12.2021.23
Contratto di lavoro - licenziamento in tronco
20 luglio 2021Italiano14 min
I. L’appello 8
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.23
Lugano
20 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2020.40 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con azione creditoria (recte:
petizione) 19 ottobre 2020 da
AO
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'755.70 oltre
interessi al 5% dal 30 giugno 2020;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con decisione 18 gennaio 2021
ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 2'431.-
lordi oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020;
appellante l'attrice con
appello 8 febbraio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 11 marzo 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1,
cittadina italiana domiciliata a __________, è stata assunta dall’associazione AO
1, dal 1° marzo 2019 e a tempo indeterminato, quale rappresentante legale nei
Centri __________, con un grado d’occupazione del 60% e un salario mensile
lordo dovuto per 13 mensilità di fr. 3'960.- (doc. B).
Con lettera 15 giugno
2020 (doc. H) la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con
effetto immediato e meglio dal 1° giugno 2020, rilevando che il fatto che la
lavoratrice avesse annunciato all’Ufficio controllo abitanti di __________ la
sua partenza definitiva dalla Svizzera per l’Italia, e meglio per __________, ciò
che equivaleva alla rinuncia al permesso di domicilio C di cui era titolare,
non l’autorizzava più a svolgere un’attività lavorativa in Svizzera, e
aggiungendo poi che la proposta da lei nel frattempo avanzata di continuare
l’attività lavorativa in forza di un nuovo permesso per frontalieri G era “particolarmente
problematica”, visto che l’attività dell’associazione dipendeva in buona
parte da mandati pubblici sottoscritti con il Cantone e la Confederazione “ciò
che rende sensibile la tematica dell’eventuale assunzione di personale non
residente in Svizzera”, e non poteva essere accettata.
2. Ritenendo
ingiustificato il provvedimento, oltretutto con effetto retroattivo, adottato nei
suoi confronti, con petizione 19 ottobre 2020 AP 1, al beneficio della
necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio l’associazione
AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, per ottenerne,
in virtù dell’art. 337c cpv. 1 e 3 CO, la condanna al pagamento di complessivi fr.
23'755.70, somma corrispondente agli stipendi mensili comprensivi della
relativa quota parte di tredicesima dal 1° giugno al 30 settembre 2020, data di
scadenza del termine di disdetta ordinario (fr. 17'276.60), e all’indennità per
licenziamento in tronco ingiustificato pari a un mese e mezzo di salario (fr.
6'479.10), il tutto oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020.
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Con decisione 18
gennaio 2021 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 2'431.- lordi oltre interessi al 5%
dal 30 giugno 2020, senza prelevare tassa di giustizia e spese, e obbligando l’attrice
a rifonderle fr. 90.- a titolo di indennità d’inconvenienza parziale. Egli ha
in sostanza riconosciuto all’attrice unicamente il salario comprensivo della
relativa quota parte di tredicesima dal 1° al 17 giugno 2020, data di ricevimento
della lettera di licenziamento di cui al doc. H, non essendo possibile disdire
un contratto di lavoro con effetto retroattivo.
4. Con l’appello 8
febbraio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 11
marzo 2021, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Il Pretore aggiunto,
dopo aver rammentato che il rifiuto dell’autorizzazione o del rinnovo
dell’autorizzazione richiesta agli stranieri per poter lavorare in Svizzera non
comportava la nullità del contratto di lavoro tra le parti ma permetteva di
principio a ciascuna di loro di disdire il contratto di lavoro con effetto
immediato ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. DTF 114 II 279; TF 4C.235/1996 del 23
settembre 1996 pubbl. in RVJ 1997 p. 189, 4C.306/2000 del 14 dicembre 2000), ha
ritenuto che nel caso di specie il licenziamento in tronco dell’attrice da
parte della convenuta fosse giustificato. La notifica della partenza dalla
Svizzera annunciata dall’attrice all’autorità competente a fine maggio 2020 (cfr.
petizione p. 3) aveva in effetti comportato la decadenza del suo permesso C (cfr.
