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Decisione

12.2021.174

Provvedimenti cautelari; blocco di un conto, divieto di disporre, consegna di documenti; legittimazione a ricorrere; divieto del sequestro camuffato;

7 febbraio 2022Italiano27 min

la sua origine dai dubbi sorti nell’azionista AO 1 sulla gestione di B__________.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.174

Lugano

7 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2021.93/94 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa

chiedente

l’adozione di misure supercautelari e cautelari nei confronti delle convenute;

istanza

parzialmente accolta dal Pretore con decisione supercautelare 25 marzo 2021

(parzialmente modificata il 14 giugno 2021 e il 30 luglio 2021) e infine

integralmente accolta con decisione 4 novembre 2021;

appellante

AP 1 con atto di appello 17 novembre 2021, con cui ha chiesto in via

preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame limitatamente ad

alcuni punti della decisione impugnata e nel merito la riforma della medesima

nel senso di respingere l’istanza cautelare o subordinatamente perlomeno di

annullare i dispositivi n. 1.4 e 2.2, con conseguente modifica delle spese

giudiziarie di prima sede e protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

richiamata

la decisione supercautelare 25 novembre 2021 con cui il Presidente di questa

Camera ha provvisoriamente e parzialmente conferito effetto sospensivo al

gravame limitatamente al dispositivo n.

1.4 della decisione impugnata;

lette

le osservazioni (recte: risposta) 2 dicembre 2021 di AO 1, chiedenti in

via preliminare la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito la reiezione del

gravame e la conferma delle misure cautelari ordinate, con alcune modifiche;

viste

altresì le osservazioni 15 dicembre 2021 dell’appellante volte al mantenimento

dell’effetto sospensivo, la sua replica spontanea 20 dicembre 2021 e la duplica

spontanea 30 dicembre 2021 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

__________ B__________ (qui di

seguito anche solo “B__________”) è una società ucraina attiva in ambito

farmaceutico, nella cui gestione è coinvolta, per quanto emerso nel corso della

presente procedura, la famiglia Be__________, e meglio i coniugi M__________ e

L__________ Be__________ e la loro figlia I__________.

AO 1 (“AO 1”) è pure una società ucraina, azionista al

31.55% di B__________. F__________ GmbH (“F__________”) è invece una società

fornitrice tedesca, che vende a B__________ determinati suoi prodotti

farmaceutici.

B.

La presente controversia trae

la sua origine dai dubbi sorti nell’azionista AO 1 sulla gestione di B__________.

Nello specifico, l’azionista ha iniziato a sospettare che B__________ fosse

vittima di un raggiro a beneficio della famiglia Be__________, nell’ambito del

quale la società sarebbe stata indotta a pagare, per la fornitura di prodotti

da parte di F__________, degli importi eccessivi, poi parzialmente riversati

dal fornitore tedesco alla società inglese AP 1 (“AP 1”), controllata da I__________

e dal management di B__________, rispettivamente camuffati quali presunte

“commissioni” del 30% per ogni fornitura di prodotti che la società inglese

avrebbe mediato sulla base di un contratto dai contorni sconosciuti (“Agency

Agreement” del 1° gennaio 2014).

C.

Alla luce di questa ipotesi AO

1 ha ottenuto, innanzi a un tribunale inglese (__________), il “Worldwide

freezing order” (WFO) del 19 marzo 2021 (doc. B), che ha stabilito in

sintesi il blocco di qualsiasi avere di AP 1, ovunque esso fosse locato

(compreso un conto presso la banca svizzera PI 1, qui di seguito “PI 1”), fino

all’importo di $ 4'263'840.54, il divieto per la medesima di ricevere pagamenti

da F__________ secondo l’“Agency Agreement” e l’obbligo di consegnare

informazioni e documenti relativi alla consistenza dei propri averi, alla loro

ubicazione nonché alle commissioni e ai pagamenti percepiti da F__________

secondo i termini dell’“Agency Agreement” dal 1° gennaio 2014, come pure

gli estratti bancari e delle movimentazioni dei suoi conti (incluso quello di PI

1) dal 1° gennaio 2014.

