12.2021.17
Conclusione del contratto. Accettazione della contro-offerta per atti concludenti. Tesi appellatoria dell'accettazione viziata da timore, respinta
28 ottobre 2021Italiano22 min
memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.17
Lugano
28 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.46 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 9 marzo 2015 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ PA
1
con cui l‘attore ha chiesto
la condanna della controparte al pagamento di fr. 41'500.- oltre interessi nonché
il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. __________ dell’UE di
Lugano,
domande a cui si è opposta
la convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza del 23 dicembre 2020,
appellante la convenuta
con atto di appello del 2 febbraio 2021 con cui postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore, con
risposta del 26 marzo 2021, postula la reiezione del gravame e la conferma del
giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è titolare di due ditte individuali non
iscritte a registro di commercio – la M__________ di AO 1 e la D__________ di AO
1 – tramite le quali ha intrattenuto per anni rapporti commerciali con AP 1, società
dalla quale ha acquistato un numero importante di estintori mangiafuoco.
Nel corso del mese di luglio 2011 AO 1 ha
restituito alla controparte 1522 estintori modello “mangiafuoco 8B” e 225
estintori modello “mangiafuoco 13B”, fatturandole l’importo di
fr. 79'601.– a titolo di rimborso degli estintori ritenuti difettosi (doc. 3);
questa fattura è stata contestata ed è rimasta non pagata (doc. 4, 5 e 6).
Il 4 giugno 2012 G__________ R__________,
amministratore di AP 1, ha redatto e trasmesso a AO 1, per esame e
sottoscrizione, un accordo dal seguente tenore:
“contratto
Egregio Sig. AO 1,
in riferimento alle sue precedenti richieste
del 27.07.2011 alla lettera del Ns avvocato del 28.09.2011 ed alle riunioni
intercorse tre lei, il sig. R__________ ed i responsabili delle rispettive
aziende sig. B__________ U__________ per E__________ ed E__________ T__________
per __________ Srl __________, con la presente lei ci conferma che a
ricevimento di quanto pattuito, ossia 74'500.– pagabili in 4 rate entro il 15
di ogni mese dai quali verranno dedotti acconti da lei ricevuti, si riterrà
tacitato da ogni pretesa nei confronti di AP 1 __________.
Il pagamento avrà inizio nel momento in cui
sparirà da internet ogni documentazione commento od altro nei confronti della
Società AP 1 del sig. R__________ della Società E__________ e della società E__________
in merito al prodotto mangiafuoco inserito tramite il suo collaboratore A__________
L__________.
Qualora dovessero apparire in seguito altri
commenti la riterremo personalmente responsabile per il suo collaboratore o di
chi per esso ed agiremo nei suoi confronti per un importo di CHF 100'000.–.
Ci riserviamo di effettuare una denuncia presso
le competenti autorità nei confronti del suo collaboratore L__________.
Inoltre le ribadiamo che non abbiamo nessun
rapporto di collaborazione con il Sig. L__________ ed a lui nulla dobbiamo.
Cordiali saluti” (doc. 11).
AO 1 ha ritornato alla controparte copia dello
scritto controfirmato cancellando però dallo stesso l’indicazione “della
società E__________ e della società E__________ in merito al prodotto
mangiafuoco inserito tramite il” e apponendo l’aggiunta secondo cui “Diese
Unterschrift ist nur gültig wenn ich am 5.6.2012 20’000.– Sfr. auf dem Konto __________
habe” (doc. D / 12).
AP 1 non ha sollevato alcuna obbiezione a
queste modifiche e anzi ha provveduto a versare a AO 1 complessivi fr. 33'000.-
e più precisamente
fr. 20'000.- in data 5 giugno 2012 (doc. E), fr. 10’000.- il 27 luglio 2012 (doc.
F) e in data imprecisata ulteriori fr. 3'000.- (doc. G); i pagamenti sono poi
stati interrotti.
Nel corso dei mesi seguenti sono (nuovamente) comparsi
in internet dei commenti negativi nei confronti di AP 1 come pure dei suoi
produttori e fornitori, __________ (doc. 13).
