12.2021.25
Appalto, saldo della mercede, modifiche d'ordinazione e aumento dei costi; accertamenti del perito; divieto di decidere ultra petita, massima dispositiva, mutazione dell'azione
8 febbraio 2022Italiano28 min
in qualità di committente, ha incaricato le società V__________ SA, __________, e AO 1, __________, in qualità di
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.25
Lugano
8 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.29 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 16 dicembre 2014 da
1. AO 1,
2. AO 1,
AO
3,
AO 2,
AO
4 Snc, ,
in qualità di
creditori cessionari di
SA in
liquidazione ai sensi dell’art. 260 LEF
tutti patrocinati dall’avv.
PA 2,
contro
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
con cui le attrici hanno chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di
fr. 190'614.95 oltre interessi
del 5% dal 1° gennaio 2013 a titolo di mercede, oltre che di
fr. 7'996.- a titolo di spese e onorari per
l’esperimento del tentativo di conciliazione;
pretesa avversata dal convenuto e che il Pretore ha parzialmente
accolto (per
complessivi fr. 91'772.-) con decisione 12
gennaio 2021;
appellante il convenuto con atto di appello 10 febbraio
2021, con cui ha postulato in
via preliminare di annullare le disposizioni ordinatorie pretorili 15
aprile 2019 e 28
novembre 2019 e conseguentemente estromettere dagli atti i doc. AB,
AC e AD nonché
dichiarare nulla, o subordinatamente annullare, la perizia giudiziaria
dell’ing. R__________
, e in via principale la riforma del citato giudizio nel senso di dichiarare
la
petizione irricevibile o subordinatamente di respingerla, con
protesta di tasse, spese
e ripetibili;
mentre le attrici con risposta 21 aprile 2021 hanno postulato la
reiezione del gravame,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 30 gennaio/4 febbraio 2009 il AP 1, corporazione di
diritto pubblico ai sensi dell’art. 1 cpv. 3 della Legge sul
consorziamento dei Comuni (qui di seguito anche solo “Consorzio”),
in qualità di committente, ha incaricato le società V__________ SA, __________, e AO 1, __________, in qualità di
appaltatrici, di eseguire le opere da impresario costruttore nell’ambito delle
opere di ampliamento e ottimizzazione dell’impianto di depurazione acque a __________
(doc. A). Il contratto comprendeva, quali sue parti integranti, anche il
capitolato d’appalto 2 ottobre 2008 (doc. 10), il prezziario del 2 ottobre 2008,
i piani, le indicazioni della DL, il verbale della riunione di inizio lavori
del 21 novembre 2008 e la Norma SIA 118 (cfr. doc. A, punto 1). La mercede
complessiva è stata fissata in fr. 1'628'553.80 (IVA al 7.6% compresa) sulla
base dei prezzi e delle quantità indicate nel capitolato (doc. A, punto 2). La progettazione
e la direzione lavori (DL) sono state affidate dalla committenza a C__________ SA (ora C__________ SA), il coordinamento tecnico
generale dei lavori alla T__________ AG (doc. 2 e 5).
B.
In corso d’opera e al momento della liquidazione finale, le
appaltatrici hanno evidenziato l’aumento dei costi a causa della maggiore
durata del cantiere e dei lavori resisi necessari, rivendicando il pagamento di
importi maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti. Le loro pretese
di maggiorazione della mercede sono state soltanto parzialmente riconosciute
dalla committenza e dalla sua DL, di qui l’insorgere della presente
controversia.
C.
Esperito il tentativo di conciliazione e ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 16 dicembre 2014 V__________
SA e AO 1 hanno convenuto il
Consorzio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord,
postulandone la condanna al pagamento di complessivi
fr. 190'614.95 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2013,
e meglio fr. 87'192.70 (IVA all’8% compresa) per i costi
supplementari di noleggio dell’impianto di cantiere, fr. 37’180.-
(IVA all’8% compresa) per maggiori costi di pompaggio dell’acqua (100 giorni a
fr. 550.-/giorno oltre IVA dedotti fr. 22'000.- già riconosciuti dalla
controparte per i 40 giorni di pompaggio previsti nell’offerta, cfr. doc. I), fr.
1'135.05 a titolo di costi aggiuntivi per la posa di 378.18 mq di rete K71 (fr.
5.-/mq x 378.18 mq, da cui dedurre l’importo di fr. 756.35 riconosciuto dalla
DL nella liquidazione, ovvero fr. 2.-/mq x 378.18 mq, cfr. doc. L p. 2 e M) e fr.
