Lexipedia

Decisione

12.2021.32

Scioglimento d'ufficio di una società anonima, assente domicilio legale

5 agosto 2021Italiano13 min

Pertanto, la decisione 15 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, è così modificata:

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.32

Lugano

5 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 25 febbraio

2021 di

RI

2, __________

contro

la decisione 15 febbraio 2021 con cui l'Ufficio del registro di commercio,

Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della RI 1, di cui la

ricorrente era amministratrice unica, in applicazione dell’art. 153b vORC

(inc. n. 16809/2020);

viste la risposta 16 marzo 2021

dell’Ufficio del registro di commercio e la replica 18

marzo 2021 della ricorrente;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con raccomandata 5 ottobre

2020 l’Ufficio del registro di commercio (URC), informato da un terzo che la

società RI 1 non disponeva più di un domicilio legale nel luogo della sua sede

statutaria, l’ha diffidata, in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 vORC, a

procedere alla notificazione del nuovo domicilio legale o a comunicare la

validità di quello attualmente iscritto a registro entro un termine di 30

giorni, con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale di

scioglimento e dell’applicazione di un’ammenda (art. 943 cpv. 1 vCO).

2. Essendo l’invio raccomandato stato ritornato dalla

Posta svizzera con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo

indicato”, con pubblicazione sul FUSC del 4 gennaio 2021 l’URC ha ripetuto

la diffida di cui sopra ai sensi dell’art. 153a cpv. 3 vORC, assegnando alla

società un ultimo termine di 30 giorni per ristabilire la situazione legale del

proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del registro di commercio la

relativa iscrizione.

3.

Rilevato come anche il predetto

termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 15 febbraio 2021

l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 vORC,

ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e ha nominato quale

liquidatrice la sua amministratrice unica RI 2 (dispositivo n. 1), ha ordinato

l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n.

2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 353.-

(dispositivo n. 3), a carico della società e della sua amministratrice unica in

solido (dispositivo n. 5) e ha posto un’ammenda di fr. 400.- (dispositivo n. 4)

personalmente a carico dell’amministratrice unica (dispositivo n. 5).

4.

Con ricorso 25 febbraio 2021 RI 2 ha

impugnato la suddetta decisione postulandone l’annullamento nel senso di

esentarla dal pagamento di qualsiasi tassa, spesa e ammenda, rilevando in

sintesi di non avere colpe per la lacuna societaria e di avere presentato le

sue dimissioni dalla funzione di amministratrice unica.

5.

Con risposta 16 marzo 2021 l’Ufficio

del registro di commercio si è opposto al gravame, rilevando che al momento

dell’emanazione della sua decisione, RI 2 era ancora l’amministratrice unica

della RI 1 e che essa era consapevole della pendenza della procedura di cui

agli art. 153a seg. vORC (avendo ricevuto copia della diffida del 5 ottobre

2020) come pure dei passi necessari per ottenere la cancellazione della sua

funzione dal Registro di commercio, comunicatile con raccomandata 4 gennaio

2021.

6.

Con replica 18 marzo 2021 la

ricorrente si è riconfermata nelle proprie tesi e ha in particolare ribadito di

aver fatto (invano) tutto quanto in suo potere per regolarizzare la situazione.

Con scritto 11 giugno 2021, l’URC ha comunicato di non avere ulteriori

osservazioni.

7. Preliminarmente si può osservare che la procedura qui

controversa ha avuto avvio prima dell’entrata in vigore (in data 1° gennaio

2021) della nuova legislazione inerente il Registro di commercio, e dunque

prima della modifica del Codice delle obbligazioni (CO) e dell’Ordinanza sul

registro di commercio (ORC). La procedura di scioglimento d’ufficio verrà

pertanto esaminata sulla base del precedente regime legale. Per contro,

relativamente alle tasse e alle spese, gli importi riferiti alle prestazioni

dell’URC successive al 1° gennaio 2021 sono quantificati sulla base

dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC,

che in tale data ha sostituito l’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di

commercio - OTRC). La procedura di ricorso è retta dalla nuova legislazione.

8. Il ricorso in esame, presentato a questa Camera nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 942 cpv. 1 e

2 nCO e art. 6 cpv. 1 LCRC), è senz’altro tempestivo. La ricorrente è

legittimata a presentare l’impugnativa in quanto personalmente toccata dalla

decisione impugnata.