AO 1 ha sollecitato a più riprese il pagamento
di quanto - a suo dire - spettantegli secondo l’accordo di cui ai doc. 11 e D /
12; senza successo. In data 17 ottobre 2013 egli ha quindi fatto spiccare nei
confronti di AP 1 il PE. __________
dell’UE di Lugano contro cui l’escussa ha interposto opposizione.
2.
Previo tentativo di conciliazione
(CM.2014.473), in data 9 marzo 2015 AO 1 ha quindi inoltrato una petizione alla
Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
41'500.-, pari all’importo residuo oggetto del contratto doc. D / 12 nonché il
rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE. __________ dell’UE di Lugano.
In
sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ne ha
chiesto la reiezione. In sintesi, essa ha negato la venuta in essere
dell’accordo a cui si rifaceva l’attore argomentando che questi non vi avrebbe
aderito ma avrebbe formulato una controproposta, da lei mai
accettata. In
subordine, AP 1 ha invocato, nella denegata ipotesi che il contratto venisse
giudicato concluso, il vizio di volontà affermando di essere stata indotta a
sottoscrivere l’accordo per dolo, rispettivamente sotto ricatto in quanto l’attore,
tramite il suo collaboratore A__________ L__________, avrebbe pubblicato in
internet scritti, immagini e video lesivi del suo onore e della sua buona
reputazione come pure di quelli del suo amministratore G__________ R__________.
AO 1 avrebbe quindi preteso il pagamento di fr. 74'500.- per far sparire questa
documentazione dal web; poiché nel settembre 2012 questo materiale è riapparso la
convenuta si sarebbe considerata liberata dagli impegni presi. Essa ha inoltre sostenuto
che i pagamenti effettuati sarebbero avvenuti a titolo volontario e non in
esecuzione di obblighi contrattuali. La convenuta ha contestato pure la natura
difettosa della merce restituita e ha osservato che una parte degli estintori
resi sarebbe stata acquistata da terzi e non dall’attore il quale non beneficiava
pertanto di alcun diritto di garanzia.
Da ultimo,
essa ha posto in compensazione due pretese di
fr. 15'159.10 e di fr. 13'900.-, corrispondenti rispettivamente a un vecchio
credito scoperto e ai costi di deposito della merce resa.
In replica, AO 1 si è riconfermato nella
propria richiesta e ha ribadito che la merce era tanto difettosa da
giustificare appieno la risoluzione del contratto, manifestato mediante la riconsegna
della stessa. Egli si è opposto a qualsiasi contropretesa della convenuta e ha
sostenuto che questa aveva accettato il contratto in piena libertà, esente da
qualsivoglia forma di coercizione o timore. Accettazione che era comprovata dal
fatto che essa lo aveva ossequiato procedendo ai primi versamenti.
In duplica la convenuta ha ribadito la propria
posizione.
Esperita l’istruttoria,
Fatti
i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei
memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
3.
Con decisione del 23 dicembre 2020 il Pretore ha accolto la
petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 41'500 oltre interessi nonché
ordinato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. __________
dell’UE di Lugano. In sintesi, il giudice di prima sede, dopo aver ripercorso
le allegazioni delle parti, si è chinato sulla problematica dell’accettazione
del contratto, osservando che la parte convenuta non solo non aveva espresso
alcuna riserva alla controproposta sottopostale dall’attore ma anzi si era
affrettata a darvi seguito effettuando il primo pagamento di fr. 20'000.- nel
termine fissatole, per poi procedere in un secondo tempo a due ulteriori versamenti
come da contratto. Su questa base il Pretore ha giudicato vi fossero elementi
sufficienti per ammettere un’accettazione tacita della controfferta
sottopostale da AO 1. Il primo giudice ha quindi analizzato le eccezioni
inerenti alla conclusione dell’accordo per dolo e timore giungendo alla
conclusione che le stesse fossero infondate. Esprimendosi sulla tesi del
ricatto, il Pretore ha altresì posto l’accento sul fatto che non vi fosse
alcuna prova dell’asserito grave danno di immagine lamentato dalla convenuta e
che nell’incarto non vi fosse alcuna copia dei filmati da essa ritenuti
gravemente pregiudizievoli, circostanza che è parsa quantomeno sorprendente. Il
Pretore ha quindi concluso per la fondatezza della pretesa fatta valere in sede
giudiziaria dall’attore. Egli ha di contro respinto le due pretese poste in
compensazione dalla convenuta ritenendole superate dall’accordo doc. D / 12.
