12.2021.21
Banca - contratto di gestione patrimoniale - responsabilità
13 ottobre 2021Italiano23 min
I. L’appello 5 febbraio 2021 di AP 1 è respinto nella
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.21
Lugano
13 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.47 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo
2015 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 1'440'509.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003, somma
poi aumentata in sede conclusionale a fr. 1'518'664.- oltre interessi al 5% dall’11
settembre 2014;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 31
dicembre 2020 ha respinto;
appellante l'attore con appello 5 febbraio 2021, con
cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 24 marzo 2021 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
22 ottobre 2001 lo studente diciannovenne AP 1 ha aperto, presso la succursale
di __________ della AO 1, due distinte relazioni bancarie, segnatamente i conti
n. __________ e __________ (cfr. doc. 1 e 2), conferendo nel contempo alla
banca due mandati di gestione patrimoniale con profilo d’investimento “conservativo”,
caratterizzato da un rischio moderato (cfr. doc. 4 e 5). Sulle due relazioni
bancarie, tra il dicembre 2001 e il gennaio 2002, ha fatto affluire gli averi
(perlopiù azioni e obbligazioni), complessivamente di quasi
fr. 31'500’000.-, investiti in precedenza, con un diverso e più aggressivo
profilo d’investimento, presso la Banca __________.
Il
9 aprile 2002 (cfr. doc. 11.1) M__________ __________ ha comunicato alla AO 1
di essere stato designato curatore di AP 1, con il compito, tra le altre cose,
di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del pupillo”.
Il
29 agosto 2002 AP 1, con l’avallo del curatore, ha trasferito sul conto n. __________
gli averi depositati sul conto n. __________, che ha a quel momento estinto (cfr.
doc. 14), e, su proposta della banca (cfr. doc. H) e sempre con l’avallo del
curatore, ha modificato il profilo d’investimento a “reddito”, caratterizzato
da un rischio basso (cfr. doc. C).
Il
conto n. __________, il cui profilo d’investimento “reddito” è in
seguito stato confermato a più riprese (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21
febbraio 2003 al 20 gennaio 2004, con l’istruzione aggiuntiva alla banca di
astenersi da investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), è stato estinto il 19
settembre 2007, su istruzione di AP 1 e del curatore (cfr. doc. 31).
2. Con
petizione 12 marzo 2015 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, il
successore in diritto della AO 1, ovvero AO
1, alla quale è in seguito subentrata AO 1, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 1'440'509.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003. Egli, fondandosi
sostanzialmente sulla perizia di parte di cui al doc. E, ha preteso il
risarcimento della minusvalenza verificatasi sui suoi conti “per
quell’anno”
ossia nel 2002 (fr. 1'143'887.-, cfr. doc. B [che considerava l’evoluzione degli
averi in conto tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002]) e del mancato
guadagno “determinato, in via prudenziale e salvo adeguamenti a dipendenza
delle risultanze peritali in ordine al benchmark medio per quel periodo, nell’1%
del capitale” (fr. 296'622.-, cfr. doc. B [secondo cui al 31 dicembre 2002 gli
averi in conto ammontavano a fr.
29'662'202.-], cfr. petizione p. 3).
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa, le parti, in sede conclusionale, si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro rispettive domande, ritenuto però che l’attore, rilevando
che sulla base delle
risultanze della perizia giudiziaria e della delucidazione peritale il suo
portafoglio al 31 dicembre 2002, a quel momento di fr. 29'261'158.-, avrebbe in
realtà potuto e dovuto essere di
fr. 30'779'882.-, ha provveduto ad
aumentare le sue richieste a fr. 1'518'664.- oltre
interessi al 5% dall’11 settembre 2014.
4. Con
decisione 31 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 25’700.- (compresa quella della procedura
di conciliazione) e le spese di fr. 22'085.40 (comprese quelle peritali e della
procedura di conciliazione) a carico dell’attore (allora denominato erroneamente
__________), tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 45’000.- per
ripetibili.
