12.2021.174
Provvedimenti cautelari; blocco di un conto, divieto di disporre, consegna di documenti; legittimazione a ricorrere; divieto del sequestro camuffato;
7 febbraio 2022Italiano27 min
la sua origine dai dubbi sorti nell’azionista AO 1 sulla gestione di B__________.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.174
Lugano
7 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2021.93/94 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa
chiedente
l’adozione di misure supercautelari e cautelari nei confronti delle convenute;
istanza
parzialmente accolta dal Pretore con decisione supercautelare 25 marzo 2021
(parzialmente modificata il 14 giugno 2021 e il 30 luglio 2021) e infine
integralmente accolta con decisione 4 novembre 2021;
appellante
AP 1 con atto di appello 17 novembre 2021, con cui ha chiesto in via
preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame limitatamente ad
alcuni punti della decisione impugnata e nel merito la riforma della medesima
nel senso di respingere l’istanza cautelare o subordinatamente perlomeno di
annullare i dispositivi n. 1.4 e 2.2, con conseguente modifica delle spese
giudiziarie di prima sede e protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
richiamata
la decisione supercautelare 25 novembre 2021 con cui il Presidente di questa
Camera ha provvisoriamente e parzialmente conferito effetto sospensivo al
gravame limitatamente al dispositivo n.
1.4 della decisione impugnata;
lette
le osservazioni (recte: risposta) 2 dicembre 2021 di AO 1, chiedenti in
via preliminare la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito la reiezione del
gravame e la conferma delle misure cautelari ordinate, con alcune modifiche;
viste
altresì le osservazioni 15 dicembre 2021 dell’appellante volte al mantenimento
dell’effetto sospensivo, la sua replica spontanea 20 dicembre 2021 e la duplica
spontanea 30 dicembre 2021 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
__________ B__________ (qui di
seguito anche solo “B__________”) è una società ucraina attiva in ambito
farmaceutico, nella cui gestione è coinvolta, per quanto emerso nel corso della
presente procedura, la famiglia Be__________, e meglio i coniugi M__________ e
L__________ Be__________ e la loro figlia I__________.
AO 1 (“AO 1”) è pure una società ucraina, azionista al
31.55% di B__________. F__________ GmbH (“F__________”) è invece una società
fornitrice tedesca, che vende a B__________ determinati suoi prodotti
farmaceutici.
B.
La presente controversia trae
la sua origine dai dubbi sorti nell’azionista AO 1 sulla gestione di B__________.
Nello specifico, l’azionista ha iniziato a sospettare che B__________ fosse
vittima di un raggiro a beneficio della famiglia Be__________, nell’ambito del
quale la società sarebbe stata indotta a pagare, per la fornitura di prodotti
da parte di F__________, degli importi eccessivi, poi parzialmente riversati
dal fornitore tedesco alla società inglese AP 1 (“AP 1”), controllata da I__________
e dal management di B__________, rispettivamente camuffati quali presunte
“commissioni” del 30% per ogni fornitura di prodotti che la società inglese
avrebbe mediato sulla base di un contratto dai contorni sconosciuti (“Agency
Agreement” del 1° gennaio 2014).
C.
Alla luce di questa ipotesi AO
1 ha ottenuto, innanzi a un tribunale inglese (__________), il “Worldwide
freezing order” (WFO) del 19 marzo 2021 (doc. B), che ha stabilito in
sintesi il blocco di qualsiasi avere di AP 1, ovunque esso fosse locato
(compreso un conto presso la banca svizzera PI 1, qui di seguito “PI 1”), fino
all’importo di $ 4'263'840.54, il divieto per la medesima di ricevere pagamenti
da F__________ secondo l’“Agency Agreement” e l’obbligo di consegnare
informazioni e documenti relativi alla consistenza dei propri averi, alla loro
ubicazione nonché alle commissioni e ai pagamenti percepiti da F__________
secondo i termini dell’“Agency Agreement” dal 1° gennaio 2014, come pure
gli estratti bancari e delle movimentazioni dei suoi conti (incluso quello di PI
1) dal 1° gennaio 2014.
