12.2021.179
Contratto di lavoro - disdetta abusiva - disdetta a membro commissione personale Cumulo di azioni Lpar. e CO
9 maggio 2022Italiano25 min
il licenziamento si fondava su un motivo giustificato, riconoscendone pertanto il
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.179
Lugano
9 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.191 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 5 ottobre 2017 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto in via principale l’annullamento della disdetta e il suo reintegro alle
dipendenze della datrice di lavoro e in via cautelare il suo reintegro
provvisorio per la durata della procedura ai sensi delle disposizioni sulla
LPar nonché, in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 42'870.60 oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo;
domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione;
richieste sulle quali il
Pretore aggiunto ha statuito con sentenza 15 ottobre 2021, accogliendo parzialmente
la petizione con conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr.
32'000.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2017;
appellante la
convenuta con appello 24 novembre 2021 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
le spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 5
gennaio 2022 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è entrata alle
dipendenze di AP 1 a partire dal 1° luglio 2003 come ausiliaria a chiamata e dal
1° febbraio 2014 è stata assunta a tempo indeterminato con un grado di
occupazione del 60% quale addetta del reparto recapiti presso la sede di T__________,
per un salario annuo lordo di fr. 41'622.-. Il contratto di lavoro rinviava al
CCL __________ e al relativo codice di condotta, parti integranti dello stesso (doc.
G e 3, teste __________ Z__________, verbale 25 ottobre 2018, pag. 1).
B. A seguito della
nascita della sua terza figlia il 10 novembre 2014, AO 1 ha beneficiato di un
congedo maternità e di un congedo non pagato fino al 1° settembre 2015. A
fronte della richiesta della dipendente di potere beneficiare di giri di
recapito più brevi per meglio conciliare gli impegni famigliari con quelli
lavorativi, dal 1° gennaio 2016 essa è stata trasferita nel team di recapito di
L__________ - __________ (doc. C). A partire da tale data, inoltre, AO 1 è
divenuta membro della neo costituita Commissione del personale (CoPe) per la Regione
__________ L__________ (doc. O e P).
C. Dal 7 all’11 aprile 2016
AO 1 è risultata inabile al lavoro per malattia (doc. DDD). E’ poi subentrata
un’inabilità lavorativa è divenuta di lunga durata a causa di una sindrome
ansioso-depressiva (doc. EEE, FFF, NNN, FF, QQ). Durante la malattia la
dipendente e i responsabili della datrice di lavoro si sono riuniti in più
occasioni per discutere della situazione medica e lavorativa di AO 1, allo
scopo di trovare una soluzione condivisa in merito al suo rientro sul posto di lavoro
(doc. II – LL, FF – GG). Gli incontri non hanno tuttavia dato esito positivo.
D. Nel frattempo, in un
apposito incontro indetto il 20 ottobre 2016, la datrice di lavoro ha
rimproverato alla dipendente di avere pubblicato su Facebook un articolo
apparso su un quotidiano riguardante la AP 1 e di averlo commentato in modo
irrispettoso e dannoso per l’immagine dell’azienda (doc. GG), avvertendola
formalmente per iscritto il medesimo giorno che non sarebbero più state
tollerate violazioni al codice di condotta e al regolamento interno della
Regione __________ __________ e che ulteriori mancanze nel comportamento
avrebbero portato alla risoluzione del rapporto di lavoro in via ordinaria o
con effetto immediato (doc. EE).
