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Decisione

12.2021.18

Banca - contratto di consiglio agli investimenti - responsabilità

8 ottobre 2021Italiano28 min

aperto un conto/deposito privato presso AO 1, cui è stato assegnato il n. __________-7.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.18

Lugano

8 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2012.141

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2

luglio 2012 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

chiedente

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'125.- oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2006, nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________18 del

Betreibungsamt Zürich 1 e la trasmissione di tutte le informazioni, i dati, i

profili raccolti sulla sua persona con il permesso di eventualmente correggerli;

domanda

avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con decisione 23 dicembre

2020 ha respinto;

appellante

l’attore con atto d’appello 3 febbraio 2021, con cui ha postulato la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e, in via

subordinata, la riforma del dispositivo n. 2 con riduzione delle spese

ripetibili da fr. 12'000.- a fr. 2'000.-, il tutto con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

la convenuta con risposta 15 marzo 2021 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In data 11 giugno 2001 AP 1 ha

aperto un conto/deposito privato presso AO 1, cui è stato assegnato il n. __________-7.

Sulla relativa domanda il cliente, nato il 26 luglio 1936, ha indicato di

essere coniugato e pensionato. Il 23 agosto seguente egli ha conferito procura

su tale relazione bancaria alla moglie B__________ __________ e al figlio S__________

__________.

Il 3 luglio 2006 S__________ __________ ha

sottoscritto un ordine di acquisto dal suddetto conto del padre del titolo 2 3/8

(ossia 2.375%) E__________ N__________ S__________ F__________ __________ per

fr. 50'000.- e del titolo 1.50% A__________ pure per fr. 50'000.-.

Il 24 gennaio 2007 AP 1 e S__________ __________ hanno

poi aperto, sempre presso AO 1, un conto e deposito cointestato (__________-6)

con diritto di firma individuale ciascuno, sul quale sono stati trasferiti gli

averi, compresi i menzionati titoli, detenuti sul conto n. __________-7, che è invece stato estinto il giorno

stesso.

Con scritto 3 ottobre 2008 S__________ __________ ha

comunicato alla convenuta di essere venuto a conoscenza della situazione

catastrofica del titolo S__________ (“deposito obbligazionario”) sollevando

critiche in merito al fatto che era stato loro consigliato invece di pensare a

qualche prodotto analogo di Paesi quali Austria o Francia, ma soprattutto

contestando il fatto che nei mesi precedenti nessuno della banca, nonostante

gli incontri a più riprese con il loro consulente, li avesse messi al corrente

delle difficoltà insorte, in modo da poter valutare tempestivamente il da farsi

e limitare le perdite. La banca ha subito reagito contestando le critiche

mossele e confermando la bontà del prodotto finanziario al momento in cui era

stato consigliato, rispettivamente evidenziando come il corso dell’obbligazione

a metà settembre di quell’anno fosse ancora dell’80%, quindi più elevato di

quanto non lo fosse stato nel precedente mese di aprile-maggio (62%).

A ottobre 2008 è stata avviata nei confronti della

società emittente dell’obbligazione omonima S__________ F__________ __________.

una procedura fallimentare, essendo essa stata travolta dalla crisi dei sub

prime mortgage,

dopo che non era stata in grado di far fronte a margin

calls formulati a settembre a causa di mancanza di liquidità (sulla vicenda

vedi https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0143-judgment.pdf).

Con nuovo scritto 30 gennaio 2009, S__________ __________,

richiamandosi al fallimento di S__________ F__________ __________. e al

radicale deprezzamento dell’obbligazione, ha chiesto alla banca la restituzione

integrale del prezzo pagato, ossia fr. 50'000.-, sostenendo che l’aver

consigliato un prodotto che, dopo brevissimo tempo, aveva già perso tra il 15%

e il 45% del suo valore, senza essere mai stato informato durante un intero

anno dei rischi subentrati nonostante vari articoli comparsi in rete facessero

suonare campanelli d’allarme, sommato al fatto che il denaro usato era il

frutto di una vita di sacrifici e era destinato a investimenti che garantissero

una sicurezza sociale per la sua famiglia, rendesse evidente come egli fosse

stato tratto in inganno e si trovasse in una situazione sussumibile all’art. 24

CO. Inoltre, con la medesima missiva, ha preteso la trasmissione di tutta la

documentazione relativa all’apertura del conto, in particolare il profilo

cliente e i prospetti di vendita mostratigli al momento della proposta del

titolo S__________.