5. Con
l’appello 5 febbraio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 24 marzo 2021, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
6. Per il Pretore aggiunto, la petizione doveva essere
respinta per due ragioni, alternative e indipendenti: da una parte in quanto l’attore
non aveva allegato / sostanziato negli allegati preliminari le violazioni
contrattuali che riteneva rimproverabili alla convenuta; dall’altra siccome non
era possibile concludere per l’esistenza di una violazione contrattuale da
parte di quest’ultima.
Sul primo aspetto, egli ha evidenziato che l’attore, nella
petizione, non aveva allegato nulla di preciso in merito alla violazione
contrattuale che la convenuta avrebbe commesso, avendo più che altro addotto
delle considerazioni di carattere generale: l’attore si era in effetti limitato
da una parte a osservare che in base alla normativa vigente nell’ambito
dell’amministrazione dei beni di persone sottoposte a tutela / curatela questi
dovevano essere “investiti in modo sicuro e … redditizio” e dall’altra a
rimproverare alla convenuta di “non aver preso quelle adeguate misure nella
gestione del patrimonio del qui attore” senza però indicare nessuna di
queste misure; tale manchevolezza non era stata poi sanata dal rimando, a p. 3
di quell’allegato, alla perizia di parte di cui al doc. E, visto che nella
petizione non era stato specificato in modo preciso quale passaggio di quel
documento avrebbe dovuto valere quale allegazione. A suo giudizio, l’attore non
aveva provveduto a sostanziare meglio le sue generiche allegazioni riportate
nella petizione nemmeno dopo aver preso atto delle contestazioni sollevate con
la risposta dalla convenuta, la quale aveva sostanzialmente contestato
l’applicabilità della normativa richiamata dall’attore, negato la possibilità
d’individuare una sua responsabilità unicamente sulla base della constatazione
dell’esistenza di una minusvalenza (riconducibile invece all’andamento dei
mercati), rilevato l’assenza di una chiara allegazione in merito all’esistenza
di una violazione contrattuale, contestato comunque l’esistenza di una
qualsiasi violazione contrattuale così come l’esistenza di un qualsiasi
rapporto di causalità e di danno, nonché contestato le risultanze della perizia
di parte di cui al doc. E: l’attore, nella replica, si era in effetti nuovamente
limitato a genericamente evidenziare l’incapacità della convenuta di
raggiungere gli obiettivi dei profili scelti (senza però indicare quali omissioni
/ azioni avrebbero comportato questo mancato raggiungimento), la mancata
adozione da parte della convenuta di tutte le misure necessarie per salvaguardare
il patrimonio dell’attore (senza - ancora una volta - indicare quali misure
concrete avrebbero dovuto essere prese) rispettivamente il non aver preso le
misure necessarie (quali?) per impiegare il patrimonio dell’attore “secondo
criteri conservativi e di sicurezza”; e neppure aveva più fatto alcun riferimento
alla perizia di parte di cui al doc. E indicando magari dei passaggi concreti
per meglio sostanziare la propria posizione in riferimento alla violazione contrattuale
che la convenuta avrebbe commesso.
Sul
secondo aspetto, egli ha osservato che l’esito della causa non sarebbe
comunque stato favorevole all’attore nemmeno laddove,
per ipotesi, quest’ultimo avesse allegato / sostanziato già negli allegati
preliminari (e non solo a p. 6 seg. delle sue conclusioni) l’erroneità della proposta
formulatagli dalla convenuta il 29 agosto 2002 (cfr. doc. H), volta a
modificare il suo profilo d’investimento solo da “conservativo” a “reddito”,
senza cioè aver considerato una sua possibile modifica ancora più incisiva a “reddito
fisso” (con rischio molto basso) o ancora a “Low Risk Fixed Income”
(con rischio bassissimo): il fatto che il perito giudiziario nelle particolari
circostanze avesse ritenuto “più appropriato” il profilo d’investimento
“reddito fisso” anziché quello “reddito” (cfr. perizia giudiziaria p. 6) non significava in effetti ancora
che l’aver proposto quest’ultimo fosse costitutivo di una violazione
contrattuale, non potendosi assolutamente ritenere, anche perché nel caso
concreto il perito stesso aveva avuto modo di specificare - partendo dall’art.
