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Decisione

12.2021.2

Reclamo indipendente in materia di spese, quantificazione delle spese processuali

15 aprile 2021Italiano18 min

1.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.2

Lugano

15 aprile 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.192

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 24

settembre 2018 da

RE

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

chiedente il disconoscimento del debito di fr. 1'900'848.- oltre

interessi del 5% dal 14

giugno 2004 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano (e di

riflesso di cui al PE n.

__________ dell’UE di Lugano);

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha stralciato

per intervenuta

transazione stragiudiziale con decisione 26 novembre 2020

(dispositivo n. 1), ponendo

la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 10’000.- a

carico dell’attore,

compensate le ripetibili (dispositivo n. 2), e restituendo

all’attore la cauzione di fr.

70'000.- da lui versata (dispositivo n. 3);

reclamante l’attore con reclamo 8 gennaio 2021, con cui

chiede in via principale la

riforma del dispositivo n. 2 della decisione nel senso che le spese

processuali poste a

suo carico vengano ridotte a fr. 2'500.-, e in via subordinata

l’annullamento del

dispositivo n. 2 e il rinvio dell’incarto al primo giudice per un

nuovo giudizio ai sensi dei

considerandi, chiedendo altresì che le spese processuali di secondo

grado vengano

poste a carico dello Stato;

tenuto conto che il reclamo non è stato notificato alla convenuta

per assenza di un

interesse all’esito della procedura ricorsuale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

Fatti

1.

Con PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ (di

seguito: UE) CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'900'848.- a fronte di

un riconoscimento di debito del 14 giugno 2004. L’esecuzione è sfociata nel

rilascio alla creditrice di un attestato provvisorio di carenza beni.

Considerandi

2.

Il 5 aprile 2017 CO 1 ha ottenuto il sequestro di diversi beni

appartenenti a RE 1, convalidandolo nel seguito con il nuovo PE n. __________

dell’UE di __________ per l’importo di fr. 1'900'848.- oltre interessi, ancora

una volta fondato sul suddetto riconoscimento di debito. Con decisione 30

agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via

provvisoria l’opposizione sollevata dall’escusso. Quest’ultimo ha

conseguentemente inoltrato un reclamo presso la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello (CEF).

3.

Contestualmente, con petizione 24 settembre 2018 RE 1 ha postulato il

disconoscimento del debito di cui al citato PE n. __________ (e di riflesso di

cui al PE n. __________) ex art. 83 cpv. 2 LEF, chiedendo altresì che la

procedura venisse sospesa in attesa dell’esito del suo reclamo e l’ammissione

all’assistenza giudiziaria. Il Pretore, con decisione 5 ottobre 2018, ha

respinto quest’ultima richiesta (inc. SO.2018.4726), mentre con ordinanza di

pari data ha sospeso la procedura, riattivandola il 12 agosto 2019 a seguito

della decisione 27 maggio 2019 con cui la CEF ha respinto il reclamo in

questione, confermando la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione

(inc. 14.2018.150).

4.

Il 20 novembre 2019 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza 7

agosto 2019 di CO 1 facendo ordine a RE 1 di versare fr. 70'000.- a titolo di

cauzione per le spese ripetibili (art. 99 CPC). Il relativo reclamo dell’attore

è stato respinto della terza Camera civile del Tribunale d’appello con

decisione 28 luglio 2020 (inc. 13.2019.99).

5.

Il 25 novembre 2020 le parti hanno comunicato al Pretore di avere

raggiunto un accordo transattivo in relazione alla controversia in esame,

postulando lo stralcio della causa dal ruolo, con restituzione all’attore della

cauzione versata e aggravio a carico di quest’ultimo delle spese processuali,

compensate le ripetibili. Il Pretore ha dato seguito alla richiesta con la

decisione di stralcio del 26 novembre 2020, con cui fra le altre cose ha

fissato in fr. 10'000.- la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore

in considerazione del valore di lite e dello stadio cui era giunta la

procedura, tenuto pure conto dell’emissione di relative ordinanze e decisioni.

6.

