seguito egli ha confermato che in base all’art. 72 cpv. 1 LPGA la

surrogazione dell’assicuratore è limitata all’ammontare delle “prestazioni

legali” concesse sulla scorta di disposizioni del diritto delle assicurazioni

sociali e che nell’ambito di un’azione di regresso di principio non è possibile

esaminare nuovamente se le prestazioni sono state erogate adeguatamente o meno

(Zweit-Prüfung) , puntualizzando che la giurisprudenza citata dalla

convenuta per contestarne l’ammontare (DTF 129 III 135) non era pertinente

poiché riferita ad altra fattispecie.

Con riferimento alla

rendita di invalidità di fr. 69'888.-, il primo giudice ha considerato provato

e quantitativamente corretto il danno, fondandosi sui contenuti della decisione

1° luglio 2016 sulle rendite d’invalidità (doc. J) che confermava che B__________

A__________ era stato posto al beneficio di una rendita AI retroattivamente a

decorrere dal 1° aprile 2015, e sulla deposizione di P__________ P__________, che

aveva spiegato come il grado di invalidità riconosciuto era stato del 64%.

Grazie alle dichiarazioni di S__________ W__________, egli ha poi respinto

l’eccezione di carente accertamento della progressione del salario sollevata

dalla convenuta, avendo il teste chiarito che in ambito LAINF faceva stato il

salario lordo percepito al momento dell’infortunio, se del caso rincarato al

momento dell’inizio dell’erogazione della rendita, e che quest’ultima viene

concessa per tutta la vita, indipendentemente dal raggiungimento dell’età di

pensionamento, così come che nel caso specifico il diritto alla rendita era

stato riconosciuto fondandosi sulla perizia del Servizio Medico di Accertamento

(SAM) e su quella del Centro Svizzero di Informazione Tossicologica, mentre che

il calcolo era stato effettuato riferendosi al presumibile guadagno al 100%

rincarato al 2015 e dedotto il guadagno effettivamente percepito nel 2015.

La richiesta di rifusione

dei costi peritali di fr. 13'101.-, non contestati nell’ammontare dalla

convenuta, è stata accolta dal Pretore poiché, oltre ad esserne stata

dimostrata la necessità e la ragionevolezza, il rimando al “gentlemen’s

agreement” in base al quale tali costi sarebbero sopportati

dall’assicuratore LAINF non era stato reputato fondato, avendo esso valenza

solo tra compagnie assicurative ma non quando a rispondere è chiamato in causa

un privato come nella presente fattispecie.

Da ultima, la richiesta di

applicazione dell’art. 51 CO e della relativa giurisprudenza, secondo cui un debitore

solidale accanto ad altri responsabili del pregiudizio, non è tenuto a

rispondere al di là di quanto è chiamato a risarcire sulla scorta della sua

responsabilità (DTF 127 III 257 consid. 5a; STF 4A_431/2015 del 19 aprile 2016

consid. 5.1.1), è stata respinta non essendo stato dimostrato che il danno

subito da B__________ A__________ era stato causato anche dai medici dei due

nosocomi presso i quali era stato ricoverato. Oltre a non essere, il tema del

coinvolgimento dei sanitari e della loro responsabilità, oggetto della presente

procedura.

9.2. Per l’appellante, i

ragionamenti del Pretore sarebbero errati. Innanzitutto, a suo dire, per

esaminare il caso in discussione sarebbe necessario fare perno sul principio

per il quale il responsabile civile non può trarre né vantaggi né svantaggi dal

fatto che è chiamato a rispondere dall’assicuratore sociale in virtù della

surrogazione prevista dall’art. 72 cpv. 1 LPGA invece che dal danneggiato.

Essendo la cessione legale

(surrogazione) limitata verso l’alto dall’ammontare delle prestazioni legali

erogate dall’attrice a favore di B__________ A__________ in connessione con

l’infortunio, ma non costituendo queste un elemento del danno stesso,

all’assicuratore LAINF che agisce quale cessionario legale del danneggiato non

basterebbe allegare e provare gli importi delle prestazioni legali (nel

concreto, delle indennità giornaliere e della rendita LAINF, IMI, spese di

guarigione, spese di accertamento) erogate al danneggiato per ottenerne il

risarcimento.

