12.2021.2
Reclamo indipendente in materia di spese, quantificazione delle spese processuali
15 aprile 2021Italiano18 min
1.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.2
Lugano
15 aprile 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.192
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 24
settembre 2018 da
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
chiedente il disconoscimento del debito di fr. 1'900'848.- oltre
interessi del 5% dal 14
giugno 2004 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano (e di
riflesso di cui al PE n.
__________ dell’UE di Lugano);
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha stralciato
per intervenuta
transazione stragiudiziale con decisione 26 novembre 2020
(dispositivo n. 1), ponendo
la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 10’000.- a
carico dell’attore,
compensate le ripetibili (dispositivo n. 2), e restituendo
all’attore la cauzione di fr.
70'000.- da lui versata (dispositivo n. 3);
reclamante l’attore con reclamo 8 gennaio 2021, con cui
chiede in via principale la
riforma del dispositivo n. 2 della decisione nel senso che le spese
processuali poste a
suo carico vengano ridotte a fr. 2'500.-, e in via subordinata
l’annullamento del
dispositivo n. 2 e il rinvio dell’incarto al primo giudice per un
nuovo giudizio ai sensi dei
considerandi, chiedendo altresì che le spese processuali di secondo
grado vengano
poste a carico dello Stato;
tenuto conto che il reclamo non è stato notificato alla convenuta
per assenza di un
interesse all’esito della procedura ricorsuale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Fatti
1.
Con PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ (di
seguito: UE) CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'900'848.- a fronte di
un riconoscimento di debito del 14 giugno 2004. L’esecuzione è sfociata nel
rilascio alla creditrice di un attestato provvisorio di carenza beni.
Considerandi
2.
Il 5 aprile 2017 CO 1 ha ottenuto il sequestro di diversi beni
appartenenti a RE 1, convalidandolo nel seguito con il nuovo PE n. __________
dell’UE di __________ per l’importo di fr. 1'900'848.- oltre interessi, ancora
una volta fondato sul suddetto riconoscimento di debito. Con decisione 30
agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione sollevata dall’escusso. Quest’ultimo ha
conseguentemente inoltrato un reclamo presso la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (CEF).
3.
Contestualmente, con petizione 24 settembre 2018 RE 1 ha postulato il
disconoscimento del debito di cui al citato PE n. __________ (e di riflesso di
cui al PE n. __________) ex art. 83 cpv. 2 LEF, chiedendo altresì che la
procedura venisse sospesa in attesa dell’esito del suo reclamo e l’ammissione
all’assistenza giudiziaria. Il Pretore, con decisione 5 ottobre 2018, ha
respinto quest’ultima richiesta (inc. SO.2018.4726), mentre con ordinanza di
pari data ha sospeso la procedura, riattivandola il 12 agosto 2019 a seguito
della decisione 27 maggio 2019 con cui la CEF ha respinto il reclamo in
questione, confermando la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione
(inc. 14.2018.150).
4.
Il 20 novembre 2019 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza 7
agosto 2019 di CO 1 facendo ordine a RE 1 di versare fr. 70'000.- a titolo di
cauzione per le spese ripetibili (art. 99 CPC). Il relativo reclamo dell’attore
è stato respinto della terza Camera civile del Tribunale d’appello con
decisione 28 luglio 2020 (inc. 13.2019.99).
5.
Il 25 novembre 2020 le parti hanno comunicato al Pretore di avere
raggiunto un accordo transattivo in relazione alla controversia in esame,
postulando lo stralcio della causa dal ruolo, con restituzione all’attore della
cauzione versata e aggravio a carico di quest’ultimo delle spese processuali,
compensate le ripetibili. Il Pretore ha dato seguito alla richiesta con la
decisione di stralcio del 26 novembre 2020, con cui fra le altre cose ha
fissato in fr. 10'000.- la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore
in considerazione del valore di lite e dello stadio cui era giunta la
procedura, tenuto pure conto dell’emissione di relative ordinanze e decisioni.
6.