D.
Il 22 marzo 2021 AO 1 ha
avviato presso il Tribunale commerciale di __________ (Ucraina), per conto e
nell’interesse di B__________, una causa di merito avverso i membri della
famiglia Be__________ e altri convenuti secondo l’art. 54 del Commercial
Procedural Code of Ukraine, volta a ottenere il versamento in favore di B__________
di $ 4'263'840.54 (anche recuperando il denaro, per quanto riguarda la
convenuta I__________, confluito nei conti di AP 1, quest’ultima indicata non
quale parte bensì come terza interessata unitamente a F__________).
E.
Con istanza 24 marzo 2021 AO 1
ha postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano l’adozione di misure
supercautelari e cautelari nei confronti di AP 1 e di PI 1 con la comminatoria
dell’art. 292 CPS, e meglio il blocco della relazione bancaria n. __________ e
di ogni altro avere di AP 1 o dei suoi aventi diritto economico presso PI 1 fino
al valore di almeno
$ 4'263'840.54 (a cui sarebbero stati da aggiungere tutti i versamenti
effettuati da F__________ a far tempo dal 1° settembre 2019), il divieto per AP
1 e per i suoi organi di disporre in alcun modo di questi averi almeno per
l’ammontare summenzionato (riservata la possibilità per la medesima di
effettuare determinati pagamenti) nonché la consegna, da parte di AP 1 e di PI
1, di tutta una serie di informazioni (e meglio tutte le informazioni relative
alle relazioni bancarie di AP 1 o dei suoi aventi diritto economico gestite da
una sede svizzera di PI 1, compresi i documenti di apertura, di profilo cliente
e identificazione degli aventi diritto, un estratto patrimoniale e gli estratti
conto dettagliati, compresi i saldi e i movimenti relativi a F__________ e alle
vendite a B__________), e ciò fino all’adozione di una diversa decisione
(super)cautelare o di una sentenza definitiva da parte del tribunale ucraino.
F.
Con decisione supercautelare
25 marzo 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza inaudita altera
parte, ordinando il citato blocco degli averi (dispositivo n. 1.1) e il
divieto di disposizione (dispositivo n. 1.2), riservata la possibilità di
effettuare determinati pagamenti (dispositivo n. 1.3), il tutto con la
comminatoria dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare di
fr. 5'000.- in caso di violazione di tali ordini e di fr. 1'000.- per ogni
giorno di ritardo in caso di mancato adempimento.
G.
Le due convenute non hanno
presentato osservazioni entro il termine di 10 giorni impartito dal Pretore in
data 25 marzo 2021.
H.
Nel frattempo il giudice
inglese, dopo un esame delle tesi e degli interessi delle parti, ha confermato
il “Freezing order” mediante la decisione (“Continuation order”)
del 28 maggio 2021 (cfr. documenti prodotti da AO 1 con scritto 4 giugno 2021 e
da AP 1 con scritto 14 giugno 2021), aumentando a
$ 6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco degli averi. Con successiva
decisione del 20 luglio 2021 (“Consent order”), prodotto dall’istante
con scritto 4 agosto 2021, il medesimo giudice estero ha in particolare dato
atto dell’impegno preso da I__________ di fornire informazioni in relazione
alla fattispecie.
I.
Con decisione 14 giugno 2021,
su istanza di PI 1, il Pretore ha modificato il dispositivo n. 1.3 della sua
decisione, ampliando le eccezioni previste per il divieto di disporre stabilito
in via supercautelare (v. sopra consid. F). Lo stesso è avvenuto il 30 luglio 2021 su istanza di AP 1, nel senso che
il Pretore ha autorizzato l’esecuzione di ulteriori operazioni.
J.