65'107.20 (doc. N, p. 6) per maggiori costi di taglio del betoncino nell’ambito
della demolizione di alcuni basamenti, che non avevano potuto essere verificati
e che si sono rivelati essere di calcestruzzo armato (opere eseguite in
subappalto dalla ditta specialistica B__________ SA). In aggiunta a ciò, le
attrici hanno anche preteso fr. 7'996.- a titolo di onorari e spese per la
procedura di conciliazione (doc. P).
D.
Con risposta 1° aprile 2015 il
Consorzio si è opposto alla petizione, sostenendo in sintesi che le controparti
sarebbero già state integralmente remunerate per le proprie prestazioni e non
potrebbero rivendicare alcuna pretesa aggiuntiva giacché: la remunerazione per
l’impianto di cantiere era quella prevista dal contratto, senza spazio per
costi aggiuntivi; i costi di pompaggio sono stati liquidati mediante il
versamento di un indennizzo di
fr. 22'000.- così come richiesto dalle appaltatrici e accettato dalla committenza
(cfr. doc. I), ritenuto che il periodo di pompaggio non si sarebbe protratto
oltre ai 40 giorni e che un eventuale e denegato prolungamento non basterebbe a
fondare maggiori pretese; la posa della rete K71 non sarebbe stata né ordinata,
né avallata dall’ingegnere, né necessaria; le appaltatrici prima della
formulazione dell’offerta e nell’ambito del sopralluogo avrebbero dovuto
verificare la struttura in calcestruzzo e scegliere il metodo d’intervento più
idoneo, per cui dovrebbero anche sopportare eventuali errori di valutazione e i
maggiori costi per la successiva modifica del metodo di taglio. Il Consorzio ha
altresì contestato le pretese delle controparti in relazione alla procedura di
conciliazione, ritenuto che l’onorario esposto dal loro avvocato sarebbe stato in
ogni caso eccessivo.
E.
Con replica 12 maggio 2015 e
duplica 10 giugno 2015 le parti hanno ulteriormente
approfondito le proprie tesi, contestando quelle avverse.
F.
In seguito al fallimento di V__________ SA (ora in liquidazione), il
Pretore ha sospeso la causa con decisione 11 gennaio 2016, per poi riattivarla
il 28 giugno 2017 dopo il deposito della graduatoria, una volta costatato il
subentro nella causa di alcuni creditori cessionari della società fallita (art.
260 LEF), ovvero la AO 1, __________, la AO 2, __________ (ora __________), la AO
3, __________, e la società in nome collettivo AO 4, __________.
G. La
fase istruttoria ha avuto in particolare per oggetto l’audizione di testi e
l’allestimento di una perizia giudiziaria da parte dell’ing. R__________.
Siccome di rilievo ai fini della trattazione del gravame, si può altresì
rilevare che il Pretore, con disposizione ordinatoria 15 aprile 2019, ha
ammesso negli atti i doc. AB, AC e AD presentati dalle attrici, mentre con
disposizione 28 novembre 2019 ha invece respinto l’istanza 5 novembre 2019 del convenuto
volta a estromettere dagli atti la perizia giudiziaria.
H.
Le parti hanno prodotto le loro conclusioni scritte in data 14
settembre 2020 (il convenuto) e 30 settembre 2020 (le attrici); in particolare,
le attrici hanno ridotto la loro pretesa complessiva a
fr. 162'154.05, e meglio postulando fr. 80'348.4 (fr. 74'396.73 +
IVA all’8%) per l’impianto di cantiere, fr. 67'191.5 (fr. 62'214.35 + IVA
all’8%) per il pompaggio, fr. 1'225.85 (fr. 1'135.05 + IVA all’8%) per la rete,
fr. 4'851.62 (fr. 4'492.24 + IVA all’8%) per le opere di demolizione e fr.
8'536.68 (fr. 7'996.- + IVA all’8%) per le spese e gli onorari della
conciliazione.
Con osservazioni spontanee
5 ottobre 2020 il convenuto ha in particolare contestato tali modifiche nella
misura in cui le attrici hanno aumentato le proprie pretese e aggiunto l’IVA (in
precedenza non richiesta) in assenza dei presupposti di cui all’art. 230 CPC
(mutazione dell’azione), nonché ha rilevato che la controparte ha rinunciato
alla maturazione di interessi sugli importi azionati.
I.