E. Nel successivo
incontro di data 23 novembre 2016 AP 1 ha comunicato alla dipendente che il
rapporto di lavoro, in assenza delle condizioni indispensabili per la sua
continuazione, sarebbe stato sciolto secondo i tempi e i modi previsti dal
relativo CCL e l’ha esonerata con effetto immediato dal presentarsi sul posto
di lavoro “per la percentuale di abilità dichiarata dal medico curante”
(doc. Z). Con scritto raccomandato 9 febbraio 2017 AP 1 ha notificato a AO 1 la
disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio 2017 a seguito della
rottura dell’indispensabile legame di fiducia. La datrice di lavoro le ha
rimproverato un comportamento poco collaborativo nel cercare una soluzione che
permettesse un suo rientro sul posto di lavoro dopo la malattia, respingendo “due
proposte di impiego accettabili” e rifiutandosi “di guidare lo scooter
elettrico DXP” in dotazione presso la AP 1. A motivazione della disdetta
quest’ultima ha altresì rilevato che la successiva certificazione medica di non
idoneità a guidare tali veicoli aziendali aveva comportato il decadimento delle
condizioni necessarie per adempiere al contratto. La dipendente aveva inoltre
assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei suoi superiori e
violato il codice di condotta, menzionando al riguardo l’avvertimento del 20
ottobre 2016 (doc. W). Con scritto raccomandato 24 febbraio 2017 AO 1, per il
tramite del sindacato S__________, ha contestato la disdetta, da lei ritenuta
abusiva, chiedendo il reintegro nelle sue mansioni (doc. V). Con risposta 7
marzo 2017 la datrice di lavoro ha confermato la bontà della disdetta (doc. U).
F. Con petizione 5
ottobre 2017 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire (doc. SS), ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, chiedendo in via principale l’annullamento della disdetta 9 febbraio
2017 con conseguente reintegro alle dipendenze della datrice di lavoro e, in
via cautelare, il suo reintegro provvisorio per la durata della procedura ai
sensi delle disposizioni sulla LPar nonché, in via subordinata, la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 42'870.60 oltre interessi al 5% dal 19
aprile 2017 a titolo di indennità per licenziamento abusivo. L’attrice,
invocando le norme della LPar, ha addotto che il licenziamento sarebbe avvenuto
a seguito delle sue richieste di potere svolgere il lavoro con orari regolari e
compatibili con quelli dell’asilo nido allo scopo di conciliare al meglio i
suoi impegni familiari con gli obblighi lavorativi. In tal senso il suo
licenziamento costituirebbe un trattamento discriminatorio basato sul sesso in
relazione alla sua situazione di mamma. La disdetta non poggerebbe su alcun
valido motivo e sarebbe altresì abusiva siccome notificatale durante il periodo
in cui era membro della Commissione del personale per la Regione __________ L__________.
Oltre che per la sua attività sindacale, il licenziamento sarebbe avvenuto per
il fatto di avere fatto valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di
lavoro.
G. Con risposta 9
novembre 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione,
osservando che la disdetta sarebbe giustificata da sufficienti motivi oggettivi
e contestando un suo asserito carattere discriminatorio, rispettivamente che la
dipendente sia stata licenziata per la sua attività sindacale.
H. Esperita l’istruttoria
di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto,
con decisione 15 ottobre 2021 qui impugnata, ha parzialmente accolto la
petizione. Dopo avere respinto la pretesa formulata a titolo principale, il
primo giudice ha accolto la domanda subordinata limitatamente all’importo di
fr. 32'000.-, condannando di conseguenza AP 1 al pagamento di tale somma, oltre
interessi al 5% dal 31 maggio 2017, in favore di AO 1, senza prelevare oneri
processuali e obbligando la convenuta a rifondere alla controparte fr. 4'800.- a
titolo di ripetibili.
Fatti
I. Con appello 24
novembre 2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 5 gennaio 2022 l’attrice si è
opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 15 ottobre 2021
è stata recapitata all’appellante il 26 ottobre seguente (v. tracciamento
dell’invio inc. OR.2017.191), per cui l’appello 24 novembre 2021 è tempestivo,
così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai
sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
2. Preliminarmente si
osserva che l’autorizzazione ad agire 5 luglio 2017 è stata rilasciata dal
Segretario assessore della Pretura di Lugano per tutte le pretese non
conciliate fatte valere dall’attrice, ovvero sia per quelle formulate in via
principale invocando le disposizioni sulla LPar, sia per quella subordinata
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di un’indennità a titolo di
disdetta abusiva fondata sulle disposizioni del CO (doc. SS). Di principio e in
termini generali ci si potrebbe chiedere se essa possa essere ritenuta valida
(al riguardo cfr. la decisione di questa Camera del 2 settembre 2019 inc. n.
