12.2021.24
Mandato, responsabilità contrattuale, risarcimento del danno
31 marzo 2022Italiano52 min
dei soliti fr. 4'000.-). Questa e-mail faceva seguito a una dell’avv. M__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.24
Lugano
31 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2012.201 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 ottobre 2012 da
AO 1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
con cui l’attrice, a quel tempo Te__________ Inc., ragione sociale
poi mutata in AO 1, ha chiesto la condanna della convenuta, a quel tempo AP 1
al pagamento di almeno Euro 658’000.- o del controvalore in CHF, oltre
interessi di mora dall’11 settembre 2008, riservati eventuali importi maggiori
risultanti dalla perizia giudiziaria, nonché al pagamento di Euro 26'000.- o
del controvalore in CHF, oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2008, con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla controparte e che il Pretore con decisione
31 dicembre 2020 ha accolto, condannando AP 1 a pagare all’attrice Euro
658'000.- oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2008 e Euro 26'000.- oltre
interessi al 5% dal 12 novembre 2008, caricando la tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 18'000.- alla convenuta, chiamata a corrispondere alla
controparte fr. 40'750.- a titolo di ripetibili, nonché disponendo che la
cauzione per le spese ripetibili di fr. 45'000.- versata da Te__________ Inc.
il 22 novembre 2012 fosse liberata a suo favore a crescita in giudicato della
decisione;
appellante la convenuta che con appello 9 febbraio 2021 ha chiesto di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e richiesta di sblocco a
suo favore della cauzione processuale fino a decorrenza delle ripetibili
assegnatele;
preso
atto della risposta 25 marzo 2021 dell’attrice, con cui ha postulato la
reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In data 31
luglio 2008 M__________ G__________ Ltd. (__________), società riconducibile a
N__________ T__________ e ai figli L__________ T__________ e S__________ T__________,
ha concluso con Te__________ Inc. (__________), ora AO 1 (__________), società
di proprietà di T__________ T__________ e a quel momento da lui presieduta ma
rappresentata dall’avv. __________ P__________, un Joint Venture Agreement
(JVA) con lo scopo di cogliere congiuntamente opportunità di sviluppo
immobiliare nella località di __________, nella regione portoghese dell’__________,
in particolare acquistando due appezzamenti contigui di terreno (“large e small
plot”) su cui edificare un centro residenziale e commerciale.
Concretamente, per fini di ottimizzazione fiscale, la realizzazione
dell’investimento avrebbe dovuto passare per una rete di società che vedeva al
suo vertice A__________ (di seguito anche solo A__________), con sede nelle __________,
della quale Te__________ Inc. avrebbe posseduto l’80% delle azioni (“class A
shares”) e M__________ G__________ Ltd (di seguito anche solo M__________)
il 20% (“class B shares”). Questa (A__________) avrebbe a sua volta
detenuto la società cipriota B__________ H__________ Ltd., che dal canto suo
avrebbe posseduto la società portoghese Mi__________, la quale avrebbe dovuto
acquistare e detenere i due immobili.
L’accordo prevedeva
che Te__________ Inc. avrebbe investito nel progetto Euro 1'200'000.-, mentre M__________
Euro 300'000.-. La gestione operativa, retribuita con un onorario del 2%,
sarebbe stata affidata a M__________, che avrebbe quindi anche dovuto
selezionare i consulenti di riferimento.
In data 25 agosto
2008, AP 1, società che a quel tempo faceva parte del Gruppo __________, ha
sottoscritto con L__________ T__________ (come vedremo in seguito non a titolo
personale ma per le due società partner del JVA) un Contratto generale di
mandato, avente per oggetto l’intervento nella costituzione delle società A__________
e B__________ H__________ Ltd con messa a disposizione di un Consiglio di
Amministrazione composto dall’AU avv. L__________ M__________ e un Ufficio di
Revisione, nonché un mandato di domiciliazione, segretariato, contabilità e
amministrazione, contro pagamento annuo di Euro 10'500.- per quest’ultima
prestazione e Euro 5'000.- annui per le “director’s fees” (doc. 4 e doc.
FFF).
In precedenza, nelle
discussioni preliminari, l’avv. L__________ M__________ aveva confermato con
e-mail 14 luglio 2008 all’avv. M__________ P__________ la sua accettazione
della proposta di assumere “la carica di amministrare la JV” e di
assumere anche il “controllo dei flussi finanziari sulla base di un budget
d’investimento preciso” con la precisazione che “sarà poi buona cosa
instaurare un meccanismo di conferma dell’ammontare delle fatture da parte di
chi si dovrà occupare della direzione lavori” (doc. L), chiedendo un
compenso di Euro 8'000.- annui, trattandosi di un’attività di “fund
administrator”.
2. A__________
è stata costituita il 25 agosto 2008 e l’avv. L__________ M__________ ne è
divenuto presidente, mentre B__________ H__________ Ltd. è stata costituita il
23 settembre 2008 e l’avv. L__________ M__________ ne è divenuto director.
Mi__________ è stata a sua volta costituita il 25 novembre 2008.
3. Il 4 agosto
2008 Te__________ Inc. ha versato la somma di Euro 510'000.- direttamente sul
conto dell’avvocato portoghese della famiglia T__________, avv. T__________ A__________,
incaricata dell’acquisto dei terreni, poiché a quel momento il cosiddetto “special
purpose vehicle” (SPV), ossia la società A__________ __________ non era
ancora stata creata ed era necessario procedere al finanziamento dell’operazione
con sollecitudine. Il denaro è stato usato in ragione di
Euro 390'000.- per il pagamento della promessa di compravendita (a valere poi
quale prima rata) per l’appezzamento grande (“1st instalment big plot”,
cfr. doc. prodotti dalla teste A__________ F__________ il 5 maggio 2014) e per
il resto è stato in buona parte girato a entità giuridiche riconducibili alla
famiglia T__________ (ibidem).
Nonostante il
pagamento dell’acconto/diritto di compera, la compravendita del “large plot”
non è mai stata concretizzata e il denaro è rimasto nelle mani del proprietario
venditore.
L’11 settembre 2008, Te__________
Inc. ha nuovamente versato una seconda tranche di Euro 437'897.- sul
conto dell’avvocato portoghese, che questi ha a sua volta girato a Mi__________
di M__________ e L__________ T__________ il 16 settembre 2008, che ne ha poi
prontamente ritornati Euro 237'897.- all’avv. T__________ A__________.
L’11 novembre 2008 l’ultima
quota prevista dal JVA, pari a
Euro 252'103.-, ha potuto essere finalmente depositata da Te__________ Inc.,
tramite AP 1 sul conto di __________ (costituita due mesi e mezzo prima), che
il giorno stesso ha provveduto a bonificarne
Euro 226'083.- a favore di Mi__________ a motivo “shareholders loan” e
Euro 26'000.- a AP 1 quale pagamento della fattura da essa emessa per le sue
competenze.
Il 18 novembre 2008 Mi__________
ha acquistato lo “small plot” per Euro 287'500.-.
Informato a fine
novembre 2008 dall’avv. L__________ M__________ del versamento di Euro
226'083.- a Mi__________ e del fatto che del denaro versato a tale società era
stato usato dalla famiglia T__________ per fini estranei al progetto del JVA,
l’avv. M__________ P__________ ha reagito con e-mail del 26 novembre 2008
all’indirizzo del primo (doc. FF) contestandolo e giudicandolo un fatto
gravissimo, ai limiti della denuncia penale, chiedendogli conseguentemente di
intervenire subito per far rientrare i fondi e per fare immediatamente in modo
che “il diritto di firma su tutte le società coinvolte sia mutato
immediatamente in modo che ogni pagamento sia condizionato al tuo consenso”,
ritenuto che quanto accaduto aveva incrinato gravemente il rapporto di fiducia
verso N__________ T__________ e che l’avv. L__________ M__________ era stato
coinvolto nella JV “proprio per sorvegliare la situazione”. Quest’ultimo
ha scritto il giorno stesso a L__________ e N__________ T__________ in tal
senso, ottenendo in risposta, con e-mail del 19 dicembre seguente, che il
denaro di Te__________ Inc. era stato investito nel progetto e che, dal canto
suo, M__________ aveva fatto fronte agli impegni finanziari assunti con il JVA
(doc. HH).
