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Decisione

12.2021.26

Appalto - notifica dei difetti

31 gennaio 2022Italiano23 min

accolto l’azione riconvenzionale, condannando AP 1 al versamento in favore del AO

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.26

Lugano

31 gennaio 2022/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.9 della Pretura

del Distretto di Vallemaggia - promossa con petizione 12 settembre 2019 da

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

con cui l’attore ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18'306.35, pretesa

aumentata con la replica alla somma complessiva di fr. 23'420.05 oltre

interessi al 5% da date diverse a dipendenza degli importi richiesti, e il

rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da quest’ultimo al precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di __________;

domande avversate dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che con azione

riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al versamento di

fr. 2'500.-, oltre

interessi al 5% dal 21 ottobre 2019, cui quest’ultimo si è integralmente opposto;

richieste sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 30 dicembre 2020, respingendo la petizione e accogliendo

la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'500.-;

appellante l’attore

con appello 11 febbraio 2021 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,

nel senso di accogliere integralmente la petizione e respingere l’azione

riconvenzionale e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli

atti di causa al

Pretore affinché

completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione, il tutto con protesta di

tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 19

aprile 2019 il convenuto postula la reiezione del gravame e con appello

incidentale di medesima data, a cui si è opposta la controparte, chiede

l’integrale accoglimento della domanda riconvenzionale, il tutto con protesta delle

spese giudiziarie di prima e seconda sede;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Nel corso del mese di

novembre 2018 AP 1 si è rivolto al AO 1 per la riparazione del suo veicolo, un

pick-up __________, che presentava un problema al differenziale posteriore. I

lavori di riparazione, eseguiti il 26 novembre 2018, hanno comportato la

sostituzione del “gruppo differenziale originale con gruppo differenziale

ARB con bloccaggio 100%” e sono stati fatturati il 13 dicembre 2018 per

l’importo complessivo (IVA inclusa) di fr. 2'500.40 (doc. 1, doc. B).

B. Con scritto raccomandato

7 gennaio 2019 AP 1 ha informato il garage di non essere disposto a pagare

l’importo fatturato siccome i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte.

Egli gli ha in particolare rimproverato di non avere seguito le istruzioni e di

avere smerigliato i semiassi. L’errato montaggio del differenziale posteriore

avrebbe causato la rottura del riduttore centrale. Con il medesimo scritto AP 1

gli ha altresì comunicato che visto quanto successo lo riteneva incapace di

rimettere in sesto il veicolo che aveva pertanto affidato al garage B__________

__________, __________, per la riparazione (doc. B).

C. Con invio

raccomandato 14 gennaio 2019 AO 1 ha contestato qualsiasi responsabilità, precisando

tuttavia che nel caso fosse stata dimostrata un’errata esecuzione dei lavori e “previo

preventivo”, avrebbe assunto i costi di riparazione eseguiti da un altro

garage a condizione che la fattura relativa al primo intervento fosse stata

saldata (doc. C).

D. Il 2 maggio 2019 AP 1

ha fatto spiccare nei confronti del AO 1 il precetto esecutivo n. __________

dell’UE di __________ per ottenere il pagamento dell’importo di fr. 18'306.35,

oltre interessi e spese. Il 4 maggio seguente il debitore ha sollevato

tempestiva opposizione (doc. F).

E. Con petizione 12

settembre 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire

(doc. L), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia,

per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 18'306.35, oltre interessi e

accessori, così composto: fr. 2'250.- (sostituzione semiassi), fr. 4'638.35

(costi di riparazione del riduttore centrale), fr. 11'400.- (perdita di

guadagno),

fr. 18.- (spese postali). Egli ha altresì chiesto il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.

L’attore ha sostenuto che la sostituzione del differenziale posteriore non

sarebbe stata eseguita a regola d’arte, l’officina meccanica non avendo seguito

le istruzioni. A suo dire, in fase di montaggio i semiassi sarebbero stati

smerigliati e ciò avrebbe portato alla rottura del riduttore centrale. Le parti

sostituite, inoltre, avrebbero “lavorato con eccessiva presenza di limaglia”.