12.2018.28). In concreto, tuttavia, a questo stadio della lite, ritenuto che
l’unico tema ancora dibattuto in questa sede concerne la domanda formulata in
via subordinata dall’attrice fondata sulle norme del CO, appare superfluo e
contrario al principio di economia processuale procedere per un tale motivo con
la riforma della decisione impugnata nel senso di dichiarare irricevibile la
petizione a causa dell’assenza di una valida autorizzazione ad agire, tanto più
che le parti né se ne dolgono né sostengono che da ciò sia derivato loro un
pregiudizio.
3. Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha dapprima escluso l’applicabilità delle
disposizioni sulla LPar alla fattispecie, posto che almeno dal 3 maggio 2016
alla base delle richieste dell’attrice non vi era più la questione inerente a
una maggiore conciliabilità tra i suoi impegni familiari con quelli lavorativi
bensì quella della salvaguardia della propria personalità e della sua salute
psichica e fisica. Il primo giudice ha al riguardo altresì rilevato che in ogni
caso al momento della disdetta il termine di protezione di cui all’art. 10 LPar
era già decorso infruttuoso. In merito alla domanda formulata in via
subordinata concernente l’abusività della disdetta, egli, accertato che
l’attrice al momento della disdetta era membro della Commissione del personale
(CoPe) per la Regione __________ L__________, ha ritenuto applicabile alla
fattispecie l’art. 336 cpv. 2 lett. b CO, e ha concluso che la datrice di
lavoro, a cui incombeva l’onere della prova, non era riuscita a dimostrare che
il licenziamento si fondava su un motivo giustificato, riconoscendone pertanto il
carattere abusivo. Tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto il
Pretore aggiunto ha infine riconosciuto all’attrice la somma di fr. 32'000.-
(pari a poco meno di 9 mensilità) a titolo di indennità per licenziamento
abusivo in applicazione dell’art. 2.30.6.3 CCL __________, che in deroga
all’art. 336a cpv. 2 CO prevede un massimo di dodici mensilità.
4. In questa sede è
contestata unicamente la conclusione del Pretore aggiunto in merito alla
pretesa da lui riconosciuta per l’importo di fr. 32'000.- e formulata a titolo
subordinato dall’attrice. Al riguardo l’appellante contesta che l’attrice possa
beneficiare della protezione prevista dall’art. 336 cpv. 2 lett. b CO,
l’attività di AO 1 quale rappresentante dei dipendenti non avendo avuto alcuna
relazione causale con il suo licenziamento.
4.1 Giusta l’art.
336 cpv. 2 lett. b CO la disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva se
data, tra l’altro, durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato
rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione
legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo
giustificato di disdetta. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel
ritenere che se un licenziamento è avvenuto durante il periodo di protezione
sancito dall’art. 336 cpv. 2 lett. b CO vi è la presunzione che lo stesso sia
abusivo, indipendentemente dal fatto che quella circostanza sia o meno causale
o che il lavoratore licenziato abbia effettivamente svolto delle attività in
virtù del suo incarico. È sufficiente che al dipendente sia stata notificata la
disdetta durante il suo mandato (sentenza del TF 4C.459/1996 del 12 agosto 1997
consid. 2b, in: JAR 1998, 199; TF 4A_387/2016 del 26 agosto 2016, consid. 5; II
CCA inc. n. 12.1998.12 del 16 settembre 1998 in Rep. 1998, pag. 243, inc. n.
12.2006.155 del 23 febbraio 2007; Streiff/von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, 7a
ed., n. 12 ad art. 336 CO; Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2a ed., n. 10 ad art. 336 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 32 ad
art. 336 CO; Portmann/Rudolph,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7a ed., n. 18
seg. ad art. 336 CO; Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2a ed., n. 2.5 segg. e
riferimenti): in tal caso il datore di lavoro, se non vuole incorrere nelle
sanzioni previste dall’art. 336a CO, deve provare di aver avuto un giustificato
motivo di disdetta e che esso è causale al licenziamento. Si ha, in altre parole,
un’inversione dell’onere della prova (Streiff/von
Kaenel / Rudolph, op. cit., ibidem; Brunner/Bühler/Waeber,
op. cit., ibidem; Staehelin,
Zürcher Kommentar, n. 32 ad art. 336 CO; Portmann/Rudolph,
op. cit., n. 17 ad art. 336 CO; Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., ibidem).
