12.2021.27
Azione riconvenzionale chiedente di annullare o accertare la decadenza di un accordo transattivo comprendente un contratto di locazione; ammissibilità dell'azione, procedura applicabile
3 dicembre 2021Italiano13 min
incontri conciliativi dinanzi alla procuratrice pubblica avv. __________ __________,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.27
Lugano
3 dicembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.14 della Pretura del Distretto di
Bellinzona - promossa con petizione 25 aprile 2016 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
con cui l’attore ha
chiesto di fare ordine all’ufficiale del Registro fondiario di
Bellinzona di iscrivere a suo favore un diritto di abitazione vita natural
durante sulla PPP n. __________ di cui alla part. n. __________ RFD di __________,
appartamento 17, di proprietà di AP 2, sulla base di un accordo stipulato con AP
1 il 24 luglio/28 settembre 2015, come pure l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;
domanda avversata dai
convenuti, che con azione riconvenzionale hanno postulato di
accertare la nullità dell’accordo (rispettivamente di annullarlo) o
subordinatamente di dichiararlo decaduto, e di conseguentemente condannare AO 1,
già in via cautelare e anche nel merito, a lasciare l’appartamento, pure con
richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;
richiamata
la decisione 13 giugno 2018 con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza
di sfratto cautelare, confermata da questa Camera con sentenza 7 marzo 2019
(inc. 12.2018.92);
vista la decisione 16
dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto sia l’azione principale,
sia quella riconvenzionale;
appellanti i
convenuti con atto di appello del 1° febbraio 2021, con cui hanno chiesto
in via preliminare l’assunzione agli atti di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
(art. 317 CPC) e in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso
di accogliere l’azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di prima
e seconda sede;
mentre l’attore con
risposta 19 aprile 2021 ha postulato la reiezione del gravame e l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, pure con protesta di spese e ripetibili;
considerate altresì la
replica spontanea 7 maggio 2021 degli appellanti e la duplica spontanea 31
maggio 2021 dell’appellato;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Fra AP 1 e AO 1 sono sorti,
nel corso degli anni, dei violenti contrasti alla luce di vicendevoli
recriminazioni e accuse a livello professionale e personale, da cui sono
scaturite reciproche e contestate pretese di natura economica a vario titolo,
ingiurie e minacce (che hanno richiesto l’intervento della polizia a protezione
di AP 1) nonché l’apertura di svariati procedimenti penali.
B.
In occasione di alcuni
incontri conciliativi dinanzi alla procuratrice pubblica avv. __________ __________,
le parti hanno raggiunto un accordo, formalizzato il 24 luglio/28 settembre
2015 (doc. 2, doc. C, doc. M). Esso conferiva a AO 1 (all’epoca 63enne) il
diritto di abitare vita natural durante, per una pigione mensile di fr. 1.-, in
un appartamento di 2 ½ locali al quarto piano, interno n. __________, nel
condominio “__________ __________” in via __________, __________ di proprietà di
AP 2, di cui AP 1 è azionista e amministratore unico (doc. C/2, punto 2).
L’accordo prevedeva pure l’annotazione a RF di tale rapporto di locazione, la
corresponsione rateale, in favore di AO 1, di complessivi fr. 90'000.- (doc.
C/2, punto 1), e imponeva alle parti, al relativo punto 3, di mantenere nei
reciproci confronti un atteggiamento corretto e rispettoso, “astenendosi in
particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la
reputazione personale e/o professionale”. Il punto 3.1 sanciva che “nel
caso di comprovata violazione dell’obbligo di cui al punto 3 da parte di AO 1,
gli obblighi di cui ai punti 1 (versamento finanziario) e 2 (messa a
disposizione dell’appartamento) vengono immediatamente e definitivamente a
cadere”. Per il resto, la convenzione tacitava ogni pretesa vantata da una
parte nei confronti dell’altra.
C.