AO 1 ha risposto il 13 febbraio 2009 negando ogni responsabilità,

rifiutando la consegna del

profilo di rischio in quanto documento interno e sostenendo che, trattandosi di

un’obbligazione, non disponeva dei prospetti di vendita, nonché

respingendo ogni richiesta di risarcimento (posizioni ribadite anche con lettera

9 novembre 2009).

B.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 2 luglio 2012, AP 1 ha convenuto AO

1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al

pagamento di complessivi fr. 50'125.- oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2006 e accessori, nonché la

condanna a trasmettergli tutte le informazioni, i dati, i profili raccolti

sulla sua persona e sui suoi affari ed eventualmente a permettergli di

correggerli.

In sostanza, l’attore ha rimproverato a AO 1 di

avergli consigliato un prodotto inadatto al suo profilo di rischio, ritenuto

che egli, pensionato a quel tempo sessantaseienne, non aveva una formazione

scolastica superiore alla scuola dell’obbligo, che in precedenza, in banca, non

aveva mai operato essendo i suoi averi sempre stati collocati su un semplice

libretto di risparmio, e che proprio per questo la sua chiara intenzione era

quella di procedere a investimenti con una sicurezza pari a quest’ultimo.

Ciononostante la banca avrebbe “infilato nei risparmi dell’attore una

quantità sproporzionata (fr. 50'000.- su un totale di

fr. 150'000.-) di un prodotto finanziario pericolosissimo basato totalmente su

strumenti derivati: obbligazioni della S__________ F__________ __________, cioè

una SIV (structured investment vehicle)”. Il consulente, conscio del suo

profilo di rischio minimo, lo avrebbe indotto a sottoscrivere l’ordine di

acquisto senza spiegargli alcunché, senza informarlo dei pericoli del prodotto,

adatto solo a clienti istituzionali, spinto dalle pressioni che AO 1 faceva e

fa sui suoi consulenti per raggiungere gli obiettivi di redditività

(dell’istituto), al punto d’aver compilato il profilo di rischio con un “profilo

moderato” all’insaputa del cliente. La banca avrebbe agito in malafede,

come comproverebbe il fatto che già nel novembre 2007 avrebbe, onde contenere i

danni, venduto tutte le obbligazioni S__________ da essa detenute. Avendo

quindi violato i suoi obblighi di diligenza e i suoi doveri derivanti dal

contratto di mandato, la convenuta era tenuta all’indennizzo completo della

somma investita e andata persa.

Il contratto d’acquisto delle obbligazioni S__________,

infine, avrebbe dovuto essere dichiarato nullo anche perché viziato da errore

essenziale e dolo.

C.

Con risposta 2 ottobre 2012 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale

reiezione.

Essa, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione

attiva dell’attore, ha contestato integralmente le accuse mossele da

controparte, sostenendo che a prendere tutte le decisioni di investimento non

era AP 1, bensì il figlio S__________ __________, al beneficio di una procura

illimitata sul suo conto, la cui esperienza, le cui conoscenze in ambito

finanziario e il cui agire quale rappresentante andavano integralmente ascritte

al rappresentato. Essa ha pure negato che si trattasse di prodotti strutturati,

bensì di comunissime obbligazioni emesse da S__________ F__________ __________

e quotate alla borsa svizzera (SWX Swiss Exchange), che potevano essere

considerate un investimento tradizionale con un profilo di rischio basso,

adatto a un cliente con bassa propensione al rischio. La convenuta non aveva

alcun obbligo di sorvegliare il portafoglio dell’attore, visto il tipo di

contratto che li legava: di base il cosiddetto “execution only” - che

prevede che l’istituto di credito si limiti a dare seguito agli ordini del

cliente - e, per quanto riguarda la formulazione delle proposte di

obbligazioni, un contratto di consulenza agli investimenti istantaneo. Inoltre

il crollo del titolo a fine settembre 2008 e il successivo fallimento della

società emittente non potevano essere previsti da AO 1, né lo erano stati. A

questo andava poi aggiunto, per la convenuta, che all’attore veniva

regolarmente inviata la corrispondenza bancaria, di modo che era costantemente

informato sull’evoluzione del suo portafoglio e sui valori di ogni singola

posizione. A suo dire, poi, controparte non aveva artatamente menzionato nel

suo allegato il fatto che dell’investimento, in ogni modo, aveva potuto

recuperare fr. 4'882.60, sicché la perdita non era stata del 100% ma del 90%.

