12.2021.22
Exequatur di una decisione contumaciale statunitense; produzione della necessaria documentazione; competenza indiretta del tribunale estero; motivi di rifiuto, ordre public
12 aprile 2021Italiano17 min
A.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.22
Lugano
12 aprile 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.807
della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 8
ottobre 2020 da
CO
1 (__________
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
con
cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera
la sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte Superiore dello Stato del Delaware
(USA) in data 15 luglio 2019 nella causa n. __________;
istanza
avversata dalla convenuta che il Pretore ha accolto con Decisione 25 gennaio
2021;
e ora sul Reclamo 5 febbraio 2021 con cui la convenuta ha postulato in via
preliminare la concessione dell’effetto
sospensivo e in via principale l’annullamento
dell’impugnato giudizio, con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
mentre l’istante con risposta 22
febbraio 2021 si è opposta al reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili;
viste altresì la replica spontanea 8
marzo 2021 della reclamante e la duplica spontanea
22 marzo 2021 della resistente;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con decisione contumaciale del
15 luglio 2019, la Corte Superiore dello Stato del Delaware (USA) ha accolto la
petizione 10 maggio 2019 di CO 1 condannando RE 1 a versarle l’importo di USD
1'292'325.41 oltre interessi (doc. C).
B.
Con istanza 8 ottobre 2020 CO
1 ha postulato innanzi al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il
riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della suddetta
decisione.
C.
In occasione dell’udienza del
19 novembre 2020, RE 1 si è integralmente opposta all’istanza. Con replica 18
dicembre 2020 e duplica 21 gennaio 2021 le parti si sono riconfermate nelle
proprie antitetiche posizioni.
D.
Con decisione 25 gennaio 2021
il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo le spese processuali, pari a fr.
4’000.-, a carico della convenuta, pure condannata a rifondere alla controparte
fr. 4'000.- per ripetibili.
E.
Con reclamo 5 febbraio 2021 la
convenuta si è aggravata contro tale giudizio, chiedendo in via preliminare la
concessione dell’effetto sospensivo e in via principale l’annullamento
dell’impugnato giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
F.
Con risposta 22 febbraio 2021
l’istante si è opposta al gravame postulandone l’integrale reiezione, pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
G.
Con replica spontanea 8 marzo 2021 e duplica
spontanea 22 marzo 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie
tesi, che verranno considerate, per quanto di rilievo, nei considerandi di
diritto.
E
considerato
in
diritto:
1.
Secondo l’art. 319 cpv. 1
lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il
riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze
estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv.
Considerandi
2.
CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla sua
notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, il reclamo 5 febbraio
2021.
è tempestivo.
2.
Quanto alla competenza
funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne il
riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera fondata su una questione
di diritto delle obbligazioni (violazione contrattuale), la stessa spetta a
questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
3.
Il reclamo deve contenere i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321
cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la
sentenza di primo grado è contestata. Spetta alla reclamante confrontarsi con
la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe l’errore del primo giudice.
Ai sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono
essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
4.
Con l’impugnato giudizio il
primo giudice, dopo aver osservato che fra la Svizzera e gli Stati Uniti
d’America non esiste alcun trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione
delle rispettive decisioni giudiziarie e che pertanto la fattispecie va giudicata in applicazione della LDIP, ha riassunto le condizioni dettate dagli art. 25
seg. LDIP (v. p. 2-3, a cui si rinvia) e concluso che le stesse risultano
adempiute.
5.