D.

Il 22 marzo 2021 AO 1 ha

avviato presso il Tribunale commerciale di __________ (Ucraina), per conto e

nell’interesse di B__________, una causa di merito avverso i membri della

famiglia Be__________ e altri convenuti secondo l’art. 54 del Commercial

Procedural Code of Ukraine, volta a ottenere il versamento in favore di B__________

di $ 4'263'840.54 (anche recuperando il denaro, per quanto riguarda la

convenuta I__________, confluito nei conti di AP 1, quest’ultima indicata non

quale parte bensì come terza interessata unitamente a F__________).

E.

Con istanza 24 marzo 2021 AO 1

ha postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano l’adozione di misure

supercautelari e cautelari nei confronti di AP 1 e di PI 1 con la comminatoria

dell’art. 292 CPS, e meglio il blocco della relazione bancaria n. __________ e

di ogni altro avere di AP 1 o dei suoi aventi diritto economico presso PI 1 fino

al valore di almeno

$ 4'263'840.54 (a cui sarebbero stati da aggiungere tutti i versamenti

effettuati da F__________ a far tempo dal 1° settembre 2019), il divieto per AP

1 e per i suoi organi di disporre in alcun modo di questi averi almeno per

l’ammontare summenzionato (riservata la possibilità per la medesima di

effettuare determinati pagamenti) nonché la consegna, da parte di AP 1 e di PI

1, di tutta una serie di informazioni (e meglio tutte le informazioni relative

alle relazioni bancarie di AP 1 o dei suoi aventi diritto economico gestite da

una sede svizzera di PI 1, compresi i documenti di apertura, di profilo cliente

e identificazione degli aventi diritto, un estratto patrimoniale e gli estratti

conto dettagliati, compresi i saldi e i movimenti relativi a F__________ e alle

vendite a B__________), e ciò fino all’adozione di una diversa decisione

(super)cautelare o di una sentenza definitiva da parte del tribunale ucraino.

F.

Con decisione supercautelare

25 marzo 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza inaudita altera

parte, ordinando il citato blocco degli averi (dispositivo n. 1.1) e il

divieto di disposizione (dispositivo n. 1.2), riservata la possibilità di

effettuare determinati pagamenti (dispositivo n. 1.3), il tutto con la

comminatoria dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare di

fr. 5'000.- in caso di violazione di tali ordini e di fr. 1'000.- per ogni

giorno di ritardo in caso di mancato adempimento.

G.

Le due convenute non hanno

presentato osservazioni entro il termine di 10 giorni impartito dal Pretore in

data 25 marzo 2021.

H.

Nel frattempo il giudice

inglese, dopo un esame delle tesi e degli interessi delle parti, ha confermato

il “Freezing order” mediante la decisione (“Continuation order”)

del 28 maggio 2021 (cfr. documenti prodotti da AO 1 con scritto 4 giugno 2021 e

da AP 1 con scritto 14 giugno 2021), aumentando a

$ 6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco degli averi. Con successiva

decisione del 20 luglio 2021 (“Consent order”), prodotto dall’istante

con scritto 4 agosto 2021, il medesimo giudice estero ha in particolare dato

atto dell’impegno preso da I__________ di fornire informazioni in relazione

alla fattispecie.

I.

Con decisione 14 giugno 2021,

su istanza di PI 1, il Pretore ha modificato il dispositivo n. 1.3 della sua

decisione, ampliando le eccezioni previste per il divieto di disporre stabilito

in via supercautelare (v. sopra consid. F). Lo stesso è avvenuto il 30 luglio 2021 su istanza di AP 1, nel senso che

il Pretore ha autorizzato l’esecuzione di ulteriori operazioni.

J.