Con decisione 12 gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando il convenuto a versare alle attrici (in solido fra loro)
fr. 90'514.- (+ IVA al 7,6%) oltre interessi del 5% dall’8
gennaio 2014 a titolo di mercede e fr. 1’258.- a titolo di ripetibili per la
procedura di conciliazione, ponendo la tassa di giustizia
di fr. 10'150.- e le spese di fr. 38'578.- (comprensive di tassa e spese di
giustizia della conciliazione) a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuna,
compensate le ripetibili.
J.
Con appello 10 febbraio 2021 il convenuto si è aggravato contro tale
giudizio, postulando in via preliminare di annullare le disposizioni
ordinatorie pretorili 15 aprile 2019 e 28 novembre 2019 e conseguentemente
estromettere dagli atti i doc. AB, AC e AD nonché dichiarare nulla, o
subordinatamente annullare, la perizia giudiziaria dell’ing. R__________, e in
via principale di dichiarare la petizione irricevibile o subordinatamente di
respingerla nel merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
K.
Con risposta 21 aprile 2021 le attrici hanno postulato l’integrale
reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di
secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 10 febbraio 2021 contro la
decisione 12 gennaio 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta
all’appello inoltrata il 21 aprile 2021 (tenuto conto delle ferie giudiziarie
pasquali).
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella
condizione di comprendere agevolmente le
censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nella fattispecie, si
può sin d’ora sottolineare che numerose censure contenute nell’appello
risultano del tutto avulse dai ragionamenti del Pretore, e meglio non vi si
confrontano e non evidenziano quali conclusioni sarebbero errate, e per quali
motivi.
3.
Con la decisione impugnata, il
primo giudice ha respinto le pretese creditorie delle attrici derivanti dai
maggiori costi di pompaggio e di demolizione dei basamenti (questioni non più
controverse in questa sede), mentre ha parzialmente accolto quelle riferite ai
maggiori costi per l’impianto di cantiere, alla posa della rete K71 e alle
spese di conciliazione,
oggetto della presente impugnativa.
4.
Nello specifico il Pretore,
dopo avere esposto dottrina e giurisprudenza concernenti l’aumento della
mercede fissata a corpo (art. 373 CO) e all’art. 374 CO (consid. 9), per quanto
riguarda i costi di noleggio delle installazioni di cantiere ha osservato che il
contratto prevedeva una durata del cantiere di 73 settimane. I lavori sono tuttavia durati 164 settimane
(ovvero 91 settimane supplementari), laddove tale prolungamento è attribuibile
a svariate nuove richieste della committenza e alle corrispondenti modifiche
del programma lavori, e non a negligenze delle ditte appaltatrici. Di qui il
diritto di queste ultime a una remunerazione aggiuntiva, calcolata secondo i
costi effettivi (art. 374 CO e art. 88 della Norma SIA 118). Peraltro, il
convenuto non si è opposto a tale metodo di calcolo e all’ammontare dei costi esposto
dalla controparte, secondo la quale la remunerazione prevista per il noleggio corrispondeva
al 90% dei costi a lei derivanti per l’impianto di cantiere (fr. 80'000.-
complessivi), ovvero a fr. 72'000.- per 73 settimane. Il costo di noleggio
settimanale corrispondeva pertanto a fr. 986.30, da cui derivava il diritto
delle attrici a una remunerazione supplementare di fr. 89'753.30 oltre IVA (fr.
986.30
x 91).
Relativamente al costo per la posa della rete, il
giudice di primo grado ha accertato che si tratta di un’opera supplementare
accettata dalla DL e dunque da remunerare, e meglio tenendo conto di un prezzo
di fr. 5.-/mq (ritenuto adeguato dal perito), della superficie di rete posata
pari a 253.37 mq (totale: fr. 1'266.85) e dell’importo già riconosciuto dalla
committenza (fr. 506.74), per un importo finale di fr. 760.11 oltre IVA.
Infine, quanto alle spese di conciliazione, il primo
giudice ha osservato che la fattura di cui al doc. P contiene pure onorari per
prestazioni antecedenti e successive alla fase conciliativa e indica un importo
complessivo non puntualmente riferito alle singole prestazioni, al dispendio di
tempo e alla tariffa oraria applicata. Tuttavia, stimando in 8 ore il dispendio
di tempo complessivo per la procedura di conciliazione (5 ore per la preparazione
e l’allestimento dell’istanza, 1 ora per la partecipazione all’udienza e 2 ore
per i contatti con i clienti), e applicando una tariffa di fr. 250.-/ora, ha
quantificato il corrispondente onorario in fr. 2'000.-. A questo importo ha
aggiunto le spese vive evincibili dal doc. P e incorse nel periodo di cui
trattasi (fr. 516.-), per un totale di
fr. 2'516.-. Tenuto conto della percentuale di soccombenza delle attrici del
50%, il Pretore ha loro riconosciuto onorari ridotti della metà, ovvero fr.
