12.2021.26
Appalto - notifica dei difetti
31 gennaio 2022Italiano23 min
accolto l’azione riconvenzionale, condannando AP 1 al versamento in favore del AO
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.26
Lugano
31 gennaio 2022/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.9 della Pretura
del Distretto di Vallemaggia - promossa con petizione 12 settembre 2019 da
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18'306.35, pretesa
aumentata con la replica alla somma complessiva di fr. 23'420.05 oltre
interessi al 5% da date diverse a dipendenza degli importi richiesti, e il
rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da quest’ultimo al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________;
domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che con azione
riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al versamento di
fr. 2'500.-, oltre
interessi al 5% dal 21 ottobre 2019, cui quest’ultimo si è integralmente opposto;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 30 dicembre 2020, respingendo la petizione e accogliendo
la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'500.-;
appellante l’attore
con appello 11 febbraio 2021 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di accogliere integralmente la petizione e respingere l’azione
riconvenzionale e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli
atti di causa al
Pretore affinché
completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione, il tutto con protesta di
tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 19
aprile 2019 il convenuto postula la reiezione del gravame e con appello
incidentale di medesima data, a cui si è opposta la controparte, chiede
l’integrale accoglimento della domanda riconvenzionale, il tutto con protesta delle
spese giudiziarie di prima e seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del mese di
novembre 2018 AP 1 si è rivolto al AO 1 per la riparazione del suo veicolo, un
pick-up __________, che presentava un problema al differenziale posteriore. I
lavori di riparazione, eseguiti il 26 novembre 2018, hanno comportato la
sostituzione del “gruppo differenziale originale con gruppo differenziale
ARB con bloccaggio 100%” e sono stati fatturati il 13 dicembre 2018 per
l’importo complessivo (IVA inclusa) di fr. 2'500.40 (doc. 1, doc. B).
B. Con scritto raccomandato
7 gennaio 2019 AP 1 ha informato il garage di non essere disposto a pagare
l’importo fatturato siccome i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte.
Egli gli ha in particolare rimproverato di non avere seguito le istruzioni e di
avere smerigliato i semiassi. L’errato montaggio del differenziale posteriore
avrebbe causato la rottura del riduttore centrale. Con il medesimo scritto AP 1
gli ha altresì comunicato che visto quanto successo lo riteneva incapace di
rimettere in sesto il veicolo che aveva pertanto affidato al garage B__________
__________, __________, per la riparazione (doc. B).
C. Con invio
raccomandato 14 gennaio 2019 AO 1 ha contestato qualsiasi responsabilità, precisando
tuttavia che nel caso fosse stata dimostrata un’errata esecuzione dei lavori e “previo
preventivo”, avrebbe assunto i costi di riparazione eseguiti da un altro
garage a condizione che la fattura relativa al primo intervento fosse stata
saldata (doc. C).
D. Il 2 maggio 2019 AP 1
ha fatto spiccare nei confronti del AO 1 il precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________ per ottenere il pagamento dell’importo di fr. 18'306.35,
oltre interessi e spese. Il 4 maggio seguente il debitore ha sollevato
tempestiva opposizione (doc. F).
E. Con petizione 12
settembre 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire
(doc. L), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia,
per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 18'306.35, oltre interessi e
accessori, così composto: fr. 2'250.- (sostituzione semiassi), fr. 4'638.35
(costi di riparazione del riduttore centrale), fr. 11'400.- (perdita di
guadagno),
fr. 18.- (spese postali). Egli ha altresì chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.
L’attore ha sostenuto che la sostituzione del differenziale posteriore non
sarebbe stata eseguita a regola d’arte, l’officina meccanica non avendo seguito
le istruzioni. A suo dire, in fase di montaggio i semiassi sarebbero stati
smerigliati e ciò avrebbe portato alla rottura del riduttore centrale. Le parti
sostituite, inoltre, avrebbero “lavorato con eccessiva presenza di limaglia”.
Il trasferimento dell’automezzo per la riparazione al garage B__________ __________
di __________ sarebbe avvenuto stante l’incompetenza dimostrata dal convenuto,
il quale peraltro nemmeno si sarebbe opposto a tale procedere.
