12.2021.168
Atto illecito, responsabilità del proprietario dell'opera; surrogazione dell'assicurazione sociale e regresso; calcolo del danno, causalità adeguata e interruzione del nesso causale
7 luglio 2022Italiano35 min
richiamato la presa di posizione del perito giudiziario dr. F__________ V__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.168
Lugano
7 luglio 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2018.6 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con petizione del 19 febbraio 2018 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente
la condanna della convenuta al risarcimento all’attrice di fr. 447'116.65 (poi
ridotti in sede di conclusioni a fr. 446'284.05) oltre interessi del 5% dal 24
dicembre 2010, subordinatamente dalla data di ogni singolo versamento, con
protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto parzialmente con
decisione 5 ottobre 2021, condannando AP 1 a versare a AO 1 l’importo di fr.
446'284.05 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2015 su fr. 59'785.10, dal 3
aprile 2015 su fr. 174'243.20, dal 9 giugno 2015 su fr. 104'066.75, dal 12
luglio 2016 su fr. 95'088.-, dal 25 febbraio 2014 su fr. 2'376.-, dal 9
dicembre 2014 su fr. 125.-, dal 10 maggio 2016 su fr. 10'600.-, ponendo la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 21'000.- a carico della
convenuta, condannata anche a rifondere alla controparte fr. 30’000.- a titolo
di ripetibili;
appellante
la convenuta con appello 3 novembre
2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con risposta 4 gennaio 2022 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. Nel tardo pomeriggio
del 24 dicembre 2010 P__________ S__________ è stata rinvenuta esanime dai
figli all’interno della sua stanza da letto dell’abitazione di sua proprietà in
Via a__________ F__________ n. __________, part. n. __________ RFD del Comune
di __________. In casa con lei in quel momento vi era pure la sorella B__________
S__________, trovata in bagno in un pessimo stato psicofisico.
Il mattino di quel giorno,
alle 04:00 circa, il convivente della defunta, B__________ A__________, era
stato a sua volta ricoverato con l’ambulanza all’Ospedale __________ __________
di __________ perché, disteso a letto, non rispondeva alle sollecitazioni delle
due donne.
Il tragico evento era
stato preceduto, nel mese di dicembre 2010, da vari ricoveri e visite presso il
citato nosocomio, così come presso la Clinica __________ __________ di __________,
per dei ripetuti malesseri sia di P__________ S__________ __________, sia di B__________
A__________.
Le indagini peritali
avviate immediatamente dal Ministero pubblico hanno permesso di accertare che
tutte e tre le summenzionate persone erano state vittime di un’intossicazione
da monossido di carbonio (CO) e che questa era stata causata da “un’importante
ostruzione della canna fumaria” dell’abitazione attigua, part. n. __________
RFD di __________,
di proprietà di AP 1 “dovuta a depositi condensati
dalla combustione favoriti da un tracciato e da una tipologia costruttiva in
contrasto con le più elementari regole dell’arte edilizia e in palese conflitto
con le normative vigenti. Lo stato della costruzione ha poi favorito la
propagazione del gas venefico attraverso spiragli e intercapedini fino a
raggiungere i vani abitati dalla vittima e dai suoi familiari” (doc. G, pto
3.1, in doc. I°, e doc. XI°, perizia tecnica, AI 100, pag. 11).
2. L’intossicazione da
monossido di carbonio ha cagionato a B__________ A__________ un danno
neuropsicologico permanente.
Chiamata a coprire i costi
derivati dall’incidente, AO 1 (di seguito AO 1) ha rimborsato le spese di cura
anticipate dall’assicuratore malattia __________, ha corrisposto
all’infortunato le indennità giornaliere cui aveva diritto e versato
un’indennità di menomazione dell’integrità fisica (IMI), nonché una rendita di
invalidità con effetto retroattivo, oltre ad avere sostenuto i costi di varie
perizie.
3. Il 22 marzo 2016 il
Procuratore pubblico ha emanato un decreto di abbandono nei confronti di B__________
P__________ - spazzacamino che si era occupato della pulizia della canna
fumaria nel febbraio 2009 -, di R__________ F__________ e di sua moglie AP 1,
nonché dei medici dei due ospedali nei quali erano stati ricoverati a più
riprese B__________ A__________ e P__________ S__________ __________. Nello
specifico, sia per i coniugi AP 1 che per i sanitari (ignoti) coinvolti, il
magistrato ha accertato l’esistenza di responsabilità per la morte della donna
e le gravi lesioni riportate dall’uomo, mitigate, per i padroni della casa,
dalle peculiarità strutturali degli impianti e degli immobili e, per i medici,
dalle difficoltà a riconoscere l’intossicazione dovute alle modalità con cui si
era presentata.
Con questi
presupposti, preso atto che R__________ e AP 1 avevano partecipato
all’indennizzo degli accusatori privati, così come avevano fatto i medici
(tramite le strutture ospedaliere), il Procuratore pubblico ha giudicato dati
gli estremi per l’applicazione dell’art. 53 CP (doc. G).
4. Con scritto 15
agosto 2016 la Regressabteilung (sezione regressi) di AO 1 si è rivolta
a __________ __________ SA, assicuratore Responsabilità Civile (RC) di AP 1 per
chiedere la rifusione di quanto corrisposto alla vittima B__________ A__________,
cifrato in fr. 1'347'230.65 (doc. M).