Con decisione 4 novembre 2021

il Pretore ha infine accolto integralmente l’istanza, confermando il blocco

degli averi (dispositivo n. 1.1) e il divieto di disporre (dispositivo n. 1.2)

con le eccezioni elencate al dispositivo n. 1.3 e facendo ordine a AP 1 e PI 1 di

fornire le informazioni e i documenti richiesti entro un termine di 20 giorni

(dispositivo n. 1.4), con la comminatoria dell’art. 292 CPS (dispositivo n. 2),

della multa disciplinare di

fr. 5'000.- a carico del direttore di AP 1 P__________ e degli organi di PI 1 (dispositivo

n. 2.1) e della multa disciplinare di

fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo (dispositivo n. 2.2), ordini perduranti

sino all’adozione di una diversa decisione (super)cautelare o di una sentenza

definitiva da parte del tribunale ucraino al quale è stata deferita la causa di

merito (dispositivo n. 3), dichiarando la decisione immediatamente esecutiva

(dispositivo n. 4) e ponendo la tassa di giustizia e le spese (di complessivi

fr. 2'000.-) nonché le ripetibili (fr. 9'000.-) a carico di AP 1 (dispositivo

n. 5).

K.

Con appello 17 novembre 2021 AP

1 è insorta contro tale decisione, postulando in via preliminare la concessione

dell’effetto sospensivo per quanto riguarda i dispositivi n. 1.4, 2.2 e 5 e nel

merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza

cautelare (con conseguente revoca dei provvedimenti supercautelari e aggravio

di spese e ripetibili a carico della controparte) o subordinatamente perlomeno

di annullare i dispositivi n. 1.4 e 2.2 (con spese processuali a carico delle

parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili), il tutto con

protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

L.

Con decisione supercautelare

25 novembre 2021 il Presidente di questa Camera ha provvisoriamente e parzialmente

conferito effetto sospensivo al gravame limitatamente al dispositivo n. 1.4

della decisione impugnata.

M.

Con risposta 2 dicembre 2021 AO

1 ha chiesto in via preliminare la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito

la reiezione del gravame e la conferma delle misure cautelari ordinate, con

alcune modifiche dei dispositivi n. 1.1 e 2.1, e meglio nel senso di aumentare

a $ 6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco (a cui aggiungere tutti i

versamenti effettuati da F__________ a far tempo dal 1° gennaio 2019) e di

rivolgere la comminatoria della multa disciplinare di fr. 5'000.-

non più a P__________ (nel frattempo deceduto), bensì a Y__________ (nuovo

direttore di AP 1) oltre che agli organi di PI 1.

N.

Con osservazioni 15 dicembre

2021 l’appellante ha chiesto di confermare l’effetto sospensivo. Con la replica

spontanea 20 dicembre 2021 essa ha poi ulteriormente approfondito le proprie

tesi, contestando quelle avverse. Lo stesso ha fatto l’appellata con duplica

spontanea 30 dicembre 2021.

O.

Delle argomentazioni delle

parti si dirà, per quanto qui di rilievo, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in

materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nel

caso concreto, considerate le cifre in gioco (svariati milioni di dollari

statunitensi), il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé

menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura

di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1

CPC). L’appello 17 novembre 2021 contro la decisione 4 novembre 2021

(notificata l’8 novembre 2021) è tempestivo, così come sono tempestivi la

risposta 2 dicembre 2021 dell’appellata e gli ulteriori scritti spontanei delle

parti.

2.

Vertendo la presente

controversia su una misura cautelare, si può ricordare che, giusta l’art. 261

cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando

l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo

(lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente

riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata

all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon

fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni

iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto

dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza

e la proporzionalità.

3.

In via preliminare, occorre

esaminare la ricevibilità del gravame, contestata dalla parte appellata, avendo

AP 1 in prima sede omesso di opporsi all’istanza cautelare e di formulare delle

relative conclusioni (essendosi essa limitata, dopo aver appreso dell’ordine

supercautelare 25 marzo 2021, a domandare che il divieto di disporre dei suoi

beni fosse attenuato nel senso di concederle l’autorizzazione a effettuare

determinati pagamenti, cfr. sopra consid. I).