Il trasferimento dell’automezzo per la riparazione al garage B__________ __________

di __________ sarebbe avvenuto stante l’incompetenza dimostrata dal convenuto,

il quale peraltro nemmeno si sarebbe opposto a tale procedere.

F. Con risposta 21

ottobre 2019 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, rifiutando

ogni responsabilità e sollevando la tardività della notifica dei difetti. Egli

ha in particolare sostenuto di avere eseguito i lavori a regola d’arte, negando

l’esistenza di un nesso causale tra l’asserito errore nel montaggio del

differenziale posteriore e la rottura del riduttore centrale e contestato integralmente

l’esistenza di un danno. In via riconvenzionale egli ha postulato la condanna

di AP 1 al pagamento di fr. 2'500.- oltre interessi, pari all’importo fatturato

per la sostituzione del differenziale posteriore (doc. 1).

G. Con risposta

riconvenzionale 28 novembre 2019 l’attore si è integralmente opposto alla

pretesa di pagamento dell’importo di

fr. 2'500.-,

ribadendo che i lavori non sarebbero stati eseguiti secondo le regole

dell’arte.

H. In sede di

dibattimento di prime arringhe 14 gennaio 2020 le parti hanno ribadito le

proprie antitetiche domande e contestazioni: l’attore, in replica, ha aumentato

la pretesa all’importo complessivo di fr. 23'420.05 (fr. 8'790.53 pari ai costi

di riparazione del riduttore, fr. 3'108.22 per la sostituzione dei semiassi, fr.

11'400.- per la perdita di guadagno, fr. 18.00 per i costi postali e fr. 103.30

per le spese esecutive), chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al PE

menzionato per tale importo e contestato la tardività della notifica dei

difetti.

Fatti

I. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con sentenza 30 dicembre 2020 qui impugnata, ha respinto la petizione,

ponendo le spese processuali a carico dell’attore e obbligandolo a rifondere

alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili, mentre ha parzialmente

accolto l’azione riconvenzionale, condannando AP 1 al versamento in favore del AO

1 di fr. 1'500.-, ponendo gli oneri processuali a carico delle parti in ragione

del rispettivo grado di soccombenza, senza assegnare ripetibili.

L. Con appello 11

febbraio 2021 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale e, in via

subordinata, di annullare la decisione e di rinviare l’incarto al Pretore per

complemento istruttorio e per nuovo giudizio, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 19 aprile 2021 il convenuto si è

opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello,

mentre con appello incidentale di medesima data, cui si è opposta la controparte,

ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso dell’integrale

accoglimento della pretesa riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di

primo e secondo grado di giudizio.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 30 dicembre

2020 è stata notificata il 12 gennaio 2021 e ritirata dall’appellante il giorno

seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 11 febbraio

2021 è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale

inoltrati dal convenuto nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2

CPC.

2. Nella

decisione impugnata il Pretore, premesso che tra le parti era sorto un

contratto di appalto e che la consegna dell’opera era avvenuta, sulla base

della perizia giudiziaria ha concluso che il AO 1 non aveva eseguito la sostituzione

del differenziale posteriore a regola d’arte: in particolare egli non aveva

asportato un nottolino e in fase di montaggio aveva smerigliato i semiassi. Il

primo giudice ha tuttavia negato il ben fondato della pretesa attorea in

assenza di un rapporto di causalità tra i difetti riscontrati e la rottura del

riduttore centrale, rispettivamente la perdita di guadagno e le ulteriori poste

di danno, respingendo pertanto la petizione. Il Pretore ha invece accolto parzialmente

la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'500.-. Egli, per tenere conto

dell’esecuzione difettosa dei lavori di riparazione eseguiti dall’attore, ha

dedotto dalla pretesa azionata di fr. 2'500.- i costi stimati dal perito per

l’asportazione del nottolino (fr. 850.-) e fr. 150.- per il danneggiamento dei

semiassi.

Sull’appello principale

3. In via subordinata

l’appellante chiede l’annullamento della decisione impugnata, rimproverando al

Pretore una violazione del diritto di essere sentito per avere rifiutato

l’audizione testimoniale di __________ B__________, impedendogli in tal modo di

apportare la prova che l’esecuzione difettosa del montaggio del differenziale

posteriore aveva causato la rottura del riduttore centrale.

