Lexipedia

Decisione

12.2021.21

Banca - contratto di gestione patrimoniale - responsabilità

13 ottobre 2021Italiano23 min

I. L’appello 5 febbraio 2021 di AP 1 è respinto nella

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.21

Lugano

13 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.47 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo

2015 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta

al pagamento di fr. 1'440'509.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003, somma

poi aumentata in sede conclusionale a fr. 1'518'664.- oltre interessi al 5% dall’11

settembre 2014;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato

la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 31

dicembre 2020 ha respinto;

appellante l'attore con appello 5 febbraio 2021, con

cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 24 marzo 2021 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il

22 ottobre 2001 lo studente diciannovenne AP 1 ha aperto, presso la succursale

di __________ della AO 1, due distinte relazioni bancarie, segnatamente i conti

n. __________ e __________ (cfr. doc. 1 e 2), conferendo nel contempo alla

banca due mandati di gestione patrimoniale con profilo d’investimento “conservativo”,

caratterizzato da un rischio moderato (cfr. doc. 4 e 5). Sulle due relazioni

bancarie, tra il dicembre 2001 e il gennaio 2002, ha fatto affluire gli averi

(perlopiù azioni e obbligazioni), complessivamente di quasi

fr. 31'500’000.-, investiti in precedenza, con un diverso e più aggressivo

profilo d’investimento, presso la Banca __________.

Il

9 aprile 2002 (cfr. doc. 11.1) M__________ __________ ha comunicato alla AO 1

di essere stato designato curatore di AP 1, con il compito, tra le altre cose,

di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del pupillo”.

Il

29 agosto 2002 AP 1, con l’avallo del curatore, ha trasferito sul conto n. __________

gli averi depositati sul conto n. __________, che ha a quel momento estinto (cfr.

doc. 14), e, su proposta della banca (cfr. doc. H) e sempre con l’avallo del

curatore, ha modificato il profilo d’investimento a “reddito”, caratterizzato

da un rischio basso (cfr. doc. C).

Il

conto n. __________, il cui profilo d’investimento “reddito” è in

seguito stato confermato a più riprese (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21

febbraio 2003 al 20 gennaio 2004, con l’istruzione aggiuntiva alla banca di

astenersi da investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), è stato estinto il 19

settembre 2007, su istruzione di AP 1 e del curatore (cfr. doc. 31).

2. Con

petizione 12 marzo 2015 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, il

successore in diritto della AO 1, ovvero AO

1, alla quale è in seguito subentrata AO 1, per ottenerne la condanna al

pagamento di fr. 1'440'509.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003. Egli, fondandosi

sostanzialmente sulla perizia di parte di cui al doc. E, ha preteso il

risarcimento della minusvalenza verificatasi sui suoi conti “per

quell’anno”

ossia nel 2002 (fr. 1'143'887.-, cfr. doc. B [che considerava l’evoluzione degli

averi in conto tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002]) e del mancato

guadagno “determinato, in via prudenziale e salvo adeguamenti a dipendenza

delle risultanze peritali in ordine al benchmark medio per quel periodo, nell’1%

del capitale” (fr. 296'622.-, cfr. doc. B [secondo cui al 31 dicembre 2002 gli

averi in conto ammontavano a fr.

29'662'202.-], cfr. petizione p. 3).

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa, le parti, in sede conclusionale, si sono sostanzialmente

riconfermate nelle loro rispettive domande, ritenuto però che l’attore, rilevando

che sulla base delle

risultanze della perizia giudiziaria e della delucidazione peritale il suo

portafoglio al 31 dicembre 2002, a quel momento di fr. 29'261'158.-, avrebbe in

realtà potuto e dovuto essere di

fr. 30'779'882.-, ha provveduto ad

aumentare le sue richieste a fr. 1'518'664.- oltre

interessi al 5% dall’11 settembre 2014.

4. Con

decisione 31 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione,

ponendo la tassa di giustizia di fr. 25’700.- (compresa quella della procedura

di conciliazione) e le spese di fr. 22'085.40 (comprese quelle peritali e della

procedura di conciliazione) a carico dell’attore (allora denominato erroneamente

__________), tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 45’000.- per

ripetibili.