Il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)

non regola espressamente la legittimazione a ricorrere a livello cantonale. Conformemente

alla giurisprudenza del Tribunale federale, essa non deve essere più restrittiva di quella a

livello federale. Secondo l’art. 76 LTF, è di principio legittimato a ricorrere

chi ha preso parte al procedimento innanzi all’istanza inferiore o non ne ha

avuto la possibilità, ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o

alla modifica della decisione. Il ricorrente deve dunque essere toccato

materialmente e formalmente: materialmente, nel senso che la decisione deve intaccare

la sua posizione giuridica; formalmente, nel senso che egli non ha ottenuto dal

giudice ciò che aveva postulato. In tale ottica, prende parte a una procedura

solo chi vi partecipa attivamente, ovvero formulando delle conclusioni (STF

5D_14/2020 del 28 ottobre 2020, consid. 4.3.1-4.3.2; 4A_470/2021 del 18 novembre 2021, consid. 4.2).

Ciò comporta nel caso concreto che AP 1, in

applicazione della suddetta giurisprudenza, non dispone della legittimazione

(interesse degno di protezione) a presentare l’appello che qui ci occupa,

rispettivamente a lamentare un pregiudizio e a sollevare delle contestazioni

che avrebbe peraltro dovuto, secondo la buona fede, già sottoporre al giudice

di prima sede. Il gravame deve conseguentemente essere dichiarato irricevibile.

4.

Anche qualora si volesse

procedere a un esame dell’impugnativa, occorrerebbe del resto tener conto degli

effetti della preclusione, ritenuto che l’art. 317 CPC impedisce a una parte di

sollevare solo in sede di appello dei nuovi fatti che avrebbe già potuto

proporre in precedenza, per cui in assenza di contestazioni di prima sede, l’esame

del tribunale superiore è tuttalpiù limitato ai nova consentiti

dall’art. 317 CPC e alle questioni di diritto (art. 57 CPC). Nel presente caso

le censure contenute nell’appello non potrebbero comunque sovvertire la

decisione di primo grado, per i motivi che seguiranno.

5.

In primo luogo, quanto alla

parvenza di buon fondamento della causa di merito, l’appellante neppure in

questa sede si oppone, con considerazioni specifiche e puntuali, al complesso

di fatti delineato dall’istante cautelare, né fornisce spiegazioni sul ruolo da

lei avuto in tal contesto o sui propri aventi diritto (spiegazioni che in ogni

caso, come detto, risulterebbero tardive). Comunque sia, essa non può limitarsi

a osservare genericamente che le ipotesi della controparte andranno verificate

nel merito oppure a citare un breve passaggio del “Continuation order”

del 28 maggio 2021 (consid. 6), attestante alcune apparenti incongruenze o

ambiguità nelle posizioni di AO 1 ma estrapolato dal suo contesto, ritenuto che

con la sua decisione il giudice inglese ha effettuato un esame complessivo

delle tesi della suddetta azionista, giudicandole meritevoli di approfondimento.

L’appellante nemmeno può scalfire il fumus boni iuris dell’istanza

cautelare rilevando che in passato un tribunale ucraino aveva negato una

richiesta informativa di AO 1 nei confronti di B__________, senza spiegare

perché ciò dovrebbe dimostrare il mancato fondamento della causa ora pendente

in Ucraina.

6.

In secondo luogo, l’appellante

non può mutare l’esito del giudizio impugnato osservando di essere una semplice

persona terza non convenuta nella procedura di merito ucraina e che come tale

non potrebbe essere la destinataria delle misure cautelari in oggetto. Essa

difatti non è una qualsiasi persona terza: non solo risulta avere avuto un

ruolo nelle vendite di prodotti farmaceutici in questione tramite un “Agency

Agreement”, ma secondo la tesi dell’istante cautelare (non sconfessata da AP

1), sarebbe addirittura il vettore utilizzato dai membri della famiglia B__________/dagli

amministratori di B__________ (convenuti nella procedura ucraina) per sottrarre

denaro a quest’ultima società, e sarebbe dunque coinvolta direttamente nella

fattispecie nonché partecipante attiva nella lesione lamentata da AO 1. Peraltro,

nella misura in cui AP 1 risulta controllata da I__________ (v. consid. B) e qualora

fosse utilizzata abusivamente per schermare delle manovre truffaldine, ciò

imporrebbe di ignorare l’indipendenza e l’autonomia giuridica della società in

applicazione del principio della trasparenza (“Durchgriff”). In tal

contesto, è casomai PI 1 ad apparire quale mero terzo interessato dalla misura

in questione.