419 CC in vigore nel 2002 che individuava nella conservazione della sostanza il
compito del curatore nominato - che anche il profilo “reddito” aveva “tra
le caratteristiche principali la conservazione del patrimonio” (cfr. perizia
giudiziaria p. 6), che a quel momento una tale
proposta fosse insostenibile; che la scelta della convenuta non fosse
insostenibile era poi stato dimostrato anche dallo scritto inviato dall’Ufficio
di vigilanza sulle tutele alla competente autorità tutoria - a cui si era, a
sua volta, rivolto il curatore con lettera 12 maggio 2003 [nel plico doc. rich.
II°], con l’invio della relazione della banca “avente per oggetto l’analisi,
da me richiesta, delle strategie di investimento del patrimonio del signor AP 1
con riferimento in particolare alle disposizioni in materia di tutela e
curatela” - in cui si poteva leggere che dal
“rapporto stilato
dalla AO 1 [N.d.R.: quello di cui al doc. H] ci sembra di poter
dire che i parametri di investimento sono stati rispettati” (cfr. scritto
11 giugno 2003 nel plico doc rich. II°); oltretutto, a fronte delle indubbie
conoscenze in ambito finanziario del curatore che affiancava l’attore, il quale
aveva conseguito un diploma in economia (cfr. teste __________ p. 3), era di
professione un fiduciario commercialista ed era stato definito non sprovveduto
in ambito finanziario (cfr. teste __________ p. 5 e 7), il fatto che la
convenuta non avesse espressamente attirato l’attenzione sui due altri
possibili profili d’investimento non poteva costituire una violazione
contrattuale, tant’è che nel già menzionato scritto dell’Ufficio di vigilanza
sulle tutele era per l’appunto stato aggiunto che “spetta ora al curatore,
dopo aver compiutamente discusso con il curatelato, decidere se ulteriormente
ridurre il profilo rischio” (cfr. scritto 11 giugno 2003 [nel plico doc.
rich. II°]).
7. Confrontata con una decisione
pretorile fondata su più motivazioni alternative e indipendenti, la parte appellante
è tenuta a dimostrare che ognuna di esse non regge (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318 CPC; II CCA 21 luglio 2020
inc. n. 12.2018.145). La mancata censura di una di queste fa dunque sì che, già
per questo solo motivo, l’appello debba essere dichiarato irricevibile per
carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC;
Reetz/Theiler, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 3a ed., n. 16 ad art. 311
CPC; Hungerbühler/Bucher,
DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2;
II CCA 25 novembre 2019 inc. n. 12.2018.83, 30 giugno 2020 inc. n. 12.2019.77,
11 novembre 2020 inc. n. 12.2020.48).
8. Nella fattispecie l’appello in esame dev’essere
dichiarato irricevibile già per il fatto che l’attore, venendo meno al suo obbligo
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è sufficientemente confrontato con
la prima (ampia, dettagliata e circostanziata) motivazione alternativa e
indipendente addotta dal Pretore aggiunto, ovvero quella secondo cui egli non aveva allegato / sostanziato negli allegati
preliminari le violazioni contrattuali che riteneva rimproverabili alla
convenuta.