In realtà, M__________
non ha mai versato il denaro (Euro 300'000.-) previsto dal JVA a suo carico,
limitandosi a impegnarsi, con risoluzione 24 settembre 2008 (doc. QQ) a
contribuire, contrariamente agli impegni assunti, con il trasferimento al “Joint
Venture A__________ Development Project” della proprietà di tre appartamenti
già intestati a Mi__________ del valore di
Euro 155'000.-, Euro 215'000.- e Euro 235'000.-, per un totale complessivo di
Euro 605'000.-. Non risulta tuttavia, e negli atti non se ne trova prova, che
ciò sia poi stato effettivamente concretizzato. Anzi, almeno per quanto
concerne il primo appartamento, acquistato per Euro 155'000.- da Mi__________
nel maggio 2007, è addirittura dimostrato che è stato da questa venduto a terzi
nel 2012 per Euro 90'000.- (doc. AAA).
4. Dagli atti
risulta che Mi__________ è stata utilizzata inizialmente per l’acquisto degli
appezzamenti di cui al JVA e che essa era socia di M__________ unitamente ai
signori T__________. Pertanto M__________ e Mi__________ erano di proprietà
esclusiva della famiglia T__________, contrariamente a quanto era stato
previsto con il JVA, in base al quale, come detto, M__________ avrebbe dovuto
essere di proprietà di B__________ che a sua volta avrebbe dovuto appartenere a
A__________, il cui azionariato era per l’80% in mano a Te__________ Inc.
La cessione delle due
società portoghesi a B__________ è avvenuta solo il 26 aprile 2011. A quel
momento Te__________ Inc. ha, a suo dire, potuto per la prima volta prendere
atto di come sono stati utilizzati gli Euro 1'200'000.- versati in base agli
impegni assunti con il JVA, ossia che della prima rata di Euro 510'000.-,
Euro 390'000.- sono stati come detto usati per la promessa di compravendita e
il resto è stato riversato ad altre società della famiglia T__________, mentre
che la seconda tranche e parte della terza (vale a dire Euro 437'897.- e Euro
226'043.-) sono state girate a Mi__________ che ne ha disposto secondo le
modalità descritte nel considerando che qui precede. È pure stato possibile
appurare che gli Euro 237'897.- rigirati all’avv. T__________ A__________ erano
serviti per acquistare l’appezzamento di terreno più piccolo, pagato invero,
come rilevato anche dal Pretore,
Euro 287'500.-.
Sulla scorta di questi
accertamenti, Te__________ Inc. ha quantificato in Euro 658'000.- la perdita
subita nell’operazione avviata con il JVA, ritenuto che l’80% degli attivi
detenuti in base alle percentuali d’investimento stabilite dallo stesso, Euro
677'500.- (pari a Euro 390'000.- + Euro 287'500.-), ammontavano a
Euro 522'000.-. A tale importo Te__________ Inc. ha pure aggiunto gli Euro
26'000.- relativi alla fattura AP 1, che era stata a suo dire indebitamente
pagata con il denaro del JVA.
5. Non essendo
riuscita ottenere una rifusione del denaro a suo avviso impiegato per fini
diversi da quelli del JVA ed essendo convinta che la famiglia T__________ e le
loro società avessero potuto distrarre parte dei finanziamenti
indisturbatamente a causa del mancato rispetto da parte di AP 1, e per essa
dell’avv. L__________ M__________, degli obblighi contrattualmente assunti, in
particolare a causa del mancato controllo della destinazione dei finanziamenti
forniti al progetto immobiliare, Te__________ Inc. ha, con petizione 24 ottobre
2012, convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano
postulandone la condanna al pagamento di almeno Euro
658’000.- o del controvalore in CHF, oltre interessi di mora dall’11 settembre
2008, riservato un aumento delle pretese in base alle risultanze peritali,
nonché al pagamento di Euro 26'000.- o del controvalore in CHF, oltre interessi
al 5% dal 12 novembre 2008, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Con risposta 16 gennaio 2013 la convenuta ha chiesto la
reiezione della petizione, negando che tra le parti fosse mai stato concluso un
contratto di mandato, tantomeno con il contenuto che l’attrice asseriva avere
avuto, e sostenendo che essa non avrebbe mai assunto il ruolo di garante
dell’investimento di Te__________ Inc., né vi sarebbero mai stati gli estremi
per potere e dovere effettuare un controllo dei flussi finanziari, almeno sino
al 26 novembre 2008. La gestione del progetto era stata per contro assunta da M__________
G__________ Inc. Inoltre non avrebbe dovuto essere trascurato che Te__________
Inc. aveva dato il proprio consenso al versamento di parte del suo denaro su un
conto intestato a Mi__________.
6. Conclusa
l’istruttoria senza che le parti abbiano modificato le loro posizioni, con la
decisione 31 dicembre 2020 qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione e
condannato AP 1 a pagare all’attrice Euro 658'000.- oltre interessi al 5%
dall’11 settembre 2008 e Euro 26'000.- più interessi al 5% dal 12 novembre
2008, ponendo le spese processuali di fr. 18’000.- a carico della convenuta,
tenuta altresì a rifondere all’attrice fr. 40’750.- a titolo di ripetibili.
Inoltre ha ordinato che a crescita in giudicato della decisione la cauzione per
spese ripetibili di fr 45'000.- versata da Te__________ Inc. il 22 gennaio 2012
dovrà essere liberata a suo favore. Egli ha in sostanza avantutto stabilito che
la convenuta aveva contrattualmente assunto nei confronti dell’attrice il
mandato di monitoraggio dei flussi finanziari legati al progetto del JVA,
compreso il controllo dell’uso del denaro immesso in conformità agli accordi,
accertandone la palese violazione da parte di AP 1, con la conseguente
responsabilità a suo carico di risarcimento del danno derivatone.
In merito al
versamento di Euro 947'897.- all’avv. T__________ A__________, il Pretore ha
respinto l’argomentazione dell’appellante per la quale l’avv. L__________ M__________
non avrebbe avuto alcuna possibilità di accedere e visionare i conti del legale
portoghese, poiché inconferente, ritenuto che tale denaro era stato da esso
girato a Mi__________ o usato per l’acquisto dello small plot, sicché il
rimprovero di aver abusato dei fondi non era stato mosso a quest’ultima ma alla
famiglia T__________ (direttamente o tramite sue società) e considerato che la
colpa addebitabile all’avv. L__________ M__________ era quella di non averne
controllato il destino.
Il primo giudice ha
poi tenuto a sottolineare come il danno patito dall’attrice era in realtà ben
maggiore di quello rivendicato con la petizione, poiché anche gli Euro
390'000.- di acconto per l’appezzamento grande erano andati persi, non essendosi
perfezionata la compravendita e, dopo avere esaminato e confermato l’esistenza
di un nesso di causalità tra le omissioni rimproverate alla convenuta e il
danno insorto, ha infine riconosciuto esser stati adempiti tutti i presupposti
di una responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell’art. 97 CO e
di un suo obbligo di risarcimento del danno azionato.
Da ultimo, il primo
giudice ha accolto anche la pretesa di rifusione degli Euro 26'000.- relativi
alla fattura di AP 1 e accreditatile dal conto A__________, poiché debitrice a
titolo personale della mercede - in qualità di unica mandante sulla scorta del
contratto di cui al doc. 4 - era L__________ T__________.
7. Con
appello 9 febbraio 2021, avversato
dall’attrice con risposta 25 marzo
2021, la convenuta ha come detto in entrata chiesto la riforma della sentenza nel senso di respingere la
petizione, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi e con richiesta di liberazione a suo favore della cauzione
processuale versata da Te__________ Inc. sul conto della Pretura fino a
decorrenza delle ripetibili che le verranno assegnate.
8. L’art.
308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un
valore litigioso di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel
caso concreto, l’appello 9 febbraio 2021 avverso la decisione 31 dicembre 2020
non pone problemi di sorta ritenuto che essa è stata notificata il 13 gennaio
2021 e tenuto conto della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie
natalizie.
Tempestiva è pure la
risposta all’appello 25 marzo 2021 che ha fatto seguito alla fissazione del
relativo termine di 30 giorni, notificatale il 24 febbraio 2021.
9. L’atto di appello deve contenere i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura
dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,
poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente
le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
L’appello di AP 1 verrà
analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti (DTF
138 III 374 consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).
Oggetto del mandato
10. La critica alla
decisione impugnata mossa dall’appellante parte dagli accertamenti effettuati
dal Pretore in merito all’oggetto e alle condizioni di efficacia del mandato
che legava le parti in causa, dai quali è stata dedotta poi la pretesa di
risarcimento per violazione contrattuale.