7.

I provvedimenti cautelari in

vigore non possono essere annullati in forza alla censura appellatoria relativa

all’assenza di un pregiudizio o di un rischio di lesione di un diritto di AO 1,

la quale a mente dell’appellante avrebbe ammesso di non patire alcun danno e

subirebbe tuttalpiù un pregiudizio di natura indiretta e puramente

economica (e dunque non difficilmente riparabile). Trattasi in effetti di

tardive considerazioni fattuali. In ogni caso, nella valutazione del

pregiudizio occorre effettuare una ponderazione dei contrapposti interessi

delle parti, per cui l’assenza di pregiudizi per la parte convenuta può

condurre a un minor rigore nell’apprezzamento della posizione dell’istante

cautelare. Ora, nel caso in esame AP 1 non ha né tempestivamente allegato, né

tantomeno debitamente sostanziato un proprio pregiudizio causato dai

provvedimenti in questione. Segnatamente, non ha allegato che il blocco degli

averi o la consegna della documentazione siano pregiudizievoli per una sua

qualche attività economica o commerciale o per dei relativi segreti d’affari

(che AP 1 nemmeno pretende di avere). Al contrario, AO 1 ha evidenziato quali

siano i suoi interessi: trattasi innanzitutto di interessi pecuniari correlati

all’andamento di B__________ e ai profitti da lei generati, e di conseguenza al

valore delle sue azioni e dei dividendi assegnati agli azionisti, ma anche dei

diritti informativi e di controllo degli azionisti sull’operato

dell’amministrazione. Oltretutto, l’appellante non smentisce la possibilità per

AO 1 di condurre la causa di merito ucraina per conto di B__________ sulla base

dell’art. 54 del pertinente codice procedurale commerciale, ritenuto che le

misure cautelari qui in esame sono per l’appunto volte a rendere efficace e a

tutelare l’esercizio di tale diritto, salvaguardando le necessarie prove e

permettendone l’accesso a supporto di un processo ormai in piena fase di

svolgimento, rispettivamente bloccando un substrato finanziario a forte rischio

di dissipazione che potrebbe essere costituito dai proventi di una frode

multimilionaria. Aggiungasi che lo stesso giudice inglese nel Continuation

order del 28 maggio 2021 ha evidenziato l’assenza di trasparenza e

collaborazione da parte di I__________

nel chiarimento dei fatti

controversi come pure il rischio di dissipazione degli averi e della sparizione

di prove che potrebbero rivelarsi determinanti; l’appellante non smentisce l’esistenza

di un simile rischio né fornisce rassicurazioni al riguardo, se non con un vago

e tardivo accenno all’avvenuta consegna di determinata documentazione, esaminato

in un successivo considerando. Parimenti più in avanti verrà esaminato se

l’esistenza del freezing order inglese tutt’ora vigente può influenzare

l’esito della presente controversia.

8.

L’appellante sostiene che la

controparte non ha diritti sui fondi depositati presso PI 1 né alcun credito

verso AP 1 (quanto piuttosto verso gli amministratori di B__________), come

pure che la sua pretesa di merito sarebbe di mera natura obbligatoria e non

reale (essendo peraltro una restituzione in natura degli averi esclusa per

effetto della mescolanza del denaro confluito nel conto con gli ulteriori averi

ivi presenti). Le eventuali pretese di AO 1 non potrebbero pertanto condurre al

blocco della relazione bancaria in questione, giacché ciò aggirerebbe il

divieto del sequestro camuffato (art. 269 lett. a CPC). In altre parole, per

l’appellante il blocco non potrebbe essere ordinato per mezzo di un

provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 261 CPC bensì unicamente tramite un

sequestro ai sensi della LEF (misura analoga al freezing order inglese).

