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Decisione

12.2021.36

Contratto di fornitura uve - venuta in essere - interetazione oggettiva - forma del contratto - errore essenziale

22 febbraio 2022Italiano45 min

2015 e rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione al PE n. __________0

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.36

Lugano

22 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.15 della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 17

maggio 2017 da

AP

1

patrocinata da PA 1

contro

AO

1

patrocinata dagli PA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 41'518.65 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2015 e il

rigetto definitivo, limitatamente a tale importo e spese esecutive,

dell’opposizione da essa interposta al precetto esecutivo (PE) n. __________0

notificatole dall’UE di Locarno il 2 marzo 2016, il tutto con protesta di spese

e ripetibili;

domanda avversata dalla controparte che, con risposta e domanda

riconvenzionale 6 settembre 2017, ha postulato la reiezione della petizione e

chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 253'200.- oltre interessi

al 5% dal 19 dicembre 2015, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta da AP 1 al PE n. __________8 spiccato nei suoi confronti dall’UE di

Mendrisio, oltre spese esecutive, il tutto pure con protesta di spese e

ripetibili;

viste la decisione 1° febbraio 2021 e la seguente decisione di

rettifica per la correzione di un errore di calcolo 5 febbraio 2021, con cui il

Pretore ha, in via principale, accolto parzialmente la petizione condannando la

convenuta a versare all’attrice fr. 38'766.- oltre interessi al 5% dall’11

dicembre 2015, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n. __________0

dell’UE di Locarno per tale importo, con caricamento della tassa di giustizia e

delle spese per 1/20 all’attrice e 19/20 alla convenuta, tenuta a versare alla

controparte fr. 3'600.- a titolo di ripetibili parziali, e, in via

riconvenzionale, ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando

AP 1 a versare a AO 1 fr. 79'439.20 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016,

rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dall’attrice al PE n. __________8

dell’UE di Mendrisio per tale importo, con accollo della tassa di giustizia e

delle spese in ragione di 7/10 alla convenuta e 3/10 ad AP 1, alla quale la

convenuta è stata chiamata a versare fr. 9'200.- a titolo di ripetibili

parziali;

appellanti entrambe le parti: l’attrice, con appello 2 marzo 2021, ha chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di, in via principale, accogliere

integralmente la petizione e condannare AO 1 al pagamento di fr. 41'518.65

oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015 e rigettare in via definitiva

l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________0 dell’UE di

Locarno, e, in via riconvenzionale, di respingere la domanda riconvenzionale e

accogliere l’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di

Mendrisio, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta,

con risposta e appello incidentale 11 maggio 2021, oltre a chiedere in via

principale di dichiarare il gravame di controparte irricevibile e in via

subordinata di respingerlo, ha chiesto con appello incidentale, in via

principale, che la petizione venga respinta e che, in via riconvenzionale, la

domanda riconvenzionale sia parzialmente accolta e AP 1 sia condannata a

versarle l’importo di fr. 61'458.- oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016,

con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n.

__________8 dell’UE di Mendrisio limitatamente all’importo di fr. 61'458.-

oltre interessi, il tutto con la riattribuzione in proporzione al mutato esito

della vertenza delle tasse e spese, nonché delle ripetibili;

preso

atto della risposta 18 giugno 2021 dell’attrice all’appello incidentale, del

quale ha postulato la reiezione, pure con protesta di spese e di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nel 2014 AP

1, società con sede a __________ che gestisce due vigneti, uno in tale comune e

l’altro a __________, ha venduto le sue uve alla AO 1, ditta produttrice di

vini e distillati del __________, e il relativo prezzo è stato regolarmente

pagato dopo che vi erano state delle trattative tra le parti a seguito di

divergenze in merito al raggiungimento delle gradazioni zuccherine del frutto

auspicate. In precedenza, per circa 15 anni, questi vigneti erano stati gestiti

direttamente dalla AO 1 in base ad un accordo siglato nel 1998 da A__________ __________

con T__________ __________, presidente del CdA di AP 1 e proprietario dei due

fondi su cui sono situate le piantagioni.

Essendosi le parti

accordate per la vendita delle uve in questione anche per l’anno 2015, in data 28

agosto 2015 la AP 1 ha inviato per e-mail a AO 1 “come da accordi

intercorsi” il relativo contratto chiedendo che venisse sottoscritto “per

accettazione”, riportante l’indicazione errata dell’anno, ossia il “2014”.

Il documento è stato ritrasmesso al mittente regolarmente firmato dalla AO 1 il

29 agosto 2015 mentre non è mai stato controfirmato da AP 1.

In base a tale

accordo, AP 1 avrebbe dovuto consegnare, tra le altre cose, uve bianche e rosse

del vigneto __________ “in perfetto stato sanitario e rispettando le medie

cantonali delle gradazioni per le uve di prima qualità” e ossequiando

inoltre le seguenti gradazioni minime: per le uve Merlot = 90 Oechsle, per

quelle Cabernet Franc = 85 Oechsle, per le uve Syrah = 85 Oechsle, per quelle Sauvignon

= 83 Oechsle, per quelle Sémillon = 80 Oechsle e per le uve Chardonnay = 85

Oechsle. Il prezzo è stato fissato a fr. 6.- al kg.

Il 1° settembre

seguente AP 1 ha consegnato alla AO 1 le uve bianche, ossia 5’372 kg di Chardonnay,

934 kg di Sauvignon e 480 kg di Sémillon, che sono state immediatamente

selezionate, tant’è che nel tardo pomeriggio quest’ultima ha scritto un e-mail

alla prima informandola che le uve Chardonnay erano risultate essere abbastanza

buone, le uve Sauvignon abbastanza sufficienti e l’uva Sémillon era

qualitativamente insufficiente perché “tutta pasticciata” e “non

scelta accuratamente”, nonché comunicando di aver dovuto declassare e

destinare alla distillazione 70 kg di uva “marcia e non idonea” (10 kg

Chardonnay, 20 kg Sauvignon e 40 kg Sémillon), della quale ha allegato le foto.

Quel giorno AO 1 ha

anche portato ad AP 1 le cassette necessarie per la vendemmia delle uve rosse

che avrebbe dovuto essere effettuata a breve, ritenuto che di norma esse

maturano una settimana dopo circa.

2. Il 3 settembre 2015 AP 1 ha inviato, tramite posta

elettronica, a AO 1 una nuova copia del contratto di fornitura delle uve

asserendo che vi era stato un errore nella trasmissione precedente poiché era

stato allegato quello del 2014 al posto di quello del 2015, chiedendole di

firmarla e ritornargliela, sempre per e-mail. Questa nuova versione, nella

quale le date erano state corrette, era stata pure epurata da ogni riferimento

specifico alla gradazione minima delle singole uve bianche e rosse, rimanendo

unicamente la frase “L’uva verrà consegnata in perfetto stato sanitario e

rispettando le medie cantonali delle gradazioni per le uve di prima qualità”.