In concreto, l’attrice

avrebbe quindi dovuto allegare e provare il danno concretamente subito da B__________

A__________ per perdita di guadagno e, solo in seconda battuta, avrebbe dovuto

provare che la pretesa risarcitoria fatta valere in via di regresso non sarebbe

stata superiore all’ammontare delle prestazioni congruenti da essa erogate al

danneggiato in base alla LAINF. Prove che invece non sussisterebbero nella

fattispecie: la documentazione prodotta attesterebbe unicamente le prestazioni

LAINF erogate e le testimonianze di P__________ P__________ e B__________ W__________

non apporterebbero elementi utili all’accertamento del danno civilistico

subito, confermando solo il contenuto dei documenti con qualche precisazione

sulle modalità di calcolo.

La decisione impugnata

difetterebbe di conseguenza di ogni accertamento delle circostanze di fatto

rilevanti ai fini del calcolo del danno per perdita di guadagno ai sensi

dell’art. 46 cpv. 1 CO, corrispondente alla differenza tra il guadagno che il leso è in grado di realizzare da invalido e il guadagno

ipotetico che avrebbe potuto ottenere senza lesione. Il ricorso a dati

statistici applicato usualmente nell’ambito delle assicurazioni sociali (AI e

LAINF) non sarebbe ammissibile in materia di responsabilità civile, così che il

danneggiato (o la cessionaria) avrebbe l’onere di allegare e provare le

circostanze concrete che consentono di determinare il salario ipotetico della

vittima da sana.

Inoltre, considerato che

secondo costante giurisprudenza fa stato il salario netto, i conteggi prodotti

dall’attrice in merito alle indennità giornaliere e alla rendita per invalidità

non potrebbero fare testo poiché si baserebbero sul salario lordo. Il

ragionamento del Pretore per il quale è corretto il calcolo dell’indennità

giornaliera partendo dal salario lordo percepito dal danneggiato all’epoca

dell’infortunio sarebbe per AP 1 finanche condivisibile, ma non utile nel

concreto, essendo in discussione la quantificazione del danno civilistico per

la perdita di guadagno, non il calcolo dell’indennità giornaliera LAINF.

In aggiunta, la LAINF

calcolerebbe le prestazioni sulla base di dati statistici, riconoscendo una

progressione salariale su base statistica contemplata dall’art. 24 cpv. 2

OAINF, approccio che il Tribunale federale avrebbe avversato nel contesto

civilistico (STF 4A_6/2019 del 19 settembre 2019 consid. 5.2). In tale ambito

si potrebbe tenere conto di una progressione individuale del reddito solo ove

essa fosse effettivamente attesa nel caso concreto; l’onere di allegazione e

della prova delle circostanze in tal senso incomberebbe al danneggiato (DTF 131

III 360, 363).

Il querelato giudizio

difetterebbe poi di accertamenti sulla capacità concreta di guadagno da inabile

del leso e sull’esistenza di un torto morale, nemmeno menzionato, così come non

lo era stato nelle memorie di causa dell’attrice.

Pure a torto il Pretore

avrebbe ritenuto che nell’ambito di un’azione di regresso non si possa

procedere a un riesame dell’adeguatezza delle prestazioni erogate. Il suo

giudizio sarebbe stato viziato da un malinteso di fondo poiché se da un lato è

vero che nella fattispecie non è contestato che le prestazioni fornite

dall’attrice siano conformi alla legge, dall’altro andrebbe tenuto presente che

esse costituiscono al limite l’ammontare massimo della surrogazione, ma nulla

attesterebbero circa la conformità delle prestazioni e soprattutto in merito

all’esistenza di una corrispondente posta di danno civilistica. Si tratterebbe

di due presupposti che avrebbero dovuto essere trattati distintamente e non

sovrapposti come fatto dal Pretore.

