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Decisione

12.2021.17

Conclusione del contratto. Accettazione della contro-offerta per atti concludenti. Tesi appellatoria dell'accettazione viziata da timore, respinta

28 ottobre 2021Italiano22 min

memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.17

Lugano

28 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.46 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 9 marzo 2015 da

AO

1

rappr. dall’ PA 2

contro

AP 1

rappr. dall’ PA

1

con cui l‘attore ha chiesto

la condanna della controparte al pagamento di fr. 41'500.- oltre interessi nonché

il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. __________ dell’UE di

Lugano,

domande a cui si è opposta

la convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza del 23 dicembre 2020,

appellante la convenuta

con atto di appello del 2 febbraio 2021 con cui postula la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,

protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore, con

risposta del 26 marzo 2021, postula la reiezione del gravame e la conferma del

giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO 1 è titolare di due ditte individuali non

iscritte a registro di commercio – la M__________ di AO 1 e la D__________ di AO

1 – tramite le quali ha intrattenuto per anni rapporti commerciali con AP 1, società

dalla quale ha acquistato un numero importante di estintori mangiafuoco.

Nel corso del mese di luglio 2011 AO 1 ha

restituito alla controparte 1522 estintori modello “mangiafuoco 8B” e 225

estintori modello “mangiafuoco 13B”, fatturandole l’importo di

fr. 79'601.– a titolo di rimborso degli estintori ritenuti difettosi (doc. 3);

questa fattura è stata contestata ed è rimasta non pagata (doc. 4, 5 e 6).

Il 4 giugno 2012 G__________ R__________,

amministratore di AP 1, ha redatto e trasmesso a AO 1, per esame e

sottoscrizione, un accordo dal seguente tenore:

“contratto

Egregio Sig. AO 1,

in riferimento alle sue precedenti richieste

del 27.07.2011 alla lettera del Ns avvocato del 28.09.2011 ed alle riunioni

intercorse tre lei, il sig. R__________ ed i responsabili delle rispettive

aziende sig. B__________ U__________ per E__________ ed E__________ T__________

per __________ Srl __________, con la presente lei ci conferma che a

ricevimento di quanto pattuito, ossia 74'500.– pagabili in 4 rate entro il 15

di ogni mese dai quali verranno dedotti acconti da lei ricevuti, si riterrà

tacitato da ogni pretesa nei confronti di AP 1 __________.

Il pagamento avrà inizio nel momento in cui

sparirà da internet ogni documentazione commento od altro nei confronti della

Società AP 1 del sig. R__________ della Società E__________ e della società E__________

in merito al prodotto mangiafuoco inserito tramite il suo collaboratore A__________

L__________.

Qualora dovessero apparire in seguito altri

commenti la riterremo personalmente responsabile per il suo collaboratore o di

chi per esso ed agiremo nei suoi confronti per un importo di CHF 100'000.–.

Ci riserviamo di effettuare una denuncia presso

le competenti autorità nei confronti del suo collaboratore L__________.

Inoltre le ribadiamo che non abbiamo nessun

rapporto di collaborazione con il Sig. L__________ ed a lui nulla dobbiamo.

Cordiali saluti” (doc. 11).

AO 1 ha ritornato alla controparte copia dello

scritto controfirmato cancellando però dallo stesso l’indicazione “della

società E__________ e della società E__________ in merito al prodotto

mangiafuoco inserito tramite il” e apponendo l’aggiunta secondo cui “Diese

Unterschrift ist nur gültig wenn ich am 5.6.2012 20’000.– Sfr. auf dem Konto __________

habe” (doc. D / 12).

AP 1 non ha sollevato alcuna obbiezione a

queste modifiche e anzi ha provveduto a versare a AO 1 complessivi fr. 33'000.-

e più precisamente

fr. 20'000.- in data 5 giugno 2012 (doc. E), fr. 10’000.- il 27 luglio 2012 (doc.

F) e in data imprecisata ulteriori fr. 3'000.- (doc. G); i pagamenti sono poi

stati interrotti.

Nel corso dei mesi seguenti sono (nuovamente) comparsi

in internet dei commenti negativi nei confronti di AP 1 come pure dei suoi

produttori e fornitori, __________ (doc. 13).

