12.2021.178
Mandato di costituzione e amministrazione fiduciaria di un trust, saldo dell'onorario; mancata collaborazione alla revoca/allo scioglimento del trust, esistenza di una violazione contrattuale; reiezione di tutte le prove offerte, sufficiente motivazione
25 luglio 2022Italiano33 min
giurisdizione di Inghilterra e Galles e indicava quale unico beneficiario D__________.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.178
Lugano
25 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.60 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 30 aprile 2020 da
AO
1
patrocinata dagli avv.ti PA
2 e PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'584.- ed € 9'917.40 oltre
interessi;
domanda avversata dalla convenuta, che con azione riconvenzionale
ha chiesto di
condannare la controparte al pagamento di € 48'177.91
oltre interessi;
vista la decisione 25 ottobre 2021 del Pretore, che ha parzialmente
accolto l’azione
principale per fr. 21'484.- ed € 9'917.40 oltre
interessi e respinto quella riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 24 novembre 2021, con cui ha postulato
l’annullamento del suddetto giudizio e
il rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda
all'istruttoria, con l'assunzione di
tutte le prove offerte dalle parti, protestando spese e
ripetibili di seconda sede;
mentre l’attrice con risposta 23 febbraio
2022 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 19 gennaio 2010 AP 1 ha conferito a AO 1 un mandato (doc. B) volto
alla costituzione e all’amministrazione a titolo fiduciario di un trust
denominato “__________ TRUST”, per un onorario annuale di € 6'500.- (IVA
esclusa), con fatturazione separata delle spese vive e delle prestazioni
aggiuntive richieste (quali la contabilità o la stesura del bilancio). Il
contratto è stato assoggettato al diritto svizzero e al foro di Lugano. AP 1 ha
poi costituito il trust con la collaborazione della società inglese __________,
mediante la Declaration of trust (trust deed) del 22 gennaio 2010
di cui al doc. D. Il documento assoggettava il trust al diritto e alla
giurisdizione di Inghilterra e Galles e indicava quale unico beneficiario D__________.
In qualità di disponente (settlor), AP 1 vi ha fatto confluire dei suoi beni
immobiliari siti in Italia, e ha designato quale protector del trust
dapprima V__________ e in seguito (alla fine del 2017) l’avv. PA 1 (doc. E/4).
B.
A partire da inizio 2018 (doc. F), fra le parti sono sorte
incomprensioni a seguito del mancato pagamento delle fatture di AO 1 (doc. V).
Il 2 giugno 2018 l’avv. PA 1 ha chiesto alla mandataria i motivi per i quali
non era stato dato seguito alla richiesta della mandante, risalente al 2016, di
sciogliere il trust (doc. 8). La mandataria ha risposto che la mandante stessa,
pur manifestando tale volontà, aveva deciso di attendere onde valutare aspetti
successori, e che a fronte di una richiesta di liquidazione in forma scritta,
ella avrebbe potuto valutare i relativi aspetti giuridici e fiscali (doc. 9). Il
19 settembre 2018 l’avv. PA 1 ha informato la mandataria dell’intenzione di
sostituirla con una nuova Trust Company maltese (doc. G). Ciò tuttavia
non si è concretizzato, e in data 16 novembre 2018 il protector le ha
invece chiesto di procedere al più presto allo scioglimento del trust, ovvero
di far ritornare il patrimonio ivi conferito nella titolarità e disponibilità di
AP 1 (doc. I). La mandataria ha tuttavia negato la sua collaborazione fintanto
che non fosse stato pagato integralmente il suo onorario (doc. L). Dopo avere
impartito infruttuosamente alla mandante un ultimo termine di pagamento (doc.
M), essa ha disdetto il contratto con effetto immediato in data 17 dicembre
2018 (doc. N), continuando nondimeno a operare, per un certo periodo, in attesa
della propria sostituzione (doc. O; v. anche doc. B, punto 8). AO 1 ha poi
nuovamente ribadito che non avrebbe partecipato a operazioni di scioglimento
(nel frattempo avviate da terzi) se non previo pagamento completo dei suoi
onorari, rispettivamente previo esame della relativa documentazione (doc. O e
U).
C.
Esperito il tentativo di conciliazione e ottenuta l’autorizzazione
ad agire il 7 gennaio 2020 (doc. C), con petizione 30 aprile 2020 AO 1 ha
convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la
condanna al pagamento della sua remunerazione per le prestazioni fornite
personalmente e per il tramite delle due trustees da lei incaricate (F__________
Srl, con sede a __________ e R__________ SA, con sede a __________) tra il 3
gennaio 2018 e il 29 maggio 2019, ovvero
€ 9'917.40 IVA
inclusa a titolo di onorario per 17 mesi e
fr. 21'584.- per ulteriori prestazioni e spese, il tutto oltre
interessi di mora del 5% dalla data di scadenza di ciascuna singola fattura di
cui al plico doc. V. In sintesi, l’attrice ha da una parte sottolineato di
avere sempre prestato correttamente i propri servizi, e dall’altra ha criticato
l’atteggiamento della controparte, che a partire dal 2018 le avrebbe fornito
istruzioni confuse e contraddittorie e avrebbe cessato di pagare la sua
remunerazione, tant’è che lei stessa aveva espresso invano il desiderio di
essere sostituita nelle sue funzioni.