Con petizione 25 aprile 2016,
previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto AP 1 e AP 2
innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse fatto
ordine all’Ufficiale del Registro Fondiario di __________ di iscrivere nel
registro il suo diritto di abitazione nonché l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio.
D.
Con risposta 20 giugno 2016, i
convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendone la reiezione integrale.
In via riconvenzionale, essi hanno postulato l’accertamento della nullità della
convenzione per la presunta incapacità di discernimento di AO 1, il suo
annullamento per vizio di volontà (timore) e lesione (sproporzione), rispettivamente
il suo decadimento a causa della violazione del relativo punto 3 da parte di AO
1 (che avrebbe reiterato comportamenti scorretti e contrari agli accordi, fra
cui l’esternazione di ingiurie e minacce nei confronti di AP 1 e dei suoi
famigliari), e la conseguente espulsione del medesimo dall’appartamento, pure
chiesta in via cautelare. Anch’essi hanno inoltre postulato l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
E.
Con replica e risposta
riconvenzionale 19 settembre 2016 e duplica e replica riconvenzionale 16
gennaio 2017, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni
e richieste, contestando quelle avverse.
F.
Con decisione 13 giugno 2018,
confermata da questa Camera con sentenza 7 marzo 2019 (inc. 12.2018.92), il
Pretore aggiunto ha respinto la richiesta cautelare degli attori
riconvenzionali.
G.
Esperita l’istruttoria e
raccolti gli allegati conclusivi scritti, con decisione 16 dicembre 2020 il
Pretore aggiunto ha respinto sia la petizione (dispositivo n. 1) che l’azione
riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo le rispettive spese processuali a
carico della parte soccombente, compensate le ripetibili (dispositivo n. 3) e
rinviando a una separata decisione la sua pronuncia sulle istanze di assistenza
giudiziaria. In sintesi, il Pretore aggiunto ha dapprima rilevato che l’accordo
24 luglio/28 settembre 2015 ha fatto sorgere un diritto di abitazione di natura
obbligazionaria (contratto di locazione) e non un diritto di abitazione di
natura reale ai sensi dell’art. 776 CC (per assenza del necessario atto
pubblico, cfr. art. 776 cpv. 3, 746 cpv. 2 e 657 cpv. 1 CC), per cui l’attore
principale non poteva pretendere l’iscrizione nel Registro fondiario di una
servitù, bensì soltanto l’annotazione del contratto nel registro (ciò che
tuttavia non ha validamente richiesto). Quanto alla riconvenzionale, dopo aver
dichiarato inammissibile la domanda di espulsione, ha accertato che l’accordo
non poteva essere considerato né nullo per una presunta e non dimostrata
incapacità di discernimento di AO 1 (art. 18 CC), né annullabile per timore
(art. 29 CO) o sproporzione (art. 21 CO), né decaduto.
H.
Con appello 1° febbraio 2021 AP
1 e AP 2 si sono aggravati contro tale decisione, chiedendo preliminarmente
l’assunzione agli atti di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ex art. 317 CPC
(doc. C-E) e nel merito la riforma dei dispositivi n. 2 e 3 della decisione
pretorile nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale, accertando in via
principale la nullità (o meglio: l’annullamento) dell’accordo 24 luglio/28
settembre 2015 per dolo, timore e lesione (sproporzione) e in via subordinata
la sua decadenza, in ogni caso con aggravio delle spese giudiziarie di prima
sede integralmente a carico della controparte, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di seconda sede.
I.
Con risposta 19 aprile 2021
l’appellato ha postulato l’integrale reiezione del gravame nonché l’ammissione
all’assistenza giudiziaria per la procedura di cui all’inc. OR.2016.14,
formulata nel 2016 innanzi al giudice di prime cure e da questi non ancora
decisa (cfr. decisione impugnata, consid. 8), pure con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado.
J.