Sulla questione del profilo di rischio del cliente ha puntualizzato che esso era

stato indicato come “basso” per la relazione n. __________-7 e poi modificato

in “moderato” all’apertura di quella cointestata con S__________ __________.

Inoltre ha contestato che il consulente G__________ P__________ fosse stato

spinto dalla banca a vendere quelle obbligazioni: egli aveva agito rispondendo

a una richiesta di S__________ __________ sottoponendogli una quindicina di

obbligazioni con rating AAA e quest’ultimo aveva scelto fra esse le citate due

perché preferiva quelle con scadenza relativamente breve ma con buon

rendimento.

Inoltre, ha sottolineato, il consulente aveva fornito

a S__________ __________, in occasione dell’investimento contestato,

un’informazione veritiera e completa (rating, settore di attività della

società emittente, scadenza, tasso d’interesse, corso). Infine ha evidenziato

come il rischio purtroppo realizzatosi, quello di insolvenza della società

emittente, era un rischio usuale e tipico, per il quale non esisteva un obbligo

specifico di informazione.

D.

Le antitetiche posizioni delle

parti sono state ulteriormente ribadite in occasione dell’udienza di prime

arringhe del 22 maggio 2013.

E.

Dopo l’esperimento

dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con

decisione 23 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione,

ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 6’800.- (comprendenti fr.

4'000.- di costi peritali), a carico dell’attore, pure condannato a versare

alla controparte

fr. 12'000.- per ripetibili.

In sintesi, oltre a confermare la legittimazione

attiva di AP 1, egli ha accertato l’inesistenza di un contratto di gestione

patrimoniale e precisato che una relazione consistente in un semplice conto

bancario con deposito titoli e (a favore del solo S__________ __________) linea

di credito, comportavano per l’istituto finanziario unicamente l’onere di

custodia e amministrazione corrente: la banca non era tenuta alla salvaguardia

generale degli interessi del cliente, né soggiaceva a un dovere d’informazione

tanto a riguardo degli ordini impartiti da questi, quanto in merito

all’evoluzione probabile degli investimenti scelti e delle misure da adottare

per evitare i rischi, a eccezione dei casi in cui essa avrebbe dovuto rendersi

conto che il cliente non avvertiva il rischio dell’investimento a cui si stava

accostando.

Il Pretore aggiunto ha pure assodato che S__________ __________

si sia determinato ad acquistare le obbligazioni S__________ seguendo le

raccomandazioni della convenuta, sicché tra AP 1 e S__________ __________ e AO

1 sono stati conclusi, tacitamente, dei puntuali contratti di consulenza agli

investimenti ogniqualvolta S__________ __________ contattava la banca per

deciderne di nuovi. Per contro, non vi è prova che la consulenza avesse

carattere di durata e che tra le parti vi fossero regolari e continuativi

contratti. Pure accertato è stato che S__________ __________ aveva indicato al

consulente che i

fr. 150'000.- sul conto in questione erano solo una parte del patrimonio del

padre, che aveva relazioni anche presso altre banche per complessivi fr.

1'000'000.-, e che dal richiamo delle tassazioni era poi invece risultato che AP

1, in realtà, non possedeva il patrimonio millantato. Fatto, quest’ultimo,

tuttavia ininfluente per il giudizio, dovendosi e potendosi AO 1 fidare di

quanto dichiarato dal cliente.

In merito alla vendita del prodotto S__________ il

primo giudice ha appurato che il consulente aveva spiegato a S__________ __________,

che comunque aveva vantato esperienza con i prodotti obbligazionari, che cosa

significasse il rating AAA, come e che cosa valutavano le agenzie di rating

per stilare le classifiche, cosa bisognava tenere in considerazione per

stabilire la bontà di un titolo, quali rischi e benefici comportavano gli

investimenti proposti e che la breve durata del collocamento comportava

normalmente un rischio minore, così come ha accertato, sulla scorta della

perizia giudiziaria, che al momento dell’acquisto del titolo, nel luglio 2006,

esso poteva essere considerato un investimento prudente di rischio basso.