Dopo aver rinunciato, con
missiva 5 dicembre 2016, a sollevare l’eccezione di prescrizione, __________ __________
SA ha preso posizione in data 27 marzo 2017, rifiutando il riconoscimento degli
esborsi per mancanza di responsabilità a carico della cliente, richiamandosi al
decreto di abbandono del Ministero pubblico e al fatto che il danno diretto
fosse stato riconosciuto dalla Responsabilità Civile dell’Ente Ospedaliero
Cantonale (EOC), precisando che a suo modo di vedere era data una colpa grave
dei medici.
.
Con e-mail del 13 aprile
2017 AO 1 ha ribadito la fondatezza delle proprie pretese, sottolineando come
non fosse determinante l’esito della procedura penale per gli aspetti legati
alla responsabilità civile, prescindendo l’art. 58 CO dalla necessità di
dimostrare una colpa e rilevando come il secondo capoverso di tale norma
consentisse alla proprietaria dell’immobile, e per essa al suo assicuratore RC,
di rifarsi a loro volta sui medici, se ritenuti responsabili del danno alla
salute.
5. Non essendovi
spiragli per una soluzione transattiva della vertenza, con istanza 3 ottobre
2017, AO 1 ha dato avvio alla procedura di conciliazione nei confronti di AP 1
e R__________ __________ (poi deceduto il 3 gennaio 2020) chiedendone la
condanna al pagamento di fr. 463'244.65 oltre interessi.
Ottenuta l’autorizzazione
ad agire ex art. 209 CPC, con petizione 19 febbraio 2018, AO 1 ha quindi
convenuto AP 1 in giudizio di fronte alla Pretura della giurisdizione di __________
postulandone la condanna al risarcimento di fr. 447'116.65 oltre interessi al
5% dal 24 dicembre 2010. La rivendicazione è stata fondata sulla responsabilità
della convenuta in qualità di proprietaria dell’immobile difettoso dal quale si
è sprigionato il gas venefico e la composizione del danno è stata precisata in
fr. 60'617.70 per costi di cura anticipati da __________ SA, fr. 278'309.95 per
indennità giornaliere LAINF versate, fr. 25'200.- a titolo di indennità per
menomazione dell’integrità fisica (IMI, 20% del guadagno assicurato al momento
dell’infortunio) e fr. 69'888.- per rendita d’invalidità mensile (fr. 5'376.-)
da aprile 2015 a maggio 2016, nonché fr. 13'101.- per spese peritali e
valutazioni mediche.
Con risposta con chiamata
in causa 5 luglio 2018, AP 1 si è opposta alle richieste dell’attrice
postulandone la reiezione e chiedendo in via preliminare che la chiamata in
causa dell’EOC venisse accolta con la richiesta che, pure preliminarmente, AP 1
fosse ammessa ad azionare l’EOC nell’ambito della presente procedura in caso di
sua soccombenza e, nel merito, che l’EOC fosse condannato al pagamento, entro
trenta giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, di fr. 447'116.65
oltre accessori a favore di AP 1 qualora ella fosse stata condannata al
pagamento di tale importo a AO 1. A sostegno di tali pretese essa ha eccepito
l’irrilevanza dei difetti di costruzione e manutenzione rispetto alle colpe dei
medici dell’EOC e ha contestato che la procedente avesse dimostrato che ogni
prestazione da essa rivendicata in questa sede fosse legale e connessa con
l’infortunio. Inoltre non sarebbe stato fatto alcun accertamento sulla
progressione del salario di B__________ A__________, né sul guadagno residuo di
fr. 48'000.-. Infine, le spese peritali non avrebbero potuto fare in ogni caso
parte dell’importo soggetto a regresso in quanto sarebbero state a carico
dell’assicuratore LAINF. In un simile contesto, la convenuta ha quindi ritenuto
dati i presupposti per una chiamata in causa dell’EOC ai sensi dell’art. 81
CPC.
Con osservazioni 5
settembre 2016 l’EOC ha contestato la sua chiamata in causa e chiesto di
respingerla siccome inammissibile, rilevando come essa difettasse del
presupposto della connessione, ritenuto che l’azione giudiziaria era fondata
sul diritto privato federale, mentre che l’Ente Ospedaliero rispondeva
unicamente in applicazione di una legge specifica di diritto pubblico cantonale
(la LResp). Inoltre in base all’art. 22 cpv. 1 LResp le azioni contro gli enti
pubblici andavano proposte al foro della loro sede e in base all’art. 25 LResp
la pretesa sarebbe addirittura stata perenta.
Il 13 settembre 2016
l’attrice ha presentato la sua replica, riconfermandosi nelle proprie
allegazioni e domande e producendo della documentazione (doc. V, W e X) a dimostrazione
dei fondamenti delle indennità giornaliere, nonché indicando ulteriori prove a
sostegno del danno.
In data 9 ottobre 2018 il
Pretore ha emanato una disposizione ordinatoria con la quale ha respinto la
domanda di chiamata in causa dell’EOC, considerata carente sia nella
motivazione che in relazione al presupposto della connessione materiale.
La convenuta ha duplicato
con allegato del 6 dicembre 2018, ribadendo di contestare l’importo di fr.
278'309.95 versato per indennità giornaliere poiché l’attrice non avrebbe
sufficientemente provato che ogni prestazione fosse legale e connessa con
l’infortunio e rivendicando l’applicazione del principio per il quale,
sussistendo altri responsabili del danno (l’EOC) le avrebbe potuto essere
richiesta solo la restituzione di quanto imputabile alla sua responsabilità e
non la totalità delle prestazioni. Per contro, AP 1 non ha contestato né le
spese di cura né l’IMI, mentre che per le spese peritali non ne ha confutato
l’ammontare ma ha lasciato decidere al giudice se si applicassero alla
fattispecie i “gentlemen’s agreements” in ambito assicurativo, in base
ai quali, a sua detta, tali spese sarebbero state da accollare
all’assicuratore. Infine ella ha pure contestato l’esistenza di un nesso
causale poiché anche una corretta manutenzione dell’impianto non avrebbe
impedito la realizzazione del danno (DTF 122 III 229) e perché il nesso di
causalità sarebbe stato interrotto dalle colpe dei medici.