art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) e di conseguenza anche l’istantanea perdita della
possibilità di esercitare legalmente un’attività lucrativa in Svizzera. Non aveva
per contro trovato conferma in alcuna base legale la circostanza da lei evocata
e apparentemente risultante dal sito internet della Sezione della popolazione
(doc. L), secondo cui una persona straniera, già titolare di un permesso di
domicilio C, che chiedeva il rilascio di un permesso per frontalieri G, avrebbe
potuto continuare a svolgere la propria attività lavorativa in Svizzera prima
della decisione della relativa istanza se la domanda era stata presentata entro
6 mesi dalla partenza. E nemmeno la circostanza che essa fosse una cittadina
UE/AELS, e dunque al beneficio dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone (in seguito: ALC), migliorava la sua
posizione.
Preso atto che dal momento
dell’annuncio della partenza dalla Svizzera le norme di diritto pubblico sul
permesso di lavoro erano state dall’attrice violate in modo permanente, il
Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che la convenuta, significando la disdetta
il 15 giugno 2020, avesse agito tempestivamente.
6. In questa
sede l’attrice ha ribadito che il suo licenziamento era del tutto ingiustificato,
non essendo stato causato dal rifiuto del rilascio del permesso per frontalieri
G, in realtà mai decretato dall’autorità preposta, quanto al pretestuoso
rifiuto della convenuta di provvedere all’inoltro di un’istanza in tal senso,
che in base agli art. 7, 13, 28 e 32 dell’Allegato I ALC e agli art. 4 cpv. 2 e
3bis OLCP le avrebbe sin da subito permesso di continuare a lavorare in
Svizzera, tanto più che in base all’art. 61 cpv. 2 LStrI il suo permesso di
domicilio C nemmeno era ancora decaduto. Ed ha aggiunto che la lettera di
licenziamento, pervenutale solo il 17 giugno 2020, era stata in ogni caso significata
tardivamente, atteso che già il 2 giugno 2020 essa aveva informato la convenuta
di aver annunciato la sua partenza dalla Svizzera (cfr. doc. H, risposta p. 1) e
che la decisione di disdire il contratto era stata presa da quest’ultima già in
occasione della riunione dell’8 giugno 2020 (cfr. risposta p. 2).
7.
7.1. Giusta l'art. 337 cpv.
1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ritenuto che,
in base al cpv. 2 della norma, è considerata "causa grave", in
particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di
esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto.
La
disdetta immediata del contratto ex art. 337 CO configura
un provvedimento straordinario ed estremo, ragione per cui la giurisprudenza
l'ammette con riserbo, solamente in presenza di un atteggiamento che ha
compromesso la relazione di fiducia fra le parti - presupposto essenziale di un
rapporto di lavoro - o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del
contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile (cfr. DTF
127 III 153 consid. 1a; TF 4C.10/2002 del 9 luglio 2002 consid. 3.4).
7.2. Nel caso di specie l’assunto
del Pretore aggiunto secondo cui il licenziamento immediato significato all’attrice
il 17 giugno 2020 sarebbe stato giustificato non può essere condiviso.
È di per sé a ragione che
il giudice di prime cure ha rilevato che in base all’art. 61 cpv. 1 lett. a
LStrI la notifica della partenza dalla Svizzera annunciata dall’attrice all’autorità
competente a fine maggio 2020, poi comunicata alla convenuta il 2 giugno 2020
(cfr. doc. H, risposta p. 1, risposta all’appello p. 2), aveva comportato la
decadenza del permesso di domicilio C di cui essa era titolare (l’art. 61 cpv.
2 LStrI, a cui l’attrice ha fatto riferimento in questa sede e secondo cui il
permesso di domicilio decadeva solo dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera,
essendo invece applicabile solo nel caso - che qui pacificamente non ricorreva
- in cui “lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria
partenza” all’autorità competente) e con ciò la perdita della possibilità
di esercitare legalmente un’attività lucrativa in Svizzera, con la conseguenza
che a quel momento il suo licenziamento immediato ad opera della convenuta,
confrontata anche con il rischio di esporsi alle eventuali sanzioni penali di
cui all’art. 117 LStrI, sarebbe stato senz’altro giustificato.