RE 1 è insorto contro questa decisione con reclamo 8 gennaio 2021,

con cui chiede in via principale la riforma del dispositivo n. 2 nel senso che

le spese processuali poste a suo carico vengano ridotte a fr. 2'500.-, e in via

subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per

un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, chiedendo altresì che le spese

processuali di secondo grado vengano poste a carico dello Stato e producendo i

doc. 1-11. Il gravame non è stato notificato a CO 1, stante l’assenza di un suo

interesse degno di protezione.

7.

La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore

fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della

decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla

sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta

l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente,

è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.

8.

Nel caso concreto è stato impugnato a titolo indipendente, mediante

reclamo, il solo dispositivo pretorile in materia di spese processuali. Il

reclamo 8 gennaio 2021 contro la decisione 26 novembre 2020 (notificata il 27

novembre 2020) è senz’altro tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie).

9.

Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati

l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei

fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda

ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante deve spiegare non

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Peraltro, per giurisprudenza invalsa,

nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il Pretore

gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o

di abuso (IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1; IICCA del

14.

maggio 2013, inc. 12.2012.181), ciò che di regola non è il caso se gli

importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe

applicabili (IICCA dell’11 marzo 2014, inc. 12.2013.88, consid. 11; IICCA del

25.

novembre 2014, inc. 12.2014.121).

10.

Nel

caso concreto non è in discussione il fatto che le spese processuali siano a

carico del reclamante. L’unica questione controversa è la quantificazione delle

medesime.

11.

Il

reclamante sostiene innanzitutto che la decisione impugnata sia carente nella

motivazione in quanto, pur stabilendo che le spese sono state fissate tenendo

conto, oltre che del valore litigioso, anche degli atti compiuti (fra cui

numerose decisioni e ordinanze), non ha descritto l’attività svolta e meglio

non ha specificato quali sarebbero state le numerose ordinanze e decisioni emanate.

Secondo il reclamante, non si può dunque sapere se il primo giudice abbia

altresì tenuto conto della decisione con cui ha respinto la sua istanza di

gratuito patrocinio, ciò che costituirebbe una violazione dell’art. 119 cpv. 6

CPC (principio della gratuità della procedura). In tale caso, l’incarto dovrebbe

essergli ritornato per completare la decisione.

12.

Giusta

l’art. 119 cpv. 6 CPC, tranne in caso di malafede o temerarietà, nella

procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali, e in

effetti il Pretore, nel prendere la sua decisione 5 ottobre 2018, rubricata al

separato inc. SO.2018.4726, non ne ha prelevata alcuna. Non vi è dunque motivo

di ritenere che il primo giudice l’abbia comunque considerata nella decisione

qui in esame, la quale richiamandosi allo “stadio cui è giunta la procedura

con l’emissione anche di ordinanze e decisioni” doveva senz’altro riferirsi

alle varie disposizioni prese nell’inc. OR.2018.192 (sospensione e

riattivazione della procedura, assegnazione e proroga di termini, imposizione

di una cauzione processuale). Malgrado il Pretore non le abbia specificatamente

indicate il ricorrente, quale parte della procedura di prima sede, conosceva

tutti gli atti procedurali compiuti ed era dunque perfettamente in grado di

valutare se essi fossero in un rapporto ragionevole con la quantificazione

delle spese processuali e di avanzare delle relative censure, ciò che nel caso

concreto è avvenuto (come si vedrà nel seguito della presente decisione).

13.

Il

reclamante rimprovera al giudice di prime cure di avere violato il principio

della parità di trattamento, avendo egli in due procedure apparentate a quella

qui in esame, pure terminate con uno stralcio a fronte della citata transazione

stragiudiziale, accollato a CO 1 delle spese processuali ben inferiori a fr.