D.
Con risposta 25 agosto 2020 la convenuta si è
opposta alla petizione, rilevando che l’attrice già dal 2016, inspiegabilmente,
non aveva dato seguito alla sua richiesta di sciogliere il trust, né a quella
successiva (formulata in data 7 agosto 2017, cfr. doc. 3) di ricevere una copia
dell’intero incarto, cessando altresì di informarla sulla situazione ed
evoluzione del trust. Solo dopo la nomina dell’avv. PA 1 quale nuovo protector
(doc. 4) e l’inoltro di nuove richieste informative (doc. 5-7), la controparte
le avrebbe consegnato la documentazione, ma senza fornirle valide spiegazioni
per il mancato scioglimento del trust (doc. 8 e 9). Il 16 novembre 2018 il
protector avrebbe dunque inoltrato una nuova formale richiesta (doc.
I/12), rifiutata dalla mandataria onde imporle il pagamento di onorari e costi
ingiustificati, in quanto maturati dopo la prima e vana richiesta di
scioglimento. Per la convenuta, l’attrice sarebbe inoltre stata responsabile
per le multe da lei ricevute dal fisco italiano e per i costi
aggiuntivi a lei insorti a causa della sua mancata collaborazione nelle
operazioni di scioglimento del trust nel frattempo affidate a terzi, avviate in
Italia e conclusesi con esito positivo il 20 febbraio 2020.
Conseguentemente, in via riconvenzionale, la convenuta ha preteso dall’attrice
il pagamento di € 48'177.91 oltre interessi, a titolo di
risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei suoi obblighi
contrattuali
(€ 27'384.35 di sanzioni fiscali, € 2'500.- per i costi del notaio che ha preparato
tutti gli atti per lo scioglimento del trust e
€ 18'293.56 per i costi del
commercialista che l’ha seguita a tale scopo).
E.
Con la replica e risposta riconvenzionale 12 ottobre 2020, AO 1 ha
contestato le tesi e le domande avverse, riconfermandosi nelle proprie. In
particolare, ha rilevato l’esistenza di un conflitto d’interessi in capo all’avv.
PA 1, agente in passato quale protector del trust e ora quale
patrocinatore della controparte. Ha anche precisato che il trust,
avente quale unico beneficiario D__________ (figlio di AP 1), aveva natura
irrevocabile e discrezionale, che la richiesta della settlor (formulata
solo nel novembre 2018) di ritornare in possesso dei beni in esso confluiti era
pertanto irrealizzabile e contrastante con gli interessi del trust nonché del
suo beneficiario, che pure il notaio italiano incaricato nel 2019 (P__________)
l’avrebbe costatato e che per questo motivo essa aveva chiesto (invano) di
essere sostituita nell’amministrazione del trust. Ha altresì sottolineato di
aver sempre rispettato i propri doveri contrattuali e dato riscontro alle
richieste informative della controparte e di avere legittimamente rifiutato di
eseguire prestazioni supplementari in assenza del pagamento delle
sue attività ordinarie a partire da inizio 2018, laddove le prime e strumentali
rimostranze e richieste di rendiconto della mandante sarebbero cominciate solo
in seguito. Ha infine rimarcato di non avere alcuna responsabilità per i
costi lamentati da quest’ultima in via riconvenzionale, non avendo alcun
obbligo di collaborare né nello scioglimento del trust, né nell’allestimento
delle dichiarazioni fiscali italiane di AP 1.
F.
Con la duplica e replica riconvenzionale 13 gennaio
2021, AP 1 ha ulteriormente approfondito le proprie argomentazioni, in
particolare contestando l’esistenza di un conflitto d’interessi gravante il
proprio patrocinatore e osservando che la controparte avrebbe fornito errate e
incomplete informazioni al consulente fiscale italiano incaricato dell’allestimento
delle sue dichiarazioni d’imposta.
G.
Con duplica riconvenzionale 15 febbraio 2021 AO 1 si è riconfermata
nella propria posizione.
H.
In occasione dell’udienza di prime arringhe del 16
marzo 2021, le parti hanno notificato le rispettive prove da assumere
(interrogatorio delle parti, testimonianze ed edizione di documenti). Tuttavia,
con disposizione ordinatoria 14 maggio 2021, il Pretore le ha respinte siccome
non necessarie ai fini del giudizio, “per le ragioni che verranno indicate
in sede di decisione finale”, dichiarando chiusa l’istruttoria.
I.
Raccolti gli allegati conclusivi scritti 31 agosto 2021 di AO 1 e di
AP 1, con decisione 25 ottobre 2021 il Pretore ha accolto parzialmente l’azione
principale, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 21'484.- ed € 9'917.40 oltre interessi del 5% dal 17 dicembre
2018 sull’importo di fr. 12'195.05 e dal 12 giugno 2019 sugli importi di fr.
9'288.95 ed € 9'917.40, con
seguito di spese (complessivi fr. 3’250.-) e ripetibili (fr. 5’000.-) a carico
della prima. Contestualmente, il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale,
pure con aggravio delle spese (fr. 3'250.-) e delle ripetibili (fr. 6'000.-) a
carico di AP 1.