RE 1 è insorto contro questa decisione con reclamo 8 gennaio 2021,
con cui chiede in via principale la riforma del dispositivo n. 2 nel senso che
le spese processuali poste a suo carico vengano ridotte a fr. 2'500.-, e in via
subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per
un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, chiedendo altresì che le spese
processuali di secondo grado vengano poste a carico dello Stato e producendo i
doc. 1-11. Il gravame non è stato notificato a CO 1, stante l’assenza di un suo
interesse degno di protezione.
7.
La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore
fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della
decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla
sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta
l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente,
è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.
8.
Nel caso concreto è stato impugnato a titolo indipendente, mediante
reclamo, il solo dispositivo pretorile in materia di spese processuali. Il
reclamo 8 gennaio 2021 contro la decisione 26 novembre 2020 (notificata il 27
novembre 2020) è senz’altro tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie).
9.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati
l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei
fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda
ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante deve spiegare non
perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Peraltro, per giurisprudenza invalsa,
nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il Pretore
gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o
di abuso (IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1; IICCA del
14.
maggio 2013, inc. 12.2012.181), ciò che di regola non è il caso se gli
importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe
applicabili (IICCA dell’11 marzo 2014, inc. 12.2013.88, consid. 11; IICCA del
25.
novembre 2014, inc. 12.2014.121).
10.
Nel
caso concreto non è in discussione il fatto che le spese processuali siano a
carico del reclamante. L’unica questione controversa è la quantificazione delle
medesime.
11.
Il
reclamante sostiene innanzitutto che la decisione impugnata sia carente nella
motivazione in quanto, pur stabilendo che le spese sono state fissate tenendo
conto, oltre che del valore litigioso, anche degli atti compiuti (fra cui
numerose decisioni e ordinanze), non ha descritto l’attività svolta e meglio
non ha specificato quali sarebbero state le numerose ordinanze e decisioni emanate.
Secondo il reclamante, non si può dunque sapere se il primo giudice abbia
altresì tenuto conto della decisione con cui ha respinto la sua istanza di
gratuito patrocinio, ciò che costituirebbe una violazione dell’art. 119 cpv. 6
CPC (principio della gratuità della procedura). In tale caso, l’incarto dovrebbe
essergli ritornato per completare la decisione.
12.
Giusta
l’art. 119 cpv. 6 CPC, tranne in caso di malafede o temerarietà, nella
procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali, e in
effetti il Pretore, nel prendere la sua decisione 5 ottobre 2018, rubricata al
separato inc. SO.2018.4726, non ne ha prelevata alcuna. Non vi è dunque motivo
di ritenere che il primo giudice l’abbia comunque considerata nella decisione
qui in esame, la quale richiamandosi allo “stadio cui è giunta la procedura
con l’emissione anche di ordinanze e decisioni” doveva senz’altro riferirsi
alle varie disposizioni prese nell’inc. OR.2018.192 (sospensione e
riattivazione della procedura, assegnazione e proroga di termini, imposizione
di una cauzione processuale). Malgrado il Pretore non le abbia specificatamente
indicate il ricorrente, quale parte della procedura di prima sede, conosceva
tutti gli atti procedurali compiuti ed era dunque perfettamente in grado di
valutare se essi fossero in un rapporto ragionevole con la quantificazione
delle spese processuali e di avanzare delle relative censure, ciò che nel caso
concreto è avvenuto (come si vedrà nel seguito della presente decisione).
13.
Il
reclamante rimprovera al giudice di prime cure di avere violato il principio
della parità di trattamento, avendo egli in due procedure apparentate a quella
qui in esame, pure terminate con uno stralcio a fronte della citata transazione
stragiudiziale, accollato a CO 1 delle spese processuali ben inferiori a fr.
