12.2021.32
Scioglimento d'ufficio di una società anonima, assente domicilio legale
5 agosto 2021Italiano13 min
Pertanto, la decisione 15 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, è così modificata:
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.32
Lugano
5 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 25 febbraio
2021 di
RI
2, __________
contro
la decisione 15 febbraio 2021 con cui l'Ufficio del registro di commercio,
Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della RI 1, di cui la
ricorrente era amministratrice unica, in applicazione dell’art. 153b vORC
(inc. n. 16809/2020);
viste la risposta 16 marzo 2021
dell’Ufficio del registro di commercio e la replica 18
marzo 2021 della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con raccomandata 5 ottobre
2020 l’Ufficio del registro di commercio (URC), informato da un terzo che la
società RI 1 non disponeva più di un domicilio legale nel luogo della sua sede
statutaria, l’ha diffidata, in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 vORC, a
procedere alla notificazione del nuovo domicilio legale o a comunicare la
validità di quello attualmente iscritto a registro entro un termine di 30
giorni, con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale di
scioglimento e dell’applicazione di un’ammenda (art. 943 cpv. 1 vCO).
2. Essendo l’invio raccomandato stato ritornato dalla
Posta svizzera con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo
indicato”, con pubblicazione sul FUSC del 4 gennaio 2021 l’URC ha ripetuto
la diffida di cui sopra ai sensi dell’art. 153a cpv. 3 vORC, assegnando alla
società un ultimo termine di 30 giorni per ristabilire la situazione legale del
proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del registro di commercio la
relativa iscrizione.
3.
Rilevato come anche il predetto
termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 15 febbraio 2021
l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 vORC,
ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e ha nominato quale
liquidatrice la sua amministratrice unica RI 2 (dispositivo n. 1), ha ordinato
l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n.
2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 353.-
(dispositivo n. 3), a carico della società e della sua amministratrice unica in
solido (dispositivo n. 5) e ha posto un’ammenda di fr. 400.- (dispositivo n. 4)
personalmente a carico dell’amministratrice unica (dispositivo n. 5).
4.
Con ricorso 25 febbraio 2021 RI 2 ha
impugnato la suddetta decisione postulandone l’annullamento nel senso di
esentarla dal pagamento di qualsiasi tassa, spesa e ammenda, rilevando in
sintesi di non avere colpe per la lacuna societaria e di avere presentato le
sue dimissioni dalla funzione di amministratrice unica.
5.
Con risposta 16 marzo 2021 l’Ufficio
del registro di commercio si è opposto al gravame, rilevando che al momento
dell’emanazione della sua decisione, RI 2 era ancora l’amministratrice unica
della RI 1 e che essa era consapevole della pendenza della procedura di cui
agli art. 153a seg. vORC (avendo ricevuto copia della diffida del 5 ottobre
2020) come pure dei passi necessari per ottenere la cancellazione della sua
funzione dal Registro di commercio, comunicatile con raccomandata 4 gennaio
2021.
6.
Con replica 18 marzo 2021 la
ricorrente si è riconfermata nelle proprie tesi e ha in particolare ribadito di
aver fatto (invano) tutto quanto in suo potere per regolarizzare la situazione.
Con scritto 11 giugno 2021, l’URC ha comunicato di non avere ulteriori
osservazioni.
7. Preliminarmente si può osservare che la procedura qui
controversa ha avuto avvio prima dell’entrata in vigore (in data 1° gennaio
2021) della nuova legislazione inerente il Registro di commercio, e dunque
prima della modifica del Codice delle obbligazioni (CO) e dell’Ordinanza sul
registro di commercio (ORC). La procedura di scioglimento d’ufficio verrà
pertanto esaminata sulla base del precedente regime legale. Per contro,
relativamente alle tasse e alle spese, gli importi riferiti alle prestazioni
dell’URC successive al 1° gennaio 2021 sono quantificati sulla base
dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC,
che in tale data ha sostituito l’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di
commercio - OTRC). La procedura di ricorso è retta dalla nuova legislazione.
8. Il ricorso in esame, presentato a questa Camera nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 942 cpv. 1 e
2 nCO e art. 6 cpv. 1 LCRC), è senz’altro tempestivo. La ricorrente è
legittimata a presentare l’impugnativa in quanto personalmente toccata dalla
decisione impugnata.
