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Decisione

12.2021.23

Contratto di lavoro - licenziamento in tronco

20 luglio 2021Italiano14 min

I. L’appello 8

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.23

Lugano

20 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2020.40 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con azione creditoria (recte:

petizione) 19 ottobre 2020 da

AO

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'755.70 oltre

interessi al 5% dal 30 giugno 2020;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

aggiunto con decisione 18 gennaio 2021

ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 2'431.-

lordi oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020;

appellante l'attrice con

appello 8 febbraio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 11 marzo 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta

di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1,

cittadina italiana domiciliata a __________, è stata assunta dall’associazione AO

1, dal 1° marzo 2019 e a tempo indeterminato, quale rappresentante legale nei

Centri __________, con un grado d’occupazione del 60% e un salario mensile

lordo dovuto per 13 mensilità di fr. 3'960.- (doc. B).

Con lettera 15 giugno

2020 (doc. H) la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con

effetto immediato e meglio dal 1° giugno 2020, rilevando che il fatto che la

lavoratrice avesse annunciato all’Ufficio controllo abitanti di __________ la

sua partenza definitiva dalla Svizzera per l’Italia, e meglio per __________, ciò

che equivaleva alla rinuncia al permesso di domicilio C di cui era titolare,

non l’autorizzava più a svolgere un’attività lavorativa in Svizzera, e

aggiungendo poi che la proposta da lei nel frattempo avanzata di continuare

l’attività lavorativa in forza di un nuovo permesso per frontalieri G era “particolarmente

problematica”, visto che l’attività dell’associazione dipendeva in buona

parte da mandati pubblici sottoscritti con il Cantone e la Confederazione “ciò

che rende sensibile la tematica dell’eventuale assunzione di personale non

residente in Svizzera”, e non poteva essere accettata.

2. Ritenendo

ingiustificato il provvedimento, oltretutto con effetto retroattivo, adottato nei

suoi confronti, con petizione 19 ottobre 2020 AP 1, al beneficio della

necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio l’associazione

AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, per ottenerne,

in virtù dell’art. 337c cpv. 1 e 3 CO, la condanna al pagamento di complessivi fr.

23'755.70, somma corrispondente agli stipendi mensili comprensivi della

relativa quota parte di tredicesima dal 1° giugno al 30 settembre 2020, data di

scadenza del termine di disdetta ordinario (fr. 17'276.60), e all’indennità per

licenziamento in tronco ingiustificato pari a un mese e mezzo di salario (fr.

6'479.10), il tutto oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020.

La convenuta si è integralmente

opposta alla petizione.

3. Con decisione 18

gennaio 2021 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha

condannato la convenuta al pagamento di fr. 2'431.- lordi oltre interessi al 5%

dal 30 giugno 2020, senza prelevare tassa di giustizia e spese, e obbligando l’attrice

a rifonderle fr. 90.- a titolo di indennità d’inconvenienza parziale. Egli ha

in sostanza riconosciuto all’attrice unicamente il salario comprensivo della

relativa quota parte di tredicesima dal 1° al 17 giugno 2020, data di ricevimento

della lettera di licenziamento di cui al doc. H, non essendo possibile disdire

un contratto di lavoro con effetto retroattivo.

4. Con l’appello 8

febbraio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 11

marzo 2021, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi. Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

5. Il Pretore aggiunto,

dopo aver rammentato che il rifiuto dell’autorizzazione o del rinnovo

dell’autorizzazione richiesta agli stranieri per poter lavorare in Svizzera non

comportava la nullità del contratto di lavoro tra le parti ma permetteva di

principio a ciascuna di loro di disdire il contratto di lavoro con effetto

immediato ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. DTF 114 II 279; TF 4C.235/1996 del 23

settembre 1996 pubbl. in RVJ 1997 p. 189, 4C.306/2000 del 14 dicembre 2000), ha

ritenuto che nel caso di specie il licenziamento in tronco dell’attrice da

parte della convenuta fosse giustificato. La notifica della partenza dalla

Svizzera annunciata dall’attrice all’autorità competente a fine maggio 2020 (cfr.

