12.2021.183
Appalto, garanzia per difetti, legittimazione attiva; società semplice e litisconsorzio necessario
31 maggio 2022Italiano14 min
cui consiglio d’amministrazione sedeva pure P__________, un incarico di progettazione
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.183
Lugano
31 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.94 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa
con petizione 20 luglio 2020 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 436'215.-
oltre interessi del 5% dal 21 luglio 2016;
pretesa avversata dalla convenuta, che ha inoltre sollevato
l’eccezione di assente
legittimazione attiva dell’attore, e che il Pretore ha respinto con
decisione 17 novembre
2021;
appellante l’attore con atto di appello del 20 dicembre 2021,
con cui ha postulato
l’annullamento del citato giudizio e il rinvio dell’incarto al
primo giudice per l’esperimento
dell’istruttoria, con protesta di spese e ripetibili di seconda
sede;
mentre la convenuta con risposta 7 febbraio 2022 ha postulato la
reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Nel 2009 AP 1, L__________ e P__________ hanno conferito alla
AO 1 di __________ (__________), nel
cui consiglio d’amministrazione sedeva pure P__________, un incarico di progettazione
e realizzazione di due immobili sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________,
costituiti in proprietà per piani (PPP). Per quanto riguarda il secondo
mappale, le relative PPP (dalla n. __________ alla n. __________) sono divenute
di proprietà di AP 1 e/o L__________.
B.
Terminati i lavori e costatate delle infiltrazioni d’acqua
nell’immobile di cui alla part. n. __________, AP 1 e L__________ hanno chiesto
e ottenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
l’allestimento di una perizia a futura memoria volta a stabilire l’esistenza e
le cause di eventuali difetti, che è stata prodotta l’8 novembre 2018 (doc. B e
inc. CA.2017.327).
C.
Previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione
20 luglio 2020 AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla medesima Pretura,
postulando la sua condanna al pagamento di fr. 436'215.- oltre interessi del 5% dal 21 luglio 2016 a titolo di
risarcimento dei danni per difetti all’immobile.
D.
Con risposta 11 dicembre 2020 la convenuta si è opposta alla
petizione, contestando la sua responsabilità e sollevando le eccezioni di prescrizione
e di carente legittimazione attiva dell’attore in quanto la contestata pretesa
di garanzia per difetti spetterebbe casomai alla società semplice composta da AP
1, L__________ e P__________, postulando un esame preliminare di queste due
tematiche.
E.
Con replica 4 marzo 2021 e duplica 22 aprile 2021 le parti
hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.
Segnatamente, l’attore ha negato l’insorgere di una società semplice e
subordinatamente ha evidenziato il suo avvenuto scioglimento, tenuto conto
inoltre che se i difetti toccano esclusivamente una quota di PPP, è solo il
relativo proprietario a essere legittimato ad agire in giudizio. La convenuta
si è riconfermata nella sua posizione, ribadendo l’esistenza della società
semplice e la necessità per i suoi soci di agire in litisconsorzio necessario
stante la natura indivisa della pretesa, peraltro riguardante parti comuni
dello stabile.
F.
Dopo l’udienza di prime arringhe, con
ordinanza 18 agosto 2021 il Pretore ha invitato le parti a produrre delle
conclusioni scritte limitatamente all’eccezione di carenza di legittimazione
attiva, in quanto già matura per il giudizio. La convenuta ha presentato il suo
allegato conclusivo in data 5 novembre 2021, l’attore in data 8 novembre 2021.
G. Con
decisione finale 17 novembre 2021 il Pretore ha accolto l’eccezione di carente legittimazione attiva
dell’attore respingendo la sua petizione, con seguito di spese processuali (fr.
6'000.-) e ripetibili (fr. 20'000.-) a carico del medesimo.
H.
Con appello 20 dicembre 2021 l’attore si è aggravato contro la
suddetta decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio dell’incarto al
primo giudice per l’esperimento dell’istruttoria, con protesta delle spese
giudiziarie di seconda sede.
I.
