12.2021.18
Banca - contratto di consiglio agli investimenti - responsabilità
8 ottobre 2021Italiano28 min
aperto un conto/deposito privato presso AO 1, cui è stato assegnato il n. __________-7.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.18
Lugano
8 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2012.141
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2
luglio 2012 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'125.- oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2006, nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________18 del
Betreibungsamt Zürich 1 e la trasmissione di tutte le informazioni, i dati, i
profili raccolti sulla sua persona con il permesso di eventualmente correggerli;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con decisione 23 dicembre
2020 ha respinto;
appellante
l’attore con atto d’appello 3 febbraio 2021, con cui ha postulato la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e, in via
subordinata, la riforma del dispositivo n. 2 con riduzione delle spese
ripetibili da fr. 12'000.- a fr. 2'000.-, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con risposta 15 marzo 2021 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
In data 11 giugno 2001 AP 1 ha
aperto un conto/deposito privato presso AO 1, cui è stato assegnato il n. __________-7.
Sulla relativa domanda il cliente, nato il 26 luglio 1936, ha indicato di
essere coniugato e pensionato. Il 23 agosto seguente egli ha conferito procura
su tale relazione bancaria alla moglie B__________ __________ e al figlio S__________
__________.
Il 3 luglio 2006 S__________ __________ ha
sottoscritto un ordine di acquisto dal suddetto conto del padre del titolo 2 3/8
(ossia 2.375%) E__________ N__________ S__________ F__________ __________ per
fr. 50'000.- e del titolo 1.50% A__________ pure per fr. 50'000.-.
Il 24 gennaio 2007 AP 1 e S__________ __________ hanno
poi aperto, sempre presso AO 1, un conto e deposito cointestato (__________-6)
con diritto di firma individuale ciascuno, sul quale sono stati trasferiti gli
averi, compresi i menzionati titoli, detenuti sul conto n. __________-7, che è invece stato estinto il giorno
stesso.
Con scritto 3 ottobre 2008 S__________ __________ ha
comunicato alla convenuta di essere venuto a conoscenza della situazione
catastrofica del titolo S__________ (“deposito obbligazionario”) sollevando
critiche in merito al fatto che era stato loro consigliato invece di pensare a
qualche prodotto analogo di Paesi quali Austria o Francia, ma soprattutto
contestando il fatto che nei mesi precedenti nessuno della banca, nonostante
gli incontri a più riprese con il loro consulente, li avesse messi al corrente
delle difficoltà insorte, in modo da poter valutare tempestivamente il da farsi
e limitare le perdite. La banca ha subito reagito contestando le critiche
mossele e confermando la bontà del prodotto finanziario al momento in cui era
stato consigliato, rispettivamente evidenziando come il corso dell’obbligazione
a metà settembre di quell’anno fosse ancora dell’80%, quindi più elevato di
quanto non lo fosse stato nel precedente mese di aprile-maggio (62%).
A ottobre 2008 è stata avviata nei confronti della
società emittente dell’obbligazione omonima S__________ F__________ __________.
una procedura fallimentare, essendo essa stata travolta dalla crisi dei sub
prime mortgage,
dopo che non era stata in grado di far fronte a margin
calls formulati a settembre a causa di mancanza di liquidità (sulla vicenda
vedi https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0143-judgment.pdf).
Con nuovo scritto 30 gennaio 2009, S__________ __________,
richiamandosi al fallimento di S__________ F__________ __________. e al
radicale deprezzamento dell’obbligazione, ha chiesto alla banca la restituzione
integrale del prezzo pagato, ossia fr. 50'000.-, sostenendo che l’aver
consigliato un prodotto che, dopo brevissimo tempo, aveva già perso tra il 15%
e il 45% del suo valore, senza essere mai stato informato durante un intero
anno dei rischi subentrati nonostante vari articoli comparsi in rete facessero
suonare campanelli d’allarme, sommato al fatto che il denaro usato era il
frutto di una vita di sacrifici e era destinato a investimenti che garantissero
una sicurezza sociale per la sua famiglia, rendesse evidente come egli fosse
stato tratto in inganno e si trovasse in una situazione sussumibile all’art. 24
CO. Inoltre, con la medesima missiva, ha preteso la trasmissione di tutta la
documentazione relativa all’apertura del conto, in particolare il profilo
cliente e i prospetti di vendita mostratigli al momento della proposta del
titolo S__________.