F. Con risposta 21
ottobre 2019 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, rifiutando
ogni responsabilità e sollevando la tardività della notifica dei difetti. Egli
ha in particolare sostenuto di avere eseguito i lavori a regola d’arte, negando
l’esistenza di un nesso causale tra l’asserito errore nel montaggio del
differenziale posteriore e la rottura del riduttore centrale e contestato integralmente
l’esistenza di un danno. In via riconvenzionale egli ha postulato la condanna
di AP 1 al pagamento di fr. 2'500.- oltre interessi, pari all’importo fatturato
per la sostituzione del differenziale posteriore (doc. 1).
G. Con risposta
riconvenzionale 28 novembre 2019 l’attore si è integralmente opposto alla
pretesa di pagamento dell’importo di
fr. 2'500.-,
ribadendo che i lavori non sarebbero stati eseguiti secondo le regole
dell’arte.
H. In sede di
dibattimento di prime arringhe 14 gennaio 2020 le parti hanno ribadito le
proprie antitetiche domande e contestazioni: l’attore, in replica, ha aumentato
la pretesa all’importo complessivo di fr. 23'420.05 (fr. 8'790.53 pari ai costi
di riparazione del riduttore, fr. 3'108.22 per la sostituzione dei semiassi, fr.
11'400.- per la perdita di guadagno, fr. 18.00 per i costi postali e fr. 103.30
per le spese esecutive), chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al PE
menzionato per tale importo e contestato la tardività della notifica dei
difetti.
Fatti
I. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con sentenza 30 dicembre 2020 qui impugnata, ha respinto la petizione,
ponendo le spese processuali a carico dell’attore e obbligandolo a rifondere
alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili, mentre ha parzialmente
accolto l’azione riconvenzionale, condannando AP 1 al versamento in favore del AO
1 di fr. 1'500.-, ponendo gli oneri processuali a carico delle parti in ragione
del rispettivo grado di soccombenza, senza assegnare ripetibili.
L. Con appello 11
febbraio 2021 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale e, in via
subordinata, di annullare la decisione e di rinviare l’incarto al Pretore per
complemento istruttorio e per nuovo giudizio, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 19 aprile 2021 il convenuto si è
opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello,
mentre con appello incidentale di medesima data, cui si è opposta la controparte,
ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso dell’integrale
accoglimento della pretesa riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di
primo e secondo grado di giudizio.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 30 dicembre
2020 è stata notificata il 12 gennaio 2021 e ritirata dall’appellante il giorno
seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 11 febbraio
2021 è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale
inoltrati dal convenuto nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2
CPC.
2. Nella
decisione impugnata il Pretore, premesso che tra le parti era sorto un
contratto di appalto e che la consegna dell’opera era avvenuta, sulla base
della perizia giudiziaria ha concluso che il AO 1 non aveva eseguito la sostituzione
del differenziale posteriore a regola d’arte: in particolare egli non aveva
asportato un nottolino e in fase di montaggio aveva smerigliato i semiassi. Il
primo giudice ha tuttavia negato il ben fondato della pretesa attorea in
assenza di un rapporto di causalità tra i difetti riscontrati e la rottura del
riduttore centrale, rispettivamente la perdita di guadagno e le ulteriori poste
di danno, respingendo pertanto la petizione. Il Pretore ha invece accolto parzialmente
la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'500.-. Egli, per tenere conto
dell’esecuzione difettosa dei lavori di riparazione eseguiti dall’attore, ha
dedotto dalla pretesa azionata di fr. 2'500.- i costi stimati dal perito per
l’asportazione del nottolino (fr. 850.-) e fr. 150.- per il danneggiamento dei
semiassi.
Sull’appello principale
3. In via subordinata
l’appellante chiede l’annullamento della decisione impugnata, rimproverando al
Pretore una violazione del diritto di essere sentito per avere rifiutato
l’audizione testimoniale di __________ B__________, impedendogli in tal modo di
apportare la prova che l’esecuzione difettosa del montaggio del differenziale
posteriore aveva causato la rottura del riduttore centrale.
