12.2021.31
Ricusa del perito giudiziario
26 luglio 2021Italiano23 min
cantiere del complesso edilizio denominato “__________” a __________ (__________)
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.31
Lugano
26 luglio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.45 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 febbraio
2016 da
G__________ (I)
alla
quale è subentrato in pendenza di causa
RE
1 (I)
entrambi patrocinati dall’
PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
chiedente la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 811'600.- oltre accessori e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla
controparte, che ne ha postulato la reiezione;
e ora sulla domanda
di ricusazione presentata da RE 1 il 13 marzo 2020 nei confronti del perito
giudiziario designato ing. R__________ e che il Pretore ha respinto con decisione19
gennaio 2021;
reclamante l’attore che,
con reclamo 5 febbraio 2021, chiede la riforma del querelato giudizio pretorile
nel senso di accogliere la domanda di ricusazione e dunque di revocare il
mandato dell’ing. R__________ quale perito giudiziario e di dichiarare la
nullità, con conseguente estromissione dagli atti, del referto peritale 28
febbraio 2020, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con
risposta 15 marzo 2021, propone la reiezione del reclamo, pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
visti altresì gli
scritti 23 marzo e 9 aprile 2021 del reclamante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 24 febbraio 2016 la società G____________________, ha convenuto
in giudizio CO 1, __________, postulando la sua condanna al pagamento di
complessivi fr. 811'600.- oltre accessori per le prestazioni svolte sul
cantiere del complesso edilizio denominato “__________” a __________ (__________)
nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell’UE di Lugano. In particolare, l’attrice ha rilevato di
essere stata incaricata, oltre che di verificare le opere di capomastro
eseguite dalla ditta __________ SA, anche di analizzare il lavoro svolto dalla
precedente Direzione Lavori (DL) presente sul cantiere (__________) e di
eseguire una perizia e collaudo strutturali, attività per le quali non avrebbe
ricevuto la dovuta remunerazione. Con risposta 3 novembre 2016 la convenuta ha
chiesto l’integrale reiezione della petizione, contestando in special modo
l’oggetto del contratto e la natura degli incarichi che l’attrice era stata
chiamata a svolgere. Dopo un secondo scambio di scritti (replica 29 dicembre
2016 e 20 marzo 2017), al dibattimento del 21 giugno 2017 le parti si sono
riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni e hanno chiesto l’assunzione
dei rispettivi mezzi di prova.
B.
Con decisione 6 novembre 2017 il Pretore, vista la necessità di
accertare l’oggetto del contratto e l’attività svolta dall’attrice nonché di
preparare la fase istruttoria, ha ordinato l’allestimento di una perizia preliminare
volta a stabilire se, da un punto di vista meramente tecnico, i documenti agli
atti già contenessero delle risposte a tali quesiti come pure le pertinenti
domande da porre ai testimoni (con partecipazione del perito alle relative
audizioni), rinviando la valutazione dei mezzi di prova offerti dalle parti e
la loro eventuale ammissione a una successiva ordinanza. Contestualmente, il
medesimo ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per presentare le
proprie osservazioni ex art. 185 cpv. 2 CPC. Con successiva decisione 8
novembre 2017, il Pretore ha designato l’ing. R__________ come perito.
C.
Con scritto 13 novembre 2017 l’attrice ha chiesto al Pretore di
revocare precauzionalmente l’incarico conferito al suddetto ingegnere al fine
di poter preventivamente valutare se il suo profilo di formazione professionale
fosse idoneo allo svolgimento del mandato peritale. Il medesimo giorno, il
Pretore ha conseguentemente assegnato al perito un termine di 10 giorni per
presentare le sue osservazioni e produrre il curriculum vitae.
D.
Con comunicazione 21 novembre 2017 l’attrice ha presentato le sue
osservazioni in relazione all’ordinanza 6 novembre 2017, esprimendo la sua
adesione al modo di procedere stabilito dal Pretore e all’opportunità di fare
capo a un perito giudiziario per chiarire quanto sopra come pure evidenziando i
principali documenti che il perito avrebbe dovuto esaminare.