J.
Con atto di appello 24 novembre 2021 AP 1 si è aggravata contro il
citato giudizio, postulandone l’annullamento e il rinvio dell’incarto al
Pretore affinché proceda all'istruttoria, con l'assunzione di tutte le prove
offerte dalle parti.
K.
Con risposta 23 febbraio 2022 AO 1 ha postulato la reiezione
dell’appello e la conseguente conferma del giudizio di prima sede.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera pacificamente la
soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 24 novembre 2021 contro la
decisione 25 ottobre 2021 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta
all’appello 23 febbraio 2022.
2.
Con l’impugnata decisione il
primo giudice, dopo aver accertato la propria competenza (doc. B punto 16, art.
14.
e 17 CPC) e l’applicabilità del diritto svizzero alla relazione contrattuale
in esame (doc. B punto 16 e art. 116 LDIP), ha innanzitutto escluso l’esistenza
di un conflitto d’interessi che potesse compromettere la fedele e diligente
esecuzione del mandato di rappresentanza da parte dell’avv. PA 1.
Nel seguito, richiamato l’art. 394 CO e
ripartito l’onere della prova (art. 8 CC), è poi entrato nel merito della pretesa
principale, rilevando che AP 1 non aveva debitamente contestato né l’esistenza
del mandato, né l’esecuzione delle prestazioni fatturate, né la congruità della
pretesa, fatta eccezione per i costi legali di AO 1 di fr. 100.- fatturati il 10 dicembre 2018, riguardanti in realtà una posta di
danno, dunque non compresi nella mercede rivendicata e da porvi in deduzione. Successivamente
il primo giudice, dopo aver esposto delle considerazioni sulle caratteristiche
del trust alla luce della Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile
ai trust ed al loro riconoscimento del 1° luglio 1985 e del diritto
anglosassone, ha evidenziato che AP 1 non ha contestato le considerazioni della
controparte relative alla discrezionalità e all’irrevocabilità del trust e
dunque all’impossibilità di farla ritornare in possesso dei beni in esso
confluiti, e ha stabilito che la mandataria non ha pertanto violato i suoi
doveri contrattuali omettendo di procedere a una revoca (non prevista dal
contratto, contraria alla natura irrevocabile del trust e dunque inammissibile/illecita,
indipendentemente che questo servizio fosse stato o meno richiesto già prima del
2018). Di conseguenza, le prestazioni della mandataria erano rimaste necessarie.
Il primo giudice ha anche scartato l’obiezione di AP 1 secondo cui la pretesa attorea
riferita alle spese e alle prestazioni supplementari sarebbe stata formulata in
una valuta erronea (CHF) ex art. 84 CO, in quanto proposta tardivamente solo in
sede di conclusioni scritte e comunque eccessivamente generica e infondata (ritenuto
che il contratto prevedeva a tal riguardo
una fatturazione separata senza indicare una specifica moneta).
Quanto alla pretesa riconvenzionale di €
27'384.35 relativa alle sanzioni fiscali, secondo gli accertamenti pretorili la
mandante non ha debitamente circostanziato che la mandataria fosse stata
incaricata di collaborare nell’allestimento delle sue dichiarazioni fiscali
italiane (incarico non emergente dal doc. B) e non ha addotto mezzi di prova
idonei a dimostrarlo, rispettivamente non ha nemmeno precisato quali
informazioni incomplete o scorrette sarebbero state fornite al suo consulente
italiano, sicché risulta impossibile anche assumere mezzi di prova in merito all’asserita
violazione contrattuale e accertare il necessario nesso di causalità con il presunto
danno. Infine, in relazione agli ulteriori costi fatti valere in via
riconvenzionale per la mancata collaborazione della mandataria alle operazioni
di scioglimento del trust (€ 2'500.- ed € 18'293.56),
il Pretore ha ricordato che quest’ultima non aveva alcun onere di attivarsi al
riguardo.
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite
e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’appello
deve altresì contenere delle conclusioni esplicite e chiare. Dall'allegato deve
risultare che l'appellante impugna la decisione di primo grado e le modifiche
che intende ottenerne. In linea di principio una domanda di giudizio deve poter
essere innalzata a dispositivo della sentenza senza richiedere cambiamenti. Tuttavia,
il divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) impone che
conclusioni carenti siano interpretate alla luce della motivazione
dell'appello, eventualmente in combinazione con la decisione del primo giudice
(STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 5A_929/2015 del 17 giugno 2016 consid. 3). Si può a questo punto già anticipare che l’appello
in vari punti si limita a formulare delle richieste generiche oppure a riprodurre
delle tesi soggettive, prive delle sufficienti spiegazioni e di un raffronto
con le argomentazioni del primo giudice, per cui non rispetta i principi
suindicati.
4.
