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Decisione

12.2021.24

Mandato, responsabilità contrattuale, risarcimento del danno

31 marzo 2022Italiano52 min

dei soliti fr. 4'000.-). Questa e-mail faceva seguito a una dell’avv. M__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.24

Lugano

31 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2012.201 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 ottobre 2012 da

AO 1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

con cui l’attrice, a quel tempo Te__________ Inc., ragione sociale

poi mutata in AO 1, ha chiesto la condanna della convenuta, a quel tempo AP 1

al pagamento di almeno Euro 658’000.- o del controvalore in CHF, oltre

interessi di mora dall’11 settembre 2008, riservati eventuali importi maggiori

risultanti dalla perizia giudiziaria, nonché al pagamento di Euro 26'000.- o

del controvalore in CHF, oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2008, con

protesta di tasse, spese e ripetibili;

domanda avversata dalla controparte e che il Pretore con decisione

31 dicembre 2020 ha accolto, condannando AP 1 a pagare all’attrice Euro

658'000.- oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2008 e Euro 26'000.- oltre

interessi al 5% dal 12 novembre 2008, caricando la tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 18'000.- alla convenuta, chiamata a corrispondere alla

controparte fr. 40'750.- a titolo di ripetibili, nonché disponendo che la

cauzione per le spese ripetibili di fr. 45'000.- versata da Te__________ Inc.

il 22 novembre 2012 fosse liberata a suo favore a crescita in giudicato della

decisione;

appellante la convenuta che con appello 9 febbraio 2021 ha chiesto di

riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e richiesta di sblocco a

suo favore della cauzione processuale fino a decorrenza delle ripetibili

assegnatele;

preso

atto della risposta 25 marzo 2021 dell’attrice, con cui ha postulato la

reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. In data 31

luglio 2008 M__________ G__________ Ltd. (__________), società riconducibile a

N__________ T__________ e ai figli L__________ T__________ e S__________ T__________,

ha concluso con Te__________ Inc. (__________), ora AO 1 (__________), società

di proprietà di T__________ T__________ e a quel momento da lui presieduta ma

rappresentata dall’avv. __________ P__________, un Joint Venture Agreement

(JVA) con lo scopo di cogliere congiuntamente opportunità di sviluppo

immobiliare nella località di __________, nella regione portoghese dell’__________,

in particolare acquistando due appezzamenti contigui di terreno (“large e small

plot”) su cui edificare un centro residenziale e commerciale.

Concretamente, per fini di ottimizzazione fiscale, la realizzazione

dell’investimento avrebbe dovuto passare per una rete di società che vedeva al

suo vertice A__________ (di seguito anche solo A__________), con sede nelle __________,

della quale Te__________ Inc. avrebbe posseduto l’80% delle azioni (“class A

shares”) e M__________ G__________ Ltd (di seguito anche solo M__________)

il 20% (“class B shares”). Questa (A__________) avrebbe a sua volta

detenuto la società cipriota B__________ H__________ Ltd., che dal canto suo

avrebbe posseduto la società portoghese Mi__________, la quale avrebbe dovuto

acquistare e detenere i due immobili.

L’accordo prevedeva

che Te__________ Inc. avrebbe investito nel progetto Euro 1'200'000.-, mentre M__________

Euro 300'000.-. La gestione operativa, retribuita con un onorario del 2%,

sarebbe stata affidata a M__________, che avrebbe quindi anche dovuto

selezionare i consulenti di riferimento.

In data 25 agosto

2008, AP 1, società che a quel tempo faceva parte del Gruppo __________, ha

sottoscritto con L__________ T__________ (come vedremo in seguito non a titolo

personale ma per le due società partner del JVA) un Contratto generale di

mandato, avente per oggetto l’intervento nella costituzione delle società A__________

e B__________ H__________ Ltd con messa a disposizione di un Consiglio di

Amministrazione composto dall’AU avv. L__________ M__________ e un Ufficio di

Revisione, nonché un mandato di domiciliazione, segretariato, contabilità e

amministrazione, contro pagamento annuo di Euro 10'500.- per quest’ultima

prestazione e Euro 5'000.- annui per le “director’s fees” (doc. 4 e doc.

FFF).

In precedenza, nelle

discussioni preliminari, l’avv. L__________ M__________ aveva confermato con

e-mail 14 luglio 2008 all’avv. M__________ P__________ la sua accettazione

della proposta di assumere “la carica di amministrare la JV” e di

assumere anche il “controllo dei flussi finanziari sulla base di un budget

d’investimento preciso” con la precisazione che “sarà poi buona cosa

instaurare un meccanismo di conferma dell’ammontare delle fatture da parte di

chi si dovrà occupare della direzione lavori” (doc. L), chiedendo un

compenso di Euro 8'000.- annui, trattandosi di un’attività di “fund

administrator”.

2. A__________

è stata costituita il 25 agosto 2008 e l’avv. L__________ M__________ ne è

divenuto presidente, mentre B__________ H__________ Ltd. è stata costituita il

23 settembre 2008 e l’avv. L__________ M__________ ne è divenuto director.

Mi__________ è stata a sua volta costituita il 25 novembre 2008.

3. Il 4 agosto

2008 Te__________ Inc. ha versato la somma di Euro 510'000.- direttamente sul

conto dell’avvocato portoghese della famiglia T__________, avv. T__________ A__________,

incaricata dell’acquisto dei terreni, poiché a quel momento il cosiddetto “special

purpose vehicle” (SPV), ossia la società A__________ __________ non era

ancora stata creata ed era necessario procedere al finanziamento dell’operazione

con sollecitudine. Il denaro è stato usato in ragione di

Euro 390'000.- per il pagamento della promessa di compravendita (a valere poi

quale prima rata) per l’appezzamento grande (“1st instalment big plot”,

cfr. doc. prodotti dalla teste A__________ F__________ il 5 maggio 2014) e per

il resto è stato in buona parte girato a entità giuridiche riconducibili alla

famiglia T__________ (ibidem).

Nonostante il

pagamento dell’acconto/diritto di compera, la compravendita del “large plot”

non è mai stata concretizzata e il denaro è rimasto nelle mani del proprietario

venditore.

L’11 settembre 2008, Te__________

Inc. ha nuovamente versato una seconda tranche di Euro 437'897.- sul

conto dell’avvocato portoghese, che questi ha a sua volta girato a Mi__________

di M__________ e L__________ T__________ il 16 settembre 2008, che ne ha poi

prontamente ritornati Euro 237'897.- all’avv. T__________ A__________.

L’11 novembre 2008 l’ultima

quota prevista dal JVA, pari a

Euro 252'103.-, ha potuto essere finalmente depositata da Te__________ Inc.,

tramite AP 1 sul conto di __________ (costituita due mesi e mezzo prima), che

il giorno stesso ha provveduto a bonificarne

Euro 226'083.- a favore di Mi__________ a motivo “shareholders loan” e

Euro 26'000.- a AP 1 quale pagamento della fattura da essa emessa per le sue

competenze.

Il 18 novembre 2008 Mi__________

ha acquistato lo “small plot” per Euro 287'500.-.

Informato a fine

novembre 2008 dall’avv. L__________ M__________ del versamento di Euro

226'083.- a Mi__________ e del fatto che del denaro versato a tale società era

stato usato dalla famiglia T__________ per fini estranei al progetto del JVA,

l’avv. M__________ P__________ ha reagito con e-mail del 26 novembre 2008

all’indirizzo del primo (doc. FF) contestandolo e giudicandolo un fatto

gravissimo, ai limiti della denuncia penale, chiedendogli conseguentemente di

intervenire subito per far rientrare i fondi e per fare immediatamente in modo

che “il diritto di firma su tutte le società coinvolte sia mutato

immediatamente in modo che ogni pagamento sia condizionato al tuo consenso”,

ritenuto che quanto accaduto aveva incrinato gravemente il rapporto di fiducia

verso N__________ T__________ e che l’avv. L__________ M__________ era stato

coinvolto nella JV “proprio per sorvegliare la situazione”. Quest’ultimo

ha scritto il giorno stesso a L__________ e N__________ T__________ in tal

senso, ottenendo in risposta, con e-mail del 19 dicembre seguente, che il

denaro di Te__________ Inc. era stato investito nel progetto e che, dal canto

suo, M__________ aveva fatto fronte agli impegni finanziari assunti con il JVA

(doc. HH).