1'258.-.
5.
Con la sua impugnativa, l’appellante sostiene che la
petizione della controparte non rispettava il principio attitatorio
(segnatamente gli oneri di allegazione e di specificazione, cfr. art. 55 cpv. 1
CPC e art. 8 CC) e avrebbe dunque, già solo per questo motivo, dovuto essere
dichiarata irricevibile o respinta nel merito. Ciò perché le attrici nei loro
allegati introduttivi non avrebbero prodotto i documenti a supporto dei fatti
da loro allegati; lo stesso perito ha ritenuto la suddetta documentazione insufficiente
per rispondere ai quesiti postigli (per cui ha chiesto di completarla in corso
di causa) nonché parzialmente contraddittoria, confusa e poco precisa (v.
perizia, p. 8). Nello specifico, l’appellante rimprovera alla controparte di
non avere prodotto tempestivamente i doc. AB, AC e AD, ovvero l'analisi dei
costi di determinate posizioni del capitolato le quali (al pari dei bollettini
di cantiere) erano evidentemente sin dall’inizio della causa un elemento
necessario a sostanziare e quantificare le pretese azionate. Per l’appellante,
la produzione e ammissione agli atti di questi documenti (peraltro contenenti
delle semplici ricostruzioni ex post da parte delle attrici) solo dopo
la ricezione di una corrispondente richiesta del perito (cfr. scritto 8 marzo
2019) sarebbe contraria al diritto (giacché l’art. 186 cpv. 1 CPC non consente
di supplire alle carenze o alle negligenze processuali e argomentative delle
parti). Ciò avrebbe compromesso l’esito della lite, siccome in assenza di
questi documenti il perito giudiziario non avrebbe potuto allestire il proprio
referto. Egli si sarebbe dunque illecitamente fondato sui medesimi per
formulare le proprie conclusioni. Queste ultime, recepite dal Pretore nella sua
sentenza, avrebbero poi determinato la parziale soccombenza del Consorzio.
Conseguentemente, l’appellante contesta l’ordinanza 15 aprile 2019 (con cui il
primo giudice ha ammesso agli atti i doc. AB, AC e AD) e quella del 28 novembre
2019.
(con cui il medesimo giudice ha rifiutato di dichiarare nulla o subordinatamente
annullare la perizia), precisando di non poter essere rimproverato per non
averle già impugnate durante la pendenza della procedura di prima sede, non
potendo in quel momento ancora sapere se esse gli avrebbero causato un
pregiudizio difficilmente riparabile. L’appellante aggiunge che il giudice di
prime cure non si è espresso su queste contestazioni, segnatamente sulla
violazione dell’onere di allegazione e specificazione (peraltro da costatare
d’ufficio ex art. 57 CPC) e (per quanto è dato capire, risultando la censura di
cui al punto 3.3 del gravame assai confusa e pressoché incomprensibile) sull’utilizzo
da parte del perito delle ricostruzioni ex post della controparte (come
già segnalato nelle sue conclusioni scritte), da cui scaturisce una violazione
del diritto di essere sentito e dell’onere di motivazione della sentenza.
6.
Sui citati argomenti, si
possono preliminarmente fare le seguenti premesse.
6.1
Le esigenze minime di motivazione di una decisione (art. 239 cpv. 2
CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è
tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte, bastando che
esamini i temi rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche essere breve
e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha statuito in
un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con
cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale
deve, a sua volta, poter esercitare adeguatamente il proprio controllo
giurisdizionale (DTF 134 I 83, consid. 4.1;
IICCA del 29 ottobre 2019, inc.
12.2017.45, consid. 3.1).
6.2
I fatti non sufficientemente allegati non possono essere oggetto di
prova, non consentono alla controparte la contestazione né al giudice la
sussunzione sotto i pertinenti principi giuridici. Di conseguenza, quest’ultimo
deve di principio respingere le relative richieste probatorie e pretese in
quanto non dimostrate, riservata una decisione di irricevibilità qualora non
sia nemmeno possibile individualizzare l’oggetto litigioso (STF 4A_209/2019
dell'8 ottobre 2019, consid. 7.2.2.1, 5A_723/2016 del 20 ottobre 2017, consid.