Anche questa censura non può condurre all’annullamento

del giudizio di primo grado. Ribadito il coinvolgimento di AP 1 nella

fattispecie e tenuto conto che, in virtù del principio della trasparenza, appare

verosimile un’identificazione fra la medesima e la famiglia Be__________, il

denaro oggetto di blocco non è avulso dalla procedura di merito: trattasi,

secondo l’istante cautelare, del denaro sottratto a B__________ e che le

andrebbe pertanto restituito, ovvero di una somma di denaro sufficientemente individualizzata

sulla quale AO 1, per conto di B__________, avanza dei diritti. In quest’ambito

cautelare difficilmente il concetto della mescolanza può essere determinante,

non solo perché in caso contrario ben pochi conti bancari potrebbero essere

oggetto di un blocco, ma anche perché l’appellante nemmeno sostanzia se la

relazione in questione contenga averi di terzi non connessi alla presente

controversia. Si può inoltre osservare che la via del sequestro sarebbe stata

nel caso concreto di difficile attuazione (v. in particolare l’art. 272 cpv. 1

LEF), per cui a fronte di un concreto bisogno di tutela, la scelta dello

strumento cautelare era dunque lecita e appropriata.

9.

Sul tema della consegna della

documentazione, invano l’appellante rileva che in passato, un tribunale ucraino

aveva negato a AO 1 l’accesso a determinati documenti di B__________ (in quanto

non coperti dal diritto d’informazione dell’azionista) e che pertanto, a

maggior ragione, un’analoga richiesta non potrebbe essere rivolta a una società

terza. La censura, riguardante un inammissibile fatto nuovo e comunque insufficientemente

motivata, neppure spiega quale fosse il contenuto di quella controversia, quali

fossero i documenti richiesti, sulla base di quali fatti e dunque perché la

suddetta decisione negativa dovrebbe essere di rilievo nella presente procedura

(esaminata dal competente Pretore sulla base del diritto procedurale e

sostanziale svizzero), né pretende che i documenti qui in discussione siano

inutili ai fini del chiarimento della vicenda.

10.

A torto l’appellante sostiene inoltre che la richiesta informativa della

controparte si apparenti a un rendiconto (ovvero a una pretesa di merito che,

come tale, esula dal perimetro delle misure cautelari), e osserva (peraltro

solo con la replica) che AO 1 avrebbe casomai dovuto avvalersi dell’art. 158

CPC. Parimenti infondata è la sua censura secondo cui la misura equivarrebbe a

una “fishing expedition”, sarebbe sproporzionata e non permetterebbe di

assicurare i beni di AP 1. Difatti, la richiesta di documentazione qui in esame

non attiene a un rendiconto (art. 400 CO), né AO 1 avrebbe mai potuto avanzare una

simile azione in assenza di un vincolo contrattuale con AP 1. Spetta al giudice

valutare su quali basi giuridiche possa poggiare una domanda cautelare (art. 57

CPC). Nel caso concreto potevano rientrare in considerazione l’art. 158 CPC

(assunzione di prove a titolo cautelare, ovvero una misura tesa alla raccolta

di mezzi di prova esposti a pericolo rispettivamente essenziali per valutare le

possibilità di successo di una causa), o alternativamente gli art. 261 seg. CPC

(ritenuto che l’elenco di cui all’art. 262 CPC non è esaustivo). Certo, in

ambito probatorio le misure fondate sull’art. 261 CPC sono solitamente limitate

a interventi conservativi di salvaguardia quali il divieto di distruzione,

l’obbligo di conservazione o l’obbligo di consegna di determinati documenti presso

un’autorità, ma eccezionalmente possono concedere la loro fruibilità e consegna

al richiedente. Ciò può valere ad esempio qualora i documenti siano decisivi per valutare la propria

posizione processuale e fondare le proprie tesi, e la consegna degli stessi non

violi interessi preponderanti pubblici o di terzi (cfr. Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 1, n. 18-19 ad art. 158 CPC e le decisioni ivi citate DTF 122

III 353, consid. 3b/bb e STF 5A_832/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 4.2.2). Nella fattispecie le informazioni in questione,

chiaramente delimitate e puntualmente riferite ai fatti controversi, risultano

di lapalissiana utilità per AO 1, che ha tutto l’interesse affinché esse

vengano preservate e utilizzate per chiarire i contorni della vicenda e

ricostruire i pertinenti movimenti di denaro per supportare la propria causa di

merito. E ancora una volta, il silenzio di AP 1 in prima sede porta a presumere

l’assenza di pregiudizi per la medesima quali la violazione di segreti

commerciali o della sfera privata di terze persone non coinvolte nel litigio (neppure

allegati con l’impugnativa e appena accennati, tardivamente, con la replica

spontanea, senza alcuna specificazione), come pure l’assenza di un interesse

degno di protezione a opporsi ora alla misura.