E.
Nel frattempo la convenuta, con reclamo 17 novembre 2017, si è invece
opposta all’allestimento della citata perizia, postulando l’annullamento
dell’ordinanza 6 novembre 2017. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile
dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello con decisione 14 giugno 2018
(inc. n. 13.2017.126). Il 19 giugno 2018 anche la convenuta ha quindi
presentato le sue osservazioni entro il termine impartito dal Pretore (e
sospeso in pendenza di reclamo), esprimendo le sue riserve sull’opportunità
della perizia ed esponendo nel seguito i propri quesiti peritali.
F.
Con scritti 11 luglio 2018 e 25 luglio 2018 la convenuta,
rispettivamente l’attrice, hanno esposto ulteriori considerazioni segnatamente
sui temi che il perito giudiziario avrebbe dovuto approfondire.
G. Il
26 settembre 2018 l’attrice ha formulato delle osservazioni in relazione al CV
prodotto dal perito e nel frattempo da lei ricevuto, contestando che il campo
di attività del medesimo corrisponda all’oggetto della presente vertenza e
proponendo due diversi e alternativi nominativi in sua sostituzione. Con
scritto 4 ottobre 2018 l’ing. R__________ si è espresso a tal riguardo,
segnalando pure un possibile conflitto d’interessi qualora la perizia richiesta
avesse dovuto includere un giudizio sulle prestazioni dello studio d’ingegneria
L__________ SA a fronte di un rapporto di collaborazione in essere
(partecipazione in consorzio alla progettazione di un cavalcavia). Con scritto
11 ottobre 2018 anche la convenuta ha preso posizione sulle osservazioni
attoree, rilevando in sostanza l’idoneità del perito designato a eseguire
l’incarico assegnatogli.
H.
Nel frattempo, con scritto 10 ottobre 2018, l’attrice ha rilevato
che le sue prestazioni sul cantiere hanno incluso la verifica dell’intera
attività edificatoria, compreso dunque il lavoro svolto dal predetto studio
d’ingegneria, e che tali verifiche, le difficoltà sorte in tal contesto e le
critiche da lei espresse hanno portato ad alcune animosità. A suo modo di
vedere, la nomina dell’ing. R__________ quale perito sarebbe stata pertanto
problematica e finanche inopportuna.
I.
Con ordinanza 29 gennaio 2019 il Pretore ha confermato
l’allestimento della perizia nei termini già stabiliti. Dopo la presentazione e
un successivo aggiornamento del preventivo, con ordinanza 14 gennaio 2020 il
medesimo giudice ha altresì confermato la nomina a perito dell’ing. R__________
assegnandogli il termine del 28 febbraio 2020 per l’allestimento del rapporto
peritale.
J.
Avendo l’ing. RE 1, amministratore unico dell’attrice, dichiarato di
assumere tutti gli attivi e i passivi societari in successione universale, compresa
la pretesa qui litigiosa, con decisione 4 febbraio 2020 il Pretore ha disposto
il subentro di quest’ultimo nella causa in qualità di parte attrice in
sostituzione di G__________ a decorrere dalla data di chiusura della liquidazione
volontaria della medesima (art. 83 CPC).
K.
Il 28 febbraio 2020 l’ing. R__________ ha prodotto il proprio
referto peritale, che la parte convenuta ha chiesto di delucidare in alcuni punti
con istanza 13 marzo 2020.
L.
Con istanza pure del 13 marzo 2020 la parte attrice ha invece chiesto
al Pretore di ricusare il suddetto perito, contestando in sintesi il contenuto
della sua perizia, l’esorbitanza delle conclusioni ivi contenute in quanto travalicanti
l’incarico assegnatogli e la prevenzione nei suoi confronti. Essa ha pertanto
chiesto l’estromissione della perizia degli atti e la nomina di un diverso
perito per l’espletamento dell’incarico.
M. Con
scritto 27 marzo 2020 il perito si è opposto a tali considerazioni attoree
mentre la convenuta, con osservazioni 6 maggio 2020, ha postulato la reiezione
dell’istanza di ricusazione. Con replica 20 maggio 2020 e duplica 4 giugno 2020
le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.