Innanzitutto, secondo gli
accertamenti del primo giudice risultano adempiuti i presupposti di cui
all’art. 29 cpv. 1 lett. a-c LDIP, e meglio l’istante ha prodotto: un esemplare
tradotto e autenticato della decisione statunitense (doc. C); la documentazione
da cui si evince che la sentenza non può più essere impugnata con un rimedio
giuridico ordinario e meglio l’affidavit di cui al doc. D, tenuto
altresì conto che a oltre 6 mesi dall’emanazione della sentenza la convenuta
non ha sostenuto né tantomeno dimostrato di averla impugnata (per cui si deve
ammettere la sua crescita in giudicato); la documentazione, necessaria a fronte
della decisione contumaciale, attestante l’avvenuta notifica dell’atto
introduttivo della causa in data 17 giugno 2019 tramite regolare rogatoria
internazionale, conformemente alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa
alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e
extragiudiziari in materia civile o commerciale (doc. B).
5.1
Con l’impugnativa, la reclamante sembra mettere in discussione
l’esistenza della decisione contumaciale in questione, osservando che agli atti
non vi sarebbe la decisione in originale (rispettivamente una copia certificata
autentica della medesima, ritenuto che una semplice fotocopia non è sufficiente)
e che il plico doc. C citato dal primo giudice conterrebbe solamente un affidavit
“di una terza parte sconosciuta alla reclamante (tale signora __________)”.
Trattasi di argomentazioni mai avanzate in prima sede
e dunque irricevibili alla luce dell’art. 326 CPC. Comunque sia, l’affidavit a
cui si riferisce la reclamante è quello di cui al doc. D (che riferisce, tra le
altre cose, dell’assenza di un appello da parte di RE 1 contro la sentenza
contumaciale), mentre il plico doc. C contiene la documentazione nella versione
originale e con traduzione italiana, autenticata con relativa postilla ai sensi
della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione
degli atti pubblici esteri, attestante l’accoglimento della richiesta
dell’attore di emanazione della sentenza contumaciale (“entry of default judgment
by the clerk/prothonotary”) secondo l’art. 55 (b)(1) delle Superior Court Civil
Rules. La censura non è dunque atta a mutare il giudizio pretorile.
5.2
A mente della ricorrente, la procedura giudiziaria
estera sarebbe viziata da un’irregolare notifica sia della citazione in causa,
sia della sentenza. In particolare, i documenti allegati all’istanza 8 ottobre
2020.
della controparte non dimostrerebbero una regolare notifica. Con la
replica 8 marzo 2021, essa aggiunge che l’assenza della traduzione dell’atto
notificato nella sua lingua basterebbe per rendere la notifica inefficace,
rispettivamente che l’istante non ha allegato alcunché se non la notifica
postale.
Ora, posto che l’art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP pretende
la tempestiva citazione in giudizio, e non la notifica della sentenza
(questione che verrà piuttosto esaminata alla luce dei motivi di rifiuto ex
art. 27 LDIP), dette censure sono irricevibili per carente motivazione e confronto
con la decisione di primo grado nonché per tardività per quanto concerne la
questione della traduzione (mai esposta in prima sede), oltre che
manifestamente infondate. La reclamante omette difatti di confrontarsi con il
contenuto del plico
doc. B, attestante la trasmissione per via
rogatoriale, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell’Aia del 15 novembre
1965, dell’atto di citazione in giudizio (con l’avvertenza delle conseguenze in
caso di mancata reazione) e della domanda giudiziale del 10 maggio 2019 sia
nella versione originale che in quella tradotta in italiano, nonché la
ricezione della documentazione in data 17 giugno 2019.
5.3
Per il resto, la reclamante non contesta che la
decisione estera non può più essere impugnata con un rimedio giuridico
ordinario e che la stessa è passata in giudicato.
6.
Il giudice di prime cure ha
altresì accertato la competenza (indiretta) del giudice estero ai sensi degli art.
25.
lett. a e 26 lett. b LDIP, rilevando che le parti, nella clausola 23.1 del
loro contratto (cfr. plico doc. B) hanno sottoposto la controversia alla competenza del giudice dello Stato del Delaware, e che la convenuta non ha
spiegato perché la suddetta proroga di foro non dovrebbe essere valida o
applicabile alla fattispecie.
