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Decisione

12.2021.27

Azione riconvenzionale chiedente di annullare o accertare la decadenza di un accordo transattivo comprendente un contratto di locazione; ammissibilità dell'azione, procedura applicabile

3 dicembre 2021Italiano13 min

incontri conciliativi dinanzi alla procuratrice pubblica avv. __________ __________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.27

Lugano

3 dicembre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.14 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con petizione 25 aprile 2016 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP 1

AP 2

entrambi patrocinati dall’

PA 1

con cui l’attore ha

chiesto di fare ordine all’ufficiale del Registro fondiario di

Bellinzona di iscrivere a suo favore un diritto di abitazione vita natural

durante sulla PPP n. __________ di cui alla part. n. __________ RFD di __________,

appartamento 17, di proprietà di AP 2, sulla base di un accordo stipulato con AP

1 il 24 luglio/28 settembre 2015, come pure l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;

domanda avversata dai

convenuti, che con azione riconvenzionale hanno postulato di

accertare la nullità dell’accordo (rispettivamente di annullarlo) o

subordinatamente di dichiararlo decaduto, e di conseguentemente condannare AO 1,

già in via cautelare e anche nel merito, a lasciare l’appartamento, pure con

richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;

richiamata

la decisione 13 giugno 2018 con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza

di sfratto cautelare, confermata da questa Camera con sentenza 7 marzo 2019

(inc. 12.2018.92);

vista la decisione 16

dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto sia l’azione principale,

sia quella riconvenzionale;

appellanti i

convenuti con atto di appello del 1° febbraio 2021, con cui hanno chiesto

in via preliminare l’assunzione agli atti di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

(art. 317 CPC) e in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso

di accogliere l’azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di prima

e seconda sede;

mentre l’attore con

risposta 19 aprile 2021 ha postulato la reiezione del gravame e l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, pure con protesta di spese e ripetibili;

considerate altresì la

replica spontanea 7 maggio 2021 degli appellanti e la duplica spontanea 31

maggio 2021 dell’appellato;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Fra AP 1 e AO 1 sono sorti,

nel corso degli anni, dei violenti contrasti alla luce di vicendevoli

recriminazioni e accuse a livello professionale e personale, da cui sono

scaturite reciproche e contestate pretese di natura economica a vario titolo,

ingiurie e minacce (che hanno richiesto l’intervento della polizia a protezione

di AP 1) nonché l’apertura di svariati procedimenti penali.

B.

In occasione di alcuni

incontri conciliativi dinanzi alla procuratrice pubblica avv. __________ __________,

le parti hanno raggiunto un accordo, formalizzato il 24 luglio/28 settembre

2015 (doc. 2, doc. C, doc. M). Esso conferiva a AO 1 (all’epoca 63enne) il

diritto di abitare vita natural durante, per una pigione mensile di fr. 1.-, in

un appartamento di 2 ½ locali al quarto piano, interno n. __________, nel

condominio “__________ __________” in via __________, __________ di proprietà di

AP 2, di cui AP 1 è azionista e amministratore unico (doc. C/2, punto 2).

L’accordo prevedeva pure l’annotazione a RF di tale rapporto di locazione, la

corresponsione rateale, in favore di AO 1, di complessivi fr. 90'000.- (doc.

C/2, punto 1), e imponeva alle parti, al relativo punto 3, di mantenere nei

reciproci confronti un atteggiamento corretto e rispettoso, “astenendosi in

particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la

reputazione personale e/o professionale”. Il punto 3.1 sanciva che “nel

caso di comprovata violazione dell’obbligo di cui al punto 3 da parte di AO 1,

gli obblighi di cui ai punti 1 (versamento finanziario) e 2 (messa a

disposizione dell’appartamento) vengono immediatamente e definitivamente a

cadere”. Per il resto, la convenzione tacitava ogni pretesa vantata da una

parte nei confronti dell’altra.

C.