AO 1 ha sollecitato a più riprese il pagamento

di quanto - a suo dire - spettantegli secondo l’accordo di cui ai doc. 11 e D /

12; senza successo. In data 17 ottobre 2013 egli ha quindi fatto spiccare nei

confronti di AP 1 il PE. __________

dell’UE di Lugano contro cui l’escussa ha interposto opposizione.

2.

Previo tentativo di conciliazione

(CM.2014.473), in data 9 marzo 2015 AO 1 ha quindi inoltrato una petizione alla

Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr.

41'500.-, pari all’importo residuo oggetto del contratto doc. D / 12 nonché il

rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al PE. __________ dell’UE di Lugano.

In

sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ne ha

chiesto la reiezione. In sintesi, essa ha negato la venuta in essere

dell’accordo a cui si rifaceva l’attore argomentando che questi non vi avrebbe

aderito ma avrebbe formulato una controproposta, da lei mai

accettata. In

subordine, AP 1 ha invocato, nella denegata ipotesi che il contratto venisse

giudicato concluso, il vizio di volontà affermando di essere stata indotta a

sottoscrivere l’accordo per dolo, rispettivamente sotto ricatto in quanto l’attore,

tramite il suo collaboratore A__________ L__________, avrebbe pubblicato in

internet scritti, immagini e video lesivi del suo onore e della sua buona

reputazione come pure di quelli del suo amministratore G__________ R__________.

AO 1 avrebbe quindi preteso il pagamento di fr. 74'500.- per far sparire questa

documentazione dal web; poiché nel settembre 2012 questo materiale è riapparso la

convenuta si sarebbe considerata liberata dagli impegni presi. Essa ha inoltre sostenuto

che i pagamenti effettuati sarebbero avvenuti a titolo volontario e non in

esecuzione di obblighi contrattuali. La convenuta ha contestato pure la natura

difettosa della merce restituita e ha osservato che una parte degli estintori

resi sarebbe stata acquistata da terzi e non dall’attore il quale non beneficiava

pertanto di alcun diritto di garanzia.

Da ultimo,

essa ha posto in compensazione due pretese di

fr. 15'159.10 e di fr. 13'900.-, corrispondenti rispettivamente a un vecchio

credito scoperto e ai costi di deposito della merce resa.

In replica, AO 1 si è riconfermato nella

propria richiesta e ha ribadito che la merce era tanto difettosa da

giustificare appieno la risoluzione del contratto, manifestato mediante la riconsegna

della stessa. Egli si è opposto a qualsiasi contropretesa della convenuta e ha

sostenuto che questa aveva accettato il contratto in piena libertà, esente da

qualsivoglia forma di coercizione o timore. Accettazione che era comprovata dal

fatto che essa lo aveva ossequiato procedendo ai primi versamenti.

In duplica la convenuta ha ribadito la propria

posizione.

Esperita l’istruttoria,

Fatti

i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei

memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

3.

Con decisione del 23 dicembre 2020 il Pretore ha accolto la

petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 41'500 oltre interessi nonché

ordinato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. __________

dell’UE di Lugano. In sintesi, il giudice di prima sede, dopo aver ripercorso

le allegazioni delle parti, si è chinato sulla problematica dell’accettazione

del contratto, osservando che la parte convenuta non solo non aveva espresso

alcuna riserva alla controproposta sottopostale dall’attore ma anzi si era

affrettata a darvi seguito effettuando il primo pagamento di fr. 20'000.- nel

termine fissatole, per poi procedere in un secondo tempo a due ulteriori versamenti

come da contratto. Su questa base il Pretore ha giudicato vi fossero elementi

sufficienti per ammettere un’accettazione tacita della controfferta

sottopostale da AO 1. Il primo giudice ha quindi analizzato le eccezioni

inerenti alla conclusione dell’accordo per dolo e timore giungendo alla

conclusione che le stesse fossero infondate. Esprimendosi sulla tesi del

ricatto, il Pretore ha altresì posto l’accento sul fatto che non vi fosse

alcuna prova dell’asserito grave danno di immagine lamentato dalla convenuta e

che nell’incarto non vi fosse alcuna copia dei filmati da essa ritenuti

gravemente pregiudizievoli, circostanza che è parsa quantomeno sorprendente. Il

Pretore ha quindi concluso per la fondatezza della pretesa fatta valere in sede

giudiziaria dall’attore. Egli ha di contro respinto le due pretese poste in

compensazione dalla convenuta ritenendole superate dall’accordo doc. D / 12.