5. Con

l’appello 5 febbraio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con

risposta 24 marzo 2021, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

6. Per il Pretore aggiunto, la petizione doveva essere

respinta per due ragioni, alternative e indipendenti: da una parte in quanto l’attore

non aveva allegato / sostanziato negli allegati preliminari le violazioni

contrattuali che riteneva rimproverabili alla convenuta; dall’altra siccome non

era possibile concludere per l’esistenza di una violazione contrattuale da

parte di quest’ultima.

Sul primo aspetto, egli ha evidenziato che l’attore, nella

petizione, non aveva allegato nulla di preciso in merito alla violazione

contrattuale che la convenuta avrebbe commesso, avendo più che altro addotto

delle considerazioni di carattere generale: l’attore si era in effetti limitato

da una parte a osservare che in base alla normativa vigente nell’ambito

dell’amministrazione dei beni di persone sottoposte a tutela / curatela questi

dovevano essere “investiti in modo sicuro e … redditizio” e dall’altra a

rimproverare alla convenuta di “non aver preso quelle adeguate misure nella

gestione del patrimonio del qui attore” senza però indicare nessuna di

queste misure; tale manchevolezza non era stata poi sanata dal rimando, a p. 3

di quell’allegato, alla perizia di parte di cui al doc. E, visto che nella

petizione non era stato specificato in modo preciso quale passaggio di quel

documento avrebbe dovuto valere quale allegazione. A suo giudizio, l’attore non

aveva provveduto a sostanziare meglio le sue generiche allegazioni riportate

nella petizione nemmeno dopo aver preso atto delle contestazioni sollevate con

la risposta dalla convenuta, la quale aveva sostanzialmente contestato

l’applicabilità della normativa richiamata dall’attore, negato la possibilità

d’individuare una sua responsabilità unicamente sulla base della constatazione

dell’esistenza di una minusvalenza (riconducibile invece all’andamento dei

mercati), rilevato l’assenza di una chiara allegazione in merito all’esistenza

di una violazione contrattuale, contestato comunque l’esistenza di una

qualsiasi violazione contrattuale così come l’esistenza di un qualsiasi

rapporto di causalità e di danno, nonché contestato le risultanze della perizia

di parte di cui al doc. E: l’attore, nella replica, si era in effetti nuovamente

limitato a genericamente evidenziare l’incapacità della convenuta di

raggiungere gli obiettivi dei profili scelti (senza però indicare quali omissioni

/ azioni avrebbero comportato questo mancato raggiungimento), la mancata

adozione da parte della convenuta di tutte le misure necessarie per salvaguardare

il patrimonio dell’attore (senza - ancora una volta - indicare quali misure

concrete avrebbero dovuto essere prese) rispettivamente il non aver preso le

misure necessarie (quali?) per impiegare il patrimonio dell’attore “secondo

criteri conservativi e di sicurezza”; e neppure aveva più fatto alcun riferimento

alla perizia di parte di cui al doc. E indicando magari dei passaggi concreti

per meglio sostanziare la propria posizione in riferimento alla violazione contrattuale

che la convenuta avrebbe commesso.

Sul

secondo aspetto, egli ha osservato che l’esito della causa non sarebbe

comunque stato favorevole all’attore nemmeno laddove,

per ipotesi, quest’ultimo avesse allegato / sostanziato già negli allegati

preliminari (e non solo a p. 6 seg. delle sue conclusioni) l’erroneità della proposta

formulatagli dalla convenuta il 29 agosto 2002 (cfr. doc. H), volta a

modificare il suo profilo d’investimento solo da “conservativo” a “reddito”,

senza cioè aver considerato una sua possibile modifica ancora più incisiva a “reddito

fisso” (con rischio molto basso) o ancora a “Low Risk Fixed Income”

(con rischio bassissimo): il fatto che il perito giudiziario nelle particolari

circostanze avesse ritenuto “più appropriato” il profilo d’investimento

“reddito fisso” anziché quello “reddito” (cfr. perizia giudiziaria p. 6) non significava in effetti ancora

che l’aver proposto quest’ultimo fosse costitutivo di una violazione

contrattuale, non potendosi assolutamente ritenere, anche perché nel caso

concreto il perito stesso aveva avuto modo di specificare - partendo dall’art.