In
questa sede l’attore ha in effetti rimproverato al giudice di prime cure di non
aver considerato, trattato, esaminato e, in breve, di non aver speso “una
sola parola sulla questione di fatto inerente la curatela del signor AP 1” e
a tale proposito, dopo aver premesso che, “come ripetuto innumerevoli volte …
nei memoriali scritti …, la gestione patrimoniale effettuata dalla banca qui
appellata va divisa in due periodi, quello prima della curatela e quello
successivo, vale a dire, della curatela”, ha osservato che “il
richiedente signor AP 1 ha poi speso paginate intere per indicare, spiegare e
circostanziare i principi sia giuridici, sia economici, che stanno a fondamento
e devono guidare … la gestione degli averi di un curatelato, precisandone del
resto a più riprese tutte le relative norme applicabili e meglio: la Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (Ltut) e relativo
Regolamento (Rtut), le Raccomandazioni della Conferenza delle autorità
cantonali di tutela (CAT), la Legge federale sulle banche e casse di risparmio
(LBCR), la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB),
come pure talune Direttive specifiche quali le Direttive dell’Associazione
svizzera dei banchieri e eventuali Direttive interne della Banca … ma soprattutto
… l’art. 401 CC nella sua versione in vigore nel 2002, che rappresenta la base
principale e fondamentale della gestione dei patrimoni dei tutelati e
curatelati” (cfr. appello p. 7 seg.). Nel prosieguo del suo esposto, preso
atto che il giudice di prime cure “si dilunga poi in sentenza a rievocare i
principi regolanti l’onere probatorio e pedissequo onere di allegazione,
previsti da dottrina e giurisprudenza nei casi di contestazione dell’operato
della banca”, ha evidenziato che “anche qui … il Pretore aggiunto è
decisamente “fuori tema””, atteso che
“sia in petizione sia in
replica … parte attrice … ha sempre e solo posto l’accento sulla consulenza
data dalla banca nella scelta del profilo di rischio “giusto”, vale a dire
conforme al diritto così come richiesto dal curatore” (cfr. appello p. 11).
Ha poi aggiunto che “di questo aspetto si è anche diffusamente detto nei
memoriali, precisando del resto che la banca ha preferito ribadire e “spacciare”
per conforme alle Leggi quel profilo che più le aggradava in termini di utili,
ma non quello ordinato dalla Legge per i casi di curatela, rispettivamente
nell’interesse del mandante” (cfr. appello p. 11 seg.). Ed ha quindi concluso
che “sull’obbligo di allegazione della gestione secondo i vari profili di
rischio, parte appellante si è espressa e controparte ha addirittura preso
dettagliatamente posizione in merito” (cfr. appello p. 12).
Sennonché,
in assenza di un qualsiasi puntuale riferimento agli eventuali passaggi della
petizione o della replica in cui egli, contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice di prime cure, si sarebbe effettivamente espresso nei termini da lui
ora pretesi e con ciò avrebbe dato seguito al suo onere di allegazione /
specificazione, la sua censura d’appello, del tutto vaga e generica (non
potendo bastare il generico rinvio a non meglio precisate “paginate intere”
da lui asseritamente scritte in non meglio precisati “memoriali scritti”
o ancora
il generico accenno
a non meglio indicati passaggi esposti
“sia in petizione sia in replica”), dev’essere considerata non
sufficientemente motivata (cfr. TF 5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6,
4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.2).
9. A titolo abbondanziale, con riferimento alla seconda motivazione
alternativa e indipendente addotta nella decisione impugnata, si osserva che è in ogni caso a ragione che il Pretore
aggiunto, anche a fronte delle incontestate conoscenze del curatore M__________ __________, ha
escluso che la convenuta potesse essere resa responsabile per non aver proposto il 29 agosto 2002 di modificare a “reddito
fisso” ma solo a “reddito” il profilo d’investimento dell’attore, posto sotto curatela volontaria.
