12.2021.182
Responsabilità per atto illecito - Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten - prescrizione
30 maggio 2022Italiano21 min
operazioni avvenute su istruzioni di __________ Be__________, erano già state nel
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.182
Lugano
30 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.206 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 ottobre 2019 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
chiedente la condanna della
convenuta al pagamento di EUR 249'991.58 e di almeno CHF 8'226.60 oltre
interessi e accessori;
ed ora
sull’eccezione
di prescrizione della pretesa attorea formulata dalla convenuta il 10
dicembre 2019, avversata dalla controparte, e che il Pretore con decisione 8 novembre
2021 ha respinto;
appellante la convenuta con
appello 6 dicembre 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
risposta 11 gennaio 2022 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ottobre
2014 AO 1 ha trasferito sul conto clienti n. __________ intestato all’avv. __________
B__________ presso la succursale di __________ di AP 1 due importi di EUR 140'000.-
e di 130'000.- con la menzione “acquisto azioni, partecipazioni societarie”,
autorizzando nel contempo il fidanzato __________ Be__________ a dare ogni
disposizione relativa a quegli averi (cfr. denuncia penale 11 novembre 2015 con
Fatti
i relativi giustificativi di cui al doc. AI 1 nel plico doc. I°).
Nel febbraio 2015 AO 1,
alla quale in precedenza erano stati resi EUR 20'008.42, ha chiesto la
restituzione anche delle somme rimanenti. Sennonché le stesse, a seguito di 23
operazioni avvenute su istruzioni di __________ Be__________, erano già state nel
frattempo prelevate o bonificate a terze persone.
2. Dopo aver avviato,
il 18 maggio 2019, l’obbligatoria procedura di conciliazione e aver ottenuto
l’autorizzazione ad agire (doc. I), con petizione 15 ottobre 2019 AO 1 ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 249'991.58 e di almeno
CHF 8'226.60 oltre interessi e accessori, somme corrispondenti alla perdita
finanziaria da lei subita e alle spese legali assunte nel procedimento penale
di accusa privata contro l’avv. __________ B__________ e __________ Be__________.
A suo dire, la controparte risponderebbe nei suoi confronti ex art. 55 CO per
l’agire del suo ausiliario __________ P__________ (ed ex art. 55 CC per l’agire
di eventuali suoi organi), il quale aveva commesso in complicità con l’avv. __________
B__________ i reati di amministrazione indebita (art. 138 CP) e/o di
amministrazione infedele (art. 158 CP), rispettivamente, non avendo preso atto
che l’avv. __________ B__________ aveva in precedenza rinunciato all’esercizio
dell’avvocatura (doc. J), aveva violato le norme contro il riciclaggio di
denaro (art. 3 cpv. 5, 4 cpv. 1 lett. c, 4 cpv. 4, 6 LRD, 305bis CP) e quelle che
sanzionavano una carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 32
ORD-FINMA, 2 cpv. 2 lett. g e 3 cpv. 3 CDB 08, 11 LBVM, 305ter CP); non era per
altro nemmeno da escludere una responsabilità penale diretta dell’istituto
bancario in quei reati per carente organizzazione ex art. 102 CP.
Con risposta 10
dicembre 2019 la convenuta ha tra le altre cose eccepito la prescrizione della
pretesa attorea.
3. Limitato il
procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame dell’eccezione di prescrizione (cfr.
decisione processuale ordinatoria 6 aprile 2020), esperita la relativa
istruttoria e raccolti i rispettivi allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con la decisione 8 novembre 2021 qui oggetto di impugnativa, ha
concluso per la sua reiezione, rinviando il giudizio sulle spese giudiziarie
alla decisione finale.
4. Con l’appello 6
dicembre 2021 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 11 gennaio
2022, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Nella sede pretorile
le parti si sono pacificamente date atto che l’eventuale responsabilità della
convenuta nei confronti dell’attrice era di natura extracontrattuale (per
l’attrice, cfr. petizione p. 1 e 4; per la convenuta, cfr. risposta p. 2 e 9), sicché
il tema della prescrizione doveva essere risolto in base all’art. 60 vCO,
disposizione che (nella versione in vigore prima del 1° gennaio 2020) disponeva,
per quanto qui interessa, che l’azione di risarcimento o di riparazione per
atto illecito si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato
conobbe il danno e la persona responsabile (cpv. 1), ritenuto però che se la
detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione
penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all’azione civile (cpv. 2).