11.

Con un’ulteriore

censura, l’appellante sostiene che

l’istanza cautelare in oggetto sia inutile, esistendo già il freezing order

inglese. A suo modo di vedere, la presente procedura avrebbe piuttosto la

natura dell’exequatur, senza rispettarne i presupposti. Aggiunge altresì che la

controparte dovrebbe rivolgere le sue richieste informative e probatorie unicamente

al Tribunale ucraino.

12.

Ora, a torto l’appellante

pretende che la presente procedura abbia la natura dell’exequatur. Essa

concerne l’adozione di specifici provvedimenti cautelari in relazione ad averi

e documenti situati in Svizzera, nei confronti non solo di AP 1, ma anche di PI

1.

In altre parole, questa procedura e quella inglese non hanno identiche

parti, un identico oggetto e identiche domande. Il fatto che un giudice inglese

abbia già impartito all’appellante degli ordini simili (non direttamente

applicabili in Svizzera in assenza di exequatur) non basta per fare apparire inutile

l’istanza di AO 1. La scelta di quest’ultima di ricorrere allo strumento

cautelare anziché a quello dell’exequatur (che secondo l’opinione

dell’appellante medesima neppure sarebbe stato possibile, cfr. la replica

spontanea 20 dicembre 2021, p. 4) per imporre e/o ampliare determinate misure

in Svizzera è lecita e non costituisce un abuso di diritto. Appare del resto

appropriato che gli ordini in questione, laddove rivolti a persone domiciliate

in Svizzera (ovvero al direttore di AP 1 P__________ e al suo successore Y__________,

cfr. doc. 5 prodotto con la risposta all’appello), rispettivamente a una banca

svizzera e dunque sottoposti alla sovranità svizzera, siano impartiti da un

competente tribunale elvetico, e che la produzione della documentazione in esame

avvenga già in esito a questa procedura anziché attendere un’eventuale

richiesta per via rogatoriale dal tribunale estero. I ragionamenti

dell’appellante non bastano dunque a sovvertire il giudizio di prima sede.

13.

L’appellante

sostiene poi di avere, nell’aprile 2021 e in ossequio del World freezing

order, già fornito alla controparte degli estratti conto relativi alla sua

relazione bancaria n. __________ presso PI 1 (i quali evidenzierebbero i

pagamenti ricevuti da F__________) e una relativa dichiarazione scritta di I__________.

La censura, riguardante una questione di fatto e peraltro nemmeno contenuta

nell’appello ma solo nella replica spontanea, è ampiamente tardiva. Comunque

sia, l’appellante non fornisce a tal proposito una sufficiente dimostrazione,

bensì si limita a rinviare al “First Witness Statement” prodotto in

questa sede quale doc. E (ovvero a una semplice dichiarazione scritta di tale J__________,

di cui tutto s’ignora, e non equiparabile per il diritto procedurale svizzero a

una prova testimoniale,) e a sostenere che gli obblighi d’informazione di cui

al World freezing order non sono più stati ripetuti nel Continuation

Order e nel Consent Order, ciò che neppure è esatto (cfr. Continuation

order 28 maggio 2021, punto 8 e Consent order 20 luglio 2021, punto

1, che ribadiscono l’obbligo). Anche su questo tema, il giudizio impugnato resiste

pertanto alla critica, considerato oltretutto che esso risulta riferito a un

ventaglio più ampio di documenti (come parrebbe riconoscere la stessa

appellante nel suo gravame, p. 12, e nella replica spontanea, p. 3 e 6), e che le

scarne argomentazioni dell’appellante non si confrontano con il contenuto degli

ordini pretorili né chiariscono in che misura essi siano eventualmente privi d’oggetto.