Con decisione 4 novembre 2021
il Pretore ha infine accolto integralmente l’istanza, confermando il blocco
degli averi (dispositivo n. 1.1) e il divieto di disporre (dispositivo n. 1.2)
con le eccezioni elencate al dispositivo n. 1.3 e facendo ordine a AP 1 e PI 1 di
fornire le informazioni e i documenti richiesti entro un termine di 20 giorni
(dispositivo n. 1.4), con la comminatoria dell’art. 292 CPS (dispositivo n. 2),
della multa disciplinare di
fr. 5'000.- a carico del direttore di AP 1 P__________ e degli organi di PI 1 (dispositivo
n. 2.1) e della multa disciplinare di
fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo (dispositivo n. 2.2), ordini perduranti
sino all’adozione di una diversa decisione (super)cautelare o di una sentenza
definitiva da parte del tribunale ucraino al quale è stata deferita la causa di
merito (dispositivo n. 3), dichiarando la decisione immediatamente esecutiva
(dispositivo n. 4) e ponendo la tassa di giustizia e le spese (di complessivi
fr. 2'000.-) nonché le ripetibili (fr. 9'000.-) a carico di AP 1 (dispositivo
n. 5).
K.
Con appello 17 novembre 2021 AP
1 è insorta contro tale decisione, postulando in via preliminare la concessione
dell’effetto sospensivo per quanto riguarda i dispositivi n. 1.4, 2.2 e 5 e nel
merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza
cautelare (con conseguente revoca dei provvedimenti supercautelari e aggravio
di spese e ripetibili a carico della controparte) o subordinatamente perlomeno
di annullare i dispositivi n. 1.4 e 2.2 (con spese processuali a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili), il tutto con
protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
L.
Con decisione supercautelare
25 novembre 2021 il Presidente di questa Camera ha provvisoriamente e parzialmente
conferito effetto sospensivo al gravame limitatamente al dispositivo n. 1.4
della decisione impugnata.
M.
Con risposta 2 dicembre 2021 AO
1 ha chiesto in via preliminare la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito
la reiezione del gravame e la conferma delle misure cautelari ordinate, con
alcune modifiche dei dispositivi n. 1.1 e 2.1, e meglio nel senso di aumentare
a $ 6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco (a cui aggiungere tutti i
versamenti effettuati da F__________ a far tempo dal 1° gennaio 2019) e di
rivolgere la comminatoria della multa disciplinare di fr. 5'000.-
non più a P__________ (nel frattempo deceduto), bensì a Y__________ (nuovo
direttore di AP 1) oltre che agli organi di PI 1.
N.
Con osservazioni 15 dicembre
2021 l’appellante ha chiesto di confermare l’effetto sospensivo. Con la replica
spontanea 20 dicembre 2021 essa ha poi ulteriormente approfondito le proprie
tesi, contestando quelle avverse. Lo stesso ha fatto l’appellata con duplica
spontanea 30 dicembre 2021.
O.
Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto qui di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in
materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nel
caso concreto, considerate le cifre in gioco (svariati milioni di dollari
statunitensi), il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé
menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura
di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1
CPC). L’appello 17 novembre 2021 contro la decisione 4 novembre 2021
(notificata l’8 novembre 2021) è tempestivo, così come sono tempestivi la
risposta 2 dicembre 2021 dell’appellata e gli ulteriori scritti spontanei delle
parti.
2.
Vertendo la presente
controversia su una misura cautelare, si può ricordare che, giusta l’art. 261
cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando
l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo
(lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente
riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata
all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon
fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni
iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto
dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza
e la proporzionalità.
3.
In via preliminare, occorre
esaminare la ricevibilità del gravame, contestata dalla parte appellata, avendo
AP 1 in prima sede omesso di opporsi all’istanza cautelare e di formulare delle
relative conclusioni (essendosi essa limitata, dopo aver appreso dell’ordine
supercautelare 25 marzo 2021, a domandare che il divieto di disporre dei suoi
beni fosse attenuato nel senso di concederle l’autorizzazione a effettuare
determinati pagamenti, cfr. sopra consid. I).