5.1. Per il giudice di
prime cure, che invero sul tema non ha speso alcuna parola, nel caso di specie l’applicazione
dell’art. 60 cpv. 2 vCO non entrava assolutamente in considerazione.
5.1.1. In questa sede l’attrice
ha obiettato, almeno implicitamente, che l’art. 60 cpv. 2 vCO sarebbe invece stato
applicabile e ciò in quanto la convenuta rispondeva indirettamente ex art. 55
CO e 55 CC per l’agire penalmente reprensibile dei suoi ausiliari e organi, rispettivamente
siccome era “non … da escludere” (cfr. petizione p. 8, risposta
all’appello p. 13; in tal senso, pure, replica p. 9) una sua responsabilità penale
diretta, per carente organizzazione ex art. 102 CP, nei reati a lei
rimproverati, ossia quelli di amministrazione indebita (art. 138 CP), di
amministrazione infedele (art. 158 CP), di violazione delle norme contro il
riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e di carente diligenza in operazioni
finanziarie (art. 305ter CP).
5.1.2. Nel caso di specie, contrariamente a quanto
preteso dall’attrice, le condizioni
per applicare la prescrizione più lunga prevista dal diritto penale giusta l’art.
60 cpv. 2 vCO non sono date.
È innanzitutto a
torto che l’attrice ha preteso che una
tale prescrizione sarebbe stata in concreto applicabile siccome la
convenuta rispondeva indirettamente per l’agire penalmente reprensibile dei
suoi ausiliari e organi (art. 55 CO e 55 CC). Essa non ha in effetti spiegato né
provato quali sarebbero stati gli organi della convenuta che si sarebbero resi responsabili
penalmente nei suoi confronti, l’unica persona da lei menzionata quale
possibile responsabile penalmente essendo il consulente della controparte __________
P__________ (cfr. petizione p. 10 segg., replica p. 5 e 9, conclusioni p. 2
segg., risposta all’appello p. 2 segg.), sennonché in una tale evenienza, potendosi
al più configurare a carico della convenuta una responsabilità per l’agire
illecito di un ausiliario ex art. 55 CO, l’applicazione dell’art. 60 cpv. 2 vCO
nei confronti della stessa era giuridicamente esclusa (cfr. DTF 122 III 225
consid. 5, 133 III 6 consid. 5.1, 147 V 417 consid. 7.1).
È
pure a torto che l’attrice ha sostenuto che la prescrizione più lunga prevista dal diritto penale
sarebbe stata comunque applicabile in quanto alla convenuta andava attribuita
una responsabilità penale diretta ex art. 102 CP nei reati a lei rimproverati, quelli
di amministrazione indebita (art. 138 CP), di amministrazione infedele (art.
158 CP), di violazione delle norme contro il riciclaggio di denaro (art. 305bis
CP) e di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP). Una responsabilità penale diretta
della convenuta in quei reati non può invero essere ammessa già per il fatto
che nella causa l’attrice non si era prevalsa di una tale responsabilità in modo
categorico, ma si era limitata a sostenere che la stessa sarebbe stata “non …
da escludere”. Ad ogni buon conto, anche laddove si volesse ammettere che
una tale responsabilità fosse stata addotta validamente, si osserva che, affinché l'art. 60 cpv.
2 vCO sia applicabile, è necessario che il comportamento
all'origine del danno realizzi gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi
di un atto punibile secondo il diritto cantonale o federale, ritenuto che il
giudice civile a tale proposito è vincolato da quanto deciso dal giudice penale
(cfr. DTF 136 III 502 consid. 6.1, 137 III 481 consid. 2.4; TF 4A_148/2015
del 4 aprile 2016 consid. 3). Ebbene, nel caso di specie, tali condizioni non sono
state adempiute. Da una parte la Corte delle Assise correzionali di Bellinzona
aveva in effetti prosciolto l’avv. __________ B__________ per i reati di amministrazione
indebita di cui all’art. 138 CP e/o di amministrazione infedele di cui all’art.