Non avendo commesso violazioni contrattuali al momento

dell’acquisto da parte del cliente delle obbligazioni S__________ ed essendosi

conclusa l’attività di consulenza puntualmente con esso, senza obblighi di

monitoraggio degli investimenti e di consulenza continuativa, la banca non

aveva, per il Pretore aggiunto, alcuna colpa nell’insorgere del danno e dunque

non era tenuta ad alcun risarcimento. Danno dovuto, tra l’altro, al tracollo

finanziario dei titoli subprime del 2008, certamente non prevedibile nel

luglio 2006.

F.

Con appello 3 febbraio 2021 l’attore

si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere

la petizione, e in via subordinata la riduzione delle ripetibili riconosciute a

AO 1 da fr. 12'000.- a fr. 2'000.-, con accollo delle relative spese a carico

della controparte e protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

Con risposta 15 marzo 2021 la convenuta si è opposta

al gravame, invocandone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e

ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé

menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e

312.

CPC). Nel caso concreto l’appello 3 febbraio 2021 contro la decisione 23

dicembre 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 15 marzo 2021 dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del giudice di prime cure. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime.

3.

Nell’ambito di un’azione

contrattuale di risarcimento del danno, l’attore deve dimostrare la violazione

del contratto, il suo danno e il rapporto di causalità fra i primi due

elementi, mentre la colpa viene presunta (art. 8 CC e 97 cpv. 1 CO).

Con l’impugnata decisione, il Pretore aggiunto ha come

visto qualificato il rapporto contrattuale fra le parti, per quanto qui

concerne, quale consulenza puntuale agli investimenti (contrat de conseils

en placement), descrivendone le caratteristiche sulla scorta della relativa

dottrina e giurisprudenza (cfr. pag. 5).

In tale tipo di rapporto contrattuale, il cliente

chiede informazioni e consulenza alla banca, ma decide sempre sulle operazioni

da effettuare; la banca può effettuare operazioni solo su istruzioni o con il

consenso del cliente (STF 4A_730/2016 del 5 febbraio 2018 consid. 2.2). Questo

potere decisionale limitato è il criterio principale per distinguerlo dal

contratto di gestione patrimoniale. In tale ambito i doveri di informazione,

consulenza e avvertimento della banca non possono essere determinati in modo

generale: essi dipendono dal tipo di contratto concluso e dalle circostanze del

caso concreto, come le conoscenze e l'esperienza del cliente (ibidem). Così,

quando la banca raccomanda l'acquisto di un determinato titolo, deve conoscere

la situazione finanziaria e le prospettive future dell'emittente, così come le

opinioni espresse dalla stampa economica e dalle agenzie di rating. La

portata della ricerca da effettuare non è tuttavia illimitata. L’ampiezza del

dovere di informazione della banca dipende anche dalla conoscenza e

dall'esperienza del cliente: se il cliente conosce i rischi dell’operazione, la

banca non ha il dovere di informarlo su tali aspetti. A seconda dei casi, la

consulenza fornita dalla banca può anche riguardare l'adeguatezza

dell'investimento previsto in relazione alla situazione finanziaria personale

del cliente (ibidem e DTF 133 III 97 consid. 7.2). In tale evenienza, la banca

deve informarsi su questo aspetto e in particolare sul grado di rischio che il

cliente è disposto ad assumere (ibidem e STF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012,

consid. 3.2, SJ 2013 I 512). La banca potrebbe anche dovere avvertire il

cliente che la sua strategia non è adeguata; tuttavia, questo dovere non deve

essere ammesso con troppa facilità.

Di regola, il cliente sopporta da solo il rischio

derivante dalla sua decisione, perché non può fare assolutamente affidamento su

una consulenza relativa a un evento futuro incerto (ibidem e DTF 119 II 333,

consid. 7a). La banca non è responsabile di una consulenza che si rivela

inadeguata, a meno che, al momento in cui l’ha fornita, essa fosse

manifestamente irragionevole (ibidem e DTF 119 II 333 consid. 7a).

