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Decisione

12.2021.179

Contratto di lavoro - disdetta abusiva - disdetta a membro commissione personale Cumulo di azioni Lpar. e CO

9 maggio 2022Italiano25 min

il licenziamento si fondava su un motivo giustificato, riconoscendone pertanto il

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.179

Lugano

9 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.191 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 5 ottobre 2017 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto in via principale l’annullamento della disdetta e il suo reintegro alle

dipendenze della datrice di lavoro e in via cautelare il suo reintegro

provvisorio per la durata della procedura ai sensi delle disposizioni sulla

LPar nonché, in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento di

fr. 42'870.60 oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo;

domande avversate dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione;

richieste sulle quali il

Pretore aggiunto ha statuito con sentenza 15 ottobre 2021, accogliendo parzialmente

la petizione con conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr.

32'000.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2017;

appellante la

convenuta con appello 24 novembre 2021 con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando

le spese giudiziarie di entrambe le sedi;

mentre con risposta 5

gennaio 2022 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO 1 è entrata alle

dipendenze di AP 1 a partire dal 1° luglio 2003 come ausiliaria a chiamata e dal

1° febbraio 2014 è stata assunta a tempo indeterminato con un grado di

occupazione del 60% quale addetta del reparto recapiti presso la sede di T__________,

per un salario annuo lordo di fr. 41'622.-. Il contratto di lavoro rinviava al

CCL __________ e al relativo codice di condotta, parti integranti dello stesso (doc.

G e 3, teste __________ Z__________, verbale 25 ottobre 2018, pag. 1).

B. A seguito della

nascita della sua terza figlia il 10 novembre 2014, AO 1 ha beneficiato di un

congedo maternità e di un congedo non pagato fino al 1° settembre 2015. A

fronte della richiesta della dipendente di potere beneficiare di giri di

recapito più brevi per meglio conciliare gli impegni famigliari con quelli

lavorativi, dal 1° gennaio 2016 essa è stata trasferita nel team di recapito di

L__________ - __________ (doc. C). A partire da tale data, inoltre, AO 1 è

divenuta membro della neo costituita Commissione del personale (CoPe) per la Regione

__________ L__________ (doc. O e P).

C. Dal 7 all’11 aprile 2016

AO 1 è risultata inabile al lavoro per malattia (doc. DDD). E’ poi subentrata

un’inabilità lavorativa è divenuta di lunga durata a causa di una sindrome

ansioso-depressiva (doc. EEE, FFF, NNN, FF, QQ). Durante la malattia la

dipendente e i responsabili della datrice di lavoro si sono riuniti in più

occasioni per discutere della situazione medica e lavorativa di AO 1, allo

scopo di trovare una soluzione condivisa in merito al suo rientro sul posto di lavoro

(doc. II – LL, FF – GG). Gli incontri non hanno tuttavia dato esito positivo.

D. Nel frattempo, in un

apposito incontro indetto il 20 ottobre 2016, la datrice di lavoro ha

rimproverato alla dipendente di avere pubblicato su Facebook un articolo

apparso su un quotidiano riguardante la AP 1 e di averlo commentato in modo

irrispettoso e dannoso per l’immagine dell’azienda (doc. GG), avvertendola

formalmente per iscritto il medesimo giorno che non sarebbero più state

tollerate violazioni al codice di condotta e al regolamento interno della

Regione __________ __________ e che ulteriori mancanze nel comportamento

avrebbero portato alla risoluzione del rapporto di lavoro in via ordinaria o

con effetto immediato (doc. EE).

E. Nel successivo

incontro di data 23 novembre 2016 AP 1 ha comunicato alla dipendente che il

rapporto di lavoro, in assenza delle condizioni indispensabili per la sua

continuazione, sarebbe stato sciolto secondo i tempi e i modi previsti dal

relativo CCL e l’ha esonerata con effetto immediato dal presentarsi sul posto

di lavoro “per la percentuale di abilità dichiarata dal medico curante”