Esperita l’istruttoria di
causa, le parti hanno preso definitivamente posizione con i rispettivi
memoriali conclusivi: AO 1, con scritto 19 giugno 2020, con il quale ha
corretto l’importo totale rivendicato in fr. 446'284.05 (fr. 59'785.10 + fr.
278'309.95 + fr. 25'200.- + fr. 69'888.- + fr. 13'101.-) e AP 1, con allegato
10 luglio 2020, con cui si è riconfermata nelle proprie allegazioni e domande.
6. Con sentenza 5
ottobre 2021 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1
a versare a AO 1 fr. 446'284.05 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2015 su fr.
59'785.10, dal 3 aprile 2015 su fr. 174'243.20, dal 9 giugno 2015 su fr.
104'066.75, dal 12 luglio 2016 su fr. 95'088.-, dal 25 febbraio 2014 su fr.
2'376.-, dal 9 dicembre 2014 su fr. 125.-, dal 10 maggio 2016 su fr. 10'600.-.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 21'000.- sono state
accollate alla convenuta, condannata anche a pagare alla controparte fr.
30’000.- a titolo di ripetibili.
Il Pretore, preso atto che
non erano contestate le circostanze della fuoriuscita del monossido di carbonio
dall’abitazione della convenuta e della difettosità dell’opera, ha riconosciuto
come preponderante la responsabilità di AP 1 quale proprietaria dell’opera ai
sensi dell’art. 58 CO, pur riconoscendo che anche ai medici dei due nosocomi
che avevano visitato il paziente andava ascritta una colpa per la diagnosi non accurata,
colpa comunque non interruttiva del nesso di causalità adeguata.
Accertata la
responsabilità della convenuta, il primo giudice ha poi esaminato le varie
componenti dell’importo rivendicato, concludendo per la fondatezza delle
relative pretese, in parte riconosciute da ella stessa (costi sostenuti
dall’assicurazione malattia di fr. 59'785.10 e pagamento dell’IMI di fr.
25'200.-).
Infine il Pretore ha
respinto la richiesta di limitare, in caso di responsabilità solidale,
l’importo ottenibile dal singolo colpevole, non essendovi la prova che il danno
patito da B__________ A__________ fosse stato cagionato anche dai medici
dell’EOC e/o della Clinica __________ __________.
7. Con l’appello 3
novembre 2021 che qui ci occupa, AP 1 ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili per entrambi i gradi di giudizio.
Con risposta 4 gennaio
2021 AO 1 si è opposta al gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
8. L’art. 308 cpv. 1
lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella
fattispecie tale presupposto è sicuramente realizzato.
Per quanto concerne i
termini (art. 311 e 312 CPC), l’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 5
ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la relativa risposta
inoltrata il 4 gennaio 2022 (art. 145 cpv. 1 CPC).
9. Quale prima censura
l’appellante critica il Pretore per non aver applicato correttamente i principi
relativi all’onere della prova del danno, sostenendo che in realtà l’attrice
non avrebbe dimostrato l’ammontare di quello rivendicato, in particolare per
quanto concerne quello derivante dall’incapacità di guadagno.
9.1. Il Pretore, come accennato,
ha giudicato sufficientemente allegate e dimostrate le poste di danno per le
quali l’attrice ha chiesto la rifusione.
Non essendo le voci
relative ai costi di cura e all’IMI contestate, egli si è subito chinato su
quella delle indennità giornaliere per complessivi fr. 278'309.95, mettendo in
risalto come inizialmente AP 1 si era limitata a eccepire la mancata
dimostrazione che ogni prestazione d’assicurazione rivendicata era legale e
connessa con l’infortunio e a chiedere di limitare il risarcimento alla quota
di danno corrispondente alla sua responsabilità, mentre che solo con le conclusioni,
per la prima volta, ella aveva avanzato l’argomentazione per la quale un
regresso avrebbe potuto essere riconosciuto solo applicando i parametri validi
in ambito di responsabilità civile “come ad esempio il calcolo della perdita
di guadagno fondato sul reddito netto e non lordo” e quella secondo cui la
progressione salariale era una particolarità contemplata dalla LAINF (sentenza
consid. 11.1 pag. 12) e postulato conseguentemente la reiezione della petizione
poiché l’attrice non avrebbe sostanziato né dimostrato la perdita di guadagno
permanente subita da B__________ A__________.
Ciò chiarito, il primo
giudice ha giudicato degna di accoglimento l’intera pretesa di fr. 278'309.95,
essendo l’erogazione delle prestazioni dimostrata dalle prove agli atti, che
pure consentivano di determinare quali importi erano stati versati a quale
beneficiario e in quale periodo. In particolare egli ha fatto perno sui
conteggi doc. V, W e X e sulle dichiarazioni dei testi, in particolare S__________
W__________, nonché sul principio sancito dall’art. 15 LAINF che per il calcolo
delle indennità giornaliere fa stato il guadagno assicurato, vale a dire
l’ultimo salario riscosso dalla vittima prima dell’infortunio e, per la
rendita, quello percepito nell’ultimo anno prima dell’infortunio (art. 15 cpv.