Ancorché sollevata nel

gravame solo in via subordinata, la censura dell’attore relativa alla violazione

del suo diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte del

Pretore della prova menzionata, da lui regolarmente offerta in prima sede -

che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione

impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della

procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle

possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr.

DTF 127 V 431 consid. 3d; II CCA 28 ottobre 2021 inc. 12.2021.12).

3.1 Il diritto di essere sentito,

sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra

l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per

il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di

potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano

influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid.

2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc.

n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova garantisce alle parti di

essere ammesse a provare i fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati,

purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e siano prodotti in tempo

utile e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del

diritto privato è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto

all'art. 29 cpv. 2 Cost., è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di

diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma,

ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di

prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova

non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove.

Il giudice può rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se non li

ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se quelli assunti in precedenza

gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (cfr. DTF 143 III

297 consid. 9.3.2 con riferimenti).

3.2 In concreto, negli allegati

preliminari l’attore, allo scopo di dimostrare che il montaggio del

differenziale posteriore non era stato eseguito a regola d’arte e che ciò aveva

causato la rottura del riduttore centrale, ha tra l’altro chiesto l’audizione

quale testimone peritale di __________ B__________ e l’assunzione di una

perizia giudiziaria. Con disposizione ordinatoria 14 gennaio 2020 il Pretore ha

ammesso la sola prova peritale, designando quale perito l’ing. __________ D__________.

Preso atto del referto 14 maggio 2020 e del relativo complemento 9 ottobre

2020, il primo giudice con disposizione ordinatoria 27 ottobre 2020 ha

rifiutato l’audizione di __________ B__________, ritenendola inutile, la stessa

essendo stata notificata per indagare “su quanto già richiesto all’esperto

perito giudiziario”, il quale tuttavia aveva già dato risposta a tutti i

quesiti delle parti, in particolare alla questione sollevata dall’attore

concernente il tipo di ripartitore centrale montato sul suo veicolo (easyselect

o superselect).

3.3 Le censure appellatorie

dell’attore (irricevibili per carente motivazione ai sensi dell’art. 311 cpv. 1

CPC, posto che egli si limita in sostanza a ribadire le contestazioni già

espresse in prima sede, contrapponendo alla conclusione del Pretore la propria

soggettiva e personale valutazione) sono infondate e non permettono di

sovvertire la conclusione del primo giudice. Il fatto che __________ B__________

(di B__________ __________) sia stato il primo a potere constatare lo stato del

veicolo dopo l’intervento del convenuto, avendo proceduto alla riparazione del

riduttore centrale, nulla cambia, posto che al perito giudiziario sono stati

messi a disposizione per l’esame tutti i componenti smontati da B__________ __________

e tutta la documentazione concernente l’intervento eseguito (ordinanza sulle

prove 14 gennaio 2020; perizia giudiziaria, pag. 3 e 6). Contrariamente a

quanto sembra pretendere l’appellante in questa sede, non è poi vero che il

Pretore non ha considerato la sua contestazione, secondo cui il perito avrebbe

erroneamente fondato l’esame partendo dal presupposto che l’autoveicolo

disponesse di un riduttore centrale con sistema easyselect invece di uno

superselect. Il primo giudice ha infatti espressamente preso posizione

su tale contestazione, precisando che la questione era stata chiaramente smentita

dallo stesso perito in sede di complemento e delucidazione (ordinanza sulle

prove 27 ottobre 2020, pag. 2). A ciò si aggiunga che nemmeno la risposta al

quesito 3 del complemento peritale permetteva al primo giudice di dubitare delle

conclusioni peritali: la domanda era infatti volta a sapere se in generale i riduttori