158 CP (doc. 5 e 6), di modo che, per quei reati, di cui per altro la convenuta
negli allegati preliminari aveva contestato l’adempimento delle circostanze
oggettive e soggettive (cfr. risposta p. 11 e 17), che non risultano comunque
essere state provate, una responsabilità diretta della stessa, per complicità con
costui, non poteva ovviamente più entrare in linea di conto. D’altra parte l’attrice nemmeno
ha provato le circostanze oggettive e soggettive, sempre contestate dalla
controparte negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 11 e 17), dalle quali
si doveva concludere che i reati di cui agli art. 305bis CP e 305ter CP (invero
l’eventuale adempimento di quest’ultimo reato, non costitutivo di un atto
illecito ai sensi dell’art. 41 CO, neppure necessiterebbe di essere esaminato)
erano stati concretamente adempiuti, né le circostanze, a loro volta contestate
dalla controparte negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 17 e 18), dalle
quali si doveva concludere che per quei reati la convenuta era incorsa in una
responsabilità penale diretta ex art. 102 CP, la quale presupponeva, tra le
altre cose, l’esistenza di una carente organizzazione interna tale da non
permettere l’identificazione della persona fisica a cui andavano ascritti quei
reati (cpv. 1), rispettivamente la mancata adozione di misure organizzative
ragionevoli e indispensabili per impedire quei reati (cpv. 2), tema sul quale nulla
di concreto è stato detto o comunque provato.
5.2. Per il giudice di
prime cure, nel caso di specie il termine annuale di prescrizione dell’art. 60
cpv. 1 vCO era stato senz’altro rispettato. A fronte di un dies a quo che,
come sostenuto dall’attrice, risaliva al 10 ottobre 2017 (doc. C2), quando cioè
essa e meglio il suo patrocinatore d’allora avv. __________ H__________ aveva
ricevuto dal Tribunale penale cantonale le fotocopie degli estratti delle
operazioni bancarie eseguite sul conto dell’avv. __________ B__________ di cui
al doc. D2 (contenute nel doc. AI 11 del plico doc. I°), il dies ad quem
andava in effetti individuato al 4 ottobre 2018 (doc. B3), data in cui era
stato emesso il PE n. __________ dell’UE di Lugano all’indirizzo della
convenuta.
5.2.1. In questa sede la
convenuta ha ribadito che il termine di prescrizione annuale dell’art. 60 cpv.
1 vCO non era invece stato ossequiato, evidenziando come il dies a quo risalisse
al 22 dicembre 2015 (doc. O nel plico doc. II° = AI 16 nel plico doc. I°), cioè
al momento in cui l’avv. __________ H__________ aveva esaminato una prima volta
gli atti penali del procedimento penale nei confronti dell’avv. __________ B__________
e di __________ Be__________ presso il Ministero pubblico, al 1° marzo 2016
(cfr. AI 42 nel plico doc. I°), cioè al momento in cui all’avv. __________ H__________
era stato trasmesso il verbale d’interrogatorio penale del 18 febbraio 2016
dell’avv. __________ B__________ di cui ai doc. P e Q nel plico doc. II° (= AI
24 nel plico doc. I°), al 10 ottobre 2016 (doc. AI 232 nel plico doc. I°), cioè
al momento in cui all’avv. __________ H__________ era stato inviato il verbale
d’interrogatorio penale del 10 ottobre 2016 dell’avv. __________ B__________ di
cui al doc. AI 231 (nel plico doc. I°), al 30 dicembre 2016 (nel plico doc.
Considerandi
I°), cioè al momento in cui era stato emesso l’atto d’accusa nei confronti
dell’avv. __________ B__________ e di __________ Be__________, o comunque, al più
tardi, al 26 settembre 2017 (doc. C1), cioè al momento in cui l’avv. __________
H__________ aveva chiesto al Tribunale penale cantonale di fornirgli tutta una serie
di fotocopie, tra le quali quelle degli estratti delle operazioni bancarie
eseguite sul conto dell’avv. __________ B__________ di cui al doc. D2.
5.2.2
Per poter evadere la
questione con cognizione di causa, è opportuno rammentare brevemente i principi
che reggono la prescrizione dell’azione di risarcimento o di riparazione per
atto illecito di cui all’art. 60 cpv. 1 vCO, che - come detto - si prescrive in
un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe cumulativamente la
persona responsabile e il danno.
La conoscenza della
persona responsabile è acquisita non dal momento in cui il creditore presume
che quella persona potrebbe essere tenuta a risarcire il danno, ma solo allorché
conosce gli elementi necessari a fondare e motivare una domanda in giustizia contro
di lei, poco importando se egli sia già allora a conoscenza del fondamento giuridico
di quell’azione. La nozione di “conoscenza” non dipende, in sé, dall’esistenza
di un mezzo di prova (cfr. DTF 82 II 43 consid. 1a, 131 III 61 consid. 3.1.2).