9. Con il suo ricorso, RI 2 non mette in discussione la
correttezza della procedura di scioglimento d’ufficio della RI 1 ai sensi degli
art. 153a seg. vORC. Piuttosto, essa chiede che nessuna spesa, tassa o ammenda
venga posta a suo carico, poiché non avrebbe alcuna responsabilità per la suddetta
procedura. Sebbene il gravame pecchi per larghi tratti di chiarezza e
precisione, da esso si possono trarre le seguenti censure. La ricorrente rileva
innanzitutto di essere divenuta amministratrice unica di RI 1 solo nell’agosto
2020, al momento della vendita della società alla nuova azionista G__________
SA (facente capo a __________ D__________ F__________), che RI 1 è finita sotto
indagine penale per presunte frodi da parte del precedente azionista e AU __________
B__________ __________, e che ciò ha comportato perquisizioni, il blocco dei
conti societari nonché la perdita del domicilio (avendo la fiduciaria __________Z
__________ SA deciso di non più concedere a RI 1 la domiciliazione presso i
propri uffici). Inoltre, la ricorrente sostiene di non aver detenuto, malgrado
la propria funzione, un reale potere all’interno della società, non avendo
accesso ai conti e dipendendo dalle decisioni di __________ D__________ F__________
e di suo figlio V__________, che non avrebbero mostrato la necessaria
cooperazione. A fronte di tutto ciò, i suoi sforzi per trovare un nuovo
domicilio alla società sarebbero stati vani, ritenuto che la medesima ha
presentato le proprie dimissioni dalla funzione di AU già a fine dicembre 2020,
con relativa notifica all’URC per la cancellazione dell’iscrizione (doc. 2 e
4-8 allegati al ricorso).
10. Queste considerazioni non possono condurre
all’annullamento dell’impugnata decisione. Innanzitutto, malgrado la ricorrente
sembri rimproverare all’URC una carente informazione relativamente alla
problematica del domicilio legale, essa non contesta di avere ricevuto, già in
data 9 ottobre 2020, la raccomandata del 5 ottobre 2020 con cui l’URC le ha
fatto pervenire una copia della diffida (doc. 5 prodotto dall’URC con la
risposta al gravame). A partire da quella data, ella era pertanto consapevole
della lacuna societaria e delle conseguenze di una mancata regolarizzazione, e
non risulta avere in alcun modo preso contatto con l’URC, perlomeno per
giustificare l’impossibilità di ottemperare alle sue richieste. La medesima
neppure contesta che la prima istanza di cancellazione della sua funzione,
datata 31 dicembre 2020 (doc. 4 prodotto con il ricorso) era insufficiente e
incompleta, né che con raccomandata 4 gennaio 2021 l’URC le aveva illustrato il
corretto modo di procedere (doc. A prodotto con la risposta al gravame). La
successiva decisione 9 febbraio 2021 con cui l’URC ha rifiutato la
cancellazione della sua funzione (cfr. doc. 5 annesso al ricorso) non è stata
formalmente impugnata dall’interessata. Qualora il ricorso qui in esame si
estendesse implicitamente anche alla predetta decisione, esso sarebbe comunque
insufficiente per rimetterla in discussione. Il suo contenuto e la relativa
tassa prelevata (fr. 50.-) devono pertanto essere confermati. Essendo la
corretta formalizzazione delle sue dimissioni e la relativa notifica avvenute
solo a
partire dal 19 febbraio 2021 (doc. 6-8 allegati al ricorso), ne
deriva che per tutto il periodo qui in esame RI 2 era l’amministratrice unica
della RI 1 dotata di diritto di firma individuale, e, come tale, tenuta a
notificare all’URC qualsiasi modifica
dei fatti iscritti nel registro di commercio (art. 937v CO, art. 17 cpv. 1
lett. c e 27 vORC; cfr. anche art. 17 cpv. 1 lett. a nORC e art. 933 nCO).
11. Giusta l’art. 943 cpv. 1 vCO, qualora la legge
obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’autorità del
registro procederà d’ufficio contro i contravventori, applicando un’ammenda da
dieci a cinquecento franchi. L’art. 940 nCO ha eliminato la soglia inferiore e
innalzato a fr. 5'000.- il limite superiore dell’ammenda. Essa non ha carattere penale bensì costituisce una
multa (amministrativa) d'ordine, ed è volta a sanzionare le violazioni delle
disposizioni amministrative del registro di commercio che prevedono l'obbligo
di un'iscrizione nello stesso e, più precisamente, punisce la disobbedienza a
un'ingiunzione dell'Ufficio del registro di commercio a procedere in tal senso.
Per questo motivo la sua inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria
che prospetti questa conseguenza (Eckert in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5a ed., n. 1 seg. ad art. 943 CO; Vianin in: Commentaire Romand, Code des
obligations II, n. 1 seg. ad art. 943 CO). La determinazione dell'importo della
multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'Ufficio del registro di
commercio, che terrà conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della
gravità della violazione, ritenuto che la sanzione e il suo importo devono
inoltre essere brevemente motivati (IICCA dell’11 maggio 2020, inc. 12.2019.199,
consid. 19; IICCA del 20 maggio 2019, inc. 12.2019.39).