In data 7 gennaio 2021 il

Pretore, dando seguito a uno scritto di data 30 dicembre 2020 di AO 1, ha

proceduto a una correzione e rettifica del dispositivo limitatamente alla

decorrenza degli interessi di mora.

4. Con atto

d’appello del 2 febbraio 2021 AP 1, dopo aver ampiamente ricapitolato la

propria versione dei fatti, rimprovera al Pretore di aver erroneamente ritenuto

accettata l’offerta, in assenza della reciproca volontà delle parti e mancando

la forma scritta da queste pattuita per ogni modifica contrattuale. A detta

della stessa l’ipotesi di un’accettazione per atti concludenti dell’accordo

sarebbe in concreto inammissibile. Essa sostiene altresì di aver effettuato i

versamenti a favore dell’attore su base volontaria con l’unico scopo di ottenere

la cancellazione dal web dei commenti negativi. AP 1 ripropone quindi la tesi

secondo cui l’accordo sarebbe stato illecito e viziato da timore. Essa censura

inoltre un errato accertamento dei fatti e un errore nella messa a carico

dell’onere della prova, in particolare, in relazione alla difettosità degli

estintori e alle circostanze della pattuizione.

5. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

6.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. Il lungo

- e finanche prolisso - appello qui in esame in taluni punti non contiene una

critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una

propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza debitamente comprovare le

tematiche sollevate. Problematica che

concerne, tra l’altro, gli antefatti all’invio dello scritto di data 4 giugno

2012, il contenuto e la pretesa natura lesiva dei filmati, l’asserito grave

pregiudizio connesso alla loro pubblicazione in rete e l’apprezzamento delle testimonianze

agli atti.

L’appello

in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi

sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre

non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono

alcuna critica al giudizio impugnato.

7.

Come accennato poc’anzi, AP 1 nega la

venuta in essere di un accordo con la controparte e sostiene di non aver mai

accettato né in forma espressa né tacitamente la controproposta doc. D /12 da

questi trasmessale. La volontà delle parti manifestata con l’invio dei doc. 11

e doc. D / 12 non sarebbe stata concorde. Secondo l’appellante la successiva esecuzione

dei pagamenti a favore di AO 1 sarebbe irrilevante ai fini contrattuali non

essendo stata rispettata la forma scritta scelta dalle parti.

7.1. Il Pretore ha già illustrato i principi

dottrinali e giurisprudenziali applicabili alla problematica. In questa sede si

rivela nondimeno utile ricordare che ai sensi dell’art. 1 CO un contratto è

perfezionato quando le parti contraenti hanno manifestato, reciprocamente e in

maniera concordante, la loro volontà. In altre parole, un contratto è validamente

concluso dal momento in cui le manifestazioni di volontà delle parti sono concordanti.

Esse devono inoltre essersi accordate su tutti i punti essenziali del negozio

giuridico. Quando la dichiarazione di accettazione del contratto si differenzia

per i contenuti dall’offerta (in uno o più punti essenziali), essa non

costituisce accettazione ai sensi di legge bensì è da intendere quale

controfferta. Questa soggiace alle stesse regole dell’offerta nel senso che la

parte destinataria deve manifestare la sua volontà di accettare la controfferta

(cfr. Gauch/ Schluep/ Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht AT I, 11ª

ed., n. 441 con riferimenti;

Tercier/ Pichonnaz, Le droit des

obligations, 5ª ed., n. 604 e 624; Morin in: Commentaire Romand, CO I, 2ª ed.,

n. 88 con rinvii).

L’accettazione può avvenire in forma espressa

o tacita (art. 1 cpv. 2 CO), ritenuto che un’accettazione tacita o per atti

concludenti è data, segnatamente, quando la parte destinataria dell’offerta

esegue in parte o del tutto il contratto (Realakzept; Gauch/ Schluep/ Schmid, op. cit., n. 447).