Infine, la produzione del

plico di fatture doc. H non supplirebbe la carente allegazione della posta di

danno per spese di cura, tanto più che da essa nemmeno sarebbe sempre possibile

capire la natura del trattamento, chi lo ha eseguito e il nesso di causalità

rispetto all’intossicazione da monossido di carbonio. Neppure sarebbe vero che

la convenuta non ha contestato il danno: essa avrebbe semplicemente preso atto

del fatto che l’attrice aveva rimborsato gli importi in questione

all’assicurazione malattia, cosa che ancora non significherebbe il

riconoscimento di queste spese di cura come posta risarcibile ai sensi

dell’art. 42 cpv. 1 CO. Lo stesso varrebbe per le fatture di cui al doc. L

relative alle spese di accertamento del danno.

Mancando la prova del

danno, la petizione non potrebbe che essere respinta.

9.3. Le critiche che precedono

sono in gran parte tardive e quindi irricevibili, non essendo state avanzate

con gli allegati introduttivi (art. 229 CPC) o, addirittura, contraddicendo

quanto riconosciuto nelle conclusioni.

In effetti, sulla

questione del principio generale di dimostrazione del danno in base ai criteri

della responsabilità civile e del rapporto con la surrogazione prevista

dall’art. 72 LPGA, la convenuta nella risposta del 5 luglio 2018 ha unicamente

rilevato come “secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 143 III 79 consid. 12.3.2) spetta all’attrice comprovare che ogni prestazione

d’assicurazione rivendicata in questa sede sia legale e connessa con

l’infortunio, dunque soggetta a regresso” (pto ad 3.2, pag. 11). Con la

duplica ha poi puntualizzato che la produzione in causa dei soli conteggi delle

varie prestazioni d’indennità giornaliere versate non era sufficiente a provare

con il grado richiesto che le prestazioni erano legali e connesse con

l’infortunio: sarebbero state necessarie altre prove documentali e più precise

dalle quali evincere la natura delle prestazioni erogate e la loro connessione

con l'infortunio, precisando “non è in effetti più possibile per

l’assicuratore contro gli infortuni (…) chiedere ad un responsabile o asserito

tale l’ammontare di tutte le prestazioni erogate qualora vi siano altri

responsabili nei confronti della vittima: al responsabile o asserito tale che

si decide di azionare in causa può essere chiesta unicamente la restituzione di

quanto connesso con la sua responsabilità e non la totalità delle prestazioni”

(pto ad 3 pag. 4).

Con tali allegati la

convenuta si è quindi limitata a contestare l’esistenza della prova di un

legame tra le prestazioni per le quali era stato chiesto l’indennizzo e

l’infortunio, ma non il loro ammontare, che va quindi considerato ammesso.

Chinandosi poi sulle

singole poste così come dettagliate al pto n. 3 della petizione, AP 1 ha, sia

nella risposta che nella duplica, esplicitamente dichiarato di non contestare i

costi di cura quantificati in fr. 60'617.70 “in quanto compiutamente

documentati” (duplica pto ad 3 pag. 3), né l’importo di fr. 25'200.- per

indennità per menomazione dell’integrità (ibidem, pag. 5), e di contestare

l’importo delle indennità giornaliere perché l’attrice non avrebbe provato

sufficientemente che ogni prestazione era legale e connessa con l’infortunio, così

come di contestare quello della rendita per l’assenza di accertamenti sulla

progressione del salario e per stabilire il guadagno residuo di fr. 48'000.-,

nonché di non contestare l’ammontare delle spese peritali ma di lasciare al

giudice la decisione se i gentlemen’s agreement in ambito assicurativo

si applichino anche al caso concreto.

Le obiezioni circa la

mancata allegazione e prova dell’entità del danno subito da B__________ A__________

per perdita di guadagno sono pertanto irricevibili, così come lo sono quelle

relative all’asserto mancato esame dell’esistenza del danno (e dei suoi

elementi) e del suo ammontare secondo i criteri della responsabilità ai sensi

del CO, rispettivamente sulla quantificazione di un’eventuale pretesa del danneggiato

per torto morale (che la stessa appellante ammette, al § 31 pag. 10, essere

pacificamente congruente all’IMI).