9. Con il suo ricorso, RI 2 non mette in discussione la

correttezza della procedura di scioglimento d’ufficio della RI 1 ai sensi degli

art. 153a seg. vORC. Piuttosto, essa chiede che nessuna spesa, tassa o ammenda

venga posta a suo carico, poiché non avrebbe alcuna responsabilità per la suddetta

procedura. Sebbene il gravame pecchi per larghi tratti di chiarezza e

precisione, da esso si possono trarre le seguenti censure. La ricorrente rileva

innanzitutto di essere divenuta amministratrice unica di RI 1 solo nell’agosto

2020, al momento della vendita della società alla nuova azionista G__________

SA (facente capo a __________ D__________ F__________), che RI 1 è finita sotto

indagine penale per presunte frodi da parte del precedente azionista e AU __________

B__________ __________, e che ciò ha comportato perquisizioni, il blocco dei

conti societari nonché la perdita del domicilio (avendo la fiduciaria __________Z

__________ SA deciso di non più concedere a RI 1 la domiciliazione presso i

propri uffici). Inoltre, la ricorrente sostiene di non aver detenuto, malgrado

la propria funzione, un reale potere all’interno della società, non avendo

accesso ai conti e dipendendo dalle decisioni di __________ D__________ F__________

e di suo figlio V__________, che non avrebbero mostrato la necessaria

cooperazione. A fronte di tutto ciò, i suoi sforzi per trovare un nuovo

domicilio alla società sarebbero stati vani, ritenuto che la medesima ha

presentato le proprie dimissioni dalla funzione di AU già a fine dicembre 2020,

con relativa notifica all’URC per la cancellazione dell’iscrizione (doc. 2 e

4-8 allegati al ricorso).

10. Queste considerazioni non possono condurre

all’annullamento dell’impugnata decisione. Innanzitutto, malgrado la ricorrente

sembri rimproverare all’URC una carente informazione relativamente alla

problematica del domicilio legale, essa non contesta di avere ricevuto, già in

data 9 ottobre 2020, la raccomandata del 5 ottobre 2020 con cui l’URC le ha

fatto pervenire una copia della diffida (doc. 5 prodotto dall’URC con la

risposta al gravame). A partire da quella data, ella era pertanto consapevole

della lacuna societaria e delle conseguenze di una mancata regolarizzazione, e

non risulta avere in alcun modo preso contatto con l’URC, perlomeno per

giustificare l’impossibilità di ottemperare alle sue richieste. La medesima

neppure contesta che la prima istanza di cancellazione della sua funzione,

datata 31 dicembre 2020 (doc. 4 prodotto con il ricorso) era insufficiente e

incompleta, né che con raccomandata 4 gennaio 2021 l’URC le aveva illustrato il

corretto modo di procedere (doc. A prodotto con la risposta al gravame). La

successiva decisione 9 febbraio 2021 con cui l’URC ha rifiutato la

cancellazione della sua funzione (cfr. doc. 5 annesso al ricorso) non è stata

formalmente impugnata dall’interessata. Qualora il ricorso qui in esame si

estendesse implicitamente anche alla predetta decisione, esso sarebbe comunque

insufficiente per rimetterla in discussione. Il suo contenuto e la relativa

tassa prelevata (fr. 50.-) devono pertanto essere confermati. Essendo la

corretta formalizzazione delle sue dimissioni e la relativa notifica avvenute

solo a

partire dal 19 febbraio 2021 (doc. 6-8 allegati al ricorso), ne

deriva che per tutto il periodo qui in esame RI 2 era l’amministratrice unica

della RI 1 dotata di diritto di firma individuale, e, come tale, tenuta a

notificare all’URC qualsiasi modifica

dei fatti iscritti nel registro di commercio (art. 937v CO, art. 17 cpv. 1

lett. c e 27 vORC; cfr. anche art. 17 cpv. 1 lett. a nORC e art. 933 nCO).

11. Giusta l’art. 943 cpv. 1 vCO, qualora la legge

obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’autorità del

registro procederà d’ufficio contro i contravventori, applicando un’ammenda da

dieci a cinquecento franchi. L’art. 940 nCO ha eliminato la soglia inferiore e

innalzato a fr. 5'000.- il limite superiore dell’ammenda. Essa non ha carattere penale bensì costituisce una

multa (amministrativa) d'ordine, ed è volta a sanzionare le violazioni delle

disposizioni amministrative del registro di commercio che prevedono l'obbligo

di un'iscrizione nello stesso e, più precisamente, punisce la disobbedienza a

un'ingiunzione dell'Ufficio del registro di commercio a procedere in tal senso.

Per questo motivo la sua inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria

che prospetti questa conseguenza (Eckert in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5a ed., n. 1 seg. ad art. 943 CO; Vianin in: Commentaire Romand, Code des

obligations II, n. 1 seg. ad art. 943 CO). La determinazione dell'importo della

multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'Ufficio del registro di

commercio, che terrà conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della

gravità della violazione, ritenuto che la sanzione e il suo importo devono

inoltre essere brevemente motivati (IICCA dell’11 maggio 2020, inc. 12.2019.199,

consid. 19; IICCA del 20 maggio 2019, inc. 12.2019.39).