419 CC in vigore nel 2002 che individuava nella conservazione della sostanza il

compito del curatore nominato - che anche il profilo “reddito” aveva “tra

le caratteristiche principali la conservazione del patrimonio” (cfr. perizia

giudiziaria p. 6), che a quel momento una tale

proposta fosse insostenibile; che la scelta della convenuta non fosse

insostenibile era poi stato dimostrato anche dallo scritto inviato dall’Ufficio

di vigilanza sulle tutele alla competente autorità tutoria - a cui si era, a

sua volta, rivolto il curatore con lettera 12 maggio 2003 [nel plico doc. rich.

II°], con l’invio della relazione della banca “avente per oggetto l’analisi,

da me richiesta, delle strategie di investimento del patrimonio del signor AP 1

con riferimento in particolare alle disposizioni in materia di tutela e

curatela” - in cui si poteva leggere che dal

“rapporto stilato

dalla AO 1 [N.d.R.: quello di cui al doc. H] ci sembra di poter

dire che i parametri di investimento sono stati rispettati” (cfr. scritto

11 giugno 2003 nel plico doc rich. II°); oltretutto, a fronte delle indubbie

conoscenze in ambito finanziario del curatore che affiancava l’attore, il quale

aveva conseguito un diploma in economia (cfr. teste __________ p. 3), era di

professione un fiduciario commercialista ed era stato definito non sprovveduto

in ambito finanziario (cfr. teste __________ p. 5 e 7), il fatto che la

convenuta non avesse espressamente attirato l’attenzione sui due altri

possibili profili d’investimento non poteva costituire una violazione

contrattuale, tant’è che nel già menzionato scritto dell’Ufficio di vigilanza

sulle tutele era per l’appunto stato aggiunto che “spetta ora al curatore,

dopo aver compiutamente discusso con il curatelato, decidere se ulteriormente

ridurre il profilo rischio” (cfr. scritto 11 giugno 2003 [nel plico doc.

rich. II°]).

7. Confrontata con una decisione

pretorile fondata su più motivazioni alternative e indipendenti, la parte appellante

è tenuta a dimostrare che ognuna di esse non regge (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318 CPC; II CCA 21 luglio 2020

inc. n. 12.2018.145). La mancata censura di una di queste fa dunque sì che, già

per questo solo motivo, l’appello debba essere dichiarato irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC;

Reetz/Theiler, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 3a ed., n. 16 ad art. 311

CPC; Hungerbühler/Bucher,

DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2;

II CCA 25 novembre 2019 inc. n. 12.2018.83, 30 giugno 2020 inc. n. 12.2019.77,

11 novembre 2020 inc. n. 12.2020.48).

8. Nella fattispecie l’appello in esame dev’essere

dichiarato irricevibile già per il fatto che l’attore, venendo meno al suo obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è sufficientemente confrontato con

la prima (ampia, dettagliata e circostanziata) motivazione alternativa e

indipendente addotta dal Pretore aggiunto, ovvero quella secondo cui egli non aveva allegato / sostanziato negli allegati

preliminari le violazioni contrattuali che riteneva rimproverabili alla

convenuta.