9.4. Le contestazioni sollevate

per l’asserita assenza della prova della legalità delle prestazioni e della

loro connessione con l’infortunio, risultano non essere più attuali, visto che

con l’appello la convenuta ha esplicitamente dichiarato che “non contesta

che le prestazioni LAINF erogate dall’attrice siano di per sé conformi alla

legge” (§ 33 pag. 10).

9.5. Criticando il fatto che la

produzione del doc. L non supplirebbe alla carente dimostrazione del danno in

merito ai costi peritali, l’appellante non si confronta in alcun modo con la

sentenza di prime cure e nemmeno spiega perché la produzione di un plico di

fatture per le quali è stato chiesto il risarcimento non potrebbe essere prova

sufficiente dell’entità di tali costi. In tal senso l’appello è irricevibile

per motivazione lacunosa (art. 311 CPC).

Così facendo, ossia

concentrando le proprie attenzioni solo sulla prova del danno, essa ora non

biasima più, come fatto in precedenza, il principio in base al quale tali costi

possano essere addossati al responsabile del danno.

9.6. Le censure alla rilevanza del

doc. H per la prova dei costi di cura, a prescindere dal fatto che come visto

gli stessi non sono stati validamente contestati, si limitano all’esposizione

della propria visione in merito, senza confrontarsi con la posizione pretorile

e senza spiegare con la dovuta diligenza e precisione dove tali documenti

sarebbero lacunosi o dubbi e perché. La genericità delle obiezioni rende

anch’esse irricevibili.

9.7. Producendo la decisione 1°

luglio 2016 sulle prestazioni d’invalidità doc. J, AO 1 ha fornito non solo gli

elementi utilizzati per i suoi calcoli ma nel contempo anche quelli necessari

per il calcolo del danno per la perdita di guadagno in base alle norme sulla

responsabilità, vale a dire il salario percepito dalla vittima al momento

dell’incidente (fr. 130'000.-), il salario dopo il rientro al lavoro, possibile

solo nella misura del 30% per il danno permanente alla salute patito (fr.

4'000.- al mese per annuali fr. 48'000.-), la percentuale d’incapacità

lavorativa permanente (70%) e la perdita economica salariale risultatane (fr.

87'015.-), che hanno consentito di giungere alla quantificazione del grado di

invalidità (64%), del guadagno annuo massimo assicurato LAINF (fr. 126'000.-) e

della rendita d’invalidità in fr. 64'512.- annuali.

Il doc. V ha fornito gli

estremi per il calcolo delle indennità giornaliere, partendo da una base di fr.

276.15. Da esso risulta come tali indennità non hanno superato mai i limiti del

salario non percepito dal B__________ A__________ a causa del sinistro. In

effetti, come risulta dal doc. X, l’importo di fr. 276.15 è stato calcolato

partendo dal salario massimo assicurato di fr. 126'000.- diviso per 365 giorni.

Con il doc. W sono poi

stati forniti gli elementi per gli ulteriori calcoli, in particolare i dettagli

sui periodi in cui l’incapacità lavorativa è stata totale e quelli in cui essa

si è assestata al 70%.

Sebbene sia corretto che

in ambito civilistico sia determinante il salario netto (DTF 129 III 135

consid. 2.2), che risulta dai certificati di salario di cui al doc. VI, è

altrettanto vero che le rendite versate da AO 1, corrispondendo all’80’% del

salario calcolato su fr. 126'000.-, sono sempre state abbondantemente al di

sotto del danno patito per tale posizione.

Che le indennità

giornaliere e la rendita LAINF siano state inferiori al danno patito è d’altronde

corroborato dal fatto che B__________ A__________ abbia potuto beneficiare di

un ulteriore risarcimento da parte degli assicuratori RC dei sanitari e della

convenuta.