N.
Il 19 gennaio 2021 il Pretore ha respinto la domanda di ricusazione,
accogliendo per contro, con separata decisione di pari data, le domande di
delucidazione poste dalla convenuta.
O. Contro
la prima di queste decisioni è insorto RE 1 con reclamo 5 febbraio 2021,
chiedendo la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la domanda di ricusazione e dunque di revocare
il mandato dell’ing. R__________ quale perito giudiziario e di dichiarare la
nullità, con conseguente estromissione dagli atti, del referto peritale 28
febbraio 2020. Con risposta 15 marzo 2021 la convenuta si è opposta al gravame chiedendo
di dichiararlo irricevibile in ordine e di respingerlo nel merito.
P.
Con scritto 9 aprile 2021 (che dava seguito alla precedente
comunicazione 23 marzo 2021), il reclamante ha prodotto la documentazione
attestante l’avvenuta liquidazione e cancellazione a Registro di commercio di G__________
in data 2 settembre 2020.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 50 cpv. 2 CPC, in connessione con l’art. 183 cpv. 2 CPC,
prevede che la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di
ricusazione è impugnabile mediante reclamo (art. 319 e seg. CPC). Giusta l’art.
48.
lett. b cifre 1 e 2 LOG, l’autorità competente a occuparsi del reclamo
contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle
obbligazioni (come è il caso nella fattispecie) è la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello.
2.
Essendo le decisioni in materia di ricusa adottate in procedura
sommaria, il termine di reclamo è di dieci giorni in applicazione dell’art. 321
cpv. 2 CPC (cfr. DTF 145 III 469 consid. 3.3 e 3.4).
Nella fattispecie, il
reclamo 5 febbraio 2021 contro la decisione 19 gennaio 2021 (notificata il 27
gennaio 2021) è tempestivo, così come è tempestiva la risposta al reclamo 15
marzo 2021.
3.
L’art. 320 CPC prevede che con il reclamo possono essere censurati
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1
CPC). Nella relativa procedura, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv.
2.
CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti,
né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
4.
Preliminarmente occorre rimarcare che con la risposta al reclamo, CO
1.
ha chiesto di dichiarare il gravame irricevibile in quanto presentato da RE 1
malgrado non vi sia alcuna prova che la liquidazione di G__________ si sia
conclusa e che quindi il primo sia subentrato nella causa e sia pertanto
legittimato a ricorrere.
Ora, la validità di una
sostituzione di parte ex art. 83 CPC è un presupposto processuale che il
giudice deve esaminare d’ufficio a ogni stadio della causa (art. 59 e 60 CPC).
Nel caso concreto, già il Pretore ha implicitamente accertato la qualità di
parte di RE 1 indicandolo quale attore nella decisione qui impugnata del 19
gennaio 2021. L’efficacia della sostituzione di parte, avvenuta in data 2
settembre 2020, è confermata dalla documentazione prodotta dal reclamante in
questa sede, senza che la resistente abbia mosso nel seguito qualsivoglia
contestazione. L’impugnativa può dunque essere esaminata nel merito.
5.
Giusta l’art. 183 cpv. 2 CPC, ai periti si applicano i motivi di
ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria (art. 47
CPC). Le parti hanno diritto a un perito indipendente, neutrale e imparziale. Una prevenzione dev’essere ammessa in presenza
di elementi che possano oggettivamente suscitare dei dubbi sull’obbiettività
del perito. Riguardando la prevenzione una
disposizione d’animo e dunque un fattore interno difficile da
dimostrare, per ottenere la ricusa non è necessario dimostrare che il perito
sia effettivamente prevenuto: è piuttosto sufficiente che vi siano motivi
concreti, fondati su circostanze oggettive e non sulle soggettive percezioni di
una parte, idonei a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un
rischio di parzialità (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 120 V 357 consid. 3a). L’apparente
prevenzione può risultare talvolta in modo progressivo, sulla scorta di
circostanze convergenti cumulate fra loro (IICCA del 12 gennaio 2015, inc.