L’appellante critica il
Pretore per avere erroneamente osservato, nella decisione impugnata, di avere
assunto le prove ammesse, quando in realtà avrebbe inammissibilmente respinto
tutte le prove da lei offerte (interrogatorio delle parti, testi L__________ e
avv. M__________, edizione documenti da AO 1, da R__________ SA, da F__________
Srl, da __________ e dallo Studio __________), senza fornire una motivazione né
con l’ordinanza 14 maggio 2021, né con la decisione finale 25 ottobre 2021, e senza considerare che le stesse
sarebbero state rilevanti ai fini del giudizio. Il giudice di prima sede le
avrebbe poi rimproverato in maniera contraddittoria di non aver dimostrato le
proprie tesi. Ciò abusando dello strumento dell’apprezzamento anticipato delle
prove, che dovrebbe essere invece utilizzato con riserbo. Ne deriverebbe la
violazione del suo diritto di
essere sentita e del suo diritto alla prova (art. 29 Cost., art. 152 CPC), che
imporrebbe di annullare il giudizio e rinviare l’incarto al primo giudice,
affinché completi i fatti mediante l’assunzione delle prove respinte.
5.
Dal momento che AO 1, con la
risposta all’appello (p. 11), rimprovera alla controparte di non avere
tempestivamente contestato l’ordinanza sulle prove 14 maggio 2021, è opportuno esporre le seguenti
considerazioni.
5.1
Le ordinanze sulle prove possono essere modificate o completate
in ogni tempo (art. 154 CPC) e non creano alcun effetto pregiudiziale, per cui
non precludono la possibilità di una nuova analisi sul tema dell’onere
probatorio con la sentenza di merito (DTF 5A_770/2017 del 24 maggio 2018
consid. 3.5; IICCA dell’8 gennaio 2020, inc. 12.2018.55, consid. 5.2). Esse
costituiscono disposizioni ordinatorie processuali impugnabili in modo
indipendente tramite reclamo solamente quando vi è il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il reclamo è dunque
sottoposto a requisiti restrittivi e il suo esito, dal punto di vista del
ricorrente, è particolarmente incerto, tanto più laddove il pregiudizio causato
dalla mancata assunzione di una prova, potendo essere di regola sanato mediante
una sentenza finale favorevole, non può solitamente essere considerato
difficilmente riparabile, come da costante prassi della Terza Camera civile del
Tribunale di appello. Eventuali lacune dell’ordinanza e insufficienze probatorie
possono dunque, di principio, essere contestate mediante impugnazione della
sentenza finale, a meno che la parte, con il suo comportamento, abbia
manifestato adesione all’agire del primo giudice oppure la sua intenzione di
rinunciare alle prove respinte, oppure ancora quando la buona fede (art. 2 CC e
52.
CPC) le avrebbe imposto di sollevare immediatamente le sue obiezioni (IICCA
del 12 novembre 2019, inc. 12.2018.52, consid. 3.2).
5.2
Nel caso concreto, simili eccezioni non ricorrono, e meglio non
vi è spazio per ammettere un comportamento abusivo dell’appellante, considerato
oltretutto che l’ordinanza in questione non era motivata e che il primo giudice
aveva preannunciato pertinenti spiegazioni con la decisione di merito (che
avrebbe potuto essere per lei favorevole). La sua attesa non può pertanto
essere ritenuta contraria alla buona fede.
6.
In ragione della sua natura
formale, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita dell’appellante
(carente motivazione della decisione pretorile), che se fondata implica
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle conseguenze
concrete che ha comportato e dalle possibilità di successo nel merito, va
trattata preliminarmente (DTF 127 V 431 consid. 3d e 118 Ia 17 consid. 1a).
6.1
Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost,
impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo costante giurisprudenza,
il giudice non è tenuto a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e
su tutte le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti
per il giudizio. È in altre parole sufficiente che egli menzioni, almeno
brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua
decisione, affinché l'interessato possa apprezzare la portata della decisione e
contestarla con piena cognizione di causa (cfr. STF 4A_145/2021 del 27 ottobre
2021.
consid. 4.1, 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2; DTF 143 III 65
consid. 5.2).
6.2
Ai sensi dell’art. 150 CPC, oggetto della prova sono i fatti
controversi, se giuridicamente rilevanti. Fatti non debitamente allegati o
contestati, o non debitamente corredati da mezzi di prova, oppure ancora non
pertinenti, non sono oggetto d’istruttoria. Secondo
quanto previsto dall’art. 154 CPC, nelle ordinanze sulle prove è segnatamente
stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti
e sono indicati i mezzi di prova ammessi. Esse hanno di principio lo scopo di
organizzare e strutturare la procedura istruttoria, possono essere modificate e
completate in ogni tempo e secondo il Messaggio concernente il Codice di
diritto processuale svizzero del 28 giugno 2006 (FF 2006 p. 6714 e 6750) non
costituiscono una decisione ai sensi dell’art. 236 CPC e non devono
forzatamente essere motivate. Va nondimeno precisato che una motivazione
dev’essere fornita al più tardi con la sentenza finale. E meglio, dalla stessa
deve perlomeno evincersi la ripartizione dell’onere della prova, quali fatti,
fra quelli allegati, sono giuridicamente rilevanti e per quali motivi i mezzi
di prova offerti siano o meno pertinenti e significativi al riguardo.
