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Decisione

12.2021.22

Exequatur di una decisione contumaciale statunitense; produzione della necessaria documentazione; competenza indiretta del tribunale estero; motivi di rifiuto, ordre public

12 aprile 2021Italiano17 min

A.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.22

Lugano

12 aprile 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.807

della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 8

ottobre 2020 da

CO

1 (__________

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

con

cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera

la sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte Superiore dello Stato del Delaware

(USA) in data 15 luglio 2019 nella causa n. __________;

istanza

avversata dalla convenuta che il Pretore ha accolto con Decisione 25 gennaio

2021;

e ora sul Reclamo 5 febbraio 2021 con cui la convenuta ha postulato in via

preliminare la concessione dell’effetto

sospensivo e in via principale l’annullamento

dell’impugnato giudizio, con protesta di

tasse, spese e ripetibili;

mentre l’istante con risposta 22

febbraio 2021 si è opposta al reclamo chiedendone

l’integrale reiezione, pure con protesta

di tasse, spese e ripetibili;

viste altresì la replica spontanea 8

marzo 2021 della reclamante e la duplica spontanea

22 marzo 2021 della resistente;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con decisione contumaciale del

15 luglio 2019, la Corte Superiore dello Stato del Delaware (USA) ha accolto la

petizione 10 maggio 2019 di CO 1 condannando RE 1 a versarle l’importo di USD

1'292'325.41 oltre interessi (doc. C).

B.

Con istanza 8 ottobre 2020 CO

1 ha postulato innanzi al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il

riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della suddetta

decisione.

C.

In occasione dell’udienza del

19 novembre 2020, RE 1 si è integralmente opposta all’istanza. Con replica 18

dicembre 2020 e duplica 21 gennaio 2021 le parti si sono riconfermate nelle

proprie antitetiche posizioni.

D.

Con decisione 25 gennaio 2021

il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo le spese processuali, pari a fr.

4’000.-, a carico della convenuta, pure condannata a rifondere alla controparte

fr. 4'000.- per ripetibili.

E.

Con reclamo 5 febbraio 2021 la

convenuta si è aggravata contro tale giudizio, chiedendo in via preliminare la

concessione dell’effetto sospensivo e in via principale l’annullamento

dell’impugnato giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

F.

Con risposta 22 febbraio 2021

l’istante si è opposta al gravame postulandone l’integrale reiezione, pure con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

G.

Con replica spontanea 8 marzo 2021 e duplica

spontanea 22 marzo 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie

tesi, che verranno considerate, per quanto di rilievo, nei considerandi di

diritto.

E

considerato

in

diritto:

1.

Secondo l’art. 319 cpv. 1

lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice

dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il

riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze

estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv.

Considerandi

2.

CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla sua

notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, il reclamo 5 febbraio

2021.

è tempestivo.

2.

Quanto alla competenza

funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne il

riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera fondata su una questione

di diritto delle obbligazioni (violazione contrattuale), la stessa spetta a

questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).

3.

Il reclamo deve contenere i

motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321

cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la

sentenza di primo grado è contestata. Spetta alla reclamante confrontarsi con

la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe l’errore del primo giudice.

Ai sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono

essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

4.

Con l’impugnato giudizio il

primo giudice, dopo aver osservato che fra la Svizzera e gli Stati Uniti

d’America non esiste alcun trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione

delle rispettive decisioni giudiziarie e che pertanto la fattispecie va giudicata in applicazione della LDIP, ha riassunto le condizioni dettate dagli art. 25

seg. LDIP (v. p. 2-3, a cui si rinvia) e concluso che le stesse risultano

adempiute.

5.