Ancorché sollevata nel
gravame solo in via subordinata, la censura dell’attore relativa alla violazione
del suo diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte del
Pretore della prova menzionata, da lui regolarmente offerta in prima sede -
che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della
procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle
possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr.
DTF 127 V 431 consid. 3d; II CCA 28 ottobre 2021 inc. 12.2021.12).
3.1 Il diritto di essere sentito,
sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra
l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per
il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di
potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano
influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid.
2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc.
n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova garantisce alle parti di
essere ammesse a provare i fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati,
purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e siano prodotti in tempo
utile e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del
diritto privato è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto
all'art. 29 cpv. 2 Cost., è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di
diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma,
ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di
prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova
non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove.
Il giudice può rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se non li
ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se quelli assunti in precedenza
gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (cfr. DTF 143 III
297 consid. 9.3.2 con riferimenti).
3.2 In concreto, negli allegati
preliminari l’attore, allo scopo di dimostrare che il montaggio del
differenziale posteriore non era stato eseguito a regola d’arte e che ciò aveva
causato la rottura del riduttore centrale, ha tra l’altro chiesto l’audizione
quale testimone peritale di __________ B__________ e l’assunzione di una
perizia giudiziaria. Con disposizione ordinatoria 14 gennaio 2020 il Pretore ha
ammesso la sola prova peritale, designando quale perito l’ing. __________ D__________.
Preso atto del referto 14 maggio 2020 e del relativo complemento 9 ottobre
2020, il primo giudice con disposizione ordinatoria 27 ottobre 2020 ha
rifiutato l’audizione di __________ B__________, ritenendola inutile, la stessa
essendo stata notificata per indagare “su quanto già richiesto all’esperto
perito giudiziario”, il quale tuttavia aveva già dato risposta a tutti i
quesiti delle parti, in particolare alla questione sollevata dall’attore
concernente il tipo di ripartitore centrale montato sul suo veicolo (easyselect
o superselect).
3.3 Le censure appellatorie
dell’attore (irricevibili per carente motivazione ai sensi dell’art. 311 cpv. 1
CPC, posto che egli si limita in sostanza a ribadire le contestazioni già
espresse in prima sede, contrapponendo alla conclusione del Pretore la propria
soggettiva e personale valutazione) sono infondate e non permettono di
sovvertire la conclusione del primo giudice. Il fatto che __________ B__________
(di B__________ __________) sia stato il primo a potere constatare lo stato del
veicolo dopo l’intervento del convenuto, avendo proceduto alla riparazione del
riduttore centrale, nulla cambia, posto che al perito giudiziario sono stati
messi a disposizione per l’esame tutti i componenti smontati da B__________ __________
e tutta la documentazione concernente l’intervento eseguito (ordinanza sulle
prove 14 gennaio 2020; perizia giudiziaria, pag. 3 e 6). Contrariamente a
quanto sembra pretendere l’appellante in questa sede, non è poi vero che il
Pretore non ha considerato la sua contestazione, secondo cui il perito avrebbe
erroneamente fondato l’esame partendo dal presupposto che l’autoveicolo
disponesse di un riduttore centrale con sistema easyselect invece di uno
superselect. Il primo giudice ha infatti espressamente preso posizione
su tale contestazione, precisando che la questione era stata chiaramente smentita
dallo stesso perito in sede di complemento e delucidazione (ordinanza sulle
prove 27 ottobre 2020, pag. 2). A ciò si aggiunga che nemmeno la risposta al
quesito 3 del complemento peritale permetteva al primo giudice di dubitare delle
conclusioni peritali: la domanda era infatti volta a sapere se in generale i riduttori
(sia di tipo easyselect sia di tipo superselect) fossero soggetti
a danneggiamenti o rotture. A fronte del chiaro, lineare e approfondito
contenuto del referto peritale e del suo complemento, il fatto che il primo
giudice non abbia tenuto conto del doc. D (corretto doc. C) di segno opposto (ossia
del messaggio di posta elettronica di __________ B__________ all’assicurazione
RC del convenuto, con cui aveva sostenuto che la rottura del riduttore centrale
era dovuta all’errato montaggio del differenziale posteriore) e abbia rifiutato
l’audizione di __________ B__________, ancora non è sufficiente per potere
ritenere che il giudizio del primo giudice, reso previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo
del diritto alla prova dell’appellante. Egli ha infatti avuto la possibilità nell’ambito
dell’assunzione della perizia giudiziaria, da lui richiesta proprio per
dimostrare che l’intervento del convenuto era stato eseguito in violazione
delle regole dell’arte e che questo aveva causato la rottura del ripartitore
centrale, di porre tutti i quesiti necessari allo scopo.