Ha
per contro sufficiente conoscenza del danno il creditore che apprende la
realizzazione dell'evento pregiudizievole nonché la natura e l'entità
approssimativa del danno subito, e viene così messo nella situazione di poter
adeguatamente fondare e motivare un'azione in giudizio (cfr. DTF 131 III 61
consid. 3.1.1, 136 III 322 consid. 4.1), - in parole semplici - quando sono
noti gli elementi essenziali del danno (cfr. TF 5A_86/2017 del 13 giugno 2018
consid. 2.3). Se da un lato, considerata la brevità del termine, il suo
rispetto non deve essere esaminato in modo eccessivamente restrittivo, d'altro
lato la sicurezza del diritto richiede che la parte lesa non tardi ad agire in
giudizio, rischiando in tal modo di farsi rimproverare un comportamento in mala
fede (cfr. TF 5A_86/2017 del 13 giugno 2018 consid. 2.3). In particolare non è
necessaria una determinazione assolutamente esatta dell'ammontare del danno,
tanto più che può essere richiesto anche il risarcimento di un danno futuro, e
che quest'ultimo può essere stimato in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO
(cfr. DTF 111 II 55 consid. 3a, 131 III 61 consid. 3.1.1; TF 5A_86/2017 del 13
giugno 2018 consid. 2.3). Nella misura in
cui il danneggiato è già stato edotto degli elementi essenziali della pretesa,
si può esigere da lui che si informi sui particolari e sulle precisazioni
necessarie per promuovere una causa (cfr. DTF 109 II 433 consid. 2; TF
2C.3/2005 del 10 gennaio 2007 consid. 5.1, 4A_454/2010 del 6 gennaio 2011
consid. 3.1).
5.2.3
Ciò premesso, nel caso
di specie è incontestabile che giusta l’art. 60 cpv. 1 vCO la pretesa attorea
debba essere considerata prescritta, visto e considerato che gli atti di causa
avevano permesso di accertare che a fronte di un dies ad quem, che
andava pacificamente individuato al 4 ottobre 2018, il dies a quo risaliva
già al 26 settembre 2017, ossia oltre un anno prima.
Nella sede pretorile
l’attrice aveva sempre sostenuto che il dies a quo andava individuato al
10.
ottobre 2017 (doc. C2; cfr. petizione p. 13, replica p. 3 e 7 seg.,
conclusioni p. 5), allorché l’avv. __________ H__________ aveva ricevuto dal
Tribunale penale cantonale le fotocopie degli estratti delle operazioni
bancarie eseguite sul conto dell’avv. __________ B__________ di cui al doc. D2
(cfr. replica p. 7 seg., secondo cui “né l’attrice, né il suo diligente patrocinatore
penale avv. H__________, fino al giorno in cui poterono visionare gli estratti
delle operazioni bancarie di cui al doc. D2, potevano avere il sospetto che gli
unici averi confluiti su quel conto, poi “ripulito”, erano di provenienza della
signora AO 1 … Di conseguenza l’attrice e il suo legale non avevano alcuna
contezza sulla responsabilità della convenuta per totale assenza di vigilanza
sulla gestione delittuosa di quel conto, che funse da strumentario dell’operazione
truffaldina. Erano infatti ragionevolmente convinti che tutta la responsabilità
era di ordine penale a carico del B__________ e del Be__________ in
associazione fra loro, senza alcuna neppure remota partecipazione della Banca
convenuta. La realtà dei fatti si manifestò in tutta la sua gravità quando
finalmente l’attrice e il suo patrocinatore lessero l’estratto bancario al doc.