(doc. Z). Con scritto raccomandato 9 febbraio 2017 AP 1 ha notificato a AO 1 la

disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio 2017 a seguito della

rottura dell’indispensabile legame di fiducia. La datrice di lavoro le ha

rimproverato un comportamento poco collaborativo nel cercare una soluzione che

permettesse un suo rientro sul posto di lavoro dopo la malattia, respingendo “due

proposte di impiego accettabili” e rifiutandosi “di guidare lo scooter

elettrico DXP” in dotazione presso la AP 1. A motivazione della disdetta

quest’ultima ha altresì rilevato che la successiva certificazione medica di non

idoneità a guidare tali veicoli aziendali aveva comportato il decadimento delle

condizioni necessarie per adempiere al contratto. La dipendente aveva inoltre

assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei suoi superiori e

violato il codice di condotta, menzionando al riguardo l’avvertimento del 20

ottobre 2016 (doc. W). Con scritto raccomandato 24 febbraio 2017 AO 1, per il

tramite del sindacato S__________, ha contestato la disdetta, da lei ritenuta

abusiva, chiedendo il reintegro nelle sue mansioni (doc. V). Con risposta 7

marzo 2017 la datrice di lavoro ha confermato la bontà della disdetta (doc. U).

F. Con petizione 5

ottobre 2017 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire (doc. SS), ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, chiedendo in via principale l’annullamento della disdetta 9 febbraio

2017 con conseguente reintegro alle dipendenze della datrice di lavoro e, in

via cautelare, il suo reintegro provvisorio per la durata della procedura ai

sensi delle disposizioni sulla LPar nonché, in via subordinata, la condanna

della convenuta al pagamento di fr. 42'870.60 oltre interessi al 5% dal 19

aprile 2017 a titolo di indennità per licenziamento abusivo. L’attrice,

invocando le norme della LPar, ha addotto che il licenziamento sarebbe avvenuto

a seguito delle sue richieste di potere svolgere il lavoro con orari regolari e

compatibili con quelli dell’asilo nido allo scopo di conciliare al meglio i

suoi impegni familiari con gli obblighi lavorativi. In tal senso il suo

licenziamento costituirebbe un trattamento discriminatorio basato sul sesso in

relazione alla sua situazione di mamma. La disdetta non poggerebbe su alcun

valido motivo e sarebbe altresì abusiva siccome notificatale durante il periodo

in cui era membro della Commissione del personale per la Regione __________ L__________.

Oltre che per la sua attività sindacale, il licenziamento sarebbe avvenuto per

il fatto di avere fatto valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di

lavoro.

G. Con risposta 9

novembre 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione,

osservando che la disdetta sarebbe giustificata da sufficienti motivi oggettivi

e contestando un suo asserito carattere discriminatorio, rispettivamente che la

dipendente sia stata licenziata per la sua attività sindacale.

H. Esperita l’istruttoria

di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto,

con decisione 15 ottobre 2021 qui impugnata, ha parzialmente accolto la

petizione. Dopo avere respinto la pretesa formulata a titolo principale, il

primo giudice ha accolto la domanda subordinata limitatamente all’importo di

fr. 32'000.-, condannando di conseguenza AP 1 al pagamento di tale somma, oltre

interessi al 5% dal 31 maggio 2017, in favore di AO 1, senza prelevare oneri

processuali e obbligando la convenuta a rifondere alla controparte fr. 4'800.- a

titolo di ripetibili.

Fatti

I. Con appello 24

novembre 2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 5 gennaio 2022 l’attrice si è

opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 15 ottobre 2021

è stata recapitata all’appellante il 26 ottobre seguente (v. tracciamento

dell’invio inc. OR.2017.191), per cui l’appello 24 novembre 2021 è tempestivo,

così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai

sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

2. Preliminarmente si

osserva che l’autorizzazione ad agire 5 luglio 2017 è stata rilasciata dal

Segretario assessore della Pretura di Lugano per tutte le pretese non

conciliate fatte valere dall’attrice, ovvero sia per quelle formulate in via

principale invocando le disposizioni sulla LPar, sia per quella subordinata

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di un’indennità a titolo di

disdetta abusiva fondata sulle disposizioni del CO (doc. SS). Di principio e in

termini generali ci si potrebbe chiedere se essa possa essere ritenuta valida

(al riguardo cfr. la decisione di questa Camera del 2 settembre 2019 inc. n.