In
effetti, a parte il fatto che l’obbligo del gestore patrimoniale di stabilire
il corretto profilo di rischio (cfr. TF 4C.158/2006 del 10 novembre 2006
consid. 3.3.1) dev’essere relativizzato in presenza di un cliente - l’attore -
affiancato nell’occasione da un curatore come M__________ __________, che era
cognito della materia (cfr. TF 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid. 4.1.2
e 4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.2 e 5.1.3); e a parte pure il
fatto che la convenuta ha correttamente adempiuto a questo suo obbligo
formulando all’indirizzo dell’attore, dopo averlo reso attento delle pertinenti
ragioni che avrebbero allora consigliato di ridurne l’esposizione al rischio, le
proposte di modifica del profilo di rischio di cui al doc. H, che nelle
particolari circostanze erano tutt’altro che insostenibili (cfr. le motivazioni esposte in quel documento, specie
la giovane età dell’attore e la consistenza del suo patrimonio di cui non era
previsto un utilizzo importante a medio termine; cfr. pure scritto 11 giugno
2003 dall’Ufficio di vigilanza sulle tutele [nel plico doc. rich. II°]), anche perché dal solo fatto che il perito giudiziario avesse ritenuto
“più appropriato” il profilo d’investimento “reddito fisso” non si
poteva ancora concludere che quello da lei proposto, ritenuto in pratica “meno
appropriato”, fosse insostenibile; si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di statuire
che, anche nel caso in cui un profilo di rischio non sia stato stabilito - e
dunque pure laddove un tale profilo sia stato stabilito in modo erroneo - il
cliente non può lamentarsi delle perdite subite, asserendo che una politica
d’investimento più conservativa corrisponderebbe meglio alla sua situazione
personale, se è possibile evincere che egli si era o si è detto disposto a
perseguire una politica d’investimento più aggressiva e rischiosa (cfr. TF 4C.158/2006
del 10 novembre 2006 consid. 3.3.2, 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid.
4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.3), ciò che è per l’appunto
avvenuto nel caso di specie, visto e considerato che è stato in definitiva l’attore,
a cui solo spettava la relativa scelta, che ha per finire deciso, con l’avallo
del suo curatore, di optare per il profilo di rischio “reddito” (e non
per altri profili meno aggressivi) e che è stato sempre lui, ancora con
l’avallo del suo curatore, che ha poi confermato a più riprese, fino
alla data della chiusura del conto, quel
profilo d’investimento (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21 febbraio 2003 al 20
gennaio 2004, con l’istruzione aggiuntiva alla banca di astenersi da
investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), il tutto dando persino scarico il
19 febbraio 2003, tramite il suo curatore, dell’operatività messa in atto dalla
convenuta (cfr. doc. 30; si aggiunga, per quanto rilevante nel prossimo
considerando, che analoghi scarichi erano già stati sottoscritti in precedenza,
il 14 e il 29 agosto 2002, dal curatore da solo o assieme all’attore, cfr. doc.
25, 26, 28 e 29).
10. A titolo ancor più abbondanziale,
nell’ipotesi in cui - come ora preteso nel gravame - la
convenuta potesse effettivamente essere resa responsabile per non aver proposto,
il 9 aprile 2002 (quando era stata informata dell’istituzione della curatela,
cfr. doc. 11.1) o comunque il 29 agosto 2002 (quando aveva proposto di
modificare a “reddito” il profilo d’investimento, cfr. doc. H), di
modificare a “reddito fisso” il profilo d’investimento dell’attore (che è poi l’unica
violazione contrattuale a lei qui rimproverata; cfr. appello p. 7: “in
realtà, in estrema sintesi, il problema nella fattispecie è la scelta dei
profili di rischio consigliata dalla banca”; cfr. pure appello p. 10: “oggetto
della presente vertenza è la garanzia data dalla banca al curatore che il
profilo di rischio denominato “conservativo” fosse conforme alla Legge e quindi
corretto per il caso qui in esame”), si osserva che la petizione
avrebbe comunque dovuto essere respinta, siccome il danno fatto valere
dall’attore non poteva essergli riconosciuto.
10.1.
10.1.1. In caso di gestione patrimoniale
in violazione del contratto, il pregiudizio del cliente deve di principio
essere calcolato tenendo conto del risultato che sarebbe stato ottenuto da un
gestore patrimoniale medio facente prova di diligenza (cfr. Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª
ed., p. 818 n. 63). Il
confronto deve avvenire sulla base di una gestione simile a quella voluta dal
cliente, ma non eseguita dal gestore (e meglio, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, confrontando il risultato del portafoglio amministrato in
violazione del mandato con quello di un portafoglio ipotetico della medesima
ampiezza gestito durante il medesimo periodo conformemente al contratto, cfr.