6.1
La reclamante sostiene invece che fra le parti non è mai stato
concluso alcun contratto, ritenuto che quello sub. doc. B non è da lei
controfirmato. Non vi sarebbe pertanto una valida proroga di foro, né
applicabili norme che prevedano la competenza dei giudici dello Stato del Delaware.
La reclamante, domiciliata in Svizzera, doveva essere qui convenuta giusta
l’art. 2 LDIP e in assenza di fori speciali alternativi, tenuto altresì conto
dell’art. 149 LDIP. Allo stesso risultato si giungerebbe applicando l’art. 2
CLug.
6.2
La censura non è atta a mutare il giudizio di prima sede.
Innanzitutto, avendo il Pretore osservato che la convenuta non aveva mosso
alcuna contestazione avverso la validità della proroga di foro, la reclamante
avrebbe dovuto confrontarsi con tale assunto, spiegando se e dove l’avesse
fatto. Ciò non è avvenuto. D’altronde, negli allegati di prima sede la medesima
non ha contestato l’esistenza e l’applicabilità del contratto 4 febbraio 2019,
che la controparte nella sua istanza 8 ottobre 2020 ha posto alla base delle
relazioni fra le parti e della competenza del giudice estero. Pertanto la
censura, tardiva, dev’essere dichiarata irricevibile (art. 326 CPC). Ad ogni
modo, premesso che la CLug non è applicabile alle relazioni fra Svizzera e
Stati Uniti, che l’art. 2 LDIP riguarda la competenza diretta e non quella
indiretta qui di rilievo, regolata all’art. 26 lett. a in connessione con
l’art. 149 LDIP per quanto attiene all’ambito obbligazionale, l’art. 26 lett. b
LDIP riserva esplicitamente la possibilità della proroga di foro (art. 5 LDIP).
A tal proposito, il plico doc. B contiene la domanda giudiziale del 10 maggio
2019.
e i relativi allegati nella versione originale inglese e nella traduzione
italiana, fra cui l’“Accordo tramite Lettera” (o “Letter Agreement”) del 4
febbraio 2019 recante nella versione originale sia il timbro di RE 1 sia la
firma del suo presidente __________ Mi__________, il quale oltre a rinviare al
pure annesso “Accordo reciproco di interconnessione per servizio di carrier”
(in cui è contenuta la proroga di foro citata dal primo giudice), stabilisce esso
stesso l’applicabilità delle leggi e la competenza territoriale del Delaware. A
tal riguardo, la reclamante non ha eccepito alcunché. L’accertamento pretorile
deve pertanto essere confermato.
7.
Con l’impugnata decisione, il
primo giudice ha escluso l’esistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27
LDIP. Ha innanzitutto esaminato la contestazione della convenuta secondo cui la
sentenza contumaciale non le è stata notificata. A tal proposito ha rinviato
alla giurisprudenza del Tribunale federale riferita proprio a una decisione
statunitense, secondo la quale il fatto che un ordinamento giuridico estero non
preveda la notifica della sentenza alla parte contumace è compatibile con
l’ordine pubblico svizzero, a condizione che essa sia stata debitamente
invitata a partecipare al processo o a farsi rappresentare (DTF 116 II 625, consid. 4c), ciò che è avvenuto con
l’esplicita avvertenza delle conseguenze della mancata comparizione. Dopo aver
scartato l’obiezione della presunta mancata crescita in giudicato della
decisione, per i motivi di cui si è già detto, il Pretore ha poi osservato che
il divieto dell’anatocismo (divieto del pagamento di interessi su interessi,
codificato in Svizzera all’art. 105 cpv. 3 CO), contrariamente a quanto preteso
dalla convenuta, non fa parte dell’ordine pubblico svizzero (STF 4A_634/2014
del 21 maggio 2015, consid. 5.2.2), ritenuto che la pretesa dell’istante è
stata accolta sulla base delle norme contrattuali liberamente pattuite, alle
quali trova applicazione il diritto dello Stato del Delaware e non quello
svizzero. La contestazione della convenuta relativa alla mancata indicazione
del tasso di cambio applicabile alla pretesa avversaria è stata pure rigettata,
non riguardando essa il tema dell’interesse pubblico ed essendo i tassi di
cambio notori e facilmente consultabili anche in rete. Lo stesso dicasi per la
contestazione secondo cui l’istante, avente la sua sede in un noto paradiso
fiscale, sarebbe di “dubbia moralità”, non potendo il semplice fatto di avere la
propria sede in uno Stato con un regime fiscale opaco e poco collaborativo
bastare a dimostrare una simile asserzione ed essendo stata la convenuta a
scegliere di intrattenere relazioni contrattuali con la controparte.