Con petizione 25 aprile 2016,

previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto AP 1 e AP 2

innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse fatto

ordine all’Ufficiale del Registro Fondiario di __________ di iscrivere nel

registro il suo diritto di abitazione nonché l’ammissione all’assistenza

giudiziaria e al gratuito patrocinio.

D.

Con risposta 20 giugno 2016, i

convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendone la reiezione integrale.

In via riconvenzionale, essi hanno postulato l’accertamento della nullità della

convenzione per la presunta incapacità di discernimento di AO 1, il suo

annullamento per vizio di volontà (timore) e lesione (sproporzione), rispettivamente

il suo decadimento a causa della violazione del relativo punto 3 da parte di AO

1 (che avrebbe reiterato comportamenti scorretti e contrari agli accordi, fra

cui l’esternazione di ingiurie e minacce nei confronti di AP 1 e dei suoi

famigliari), e la conseguente espulsione del medesimo dall’appartamento, pure

chiesta in via cautelare. Anch’essi hanno inoltre postulato l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

E.

Con replica e risposta

riconvenzionale 19 settembre 2016 e duplica e replica riconvenzionale 16

gennaio 2017, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni

e richieste, contestando quelle avverse.

F.

Con decisione 13 giugno 2018,

confermata da questa Camera con sentenza 7 marzo 2019 (inc. 12.2018.92), il

Pretore aggiunto ha respinto la richiesta cautelare degli attori

riconvenzionali.

G.

Esperita l’istruttoria e

raccolti gli allegati conclusivi scritti, con decisione 16 dicembre 2020 il

Pretore aggiunto ha respinto sia la petizione (dispositivo n. 1) che l’azione

riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo le rispettive spese processuali a

carico della parte soccombente, compensate le ripetibili (dispositivo n. 3) e

rinviando a una separata decisione la sua pronuncia sulle istanze di assistenza

giudiziaria. In sintesi, il Pretore aggiunto ha dapprima rilevato che l’accordo

24 luglio/28 settembre 2015 ha fatto sorgere un diritto di abitazione di natura

obbligazionaria (contratto di locazione) e non un diritto di abitazione di

natura reale ai sensi dell’art. 776 CC (per assenza del necessario atto

pubblico, cfr. art. 776 cpv. 3, 746 cpv. 2 e 657 cpv. 1 CC), per cui l’attore

principale non poteva pretendere l’iscrizione nel Registro fondiario di una

servitù, bensì soltanto l’annotazione del contratto nel registro (ciò che

tuttavia non ha validamente richiesto). Quanto alla riconvenzionale, dopo aver

dichiarato inammissibile la domanda di espulsione, ha accertato che l’accordo

non poteva essere considerato né nullo per una presunta e non dimostrata

incapacità di discernimento di AO 1 (art. 18 CC), né annullabile per timore

(art. 29 CO) o sproporzione (art. 21 CO), né decaduto.

H.

Con appello 1° febbraio 2021 AP

1 e AP 2 si sono aggravati contro tale decisione, chiedendo preliminarmente

l’assunzione agli atti di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ex art. 317 CPC

(doc. C-E) e nel merito la riforma dei dispositivi n. 2 e 3 della decisione

pretorile nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale, accertando in via

principale la nullità (o meglio: l’annullamento) dell’accordo 24 luglio/28

settembre 2015 per dolo, timore e lesione (sproporzione) e in via subordinata

la sua decadenza, in ogni caso con aggravio delle spese giudiziarie di prima

sede integralmente a carico della controparte, il tutto con protesta di spese e

ripetibili di seconda sede.

I.

Con risposta 19 aprile 2021

l’appellato ha postulato l’integrale reiezione del gravame nonché l’ammissione

all’assistenza giudiziaria per la procedura di cui all’inc. OR.2016.14,

formulata nel 2016 innanzi al giudice di prime cure e da questi non ancora

decisa (cfr. decisione impugnata, consid. 8), pure con protesta di spese e

ripetibili di secondo grado.

J.