12.2014.154
consid. 11). Nell’esame della neutralità del perito occorre essere
particolarmente rigorosi, giacché le sue conclusioni sono sovente determinanti
per l’esito della procedura (DTF 120 V 357 consid. 3b): difatti, in virtù delle
conoscenze professionali specifiche del perito, il giudice di principio si
discosta dalle risultanze peritali solo in presenza di motivi importanti (STF
4A_300/2019 del 17 aprile 2020 consid. 2.1; Weibel in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 18 seg. ad art. 183). Possono
costituire un motivo di ricusa l’interesse del perito all’esito della causa, la
vicinanza o motivi di inimicizia con una parte, rispettivamente un precedente
coinvolgimento nella controversia oppure il comportamento tenuto dal perito nei
confronti delle parti, laddove denoti parzialità o disparità di trattamento (DTF
120.
V 357 consid. 3b, 134 I 238 consid. 2.1; STF 4A_286/2011 del 30 agosto 2011
consid. 3.1). Occorre distinguere fra la parvenza oggettiva di prevenzione e
l’eventuale esistenza di lacune contenutistiche della perizia, che sono di
principio da risolvere mediante complemento o delucidazione (oppure ancora,
quale ultima ratio, con la nomina di un nuovo perito) ai sensi degli
art. 187 cpv. 4 e 188 cpv. 2 CPC, ricordando altresì che il Pretore,
nell’ambito dell’apprezzamento delle prove (art. 157 CPC), dovrà valutare la
concludenza della perizia e tener conto di eventuali vizi o contraddittorietà.
Nondimeno, la perizia può contenere elementi che suscitano oggettivamente la
parvenza di una prevenzione, quali delle espressioni inutilmente negative nei
confronti di una parte, prese di posizione faziose o la considerazione unidirezionale
delle tesi di una parte a scapito di quelle dell’altra.
6.
In sintesi, il perito ha accertato, su base documentale, che
l’incarico conferito a G__________ comprendeva essenzialmente la verifica del
costruito (opere da capomastro) per una mercede forfettaria di fr. 200'000.- e
il collaudo dell’opera ai sensi dell’art. 157 della Norma SIA 118 per una
tariffa di fr. 300.-/ora, prestazioni che sono già state remunerate. Invece,
secondo il perito non è stato stipulato alcun contratto per attività aggiuntive
quali la verifica delle prestazioni della precedente DL __________ né per
l’esecuzione di calcoli o perizie strutturali, per cui nulla è dovuto a tal
riguardo, non essendo necessario disporre l’audizione di testimoni.
7.
Con il reclamo, RE 1 sostiene che dal contenuto del referto peritale
emerga la prevenzione del perito, il quale redigendolo in maniera non neutrale
e obiettiva ha dato oggettivamente l’impressione di non essere equidistante. E
meglio, a mente del reclamante, il perito si è espresso in maniera poco
corretta nei suoi confronti, si è nettamente scostato dal suo incarico
considerando degli aspetti non di sua competenza, come pure ha inopportunamente
manifestato la sua adesione alle tesi della controparte ancor prima dell’avvio
dell’istruttoria, fornendo delle frettolose valutazioni perentorie che già
condurrebbero alla reiezione della petizione e omettendo di verificare le tesi
attoree, rispettivamente i punti sui quali le parti non concordano. In aggiunta
a ciò, pure attesterebbero la prevenzione del perito il suo legame con lo studio
d’ingegneria L__________ SA nonché alcune sue comunicazioni precedenti
all’allestimento della perizia, ove questi aveva arbitrariamente sollevato inconferenti
dubbi sulla regolarità dell’attività di G__________ Nel proseguo della presente
decisione si esamineranno una per una le suddette critiche per valutare se esse
siano fondate e possano condurre, nel loro complesso, alla ricusa del perito.
8.
Innanzitutto, il reclamante rimprovera al perito di aver espresso,
inutilmente e ingiustamente, un giudizio negativo nei suoi confronti,
sostenendo che la mancata chiarezza di G__________ nell’elencare
le proprie prestazioni sarebbe stata voluta (cfr. perizia, pag. 2 riga
4), come se questa intendesse poi sfruttare tale mancanza di trasparenza per
estendere la propria attività e conseguentemente anche la propria fatturazione.