TF 4A_41/2016 del 20 giugno 2016 consid. 3.6.3, 4A_436/2016 del 7 febbraio 2017
consid. 5.1). Di fronte a portafogli ben diversificati e costituiti tenendo
presente un certo indice di riferimento (benchmark), il compito del
cliente è più facile, la performance della banca potendo in tale evenienza
essere direttamente paragonata a quella dell’indice: nella misura in cui la
divergenza tra il portafoglio detenuto e la composizione dell’indice assurga a una
violazione degli obblighi di diligenza, basterà così indicare tale discrepanza
per poter calcolare il danno (cfr. Lombardini,
op. cit., p. 807 n. 23 e p. 819 n. 67; cfr. pure II CCA 26 giugno 2013 inc. n.
12.2011.167).
10.1.2. Nel caso di specie la particolare
modalità di calcolo proposta dall’attore negli allegati preliminari risultava
problematica.
La sua (prima) domanda,
volta al risarcimento della minusvalenza di fr. 1'143'887.- verificatasi sui
suoi conti nell’anno 2002 (cfr. petizione p. 3 e doc. E), e meglio - come
risulta dal doc. B, al quale egli si era riferito per quantificare la sua
pretesa - tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002, non era in effetti conforme
alla giurisprudenza del Tribunale federale, che non prescrive di calcolare il
danno confrontando l’ammontare del patrimonio iniziale e la sua entità dopo la
presunta violazione contrattuale, bensì di calcolarlo confrontando quest’ultimo
ammontare con l’ipotetica entità del patrimonio nel caso in cui il contratto
fosse invece stato adempiuto correttamente (cfr. pure II CCA 7 ottobre 2013
inc. n. 12.2012.179).
La sua (seconda) domanda,
volta al risarcimento del mancato guadagno di fr. 296'622.- conseguibile nell’anno
2002, ossia nuovamente - come risulta dal doc. B, al quale egli si era riferito
per quantificare la sua pretesa - tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002, “determinato,
in via prudenziale e salvo adeguamenti a dipendenza delle risultanze peritali
in ordine al benchmark medio per quel periodo, nell’1% del capitale”, non poteva
a sua volta essere accolta, in quanto non è stato provato che si fosse in
presenza di un portafoglio ben diversificato e costituito tenendo presente un
certo indice di riferimento (benchmark) e comunque siccome nemmeno è
stato dimostrato quale sarebbe stata l’evoluzione di quell’indice di
riferimento nel periodo in esame.
10.1.3. La nuova modalità di
calcolo adottata dall’attore nell’allegato conclusionale sulla base delle
risultanze peritali, con cui è in sostanza stato preteso il risarcimento del
danno di fr. 1'518'664.- consistente nella differenza tra l’ammontare del suo patrimonio
dopo la presunta violazione contrattuale (in concreto gli averi in conto il 31
dicembre 2002) e l’ipotetica entità dello stesso a
quel momento nel caso in cui il contratto fosse invece stato adempiuto
correttamente tra il 1° aprile (e dunque non più tra il 15 gennaio) e il 31
dicembre 2002 (“oggetto qui in esame è
solo ed esclusivamente il periodo della curatela, vale a dire le modalità di
gestione del patrimonio dell’attore dal mese di aprile a dicembre 2002”,
cfr. conclusioni p. 5), sarebbe in sé conforme - riservato quanto si
dirà al consid. 10.2 - alla giurisprudenza del Tribunale federale. Sennonché,
come rilevato, sia pure per altri motivi, nella decisione impugnata, è
incontestabile che la modifica del calcolo del danno con i relativi parametri
temporali effettuata a quel momento (che per stessa ammissione dell’attore era “un
altro modo di calcolo”, cfr. appello p. 10) era
effettivamente irricevibile, essendo fondata su
circostanze di fatto o prove (segnatamente l’entità del portafoglio effettivo
al 1° aprile 2002 e del portafoglio ipotetico al 31 dicembre 2002) che avrebbero ragionevolmente potuto essere addotte già
negli allegati preliminari (art. 230 cpv. 1 CPC). Contrariamente a
quanto preteso a p. 10 dell’appello, non è dunque vero che “la
quantificazione della singola posta di danno viene “automaticamente”
rettificata alle risultanze peritali”.