(sia di tipo easyselect sia di tipo superselect) fossero soggetti

a danneggiamenti o rotture. A fronte del chiaro, lineare e approfondito

contenuto del referto peritale e del suo complemento, il fatto che il primo

giudice non abbia tenuto conto del doc. D (corretto doc. C) di segno opposto (ossia

del messaggio di posta elettronica di __________ B__________ all’assicurazione

RC del convenuto, con cui aveva sostenuto che la rottura del riduttore centrale

era dovuta all’errato montaggio del differenziale posteriore) e abbia rifiutato

l’audizione di __________ B__________, ancora non è sufficiente per potere

ritenere che il giudizio del primo giudice, reso previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo

del diritto alla prova dell’appellante. Egli ha infatti avuto la possibilità nell’ambito

dell’assunzione della perizia giudiziaria, da lui richiesta proprio per

dimostrare che l’intervento del convenuto era stato eseguito in violazione

delle regole dell’arte e che questo aveva causato la rottura del ripartitore

centrale, di porre tutti i quesiti necessari allo scopo.

4. Nel

merito occorre preliminarmente chinarsi sulla questione della tempestività

della notifica dei difetti, non considerata dal Pretore e nuovamente contestata

dal convenuto in questa sede.

4.1 Per l'art. 367 cpv. 1 CO eseguita la consegna dell'opera

il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve

verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. Qualora i difetti

si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso

all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene

approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge istituisce

una finzione d'accettazione tacita dell'opera in caso di mancato avviso di

difetti da parte del committente, con la conseguente liberazione dell'appaltatore

dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria

verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente

dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di

tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (sentenza

del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.1 in: SJ

2019 pag. 213; v. anche Gauch, Der

Werkvertrag, 6a ed., 2019, n. 2160). La notifica dei difetti

non è soggetta ad alcuna forma particolare (DTF 107 II 172, consid. 1a; Gauch, op. cit., n. 2146). Infine, la prova che la notifica dei difetti è stata data

tempestivamente incombe al committente (DTF 107 II 172, consid. 1a in fine; 118

Considerandi

II 142, consid. 3a), principio criticato e precisato da una parte della dottrina

a partire dalla costatazione che risulta di difficile comprensione la scissione

tra onere di allegazione dell’intempestività della notifica dei difetti a

carico dell’appaltatore e onere della prova relativa alla tempestività a carico

del committente (v. Gauch, op.

cit., n. 2168 seg., 2190 seg.; Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, OR I, 4a ed., n. 27 ad art. 370 CO). Malgrado tale

critica, il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019

consid. 6.1.2 in: SJ 2019 pag. 214).

4.2

In

concreto è pacifico, siccome non contestato dal convenuto nei suoi allegati

preliminari, che i difetti riscontrati non erano immediatamente rilevabili e

che si sono evidenziati con il trascorrere del tempo e con l’uso

dell’autoveicolo. Incontestato è pure il fatto che l’attore, dopo la consegna

del pick-up con il nuovo differenziale posteriore e dopo avere percorso 200 km,

ha contattato una prima volta il convenuto per segnalargli un malfunzionamento,

e dopo ulteriori 400 km di percorrenza gli ha riportato il veicolo siccome la

problematica non era risolta. In tale occasione il meccanico ha smontato il

differenziale posteriore e constatato la rottura del riduttore. A quel punto

l’attore, ritenendo il convenuto incapace di procedere alla riparazione, ha

affidato il pick-up a un'altra officina meccanica. Ciò emerge pure dallo

scritto 14 gennaio 2019 del AO 1, con cui

quest’ultimo ha ritracciato “lo storico della riparazione” e dato atto

che “durante i primi chilometri di funzionamento si è effettivamente formata

della limatura che ha sporcato l’olio del differenziale” e di avere poi

proceduto al suo smontaggio, “cambiato l’olio e constatato la rottura del

riduttore”, precisando di avere eseguito la riparazione a regola d’arte e di

non ritenersi in alcun modo responsabile della rottura del riduttore centrale

(doc. C). Dal che emerge, contrariamente a quanto

reputa il convenuto peraltro in maniera generica, che AP 1 aveva

segnalato i difetti al AO 1 fin da subito, in caso contrario non si spiega il

contenuto dello scritto doc. C e il motivo per cui quest’ultimo abbia proceduto

allo smontaggio del differenziale posteriore quando l’attore ha riportato il

suo autoveicolo dopo avere percorso 600 km. In

assenza di ulteriori elementi oggettivi, nemmeno addotti dal convenuto, atti a

far dubitare che il committente non abbia fatto fronte correttamente al suo dovere

di segnalazione, la contestazione in merito alla tardività della notifica dei

difetti deve essere respinta.