In realtà, M__________

non ha mai versato il denaro (Euro 300'000.-) previsto dal JVA a suo carico,

limitandosi a impegnarsi, con risoluzione 24 settembre 2008 (doc. QQ) a

contribuire, contrariamente agli impegni assunti, con il trasferimento al “Joint

Venture A__________ Development Project” della proprietà di tre appartamenti

già intestati a Mi__________ del valore di

Euro 155'000.-, Euro 215'000.- e Euro 235'000.-, per un totale complessivo di

Euro 605'000.-. Non risulta tuttavia, e negli atti non se ne trova prova, che

ciò sia poi stato effettivamente concretizzato. Anzi, almeno per quanto

concerne il primo appartamento, acquistato per Euro 155'000.- da Mi__________

nel maggio 2007, è addirittura dimostrato che è stato da questa venduto a terzi

nel 2012 per Euro 90'000.- (doc. AAA).

4. Dagli atti

risulta che Mi__________ è stata utilizzata inizialmente per l’acquisto degli

appezzamenti di cui al JVA e che essa era socia di M__________ unitamente ai

signori T__________. Pertanto M__________ e Mi__________ erano di proprietà

esclusiva della famiglia T__________, contrariamente a quanto era stato

previsto con il JVA, in base al quale, come detto, M__________ avrebbe dovuto

essere di proprietà di B__________ che a sua volta avrebbe dovuto appartenere a

A__________, il cui azionariato era per l’80% in mano a Te__________ Inc.

La cessione delle due

società portoghesi a B__________ è avvenuta solo il 26 aprile 2011. A quel

momento Te__________ Inc. ha, a suo dire, potuto per la prima volta prendere

atto di come sono stati utilizzati gli Euro 1'200'000.- versati in base agli

impegni assunti con il JVA, ossia che della prima rata di Euro 510'000.-,

Euro 390'000.- sono stati come detto usati per la promessa di compravendita e

il resto è stato riversato ad altre società della famiglia T__________, mentre

che la seconda tranche e parte della terza (vale a dire Euro 437'897.- e Euro

226'043.-) sono state girate a Mi__________ che ne ha disposto secondo le

modalità descritte nel considerando che qui precede. È pure stato possibile

appurare che gli Euro 237'897.- rigirati all’avv. T__________ A__________ erano

serviti per acquistare l’appezzamento di terreno più piccolo, pagato invero,

come rilevato anche dal Pretore,

Euro 287'500.-.

Sulla scorta di questi

accertamenti, Te__________ Inc. ha quantificato in Euro 658'000.- la perdita

subita nell’operazione avviata con il JVA, ritenuto che l’80% degli attivi

detenuti in base alle percentuali d’investimento stabilite dallo stesso, Euro

677'500.- (pari a Euro 390'000.- + Euro 287'500.-), ammontavano a

Euro 522'000.-. A tale importo Te__________ Inc. ha pure aggiunto gli Euro

26'000.- relativi alla fattura AP 1, che era stata a suo dire indebitamente

pagata con il denaro del JVA.

5. Non essendo

riuscita ottenere una rifusione del denaro a suo avviso impiegato per fini

diversi da quelli del JVA ed essendo convinta che la famiglia T__________ e le

loro società avessero potuto distrarre parte dei finanziamenti

indisturbatamente a causa del mancato rispetto da parte di AP 1, e per essa

dell’avv. L__________ M__________, degli obblighi contrattualmente assunti, in

particolare a causa del mancato controllo della destinazione dei finanziamenti

forniti al progetto immobiliare, Te__________ Inc. ha, con petizione 24 ottobre

2012, convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano

postulandone la condanna al pagamento di almeno Euro

658’000.- o del controvalore in CHF, oltre interessi di mora dall’11 settembre

2008, riservato un aumento delle pretese in base alle risultanze peritali,

nonché al pagamento di Euro 26'000.- o del controvalore in CHF, oltre interessi

al 5% dal 12 novembre 2008, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Con risposta 16 gennaio 2013 la convenuta ha chiesto la

reiezione della petizione, negando che tra le parti fosse mai stato concluso un

contratto di mandato, tantomeno con il contenuto che l’attrice asseriva avere

avuto, e sostenendo che essa non avrebbe mai assunto il ruolo di garante

dell’investimento di Te__________ Inc., né vi sarebbero mai stati gli estremi

per potere e dovere effettuare un controllo dei flussi finanziari, almeno sino

al 26 novembre 2008. La gestione del progetto era stata per contro assunta da M__________

G__________ Inc. Inoltre non avrebbe dovuto essere trascurato che Te__________

Inc. aveva dato il proprio consenso al versamento di parte del suo denaro su un

conto intestato a Mi__________.

6. Conclusa

l’istruttoria senza che le parti abbiano modificato le loro posizioni, con la

decisione 31 dicembre 2020 qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione e

condannato AP 1 a pagare all’attrice Euro 658'000.- oltre interessi al 5%

dall’11 settembre 2008 e Euro 26'000.- più interessi al 5% dal 12 novembre

2008, ponendo le spese processuali di fr. 18’000.- a carico della convenuta,

tenuta altresì a rifondere all’attrice fr. 40’750.- a titolo di ripetibili.

Inoltre ha ordinato che a crescita in giudicato della decisione la cauzione per

spese ripetibili di fr 45'000.- versata da Te__________ Inc. il 22 gennaio 2012

dovrà essere liberata a suo favore. Egli ha in sostanza avantutto stabilito che

la convenuta aveva contrattualmente assunto nei confronti dell’attrice il

mandato di monitoraggio dei flussi finanziari legati al progetto del JVA,

compreso il controllo dell’uso del denaro immesso in conformità agli accordi,

accertandone la palese violazione da parte di AP 1, con la conseguente

responsabilità a suo carico di risarcimento del danno derivatone.

In merito al

versamento di Euro 947'897.- all’avv. T__________ A__________, il Pretore ha

respinto l’argomentazione dell’appellante per la quale l’avv. L__________ M__________

non avrebbe avuto alcuna possibilità di accedere e visionare i conti del legale

portoghese, poiché inconferente, ritenuto che tale denaro era stato da esso

girato a Mi__________ o usato per l’acquisto dello small plot, sicché il

rimprovero di aver abusato dei fondi non era stato mosso a quest’ultima ma alla

famiglia T__________ (direttamente o tramite sue società) e considerato che la

colpa addebitabile all’avv. L__________ M__________ era quella di non averne

controllato il destino.

Il primo giudice ha

poi tenuto a sottolineare come il danno patito dall’attrice era in realtà ben

maggiore di quello rivendicato con la petizione, poiché anche gli Euro

390'000.- di acconto per l’appezzamento grande erano andati persi, non essendosi

perfezionata la compravendita e, dopo avere esaminato e confermato l’esistenza

di un nesso di causalità tra le omissioni rimproverate alla convenuta e il

danno insorto, ha infine riconosciuto esser stati adempiti tutti i presupposti

di una responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell’art. 97 CO e

di un suo obbligo di risarcimento del danno azionato.

Da ultimo, il primo

giudice ha accolto anche la pretesa di rifusione degli Euro 26'000.- relativi

alla fattura di AP 1 e accreditatile dal conto A__________, poiché debitrice a

titolo personale della mercede - in qualità di unica mandante sulla scorta del

contratto di cui al doc. 4 - era L__________ T__________.

7. Con

appello 9 febbraio 2021, avversato

dall’attrice con risposta 25 marzo

2021, la convenuta ha come detto in entrata chiesto la riforma della sentenza nel senso di respingere la

petizione, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi e con richiesta di liberazione a suo favore della cauzione

processuale versata da Te__________ Inc. sul conto della Pretura fino a

decorrenza delle ripetibili che le verranno assegnate.

8. L’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un

valore litigioso di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel

caso concreto, l’appello 9 febbraio 2021 avverso la decisione 31 dicembre 2020

non pone problemi di sorta ritenuto che essa è stata notificata il 13 gennaio

2021 e tenuto conto della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie

natalizie.

Tempestiva è pure la

risposta all’appello 25 marzo 2021 che ha fatto seguito alla fissazione del

relativo termine di 30 giorni, notificatale il 24 febbraio 2021.

9. L’atto di appello deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura

dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,

poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente

le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

L’appello di AP 1 verrà

analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti (DTF

138 III 374 consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).

Oggetto del mandato

10. La critica alla

decisione impugnata mossa dall’appellante parte dagli accertamenti effettuati

dal Pretore in merito all’oggetto e alle condizioni di efficacia del mandato

che legava le parti in causa, dai quali è stata dedotta poi la pretesa di

risarcimento per violazione contrattuale.