Innanzitutto, secondo gli

accertamenti del primo giudice risultano adempiuti i presupposti di cui

all’art. 29 cpv. 1 lett. a-c LDIP, e meglio l’istante ha prodotto: un esemplare

tradotto e autenticato della decisione statunitense (doc. C); la documentazione

da cui si evince che la sentenza non può più essere impugnata con un rimedio

giuridico ordinario e meglio l’affidavit di cui al doc. D, tenuto

altresì conto che a oltre 6 mesi dall’emanazione della sentenza la convenuta

non ha sostenuto né tantomeno dimostrato di averla impugnata (per cui si deve

ammettere la sua crescita in giudicato); la documentazione, necessaria a fronte

della decisione contumaciale, attestante l’avvenuta notifica dell’atto

introduttivo della causa in data 17 giugno 2019 tramite regolare rogatoria

internazionale, conformemente alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa

alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e

extragiudiziari in materia civile o commerciale (doc. B).

5.1

Con l’impugnativa, la reclamante sembra mettere in discussione

l’esistenza della decisione contumaciale in questione, osservando che agli atti

non vi sarebbe la decisione in originale (rispettivamente una copia certificata

autentica della medesima, ritenuto che una semplice fotocopia non è sufficiente)

e che il plico doc. C citato dal primo giudice conterrebbe solamente un affidavit

“di una terza parte sconosciuta alla reclamante (tale signora __________)”.

Trattasi di argomentazioni mai avanzate in prima sede

e dunque irricevibili alla luce dell’art. 326 CPC. Comunque sia, l’affidavit a

cui si riferisce la reclamante è quello di cui al doc. D (che riferisce, tra le

altre cose, dell’assenza di un appello da parte di RE 1 contro la sentenza

contumaciale), mentre il plico doc. C contiene la documentazione nella versione

originale e con traduzione italiana, autenticata con relativa postilla ai sensi

della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione

degli atti pubblici esteri, attestante l’accoglimento della richiesta

dell’attore di emanazione della sentenza contumaciale (“entry of default judgment

by the clerk/prothonotary”) secondo l’art. 55 (b)(1) delle Superior Court Civil

Rules. La censura non è dunque atta a mutare il giudizio pretorile.

5.2

A mente della ricorrente, la procedura giudiziaria

estera sarebbe viziata da un’irregolare notifica sia della citazione in causa,

sia della sentenza. In particolare, i documenti allegati all’istanza 8 ottobre

2020.

della controparte non dimostrerebbero una regolare notifica. Con la

replica 8 marzo 2021, essa aggiunge che l’assenza della traduzione dell’atto

notificato nella sua lingua basterebbe per rendere la notifica inefficace,

rispettivamente che l’istante non ha allegato alcunché se non la notifica

postale.

Ora, posto che l’art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP pretende

la tempestiva citazione in giudizio, e non la notifica della sentenza

(questione che verrà piuttosto esaminata alla luce dei motivi di rifiuto ex

art. 27 LDIP), dette censure sono irricevibili per carente motivazione e confronto

con la decisione di primo grado nonché per tardività per quanto concerne la

questione della traduzione (mai esposta in prima sede), oltre che

manifestamente infondate. La reclamante omette difatti di confrontarsi con il

contenuto del plico

doc. B, attestante la trasmissione per via

rogatoriale, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell’Aia del 15 novembre

1965, dell’atto di citazione in giudizio (con l’avvertenza delle conseguenze in

caso di mancata reazione) e della domanda giudiziale del 10 maggio 2019 sia

nella versione originale che in quella tradotta in italiano, nonché la

ricezione della documentazione in data 17 giugno 2019.

5.3

Per il resto, la reclamante non contesta che la

decisione estera non può più essere impugnata con un rimedio giuridico

ordinario e che la stessa è passata in giudicato.

6.

Il giudice di prime cure ha

altresì accertato la competenza (indiretta) del giudice estero ai sensi degli art.

25.

lett. a e 26 lett. b LDIP, rilevando che le parti, nella clausola 23.1 del

loro contratto (cfr. plico doc. B) hanno sottoposto la controversia alla competenza del giudice dello Stato del Delaware, e che la convenuta non ha

spiegato perché la suddetta proroga di foro non dovrebbe essere valida o

applicabile alla fattispecie.