D2”; conclusioni p. 4 e risposta all’appello p. 4 seg., secondo cui “gli
atti istruttori menzionati non provano affatto che l’avv. H__________ avrebbe
potuto acquisire una conoscenza effettiva degli elementi essenziali del danno
prima dell’esame della documentazione inviatagli il 10 ottobre 2017 dal Tribunale
penale (doc. C1): occorreva infatti fare dei collegamenti (in specie fra i
prelevamenti di B__________ “leciti” sul suo conto, ma in realtà illeciti in
quanto di pertinenza dell’AO 1, e la possibile complicità per dolo eventuale
del funzionario della Banca, siccome i formulari R erano fasulli) che l’avv. H__________
per tutta la durata dell’istruttoria penale non poteva fare, concentrato come
era sulle responsabilità penali esclusive di Be__________ e B__________”),
mentre che la convenuta aveva obiettato che il dies a quo era ben
precedente e, come meglio precisato in questa sede, risaliva al più tardi al 26
settembre 2017 (doc. C1), quando l’avv. __________ H__________ aveva chiesto al
Tribunale penale cantonale di fornirgli le fotocopie degli estratti delle
operazioni bancarie eseguite sul conto dell’avv. __________ B__________.
L’assunto della convenuta può essere condiviso. L’attrice ha in effetti ammesso
che il 26 settembre 2017 l’avv. __________ H__________ aveva esaminato (e
pertanto letto), almeno sommariamente, la documentazione acquisita presso il Tribunale
penale cantonale (cfr. replica p. 3, secondo cui “soltanto il 26 settembre
2017.
l’avv. H__________ ebbe modo di ottenere dal Tribunale penale cantonale la
facoltà di leggere la documentazione prodotta in petizione [N.d.R.: doc.
D1-D2, E, F1-F6, G e H] e pertanto quel giorno stesso, dopo il primo sommario
esame della documentazione davanti al Tribunale penale cantonale, chiese il
rilascio delle fotocopie (doc. C1) che poté ritirare il 10 ottobre 2017 (doc.
C2)”), nella quale erano contenuti anche gli estratti bancari, da lei ritenuti
decisivi sul tema della prescrizione, poi oggetto del doc. D2 (contenuti nel
doc. AI 11 del plico doc. I°). Oltretutto nel formulario denominato “richiesta
di rilascio fotocopie”, allestito sempre il 26 settembre 2017 (doc. C1),
l’avv. __________ H__________ era stato in grado di elencare in dettaglio i singoli
documenti di cui voleva farsi rilasciare le fotocopie (e meglio il verbale
d’interrogatorio dell’avv. __________ B__________ del 3 marzo 2016 nel classatore
rosso AI 1-55 [N.d.R.: prodotto quale doc. E], rispettivamente il formulario di
apertura relazione n. __________ dell’avv. __________ B__________ [N.d.R.:
prodotto quale doc. F2-F6], il formulario R del 21 ottobre 2014 [N.d.R.:
prodotto quale doc. G], il formulario R del 16 giugno 2011 [N.d.R.: prodotto
quale doc. F1], l’estratto conto della rubrica clienti del 31 dicembre 2014 relativo
al semestre luglio-dicembre 2014 [N.d.R.: prodotto quale doc. D2], tutti allegati
all’AI 11, atto istruttorio concernente l’esito dell’ordine di perquisizione e
sequestro presso la convenuta, evaso già il 2 dicembre 2015, nel classatore
rosso), il che ovviamente significava, visto che quell’elenco era in definitiva
il risultato di una cernita precisa e accurata da parte sua (il classatore
rosso AI 1-55 e soprattutto il classatore rosso AI 11 comprendevano in effetti
tutta una serie di altri documenti [riferiti anche alle società __________, __________
e __________] e di altri estratti conto della rubrica clienti, cfr. plico doc. I°),
che a quel momento egli aveva già visionato, letto ed esaminato, tutti quei
documenti, tanto da averli reputati rilevanti e con ciò meritevoli di una
consegna fisica. Stando così le cose, si può ritenere che già da allora l’attrice,
tramite l’avv. __________ H__________, conosceva gli elementi necessari a
fondare e motivare una domanda in giustizia contro la convenuta, poco
importando invece se le fotocopie di quei documenti, ossia il relativo mezzo di
prova, le siano state consegnate solo dopo o ancora se l’attrice, come da lei
sostenuto per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale
(art. 229 CPC) senza per altro averlo provato, abbia fatto i necessari “collegamenti”
solo al ricevimento dei documenti fotocopiati.
6.
Con
un’argomentazione abbondanziale, il giudice di prime cure ha ritenuto che tra
le parti fosse in realtà venuta in essere una relazione contrattuale nella
forma di un “Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten”, sicché
alla pretesa attorea risultava in ogni caso applicabile il termine di
prescrizione decennale dell’art. 127 CO, pacificamente non ancora scaduto.