10'000.-. Nello specifico, con la decisione di stralcio dell’azione revocatoria

(ex art. 285 LEF) promossa da CO 1 nei confronti della moglie del ricorrente, A__________

(inc. OR.2013.9), il Pretore ha fissato le spese in fr. 2'000.-, malgrado la

procedura, caratterizzata da una decisione di sospensione motivata dettagliatamente

e pure avente un valore litigioso pari a 1.9 mio. di franchi, abbia comportato

un’analoga mole di lavoro (ad eccezione della questione della cauzione

processuale). In una seconda procedura, relativa a un’azione di

contestazione dello stato di riparto provvisorio (art. 148 LEF) sempre promossa

da CO 1 nei confronti di A__________ (inc. OR.2020.28) e con un valore

litigioso pari all’incirca a 1.2 mio. di franchi, il Pretore ha stralciato la

causa dal ruolo ponendo a carico dell’attrice soli fr. 250.-. A comprova di

quanto sopra, il reclamante produce i doc. 3, 4, 10 e 11, sostenendo che gli

stessi non costituiscano inammissibili nova ex art. 326 CPC,

bensì giurisprudenza della Pretura.

La

disparità di trattamento sarebbe inoltre ancor più ingiustificata se si

considera che CO 1 è una società panamense i cui aventi diritto sono

soggetti benestanti, mentre RE 1 avrebbe una precaria

situazione finanziaria, già illustrata in prima sede nell’ambito della sua

istanza volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria e trascurata dal

primo giudice.

14.

La

giustificazione proposta dal reclamante per la produzione dei doc. 3-4 e 10-11 (ovvero

che gli stessi costituirebbero “giurisprudenza”) è di dubbia fondatezza nella

misura in cui egli non si riferisce a eventuali argomentazioni giuridiche ivi

contenute (ammissibili ex art. 57 CPC), bensì alla sorte di diverse richieste

di giudizio avanzate in ulteriori procedure apparentate a quella qui in esame.

Di principio, l’emissione di un giudizio in una causa parallela, come pure gli

atti compiuti all’interno di una procedura, costituiscono dei fatti (Verda Chiocchetti

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, n. 6 ad art. 326; DTF 140 III 16, consid. 1.3.1; STF 4A_604/2014 del

30.3.2015, consid. 3.2.2). Si può d’altra parte considerare che il

reclamo indipendente in materia di spese costituisce una tematica particolare e

che secondo quanto stabilito dal Tribunale federale

(DTF 139 III 466, consid. 3.4), nella procedura di reclamo possono

essere addotti nova se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore

(e ciò affinché il tribunale cantonale superiore abbia perlomeno la stessa

cognizione prevista per il Tribunale federale dall’art. 99 cpv. 1 LTF). La

questione, neppure tematizzata nel gravame, non necessita di essere

approfondita, per i seguenti motivi.

15.

La

quantificazione delle spese processuali effettuata dal primo giudice in altre

due procedure, coinvolgenti diverse persone e riguardanti differenti tematiche,

non può condizionare l’esito del presente giudizio: se l’importo di fr.

10'000.- sia arbitrario (e meglio eccessivo) può e dev’essere esaminato alla

luce del caso concreto. Laddove invece, per ipotesi, siano gli importi posti a

carico di CO 1 nelle due ulteriori procedure ad essere troppo bassi, il

reclamante non ha un interesse degno di protezione a dolersi della circostanza,

non potendo del resto invocare il principio della parità di trattamento per

beneficiare di un’eventuale applicazione errata della legge (“Gleichbehandlung

im Unrecht”).

Ciò posto, abbondanzialmente,

la procedura di cui all’inc. OR.2020.28 nemmeno potrebbe fungere

da metro di paragone, non solo a fronte del valore litigioso inferiore, ma

anche perché secondo i doc. 4 e 11 la stessa, promossa il 12 febbraio 2020, è

stata immediatamente sospesa il giorno successivo, non è mai stata riattivata

ed è stata nel seguito stralciata (per cui ha unicamente richiesto atti

procedurali minimi). L’appellante pretende poi che la procedura di cui all’inc.