Con replica spontanea 7 maggio

2021 e duplica spontanea 31 maggio 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito

le proprie argomentazioni.

e considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC). Nella fattispecie, l’appello 1° febbraio 2021 contro la decisione 16

dicembre 2020 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come

sono tempestivi la risposta 19 aprile 2021 dell’appellato e gli ulteriori

scritti spontanei delle parti.

2.

A questo stadio della

procedura rimangono controverse unicamente le domande riconvenzionali di AP 1 e

AP 2 tendenti all’accertamento della nullità rispettivamente della decadenza

dell’accordo. Prima di chinarsi sulle medesime, occorre tuttavia verificarne

l’ammissibilità ai sensi dell’art. 224 CPC, giacché l’adempimento dei

presupposti processuali va

verificato d’ufficio ad ogni stadio della causa (art. 59 e 60 CPC), laddove

essi sono la premessa essenziale per poter emettere un giudizio di merito. Giusta l’art. 224 CPC, nella risposta, il convenuto

può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile

secondo la procedura applicabile all’azione principale. In caso contrario, l’azione

riconvenzionale è inammissibile.

3.

Nella fattispecie, con

petizione 25 aprile 2016 AO 1 ha introdotto un’azione giudicabile nella

procedura ordinaria. Occorre dunque valutare se alle pretese riconvenzionali

sia applicabile la medesima procedura.

4.

Già nell’ambito della

decisione 7 marzo 2019 (inc. 12.2018.92), relativa alla richiesta cautelare di

espulsione degli attori riconvenzionali, la scrivente Camera aveva precisato al

considerando 6 che le controversie in materia di “protezione dalla disdetta”

rientranti nel campo di applicazione della procedura semplificata (art. 243

cpv. 2 lett. c CPC) vanno interpretate in modo esteso, e non riguardano

solamente la contestazione della disdetta, bensì tutte le procedure nelle quali

il giudice deve pronunciarsi sulla fine del rapporto di locazione e

sull’espulsione del conduttore, sia che ciò avvenga per disdetta ordinaria,

straordinaria, scadenza di un contratto di durata determinata, inesistenza o

nullità del contratto di locazione (DTF 142 III 690, consid. 3.1; STF 4A_359/2017

del 16 maggio 2018, consid. 4.3; 4A_636/2015 del 21 giugno 2016, consid. 2

seg.; Dietschy-Martenet, Bail à

loyer et procédure civile, 2018, p. 136-137).

5.

Ora, come detto la suddetta

decisione aveva quale tema l’espulsione del conduttore, che evidentemente

presupponeva l’esame del soggiacente rapporto giuridico, ovvero del contratto

di locazione. Tale contratto è contenuto nell’accordo del 24 luglio/28

settembre 2015 e costituisce una parte preponderante non solo del medesimo (in

virtù del suo elevato valore capitalizzato per la durata di 20 anni), ma

dell’intera azione riconvenzionale. Non solo perché il punto 1 dell’accordo

(corresponsione a AO 1 dell’importo di fr. 90'000.-, che non è mai stato

versato) non è stato oggetto di particolari discussioni, ma anche perché

l’annullamento o decadenza dell’accordo avrebbero sancito la fine del diritto

di abitazione obbligazionario stabilito al punto 2 e l’obbligo di AO 1 di

lasciare l’abitazione. In altre parole, con l’azione riconvenzionale il giudice

di primo grado è stato chiamato a statuire sulla validità o sull’eventuale fine

del contratto di locazione, aspetto che ricade per sua natura (e

indipendentemente dal valore litigioso) nel campo di applicazione della

procedura semplificata e della massima inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2

lett. a CPC). Ne consegue che essa non poteva essere presentata nell’ambito

della procedura ordinaria avviata da AO 1 (art. 224 cpv. 1 CPC) e che il primo

giudice avrebbe dovuto dichiararla irricevibile, prescindendo da un suo esame

di merito (cfr. in particolare Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a

ed., Vol. II, n. 21 seg. ad art. 224; Killias in: Hausheer/Walter [ed.], Berner Kommentar ZPO,

Band. 2, n. 25-26 ad art. 224; Leuenberger

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung

[ZPO], 3a ed., n. 14 ad art. 224; Willisegger

in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 41 seg. ad art. 224; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander

[ed.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2a ed.,

n. 15 seg. ad art. 224).