Qualche giorno dopo, il 7

settembre 2015, AO 1 ha ritornato per e-mail, “debitamente firmato e in

forma originale” il contratto 2015 nella sua prima versione, ossia quella

trasmessa il 28 agosto 2015, con la sola correzione delle date e, quindi, con

ancora i riferimenti alle singole gradazioni zuccherine, con la preghiera di

ritornarglielo controfirmato al più presto “per i nostri atti”. Nello

scritto accompagnatorio AO 1 ha ricordato alla controparte che il conteggio

delle uve consegnate avrebbe dovuto tenere conto di quelle declassate e che le

uve, per valere fr. 6.- al kg dovevano essere in perfetto stato sanitario,

precisando che quelle Sémillon consegnatele “non lo erano assolutamente”,

come già riferitole con l’e-mail del 1° settembre 2015 (doc. F).

Pochi minuti dopo AP 1 ha

risposto dichiarando di prendere atto di quanto sostenuto da AO 1 e che “a

queste condizioni non siamo interessati a consegnarvi le uve rosse”, invitandola

a ritornarle le uve bianche (doc. L), richiesta alla quale essa non ha potuto

né voluto dare seguito poiché le uve erano già state trasformate e in fase di

fermentazione.

3. Il 10

novembre 2015 AP 1 ha inoltrato alla convenuta la propria fattura per la

fornitura delle uve bianche per complessivi fr. 41'518.65, importo al quale è

giunta fissando il prezzo dei 70 kg di quelle declassate a distillazione in fr.

3.-al kg e mantenendo quello dei restanti 6'716 kg a fr. 6.-al kg.

AO 1 ha contestato

tale pretesa con scritti del 18 novembre 2015 e del 19 dicembre 2015. Con

quest’ultimo essa è scesa nei dettagli criticando innanzitutto il prezzo del

quantitativo scartato, che avrebbe dovuto essere quello generalmente pagato per

le uve destinate a grappa, vale a dire fr. 1.- al kg, per poi rilevare come le

uve Sémillon, che avevano raggiunto la gradazione di 83.8 Oechsle, erano

risultate da subito di qualità insufficiente e, dopo la fermentazione, avevano

dovuto essere destinate anch’esse alla distillazione, per cui il loro prezzo

andava ridotto a fr. 3.- al kg. Dedotto il Bonus di fr. 14'000.- per la

vendemmia 2015 pagato il 13 dicembre 2014, e fr. 700.- di trasporto delle

cassette e dei plateaux per la raccolta e l’appassimento delle uve rosse, in

definitiva dunque, essa riconosceva ad AP 1 un importo di fr. 24'954.65.

Contemporaneamente, tuttavia, AO 1 ha rivendicato il risarcimento del danno

cagionato dalla mancata consegna delle uve rosse, quantificato nella perdita di

un guadagno di fr. 253'200.- (fr. 187'200.- per la mancata produzione del __________

e fr. 66'000.- per quella del __________).

4. Entrambe le

parti hanno in seguito avviato delle procedure esecutive nei confronti

dell’altra: AP 1, con PE n. __________0 del 29 febbraio 2016 emesso dall’UE di

Locarno, ha escusso AO 1 per il pagamento di fr. 70'020.- oltre interessi dal

1° settembre 2015, dei quali fr. 41'518.65 relativi alla fattura in disamina,

mentre il resto concerneva una fattura del 29 gennaio 2016 che qui non occupa; AO

1 con PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio di data 15 aprile 2016, con cui ha

escusso AP 1 per la somma di fr. 253'200.- oltre interessi dal 19 dicembre

2015.

Fatti

I due precetti

esecutivi sono stati oggetto delle opposizioni da parte dei rispettivi escussi.

5. Con

petizione 17 maggio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire, ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 41'518.65 oltre

accessori e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________0

dell’UE di Locarno per tale importo. Negando che tra le parti fosse stato

concluso un valido contratto di vendita e fornitura dell’uva, ritenuto che la

prima versione inviata il 29 agosto 2015 non era mai stata da essa

controfirmata sicché non rispettava l’esigenza della forma scritta concordata

tra le parti e che essa non avrebbe mai inteso vincolarsi a tale proposta e

alle ivi contenute gradazioni Oechsle minime, ma solo a quella trasmessa il 3

settembre 2015 e mai ratificata da AO 1, sarebbe sussistito unicamente un

contratto di vendita per atti concludenti avente per oggetto le uve bianche,

avendo la ditta vinificatrice accettato senza riserve l’uva fornita e avendo

proceduto a lavorarla, in base al quale il prezzo fatturato andava pagato.

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la

condanna dell’attrice al pagamento di fr. 253'200.- più interessi di mora,

nonché il rigetto definitivo dell’opposizione da essa interposta al precetto

esecutivo n. __________8 dell’UE di Mendrisio fatto spiccare nei suoi confronti

il 28 febbraio 2017. Essa ha sostenuto che le parti, il 29 agosto 2015,

avevano, indipendentemente dall’errore di datazione, validamente concluso un

contratto di compravendita e fornitura di uve secondo gli estremi indicati nel

documento trasmessole per accettazione, non avendo esse mai voluto vincolare

alla forma scritta l’accordo. Se anche così non fosse stato, esse sarebbero

state in ogni caso legate dal contratto per atti concludenti che l’attrice ha

ammesso esistere per uve bianche e non separabile dall’esistenza di quello per

le uve rosse. La mancata consegna di quest’ultime avrebbe causato una perdita

di guadagno a AO 1 (interesse positivo) e avrebbe dovuto esserle risarcita. Il

relativo importo avrebbe dovuto quindi esserle riconosciuto come da domanda

riconvenzionale e, qualora la petizione fosse stata interamente o parzialmente

accolta, avrebbe dovuto essere avantutto parzialmente posto in compensazione

con quanto riconosciuto all’attrice.

In sede di conclusioni

AO 1 ha poi modificato la propria posizione riconoscendo la pretesa di AP 1 per

le uve bianche consegnate limitatamente a fr. 37'666.- (fr. 6.- al kg per

quelle Chardonnay e per Sauvignon e fr. 1.- al kg per i 70 kg subito declassati

e per i rimanenti 440 kg di uva Sémillon), con una ulteriore deduzione di fr.

500.- per l’impiego di personale nella cernita delle uve Sémillon. Inoltre essa

ha pure ridotto la sua pretesa riconvenzionale a fr. 99'124.-. Di conseguenza,

ha chiesto la reiezione della petizione per estinzione del debito a seguito

della compensazione e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al

versamento di fr. 61'458.- oltre interessi del 5% dal 19 dicembre 2015.

6. Con la decisione 1/5

febbraio 2021 qui impugnata il Pretore, in parziale

accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al

pagamento all’attrice di fr. 38'766.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre

2015 e rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione al PE n. __________0

dell’UE di Locarno, caricando la tassa di giustizia di fr. 2'240.- e le spese

di fr. 245.- nonché quelle di fr. 3'000.- della procedura di conciliazione

all’attrice per 1/20 e alla convenuta per 19/20, e condannando quest’ultima al

pagamento alla prima di fr. 3'600.- per ripetibili parziali. Egli ha poi

accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando l’attrice a versare

alla convenuta fr. 79'439.20 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016 e

rigettando in proporzione l’opposizione al PE n. __________8 dell’UE di

Mendrisio, nonché caricando la tassa di fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.-

alla AO 1 per 7/10 e ad AP 1 per 3/10 e riconoscendo a quest’ultima fr. 9'200.-

per ripetibili parziali.