6.1

La reclamante sostiene invece che fra le parti non è mai stato

concluso alcun contratto, ritenuto che quello sub. doc. B non è da lei

controfirmato. Non vi sarebbe pertanto una valida proroga di foro, né

applicabili norme che prevedano la competenza dei giudici dello Stato del Delaware.

La reclamante, domiciliata in Svizzera, doveva essere qui convenuta giusta

l’art. 2 LDIP e in assenza di fori speciali alternativi, tenuto altresì conto

dell’art. 149 LDIP. Allo stesso risultato si giungerebbe applicando l’art. 2

CLug.

6.2

La censura non è atta a mutare il giudizio di prima sede.

Innanzitutto, avendo il Pretore osservato che la convenuta non aveva mosso

alcuna contestazione avverso la validità della proroga di foro, la reclamante

avrebbe dovuto confrontarsi con tale assunto, spiegando se e dove l’avesse

fatto. Ciò non è avvenuto. D’altronde, negli allegati di prima sede la medesima

non ha contestato l’esistenza e l’applicabilità del contratto 4 febbraio 2019,

che la controparte nella sua istanza 8 ottobre 2020 ha posto alla base delle

relazioni fra le parti e della competenza del giudice estero. Pertanto la

censura, tardiva, dev’essere dichiarata irricevibile (art. 326 CPC). Ad ogni

modo, premesso che la CLug non è applicabile alle relazioni fra Svizzera e

Stati Uniti, che l’art. 2 LDIP riguarda la competenza diretta e non quella

indiretta qui di rilievo, regolata all’art. 26 lett. a in connessione con

l’art. 149 LDIP per quanto attiene all’ambito obbligazionale, l’art. 26 lett. b

LDIP riserva esplicitamente la possibilità della proroga di foro (art. 5 LDIP).

A tal proposito, il plico doc. B contiene la domanda giudiziale del 10 maggio

2019.

e i relativi allegati nella versione originale inglese e nella traduzione

italiana, fra cui l’“Accordo tramite Lettera” (o “Letter Agreement”) del 4

febbraio 2019 recante nella versione originale sia il timbro di RE 1 sia la

firma del suo presidente __________ Mi__________, il quale oltre a rinviare al

pure annesso “Accordo reciproco di interconnessione per servizio di carrier”

(in cui è contenuta la proroga di foro citata dal primo giudice), stabilisce esso

stesso l’applicabilità delle leggi e la competenza territoriale del Delaware. A

tal riguardo, la reclamante non ha eccepito alcunché. L’accertamento pretorile

deve pertanto essere confermato.

7.

Con l’impugnata decisione, il

primo giudice ha escluso l’esistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27

LDIP. Ha innanzitutto esaminato la contestazione della convenuta secondo cui la

sentenza contumaciale non le è stata notificata. A tal proposito ha rinviato

alla giurisprudenza del Tribunale federale riferita proprio a una decisione

statunitense, secondo la quale il fatto che un ordinamento giuridico estero non

preveda la notifica della sentenza alla parte contumace è compatibile con

l’ordine pubblico svizzero, a condizione che essa sia stata debitamente

invitata a partecipare al processo o a farsi rappresentare (DTF 116 II 625, consid. 4c), ciò che è avvenuto con

