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Decisione

12.2021.173

Rendiconto in ambito bancario, scopo e portata; documenti interni, trascorrere del tempo, prescrizione

27 giugno 2022Italiano31 min

bancaria, ha aperto presso la medesima banca il nuovo conto n. __________-__________.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.173

Lugano

27 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.234 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 dicembre 2017 da

AO

1 __________patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1 __________

patrocinato dagli PA 1 e __________,

con cui l’attrice ha avanzato

una domanda di rendiconto ex art. 400 CO nei confronti della

convenuta;

pretesa avversata dalla convenuta, e che il Pretore ha parzialmente

accolto con

decisione 11 ottobre 2021;

appellante la convenuta con atto di appello del 10 novembre

2021, con cui ha

postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere

la petizione, porre a

carico della controparte le spese giudiziarie di prima sede e

liberare in suo favore la

cauzione prestata da quest’ultima, con protesta di spese e

ripetibili di seconda sede;

mentre l’attrice con risposta 12 gennaio 2022 ha postulato la

reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

viste altresì la replica spontanea 21 gennaio 2022 dell’appellante e

la duplica spontanea

7 febbraio 2022 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Nell’aprile 1999 la AO 1, avente sede a __________ e che già

intratteneva con la AP 1 (qui di seguito anche solo “__________”) una relazione

bancaria, ha aperto presso la medesima banca il nuovo conto n. __________-__________.

S__________ __________ è stato indicato quale avente diritto economico, mentre

l’avv. PA 2 quale destinatario di tutta la corrispondenza. Questi due, come

pure M__________ e F__________, detenevano il diritto di firma sul conto (doc. 3).

B.

Fra il 2005 e il 2006, allorché il consulente bancario di

riferimento era __________ C__________, sulla relazione sono avvenute alcune

particolari movimentazioni. Dapprima, in data 9 dicembre 2005, è stato

addebitato l’importo di € 1'061'550.- in favore di un conto intestato alla

società P__________ SA presso la banca __________ (doc. A). In seguito, in data

15 dicembre 2005 e 13 novembre 2006, sono stati accreditati due importi di

rispettivi € 303'300.- e € 296'400.- provenienti dalla medesima società (doc. B

e C).

C.

Per quanto riguarda l’addebito di € 1'061'550.-, la banca ha

ottenuto la dichiarazione di scarico di cui al doc. E, datata 10 aprile 2007,

in cui la cliente confermava di aver impartito telefonicamente l’ordine, come risulta

anche dal doc. 6.

D.

Il 22 aprile 2016 la cliente ha contattato la banca

esprimendo dei dubbi su queste operazioni, a suo dire scoperte casualmente solo

nel 2015 durante un esame della documentazione finalizzato all’adesione alla

procedura di voluntary disclosure nei confronti del fisco italiano (rientro

in Italia dei capitali non dichiarati), mai autorizzate e riguardanti una società

(P__________ SA) a lei ignota, e sulla relativa dichiarazione di scarico

mostratale da __________ C__________. Essa ha espresso insoddisfazione per le

relative spiegazioni ottenute dal suddetto consulente e dal rappresentante di P__________

SA in occasione di alcuni incontri avvenuti fra la fine del 2015 e l’inizio del

2016, postulando un nuovo chiarimento (doc. H1).

E.

Con scritto del 10 agosto 2016, la banca ha segnalato alla

cliente di averle regolarmente trasmesso tutta la corrispondenza legata al conto

e che essa doveva dunque essere perfettamente a conoscenza delle operazioni in

questione, che non aveva mai in precedenza contestato (doc. H2).

F.

L’8 settembre 2016 la cliente ha reiterato le proprie

richieste informative (doc. H3). Il 15 settembre 2016 la banca si è nuovamente

opposta, invitando la cliente a rivolgersi direttamente a P__________ SA per

ulteriori verifiche, esulanti dal rapporto contrattuale fra cliente e banca

(doc. H4). La cliente da parte sua ha ribadito il suo diritto a ottenere

informazioni dalla banca al fine di conoscere la destinazione del denaro

oggetto del bonifico, la provenienza del denaro oggetto dei due accrediti e le

soggiacenti motivazioni (doc. H5). Essa ha peraltro tentato di ottenere

ragguagli anche presso la P__________ SA, la quale ha tuttavia rilevato, in

sostanza, di non possedere le necessarie informazioni essendosi limitata a

eseguire trasferimenti transfrontalieri di fondi sulla base delle istruzioni,

risalenti a molti anni orsono, provenienti dalla cliente medesima o dalla banca

(doc. I e M1-M4).