In effetti l’esternazione
del perito, non considerata dal primo giudice, va oltre a una mera critica di
insufficiente trasparenza e allude finanche a un comportamento disonesto:
trattasi dunque di un giudizio di valore (peraltro fondato su una mera supposizione)
travalicante lo scopo della perizia e lo stesso ruolo che il codice di rito
riserva alla figura del perito giudiziario, che andava assolutamente evitato e
che può suscitare il dubbio di una predisposizione negativa del perito nei
confronti della parte attrice.
9.
Il reclamante critica altresì il perito per aver concluso, senza
esserne stato richiesto ed erroneamente, che le prestazioni attoree dovrebbero
essere assoggettate all’IVA italiana. Parimenti infondati, inutili e suscitanti
un’apparenza di prevenzione sarebbero stati i dubbi sollevati dal medesimo (già
prima dell’allestimento della perizia, cfr. gli allegati allo
scritto 22 maggio 2019 della Pretura) relativamente alla mancata
iscrizione all’OTIA da parte di G__________: ancora una volta, il perito
avrebbe manifestato dei sospetti nei confronti della parte attrice senza che
ciò fosse in alcun modo giustificato dall’incarico ricevuto.
Anche queste
considerazioni possono essere condivise, seppur parzialmente. Trattasi
evidentemente di questioni che esulano dall’incarico ricevuto. Se da una parte
esse possono essere ricondotte a un eccesso di zelo, le stesse d’altra parte
possono suggerire un atteggiamento sospettoso del perito nei confronti di una
delle parti in causa. La questione non risulta singolarmente
determinante per l’esito dell’impugnativa, dovendo piuttosto essere considerata
unitamente alle ulteriori circostanze del caso concreto.
10.
Il
reclamante può altresì essere (in parte) seguito quando lamenta l’esorbitanza
di ulteriori conclusioni peritali. Secondo il tenore dell’ordinanza pretorile
del 6 novembre 2017, il perito doveva difatti unicamente esaminare quali
pattuizioni e quali attività attoree risultassero dai documenti, incombendo
invece al giudice di determinare in modo definitivo il contenuto degli accordi
fra le parti (conclusi per iscritto oppure oralmente oppure ancora per atti
concludenti) e l’eventuale mercede dovuta dalla committenza sulla base delle
risultanze istruttorie. Può darsi che l’accertamento peritale secondo cui
determinate prestazioni (verifica dell’operato della precedente DL e collaudo
strutturale) non sono mai state pattuite sia il mero frutto di un’infelice formulazione,
e che con ciò il perito intendesse unicamente rilevare l’assenza al riguardo di
riscontri nella documentazione agli atti. Per contro, esulano dall’incarico
ricevuto le sue considerazioni sulla mercede dovuta e sul fondamento delle
pretese attoree. Egli non avrebbe oltretutto dovuto supporre (come invece ha
fatto) che, a suo modo di vedere, eventuali analisi dell’attività della
precedente DL sono già state remunerate con l’avvenuta corresponsione
dell’importo forfettario previsto per la verifica delle opere da capomastro,
rispettivamente che la committenza poteva a giusta ragione presumerlo e che
nulla è più dovuto a tale titolo. Neppure era suo compito stabilire che
l’attrice non può pretendere alcun importo aggiuntivo per la perizia e il
collaudo strutturali. Simili considerazioni nuovamente esulano dall’incarico
conferito e nel contesto sopra descritto sono atte a suscitare nella parte
attrice il dubbio che il perito fosse sin dal principio propenso ad aderire
alle tesi della controparte.
11.