AO 1 ha risposto il 13 febbraio 2009 negando ogni responsabilità,
rifiutando la consegna del
profilo di rischio in quanto documento interno e sostenendo che, trattandosi di
un’obbligazione, non disponeva dei prospetti di vendita, nonché
respingendo ogni richiesta di risarcimento (posizioni ribadite anche con lettera
9 novembre 2009).
B.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 2 luglio 2012, AP 1 ha convenuto AO
1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al
pagamento di complessivi fr. 50'125.- oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2006 e accessori, nonché la
condanna a trasmettergli tutte le informazioni, i dati, i profili raccolti
sulla sua persona e sui suoi affari ed eventualmente a permettergli di
correggerli.
In sostanza, l’attore ha rimproverato a AO 1 di
avergli consigliato un prodotto inadatto al suo profilo di rischio, ritenuto
che egli, pensionato a quel tempo sessantaseienne, non aveva una formazione
scolastica superiore alla scuola dell’obbligo, che in precedenza, in banca, non
aveva mai operato essendo i suoi averi sempre stati collocati su un semplice
libretto di risparmio, e che proprio per questo la sua chiara intenzione era
quella di procedere a investimenti con una sicurezza pari a quest’ultimo.
Ciononostante la banca avrebbe “infilato nei risparmi dell’attore una
quantità sproporzionata (fr. 50'000.- su un totale di
fr. 150'000.-) di un prodotto finanziario pericolosissimo basato totalmente su
strumenti derivati: obbligazioni della S__________ F__________ __________, cioè
una SIV (structured investment vehicle)”. Il consulente, conscio del suo
profilo di rischio minimo, lo avrebbe indotto a sottoscrivere l’ordine di
acquisto senza spiegargli alcunché, senza informarlo dei pericoli del prodotto,
adatto solo a clienti istituzionali, spinto dalle pressioni che AO 1 faceva e
fa sui suoi consulenti per raggiungere gli obiettivi di redditività
(dell’istituto), al punto d’aver compilato il profilo di rischio con un “profilo
moderato” all’insaputa del cliente. La banca avrebbe agito in malafede,
come comproverebbe il fatto che già nel novembre 2007 avrebbe, onde contenere i
danni, venduto tutte le obbligazioni S__________ da essa detenute. Avendo
quindi violato i suoi obblighi di diligenza e i suoi doveri derivanti dal
contratto di mandato, la convenuta era tenuta all’indennizzo completo della
somma investita e andata persa.
Il contratto d’acquisto delle obbligazioni S__________,
infine, avrebbe dovuto essere dichiarato nullo anche perché viziato da errore
essenziale e dolo.
C.
Con risposta 2 ottobre 2012 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale
reiezione.
Essa, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione
attiva dell’attore, ha contestato integralmente le accuse mossele da
controparte, sostenendo che a prendere tutte le decisioni di investimento non
era AP 1, bensì il figlio S__________ __________, al beneficio di una procura
illimitata sul suo conto, la cui esperienza, le cui conoscenze in ambito
finanziario e il cui agire quale rappresentante andavano integralmente ascritte
al rappresentato. Essa ha pure negato che si trattasse di prodotti strutturati,
bensì di comunissime obbligazioni emesse da S__________ F__________ __________
e quotate alla borsa svizzera (SWX Swiss Exchange), che potevano essere
considerate un investimento tradizionale con un profilo di rischio basso,
adatto a un cliente con bassa propensione al rischio. La convenuta non aveva
alcun obbligo di sorvegliare il portafoglio dell’attore, visto il tipo di
contratto che li legava: di base il cosiddetto “execution only” - che
prevede che l’istituto di credito si limiti a dare seguito agli ordini del
cliente - e, per quanto riguarda la formulazione delle proposte di
obbligazioni, un contratto di consulenza agli investimenti istantaneo. Inoltre
il crollo del titolo a fine settembre 2008 e il successivo fallimento della
società emittente non potevano essere previsti da AO 1, né lo erano stati. A
questo andava poi aggiunto, per la convenuta, che all’attore veniva
regolarmente inviata la corrispondenza bancaria, di modo che era costantemente
informato sull’evoluzione del suo portafoglio e sui valori di ogni singola
posizione. A suo dire, poi, controparte non aveva artatamente menzionato nel
suo allegato il fatto che dell’investimento, in ogni modo, aveva potuto
recuperare fr. 4'882.60, sicché la perdita non era stata del 100% ma del 90%.