G. Previo

rilascio dell’autorizzazione ad agire (doc. N), con petizione 15 dicembre 2017 AO

1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenere

un ampio rendiconto in relazione alle operazioni summenzionate. E meglio, l’attrice

ha innanzitutto rilevato che la “dichiarazione di scarico” di cui al doc. E sarebbe

stata viziata da errore, poiché conteneva dati non corrispondenti a quelli

reali, rispettivamente poiché S__________ l’aveva sottoscritta in assenza delle

necessarie informazioni nella convinzione che l’importo di € 1'061'550.- fosse

stato destinato alle operazioni in varie valute concordate con __________ C__________

nel 2005. Tale dichiarazione di scarico sarebbe stata il pretesto per la banca

per non fornire le necessarie informazioni riguardanti le motivazioni

soggiacenti alle contestate operazioni. Nulla si sarebbe saputo sul

destinatario finale del bonifico, che sicuramente non sarebbe stato S__________.

A mente dell’attrice, P__________ SA sarebbe stata una mandataria della banca e

di__________ C__________, agente esclusivamente su loro istruzioni

possibilmente per operare trasferimenti transfrontalieri di valuta non

dichiarata, come a quel tempo d’uso nel settore. Essa ha conseguentemente

chiesto:

a) la condanna della banca al rendiconto completo circa le tre

operazioni in questione entro 30 giorni;

b) e in particolare la condanna della banca a fornirle entro 30 giorni

la seguente documentazione:

ba) le note scritte interne, le registrazioni telefoniche o le loro

trascrizioni, qualsiasi altra documentazione, concernenti:

i. i presunti ordini telefonici di S__________ in

relazione al presunto ordine di bonifico dell’importo di € 1'061'550.-, avvenuto il 12.12.2005;

ii. le

istruzioni date da __________ C__________ (o ev. da altro funzionario) a P__________

SA in relazione al bonifico di cui al punto precedente e alla quasi immediata

"restituzione" dell'importo di € 303'300.-, avvenuta il 15.12.2005;

iii. le

presunte istruzioni da parte di S__________ circa l'accredito di € 296'400.-,

avvenuto il 10.11.2006;

iv. le istruzioni ricevute da P__________ SA in

relazione alla provenienza e alla destinazione del bonifico di € 296'400.-,

avvenuto il 10.11.2006;

bb) le

disposizioni interne riguardanti le modalità di esecuzione del mandato

conferito a P__________ SA;

bc) le

disposizioni interne (vigenti negli anni 2005/2006) riguardanti il

disciplinamento delle procedure aventi ad oggetto i bonifici transfrontalieri

in contanti;

c) la

condanna della banca a procurarsi da P__________ SA, sua mandataria, e a

fornire all'attrice, entro 30 giorni, la seguente documentazione (in originale

o in copia conforme):

ca) le note

scritte interne, le registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi

altra documentazione, concernenti:

i. le istruzioni ricevute da parte di __________

C__________ o di __________ in relazione al bonifico di € 1'061'550.-, avvenuto

il 12.12.2005, e alla restituzione a __________, a favore del conto no. 7__________

di € 303'300.-, avvenuta il 15.12.2005;

ii. in particolare, le istruzioni ricevute da

parte di __________ C__________ o di __________ circa il destinatario della

somma di € 758’250.-;

iii. il nominativo della persona incaricata della

consegna dell'importo di

€ 758'250.- al destinatario della medesima; il nominativo del destinatario

della somma; il luogo (città, via) in cui è avvenuta la consegna della somma;

iv. le istruzioni ricevute da __________ C__________

o da __________ in relazione alla provenienza e alla destinazione del bonifico

di € 296'400.- avvenuto il 10.11.2006;

v. il nominativo della persona che ha consegnato

a P__________ SA la predetta somma di € 296'400.-; il nominativo della persona

che ha preso in consegna tale somma; le istruzioni date dalla persona

consegnante la somma;

cb) le registrazioni contabili riguardanti il

bonifico di € 1'061'550.-, il "rimborso" di € 303’300.- e l'uscita di

€ 758’250.- nonché l'entrata e l'uscita di € 296'400.- con l'indicazione delle

rispettive causali;

cc) le

disposizioni interne (vigenti negli anni 2005/2006) riguardanti le operazioni

di consegna e di presa in consegna di contanti destinati a, o provenienti da,

clienti di AP 1 residenti in Italia;

cd) il nominativo

delle persone che presso P__________ SA hanno curato le operazioni in oggetto.

H.

Con risposta 14 agosto 2018 la convenuta si è opposta alla

petizione. Essa ha in special modo rilevato che tutta la corrispondenza

bancaria era sempre stata regolarmente trasmessa all’avv. PA 2 (v. doc. A, B e

C, F, G, 4), il quale malgrado l’onere di verifica e di segnalazione tempestiva

di qualsiasi irregolarità non aveva mai eccepito alcunché in relazione alle tre

operazioni di cui trattasi, eseguite sulla base di specifiche istruzioni

telefoniche della cliente, ritenuto che il bonifico in uscita era stato poi

addirittura validamente ratificato con la dichiarazione doc. E. La banca non

avrebbe avuto alcun legame con la P__________ SA, e avrebbe inoltre già fornito

ulteriori spiegazioni in via epistolare (doc. 5) nonché in occasione di

svariati incontri con la cliente. Con la procedura di rendiconto, quest’ultima starebbe

cercando di scaricare sulla banca delle inesistenti colpe, non riuscendo a

trovare per le tre operazioni delle plausibili giustificazioni agli occhi del

fisco italiano. La pretesa di rendiconto sarebbe pertanto abusiva, priva di

interesse degno di protezione (in quanto riferita a informazioni già

rilasciate), eccessivamente estesa a documenti irrilevanti per la vertenza

nonché a terze persone estranee alla banca, come pure prescritta.