6.3
Nella fattispecie, l’ordinanza 14 maggio 2021 ha negato l’assunzione di tutte le
prove offerte dalle parti e non già agli atti e dunque escluso lo svolgimento
di una procedura istruttoria, preannunciando che le motivazioni sarebbero state
evincibili dalla decisione finale emessa poco più tardi, dopo la raccolta degli
allegati scritti conclusivi, ciò che risulta ammissibile. L’assente motivazione dell’ordinanza probatoria non risulta in altre parole contraria al CPC, laddove
la decisione finale garantisca il diritto di essere sentite delle parti. Quanto
al contenuto della suddetta decisione, essa non si confronta esplicitamente con
ciascuna prova rifiutata; menziona però l’onere probatorio in capo alla
mandataria e alla mandante, e poi spiega perché non è stato necessario approfondire
ulteriormente i fatti. Ovvero a causa dell’insufficiente contestazione delle
pretese attoree e della relativa fatturazione, dell’assenza nel mandato di
incarichi relativi allo scioglimento del trust e della mancata contestazione
della sua natura irrevocabile (ciò che escludeva una violazione contrattuale
derivante dalla mancata collaborazione della mandataria), rispettivamente a
causa della carente allegazione e offerta di mezzi di prova in relazione alla
domanda riconvenzionale. Ne consegue che dalla decisione è possibile comprendere
perché il primo giudice ha ritenuto ininfluenti, oppure inammissibili, i mezzi
di prova offerti dalle parti, e che la convenuta e attrice riconvenzionale
aveva la possibilità di impugnarla con cognizione di causa, per cui l’onere di
motivazione non può ritenersi violato. Resta da esaminare se le suddette prove
fossero in realtà rilevanti.
7.
A tal proposito, va
evidenziato che il gravame non contiene una richiesta di giudizio
sufficientemente precisa, siccome pretende in termini generici “l’assunzione
di tutte le prove offerte dalle parti”, malgrado tale ampia formulazione
comprenda pure quelle proposte da AO 1 e parimenti respinte dal primo giudice
(interrogatori, testimonianze, edizione documenti), che però non sono oggetto
d’impugnativa, come pure prove offerte da AP 1 ma del tutto trascurate nelle
motivazioni dell’appello. Volendo interpretare e concretizzare la richiesta di
giudizio alla luce del contenuto del gravame, va precisato che esso non espone
puntuali considerazioni e richieste né in relazione agli interrogatori delle
parti, né all’edizione documenti da L__________ (di cui viene richiesta in
maniera specifica solo l’audizione testimoniale) e dallo Studio __________. Se
ne deve dedurre una rinuncia dell’appellante a tali mezzi di prova,
rispettivamente che la loro assunzione non rientra in considerazione, a causa
dell’assente motivazione dell’appello.
8.
L’appellante ritiene innanzitutto
di aver sufficientemente contestato, nei propri allegati introduttivi, tutte le
fatture e le relative pretese attoree in quanto prive di fondamento e lesive
degli obblighi contrattuali della mandataria. Ella pretende in primo luogo di
aver avuto un onere di contestazione alleggerito, a fronte dell’impossibilità
di prendere posizione su tutte le prestazioni indicate in quelle fatture, dal
momento che le stesse non sono state riprese e specificate singolarmente nella
petizione (la quale non ha sostanziato puntualmente il fondamento e la
necessità di ogni intervento e spesa). In secondo luogo, evidenzia di aver
comunque contestato le fatture in quanto riferite a un periodo successivo
all’istruzione di scioglimento e inammissibilmente riferite anche ai costi
legali della controparte (e dunque estranee alla pretesa d’onorario). Di
conseguenza, l’appellante chiede l’edizione dei dossier relativi alla gestione
del trust da AO 1, R__________ SA e F__________ Srl, siccome contenenti (anche)
i documenti sui quali si dovrebbero fondare le prestazioni fatturate
dall’attrice e necessari per verificare la legittimità delle prestazioni di cui
al doc. V.
8.1
L’appellante adduce a ragione che l’onere di allegazione e di
contestazione sono fra loro speculari, ovvero che il grado di precisione e
approfondimento delle allegazioni attoree influisce sulle esigenze più o meno
elevate della relativa contestazione, e viceversa. Nondimeno, qualora il
creditore adduca ritualmente, nei suoi allegati introduttivi, l'ammontare
complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una
specifica delle sue prestazioni chiara e completa, la controparte deve
concretizzare la sua censura indicando con precisione le posizioni della stessa
che contesta. In caso contrario, essa si considera ammessa e non deve essere
provata (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 e 5.2.2.3; IICCA del 28 aprile 2022,
inc. n. 12.2022.16, consid. 7.1; IICCA del 26 novembre 2020, inc. 12.2020.71,
consid. 10). Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente. Essa
deve essere sufficientemente concreta e specifica, in modo da permettere alla
controparte di capire quali fatti sono contestati, approfondirli ulteriormente e
offrire le prove atte a dimostrarli (DTF 141 III 433 consid. 2.6).