10.1. Nella sentenza in disamina il
primo giudice ha accertato che AP 1 non era formalmente parte del JVA, non
avendo sottoscritto il contratto, ma nel progetto aveva, come accennato,
assunto un compito di triplice natura: “(i) avrebbe dovuto costituire
le varie società (doc. 4, int. M__________); (ii) l'avv. M__________ L__________
avrebbe dovuto fungere da organo delle varie società, rispettivamente avrebbe
dovuto controllare i flussi finanziari sulla base di un investimento preciso
(doc. L); (iii) infine, una volta esaurito questo investimento, la convenuta è
stata incaricata di disporne la sua liquidazione (pto. 4.4)” (sentenza
impugnata, pag. 2).
10.2. A detta dell’appellante, il
Pretore avrebbe accertato l’esistenza e l’efficacia di un contratto di mandato
concluso tra le parti qui in causa, rispettivamente il suo mancato adempimento,
violando l’art. 8 CC e fondandosi su un accertamento errato, finanche
arbitrario, delle prove.
10.2.1. In particolare, pur non
contestando gli incarichi che il Pretore ha identificato ai punti i) e iii),
ritiene che il riferimento a “varie società” sia impreciso e fuorviante,
poiché il compito di suggerire e mettere in piedi le società avrebbe riguardato
unicamente quelle “a monte” del progetto, dunque A__________ e B__________,
non per contro quelle operative portoghesi “a valle”, come da volere
dello stesso avv. M__________ P__________, ciò che risulterebbe evidente
dall’e-mail 23 luglio 2008 di cui al doc. 8 ("Per quanto riguarda il
CdA della portoghese, preferirei fosse tutto in mano a gente M__________.
Sono loro responsabili della gestione, e non vorrei che il nostro gruppo
venga
coinvolto troppo. L'affare è fatto basandosi sull'ipotesi che loro
sappiano fare il loro lavoro"), completamente ignorato dal Pretore.
Con riferimento invece
all’incarico ii), corrisponderebbe al vero che la convenuta, e per essa l’avv.
L__________ M__________, aveva il compito di assumere la carica di presidente
del CdA di A__________ e B__________, una volta costituite, con la fornitura
delle usuali prestazioni ad esso connesse, ossia domiciliazione, contabilità e
amministrazione fiduciaria e fiscale. Cosa effettivamente avvenuta.
Per contro il primo
giudice avrebbe sbagliato a considerare che in tale incarico era compreso anche
il controllo dei flussi finanziari sulla base di un investimento preciso
fondandosi sul contenuto del doc. L, del doc. 11 e dei messaggi e-mail di cui
ai doc. I-M. In realtà tali documenti non dimostrerebbero nulla. Il doc. 11 non
proverebbe quanto dedotto dal primo giudice, ossia un’attività di controllo da
parte di A__________ T__________ (dipendente di AP 1), così come il doc. L non
proverebbe che sarebbe stato posto in essere un mandato di controllo
dell’utilizzo corretto dei soldi investiti dall’attrice, nemmeno se messo in
relazione con i doc. I-M, ritenuto che l’avv. M__________ P__________ aveva
richiesto solo che l’avv. L__________ M__________ avesse la firma sui conti
delle società holding in modo da sincerarsi che i soldi venissero usati
solo quando necessario, senza fare alcun riferimento ai conti delle società
portoghesi. A suo dire, l’attrice sapeva perfettamente che la presenza di un
suo rappresentante, l’avv. M__________ P__________, e dell’avv. L__________ M__________
nel CdA delle holding e il diritto di firma da parte di quest’ultimo sui
loro conti bancari non consentiva di avere un controllo effettivo e in tempo
reale della gestione del progetto immobiliare, ovvero di quanto succedeva in
Portogallo. Ciononostante questa situazione le sarebbe andata bene, avendo essa
auspicato che il CdA della società portoghese fosse dato in mano completamente
a “gente di M__________” visto che “sono loro i responsabili della
gestione e non vorrei che il nostro gruppo venga coinvolto troppo. L’affare è
fatto basandosi sull’ipotesi che loro sappiano fare il loro lavoro” (doc.
8).
10.2.2. Inoltre, con l’e-mail del 14
luglio 2008 (doc. L) la convenuta avrebbe chiarito che la disponibilità a
occuparsi del controllo ex post dei flussi finanziari era riferito alle
modalità di utilizzazione dei fondi in sede di edificazione ed era
espressamente condizionata all’allestimento di un budget d’investimento preciso
e alla messa in opera di un meccanismo di conferma dell’ammontare delle fatture
da parte della direzione lavori (DL) locale, condizioni mai verificatesi perché
non è mai stata raggiunta la fase della costruzione. Il Pretore avrebbe
frainteso il contenuto di questa comunicazione, ritenendo che il budget
d’investimento preciso sarebbe stato quello figurante nel JVA (doc. E) e nel
doc. 24 e giudicando irrilevante sapere se il meccanismo delle fatture fosse
stato implementato perché non riguarderebbe il tema del controllo in
discussione. In realtà al doc. E non sarebbe stato annesso alcun budget
d’investimento e il doc. 24 non potrebbe essere considerato un budget
d’investimento preciso idoneo a consentire verifiche dell’uso conforme dei
soldi, come avrebbero attestato l’avv. M__________ P__________ e A__________ C__________
- le cui dichiarazioni al proposito sarebbero state ignorate - sostenendo che
un simile budget non era ancora stato allestito.
L'accertamento del
Pretore, secondo cui AP 1 avrebbe assunto con il doc. L l'impegno di
controllare il corretto utilizzo del denaro investito da Te__________ Inc.
sarebbe pertanto arbitrario sotto molteplici punti di vista: un mandato di
questa natura non sarebbe mai divenuto efficace e non sarebbe stato provato
alcun consenso delle parti in quei termini, così come non sarebbe provato che l’appellante
avesse acconsentito ad assumere un simile incarico.
10.2.3 A tal proposito, per
l’appellante, il Pretore avrebbe pure omesso di considerare il contesto nel
quale l’attrice ha deciso di investire in Portogallo in partnership con
N__________ T__________, e meglio che lo avrebbe fatto senza eseguire
preventivamente una due diligence, basandosi solo sull’analisi
propostagli da quest’ultimo, che ha lasciato tutta l’operatività e la gestione
dell’operazione immobiliare in mano alla famiglia T__________ volendone testare
la capacità nell’ottica di investimenti futuri e che l’attrice non avrebbe mai
voluto incaricare la convenuta di controllare come i soldi sarebbero stati
spesi una volta giunti in Portogallo prima dell’inizio della costruzione.
In questo ambito, il primo
giudice nemmeno avrebbe, come invece dovuto, rilevato che l’e-mail del 26
novembre 2008 di cui al doc. FF avrebbe costituito un radicale cambiamento di
rotta, avendo con esso l’avv. M__________ P__________ chiesto alla convenuta di
adoperarsi per dare il diritto di firma su tutte le società coinvolte all’avv.
L__________ M__________ così che ogni pagamento fosse condizionato al suo
consenso. Sbagliato sarebbe pure l’aver dedotto la conferma del mandato di
controllo dell’utilizzo dei fondi dalla mancata contestazione di questo
documento da parte della convenuta.
10.2.4. Quale ulteriore argomentazione
per scalfire il querelato giudizio, l’appellante si richiama alle modalità con
le quali Te__________ Inc. ha concretamente versato il denaro, poiché
contrariamente agli accordi, ad eccezione di una piccola parte, esso non è
transitato da A__________ né da B__________, ma è stato corrisposto, per
decisione dell’avv. M__________ P__________, senza coinvolgimento della
convenuta e senza attendere i tempi tecnici per la messa in opera della
struttura societaria prevista, direttamente all’avvocatessa portoghese dei T__________,
sicché AP 1 non aveva nessuna possibilità di controllo. Il Pretore avrebbe
mancato di concludere che, così operando, l’attrice sarebbe stata consapevole
che quest’ultima sarebbe stata esclusa da tale operatività e da qualsiasi
possibilità di verifica dell’utilizzo successivo dei fondi. L'unico compito
demandato in tale contesto all'avv. L__________ M__________ sarebbe stato
quello di chiarire e comunicare se il conto della società delle __________ era
stato aperto per tempo oppure no, come attestato dal doc. R.
Pure l'accertamento,
secondo cui non sarebbe stata l'avvocatessa portoghese ad avere abusato dei
valori patrimoniali affidatile, bensì i T__________, non sarebbe completamente
corretto e sarebbe in particolare smentito dalla testimonianza dell'avv. Ana F__________,
secondo la quale l'avv. T__________ A__________ avrebbe dato seguito a
istruzioni dei T__________ per pagamenti manifestamente estranei al JVA.