Nel caso concreto, visto il comportamento omissivo di RI

2 nei confronti della diffida ricevuta (corredata dalla necessaria

comminatoria), e meglio vista l’assenza di qualsivoglia comunicazione da parte

sua, la decisione dell’URC di infliggerle un’ammenda risulta corretta, ritenuto

altresì che la medesima ha sì sostenuto di essersi prodigata al fine di

ripristinare il domicilio legale societario, ma non l’ha sostanziato in alcun

modo con riscontri oggettivi. Nondimeno, tenuto conto delle circostanze

concrete nel valutare la gravità dell’inadempienza rimproveratale, segnatamente

delle giustificazioni addotte nell’impugnativa e della difficile situazione

societaria (non smentita dalla società medesima), l’importo di fr. 400.-

sancito dall’URC appare eccessivo e viene pertanto ridotto a fr. 100.-.

12. La questione dello scioglimento d’ufficio

della società non è come detto controversa in questa sede. Comunque sia, con la

risposta al gravame, l’URC ha comunicato l’avvenuta sanatoria della lacuna

societaria mediante il ripristino di un valido domicilio legale, ciò che

permette di revocare la decisione di scioglimento e di conseguentemente

annullare i dispositivi n. 1 e 2 (cfr. art. 153b cpv. 3 vORC).

13. Non avendo nella fattispecie l’URC mai attuato

le previste iscrizioni nel Registro di commercio (vincolate, come da decisione

impugnata, alla sua crescita in giudicato), non possono conseguentemente essere

prelevate le tasse per l’iscrizione dello scioglimento (fr. 70.-), per la

modifica della funzione (fr. 20.-) e per la cancellazione del domicilio legale

(fr. 30.-). Per quanto riguarda invece la tassa di diffida e le spese, secondo

l’art. 21 cpv. 1 dell’ormai abrogata OTRC, chiunque è autorizzato od obbligato

a notificare un’iscrizione, chiunque presenta una notificazione per

l’iscrizione o fa capo ai servigi del registro di commercio risponde

personalmente del pagamento delle tasse e delle spese (in solido con la

società). Detta regola è stata ripresa dall’art. 1 OEmol-RC. Tenuto conto della

correttezza della procedura seguita dall’URC e dell’onere di notificazione

della ricorrente, essa deve pertanto rispondere solidalmente dei suddetti costi

unitamente a RI 1. Gli esborsi (spese amministrative) corrispondono a importi

fissi che non possono essere ridotti. La tassa per la diffida varia invece da

fr. 50.- a fr. 200.- (Allegato 4 all’art. 3 cpv. 1 OEmol-RC e art. 12 vOTRC).

Tutto considerato, per le motivazioni già suesposte, nel caso concreto essa può

pertanto essere ridotta dai fr. 200.- stabiliti dall’URC a fr. 100.-.

14. Va in ogni caso segnalato che nel frattempo la

più recente comunicazione 10 giugno 2021 trasmessa da questa Camera al nuovo

indirizzo societario (via __________) tramite raccomandata e contenente

l’intimazione della replica della ricorrente è stata ritornata al mittente con

l’indicazione: “Il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”.

Incomberà all’URC il compito di effettuare le debite verifiche circa la

validità del nuovo domicilio legale e di avviare se del caso una nuova

procedura ai sensi degli art. 152 seg. nORC, 731b cpv. 1 n. 5 e 939 cpv.

1 nCO.

15. In conclusione, il ricorso può essere parzialmente

accolto nel senso che sia l’ammenda, sia la tassa di diffida vengono ridotte ognuna

a fr. 100.- e che non viene prelevata alcuna tassa per l’iscrizione dello scioglimento, della modifica della

funzione e della cancellazione del domicilio legale. I dispositivi n. 1 e 2 vengono inoltre annullati,

mentre per il resto la decisione impugnata viene confermata.

16. Le spese della procedura ricorsuale seguono la

soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del

rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC) ma, tenuto conto delle circostanze del caso

concreto, si prescinde dal prelievo. Non si assegnano ripetibili né indennità,

tenuto conto che la ricorrente non le ha richieste e che all’Ufficio del

registro di commercio non possono essere attribuite (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

17. Non ponendo la causa questioni di principio o di

rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera

nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

decide:

Fatti

I. Il ricorso 25 febbraio 2021 di RI 2 è parzialmente

accolto.

§

Pertanto, la decisione 15 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, è così modificata:

1. Annullato.

2. Annullato.

3. Per la diffida è riscosso un

emolumento di CHF 100.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 18.00 per le

spese postali e a CHF 15.00 per la pubblicazione nel FUSC.

4. È inflitta un’ammenda di CHF

100.00 a carico di RI 2.

5. L’emolumento relativo alla

diffida e le spese amministrative, pari a un totale di CHF 133.00, sono posti

solidalmente a carico dell’ente giuridico e di RI 2. A carico di RI 2 è posta

personalmente l’ammenda di CHF 100.00.

6. Invariato.

7. Invariato.

Considerandi

II. Per la procedura di secondo grado non si prelevano spese

processuali e non si attribuiscono indennità.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio, Berna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).