A mente del reclamante, le conclusioni tratte dal perito non solo sono
esorbitanti, ma anche arbitrarie e parziali. Il perito avrebbe difatti
effettuato un’analisi sbrigativa della fattispecie e ne avrebbe tratto
delle conclusioni perentorie (ovvero che nessun incarico è mai stato conferito
rispettivamente nessun importo aggiuntivo è dovuto per l’esame dell’operato
della precedente DL e per la perizia e collaudo strutturali) senza verificare i
punti su cui le parti non concordano, senza considerare l’opportunità di
raccogliere ulteriori prove (audizione dei testi, fra cui il rappresentante del
committente ing. L__________, il responsabile della DL arch. A__________ e i
collaboratori di G__________) e consultare gli incarti richiamati
e richiesti in edizione. Anche considerando che la perizia doveva unicamente
fondarsi su quanto già agli atti, il perito neppure avrebbe tenuto in debita
considerazione e verificato con oggettività tutta la documentazione tendente a
dimostrare la tesi attorea, che attesterebbe il conferimento dei suddetti
incarichi, la relativa consapevolezza della committenza e l’attività svolta. In
particolare, avrebbe trascurato i doc. D, E, MM-AAA, che dimostrerebbero il
coinvolgimento di G__________ nella controversia in atto fra la committenza e
la vecchia DL e l’ampiezza del lavoro svolto a tal riguardo. Avrebbe pure
omesso di considerare oggettivamente i doc. F-Q, FF, DDD-PPPP e 4, da cui si
evincerebbe che il collaudo richiesto ed eseguito da G__________ era noto alla
committenza e nulla aveva a che vedere con il collaudo secondo l’art. 157 della
Norma SIA 118 (presa in consegna dell’opera e verifica di eventuali difetti da
parte di un architetto), bensì riguardava prestazioni ingegneristiche “di
nicchia” e non comuni nell’ambito dell’usuale attività cantieristica (fra cui verifica dei piani e dei calcoli statici, della costruzione
grezza e dei materiali usati). Secondo il reclamante, il perito si sarebbe pure
espresso in maniera contraddittoria negando l’esistenza dell’incarico relativo
alla perizia strutturale, ma accertando che il contratto comprendeva la
verifica della qualità del calcestruzzo e delle dimensioni effettive del
costruito. Inoltre, lo stesso avrebbe trascurato di approfondire la natura
della remunerazione (a regia e non a forfait) dovuta per il collaudo e
le relative spiegazioni fornite nella petizione e avrebbe a torto costatato
l’assenza di giustificativi per le ore di lavoro svolte.
Non incombe a questa
Camera, soprattutto a questo stadio della procedura e visto il tema della
presente decisione, esaminare la moltitudine di documenti citati nel gravame
per verificare se essi smentiscano le considerazioni peritali. Una buona parte
delle censure del reclamante riguardano la forza probatoria della perizia e lacune
contenutistiche che andrebbero risolte nel quadro dell’art. 188 cpv. 2 CPC. È
altresì vero che il perito non ha fatto il benché minimo riferimento ai
documenti sopra menzionati (ossia senza neppure valutare l’utilità o meno degli
stessi per poter rispondere ai quesiti postigli): ciò costituisce una lacuna
che contribuisce a rafforzare l’impressione di assenza di oggettività nei
confronti della parte attrice. Va aggiunto che le sue conclusioni relative alla
verifica dell’operato della precedente DL e alla corrispondente remunerazione
sono effettivamente premature e principalmente frutto di supposizioni. È
altresì sintomatico che il perito abbia sbrigativamente liquidato
la possibilità di approfondire questa tematica, come pure quella del collaudo
strutturale, mediante l’assunzione di ulteriori prove. Dette circostanze, che
se considerate a sé stanti propendono per un’incompletezza della perizia o per
un puntuale errore di valutazione, se invece sono considerate unitamente alle
altre sopra esposte ancora una volta suscitano il dubbio di un’insufficiente
oggettività del perito.
12.