10.2.5. Per di più, il Pretore si
sarebbe scostato inammissibilmente (in violazione del principio attitatorio)
dalle allegazioni di causa dell'attrice, considerato che essa, nella petizione,
non avrebbe rimproverato alla convenuta il mancato controllo dell'utilizzo dei
fondi girati dall’avvocata portoghese a Mi__________, bensì di avere omesso di
contattare tale legale dopo i primi due accrediti per sapere secondo quali
modalità i fondi trasmessi sarebbero stati utilizzati e per l'acquisto di quali
particelle.
10.2.6. Nemmeno corretto sarebbe che,
come sostenuto nella sentenza di primo grado, il versamento di Euro 226'083.-
da A__________ a Mi__________ avrebbe generato ampio disappunto nell’attrice,
poiché quest’ultima sarebbe stata in realtà già a conoscenza di questo
trasferimento essendo stata preventivamente informata che il conto di B__________
non era ancora operativo e che per praticità l’importo sarebbe stato
accreditato da A__________ a Mi__________, e nulla avrebbe obiettato. Per di
più, pochi giorni dopo il versamento di questo denaro, Mi__________ avrebbe
effettivamente acquistato, utilizzando proprio tali fondi, lo small plot
(o plot 2) al prezzo di Euro 287’500.-. A questo proposito il Pretore
avrebbe tra l’altro operato un accertamento contraddittorio poiché a pag. 5
della decisione impugnata avrebbe confermato la circostanza, mentre a pag. 8
(secondo cpv.) si leggerebbe il contrario, ossia che con la terza tranche non
sarebbe stato acquistato alcun fondo.
10.3. In primo luogo va rilevato che
nemmeno l’appellante contesti l’esistenza di un contratto di mandato tra essa e
la ditta attrice connesso con il JVA, ma si è limitata a escluderne
l’estensione al controllo dell’uso dei fondi nella fase dell’acquisto dei
terreni, riconoscendo unicamente di avere accettato il compito di verifica ex
post, dopo l’acquisto dei terreni, dei flussi finanziari che sarebbero
transitati attraverso A__________, sui cui conti l’avv. L__________ M__________
aveva diritto di firma.
Affermando questo, nonché
che l’attrice non avrebbe assolutamente voluto che AP 1 controllasse i flussi
finanziari a livello delle società operative portoghesi, che AP 1 aveva inteso
tale compito come incentrato sulla fase di costruzione e che non sarebbe sussistito
un budget preciso, l’appellante si confronta solo in maniera parziale con
l’accertamento pretorile per il quale quella assunta da AP 1 non era
un’attività di gestione operativa del progetto del JVA, bensì un’attività di
monitoraggio e verifica che la partecipazione finanziaria di Te__________ Inc.
seguisse il flusso, il destinatario e lo scopo prescritti dal JVA. In
particolare essa non spiega perché sarebbe errato considerare oggetto del
mandato la verifica che il denaro venisse usato per acquistare i due immobili
portoghesi e che questi venissero “messi in pancia” a B__________ o a
una sua partecipata e perché sarebbe sbagliato ritenere che il consiglio di
versare i soldi a un avvocato che sapeva essere il legale dei T__________
doveva indurre l’avv. L__________ M__________ a essere ancora più vigile, visti
Fatti
i rischi maggiorati di abuso.
10.3.1. Detto ciò, nel merito, le
contestazioni non sono atte a scalfire l’esito della sentenza di primo grado.
È in effetti del tutto
condiviso l’accertamento del Pretore in base al quale le prove agli atti
consentono di confermare che AP 1 era stata incaricata, tra le altre cose, di
sorvegliare e monitorare che il denaro versato da Te__________ Inc. venisse
usato per i fini definiti dal JVA. Fini che in quella fase della promozione
immobiliare lasciavano spazio all’utilizzazione dei mezzi finanziari per
un’unica cosa: l’acquisto dei due fondi large e small plot.
Come rettamente ritenuto
dal primo giudice, l’esistenza di un simile contratto tra le parti risulta
innanzitutto dalla messa in relazione del JVA (doc. E) con l’e-mail del 14
luglio 2008 (doc. L) e quelle ad essa connesse (doc. I-M), con la quale l’avv.
L__________ M__________ ha confermato all’avv. M__________ P__________ il suo
accordo a prendersi carico del controllo dei flussi finanziari (“Nessun
problema per assumere la carica di amministrare della J__________; ok anche per
il controllo dei flussi finanziari sulla base di un budget di investimento
preciso”), attività che nello scritto stesso egli ha definito di “fund
administrator” e per la quale ha chiesto di essere remunerato con più del
doppio rispetto al compenso usuale per l’amministrazione (Euro 8'000.- invece
dei soliti fr. 4'000.-). Questa e-mail faceva seguito a una dell’avv. M__________
P__________ del giorno precedente, con la quale gli aveva tra le altre cose
chiesto, oltre che di fungere da Presidente delle società, anche di fare in
modo di avere il diritto di firma sui conti per potersi sincerare “che i
soldi vengano utilizzati solo quando necessario”.
Non pertinente - oltre che
irricevibile per carente motivazione in assenza di confronto con la tesi
pretorile (sentenza, pag. 7 in fondo) - è l’argomentazione dell’appellante in
base alla quale la disponibilità ad assumere il mandato di controllo fosse
condizionata alla messa in opera di un meccanismo di conferma dell’ammontare
delle fatture da parte della direzione lavori, poiché, come risulta dal tenore
del testo e dall’uso dell’espressione “sarà poi”, si trattava di due
questioni distinte e indipendenti: la prima riguardava il controllo dei flussi
finanziari (quella che è stata impropriamente definita la verifica “a monte”)
e la seconda quello dei costi di edificazione (verifica dei costi “a
valle”).
Neppure difendibile è la
teoria di AP 1 in base alla quale un controllo sarebbe stato impossibile poiché
non vi era ancora un budget di investimento preciso, ritenuto che quello del 22
luglio 2008 preso in considerazione dal Pretore di cui al doc. 24 non poteva
essere considerato tale. In effetti, pur potendosi dare per assodato che un
piano finanziario di dettaglio non era stato ancora approntato e che quindi il
doc. 24 era da considerarsi un budget d’investimento di massima (cfr. verbale
d’interrogatorio di M__________ P__________ 29 aprile 2014, pag. 3 in fondo),
così come non essendo contestabile che tale documento possa essere considerato
quello cui hanno fatto riferimento le parti al JVA al momento della conclusione
del contratto, tale piano finanziario era del tutto sufficiente in quella fase
del progetto immobiliare per comprendere quali fossero gli importi da prendere
in considerazione e quale fosse la loro destinazione. In effetti il primo passo
da intraprendere, cosa nota a tutte le parti in gioco, compresa la convenuta,
era quello di acquistare i due terreni, così che tutto il denaro che era stato
previsto dover essere immesso dalle parti al JVA doveva essere usato per pagare
il prezzo degli stessi e le eventuali spese connesse alla compravendita.
Inoltre, non era certamente
necessario un piano d’investimento di dettaglio per consentire a AP 1 di
rendersi conto che i finanziamenti concessi da Te__________ Inc. non dovevano
essere usati per scopi estranei al progetto immobiliare ad A__________ e in
particolare per le necessità personali della famiglia T__________ o per quelle
di società terze.
10.3.2. Conferma dell’impegno a
esercitare una simile attività giunge, contrariamente a quanto vorrebbe
l’appellante, dal doc. 11, messo in relazione, come indicato giustamente a pag.
7 della sentenza, con la deposizione dell’avv. M__________ P__________ (con la
quale AP 1 non si confronta debitamente nella sua impugnativa), da cui emerge
che l’impiegata di AP 1 A__________ T__________ aveva effettuato attività di
controllo sul flusso finanziario, come da mandato concluso tra le parti e
confermato dall’avv. M__________ P__________, che ha dichiarato: “Nuovamente
vedo che qui la AP 1 gioca esattamente il ruolo per il quale era stata da me
incaricata, ossia doveva controllare da un lato che i soldi dell’investimento
venissero effettivamente pagati sia da parte nostra, sia da parte dei T__________,
e dall’altro doveva controllare che quei soldi finissero effettivamente là dove
dovevano essere accreditati per finalizzare l’operazione di investimento.