10'000.-. Nello specifico, con la decisione di stralcio dell’azione revocatoria
(ex art. 285 LEF) promossa da CO 1 nei confronti della moglie del ricorrente, A__________
(inc. OR.2013.9), il Pretore ha fissato le spese in fr. 2'000.-, malgrado la
procedura, caratterizzata da una decisione di sospensione motivata dettagliatamente
e pure avente un valore litigioso pari a 1.9 mio. di franchi, abbia comportato
un’analoga mole di lavoro (ad eccezione della questione della cauzione
processuale). In una seconda procedura, relativa a un’azione di
contestazione dello stato di riparto provvisorio (art. 148 LEF) sempre promossa
da CO 1 nei confronti di A__________ (inc. OR.2020.28) e con un valore
litigioso pari all’incirca a 1.2 mio. di franchi, il Pretore ha stralciato la
causa dal ruolo ponendo a carico dell’attrice soli fr. 250.-. A comprova di
quanto sopra, il reclamante produce i doc. 3, 4, 10 e 11, sostenendo che gli
stessi non costituiscano inammissibili nova ex art. 326 CPC,
bensì giurisprudenza della Pretura.
La
disparità di trattamento sarebbe inoltre ancor più ingiustificata se si
considera che CO 1 è una società panamense i cui aventi diritto sono
soggetti benestanti, mentre RE 1 avrebbe una precaria
situazione finanziaria, già illustrata in prima sede nell’ambito della sua
istanza volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria e trascurata dal
primo giudice.
14.
La
giustificazione proposta dal reclamante per la produzione dei doc. 3-4 e 10-11 (ovvero
che gli stessi costituirebbero “giurisprudenza”) è di dubbia fondatezza nella
misura in cui egli non si riferisce a eventuali argomentazioni giuridiche ivi
contenute (ammissibili ex art. 57 CPC), bensì alla sorte di diverse richieste
di giudizio avanzate in ulteriori procedure apparentate a quella qui in esame.
Di principio, l’emissione di un giudizio in una causa parallela, come pure gli
atti compiuti all’interno di una procedura, costituiscono dei fatti (Verda Chiocchetti
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, n. 6 ad art. 326; DTF 140 III 16, consid. 1.3.1; STF 4A_604/2014 del
30.3.2015, consid. 3.2.2). Si può d’altra parte considerare che il
reclamo indipendente in materia di spese costituisce una tematica particolare e
che secondo quanto stabilito dal Tribunale federale
(DTF 139 III 466, consid. 3.4), nella procedura di reclamo possono
essere addotti nova se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore
(e ciò affinché il tribunale cantonale superiore abbia perlomeno la stessa
cognizione prevista per il Tribunale federale dall’art. 99 cpv. 1 LTF). La
questione, neppure tematizzata nel gravame, non necessita di essere
approfondita, per i seguenti motivi.
15.
La
quantificazione delle spese processuali effettuata dal primo giudice in altre
due procedure, coinvolgenti diverse persone e riguardanti differenti tematiche,
non può condizionare l’esito del presente giudizio: se l’importo di fr.
10'000.- sia arbitrario (e meglio eccessivo) può e dev’essere esaminato alla
luce del caso concreto. Laddove invece, per ipotesi, siano gli importi posti a
carico di CO 1 nelle due ulteriori procedure ad essere troppo bassi, il
reclamante non ha un interesse degno di protezione a dolersi della circostanza,
non potendo del resto invocare il principio della parità di trattamento per
beneficiare di un’eventuale applicazione errata della legge (“Gleichbehandlung
im Unrecht”).
Ciò posto, abbondanzialmente,
la procedura di cui all’inc. OR.2020.28 nemmeno potrebbe fungere
da metro di paragone, non solo a fronte del valore litigioso inferiore, ma
anche perché secondo i doc. 4 e 11 la stessa, promossa il 12 febbraio 2020, è
stata immediatamente sospesa il giorno successivo, non è mai stata riattivata
ed è stata nel seguito stralciata (per cui ha unicamente richiesto atti
procedurali minimi). L’appellante pretende poi che la procedura di cui all’inc.