Il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)
non regola espressamente la legittimazione a ricorrere a livello cantonale. Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, essa non deve essere più restrittiva di quella a
livello federale. Secondo l’art. 76 LTF, è di principio legittimato a ricorrere
chi ha preso parte al procedimento innanzi all’istanza inferiore o non ne ha
avuto la possibilità, ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o
alla modifica della decisione. Il ricorrente deve dunque essere toccato
materialmente e formalmente: materialmente, nel senso che la decisione deve intaccare
la sua posizione giuridica; formalmente, nel senso che egli non ha ottenuto dal
giudice ciò che aveva postulato. In tale ottica, prende parte a una procedura
solo chi vi partecipa attivamente, ovvero formulando delle conclusioni (STF
5D_14/2020 del 28 ottobre 2020, consid. 4.3.1-4.3.2; 4A_470/2021 del 18 novembre 2021, consid. 4.2).
Ciò comporta nel caso concreto che AP 1, in
applicazione della suddetta giurisprudenza, non dispone della legittimazione
(interesse degno di protezione) a presentare l’appello che qui ci occupa,
rispettivamente a lamentare un pregiudizio e a sollevare delle contestazioni
che avrebbe peraltro dovuto, secondo la buona fede, già sottoporre al giudice
di prima sede. Il gravame deve conseguentemente essere dichiarato irricevibile.
4.
Anche qualora si volesse
procedere a un esame dell’impugnativa, occorrerebbe del resto tener conto degli
effetti della preclusione, ritenuto che l’art. 317 CPC impedisce a una parte di
sollevare solo in sede di appello dei nuovi fatti che avrebbe già potuto
proporre in precedenza, per cui in assenza di contestazioni di prima sede, l’esame
del tribunale superiore è tuttalpiù limitato ai nova consentiti
dall’art. 317 CPC e alle questioni di diritto (art. 57 CPC). Nel presente caso
le censure contenute nell’appello non potrebbero comunque sovvertire la
decisione di primo grado, per i motivi che seguiranno.
5.
In primo luogo, quanto alla
parvenza di buon fondamento della causa di merito, l’appellante neppure in
questa sede si oppone, con considerazioni specifiche e puntuali, al complesso
di fatti delineato dall’istante cautelare, né fornisce spiegazioni sul ruolo da
lei avuto in tal contesto o sui propri aventi diritto (spiegazioni che in ogni
caso, come detto, risulterebbero tardive). Comunque sia, essa non può limitarsi
a osservare genericamente che le ipotesi della controparte andranno verificate
nel merito oppure a citare un breve passaggio del “Continuation order”
del 28 maggio 2021 (consid. 6), attestante alcune apparenti incongruenze o
ambiguità nelle posizioni di AO 1 ma estrapolato dal suo contesto, ritenuto che
con la sua decisione il giudice inglese ha effettuato un esame complessivo
delle tesi della suddetta azionista, giudicandole meritevoli di approfondimento.
L’appellante nemmeno può scalfire il fumus boni iuris dell’istanza
cautelare rilevando che in passato un tribunale ucraino aveva negato una
richiesta informativa di AO 1 nei confronti di B__________, senza spiegare
perché ciò dovrebbe dimostrare il mancato fondamento della causa ora pendente
in Ucraina.
6.
In secondo luogo, l’appellante
non può mutare l’esito del giudizio impugnato osservando di essere una semplice
persona terza non convenuta nella procedura di merito ucraina e che come tale
non potrebbe essere la destinataria delle misure cautelari in oggetto. Essa
difatti non è una qualsiasi persona terza: non solo risulta avere avuto un
ruolo nelle vendite di prodotti farmaceutici in questione tramite un “Agency
Agreement”, ma secondo la tesi dell’istante cautelare (non sconfessata da AP
1), sarebbe addirittura il vettore utilizzato dai membri della famiglia B__________/dagli
amministratori di B__________ (convenuti nella procedura ucraina) per sottrarre
denaro a quest’ultima società, e sarebbe dunque coinvolta direttamente nella
fattispecie nonché partecipante attiva nella lesione lamentata da AO 1. Peraltro,
nella misura in cui AP 1 risulta controllata da I__________ (v. consid. B) e qualora
fosse utilizzata abusivamente per schermare delle manovre truffaldine, ciò
imporrebbe di ignorare l’indipendenza e l’autonomia giuridica della società in
applicazione del principio della trasparenza (“Durchgriff”). In tal
contesto, è casomai PI 1 ad apparire quale mero terzo interessato dalla misura
in questione.