petizione p. 3) aveva in effetti comportato la decadenza del suo permesso C (cfr.

art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI) e di conseguenza anche l’istantanea perdita della

possibilità di esercitare legalmente un’attività lucrativa in Svizzera. Non aveva

per contro trovato conferma in alcuna base legale la circostanza da lei evocata

e apparentemente risultante dal sito internet della Sezione della popolazione

(doc. L), secondo cui una persona straniera, già titolare di un permesso di

domicilio C, che chiedeva il rilascio di un permesso per frontalieri G, avrebbe

potuto continuare a svolgere la propria attività lavorativa in Svizzera prima

della decisione della relativa istanza se la domanda era stata presentata entro

6 mesi dalla partenza. E nemmeno la circostanza che essa fosse una cittadina

UE/AELS, e dunque al beneficio dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla

libera circolazione delle persone (in seguito: ALC), migliorava la sua

posizione.

Preso atto che dal momento

dell’annuncio della partenza dalla Svizzera le norme di diritto pubblico sul

permesso di lavoro erano state dall’attrice violate in modo permanente, il

Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che la convenuta, significando la disdetta

il 15 giugno 2020, avesse agito tempestivamente.

6. In questa

sede l’attrice ha ribadito che il suo licenziamento era del tutto ingiustificato,

non essendo stato causato dal rifiuto del rilascio del permesso per frontalieri

G, in realtà mai decretato dall’autorità preposta, quanto al pretestuoso

rifiuto della convenuta di provvedere all’inoltro di un’istanza in tal senso,

che in base agli art. 7, 13, 28 e 32 dell’Allegato I ALC e agli art. 4 cpv. 2 e

3bis OLCP le avrebbe sin da subito permesso di continuare a lavorare in

Svizzera, tanto più che in base all’art. 61 cpv. 2 LStrI il suo permesso di

domicilio C nemmeno era ancora decaduto. Ed ha aggiunto che la lettera di

licenziamento, pervenutale solo il 17 giugno 2020, era stata in ogni caso significata

tardivamente, atteso che già il 2 giugno 2020 essa aveva informato la convenuta

di aver annunciato la sua partenza dalla Svizzera (cfr. doc. H, risposta p. 1) e

che la decisione di disdire il contratto era stata presa da quest’ultima già in

occasione della riunione dell’8 giugno 2020 (cfr. risposta p. 2).

7.

7.1. Giusta l'art. 337 cpv.

1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo

recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ritenuto che,

in base al cpv. 2 della norma, è considerata "causa grave", in

particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di

esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto.

La

disdetta immediata del contratto ex art. 337 CO configura

un provvedimento straordinario ed estremo, ragione per cui la giurisprudenza

l'ammette con riserbo, solamente in presenza di un atteggiamento che ha

compromesso la relazione di fiducia fra le parti - presupposto essenziale di un

rapporto di lavoro - o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del

contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile (cfr. DTF

127 III 153 consid. 1a; TF 4C.10/2002 del 9 luglio 2002 consid. 3.4).

7.2. Nel caso di specie l’assunto

del Pretore aggiunto secondo cui il licenziamento immediato significato all’attrice

il 17 giugno 2020 sarebbe stato giustificato non può essere condiviso.

È di per sé a ragione che

il giudice di prime cure ha rilevato che in base all’art. 61 cpv. 1 lett. a

LStrI la notifica della partenza dalla Svizzera annunciata dall’attrice all’autorità

competente a fine maggio 2020, poi comunicata alla convenuta il 2 giugno 2020

(cfr. doc. H, risposta p. 1, risposta all’appello p. 2), aveva comportato la

decadenza del permesso di domicilio C di cui essa era titolare (l’art. 61 cpv.

2 LStrI, a cui l’attrice ha fatto riferimento in questa sede e secondo cui il

permesso di domicilio decadeva solo dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera,

essendo invece applicabile solo nel caso - che qui pacificamente non ricorreva

- in cui “lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria

partenza” all’autorità competente) e con ciò la perdita della possibilità

di esercitare legalmente un’attività lucrativa in Svizzera, con la conseguenza

che a quel momento il suo licenziamento immediato ad opera della convenuta,

confrontata anche con il rischio di esporsi alle eventuali sanzioni penali di

cui all’art. 117 LStrI, sarebbe stato senz’altro giustificato.