3.4; IICCA del 27 febbraio 2019, inc. 12.2017.11, consid. 5.1.1).
In
realtà, la concreta censura dell’appellante non attiene a questo argomento
quanto piuttosto alla produzione tardiva e irrituale di alcuni mezzi di prova
(doc. AB, AC e AD) e dunque all’onere della prova (art. 8 CC). Ciò
comporterebbe casomai l’estromissione dei documenti dagli atti e l’eventuale mancata
dimostrazione delle allegazioni ivi riferite, non certo l’irricevibilità della
petizione.
6.3
Il reclamo contro un’ordinanza probatoria presuppone l’esistenza di
un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il
pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del
processo e non deve poter (interamente o parzialmente) essere riparato neppure
mediante una successiva sentenza finale favorevole. Per costante giurisprudenza
della terza Camera civile del Tribunale d’appello (IIICCA), di regola le
decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e
l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite
l’impugnazione principale contro la decisione finale, poiché fino al momento
dell’emanazione di questa decisione non è dato di sapere se l’ammissione e la
conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non
ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in
relazione al processo. Di regola, neppure l’aumento dei costi procedurali e la
dilatazione dei tempi di progressione del procedimento sono sufficienti a
confortare l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (IIICCA
del 25 febbraio 2020, inc. 13.2019.83, consid. 2.1, 2.2 e 4.1; IIICCA del 18
agosto 2020, inc. 13.2020.67, consid. 4.2). In siffatte circostanze, la parte
che solleva solamente in sede di appello delle doglianze riferite a un’ordinanza
probatoria non può solitamente essere rimproverata per non aver impugnato la
suddetta ordinanza mediante reclamo (riservati casi particolari o la violazione
del principio della buona fede).
6.4
L’art. 186 CPC consente al perito di compiere degli accertamenti e
richiedere ulteriore documentazione (previo accordo del giudice). D’altronde,
non sempre le parti sono in grado di valutare anticipatamente gli elementi che
occorrono al perito per allestire il proprio referto. Lo strumento trova
tuttavia i suoi limiti nel principio attitatorio, e non può consentire loro di
sanare delle negligenze processuali producendo tardivamente dei mezzi di prova la
cui pertinenza ai fini peritali era palese (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 16 e 17 ad art. 186). Ad ogni
modo la considerazione, da parte del
perito, di alcuni documenti inammissibili non comporta di principio la nullità
o l’annullamento integrale della perizia, bensì il dovere per il Pretore di non
tener conto delle derivanti conclusioni peritali.
7.
Nel caso concreto, per quanto
concerne il dovere di motivazione del primo giudice e il diritto di essere
sentito dell’appellante, quest’ultimo non pretende l’annullamento della decisione
e il rinvio dell’incarto all’istanza inferiore per un nuovo giudizio. Comunque
sia, non riguardando come detto la contestazione dell’appellante una carente
allegazione di fatti, il Pretore non era tenuto ad affrontare questo tema; egli
ha piuttosto esaminato se le pretese attoree potessero ritenersi dimostrate in
base ai mezzi di prova a disposizione. Quanto all’ammissione agli atti dei
documenti, alla loro valenza e al loro utilizzo da parte del perito, il convenuto
ha avuto occasione di esprimersi a più riprese (cfr. scritti 18 aprile 2019, 5
maggio 2019 e 10 maggio 2019). A sua volta, il giudice di prime cure si è
chinato sulla questione in varie ordinanze probatorie (del 15 aprile 2019, 29
aprile 2019, 7 maggio 2019 e 28 novembre 2019). In particolare, con l’ultima ordinanza
citata, ha illustrato i motivi per cui riteneva i documenti ammissibili e
perché la perizia non fosse da annullare, riferendosi all’art. 186 CPC e al
fatto che anche il convenuto avesse aderito alla richiesta di documentazione
aggiuntiva del perito producendo il doc. 11; ha anche osservato che il perito
ha riconosciuto la debolezza delle ricostruzioni ex post delle attrici,
che in assenza di una ricostruzione condivisa fra le parti, il perito avrebbe
proceduto a dei propri calcoli, e che a tale scopo è stato indetto un incontro
con le attrici, noto anche al convenuto, al quale questi ha ritenuto di non
partecipare (argomento quest’ultimo nemmeno censurato con l’impugnativa).