I.

Le parti hanno ulteriormente sviluppato le proprie

argomentazioni con la replica 11 ottobre 2018 e la duplica 7 gennaio 2019.

J.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi

scritti delle parti, con decisione 11 ottobre 2021 il

Pretore ha parzialmente accolto la petizione con la

comminatoria dell’art. 292 CPS, e meglio ammettendo tutte le richieste a

eccezione di quella al punto a) nonché limitando quella di cui al punto c) con

motivazioni di cui si dirà nella parte in diritto. Il Pretore ha posto la tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'500.-, a carico dell’attrice per

1/5 e a carico della convenuta per 4/5, condannando la seconda a versare alla

prima fr. 8'000.- per ripetibili, con contestuale restituzione all’attrice

della cauzione da lei versata, pari a fr. 10'000.-.

K.

Con appello 10 novembre 2021 la convenuta si è aggravata

contro la suddetta decisione, postulandone la riforma nel senso di respingere

la petizione, porre a carico della controparte le spese processuali di fr.

3'500.-, e condannare la medesima a rifonderle

fr. 10'000.- per ripetibili e dunque liberare in suo favore la relativa cauzione,

con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.

L.

Con risposta 12 gennaio 2022 l’attrice si è opposta al

gravame, postulandone l’integrale reiezione o subordinatamente di procedere perlomeno

all’audizione del teste __________ C__________ (a suo dire erroneamente

respinta dal primo giudice), pure con protesta delle spese e delle ripetibili

di secondo grado.

M. Con

replica spontanea 21 gennaio 2022 e duplica spontanea 7 febbraio 2022 le parti

hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia

testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 10 novembre 2021 contro la

decisione 11 ottobre 2021 è

tempestivo, così come sono tempestive la risposta all’appello 12 gennaio 2022,

la replica

spontanea 21 gennaio 2022 e la duplica spontanea 7 febbraio 2022.

2.

Con l’impugnata decisione, il Pretore

ha innanzitutto esposto pertinente giurisprudenza in relazione al diritto al rendiconto

(art. 400 CO), evidenziando in sintesi che la mandante può esercitarlo, senza

dover giustificare alcun interesse legittimo, al fine di controllare

la mandataria con riguardo alla sua attività, e che essa a determinate condizioni può anche ottenere accesso a

documenti interni. L’azione di

rendiconto può essere respinta solo qualora la mandante sia priva d’interesse

degno di protezione o agisca in malafede (abuso di diritto). Il giudice di prima sede ha ritenuto che ciò non è il

caso nella fattispecie, poiché l’attrice ha un interesse nell’ottenere le

postulate informazioni onde chiarire i contorni delle tre operazioni in

questione (a lei asseritamente sconosciute) e un suo eventuale errore nella

sottoscrizione della dichiarazione di scarico nonché “sottomurare” un’eventuale

futura pretesa di merito. Per contro, le circostanze sollevate dalla convenuta (la

mancata contestazione della corrispondenza bancaria, la valenza dello scarico, l’assenza

di un vizio di volontà o la sua tardiva impugnazione ex art. 31 CO) non

riguardano la richiesta di rendiconto, ma casomai un’eventuale futura azione

condannatoria in denaro. Il Pretore ha anche osservato che la pretesa di

rendiconto non può ritenersi prescritta, che la banca non l’ha pienamente

soddisfatta alla luce delle informazioni ancora mancanti e richieste dall’attrice,

che esse potenzialmente rientrano nel perimetro del contratto qui in oggetto e che non si

può escludere che la banca ne sia in possesso. In particolare, l’istruttoria ha evidenziato un

legame fra la banca e P__________ SA, anche se non è possibile concludere che fra

queste vi fosse un rapporto di mandato. Il Pretore ha pertanto respinto

solamente le domande attoree a), in quanto eccessivamente generica, e c) nella misura in cui riferita a documenti non in

possesso della banca stessa, nel senso che alla medesima non può essere imposto

di procurarsi tali documenti presso una ditta terza (P__________ SA).

3.

Avverso tale decisione,

l’appellante propone svariate censure. Essa innanzitutto ribadisce che la

controparte non avrebbe alcun interesse legittimo ad avanzare la sua azione,

poiché non potrebbe vantare alcuna pretesa nei confronti della banca, avrebbe

già ricevuto un sufficiente rendiconto e sarebbe già in possesso delle

necessarie informazioni. Inoltre, la sua pretesa informativa sarebbe stata

menzionata per la prima volta ben 10 anni dopo le operazioni di cui trattasi e

sarebbe nel frattempo prescritta. Il giudice di prima sede, senza tener conto

della concreta natura del contratto, avrebbe inoltre eccessivamente esteso la

portata del rendiconto, imponendo alla banca la produzione di documentazione

che travalica il mandato o che non riguarda la banca, bensì casomai la

relazione fra la cliente e P__________ SA.