AO 1, quindi, ha allegato

Fatti

i fatti alla base delle proprie decisioni e utili per il calcolo civilistico

del danno, così come li ha debitamente provati (con la documentazione prodotta,

quella richiamata, i testimoni e le perizie).

Pertanto è a giusta

ragione che il primo giudice ha giudicato dimostrato e indennizzabile il danno

fatto valere dall’attrice.

10. Il secondo grosso tema

affrontato dall’appellante è quello dell’interruzione del nesso di causalità

adeguata.

10.1. Sulla questione il Pretore ha

richiamato la presa di posizione del perito giudiziario dr. F__________ V__________

(doc. 6-6 e doc. XI, AI 218 e 240) che ha confermato che la causa delle lesioni

permanenti subite da B__________ A__________ era l’intossicazione da monossido

di carbonio dovuta al malfunzionamento della caldaia dell’appartamento della

convenuta responsabile della fuoriuscita del gas letifero e al misconoscimento

dell’intossicazione da parte dei sanitari, che aveva impedito la reversibilità

dei danni ormai permanenti. Ciò posto, fondandosi sull’accertamento peritale

per il quale la diagnosi poteva essere fatta più precocemente e tale tempistica

avrebbe consentito di curare adeguatamente e per tempo il paziente così come di

bonificare l’ambiente dell’appartamento eliminando la fonte di monossido di

carbonio, evitando di conseguenza le lesioni permanenti alla salute, di modo

che si configurava una responsabilità professionale medica a carico dei

sanitari dei due nosocomi (AI 218 pag. 72), il Pretore ha giudicato che anche

ammettendo una simile concolpa dei medici che hanno visitato B__________ A__________

in occasione dei suoi ricoveri nel mese di dicembre 2010, essa non era

certamente atta a interrompere il nesso di causalità adeguata tra i problemi di

salute e la causa principale del danno, la fuoriuscita di monossido di carbonio

(sentenza consid. 8 pag. 10).

10.2. A mente dell’appellante, accertando

che anche qualora il comportamento colposo dei medici dovesse essere ammesso

alla luce delle chiare risultanze peritali, tale concolpa non sarebbe

certamente stata atta a interrompere il nesso di causalità tra la fuoriuscita

del monossido di carbonio dalla canna fumaria e il danno alla salute subito da

B__________ A__________, il Pretore non avrebbe debitamente considerato tutte

le circostanze rilevanti ai fini della causalità adeguata.

Per la valutazione del

nesso di causalità non sarebbe la prevedibilità soggettiva a essere decisiva,

ma il pronostico retrospettivo oggettivo. In particolare il giudice potrebbe

ammettere la causalità adeguata anche con riferimento a delle conseguenze che

appaiono del tutto straordinarie o rare agli occhi del profano, in presenza di

una prova peritale che concluda per la loro ordinarietà rispetto alla causa

posta in essere dal responsabile.

È opinione di AP 1 che,

mentre può essere prevedibile che una fuoriuscita di monossido di carbonio

dalla propria canna fumaria possa propagarsi nei vani della propria abitazione

e intossicare persone ivi presenti, non lo sarebbe per contro lo scenario della

penetrazione del monossido di carbonio dalla propria canna fumaria attraverso i

muri di due abitazioni, poiché del tutto straordinario e inverosimile. La

singolarità dell’accaduto troverebbe conferma nella perizia privata del prof.

med. S__________ B__________, che ha sostenuto che l’assenza di una possibile

fonte di monossido di carbonio quali stufe, camino in uso, scaldabagno a gas,

all’interno dei locali in cui il paziente si trovava, escludeva in pratica la

possibilità che egli avesse un’intossicazione da monossido di carbonio e che ha

sostenuto che in Svizzera una simile intossicazione è evento molto raro.

Avrebbe dovuto essere compito dell’attrice, alla luce degli elementi emersi dal

procedimento penale, corroboranti l’imprevedibilità soggettiva del decorso

causale e dell’evento dal punto di vista della convenuta, allegare e provare

che una simile conseguenza non sarebbe stata straordinaria da un punto di vista

oggettivo-retrospettivo. Le perizie agli atti avrebbero trattato la difettosità

costruttiva e manutentiva dell’opera (canna fumaria) ma non la tematica della

straordinarietà dell’infiltrazione del monossido di carbonio da una casa

all’altra.