Peraltro, nella decisione finale le ragioni che hanno condotto all’accoglimento
delle pretese qui controverse sono ben evidenti (come già sopra esposto al
consid. 4), e non si poggiano sui documenti in questione, per cui il primo
giudice non li ha ritenuti determinanti. Non si può pertanto concludere per una
carente motivazione della decisione di primo grado.
8.
Per quanto riguarda la valenza
dei documenti in questione e della perizia, a fronte di quanto suesposto (consid.
6.3) e contrariamente a quanto preteso dalla parte appellata, l’appellante deve
ritenersi legittimato a sollevare delle doglianze malgrado non abbia impugnato
le ordinanze 15 aprile 2019 e 28 novembre 2019. Ciononostante, le sue censure
sono in larga parte irricevibili e comunque destinate all’insuccesso. Premesso
che egli contesta l’ammissibilità delle ricostruzioni (analisi) dei prezzi
fornite dalla controparte e che esse sono contenute solo nei doc. AC
(ricostruzione prezzi impianto di cantiere) e AD (ricostruzione prezzi
demolizione) e non nel doc. AB (documentazione utilizzo pompe), sul quale il
gravame non espone alcuna considerazione concreta, il medesimo nemmeno si
confronta puntualmente con tutti i passi procedurali e con il contenuto delle
decisioni (v. sopra consid. 7) che hanno condotto all’ammissione dei documenti.
Rinvia alle sue conclusioni scritte in maniera insufficiente, ovvero senza
operare alcun riferimento concreto e puntuale. Non considera che la perizia
verte su una molteplicità di tematiche non tutte riferite ai suddetti documenti.
Non tiene conto che il perito non si è affidato ciecamente alle analisi dei
prezzi di cui ai doc. AC e AD, bensì ne ha rilevato le problematicità, ha
effettuato delle proprie analisi e ha poi basato la perizia sui propri calcoli
e non sui dati forniti dall’attrice (cfr. scritto del perito 25 aprile 2019 e
perizia, p. 7). Ma soprattutto, non spiega perché la questione dovrebbe avere
un’influenza sull’esito del giudizio, rispettivamente perché le argomentazioni
contenute nella sentenza sarebbero errate. In altre parole, l’appellante non
spiega perché l’eventuale estromissione dagli atti dei documenti o
l’inefficacia delle conclusioni peritali ivi riferite dovrebbero condurre alla
reiezione delle pretese accolte dal Pretore. Peraltro, la richiesta di
rifusione delle spese di conciliazione non ha nulla a che vedere con la
perizia; la pretesa relativa alla rete non concerne in alcun modo i doc. AB, AC
e AD; quella attinente all’impianto di cantiere non è stata accolta dal primo
giudice sulla base dei suddetti documenti o della perizia, bensì mediante
considerazioni proprie già sopra riassunte (v. anche consid. 10 della decisione
impugnata). Le censure dell’appellante sono pertanto insufficientemente
motivate e prive di una portata concreta.
9.
L’appellante rimprovera al
Pretore una violazione dell’onere di motivazione anche per non avere spiegato i
motivi per i quali si è discostato dalla valutazione peritale della mercede
dovuta per l’impianto di cantiere (quantificata dal perito in fr. 74'396.73
oltre IVA, e dunque inferiore a quella poi riconosciuta dal giudice di prima
sede). A torto. Premesso che egli neppure rinvia in maniera puntuale a concreti
passaggi del referto, né contesta le conclusioni tratte ai considerandi 10 e
10.1
della decisione impugnata (clausole contrattuali, durata del cantiere, motivi
del prolungamento), il medesimo trascura che solo i fatti controversi devono essere
oggetto di dimostrazione (ad esempio tramite perizia; v. art. 150 CPC). Nel
caso concreto, emerge chiaramente dalla decisione di primo grado (cfr. consid.
10.2) che il Pretore non necessitava, per la quantificazione della pretesa, di
un supporto peritale, poiché le allegazioni attoree riferite ai costi
sopportati e al metodo di calcolo per determinare l’ammontare della mercede non
sono state contestate dal convenuto (v. anche sopra, consid. 4). L’appellante
non si confronta con queste argomentazioni né spiega perché la quantificazione del
primo giudice sarebbe errata. Anche su questo punto, la decisione impugnata
merita pertanto conferma.
10.