In sostanza il Pretore ha ritenuto

vincolante per le parti il contratto trasmesso per e-mail dall’attrice alla

convenuta il 28 agosto 2015, non essendo stato dimostrato che i contraenti si

fossero accordati per la forma scritta, essendo escluso un errore essenziale

dell’attrice ai sensi dell’art. 24 CO ma essendovi in ogni caso stata una

ratifica ai sensi dell’art. 31 CO con la consegna delle uve bianche. Posto che

la tempestività della notifica del difetto non era stata contestata e in ogni

modo essa era stata sia sollevata in tempo debito che in maniera precisa, il

primo giudice ha fissato in fr. 1.- al kg il prezzo dei 70 kg di uva bianca

declassati e in fr. 3.50 al kg quelli delle uve Sémillon, mentre ha confermato

in fr. 6.- al kg il prezzo delle restanti uve bianche, dal quale ha dedotto fr.

500.- per la cernita delle uve Sémillon. In merito alla riconvenzionale, stante

l’esistenza di un contratto che obbligava l’attrice a fornire sia le uve

bianche che quelle rosse, la mancata consegna di quest’ultime aveva per il

Pretore comportato la mancata produzione del relativo vino rosso, sicché la

pretesa di risarcimento del danno è stata considerata giustificata, con la

conseguenza che per il __________ il mancato introito è stato quantificato in

fr. 58'579.20 e per il __________ in fr. 20'160.-, cui sono stati aggiunti fr.

700.- di spese trasporto delle cassette dell’uva. Quest’ultimo importo non è

stato posto in compensazione con quello riconosciuto essere dovuto alla parte

attrice, nonostante ciò fosse stato chiesto dalla convenuta.

7. Con

appello 2 marzo 2021, l’attrice,

ha chiesto la riforma della sentenza nel senso di, in via principale,

accogliere integralmente la petizione e, in via riconvenzionale, respingere la

domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo

grado.

8. Con risposta 11 maggio 2021 la convenuta ha chiesto di dichiarare in via

principale l’appello irricevibile e in via subordinata di respingerlo, con

protesta di spese e ripetibili, e ha interposto nel contempo appello

incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di, in via

principale, respingere la petizione e accollare la tassa, le spese e le

ripetibili di conseguenza e, in via riconvenzionale, di accogliere parzialmente

la domanda riconvenzionale e condannare AP 1 a versarle fr. 61'458.- oltre

interessi al 5% dal 19 gennaio 2016, nonché rigettare in via definitiva

l’opposizione interposta al PE __________8 dell’UE di Mendrisio, limitatamente

a tale somma, con conseguente attribuzione delle relative tasse, spese e

ripetibili, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

Con risposta all’appello

incidentale 18 giugno 2021, l’attrice si è opposta allo stesso, postulandone la

reiezione.

9. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un valore

litigioso di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel

caso concreto l’appello 2 marzo 2021 contro la decisione 1/5 febbraio 2021 non

pone problemi di sorta ritenuto che essa è stata ritirata il 2 gennaio 2021 e

che la rettifica è stata notificata l’8 febbraio 2021. Tempestiva è pure la

risposta con appello incidentale dell’appellata 11 maggio 2021, considerato che

l’appello le è stato trasmesso il 30 marzo 2021 e lo ha ritirato il 7 aprile

seguente e tenuto conto della sospensione per le ferie giudiziarie pasquali.

Infine, anche la

risposta all’appello incidentale risulta ossequiare i termini di legge, essendo

lo stesso stato notificato il 27 maggio 2021.

10. L’atto di

appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non

perché le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili quelle del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una

propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire

critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello

deve essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Pertanto entrambi i gravami verranno esaminati

nella misura in cui rispettano i criteri previsti dalla legge (DTF 138 III 374

consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).

Appello

principale

11. Va premesso che buona

parte dell’appello risulta essere irricevibile, essendosi AP 1 dedicata

soprattutto a proporre la propria versione dei fatti e a ritrascrivere stralci

delle sue conclusioni, senza debitamente confrontarsi con le motivazioni del

primo giudice (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 4D_9/2021 del 19 agosto 2021

consid. 3.3.1).

In particolare tutta

la sezione introduttiva “in fatto” non è altro che un’esposizione di

parte degli eventi senza alcun riferimento diretto e puntuale agli accertamenti

contenuti nel querelato giudizio.

Neppure la critica al

Pretore di non aver considerato che né il raccolto dell’uva, né la sua consegna

al vinificatore potevano attendere poiché quando le uve giungono a maturazione

occorre vendemmiare (pto. n. 5 pag. 4 dell’appello) è stata debitamente esposta,

non essendo stato indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza

impugnata questi elementi dovrebbero sconfessare.

Inoltre, questa

sezione contiene persino dei fatti nuovi e dunque irricevibili (art. 229 e 317

CPC), proposti solo con le conclusioni, in particolare quello per il quale la convenuta

non avrebbe insistito per ottenere le uve rosse che l’attrice si era rifiutata

di consegnare (pto n. 13 pag. 5 e pto. n. 14 pag. 16); argomento che appare

comunque sia pretestuoso.

12. Fa eccezione a quanto

precede la contestazione secondo la quale il Pretore avrebbe erroneamente

dedotto dal doc. 18 che AP 1 era stata debitamente e tempestivamente informata

da AO 1 che l’uva Sémillon era di qualità insufficiente.

12.1. Il primo giudice ha accertato

che nella fattispecie la tempestività della notifica del preteso difetto delle

uve non era contestata, avendo la convenuta comunicato in data 1° settembre

2015, ossia lo stesso giorno della consegna dell’uva bianca, che 70 kg di uva,

in quanto non idonei, erano stati destinati sin da subito alla distillazione e

che lo stato sanitario dell’uva Sémillon non rispettava quanto pattuito,

tramite l’e-mail di cui al doc. 18, che tra le altre cose precisava che tale

uva “era tutta pasticciata, non scelta accuratamente. Abbiamo dovuto rifare

una scelta sul nastro (…)”. Inoltre, in tal modo, la notifica risultava

essere anche adeguatamente precisa, ossia sufficiente per permettere

all’attrice di riconoscere il genere, l’importanza e i motivi della lamentela,

nonché la volontà della convenuta di far valere la garanzia per difetti.

12.2. Per l’appellante dal documento

in questione, in realtà, emergerebbe solo che 70 kg di uva erano stati

declassati a distillazione perché non idonei, di cui 40 kg di uva Sémillon. A

quello stadio essa era quindi stata informata dell’inutilizzabilità per la

vinificazione solo di quel quantitativo di uve bianche.