5.

L’appellante critica

il Pretore per avere respinto la sua pretesa volta al risarcimento della

perdita di guadagno. La censura è infondata, l’appellante non essendo riuscito

a dimostrare che la rottura del riduttore centrale, che aveva reso necessaria

la sua sostituzione da parte di B__________ __________, fosse imputabile al

convenuto. Il perito giudiziario, dopo avere esaminato tutta la documentazione

e tutti i componenti smontati, ha concluso che l’intervento di sostituzione del

differenziale posteriore non era stato eseguito a regola d’arte, posto che il

meccanico in fase di montaggio aveva omesso di togliere un nottolino con

conseguente smerigliatura di almeno un semiasse, ciò che “può aver reso leggermente

più difficile la differenziazione di regime tra la ruota destra e quella

sinistra” (perizia, quesito 4.5, pag. 30). Il perito ha tuttavia escluso

che tale errore operativo abbia causato direttamente la rottura della ghiera posta

nel ripartitore centrale: “la struttura costruttiva dell’intera trasmissione

è tale che la resistenza al rotolamento – eventualmente presentata da una ruota

dell’assale posteriore impossibilitata ad assumere il corretto regime di

rotazione - non può aver portato alla rottura della ghiera”, attribuibile “con

certezza … alla presenza di un gioco eccessivo tra le facce piane della ghiera,

gli alberini porta-satelliti e i satelliti” da ricondurre a una situazione

di usura “tecnicamente compatibile con la rilevante percorrenza chilometrica

del veicolo”, oltre che alla presenza di un frammento di un satellite nella

scatola del differenziale posteriore originale, poi sostituito dall’attore (perizia,

quesito 4.4 e 4.5, pag. 30 e 31, 34 e 35). Il perito ha altresì concluso che la

smerigliatura dei semiassi non pregiudicava la loro funzionalità, ritenendo

pertanto che la loro sostituzione non fosse indispensabile (perizia, pag. 32,

34). Per quanto concerne il nottolino, il perito ha stimato il costo della sua

asportazione, senza esprimersi circa l’urgenza di un tale intervento. Ne

discende che l’impossibilità di usare l’autoveicolo non può essere ascritta ai

difetti imputabili al convenuto. A ciò si aggiunga che le ulteriori

argomentazioni dell’appellante, secondo cui i lavori che egli avrebbe dovuto

svolgere presso l’abitazione di __________ C__________ imponevano l’uso del suo

pick-up, sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Egli

si limita infatti a contrapporre una personale valutazione delle prove, senza

spiegare i motivi per cui la conclusione del Pretore, secondo cui il tipo di

lavoro, consistente nell’impermeabilizzazione di una soletta e nella

costruzione di un muro, necessitasse l’impiego del furgone visto e considerato

che nulla impediva all’attore di organizzarsi altrimenti per il trasporto del

materiale necessario all’effettuazione di tali lavori. Si rileva infine che

ad

ogni modo la pretesa di risarcimento per l’asserita perdita di guadagno deve

essere respinta anche in considerazione del fatto che l’attore, venendo meno al

suo onere di allegazione e di prova, non ha sostanziato e dimostrato la

congruità della pretesa, non essendo sufficiente allo scopo la sola produzione

del preventivo doc. C.

6.

L’appellante critica

infine al Pretore per avere dedotto dalla mercede del convenuto il costo di fr.

850.- stimato dal perito giudiziario per la riparazione del differenziale

posteriore e la somma di fr. 150.- per la smerigliatura dei semiassi invece dei

costi effettivi fatturati da B__________ __________ (di fr. 4’035.52 per la

riparazione del differenziale posteriore e di fr. 3'108.22 per la sostituzione

dei semiassi) da lui sopportati. Al riguardo osserva che il committente che dispone