In

questa sede l’attore ha in effetti rimproverato al giudice di prime cure di non

aver considerato, trattato, esaminato e, in breve, di non aver speso “una

sola parola sulla questione di fatto inerente la curatela del signor AP 1” e

a tale proposito, dopo aver premesso che, “come ripetuto innumerevoli volte …

nei memoriali scritti …, la gestione patrimoniale effettuata dalla banca qui

appellata va divisa in due periodi, quello prima della curatela e quello

successivo, vale a dire, della curatela”, ha osservato che “il

richiedente signor AP 1 ha poi speso paginate intere per indicare, spiegare e

circostanziare i principi sia giuridici, sia economici, che stanno a fondamento

e devono guidare … la gestione degli averi di un curatelato, precisandone del

resto a più riprese tutte le relative norme applicabili e meglio: la Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (Ltut) e relativo

Regolamento (Rtut), le Raccomandazioni della Conferenza delle autorità

cantonali di tutela (CAT), la Legge federale sulle banche e casse di risparmio

(LBCR), la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB),

come pure talune Direttive specifiche quali le Direttive dell’Associazione

svizzera dei banchieri e eventuali Direttive interne della Banca … ma soprattutto

… l’art. 401 CC nella sua versione in vigore nel 2002, che rappresenta la base

principale e fondamentale della gestione dei patrimoni dei tutelati e

curatelati” (cfr. appello p. 7 seg.). Nel prosieguo del suo esposto, preso

atto che il giudice di prime cure “si dilunga poi in sentenza a rievocare i

principi regolanti l’onere probatorio e pedissequo onere di allegazione,

previsti da dottrina e giurisprudenza nei casi di contestazione dell’operato

della banca”, ha evidenziato che “anche qui … il Pretore aggiunto è

decisamente “fuori tema””, atteso che

“sia in petizione sia in

replica … parte attrice … ha sempre e solo posto l’accento sulla consulenza

data dalla banca nella scelta del profilo di rischio “giusto”, vale a dire

conforme al diritto così come richiesto dal curatore” (cfr. appello p. 11).

Ha poi aggiunto che “di questo aspetto si è anche diffusamente detto nei

memoriali, precisando del resto che la banca ha preferito ribadire e “spacciare”

per conforme alle Leggi quel profilo che più le aggradava in termini di utili,

ma non quello ordinato dalla Legge per i casi di curatela, rispettivamente

nell’interesse del mandante” (cfr. appello p. 11 seg.). Ed ha quindi concluso

che “sull’obbligo di allegazione della gestione secondo i vari profili di

rischio, parte appellante si è espressa e controparte ha addirittura preso

dettagliatamente posizione in merito” (cfr. appello p. 12).

Sennonché,

in assenza di un qualsiasi puntuale riferimento agli eventuali passaggi della

petizione o della replica in cui egli, contrariamente a quanto ritenuto dal

giudice di prime cure, si sarebbe effettivamente espresso nei termini da lui

ora pretesi e con ciò avrebbe dato seguito al suo onere di allegazione /

specificazione, la sua censura d’appello, del tutto vaga e generica (non

potendo bastare il generico rinvio a non meglio precisate “paginate intere”

da lui asseritamente scritte in non meglio precisati “memoriali scritti”

o ancora

il generico accenno

a non meglio indicati passaggi esposti

“sia in petizione sia in replica”), dev’essere considerata non

sufficientemente motivata (cfr. TF 5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6,

4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.2).

9. A titolo abbondanziale, con riferimento alla seconda motivazione

alternativa e indipendente addotta nella decisione impugnata, si osserva che è in ogni caso a ragione che il Pretore

aggiunto, anche a fronte delle incontestate conoscenze del curatore M__________ __________, ha

escluso che la convenuta potesse essere resa responsabile per non aver proposto il 29 agosto 2002 di modificare a “reddito

fisso” ma solo a “reddito” il profilo d’investimento dell’attore, posto sotto curatela volontaria.