Ripeto quei soldi dovevano progressivamente essere utilizzati per finanziare
l’acquisto dei vari terreni. Questo ruolo figura perfettamente nel doc. 11 (…)”
(cfr. interrogatorio 29 aprile 2014, pag. 8).
Queste affermazioni del
teste non sono state specificatamente e debitamente contestate dall’appellante,
che nel suo allegato, va ricordato, ha più volte fatto affidamento a quanto da
lui sostenuto in occasione del suo interrogatorio per supportare le proprie
allegazioni, attestandone così con i fatti l’assoluta credibilità.
10.3.3. L’e-mail dell’avv. M__________
P__________ del 23 luglio 2008 (doc. 8), che la ricorrente, a più riprese,
sostiene essere stato ingiustamente ignorato dal Pretore, non ha alcuna
influenza sull’accertamento dell’esistenza di un contratto tra le parti in
causa per il controllo dei flussi finanziari e in particolare dell’uso del
denaro immesso dall’attrice in adempimento del JVA. In effetti con tale
comunicazione l’allora vice presidente dell’attrice ha chiarito con l’avv. L__________
M__________ che non avrebbe voluto inserire nel CdA della società portoghese
alcun suo rappresentante, lasciando tutto nelle mani di M__________: “Sono
loro responsabili della gestione e non vorrei che il nostro gruppo venga
coinvolto troppo. L’affare è fatto basandosi sull’ipotesi che loro sappiano
fare il loro lavoro”. Lasciare al gruppo M__________ la gestione
dell’operatività del progetto immobiliare non significa però disinteressarsi
del destino dei fondi concessi e soprattutto non comporta una rinuncia al
controllo che vengano utilizzati per la realizzazione dell’operazione e non per
scopi estranei.
Per questo tipo di
monitoraggio non v’era d’altronde alcuna necessità per AP 1 di fare parte degli
organi della domestically incorporated
Special Purpose Vehicle
(SPV) M__________.
10.3.4. In relazione alla critica di
omissione di considerazione del contesto - che gli accertamenti pretorili che
precedono rendevano comunque inutile - risulta di difficile comprensione il ragionamento
proposto secondo il quale l’aver voluto lasciare l’operatività ai T__________
per testarne la capacità in vista di possibili affari futuri avrebbe dovuto
comportare anche la rinuncia a qualsiasi controllo dell’utilizzo corretto dei
fondi. In effetti, come spiegato dall’avv. M__________ P__________: “(…)
abbiamo deciso di incaricare una persona di fiducia allo scopo di verificare
che tutti gli investimenti venissero effettivamente fatti secondo quanto
concordato. È stato scelto a questo fine l’avv. L__________ M__________. Il
tema di questa verifica era volto in particolare ad accertarsi di dove erano
andati i soldi, se la struttura preposta era stata montata, ecc. Invece, per
quanto riguardava gli aspetti giornalieri legati all’edificazione di un
immobile (ad esempio il costo di un pittore o di un altro artigiano) eravamo
ben consci che questa verifica andava fatta in loco attraverso un contabile. In
realtà in questa fase di dettaglio non siamo mai giunti purtroppo” (cfr.
interrogatorio 29 aprile 2014, pag. 2 seg.).
Non trattandosi quindi di
fatti determinanti per il giudizio, l’omissione da parte del Pretore della loro
trattazione non costituisce una pecca e non ha conseguenze.
Il primo giudice neppure
risulta essere criticabile laddove ha negato, contrariamente alla posizione
dell’appellante, che l’e-mail di cui al doc. FF avesse rappresentato un
cambiamento di rotta rispetto a quanto pattuito dalle parti e alla situazione
precedente. In effetti, come evidenziato nella sentenza impugnata, l’assenza di
una qualsiasi obiezione o tentativo di giustificazione rispetto alle accuse
mosse dall’avv. M__________ P__________ all’avv. L__________ M__________ di non
aver sorvegliato la situazione contrariamente a quanto concordato e l’aver dato
subito seguito alla richiesta di fare immediatamente in modo di far rientrare i
fondi distratti e di modificare i diritti di firma di tutte le società
coinvolte “in modo che ogni pagamento sia condizionato al tuo consenso”
è evidente segno dell’esistenza di un accordo precedente sul controllo dei
flussi finanziari. Se così non fosse stato, la comune esperienza e il normale
andamento delle cose, ma soprattutto la logica, avrebbero voluto che l’avv. L__________
M__________ difendesse la propria professionalità e si tutelasse sostenendo che
quanto rimproveratogli non facesse parte dei suoi doveri. Soprattutto perché l’avv.
M__________ P__________ aveva definito con estrema durezza come “GRAVISSIMO”
(usando il carattere maiuscolo, doc. FF) l’accaduto.
10.3.5. Relativamente alle modalità di
investimento, con particolare attenzione sui due versamenti effettuati
direttamente sul conto dell’avvocato portoghese della famiglia T__________, T__________
A__________, per complessivi Euro 947'897.-, l’appellante non può essere
seguita nemmeno dove sostiene che il giudice avrebbe sbagliato negando pregio
alla sua tesi secondo la quale lo svolgimento di un qualsivoglia incarico di
controllo dei flussi finanziari sarebbe stato per essa impossibile sul nascere
con riguardo a tali trasferimenti, poiché al di fuori della sua sfera di
influenza e controllo.
Infatti, una verifica in
tal senso secondo gli estremi di cui si è già detto, non è stata in alcun modo
impedita dal pagamento al legale portoghese, ritenuto che esso era
perfettamente noto in ogni dettaglio a AP 1 (doc. P e R), che lo aveva
addirittura inserito tra le due opzioni consigliate a Te__________ Inc. per
poter procedere tempestivamente all’acquisto dei terreni - unitamente a quella
di farsi da tramite, pure significativa in merito al livello di informazioni di
cui disponeva - non essendo ancora disponibile la struttura societaria che essa
avrebbe dovuto aver già approntato (doc. O). Così come era evidente che il
denaro doveva essere usato per la compravendita dei due fondi.
In questo contesto, per
completezza, va poi evidenziato come, se per ipotesi di lavoro davvero non
fosse stato possibile nessun tipo di verifica, sarebbe comunque stato dovere di
AP 1 comunicare tempestivamente alla sua mandante che il denaro era uscito
dalla sua sfera di controllo e che l’adempimento del contratto risultava
compromesso. Ma nemmeno questo è mai stato fatto.
10.3.6. L’invocata violazione del
principio attitatorio è pretestuosa e infondata, poiché i fatti ritenuti dal
Pretore emergono già dalla petizione, nella quale è stato rimproverato alla
convenuta di non aver effettuato alcun controllo sull’uso del denaro e, in
particolare per quanto concerne quello versato all’avv. T__________ A__________,
AP 1 è stata ritenuta inadempiente non solo per non avere effettuato alcuna
verifica in merito a quest’ultima, ma anche per non essersi neppure preoccupata
di contattarla per sapere come sarebbero stati utilizzati i fondi trasmessile e
secondo quali modalità e tempistiche le particelle oggetto del progetto
sarebbero state acquistate (cfr. petizione, consid. 11). Come se non bastasse,
l’accusa di non aver controllato che i flussi finanziari e in particolare gli
investimenti effettuati da Te__________ Inc. nell’ambito del progetto A__________
venissero impiegati nel rispetto del progetto stesso e del JVA, vista la
puntuale descrizione degli eventi effettuata dall’attrice, era più che
sufficiente per comprendere l’oggetto della causa e ha trovato riscontro negli
accertamenti pretorili che l’appellante vorrebbe ora censurare.
10.3.7. Pur essendo stato il primo
giudice impreciso nello stabilire che la reazione fortemente stizzita dell’avv.
M__________ P__________ e la sua richiesta formale all’avv. L__________ M__________
di intervenire immediatamente e rimediare al danno causato era stata cagionata
dal pagamento di Euro 226'083.- da A__________ a Mi__________ in quanto tale -
poiché in realtà tale informazione era stata completata con quella che parte
dei fondi di Te__________ Inc. erano stati impiegati dai T__________ per fini
estranei a quelli del progetto immobiliare - la questione risulta di per sé
ininfluente per l’esito della presente vertenza.
Parimenti, l’accusa mossa
al Pretore di essersi contraddetto avendo confermato a pag. 5 della sentenza
che gli
Euro 226'083.- della terza tranche versati a Mi__________ sarebbero stati usati
per pagare lo small plot (costato Euro 287'500.-), mentre a pag. 8 ha
sostenuto che con la terza tranche non risultava essere stato acquistato alcun
fondo, è infondata, oltre che essere anch’essa sostanzialmente irrilevante. In
effetti il primo giudice, senza contraddirsi, ha indicato già a pag. 5 che tale
appezzamento era stato pagato con gli Euro 237'897.- della seconda tranche
ritornati da Mi__________ all’avv. T__________ A__________.