Sulla questione del profilo di rischio del cliente ha puntualizzato che esso era
stato indicato come “basso” per la relazione n. __________-7 e poi modificato
in “moderato” all’apertura di quella cointestata con S__________ __________.
Inoltre ha contestato che il consulente G__________ P__________ fosse stato
spinto dalla banca a vendere quelle obbligazioni: egli aveva agito rispondendo
a una richiesta di S__________ __________ sottoponendogli una quindicina di
obbligazioni con rating AAA e quest’ultimo aveva scelto fra esse le citate due
perché preferiva quelle con scadenza relativamente breve ma con buon
rendimento.
Inoltre, ha sottolineato, il consulente aveva fornito
a S__________ __________, in occasione dell’investimento contestato,
un’informazione veritiera e completa (rating, settore di attività della
società emittente, scadenza, tasso d’interesse, corso). Infine ha evidenziato
come il rischio purtroppo realizzatosi, quello di insolvenza della società
emittente, era un rischio usuale e tipico, per il quale non esisteva un obbligo
specifico di informazione.
D.
Le antitetiche posizioni delle
parti sono state ulteriormente ribadite in occasione dell’udienza di prime
arringhe del 22 maggio 2013.
E.
Dopo l’esperimento
dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con
decisione 23 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione,
ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 6’800.- (comprendenti fr.
4'000.- di costi peritali), a carico dell’attore, pure condannato a versare
alla controparte
fr. 12'000.- per ripetibili.
In sintesi, oltre a confermare la legittimazione
attiva di AP 1, egli ha accertato l’inesistenza di un contratto di gestione
patrimoniale e precisato che una relazione consistente in un semplice conto
bancario con deposito titoli e (a favore del solo S__________ __________) linea
di credito, comportavano per l’istituto finanziario unicamente l’onere di
custodia e amministrazione corrente: la banca non era tenuta alla salvaguardia
generale degli interessi del cliente, né soggiaceva a un dovere d’informazione
tanto a riguardo degli ordini impartiti da questi, quanto in merito
all’evoluzione probabile degli investimenti scelti e delle misure da adottare
per evitare i rischi, a eccezione dei casi in cui essa avrebbe dovuto rendersi
conto che il cliente non avvertiva il rischio dell’investimento a cui si stava
accostando.
Il Pretore aggiunto ha pure assodato che S__________ __________
si sia determinato ad acquistare le obbligazioni S__________ seguendo le
raccomandazioni della convenuta, sicché tra AP 1 e S__________ __________ e AO
1 sono stati conclusi, tacitamente, dei puntuali contratti di consulenza agli
investimenti ogniqualvolta S__________ __________ contattava la banca per
deciderne di nuovi. Per contro, non vi è prova che la consulenza avesse
carattere di durata e che tra le parti vi fossero regolari e continuativi
contratti. Pure accertato è stato che S__________ __________ aveva indicato al
consulente che i
fr. 150'000.- sul conto in questione erano solo una parte del patrimonio del
padre, che aveva relazioni anche presso altre banche per complessivi fr.
1'000'000.-, e che dal richiamo delle tassazioni era poi invece risultato che AP
1, in realtà, non possedeva il patrimonio millantato. Fatto, quest’ultimo,
tuttavia ininfluente per il giudizio, dovendosi e potendosi AO 1 fidare di
quanto dichiarato dal cliente.
In merito alla vendita del prodotto S__________ il
primo giudice ha appurato che il consulente aveva spiegato a S__________ __________,
che comunque aveva vantato esperienza con i prodotti obbligazionari, che cosa
significasse il rating AAA, come e che cosa valutavano le agenzie di rating
per stilare le classifiche, cosa bisognava tenere in considerazione per
stabilire la bontà di un titolo, quali rischi e benefici comportavano gli
investimenti proposti e che la breve durata del collocamento comportava
normalmente un rischio minore, così come ha accertato, sulla scorta della
perizia giudiziaria, che al momento dell’acquisto del titolo, nel luglio 2006,
esso poteva essere considerato un investimento prudente di rischio basso.