7.
I provvedimenti cautelari in
vigore non possono essere annullati in forza alla censura appellatoria relativa
all’assenza di un pregiudizio o di un rischio di lesione di un diritto di AO 1,
la quale a mente dell’appellante avrebbe ammesso di non patire alcun danno e
subirebbe tuttalpiù un pregiudizio di natura indiretta e puramente
economica (e dunque non difficilmente riparabile). Trattasi in effetti di
tardive considerazioni fattuali. In ogni caso, nella valutazione del
pregiudizio occorre effettuare una ponderazione dei contrapposti interessi
delle parti, per cui l’assenza di pregiudizi per la parte convenuta può
condurre a un minor rigore nell’apprezzamento della posizione dell’istante
cautelare. Ora, nel caso in esame AP 1 non ha né tempestivamente allegato, né
tantomeno debitamente sostanziato un proprio pregiudizio causato dai
provvedimenti in questione. Segnatamente, non ha allegato che il blocco degli
averi o la consegna della documentazione siano pregiudizievoli per una sua
qualche attività economica o commerciale o per dei relativi segreti d’affari
(che AP 1 nemmeno pretende di avere). Al contrario, AO 1 ha evidenziato quali
siano i suoi interessi: trattasi innanzitutto di interessi pecuniari correlati
all’andamento di B__________ e ai profitti da lei generati, e di conseguenza al
valore delle sue azioni e dei dividendi assegnati agli azionisti, ma anche dei
diritti informativi e di controllo degli azionisti sull’operato
dell’amministrazione. Oltretutto, l’appellante non smentisce la possibilità per
AO 1 di condurre la causa di merito ucraina per conto di B__________ sulla base
dell’art. 54 del pertinente codice procedurale commerciale, ritenuto che le
misure cautelari qui in esame sono per l’appunto volte a rendere efficace e a
tutelare l’esercizio di tale diritto, salvaguardando le necessarie prove e
permettendone l’accesso a supporto di un processo ormai in piena fase di
svolgimento, rispettivamente bloccando un substrato finanziario a forte rischio
di dissipazione che potrebbe essere costituito dai proventi di una frode
multimilionaria. Aggiungasi che lo stesso giudice inglese nel Continuation
order del 28 maggio 2021 ha evidenziato l’assenza di trasparenza e
collaborazione da parte di I__________
nel chiarimento dei fatti
controversi come pure il rischio di dissipazione degli averi e della sparizione
di prove che potrebbero rivelarsi determinanti; l’appellante non smentisce l’esistenza
di un simile rischio né fornisce rassicurazioni al riguardo, se non con un vago
e tardivo accenno all’avvenuta consegna di determinata documentazione, esaminato
in un successivo considerando. Parimenti più in avanti verrà esaminato se
l’esistenza del freezing order inglese tutt’ora vigente può influenzare
l’esito della presente controversia.
8.
L’appellante sostiene che la
controparte non ha diritti sui fondi depositati presso PI 1 né alcun credito
verso AP 1 (quanto piuttosto verso gli amministratori di B__________), come
pure che la sua pretesa di merito sarebbe di mera natura obbligatoria e non
reale (essendo peraltro una restituzione in natura degli averi esclusa per
effetto della mescolanza del denaro confluito nel conto con gli ulteriori averi
ivi presenti). Le eventuali pretese di AO 1 non potrebbero pertanto condurre al
blocco della relazione bancaria in questione, giacché ciò aggirerebbe il
divieto del sequestro camuffato (art. 269 lett. a CPC). In altre parole, per
l’appellante il blocco non potrebbe essere ordinato per mezzo di un
provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 261 CPC bensì unicamente tramite un
sequestro ai sensi della LEF (misura analoga al freezing order inglese).