2 LAINF). In seguito egli ha confermato che in base all’art. 72 cpv. 1 LPGA la
surrogazione dell’assicuratore è limitata all’ammontare delle “prestazioni
legali” concesse sulla scorta di disposizioni del diritto delle assicurazioni
sociali e che nell’ambito di un’azione di regresso di principio non è possibile
esaminare nuovamente se le prestazioni sono state erogate adeguatamente o meno
(Zweit-Prüfung) , puntualizzando che la giurisprudenza citata dalla
convenuta per contestarne l’ammontare (DTF 129 III 135) non era pertinente
poiché riferita ad altra fattispecie.
Con riferimento alla
rendita di invalidità di fr. 69'888.-, il primo giudice ha considerato provato
e quantitativamente corretto il danno, fondandosi sui contenuti della decisione
1° luglio 2016 sulle rendite d’invalidità (doc. J) che confermava che B__________
A__________ era stato posto al beneficio di una rendita AI retroattivamente a
decorrere dal 1° aprile 2015, e sulla deposizione di P__________ P__________, che
aveva spiegato come il grado di invalidità riconosciuto era stato del 64%.
Grazie alle dichiarazioni di S__________ W__________, egli ha poi respinto
l’eccezione di carente accertamento della progressione del salario sollevata
dalla convenuta, avendo il teste chiarito che in ambito LAINF faceva stato il
salario lordo percepito al momento dell’infortunio, se del caso rincarato al
momento dell’inizio dell’erogazione della rendita, e che quest’ultima viene
concessa per tutta la vita, indipendentemente dal raggiungimento dell’età di
pensionamento, così come che nel caso specifico il diritto alla rendita era
stato riconosciuto fondandosi sulla perizia del Servizio Medico di Accertamento
(SAM) e su quella del Centro Svizzero di Informazione Tossicologica, mentre che
il calcolo era stato effettuato riferendosi al presumibile guadagno al 100%
rincarato al 2015 e dedotto il guadagno effettivamente percepito nel 2015.
La richiesta di rifusione
dei costi peritali di fr. 13'101.-, non contestati nell’ammontare dalla
convenuta, è stata accolta dal Pretore poiché, oltre ad esserne stata
dimostrata la necessità e la ragionevolezza, il rimando al “gentlemen’s
agreement” in base al quale tali costi sarebbero sopportati
dall’assicuratore LAINF non era stato reputato fondato, avendo esso valenza
solo tra compagnie assicurative ma non quando a rispondere è chiamato in causa
un privato come nella presente fattispecie.
Da ultima, la richiesta di
applicazione dell’art. 51 CO e della relativa giurisprudenza, secondo cui un debitore
solidale accanto ad altri responsabili del pregiudizio, non è tenuto a
rispondere al di là di quanto è chiamato a risarcire sulla scorta della sua
responsabilità (DTF 127 III 257 consid. 5a; STF 4A_431/2015 del 19 aprile 2016
consid. 5.1.1), è stata respinta non essendo stato dimostrato che il danno
subito da B__________ A__________ era stato causato anche dai medici dei due
nosocomi presso i quali era stato ricoverato. Oltre a non essere, il tema del
coinvolgimento dei sanitari e della loro responsabilità, oggetto della presente
procedura.
9.2. Per l’appellante, i
ragionamenti del Pretore sarebbero errati. Innanzitutto, a suo dire, per
esaminare il caso in discussione sarebbe necessario fare perno sul principio
per il quale il responsabile civile non può trarre né vantaggi né svantaggi dal
fatto che è chiamato a rispondere dall’assicuratore sociale in virtù della
surrogazione prevista dall’art. 72 cpv. 1 LPGA invece che dal danneggiato.
Essendo la cessione legale
(surrogazione) limitata verso l’alto dall’ammontare delle prestazioni legali
erogate dall’attrice a favore di B__________ A__________ in connessione con
l’infortunio, ma non costituendo queste un elemento del danno stesso,
all’assicuratore LAINF che agisce quale cessionario legale del danneggiato non
basterebbe allegare e provare gli importi delle prestazioni legali (nel
concreto, delle indennità giornaliere e della rendita LAINF, IMI, spese di
guarigione, spese di accertamento) erogate al danneggiato per ottenerne il
risarcimento.
In concreto, l’attrice
avrebbe quindi dovuto allegare e provare il danno concretamente subito da B__________
A__________ per perdita di guadagno e, solo in seconda battuta, avrebbe dovuto
provare che la pretesa risarcitoria fatta valere in via di regresso non sarebbe
stata superiore all’ammontare delle prestazioni congruenti da essa erogate al
danneggiato in base alla LAINF. Prove che invece non sussisterebbero nella
fattispecie: la documentazione prodotta attesterebbe unicamente le prestazioni
LAINF erogate e le testimonianze di P__________ P__________ e B__________ W__________
non apporterebbero elementi utili all’accertamento del danno civilistico
subito, confermando solo il contenuto dei documenti con qualche precisazione
sulle modalità di calcolo.
La decisione impugnata
difetterebbe di conseguenza di ogni accertamento delle circostanze di fatto
rilevanti ai fini del calcolo del danno per perdita di guadagno ai sensi
dell’art. 46 cpv. 1 CO, corrispondente alla differenza tra il guadagno che il leso è in grado di realizzare da invalido e il guadagno
ipotetico che avrebbe potuto ottenere senza lesione. Il ricorso a dati
statistici applicato usualmente nell’ambito delle assicurazioni sociali (AI e
LAINF) non sarebbe ammissibile in materia di responsabilità civile, così che il
danneggiato (o la cessionaria) avrebbe l’onere di allegare e provare le
circostanze concrete che consentono di determinare il salario ipotetico della
vittima da sana.