Sennonché, come rilevato

con pertinenza dall’attrice, la situazione si è modificata in modo sostanziale nei

giorni successivi, in un periodo in cui per altro essa era impossibilitata a

lavorare per malattia (dapprima dal 2 al 14 giugno 2020 [doc. D] e poi dal 15

al 28 giugno 2020 [doc. G]), a seguito della proposta da lei avanzata di

continuare l’attività lavorativa in forza di un nuovo permesso per frontalieri G

e soprattutto del rifiuto della convenuta di inoltrare l’istanza in tal senso già

allestita dall’attrice (cfr. doc. E, risposta p. 2, risposta all’appello p. 2),

motivato dalla “sensibilità” della “tematica dell’eventuale assunzione

di personale non residente in Svizzera” (doc. H).

Per dottrina e giurisprudenza

invalsa, il datore di lavoro ha in effetti nei confronti del lavoratore

straniero il dovere di assolvere tutte le pratiche amministrative necessarie

per assicurare la continuità dei rapporti contrattuali (cfr. JAR 1997 p. 153 e

in particolare p. 156, poi confermata da TF 4C.235/1996 del 23 settembre 1996

pubbl. in RVJ 1997 p. 189 e in particolare p. 191) e, se non adempie questo suo

obbligo e anzi provvede a disdire il contratto con effetto immediato,

quest’ultimo provvedimento dev’essere considerato ingiustificato (cfr. Aubert, Contrat de travail et

autorisation de travail, in SJ 1988 p. 622 seg., con riferimento a TF 29 marzo

1960 in re C., non pubbl.; Carruzzo,

Le contrat individuel de travail, n. 18 ad art. 320 CO, con riferimento a

JU-TRAV 1998 p. 49; cfr. pure JAR 2010 p. 485 e in particolare p. 488 seg.).

Nel caso di specie, stante l’esistenza tra le parti di un valido contratto di

lavoro e a fronte della decadenza del permesso di domicilio C di cui l’attrice

era titolare e della proposta di quest’ultima, allora assente dal lavoro per

malattia, di continuare l’attività lavorativa in forza di un nuovo permesso per

frontalieri G, la convenuta avrebbe pertanto dovuto prestarsi, non potendosi nelle

particolari circostanze rimproverarle un comportamento - intenzionale o anche

solo negligente - lesivo della LStrI e con ciò penalmente reprensibile, ad

inoltrare l’istanza in tal senso già allestita dalla controparte (cfr., per

analogia, la fattispecie di cui alle sentenze JAR 1997 e RVJ 1997 citate sopra,

in cui il datore di lavoro aveva rifiutato di inoltrare, a favore di un lavoratore

straniero al beneficio di un permesso per dimoranti temporanei L di prossima

scadenza, l’istanza per il rilascio di un nuovo permesso di dimora B, cadendo

così in mora), che con ogni evidenza sarebbe stata accolta (anche perché le

condizioni di cui agli art. 13, 18 segg. e 25 LStrI rispettivamente quelle di

cui agli art. 7 e 28 dell’Allegato I ALC erano adempiute e la convenuta nemmeno

ha comunque addotto e provato eventuali ragioni di fatto o di diritto che ne

avrebbero giustificato la reiezione). La convenuta non poteva pertanto limitarsi

a respingere la proposta della controparte, per compiacere, senza che alcuna disposizione

legale lo imponesse, non meglio precisate autorità cantonali o federali asseritamente

“sensibili” alla “tematica dell’eventuale assunzione di personale non

residente in Svizzera” (doc. H). In ogni caso, dal solo fatto, per altro

mai comunicato in precedenza all’attrice e dunque a lei nemmeno opponibile, che

la convenuta avesse a suo tempo confermato alla Segreteria di Stato della migrazione

(SEM) di aver inoltrato “allenfalls erforderliche aufenthaltsrechtliche Bewilligungen”

per i rappresentanti legali nei Centri federali d’asilo da lei assunti (doc. 2),

non si poteva ancora concludere che essa non avrebbe potuto impiegare

lavoratori stranieri con un permesso per frontalieri G.