Nella parte dedicata

all’analisi giuridica della fattispecie (pto. n. 17 a pag. 13) ha poi sollevato,

senza fare riferimento ad alcun preciso punto della sentenza impugnata, la

critica che sarebbe stato commesso un errore nel non tener conto che a fare

stato avrebbe dovuto essere solo la cernita del 1° settembre 2015, per cui ogni

ulteriore declassamento sarebbe avvenuto per ritorsione e in maniera

ingiustificata, come sarebbe confermato dal perito giudiziario che ha

dichiarato che il quantitativo di uva eliminata non può cambiare nei giorni e

risulta dall’operazione di controllo.

12.3. Così esprimendosi, AP 1 non

solo non contesta esplicitamente l’accertamento pretorile per il quale la

tempestività della notifica dei difetti sarebbe stata incontestata, ma nemmeno

spiega perché il primo giudice avrebbe sbagliato, limitandosi a esporre la

propria lettura.

In particolare non spiega

perché non sarebbe corretto desumere che il contenuto dello scritto in

questione può, come ritenuto in prima sede, essere interpretato come una

notifica di difetto per tutta l’uva Sémillon consegnata.

L’obiezione è dunque

irricevibile per carente motivazione.

Ma anche se non lo fosse,

non avrebbe miglior esito nel merito. In effetti nell’e-mail in oggetto, AO 1

ha proceduto a descrivere la qualità delle tre uve fornite e per ognuna di esse

a indicare i quantitativi scartati, definendo quelle Chardonnay come

“abbastanza buone”, quelle Sauvignon come “abbastanza sufficiente” e

quella Sémillon come “qualitativamente insufficiente: tutta pasticciata, non

scelta accuratamente”. I termini utilizzati consentono di ritenere del

tutto sostenibile la lettura dei fatti effettuata in prima sede, che le

argomentazioni dell’appellante, indipendentemente dalla loro ricevibilità, non

sono atte a intaccare.

Le riserve sulla qualità

scadente di tutta l’uva Sémillon sono state ribadite dal vinificatore anche con

lo scritto 7 settembre 2015, con il quale esso ha reso nuovamente attenta AP 1

che per valere fr. 6.- al kg le uve dovevano essere in perfetto stato sanitario

e che quelle Sémillon già consegnate non lo erano (doc. F/L).

In questo senso, oltre che

anch’essa irricevibile perché non motivata, la critica al Pretore per non aver

tenuto conto che il perito aveva asserito che a fare stato era la cernita

iniziale, non ha fondamento poiché questa dichiarazione non è in contraddizione

con gli accertamenti che si trovano nella sentenza, ritenuto che sin dal primo

momento, come testé spiegato, è stata notificata la bassa qualità dell’uva

Sémillon ricevuta e che il tentativo di salvarla dalla distillazione, fallito,

nulla modifica a tale situazione di fatto, se non nella tempistica, l’aver

ritardato di qualche giorno la conferma ufficiale che le uve erano

inutilizzabili.

13. La sezione “in

diritto” dell’appello inizia con la critica al Pretore per aver reputato

erroneamente che tra le parti fosse stato concluso un valido contratto.

13.1. Il Pretore ha giudicato

irrilevante il fatto che sull’accordo scritto datato 28 agosto 2015 fosse stato

indicato “vendemmia 2014” anziché “vendemmia 2015” poiché era

pacifico ed evidente che nonostante tale errore le parti intendessero

accordarsi in relazione alla vendemmia 2015, tant’è che in esecuzione di tale

accordo, tre giorni dopo, l’attrice ha consegnato le prime uve. Neppure poteva

essere ritenuto, sempre secondo il primo giudice, in applicazione del principio

dell’affidamento, che alla convenuta dovesse apparire manifesto l’errore in cui

l’attrice pretendeva essere incorsa dichiarando di volersi vincolare alle

gradazioni Oechsle minime delle uve, essendosi AP 1 già vincolata alle stesse

nel contratto per l’anno precedente e non essendo il fatto che nel 2014 erano

sorte, a consegna avvenuta delle uve, delle discussioni in merito al prezzo in

base alle gradazioni raggiunte, sufficiente per concludere che a AO 1 dovesse

risultare chiaro che controparte intendesse modificare i termini contrattuali

per il 2015. Di conseguenza, il Pretore ha stabilito che ad AP 1 andava

imputato il senso oggettivo della sua dichiarazione.

13.2. Per l’appellante il primo giudice

avrebbe sbagliato a stabilire che in applicazione del principio

dell’affidamento doveva apparire manifesto che il contenuto del primo documento

trasmesso corrispondeva alla sua volontà. In realtà esso era invece il

contratto che AO 1 aveva ricevuto l’anno prima e non semplicemente il contratto

nuovo, del 2015, con la data sbagliata, sicché, considerate anche le

discussioni avute per la remunerazione delle uve consegnate nel 2014, la buona

fede di quest’ultima sarebbe messa ragionevolmente in dubbio. La coscienza

dell’errore da parte della ditta vinificatrice sarebbe poi anche confermata

dalle dichiarazioni del teste __________ __________.

Inoltre sarebbe errato

considerare quale conferma della conclusione di un valido accordo fondato sul

contratto inviato il 28 agosto 2015 il fatto che AP 1 ha proceduto alla

consegna delle uve bianche tre giorni dopo aver trasmesso la prima versione

alla controparte, poiché la fornitura sarebbe avvenuta solo perché non vi era

margine di manovra avendo le uve raggiunto il giusto grado di maturazione e

presentando esse “segnali di malattie o di marciume”.

13.3. Le obiezioni mosse alla

sentenza non sono nemmeno in questo caso atte a consentire di discostarsi dagli

accertamenti di prima sede. In effetti il Pretore, stabilendo l’irrilevanza

dell’erronea intestazione del contratto con l’anno precedente, ha tenuto

perfettamente in considerazione il fatto che il documento aveva lo stesso

identico contenuto di quello del 2014 ma ha stabilito che, in base agli

elementi qui sopra esposti, non vi erano motivi per AO 1 per credere in buona

fede che AP 1 non volesse più legarsi alle gradazioni Oechsle minime.

Non confrontandosi come

avrebbe dovuto con quest’ultimo punto l’appellante, oltre a rendere

irricevibile l’impugnativa su tale aspetto, non consente di comprendere

esattamente in base a quale motivo si dovrebbe concludere diversamente

dall’imputazione all’attrice del senso oggettivo della proposta di contratto da

essa trasmessa il 28 agosto 2015.

In special modo non emerge

dall’appello perché non sarebbe sostenibile che non è sufficiente richiamarsi

alle discussioni per il prezzo dell’uva avute l’anno precedente per desumere

che doveva essere riconoscibile a AO 1 la volontà di AP 1 di non più legarsi

alle gradazioni minime indicate nel documento e considerate dalle parti come

punto di riferimento per la vendemmia 2014.