Inoltre, considerato che
secondo costante giurisprudenza fa stato il salario netto, i conteggi prodotti
dall’attrice in merito alle indennità giornaliere e alla rendita per invalidità
non potrebbero fare testo poiché si baserebbero sul salario lordo. Il
ragionamento del Pretore per il quale è corretto il calcolo dell’indennità
giornaliera partendo dal salario lordo percepito dal danneggiato all’epoca
dell’infortunio sarebbe per AP 1 finanche condivisibile, ma non utile nel
concreto, essendo in discussione la quantificazione del danno civilistico per
la perdita di guadagno, non il calcolo dell’indennità giornaliera LAINF.
In aggiunta, la LAINF
calcolerebbe le prestazioni sulla base di dati statistici, riconoscendo una
progressione salariale su base statistica contemplata dall’art. 24 cpv. 2
OAINF, approccio che il Tribunale federale avrebbe avversato nel contesto
civilistico (STF 4A_6/2019 del 19 settembre 2019 consid. 5.2). In tale ambito
si potrebbe tenere conto di una progressione individuale del reddito solo ove
essa fosse effettivamente attesa nel caso concreto; l’onere di allegazione e
della prova delle circostanze in tal senso incomberebbe al danneggiato (DTF 131
III 360, 363).
Il querelato giudizio
difetterebbe poi di accertamenti sulla capacità concreta di guadagno da inabile
del leso e sull’esistenza di un torto morale, nemmeno menzionato, così come non
lo era stato nelle memorie di causa dell’attrice.
Pure a torto il Pretore
avrebbe ritenuto che nell’ambito di un’azione di regresso non si possa
procedere a un riesame dell’adeguatezza delle prestazioni erogate. Il suo
giudizio sarebbe stato viziato da un malinteso di fondo poiché se da un lato è
vero che nella fattispecie non è contestato che le prestazioni fornite
dall’attrice siano conformi alla legge, dall’altro andrebbe tenuto presente che
esse costituiscono al limite l’ammontare massimo della surrogazione, ma nulla
attesterebbero circa la conformità delle prestazioni e soprattutto in merito
all’esistenza di una corrispondente posta di danno civilistica. Si tratterebbe
di due presupposti che avrebbero dovuto essere trattati distintamente e non
sovrapposti come fatto dal Pretore.
Infine, la produzione del
plico di fatture doc. H non supplirebbe la carente allegazione della posta di
danno per spese di cura, tanto più che da essa nemmeno sarebbe sempre possibile
capire la natura del trattamento, chi lo ha eseguito e il nesso di causalità
rispetto all’intossicazione da monossido di carbonio. Neppure sarebbe vero che
la convenuta non ha contestato il danno: essa avrebbe semplicemente preso atto
del fatto che l’attrice aveva rimborsato gli importi in questione
all’assicurazione malattia, cosa che ancora non significherebbe il
riconoscimento di queste spese di cura come posta risarcibile ai sensi
dell’art. 42 cpv. 1 CO. Lo stesso varrebbe per le fatture di cui al doc. L
relative alle spese di accertamento del danno.
Mancando la prova del
danno, la petizione non potrebbe che essere respinta.
9.3. Le critiche che precedono
sono in gran parte tardive e quindi irricevibili, non essendo state avanzate
con gli allegati introduttivi (art. 229 CPC) o, addirittura, contraddicendo
quanto riconosciuto nelle conclusioni.
In effetti, sulla
questione del principio generale di dimostrazione del danno in base ai criteri
della responsabilità civile e del rapporto con la surrogazione prevista
dall’art. 72 LPGA, la convenuta nella risposta del 5 luglio 2018 ha unicamente
rilevato come “secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 143 III 79 consid. 12.3.2) spetta all’attrice comprovare che ogni prestazione
d’assicurazione rivendicata in questa sede sia legale e connessa con
l’infortunio, dunque soggetta a regresso” (pto ad 3.2, pag. 11). Con la
duplica ha poi puntualizzato che la produzione in causa dei soli conteggi delle
varie prestazioni d’indennità giornaliere versate non era sufficiente a provare
con il grado richiesto che le prestazioni erano legali e connesse con
l’infortunio: sarebbero state necessarie altre prove documentali e più precise
dalle quali evincere la natura delle prestazioni erogate e la loro connessione
con l'infortunio, precisando “non è in effetti più possibile per
l’assicuratore contro gli infortuni (…) chiedere ad un responsabile o asserito
tale l’ammontare di tutte le prestazioni erogate qualora vi siano altri
responsabili nei confronti della vittima: al responsabile o asserito tale che
si decide di azionare in causa può essere chiesta unicamente la restituzione di
quanto connesso con la sua responsabilità e non la totalità delle prestazioni”
(pto ad 3 pag. 4).
Con tali allegati la
convenuta si è quindi limitata a contestare l’esistenza della prova di un
legame tra le prestazioni per le quali era stato chiesto l’indennizzo e
l’infortunio, ma non il loro ammontare, che va quindi considerato ammesso.
Chinandosi poi sulle
singole poste così come dettagliate al pto n. 3 della petizione, AP 1 ha, sia
nella risposta che nella duplica, esplicitamente dichiarato di non contestare i
costi di cura quantificati in fr. 60'617.70 “in quanto compiutamente
documentati” (duplica pto ad 3 pag. 3), né l’importo di fr. 25'200.- per
indennità per menomazione dell’integrità (ibidem, pag. 5), e di contestare
l’importo delle indennità giornaliere perché l’attrice non avrebbe provato
sufficientemente che ogni prestazione era legale e connessa con l’infortunio, così
come di contestare quello della rendita per l’assenza di accertamenti sulla
progressione del salario e per stabilire il guadagno residuo di fr. 48'000.-,
nonché di non contestare l’ammontare delle spese peritali ma di lasciare al
giudice la decisione se i gentlemen’s agreement in ambito assicurativo
si applichino anche al caso concreto.