7.2. Per quanto attiene alla fattispecie in esame è

pacifico che AO 1 ha apportato delle modifiche alla proposta di accordo di data

4 giugno 2012 (doc. 11) trasmessagli dall’amministratore di AP 1; nello

specifico l’attore ha stralciato i riferimenti alle società __________ ed __________

e ha imposto il pagamento di un primo acconto - da lui quantificato in fr.

20'000.- - entro il 5 giugno 2012 - ovvero già il giorno successivo all’invio

della sua controproposta e ben 10 giorni prima di quanto previsto nel testo

originale (per i dettagli si rinvia ai doc. 11 e doc. D / 12). Sono queste rettifiche

che vanno a toccare aspetti essenziali del contratto e che necessitano pertanto

dell’adesione della controparte affinché la pattuizione possa essere ritenuta

validamente conclusa.

Poiché, nel concreto caso, è

stato accertato che AP 1 non ha mai manifestato espressamente il suo accordo ai

nuovi termini contrattuali, è necessario verificare se essa lo abbia fatto

tacitamente, tesi sostenuta dall’attore e seguita dal Pretore nel giudizio qui

impugnato.

Dall’incarto emerge che

sebbene l’appellante non abbia mai esplicitamente aderito alla controproposta

sottopostale da AO 1 essa non ha neppure mai sollevato contestazioni o riserve

al riguardo. Anzi, essa si è affrettata a effettuare già il giorno successivo

alla ricezione della medesima il pagamento dell’importo di fr. 20’000.- (doc. 2

e E), così come richiesto dall’attore, circostanza che già da sola può essere

ragionevolmente interpretata quale espressione di un’accettazione per atti

concludenti dell’accordo. A questo va altresì aggiunto che successivamente AP 1

ha effettuato ulteriori due versamenti (doc. F e G) a favore di AO 1 senza

formulare alcuna riserva o obbiezione. Tutti elementi che suffragano

ulteriormente la tesi dell’accettazione tacita.

Venire ora a sostenere che AP

1 “non si sentiva vincolata dal contratto” e che questi versamenti “erano

semplici atti unilaterali” effettuati “su base volontaria” (appello,

pag. 17) non è credibile.

Ad ogni buon conto, in base

al principio dell’affidamento, l’appellante deve lasciarsi imputare il proprio

Considerandi

comportamento - che nello specifico può oggettivamente essere inteso quale

manifestazione di adesione alla pattuizione - e questo anche nel caso in cui -

ipotesi qui rigettata - lo stesso

non avesse corrisposto alla sua intima volontà.

Palesemente pretestuosa è

l’allegazione appellatoria secondo cui la valuta di pagamento non sarebbe stata

rispettata in quanto l’importo di fr. 20'000.- sarebbe giunto sul conto del destinatario

con un giorno di ritardo. Come emerge chiaramente dai documenti agli atti il

versamento è infatti stato effettuato nel termine impartito ed è pure stato

contabilizzato dalla società in data 5 giugno 2012 (doc. 2) esattamente come

richiesto dal contratto (doc. D / 12).

Priva di fondamento si

rivela inoltre la tesi appellatoria secondo cui un’accettazione per atti

concludenti della modifica contrattuale proposta da AO 1 non potrebbe entrare

in linea di conto in quanto AP 1 avrebbe posto quale condizione di validità

dell’accordo la forma scritta (appello, pag. 16). In primis, di questo asserito

requisito imposto dall’appellante non vi è traccia nell’incarto, il semplice

fatto di aver trasmesso la proposta di accordo alla controparte per iscritto

non è ancora sufficiente per presumere la scelta di questa specifica forma pena

la non obbligatorietà dell’atto.

A questo vada inoltre

aggiunto che il fatto di invocare un vizio di forma dopo aver adempiuto -

perlomeno nei suoi punti essenziali e in piena consapevolezza dell’esistenza

dell’asserito vizio - al contratto - e questo con l’unico e chiaro intento di

liberarsi dal vincolo giuridico creato dallo stesso - costituisce un manifesto

abuso di diritto che non può venir tutelato da questa Camera.

A fronte di tutto quanto sin

qui evidenziato, la circostanza - menzionata dall’appellante - che il secondo e

il terzo versamento sono stati effettuati senza rispettare né gli importi né le

scadenze non è tale da inficiare la tesi attorea.