In data 7 gennaio 2021 il
Pretore, dando seguito a uno scritto di data 30 dicembre 2020 di AO 1, ha
proceduto a una correzione e rettifica del dispositivo limitatamente alla
decorrenza degli interessi di mora.
4. Con atto
d’appello del 2 febbraio 2021 AP 1, dopo aver ampiamente ricapitolato la
propria versione dei fatti, rimprovera al Pretore di aver erroneamente ritenuto
accettata l’offerta, in assenza della reciproca volontà delle parti e mancando
la forma scritta da queste pattuita per ogni modifica contrattuale. A detta
della stessa l’ipotesi di un’accettazione per atti concludenti dell’accordo
sarebbe in concreto inammissibile. Essa sostiene altresì di aver effettuato i
versamenti a favore dell’attore su base volontaria con l’unico scopo di ottenere
la cancellazione dal web dei commenti negativi. AP 1 ripropone quindi la tesi
secondo cui l’accordo sarebbe stato illecito e viziato da timore. Essa censura
inoltre un errato accertamento dei fatti e un errore nella messa a carico
dell’onere della prova, in particolare, in relazione alla difettosità degli
estintori e alle circostanze della pattuizione.
5. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
6.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. Il lungo
- e finanche prolisso - appello qui in esame in taluni punti non contiene una
critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una
propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza debitamente comprovare le
tematiche sollevate. Problematica che
concerne, tra l’altro, gli antefatti all’invio dello scritto di data 4 giugno
2012, il contenuto e la pretesa natura lesiva dei filmati, l’asserito grave
pregiudizio connesso alla loro pubblicazione in rete e l’apprezzamento delle testimonianze
agli atti.
L’appello
in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi
sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre
non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono
alcuna critica al giudizio impugnato.
7.
Come accennato poc’anzi, AP 1 nega la
venuta in essere di un accordo con la controparte e sostiene di non aver mai
accettato né in forma espressa né tacitamente la controproposta doc. D /12 da
questi trasmessale. La volontà delle parti manifestata con l’invio dei doc. 11
e doc. D / 12 non sarebbe stata concorde. Secondo l’appellante la successiva esecuzione
dei pagamenti a favore di AO 1 sarebbe irrilevante ai fini contrattuali non
essendo stata rispettata la forma scritta scelta dalle parti.
7.1. Il Pretore ha già illustrato i principi
dottrinali e giurisprudenziali applicabili alla problematica. In questa sede si
rivela nondimeno utile ricordare che ai sensi dell’art. 1 CO un contratto è
perfezionato quando le parti contraenti hanno manifestato, reciprocamente e in
maniera concordante, la loro volontà. In altre parole, un contratto è validamente
concluso dal momento in cui le manifestazioni di volontà delle parti sono concordanti.
Esse devono inoltre essersi accordate su tutti i punti essenziali del negozio
giuridico. Quando la dichiarazione di accettazione del contratto si differenzia
per i contenuti dall’offerta (in uno o più punti essenziali), essa non
costituisce accettazione ai sensi di legge bensì è da intendere quale
controfferta. Questa soggiace alle stesse regole dell’offerta nel senso che la
parte destinataria deve manifestare la sua volontà di accettare la controfferta
(cfr. Gauch/ Schluep/ Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht AT I, 11ª
ed., n. 441 con riferimenti;
Tercier/ Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5ª ed., n. 604 e 624; Morin in: Commentaire Romand, CO I, 2ª ed.,
n. 88 con rinvii).
L’accettazione può avvenire in forma espressa
o tacita (art. 1 cpv. 2 CO), ritenuto che un’accettazione tacita o per atti
concludenti è data, segnatamente, quando la parte destinataria dell’offerta
esegue in parte o del tutto il contratto (Realakzept; Gauch/ Schluep/ Schmid, op. cit., n. 447).