Le obiezioni circa la
mancata allegazione e prova dell’entità del danno subito da B__________ A__________
per perdita di guadagno sono pertanto irricevibili, così come lo sono quelle
relative all’asserto mancato esame dell’esistenza del danno (e dei suoi
elementi) e del suo ammontare secondo i criteri della responsabilità ai sensi
del CO, rispettivamente sulla quantificazione di un’eventuale pretesa del danneggiato
per torto morale (che la stessa appellante ammette, al § 31 pag. 10, essere
pacificamente congruente all’IMI).
9.4. Le contestazioni sollevate
per l’asserita assenza della prova della legalità delle prestazioni e della
loro connessione con l’infortunio, risultano non essere più attuali, visto che
con l’appello la convenuta ha esplicitamente dichiarato che “non contesta
che le prestazioni LAINF erogate dall’attrice siano di per sé conformi alla
legge” (§ 33 pag. 10).
9.5. Criticando il fatto che la
produzione del doc. L non supplirebbe alla carente dimostrazione del danno in
merito ai costi peritali, l’appellante non si confronta in alcun modo con la
sentenza di prime cure e nemmeno spiega perché la produzione di un plico di
fatture per le quali è stato chiesto il risarcimento non potrebbe essere prova
sufficiente dell’entità di tali costi. In tal senso l’appello è irricevibile
per motivazione lacunosa (art. 311 CPC).
Così facendo, ossia
concentrando le proprie attenzioni solo sulla prova del danno, essa ora non
biasima più, come fatto in precedenza, il principio in base al quale tali costi
possano essere addossati al responsabile del danno.
9.6. Le censure alla rilevanza del
doc. H per la prova dei costi di cura, a prescindere dal fatto che come visto
gli stessi non sono stati validamente contestati, si limitano all’esposizione
della propria visione in merito, senza confrontarsi con la posizione pretorile
e senza spiegare con la dovuta diligenza e precisione dove tali documenti
sarebbero lacunosi o dubbi e perché. La genericità delle obiezioni rende
anch’esse irricevibili.
9.7. Producendo la decisione 1°
luglio 2016 sulle prestazioni d’invalidità doc. J, AO 1 ha fornito non solo gli
elementi utilizzati per i suoi calcoli ma nel contempo anche quelli necessari
per il calcolo del danno per la perdita di guadagno in base alle norme sulla
responsabilità, vale a dire il salario percepito dalla vittima al momento
dell’incidente (fr. 130'000.-), il salario dopo il rientro al lavoro, possibile
solo nella misura del 30% per il danno permanente alla salute patito (fr.
4'000.- al mese per annuali fr. 48'000.-), la percentuale d’incapacità
lavorativa permanente (70%) e la perdita economica salariale risultatane (fr.
87'015.-), che hanno consentito di giungere alla quantificazione del grado di
invalidità (64%), del guadagno annuo massimo assicurato LAINF (fr. 126'000.-) e
della rendita d’invalidità in fr. 64'512.- annuali.
Il doc. V ha fornito gli
estremi per il calcolo delle indennità giornaliere, partendo da una base di fr.
276.15. Da esso risulta come tali indennità non hanno superato mai i limiti del
salario non percepito dal B__________ A__________ a causa del sinistro. In
effetti, come risulta dal doc. X, l’importo di fr. 276.15 è stato calcolato
partendo dal salario massimo assicurato di fr. 126'000.- diviso per 365 giorni.
Con il doc. W sono poi
stati forniti gli elementi per gli ulteriori calcoli, in particolare i dettagli
sui periodi in cui l’incapacità lavorativa è stata totale e quelli in cui essa
si è assestata al 70%.
Sebbene sia corretto che
in ambito civilistico sia determinante il salario netto (DTF 129 III 135
consid. 2.2), che risulta dai certificati di salario di cui al doc. VI, è
altrettanto vero che le rendite versate da AO 1, corrispondendo all’80’% del
salario calcolato su fr. 126'000.-, sono sempre state abbondantemente al di
sotto del danno patito per tale posizione.
Che le indennità
giornaliere e la rendita LAINF siano state inferiori al danno patito è d’altronde
corroborato dal fatto che B__________ A__________ abbia potuto beneficiare di
un ulteriore risarcimento da parte degli assicuratori RC dei sanitari e della
convenuta.
AO 1, quindi, ha allegato
Fatti
i fatti alla base delle proprie decisioni e utili per il calcolo civilistico
del danno, così come li ha debitamente provati (con la documentazione prodotta,
quella richiamata, i testimoni e le perizie).
Pertanto è a giusta
ragione che il primo giudice ha giudicato dimostrato e indennizzabile il danno
fatto valere dall’attrice.
10. Il secondo grosso tema
affrontato dall’appellante è quello dell’interruzione del nesso di causalità
adeguata.