10.1. Nella sentenza in disamina il

primo giudice ha accertato che AP 1 non era formalmente parte del JVA, non

avendo sottoscritto il contratto, ma nel progetto aveva, come accennato,

assunto un compito di triplice natura: “(i) avrebbe dovuto costituire

le varie società (doc. 4, int. M__________); (ii) l'avv. M__________ L__________

avrebbe dovuto fungere da organo delle varie società, rispettivamente avrebbe

dovuto controllare i flussi finanziari sulla base di un investimento preciso

(doc. L); (iii) infine, una volta esaurito questo investimento, la convenuta è

stata incaricata di disporne la sua liquidazione (pto. 4.4)” (sentenza

impugnata, pag. 2).

10.2. A detta dell’appellante, il

Pretore avrebbe accertato l’esistenza e l’efficacia di un contratto di mandato

concluso tra le parti qui in causa, rispettivamente il suo mancato adempimento,

violando l’art. 8 CC e fondandosi su un accertamento errato, finanche

arbitrario, delle prove.

10.2.1. In particolare, pur non

contestando gli incarichi che il Pretore ha identificato ai punti i) e iii),

ritiene che il riferimento a “varie società” sia impreciso e fuorviante,

poiché il compito di suggerire e mettere in piedi le società avrebbe riguardato

unicamente quelle “a monte” del progetto, dunque A__________ e B__________,

non per contro quelle operative portoghesi “a valle”, come da volere

dello stesso avv. M__________ P__________, ciò che risulterebbe evidente

dall’e-mail 23 luglio 2008 di cui al doc. 8 ("Per quanto riguarda il

CdA della portoghese, preferirei fosse tutto in mano a gente M__________.

Sono loro responsabili della gestione, e non vorrei che il nostro gruppo

venga

coinvolto troppo. L'affare è fatto basandosi sull'ipotesi che loro

sappiano fare il loro lavoro"), completamente ignorato dal Pretore.

Con riferimento invece

all’incarico ii), corrisponderebbe al vero che la convenuta, e per essa l’avv.

L__________ M__________, aveva il compito di assumere la carica di presidente

del CdA di A__________ e B__________, una volta costituite, con la fornitura

delle usuali prestazioni ad esso connesse, ossia domiciliazione, contabilità e

amministrazione fiduciaria e fiscale. Cosa effettivamente avvenuta.

Per contro il primo

giudice avrebbe sbagliato a considerare che in tale incarico era compreso anche

il controllo dei flussi finanziari sulla base di un investimento preciso

fondandosi sul contenuto del doc. L, del doc. 11 e dei messaggi e-mail di cui

ai doc. I-M. In realtà tali documenti non dimostrerebbero nulla. Il doc. 11 non

proverebbe quanto dedotto dal primo giudice, ossia un’attività di controllo da

parte di A__________ T__________ (dipendente di AP 1), così come il doc. L non

proverebbe che sarebbe stato posto in essere un mandato di controllo

dell’utilizzo corretto dei soldi investiti dall’attrice, nemmeno se messo in

relazione con i doc. I-M, ritenuto che l’avv. M__________ P__________ aveva

richiesto solo che l’avv. L__________ M__________ avesse la firma sui conti

delle società holding in modo da sincerarsi che i soldi venissero usati

solo quando necessario, senza fare alcun riferimento ai conti delle società

portoghesi. A suo dire, l’attrice sapeva perfettamente che la presenza di un

suo rappresentante, l’avv. M__________ P__________, e dell’avv. L__________ M__________

nel CdA delle holding e il diritto di firma da parte di quest’ultimo sui

loro conti bancari non consentiva di avere un controllo effettivo e in tempo

reale della gestione del progetto immobiliare, ovvero di quanto succedeva in

Portogallo. Ciononostante questa situazione le sarebbe andata bene, avendo essa

auspicato che il CdA della società portoghese fosse dato in mano completamente

a “gente di M__________” visto che “sono loro i responsabili della

gestione e non vorrei che il nostro gruppo venga coinvolto troppo. L’affare è

fatto basandosi sull’ipotesi che loro sappiano fare il loro lavoro” (doc.

8).

10.2.2. Inoltre, con l’e-mail del 14

luglio 2008 (doc. L) la convenuta avrebbe chiarito che la disponibilità a

occuparsi del controllo ex post dei flussi finanziari era riferito alle

modalità di utilizzazione dei fondi in sede di edificazione ed era

espressamente condizionata all’allestimento di un budget d’investimento preciso

e alla messa in opera di un meccanismo di conferma dell’ammontare delle fatture

da parte della direzione lavori (DL) locale, condizioni mai verificatesi perché

non è mai stata raggiunta la fase della costruzione. Il Pretore avrebbe

frainteso il contenuto di questa comunicazione, ritenendo che il budget

d’investimento preciso sarebbe stato quello figurante nel JVA (doc. E) e nel

doc. 24 e giudicando irrilevante sapere se il meccanismo delle fatture fosse

stato implementato perché non riguarderebbe il tema del controllo in

discussione. In realtà al doc. E non sarebbe stato annesso alcun budget

d’investimento e il doc. 24 non potrebbe essere considerato un budget

d’investimento preciso idoneo a consentire verifiche dell’uso conforme dei

soldi, come avrebbero attestato l’avv. M__________ P__________ e A__________ C__________

- le cui dichiarazioni al proposito sarebbero state ignorate - sostenendo che

un simile budget non era ancora stato allestito.

L'accertamento del

Pretore, secondo cui AP 1 avrebbe assunto con il doc. L l'impegno di

controllare il corretto utilizzo del denaro investito da Te__________ Inc.

sarebbe pertanto arbitrario sotto molteplici punti di vista: un mandato di

questa natura non sarebbe mai divenuto efficace e non sarebbe stato provato

alcun consenso delle parti in quei termini, così come non sarebbe provato che l’appellante

avesse acconsentito ad assumere un simile incarico.

10.2.3 A tal proposito, per

l’appellante, il Pretore avrebbe pure omesso di considerare il contesto nel

quale l’attrice ha deciso di investire in Portogallo in partnership con

N__________ T__________, e meglio che lo avrebbe fatto senza eseguire

preventivamente una due diligence, basandosi solo sull’analisi

propostagli da quest’ultimo, che ha lasciato tutta l’operatività e la gestione

dell’operazione immobiliare in mano alla famiglia T__________ volendone testare

la capacità nell’ottica di investimenti futuri e che l’attrice non avrebbe mai

voluto incaricare la convenuta di controllare come i soldi sarebbero stati

spesi una volta giunti in Portogallo prima dell’inizio della costruzione.

In questo ambito, il primo

giudice nemmeno avrebbe, come invece dovuto, rilevato che l’e-mail del 26

novembre 2008 di cui al doc. FF avrebbe costituito un radicale cambiamento di

rotta, avendo con esso l’avv. M__________ P__________ chiesto alla convenuta di

adoperarsi per dare il diritto di firma su tutte le società coinvolte all’avv.

L__________ M__________ così che ogni pagamento fosse condizionato al suo

consenso. Sbagliato sarebbe pure l’aver dedotto la conferma del mandato di

controllo dell’utilizzo dei fondi dalla mancata contestazione di questo

documento da parte della convenuta.

10.2.4. Quale ulteriore argomentazione

per scalfire il querelato giudizio, l’appellante si richiama alle modalità con

le quali Te__________ Inc. ha concretamente versato il denaro, poiché

contrariamente agli accordi, ad eccezione di una piccola parte, esso non è

transitato da A__________ né da B__________, ma è stato corrisposto, per

decisione dell’avv. M__________ P__________, senza coinvolgimento della

convenuta e senza attendere i tempi tecnici per la messa in opera della

struttura societaria prevista, direttamente all’avvocatessa portoghese dei T__________,

sicché AP 1 non aveva nessuna possibilità di controllo. Il Pretore avrebbe

mancato di concludere che, così operando, l’attrice sarebbe stata consapevole

che quest’ultima sarebbe stata esclusa da tale operatività e da qualsiasi

possibilità di verifica dell’utilizzo successivo dei fondi. L'unico compito

demandato in tale contesto all'avv. L__________ M__________ sarebbe stato

quello di chiarire e comunicare se il conto della società delle __________ era

stato aperto per tempo oppure no, come attestato dal doc. R.