Con replica spontanea 7 maggio
2021 e duplica spontanea 31 maggio 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito
le proprie argomentazioni.
e considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC). Nella fattispecie, l’appello 1° febbraio 2021 contro la decisione 16
dicembre 2020 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come
sono tempestivi la risposta 19 aprile 2021 dell’appellato e gli ulteriori
scritti spontanei delle parti.
2.
A questo stadio della
procedura rimangono controverse unicamente le domande riconvenzionali di AP 1 e
AP 2 tendenti all’accertamento della nullità rispettivamente della decadenza
dell’accordo. Prima di chinarsi sulle medesime, occorre tuttavia verificarne
l’ammissibilità ai sensi dell’art. 224 CPC, giacché l’adempimento dei
presupposti processuali va
verificato d’ufficio ad ogni stadio della causa (art. 59 e 60 CPC), laddove
essi sono la premessa essenziale per poter emettere un giudizio di merito. Giusta l’art. 224 CPC, nella risposta, il convenuto
può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile
secondo la procedura applicabile all’azione principale. In caso contrario, l’azione
riconvenzionale è inammissibile.
3.
Nella fattispecie, con
petizione 25 aprile 2016 AO 1 ha introdotto un’azione giudicabile nella
procedura ordinaria. Occorre dunque valutare se alle pretese riconvenzionali
sia applicabile la medesima procedura.
4.
Già nell’ambito della
decisione 7 marzo 2019 (inc. 12.2018.92), relativa alla richiesta cautelare di
espulsione degli attori riconvenzionali, la scrivente Camera aveva precisato al
considerando 6 che le controversie in materia di “protezione dalla disdetta”
rientranti nel campo di applicazione della procedura semplificata (art. 243
cpv. 2 lett. c CPC) vanno interpretate in modo esteso, e non riguardano
solamente la contestazione della disdetta, bensì tutte le procedure nelle quali
il giudice deve pronunciarsi sulla fine del rapporto di locazione e
sull’espulsione del conduttore, sia che ciò avvenga per disdetta ordinaria,
straordinaria, scadenza di un contratto di durata determinata, inesistenza o
nullità del contratto di locazione (DTF 142 III 690, consid. 3.1; STF 4A_359/2017
del 16 maggio 2018, consid. 4.3; 4A_636/2015 del 21 giugno 2016, consid. 2
seg.; Dietschy-Martenet, Bail à
loyer et procédure civile, 2018, p. 136-137).
5.
Ora, come detto la suddetta
decisione aveva quale tema l’espulsione del conduttore, che evidentemente
presupponeva l’esame del soggiacente rapporto giuridico, ovvero del contratto
di locazione. Tale contratto è contenuto nell’accordo del 24 luglio/28
settembre 2015 e costituisce una parte preponderante non solo del medesimo (in
virtù del suo elevato valore capitalizzato per la durata di 20 anni), ma
dell’intera azione riconvenzionale. Non solo perché il punto 1 dell’accordo
(corresponsione a AO 1 dell’importo di fr. 90'000.-, che non è mai stato
versato) non è stato oggetto di particolari discussioni, ma anche perché
l’annullamento o decadenza dell’accordo avrebbero sancito la fine del diritto
di abitazione obbligazionario stabilito al punto 2 e l’obbligo di AO 1 di
lasciare l’abitazione. In altre parole, con l’azione riconvenzionale il giudice
di primo grado è stato chiamato a statuire sulla validità o sull’eventuale fine
del contratto di locazione, aspetto che ricade per sua natura (e
indipendentemente dal valore litigioso) nel campo di applicazione della
procedura semplificata e della massima inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2
lett. a CPC). Ne consegue che essa non poteva essere presentata nell’ambito
della procedura ordinaria avviata da AO 1 (art. 224 cpv. 1 CPC) e che il primo
giudice avrebbe dovuto dichiararla irricevibile, prescindendo da un suo esame
di merito (cfr. in particolare Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a
ed., Vol. II, n. 21 seg. ad art. 224; Killias in: Hausheer/Walter [ed.], Berner Kommentar ZPO,
Band. 2, n. 25-26 ad art. 224; Leuenberger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
[ZPO], 3a ed., n. 14 ad art. 224; Willisegger
in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 41 seg. ad art. 224; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander
[ed.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2a ed.,
n. 15 seg. ad art. 224).