Non avendo commesso violazioni contrattuali al momento
dell’acquisto da parte del cliente delle obbligazioni S__________ ed essendosi
conclusa l’attività di consulenza puntualmente con esso, senza obblighi di
monitoraggio degli investimenti e di consulenza continuativa, la banca non
aveva, per il Pretore aggiunto, alcuna colpa nell’insorgere del danno e dunque
non era tenuta ad alcun risarcimento. Danno dovuto, tra l’altro, al tracollo
finanziario dei titoli subprime del 2008, certamente non prevedibile nel
luglio 2006.
F.
Con appello 3 febbraio 2021 l’attore
si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere
la petizione, e in via subordinata la riduzione delle ripetibili riconosciute a
AO 1 da fr. 12'000.- a fr. 2'000.-, con accollo delle relative spese a carico
della controparte e protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
Con risposta 15 marzo 2021 la convenuta si è opposta
al gravame, invocandone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e
ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé
menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e
312.
CPC). Nel caso concreto l’appello 3 febbraio 2021 contro la decisione 23
dicembre 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 15 marzo 2021 dell’appellata.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del giudice di prime cure. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime.
3.
Nell’ambito di un’azione
contrattuale di risarcimento del danno, l’attore deve dimostrare la violazione
del contratto, il suo danno e il rapporto di causalità fra i primi due
elementi, mentre la colpa viene presunta (art. 8 CC e 97 cpv. 1 CO).
Con l’impugnata decisione, il Pretore aggiunto ha come
visto qualificato il rapporto contrattuale fra le parti, per quanto qui
concerne, quale consulenza puntuale agli investimenti (contrat de conseils
en placement), descrivendone le caratteristiche sulla scorta della relativa
dottrina e giurisprudenza (cfr. pag. 5).
In tale tipo di rapporto contrattuale, il cliente
chiede informazioni e consulenza alla banca, ma decide sempre sulle operazioni
da effettuare; la banca può effettuare operazioni solo su istruzioni o con il
consenso del cliente (STF 4A_730/2016 del 5 febbraio 2018 consid. 2.2). Questo
potere decisionale limitato è il criterio principale per distinguerlo dal
contratto di gestione patrimoniale. In tale ambito i doveri di informazione,
consulenza e avvertimento della banca non possono essere determinati in modo
generale: essi dipendono dal tipo di contratto concluso e dalle circostanze del
caso concreto, come le conoscenze e l'esperienza del cliente (ibidem). Così,
quando la banca raccomanda l'acquisto di un determinato titolo, deve conoscere
la situazione finanziaria e le prospettive future dell'emittente, così come le
opinioni espresse dalla stampa economica e dalle agenzie di rating. La
portata della ricerca da effettuare non è tuttavia illimitata. L’ampiezza del
dovere di informazione della banca dipende anche dalla conoscenza e
dall'esperienza del cliente: se il cliente conosce i rischi dell’operazione, la
banca non ha il dovere di informarlo su tali aspetti. A seconda dei casi, la
consulenza fornita dalla banca può anche riguardare l'adeguatezza
dell'investimento previsto in relazione alla situazione finanziaria personale
del cliente (ibidem e DTF 133 III 97 consid. 7.2). In tale evenienza, la banca
deve informarsi su questo aspetto e in particolare sul grado di rischio che il
cliente è disposto ad assumere (ibidem e STF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012,
consid. 3.2, SJ 2013 I 512). La banca potrebbe anche dovere avvertire il
cliente che la sua strategia non è adeguata; tuttavia, questo dovere non deve
essere ammesso con troppa facilità.
Di regola, il cliente sopporta da solo il rischio
derivante dalla sua decisione, perché non può fare assolutamente affidamento su
una consulenza relativa a un evento futuro incerto (ibidem e DTF 119 II 333,
consid. 7a). La banca non è responsabile di una consulenza che si rivela
inadeguata, a meno che, al momento in cui l’ha fornita, essa fosse
manifestamente irragionevole (ibidem e DTF 119 II 333 consid. 7a).
Per contro, quando la banca si impegna - usualmente
dietro compenso - a seguire gli investimenti decisi personalmente dal suo
cliente, osservando l'evoluzione del patrimonio che questi detiene presso di
lei o presso un terzo, e a consigliarlo regolarmente, proponendogli
investimenti o modifiche nell'allocazione del suo patrimonio, è vincolata da un
tipo di contratto di consulenza d'investimento simile al contratto di gestione
patrimoniale, dal quale si differenzia per il fatto che è sempre il cliente che
decide in ultima analisi gli investimenti da fare, nonostante la banca
partecipi attivamente alla loro pianificazione e al loro sviluppo nel tempo
(DTF 144 III 155 consid. 2.1; STF 4A_168/2008 dell'11 giugno 2008 consid. 2.1 e
2.2).