12.2018.28). In concreto, tuttavia, a questo stadio della lite, ritenuto che

l’unico tema ancora dibattuto in questa sede concerne la domanda formulata in

via subordinata dall’attrice fondata sulle norme del CO, appare superfluo e

contrario al principio di economia processuale procedere per un tale motivo con

la riforma della decisione impugnata nel senso di dichiarare irricevibile la

petizione a causa dell’assenza di una valida autorizzazione ad agire, tanto più

che le parti né se ne dolgono né sostengono che da ciò sia derivato loro un

pregiudizio.

3. Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha dapprima escluso l’applicabilità delle

disposizioni sulla LPar alla fattispecie, posto che almeno dal 3 maggio 2016

alla base delle richieste dell’attrice non vi era più la questione inerente a

una maggiore conciliabilità tra i suoi impegni familiari con quelli lavorativi

bensì quella della salvaguardia della propria personalità e della sua salute

psichica e fisica. Il primo giudice ha al riguardo altresì rilevato che in ogni

caso al momento della disdetta il termine di protezione di cui all’art. 10 LPar

era già decorso infruttuoso. In merito alla domanda formulata in via

subordinata concernente l’abusività della disdetta, egli, accertato che

l’attrice al momento della disdetta era membro della Commissione del personale

(CoPe) per la Regione __________ L__________, ha ritenuto applicabile alla

fattispecie l’art. 336 cpv. 2 lett. b CO, e ha concluso che la datrice di

lavoro, a cui incombeva l’onere della prova, non era riuscita a dimostrare che

il licenziamento si fondava su un motivo giustificato, riconoscendone pertanto il

carattere abusivo. Tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto il

Pretore aggiunto ha infine riconosciuto all’attrice la somma di fr. 32'000.-

(pari a poco meno di 9 mensilità) a titolo di indennità per licenziamento

abusivo in applicazione dell’art. 2.30.6.3 CCL __________, che in deroga

all’art. 336a cpv. 2 CO prevede un massimo di dodici mensilità.

4. In questa sede è

contestata unicamente la conclusione del Pretore aggiunto in merito alla

pretesa da lui riconosciuta per l’importo di fr. 32'000.- e formulata a titolo

subordinato dall’attrice. Al riguardo l’appellante contesta che l’attrice possa

beneficiare della protezione prevista dall’art. 336 cpv. 2 lett. b CO,

l’attività di AO 1 quale rappresentante dei dipendenti non avendo avuto alcuna

relazione causale con il suo licenziamento.

4.1 Giusta l’art.

336 cpv. 2 lett. b CO la disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva se

data, tra l’altro, durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato

rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione

legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo

giustificato di disdetta. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel

ritenere che se un licenziamento è avvenuto durante il periodo di protezione

sancito dall’art. 336 cpv. 2 lett. b CO vi è la presunzione che lo stesso sia

abusivo, indipendentemente dal fatto che quella circostanza sia o meno causale

o che il lavoratore licenziato abbia effettivamente svolto delle attività in

virtù del suo incarico. È sufficiente che al dipendente sia stata notificata la

disdetta durante il suo mandato (sentenza del TF 4C.459/1996 del 12 agosto 1997

consid. 2b, in: JAR 1998, 199; TF 4A_387/2016 del 26 agosto 2016, consid. 5; II

CCA inc. n. 12.1998.12 del 16 settembre 1998 in Rep. 1998, pag. 243, inc. n.

12.2006.155 del 23 febbraio 2007; Streiff/von

Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, 7a

ed., n. 12 ad art. 336 CO; Brunner/Bühler/Waeber,

Commentaire du contrat de travail, 2a ed., n. 10 ad art. 336 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 32 ad

art. 336 CO; Portmann/Rudolph,

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7a ed., n. 18

seg. ad art. 336 CO; Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, 2a ed., n. 2.5 segg. e

riferimenti): in tal caso il datore di lavoro, se non vuole incorrere nelle

sanzioni previste dall’art. 336a CO, deve provare di aver avuto un giustificato

motivo di disdetta e che esso è causale al licenziamento. Si ha, in altre parole,

un’inversione dell’onere della prova (Streiff/von

Kaenel / Rudolph, op. cit., ibidem; Brunner/Bühler/Waeber,

op. cit., ibidem; Staehelin,

Zürcher Kommentar, n. 32 ad art. 336 CO; Portmann/Rudolph,

op. cit., n. 17 ad art. 336 CO; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., ibidem).