Pure l'accertamento,

secondo cui non sarebbe stata l'avvocatessa portoghese ad avere abusato dei

valori patrimoniali affidatile, bensì i T__________, non sarebbe completamente

corretto e sarebbe in particolare smentito dalla testimonianza dell'avv. Ana F__________,

secondo la quale l'avv. T__________ A__________ avrebbe dato seguito a

istruzioni dei T__________ per pagamenti manifestamente estranei al JVA.

10.2.5. Per di più, il Pretore si

sarebbe scostato inammissibilmente (in violazione del principio attitatorio)

dalle allegazioni di causa dell'attrice, considerato che essa, nella petizione,

non avrebbe rimproverato alla convenuta il mancato controllo dell'utilizzo dei

fondi girati dall’avvocata portoghese a Mi__________, bensì di avere omesso di

contattare tale legale dopo i primi due accrediti per sapere secondo quali

modalità i fondi trasmessi sarebbero stati utilizzati e per l'acquisto di quali

particelle.

10.2.6. Nemmeno corretto sarebbe che,

come sostenuto nella sentenza di primo grado, il versamento di Euro 226'083.-

da A__________ a Mi__________ avrebbe generato ampio disappunto nell’attrice,

poiché quest’ultima sarebbe stata in realtà già a conoscenza di questo

trasferimento essendo stata preventivamente informata che il conto di B__________

non era ancora operativo e che per praticità l’importo sarebbe stato

accreditato da A__________ a Mi__________, e nulla avrebbe obiettato. Per di

più, pochi giorni dopo il versamento di questo denaro, Mi__________ avrebbe

effettivamente acquistato, utilizzando proprio tali fondi, lo small plot

(o plot 2) al prezzo di Euro 287’500.-. A questo proposito il Pretore

avrebbe tra l’altro operato un accertamento contraddittorio poiché a pag. 5

della decisione impugnata avrebbe confermato la circostanza, mentre a pag. 8

(secondo cpv.) si leggerebbe il contrario, ossia che con la terza tranche non

sarebbe stato acquistato alcun fondo.

10.3. In primo luogo va rilevato che

nemmeno l’appellante contesti l’esistenza di un contratto di mandato tra essa e

la ditta attrice connesso con il JVA, ma si è limitata a escluderne

l’estensione al controllo dell’uso dei fondi nella fase dell’acquisto dei

terreni, riconoscendo unicamente di avere accettato il compito di verifica ex

post, dopo l’acquisto dei terreni, dei flussi finanziari che sarebbero

transitati attraverso A__________, sui cui conti l’avv. L__________ M__________

aveva diritto di firma.

Affermando questo, nonché

che l’attrice non avrebbe assolutamente voluto che AP 1 controllasse i flussi

finanziari a livello delle società operative portoghesi, che AP 1 aveva inteso

tale compito come incentrato sulla fase di costruzione e che non sarebbe sussistito

un budget preciso, l’appellante si confronta solo in maniera parziale con

l’accertamento pretorile per il quale quella assunta da AP 1 non era

un’attività di gestione operativa del progetto del JVA, bensì un’attività di

monitoraggio e verifica che la partecipazione finanziaria di Te__________ Inc.

seguisse il flusso, il destinatario e lo scopo prescritti dal JVA. In

particolare essa non spiega perché sarebbe errato considerare oggetto del

mandato la verifica che il denaro venisse usato per acquistare i due immobili

portoghesi e che questi venissero “messi in pancia” a B__________ o a

una sua partecipata e perché sarebbe sbagliato ritenere che il consiglio di

versare i soldi a un avvocato che sapeva essere il legale dei T__________

doveva indurre l’avv. L__________ M__________ a essere ancora più vigile, visti

Fatti

i rischi maggiorati di abuso.

10.3.1. Detto ciò, nel merito, le

contestazioni non sono atte a scalfire l’esito della sentenza di primo grado.

È in effetti del tutto

condiviso l’accertamento del Pretore in base al quale le prove agli atti

consentono di confermare che AP 1 era stata incaricata, tra le altre cose, di

sorvegliare e monitorare che il denaro versato da Te__________ Inc. venisse

usato per i fini definiti dal JVA. Fini che in quella fase della promozione

immobiliare lasciavano spazio all’utilizzazione dei mezzi finanziari per

un’unica cosa: l’acquisto dei due fondi large e small plot.

Come rettamente ritenuto

dal primo giudice, l’esistenza di un simile contratto tra le parti risulta

innanzitutto dalla messa in relazione del JVA (doc. E) con l’e-mail del 14

luglio 2008 (doc. L) e quelle ad essa connesse (doc. I-M), con la quale l’avv.

L__________ M__________ ha confermato all’avv. M__________ P__________ il suo

accordo a prendersi carico del controllo dei flussi finanziari (“Nessun

problema per assumere la carica di amministrare della J__________; ok anche per

il controllo dei flussi finanziari sulla base di un budget di investimento

preciso”), attività che nello scritto stesso egli ha definito di “fund

administrator” e per la quale ha chiesto di essere remunerato con più del

doppio rispetto al compenso usuale per l’amministrazione (Euro 8'000.- invece

dei soliti fr. 4'000.-). Questa e-mail faceva seguito a una dell’avv. M__________

P__________ del giorno precedente, con la quale gli aveva tra le altre cose

chiesto, oltre che di fungere da Presidente delle società, anche di fare in

modo di avere il diritto di firma sui conti per potersi sincerare “che i

soldi vengano utilizzati solo quando necessario”.

Non pertinente - oltre che

irricevibile per carente motivazione in assenza di confronto con la tesi

pretorile (sentenza, pag. 7 in fondo) - è l’argomentazione dell’appellante in

base alla quale la disponibilità ad assumere il mandato di controllo fosse

condizionata alla messa in opera di un meccanismo di conferma dell’ammontare

delle fatture da parte della direzione lavori, poiché, come risulta dal tenore

del testo e dall’uso dell’espressione “sarà poi”, si trattava di due

questioni distinte e indipendenti: la prima riguardava il controllo dei flussi

finanziari (quella che è stata impropriamente definita la verifica “a monte”)

e la seconda quello dei costi di edificazione (verifica dei costi “a

valle”).

Neppure difendibile è la

teoria di AP 1 in base alla quale un controllo sarebbe stato impossibile poiché

non vi era ancora un budget di investimento preciso, ritenuto che quello del 22

luglio 2008 preso in considerazione dal Pretore di cui al doc. 24 non poteva

essere considerato tale. In effetti, pur potendosi dare per assodato che un

piano finanziario di dettaglio non era stato ancora approntato e che quindi il

doc. 24 era da considerarsi un budget d’investimento di massima (cfr. verbale

d’interrogatorio di M__________ P__________ 29 aprile 2014, pag. 3 in fondo),

così come non essendo contestabile che tale documento possa essere considerato

quello cui hanno fatto riferimento le parti al JVA al momento della conclusione

del contratto, tale piano finanziario era del tutto sufficiente in quella fase

del progetto immobiliare per comprendere quali fossero gli importi da prendere

in considerazione e quale fosse la loro destinazione. In effetti il primo passo

da intraprendere, cosa nota a tutte le parti in gioco, compresa la convenuta,

era quello di acquistare i due terreni, così che tutto il denaro che era stato

previsto dover essere immesso dalle parti al JVA doveva essere usato per pagare

il prezzo degli stessi e le eventuali spese connesse alla compravendita.

Inoltre, non era certamente

necessario un piano d’investimento di dettaglio per consentire a AP 1 di

rendersi conto che i finanziamenti concessi da Te__________ Inc. non dovevano

essere usati per scopi estranei al progetto immobiliare ad A__________ e in

particolare per le necessità personali della famiglia T__________ o per quelle

di società terze.

10.3.2. Conferma dell’impegno a

esercitare una simile attività giunge, contrariamente a quanto vorrebbe

l’appellante, dal doc. 11, messo in relazione, come indicato giustamente a pag.

7 della sentenza, con la deposizione dell’avv. M__________ P__________ (con la

quale AP 1 non si confronta debitamente nella sua impugnativa), da cui emerge

che l’impiegata di AP 1 A__________ T__________ aveva effettuato attività di

controllo sul flusso finanziario, come da mandato concluso tra le parti e

confermato dall’avv. M__________ P__________, che ha dichiarato: “Nuovamente

vedo che qui la AP 1 gioca esattamente il ruolo per il quale era stata da me

incaricata, ossia doveva controllare da un lato che i soldi dell’investimento

venissero effettivamente pagati sia da parte nostra, sia da parte dei T__________,

e dall’altro doveva controllare che quei soldi finissero effettivamente là dove

dovevano essere accreditati per finalizzare l’operazione di investimento.