4.2 Ciò premesso e contrariamente
a quanto reputa l’appellante, la circostanza che l’attrice nella sua veste di
rappresentante dei lavoratori si sia limitata a partecipare a una riunione
della Commissione del personale con la direzione della Regione __________ __________
e a richiedere delle informazioni, rispettivamente che lo svolgimento di tali
attività e il fatto che AO 1 fosse rappresentante dei lavoratori nulla avrebbe
a che fare con il licenziamento, non hanno alcuna rilevanza. In concreto non è
contestato che la disdetta è stata significata all’attrice durante il periodo
in cui ella era membro della menzionata. In virtù dell’art. 336 cpv. 2 lett. b
CO l’esistenza di un nesso causale tra il licenziamento e la sua funzione è
pertanto presunta: spetta alla datrice di lavoro dimostrare l’esistenza di un
giusto motivo di licenziamento e che la disdetta è determinata proprio da
questa ragione. Contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante, non è
sufficiente a provare la fondatezza dei motivi di licenziamento da lei invocati
il fatto che la disdetta non sia riconducibile al ruolo o all’attività
concretamente svolti dalla dipendente quale rappresentante dei lavoratori.
5. Un motivo
giustificato ai sensi dell'art. 336 cpv. 2 lett. b CO è dato quando sussiste una
ragione che, agli occhi di un datore di lavoro ragionevole e ponderato – pur
non essendo sufficiente a fondare una disdetta immediata – non permette di
evitare il provvedimento del licenziamento (Wyler//Heinzer,
Droit du travail, 4a ed., pag. 801 seg.; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., ibidem; Portmann/Rudolph, op. cit., n. 17 ad
art. 336 CO; Brunner/ Bühler/Waeber/ Bruchez,
op. cit., n. 10 ad art. 336 CO; Favre/ Munoz/Tobler,
op. cit., n. 2.5 seg. ad art. 336 CO con riferimenti alla giurisprudenza). Ciò
è il caso allorquando il lavoratore contravviene alle regole dell'impresa o
alle norme contrattuali in modo tale che una proficua collaborazione non sembra
più possibile: trattasi di motivi inerenti la persona del lavoratore, sia in
relazione alla prestazione sia al comportamento (TF 4D_14/2014 del 7 luglio
2014; 4A_387/2016 del 26 agosto 2016). Anche motivi oggettivi, ad esempio
economici, possono giustificare il licenziamento ai sensi della norma in
questione (DTF 138 III 359; 133 III 512). Compete al giudice apprezzare le
singole situazioni e l'insieme delle circostanze, al fine di stabilire se
esista o meno un motivo giustificato di licenziamento (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 10 ad art. 336).
Come già ricordato dal
Pretore aggiunto, inoltre, secondo le disposizioni del CCL __________ (doc. B)
e del relativo Accordo supplementare (doc. 44), applicabili alla fattispecie, oltre
a quanto previsto dall’art. 336 CO la disdetta è considerata abusiva se essa è
significata al dipendente senza un motivo sufficientemente obiettivo (art.
2.30.4 e 2.30.6.3 lett. a CCL __________). Sono motivi sufficientemente
obiettivi in particolare un carente rendimento o comportamento, la violazione
di obblighi legali o contrattuali, l'incapacità, l'inattitudine o
l’indisponibilità a svolgere l'attività lavorativa concordata o un’insufficiente
disponibilità del collaboratore a prestare un altro lavoro ragionevolmente
accettabile (Accordo supplementare al CCL __________, doc. 44).
6. Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha concluso che la datrice di lavoro, a cui
Considerandi
incombeva l’onere della prova, non aveva dimostrato che la disdetta del
rapporto di lavoro fosse stata significata all’attrice per i motivi da lei
invocati e ha concluso che il licenziamento non era sorretto da motivi
obiettivi tali da non potere ragionevolmente esigere la continuazione del
rapporto di lavoro.