OR.2013.9 (doc. 3 e 10), pure sospesa con una decisione dettagliata, sia
analoga a quella qui in esame (ad eccezione della questione della cauzione), ma
non approfondisce sufficientemente la questione, illustrando in particolare tutto
il relativo iter procedurale (non incombendo a questa Camera sopperire
alla lacuna andando a ricercare negli incarti richiamati dal reclamante la
conferma della sua tesi). Il reclamante neppure sostanzia la buona situazione
finanziaria di CO 1. Quanto alla sua presunta indigenza egli, secondo
quanto accertato dalla decisione pretorile 5 ottobre 2018 relativa al gratuito
patrocinio, non l’ha né sostanziata né tantomeno dimostrata, e con la decisione
26.
novembre 2020 ha peraltro ottenuto la restituzione della cauzione da lui
versata, pari a fr. 70'000.-.
La
legittimità delle spese prelevate dal primo giudice verrà conseguentemente
esaminata qui di seguito alla luce della procedura concretamente in esame e
delle rilevanti norme di legge.
16.
Con
l’impugnativa il reclamante, premesso che il giudice, nell’applicare le tariffe
di cui all’art. 96 CPC, deve attenersi al principio della copertura dei costi e
a quello dell’equivalenza (concretizzante i principi della proporzionalità e
del divieto d’arbitrio, secondo cui la tassa deve essere proporzionata
all’oggettivo valore della prestazione e rientrare entro limiti ragionevoli),
ritiene che quest’ultimo principio sia stato violato. A fronte di una procedura
terminata senza una decisione di merito e della conseguente necessità di
distanziarsi dalle tariffe di cui all’art. 7 LTG, pure sarebbero stati violati
gli art. 2 e 21 LTG, poiché l’ammontare delle spese stabilita dal giudice di
primo grado (fr. 10'000.-) sarebbe in aperta contraddizione con la situazione
reale e con gli atti esperiti. Esclusa la procedura relativa al gratuito
patrocinio, il Pretore avrebbe emesso un’unica decisione (di sole 6 pagine)
relativa alla cauzione processuale. Anche le ordinanze sarebbero state poche e
non avrebbero richiesto un grande impegno, riguardando essenzialmente delle
sospensioni mai contestate dalle parti. Di fatto, la procedura non sarebbe mai
partita: non vi è stato né uno scambio di allegati, né udienze o atti
istruttori, né si è reso necessario il complesso esame della controversia e del
relativo consistente materiale probatorio. Gli atti procedurali esperiti, a
mente dell’appellante, avrebbero comportato un dispendio massimo di 10 ore
lavorative. Pertanto, anche considerando i costi vivi e tenuto conto che l’art.
21.
LTG non pone dei limiti alla possibile riduzione della tassa di giustizia,
l’importo di fr. 2'500.- sarebbe assai più ragionevole (e ciò anche da un punto
di vista matematico, ritenuto che l’importo massimo delle spese secondo la
tariffa ammontava a fr. 60'000.- e che gli atti compiuti equivalevano al 2-5%
della mole complessiva di lavoro). Il reclamante richiama altresì la DTF 139
III 334, riguardante una procedura dall’analogo valore litigioso terminata con
una decisione di irricevibilità della petizione, ove il Tribunale federale ha giudicato
arbitraria, in quanto troppo elevata, una tassa di fr. 12'000.-. Egli ritiene
pertanto che il Pretore abbia abusato ed ecceduto nel proprio potere di
apprezzamento.
17.
Le spese
processuali, nel Canton Ticino, sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che
da una parte dispone come principio generale che la tassa di giustizia è
fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG), e dall’altra prevede esborsi forfettari stabiliti in
modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa.