Anche questa censura non può condurre all’annullamento
del giudizio di primo grado. Ribadito il coinvolgimento di AP 1 nella
fattispecie e tenuto conto che, in virtù del principio della trasparenza, appare
verosimile un’identificazione fra la medesima e la famiglia Be__________, il
denaro oggetto di blocco non è avulso dalla procedura di merito: trattasi,
secondo l’istante cautelare, del denaro sottratto a B__________ e che le
andrebbe pertanto restituito, ovvero di una somma di denaro sufficientemente individualizzata
sulla quale AO 1, per conto di B__________, avanza dei diritti. In quest’ambito
cautelare difficilmente il concetto della mescolanza può essere determinante,
non solo perché in caso contrario ben pochi conti bancari potrebbero essere
oggetto di un blocco, ma anche perché l’appellante nemmeno sostanzia se la
relazione in questione contenga averi di terzi non connessi alla presente
controversia. Si può inoltre osservare che la via del sequestro sarebbe stata
nel caso concreto di difficile attuazione (v. in particolare l’art. 272 cpv. 1
LEF), per cui a fronte di un concreto bisogno di tutela, la scelta dello
strumento cautelare era dunque lecita e appropriata.
9.
Sul tema della consegna della
documentazione, invano l’appellante rileva che in passato, un tribunale ucraino
aveva negato a AO 1 l’accesso a determinati documenti di B__________ (in quanto
non coperti dal diritto d’informazione dell’azionista) e che pertanto, a
maggior ragione, un’analoga richiesta non potrebbe essere rivolta a una società
terza. La censura, riguardante un inammissibile fatto nuovo e comunque insufficientemente
motivata, neppure spiega quale fosse il contenuto di quella controversia, quali
fossero i documenti richiesti, sulla base di quali fatti e dunque perché la
suddetta decisione negativa dovrebbe essere di rilievo nella presente procedura
(esaminata dal competente Pretore sulla base del diritto procedurale e
sostanziale svizzero), né pretende che i documenti qui in discussione siano
inutili ai fini del chiarimento della vicenda.
10.
A torto l’appellante sostiene inoltre che la richiesta informativa della
controparte si apparenti a un rendiconto (ovvero a una pretesa di merito che,
come tale, esula dal perimetro delle misure cautelari), e osserva (peraltro
solo con la replica) che AO 1 avrebbe casomai dovuto avvalersi dell’art. 158
CPC. Parimenti infondata è la sua censura secondo cui la misura equivarrebbe a
una “fishing expedition”, sarebbe sproporzionata e non permetterebbe di
assicurare i beni di AP 1. Difatti, la richiesta di documentazione qui in esame
non attiene a un rendiconto (art. 400 CO), né AO 1 avrebbe mai potuto avanzare una
simile azione in assenza di un vincolo contrattuale con AP 1. Spetta al giudice
valutare su quali basi giuridiche possa poggiare una domanda cautelare (art. 57
CPC). Nel caso concreto potevano rientrare in considerazione l’art. 158 CPC
(assunzione di prove a titolo cautelare, ovvero una misura tesa alla raccolta
di mezzi di prova esposti a pericolo rispettivamente essenziali per valutare le
possibilità di successo di una causa), o alternativamente gli art. 261 seg. CPC
(ritenuto che l’elenco di cui all’art. 262 CPC non è esaustivo). Certo, in
ambito probatorio le misure fondate sull’art. 261 CPC sono solitamente limitate
a interventi conservativi di salvaguardia quali il divieto di distruzione,
l’obbligo di conservazione o l’obbligo di consegna di determinati documenti presso
un’autorità, ma eccezionalmente possono concedere la loro fruibilità e consegna
al richiedente. Ciò può valere ad esempio qualora i documenti siano decisivi per valutare la propria
posizione processuale e fondare le proprie tesi, e la consegna degli stessi non
violi interessi preponderanti pubblici o di terzi (cfr. Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 1, n. 18-19 ad art. 158 CPC e le decisioni ivi citate DTF 122
III 353, consid. 3b/bb e STF 5A_832/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 4.2.2). Nella fattispecie le informazioni in questione,
chiaramente delimitate e puntualmente riferite ai fatti controversi, risultano
di lapalissiana utilità per AO 1, che ha tutto l’interesse affinché esse
vengano preservate e utilizzate per chiarire i contorni della vicenda e
ricostruire i pertinenti movimenti di denaro per supportare la propria causa di
merito. E ancora una volta, il silenzio di AP 1 in prima sede porta a presumere
l’assenza di pregiudizi per la medesima quali la violazione di segreti
commerciali o della sfera privata di terze persone non coinvolte nel litigio (neppure
allegati con l’impugnativa e appena accennati, tardivamente, con la replica
spontanea, senza alcuna specificazione), come pure l’assenza di un interesse
degno di protezione a opporsi ora alla misura.