In

effetti, a parte il fatto che l’obbligo del gestore patrimoniale di stabilire

il corretto profilo di rischio (cfr. TF 4C.158/2006 del 10 novembre 2006

consid. 3.3.1) dev’essere relativizzato in presenza di un cliente - l’attore -

affiancato nell’occasione da un curatore come M__________ __________, che era

cognito della materia (cfr. TF 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid. 4.1.2

e 4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.2 e 5.1.3); e a parte pure il

fatto che la convenuta ha correttamente adempiuto a questo suo obbligo

formulando all’indirizzo dell’attore, dopo averlo reso attento delle pertinenti

ragioni che avrebbero allora consigliato di ridurne l’esposizione al rischio, le

proposte di modifica del profilo di rischio di cui al doc. H, che nelle

particolari circostanze erano tutt’altro che insostenibili (cfr. le motivazioni esposte in quel documento, specie

la giovane età dell’attore e la consistenza del suo patrimonio di cui non era

previsto un utilizzo importante a medio termine; cfr. pure scritto 11 giugno

2003 dall’Ufficio di vigilanza sulle tutele [nel plico doc. rich. II°]), anche perché dal solo fatto che il perito giudiziario avesse ritenuto

“più appropriato” il profilo d’investimento “reddito fisso” non si

poteva ancora concludere che quello da lei proposto, ritenuto in pratica “meno

appropriato”, fosse insostenibile; si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di statuire

che, anche nel caso in cui un profilo di rischio non sia stato stabilito - e

dunque pure laddove un tale profilo sia stato stabilito in modo erroneo - il

cliente non può lamentarsi delle perdite subite, asserendo che una politica

d’investimento più conservativa corrisponderebbe meglio alla sua situazione

personale, se è possibile evincere che egli si era o si è detto disposto a

perseguire una politica d’investimento più aggressiva e rischiosa (cfr. TF 4C.158/2006

del 10 novembre 2006 consid. 3.3.2, 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid.

4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.3), ciò che è per l’appunto

avvenuto nel caso di specie, visto e considerato che è stato in definitiva l’attore,

a cui solo spettava la relativa scelta, che ha per finire deciso, con l’avallo

del suo curatore, di optare per il profilo di rischio “reddito” (e non

per altri profili meno aggressivi) e che è stato sempre lui, ancora con

l’avallo del suo curatore, che ha poi confermato a più riprese, fino

alla data della chiusura del conto, quel

profilo d’investimento (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21 febbraio 2003 al 20

gennaio 2004, con l’istruzione aggiuntiva alla banca di astenersi da

investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), il tutto dando persino scarico il

19 febbraio 2003, tramite il suo curatore, dell’operatività messa in atto dalla

convenuta (cfr. doc. 30; si aggiunga, per quanto rilevante nel prossimo

considerando, che analoghi scarichi erano già stati sottoscritti in precedenza,

il 14 e il 29 agosto 2002, dal curatore da solo o assieme all’attore, cfr. doc.

25, 26, 28 e 29).

10. A titolo ancor più abbondanziale,

nell’ipotesi in cui - come ora preteso nel gravame - la

convenuta potesse effettivamente essere resa responsabile per non aver proposto,

il 9 aprile 2002 (quando era stata informata dell’istituzione della curatela,

cfr. doc. 11.1) o comunque il 29 agosto 2002 (quando aveva proposto di

modificare a “reddito” il profilo d’investimento, cfr. doc. H), di

modificare a “reddito fisso” il profilo d’investimento dell’attore (che è poi l’unica

violazione contrattuale a lei qui rimproverata; cfr. appello p. 7: “in

realtà, in estrema sintesi, il problema nella fattispecie è la scelta dei

profili di rischio consigliata dalla banca”; cfr. pure appello p. 10: “oggetto

della presente vertenza è la garanzia data dalla banca al curatore che il

profilo di rischio denominato “conservativo” fosse conforme alla Legge e quindi

corretto per il caso qui in esame”), si osserva che la petizione

avrebbe comunque dovuto essere respinta, siccome il danno fatto valere

dall’attore non poteva essergli riconosciuto.

10.1.

10.1.1. In caso di gestione patrimoniale

in violazione del contratto, il pregiudizio del cliente deve di principio

essere calcolato tenendo conto del risultato che sarebbe stato ottenuto da un

gestore patrimoniale medio facente prova di diligenza (cfr. Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª

ed., p. 818 n. 63). Il

confronto deve avvenire sulla base di una gestione simile a quella voluta dal

cliente, ma non eseguita dal gestore (e meglio, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confrontando il risultato del portafoglio amministrato in

violazione del mandato con quello di un portafoglio ipotetico della medesima

ampiezza gestito durante il medesimo periodo conformemente al contratto, cfr.