10.1. Sulla questione il Pretore ha
richiamato la presa di posizione del perito giudiziario dr. F__________ V__________
(doc. 6-6 e doc. XI, AI 218 e 240) che ha confermato che la causa delle lesioni
permanenti subite da B__________ A__________ era l’intossicazione da monossido
di carbonio dovuta al malfunzionamento della caldaia dell’appartamento della
convenuta responsabile della fuoriuscita del gas letifero e al misconoscimento
dell’intossicazione da parte dei sanitari, che aveva impedito la reversibilità
dei danni ormai permanenti. Ciò posto, fondandosi sull’accertamento peritale
per il quale la diagnosi poteva essere fatta più precocemente e tale tempistica
avrebbe consentito di curare adeguatamente e per tempo il paziente così come di
bonificare l’ambiente dell’appartamento eliminando la fonte di monossido di
carbonio, evitando di conseguenza le lesioni permanenti alla salute, di modo
che si configurava una responsabilità professionale medica a carico dei
sanitari dei due nosocomi (AI 218 pag. 72), il Pretore ha giudicato che anche
ammettendo una simile concolpa dei medici che hanno visitato B__________ A__________
in occasione dei suoi ricoveri nel mese di dicembre 2010, essa non era
certamente atta a interrompere il nesso di causalità adeguata tra i problemi di
salute e la causa principale del danno, la fuoriuscita di monossido di carbonio
(sentenza consid. 8 pag. 10).
10.2. A mente dell’appellante, accertando
che anche qualora il comportamento colposo dei medici dovesse essere ammesso
alla luce delle chiare risultanze peritali, tale concolpa non sarebbe
certamente stata atta a interrompere il nesso di causalità tra la fuoriuscita
del monossido di carbonio dalla canna fumaria e il danno alla salute subito da
B__________ A__________, il Pretore non avrebbe debitamente considerato tutte
le circostanze rilevanti ai fini della causalità adeguata.
Per la valutazione del
nesso di causalità non sarebbe la prevedibilità soggettiva a essere decisiva,
ma il pronostico retrospettivo oggettivo. In particolare il giudice potrebbe
ammettere la causalità adeguata anche con riferimento a delle conseguenze che
appaiono del tutto straordinarie o rare agli occhi del profano, in presenza di
una prova peritale che concluda per la loro ordinarietà rispetto alla causa
posta in essere dal responsabile.
È opinione di AP 1 che,
mentre può essere prevedibile che una fuoriuscita di monossido di carbonio
dalla propria canna fumaria possa propagarsi nei vani della propria abitazione
e intossicare persone ivi presenti, non lo sarebbe per contro lo scenario della
penetrazione del monossido di carbonio dalla propria canna fumaria attraverso i
muri di due abitazioni, poiché del tutto straordinario e inverosimile. La
singolarità dell’accaduto troverebbe conferma nella perizia privata del prof.
med. S__________ B__________, che ha sostenuto che l’assenza di una possibile
fonte di monossido di carbonio quali stufe, camino in uso, scaldabagno a gas,
all’interno dei locali in cui il paziente si trovava, escludeva in pratica la
possibilità che egli avesse un’intossicazione da monossido di carbonio e che ha
sostenuto che in Svizzera una simile intossicazione è evento molto raro.
Avrebbe dovuto essere compito dell’attrice, alla luce degli elementi emersi dal
procedimento penale, corroboranti l’imprevedibilità soggettiva del decorso
causale e dell’evento dal punto di vista della convenuta, allegare e provare
che una simile conseguenza non sarebbe stata straordinaria da un punto di vista
oggettivo-retrospettivo. Le perizie agli atti avrebbero trattato la difettosità
costruttiva e manutentiva dell’opera (canna fumaria) ma non la tematica della
straordinarietà dell’infiltrazione del monossido di carbonio da una casa
all’altra.
Inoltre il Pretore avrebbe
erroneamente escluso un’interruzione del nesso di causalità adeguata a seguito
del comportamento dei sanitari che hanno avuto in cura B__________ A__________.
In realtà, sia lui che la compagna poi deceduta, erano stati ripetutamente
ricoverati e presi a carico dai medici della Clinica __________ __________ e
soprattutto dell’Ospedale __________ __________ di __________ senza che nessuno
di essi avesse mai diagnosticato, nonostante i chiari valori della
carbossiemoglobina lo imponessero, un’intossicazione da monossido di carbonio.
Essi avrebbero così commesso un’estrema e ingiustificabile negligenza che
avrebbe relegato in secondo piano un’eventuale responsabilità della convenuta
ai sensi dell’art. 58 CO: sarebbe stata l’imperizia dei medici la causa
principale del danno. La dimostrazione che così sarebbe, si troverebbe nella
liquidazione del risarcimento dei danni a favore degli eredi della defunta P__________
S__________ __________ e di B__________ A__________, nella quale l’assicuratore
RC dell’Ente ospedaliero si sarebbe assunto il 90% dell’onere, mentre quello RC
immobili della convenuta il 10%. Tale circostanza sarebbe stata debitamente
allegata nella risposta e non contestata nella replica, sicché andrebbe
ritenuta ammessa e acquisita, mentre il Pretore nemmeno l’avrebbe considerata
nel suo ragionamento. La responsabilità dei terzi sarebbe quindi largamente
Considerandi
prevalente.
10.3
L’esistenza di un rapporto di
causalità naturale tra l’immissione di monossido di carbonio dall’abitazione
della convenuta, ossia che esso sia stato la conditio sine qua non per
l’insorgere del danno, non è in discussione, non essendo tra l’altro nemmeno
necessario che ne sia l’unica causa (DTF 143 III 242 consid. 3.7).
Un rapporto di causalità è
adeguato se, secondo il corso ordinario delle cose e la comune esperienza di
vita, l’atto o l’omissione in oggetto è in grado di dare origine a un risultato
come quello che si è prodotto (DTF 143 III 242 consid. 3.7), cosa che nella
fattispecie nemmeno è controversa.