6.

In definitiva l’appello 1°

febbraio 2021 non può essere esaminato nel merito per l’inammissibilità delle

soggiacenti richieste, e dev’essere evaso nel senso che in parziale riforma del

giudizio di prima sede, l’azione riconvenzionale 20 giugno 2016 di AP 1 e AP 2

dev’essere dichiarata irricevibile, invariati gli ulteriori dispositivi (tenuto

conto del fatto che la tassa di giustizia fissata dal Pretore aggiunto già si

situa ai limiti inferiori della tariffa). Il valore litigioso della

controversia è stato fissato dal Pretore aggiunto in almeno fr. 90'000.-, cifra

rimasta incontestata e stimata al ribasso, ritenuto che il canone di locazione

per l’appartamento in questione ammontava in precedenza a fr. 1'100.- (cfr.

doc. 23) e che una relativa capitalizzazione per la durata di 20 anni

condurrebbe piuttosto a un importo di fr. 264'000.-. Le spese giudiziarie di

seconda sede vanno poste a carico degli appellanti, che devono essere

considerati integralmente soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese

processuali sono calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG (tenuto conto che

la trattazione del gravame non ha imposto l’approfondimento delle censure ivi

contenute), le ripetibili sulla base degli art. 11 e 13 RTar Pertanto, le

spese processuali vengono fissate in fr. 2'000.-, e le ripetibili in fr.

3'000.-.

7.

Per quanto riguarda la domanda

dell’appellato di ammissione all’assistenza giudiziaria in relazione alla

procedura di prima sede, la stessa non può essere accolta (per assente

competenza di questa Camera). Laddove il Pretore aggiunto non si sia ancora

espresso sul tema, incomberà a AO 1 sollecitare una sua decisione e se del caso

impugnarne l’esito, rispettivamente sollevare un reclamo per denegata giustizia

in caso di mancata pronuncia. Per la procedura di seconda sede l’istanza

dell’appellato, uscito vittorioso e sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117

CPC) può invece essere accolta. Risultando egli vincente, non dovrà pagare

alcuna spesa processuale, mentre la remunerazione del suo patrocinatore, avv. PA

2.

(che non ha presentato una nota

d’onorario), è di principio già coperta

dall’indennità ripetibile di fr. 3'000.- in suo favore posta a carico della

controparte (v. sopra consid. 6). Il patrocinatore d’ufficio potrà essere

adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o

l’impossibilità di incassare l’indennità ripetibile di fr. 3'000.- presso AP 1

(art. 122 cpv. 2 CPC), previa presentazione della sua nota professionale, che

sarà soggetta a tassazione sulla base dei criteri previsti dal RTar (art. 1-6).

In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv.

2.

in fine CPC).

8.

Nella fattispecie il valore

litigioso supera la soglia prevista dall’art. 74 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC,

la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello

1° febbraio 2021 di AP 1 e AP 2 è evaso ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione 16 dicembre 2020 della Pretura del Distretto di

Bellinzona (inc. OR.2016.14) è così riformata:

1.

Invariato.

2.

L’azione

riconvenzionale 20 giugno 2016 è inammissibile.

3.

Invariato.

4.

Invariato.

II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a

fr. 2’000.-, sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno

all’appellato, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 3’000.- per ripetibili di

seconda sede. Il maggiore anticipo versato dagli appellanti sarà loro

restituito.

III. La

domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 19 aprile 2021 di AO 1 è

accolta ai sensi dei considerandi. Quale

suo patrocinatore d’ufficio è designato l’avv. PA 2.

IV. Notificazione:

- ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

stessa (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).