del diritto di fare riparare gratuitamente l’opera dall’appaltatore ai sensi

dell’art. 368 cpv. 2 CO, rispettivamente di farla eseguire da un terzo, non

deve subire pregiudizi; eventuali aumenti dei costi di riparazione devono

pertanto essere sostenuti dall’appaltatore. A prescindere dalla questione a

sapere se in concreto l’attore poteva fare eseguire la riparazione da un terzo

(di cui si dirà nel prossimo considerando), la censura è infondata già solo per

il fatto che l’attore, a cui incombeva l’onere della prova, non ha portato

elementi utili da cui potere dedurre l’adeguatezza degli importi da lui pretesi

sulla base delle fatture emesse dal garage B__________ __________ (doc. M, O,

P). A ciò occorre aggiungere che l’importo di fr. 4'035.52 (doc. M e O) si

riferisce a prestazioni che vanno ben oltre quanto ritenuto necessario dal

perito giudiziario per il ripristino del differenziale posteriore, intervento

che si limita allo smontaggio del gruppo differenziale e alla rimozione del

nottolino (vedi perizia, pag. 32), rispettivamente dei semiassi, la cui

sostituzione non è stata peraltro ritenuta indispensabile (perizia, pag. 32).

7.

Ne discende che

l’appello di AP 1 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la

decisione del Pretore, con cui ha respinto la petizione, deve essere

confermata.

Sull’appello

incidentale

8.

Il convenuto

ribadisce in questa sede la sua domanda di condanna dell’attore al pagamento

della fattura di fr. 2'500.40 a titolo di mercede. Al riguardo rimprovera al

Pretore di non essersi avveduto del fatto che l’attore ha incaricato un terzo

della riparazione dell’autoveicolo, senza prima avergli dato la possibilità di

provvedervi di persona gratuitamente. La censura è infondata già solo per il

fatto che il convenuto fin da subito, ossia sin dal momento in cui l’attore gli

ha riportato l’autoveicolo dopo avere percorso 600 km per verificare l’origine

del rumore e delle anomalie che aveva percepito contestualmente alla guida del

mezzo, ha sempre negato l’esistenza di un qualsiasi difetto a lui imputabile,

rispettivamente qualsiasi responsabilità per la rottura del riduttore,

manifestando in tal modo la sua volontà di non volere porre rimedio ai difetti

lamentati da AP 1. Ciò è del resto stato confermato dallo stesso convenuto con

scritto 14 gennaio 2019, con cui ha specificato che “durante i primi

chilometri di funzionamento, si è effettivamente formata della limatura che ha

sporcato l’olio differenziale, escludiamo però che questo abbia potuto

provocare danni al differenziale stesso o ai semiassi, abbiamo smontato il

differenziale per verifica, cambiato l’olio e constatato la rottura del

riduttore. Da parte nostra non riteniamo che il problema del differenziale e

del riduttore siano collegati” (doc. C). In tali circostanze l’attore ben

poteva dedurre che il garagista, a cui aveva riportato l’autoveicolo per

verificare la causa del malfunzionamento, non avrebbe proceduto alla

riparazione gratuita del difetto lamentato, di cui non si riteneva

responsabile, di modo che anche l’assegnazione di un ulteriore

termine ex art. 107 segg. CO sarebbe stata inutile (art. 108 n. 1 CO; cfr. DTF

110.

II 141 consid. 1b; TF 4C.347/2005 del 13 febbraio 2006 consid. 4, 4A_643/2014

del 25 novembre 2015 consid. 4.2).

9.

In

assenza di ulteriori censure, l’appello incidentale deve essere respinto.

Sulle

spese giudiziarie

10.

Ne discende che l’appello di AP 1 così come l’appello incidentale del AO

1.

devono essere respinti.

Le spese giudiziarie di secondo

grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC),

ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura di appello sulla

base di un valore litigioso di fr. 24'920.05 (fr. 23'420.05 per la domanda principale

+ fr. 1'500.- per la domanda riconvenzionale) e per la procedura di appello

incidentale sulla base di un valore litigioso di fr. 1'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello 11

febbraio 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Gli oneri

processuali di appello di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.

III. L’appello

incidentale 19 aprile 2019 di AO 1 è respinto.

IV. Le spese processuali

dell’appello incidentale di fr. 200.- sono a carico di AO 1, che rifonderà alla

controparte fr. 100.- per ripetibili.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale

federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).