Il rapporto di causalità adeguato si interrompe se a una
causa adeguata in sé a provocare il danno se ne aggiunge un'altra che possiede
un grado di efficienza talmente elevato che la prima appare giuridicamente
irrilevante (DTF 116 II 519 consid. 4b pag. 524). L'altra causa può consistere
in una grave colpa della vittima o di terzi.
Il
comportamento del danneggiato o di un terzo non è di norma in grado di
interrompere l'adeguato nesso causale tra il danno e il comportamento del primo
responsabile; nemmeno se la colpa del danneggiato o del terzo è superiore alla
sua (DTF 112 II 141 consid. 3a; STF 4A_230/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.4).
Anche se altre cause si verificano in aggiunta alla prima causa e la relegano
in secondo piano, essa rimane adeguatamente causale finché è ancora da
considerarsi significativa nel contesto dell'evento, purché una causa
aggiuntiva non sia così al di fuori del normale corso degli eventi, talmente
eccezionale o straordinaria da non essere prevedibile (DTF 116 II 519 consid. 4b;
102.
II 366; STF 4A_741/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 4.2). L’imprevedibilità
di un atto concorrente non è in sé sufficiente a interrompere il rapporto di
causalità adeguata; affinché ciò avvenga è necessario che questo atto ricopra
un’importanza tale da imporsi come la causa più probabile e più immediata
dell’evento all’origine del danno, relegando in secondo piano tutti gli altri
fattori che hanno contribuito a cagionarlo, in particolare il comportamento
rimproverato al danneggiato (DTF 133 V 14 consid. 10.2; STF 4A_66/2010 del 27
maggio 2010 consid. 2.3). In altri termini, è l'intensità dei rapporti causali
a essere determinante: se uno di essi risulta essere così intenso da sopprimere
l'altro e da farlo apparire giuridicamente irrilevante, si verifica
l’interruzione del nesso causale adeguato (DTF 130 III 182 consid. 5.4;
4A_342/2020 del 29 giugno 2021 consid. 7.1.2).
10.4
In casu, la tesi della
straordinarietà dell’infiltrazione del monossido di carbonio da un’abitazione
all’altra è stata proposta per la prima volta solo con l’appello, per cui essa
è tardiva e inammissibile ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC.
Ciò detto, nel merito
l’appellante non può in ogni modo essere seguita poiché se, come ella ammette,
la propagazione di gas letale attraverso la canna fumaria è prevedibile nella
propria abitazione, essa non spiega perché non lo sarebbe lo scenario della
penetrazione attraverso i muri delle due case in questione, limitandosi alla
mera asserzione. In particolare non chiarisce perché, trattandosi di
infiltrazioni di gas che notoriamente passano attraverso pertugi di dimensioni
minime, avrebbe dovuto apparire impensabile il passaggio tra due stabili
contigui che formano un unico immobile e che, per di più, non sono di recente
costruzione.
10.5
Le negligenze commesse dai
sanitari sono indiscutibili e finanche rilevanti: una tempestiva diagnosi
dell’avvelenamento da monossido di carbonio avrebbe verosimilmente consentito
di evitare o ridurre il danno alla salute della vittima, come riconosciuto
anche dal Pretore.
Ciononostante, il loro
errore professionale non ha forza tale da fare apparire irrilevante ai sensi
della citata giurisprudenza la dispersione del gas mortale, indiscutibilmente
causa principale dei danni neurologici permanenti patiti da B__________ A__________.
La conclusione del primo giudice è dunque corretta.
Un’errata diagnosi non è
un evento così straordinario e imprevedibile, soprattutto in una situazione
come quella che ci occupa, nella quale la fonte delle esalazioni era celata,
come confermato dal fatto che sono stati vari i medici che non sono riusciti a
individuare la causa dei malesseri dei due malcapitati.
Inoltre non va sottaciuto
quanto già scritto dal Procuratore pubblico nel suo decreto d’abbandono del 22
marzo 2016 (doc. G pag. 25) e meglio che anche qualora i medici avessero
rettamente preso atto dell’esistenza di avvelenamenti da monossido di carbonio,
sarebbe stato difficile pretendere da essi di risalire alla causa
dell’inalazione del gas poiché i due conviventi si sono sempre recati
separatamente e in momenti diversi ai Pronto soccorso e, soprattutto, perché la
loro abitazione era riscaldata da un impianto elettrico e il camino era da
tempo inutilizzato, tanto che era stata necessaria una valutazione tecnica per
appurare da dove era provenuto il monossido di carbonio. In rapporto a questa
conclusione la seconda parte della perizia medico legale del dr. F__________ V__________
citata nella sentenza impugnata (consid. 8 pag. 10), con cui è stato sostenuto
che una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di bonificare l’appartamento
eliminando la fonte di monossido di carbonio, appare alquanto teorica e poco
realistica.
In definitiva, a giusta
ragione, il Pretore ha ritenuto che la fuoriuscita del monossido di carbonio
dalla canna fumaria dell’abitazione della convenuta è da considerarsi la causa
principale del danno. L’appello, non avendo apportato motivazioni
sufficientemente valide per nemmeno ipotizzare di discostarsi da una simile
conclusione, deve quindi essere rigettato.
11.
In definitiva, visto
quanto precede, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere
respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 446'284.05, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso
al Tribunale federale.
Le spese processuali d’appello, calcolate
secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 18’000.-.
Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e
cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 12’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide: 1. L'appello 3 novembre 2021 di AP 1 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 18’000.- sono poste a carico
dell’appellante, che rifonderà a controparte fr. 12'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).