Così stando le cose è

pertanto a giusto titolo che il Pretore ha accertato l’adesione - per atti

concludenti - di AP 1 alla controproposta di AO 1 e la conseguente venuta in

essere tra le parti dell’accordo di cui al doc. D / 12.

8.

L’appellante prosegue riproponendo

la tesi secondo cui l’accordo sarebbe stato concluso a seguito di pressioni e minacce

e chiede pertanto che lo stesso venga giudicato non vincolante in quanto viziato

da timore. A mente della stessa scopo della pattuizione non sarebbe mai stato

quello di regolamentare la restituzione della merce ritenuta difettosa bensì quello

di porre fine alle (asserite) illecite pubblicazioni sul web di filmati e

commenti lesivi della propria immagine.

8.1

Giusta

l’art. 29 CO il contratto

non obbliga colui che lo ha concluso per timore ragionevole causato dal fatto

illecito dell’altra parte o di una terza persona (art. 29 cpv. 1 CO). Il timore

è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve supporre che la

vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei

intimamente legata versino in pericolo grave ed imminente

(art. 30 cpv. 1 CO). Un pericolo grave è dato quando la minaccia presenta una

certa intensità e secondo la sua natura è adatta a ledere il libero arbitrio

dell’altra parte. Incombe a colui che si avvale del vizio di volontà l’onere di

dimostrare la minaccia, il carattere illecito e il nesso di causalità.

8.2

La

tesi dell’appellante non convince. Il primo rilievo concerne l’assenza totale

di prove agli atti quo all’asserita minaccia e al preteso grave danno

d’immagine causato a AP 1 dalle pubblicazioni in parola. In sede giudiziaria l’appellante

non è neppure riuscita a indicare il contenuto dei filmati da lei ritenuti

particolarmente pregiudizievoli e tantomeno ne ha prodotto copia, circostanza

che non può che stupire. Pare in effetti quantomeno singolare che una società

che si ritiene lesa da filmati e vittima di un ricatto non estrapoli una copia (o

più copie) di predetti video a tutela dei propri diritti, operazione che anche all’epoca

dei fatti non presentava certo particolari difficoltà. Omissione questa che va

ora a pregiudizio di AP 1.

L’allegazione

- menzionata per la prima volta in questa sede - secondo cui la copia dei

filmati sarebbe stata scaricata e tenuta da A__________ D__________ __________,

nel frattempo deceduta, è palesemente tardiva e, a ogni buon conto, non è atta

a sgravare l’appellante dal proprio onere probatorio.

A

non averne dubbio il (preteso) grave pregiudizio non può certo essere desunto

dagli sconclusionati e sgrammaticati testi delle email di cui al doc. 13 e

neppure dal semplice fatto che AP 1 “abbia formulato una proposta di

pagamento per CHF 74'500.-“, proposta che - a detta dell’appellante

medesima - essa non avrebbe mai formulato “se le minacce non fossero state

oggettivamente gravi” (appello, pag. 23), gravità di cui però come già doviziosamente

illustrato non vi è prova agli atti.

La

deposizione resa da G__________ R__________ che conferma la tesi appellatoria (interrogatorio

cit. del 2 luglio 2020) va infatti debitamente relativizzata alla luce del suo

ruolo all’interno della società appellante, di cui era l’amministratore unico,

e delle risultanze istruttorie di segno opposto. Tra queste la testimonianza

resa da C__________ B__________, della cui imparzialità non vi è invero

concreto motivo di dubitare, il quale ha smentito su tutta la linea la tesi di AP

1.

(cfr. audizione testimoniale in via rogatoriale di C__________ B__________

del 13 gennaio 2018). In relazione a questo teste è utile ricordare che la sua

audizione è stata richiesta proprio dall’appellante con lo scopo di comprovare

gli (asseriti) ricatti e i (pretesi) vari atti illeciti di cui AO 1 si sarebbe

reso responsabile. Sostenere ora – a fronte di una deposizione che non ha

rispecchiato le aspettative e che si è rivelata sfavorevole - che la

testimonianza in parola sarebbe “inconferente” e dettata da “motivi

di inimicizia” (appello, pagg. 21 e 22), senza fornire elementi concreti a

sostegno di queste affermazioni (tale non può essere ritenuto il riferimento

alla vertenza pendente in Italia in quanto già nota ben prima dell’audizione

del teste), è manifestamente pretestuoso.