Con il gravame, l’appellante non contesta esplicitamente
tale qualifica, nonostante a pag. 20 del suo allegato abbia riportato una frase
del perito per mezzo della quale egli pare voler sollevare dei dubbi sul fatto
che AO 1 in realtà avesse degli obblighi contrattuali che andavano in direzione
di quelli scaturenti dal contratto di gestione patrimoniale o di consulenza
duratura, ossia il passaggio nel quale il perito ha sostenuto che la banca,
quale investitore istituzionale delle obbligazioni (notes) S__________
avesse venduto le proprie “ma adottando una strategia diversa per il suo
cliente in gestione, oggetto della presente controversia, per il quale ha
mantenuto i titoli in portafoglio” (pag. 20). AP 1, tuttavia, non va oltre
la citazione e, in particolare, non allega l’esistenza di un contratto che si sia
esteso oltre la puntuale consulenza per l’acquisto dei titoli in oggetto o
l’esistenza di un dovere di sorveglianza e intervento in caso dell’insorgenza
di pericoli di crollo di valore del prodotto finanziario.
Le sue argomentazioni, come accennato, vertono invece
sull’errata valutazione del patrimonio complessivo del cliente, sull’errata
qualifica delle obbligazioni S__________ quali semplici obbligazioni, laddove
si trattava in realtà di titoli molto più complessi e inadatti a un investitore
privato, nonché sulla sproporzione tra l’investimento in questione e i limitati
averi in deposito di AP 1 e sulla conseguente insufficiente diversificazione
del suo portafoglio, che avrebbero imposto alla convenuta di sconsigliargli, se
non addirittura nemmeno proporgli, il titolo S__________.
4.
In merito alla prima
questione, il Pretore aggiunto ha spiegato di ritenere fondata - nonostante S__________
__________ avesse sostenuto il contrario - la versione dei fatti esposta dai
testi G__________ P__________ e V__________ V__________ che avevano asserito
che, a precisa domanda del consulente, S__________ __________ aveva risposto
che i fr. 150'000.- depositati presso AO 1 non erano tutti gli averi di cui
disponeva AP 1, che aveva conti anche presso altre banche per, come detto, fr.
1'000'000.- complessivi, sia perché risultava trascritta in maniera chiara e in
tempi non sospetti nel rapporto di visita 3 luglio 2006 di cui al doc. 22, sia
perché S__________ __________, per il suo rapporto di parentela e per il suo
coinvolgimento in prima persona nella vicenda, aveva oggettivamente e
concretamente un interesse di gran lunga maggiore a quello dei due
collaboratori rispetto al loro datore di lavoro (sentenza, pag. 6), sia perché
era a suo avviso irrilevante il fatto che, in realtà, era emerso che l’attore
non aveva quel denaro, dovendo la banca poter credere alla veridicità delle
informazioni date dal cliente o dal suo rappresentante senza dover effettuare
particolari indagini per verificarle.
4.1
L’appellante sostiene che la sentenza non sia su questo punto
corretta perché la stessa convenuta in sede di risposta e di conclusioni
avrebbe affermato che tale somma era di proprietà di S__________ __________ e
non del padre. Inoltre i consulenti bancari, avrebbero affermato a 10 anni di
distanza che verosimilmente l’informazione della proprietà di un patrimonio di
fr. 1'000'000.- proveniva dall’attore stesso, contraddicendo quanto
risulterebbe dai documenti di causa da loro stessi prodotti ma, soprattutto, in
maniera incongruente con il fatto che essi non avrebbero in verità mai
incontrato AP 1, avendo sempre interagito con suo figlio.