4. Nel
merito occorre preliminarmente chinarsi sulla questione della tempestività
della notifica dei difetti, non considerata dal Pretore e nuovamente contestata
dal convenuto in questa sede.
4.1 Per l'art. 367 cpv. 1 CO eseguita la consegna dell'opera
il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve
verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. Qualora i difetti
si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso
all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene
approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge istituisce
una finzione d'accettazione tacita dell'opera in caso di mancato avviso di
difetti da parte del committente, con la conseguente liberazione dell'appaltatore
dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria
verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente
dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di
tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (sentenza
del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.1 in: SJ
2019 pag. 213; v. anche Gauch, Der
Werkvertrag, 6a ed., 2019, n. 2160). La notifica dei difetti
non è soggetta ad alcuna forma particolare (DTF 107 II 172, consid. 1a; Gauch, op. cit., n. 2146). Infine, la prova che la notifica dei difetti è stata data
tempestivamente incombe al committente (DTF 107 II 172, consid. 1a in fine; 118
Considerandi
II 142, consid. 3a), principio criticato e precisato da una parte della dottrina
a partire dalla costatazione che risulta di difficile comprensione la scissione
tra onere di allegazione dell’intempestività della notifica dei difetti a
carico dell’appaltatore e onere della prova relativa alla tempestività a carico
del committente (v. Gauch, op.
cit., n. 2168 seg., 2190 seg.; Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, OR I, 4a ed., n. 27 ad art. 370 CO). Malgrado tale
critica, il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019
consid. 6.1.2 in: SJ 2019 pag. 214).
4.2
In
concreto è pacifico, siccome non contestato dal convenuto nei suoi allegati
preliminari, che i difetti riscontrati non erano immediatamente rilevabili e
che si sono evidenziati con il trascorrere del tempo e con l’uso
dell’autoveicolo. Incontestato è pure il fatto che l’attore, dopo la consegna
del pick-up con il nuovo differenziale posteriore e dopo avere percorso 200 km,
ha contattato una prima volta il convenuto per segnalargli un malfunzionamento,
e dopo ulteriori 400 km di percorrenza gli ha riportato il veicolo siccome la
problematica non era risolta. In tale occasione il meccanico ha smontato il
differenziale posteriore e constatato la rottura del riduttore. A quel punto
l’attore, ritenendo il convenuto incapace di procedere alla riparazione, ha
affidato il pick-up a un'altra officina meccanica. Ciò emerge pure dallo
scritto 14 gennaio 2019 del AO 1, con cui
quest’ultimo ha ritracciato “lo storico della riparazione” e dato atto
che “durante i primi chilometri di funzionamento si è effettivamente formata
della limatura che ha sporcato l’olio del differenziale” e di avere poi
proceduto al suo smontaggio, “cambiato l’olio e constatato la rottura del
riduttore”, precisando di avere eseguito la riparazione a regola d’arte e di
non ritenersi in alcun modo responsabile della rottura del riduttore centrale
(doc. C). Dal che emerge, contrariamente a quanto
reputa il convenuto peraltro in maniera generica, che AP 1 aveva
segnalato i difetti al AO 1 fin da subito, in caso contrario non si spiega il
contenuto dello scritto doc. C e il motivo per cui quest’ultimo abbia proceduto
allo smontaggio del differenziale posteriore quando l’attore ha riportato il
suo autoveicolo dopo avere percorso 600 km. In
assenza di ulteriori elementi oggettivi, nemmeno addotti dal convenuto, atti a
far dubitare che il committente non abbia fatto fronte correttamente al suo dovere
di segnalazione, la contestazione in merito alla tardività della notifica dei
difetti deve essere respinta.