7.1
La reclamante si oppone, sostenendo in primo luogo che la
sentenza americana, emanata da un giudice incompetente, violerebbe delle
basilari garanzie procedurali e meglio il suo diritto a un processo equo e il
suo diritto di essere sentita, comprendente anche il diritto di essere citata
in giudizio al foro del proprio domicilio. La questione è stata nondimeno già
trattata ai precedenti consid. 5 e 6, ove si è confermata la regolare citazione
della reclamante, la sua conseguente possibilità di difendersi nel merito e la
competenza indiretta del tribunale statunitense, per cui la censura deve essere
respinta. Si può comunque precisare che l’art. 30 cpv. 2 Cost. citato nel
gravame stabilisce che la legge può prevedere un foro diverso da quello del
domicilio della parte convenuta. Con la replica, la reclamante aggiunge che i
30.
giorni di tempo assegnati con la citazione in giudizio per prendere posizione
sarebbero stati troppo brevi e l’avrebbero de facto privata del proprio
diritto alla difesa, per cui la citazione dovrebbe essere dichiarata contraria
all’ordine pubblico. Trattasi tuttavia di un’argomentazione mai avanzata in
prima sede nonché in ogni caso già proponibile con il reclamo, e per questo tardiva
e irricevibile. Comunque sia, posto che il termine assegnato era di 20 e non di
30.
giorni, esso non appare a tal punto breve da averla impossibilitata a
predisporre la propria difesa, e meglio a munirsi di un patrocinatore (segnatamente
su suolo americano), allestire e trasmettere una presa di posizione, ciò che non
è ostacolato dalle norme applicabili in materia di assistenza giudiziaria (appena
menzionate dalla reclamante senza alcuna specificazione), che riguardano invece
gli atti di forza pubblica.
7.2
In secondo luogo, a mente della reclamante il giudice del Delaware
non avrebbe tenuto conto dei principi fondamentali basilari di diritto
americano. Per quanto è dato capire, la reclamante ancora una volta si
riferisce all’asserita incompetenza del giudice estero, che questi avrebbe
trascurato. A suo dire, la decisione sarebbe nulla, per cui la sua esecuzione
comporterebbe un indebito arricchimento per la controparte e il suo diritto
alla restituzione di quanto versato, tuttavia soggetto a termini di
prescrizione assai brevi e inconciliabili con le tempistiche dei tribunali
americani. La reclamante sostiene altresì che il giudice estero si sarebbe a
torto accontentato dei documenti non vincolanti prodotti dalla controparte,
quali delle semplici fatture e un contratto non firmato, omettendo l’accertamento
dei fatti più basilari nonché accogliendo acriticamente e in maniera
eccessivamente sommaria una pretesa inesistente in assenza di prove quanto al
suo fondamento e alla sua quantificazione ed esigibilità. La sentenza urterebbe
pertanto in maniera scioccante i principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico così come concepito in Svizzera.