4.2
Con l’impugnativa l’appellante non si confronta con
le motivazioni della sentenza, spiegando, come avrebbe dovuto, perché le scelte
pretorili sarebbero sbagliate, ma si limita a fornire una propria versione dei
fatti da opporre a quella del giudice. In tal modo la contestazione risulta irricevibile
per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
Ma anche se fosse stata
ricevibile, le obiezioni sollevate non sono tali da rimettere validamente in
discussione le conclusioni di prima sede. In effetti quanto scrive l’appellante
non è corretto: il consulente G__________ P__________ ha dichiarato (verbale 25
settembre 2013, pag. 2) di conoscere AP 1 perché gliene aveva parlato S__________
__________ e di averlo visto unicamente in occasione dell’apertura del conto
comune e ha chiarito che l’informazione sul patrimonio di fr. 1'000'000.- gli
era stata fornita dal figlio dell’attore non dall’attore stesso.
V__________ V__________
(verbale 7 febbraio 2014, pag. 1), ha pure esplicitamente dichiarato di aver
conosciuto unicamente S__________ __________ e che era stato questi a dirgli
che il genitore disponeva di altri capitali oltre a quelli presso AO 1 (pag.
2).
Nella risposta la convenuta ha
precisato con chiarezza che era stato S__________ __________ a comunicare ai suoi
consulenti che era lui a gestire il patrimonio mobiliare del padre depositato
presso altri istituti della piazza e che ammontava a fr. 1'000'000.- (risposta
ad 8, pag. 9), mentre nelle conclusioni 23 gennaio 2018 (pag. 9) ha ribadito
questa versione, ma rievocando, senza aderirvi, anche quella sostenuta da S__________
__________ per la quale sarebbe stato lui (il figlio) ad aver avuto un simile
patrimonio.
Per di più l’appellante,
venendo meno ai suoi doveri di motivazione, non spiega nemmeno (ad eccezione di
quanto verrà illustrato nel considerando che segue) quale incidenza avrebbe,
sull’esito della causa, poter accertare che non è mai stato sostenuto che il
patrimonio dell’attore ammontasse a tale cifra, laddove non è certamente
compito dell’autorità giudiziaria interpretare cosa intendano le parti e dove
vogliano arrivare con le loro affermazioni.
5.
Sulla seconda tematica il primo giudice ha appurato
che quelle acquistate dall’attore fossero delle obbligazioni con un rating
AAA, come attestato dal perito giudiziario che, sconfessando le affermazioni di
AP 1, aveva concluso che “al momento dell’acquisto del titolo, nel luglio
del 2006, il titolo [S__________ F__________ __________] poteva essere considerato come un investimento
prudente di grado di rischio basso”
(perizia pag. 4), il cui rating significava la “massima sicurezza del
capitale” (perizia pag. 9). Inoltre, ha osservato il Pretore aggiunto, il
perito giudiziario aveva pure accertato che dall’emissione nel 2004 e fino a
ottobre 2007 la quotazione di tale prodotto finanziario era rimasta stabilmente
attorno al 100%.
Sempre richiamandosi alla perizia, il
giudice ha ricordato che l’esperto giudiziario, confrontato con un articolo di
giornale del 16 novembre 2011 che asseriva che già a fine 2007 la solvibilità
di S__________ F__________ __________. fosse in discussione, aveva rilevato
come nessuna società di rating, nemmeno in seguito, aveva riportato il downgrade
(declassamento) del titolo, nonostante che, tra i mesi di ottobre 2007 e marzo
2008, la quotazione fosse scesa all’80% e nel settembre 2008, dopo
un’oscillazione tra il 60% e l’80%, fosse tracollata.
5.1
A tal proposito l’appellante, come accennato,
sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, il titolo in
questione non era una normale obbligazione, come attesterebbe il fatto che
nemmeno AO 1 lo avrebbe mai venduto a una clientela di basso rango come
l’attore. A suo avviso sarebbe invece accertato che il titolo S__________ non
era destinato a un investitore privato, né tanto meno al portafoglio di un
pensionato del valore di soli fr. 150'000.- e alimentato unicamente dalla
pensione AVS, come confermato dal perito giudiziario con la frase “i titoli
N__________ di S__________ erano principalmente destinati ad investitori
istituzionali e meno a investitori privati, motivo per cui, nel 2008, al
momento del suo fallimento, si è parlato meno di S__________ rispetto ad
esempio alla società Lehmann Brother” e con la conclusione inserita nel
complemento peritale “sarebbe interessante capire il motivo per cui AO 1,
quale investitore istituzionale nelle N__________ S__________, ha venduto le
proprie N__________ ma adottando una strategia diversa per il suo cliente in
gestione, oggetto della presente controversia, per il quale ha mantenuto i
titoli in portafoglio”.