4.

Dette censure verranno affrontate

nel dettaglio nel prosieguo della presente decisione. Preliminarmente, e malgrado

quanto già esposto dal primo giudice nella decisione impugnata, sul diritto al

rendiconto si possono ribadire le seguenti considerazioni.

4.1

L'art. 400 CO obbliga il mandatario, ad ogni richiesta del

mandante, a render conto del suo operato e a restituire tutto ciò che per

qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. Il diritto di rendiconto mira a permettere al

mandante di verificare la corretta

esecuzione del mandato e se del caso fornire le necessarie istruzioni, adeguare

il mandato alle mutate circostanze o terminarlo, come pure di disporre di tutte

le informazioni necessarie per comprendere

la situazione giuridica e decidere con cognizione di causa sull’esercizio dei

suoi diritti (IICCA del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6; DTF 144

IV 294 consid. 3.3, 141 III 564 consid. 4.2.1). La dottrina interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che si

estende a tutte le informazioni utili al mandante, purché riferite agli affari

curati e alle misure intraprese dal mandatario, dai suoi ausiliari o dai suoi

sostituti nell’interesse del mandante (DTF 143 III 348 consid. 5.3.1, 139 III 49 consid. 4.1.3; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 8 e 31 ad art. 400

CO; Oser/Weber in: Basler

Kommentar, 7a ed., n. 4 ad art. 400 CO). L'estensione delle

informazioni esigibili dipende essenzialmente dalle richieste del mandante, il

quale può anche solo limitarsi a sollecitare semplici risposte su singole

questioni oppure pretendere l'allestimento di un rapporto completo con

spiegazione dei singoli fatti (IICCA del

4.

novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6; Fellmann,

op. cit., n. 9 e 23 ad art. 400 CO). I documenti interni, pur non essendo

soggetti all’obbligo di consegna, possono essere oggetto di rendiconto se

necessari al mandante per esercitare un efficace controllo. Essi, laddove l’interesse

del mandante prevalga su quello del mandatario alla loro segretezza, devono

essere portati a sua conoscenza in una forma appropriata (ad esempio mediante

copia, estratto oppure consultazione; cfr. DTF 143 III 348 consid. 5.3.1, 139

III 49 consid. 4.1.3, 122 IV 322 consid. 3c/aa).

4.2

Il mandante non deve di principio giustificare un interesse

particolare al rendiconto, né tantomeno rendere verosimile una sua pretesa di

merito avverso il mandante. I limiti dell'obbligo di rendiconto si determinano

piuttosto alla luce della natura del contratto (giacché il rendiconto può

estendersi unicamente a questioni connesse al mandato concretamente in discussione,

cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.1.3) e del principio della buona fede (IICCA del

26.

gennaio 2015 inc. 12.2014.147, consid. 6.2). La domanda di rendiconto non

può trovare accoglimento se il mandatario ha già ossequiato in precedenza alle

richieste del mandante oppure se non poggia su alcun interesse legittimo di

quest’ultimo e appare in particolare priva di scopo, vessatoria o inopportuna,

ciò che è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni

necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria

documentazione, mentre invece il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle

più grandi difficoltà (IICCA del 1° marzo 2021, inc. 12.2020.43, consid. 7;

IICCA del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6, DTF 139

III 49 consid. 4.5.2). Nel verificare la

ragionevolezza della domanda, occorre soppesare gli interessi contrapposti

delle parti. Comunque sia un abuso di diritto, stante il suo carattere

eccezionale, dev’essere ammesso con cautela (Fellmann,

op. cit., n. 79 e 87 ad art. 400 CO). Il semplice trascorrere del tempo fra

l’attività del mandatario e la richiesta di rendiconto del mandante non basta

per ammettere un abuso; occorre piuttosto che quest’ultimo, pur consapevole di

una necessità di chiarimento, abbia senza motivo atteso oltre il dovuto prima

di pretenderlo, ad esempio comportandosi in maniera contraddittoria o cercando

di trarne un indebito vantaggio; la richiesta di rendiconto può nondimeno essere

esaminata in modo più severo se, a causa del lungo tempo trascorso, la mandataria

può reperire le informazioni richieste solo con notevoli difficoltà (STF

4A_353/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4; Fellmann,

op. cit., n. 83 e 100 ad art. 400 CO). Secondo l’art. 400 CO la mandante può

pretendere il rendiconto per tutta la

durata del rapporto contrattuale (“jederzeit”, “en tout temps”),

e tale diritto perdura anche dopo la sua conclusione (IICCA del 4 novembre 2019,

inc. 12.2018.46, consid. 6; Fellmann, op. cit., n. 63 seg. ad art.

400.