A

questo va inoltre aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene AP 1, “l’esistenza

di una minaccia illecita ed il nesso causale con la stipula del contratto” (appello,

pag. 18) non traspare dal testo del contratto medesimo. Anzi, nella sua parte

iniziale l’accordo fa esplicito riferimento alla fattura di data 27 luglio 2011

(doc. 3) e allo scritto del 28 settembre 2011 (doc. 6), il contenuto dei quali -

qui dato per trascritto - verteva sulla restituzione degli estintori ritenuti

difettosi e relativo rimborso e sulle (ulteriori) pendenze economiche ancora

scoperte connesse a questa transazione commerciale (segnatamente, il saldo della

fornitura degli estintori e il costo preteso per il loro deposito; cfr. anche consid.

9).

Sulla

base degli atti è pertanto a ragione che il Pretore ha giudicato che il motivo

dell’accordo andasse ricercato nella volontà delle parti di risolvere la

problematica legata agli estintori, garantendo nel contempo a AP 1

l’eliminazione dai social media dei contenuti da essa ritenuti lesivi.

Alla luce di quanto

precede la censura appellatoria non può che essere giudicata infondata; è

pertanto correttamente che il Pretore ha respinto l’eccezione qui in esame.

9.

Da

ultimo, l’appellante rimprovera al Pretore di aver erroneamente ritenuto che le

due pretese di fr. 15’159.10 e di

fr. 13'900.- (quest’ultima aumentata in sede di appello a

fr. 33'100.-, pag. 27), relative rispettivamente al saldo della fornitura degli

estintori rivelatisi poi difettosi e ai costi di deposito degli stessi, da lei

fatte valere in compensazione fossero superate dal successivo accordo doc. D /

12.

Nello specifico, essa nega che con l’accordo in discussione le parti

avessero inteso risolvere tutte le questioni tra di esse pendenti. A torto.

Queste

contestazioni si scontrano infatti con le emergenze istruttorie, in particolare

con il testo stesso dell’accordo dal quale traspare la volontà delle parti di liquidare

nella sua integralità la controversia sorta in relazione agli estintori. A riprova

di ciò è necessario ribadire che nella sua parte iniziale il documento (doc. D /

12) oltre che agli incontri intercorsi tra le parti fa esplicito riferimento sia

allo scritto di data 28 settembre 2011 con cui il patrocinatore legale di parte

appellante aveva fatto valere le pretese ora poste in compensazione per conto

della sua cliente (doc. 6) che alla fattura del 27 luglio 2011 emessa da AO 1

contestualmente alla restituzione degli estintori (doc. 3).

Sostenere

ora che l’accordo aveva quale scopo unicamente quello di tacitare AO 1

lasciando però sussistere nel contempo le due pretese nei suoi confronti è

contrario a ogni logica.

Malgrado

l’appellante si ostini ad affermare il contrario, dagli atti traspare in

maniera chiara la volontà delle parti di liquidare - con la sottoscrizione

dell’accordo - definitivamente e integralmente il rapporto commerciale

derivante dalla compravendita degli estintori tacitando le reciproche pretese.

Correttamente

il Pretore ha pertanto ritenuto superate dalla conclusione di questa successiva

pattuizione le contestazioni sollevate da AP 1 relative alla difettosità degli

estintori e all’esistenza della notifica.

È

inoltre utile ricordare che la versione originale dell’accordo (doc. 11) è stata

redatta dalla qui appellante e da essa sottoposta a AO 1. AP 1 è pertanto ora

malvenuta a dolersi di asserite imprecisioni o omissioni nel testo.

La

censura va pertanto integralmente disattesa.

Così

stando le cose si può prescindere dall’esprimersi sull’estensione della pretesa

fatta valere in compensazione da AP 1 per i costi di deposito (appello, pag.

27), estensione che comunque già a un primo esame sembra inammissibile.

10.

In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza

di prima sede integralmente confermata. Le spese processuali e le ripetibili

seguono la soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la

LTG,

decide: 1. L’appello 2 febbraio 2021 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese processuali d’appello di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico di AP

1. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di

appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).