5.
L’appellante critica
il Pretore per avere respinto la sua pretesa volta al risarcimento della
perdita di guadagno. La censura è infondata, l’appellante non essendo riuscito
a dimostrare che la rottura del riduttore centrale, che aveva reso necessaria
la sua sostituzione da parte di B__________ __________, fosse imputabile al
convenuto. Il perito giudiziario, dopo avere esaminato tutta la documentazione
e tutti i componenti smontati, ha concluso che l’intervento di sostituzione del
differenziale posteriore non era stato eseguito a regola d’arte, posto che il
meccanico in fase di montaggio aveva omesso di togliere un nottolino con
conseguente smerigliatura di almeno un semiasse, ciò che “può aver reso leggermente
più difficile la differenziazione di regime tra la ruota destra e quella
sinistra” (perizia, quesito 4.5, pag. 30). Il perito ha tuttavia escluso
che tale errore operativo abbia causato direttamente la rottura della ghiera posta
nel ripartitore centrale: “la struttura costruttiva dell’intera trasmissione
è tale che la resistenza al rotolamento – eventualmente presentata da una ruota
dell’assale posteriore impossibilitata ad assumere il corretto regime di
rotazione - non può aver portato alla rottura della ghiera”, attribuibile “con
certezza … alla presenza di un gioco eccessivo tra le facce piane della ghiera,
gli alberini porta-satelliti e i satelliti” da ricondurre a una situazione
di usura “tecnicamente compatibile con la rilevante percorrenza chilometrica
del veicolo”, oltre che alla presenza di un frammento di un satellite nella
scatola del differenziale posteriore originale, poi sostituito dall’attore (perizia,
quesito 4.4 e 4.5, pag. 30 e 31, 34 e 35). Il perito ha altresì concluso che la
smerigliatura dei semiassi non pregiudicava la loro funzionalità, ritenendo
pertanto che la loro sostituzione non fosse indispensabile (perizia, pag. 32,
34). Per quanto concerne il nottolino, il perito ha stimato il costo della sua
asportazione, senza esprimersi circa l’urgenza di un tale intervento. Ne
discende che l’impossibilità di usare l’autoveicolo non può essere ascritta ai
difetti imputabili al convenuto. A ciò si aggiunga che le ulteriori
argomentazioni dell’appellante, secondo cui i lavori che egli avrebbe dovuto
svolgere presso l’abitazione di __________ C__________ imponevano l’uso del suo
pick-up, sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Egli
si limita infatti a contrapporre una personale valutazione delle prove, senza
spiegare i motivi per cui la conclusione del Pretore, secondo cui il tipo di
lavoro, consistente nell’impermeabilizzazione di una soletta e nella
costruzione di un muro, necessitasse l’impiego del furgone visto e considerato
che nulla impediva all’attore di organizzarsi altrimenti per il trasporto del
materiale necessario all’effettuazione di tali lavori. Si rileva infine che
ad
ogni modo la pretesa di risarcimento per l’asserita perdita di guadagno deve
essere respinta anche in considerazione del fatto che l’attore, venendo meno al
suo onere di allegazione e di prova, non ha sostanziato e dimostrato la
congruità della pretesa, non essendo sufficiente allo scopo la sola produzione
del preventivo doc. C.
6.
L’appellante critica
infine al Pretore per avere dedotto dalla mercede del convenuto il costo di fr.