10.2. Ad ogni buon conto le
modalità di calcolo proposte dall’attore, che in sostanza si fondavano
sull’entità (effettiva) del suo patrimonio al 15 gennaio 2002 (con gli allegati
preliminari) o al 1° aprile 2002 (solo con le conclusioni) rispettivamente
sull’entità (effettiva e/o ipotetica) del suo patrimonio al 31 dicembre 2002,
risultano problematiche anche per un altro motivo, segnatamente per il fatto
che tutte queste date non sono rilevanti e che al contrario il pregiudizio
subito dall’attore in base alle date effettivamente rilevanti non è stato
allegato né provato.
10.2.1. A fronte del rimprovero
alla convenuta di non aver proposto, il 9
aprile o comunque il 29 agosto 2002, di modificare a “reddito fisso” il
profilo d’investimento dell’attore, il dies a quo, ossia il momento dal
quale quest’ultimo avrebbe dovuto iniziare a calcolare il suo pregiudizio, avrebbe
in effetti dovuto essere una di quelle due date e non certo il 15 gennaio o il
1° aprile 2002, tanto più che la gestione effettuata dalla convenuta prima del 9
aprile 2002 non era mai stata oggetto di contestazione (“le richieste del
signor AP 1 sono per contro da ricondurre (ovviamente), esclusivamente all’operato
della banca in questo secondo periodo della curatela”, cfr. appello p. 7).
Del tutto errata era pure
la scelta dell’attore di fissare il dies ad quem, ossia il momento fino
al quale avrebbe dovuto essere calcolato il suo pregiudizio, al 31 dicembre
2002, data in cui la convenuta non aveva in realtà svolto alcuna operazione sui
conti dell’attore né aveva mutato le modalità della sua operatività. Il momento
determinante avrebbe invece dovuto essere fissato al 21 febbraio 2003 (cfr.
doc. F3), quando cioè il suo profilo d’investimento “reddito” era stato da
lui completato con l’istruzione alla banca di astenersi da investimenti in
azioni, oppure, in assenza di ulteriori contestazioni da parte dell’attore, al
19 settembre 2007 (cfr. doc. 31), quando cioè il conto, sempre investito con il
profilo d’investimento “reddito”, era stato estinto (cfr. TF 4A_351/2007
del 15 gennaio 2008 consid. 3.2.3, 4A_558/2013 dell’8 maggio 2014 consid. 5.1).
10.2.2. Non essendo stato allegato
né provato quali sarebbero state l’entità (effettiva) del patrimonio
dell’attore al dies a quo del 9 aprile o comunque del 29 agosto 2002 (il
perito giudiziario, su richiesta dell’attore, avendo
fornito solo il dato al 1° aprile 2002, senza aver così considerato le
operazioni svolte dalla convenuta tra quella data e il 9 aprile o il 29 agosto
2002 di cui ai doc. 10.1, 15, 18 e 19) e l’entità (effettiva e/o ipotetica) del
suo patrimonio al dies ad quem del 21 febbraio 2003 o del 19 settembre
2007 (il perito giudiziario, su richiesta
dell’attore, avendo fornito solo il dato al 31 dicembre 2002, senza aver così considerato
le operazioni svolte dalla convenuta tra quella data e il 21 febbraio 2003 o il
19 settembre 2007 di cui al doc. 20), la petizione doveva essere respinta anche
per tale ragione.
11. Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto
nella misura in cui è ricevibile, con conferma della decisione pretorile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di fr. 1'518'664.-, seguono la soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 5 febbraio 2021 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 35’000.- sono a carico dell’appellante,
che rifonderà all’appellata fr. 25’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).