11.
Con un’ulteriore
censura, l’appellante sostiene che
l’istanza cautelare in oggetto sia inutile, esistendo già il freezing order
inglese. A suo modo di vedere, la presente procedura avrebbe piuttosto la
natura dell’exequatur, senza rispettarne i presupposti. Aggiunge altresì che la
controparte dovrebbe rivolgere le sue richieste informative e probatorie unicamente
al Tribunale ucraino.
12.
Ora, a torto l’appellante
pretende che la presente procedura abbia la natura dell’exequatur. Essa
concerne l’adozione di specifici provvedimenti cautelari in relazione ad averi
e documenti situati in Svizzera, nei confronti non solo di AP 1, ma anche di PI
1.
In altre parole, questa procedura e quella inglese non hanno identiche
parti, un identico oggetto e identiche domande. Il fatto che un giudice inglese
abbia già impartito all’appellante degli ordini simili (non direttamente
applicabili in Svizzera in assenza di exequatur) non basta per fare apparire inutile
l’istanza di AO 1. La scelta di quest’ultima di ricorrere allo strumento
cautelare anziché a quello dell’exequatur (che secondo l’opinione
dell’appellante medesima neppure sarebbe stato possibile, cfr. la replica
spontanea 20 dicembre 2021, p. 4) per imporre e/o ampliare determinate misure
in Svizzera è lecita e non costituisce un abuso di diritto. Appare del resto
appropriato che gli ordini in questione, laddove rivolti a persone domiciliate
in Svizzera (ovvero al direttore di AP 1 P__________ e al suo successore Y__________,
cfr. doc. 5 prodotto con la risposta all’appello), rispettivamente a una banca
svizzera e dunque sottoposti alla sovranità svizzera, siano impartiti da un
competente tribunale elvetico, e che la produzione della documentazione in esame
avvenga già in esito a questa procedura anziché attendere un’eventuale
richiesta per via rogatoriale dal tribunale estero. I ragionamenti
dell’appellante non bastano dunque a sovvertire il giudizio di prima sede.
13.
L’appellante
sostiene poi di avere, nell’aprile 2021 e in ossequio del World freezing
order, già fornito alla controparte degli estratti conto relativi alla sua
relazione bancaria n. __________ presso PI 1 (i quali evidenzierebbero i
pagamenti ricevuti da F__________) e una relativa dichiarazione scritta di I__________.
La censura, riguardante una questione di fatto e peraltro nemmeno contenuta
nell’appello ma solo nella replica spontanea, è ampiamente tardiva. Comunque
sia, l’appellante non fornisce a tal proposito una sufficiente dimostrazione,
bensì si limita a rinviare al “First Witness Statement” prodotto in
questa sede quale doc. E (ovvero a una semplice dichiarazione scritta di tale J__________,
di cui tutto s’ignora, e non equiparabile per il diritto procedurale svizzero a
una prova testimoniale,) e a sostenere che gli obblighi d’informazione di cui
al World freezing order non sono più stati ripetuti nel Continuation
Order e nel Consent Order, ciò che neppure è esatto (cfr. Continuation
order 28 maggio 2021, punto 8 e Consent order 20 luglio 2021, punto
1, che ribadiscono l’obbligo). Anche su questo tema, il giudizio impugnato resiste
pertanto alla critica, considerato oltretutto che esso risulta riferito a un
ventaglio più ampio di documenti (come parrebbe riconoscere la stessa
appellante nel suo gravame, p. 12, e nella replica spontanea, p. 3 e 6), e che le
scarne argomentazioni dell’appellante non si confrontano con il contenuto degli
ordini pretorili né chiariscono in che misura essi siano eventualmente privi d’oggetto.