Per contro, quando la banca si impegna - usualmente

dietro compenso - a seguire gli investimenti decisi personalmente dal suo

cliente, osservando l'evoluzione del patrimonio che questi detiene presso di

lei o presso un terzo, e a consigliarlo regolarmente, proponendogli

investimenti o modifiche nell'allocazione del suo patrimonio, è vincolata da un

tipo di contratto di consulenza d'investimento simile al contratto di gestione

patrimoniale, dal quale si differenzia per il fatto che è sempre il cliente che

decide in ultima analisi gli investimenti da fare, nonostante la banca

partecipi attivamente alla loro pianificazione e al loro sviluppo nel tempo

(DTF 144 III 155 consid. 2.1; STF 4A_168/2008 dell'11 giugno 2008 consid. 2.1 e

2.2).

Con il gravame, l’appellante non contesta esplicitamente

tale qualifica, nonostante a pag. 20 del suo allegato abbia riportato una frase

del perito per mezzo della quale egli pare voler sollevare dei dubbi sul fatto

che AO 1 in realtà avesse degli obblighi contrattuali che andavano in direzione

di quelli scaturenti dal contratto di gestione patrimoniale o di consulenza

duratura, ossia il passaggio nel quale il perito ha sostenuto che la banca,

quale investitore istituzionale delle obbligazioni (notes) S__________

avesse venduto le proprie “ma adottando una strategia diversa per il suo

cliente in gestione, oggetto della presente controversia, per il quale ha

mantenuto i titoli in portafoglio” (pag. 20). AP 1, tuttavia, non va oltre

la citazione e, in particolare, non allega l’esistenza di un contratto che si sia

esteso oltre la puntuale consulenza per l’acquisto dei titoli in oggetto o

l’esistenza di un dovere di sorveglianza e intervento in caso dell’insorgenza

di pericoli di crollo di valore del prodotto finanziario.

Le sue argomentazioni, come accennato, vertono invece

sull’errata valutazione del patrimonio complessivo del cliente, sull’errata

qualifica delle obbligazioni S__________ quali semplici obbligazioni, laddove

si trattava in realtà di titoli molto più complessi e inadatti a un investitore

privato, nonché sulla sproporzione tra l’investimento in questione e i limitati

averi in deposito di AP 1 e sulla conseguente insufficiente diversificazione

del suo portafoglio, che avrebbero imposto alla convenuta di sconsigliargli, se

non addirittura nemmeno proporgli, il titolo S__________.

4.

In merito alla prima

questione, il Pretore aggiunto ha spiegato di ritenere fondata - nonostante S__________

__________ avesse sostenuto il contrario - la versione dei fatti esposta dai

testi G__________ P__________ e V__________ V__________ che avevano asserito

che, a precisa domanda del consulente, S__________ __________ aveva risposto

che i fr. 150'000.- depositati presso AO 1 non erano tutti gli averi di cui

disponeva AP 1, che aveva conti anche presso altre banche per, come detto, fr.

1'000'000.- complessivi, sia perché risultava trascritta in maniera chiara e in

tempi non sospetti nel rapporto di visita 3 luglio 2006 di cui al doc. 22, sia

perché S__________ __________, per il suo rapporto di parentela e per il suo

coinvolgimento in prima persona nella vicenda, aveva oggettivamente e

concretamente un interesse di gran lunga maggiore a quello dei due

collaboratori rispetto al loro datore di lavoro (sentenza, pag. 6), sia perché

era a suo avviso irrilevante il fatto che, in realtà, era emerso che l’attore

non aveva quel denaro, dovendo la banca poter credere alla veridicità delle

informazioni date dal cliente o dal suo rappresentante senza dover effettuare

particolari indagini per verificarle.

4.1

L’appellante sostiene che la sentenza non sia su questo punto

corretta perché la stessa convenuta in sede di risposta e di conclusioni

avrebbe affermato che tale somma era di proprietà di S__________ __________ e

non del padre. Inoltre i consulenti bancari, avrebbero affermato a 10 anni di

distanza che verosimilmente l’informazione della proprietà di un patrimonio di

fr. 1'000'000.- proveniva dall’attore stesso, contraddicendo quanto

risulterebbe dai documenti di causa da loro stessi prodotti ma, soprattutto, in

maniera incongruente con il fatto che essi non avrebbero in verità mai

incontrato AP 1, avendo sempre interagito con suo figlio.