850.- stimato dal perito giudiziario per la riparazione del differenziale
posteriore e la somma di fr. 150.- per la smerigliatura dei semiassi invece dei
costi effettivi fatturati da B__________ __________ (di fr. 4’035.52 per la
riparazione del differenziale posteriore e di fr. 3'108.22 per la sostituzione
dei semiassi) da lui sopportati. Al riguardo osserva che il committente che dispone
del diritto di fare riparare gratuitamente l’opera dall’appaltatore ai sensi
dell’art. 368 cpv. 2 CO, rispettivamente di farla eseguire da un terzo, non
deve subire pregiudizi; eventuali aumenti dei costi di riparazione devono
pertanto essere sostenuti dall’appaltatore. A prescindere dalla questione a
sapere se in concreto l’attore poteva fare eseguire la riparazione da un terzo
(di cui si dirà nel prossimo considerando), la censura è infondata già solo per
il fatto che l’attore, a cui incombeva l’onere della prova, non ha portato
elementi utili da cui potere dedurre l’adeguatezza degli importi da lui pretesi
sulla base delle fatture emesse dal garage B__________ __________ (doc. M, O,
P). A ciò occorre aggiungere che l’importo di fr. 4'035.52 (doc. M e O) si
riferisce a prestazioni che vanno ben oltre quanto ritenuto necessario dal
perito giudiziario per il ripristino del differenziale posteriore, intervento
che si limita allo smontaggio del gruppo differenziale e alla rimozione del
nottolino (vedi perizia, pag. 32), rispettivamente dei semiassi, la cui
sostituzione non è stata peraltro ritenuta indispensabile (perizia, pag. 32).
7.
Ne discende che
l’appello di AP 1 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la
decisione del Pretore, con cui ha respinto la petizione, deve essere
confermata.
Sull’appello
incidentale
8.
Il convenuto
ribadisce in questa sede la sua domanda di condanna dell’attore al pagamento
della fattura di fr. 2'500.40 a titolo di mercede. Al riguardo rimprovera al
Pretore di non essersi avveduto del fatto che l’attore ha incaricato un terzo
della riparazione dell’autoveicolo, senza prima avergli dato la possibilità di
provvedervi di persona gratuitamente. La censura è infondata già solo per il
fatto che il convenuto fin da subito, ossia sin dal momento in cui l’attore gli
ha riportato l’autoveicolo dopo avere percorso 600 km per verificare l’origine
del rumore e delle anomalie che aveva percepito contestualmente alla guida del
mezzo, ha sempre negato l’esistenza di un qualsiasi difetto a lui imputabile,
rispettivamente qualsiasi responsabilità per la rottura del riduttore,
manifestando in tal modo la sua volontà di non volere porre rimedio ai difetti
lamentati da AP 1. Ciò è del resto stato confermato dallo stesso convenuto con
scritto 14 gennaio 2019, con cui ha specificato che “durante i primi
chilometri di funzionamento, si è effettivamente formata della limatura che ha
sporcato l’olio differenziale, escludiamo però che questo abbia potuto
provocare danni al differenziale stesso o ai semiassi, abbiamo smontato il
differenziale per verifica, cambiato l’olio e constatato la rottura del
riduttore. Da parte nostra non riteniamo che il problema del differenziale e
del riduttore siano collegati” (doc. C). In tali circostanze l’attore ben
poteva dedurre che il garagista, a cui aveva riportato l’autoveicolo per
verificare la causa del malfunzionamento, non avrebbe proceduto alla
riparazione gratuita del difetto lamentato, di cui non si riteneva
responsabile, di modo che anche l’assegnazione di un ulteriore
termine ex art. 107 segg. CO sarebbe stata inutile (art. 108 n. 1 CO; cfr. DTF
110.
II 141 consid. 1b; TF 4C.347/2005 del 13 febbraio 2006 consid. 4, 4A_643/2014
del 25 novembre 2015 consid. 4.2).
9.
In
assenza di ulteriori censure, l’appello incidentale deve essere respinto.
Sulle
spese giudiziarie
10.
Ne discende che l’appello di AP 1 così come l’appello incidentale del AO
1.
devono essere respinti.
Le spese giudiziarie di secondo
grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC),
ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura di appello sulla
base di un valore litigioso di fr. 24'920.05 (fr. 23'420.05 per la domanda principale
+ fr. 1'500.- per la domanda riconvenzionale) e per la procedura di appello
incidentale sulla base di un valore litigioso di fr. 1'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 11
febbraio 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Gli oneri
processuali di appello di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.
III. L’appello
incidentale 19 aprile 2019 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali
dell’appello incidentale di fr. 200.- sono a carico di AO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 100.- per ripetibili.
V. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale
federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).