A tal proposito vale la
pena osservare come un rapido scorcio al doc. DD consenta di appurare che Euro
58'500.- della terza tranche erano stati trasferiti da Mi__________ il 14
novembre 2008 con la causale “M__________ __________”, cosa che rende
comprensibile come il prezzo totale del terreno, superiore a quanto rientrato
della seconda rata, abbia potuto essere saldato.
Il fatto che in un secondo
tempo Mi__________ sia stata acquisita da B__________ nulla muta, poiché a quel
momento i soldi dell’attrice per i quali si chiede il risarcimento erano già
spariti.
10.3.8. In base a tutto quanto
precede, la sentenza di primo grado deve essere confermata integralmente per
quanto concerne l’accertamento della conclusione di un contratto di mandato tra
le parti volto tra le altre cose anche alla sorveglianza dei flussi finanziari
del progetto immobiliare di A__________ avviato in base al JVA, così come per quanto
concerne la violazione di tale dovere da parte di AP 1, con la conseguente
reiezione integrale delle argomentazioni d’appello.
Danno
11. La seconda tematica
con cui si è confrontato l’appellante è quella della quantificazione e della
prova del danno, in merito alla quale la sentenza impugnata presenterebbe
importanti lacune.
11.1. Il Pretore (cfr. sentenza
impugnata, pag. 5), per il suo giudizio, ha fatto affidamento sul calcolo del
danno effettuato dall’attrice, che è giunta a un risultato finale di Euro
658'000.- riportandone testualmente la spiegazione esposta a pag. 21 della
petizione ossia: “gli attivi detenuti da parte attrice, a concorrenza
dell'80% (corrispondente alla partecipazione di Te__________ nell'investimento
A__________), ammontano ad EUR 522'000.- (recte: Euro 542'000.-), ossia
appunto l'80% di EURO 677'500.- (Eur 390'000.- +
Eur 287'500.-) a fronte di un investimento pari ad
EURO 1'200'000.-. La perdita subita da parte attrice risulta pertanto essere
pari ad EURO 658'000.-", con la precisazione che a questo importo essa
ha poi aggiunto anche quello di
Euro 26'000.- incassati da AP 1 per la propria fattura di cui al doc. CC.
Per il primo giudice, la
quantificazione effettuata da Te__________ Inc. sarebbe stata finanche generosa,
poiché riconosceva degli acquisti immobiliari di Euro 522'000.- quando in
realtà la situazione era ancora peggiore, visto che gli Euro 390'000.- di
acconto della promessa di compera per il large plot sono andati persi,
non essendosi perfezionata alcuna compravendita (sentenza impugnata, pag. 8).
11.2. A detta di AP 1, l'attrice non
avrebbe allegato né provato se e in quale misura i fondi da lei immessi nel
progetto sono stati utilizzati dai T__________ per fini estranei al progetto.
Il Pretore avrebbe acriticamente
aderito alla quantificazione del danno proposta dalla procedente senza
confrontarsi con le contestazioni da essa sollevate in maniera circostanziata. In
particolare, non avrebbe compreso che oggetto della prova avrebbe dovuto essere
l’importo o gli importi eventualmente utilizzati dall’avv. T__________ A__________
e/o Mi__________ per scopi che esulavano dall’operazione immobiliare, in merito
ai quali non vi sarebbe alcuna valida allegazione poiché sarebbe senza dubbio
inammissibile partire dall'assunto secondo cui ciò che non era stato utilizzato
per gli acquisti immobiliari lo era stato in violazione del JVA. Nulla agli
atti consentirebbe di ritenere simile assunto.
A maggior ragione errata e
fuori luogo sarebbe l’affermazione secondo cui la quantificazione del danno da
Considerandi
parte dell'attrice sarebbe stata "finanche generosa", considerato
che il mancato esercizio del diritto di compera non potrebbe certo essere
ricondotto a una responsabilità di AP 1.
Infine essa osserva come
non sia comprensibile il motivo dell’applicazione della percentuale dell’80% e
come gli
Euro 26'000.- sarebbero stati conteggiati due volte.
Abbondanzialmente
l’appellante rileva pure che la quantificazione del danno avallata dal Pretore
non avrebbe tenuto conto che Mi__________, acquisita da B__________, era
proprietaria di appartamenti del valore di Euro 215'000.- e Euro 235'000.- e
aveva comperato un terzo appartamento per Euro 155'000.-, poi venduto a Euro
90'000.-. Questo denaro avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione per il
calcolo poiché con l’acquisizione della società portoghese sarebbe rientrato in
possesso dei partner al JVA, compensando eventuali perdite subite.
11.3
Con queste critiche,
l’appellante si limita ad asserire che sarebbe sbagliato ritenere che tutto
quanto non è stato utilizzato per acquistare gli immobili è stato usato per
scopi diversi di quelli del JVA, senza tuttavia spiegare perché.
Riconoscendo
implicitamente che Euro 677'500.- sono sicuramente stati investiti per lo scopo
prefissato con il JVA (Euro 390'000.- per la promessa di vendita e Euro
287'500.- per l’acquisto del lotto più piccolo), in particolare essa non si
confronta con gli accertamenti che si trovano a pag. 3 e 5 (primo par.) della
sentenza, ove il primo giudice ha appurato che l’eccedenza, rispetto al prezzo
della promessa di compravendita/acconto sul large plot, della prima
tranche di
Euro 510'000.- versati all’avv. T__________ A__________ è stata destinata ad
altre società della famiglia T__________/ M__________ G__________, del tutto
estranee al JVA, che della seconda tranche di Euro 437'897.- girata a Mi__________
questa ne ha trattenuti Euro 200'000.- per sé e restituiti Euro 237'897.- al
legale portoghese che li ha poi impiegati per l’acquisto dello small plot
e che degli Euro 252'103.- dell’ultima tranche versata a A__________, Euro
226'043.- sono stati girati a Mi__________ quale “shareholders loan” e
Euro 26'000.- sono stati versati a AP 1 per le sue prestazioni.
Destituire di valenza
probatoria l’estratto di Banca B__________ di cui al doc. DD, come vorrebbe AP
1, non è ammissibile né fondato, trattandosi di documentazione ufficiale e
dettagliata, i cui contenuti non solo non sono mai stati tacciati di falso e
risultano del tutto credibili e coerenti. Inoltre essi hanno trovato riscontro
nelle dichiarazioni testimoniali dell’avv. A__________ F__________ (cfr. suo
verbale di interrogatorio del 5 maggio 2014 e documenti prodotti in tale
occasione) e di A__________ C__________ (che ha confermato che, in pratica, M____________________
non aveva fornito alcuna prestazione al JVA, fornendo così ulteriori elementi
per escludere che i fondi trasferiti a essa, per circa Euro 300'000.-, avessero
potuto essere giustificati dai servizi offerti al progetto, cfr. verbale
rogatoriale 16 giugno 2015), nonché tra gli altri dai doc. T, BB, CC e NN.
Dall’esame dell’incarto
non risulta quindi che il Pretore si sia passivamente adagiato sulla
quantificazione del danno fatta dalla parte attrice, quanto piuttosto che vi si
sia confrontato e, dopo analisi, l’abbia considerata valida. Nemmeno infondato
è stato considerare che tutto quanto non era stato investito per la
concretizzazione del JVA - che a quel momento serviva per acquistare i terreni
e null’altro, sicché solo le spese connesse alla compravendita erano conformi
al contratto - lo sia stato per scopi estranei e quindi in violazione dello
stesso. Anzi si tratta di un ragionamento del tutto corretto.
D’altronde, non va
dimenticato, l’appellante si limita a contestare l’assioma, senza spiegare
sufficientemente perché esso non sarebbe applicabile.