4.2

Con l’impugnativa l’appellante non si confronta con

le motivazioni della sentenza, spiegando, come avrebbe dovuto, perché le scelte

pretorili sarebbero sbagliate, ma si limita a fornire una propria versione dei

fatti da opporre a quella del giudice. In tal modo la contestazione risulta irricevibile

per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

Ma anche se fosse stata

ricevibile, le obiezioni sollevate non sono tali da rimettere validamente in

discussione le conclusioni di prima sede. In effetti quanto scrive l’appellante

non è corretto: il consulente G__________ P__________ ha dichiarato (verbale 25

settembre 2013, pag. 2) di conoscere AP 1 perché gliene aveva parlato S__________

__________ e di averlo visto unicamente in occasione dell’apertura del conto

comune e ha chiarito che l’informazione sul patrimonio di fr. 1'000'000.- gli

era stata fornita dal figlio dell’attore non dall’attore stesso.

V__________ V__________

(verbale 7 febbraio 2014, pag. 1), ha pure esplicitamente dichiarato di aver

conosciuto unicamente S__________ __________ e che era stato questi a dirgli

che il genitore disponeva di altri capitali oltre a quelli presso AO 1 (pag.

2).

Nella risposta la convenuta ha

precisato con chiarezza che era stato S__________ __________ a comunicare ai suoi

consulenti che era lui a gestire il patrimonio mobiliare del padre depositato

presso altri istituti della piazza e che ammontava a fr. 1'000'000.- (risposta

ad 8, pag. 9), mentre nelle conclusioni 23 gennaio 2018 (pag. 9) ha ribadito

questa versione, ma rievocando, senza aderirvi, anche quella sostenuta da S__________

__________ per la quale sarebbe stato lui (il figlio) ad aver avuto un simile

patrimonio.

Per di più l’appellante,

venendo meno ai suoi doveri di motivazione, non spiega nemmeno (ad eccezione di

quanto verrà illustrato nel considerando che segue) quale incidenza avrebbe,

sull’esito della causa, poter accertare che non è mai stato sostenuto che il

patrimonio dell’attore ammontasse a tale cifra, laddove non è certamente

compito dell’autorità giudiziaria interpretare cosa intendano le parti e dove

vogliano arrivare con le loro affermazioni.

5.

Sulla seconda tematica il primo giudice ha appurato

che quelle acquistate dall’attore fossero delle obbligazioni con un rating

AAA, come attestato dal perito giudiziario che, sconfessando le affermazioni di

AP 1, aveva concluso che “al momento dell’acquisto del titolo, nel luglio

del 2006, il titolo [S__________ F__________ __________] poteva essere considerato come un investimento

prudente di grado di rischio basso”

(perizia pag. 4), il cui rating significava la “massima sicurezza del

capitale” (perizia pag. 9). Inoltre, ha osservato il Pretore aggiunto, il

perito giudiziario aveva pure accertato che dall’emissione nel 2004 e fino a

ottobre 2007 la quotazione di tale prodotto finanziario era rimasta stabilmente

attorno al 100%.

Sempre richiamandosi alla perizia, il

giudice ha ricordato che l’esperto giudiziario, confrontato con un articolo di

giornale del 16 novembre 2011 che asseriva che già a fine 2007 la solvibilità

di S__________ F__________ __________. fosse in discussione, aveva rilevato

come nessuna società di rating, nemmeno in seguito, aveva riportato il downgrade

(declassamento) del titolo, nonostante che, tra i mesi di ottobre 2007 e marzo

2008, la quotazione fosse scesa all’80% e nel settembre 2008, dopo

un’oscillazione tra il 60% e l’80%, fosse tracollata.

5.1

A tal proposito l’appellante, come accennato,

sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, il titolo in

questione non era una normale obbligazione, come attesterebbe il fatto che

nemmeno AO 1 lo avrebbe mai venduto a una clientela di basso rango come

l’attore. A suo avviso sarebbe invece accertato che il titolo S__________ non

era destinato a un investitore privato, né tanto meno al portafoglio di un

pensionato del valore di soli fr. 150'000.- e alimentato unicamente dalla

pensione AVS, come confermato dal perito giudiziario con la frase “i titoli

N__________ di S__________ erano principalmente destinati ad investitori

istituzionali e meno a investitori privati, motivo per cui, nel 2008, al

momento del suo fallimento, si è parlato meno di S__________ rispetto ad

esempio alla società Lehmann Brother” e con la conclusione inserita nel

complemento peritale “sarebbe interessante capire il motivo per cui AO 1,

quale investitore istituzionale nelle N__________ S__________, ha venduto le

proprie N__________ ma adottando una strategia diversa per il suo cliente in

gestione, oggetto della presente controversia, per il quale ha mantenuto i

titoli in portafoglio”.