13.4. Pur essendo riconosciuto anche

dall’appellata che la vendemmia e la conseguente consegna delle uve sono

dipendenti dal loro grado di maturazione e non solo dalla volontà del

viticoltore, limitandosi a sostenere ciò senza andare oltre e senza alcun

riferimento puntuale alla decisione impugnata, l’appellante espone, una volta

di più, unicamente la propria posizione evitando di confrontarsi rettamente con

le argomentazioni pretorili. Essa non illustra infatti perché sarebbe errato

considerare che l’aver consegnato le uve bianche a AO 1 tre giorni dopo aver

ricevuto la proposta di contratto debitamente ratificata attesta che tra le

parti era stato concluso un contratto secondo gli estremi indicati nel

documento del 28 agosto 2015. In effetti l’ineluttabilità della vendemmia e

della subitanea consegna del prodotto a un vinificatore, ancora non spiega

perché le uve sono state fornite proprio a AO 1 se non era stato raggiunto

alcun valido accordo in merito tra le parti. D’altronde le uve rosse sono state

affidate a terzi senza particolari difficoltà o dilazioni e, chiedendo la

restituzione di quelle bianche, AP 1 ha fornito la dimostrazione che anche

queste avrebbero potuto avere un’altra destinazione.

Anche per questi aspetti

l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, non può trovare spazio alcuno.

14. Proseguendo,

l’appellante affronta la tematica della forma del contratto.

14.1. Il Pretore, dopo aver

rettamente esposto i principi in base ai quali la forma di un contratto non

imposta per legge può divenire vincolante e comportare, in caso di mancato suo

rispetto, l’esclusione di un qualsiasi impegno per le parti (art. 16 cpv. 1 CO),

ha escluso che AP 1 e AO 1 avessero voluto far dipendere la validità del

contratto di fornitura delle uve 2015 dal rispetto della forma scritta, ma

abbiano piuttosto inteso mettere per iscritto quanto già stabilito.

In primo luogo, questo

emergeva dal fatto che il documento trasmesso il 28 agosto 2015 senza firma

dall’attrice alla convenuta con l’invito a sottoscriverlo per accettazione,

conteneva la frase “come da accordi presi, le confermiamo” (doc. C). Se

così non fosse, non si spiegherebbe per il primo giudice come mai, prima di

Considerandi

procedere alla consegna dell’uva bianca, l’attrice non abbia a sua volta

firmato il contratto, né abbia preteso in causa di averlo fatto, ma abbia

invece eseguito la prestazione senza ulteriori formalità. Inoltre, se le parti

avessero pattuito di obbligarsi solo con la firma di entrambe, non si capirebbe

perché AP 1, una volta scoperto l’asserito errore del primo contratto, si sia

preoccupata subito di inviarne uno “corretto” per sostituire quello precedente,

non sussistendone la necessità, visto che quest’ultimo sarebbe stato inefficace

per vizio di forma. Del resto, ha aggiunto il Pretore, dallo scambio di posta

elettronica intercorso tra le parti dopo il 1° settembre 2015, risultava che l’attrice

si era rifiutata di consegnare le uve rosse dopo avere già consegnato quelle

bianche perché non voleva soggiacere a determinate gradazioni e non perché

considerava che per validamente concludere il contratto era necessaria la forma

scritta, aspetto invero sollevato per la prima volta solo con la procedura

giudiziaria.

A titolo abbondanziale il

primo giudice ha poi precisato che, anche volendo ammettere la vincolatività

del contratto al rispetto della forma scritta, il fatto che AP 1 avesse iniziato

a eseguire la prestazione contrattuale senza porre condizioni o riserve e allo

stesso modo AO 1 l’avesse accettata, costituiva da un lato una rinuncia per

atti concludenti agli obblighi formali e, dall’altro, rendeva contrario alla

buona fede il richiamo all’inefficacia del contratto per mancato ossequio della

forma, con la conseguenza di escludere il diritto di ottenere la restituzione

delle prestazioni già fornite e fondando la pretesa di ottenere l’esecuzione

completa delle obbligazioni assunte contrattualmente.

In definitiva quindi, sia

che le parti avessero vincolato il contratto di vendita alla forma scritta, sia

che non lo avessero fatto, l’accordo del 28 agosto 2015 manteneva la sua

efficacia.

14.2

L’appellante, riprendendo in

parte paragrafi delle sue conclusioni, ribadisce che le parti avevano voluto

obbligarsi solo con la forma scritta, sostenendo che la dicitura che rinviava

agli accordi intercorsi non significherebbe che tale forma fosse stata esclusa.

La forma scritta non sarebbe a suo dire stata concordata a meri fini probatori,

ma con finalità sostanziali, volte a stabilire condizioni chiare su aspetti che

l’anno precedente avevano dato origine a discussioni ed evitare che vi fosse

una correzione del prezzo a dipendenza della gradazione.

Inoltre, non sarebbe

possibile ritenere che le parti avessero concordemente rinunciato per atti

concludenti all’esigenza della forma scritta tenendo un comportamento conforme

alla disciplina del contratto. Le prestazioni nemmeno sarebbero state fornite e

accettate senza riserve, tenuto conto che non appena si è accorta che era stato

sottoscritto il contratto sbagliato, AP 1 ha reagito trasmettendo quello

corretto e che non appena avuto conoscenza del rifiuto di AO 1 di accettare “le

condizioni volute dall’attrice”, ha immediatamente interrotto la consegna

delle uve.

Infine, il fatto che i

contraenti, non avendo ancora raggiunto un accordo, avessero tenuto un

comportamento conforme alla disciplina dello stesso non implicherebbe a suo

dire una rinuncia alla forma scritta.

14.3

Non confrontandosi nemmeno in

questa occasione debitamente con il giudizio impugnato, l’appello è

sostanzialmente irricevibile pure su questi aspetti.

Ciò posto, i ragionamenti

e le conclusioni del Pretore sono comunque sia condivisibili. In effetti,

partendo dall’argomentazione a titolo abbondanziale ma sicuramente di rilievo,

il richiamo al vizio di forma è privo di effetto quando è contrario alla buona

fede e configura un abuso di diritto, sicché il volontario adempimento (completo

o nella sua parte essenziale) del negozio giuridico con la consapevolezza del

vizio di forma sana tale difetto e comporta il diritto di ottenere l’esecuzione

completa delle obbligazioni assunte contrattualmente (STF 4C.21/2007 del 26

giugno 2007 consid. 3.1). Contrariamente a quanto scrive l’appellante, si deve

concludere che le parti abbiano rinunciato alla forma scritta quando le

prestazioni contrattuali sono fornite e accettate senza riserva malgrado il

mancato rispetto di tale requisito (STF 4a_431/2019 del 27 febbraio 2020

consid. 5.3. e DTF 105 II 75 consid. 1 che ha un contenuto differente, quindi,

da quanto asserito nell’appello che vi si è richiamato).

Ciò detto, è pure e in

prima linea condiviso che le parti non hanno mai inteso vincolare la validità

del contratto di compravendita di uva per l’anno 2015 alla forma scritta ma

semplicemente formalizzare quanto già stabilito, come attestato sia dal fatto

che il documento inviato il 28 agosto 2015 faceva riferimento ad accordi già

presi che da quello che la consegna delle uve bianche è avvenuta senza alcun

tipo di riserve nonostante l’assenza della firma di AP 1. A questo va pure

aggiunto che nessuna delle parti ha obiettato alcunché né al momento della

sottoscrizione del primo documento contrattuale inviato né a quello in cui esso

è stato ritrasmesso al mittente.