TF 4A_41/2016 del 20 giugno 2016 consid. 3.6.3, 4A_436/2016 del 7 febbraio 2017

consid. 5.1). Di fronte a portafogli ben diversificati e costituiti tenendo

presente un certo indice di riferimento (benchmark), il compito del

cliente è più facile, la performance della banca potendo in tale evenienza

essere direttamente paragonata a quella dell’indice: nella misura in cui la

divergenza tra il portafoglio detenuto e la composizione dell’indice assurga a una

violazione degli obblighi di diligenza, basterà così indicare tale discrepanza

per poter calcolare il danno (cfr. Lombardini,

op. cit., p. 807 n. 23 e p. 819 n. 67; cfr. pure II CCA 26 giugno 2013 inc. n.

12.2011.167).

10.1.2. Nel caso di specie la particolare

modalità di calcolo proposta dall’attore negli allegati preliminari risultava

problematica.

La sua (prima) domanda,

volta al risarcimento della minusvalenza di fr. 1'143'887.- verificatasi sui

suoi conti nell’anno 2002 (cfr. petizione p. 3 e doc. E), e meglio - come

risulta dal doc. B, al quale egli si era riferito per quantificare la sua

pretesa - tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002, non era in effetti conforme

alla giurisprudenza del Tribunale federale, che non prescrive di calcolare il

danno confrontando l’ammontare del patrimonio iniziale e la sua entità dopo la

presunta violazione contrattuale, bensì di calcolarlo confrontando quest’ultimo

ammontare con l’ipotetica entità del patrimonio nel caso in cui il contratto

fosse invece stato adempiuto correttamente (cfr. pure II CCA 7 ottobre 2013

inc. n. 12.2012.179).

La sua (seconda) domanda,

volta al risarcimento del mancato guadagno di fr. 296'622.- conseguibile nell’anno

2002, ossia nuovamente - come risulta dal doc. B, al quale egli si era riferito

per quantificare la sua pretesa - tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002, “determinato,

in via prudenziale e salvo adeguamenti a dipendenza delle risultanze peritali

in ordine al benchmark medio per quel periodo, nell’1% del capitale”, non poteva

a sua volta essere accolta, in quanto non è stato provato che si fosse in

presenza di un portafoglio ben diversificato e costituito tenendo presente un

certo indice di riferimento (benchmark) e comunque siccome nemmeno è

stato dimostrato quale sarebbe stata l’evoluzione di quell’indice di

riferimento nel periodo in esame.

10.1.3. La nuova modalità di

calcolo adottata dall’attore nell’allegato conclusionale sulla base delle

risultanze peritali, con cui è in sostanza stato preteso il risarcimento del

danno di fr. 1'518'664.- consistente nella differenza tra l’ammontare del suo patrimonio

dopo la presunta violazione contrattuale (in concreto gli averi in conto il 31

dicembre 2002) e l’ipotetica entità dello stesso a

quel momento nel caso in cui il contratto fosse invece stato adempiuto

correttamente tra il 1° aprile (e dunque non più tra il 15 gennaio) e il 31

dicembre 2002 (“oggetto qui in esame è

solo ed esclusivamente il periodo della curatela, vale a dire le modalità di

gestione del patrimonio dell’attore dal mese di aprile a dicembre 2002”,

cfr. conclusioni p. 5), sarebbe in sé conforme - riservato quanto si

dirà al consid. 10.2 - alla giurisprudenza del Tribunale federale. Sennonché,

come rilevato, sia pure per altri motivi, nella decisione impugnata, è

incontestabile che la modifica del calcolo del danno con i relativi parametri

temporali effettuata a quel momento (che per stessa ammissione dell’attore era “un

altro modo di calcolo”, cfr. appello p. 10) era

effettivamente irricevibile, essendo fondata su

circostanze di fatto o prove (segnatamente l’entità del portafoglio effettivo

al 1° aprile 2002 e del portafoglio ipotetico al 31 dicembre 2002) che avrebbero ragionevolmente potuto essere addotte già

negli allegati preliminari (art. 230 cpv. 1 CPC). Contrariamente a

quanto preteso a p. 10 dell’appello, non è dunque vero che “la

quantificazione della singola posta di danno viene “automaticamente”

rettificata alle risultanze peritali”.