5.2

Nuovamente il ricorrente evita di confrontarsi

puntualmente con le considerazioni contenute nel querelato giudizio,

limitandosi, in maniera irricevibile, a opporre una propria lettura dei fatti.

In particolare non illustra perché sarebbe scorretto ritenere sulla scorta

degli accertamenti peritali, che le 2 3/8 E__________ N__________ S__________ F__________

__________. 2004 – 27 luglio 2009 n. valore __________81 potessero essere

considerate al momento dell’acquisto nel luglio 2006 un investimento prudente

di grado di rischio basso (perizia pag. 4).

Certamente non è sufficiente

riportare acriticamente (tra l’altro senza nemmeno rileggerli, come attestano

le parti in italiano del tutto sconnesse, inconferenti e incomprensibili che si

ritrovano nella citazione in corsivo a pag. 3 i.f. e 4 dell’appello) lunghi

stralci in inglese dell’Information memorandum (doc. 6, che consta di

una cinquantina di pagine), senza accompagnarli da alcuna spiegazione, in

special modo senza chiarire cosa distingue questi passaggi dai normali disclaimer

di un qualsiasi prodotto finanziario - ritenuto che notoriamente nulla, in tale

ambito, è completamente esente da rischio, nemmeno il conto risparmio - e

perché essi sarebbero la dimostrazione che le posizioni del perito giudiziario

circa la valenza e la sicurezza del prodotto acquistato da AP 1 nel 2006

sarebbero insostenibili.

Pure insufficiente a

sconfessare le conclusioni peritali e pretorili è il rinvio al prospetto di cui

al doc. 10 “Research flash/Credit profile/ S__________ F__________” allestito

dal AO 1 settore Fixed Income and Credit Research, che concerne

l’analisi della società e degli investimenti da essa effettuati, non “la

composizione del titolo” in questione, come asserito dall’appellante

(appello, pag. 14), rispettivamente sostenere che i titoli S__________ non sono

semplici obbligazioni ma obbligazioni basate esclusivamente su prodotti

finanziari specialistici quali gli strumenti derivati e titoli a breve termine,

come ABCP, ossia una sorta di cambiali garantite dagli asset detenuti in

bilancio a bassi tassi di interessi; in altri termini obbligazioni SIV (structured

investment vehicle).

Nello specifico l’appellante

si concentra più sulla natura del prodotto finanziario che sulla sua tipologia

di rischio e non allega per quale motivo anche se si fosse trattato di un’obbligazione

SIV e quindi di un prodotto strutturato, esso non sarebbe stato adatto al

profilo cliente e alla propensione al rischio di AP 1, ossia perché non poteva

venire considerato un investimento prudente con grado di rischio basso, con un

rating AAA corrispondente a “massima sicurezza del capitale” (perizia

pag. 9).

5.3

La citazione della presa di posizione del perito

giudiziario circa il fatto che sarebbe interessante comprendere il motivo per

il quale la banca ha venduto le proprie N__________ ma non lo ha fatto con

quelle di AP 1, suo cliente in gestione, per il quale avrebbe mantenuto i

titoli in portafoglio, è del tutto incomprensibile, essendo accertato e non

contestato nemmeno dall’appellante il fatto che il rapporto che legava le parti

era del tipo execution only, con una componente di consulenza puntuale

all’investimento, sicché l’attore non era mai stato un cliente in gestione di AO

1.

6.

Con riferimento alla terza e ultima critica, si rileva

che il Pretore aggiunto ha accertato che il consulente bancario di AP 1 ha

fornito a suo figlio e rappresentante S__________ __________, rispondendo alla

richiesta di investire il denaro in un investimento finanziario sicuro e

conservativo e dopo aver indagato sulla capacità finanziaria del cliente che le

era stata quantificata in fr. 1'000'000.- da S__________ __________ stesso, una

lista di prodotti conforme e tutte le informazioni (esatte e complete)

necessarie per comprendere di cosa si trattasse e quali fossero i rischi

connessi. Inoltre ha appurato che il fatto di investire fr. 50'000.- nelle sole

obbligazioni S__________ teneva conto della forza economica di AP 1,

corrispondendo al 5% del patrimonio dichiarato (millantato). Il primo giudice

ha pure accertato che la perdita era dovuta a un tracollo finanziario su larga

scala (quello dei subprime) incorso nell’autunno 2008 che non era

tecnicamente né ragionevolmente prevedibile nel luglio 2006 e rientrava

nell’aleatorietà che, in misura più o meno importante, caratterizza gli

investimenti nel mercato finanziario, come attestato dal fatto che gli altri

acquisti effettuati da S__________ __________ su consiglio di AO 1, di qualità

analoga alle obbligazioni S__________, erano andati a buon fine.