8.2
Nella fattispecie la petizione (p. 7, punto 16) elencava
chiaramente gli importi dovuti, il totale complessivo e le relative fatture. Con
il gravame, l’appellante non pretende che queste ultime fossero confuse,
contraddittorie, incomplete o di difficile comprensione, bensì obietta soltanto
che le singole posizioni non sono state dettagliate una per una nella
petizione, ciò che tuttavia non è sufficiente per ammettere una carente allegazione
o alleggerire il suo onere di contestazione. L’appellante inoltre non si confronta
con l’accertamento pretorile secondo cui ella non ha contestato né l’esistenza
del mandato, né la sua esecuzione, né la congruità della pretesa (fatturata
secondo le modalità previste nel contratto) se non alludendo in modo generico e
del tutto insufficiente a una “mancanza di ragione e di serietà” (decisione
impugnata, p. 12, p. 8); né evidenzia d’altronde quali sue contestazioni di
causa sarebbero state adeguate, limitandosi a rinviare al tema dei costi legali
della controparte e alla violazione contrattuale derivante dal mancato
scioglimento del trust. Tuttavia, ancora una volta, sul primo aspetto l’impugnativa
è carente nella motivazione (art. 310 e 311 CPC), trascurando del tutto
l’assunto pretorile secondo cui l’unica contestazione sufficientemente
specifica e ammissibile riguardava il periodo dal 10 dicembre 2018 in avanti, durante
il quale però l’unico costo legale fatturato era quello di fr. 100.- già posto
in deduzione dalle spettanze attoree (decisione impugnata, consid. 12, p. 8 in
fondo). Sul secondo tema si dirà invece qui di seguito. Ne discende che, in
assenza di sufficienti contestazioni, la domanda di edizione postulata dalla
mandante in relazione all’operato della mandataria era al riguardo del tutto
superflua.
9.
L’appellante critica il
Pretore per essersi riferito impropriamente alla “revoca” del trust anziché al
suo “scioglimento” e per non avere accertato che la mancata cooperazione da
parte di AO 1 equivale a una violazione contrattuale (art. 398 CO). Premesso
che la mandataria era tenuta a dar seguito alle sue istruzioni (doc. B, art. 2),
l’appellante osserva che l’attività di scioglimento del trust rientrava per sua
stessa natura nell’ambito del mandato conferito per la sua gestione e che AO 1
non ha mai chiaramente indicato di non volerla intraprendere, come sarebbe stato
suo dovere. Precisa poi di non aver mai richiesto la revoca del trust, bensì il
suo scioglimento (possibile anche in presenza di un trust irrevocabile, secondo
quanto indicato dall’avv. S__________), e che tale istruzione era perfettamente
legittima e attuabile, tant’è che il trust è stato effettivamente sciolto a __________
nel mese di febbraio 2020. Il Pretore avrebbe pertanto dovuto approfondire la
questione mediante l’audizione dei due testi da lei richiesti (L__________ e
avv. M__________), che avrebbero potuto chiarire i dettagli giuridici e
fattuali dell’avvenuto scioglimento e la legittimità di tale operazione. L’appellante
sottolinea inoltre che AO 1 non solo non ha eseguito lo scioglimento, ma
avrebbe anche assunto comportamenti atti a ostacolarlo, ritenuto che ciò
potrebbe essere dimostrato anche dall’edizione di tutti i documenti riferiti
alle attività di AO 1, F__________ Srl e R__________ SA (mezzi di prova pure a
torto respinti dal primo giudice). A fronte di tale violazione contrattuale, la
controparte non avrebbe pertanto alcun diritto a percepire compensi per
attività svolte dopo la richiesta di scioglimento e dovrebbe risarcirle i danni
causati dalla sua mancata partecipazione alle operazioni avviate in Italia (spese
aggiuntive a lei occorse, e meglio le inutili spese del notaio P__________ e quelle
connesse all’intervento del commercialista, che pure avrebbe diritto di
dimostrare).
9.1
Con l’impugnata decisione, il Pretore ha osservato che il
mandato concretamente concluso fra le parti menziona unicamente la costituzione
e la gestione del trust e non il suo scioglimento (incarico che avrebbe dunque
necessitato il consenso di AO 1, il quale è evidentemente mancato). L’appellante
si limita a opporre a questo accertamento una propria tesi (che oltretutto non
risulta chiaramente negli allegati di prima sede, cfr. art. 317 CPC), senza
particolari approfondimenti e senza rinviare a determinanti prove sul tema, ciò
che non permette di ritenere erronea la decisione impugnata. Aggiungasi che
l’onere della mandataria di eseguire le istruzioni ricevute si estendeva
unicamente (ed evidentemente) all’oggetto del mandato. Dalle considerazioni
contenute nell’impugnativa nemmeno si può dedurre che quest’ultima avesse
accettato (perlomeno per atti concludenti) di predisporre lo scioglimento. L’appellante
pare suggerire che la controparte avrebbe casomai dovuto manifestare
chiaramente il suo dissenso, ma non approfondisce la questione e non ne trae
conclusioni. In particolare, non sostiene che un’eventuale assenza di trasparenza
al riguardo possa aver comportato una violazione contrattuale o averle causato
un danno, tesi che neppure risulta dagli allegati introduttivi né dalla
decisione di prima sede. Piuttosto, in relazione allo scioglimento del trust, le
sue tesi corredate da corrispondenti conclusioni sono due: il mancato ossequio,
da parte della mandataria, dell’istruzione di scioglimento nel periodo
2016-2018 (con conseguente perdita del diritto all’onorario), e la sua mancata
collaborazione nelle operazioni di scioglimento italiane del 2019-2020 (con
conseguente dovere di risarcirle i danni).