Ripeto quei soldi dovevano progressivamente essere utilizzati per finanziare

l’acquisto dei vari terreni. Questo ruolo figura perfettamente nel doc. 11 (…)”

(cfr. interrogatorio 29 aprile 2014, pag. 8).

Queste affermazioni del

teste non sono state specificatamente e debitamente contestate dall’appellante,

che nel suo allegato, va ricordato, ha più volte fatto affidamento a quanto da

lui sostenuto in occasione del suo interrogatorio per supportare le proprie

allegazioni, attestandone così con i fatti l’assoluta credibilità.

10.3.3. L’e-mail dell’avv. M__________

P__________ del 23 luglio 2008 (doc. 8), che la ricorrente, a più riprese,

sostiene essere stato ingiustamente ignorato dal Pretore, non ha alcuna

influenza sull’accertamento dell’esistenza di un contratto tra le parti in

causa per il controllo dei flussi finanziari e in particolare dell’uso del

denaro immesso dall’attrice in adempimento del JVA. In effetti con tale

comunicazione l’allora vice presidente dell’attrice ha chiarito con l’avv. L__________

M__________ che non avrebbe voluto inserire nel CdA della società portoghese

alcun suo rappresentante, lasciando tutto nelle mani di M__________: “Sono

loro responsabili della gestione e non vorrei che il nostro gruppo venga

coinvolto troppo. L’affare è fatto basandosi sull’ipotesi che loro sappiano

fare il loro lavoro”. Lasciare al gruppo M__________ la gestione

dell’operatività del progetto immobiliare non significa però disinteressarsi

del destino dei fondi concessi e soprattutto non comporta una rinuncia al

controllo che vengano utilizzati per la realizzazione dell’operazione e non per

scopi estranei.

Per questo tipo di

monitoraggio non v’era d’altronde alcuna necessità per AP 1 di fare parte degli

organi della domestically incorporated

Special Purpose Vehicle

(SPV) M__________.

10.3.4. In relazione alla critica di

omissione di considerazione del contesto - che gli accertamenti pretorili che

precedono rendevano comunque inutile - risulta di difficile comprensione il ragionamento

proposto secondo il quale l’aver voluto lasciare l’operatività ai T__________

per testarne la capacità in vista di possibili affari futuri avrebbe dovuto

comportare anche la rinuncia a qualsiasi controllo dell’utilizzo corretto dei

fondi. In effetti, come spiegato dall’avv. M__________ P__________: “(…)

abbiamo deciso di incaricare una persona di fiducia allo scopo di verificare

che tutti gli investimenti venissero effettivamente fatti secondo quanto

concordato. È stato scelto a questo fine l’avv. L__________ M__________. Il

tema di questa verifica era volto in particolare ad accertarsi di dove erano

andati i soldi, se la struttura preposta era stata montata, ecc. Invece, per

quanto riguardava gli aspetti giornalieri legati all’edificazione di un

immobile (ad esempio il costo di un pittore o di un altro artigiano) eravamo

ben consci che questa verifica andava fatta in loco attraverso un contabile. In

realtà in questa fase di dettaglio non siamo mai giunti purtroppo” (cfr.

interrogatorio 29 aprile 2014, pag. 2 seg.).

Non trattandosi quindi di

fatti determinanti per il giudizio, l’omissione da parte del Pretore della loro

trattazione non costituisce una pecca e non ha conseguenze.

Il primo giudice neppure

risulta essere criticabile laddove ha negato, contrariamente alla posizione

dell’appellante, che l’e-mail di cui al doc. FF avesse rappresentato un

cambiamento di rotta rispetto a quanto pattuito dalle parti e alla situazione

precedente. In effetti, come evidenziato nella sentenza impugnata, l’assenza di

una qualsiasi obiezione o tentativo di giustificazione rispetto alle accuse

mosse dall’avv. M__________ P__________ all’avv. L__________ M__________ di non

aver sorvegliato la situazione contrariamente a quanto concordato e l’aver dato

subito seguito alla richiesta di fare immediatamente in modo di far rientrare i

fondi distratti e di modificare i diritti di firma di tutte le società

coinvolte “in modo che ogni pagamento sia condizionato al tuo consenso”

è evidente segno dell’esistenza di un accordo precedente sul controllo dei

flussi finanziari. Se così non fosse stato, la comune esperienza e il normale

andamento delle cose, ma soprattutto la logica, avrebbero voluto che l’avv. L__________

M__________ difendesse la propria professionalità e si tutelasse sostenendo che

quanto rimproveratogli non facesse parte dei suoi doveri. Soprattutto perché l’avv.

M__________ P__________ aveva definito con estrema durezza come “GRAVISSIMO”

(usando il carattere maiuscolo, doc. FF) l’accaduto.

10.3.5. Relativamente alle modalità di

investimento, con particolare attenzione sui due versamenti effettuati

direttamente sul conto dell’avvocato portoghese della famiglia T__________, T__________

A__________, per complessivi Euro 947'897.-, l’appellante non può essere

seguita nemmeno dove sostiene che il giudice avrebbe sbagliato negando pregio

alla sua tesi secondo la quale lo svolgimento di un qualsivoglia incarico di

controllo dei flussi finanziari sarebbe stato per essa impossibile sul nascere

con riguardo a tali trasferimenti, poiché al di fuori della sua sfera di

influenza e controllo.

Infatti, una verifica in

tal senso secondo gli estremi di cui si è già detto, non è stata in alcun modo

impedita dal pagamento al legale portoghese, ritenuto che esso era

perfettamente noto in ogni dettaglio a AP 1 (doc. P e R), che lo aveva

addirittura inserito tra le due opzioni consigliate a Te__________ Inc. per

poter procedere tempestivamente all’acquisto dei terreni - unitamente a quella

di farsi da tramite, pure significativa in merito al livello di informazioni di

cui disponeva - non essendo ancora disponibile la struttura societaria che essa

avrebbe dovuto aver già approntato (doc. O). Così come era evidente che il

denaro doveva essere usato per la compravendita dei due fondi.

In questo contesto, per

completezza, va poi evidenziato come, se per ipotesi di lavoro davvero non

fosse stato possibile nessun tipo di verifica, sarebbe comunque stato dovere di

AP 1 comunicare tempestivamente alla sua mandante che il denaro era uscito

dalla sua sfera di controllo e che l’adempimento del contratto risultava

compromesso. Ma nemmeno questo è mai stato fatto.

10.3.6. L’invocata violazione del

principio attitatorio è pretestuosa e infondata, poiché i fatti ritenuti dal

Pretore emergono già dalla petizione, nella quale è stato rimproverato alla

convenuta di non aver effettuato alcun controllo sull’uso del denaro e, in

particolare per quanto concerne quello versato all’avv. T__________ A__________,

AP 1 è stata ritenuta inadempiente non solo per non avere effettuato alcuna

verifica in merito a quest’ultima, ma anche per non essersi neppure preoccupata

di contattarla per sapere come sarebbero stati utilizzati i fondi trasmessile e

secondo quali modalità e tempistiche le particelle oggetto del progetto

sarebbero state acquistate (cfr. petizione, consid. 11). Come se non bastasse,

l’accusa di non aver controllato che i flussi finanziari e in particolare gli

investimenti effettuati da Te__________ Inc. nell’ambito del progetto A__________

venissero impiegati nel rispetto del progetto stesso e del JVA, vista la

puntuale descrizione degli eventi effettuata dall’attrice, era più che

sufficiente per comprendere l’oggetto della causa e ha trovato riscontro negli

accertamenti pretorili che l’appellante vorrebbe ora censurare.

10.3.7. Pur essendo stato il primo

giudice impreciso nello stabilire che la reazione fortemente stizzita dell’avv.

M__________ P__________ e la sua richiesta formale all’avv. L__________ M__________

di intervenire immediatamente e rimediare al danno causato era stata cagionata

dal pagamento di Euro 226'083.- da A__________ a Mi__________ in quanto tale -

poiché in realtà tale informazione era stata completata con quella che parte

dei fondi di Te__________ Inc. erano stati impiegati dai T__________ per fini

estranei a quelli del progetto immobiliare - la questione risulta di per sé

ininfluente per l’esito della presente vertenza.