6.1

L’appellante asserisce che sarebbe stato obbligo della

convenuta prescindere dal proporre le obbligazioni S__________, visto il loro

alto rischio e il fatto che fossero riservate solo a professionisti, a un

pensionato come lui, dotato di un patrimonio di fr. 150'000.-, oltretutto

immettendo i titoli nel conto dove provenivano solo gli averi pensionistici.

Essa avrebbe parimenti violato l’obbligo per il mandatario bancario di evitare

le concentrazioni degli investimenti su uno o pochi titoli (il cosiddetto Klumpenrisiko)

esponendo così una parte importante del patrimonio a un solo punto di rischio.

A sua detta, poi, AO 1 era perfettamente cosciente di violare i propri obblighi

di consulente e mandatario. Inoltre, sempre secondo AP 1, a nulla varrebbe la

prima parte della perizia nella quale il perito, che non conoscerebbe la lingua

inglese, nemmeno si sarebbe accorto che gli stessi prospetti del titolo

menzionavano un’enormità di rischi che potevano essere gestiti soltanto dai

professionisti che avevano la possibilità di avvalersi di propri consulenti

indipendenti.

6.2

Una volta di più, contravvenendo ai suoi doveri di motivazione

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), AP 1 propone la propria verità come fosse un dogma

e quindi nemmeno bisognosa di essere confrontata con quanto scrive il Pretore

aggiunto, né tanto meno sostanziata da prove. Già per ciò solo anche tale

argomentazione sarebbe irricevibile. Compresa la tesi della violazione del

divieto di concentrazione degli investimenti, cui egli accenna talmente

brevemente e in maniera tanto superficiale e nebulosa da rendere impossibile

qualsiasi approfondimento.

Ma pure nel merito, partendo

dal più volte citato e non debitamente contestato accertamento che il prodotto

in questione era perfettamente confacente al profilo di rischio e di

investimento dell’attore, le scarne argomentazioni non sono in grado di

scalfire il querelato giudizio. A maggior ragione, sostenere la malafede del

consulente, e per esso della convenuta, che avrebbe scientemente “rifilato” un

prodotto rischioso a un ignaro cliente, risulta del tutto privo di qualsiasi

sostegno non solo probatorio ma addirittura indiziario.

Pure azzardato risulta

pretendere di depauperare di qualsiasi valenza la prima parte del referto reso

dal perito giudiziario per il solo fatto che questi non avrebbe conosciuto

l’inglese, affermazione che nemmeno si comprende su quale base sia stata

formulata e che non appare granché credibile già solo per il fatto che gli

allegati al referto sono quasi tutti in inglese.

7.

Con riferimento alla richiesta subordinata d’appello,

ossia la riduzione delle ripetibili riconosciute alla parte convenuta da

fr. 12'000.- a fr. 2'000.-, ci si può limitare a rilevare come AP 1 non abbia in

alcun modo motivato la propria pretesa, limitandosi a formulare tale

rivendicazione nel petitum, per cui la stessa risulta irricevibile (art.

311.

cpv. 1 CPC).

8.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere, nei

limiti della sua ricevibilità, respinto. La conclusione cui è giunto il Pretore

aggiunto secondo il quale la perdita finanziaria di fr. 50'125.- subita

dall’attore non è stata la conseguenza diretta e adeguata di una violazione

dell’obbligo di informazione previsto dal contratto concluso tra le parti, così

che AO 1 non è tenuta a risarcire alcunché all’attore, è sostenibile e

corretta.

9.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 50'125.-

(determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106

CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7

e 13 LTG, ammontano a fr. 3’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base

dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle

spese e dell’IVA, ammontano a fr. 3’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

3 febbraio 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

§ Di conseguenza, la decisione 23

dicembre 2020 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è

confermata.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte

fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).