6.1
Il primo giudice ha innanzitutto
considerato che le due proposte di reinserimento formulate dalla datrice di
lavoro, volte a permettere il rientro della dipendente dopo la sua inabilità
lavorativa per malattia, non costituivano delle proposte oggettivamente
accettabili, di modo che quest’ultima non poteva essere rimproverata di averle
rifiutate, a maggior ragione a fronte dell’obbligo della datrice di lavoro di
agevolare il reinserimento dei lavoratori che per motivi di salute hanno delle
limitazioni, anche solo transitorie (art. 2.21.3 CCL __________).
6.1.1
In merito alla prima proposta
di rientro presso il team __________ di L__________, il Pretore aggiunto ha
ritenuto che essa in realtà non costituiva una soluzione alla situazione che
aveva determinato i problemi di salute della collaboratrice, siccome
l’inabilità lavorativa era proprio insorta a causa delle difficoltà incontrate
presso quel circolo di recapito, in particolare con i suoi superiori. L’appellante
critica questa conclusione, osservando che il rientro della dipendente sarebbe
avvenuto con premesse diverse, visto che essa sarebbe intervenuta con la “team
leader” di quella sede al fine di tutelare la dipendente. La censura è
irricevibile, la circostanza essendo stata addotta tardivamente, e con ciò
irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo essa non
è suffragata da alcun elemento probatorio, peraltro nemmeno indicato
dall’appellante, di modo che è pure infondata. A comprova che la proposta
sarebbe stata accettabile per la dipendente, l’appellante adduce che l’attrice
medesima si era detta disposta a rientrare nel team __________ di L__________-__________,
come emerge dal verbale dell’incontro del 20 ottobre 2016 (doc. FF). La censura
è ininfluente. Il fatto che durante l’incontro di ottobre l’attrice abbia dichiarato
di essere disposta a rientrare in quel team ancora non significa che la
proposta fosse per lei accettabile o che lo fosse nei mesi precedenti di giugno
o luglio quando invece l’ha rifiutata, la situazione essendosi nel frattempo
modificata. Al riguardo occorre innanzitutto osservare che la dichiarazione
della dipendente è avvenuta contestualmente a quella della datrice di lavoro,
secondo cui l’inidoneità a guidare lo scooter elettrico avrebbe comportato il
licenziamento. Nell’incontro del 20 ottobre 2016 l’unica proposta di rientro in
discussione era infatti quella di riprendere il lavoro nella sede di M__________
__________, dove era imposto ai dipendenti di utilizzare lo scooter elettrico a
tre ruote per recapitare la posta. L’utilizzo di tale veicolo avrebbe tuttavia
avuto delle pesanti conseguenze sulla salute dell’attrice a causa dei seri
problemi alla schiena di cui soffriva. La datrice di lavoro, benché informata
fin da subito dalla dipendente di questi disturbi, si è limitata a comunicarle che
l’inidoneità a condurre lo scooter avrebbe comportato la fine del rapporto di
lavoro (cfr. consid. 6.1.2). Il 20 ottobre 2016, inoltre, lo stato di salute
della dipendente era migliorato rispetto a quello del 15 luglio 2016, quando le
era stato imposto di riprendere l’attività presso il team __________ di L__________,
tanto che il medico l’aveva considerata abile al lavoro nella misura del 30%
(doc. 29, 34, 35). Nel corso dell’estate 2016, invece, la salute dell’attrice era
ulteriormente peggiorata, tanto da necessitare poi la presa a carico da parte
di uno psichiatra (teste __________ __________ K__________, verbale 27 febbraio
2019, pag. 1, doc. QQ, doc. II, doc. FFF).
In tali circostanze è
comprensibile e giustificato che la dipendente a fronte della prospettiva di
licenziamento, pur di non perdere il posto di lavoro dopo 14 anni di servizio,
si sia dichiarata disposta a rientrare nel circolo di recapito dove erano
insorti i problemi che le avevano causato la depressione. Questo non significa
tuttavia che nell’estate 2016 ciò fosse per lei altrettanto accettabile,
ritenuto che l’istruttoria ha confermato che l’inabilità lavorativa a causa
dello stato ansioso – depressivo insorta a partire dal mese di aprile 2016 era
da ricondurre alle difficoltà organizzative e alle tensioni con i suoi
superiori, venutesi a creare proprio sul luogo di lavoro nella sede di recapito
di L__________ – __________ (teste __________ __________, verbale 27 febbraio
2019, pag. 1 seg.; doc. EEE). Al riguardo non soccorre all’appellante il rinvio
al certificato medico del dr. __________ P__________ (doc. AA), specialista in
neurochirurgia, la cui consultazione è stata chiesta dal medico curante allo
scopo di valutare il problema fisico alla schiena e di chiarire l’opportunità
di un intervento chirurgico per risolvere la situazione. Egli si è dunque
espresso limitatamente a tale contesto, senza entrare nel merito della sindrome
ansioso-depressiva e delle sue possibili cause.