Parimenti, l’accusa mossa

al Pretore di essersi contraddetto avendo confermato a pag. 5 della sentenza

che gli

Euro 226'083.- della terza tranche versati a Mi__________ sarebbero stati usati

per pagare lo small plot (costato Euro 287'500.-), mentre a pag. 8 ha

sostenuto che con la terza tranche non risultava essere stato acquistato alcun

fondo, è infondata, oltre che essere anch’essa sostanzialmente irrilevante. In

effetti il primo giudice, senza contraddirsi, ha indicato già a pag. 5 che tale

appezzamento era stato pagato con gli Euro 237'897.- della seconda tranche

ritornati da Mi__________ all’avv. T__________ A__________.

A tal proposito vale la

pena osservare come un rapido scorcio al doc. DD consenta di appurare che Euro

58'500.- della terza tranche erano stati trasferiti da Mi__________ il 14

novembre 2008 con la causale “M__________ __________”, cosa che rende

comprensibile come il prezzo totale del terreno, superiore a quanto rientrato

della seconda rata, abbia potuto essere saldato.

Il fatto che in un secondo

tempo Mi__________ sia stata acquisita da B__________ nulla muta, poiché a quel

momento i soldi dell’attrice per i quali si chiede il risarcimento erano già

spariti.

10.3.8. In base a tutto quanto

precede, la sentenza di primo grado deve essere confermata integralmente per

quanto concerne l’accertamento della conclusione di un contratto di mandato tra

le parti volto tra le altre cose anche alla sorveglianza dei flussi finanziari

del progetto immobiliare di A__________ avviato in base al JVA, così come per quanto

concerne la violazione di tale dovere da parte di AP 1, con la conseguente

reiezione integrale delle argomentazioni d’appello.

Danno

11. La seconda tematica

con cui si è confrontato l’appellante è quella della quantificazione e della

prova del danno, in merito alla quale la sentenza impugnata presenterebbe

importanti lacune.

11.1. Il Pretore (cfr. sentenza

impugnata, pag. 5), per il suo giudizio, ha fatto affidamento sul calcolo del

danno effettuato dall’attrice, che è giunta a un risultato finale di Euro

658'000.- riportandone testualmente la spiegazione esposta a pag. 21 della

petizione ossia: “gli attivi detenuti da parte attrice, a concorrenza

dell'80% (corrispondente alla partecipazione di Te__________ nell'investimento

A__________), ammontano ad EUR 522'000.- (recte: Euro 542'000.-), ossia

appunto l'80% di EURO 677'500.- (Eur 390'000.- +

Eur 287'500.-) a fronte di un investimento pari ad

EURO 1'200'000.-. La perdita subita da parte attrice risulta pertanto essere

pari ad EURO 658'000.-", con la precisazione che a questo importo essa

ha poi aggiunto anche quello di

Euro 26'000.- incassati da AP 1 per la propria fattura di cui al doc. CC.

Per il primo giudice, la

quantificazione effettuata da Te__________ Inc. sarebbe stata finanche generosa,

poiché riconosceva degli acquisti immobiliari di Euro 522'000.- quando in

realtà la situazione era ancora peggiore, visto che gli Euro 390'000.- di

acconto della promessa di compera per il large plot sono andati persi,

non essendosi perfezionata alcuna compravendita (sentenza impugnata, pag. 8).

11.2. A detta di AP 1, l'attrice non

avrebbe allegato né provato se e in quale misura i fondi da lei immessi nel

progetto sono stati utilizzati dai T__________ per fini estranei al progetto.

Il Pretore avrebbe acriticamente

aderito alla quantificazione del danno proposta dalla procedente senza

confrontarsi con le contestazioni da essa sollevate in maniera circostanziata. In

particolare, non avrebbe compreso che oggetto della prova avrebbe dovuto essere

l’importo o gli importi eventualmente utilizzati dall’avv. T__________ A__________

e/o Mi__________ per scopi che esulavano dall’operazione immobiliare, in merito

ai quali non vi sarebbe alcuna valida allegazione poiché sarebbe senza dubbio

inammissibile partire dall'assunto secondo cui ciò che non era stato utilizzato

per gli acquisti immobiliari lo era stato in violazione del JVA. Nulla agli

atti consentirebbe di ritenere simile assunto.

A maggior ragione errata e

fuori luogo sarebbe l’affermazione secondo cui la quantificazione del danno da

Considerandi

parte dell'attrice sarebbe stata "finanche generosa", considerato

che il mancato esercizio del diritto di compera non potrebbe certo essere

ricondotto a una responsabilità di AP 1.

Infine essa osserva come

non sia comprensibile il motivo dell’applicazione della percentuale dell’80% e

come gli

Euro 26'000.- sarebbero stati conteggiati due volte.

Abbondanzialmente

l’appellante rileva pure che la quantificazione del danno avallata dal Pretore

non avrebbe tenuto conto che Mi__________, acquisita da B__________, era

proprietaria di appartamenti del valore di Euro 215'000.- e Euro 235'000.- e

aveva comperato un terzo appartamento per Euro 155'000.-, poi venduto a Euro

90'000.-. Questo denaro avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione per il

calcolo poiché con l’acquisizione della società portoghese sarebbe rientrato in

possesso dei partner al JVA, compensando eventuali perdite subite.

11.3

Con queste critiche,

l’appellante si limita ad asserire che sarebbe sbagliato ritenere che tutto

quanto non è stato utilizzato per acquistare gli immobili è stato usato per

scopi diversi di quelli del JVA, senza tuttavia spiegare perché.

Riconoscendo

implicitamente che Euro 677'500.- sono sicuramente stati investiti per lo scopo

prefissato con il JVA (Euro 390'000.- per la promessa di vendita e Euro

287'500.- per l’acquisto del lotto più piccolo), in particolare essa non si

confronta con gli accertamenti che si trovano a pag. 3 e 5 (primo par.) della

sentenza, ove il primo giudice ha appurato che l’eccedenza, rispetto al prezzo

della promessa di compravendita/acconto sul large plot, della prima

tranche di

Euro 510'000.- versati all’avv. T__________ A__________ è stata destinata ad

altre società della famiglia T__________/ M__________ G__________, del tutto

estranee al JVA, che della seconda tranche di Euro 437'897.- girata a Mi__________

questa ne ha trattenuti Euro 200'000.- per sé e restituiti Euro 237'897.- al

legale portoghese che li ha poi impiegati per l’acquisto dello small plot

e che degli Euro 252'103.- dell’ultima tranche versata a A__________, Euro

226'043.- sono stati girati a Mi__________ quale “shareholders loan” e

Euro 26'000.- sono stati versati a AP 1 per le sue prestazioni.

Destituire di valenza

probatoria l’estratto di Banca B__________ di cui al doc. DD, come vorrebbe AP

1, non è ammissibile né fondato, trattandosi di documentazione ufficiale e

dettagliata, i cui contenuti non solo non sono mai stati tacciati di falso e

risultano del tutto credibili e coerenti. Inoltre essi hanno trovato riscontro

nelle dichiarazioni testimoniali dell’avv. A__________ F__________ (cfr. suo

verbale di interrogatorio del 5 maggio 2014 e documenti prodotti in tale

occasione) e di A__________ C__________ (che ha confermato che, in pratica, M____________________

non aveva fornito alcuna prestazione al JVA, fornendo così ulteriori elementi

per escludere che i fondi trasferiti a essa, per circa Euro 300'000.-, avessero

potuto essere giustificati dai servizi offerti al progetto, cfr. verbale

rogatoriale 16 giugno 2015), nonché tra gli altri dai doc. T, BB, CC e NN.

Dall’esame dell’incarto

non risulta quindi che il Pretore si sia passivamente adagiato sulla

quantificazione del danno fatta dalla parte attrice, quanto piuttosto che vi si

sia confrontato e, dopo analisi, l’abbia considerata valida. Nemmeno infondato

è stato considerare che tutto quanto non era stato investito per la

concretizzazione del JVA - che a quel momento serviva per acquistare i terreni

e null’altro, sicché solo le spese connesse alla compravendita erano conformi

al contratto - lo sia stato per scopi estranei e quindi in violazione dello

stesso. Anzi si tratta di un ragionamento del tutto corretto.

D’altronde, non va

dimenticato, l’appellante si limita a contestare l’assioma, senza spiegare

sufficientemente perché esso non sarebbe applicabile.