9.2
Anche volendo prescindere dall’assenza, nel contratto di
mandato, di doveri della mandataria in relazione allo scioglimento del trust, il
gravame neppure può sovvertire la conclusione pretorile secondo cui l’istruzione
concretamente impartitale dalla mandante fosse illecita e irrealizzabile. A tal
proposito, quest’ultima non ha mai contestato, né in primo né in secondo grado,
di avere costituito un trust discrezionale e irrevocabile e di avere
pertanto perso ogni diritto in relazione ai beni ivi conferiti, bensì suggerisce
ora con il suo gravame che la “revoca” e lo “scioglimento” siano concetti
diversi. La medesima tuttavia, trascurando il suo onere di motivazione (art.
310.
e 311 CPC), non indica se e dove, nei suoi scritti di prima sede, avesse
rimarcato tale differenza, illustrato se e perché la sua richiesta fosse mirata
a uno scioglimento e non a una revoca, per quali motivi la stessa, nel periodo
che qui interessa (2016-2018) sarebbe stata legittima conformemente al diritto
concretamente applicabile, e se vi fossero pertinenti mezzi di prova al
riguardo. Né d’altronde l’appellante si confronta con il concreto contenuto della
sua richiesta di cui al doc. I. Già solo per questo motivo, la censura risulta
insufficientemente motivata e intempestiva (art. 317 CPC) e il gravame non fa
apparire errata la decisione del Pretore di escludere una violazione
contrattuale e di respingere i mezzi di prova offerti. Peraltro, anche in
questa sede l’appellante non fornisce gli opportuni chiarimenti: in
particolare, non si confronta con il concetto di revoca così come inteso dal
primo giudice (ri-trasferimento
dei beni immobiliari confluiti nel trust alla settlor, cfr. consid. 13 p. 10 della decisione impugnata), né spiega
perché tale concetto non sarebbe pertinente e perché la richiesta da lei
rivolta alla mandataria sarebbe stata differente e realizzabile. Le
testimonianze da lei menzionate (testi L__________ e avv. M__________) non
riguardano questo tema, ma casomai le operazioni di scioglimento avviate in
Italia nel 2019/2020, che non per forza erano quelle originariamente pretese
dalla mandante.
9.3
Anche in relazione alla procedura italiana, curata da terze
persone ben dopo la rescissione del mandato, l’impugnativa è carente nella
motivazione, siccome non fornisce alcun dettaglio sulle modalità e sulle
caratteristiche di questo scioglimento e non spiega perché AO 1 avrebbe dovuto
parteciparvi. Essa si limita piuttosto a osservare in termini eccessivamente
generici che uno scioglimento era fattibile, a rinviare (per la prima volta) alle
considerazioni giuridiche di carattere generale di tale avv. S__________ (di
cui tutto s’ignora) e al relativo sito web (https://__________), e a concludere
che il trust è stato infine sciolto nel 2020, senza spiegazioni di sorta in
relazione al caso concretamente in esame. In altre parole, le argomentazioni
esposte nell’impugnativa non permettono neppure di esaminare la concreta
procedura seguita in Italia a partire dal 2019 e il presunto dovere di AO 1 di
prendervi parte.
9.4
Comunque sia, da una visione della bozza di cui al doc. DDD si
può ipotizzare che lo “scioglimento” infine attuato fosse la liquidazione del
trust con contestuale assegnazione di tutto il relativo patrimonio al suo
beneficiario finale, ovvero a Di__________. Sennonché non era questa la richiesta che la
mandante aveva rivolto alla sua mandataria; ella, come già costatato dal primo
giudice, le aveva unilateralmente chiesto, in qualità di settlor, di far
ritornare i beni confluiti nel trust nella sua esclusiva disponibilità e
titolarità (doc. I/12; v. anche risposta e domanda riconvenzionale 25 agosto
2020, p. 6), ciò che l’appellante non ha mai preteso essere possibile.
9.5
Va infine ricordato a titolo abbondanziale che il pagamento
dell’onorario da parte della mandante e l’esecuzione del mandato da parte della
mandataria sono fra loro in un rapporto sinallagmatico, per cui i mancati
pagamenti della prima a partire dall’inizio del 2018, in assenza di una
giustificazione, avrebbero in ogni caso autorizzato la seconda a sospendere da
quel momento le sue prestazioni sulla base dell’art. 82 CO.
9.6
Per il resto, l’appellante menziona un “ostruzionismo” da parte
di AO 1, rispettivamente, in termini generici, sue “attività illecite” (cfr.
appello, p. 14), senza tuttavia fornire specificazioni o sostenere che si
tratta di ulteriori violazioni contrattuali debitamente allegate in prima sede,
trascurate dal primo giudice e che potrebbero influire sull’esito del giudizio.
In difetto di ciò, anche tali aspetti non necessitano ulteriore disamina o
l’assunzione di prove.
9.7
In definitiva, l’accertamento pretorile relativo
all’inesistenza di obblighi di collaborazione e di relative violazioni
contrattuali da parte di AO 1 resiste alla critica. Di conseguenza, è da
confermare anche la decisione di non assumere i mezzi di prova proposti da AP 1,
riguardanti questioni superflue ai fini del giudizio quali l’operato della
mandataria in relazione all’amministrazione del trust, i dettagli della
procedura italiana o la quantificazione di un asserito danno (rilevato che
quest’ultimo aspetto neppure è stato esplicitamente correlato dall’appellante a
specifici mezzi di prova).