14.
Con la risposta all’appello 2
dicembre 2021, AO 1 postula la modifica parziale del dispositivo n. 1.1 della
decisione pretorile ai sensi dell’art. 268 CPC, ovvero chiede di aumentare a $
6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco (a cui aggiungere tutti i versamenti
effettuati da F__________ a far tempo dal 1° gennaio 2019), rispecchiando così
l’aumento della pretesa avanzata nella procedura di merito ucraina (cfr. doc. 4
allegato alla risposta all’appello) e il corrispondente aumento dell’importo
oggetto del freezing order inglese (cfr. il Continuation order
del 28 maggio 2021, punto 4). L’appellata postula altresì la modifica del
dispositivo n. 2.1 nel senso di rivolgere la comminatoria della multa
disciplinare di fr. 5'000.- non più a P__________ (nel frattempo deceduto),
bensì al nuovo direttore di AP 1, Y__________, oltre che agli organi di PI 1
(cfr. doc. 5).
Ora,
la richiesta di modifica di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 268
CPC va di regola rivolta al tribunale che ha emanato la misura. Pur volendo
ammettere che in pendenza di appello, tale competenza ricada al tribunale
superiore, occorre tuttavia considerare che l’esame di nuovi fatti è vincolato
ai presupposti dell’art. 317 CPC. L’aumento della pretesa avanzato da AO 1
nella procedura estera è stato ammesso dal tribunale ucraino il 21 maggio 2021
(doc. 4). Essa avrebbe dunque già potuto postulare un adeguamento della misura
cautelare nell’ambito della procedura innanzi al Pretore, conclusasi con la
decisione 4 novembre 2021. Non avendolo fatto, la richiesta formulata in questa
sede risulta tardiva. Secondo il doc. 5, il nuovo direttore di AP 1 ha assunto
la propria carica già il 5 maggio 2021. Sennonché nulla si sa sul momento in
cui AO 1 è venuta a conoscenza di tale circostanza. Spetta del resto al
giudice, indipendentemente dalle richieste dalle parti, determinare quali mezzi
di coercizione (art. 343 CPC) siano più appropriati per imporre il rispetto di
un’ingiunzione, considerato oltretutto che il Pretore aveva palesemente inteso
rivolgere la comminatoria agli organi delle due società convenute. In tal senso,
occorre apporre un correttivo al fine di mantenere il provvedimento adeguato e
funzionante e garantire l’efficacia della decisione; quest’ultima può dunque
essere rettificata limitatamente al dispositivo n. 2.1 nel senso che la
comminatoria della multa disciplinare di fr. 5'000.- dev’essere rivolta (in
termini più generali) agli organi di AP 1 oltre a quelli di PI 1.
15.
In conclusione, l’appello
dev’essere dichiarato irricevibile, e sarebbe in ogni caso stato da respingere
anche nel merito. La domanda di modifica (art. 268 CPC) della parte appellata è
respinta con riferimento all’aumento dell’importo oggetto di blocco, ma conduce
alla rettifica del dispositivo n. 2.1. Per il resto, la decisione 4 novembre
2021.
viene confermata.
16.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza
dell’appellante, che deve ritenersi integrale (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono
calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 RTar. Il valore
litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, raggiunge
e supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello
17 novembre 2021 di AP 1 è irricevibile.
II. La richiesta di modifica del provvedimento cautelare
di AO 1, contenuta nella risposta all’appello 2 dicembre 2021, è evasa nel
senso che la decisione 4 novembre 2021 è modificata limitatamente al suo
dispositivo n. 2.1 (invariati gli altri dispositivi). Per il resto, la
richiesta è respinta. Di conseguenza, il dispositivo n. 2.1 è così modificato:
2.1 In caso di violazione del suddetto
ordine/divieto gli organi di AP 1, __________, e gli organi di PI 1, __________,
sono passabili di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.-.
III. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata
fr. 4’500.- per ripetibili di seconda sede.
IV. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).