Nel capitolo dedicato

all’accertamento del danno, il primo giudice ha accennato al fatto che Mi__________

e Mi__________ siano state cedute a B__________, ma non ha tenuto in

considerazione gli averi che secondo l’appellante Mi__________ avrebbe

detenuto, ossia gli appartamenti e, eventualmente, il ricavo della vendita a

basso prezzo di uno di essi (che tuttavia non risulta, presentando il suo conto

bancario presso Banca B__________ un saldo finale di

Euro 0.56). Pur non essendovi alcuna spiegazione in merito, non si tratta di un

errore poiché è stato accertato che le due società si trovavano in una

situazione finanziaria catastrofica ed erano fortemente indebitate, come

risulta dalle deposizioni dell’avv. A__________ F__________ (verbale di

interrogatorio 5 maggio 2014 pag. 9) e di A__________ P__________ (verbale

rogatoriale 17 settembre 2015, pag. 3 e 4) nonché dai doc. BBB e CCC. Essendo

il valore degli attivi di Mi__________ inferiore a quello dei debiti, gli

stessi non sono stati correttamente computati a deduzione del danno.

A questo proposito va

rilevato come la questione dell’indebitamento delle due società portoghesi e

l’insufficienza dei beni da essi detenuti per coprire le posizioni scoperte

nemmeno sia stata debitamente contestata negli allegati di causa, sicché

costituirebbe un novum inammissibile (art. 317 CPC).

Certo, il Pretore avrebbe

potuto essere più esaustivo, ma tant’è. In ogni caso la pochezza delle sue

spiegazioni non raggiunge i limiti della violazione del dovere di motivazione

(DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3).

Anche per quanto concerne

la quantificazione del danno, il giudizio impugnato può in base a quanto

precede di principio essere confermato e l’appello respinto.

Nesso di causalità

12.

Contestato da AP 1 è

poi l’accertamento pretorile con il quale è stata riconosciuta l’esistenza di

un nesso di causalità tra le violazioni contrattuali ascrittele e l’insorgenza

del danno.

12.1

Sul tema, il primo giudice ha

reputato che qualora AP 1 avesse realmente agito in ossequio ai propri obblighi

contrattuali e controllato/sorvegliato i flussi finanziari, avrebbe permesso di

evitare il prodursi della situazione che ha pregiudicato la posizione

dell’attrice. In effetti, avendo AP 1, e per essa l’avv. L__________ M__________,

avuto bene in chiaro gli estremi del JVA e conoscendo i conti sui quali

sarebbero stati accreditati gli

Euro 1'200'000.- di Te__________ Inc., poteva e doveva sorvegliare/verificare

almeno che M__________ versasse a sua volta gli Euro 300'000.- previsti dal

contratto, che i soldi girati dall’attrice venissero usati per l’acquisto dei

fondi portoghesi e che questi beni entrassero in possesso di B__________ o

delle società da essa detenute. Se l’avv. L__________ M__________ avesse fatto

delle verifiche e “messo il fiato sul collo ai T__________”, che per suo

stesso dire andava tenuto a “briglia stretta”, il risultato sarebbe

stato verosimilmente diverso e non si sarebbe arrivati a perdere gran parte dei

fondi. Questo è stato per il primo giudice del resto attestato dal fatto che

quando l’avv. L__________ M__________ si è – tardivamente – mosso, il 26

novembre 2008, i T__________ sono stati per lo meno costretti a mettere le

carte sul tavolo e consentire di verificare gli ammanchi, cosa che in assenza di

una reazione si sarebbero verosimilmente ben guardati dal fare. Di conseguenza

l’omissione è stata ritenuta trovarsi in un nesso di causalità naturale e

adeguata con il danno subito dall’attrice.

12.2

A mente dell’appellante, le considerazioni

in merito del primo giudice si baserebbero su accertamenti fattuali errati e

finanche arbitrari.

Dalla documentazione agli

atti emerge che, dopo essere stata informata dall’avv. L__________ M__________

delle due possibilità a disposizione per il pagamento degli acconti in assenza

della struttura societaria che avrebbe dovuto già essere pronta, Te__________

Inc. ha optato per il pagamento diretto all’avvocato portoghese dei T__________

delle prime due tranches, concordandolo con L__________ T__________

direttamente sicché sarebbe toccato alla controparte sincerarsi sul ruolo di

questo legale. Inoltre non sarebbe chiaro cosa avrebbe dovuto fare AP 1 per

controllare l’utilizzo dei fondi girati all’avv. T__________ A__________.

L’attrice non sarebbe mai stata consigliata in tal senso dalla convenuta,

sicché un simile accertamento sarebbe arbitrario e smentito dalle risultanze.

Così come arbitrario sarebbe stato accertare che AP 1 sapesse che tale avvocato

era il legale dei T__________.

Il Pretore sarebbe andato oltre

le considerazioni dell’attrice anche laddove ha stabilito che la convenuta

avrebbe pure dovuto verificare che i T__________ avessero versato gli

Euro 300'000.-, poiché oggetto della causa sarebbe solo il controllo di quanto

corrisposto dall’attrice.

Nemmeno sarebbe chiaro

cosa il Pretore abbia inteso per “fiato sul collo” quando ha scritto che

le cose sarebbero andate verosimilmente in modo diverso se l’avv. L__________ M__________

lo avesse messo su quello dei T__________. Nessuno infatti avrebbe mai preteso

che l’avv. T__________ A__________ e/o Mi__________ dovessero chiedere la

preventiva autorizzazione a AP 1 per disporre del denaro messo a disposizione

dall’attrice.

In ogni caso, non vi

sarebbe alcun nesso di causalità tra gli addebiti e il danno rivendicato perché

il mercato immobiliare portoghese dopo il 2008 (con accentuazione dopo il 2011)

avrebbe subito vissuto un crollo con la conseguenza che il finanziamento

bancario previsto dal JVA non sarebbe stato a quel punto più sicuro. Le perdite

lamentate sarebbero quindi la conseguenza dell'evoluzione negativa del mercato

immobiliare e non certo delle difficoltà incontrate dall'attrice nel portare

avanti il progetto immobiliare a causa degli asseriti inadempimenti da parte di

M__________ G__________ e dei T__________.

12.3

Le critiche mosse

dall’appellante non possono nemmeno in questo caso essere accolte.

In effetti, contrariamente

a quanto sostenuto nell’impugnativa, dal doc. O risulta che l’opzione di

inviare direttamente il denaro all’avvocato portoghese facesse parte delle due

ipotesi tra cui scegliere sottoposte dall’avv. L__________ M__________ all’avv.

M__________ P__________ e che alla decisione di quest’ultimo di procedere per

la via senza intermediazioni egli ha risposto “Ok procediamo in tale senso”,

usando il plurale che non può che esprimere la coscienza del proprio

coinvolgimento attivo nell’operazione. Dalle due e-mail del giorno seguente (31

luglio 2008) tra L__________ T__________ e l’avv. M__________ P__________

emerge come l’avv. L__________ M__________ (come da lui stesso riconosciuto,

cfr. verbale di interrogatorio 13 marzo 2014, pag. 9) era stato sempre

coinvolto e informato in tempo reale su quanto stesse avvenendo, compreso il

fatto che gli estremi bancari per i versamenti erano stati comunicati a P__________

R__________, membro del CdA di Te__________ Inc. e tesoriere dei family

office del suo proprietario. Egli (e AP 1) non ha fatto alcuna verifica

poiché non lo riteneva di sua competenza, non perché lui e AP 1 fossero stati

esclusi dalle informazioni essenziali per potervi procedere. È dunque a ragione

e senza arbitrio che il primo giudice ha ritenuto che la modalità di pagamento

sia stata proposta (assieme a un’altra del tutto simile) dall’appellante.

L’avv. L__________ M__________

ha ammesso di aver già conosciuto l’avv. T__________ A__________ e di avere

saputo che era il legale della famiglia T__________ poiché aveva collaborato

con lei negli anni precedenti per la creazione di un trust (verbale di

interrogatorio 13 marzo 2014, pag. 9). Mal si comprendono quindi le accuse di

accertamento arbitrario mosse a tal proposito da AP 1.