Contrariamente a quanto

preteso dalla convenuta, non si trattava dunque di assumere un dipendente non

residente in Svizzera, ma di continuare il rapporto lavorativo con dipendente

da tempo impiegato e che aveva trasferito il suo domicilio all’estero.

Per il resto, la convenuta,

pur avendo nuovamente evocato in questa sede l’esistenza di non meglio

precisati “dubbi” sul fatto che il domicilio dell’attrice in Svizzera sino al

31 maggio 2020 potesse persino non essere stato effettivo aggiungendo che ciò avrebbe

ulteriormente rafforzato la sua decisione di disdire il contratto, non ha

fornito alcuna prova a tale proposito. La richiesta da lei formulata in prima

istanza volta all’acquisizione di alcuni documenti atti a comprovare quella

circostanza (cfr. risposta p. 3) è in effetti poi stata abbandonata in

occasione dell’udienza di dibattimento (cfr. verbale 13 gennaio 2021 p. 1), per

cui non può più essere qui riproposta (art. 317 cpv. 1 CPC), fermo restando in

ogni caso che i documenti in questione, concernenti più che altro il marito

dell’attrice e non quest’ultima, nemmeno erano rilevanti per chiarire quel

particolare aspetto.

7.3. In tali circostanze,

non occorre esaminare se il licenziamento in tronco, significato 15 giorni dopo

che l’attrice aveva informato la convenuta di aver annunciato la sua partenza

dalla Svizzera e 9 giorni dopo che quest’ultima aveva deciso di disdire il

contratto, le sia poi stato comunicato tempestivamente.

8. Accertato così

il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco significato

all’attrice, si tratta ora di quantificare le spettanze a suo favore, che -

come si dirà - possono essere riconosciute come preteso nella petizione.

All’attrice, oltre allo stipendio comprensivo della relativa quota parte di

tredicesima dal 1° al 17 giugno 2020 già attribuito dal Pretore aggiunto per

l’impossibilità di disdire un contratto di lavoro con effetto retroattivo, deve

innanzitutto essere attribuito, in virtù dell’art. 337c cpv. 1 CO, lo stipendio

comprensivo della relativa quota parte di tredicesima dal 18 giugno al 30

settembre 2020, data di scadenza del termine di disdetta ordinario di 3 mesi

pacificamente previsto dall’art. 6 cpv. 2 del contratto collettivo di lavoro __________

(per un importo complessivo di fr. 17'276.60). Alla stessa deve poi essere concessa,

in base all’art. 337c cpv. 3 CO, l’indennità per licenziamento in tronco

ingiustificato pari a un mese e mezzo di salario da lei rivendicata (di fr.

6'479.10), che nelle particolari circostanze, ed in particolare a fronte della

gravità del comportamento tenuto dalla convenuta nei confronti dell’attrice, la

cui attività lavorativa non aveva per altro mai dato adito a critiche e che

oltretutto - come detto - in quel periodo era assente per malattia (doc. D e G),

risulta senz’altro congrua e adeguata. Il tutto, oltre agli interessi di mora

dalla data indicata nella petizione (30 giugno 2020).

9. Ne discende, in

accoglimento dell’appello dell’attrice, che la petizione dev’essere integralmente

ammessa.

Le ripetibili di entrambe

le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Trattandosi di una

controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso

inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano invece spese processuali (art. 114

lett. c CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

Fatti

I. L’appello 8

febbraio 2021 di AP 1 è accolto. Di

conseguenza la decisione 18 gennaio 2021 del Pretore aggiunto della

giurisdizione di Mendrisio-Sud è

così riformata:

1. La petizione

è accolta.

Di

conseguenza l’associazione AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 23'755.70

oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020.

2.

Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. La convenuta rifonderà

all’attrice fr. 2’000.- per ripetibili.

Considerandi

II. Non si prelevano

spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 1’000.- per

ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).