7.2. Per quanto attiene alla fattispecie in esame è
pacifico che AO 1 ha apportato delle modifiche alla proposta di accordo di data
4 giugno 2012 (doc. 11) trasmessagli dall’amministratore di AP 1; nello
specifico l’attore ha stralciato i riferimenti alle società __________ ed __________
e ha imposto il pagamento di un primo acconto - da lui quantificato in fr.
20'000.- - entro il 5 giugno 2012 - ovvero già il giorno successivo all’invio
della sua controproposta e ben 10 giorni prima di quanto previsto nel testo
originale (per i dettagli si rinvia ai doc. 11 e doc. D / 12). Sono queste rettifiche
che vanno a toccare aspetti essenziali del contratto e che necessitano pertanto
dell’adesione della controparte affinché la pattuizione possa essere ritenuta
validamente conclusa.
Poiché, nel concreto caso, è
stato accertato che AP 1 non ha mai manifestato espressamente il suo accordo ai
nuovi termini contrattuali, è necessario verificare se essa lo abbia fatto
tacitamente, tesi sostenuta dall’attore e seguita dal Pretore nel giudizio qui
impugnato.
Dall’incarto emerge che
sebbene l’appellante non abbia mai esplicitamente aderito alla controproposta
sottopostale da AO 1 essa non ha neppure mai sollevato contestazioni o riserve
al riguardo. Anzi, essa si è affrettata a effettuare già il giorno successivo
alla ricezione della medesima il pagamento dell’importo di fr. 20’000.- (doc. 2
e E), così come richiesto dall’attore, circostanza che già da sola può essere
ragionevolmente interpretata quale espressione di un’accettazione per atti
concludenti dell’accordo. A questo va altresì aggiunto che successivamente AP 1
ha effettuato ulteriori due versamenti (doc. F e G) a favore di AO 1 senza
formulare alcuna riserva o obbiezione. Tutti elementi che suffragano
ulteriormente la tesi dell’accettazione tacita.
Venire ora a sostenere che AP
1 “non si sentiva vincolata dal contratto” e che questi versamenti “erano
semplici atti unilaterali” effettuati “su base volontaria” (appello,
pag. 17) non è credibile.
Ad ogni buon conto, in base
al principio dell’affidamento, l’appellante deve lasciarsi imputare il proprio
Considerandi
comportamento - che nello specifico può oggettivamente essere inteso quale
manifestazione di adesione alla pattuizione - e questo anche nel caso in cui -
ipotesi qui rigettata - lo stesso
non avesse corrisposto alla sua intima volontà.
Palesemente pretestuosa è
l’allegazione appellatoria secondo cui la valuta di pagamento non sarebbe stata
rispettata in quanto l’importo di fr. 20'000.- sarebbe giunto sul conto del destinatario
con un giorno di ritardo. Come emerge chiaramente dai documenti agli atti il
versamento è infatti stato effettuato nel termine impartito ed è pure stato
contabilizzato dalla società in data 5 giugno 2012 (doc. 2) esattamente come
richiesto dal contratto (doc. D / 12).
Priva di fondamento si
rivela inoltre la tesi appellatoria secondo cui un’accettazione per atti
concludenti della modifica contrattuale proposta da AO 1 non potrebbe entrare
in linea di conto in quanto AP 1 avrebbe posto quale condizione di validità
dell’accordo la forma scritta (appello, pag. 16). In primis, di questo asserito
requisito imposto dall’appellante non vi è traccia nell’incarto, il semplice
fatto di aver trasmesso la proposta di accordo alla controparte per iscritto
non è ancora sufficiente per presumere la scelta di questa specifica forma pena
la non obbligatorietà dell’atto.
A questo vada inoltre
aggiunto che il fatto di invocare un vizio di forma dopo aver adempiuto -
perlomeno nei suoi punti essenziali e in piena consapevolezza dell’esistenza
dell’asserito vizio - al contratto - e questo con l’unico e chiaro intento di
liberarsi dal vincolo giuridico creato dallo stesso - costituisce un manifesto
abuso di diritto che non può venir tutelato da questa Camera.
A fronte di tutto quanto sin
qui evidenziato, la circostanza - menzionata dall’appellante - che il secondo e
il terzo versamento sono stati effettuati senza rispettare né gli importi né le
scadenze non è tale da inficiare la tesi attorea.