Cosa il Pretore abbia

inteso per “messo il fiato sul collo ai T__________” è facilmente

deducibile dalla lettura dell’intera frase poiché l’espressione è stata

preceduta da “che se l’avv. M__________ avesse fatto delle verifiche” e

seguita dal riferimento a quanto lo stesso avv. L__________ M__________ aveva

scritto all’avv. M__________ P__________ per presentargli N__________ T__________

(cfr. e-mail del 26 giugno 2008, doc. F), ossia che pur essendo una persona

dotata e da consigliare come partner in sviluppi immobiliari congiunti, per gli

investimenti passivi andava “tenuto a briglia stretta”. È indiscutibile

quindi che il senso dell’enunciato è quello che egli avrebbe dovuto effettuare

dei controlli e delle verifiche sull’uso del denaro. D’altronde era stato lo

stesso avv. L__________ M__________, nel medesimo scritto, a sostenere che

questi andava “ben monitorato in ambito finanziario”. Tra l’altro simili

accertamenti nemmeno richiedevano particolari approfondimenti, visto che, come

ben rilevato dal Pretore, una semplice presa di contatto con richieste di

delucidazioni avvenuta il 26 novembre 2008 è stata sufficiente per costringere

i T__________ a mettere le carte in tavola (doc. GG). Bastando alla luce dei

fatti citati nella sentenza un grado di meticolosità minimo per prendere

coscienza della distrazione del denaro e non avendo AP 1 effettuato alcun tipo

di verifica (nemmeno una telefonata all’avvocato portoghese, cfr. verbale di

interrogatorio di L__________ M__________ 13 marzo 2014 pag. 9 seg.), gli

addebiti mossi con la sentenza alla convenuta sono sufficientemente precisi e

chiari.

Ciò detto, anche se si

fosse dovuta riconoscere la genericità della motivazione contenuta nel

querelato giudizio, la motivazione dell’appello necessita comunque di essere

circostanziata e precisa (art. 311 cpv. 1 CPC), con la conseguenza che AP 1

avrebbe dovuto almeno illustrare perché non vi sarebbe alcun nesso di causalità

tra le omissioni di cui è stata ritenuta colpevole e il danno subito dalla

convenuta.

Da ultimo, nemmeno può

trovare spazio la tesi secondo la quale, visto il crollo del mercato

immobiliare portoghese avvenuto negli anni seguenti al 2008, in particolare dal

2011, l’investimento sarebbe andato perso in ogni caso. Come ben scritto dal

Pretore, essa è del tutto irrilevante. In effetti, nella fattispecie non è

importante stabilire come si sarebbe sviluppato l’affare perché a essere

rivendicato è il risarcimento del denaro usato per scopi estranei al contratto

di Joint Venture. A questo va aggiunto che la dimostrazione

dell’evoluzione negativa del mercato immobiliare portoghese della regione

dell’A__________ non comporta automaticamente la dimostrazione del fallimento

del progetto immobiliare in questione a prescindere dalle malversazioni

commesse dai T__________. Tanto più se si tiene conto che a detta della stessa

appellante il calo si sarebbe evidenziato soprattutto a partire dal 2011,

quindi tre anni dopo i fatti in discussione.

Ne consegue che a giusto

titolo il Pretore ha reputato adempito il requisito del nesso causale naturale

e adeguato, così che l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere

respinto anche su questa tematica.

13.

Con la contestazione finale

l’appellante attacca la decisione del Pretore di condannarla alla rifusione

degli Euro 26'000.- oltre interessi bonificati da A__________ a favore di AP 1

a titolo di pagamento della fattura di quest’ultima del 22 settembre 2008 (doc.

20).

Su questa pretesa, il

primo giudice, dopo aver precisato che la giurisprudenza

non esclude a priori che, in caso di violazione contrattuale inserita in un contesto

di responsabilità contrattuale (ex art. 97 CO), il mandatario possa fare valere

delle pretese a titolo di onorario, siccome al mandante compete un diritto alla

riduzione e non (a priori) all'esclusione dell'onorario, ha stabilito che nel

caso concreto era chiaro che l’importo in questione concerneva prestazioni

svolte da AP 1 in base al contratto generale di mandato del 25 agosto 2008 di

cui al doc. 4 e che nulla ostava al pagamento diretto da parte della convenuta

così come previsto nel contratto (a pag. 7). Ciò detto, egli ha tuttavia

appurato che non era l'attrice ad esserne debitrice, quanto piuttosto L__________

T__________, ritenuto che ella aveva sottoscritto il mandato in qualità di

mandante e che la lit. a dello stesso stabiliva che proprio il mandante si

assumeva "ogni obbligo relativo al tempestivo pagamento degli esborsi

sostenuti o da sostenere, nonché degli onorari qui di seguito indicati.".

13.1

Per AP 1 una simile posizione

non sarebbe corretta perché, nonostante il contratto di mandato sia stato

sottoscritto da L__________ T__________, sul piano sostanziale esso era stato

conferito congiuntamente da entrambe le parti al JVA (Te__________ Inc. e M__________

G__________), soci della società semplice che trovava in quest’ultimo sua

espressione. Se da un lato il Pretore ha giustamente riportato che il mandato

prevedeva che il mandatario era autorizzato a prelevare l'onorario

addebitandolo direttamente dal conto di una delle società amministrate, dall’altro

va puntualizzato che il conto che viene addebitato non è certo quello del

mandante - come sembrerebbe intendere il Pretore - bensì quello della società

oggetto del mandato e di cui l'amministratore fiduciario ha il potere di

disporre. Essendo per il saldo della nota d’onorario stato correttamente

addebitato il conto di A__________ la pretesa di rimborso dell'attrice sarebbe

ingiustificata. Al limite essa vanterebbe semmai un credito verso A__________,

che ha finanziato.

13.2

Il contratto di Joint Venture

nella forma che qui concerne si compone di un contratto di base, con cui sono

regolati i futuri rapporti tra i partner, di una (o più) società comune, da

essi controllata, di un patto parasociale con cui sono organizzate le relazioni

tra i soci (quali l’esercizio di voto e le restrizioni alla cessione dei

diritti), nonché gli accordi satelliti, che servono all’esecuzione

dell’operazione, sotto forma di contratti individuali tra la società comune e i

soci. Il contratto di base crea una società semplice tra i contraenti (STF

4C.22/2006 del 5 maggio 2006 consid. 5).

Nella fattispecie, a

prescindere da chi ha firmato il contratto del 25 agosto 2008, è evidente che a

valere quale mandante per il mandato di costituzione delle società A__________

e B__________, nonché di domiciliazione, segretariato, contabilità e

amministrazione delle stesse fossero entrambe le parti al JVA, socie della

società semplice che ne è sorta, non solo M__________. Contrariamente

all’opinione dell’appellata, l’esistenza di un contratto scritto non comporta

l’applicazione a suo favore dell’art. 16 CO, che vuole che in caso di scelta

della forma scritta, in caso di difetto della stessa essi si presumono non

obbligati, poiché tale presunzione è sconfessata dall’esistenza a monte di un accordo

tra i due partner al JVA e AP 1 secondo gli estremi indicati nel documento.

Quest’ultimo non rappresenta dunque che una formalizzazione nero su bianco

delle pattuizioni che ha visto coinvolte tutte e tre le persone giuridiche, per

cui esse sono da considerare vincolate secondo gli estremi ivi indicati a

prescindere da chi lo ha firmato.

Ne è la conferma il fatto

che la quantificazione in annuali

Euro 5'000.- delle prestazioni quale presidente dell’avv. L__________ M__________

era stata pattuita direttamente tra lui e l’avv. M__________ P__________ un

mese prima (cfr. doc. M e N); per questo motivo nella versione firmata del

contratto (doc. FFF) vi è l’aggiunta “da fatturare come compenso avv. M__________

e inviare per pagamento a T__________”.

La fattura, non contestata

nel suo contenuto, è stata quindi rettamente addebitata ad A__________, non

essendone L__________ T__________, quale persona fisica, debitrice. Pertanto

non si giustifica assecondare la richiesta di indennizzo del relativo importo

formulata dall’attrice. Su questo punto l’appello può dunque trovare

accoglimento e l’importo riconosciuto a AP 1 dovrà essere decurtato di Euro

26'000.-.

Conclusioni

14.

In conclusione,

l’appello deve essere accolto limitatamente alla reiezione della pretesa di Euro

26'000.- connessa con il pagamento della corrispondente fattura di AP 1 da

parte di A__________ e la sentenza conseguentemente riformata.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) praticamente integrale

dell’appellante, ritenuto che le stesse sono state calcolate sulla base del

valore litigioso di

Euro 684’000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale.

Le spese processuali d’appello,

calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 30’000.-.

Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e

cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 15’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 9

febbraio 2021 di AP 1 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza la decisione 31 dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente

accolta e di conseguenza:

1.1.

AP 1 è

condannata a pagare a AO 1 Euro 658'000.- oltre interessi al 5% dall’11

settembre 2008.

1.2.

La pretesa di AO

1 di condanna di AP 1 al pagamento a suo favore di

Euro 26'000.- oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2008 è respinta.

2. invariato

3. invariato

4. invariato

5. invariato

2. Le spese processuali

di fr. 30'000.- sono poste a carico dell’appellante che rifonderà alla

controparte fr. 15'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).