OR.2013.9 (doc. 3 e 10), pure sospesa con una decisione dettagliata, sia

analoga a quella qui in esame (ad eccezione della questione della cauzione), ma

non approfondisce sufficientemente la questione, illustrando in particolare tutto

il relativo iter procedurale (non incombendo a questa Camera sopperire

alla lacuna andando a ricercare negli incarti richiamati dal reclamante la

conferma della sua tesi). Il reclamante neppure sostanzia la buona situazione

finanziaria di CO 1. Quanto alla sua presunta indigenza egli, secondo

quanto accertato dalla decisione pretorile 5 ottobre 2018 relativa al gratuito

patrocinio, non l’ha né sostanziata né tantomeno dimostrata, e con la decisione

26.

novembre 2020 ha peraltro ottenuto la restituzione della cauzione da lui

versata, pari a fr. 70'000.-.

La

legittimità delle spese prelevate dal primo giudice verrà conseguentemente

esaminata qui di seguito alla luce della procedura concretamente in esame e

delle rilevanti norme di legge.

16.

Con

l’impugnativa il reclamante, premesso che il giudice, nell’applicare le tariffe

di cui all’art. 96 CPC, deve attenersi al principio della copertura dei costi e

a quello dell’equivalenza (concretizzante i principi della proporzionalità e

del divieto d’arbitrio, secondo cui la tassa deve essere proporzionata

all’oggettivo valore della prestazione e rientrare entro limiti ragionevoli),

ritiene che quest’ultimo principio sia stato violato. A fronte di una procedura

terminata senza una decisione di merito e della conseguente necessità di

distanziarsi dalle tariffe di cui all’art. 7 LTG, pure sarebbero stati violati

gli art. 2 e 21 LTG, poiché l’ammontare delle spese stabilita dal giudice di

primo grado (fr. 10'000.-) sarebbe in aperta contraddizione con la situazione

reale e con gli atti esperiti. Esclusa la procedura relativa al gratuito

patrocinio, il Pretore avrebbe emesso un’unica decisione (di sole 6 pagine)

relativa alla cauzione processuale. Anche le ordinanze sarebbero state poche e

non avrebbero richiesto un grande impegno, riguardando essenzialmente delle

sospensioni mai contestate dalle parti. Di fatto, la procedura non sarebbe mai

partita: non vi è stato né uno scambio di allegati, né udienze o atti

istruttori, né si è reso necessario il complesso esame della controversia e del

relativo consistente materiale probatorio. Gli atti procedurali esperiti, a

mente dell’appellante, avrebbero comportato un dispendio massimo di 10 ore

lavorative. Pertanto, anche considerando i costi vivi e tenuto conto che l’art.

21.

LTG non pone dei limiti alla possibile riduzione della tassa di giustizia,

l’importo di fr. 2'500.- sarebbe assai più ragionevole (e ciò anche da un punto

di vista matematico, ritenuto che l’importo massimo delle spese secondo la

tariffa ammontava a fr. 60'000.- e che gli atti compiuti equivalevano al 2-5%

della mole complessiva di lavoro). Il reclamante richiama altresì la DTF 139

III 334, riguardante una procedura dall’analogo valore litigioso terminata con

una decisione di irricevibilità della petizione, ove il Tribunale federale ha giudicato

arbitraria, in quanto troppo elevata, una tassa di fr. 12'000.-. Egli ritiene

pertanto che il Pretore abbia abusato ed ecceduto nel proprio potere di

apprezzamento.

17.

Le spese

processuali, nel Canton Ticino, sono disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che

da una parte dispone come principio generale che la tassa di giustizia è

fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG), e dall’altra prevede esborsi forfettari stabiliti in

modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa.

Giusta l’art. 7 cpv. 1

LTG, la tassa di giustizia per la sentenza di merito in procedure aventi un

valore litigioso compreso tra i fr. 1'000'000.- e i fr. 2'000'000.- ammonta tra

fr. 25'000.- e fr. 60'000.-. Nel caso concreto pertanto, essendo il valore

litigioso pari a fr. 1'900'848.-, la tassa di giustizia si sarebbe di principio

avvicinata, in proporzione, al limite superiore della tariffa. Dato però che la

causa è terminata anzitempo per transazione stragiudiziale, essa andava

moderata in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG). Tale riduzione