14.4

A detta dell’appellante il

Pretore non avrebbe, sbagliando, considerato che al secondo scambio di scritti

la convenuta ha rimaneggiato la seconda versione del contratto inviatole

modificandolo. Tale agire escluderebbe il riconoscimento dell’”effetto

guaritore” della buona fede a AO 1.

A prescindere dal fatto

che si tratta di considerazioni generiche e, invero, esposte in maniera poco

chiara, tanto da essere irricevibili per carente motivazione, esse sono pure

errate concettualmente, poiché omettono di confrontarsi con l’accertamento

pretorile di cui già si è detto, in base al quale le parti si erano accordate

già al momento dell’invio del primo contratto secondo gli estremi in esso

indicati, così che in assenza di un consenso sulle pretese di modifica dello

stesso avanzate con la trasmissione del secondo documento in data 3 settembre

2015, nulla è mutato. A tal proposito, non si può omettere di rilevare che la

realtà dei fatti e le difficoltà di giustificare una diversa loro lettura

appare evidente proprio in questo passaggio dell’appello nel quale AP 1 ha in

maniera eloquente scritto (pto. 11 pag. 11) di essere stata lei a tentare

invano di modificare le precedenti pattuizioni in corso d’opera: “(…) non

appena è risultato chiaro che controparte non avrebbe accettato le condizioni

volute dall’attrice (…)”.

Le obiezioni

dell’appellante vanno quindi anche respinte nel merito.

15.

AP 1 ha poi criticato

le conclusioni della sentenza in merito all’esistenza di un errore essenziale

da parte sua e alle relative conseguenze.

15.1

Il Pretore ha escluso

l’esistenza di un errore essenziale ai sensi dell’art. 23 CO scaturente dal

fatto che l’attrice ha sempre sostenuto di non aver mai voluto promettere alla

convenuta il raggiungimento delle gradazioni minime Oechsle indicate

nell’accordo del 28 agosto 2015, osservando come in ogni caso anche nella

seconda versione dello stesso, sottoposta per approvazione il 3 settembre 2015,

AP 1 si era in ogni caso espressamente dichiarata disposta a rispettare “le

medie cantonali delle gradazioni per le uve di prima qualità” (doc. E).

Preso atto che in base ai documenti ufficiali cantonali, le gradazioni per le

uve bianche e rosse per il distretto di __________ erano pressoché identiche,

se non addirittura superiori a quelle indicate nel contratto e che, per contro,

i prezzi indicativi cantonali per tali gradazioni erano inferiori (fino a un

massimo di fr. 4.27 al kg) rispetto ai fr. 6.- al kg pattuiti, il primo giudice

ha reputato non essenziale l’eventuale errore di dichiarazione dell’attrice

siccome essa, anche ammettendo che non volesse vincolarsi alle gradazioni

minime contenute nell’accordo, era disposta in ogni caso a fornire uva con una

gradazione identica o superiore, vendendola a un prezzo oltretutto maggiore

rispetto a quello indicativo cantonale.

In ogni modo, ha aggiunto

il Pretore, se in un primo tempo l’attrice ha invocato l’errore e chiesto la

restituzione dell’uva bianca già consegnata, in seguito e nella causa che

occupa essa ha esplicitamente sostenuto che, per quelle uve, tra le parti fosse

intervenuta una vendita “per atti concludenti” domandando di essere

indennizzata del prezzo concordato, ratificando in tal modo il contratto che

pretende essere viziato da errore ai sensi dell’art. 31 CO.

15.2

L’appellante contesta il

ragionamento di prima sede, sostenendo che in realtà la gradazione media

cantonale viene comunicata solo a vendemmia terminata, verso novembre. Non

essendo dunque essa nota al momento della consegna dell’uva, l’indicazione di

gradazioni minime nel contratto avrebbe costituito un punto di riferimento

esplicito già a quel momento, cosa che AP 1 voleva evitare per non dare origine

a discussioni o contestazioni della qualità al momento della consegna. Il

prezzo doveva, a sua detta, essere “svincolato dalla gradazione, pur

mantenendo la garanzia minima della media cantonale”.

15.3

Così argomentando, AP 1 si

ferma nuovamente alla contestazione generica della valenza delle motivazioni

del querelato giudizio, senza confrontarsi puntualmente con esse. In modo

particolare essa non spiega il motivo per cui considerare che volendosi

sottomettere a gradazioni cantonali pressoché identiche o persino superiori a

quelle indicate nel documento di fine agosto 2015 invece che a quest’ultime,

sarebbe costitutivo di errore essenziale, tenuto anche conto che il prezzo concordato

tra le parti era in ogni caso ben superiore alle medie cantonali ufficiali.

Certamente non basta affermare che si volevano evitare discussioni al momento

della consegna delle uve, ritenuto che dichiarandosi disposta a rispettare i

valori indicati dall’ente pubblico, in caso di mancato loro raggiungimento, le

rivendicazioni per l’adeguamento del prezzo sarebbero comunque state avanzate,

seppur verosimilmente in un secondo tempo. La posticipazione temporale della

verifica della congruità del prezzo non è certamente un elemento essenziale del

contratto.

Oltretutto, il fatto che

la gradazione media cantonale venga comunicata solo a novembre, costituisce un

fatto nuovo e dunque irricevibile (art. 317 CPC).

Anche sotto questo aspetto

la sentenza impugnata risulta quindi essere corretta.

16.

AP 1

contesta poi la riduzione del prezzo da fr. 6.- al kg a fr. 3.50 al kg delle

uve Sémillon effettuata in prima sede.

Il Pretore,

dopo aver stabilito che AO 1 non era riuscita a dimostrare che i 440 kg di uva

Sémillon non destinati subito a distillazione lo erano stati dopo un primo

tentativo di vinificazione, ha rilevato che, comunque, l’attrice non aveva

contestato che tali uve (ossia tutti i 480 kg) non fossero in perfetto stato

sanitario e fossero state mal cernite, tenuto conto che il prezzo di fr. 6.- al

kg concordato tra le parti per le uve sane era più alto di quello medio

cantonale per la stessa uva nel 2015, ha reputato giustificato ridurne il costo

a fr. 3.50 al kg, ritenuto che tale importo era solo leggermente inferiore al

prezzo indicativo cantonale stabilito dalla Sezione dell’Agricoltura per il __________.

Con le sue

obiezioni l’appellante, oltre a non esporre perché il ragionamento pretorile

sarebbe errato, si limita a osservare polemicamente che sarebbe stato

dimenticato che la gradazione dell’uva Sémillon (83.8 gradi Oechsle) era

persino superiore a quella indicata nel primo contratto trasmesso a AO 1 e a

genericamente sostenere di aver contestato che tale uva non fosse in perfetto

stato sanitario né ben scelta, commentando: “tutta la causa sta lì a

dimostrarlo”.