Con risposta 7 febbraio 2022 la convenuta si è opposta al
gravame, postulandone l’integrale reiezione, pure con protesta delle spese e
delle ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia
testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 20 dicembre 2021 contro la
decisione 17 novembre 2021 (notificata il giorno successivo) è tempestivo, così
com’è tempestiva la risposta 7 febbraio 2022 dell’appellata.
2.
Con l’impugnata decisione, il
giudice di prima sede ha evidenziato che nell’ambito di un contratto di appalto
e in caso di difetti, i diritti di garanzia ex art. 367 seg. CO e la relativa
legittimazione ad agire in giudizio spettano esclusivamente al committente
dell’opera. Se la committenza è
costituita da una società semplice, i suoi soci costituiscono un litisconsorzio
necessario e devono pertanto agire congiuntamente (art. 70 CPC). Nel caso concreto, l’attore non ha contestato che
l’incarico di edificazione sia stato conferito congiuntamente da lui, da L__________
e da P__________,
riunitisi per realizzare insieme un’operazione
immobiliare nella quale il primo avrebbe messo a disposizione la liquidità, il
secondo il terreno e il terzo i mezzi, le competenze, gli operai e gli
artigiani, oltre a una parte di mezzi propri (replica, p. 4). La circostanza trova
inoltre conferma nei doc. 2, 4, 5 e 6. Malgrado la mancata sottoscrizione del
contratto di cui al doc. 3, è pertanto indubbio che essi abbiano costituito una
società semplice ai sensi dell’art. 530 CO, successivamente sciolta (circostanza parimenti non contestata dall’attore). Lo
dimostra inoltre l’accordo di
liquidazione del 29 luglio 2016 pure contenuto nel plico doc. 3,
sottoscritto anche dall’attore e riferito a entrambe le part. n. __________ e __________
RFD di __________. Tuttavia, nessuna clausola del documento regola le sorti dei diritti di garanzia derivanti dal
contratto concluso con la AO 1, né la legge prevede, in caso di scioglimento
societario, una loro suddivisione automatica fra i soci: i diritti sorti in
seno alla società semplice rimangono di competenza della medesima fintanto che
non viene deciso altrimenti. Mancando una liquidazione o un atto di cessione in
favore di AP 1, il Pretore ha dunque concluso che egli non è legittimato ad
agire da solo in giudizio.
3.
Con l’impugnativa,
l’appellante non contesta l’insorgere della società semplice, né che essa sia
stata sciolta e che in tale occasione i soci hanno unicamente regolato i loro
rapporti interni, tralasciando di definire la questione riguardante eventuali
diritti nei confronti di terzi. Piuttosto evidenzia che, pur essendo il
contratto di appalto stato sottoscritto dalla società semplice, i difetti e i
relativi diritti di garanzia (ancora sconosciuti al momento della liquidazione)
sono sorti solo dopo il suo scioglimento. Sarebbe pertanto scorretto e
impraticabile imporre ai soci di ricostituire la società semplice per poter
agire quale litisconsorzio necessario. Ciò a maggior ragione nell’ipotesi in
cui un socio venisse a mancare, oppure qualora un socio, come nel caso
concreto, sia pure un organo della ditta terza contro la quale vengono fatti
valere i diritti di garanzia. È pacifico che P__________ non aderirebbe a tale
litisconsorzio e non sarebbe disposto a far valere un credito per opere
difettose nei confronti della società che amministra. Per l’appellante, ne
deriva che l’imposizione di un litisconsorzio necessario permetterebbe
inammissibilmente a quest’ultimo di bloccare la causa giudiziaria e impedirebbe
alla società semplice, dopo il suo scioglimento, di far valere dei propri
diritti derivanti da accordi precedentemente stipulati, rispettivamente che
l’eccezione di carente legittimazione attiva sollevata dalla convenuta al solo
scopo di sfuggire ai propri obblighi contrattuali costituisce un abuso di
diritto. D’altronde, l’azione giudiziaria qui in discussione non è volta a
penalizzare gli ex-soci, bensì a tutelare i loro diritti.
4.
I diritti di garanzia sono di
natura contrattuale e si fondano sul rapporto obbligazionale fra le parti, per
cui legittimano e vincolano unicamente le medesime. Essi non seguono in
automatico i rapporti di proprietà dell’opera, bensì vengono trasmessi per
successione universale o individuale, ad esempio tramite cessione (DTF 114 II
239.
consid. 5a e 5b).