5.2
Nuovamente il ricorrente evita di confrontarsi
puntualmente con le considerazioni contenute nel querelato giudizio,
limitandosi, in maniera irricevibile, a opporre una propria lettura dei fatti.
In particolare non illustra perché sarebbe scorretto ritenere sulla scorta
degli accertamenti peritali, che le 2 3/8 E__________ N__________ S__________ F__________
__________. 2004 – 27 luglio 2009 n. valore __________81 potessero essere
considerate al momento dell’acquisto nel luglio 2006 un investimento prudente
di grado di rischio basso (perizia pag. 4).
Certamente non è sufficiente
riportare acriticamente (tra l’altro senza nemmeno rileggerli, come attestano
le parti in italiano del tutto sconnesse, inconferenti e incomprensibili che si
ritrovano nella citazione in corsivo a pag. 3 i.f. e 4 dell’appello) lunghi
stralci in inglese dell’Information memorandum (doc. 6, che consta di
una cinquantina di pagine), senza accompagnarli da alcuna spiegazione, in
special modo senza chiarire cosa distingue questi passaggi dai normali disclaimer
di un qualsiasi prodotto finanziario - ritenuto che notoriamente nulla, in tale
ambito, è completamente esente da rischio, nemmeno il conto risparmio - e
perché essi sarebbero la dimostrazione che le posizioni del perito giudiziario
circa la valenza e la sicurezza del prodotto acquistato da AP 1 nel 2006
sarebbero insostenibili.
Pure insufficiente a
sconfessare le conclusioni peritali e pretorili è il rinvio al prospetto di cui
al doc. 10 “Research flash/Credit profile/ S__________ F__________” allestito
dal AO 1 settore Fixed Income and Credit Research, che concerne
l’analisi della società e degli investimenti da essa effettuati, non “la
composizione del titolo” in questione, come asserito dall’appellante
(appello, pag. 14), rispettivamente sostenere che i titoli S__________ non sono
semplici obbligazioni ma obbligazioni basate esclusivamente su prodotti
finanziari specialistici quali gli strumenti derivati e titoli a breve termine,
come ABCP, ossia una sorta di cambiali garantite dagli asset detenuti in
bilancio a bassi tassi di interessi; in altri termini obbligazioni SIV (structured
investment vehicle).
Nello specifico l’appellante
si concentra più sulla natura del prodotto finanziario che sulla sua tipologia
di rischio e non allega per quale motivo anche se si fosse trattato di un’obbligazione
SIV e quindi di un prodotto strutturato, esso non sarebbe stato adatto al
profilo cliente e alla propensione al rischio di AP 1, ossia perché non poteva
venire considerato un investimento prudente con grado di rischio basso, con un
rating AAA corrispondente a “massima sicurezza del capitale” (perizia
pag. 9).
5.3
La citazione della presa di posizione del perito
giudiziario circa il fatto che sarebbe interessante comprendere il motivo per
il quale la banca ha venduto le proprie N__________ ma non lo ha fatto con
quelle di AP 1, suo cliente in gestione, per il quale avrebbe mantenuto i
titoli in portafoglio, è del tutto incomprensibile, essendo accertato e non
contestato nemmeno dall’appellante il fatto che il rapporto che legava le parti
era del tipo execution only, con una componente di consulenza puntuale
all’investimento, sicché l’attore non era mai stato un cliente in gestione di AO
1.
6.
Con riferimento alla terza e ultima critica, si rileva
che il Pretore aggiunto ha accertato che il consulente bancario di AP 1 ha
fornito a suo figlio e rappresentante S__________ __________, rispondendo alla
richiesta di investire il denaro in un investimento finanziario sicuro e
conservativo e dopo aver indagato sulla capacità finanziaria del cliente che le
era stata quantificata in fr. 1'000'000.- da S__________ __________ stesso, una
lista di prodotti conforme e tutte le informazioni (esatte e complete)
necessarie per comprendere di cosa si trattasse e quali fossero i rischi
connessi. Inoltre ha appurato che il fatto di investire fr. 50'000.- nelle sole
obbligazioni S__________ teneva conto della forza economica di AP 1,
corrispondendo al 5% del patrimonio dichiarato (millantato). Il primo giudice
ha pure accertato che la perdita era dovuta a un tracollo finanziario su larga
scala (quello dei subprime) incorso nell’autunno 2008 che non era
tecnicamente né ragionevolmente prevedibile nel luglio 2006 e rientrava
nell’aleatorietà che, in misura più o meno importante, caratterizza gli
investimenti nel mercato finanziario, come attestato dal fatto che gli altri
acquisti effettuati da S__________ __________ su consiglio di AO 1, di qualità
analoga alle obbligazioni S__________, erano andati a buon fine.