Per l’appellante, il giudice
di prima sede avrebbe inoltre a torto omesso di considerare l’impossibilità per
le attrici di aumentare le proprie pretese condannatorie in sede di conclusioni
scritte (ex art. 230 CPC). Il giudice avrebbe ignorato la questione, addirittura
attribuendo importi maggiori a quelli postulati dalla controparte in violazione
del divieto di decidere ultra petita. E meglio, per l’impianto di cantiere
ha assegnato alle attrici un importo superiore a quello indicato nella
petizione e nelle conclusioni. Ha inoltre aggiunto l’IVA alla mercede da lui
calcolata malgrado tale richiesta non fosse contenuta negli allegati
introduttivi, e ha riconosciuto interessi di mora nonostante la relativa
richiesta attorea fosse stata abbandonata in sede di conclusioni. La decisione
pretorile sarebbe pertanto da annullare o modificare di conseguenza, senza
riconoscere l’IVA, gli interessi e gli aumenti delle pretese contenuti nelle
conclusioni, e tenendo invece conto delle riduzioni ivi esposte.
11.
Ora, al Pretore non può essere
rimproverato di non aver affrontato la questione della mutazione dell’azione in
relazione a quelle pretese (costi di pompaggio e di demolizione) che aveva già
stabilito di respingere per altri motivi (segnatamente, per mancata
dimostrazione), né la questione ha influenza ai fini del presente giudizio;
abbondanzialmente, il giudice di prime cure ha comunque rilevato la
problematica con riferimento ai maggiori costi di demolizione (cfr. decisione
impugnata, consid. 13.5). Quanto alle pretese accolte, si osserva quanto segue.
12.
Nelle procedure rette dalla
massima dispositiva e dell’eventualità, come quella in esame, la parte attrice
ha il dovere di formulare, quantificare e circoscrivere l’oggetto litigioso,
ovvero le proprie pretese di merito, nei propri allegati introduttivi. In
particolare, dopo la chiusura del secondo scambio di scritti, essa può mutare
la propria azione solo alle condizioni poste dall’art. 230 CPC. La riduzione
dell’azione è invece sempre possibile (art. 227 cpv. 3 CPC). Inoltre, il
principio dispositivo impedisce al giudice di aggiudicare a una parte più di
quanto essa abbia domandato, o altra cosa (divieto di decidere ultra petita,
cfr. art. 58 cpv. 1 CPC), ritenuto che egli è di regola vincolato soltanto dalle
conclusioni delle parti e non dai motivi invocati, e dunque solo dall'ammontare
complessivo della pretesa avanzata e non dai singoli elementi (fondati sulla
medesima causa) che la compongono (DTF 123 III 115, consid. 6d; STF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2b; IICCA del 20 maggio 2020, inc. 12.2018.117,
consid. 6.2.3.2). In altre parole, l’oggetto del litigio è di principio delimitato
dal montante totale rivendicato nelle richieste di causa, e il giudice è
vincolato solo a questo importo; ciò però non vale laddove l’attrice abbia
qualificato o limitato le posizioni che lo compongono nel petitum
medesimo; in tale caso, il giudice è vincolato anche a queste limitazioni (DTF
142.
III 234, consid. 2.2; STF 4A_54/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 6.1 e 4A_709/2014
del 21 maggio 2015, consid. 4.1).
13.
L’importo azionato dalle
attrici a titolo di costi di noleggio era sin dall’inizio comprensivo d’IVA (cfr.
petizione, p. 4, punto 8.1.2), per cui la considerazione di tale imposta da
parte del primo giudice è esente da critiche. Nondimeno, le medesime nelle
proprie conclusioni scritte non solo hanno (lecitamente) ridotto questa
posizione, ma l’hanno altresì inclusa nel petitum (unitamente a tutte le
altre), quantificandola in fr. 80'348.40 IVA compresa. Il giudice di prima sede
vi era pertanto vincolato e non avrebbe potuto attribuire un importo maggiore (fr. 89'753.30 + IVA). Ne deriva una modifica
del giudizio di primo grado.
Con la petizione, le attrici hanno altresì chiesto fr.
1'135.05 per la posa della rete. Non hanno preteso l’aggiunta dell’IVA, né hanno
indicato che l’importo già la comprendeva (limitandosi
il loro calcolo alla moltiplicazione fra il costo della rete al mq e la
superficie di rete posata, come d’altronde evincibile anche dalla petizione, p.