Giusta l’art. 7 cpv. 1
LTG, la tassa di giustizia per la sentenza di merito in procedure aventi un
valore litigioso compreso tra i fr. 1'000'000.- e i fr. 2'000'000.- ammonta tra
fr. 25'000.- e fr. 60'000.-. Nel caso concreto pertanto, essendo il valore
litigioso pari a fr. 1'900'848.-, la tassa di giustizia si sarebbe di principio
avvicinata, in proporzione, al limite superiore della tariffa. Dato però che la
causa è terminata anzitempo per transazione stragiudiziale, essa andava
moderata in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG). Tale riduzione
non soggiace ad alcuna limitazione legale ed è stabilita dal giudice in
apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Ad ogni modo, ritenuto che
le tariffe e il valore litigioso mantengono comunque una loro rilevanza, che gli
esborsi forfettari comprendono tutte le prestazioni giudiziarie e,
segnatamente, i costi delle strutture giudiziarie (cfr. IIICCA
del 22 febbraio 2011, inc. 13.2011.3 e IICCA del 06.05.2011, inc. 12.2011.78) e
che è di principio ammissibile prelevare, nei casi più importanti, delle tasse
di giustizia superiori ai costi sopraggiunti, per compensare le perdite invece
generate nelle controversie minori, il criterio del dispendio orario
(peraltro superficialmente abbozzato dal reclamante) non può essere considerato.
18.
Ora,
la decisione dell’Alta Corte citata dal reclamante verteva su una procedura dal
valore litigioso di 1.5 mio. di franchi (dunque inferiore a quello della
presente controversia) terminata con un giudizio di irricevibilità per mancato
pagamento dell’anticipo. È difficile immaginare procedure che comportino per il
tribunale dei costi ancora più bassi (cfr. DTF 139 III 334, consid. 3.2.5), e
comunque quella qui in esame non può esservi paragonata. La presente procedura
ha difatti comportato la ricezione della petizione 24 settembre 2018 e la rubricazione
dei documenti ivi allegati (doc. A-HH), la fissazione dell’anticipo, l’analisi
della richiesta di sospensione avanzata dall’attore, l’emanazione delle
ordinanze di sospensione della procedura del 5 ottobre 2018 e di sospensione
dell’anticipo del 22 ottobre 2018, l’ordinanza di riattivazione della procedura
del 12 agosto 2019 con contestuale assegnazione di un nuovo termine per versare
l’anticipo, l’intimazione dell’istanza 7 agosto 2019 della convenuta volta
all’ottenimento di una cauzione per ripetibili, la proroga del termine concesso
all’attore per presentare delle osservazioni, l’esame della suddetta istanza
nonché delle relative osservazioni 18 ottobre 2019, replica spontanea 24
ottobre 2019, duplica spontanea 5 novembre 2019 e l’emanazione della decisione
20.
novembre 2019 (parziale accoglimento della cauzione), la fissazione all’attore, con ordinanza 21 gennaio 2020, di un
primo termine suppletorio per il versamento della cauzione (poi revocato con
ordinanza 10 febbraio 2020), e di un ultimo termine con ordinanza 21 ottobre
2020, l'intimazione della petizione alla convenuta con contestuale assegnazione
di un termine per la risposta e l’esame di ulteriori comunicazioni delle parti.
Tali atti figurano nell’incarto di prima sede, per cui le relative copie
prodotte dal reclamante con la sua impugnativa (doc. 5-9) sono ridondanti.
19.
Per
tutti questi motivi, visti la fattispecie, il valore litigioso, lo svolgimento
del processo, l’ampio potere d’apprezzamento di cui il Pretore godeva sul tema e
l’importante riduzione già applicata ai sensi dell’art. 21 LTG, la
quantificazione delle spese processuali in fr. 10'000.- (ovvero in un importo
pari a un sesto del massimo tariffario previsto per la causa di merito e a meno
della metà del minimo tariffario) non risulta eccessiva o abusiva. Il reclamo
deve conseguentemente essere respinto.
20.
Il
presente giudizio viene emesso da questa Camera nella composizione di un
giudice unico giusta l’art. 48 lett. b cifra 7a LOG.
21.
Le
spese processuali di seconda sede seguono la soccombenza del reclamante (art.
106.
CPC), e sono calcolate in base a un valore ancora litigioso di fr. 7'500.-
(fr. 10'000.- - fr. 2'500.-), determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale, seguendo i dettami dell’art. 14 LTG. Non essendo il reclamo
stato intimato a CO 1 per la risposta, non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. Il reclamo 8 gennaio
2021 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri
processuali di fr. 500.- sono a carico del reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).