CO). Di principio, la pretesa di

rendiconto si prescrive 10 anni dopo il termine del mandato (STF 5C.305/2005 del 18 aprile 2006 consid. 2.2; Fellmann, op. cit., n. 99 ad art. 400

CO; Oser/Weber, op. cit., n. 23 ad

art. 400 CO).

5.

Con l’impugnativa,

l’appellante torna a ribadire che la controparte non potrebbe avanzare nei suoi

confronti alcuna contestazione in relazione alle operazioni in questione, poiché

la medesima le avrebbe ratificate omettendo di contestare tempestivamente,

secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni generali di contratto (CG,

v. doc. 3), i relativi giustificativi bancari (ove la diminuzione di patrimonio

era evidente), regolarmente trasmessile per il tramite del suo rappresentante

designato (PA 2). La cliente avrebbe inoltre espressamente e validamente

approvato l’addebito mediante sottoscrizione della dichiarazione di scarico di

cui al doc. E (pure attestante che S__________ impartiva comunemente ordini

telefonici). Le argomentazioni attoree relative a un presunto vizio di volontà

sarebbero rimaste allo stadio di una mera tesi soggettiva non supportata da

elementi concreti e in contrasto con i riscontri documentali, attestanti che

l’addebito è avvenuto su istruzione di S__________. Peraltro l’attrice, gravata

dall’onere della prova, non avrebbe neppure dimostrato di avere scoperto l’errore

solo nel 2015 e di averlo tempestivamente sollevato ai sensi dell’art. 31 CO.

Essa avrebbe peraltro già potuto accorgersene con la trasmissione della

pertinente documentazione o perlomeno nel 2009, allorché è ricorsa a uno scudo

fiscale parziale che imponeva l’esame della consistenza, struttura ed

evoluzione del proprio patrimonio. Pertanto la segnalazione dell’errore

formulata per la prima volta (e in maniera eccessivamente generica) solo nel

doc. H3 sarebbe tardiva. Per l’appellante, queste circostanze non possono

essere semplicemente rinviate a un’eventuale procedura di merito, come fatto

dal Pretore, bensì sarebbero decisive nella determinazione dei limiti posti dal

principio della buona fede, in quanto attestanti un’assenza di interesse degno

di protezione da parte dell’attrice. Quest’ultima sarebbe in malafede anche per

l’eccessivo tempo trascorso fra le operazioni di cui trattasi (con relativa

novazione a chiusura e riconoscimento del saldo) e le prime contestazioni, che

avrebbe del resto comportato la prescrizione della pretesa di rendiconto. Per

l’appellante, il relativo termine di 10 anni (art. 127 CO) ha iniziato il suo

decorso non dalla scoperta del presunto errore (circostanza rilevante solo per

l’applicazione dell’art. 31 CO e che non incombeva alla convenuta di

dimostrare, differentemente da quanto osservato dal primo giudice), bensì dalla

data delle contestate operazioni o dal momento in cui la relativa esecuzione è

stata notificata alla cliente (fine 2005/inizio 2006). La prescrizione

dell’azione di rendiconto sarebbe dunque intervenuta al più tardi a fine 2015 o

inizio 2016 e non sarebbe stata interrotta dai due precetti esecutivi fatti

emettere dall’attrice nei confronti della banca nel dicembre 2015 e nel

novembre 2016, siccome riguardanti una pretesa in denaro.

5.1

Il caso concreto, come già evidenziato dal Pretore, ha

una pura natura informativa fondata direttamente sull’art. 400 CO. Tutte le

problematiche sollevate dall’appellante, che potrebbero casomai ostacolare

un’eventuale futura causa risarcitoria nei confronti della banca, non

permettono di escludere un interesse per l’attrice all’ottenimento del

rendiconto; la medesima ha presentato una serie di richieste volte a chiarire i

contorni, le motivazioni e le modalità di esecuzione di tre operazioni che non

riesce a comprendere, la sorte del denaro in questione e di valutare pertanto

la situazione. Trattasi di un suo diritto fondato sul rapporto contrattuale. Non

è pertanto possibile concludere che, a tal riguardo, la sua richiesta sia in

malafede.

5.2

Nemmeno sul tema del trascorrere del tempo, le censure appellatorie

permettono di sovvertire il giudizio di primo grado. Come detto, la mandante ha

diritto di ottenere ragguagli sulle attività svolte dalla mandataria per tutta

la durata del mandato e oltre la sua conclusione, entro i termini di prescrizione.