Si tratta di

nuovo di argomenti generici e dunque irricevibili per carente motivazione,

oltre che poco convincenti. In effetti la decurtazione del prezzo è avvenuta

per l’insufficiente qualità del prodotto, non per il mancato raggiungimento

della gradazione concordata, che è altra cosa.

17.

Copiando quanto

scritto nelle conclusioni, AP 1 sostiene poi che l’importo preteso dovrebbe ad

ogni buon conto esserle riconosciuto in base alle norme sull’indebito

arricchimento (art. 62 CO) e che se ciò non fosse possibile, ci si troverebbe

in ogni caso confrontati con un contratto nullo o inesistente, che dovrebbe

essere liquidato secondo il valore soggettivo che le parti avevano attribuito

alle prestazioni scambiate. Si tratta di argomentazioni nuove, avanzate per la

prima volta solo con le conclusioni, e talmente generiche da risultare,

anch’esse, irricevibili (art. 229 e art. 310 CPC).

18.

Concludendo il suo

allegato, l’appellante chiede che in base alle argomentazioni esposte la

domanda riconvenzionale sia respinta integralmente e precisa che AO 1 avrebbe

fatto riferimento a bottiglie che nel 2015 non avrebbe comunque più potuto

produrre, essendo decaduto il contratto per la gestione del vigneto nel 2013, e

con esso il diritto di produrre il vino con l’etichetta __________. Così come

sarebbe infondata la richiesta di indennizzo per il vino __________ __________,

una denominazione riferita a T__________ __________, titolare di AP 1. Inoltre

la vendita dei vini in questione, in base ai tempi di maturazione, sarebbe

iniziata a suo dire in pieno periodo COVID-19, nel quale le vendite di alcolici

sarebbero notoriamente diminuite. Questo aspetto dovrebbe comportare la

riduzione di almeno la metà del guadagno ipotizzato e quindi dell’indennizzo.

Si tratta anche in questo

caso di fatti nuovi e di conseguenza inammissibili (art. 317 CPC).

In definitiva, l’appello

risulta essere in buona parte irricevibile e per il restante deve essere integralmente

respinto.

Appello incidentale

19.

Con il suo appello

incidentale la convenuta critica il primo giudice per avere considerato non

dimostrato che tutta l’uva Sémillon era stata destinata alla distillazione

avendo egli ritenuto che l’unica prova in tal senso fosse la deposizione di G__________

__________ un dipendente di AO 1.

19.1

Come già riferito, in effetti

il Pretore ha ritenuto che AO 1 non fosse riuscita a dimostrare quale fosse

stato il destino delle uve Sémillon limitandosi a spiegare che l’unica prova

che poteva permettere di concludere che erano state destinate alla

distillazione era proprio la testimonianza di un suo dipendente.

19.2

L’appellante incidentale,

premesso che determinante non è la credibilità del teste in quanto tale bensì

quella delle sue dichiarazioni, è dell’opinione che il Pretore, non

confrontandosi dovutamente con le dichiarazioni del teste e non indicando

debitamente i motivi per il quali esse non fossero da ritenere credibili, non

avrebbe opportunamente apprezzato le prove, a maggior ragione ritenuto che, come

da egli stesso precisato, l’attrice non aveva contestato che tutta l’uva

Sémillon non fosse in perfetto stato sanitario né ben cernita.

Le dichiarazioni del teste

G__________ __________ sarebbero invece plausibili proprio tenuto conto

dell’assenza di contestazione sulla qualità delle uve - come addirittura

riconosciuto nell’appello ove essa stessa ha parlato di segnali di malattie e

marciume - e che sarebbe dimostrato dal doc. Y che erano state danneggiate dai

cinghiali. Di conseguenza il prezzo di tutte le uve Sémillon dovrebbe essere

ridotto a fr. 1.- al kg.

19.3

In base al CPC,

differentemente da quanto previsto da alcuni codici di procedura civile

cantonali precedenti, chiunque non è parte può di principio essere chiamato a

testimoniare, senza preclusioni (art. 169 CPC). Nella valutazione delle prove il giudice dovrà però poi tener

conto dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte, del suo eventuale

interesse all’esito della vertenza o di un suo eventuale coinvolgimento nella

fattispecie, senza che questo implichi automaticamente un’esclusione della

prova, che potrà entrare in linea di conto solo a fronte di elementi concreti

che rendono le dichiarazioni poco credibili (Weibel/Walz,

Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6 seg. ad art. 169).

Ogni deposizione, inoltre, deve essere apprezzata anche alla luce delle altre

risultanze istruttorie nonché dell’impressione personale che il magistrato ha

ricavato dal testimone in occasione della sua audizione (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 91

segg. ad art. 157 CPC).

19.4

Il Pretore, effettivamente, ha

deciso di non ritenere credibili le dichiarazioni del teste G__________ __________

con la sola motivazione che egli è un dipendente di AO 1, senza nulla

aggiungere. Di per sé questo non è un motivo per scartare la prova a priori,

sicché si rende necessario un esame delle dichiarazioni, del contesto

probatorio e degli altri elementi agli atti.

Nel caso che occupa è,

come visto in precedenza, rimasto incontestato che le uve Sémillon non fossero

in buono stato sanitario e non fossero state ben scelte. Inoltre, come emerge

dalla decisione 5 ottobre 2016 della Divisione dell’ambiente con cui è stato

negato a T__________ __________ il diritto al risarcimento dei danni causati

dagli ungulati selvatici alle sue vigne nel 2015, doc. Y, esse erano state

danneggiate dalla selvaggina.

G__________ __________ -

enologo della convenuta e dunque persona che ha potuto prendere personalmente

atto della reale situazione - fornendo una testimonianza dettagliata, coerente

e priva di falle, ha asserito che “Inoltre il Sémillon era quello in uno

stato peggiore e che non riuscivamo a selezionare. Poiché si doveva togliere

acino per acino è stato vinificato a parte e successivamente mandato tutto alla

distillazione. L’abbiamo vinificato a parte per vedere se si poteva salvarlo,

ma già dal secondo giorno abbiamo constatato che c’erano dei profumi acetici e

quindi l’abbiamo mandato in distillazione” (verbale 13 maggio 2019, pag.

3).

Sulla base di queste

dichiarazioni e degli ulteriori elementi (soprattutto documentali di cui già si

è detto) appare fondata la critica mossa dall’appellante incidentale, poiché

non solo non vi sono motivi seri per non ritenere la deposizione inaffidabile,

né il Pretore li ha indicati, ma soprattutto perché il suo contenuto si

concilia perfettamente con le prove agli atti e con gli altri fatti accertati.

Di conseguenza, su questo

punto, l’appello incidentale può essere accolto e la sentenza riformata

conformemente, riducendo il prezzo delle uve Sémillon a fr. 480.-

corrispondenti a fr. 1.-/kg per le uve di scarto (valore mai contestato dalle parti).

L’attrice ha così diritto a fr. 37'666.- e non a fr. 38'766.- come stabilito in

prima sede.

20.