Nel caso concreto, visto il comportamento omissivo di RI
2 nei confronti della diffida ricevuta (corredata dalla necessaria
comminatoria), e meglio vista l’assenza di qualsivoglia comunicazione da parte
sua, la decisione dell’URC di infliggerle un’ammenda risulta corretta, ritenuto
altresì che la medesima ha sì sostenuto di essersi prodigata al fine di
ripristinare il domicilio legale societario, ma non l’ha sostanziato in alcun
modo con riscontri oggettivi. Nondimeno, tenuto conto delle circostanze
concrete nel valutare la gravità dell’inadempienza rimproveratale, segnatamente
delle giustificazioni addotte nell’impugnativa e della difficile situazione
societaria (non smentita dalla società medesima), l’importo di fr. 400.-
sancito dall’URC appare eccessivo e viene pertanto ridotto a fr. 100.-.
12. La questione dello scioglimento d’ufficio
della società non è come detto controversa in questa sede. Comunque sia, con la
risposta al gravame, l’URC ha comunicato l’avvenuta sanatoria della lacuna
societaria mediante il ripristino di un valido domicilio legale, ciò che
permette di revocare la decisione di scioglimento e di conseguentemente
annullare i dispositivi n. 1 e 2 (cfr. art. 153b cpv. 3 vORC).
13. Non avendo nella fattispecie l’URC mai attuato
le previste iscrizioni nel Registro di commercio (vincolate, come da decisione
impugnata, alla sua crescita in giudicato), non possono conseguentemente essere
prelevate le tasse per l’iscrizione dello scioglimento (fr. 70.-), per la
modifica della funzione (fr. 20.-) e per la cancellazione del domicilio legale
(fr. 30.-). Per quanto riguarda invece la tassa di diffida e le spese, secondo
l’art. 21 cpv. 1 dell’ormai abrogata OTRC, chiunque è autorizzato od obbligato
a notificare un’iscrizione, chiunque presenta una notificazione per
l’iscrizione o fa capo ai servigi del registro di commercio risponde
personalmente del pagamento delle tasse e delle spese (in solido con la
società). Detta regola è stata ripresa dall’art. 1 OEmol-RC. Tenuto conto della
correttezza della procedura seguita dall’URC e dell’onere di notificazione
della ricorrente, essa deve pertanto rispondere solidalmente dei suddetti costi
unitamente a RI 1. Gli esborsi (spese amministrative) corrispondono a importi
fissi che non possono essere ridotti. La tassa per la diffida varia invece da
fr. 50.- a fr. 200.- (Allegato 4 all’art. 3 cpv. 1 OEmol-RC e art. 12 vOTRC).
Tutto considerato, per le motivazioni già suesposte, nel caso concreto essa può
pertanto essere ridotta dai fr. 200.- stabiliti dall’URC a fr. 100.-.
14. Va in ogni caso segnalato che nel frattempo la
più recente comunicazione 10 giugno 2021 trasmessa da questa Camera al nuovo
indirizzo societario (via __________) tramite raccomandata e contenente
l’intimazione della replica della ricorrente è stata ritornata al mittente con
l’indicazione: “Il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”.
Incomberà all’URC il compito di effettuare le debite verifiche circa la
validità del nuovo domicilio legale e di avviare se del caso una nuova
procedura ai sensi degli art. 152 seg. nORC, 731b cpv. 1 n. 5 e 939 cpv.
1 nCO.
15. In conclusione, il ricorso può essere parzialmente
accolto nel senso che sia l’ammenda, sia la tassa di diffida vengono ridotte ognuna
a fr. 100.- e che non viene prelevata alcuna tassa per l’iscrizione dello scioglimento, della modifica della
funzione e della cancellazione del domicilio legale. I dispositivi n. 1 e 2 vengono inoltre annullati,
mentre per il resto la decisione impugnata viene confermata.
16. Le spese della procedura ricorsuale seguono la
soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del
rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC) ma, tenuto conto delle circostanze del caso
concreto, si prescinde dal prelievo. Non si assegnano ripetibili né indennità,
tenuto conto che la ricorrente non le ha richieste e che all’Ufficio del
registro di commercio non possono essere attribuite (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
17. Non ponendo la causa questioni di principio o di
rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera
nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
decide:
Fatti
I. Il ricorso 25 febbraio 2021 di RI 2 è parzialmente
accolto.
§
Pertanto, la decisione 15 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, è così modificata:
1. Annullato.
2. Annullato.
3. Per la diffida è riscosso un
emolumento di CHF 100.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 18.00 per le
spese postali e a CHF 15.00 per la pubblicazione nel FUSC.
4. È inflitta un’ammenda di CHF
100.00 a carico di RI 2.
5. L’emolumento relativo alla
diffida e le spese amministrative, pari a un totale di CHF 133.00, sono posti
solidalmente a carico dell’ente giuridico e di RI 2. A carico di RI 2 è posta
personalmente l’ammenda di CHF 100.00.
6. Invariato.
7. Invariato.
Considerandi
II. Per la procedura di secondo grado non si prelevano spese
processuali e non si attribuiscono indennità.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).