Non vi sono elementi concreti per ritenere che la cliente abbia avuto i primi

dubbi già prima del 2015 e che abbia abusivamente atteso prima di sollevarli. In

particolare, non basta sostenere che essa fosse già in possesso di svariati

documenti o avesse nel 2009 aderito a uno scudo fiscale parziale (che non

forzatamente imponeva l’esame approfondito di tutta la documentazione). Il

fatto che la cliente abbia a suo tempo ricevuto gli estratti conto o abbia

firmato una dichiarazione di scarico relativa a una lista di ordini che

comprendeva, senza particolari spiegazioni, anche l’addebito di

€ 1'061'550.- (ma non gli accrediti), non significa che essa non possa ora

voler approfondire determinati aspetti dell’operazione. L’appellante d’altronde

non pretende che il tempo trascorso renda impossibile o ostacoli eccessivamente

il reperimento delle informazioni. La scoperta di un possibile errore nel 2015,

in occasione della procedura di voluntary disclosure, risulta plausibile

e trova riscontro negli sforzi profusi dalla cliente, a partire da quel

momento, onde ottenere presso la banca e presso P__________ SA le necessarie

informazioni (cfr. doc. H1-H5, I, M1-M4). Quanto al tema della prescrizione,

non è controverso che la relazione bancaria è stata chiusa nel 2016 (al termine

della procedura di voluntary disclosure), e che il mandato ha

conseguentemente preso fine in quel frangente. Di conseguenza, l’azione qui in

esame non può ritenersi prescritta ai sensi della summenzionata dottrina e

giurisprudenza, né può la novazione citata dall’appellante influirvi,

riguardando la stessa casomai le pretese pecuniarie derivanti dal rapporto di

conto corrente.

6.

L’appellante nel seguito

ritiene che la controparte sarebbe in malafede anche perché disporrebbe già delle

informazioni necessarie alla luce del rapporto contrattuale fra le parti. E

meglio, il Pretore avrebbe genericamente citato il contratto di mandato, per

poi menzionare impropriamente il mandato di gestione patrimoniale, il mandato

di patrocinio legale e il contratto di credito lombardo o di appello di margini

(irrilevanti nella fattispecie), omettendo di commisurare il rendiconto al

concreto contratto in essere fra le parti; per l’appellante, trattavasi di un

mero rapporto di conto corrente (cfr. doc. 3 e 4), che le imponeva unicamente di consegnare

gli estratti conto e i relativi giustificativi (STF 4A_596/2013 del 18 marzo

2014.

consid. 3.2). Essa avrebbe pertanto già adempiuto al rendiconto

trasmettendo alla cliente i doc. 3 (documentazione di apertura del conto), A,

B, C, 4 (estratti conto e relativi giustificativi), 6 (ordine di pagamento 9

dicembre 2005), E (dichiarazione di scarico), F e G (bilanci patrimoniali), H2,

H4 e 5 (ulteriori informazioni e spiegazioni), i quali attestano chiaramente le

operazioni eseguite, i relativi importi/valute, le date di esecuzione, il

beneficiario e l’ordinante. A mente dell’appellante, queste informazioni sarebbero

sufficienti per permettere all’appellata di comprendere

le operazioni eseguite, verificare il rispetto delle istruzioni date, scoprire

eventuali errori ed esercitare i propri diritti, come peraltro ha fatto

sollevando la tesi dell’errore. Le richieste informative contenute nella

petizione e accolte dal Pretore travalicherebbero invece l’obbligo di

rendiconto e riguarderebbero aspetti rientranti nell’esclusiva responsabilità e

sfera di competenza della cliente. Peraltro, il Pretore stesso ha evidenziato

che l’attrice non ha dimostrato l’esistenza di un mandato fra la banca e P__________

SA, per cui non avrebbe dovuto ammettere le richieste di rendiconto ivi

riferite. L’attrice, conoscendo già il nominativo della suddetta società

(eventualmente qualificabile quale sostituta ex art. 399 CO), dovrebbe rivolgersi

direttamente alla medesima e non potrebbe più pretendere alcunché nei confronti

della banca.

6.1

Colui che apre un conto bancario conclude un

contratto di conto corrente e, nella misura in cui l'incarico concerne altresì

l'esecuzione del traffico dei pagamenti, di giro bancario, che come tale

soggiace alle norme sul mandato ai sensi degli art. 394 e seg. CO (IICCA del 29

dicembre 2010, inc. 10.2002.19, consid. 2.1; DTF

110.

II 283 consid. 1, 100 II 368 consid. 3b; BJM 1994, p. 237). Comunque sia, premesso

che nella sentenza citata dall’appellante (STF 4A_596/2013 del 18 marzo 2014 consid. 3.2) il Tribunale

federale non esclude che il relativo rendiconto possa riferirsi anche ad altra

documentazione, nel caso

concreto la qualifica

del contratto non è cristallina, né la decisione impugnata contiene delle conclusioni al riguardo,

limitandosi a offrire degli esempi giurisprudenziali. È comunque dubbio che lo stesso fosse

limitato a un semplice rapporto di conto corrente, avendo l’attrice rilevato

nella sua petizione che il consulente bancario le forniva consigli

d’investimento (petizione p. 4 e replica p. 5, circostanza non chiaramente

contestata dalla convenuta negli allegati introduttivi) e attestando il doc. 4

l’esecuzione di numerose operazioni finanziarie sul conto (operazioni in

divise, acquisto di azioni e prodotti strutturati, fondi d’investimento,

investimenti fiduciari, crediti lombard).