Nel capitolo dedicato
all’accertamento del danno, il primo giudice ha accennato al fatto che Mi__________
e Mi__________ siano state cedute a B__________, ma non ha tenuto in
considerazione gli averi che secondo l’appellante Mi__________ avrebbe
detenuto, ossia gli appartamenti e, eventualmente, il ricavo della vendita a
basso prezzo di uno di essi (che tuttavia non risulta, presentando il suo conto
bancario presso Banca B__________ un saldo finale di
Euro 0.56). Pur non essendovi alcuna spiegazione in merito, non si tratta di un
errore poiché è stato accertato che le due società si trovavano in una
situazione finanziaria catastrofica ed erano fortemente indebitate, come
risulta dalle deposizioni dell’avv. A__________ F__________ (verbale di
interrogatorio 5 maggio 2014 pag. 9) e di A__________ P__________ (verbale
rogatoriale 17 settembre 2015, pag. 3 e 4) nonché dai doc. BBB e CCC. Essendo
il valore degli attivi di Mi__________ inferiore a quello dei debiti, gli
stessi non sono stati correttamente computati a deduzione del danno.
A questo proposito va
rilevato come la questione dell’indebitamento delle due società portoghesi e
l’insufficienza dei beni da essi detenuti per coprire le posizioni scoperte
nemmeno sia stata debitamente contestata negli allegati di causa, sicché
costituirebbe un novum inammissibile (art. 317 CPC).
Certo, il Pretore avrebbe
potuto essere più esaustivo, ma tant’è. In ogni caso la pochezza delle sue
spiegazioni non raggiunge i limiti della violazione del dovere di motivazione
(DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3).
Anche per quanto concerne
la quantificazione del danno, il giudizio impugnato può in base a quanto
precede di principio essere confermato e l’appello respinto.
Nesso di causalità
12.
Contestato da AP 1 è
poi l’accertamento pretorile con il quale è stata riconosciuta l’esistenza di
un nesso di causalità tra le violazioni contrattuali ascrittele e l’insorgenza
del danno.
12.1
Sul tema, il primo giudice ha
reputato che qualora AP 1 avesse realmente agito in ossequio ai propri obblighi
contrattuali e controllato/sorvegliato i flussi finanziari, avrebbe permesso di
evitare il prodursi della situazione che ha pregiudicato la posizione
dell’attrice. In effetti, avendo AP 1, e per essa l’avv. L__________ M__________,
avuto bene in chiaro gli estremi del JVA e conoscendo i conti sui quali
sarebbero stati accreditati gli
Euro 1'200'000.- di Te__________ Inc., poteva e doveva sorvegliare/verificare
almeno che M__________ versasse a sua volta gli Euro 300'000.- previsti dal
contratto, che i soldi girati dall’attrice venissero usati per l’acquisto dei
fondi portoghesi e che questi beni entrassero in possesso di B__________ o
delle società da essa detenute. Se l’avv. L__________ M__________ avesse fatto
delle verifiche e “messo il fiato sul collo ai T__________”, che per suo
stesso dire andava tenuto a “briglia stretta”, il risultato sarebbe
stato verosimilmente diverso e non si sarebbe arrivati a perdere gran parte dei
fondi. Questo è stato per il primo giudice del resto attestato dal fatto che
quando l’avv. L__________ M__________ si è – tardivamente – mosso, il 26
novembre 2008, i T__________ sono stati per lo meno costretti a mettere le
carte sul tavolo e consentire di verificare gli ammanchi, cosa che in assenza di
una reazione si sarebbero verosimilmente ben guardati dal fare. Di conseguenza
l’omissione è stata ritenuta trovarsi in un nesso di causalità naturale e
adeguata con il danno subito dall’attrice.
12.2
A mente dell’appellante, le considerazioni
in merito del primo giudice si baserebbero su accertamenti fattuali errati e
finanche arbitrari.
Dalla documentazione agli
atti emerge che, dopo essere stata informata dall’avv. L__________ M__________
delle due possibilità a disposizione per il pagamento degli acconti in assenza
della struttura societaria che avrebbe dovuto già essere pronta, Te__________
Inc. ha optato per il pagamento diretto all’avvocato portoghese dei T__________
delle prime due tranches, concordandolo con L__________ T__________
direttamente sicché sarebbe toccato alla controparte sincerarsi sul ruolo di
questo legale. Inoltre non sarebbe chiaro cosa avrebbe dovuto fare AP 1 per
controllare l’utilizzo dei fondi girati all’avv. T__________ A__________.
L’attrice non sarebbe mai stata consigliata in tal senso dalla convenuta,
sicché un simile accertamento sarebbe arbitrario e smentito dalle risultanze.
Così come arbitrario sarebbe stato accertare che AP 1 sapesse che tale avvocato
era il legale dei T__________.
Il Pretore sarebbe andato oltre
le considerazioni dell’attrice anche laddove ha stabilito che la convenuta
avrebbe pure dovuto verificare che i T__________ avessero versato gli
Euro 300'000.-, poiché oggetto della causa sarebbe solo il controllo di quanto
corrisposto dall’attrice.
Nemmeno sarebbe chiaro
cosa il Pretore abbia inteso per “fiato sul collo” quando ha scritto che
le cose sarebbero andate verosimilmente in modo diverso se l’avv. L__________ M__________
lo avesse messo su quello dei T__________. Nessuno infatti avrebbe mai preteso
che l’avv. T__________ A__________ e/o Mi__________ dovessero chiedere la
preventiva autorizzazione a AP 1 per disporre del denaro messo a disposizione
dall’attrice.
In ogni caso, non vi
sarebbe alcun nesso di causalità tra gli addebiti e il danno rivendicato perché
il mercato immobiliare portoghese dopo il 2008 (con accentuazione dopo il 2011)
avrebbe subito vissuto un crollo con la conseguenza che il finanziamento
bancario previsto dal JVA non sarebbe stato a quel punto più sicuro. Le perdite
lamentate sarebbero quindi la conseguenza dell'evoluzione negativa del mercato
immobiliare e non certo delle difficoltà incontrate dall'attrice nel portare
avanti il progetto immobiliare a causa degli asseriti inadempimenti da parte di
M__________ G__________ e dei T__________.
12.3
Le critiche mosse
dall’appellante non possono nemmeno in questo caso essere accolte.
In effetti, contrariamente
a quanto sostenuto nell’impugnativa, dal doc. O risulta che l’opzione di
inviare direttamente il denaro all’avvocato portoghese facesse parte delle due
ipotesi tra cui scegliere sottoposte dall’avv. L__________ M__________ all’avv.
M__________ P__________ e che alla decisione di quest’ultimo di procedere per
la via senza intermediazioni egli ha risposto “Ok procediamo in tale senso”,
usando il plurale che non può che esprimere la coscienza del proprio
coinvolgimento attivo nell’operazione. Dalle due e-mail del giorno seguente (31
luglio 2008) tra L__________ T__________ e l’avv. M__________ P__________
emerge come l’avv. L__________ M__________ (come da lui stesso riconosciuto,
cfr. verbale di interrogatorio 13 marzo 2014, pag. 9) era stato sempre
coinvolto e informato in tempo reale su quanto stesse avvenendo, compreso il
fatto che gli estremi bancari per i versamenti erano stati comunicati a P__________
R__________, membro del CdA di Te__________ Inc. e tesoriere dei family
office del suo proprietario. Egli (e AP 1) non ha fatto alcuna verifica
poiché non lo riteneva di sua competenza, non perché lui e AP 1 fossero stati
esclusi dalle informazioni essenziali per potervi procedere. È dunque a ragione
e senza arbitrio che il primo giudice ha ritenuto che la modalità di pagamento
sia stata proposta (assieme a un’altra del tutto simile) dall’appellante.
L’avv. L__________ M__________
ha ammesso di aver già conosciuto l’avv. T__________ A__________ e di avere
saputo che era il legale della famiglia T__________ poiché aveva collaborato
con lei negli anni precedenti per la creazione di un trust (verbale di
interrogatorio 13 marzo 2014, pag. 9). Mal si comprendono quindi le accuse di
accertamento arbitrario mosse a tal proposito da AP 1.