6.1.2
In merito all’unica proposta
di reinserimento formulata dalla datrice di lavoro il 15 luglio 2016
riguardante il team __________ di M__________ __________ e l’obbligo di
utilizzo dello scooter per il recapito della posta, l’appellante ribadisce in
questa sede la tesi secondo cui l’inidoneità definitiva a guidare lo scooter
elettrico, accertata dai medici, avrebbe fatto venire meno i requisiti
indispensabili per continuare ad adempiere agli obblighi lavorativi,
trattandosi di un mezzo di lavoro e condizione d’impiego per tutti gli addetti
al recapito. Al riguardo l’appellante si limita a proporre una personale
interpretazione di alcune risultanze istruttorie, senza confrontarsi
adeguatamente e in maniera esaustiva con le argomentazioni del Pretore
aggiunto, di modo che su questo punto l’appello si rileva irricevibile per
carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo dall’istruttoria è
emerso che in occasione dell’incontro del 15 luglio 2016 la dipendente aveva
confermato di non essere disposta a riprendere l’attività nel Team __________ di
L__________ – __________ a causa della presenza di __________ M__________, suo
superiore che riteneva responsabile della sua inabilità lavorativa, mentre si era
detta disponibile a rientrare in qualsiasi altro team di recapito, anche esterno
alla sede della Regione L__________. (doc. II). Alla proposta di riprendere
l’attività lavorativa nel Team __________ di M__________ __________, che
presupponeva l’utilizzo dello scooter per il recapito della posta, AO 1 ha fin
da subito informato la datrice di lavoro che la guida dello scooter era
incompatibile con i suoi problemi alla schiena. Previa autorizzazione del
medico curante, la dipendente si è tuttavia detta disposta a fare una prova con
tale mezzo (doc. II, pag., 3 e 4). L’utilizzo dello scooter è poi stato
ritenuto incompatibile con i problemi alla schiena della dipendente dal medico
curante (doc. HH), dal medico specialista in neurochirurgia (doc. AA) e da
ultimo, dopo il licenziamento, anche dal medico internista incaricato
dall’assicurazione perdita di guadagno della AP 1. La censura dell’appellante,
secondo cui il Pretore aggiunto avrebbe dovuto considerare la proposta
accettabile siccome i certificati medici, che attestavano l’inidoneità alla
guida, erano successivi alla data dell’incontro, risulta inconsistente, la
dipendente avendo da subito fatto presente alla datrice di lavoro che non
avrebbe potuto usare lo scooter a causa dei suoi problemi di salute. Malgrado
il medico curante avesse confermato l’inidoneità alla guida già il 3 agosto
2016.
(doc. HH), la datrice di lavoro, contravvenendo al suo obbligo di
protezione della personalità ai sensi dell’art. 2.27 CCL-__________ e art. 328
CO, non si è più attivata per cercare una soluzione accettabile per il
reinserimento della dipendente, limitandosi a prospettarle lo scioglimento del
rapporto di lavoro già durante il successivo incontro del 20 ottobre 2016, nel
caso in cui l’inidoneità alla guida fosse stata confermata definitivamente, e
ciò malgrado l’attrice si fosse dichiarata disponibile a riprendere l’attività
lavorativa (doc. FF). Occorre altresì aggiungere che il contratto di lavoro non
prevedeva l’obbligo di utilizzare lo scooter elettrico e, anzi, dal 2006 e fino
al suo trasferimento nella sede di L__________-__________ nel gennaio 2016 le parti
si erano esplicitamente accordate affinché la dipendente mettesse a
disposizione il suo veicolo privato per il servizio di recapito (doc. J, G e D),
ciò che è sempre avvenuto, come ammesso dalla medesima convenuta (risposta, ad
12, pag. 12). Dall’istruttoria non risulta peraltro che lo scooter elettrico
fosse l’unico mezzo aziendale per il recapito in uso alla AP 1 né emergono
altri elementi da cui dedurre che l’inidoneità alla guida di un tale mezzo per
motivi di salute impedisse alla dipendente di fornire la prestazione lavorativa
pattuita, tanto più che proprio nel periodo in cui l’attrice attendeva una
proposta accettabile e compatibile con il suo stato di salute, la datrice di
lavoro ha assunto del nuovo personale nelle sedi di V__________ e T__________ e
in quest’ultima sede ha anche aumentato a tempo determinato delle percentuali
lavorative allo scopo di diminuire le ore complessive dei collaboratori (teste __________
F__________, verbale 6 settembre 2018, pag. 3 e 4).