6.
In definitiva l’appello 1°
febbraio 2021 non può essere esaminato nel merito per l’inammissibilità delle
soggiacenti richieste, e dev’essere evaso nel senso che in parziale riforma del
giudizio di prima sede, l’azione riconvenzionale 20 giugno 2016 di AP 1 e AP 2
dev’essere dichiarata irricevibile, invariati gli ulteriori dispositivi (tenuto
conto del fatto che la tassa di giustizia fissata dal Pretore aggiunto già si
situa ai limiti inferiori della tariffa). Il valore litigioso della
controversia è stato fissato dal Pretore aggiunto in almeno fr. 90'000.-, cifra
rimasta incontestata e stimata al ribasso, ritenuto che il canone di locazione
per l’appartamento in questione ammontava in precedenza a fr. 1'100.- (cfr.
doc. 23) e che una relativa capitalizzazione per la durata di 20 anni
condurrebbe piuttosto a un importo di fr. 264'000.-. Le spese giudiziarie di
seconda sede vanno poste a carico degli appellanti, che devono essere
considerati integralmente soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese
processuali sono calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG (tenuto conto che
la trattazione del gravame non ha imposto l’approfondimento delle censure ivi
contenute), le ripetibili sulla base degli art. 11 e 13 RTar Pertanto, le
spese processuali vengono fissate in fr. 2'000.-, e le ripetibili in fr.
3'000.-.
7.
Per quanto riguarda la domanda
dell’appellato di ammissione all’assistenza giudiziaria in relazione alla
procedura di prima sede, la stessa non può essere accolta (per assente
competenza di questa Camera). Laddove il Pretore aggiunto non si sia ancora
espresso sul tema, incomberà a AO 1 sollecitare una sua decisione e se del caso
impugnarne l’esito, rispettivamente sollevare un reclamo per denegata giustizia
in caso di mancata pronuncia. Per la procedura di seconda sede l’istanza
dell’appellato, uscito vittorioso e sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117
CPC) può invece essere accolta. Risultando egli vincente, non dovrà pagare
alcuna spesa processuale, mentre la remunerazione del suo patrocinatore, avv. PA
2.
(che non ha presentato una nota
d’onorario), è di principio già coperta
dall’indennità ripetibile di fr. 3'000.- in suo favore posta a carico della
controparte (v. sopra consid. 6). Il patrocinatore d’ufficio potrà essere
adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o
l’impossibilità di incassare l’indennità ripetibile di fr. 3'000.- presso AP 1
(art. 122 cpv. 2 CPC), previa presentazione della sua nota professionale, che
sarà soggetta a tassazione sulla base dei criteri previsti dal RTar (art. 1-6).
In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv.
2.
in fine CPC).
8.
Nella fattispecie il valore
litigioso supera la soglia prevista dall’art. 74 LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC,
la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello
1° febbraio 2021 di AP 1 e AP 2 è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione 16 dicembre 2020 della Pretura del Distretto di
Bellinzona (inc. OR.2016.14) è così riformata:
1.
Invariato.
2.
L’azione
riconvenzionale 20 giugno 2016 è inammissibile.
3.
Invariato.
4.
Invariato.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a
fr. 2’000.-, sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno
all’appellato, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 3’000.- per ripetibili di
seconda sede. Il maggiore anticipo versato dagli appellanti sarà loro
restituito.
III. La
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 19 aprile 2021 di AO 1 è
accolta ai sensi dei considerandi. Quale
suo patrocinatore d’ufficio è designato l’avv. PA 2.
IV. Notificazione:
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
stessa (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).