4.2 Ciò premesso e contrariamente

a quanto reputa l’appellante, la circostanza che l’attrice nella sua veste di

rappresentante dei lavoratori si sia limitata a partecipare a una riunione

della Commissione del personale con la direzione della Regione __________ __________

e a richiedere delle informazioni, rispettivamente che lo svolgimento di tali

attività e il fatto che AO 1 fosse rappresentante dei lavoratori nulla avrebbe

a che fare con il licenziamento, non hanno alcuna rilevanza. In concreto non è

contestato che la disdetta è stata significata all’attrice durante il periodo

in cui ella era membro della menzionata. In virtù dell’art. 336 cpv. 2 lett. b

CO l’esistenza di un nesso causale tra il licenziamento e la sua funzione è

pertanto presunta: spetta alla datrice di lavoro dimostrare l’esistenza di un

giusto motivo di licenziamento e che la disdetta è determinata proprio da

questa ragione. Contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante, non è

sufficiente a provare la fondatezza dei motivi di licenziamento da lei invocati

il fatto che la disdetta non sia riconducibile al ruolo o all’attività

concretamente svolti dalla dipendente quale rappresentante dei lavoratori.

5. Un motivo

giustificato ai sensi dell'art. 336 cpv. 2 lett. b CO è dato quando sussiste una

ragione che, agli occhi di un datore di lavoro ragionevole e ponderato – pur

non essendo sufficiente a fondare una disdetta immediata – non permette di

evitare il provvedimento del licenziamento (Wyler//Heinzer,

Droit du travail, 4a ed., pag. 801 seg.; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., ibidem; Portmann/Rudolph, op. cit., n. 17 ad

art. 336 CO; Brunner/ Bühler/Waeber/ Bruchez,

op. cit., n. 10 ad art. 336 CO; Favre/ Munoz/Tobler,

op. cit., n. 2.5 seg. ad art. 336 CO con riferimenti alla giurisprudenza). Ciò

è il caso allorquando il lavoratore contravviene alle regole dell'impresa o

alle norme contrattuali in modo tale che una proficua collaborazione non sembra

più possibile: trattasi di motivi inerenti la persona del lavoratore, sia in

relazione alla prestazione sia al comportamento (TF 4D_14/2014 del 7 luglio

2014; 4A_387/2016 del 26 agosto 2016). Anche motivi oggettivi, ad esempio

economici, possono giustificare il licenziamento ai sensi della norma in

questione (DTF 138 III 359; 133 III 512). Compete al giudice apprezzare le

singole situazioni e l'insieme delle circostanze, al fine di stabilire se

esista o meno un motivo giustificato di licenziamento (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 10 ad art. 336).

Come già ricordato dal

Pretore aggiunto, inoltre, secondo le disposizioni del CCL __________ (doc. B)

e del relativo Accordo supplementare (doc. 44), applicabili alla fattispecie, oltre

a quanto previsto dall’art. 336 CO la disdetta è considerata abusiva se essa è

significata al dipendente senza un motivo sufficientemente obiettivo (art.

2.30.4 e 2.30.6.3 lett. a CCL __________). Sono motivi sufficientemente

obiettivi in particolare un carente rendimento o comportamento, la violazione

di obblighi legali o contrattuali, l'incapacità, l'inattitudine o

l’indisponibilità a svolgere l'attività lavorativa concordata o un’insufficiente

disponibilità del collaboratore a prestare un altro lavoro ragionevolmente

accettabile (Accordo supplementare al CCL __________, doc. 44).

6. Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha concluso che la datrice di lavoro, a cui

Considerandi

incombeva l’onere della prova, non aveva dimostrato che la disdetta del

rapporto di lavoro fosse stata significata all’attrice per i motivi da lei

invocati e ha concluso che il licenziamento non era sorretto da motivi

obiettivi tali da non potere ragionevolmente esigere la continuazione del

rapporto di lavoro.