Cosa il Pretore abbia
inteso per “messo il fiato sul collo ai T__________” è facilmente
deducibile dalla lettura dell’intera frase poiché l’espressione è stata
preceduta da “che se l’avv. M__________ avesse fatto delle verifiche” e
seguita dal riferimento a quanto lo stesso avv. L__________ M__________ aveva
scritto all’avv. M__________ P__________ per presentargli N__________ T__________
(cfr. e-mail del 26 giugno 2008, doc. F), ossia che pur essendo una persona
dotata e da consigliare come partner in sviluppi immobiliari congiunti, per gli
investimenti passivi andava “tenuto a briglia stretta”. È indiscutibile
quindi che il senso dell’enunciato è quello che egli avrebbe dovuto effettuare
dei controlli e delle verifiche sull’uso del denaro. D’altronde era stato lo
stesso avv. L__________ M__________, nel medesimo scritto, a sostenere che
questi andava “ben monitorato in ambito finanziario”. Tra l’altro simili
accertamenti nemmeno richiedevano particolari approfondimenti, visto che, come
ben rilevato dal Pretore, una semplice presa di contatto con richieste di
delucidazioni avvenuta il 26 novembre 2008 è stata sufficiente per costringere
i T__________ a mettere le carte in tavola (doc. GG). Bastando alla luce dei
fatti citati nella sentenza un grado di meticolosità minimo per prendere
coscienza della distrazione del denaro e non avendo AP 1 effettuato alcun tipo
di verifica (nemmeno una telefonata all’avvocato portoghese, cfr. verbale di
interrogatorio di L__________ M__________ 13 marzo 2014 pag. 9 seg.), gli
addebiti mossi con la sentenza alla convenuta sono sufficientemente precisi e
chiari.
Ciò detto, anche se si
fosse dovuta riconoscere la genericità della motivazione contenuta nel
querelato giudizio, la motivazione dell’appello necessita comunque di essere
circostanziata e precisa (art. 311 cpv. 1 CPC), con la conseguenza che AP 1
avrebbe dovuto almeno illustrare perché non vi sarebbe alcun nesso di causalità
tra le omissioni di cui è stata ritenuta colpevole e il danno subito dalla
convenuta.
Da ultimo, nemmeno può
trovare spazio la tesi secondo la quale, visto il crollo del mercato
immobiliare portoghese avvenuto negli anni seguenti al 2008, in particolare dal
2011, l’investimento sarebbe andato perso in ogni caso. Come ben scritto dal
Pretore, essa è del tutto irrilevante. In effetti, nella fattispecie non è
importante stabilire come si sarebbe sviluppato l’affare perché a essere
rivendicato è il risarcimento del denaro usato per scopi estranei al contratto
di Joint Venture. A questo va aggiunto che la dimostrazione
dell’evoluzione negativa del mercato immobiliare portoghese della regione
dell’A__________ non comporta automaticamente la dimostrazione del fallimento
del progetto immobiliare in questione a prescindere dalle malversazioni
commesse dai T__________. Tanto più se si tiene conto che a detta della stessa
appellante il calo si sarebbe evidenziato soprattutto a partire dal 2011,
quindi tre anni dopo i fatti in discussione.
Ne consegue che a giusto
titolo il Pretore ha reputato adempito il requisito del nesso causale naturale
e adeguato, così che l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere
respinto anche su questa tematica.
13.
Con la contestazione finale
l’appellante attacca la decisione del Pretore di condannarla alla rifusione
degli Euro 26'000.- oltre interessi bonificati da A__________ a favore di AP 1
a titolo di pagamento della fattura di quest’ultima del 22 settembre 2008 (doc.
20).
Su questa pretesa, il
primo giudice, dopo aver precisato che la giurisprudenza
non esclude a priori che, in caso di violazione contrattuale inserita in un contesto
di responsabilità contrattuale (ex art. 97 CO), il mandatario possa fare valere
delle pretese a titolo di onorario, siccome al mandante compete un diritto alla
riduzione e non (a priori) all'esclusione dell'onorario, ha stabilito che nel
caso concreto era chiaro che l’importo in questione concerneva prestazioni
svolte da AP 1 in base al contratto generale di mandato del 25 agosto 2008 di
cui al doc. 4 e che nulla ostava al pagamento diretto da parte della convenuta
così come previsto nel contratto (a pag. 7). Ciò detto, egli ha tuttavia
appurato che non era l'attrice ad esserne debitrice, quanto piuttosto L__________
T__________, ritenuto che ella aveva sottoscritto il mandato in qualità di
mandante e che la lit. a dello stesso stabiliva che proprio il mandante si
assumeva "ogni obbligo relativo al tempestivo pagamento degli esborsi
sostenuti o da sostenere, nonché degli onorari qui di seguito indicati.".
13.1
Per AP 1 una simile posizione
non sarebbe corretta perché, nonostante il contratto di mandato sia stato
sottoscritto da L__________ T__________, sul piano sostanziale esso era stato
conferito congiuntamente da entrambe le parti al JVA (Te__________ Inc. e M__________
G__________), soci della società semplice che trovava in quest’ultimo sua
espressione. Se da un lato il Pretore ha giustamente riportato che il mandato
prevedeva che il mandatario era autorizzato a prelevare l'onorario
addebitandolo direttamente dal conto di una delle società amministrate, dall’altro
va puntualizzato che il conto che viene addebitato non è certo quello del
mandante - come sembrerebbe intendere il Pretore - bensì quello della società
oggetto del mandato e di cui l'amministratore fiduciario ha il potere di
disporre. Essendo per il saldo della nota d’onorario stato correttamente
addebitato il conto di A__________ la pretesa di rimborso dell'attrice sarebbe
ingiustificata. Al limite essa vanterebbe semmai un credito verso A__________,
che ha finanziato.
13.2
Il contratto di Joint Venture
nella forma che qui concerne si compone di un contratto di base, con cui sono
regolati i futuri rapporti tra i partner, di una (o più) società comune, da
essi controllata, di un patto parasociale con cui sono organizzate le relazioni
tra i soci (quali l’esercizio di voto e le restrizioni alla cessione dei
diritti), nonché gli accordi satelliti, che servono all’esecuzione
dell’operazione, sotto forma di contratti individuali tra la società comune e i
soci. Il contratto di base crea una società semplice tra i contraenti (STF
4C.22/2006 del 5 maggio 2006 consid. 5).
Nella fattispecie, a
prescindere da chi ha firmato il contratto del 25 agosto 2008, è evidente che a
valere quale mandante per il mandato di costituzione delle società A__________
e B__________, nonché di domiciliazione, segretariato, contabilità e
amministrazione delle stesse fossero entrambe le parti al JVA, socie della
società semplice che ne è sorta, non solo M__________. Contrariamente
all’opinione dell’appellata, l’esistenza di un contratto scritto non comporta
l’applicazione a suo favore dell’art. 16 CO, che vuole che in caso di scelta
della forma scritta, in caso di difetto della stessa essi si presumono non
obbligati, poiché tale presunzione è sconfessata dall’esistenza a monte di un accordo
tra i due partner al JVA e AP 1 secondo gli estremi indicati nel documento.
Quest’ultimo non rappresenta dunque che una formalizzazione nero su bianco
delle pattuizioni che ha visto coinvolte tutte e tre le persone giuridiche, per
cui esse sono da considerare vincolate secondo gli estremi ivi indicati a
prescindere da chi lo ha firmato.
Ne è la conferma il fatto
che la quantificazione in annuali
Euro 5'000.- delle prestazioni quale presidente dell’avv. L__________ M__________
era stata pattuita direttamente tra lui e l’avv. M__________ P__________ un
mese prima (cfr. doc. M e N); per questo motivo nella versione firmata del
contratto (doc. FFF) vi è l’aggiunta “da fatturare come compenso avv. M__________
e inviare per pagamento a T__________”.
La fattura, non contestata
nel suo contenuto, è stata quindi rettamente addebitata ad A__________, non
essendone L__________ T__________, quale persona fisica, debitrice. Pertanto
non si giustifica assecondare la richiesta di indennizzo del relativo importo
formulata dall’attrice. Su questo punto l’appello può dunque trovare
accoglimento e l’importo riconosciuto a AP 1 dovrà essere decurtato di Euro
26'000.-.
Conclusioni
14.
In conclusione,
l’appello deve essere accolto limitatamente alla reiezione della pretesa di Euro
26'000.- connessa con il pagamento della corrispondente fattura di AP 1 da
parte di A__________ e la sentenza conseguentemente riformata.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) praticamente integrale
dell’appellante, ritenuto che le stesse sono state calcolate sulla base del
valore litigioso di
Euro 684’000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale.
Le spese processuali d’appello,
calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 30’000.-.
Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e
cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 15’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 9
febbraio 2021 di AP 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione 31 dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente
accolta e di conseguenza:
1.1.
AP 1 è
condannata a pagare a AO 1 Euro 658'000.- oltre interessi al 5% dall’11
settembre 2008.
1.2.
La pretesa di AO
1 di condanna di AP 1 al pagamento a suo favore di
Euro 26'000.- oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2008 è respinta.
2. invariato
3. invariato
4. invariato
5. invariato
2. Le spese processuali
di fr. 30'000.- sono poste a carico dell’appellante che rifonderà alla
controparte fr. 15'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).