6.2

Ad ogni modo, nella presente fattispecie risulta decisivo valutare

se le informazioni richieste siano in connessione con il mandato e utili per la

mandante. Ora, l’appellante non pretende che i documenti trasmessi già diano

una risposta alle richieste informative poste dall’attrice con la sua petizione

(segnatamente: ulteriori ragguagli sui presunti ordini telefonici o sulle istruzioni

fornite da S__________ istruzioni ricevute o fornite da __________ C__________

in relazione a tali operazioni e relative causali, dettagli della

collaborazione con P__________ SA nell’esecuzione degli ordini, destinatario

finale dell’addebito/provenienza degli accrediti). Queste informazioni possono

senz’altro risultare utili per la mandante e sono connesse al mandato,

riguardando operazioni eseguite nel suo contesto. Come evidenziato dal Pretore,

non si può escludere che la banca le possegga, e l’appellante non si è

puntualmente confrontata con questo assunto, né lo ha smentito in maniera

definitiva, né ha sollevato particolari difficoltà o si è richiamata alla

tutela del segreto bancario o della sfera privata di terze persone. In

particolare, malgrado la mancata dimostrazione di un rapporto di mandato

diretto fra la banca e P__________ SA, l’istruttoria ha comunque fatto emergere

l’esistenza di un legame fra le medesime e meglio: che la banca conosceva la

società; che questa si occupava (anche) del trasferimento transfrontaliero di

valuta (non dichiarata); che la banca segnalava ai clienti, a seconda delle

loro necessità, simili vettori. Secondo il teste A__________, i funzionari

bancari di regola si limitavano a mettere in contatto i clienti con queste

società; egli non ha saputo però riferire in merito all’operato di __________ C__________

(verbale del 10 ottobre 2019, p. 3). I doc. M1 e M4 lasciano trasparire un

maggiore coinvolgimento del suddetto consulente, nel senso di un suo ruolo di

intermediario fra cliente e società, incaricato di trasmettere istruzioni e

confermare la regolarità delle operazioni. Anche su questi aspetti, il giudizio

impugnato resiste pertanto alla critica.

6.3

Alcune richieste della mandante accolte dal primo giudice fanno

eccezione a quanto appena detto.

Ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non può

aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa,

ma può, in assenza di acquiescenza da parte della convenuta, riconoscerle di meno

(principio “a maiore ad minus”), ovvero limitare le domande di giudizio

nel senso di un parziale accoglimento delle medesime, anche mediante una

rielaborazione del petitum (cfr. IICCA del 24 maggio 2007, inc.

12.2006.101, consid. 6, STF 4A_246/2007 dell’8 febbraio 2008 consid. 5.3.1 e

4A_520/2013 del 17 febbraio 2014 consid. 4). Nel caso concreto, si impongono le

seguenti attenuazioni e/o precisazioni del dispositivo impugnato.

In primo luogo i documenti

interni (note, registrazioni telefoniche o simili), pur essendo come detto

sottoposti a rendiconto, non sono soggetti all’obbligo di consegna. Ciò deve

trovare un riscontro nel dispositivo, ovvero i punti n. 1 e 2 sono da

modificare nel senso che laddove il rendiconto è riferito a documenti interni, la

convenuta dovrà portarli a conoscenza dell’attrice in un modo adeguato,

segnatamente tramite la consegna di copie, estratti o l’accesso agli atti.

In secondo luogo, come a

ragione rilevato dall’appellante, l’esistenza di un contratto di mandato fra P__________

SA e la banca non è dimostrato: il dispositivo n. 1 bb) deve dunque essere

riformulato nel senso che l’informazione dovrà riguardare le eventuali

disposizioni interne riguardanti la concreta collaborazione fra la banca e P__________

SA. Coprendo già detto punto, unitamente ai punti 2 ca) iii e v e 2 cd) le

necessità informative della mandante in relazione alla fattispecie, le

aggiuntive richieste n. 1 bc) e 2 cc), ovvero quelle relative alle disposizioni

interne della banca (vigenti

negli anni 2005/2006) riguardanti il disciplinamento delle procedure relative

ai bonifici transfrontalieri in contanti

come pure le operazioni di

consegna e di presa in consegna di contanti destinati a/provenienti da clienti

di __________ residenti in Italia,

eccessivamente generiche in quanto non puntualmente riferite al mandato qui in

discussione, devono essere respinte.

Inoltre, le richieste riprese

e confermate dal dispositivo pretorile al punto 1 sono riferite alle eventuali

istruzioni date o ricevute dalla banca, mentre quelle di cui al punto 2

riguardano (in parte) le eventuali istruzioni date e ricevute da P__________

SA, che tuttavia, come già stabilito nella decisione impugnata, non devono

essere procurate dalla banca. I punti 2 ca) i e ii (istruzioni che P__________

SA ha ricevuto dalla banca in relazione all’addebito e al primo accredito),

speculari al punto 1 ba) ii (relative istruzioni impartite dalla banca, con la

puntualizzazione che ciò include evidentemente anche la destinazione finale del

denaro) non possono dunque trovare accoglimento. Il punto 1 ba) iv riguarda le

eventuali istruzioni che la banca ha ricevuto da P__________ SA in relazione

all’accredito di € 296'400.-. Il

corrispondente punto 2 ca) iv non può, per i medesimi motivi suindicati,

riferirsi alle istruzioni ricevute sul tema da P__________ SA (in possesso

della suddetta società, e che quindi non riguardano l’onere informativo della

banca), ma unicamente alle eventuali istruzioni impartite dalla banca sul tema,

ciò che impone una precisazione del dispositivo.