5.
e dal doc. M, ove l’IVA viene aggiunta solo in un secondo momento). Pur
avendo il primo giudice assegnato un importo ben inferiore (fr. 760.11 + IVA),
per cui non si ravvisa una violazione del divieto dell’ultrapetizione,
l’aggiunta dell’IVA non risulta conforme alla massima dispositiva, al principio
dell’allegazione rituale e
tempestiva e ai presupposti che reggono la mutazione dell’azione
(art. 55, 229 e 230 CPC): le attrici avrebbero potuto e dovuto richiedere tale
importo sin dall’inizio della causa, e non solamente in sede di conclusioni
scritte (v. anche IICCA del 9
novembre 2021, inc. 12.2020.133, consid. 8). Anche in questo caso si impone
conseguentemente una modifica della decisione impugnata.
Lo stesso deve valere con riferimento agli interessi
di mora (pretesi con la petizione, ma non più con le conclusioni), per cui il
Pretore (in ossequio della massima dispositiva) non avrebbe più dovuto
considerarli.
Per quanto riguarda invece le spese di conciliazione, l’importo
rivendicato dalle attrici ed evincibile dal doc. P (fr. 7'996.-) era già comprensivo d’IVA, per cui una sua
ulteriore aggiunta (pretesa in sede di conclusioni) non era giustificata. Il primo
giudice ad ogni modo non ha tenuto conto di questa modifica, non ha aggiunto
l’IVA al proprio calcolo (illustrato al precedente consid. 4 e non contestato
in questa sede) e non ha attribuito importi maggiori a quelli richiesti. Su
questo punto, la sua decisione resiste pertanto alla critica.
14.
In conclusione, l’appello può
essere parzialmente accolto, con conseguente modifica della decisione di primo
grado, nel senso che alle attrici possono essere attribuiti solamente fr.
81'108.51
(fr. 80'348.40 + fr. 760.11) a titolo di mercede, senza ulteriori aggiunte di
IVA e di interessi di mora. Ne discende che anche la loro soccombenza di prima sede, stabilita dal
Pretore nella misura del 50%, sale al 60%. Di conseguenza, gli onorari di
conciliazione calcolati dal Pretore (e in relazione ai quali l’appellante non
muove alcuna contestazione specifica, se non con riferimento all’IVA), invece
che del 50%, vengono ridotti del 60%; ciò conduce a un importo di fr. 1'006.-
(40% di fr. 2'516.-). La modifica della percentuale di soccombenza comporta
altresì un nuovo calcolo delle spese giudiziarie di prima sede. La tassa di
giustizia di
fr. 10'150.- e le spese di fr. 38'578.- vanno dunque poste per il 40% a carico
del convenuto, e per il 60% a carico delle attrici in solido. Queste ultime
verseranno alla controparte, con vincolo di solidarietà, in applicazione
dell’art. 11 Rtar e sulla base di un valore litigioso di fr. 190'614.95 (cfr.
art. 91 cpv. 1 CPC), fr. 2'400.- a titolo di ripetibili parziali.
15.
Per quanto riguarda la
procedura di appello, avente un valore litigioso di fr. 90'514.- (art. 91 cpv. 1 CPC), anche le relative spese seguono la soccombenza (art.
106.
CPC). Le spese processuali, fissate in fr. 7'000.- in applicazione degli
art. 2, 7 e 13 LTG, sono pertanto poste per il 10% a carico delle parti appellate
(in solido fra loro), e per il 90% a carico dell’appellante. Quest’ultimo rifonderà alle controparti
l’importo complessivo (comprensivo anche di spese e di IVA) pari a fr. 4'000.-
a titolo di ripetibili parziali (art. 11
cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
10 febbraio 2021 del AP 1, __________, è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 12
gennaio 2021 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così
riformata:
1. Invariato.
2. Il AP 1, __________,
è condannato a versare
agli attori (in solido):
fr. 81'108.51;
fr. 1’006.- a titolo di
ripetibili per la procedura di conciliazione.
3. La tassa di giustizia di
fr. 10'150.-, e le spese di fr. 38'578.-
(comprensive di tassa e
spese di giustizia della conciliazione),
da anticipare dalle
parti così come già parzialmente anticipate,
sono poste a carico
delle attrici (in solido) in ragione del 60%
e a carico della parte
convenuta in ragione del 40%. Le attrici
(con vincolo di
solidarietà) rifonderanno al convenuto
fr. 2'400.- per ripetibili parziali.
4. Invariato.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a
fr. 7’000.-, sono a carico delle parti appellate (in solido fra loro) nella
misura del 10%, e dell’appellante nella misura del 90%. Quest’ultimo rifonderà
alle controparti fr. 4'000.- complessivi per ripetibili parziali di secondo
grado.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).