6.1

Il primo giudice ha innanzitutto

considerato che le due proposte di reinserimento formulate dalla datrice di

lavoro, volte a permettere il rientro della dipendente dopo la sua inabilità

lavorativa per malattia, non costituivano delle proposte oggettivamente

accettabili, di modo che quest’ultima non poteva essere rimproverata di averle

rifiutate, a maggior ragione a fronte dell’obbligo della datrice di lavoro di

agevolare il reinserimento dei lavoratori che per motivi di salute hanno delle

limitazioni, anche solo transitorie (art. 2.21.3 CCL __________).

6.1.1

In merito alla prima proposta

di rientro presso il team __________ di L__________, il Pretore aggiunto ha

ritenuto che essa in realtà non costituiva una soluzione alla situazione che

aveva determinato i problemi di salute della collaboratrice, siccome

l’inabilità lavorativa era proprio insorta a causa delle difficoltà incontrate

presso quel circolo di recapito, in particolare con i suoi superiori. L’appellante

critica questa conclusione, osservando che il rientro della dipendente sarebbe

avvenuto con premesse diverse, visto che essa sarebbe intervenuta con la “team

leader” di quella sede al fine di tutelare la dipendente. La censura è

irricevibile, la circostanza essendo stata addotta tardivamente, e con ciò

irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo essa non

è suffragata da alcun elemento probatorio, peraltro nemmeno indicato

dall’appellante, di modo che è pure infondata. A comprova che la proposta

sarebbe stata accettabile per la dipendente, l’appellante adduce che l’attrice

medesima si era detta disposta a rientrare nel team __________ di L__________-__________,

come emerge dal verbale dell’incontro del 20 ottobre 2016 (doc. FF). La censura

è ininfluente. Il fatto che durante l’incontro di ottobre l’attrice abbia dichiarato

di essere disposta a rientrare in quel team ancora non significa che la

proposta fosse per lei accettabile o che lo fosse nei mesi precedenti di giugno

o luglio quando invece l’ha rifiutata, la situazione essendosi nel frattempo

modificata. Al riguardo occorre innanzitutto osservare che la dichiarazione

della dipendente è avvenuta contestualmente a quella della datrice di lavoro,

secondo cui l’inidoneità a guidare lo scooter elettrico avrebbe comportato il

licenziamento. Nell’incontro del 20 ottobre 2016 l’unica proposta di rientro in

discussione era infatti quella di riprendere il lavoro nella sede di M__________

__________, dove era imposto ai dipendenti di utilizzare lo scooter elettrico a

tre ruote per recapitare la posta. L’utilizzo di tale veicolo avrebbe tuttavia

avuto delle pesanti conseguenze sulla salute dell’attrice a causa dei seri

problemi alla schiena di cui soffriva. La datrice di lavoro, benché informata

fin da subito dalla dipendente di questi disturbi, si è limitata a comunicarle che

l’inidoneità a condurre lo scooter avrebbe comportato la fine del rapporto di

lavoro (cfr. consid. 6.1.2). Il 20 ottobre 2016, inoltre, lo stato di salute

della dipendente era migliorato rispetto a quello del 15 luglio 2016, quando le

era stato imposto di riprendere l’attività presso il team __________ di L__________,

tanto che il medico l’aveva considerata abile al lavoro nella misura del 30%

(doc. 29, 34, 35). Nel corso dell’estate 2016, invece, la salute dell’attrice era

ulteriormente peggiorata, tanto da necessitare poi la presa a carico da parte

di uno psichiatra (teste __________ __________ K__________, verbale 27 febbraio

2019, pag. 1, doc. QQ, doc. II, doc. FFF).