non soggiace ad alcuna limitazione legale ed è stabilita dal giudice in

apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Ad ogni modo, ritenuto che

le tariffe e il valore litigioso mantengono comunque una loro rilevanza, che gli

esborsi forfettari comprendono tutte le prestazioni giudiziarie e,

segnatamente, i costi delle strutture giudiziarie (cfr. IIICCA

del 22 febbraio 2011, inc. 13.2011.3 e IICCA del 06.05.2011, inc. 12.2011.78) e

che è di principio ammissibile prelevare, nei casi più importanti, delle tasse

di giustizia superiori ai costi sopraggiunti, per compensare le perdite invece

generate nelle controversie minori, il criterio del dispendio orario

(peraltro superficialmente abbozzato dal reclamante) non può essere considerato.

18.

Ora,

la decisione dell’Alta Corte citata dal reclamante verteva su una procedura dal

valore litigioso di 1.5 mio. di franchi (dunque inferiore a quello della

presente controversia) terminata con un giudizio di irricevibilità per mancato

pagamento dell’anticipo. È difficile immaginare procedure che comportino per il

tribunale dei costi ancora più bassi (cfr. DTF 139 III 334, consid. 3.2.5), e

comunque quella qui in esame non può esservi paragonata. La presente procedura

ha difatti comportato la ricezione della petizione 24 settembre 2018 e la rubricazione

dei documenti ivi allegati (doc. A-HH), la fissazione dell’anticipo, l’analisi

della richiesta di sospensione avanzata dall’attore, l’emanazione delle

ordinanze di sospensione della procedura del 5 ottobre 2018 e di sospensione

dell’anticipo del 22 ottobre 2018, l’ordinanza di riattivazione della procedura

del 12 agosto 2019 con contestuale assegnazione di un nuovo termine per versare

l’anticipo, l’intimazione dell’istanza 7 agosto 2019 della convenuta volta

all’ottenimento di una cauzione per ripetibili, la proroga del termine concesso

all’attore per presentare delle osservazioni, l’esame della suddetta istanza

nonché delle relative osservazioni 18 ottobre 2019, replica spontanea 24

ottobre 2019, duplica spontanea 5 novembre 2019 e l’emanazione della decisione

20.

novembre 2019 (parziale accoglimento della cauzione), la fissazione all’attore, con ordinanza 21 gennaio 2020, di un

primo termine suppletorio per il versamento della cauzione (poi revocato con

ordinanza 10 febbraio 2020), e di un ultimo termine con ordinanza 21 ottobre

2020, l'intimazione della petizione alla convenuta con contestuale assegnazione

di un termine per la risposta e l’esame di ulteriori comunicazioni delle parti.

Tali atti figurano nell’incarto di prima sede, per cui le relative copie

prodotte dal reclamante con la sua impugnativa (doc. 5-9) sono ridondanti.

19.

Per

tutti questi motivi, visti la fattispecie, il valore litigioso, lo svolgimento

del processo, l’ampio potere d’apprezzamento di cui il Pretore godeva sul tema e

l’importante riduzione già applicata ai sensi dell’art. 21 LTG, la

quantificazione delle spese processuali in fr. 10'000.- (ovvero in un importo

pari a un sesto del massimo tariffario previsto per la causa di merito e a meno

della metà del minimo tariffario) non risulta eccessiva o abusiva. Il reclamo

deve conseguentemente essere respinto.

20.

Il

presente giudizio viene emesso da questa Camera nella composizione di un

giudice unico giusta l’art. 48 lett. b cifra 7a LOG.

21.

Le

spese processuali di seconda sede seguono la soccombenza del reclamante (art.

106.

CPC), e sono calcolate in base a un valore ancora litigioso di fr. 7'500.-

(fr. 10'000.- - fr. 2'500.-), determinante anche per un eventuale ricorso al

Tribunale federale, seguendo i dettami dell’art. 14 LTG. Non essendo il reclamo

stato intimato a CO 1 per la risposta, non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. Il reclamo 8 gennaio

2021 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Gli oneri

processuali di fr. 500.- sono a carico del reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).