Così stando le cose è
pertanto a giusto titolo che il Pretore ha accertato l’adesione - per atti
concludenti - di AP 1 alla controproposta di AO 1 e la conseguente venuta in
essere tra le parti dell’accordo di cui al doc. D / 12.
8.
L’appellante prosegue riproponendo
la tesi secondo cui l’accordo sarebbe stato concluso a seguito di pressioni e minacce
e chiede pertanto che lo stesso venga giudicato non vincolante in quanto viziato
da timore. A mente della stessa scopo della pattuizione non sarebbe mai stato
quello di regolamentare la restituzione della merce ritenuta difettosa bensì quello
di porre fine alle (asserite) illecite pubblicazioni sul web di filmati e
commenti lesivi della propria immagine.
8.1
Giusta
l’art. 29 CO il contratto
non obbliga colui che lo ha concluso per timore ragionevole causato dal fatto
illecito dell’altra parte o di una terza persona (art. 29 cpv. 1 CO). Il timore
è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve supporre che la
vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei
intimamente legata versino in pericolo grave ed imminente
(art. 30 cpv. 1 CO). Un pericolo grave è dato quando la minaccia presenta una
certa intensità e secondo la sua natura è adatta a ledere il libero arbitrio
dell’altra parte. Incombe a colui che si avvale del vizio di volontà l’onere di
dimostrare la minaccia, il carattere illecito e il nesso di causalità.
8.2
La
tesi dell’appellante non convince. Il primo rilievo concerne l’assenza totale
di prove agli atti quo all’asserita minaccia e al preteso grave danno
d’immagine causato a AP 1 dalle pubblicazioni in parola. In sede giudiziaria l’appellante
non è neppure riuscita a indicare il contenuto dei filmati da lei ritenuti
particolarmente pregiudizievoli e tantomeno ne ha prodotto copia, circostanza
che non può che stupire. Pare in effetti quantomeno singolare che una società
che si ritiene lesa da filmati e vittima di un ricatto non estrapoli una copia (o
più copie) di predetti video a tutela dei propri diritti, operazione che anche all’epoca
dei fatti non presentava certo particolari difficoltà. Omissione questa che va
ora a pregiudizio di AP 1.
L’allegazione
- menzionata per la prima volta in questa sede - secondo cui la copia dei
filmati sarebbe stata scaricata e tenuta da A__________ D__________ __________,
nel frattempo deceduta, è palesemente tardiva e, a ogni buon conto, non è atta
a sgravare l’appellante dal proprio onere probatorio.
A
non averne dubbio il (preteso) grave pregiudizio non può certo essere desunto
dagli sconclusionati e sgrammaticati testi delle email di cui al doc. 13 e
neppure dal semplice fatto che AP 1 “abbia formulato una proposta di
pagamento per CHF 74'500.-“, proposta che - a detta dell’appellante
medesima - essa non avrebbe mai formulato “se le minacce non fossero state
oggettivamente gravi” (appello, pag. 23), gravità di cui però come già doviziosamente
illustrato non vi è prova agli atti.
La
deposizione resa da G__________ R__________ che conferma la tesi appellatoria (interrogatorio
cit. del 2 luglio 2020) va infatti debitamente relativizzata alla luce del suo
ruolo all’interno della società appellante, di cui era l’amministratore unico,
e delle risultanze istruttorie di segno opposto. Tra queste la testimonianza
resa da C__________ B__________, della cui imparzialità non vi è invero
concreto motivo di dubitare, il quale ha smentito su tutta la linea la tesi di AP
1.
(cfr. audizione testimoniale in via rogatoriale di C__________ B__________
del 13 gennaio 2018). In relazione a questo teste è utile ricordare che la sua
audizione è stata richiesta proprio dall’appellante con lo scopo di comprovare
gli (asseriti) ricatti e i (pretesi) vari atti illeciti di cui AO 1 si sarebbe
reso responsabile. Sostenere ora – a fronte di una deposizione che non ha
rispecchiato le aspettative e che si è rivelata sfavorevole - che la
testimonianza in parola sarebbe “inconferente” e dettata da “motivi
di inimicizia” (appello, pagg. 21 e 22), senza fornire elementi concreti a
sostegno di queste affermazioni (tale non può essere ritenuto il riferimento
alla vertenza pendente in Italia in quanto già nota ben prima dell’audizione
del teste), è manifestamente pretestuoso.