10.2. Ad ogni buon conto le

modalità di calcolo proposte dall’attore, che in sostanza si fondavano

sull’entità (effettiva) del suo patrimonio al 15 gennaio 2002 (con gli allegati

preliminari) o al 1° aprile 2002 (solo con le conclusioni) rispettivamente

sull’entità (effettiva e/o ipotetica) del suo patrimonio al 31 dicembre 2002,

risultano problematiche anche per un altro motivo, segnatamente per il fatto

che tutte queste date non sono rilevanti e che al contrario il pregiudizio

subito dall’attore in base alle date effettivamente rilevanti non è stato

allegato né provato.

10.2.1. A fronte del rimprovero

alla convenuta di non aver proposto, il 9

aprile o comunque il 29 agosto 2002, di modificare a “reddito fisso” il

profilo d’investimento dell’attore, il dies a quo, ossia il momento dal

quale quest’ultimo avrebbe dovuto iniziare a calcolare il suo pregiudizio, avrebbe

in effetti dovuto essere una di quelle due date e non certo il 15 gennaio o il

1° aprile 2002, tanto più che la gestione effettuata dalla convenuta prima del 9

aprile 2002 non era mai stata oggetto di contestazione (“le richieste del

signor AP 1 sono per contro da ricondurre (ovviamente), esclusivamente all’operato

della banca in questo secondo periodo della curatela”, cfr. appello p. 7).

Del tutto errata era pure

la scelta dell’attore di fissare il dies ad quem, ossia il momento fino

al quale avrebbe dovuto essere calcolato il suo pregiudizio, al 31 dicembre

2002, data in cui la convenuta non aveva in realtà svolto alcuna operazione sui

conti dell’attore né aveva mutato le modalità della sua operatività. Il momento

determinante avrebbe invece dovuto essere fissato al 21 febbraio 2003 (cfr.

doc. F3), quando cioè il suo profilo d’investimento “reddito” era stato da

lui completato con l’istruzione alla banca di astenersi da investimenti in

azioni, oppure, in assenza di ulteriori contestazioni da parte dell’attore, al

19 settembre 2007 (cfr. doc. 31), quando cioè il conto, sempre investito con il

profilo d’investimento “reddito”, era stato estinto (cfr. TF 4A_351/2007

del 15 gennaio 2008 consid. 3.2.3, 4A_558/2013 dell’8 maggio 2014 consid. 5.1).

10.2.2. Non essendo stato allegato

né provato quali sarebbero state l’entità (effettiva) del patrimonio

dell’attore al dies a quo del 9 aprile o comunque del 29 agosto 2002 (il

perito giudiziario, su richiesta dell’attore, avendo

fornito solo il dato al 1° aprile 2002, senza aver così considerato le

operazioni svolte dalla convenuta tra quella data e il 9 aprile o il 29 agosto

2002 di cui ai doc. 10.1, 15, 18 e 19) e l’entità (effettiva e/o ipotetica) del

suo patrimonio al dies ad quem del 21 febbraio 2003 o del 19 settembre

2007 (il perito giudiziario, su richiesta

dell’attore, avendo fornito solo il dato al 31 dicembre 2002, senza aver così considerato

le operazioni svolte dalla convenuta tra quella data e il 21 febbraio 2003 o il

19 settembre 2007 di cui al doc. 20), la petizione doveva essere respinta anche

per tale ragione.

11. Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto

nella misura in cui è ricevibile, con conferma della decisione pretorile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di fr. 1'518'664.-, seguono la soccombenza (art.

106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 5 febbraio 2021 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di fr. 35’000.- sono a carico dell’appellante,

che rifonderà all’appellata fr. 25’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).