Infine,
il reclamante ribadisce che il legame esistente fra la ditta di cui il perito è
organo (C__________ SA) e la L__________ SA gli avrebbe impedito
di svolgere il proprio mandato peritale in maniera obiettiva: difatti
l’attività di G__________ riguardava pure la verifica critica del lavoro degli
ingegneri e ha comportato degli screzi con il citato studio. Nello specifico,
essendosi quest’ultimo rifiutato di fornire i pertinenti documenti e calcoli, G__________
è stata costretta a riallestirli ex novo. Il perito avrebbe tuttavia
potuto confermare la necessità di un tale rifacimento solo riconoscendo un
rifiuto indebito di collaborazione da parte della L__________ SA, ciò che avrebbe
pregiudicato il rapporto di collaborazione fra quest’ultima e C__________ SA. E
difatti, il perito non lo ha fatto, difendendo piuttosto l’agire di quello studio
e sostenendo che la verifica del suo operato fosse inutile.
Ora, il problema relativo
al suddetto conflitto d’interessi era già stato tematizzato in prima sede (cfr.
sopra, consid. G e H). Il Pretore aveva implicitamente accertato che la
problematica non fosse di attualità, confermando la nomina dell’ing. R__________,
e in quel frangente la parte attrice non si era opposta. Sorge pertanto il
dubbio che la riproposizione della censura solamente dopo l’allestimento della
perizia sia intempestiva. D’altra parte, l’apparenza di prevenzione può manifestarsi
progressivamente, per cui una singola tematica può assumere maggiore rilevanza
se successivamente combinata con ulteriori elementi e riscontri. In effetti,
anche se il perito non aveva il compito di verificare la bontà dell’operato di G__________ o dello studio d’ingegneria sopra citato, ma solo l’oggetto
del contratto e l’attività svolta, eventuali maggiori oneri di verifica insorti
a causa di una carente cooperazione di quello studio, rispettivamente gli
screzi insorti a causa di ciò, avrebbero potuto avere un’influenza nell’esame
peritale. Nel referto, la problematica non si è concretizzata, ma solo perché
il perito ha concluso che, a suo modo di vedere, G__________ non ha mai avuto
il compito di verificare l’operato degli ingegneri (conclusione come detto
prematura). Tenuto conto del legame fra le due ditte, già di per sé
problematico, ciò contribuisce a far sorgere dei dubbi sull’oggettività del
perito.
13.
In definitiva, malgrado la perizia contenga anche elementi utili ai
fini della risoluzione della vertenza, possa essere delucidata, completata
dall’assunzione di ulteriori prove e liberamente apprezzata dal primo giudice
unitamente a tutte le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC), vi sono
come si è visto degli aspetti che non possono essere trascurati: innanzitutto i
dubbi avanzati dal perito nei confronti della parte attrice in relazione
all’iscrizione all’OTIA e all’assoggettamento all’IVA italiana (questioni
chiaramente esulanti dal mandato peritale), ma anche e soprattutto l’inappropriato
giudizio di valore negativo contenuto alla pag. 2 della perizia (v. sopra
consid. 8). Tutto ciò, unito all’esorbitanza, all’inflessibilità e alla sommarietà
di alcune conclusioni con cui il perito ha decretato
l’infondatezza delle tesi attoree ancor prima che venisse sviluppata la fase
istruttoria, come pure alla problematicità del legame del perito con la L__________
SA, è effettivamente e oggettivamente atto a suscitare un’apparenza di
prevenzione. Tenuto altresì conto del diritto delle parti a che la
perizia sia resa da un esperto al di sopra di ogni sospetto, soprattutto
qualora essa (come nella fattispecie) costituisca l’ossatura sulla quale si
andrà poi a innestare il seguito della procedura istruttoria, il reclamo 5
febbraio 2021 merita accoglimento.
14.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa di giustizia
è stabilita in base ai criteri degli art. 2 e 14 LTG L’indennità ripetibile in
favore del reclamante è quantificata seguendo i criteri indicati agli art. 11 e
13.
RTar, tenuto conto del tema limitato della presente decisione.
15.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1.
Il
reclamo 5 febbraio 2021 di RE 1 è accolto.
§ Di
conseguenza, è disposta la ricusa del perito ing. R__________ con conseguente
revoca del mandato peritale ed estromissione dagli atti della perizia 28
febbraio 2020.
2.
Le
spese processuali di fr. 1’500.- (anticipate dal reclamante nella misura di fr.
1'000.-) sono poste interamente a carico della resistente, che rifonderà alla
controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).