A
questo va inoltre aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene AP 1, “l’esistenza
di una minaccia illecita ed il nesso causale con la stipula del contratto” (appello,
pag. 18) non traspare dal testo del contratto medesimo. Anzi, nella sua parte
iniziale l’accordo fa esplicito riferimento alla fattura di data 27 luglio 2011
(doc. 3) e allo scritto del 28 settembre 2011 (doc. 6), il contenuto dei quali -
qui dato per trascritto - verteva sulla restituzione degli estintori ritenuti
difettosi e relativo rimborso e sulle (ulteriori) pendenze economiche ancora
scoperte connesse a questa transazione commerciale (segnatamente, il saldo della
fornitura degli estintori e il costo preteso per il loro deposito; cfr. anche consid.
9).
Sulla
base degli atti è pertanto a ragione che il Pretore ha giudicato che il motivo
dell’accordo andasse ricercato nella volontà delle parti di risolvere la
problematica legata agli estintori, garantendo nel contempo a AP 1
l’eliminazione dai social media dei contenuti da essa ritenuti lesivi.
Alla luce di quanto
precede la censura appellatoria non può che essere giudicata infondata; è
pertanto correttamente che il Pretore ha respinto l’eccezione qui in esame.
9.
Da
ultimo, l’appellante rimprovera al Pretore di aver erroneamente ritenuto che le
due pretese di fr. 15’159.10 e di
fr. 13'900.- (quest’ultima aumentata in sede di appello a
fr. 33'100.-, pag. 27), relative rispettivamente al saldo della fornitura degli
estintori rivelatisi poi difettosi e ai costi di deposito degli stessi, da lei
fatte valere in compensazione fossero superate dal successivo accordo doc. D /
12.
Nello specifico, essa nega che con l’accordo in discussione le parti
avessero inteso risolvere tutte le questioni tra di esse pendenti. A torto.
Queste
contestazioni si scontrano infatti con le emergenze istruttorie, in particolare
con il testo stesso dell’accordo dal quale traspare la volontà delle parti di liquidare
nella sua integralità la controversia sorta in relazione agli estintori. A riprova
di ciò è necessario ribadire che nella sua parte iniziale il documento (doc. D /
12) oltre che agli incontri intercorsi tra le parti fa esplicito riferimento sia
allo scritto di data 28 settembre 2011 con cui il patrocinatore legale di parte
appellante aveva fatto valere le pretese ora poste in compensazione per conto
della sua cliente (doc. 6) che alla fattura del 27 luglio 2011 emessa da AO 1
contestualmente alla restituzione degli estintori (doc. 3).
Sostenere
ora che l’accordo aveva quale scopo unicamente quello di tacitare AO 1
lasciando però sussistere nel contempo le due pretese nei suoi confronti è
contrario a ogni logica.
Malgrado
l’appellante si ostini ad affermare il contrario, dagli atti traspare in
maniera chiara la volontà delle parti di liquidare - con la sottoscrizione
dell’accordo - definitivamente e integralmente il rapporto commerciale
derivante dalla compravendita degli estintori tacitando le reciproche pretese.
Correttamente
il Pretore ha pertanto ritenuto superate dalla conclusione di questa successiva
pattuizione le contestazioni sollevate da AP 1 relative alla difettosità degli
estintori e all’esistenza della notifica.
È
inoltre utile ricordare che la versione originale dell’accordo (doc. 11) è stata
redatta dalla qui appellante e da essa sottoposta a AO 1. AP 1 è pertanto ora
malvenuta a dolersi di asserite imprecisioni o omissioni nel testo.
La
censura va pertanto integralmente disattesa.
Così
stando le cose si può prescindere dall’esprimersi sull’estensione della pretesa
fatta valere in compensazione da AP 1 per i costi di deposito (appello, pag.
27), estensione che comunque già a un primo esame sembra inammissibile.
10.
In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza
di prima sede integralmente confermata. Le spese processuali e le ripetibili
seguono la soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide: 1. L’appello 2 febbraio 2021 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese processuali d’appello di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico di AP
1. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di
appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).