6.1
In questa sede la
convenuta ha obiettato che il primo giudice non avrebbe potuto prevalersi
dell’esistenza di un “Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten”,
che per altro, oltre a non essere mai stata evocata dalla controparte e ad
essere stata addotta in modo del tutto sorprendente - per altro con una
motivazione del tutto insufficiente - dal magistrato, non poteva assolutamente essere
ammessa, anche perché le circostanze alla base della stessa non erano state
provate.
6.2
La censura della
convenuta è anche in questo caso fondata.
Nel caso di specie,
alla luce delle considerazioni che verranno esposte qui di seguito, non occorre
invero decidere se il giudice di prime cure, ritenendo che tra le parti fosse
venuto in essere un “Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten” senza
aver dato alla convenuta la possibilità di esprimersi sul tema, abbia
effettivamente fatto capo a un’argomentazione giuridica sorprendente (cfr. DTF
130.
III 35 consid. 5; TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.1 e 7.4, che
di principio avrebbe giustificato l’annullamento del giudizio pretorile e il
rinvio dell’incarto a quel magistrato per rimediare a tale carenza).
Nella sede pretorile
l’attrice non aveva in effetti mai preteso che tra le parti potesse essere
venuta in essere una relazione contrattuale, tanto meno in quella particolare forma
(ed anzi aveva pacificamente dato atto del contrario), e soprattutto nemmeno
aveva addotto né tanto meno provato le circostanze alla base di una tale
eventualità (da lei invece esposte per la prima volta, e con ciò irritualmente [art.
317.
cpv. 1 CPC], solo in questa sede), che dunque non poteva entrare in linea
di conto.
Ad ogni buon conto, le condizioni
per eventualmente far capo nel caso concreto alla
figura giuridica del contratto con effetto protettivo verso terzi (“Vertrag
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter”) - esistente nel diritto germanico,
già evocata dal Tribunale federale in alcune sentenze (cfr. DTF 117 II 315, 130
III 345; cfr. pure TF 4C.194/1999 del 18 gennaio 2000), ma sinora mai applicata
(cfr. TF 4A_226/2010 del 28 luglio 2010 consid. 3.2.1) - non erano
assolutamente date. In base alla giurisprudenza (cfr. TF 4C.194/1999 del 18
gennaio 2000 consid. 4, 4A_226/2010 del 28 luglio 2010 consid. 3.2.1), lo scopo
di questa estensione della responsabilità contrattuale è in effetti quello di
garantire le pretese di risarcimento di terzi suscettibili di essere pregiudicati
nei loro diritti nel quadro dell'adempimento di un contratto di cui non sono
(però) parte, ritenuto che in linea di massima, per poterne beneficiare, il
terzo dev'essere direttamente toccato dall'esecuzione della prestazione
pattuita contrattualmente, deve intrattenere una relazione particolare con il
creditore principale della prestazione - in virtù della quale quest'ultimo è
tenuto a proteggere gli interessi del terzo - e questa relazione dev'essere
chiaramente riconoscibile agli occhi del debitore. Sennonché, non si vede proprio
come questa costruzione giuridica possa trovare applicazione nel caso in esame,
in presenza di semplici trasferimenti di denaro, da parte di una persona
sino ad allora sconosciuta alla banca, sul conto clienti di un avvocato con la
menzione “acquisto azioni, partecipazioni societarie”.
7.
Ne discende, in accoglimento dell’appello
della convenuta, che l’eccezione di prescrizione deve essere accolta e di
conseguenza la petizione deve essere respinta.
Le
spese giudiziarie di entrambe le sedi, comprese dunque quelle della procedura
di prima istanza il cui giudizio era
stato rinviato alla decisione finale (art. 318 cpv. 3 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler
Kommentar, 3ª ed., n. 5a ad art. 104 CPC; Schmid/Jent-Sörensen, ZPO - Kurzkommentar,
3ª ed., n. 3 ad art. 104; Stoudmann, CPC - Petit Commentaire, n. 11 ad art. 104),
calcolate sulla base del valore litigioso di EUR 249'991.58 e di CHF 8'226.60, seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
I. L’appello 6
dicembre 2021 di AP 1
è accolto.
Di
conseguenza la decisione 8 novembre 2021 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1.
La petizione è respinta.
2.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 8’000.-,
sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta
CHF 15’000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, di CHF
8’000.-, sono poste a carico dell’appellata, che
rifonderà all’appellante
CHF 6’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).