In tali circostanze è

comprensibile e giustificato che la dipendente a fronte della prospettiva di

licenziamento, pur di non perdere il posto di lavoro dopo 14 anni di servizio,

si sia dichiarata disposta a rientrare nel circolo di recapito dove erano

insorti i problemi che le avevano causato la depressione. Questo non significa

tuttavia che nell’estate 2016 ciò fosse per lei altrettanto accettabile,

ritenuto che l’istruttoria ha confermato che l’inabilità lavorativa a causa

dello stato ansioso – depressivo insorta a partire dal mese di aprile 2016 era

da ricondurre alle difficoltà organizzative e alle tensioni con i suoi

superiori, venutesi a creare proprio sul luogo di lavoro nella sede di recapito

di L__________ – __________ (teste __________ __________, verbale 27 febbraio

2019, pag. 1 seg.; doc. EEE). Al riguardo non soccorre all’appellante il rinvio

al certificato medico del dr. __________ P__________ (doc. AA), specialista in

neurochirurgia, la cui consultazione è stata chiesta dal medico curante allo

scopo di valutare il problema fisico alla schiena e di chiarire l’opportunità

di un intervento chirurgico per risolvere la situazione. Egli si è dunque

espresso limitatamente a tale contesto, senza entrare nel merito della sindrome

ansioso-depressiva e delle sue possibili cause.

6.1.2

In merito all’unica proposta

di reinserimento formulata dalla datrice di lavoro il 15 luglio 2016

riguardante il team __________ di M__________ __________ e l’obbligo di

utilizzo dello scooter per il recapito della posta, l’appellante ribadisce in

questa sede la tesi secondo cui l’inidoneità definitiva a guidare lo scooter

elettrico, accertata dai medici, avrebbe fatto venire meno i requisiti

indispensabili per continuare ad adempiere agli obblighi lavorativi,

trattandosi di un mezzo di lavoro e condizione d’impiego per tutti gli addetti

al recapito. Al riguardo l’appellante si limita a proporre una personale

interpretazione di alcune risultanze istruttorie, senza confrontarsi

adeguatamente e in maniera esaustiva con le argomentazioni del Pretore

aggiunto, di modo che su questo punto l’appello si rileva irricevibile per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo dall’istruttoria è

emerso che in occasione dell’incontro del 15 luglio 2016 la dipendente aveva

confermato di non essere disposta a riprendere l’attività nel Team __________ di

L__________ – __________ a causa della presenza di __________ M__________, suo

superiore che riteneva responsabile della sua inabilità lavorativa, mentre si era

detta disponibile a rientrare in qualsiasi altro team di recapito, anche esterno

alla sede della Regione L__________. (doc. II). Alla proposta di riprendere

l’attività lavorativa nel Team __________ di M__________ __________, che

presupponeva l’utilizzo dello scooter per il recapito della posta, AO 1 ha fin

da subito informato la datrice di lavoro che la guida dello scooter era

incompatibile con i suoi problemi alla schiena. Previa autorizzazione del

medico curante, la dipendente si è tuttavia detta disposta a fare una prova con

tale mezzo (doc. II, pag., 3 e 4). L’utilizzo dello scooter è poi stato

ritenuto incompatibile con i problemi alla schiena della dipendente dal medico

curante (doc. HH), dal medico specialista in neurochirurgia (doc. AA) e da

ultimo, dopo il licenziamento, anche dal medico internista incaricato

dall’assicurazione perdita di guadagno della AP 1. La censura dell’appellante,

secondo cui il Pretore aggiunto avrebbe dovuto considerare la proposta

accettabile siccome i certificati medici, che attestavano l’inidoneità alla

guida, erano successivi alla data dell’incontro, risulta inconsistente, la

dipendente avendo da subito fatto presente alla datrice di lavoro che non

avrebbe potuto usare lo scooter a causa dei suoi problemi di salute. Malgrado

il medico curante avesse confermato l’inidoneità alla guida già il 3 agosto

2016.

(doc. HH), la datrice di lavoro, contravvenendo al suo obbligo di

protezione della personalità ai sensi dell’art. 2.27 CCL-__________ e art. 328

CO, non si è più attivata per cercare una soluzione accettabile per il

reinserimento della dipendente, limitandosi a prospettarle lo scioglimento del

rapporto di lavoro già durante il successivo incontro del 20 ottobre 2016, nel

caso in cui l’inidoneità alla guida fosse stata confermata definitivamente, e

ciò malgrado l’attrice si fosse dichiarata disponibile a riprendere l’attività

lavorativa (doc. FF). Occorre altresì aggiungere che il contratto di lavoro non

prevedeva l’obbligo di utilizzare lo scooter elettrico e, anzi, dal 2006 e fino

al suo trasferimento nella sede di L__________-__________ nel gennaio 2016 le parti