5.
La società semplice è un
contratto col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o
mezzi comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO) ed è caratterizzata (a meno
di una diversa regolamentazione nel contratto sociale) da un agire concorde dei
soci e dalla comunione dei beni (art. 534 e 544 CO). Essa non dispone di
personalità giuridica e non ha dunque capacità di essere parte e capacità
processuale. Giusta l’art. 544 cpv. 1 CO gli oggetti, i diritti reali e i
crediti trasferiti alla società semplice o acquistati per essa appartengono ai
singoli soci in comune, a norma del contratto di società. La dottrina e la
giurisprudenza ne hanno dedotto che in assenza di una convenzione contraria, si
deve concludere che i beni della società semplice appartengono, nella forma
della proprietà comune (art. 652 ff. CC), a tutti i soci, che dunque possono disporne solo insieme
(DTF 142 III 782 consid. 3.1.1, 137 III 455 consid. 3.4). Questa regola vale per tutti i crediti di
spettanza della società semplice, siano essi di natura contrattuale o
extracontrattuale. In altre parole, tali crediti appartengono in comune e in
maniera indivisa all’insieme dei soci. Facendo parte di un rapporto giuridico
sul quale può essere statuito solo mediante un’unica decisione e un unico
effetto, essi devono far valere queste pretese congiuntamente e costituiscono
pertanto un litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 70 CPC (STF 4A_217/2017
del 4 agosto 2017 consid. 3.3.2 e 3.3.3, 4A_465/2013
del 3 marzo 2014 consid.
2.2.2). Si tratta di una questione di diritto materiale e non di procedura. Se i
soci non procedono tutti assieme, quelli che hanno inoltrato l’azione non hanno
la legittimazione attiva, ciò che deve comportare la reiezione della domanda e
non la sua irricevibilità (DTF 142 III 782 consid. 3.1.2 e 3.1.4, 137 III 455
consid. 3.5; IICCA del 25 novembre 2019,
inc. 12.2018.83, consid. 7.1; IICCA
del 31 maggio 2021, inc. 12.2020.142, consid. 6.3; Gabellon/ Tedjani,
La fin de la société simple [2/2] - La liquidation et quelques aspects de procédure,
in SJ 2016 II p. 272 seg.).
6.
Tale regola non è
assoluta. Innanzitutto, la situazione è diversa laddove taluni soci, con un
atto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa ai soci che
hanno inoltrato l’azione oppure laddove, nell’ambito della liquidazione della
società semplice (art. 548 e 549 CO), quell’attivo sia stato attribuito a
questi ultimi (DTF 142 III 782 consid.
3.1.2
e 137 III 455 consid. 3.6; IICCA del 25 novembre 2019, inc. 12.2018.83, consid.
7.1; Gabellon/Tedjani, op. cit., p. 273). Segnatamente, per il
tramite di una liquidazione totale o parziale, uno o più litisconsorti possono
escludersi dalla comunione, rinunciando ai propri diritti in favore dei
rimanenti (DTF 116 Ib 447 consid. 2a). Inoltre, anche qualora sussista un
litisconsorzio necessario, possono vigere delle eccezioni. In aggiunta a quanto
previsto dall’art. 70 cpv. 2 CPC si possono citare il caso dell’urgenza, ove
una singola persona è temporaneamente autorizzata ad agire da sola (DTF 142 III 782 consid. 3.1.2, 125 III 219 consid. 1a), oppure particolari necessità di tutela dei
diritti e dell’accesso alla giustizia di un singolo, ad esempio in caso di
conflitti d’interesse. E meglio, in svariate decisioni attinenti la locazione e
il diritto successorio, ove i membri di un litisconsorzio necessario avevano
assunto posizioni contrastanti, il Tribunale federale ha ritenuto sufficiente
che essi venissero coinvolti nel processo, quali parti attrici o convenute, in
modo da garantire che tutti loro fossero vincolati dal relativo risultato (STF
4A_157/2019 del 21 aprile 2020 consid. 2.2 e
4A_570/2018 del 31 luglio 2019 consid. 3.1, non pubblicato in: DTF 145 III 281;
DTF 140 III 598 consid. 3.2, 130 III 550 consid. 2.1.1, 121 III 118 consid. 3, 100
II 440 consid. 1). La giurisprudenza ha pure concesso, in determinati casi, che
non tutti i litisconsorti partecipino al processo, purché essi accettino
anticipatamente di sottoporsi al suo esito o aderiscano formalmente alle
richieste di giudizio (DTF 136 III 123 consid. 4.4.1, 112 II 308, 86 II 451
consid. 3).