6.2
In merito agli asseriti
comportamenti irrispettosi che la dipendente avrebbe tenuto e che la datrice ha
posto a fondamento della disdetta, il Pretore aggiunto, premesso che la datrice
di lavoro aveva omesso di indicare di quali comportamenti si trattasse, ha
ritenuto che in assenza di mancanze successive a quella che aveva portato
all’avvertimento del 20 ottobre 2016 a seguito del commento pubblicato su
Facebook, quest’ultimo provvedimento disciplinare e i fatti all’origine
dell’avvertimento non potevano essere motivi sufficienti per giustificare la
decisione di licenziamento. A mente dell’appellante, il Pretore aggiunto
avrebbe errato a ritenere che dopo il 20 ottobre 2016 non vi sarebbero state
altre manchevolezze e lo rimprovera di non avere tenuto conto del fatto che la
dipendente le avrebbe sottaciuto la sua abilità lavorativa in occasione
dell’incontro del 20 ottobre 2016. A torto. Innanzitutto dagli atti emerge come
durante quell’incontro l’attrice abbia fin dall’inizio comunicato alla datrice
di lavoro che sia il medico di famiglia sia il medico – psichiatra ritenevano
che fosse pronta a rientrare in maniera graduale sul posto di lavoro. È la
datrice di lavoro che a fronte di tale dichiarazione ha affermato che una
ripresa lavorativa sarebbe stata autorizzata solo dopo aver ricevuto “l’esito
ufficiale” da parte del medico dell’assicurazione indennità perdita di
guadagno (doc. FF). In tali circostanze pretendere che la rottura del rapporto
di fiducia fra le parti possa essere addebitata all’attrice o utilizzata per
fondare la disdetta è del tutto abusivo e indegno di tutela.
6.3
In definitiva la datrice di
lavoro, a cui incombeva l’onere di allegazione e della prova in virtù dell’art.
336.
cpv. 2 lett. b CO, non ha addotto alcuna circostanza da cui potere dedurre
che la continuazione del rapporto non fosse più ragionevolmente esigibile e che
la disdetta fosse sorretta da un motivo oggettivo. AP 1 ha altresì omesso di
allegare e dimostrare che nell’ambito dei posti vacanti non fosse disponibile
un altro impiego confacente ai bisogni dell’attrice. E’ pertanto a giusta
ragione che il Pretore aggiunto ha riconosciuto il carattere abusivo della
disdetta.
7.
Ne discende che
l’appello presentato dalla convenuta deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese
processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di
un valore litigioso complessivo di fr. 32'000.-, seguono la soccombenza (art.
106.
CPC). Considerato che in questa sede è restata litigiosa unicamente la
pretesa subordinata fondata sulle disposizioni del CO, l’art. 114 lett. a CPC
non trova applicazione (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 114 CPC, Dietschy – Martenet, Code de procédure
civile, n. 17 ad art. 113 e n. 5 seg. ad art. 114 CPC; TF 4A_276/2014 del 25
febbraio 2015 consid. 4.1 in fine).
8.
Il valore di causa
supera ampiamente la soglia di fr. 15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a
LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 24
novembre 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 15 ottobre 2021 della Pretura di Lugano, sezione 2, è
confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 3'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte identico importo per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- , .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).