l’esplicita avvertenza delle conseguenze della mancata comparizione. Dopo aver

scartato l’obiezione della presunta mancata crescita in giudicato della

decisione, per i motivi di cui si è già detto, il Pretore ha poi osservato che

il divieto dell’anatocismo (divieto del pagamento di interessi su interessi,

codificato in Svizzera all’art. 105 cpv. 3 CO), contrariamente a quanto preteso

dalla convenuta, non fa parte dell’ordine pubblico svizzero (STF 4A_634/2014

del 21 maggio 2015, consid. 5.2.2), ritenuto che la pretesa dell’istante è

stata accolta sulla base delle norme contrattuali liberamente pattuite, alle

quali trova applicazione il diritto dello Stato del Delaware e non quello

svizzero. La contestazione della convenuta relativa alla mancata indicazione

del tasso di cambio applicabile alla pretesa avversaria è stata pure rigettata,

non riguardando essa il tema dell’interesse pubblico ed essendo i tassi di

cambio notori e facilmente consultabili anche in rete. Lo stesso dicasi per la

contestazione secondo cui l’istante, avente la sua sede in un noto paradiso

fiscale, sarebbe di “dubbia moralità”, non potendo il semplice fatto di avere la

propria sede in uno Stato con un regime fiscale opaco e poco collaborativo

bastare a dimostrare una simile asserzione ed essendo stata la convenuta a

scegliere di intrattenere relazioni contrattuali con la controparte.

7.1

La reclamante si oppone, sostenendo in primo luogo che la

sentenza americana, emanata da un giudice incompetente, violerebbe delle

basilari garanzie procedurali e meglio il suo diritto a un processo equo e il

suo diritto di essere sentita, comprendente anche il diritto di essere citata

in giudizio al foro del proprio domicilio. La questione è stata nondimeno già

trattata ai precedenti consid. 5 e 6, ove si è confermata la regolare citazione

della reclamante, la sua conseguente possibilità di difendersi nel merito e la

competenza indiretta del tribunale statunitense, per cui la censura deve essere

respinta. Si può comunque precisare che l’art. 30 cpv. 2 Cost. citato nel

gravame stabilisce che la legge può prevedere un foro diverso da quello del

domicilio della parte convenuta. Con la replica, la reclamante aggiunge che i

30.

giorni di tempo assegnati con la citazione in giudizio per prendere posizione

sarebbero stati troppo brevi e l’avrebbero de facto privata del proprio

diritto alla difesa, per cui la citazione dovrebbe essere dichiarata contraria

all’ordine pubblico. Trattasi tuttavia di un’argomentazione mai avanzata in

prima sede nonché in ogni caso già proponibile con il reclamo, e per questo tardiva

e irricevibile. Comunque sia, posto che il termine assegnato era di 20 e non di

30.

giorni, esso non appare a tal punto breve da averla impossibilitata a

predisporre la propria difesa, e meglio a munirsi di un patrocinatore (segnatamente

su suolo americano), allestire e trasmettere una presa di posizione, ciò che non

è ostacolato dalle norme applicabili in materia di assistenza giudiziaria (appena

menzionate dalla reclamante senza alcuna specificazione), che riguardano invece

gli atti di forza pubblica.

7.2

In secondo luogo, a mente della reclamante il giudice del Delaware

non avrebbe tenuto conto dei principi fondamentali basilari di diritto

americano. Per quanto è dato capire, la reclamante ancora una volta si

riferisce all’asserita incompetenza del giudice estero, che questi avrebbe

trascurato. A suo dire, la decisione sarebbe nulla, per cui la sua esecuzione

comporterebbe un indebito arricchimento per la controparte e il suo diritto

alla restituzione di quanto versato, tuttavia soggetto a termini di

prescrizione assai brevi e inconciliabili con le tempistiche dei tribunali

americani. La reclamante sostiene altresì che il giudice estero si sarebbe a

torto accontentato dei documenti non vincolanti prodotti dalla controparte,

quali delle semplici fatture e un contratto non firmato, omettendo l’accertamento

dei fatti più basilari nonché accogliendo acriticamente e in maniera

eccessivamente sommaria una pretesa inesistente in assenza di prove quanto al

suo fondamento e alla sua quantificazione ed esigibilità. La sentenza urterebbe

pertanto in maniera scioccante i principi fondamentali dell’ordinamento

giuridico così come concepito in Svizzera.