14.

Con la risposta all’appello 2

dicembre 2021, AO 1 postula la modifica parziale del dispositivo n. 1.1 della

decisione pretorile ai sensi dell’art. 268 CPC, ovvero chiede di aumentare a $

6'850'447.13 l’importo oggetto di blocco (a cui aggiungere tutti i versamenti

effettuati da F__________ a far tempo dal 1° gennaio 2019), rispecchiando così

l’aumento della pretesa avanzata nella procedura di merito ucraina (cfr. doc. 4

allegato alla risposta all’appello) e il corrispondente aumento dell’importo

oggetto del freezing order inglese (cfr. il Continuation order

del 28 maggio 2021, punto 4). L’appellata postula altresì la modifica del

dispositivo n. 2.1 nel senso di rivolgere la comminatoria della multa

disciplinare di fr. 5'000.- non più a P__________ (nel frattempo deceduto),

bensì al nuovo direttore di AP 1, Y__________, oltre che agli organi di PI 1

(cfr. doc. 5).

Ora,

la richiesta di modifica di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 268

CPC va di regola rivolta al tribunale che ha emanato la misura. Pur volendo

ammettere che in pendenza di appello, tale competenza ricada al tribunale

superiore, occorre tuttavia considerare che l’esame di nuovi fatti è vincolato

ai presupposti dell’art. 317 CPC. L’aumento della pretesa avanzato da AO 1

nella procedura estera è stato ammesso dal tribunale ucraino il 21 maggio 2021

(doc. 4). Essa avrebbe dunque già potuto postulare un adeguamento della misura

cautelare nell’ambito della procedura innanzi al Pretore, conclusasi con la

decisione 4 novembre 2021. Non avendolo fatto, la richiesta formulata in questa

sede risulta tardiva. Secondo il doc. 5, il nuovo direttore di AP 1 ha assunto

la propria carica già il 5 maggio 2021. Sennonché nulla si sa sul momento in

cui AO 1 è venuta a conoscenza di tale circostanza. Spetta del resto al

giudice, indipendentemente dalle richieste dalle parti, determinare quali mezzi

di coercizione (art. 343 CPC) siano più appropriati per imporre il rispetto di

un’ingiunzione, considerato oltretutto che il Pretore aveva palesemente inteso

rivolgere la comminatoria agli organi delle due società convenute. In tal senso,

occorre apporre un correttivo al fine di mantenere il provvedimento adeguato e

funzionante e garantire l’efficacia della decisione; quest’ultima può dunque

essere rettificata limitatamente al dispositivo n. 2.1 nel senso che la

comminatoria della multa disciplinare di fr. 5'000.- dev’essere rivolta (in

termini più generali) agli organi di AP 1 oltre a quelli di PI 1.

15.

In conclusione, l’appello

dev’essere dichiarato irricevibile, e sarebbe in ogni caso stato da respingere

anche nel merito. La domanda di modifica (art. 268 CPC) della parte appellata è

respinta con riferimento all’aumento dell’importo oggetto di blocco, ma conduce

alla rettifica del dispositivo n. 2.1. Per il resto, la decisione 4 novembre

2021.

viene confermata.

16.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza

dell’appellante, che deve ritenersi integrale (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono

calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 RTar. Il valore

litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, raggiunge

e supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello

17 novembre 2021 di AP 1 è irricevibile.

II. La richiesta di modifica del provvedimento cautelare

di AO 1, contenuta nella risposta all’appello 2 dicembre 2021, è evasa nel

senso che la decisione 4 novembre 2021 è modificata limitatamente al suo

dispositivo n. 2.1 (invariati gli altri dispositivi). Per il resto, la

richiesta è respinta. Di conseguenza, il dispositivo n. 2.1 è così modificato:

2.1 In caso di violazione del suddetto

ordine/divieto gli organi di AP 1, __________, e gli organi di PI 1, __________,

sono passabili di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.-.

III. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata

fr. 4’500.- per ripetibili di seconda sede.

IV. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).