Per il resto, le ulteriori

richieste possono essere integralmente confermate, anche per l’assenza di

contestazioni puntuali e specifiche dell’appellante al riguardo. A questo

stadio della causa e alla luce di quanto appena detto l’audizione di __________

C__________ (prova nuovamente menzionata dalla parte appellata malgrado abbia omesso

di richiederla all’udienza di prime arringhe, cfr. anche l’ordinanza 10 luglio

2019.

del primo giudice) non rientra in discussione. Tutti questi elementi

impongono di apportare alcune modifiche alla decisione impugnata, evidenziate

nel nuovo dispositivo.

7.

Dispositivo

Per questi motivi, l’appello

dev’essere parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale della

decisione di prima sede. Le lievi alterazioni apportate (escluse quelle che

costituiscono una mera precisazione del dispositivo pretorile) inducono a

modificare il grado di soccombenza dell’attrice in 3/10, e quello della

convenuta in 7/10 (art. 106 cpv. 2 CPC). La seconda verserà alla prima fr.

5'500.- a titolo di ripetibili parziali.

8.

Il valore litigioso della controversia

accertato dal Pretore, pari a

€ 461'850.-

(€ 1'061'550.-

/ € 303'300.-

./. €

296'400.-) e non contestato dalle parti, può essere confermato anche in questa

sede (v. anche IICCA del 4

novembre 2019, inc.12.2018.46, consid. 11,

DTF 126 III 445 consid. 3b, STF 4A_343/2014

del 17 dicembre 2014 consid. 1).

9.

Le spese giudiziarie di

seconda sede seguono la soccombenza reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), che può

essere assegnata per 8/10 all’appellante, e per 2/10 all’appellata (tenuto

conto che gran parte delle censure sollevate nel gravame, ivi compresa quella

centrale sul buon fondamento del rendiconto, sono state rigettate, eccezion

fatta per le modifiche summenzionate). Considerata la natura della presente

procedura, limitata al rendiconto, le spese processuali ammontano a fr. 6’000.-

(art. 2, 7 e 13 LTG). Le ripetibili parziali dovute all’appellata sono

quantificate in fr. 4’500.- (art. 11 e 13 RTar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1.

L’appello 10 novembre 2021 di AP

1 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 11

ottobre 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così modificata:

1. La petizione è parzialmente accolta e

di conseguenza, AP 1 è condannata, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, a

fornire all'attrice, entro 30 giorni, la seguente documentazione (in originale

o in copia conforme) o rispettivamente, trattandosi di documenti interni, a

metterle a disposizione una copia, un estratto, un riassunto o permetterle la

consultazione, entro 30 giorni, della seguente documentazione:

ba) le note

scritte interne, le registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi

altra documentazione, concernenti:

i. invariato;

ii. le

istruzioni date da __________ C__________ (o ev. da altro funzionario) a P__________

SA in relazione al bonifico di cui al punto precedente e alla quasi immediata

"restituzione" dell'importo di € 303'300.--, avvenuta il 15.12.2005, ivi

compreso il destinatario finale della somma di

€ 758'250.-;

iii. invariato;

iv. invariato;

bb) le disposizioni interne riguardanti le

modalità di collaborazione fra AP 1 e P__________ SA;

bc) annullato.

2. Inoltre, AP 1 è

condannata, con comminatoria dell'art. 292 CPS, a fornire all'attrice, entro 30

giorni, la seguente documentazione (in originale o in copia conforme) o

rispettivamente, trattandosi di documenti interni, a metterle a disposizione

una copia, un estratto, un riassunto o permetterle la consultazione, entro 30

giorni, della seguente documentazione:

ca) le note scritte interne, le registrazioni

telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi altra documentazione,

concernenti:

i. annullato;

ii. annullato;

iii. invariato;

iv. le istruzioni impartite da __________ C__________

o da AP 1 in relazione alla provenienza e alla destinazione del bonifico di €

296'400.- avvenuto il 10.11.2006;

v. invariato;

cb) invariato;

cc) annullato;

cd) invariato.

3. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico

dell'attrice per 3/10 e della convenuta per 7/10. La convenuta è

condannata a pagare all'attrice l'importo di fr. 5'500.- a titolo di

ripetibili.

4. Invariato.

5. Invariato.

6. Invariato.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante

per 8/10, e dell’appellata per 2/10. La prima rifonderà alla seconda fr. 4’500.-

per ripetibili parziali di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).