Inoltre il Pretore avrebbe

erroneamente escluso un’interruzione del nesso di causalità adeguata a seguito

del comportamento dei sanitari che hanno avuto in cura B__________ A__________.

In realtà, sia lui che la compagna poi deceduta, erano stati ripetutamente

ricoverati e presi a carico dai medici della Clinica __________ __________ e

soprattutto dell’Ospedale __________ __________ di __________ senza che nessuno

di essi avesse mai diagnosticato, nonostante i chiari valori della

carbossiemoglobina lo imponessero, un’intossicazione da monossido di carbonio.

Essi avrebbero così commesso un’estrema e ingiustificabile negligenza che

avrebbe relegato in secondo piano un’eventuale responsabilità della convenuta

ai sensi dell’art. 58 CO: sarebbe stata l’imperizia dei medici la causa

principale del danno. La dimostrazione che così sarebbe, si troverebbe nella

liquidazione del risarcimento dei danni a favore degli eredi della defunta P__________

S__________ __________ e di B__________ A__________, nella quale l’assicuratore

RC dell’Ente ospedaliero si sarebbe assunto il 90% dell’onere, mentre quello RC

immobili della convenuta il 10%. Tale circostanza sarebbe stata debitamente

allegata nella risposta e non contestata nella replica, sicché andrebbe

ritenuta ammessa e acquisita, mentre il Pretore nemmeno l’avrebbe considerata

nel suo ragionamento. La responsabilità dei terzi sarebbe quindi largamente

Considerandi

prevalente.

10.3

L’esistenza di un rapporto di

causalità naturale tra l’immissione di monossido di carbonio dall’abitazione

della convenuta, ossia che esso sia stato la conditio sine qua non per

l’insorgere del danno, non è in discussione, non essendo tra l’altro nemmeno

necessario che ne sia l’unica causa (DTF 143 III 242 consid. 3.7).

Un rapporto di causalità è

adeguato se, secondo il corso ordinario delle cose e la comune esperienza di

vita, l’atto o l’omissione in oggetto è in grado di dare origine a un risultato

come quello che si è prodotto (DTF 143 III 242 consid. 3.7), cosa che nella

fattispecie nemmeno è controversa.

Il rapporto di causalità adeguato si interrompe se a una

causa adeguata in sé a provocare il danno se ne aggiunge un'altra che possiede

un grado di efficienza talmente elevato che la prima appare giuridicamente

irrilevante (DTF 116 II 519 consid. 4b pag. 524). L'altra causa può consistere

in una grave colpa della vittima o di terzi.

Il

comportamento del danneggiato o di un terzo non è di norma in grado di

interrompere l'adeguato nesso causale tra il danno e il comportamento del primo

responsabile; nemmeno se la colpa del danneggiato o del terzo è superiore alla

sua (DTF 112 II 141 consid. 3a; STF 4A_230/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.4).

Anche se altre cause si verificano in aggiunta alla prima causa e la relegano

in secondo piano, essa rimane adeguatamente causale finché è ancora da

considerarsi significativa nel contesto dell'evento, purché una causa

aggiuntiva non sia così al di fuori del normale corso degli eventi, talmente

eccezionale o straordinaria da non essere prevedibile (DTF 116 II 519 consid. 4b;

102.

II 366; STF 4A_741/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 4.2). L’imprevedibilità

di un atto concorrente non è in sé sufficiente a interrompere il rapporto di

causalità adeguata; affinché ciò avvenga è necessario che questo atto ricopra

un’importanza tale da imporsi come la causa più probabile e più immediata

dell’evento all’origine del danno, relegando in secondo piano tutti gli altri

fattori che hanno contribuito a cagionarlo, in particolare il comportamento

rimproverato al danneggiato (DTF 133 V 14 consid. 10.2; STF 4A_66/2010 del 27

maggio 2010 consid. 2.3). In altri termini, è l'intensità dei rapporti causali

a essere determinante: se uno di essi risulta essere così intenso da sopprimere

l'altro e da farlo apparire giuridicamente irrilevante, si verifica

l’interruzione del nesso causale adeguato (DTF 130 III 182 consid. 5.4;

4A_342/2020 del 29 giugno 2021 consid. 7.1.2).