10.
L’appellante critica il
giudice di prima sede anche per avere scartato la sua obiezione relativa alla
formulazione della pretesa attorea (quella riferita alle spese e alle
prestazioni aggiuntive per complessivi fr. 21'584.-) in una valuta erronea, ritenendo che anche
questa (ingente) posizione avrebbe dovuto essere quantificata in Euro
conformemente a quanto previsto dal contratto di mandato per l’onorario di base
(doc. B), e che tale questione di diritto potesse essere sollevata in ogni
tempo, anche con le conclusioni scritte.
10.1
Nel caso concreto, l’appellante si è limitata a postulare
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al giudice di
prima sede, ciò che è possibile unicamente se non è stata giudicata una parte
essenziale dell’azione, oppure se i fatti devono essere completati in punti
essenziali (v. art. 318 cpv. 1 lett. c CPC e STF 5A_424/2018 del 3 dicembre
2018.
consid. 4.2). La censura dell’appellante relativa all’art. 84 CO non
riguarda tali aspetti e segnatamente la questione istruttoria, bensì la
riconsiderazione di aspetti di merito che potrebbero qui essere mutati solo
nell’ambito di una riforma della decisione impugnata, che tuttavia non è stata né
menzionata né tantomeno pretesa mediante una corrispondente richiesta di
giudizio che indichi concretamente come il dispositivo pretorile dovrebbe
essere modificato.
10.2
In ogni caso, la censura sarebbe stata destinata
all’insuccesso. Posto che la
formulazione del petitum in una valuta erronea ai sensi dell’art. 84 CO
è una questione di diritto (art. 57 CPC e STF
4A_230/2008 del 27.3.2009 consid. 5.3), essa è da analizzare sulla base delle
ammissibili allegazioni delle parti. Sennonché l’appellante nei suoi allegati
introduttivi di prima sede non ha mai preteso che la fatturazione fosse erronea
e che le spese della mandataria e le ulteriori prestazioni aggiuntive da lei
fornite dovessero essere quantificate in Euro sulla base del contratto. Né
d’altronde il contratto lo prevedeva, per cui il relativo accertamento
pretorile, al quale l’appellante oppone una propria tesi soggettiva, dev’essere
confermato.
11.
Infine, l’appellante sostiene
che la controparte avrebbe avuto un obbligo di collaborazione in ambito fiscale
e una derivante responsabilità per il danno da lei subito, in quanto esso
sarebbe connesso con la gestione degli immobili italiani confluiti nel trust e
dunque con l’attività di AO 1 e F__________ Srl. Contrariamente a quanto
osservato nella decisione di primo grado, ella avrebbe del resto offerto, quale
pertinente mezzo di prova, la testimonianza del commercialista L__________,
ovvero del professionista italiano che si occupava delle questioni fiscali e al
quale AO 1 (e le società a lei afferenti) fornivano le informazioni,
rispettivamente al quale nel caso specifico erano state fornite le informazioni
errate ai fini fiscali che hanno poi condotto al danno per il maggior onere
fiscale.
Ciononostante, ancora una volta la censura non è
debitamente riferita al giudizio impugnato ed è pertanto carente nella
motivazione: l’appellante difatti non si confronta con il rimprovero pretorile
di non aver sufficientemente sostanziato, nei suoi allegati scritti, questo
asserito obbligo della mandataria di collaborare nell’allestimento delle
sue dichiarazioni d’imposta italiane (nemmeno
menzionato nel contratto) e propone un teste senza neppure spiegare se e perché
egli fosse a conoscenza del contenuto del contratto. La medesima nemmeno
contesta di non aver mai debitamente precisato, in prima sede, quali
informazioni incomplete o scorrette AO 1 avrebbe fornito al suo consulente
italiano, e che pertanto non era possibile assumere prove relative all’asserita
violazione contrattuale e accertare il necessario nesso di causalità con il presunto
danno (v. anche sopra, consid. 2). Ne consegue che la decisione di prima sede
resiste alla critica anche sotto questo aspetto.
12.
Per tutti questi motivi,
l’appello dev’essere respinto, nella (limitata) misura in cui è ricevibile.
13.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC) e sono determinate
sulla base di un valore litigioso pari all’incirca a fr. 82'252.- (fr. 21'484.-
+
€ 9'917.40 + € 48'177.91, cfr. art. 94 cpv. 2 CPC), tenuto conto del tasso di
cambio vigente al momento dell’introduzione dell’appello (1 € = 1.046 CHF). Le
spese processuali sono fissate in fr. 4’000.- in applicazione degli art. 2, 7 e
13.
LTG. Le ripetibili sono quantificate in fr. 3’500.- sulla base dell’art. 11
cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar.
14.
Nella fattispecie sia il valore litigioso della domanda
principale che quello della domanda riconvenzionale raggiungono e superano la
soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (v. art. 51 e 53
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 24 novembre
2021 di AP 1 è respinto, nella misura della sua ricevibilità.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a
fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 3’500.- per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).