Sennonché, come rilevato
con pertinenza dall’attrice, la situazione si è modificata in modo sostanziale nei
giorni successivi, in un periodo in cui per altro essa era impossibilitata a
lavorare per malattia (dapprima dal 2 al 14 giugno 2020 [doc. D] e poi dal 15
al 28 giugno 2020 [doc. G]), a seguito della proposta da lei avanzata di
continuare l’attività lavorativa in forza di un nuovo permesso per frontalieri G
e soprattutto del rifiuto della convenuta di inoltrare l’istanza in tal senso già
allestita dall’attrice (cfr. doc. E, risposta p. 2, risposta all’appello p. 2),
motivato dalla “sensibilità” della “tematica dell’eventuale assunzione
di personale non residente in Svizzera” (doc. H).
Per dottrina e giurisprudenza
invalsa, il datore di lavoro ha in effetti nei confronti del lavoratore
straniero il dovere di assolvere tutte le pratiche amministrative necessarie
per assicurare la continuità dei rapporti contrattuali (cfr. JAR 1997 p. 153 e
in particolare p. 156, poi confermata da TF 4C.235/1996 del 23 settembre 1996
pubbl. in RVJ 1997 p. 189 e in particolare p. 191) e, se non adempie questo suo
obbligo e anzi provvede a disdire il contratto con effetto immediato,
quest’ultimo provvedimento dev’essere considerato ingiustificato (cfr. Aubert, Contrat de travail et
autorisation de travail, in SJ 1988 p. 622 seg., con riferimento a TF 29 marzo
1960 in re C., non pubbl.; Carruzzo,
Le contrat individuel de travail, n. 18 ad art. 320 CO, con riferimento a
JU-TRAV 1998 p. 49; cfr. pure JAR 2010 p. 485 e in particolare p. 488 seg.).
Nel caso di specie, stante l’esistenza tra le parti di un valido contratto di
lavoro e a fronte della decadenza del permesso di domicilio C di cui l’attrice
era titolare e della proposta di quest’ultima, allora assente dal lavoro per
malattia, di continuare l’attività lavorativa in forza di un nuovo permesso per
frontalieri G, la convenuta avrebbe pertanto dovuto prestarsi, non potendosi nelle
particolari circostanze rimproverarle un comportamento - intenzionale o anche
solo negligente - lesivo della LStrI e con ciò penalmente reprensibile, ad
inoltrare l’istanza in tal senso già allestita dalla controparte (cfr., per
analogia, la fattispecie di cui alle sentenze JAR 1997 e RVJ 1997 citate sopra,
in cui il datore di lavoro aveva rifiutato di inoltrare, a favore di un lavoratore
straniero al beneficio di un permesso per dimoranti temporanei L di prossima
scadenza, l’istanza per il rilascio di un nuovo permesso di dimora B, cadendo
così in mora), che con ogni evidenza sarebbe stata accolta (anche perché le
condizioni di cui agli art. 13, 18 segg. e 25 LStrI rispettivamente quelle di
cui agli art. 7 e 28 dell’Allegato I ALC erano adempiute e la convenuta nemmeno
ha comunque addotto e provato eventuali ragioni di fatto o di diritto che ne
avrebbero giustificato la reiezione). La convenuta non poteva pertanto limitarsi
a respingere la proposta della controparte, per compiacere, senza che alcuna disposizione
legale lo imponesse, non meglio precisate autorità cantonali o federali asseritamente
“sensibili” alla “tematica dell’eventuale assunzione di personale non
residente in Svizzera” (doc. H). In ogni caso, dal solo fatto, per altro
mai comunicato in precedenza all’attrice e dunque a lei nemmeno opponibile, che
la convenuta avesse a suo tempo confermato alla Segreteria di Stato della migrazione
(SEM) di aver inoltrato “allenfalls erforderliche aufenthaltsrechtliche Bewilligungen”
per i rappresentanti legali nei Centri federali d’asilo da lei assunti (doc. 2),
non si poteva ancora concludere che essa non avrebbe potuto impiegare
lavoratori stranieri con un permesso per frontalieri G.