Ora, la questione della competenza è già stata evasa. Altri

motivi di nullità della sentenza estera non vengono specificati con

l’impugnativa. Per quanto riguarda le restanti argomentazioni, comunque mai

avanzate in prima sede e dunque in contrasto con l’art. 326 CPC, la reclamante

non tiene conto delle conseguenze della contumacia, e meglio del fatto che il

giudice del Delaware, in assenza di una sua presa di posizione, poteva

accogliere la pretesa dell’attrice sulla base delle sole allegazioni di

quest’ultima. Aggiungasi che secondo l’Alta Corte, il fatto che una decisione

contumaciale non sia motivata o che il giudice non esamini d’ufficio se i fatti

allegati dalla parte attrice permettono di accertare il buon fondamento delle

sue conclusioni, non è contrario all’ordine pubblico svizzero (di cui non fa

parte il principio iura novit curia, cfr. DTF 116 II 625, consid. 4d).

Il reclamo non trova pertanto accoglimento nemmeno su questi punti.

7.3

Anche le restanti censure della reclamante relative all’esistenza

di motivi di rifiuto non possono sovvertire l’impugnato giudizio, in quanto

prive di sufficiente motivazione e pertanto irricevibili (art. 321 CPC). Difatti,

essa accenna alla mancata notifica della decisione contumaciale, lamenta una

violazione del divieto dell’anatocismo, la mancata indicazione del tasso di

cambio e la dubbia moralità della parte istante (che a suo dire, vista la sua

sede, sarebbe una società fantasma), senza tuttavia confrontarsi in alcun modo

con le considerazioni pretorili sopra esposte.

8.

Anche laddove la ricorrente

mette in dubbio la correttezza della procedura di exequatur, poiché a suo dire

fondata su documenti non chiari e su uno sbrigativo e sommario esame da parte

del primo giudice, la censura è eccessivamente generica e inadatta a scalfire

il primo giudizio, poiché non spiega quali principi sarebbero stati violati e

quali documenti sarebbero poco chiari. A quest’ultimo riguardo, nella misura in

cui la reclamante si riferisse ai documenti inerenti l’atto di citazione o la

sentenza contumaciale, le censure sono già state evase ai precedenti consid. 5

e 6 (a cui si rinvia).

9.

Nelle motivazioni

dell’impugnativa, la reclamante chiede a questa Camera di decidere se

l’esecuzione della decisione contumaciale debba essere subordinata alla

costituzione di una garanzia pari all’importo preteso dalla controparte in

analogia con l’art. 46 cpv. 3 CLug. Essa però non formula una simile richiesta

nel petitum, né tantomeno la motiva, spiegando perché essa sarebbe fondata,

non avendo la medesima d’altronde esposto valide riflessioni che facciano

dubitare del carattere definitivo della sentenza estera.

10.

Ne discende che il gravame,

nella misura della sua ricevibilità, dev’essere respinto, con conseguente

conferma della sentenza di primo grado. Con l’emanazione della presente

decisione, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo diventa

priva di oggetto, ritenuto in ogni caso che la stessa, ammissibile sono in via

del tutto eccezionale (art. 325 CPC), sarebbe stata da respingere: la

reclamante si è limitata a rilevare di avere un capitale sociale di fr.

1'242'000.- e che l’esecutività della decisione, con conseguente obbligo di

pagamento di USD 1'292'325.41, la costringerebbe a depositare immediatamente i

propri bilanci, ma non ha fornito alcuna prova in relazione al suo patrimonio

complessivo e alla sua situazione finanziaria.

11.

Le spese processuali e le

ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di USD

1'292'325.41 (fr. 1'188'939.38 al tasso di cambio odierno di 1 USD = fr. 0.92),

determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la

soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono

calcolate sulla base della tariffa di cui all’art. 14 LTG. Nella commisurazione

delle ripetibili si è tenuto conto, oltre che dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar, dei

criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar (segnatamente dell’importanza della

lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la

procedura di reclamo) e dell’art. 13 cpv. 1 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. Il

reclamo 5 febbraio 2021 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di seconda sede, pari a fr. 6’000.-, sono poste a carico

della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del

Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).