10.4

In casu, la tesi della

straordinarietà dell’infiltrazione del monossido di carbonio da un’abitazione

all’altra è stata proposta per la prima volta solo con l’appello, per cui essa

è tardiva e inammissibile ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC.

Ciò detto, nel merito

l’appellante non può in ogni modo essere seguita poiché se, come ella ammette,

la propagazione di gas letale attraverso la canna fumaria è prevedibile nella

propria abitazione, essa non spiega perché non lo sarebbe lo scenario della

penetrazione attraverso i muri delle due case in questione, limitandosi alla

mera asserzione. In particolare non chiarisce perché, trattandosi di

infiltrazioni di gas che notoriamente passano attraverso pertugi di dimensioni

minime, avrebbe dovuto apparire impensabile il passaggio tra due stabili

contigui che formano un unico immobile e che, per di più, non sono di recente

costruzione.

10.5

Le negligenze commesse dai

sanitari sono indiscutibili e finanche rilevanti: una tempestiva diagnosi

dell’avvelenamento da monossido di carbonio avrebbe verosimilmente consentito

di evitare o ridurre il danno alla salute della vittima, come riconosciuto

anche dal Pretore.

Ciononostante, il loro

errore professionale non ha forza tale da fare apparire irrilevante ai sensi

della citata giurisprudenza la dispersione del gas mortale, indiscutibilmente

causa principale dei danni neurologici permanenti patiti da B__________ A__________.

La conclusione del primo giudice è dunque corretta.

Un’errata diagnosi non è

un evento così straordinario e imprevedibile, soprattutto in una situazione

come quella che ci occupa, nella quale la fonte delle esalazioni era celata,

come confermato dal fatto che sono stati vari i medici che non sono riusciti a

individuare la causa dei malesseri dei due malcapitati.

Inoltre non va sottaciuto

quanto già scritto dal Procuratore pubblico nel suo decreto d’abbandono del 22

marzo 2016 (doc. G pag. 25) e meglio che anche qualora i medici avessero

rettamente preso atto dell’esistenza di avvelenamenti da monossido di carbonio,

sarebbe stato difficile pretendere da essi di risalire alla causa

dell’inalazione del gas poiché i due conviventi si sono sempre recati

separatamente e in momenti diversi ai Pronto soccorso e, soprattutto, perché la

loro abitazione era riscaldata da un impianto elettrico e il camino era da

tempo inutilizzato, tanto che era stata necessaria una valutazione tecnica per

appurare da dove era provenuto il monossido di carbonio. In rapporto a questa

conclusione la seconda parte della perizia medico legale del dr. F__________ V__________

citata nella sentenza impugnata (consid. 8 pag. 10), con cui è stato sostenuto

che una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di bonificare l’appartamento

eliminando la fonte di monossido di carbonio, appare alquanto teorica e poco

realistica.

In definitiva, a giusta

ragione, il Pretore ha ritenuto che la fuoriuscita del monossido di carbonio

dalla canna fumaria dell’abitazione della convenuta è da considerarsi la causa

principale del danno. L’appello, non avendo apportato motivazioni

sufficientemente valide per nemmeno ipotizzare di discostarsi da una simile

conclusione, deve quindi essere rigettato.

11.

In definitiva, visto

quanto precede, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere

respinto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 446'284.05, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso

al Tribunale federale.

Le spese processuali d’appello, calcolate

secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 18’000.-.

Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e

cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 12’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide: 1. L'appello 3 novembre 2021 di AP 1 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 18’000.- sono poste a carico

dell’appellante, che rifonderà a controparte fr. 12'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).