Contrariamente a quanto
preteso dalla convenuta, non si trattava dunque di assumere un dipendente non
residente in Svizzera, ma di continuare il rapporto lavorativo con dipendente
da tempo impiegato e che aveva trasferito il suo domicilio all’estero.
Per il resto, la convenuta,
pur avendo nuovamente evocato in questa sede l’esistenza di non meglio
precisati “dubbi” sul fatto che il domicilio dell’attrice in Svizzera sino al
31 maggio 2020 potesse persino non essere stato effettivo aggiungendo che ciò avrebbe
ulteriormente rafforzato la sua decisione di disdire il contratto, non ha
fornito alcuna prova a tale proposito. La richiesta da lei formulata in prima
istanza volta all’acquisizione di alcuni documenti atti a comprovare quella
circostanza (cfr. risposta p. 3) è in effetti poi stata abbandonata in
occasione dell’udienza di dibattimento (cfr. verbale 13 gennaio 2021 p. 1), per
cui non può più essere qui riproposta (art. 317 cpv. 1 CPC), fermo restando in
ogni caso che i documenti in questione, concernenti più che altro il marito
dell’attrice e non quest’ultima, nemmeno erano rilevanti per chiarire quel
particolare aspetto.
7.3. In tali circostanze,
non occorre esaminare se il licenziamento in tronco, significato 15 giorni dopo
che l’attrice aveva informato la convenuta di aver annunciato la sua partenza
dalla Svizzera e 9 giorni dopo che quest’ultima aveva deciso di disdire il
contratto, le sia poi stato comunicato tempestivamente.
8. Accertato così
il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco significato
all’attrice, si tratta ora di quantificare le spettanze a suo favore, che -
come si dirà - possono essere riconosciute come preteso nella petizione.
All’attrice, oltre allo stipendio comprensivo della relativa quota parte di
tredicesima dal 1° al 17 giugno 2020 già attribuito dal Pretore aggiunto per
l’impossibilità di disdire un contratto di lavoro con effetto retroattivo, deve
innanzitutto essere attribuito, in virtù dell’art. 337c cpv. 1 CO, lo stipendio
comprensivo della relativa quota parte di tredicesima dal 18 giugno al 30
settembre 2020, data di scadenza del termine di disdetta ordinario di 3 mesi
pacificamente previsto dall’art. 6 cpv. 2 del contratto collettivo di lavoro __________
(per un importo complessivo di fr. 17'276.60). Alla stessa deve poi essere concessa,
in base all’art. 337c cpv. 3 CO, l’indennità per licenziamento in tronco
ingiustificato pari a un mese e mezzo di salario da lei rivendicata (di fr.
6'479.10), che nelle particolari circostanze, ed in particolare a fronte della
gravità del comportamento tenuto dalla convenuta nei confronti dell’attrice, la
cui attività lavorativa non aveva per altro mai dato adito a critiche e che
oltretutto - come detto - in quel periodo era assente per malattia (doc. D e G),
risulta senz’altro congrua e adeguata. Il tutto, oltre agli interessi di mora
dalla data indicata nella petizione (30 giugno 2020).
9. Ne discende, in
accoglimento dell’appello dell’attrice, che la petizione dev’essere integralmente
ammessa.
Le ripetibili di entrambe
le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Trattandosi di una
controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano invece spese processuali (art. 114
lett. c CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
Fatti
I. L’appello 8
febbraio 2021 di AP 1 è accolto. Di
conseguenza la decisione 18 gennaio 2021 del Pretore aggiunto della
giurisdizione di Mendrisio-Sud è
così riformata:
1. La petizione
è accolta.
Di
conseguenza l’associazione AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 23'755.70
oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020.
2.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. La convenuta rifonderà
all’attrice fr. 2’000.- per ripetibili.
Considerandi
II. Non si prelevano
spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 1’000.- per
ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).