7.
Nel caso concreto,
contrariamente a quanto pretende l’appellante, non si tratta di ricostituire la
società semplice, bensì unicamente di determinare a chi spetti la
legittimazione attiva a sollevare i diritti di garanzia derivanti dal contratto
di appalto. Indipendentemente dal momento in cui sono insorti i difetti di cui
trattasi (ritenuto che l’appellante non indica prove al riguardo e aveva in
prima sede dichiarato di averli già segnalati nel 2014, dunque ben prima dello
scioglimento societario, v. replica p. 3 e doc. V, W e X), la committente e
titolare dei suddetti diritti era la società semplice. È incontestato che essi
non sono stati oggetto di una liquidazione o di cessione e che appartengono
pertanto tutt’ora, in proprietà comune, ai tre ex-soci. Il coinvolgimento dei
medesimi nel procedimento non costituisce una mera formalità, ma una necessità
affinché la controversia possa essere decisa con effetto vincolante per tutti.
8.
La fattispecie non riguarda la
morte di un socio, ritenuto che in tale caso, i suoi diritti (anche quelli
indivisi) passerebbero ai suoi eredi per il tramite della successione
universale. È pur vero che P__________ (attualmente non più organo, ma solo
procuratore della AO 1) può trovarsi in una situazione di conflitto
d’interessi, rispettivamente che i suoi interessi possono collidere con quelli
degli altri due ex-soci e ostacolare la rivendicazione di un risarcimento danni
nei confronti della ditta appaltatrice. In ogni caso, la problematica ha a
questo stadio della causa una natura astratta, dal momento che nulla è noto
sulle sue intenzioni, né l’appellante ha prodotto prove a tal riguardo. Peraltro,
la natura stessa della società semplice, caratterizzata come detto, in difetto
di pattuizioni contrarie, dal principio dell’unanimità e della comunione dei
beni comporta il rischio che la posizione contrastante di un singolo socio, per
qualsivoglia motivo, possa ostacolarne l’attività o addirittura condurre a un
suo forzato scioglimento (v. art. 545 cpv. 1 cifra 1 CO,
DTF 110 II 287
consid. 2c, Handschin in: Basler Kommentar OR II, 5a
ed., n. 3 ad art. 534; Fellmann/Müller
in: Berner Kommentar OR, n. 146 ad art. 534).
9.
Ora, indipendentemente da
quanto appena detto, l’appellante trascura del tutto la posizione di L__________,
che pure avrebbe dovuto essere coinvolto nella causa quale litisconsorte
necessario. Già solo per questo motivo, il gravame è destinato all’insuccesso.
Aggiungasi che, come già summenzionato, vi erano svariate possibilità per
sormontare il problema di un ipotetico agire oppositivo di P__________: una sua
rinuncia e cessione dei diritti di garanzia (rispettivamente dei derivanti
crediti pecuniari), la liquidazione della comunione (eventualmente imponibile a
livello giudiziario), o un suo assoggettamento all’esito della procedura. In
assenza di ciò, il gravame non può sovvertire il giudizio di primo grado, che
deve pertanto essere confermato.
10.
Dispositivo
Per questi motivi, l’appello
deve essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto non solo di un
valore litigioso di fr. 436'215.-,
ma altresì della circoscritta natura
della presente decisione e del limitato dispendio causato al patrocinatore
della parte appellata, le spese processuali sono quantificate in fr. 3'000.- (art.
2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 4'000.- (art. 11 e 13 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
20 dicembre 2021 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte
fr. 4'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).