Ora, la questione della competenza è già stata evasa. Altri
motivi di nullità della sentenza estera non vengono specificati con
l’impugnativa. Per quanto riguarda le restanti argomentazioni, comunque mai
avanzate in prima sede e dunque in contrasto con l’art. 326 CPC, la reclamante
non tiene conto delle conseguenze della contumacia, e meglio del fatto che il
giudice del Delaware, in assenza di una sua presa di posizione, poteva
accogliere la pretesa dell’attrice sulla base delle sole allegazioni di
quest’ultima. Aggiungasi che secondo l’Alta Corte, il fatto che una decisione
contumaciale non sia motivata o che il giudice non esamini d’ufficio se i fatti
allegati dalla parte attrice permettono di accertare il buon fondamento delle
sue conclusioni, non è contrario all’ordine pubblico svizzero (di cui non fa
parte il principio iura novit curia, cfr. DTF 116 II 625, consid. 4d).
Il reclamo non trova pertanto accoglimento nemmeno su questi punti.
7.3
Anche le restanti censure della reclamante relative all’esistenza
di motivi di rifiuto non possono sovvertire l’impugnato giudizio, in quanto
prive di sufficiente motivazione e pertanto irricevibili (art. 321 CPC). Difatti,
essa accenna alla mancata notifica della decisione contumaciale, lamenta una
violazione del divieto dell’anatocismo, la mancata indicazione del tasso di
cambio e la dubbia moralità della parte istante (che a suo dire, vista la sua
sede, sarebbe una società fantasma), senza tuttavia confrontarsi in alcun modo
con le considerazioni pretorili sopra esposte.
8.
Anche laddove la ricorrente
mette in dubbio la correttezza della procedura di exequatur, poiché a suo dire
fondata su documenti non chiari e su uno sbrigativo e sommario esame da parte
del primo giudice, la censura è eccessivamente generica e inadatta a scalfire
il primo giudizio, poiché non spiega quali principi sarebbero stati violati e
quali documenti sarebbero poco chiari. A quest’ultimo riguardo, nella misura in
cui la reclamante si riferisse ai documenti inerenti l’atto di citazione o la
sentenza contumaciale, le censure sono già state evase ai precedenti consid. 5
e 6 (a cui si rinvia).
9.
Nelle motivazioni
dell’impugnativa, la reclamante chiede a questa Camera di decidere se
l’esecuzione della decisione contumaciale debba essere subordinata alla
costituzione di una garanzia pari all’importo preteso dalla controparte in
analogia con l’art. 46 cpv. 3 CLug. Essa però non formula una simile richiesta
nel petitum, né tantomeno la motiva, spiegando perché essa sarebbe fondata,
non avendo la medesima d’altronde esposto valide riflessioni che facciano
dubitare del carattere definitivo della sentenza estera.
10.
Ne discende che il gravame,
nella misura della sua ricevibilità, dev’essere respinto, con conseguente
conferma della sentenza di primo grado. Con l’emanazione della presente
decisione, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo diventa
priva di oggetto, ritenuto in ogni caso che la stessa, ammissibile sono in via
del tutto eccezionale (art. 325 CPC), sarebbe stata da respingere: la
reclamante si è limitata a rilevare di avere un capitale sociale di fr.
1'242'000.- e che l’esecutività della decisione, con conseguente obbligo di
pagamento di USD 1'292'325.41, la costringerebbe a depositare immediatamente i
propri bilanci, ma non ha fornito alcuna prova in relazione al suo patrimonio
complessivo e alla sua situazione finanziaria.
11.
Le spese processuali e le
ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di USD
1'292'325.41 (fr. 1'188'939.38 al tasso di cambio odierno di 1 USD = fr. 0.92),
determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la
soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono
calcolate sulla base della tariffa di cui all’art. 14 LTG. Nella commisurazione
delle ripetibili si è tenuto conto, oltre che dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar, dei
criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar (segnatamente dell’importanza della
lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la
procedura di reclamo) e dell’art. 13 cpv. 1 RTar.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. Il
reclamo 5 febbraio 2021 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di seconda sede, pari a fr. 6’000.-, sono poste a carico
della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).