6.1
L’appellante asserisce che sarebbe stato obbligo della
convenuta prescindere dal proporre le obbligazioni S__________, visto il loro
alto rischio e il fatto che fossero riservate solo a professionisti, a un
pensionato come lui, dotato di un patrimonio di fr. 150'000.-, oltretutto
immettendo i titoli nel conto dove provenivano solo gli averi pensionistici.
Essa avrebbe parimenti violato l’obbligo per il mandatario bancario di evitare
le concentrazioni degli investimenti su uno o pochi titoli (il cosiddetto Klumpenrisiko)
esponendo così una parte importante del patrimonio a un solo punto di rischio.
A sua detta, poi, AO 1 era perfettamente cosciente di violare i propri obblighi
di consulente e mandatario. Inoltre, sempre secondo AP 1, a nulla varrebbe la
prima parte della perizia nella quale il perito, che non conoscerebbe la lingua
inglese, nemmeno si sarebbe accorto che gli stessi prospetti del titolo
menzionavano un’enormità di rischi che potevano essere gestiti soltanto dai
professionisti che avevano la possibilità di avvalersi di propri consulenti
indipendenti.
6.2
Una volta di più, contravvenendo ai suoi doveri di motivazione
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), AP 1 propone la propria verità come fosse un dogma
e quindi nemmeno bisognosa di essere confrontata con quanto scrive il Pretore
aggiunto, né tanto meno sostanziata da prove. Già per ciò solo anche tale
argomentazione sarebbe irricevibile. Compresa la tesi della violazione del
divieto di concentrazione degli investimenti, cui egli accenna talmente
brevemente e in maniera tanto superficiale e nebulosa da rendere impossibile
qualsiasi approfondimento.
Ma pure nel merito, partendo
dal più volte citato e non debitamente contestato accertamento che il prodotto
in questione era perfettamente confacente al profilo di rischio e di
investimento dell’attore, le scarne argomentazioni non sono in grado di
scalfire il querelato giudizio. A maggior ragione, sostenere la malafede del
consulente, e per esso della convenuta, che avrebbe scientemente “rifilato” un
prodotto rischioso a un ignaro cliente, risulta del tutto privo di qualsiasi
sostegno non solo probatorio ma addirittura indiziario.
Pure azzardato risulta
pretendere di depauperare di qualsiasi valenza la prima parte del referto reso
dal perito giudiziario per il solo fatto che questi non avrebbe conosciuto
l’inglese, affermazione che nemmeno si comprende su quale base sia stata
formulata e che non appare granché credibile già solo per il fatto che gli
allegati al referto sono quasi tutti in inglese.
7.
Con riferimento alla richiesta subordinata d’appello,
ossia la riduzione delle ripetibili riconosciute alla parte convenuta da
fr. 12'000.- a fr. 2'000.-, ci si può limitare a rilevare come AP 1 non abbia in
alcun modo motivato la propria pretesa, limitandosi a formulare tale
rivendicazione nel petitum, per cui la stessa risulta irricevibile (art.
311.
cpv. 1 CPC).
8.
In definitiva, quindi, l’appello deve essere, nei
limiti della sua ricevibilità, respinto. La conclusione cui è giunto il Pretore
aggiunto secondo il quale la perdita finanziaria di fr. 50'125.- subita
dall’attore non è stata la conseguenza diretta e adeguata di una violazione
dell’obbligo di informazione previsto dal contratto concluso tra le parti, così
che AO 1 non è tenuta a risarcire alcunché all’attore, è sostenibile e
corretta.
9.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 50'125.-
(determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106
CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7
e 13 LTG, ammontano a fr. 3’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base
dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle
spese e dell’IVA, ammontano a fr. 3’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
3 febbraio 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
§ Di conseguenza, la decisione 23
dicembre 2020 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è
confermata.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte
fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).