si erano esplicitamente accordate affinché la dipendente mettesse a

disposizione il suo veicolo privato per il servizio di recapito (doc. J, G e D),

ciò che è sempre avvenuto, come ammesso dalla medesima convenuta (risposta, ad

12, pag. 12). Dall’istruttoria non risulta peraltro che lo scooter elettrico

fosse l’unico mezzo aziendale per il recapito in uso alla AP 1 né emergono

altri elementi da cui dedurre che l’inidoneità alla guida di un tale mezzo per

motivi di salute impedisse alla dipendente di fornire la prestazione lavorativa

pattuita, tanto più che proprio nel periodo in cui l’attrice attendeva una

proposta accettabile e compatibile con il suo stato di salute, la datrice di

lavoro ha assunto del nuovo personale nelle sedi di V__________ e T__________ e

in quest’ultima sede ha anche aumentato a tempo determinato delle percentuali

lavorative allo scopo di diminuire le ore complessive dei collaboratori (teste __________

F__________, verbale 6 settembre 2018, pag. 3 e 4).

6.2

In merito agli asseriti

comportamenti irrispettosi che la dipendente avrebbe tenuto e che la datrice ha

posto a fondamento della disdetta, il Pretore aggiunto, premesso che la datrice

di lavoro aveva omesso di indicare di quali comportamenti si trattasse, ha

ritenuto che in assenza di mancanze successive a quella che aveva portato

all’avvertimento del 20 ottobre 2016 a seguito del commento pubblicato su

Facebook, quest’ultimo provvedimento disciplinare e i fatti all’origine

dell’avvertimento non potevano essere motivi sufficienti per giustificare la

decisione di licenziamento. A mente dell’appellante, il Pretore aggiunto

avrebbe errato a ritenere che dopo il 20 ottobre 2016 non vi sarebbero state

altre manchevolezze e lo rimprovera di non avere tenuto conto del fatto che la

dipendente le avrebbe sottaciuto la sua abilità lavorativa in occasione

dell’incontro del 20 ottobre 2016. A torto. Innanzitutto dagli atti emerge come

durante quell’incontro l’attrice abbia fin dall’inizio comunicato alla datrice

di lavoro che sia il medico di famiglia sia il medico – psichiatra ritenevano

che fosse pronta a rientrare in maniera graduale sul posto di lavoro. È la

datrice di lavoro che a fronte di tale dichiarazione ha affermato che una

ripresa lavorativa sarebbe stata autorizzata solo dopo aver ricevuto “l’esito

ufficiale” da parte del medico dell’assicurazione indennità perdita di

guadagno (doc. FF). In tali circostanze pretendere che la rottura del rapporto

di fiducia fra le parti possa essere addebitata all’attrice o utilizzata per

fondare la disdetta è del tutto abusivo e indegno di tutela.

6.3

In definitiva la datrice di

lavoro, a cui incombeva l’onere di allegazione e della prova in virtù dell’art.

336.

cpv. 2 lett. b CO, non ha addotto alcuna circostanza da cui potere dedurre

che la continuazione del rapporto non fosse più ragionevolmente esigibile e che

la disdetta fosse sorretta da un motivo oggettivo. AP 1 ha altresì omesso di

allegare e dimostrare che nell’ambito dei posti vacanti non fosse disponibile

un altro impiego confacente ai bisogni dell’attrice. E’ pertanto a giusta

ragione che il Pretore aggiunto ha riconosciuto il carattere abusivo della

disdetta.

7.

Ne discende che

l’appello presentato dalla convenuta deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Le spese

processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di

un valore litigioso complessivo di fr. 32'000.-, seguono la soccombenza (art.

106.

CPC). Considerato che in questa sede è restata litigiosa unicamente la

pretesa subordinata fondata sulle disposizioni del CO, l’art. 114 lett. a CPC

non trova applicazione (Tappy,

Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 114 CPC, Dietschy – Martenet, Code de procédure

civile, n. 17 ad art. 113 e n. 5 seg. ad art. 114 CPC; TF 4A_276/2014 del 25

febbraio 2015 consid. 4.1 in fine).

8.

Il valore di causa

supera ampiamente la soglia di fr. 15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a

LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 24

novembre 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 15 ottobre 2021 della Pretura di Lugano, sezione 2, è

confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 3'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte identico importo per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- , .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).