AO 1 critica poi il

Pretore per aver effettuato immotivatamente, nel procedere al calcolo del

mancato guadagno per l’impossibilità di vinificare le uve rosse mai consegnate,

una decurtazione del 4% del numero di bottiglie destinate alla vendita.

20.1

Il primo giudice, fondandosi

sulla perizia giudiziaria, ha stabilito che per AO 1 appariva appropriato

considerare che almeno il 4% delle bottiglie prodotte sarebbe stato destinato

alla presentazione dell’etichetta e ha così decurtato dal calcolo del mancato

guadagno quello relativo a tale quota di bottiglie di __________ e di __________.

20.2

L’appellante incidentale

considera ingiustificata la riduzione tenuto conto che, vigendo nella

fattispecie il principio attittatorio, andrebbe dato il giusto peso al fatto

che la quantificazione da essa effettuata in sede di conclusioni è rimasta

incontestata da parte dell’attrice. Abbondanzialmente aggiunge poi che i vini

in questione sarebbero da tempo commercializzati e molto conosciuti, per cui

non necessiterebbero di essere presentati con conseguente messa a disposizione

di bottiglie gratuite. Inoltre si tratterebbe di spese di rappresentanza

deducibili fiscalmente. Di conseguenza il danno per mancato guadagno andrebbe

aumentato a fr. 99'124.- oltre interessi.

20.3

La

decurtazione del 4% dal numero di bottiglie producibili per la presentazione

dei vini è stata effettuata dal Pretore fondandosi sulla delucidazione peritale

del 21 luglio 2020, con la quale il tecnico incaricato ha chiarito che non

tutte le bottiglie prodotte vengono destinate alla vendita, poiché una parte

tra il 3 e il 5%, a dipendenza anche della grandezza della cantina, viene messa

a disposizione gratuitamente per la presentazione del prodotto alla clientela e

in occasione di eventi gastronomici. Egli ha quindi fondato la propria

decisione su una prova ufficiale ammessa dalle parti e quindi in maniera

corretta.

Il richiamo al principio attittatorio

e alla mancata contestazione da parte dell’attrice dei calcoli proposti dalla

convenuta nelle conclusioni è infondato. In effetti l’onere di contestazione

(art. 55 CPC) non si estende sino ai contenuti degli allegati conclusivi di

causa, con i quali non possono di principio più essere proposti nuovi fatti e

nuove prove (art. 229 CPC). D’altronde già solo il fatto che gli stessi vengono

intimati alle parti contemporaneamente e che la procedura non prevede ulteriori

scambi scritti ne rende impossibile l’applicazione.

A titolo abbondanziale si

rileva poi che l’affermazione in base alla quale, vista la loro notorietà, i

due vini rossi in questione non avrebbero necessitato di essere pubblicizzati

non è stata in alcun modo suffragata da prove.

L’appello incidentale deve

quindi essere respinto su questo aspetto.

21.

Quale

ultimo argomento l’appellante incidentale sostiene che il Pretore avrebbe

violato il suo diritto di essere sentita e sarebbe incorso in una denegata

giustizia in senso stretto per aver omesso di porre in compensazione parziale

la propria pretesa con quanto riconosciuto essere dovuto all’attrice. Una

richiesta in tal senso era stata già avanzata con la risposta con domanda

riconvenzionale (pto n. III.24) ma egli, ciononostante e senza alcuna

motivazione, non vi ha provveduto.

Di conseguenza

l’appellante dovrebbe essere condannata a versare a AO

1.

l’importo eccedente quello compensato e l’opposizione interposta da AP 1 al

PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio dovrebbe essere rigettata in via

definitiva limitatamente a detta eccedenza, mentre il credito riconosciuto

all’appellante nei confronti dell’appellata dovrebbe per contro essere

considerato estinto per compensazione e la relativa richiesta di rigetto

dell’opposizione respinta.

Inoltre,

nel dispositivo n. I.2. il Pretore ha quantificato le spese di conciliazione in

fr. 3'000.- senza illustrarne i motivi, mentre in realtà tali spese ammontavano

a fr. 1'000.-. Anche questo errore deve essere corretto.

Corrispondendo

al vero che la domanda di compensazione è stata formulata già in sede di

risposta e che le spese di conciliazione possono essere fissate a fr. 1'000.-, l’importo

di fr. 3'000.- risultando essere in effetti sproporzionato, entrambe le

richieste possono venire accolte senza necessità di ulteriori approfondimenti.

La

reiezione della petizione comporta la riattribuzione delle spese e delle

ripetibili, da accollare integralmente all’attrice, tenuto conto che il punto

n. I.2 del petitum d’appello incidentale contiene un’evidente svista in

relazione alla loro suddivisione (come confermato dal fatto che nella parte

conclusiva dell’allegato, a pag. 38, vi è la pretesa di procedere a una nuova

liquidazione delle spese giudiziarie di prima istanza a dipendenza dell’esito

della procedura di appello). Alla stessa stregua, anche il ridimensionamento

della domanda riconvenzionale comporta una nuova attribuzione di spese e

ripetibili.

Conclusioni

22.

Ne discende che l’appello dev’essere respinto nella misura

in cui è ricevibile mentre che l’appello incidentale dev’essere parzialmente

accolto.

Le spese giudiziarie dei

procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura

di appello sulla base del valore ancora litigioso di fr. 82'191.65

(fr. 2'752.65 nell’ambito dell’azione principale e fr. 79'439.- nell’ambito di

quella riconvenzionale) e per la procedura di appello incidentale sulla base

del valore ancora litigioso di

fr. 20'785.- (fr. 1'100.- per l’azione principale e fr. 19'685.- per quella

riconvenzionale).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello 2 marzo

2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali dell’appello 2 marzo 2021 di fr. 6'000.-, sono poste a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.

III. L’appello

incidentale 11 maggio 2021 di AO 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la

sentenza 5 febbraio 2021 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è

così riformata:

I. In via principale

1. La

petizione è respinta e di conseguenza l’opposizione interposta da AO 1 al PE n.

__________0 dell’Ufficio esecuzione di Locarno è mantenuta per l’importo di fr.

41'518.65.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'240.- e le spese giudiziarie della procedura di

conciliazione di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’attrice, che dovrà alla

convenuta fr. 4'200.- a titolo di ripetibili.

II. In via

riconvenzionale

1. In

parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, AP 1 è condannata a

versare a AO 1 l’importo residuo di fr. 41'773.20 (fr. 79'439.20 ./. fr. 37'666.-).

§ L’opposizione

interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio è rigettata in via

definitiva per tale importo.

2. La tassa

di giustizia di fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- sono a carico della AO 1

in ragione di 8/10 e della AP 1 per i restanti 2/10, alla quale AO 1 dovrà

rifondere

fr. 10'000.- per ripetibili parziali.

III. invariato

IV. Le spese processuali

dell’appello incidentale di fr. 2'500.-, sono poste a carico dell’appellante

incidentale in ragione di 19/20 e dell’appellata incidentale per 1/20; AO 1

rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili ridotte.

V. Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).