12.2021.36
Contratto di fornitura uve - venuta in essere - interetazione oggettiva - forma del contratto - errore essenziale
22 febbraio 2022Italiano45 min
2015 e rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione al PE n. __________0
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.36
Lugano
22 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.15 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 17
maggio 2017 da
AP
1
patrocinata da PA 1
contro
AO
1
patrocinata dagli PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 41'518.65 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2015 e il
rigetto definitivo, limitatamente a tale importo e spese esecutive,
dell’opposizione da essa interposta al precetto esecutivo (PE) n. __________0
notificatole dall’UE di Locarno il 2 marzo 2016, il tutto con protesta di spese
e ripetibili;
domanda avversata dalla controparte che, con risposta e domanda
riconvenzionale 6 settembre 2017, ha postulato la reiezione della petizione e
chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 253'200.- oltre interessi
al 5% dal 19 dicembre 2015, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________8 spiccato nei suoi confronti dall’UE di
Mendrisio, oltre spese esecutive, il tutto pure con protesta di spese e
ripetibili;
viste la decisione 1° febbraio 2021 e la seguente decisione di
rettifica per la correzione di un errore di calcolo 5 febbraio 2021, con cui il
Pretore ha, in via principale, accolto parzialmente la petizione condannando la
convenuta a versare all’attrice fr. 38'766.- oltre interessi al 5% dall’11
dicembre 2015, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n. __________0
dell’UE di Locarno per tale importo, con caricamento della tassa di giustizia e
delle spese per 1/20 all’attrice e 19/20 alla convenuta, tenuta a versare alla
controparte fr. 3'600.- a titolo di ripetibili parziali, e, in via
riconvenzionale, ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando
AP 1 a versare a AO 1 fr. 79'439.20 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016,
rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dall’attrice al PE n. __________8
dell’UE di Mendrisio per tale importo, con accollo della tassa di giustizia e
delle spese in ragione di 7/10 alla convenuta e 3/10 ad AP 1, alla quale la
convenuta è stata chiamata a versare fr. 9'200.- a titolo di ripetibili
parziali;
appellanti entrambe le parti: l’attrice, con appello 2 marzo 2021, ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di, in via principale, accogliere
integralmente la petizione e condannare AO 1 al pagamento di fr. 41'518.65
oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015 e rigettare in via definitiva
l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________0 dell’UE di
Locarno, e, in via riconvenzionale, di respingere la domanda riconvenzionale e
accogliere l’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di
Mendrisio, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta,
con risposta e appello incidentale 11 maggio 2021, oltre a chiedere in via
principale di dichiarare il gravame di controparte irricevibile e in via
subordinata di respingerlo, ha chiesto con appello incidentale, in via
principale, che la petizione venga respinta e che, in via riconvenzionale, la
domanda riconvenzionale sia parzialmente accolta e AP 1 sia condannata a
versarle l’importo di fr. 61'458.- oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016,
con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n.
__________8 dell’UE di Mendrisio limitatamente all’importo di fr. 61'458.-
oltre interessi, il tutto con la riattribuzione in proporzione al mutato esito
della vertenza delle tasse e spese, nonché delle ripetibili;
preso
atto della risposta 18 giugno 2021 dell’attrice all’appello incidentale, del
quale ha postulato la reiezione, pure con protesta di spese e di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel 2014 AP
1, società con sede a __________ che gestisce due vigneti, uno in tale comune e
l’altro a __________, ha venduto le sue uve alla AO 1, ditta produttrice di
vini e distillati del __________, e il relativo prezzo è stato regolarmente
pagato dopo che vi erano state delle trattative tra le parti a seguito di
divergenze in merito al raggiungimento delle gradazioni zuccherine del frutto
auspicate. In precedenza, per circa 15 anni, questi vigneti erano stati gestiti
direttamente dalla AO 1 in base ad un accordo siglato nel 1998 da A__________ __________
con T__________ __________, presidente del CdA di AP 1 e proprietario dei due
fondi su cui sono situate le piantagioni.
Essendosi le parti
accordate per la vendita delle uve in questione anche per l’anno 2015, in data 28
agosto 2015 la AP 1 ha inviato per e-mail a AO 1 “come da accordi
intercorsi” il relativo contratto chiedendo che venisse sottoscritto “per
accettazione”, riportante l’indicazione errata dell’anno, ossia il “2014”.
Il documento è stato ritrasmesso al mittente regolarmente firmato dalla AO 1 il
29 agosto 2015 mentre non è mai stato controfirmato da AP 1.
In base a tale
accordo, AP 1 avrebbe dovuto consegnare, tra le altre cose, uve bianche e rosse
del vigneto __________ “in perfetto stato sanitario e rispettando le medie
cantonali delle gradazioni per le uve di prima qualità” e ossequiando
inoltre le seguenti gradazioni minime: per le uve Merlot = 90 Oechsle, per
quelle Cabernet Franc = 85 Oechsle, per le uve Syrah = 85 Oechsle, per quelle Sauvignon
= 83 Oechsle, per quelle Sémillon = 80 Oechsle e per le uve Chardonnay = 85
Oechsle. Il prezzo è stato fissato a fr. 6.- al kg.
Il 1° settembre
seguente AP 1 ha consegnato alla AO 1 le uve bianche, ossia 5’372 kg di Chardonnay,
934 kg di Sauvignon e 480 kg di Sémillon, che sono state immediatamente
selezionate, tant’è che nel tardo pomeriggio quest’ultima ha scritto un e-mail
alla prima informandola che le uve Chardonnay erano risultate essere abbastanza
buone, le uve Sauvignon abbastanza sufficienti e l’uva Sémillon era
qualitativamente insufficiente perché “tutta pasticciata” e “non
scelta accuratamente”, nonché comunicando di aver dovuto declassare e
destinare alla distillazione 70 kg di uva “marcia e non idonea” (10 kg
Chardonnay, 20 kg Sauvignon e 40 kg Sémillon), della quale ha allegato le foto.
Quel giorno AO 1 ha
anche portato ad AP 1 le cassette necessarie per la vendemmia delle uve rosse
che avrebbe dovuto essere effettuata a breve, ritenuto che di norma esse
maturano una settimana dopo circa.
2. Il 3 settembre 2015 AP 1 ha inviato, tramite posta
elettronica, a AO 1 una nuova copia del contratto di fornitura delle uve
asserendo che vi era stato un errore nella trasmissione precedente poiché era
stato allegato quello del 2014 al posto di quello del 2015, chiedendole di
firmarla e ritornargliela, sempre per e-mail. Questa nuova versione, nella
quale le date erano state corrette, era stata pure epurata da ogni riferimento
specifico alla gradazione minima delle singole uve bianche e rosse, rimanendo
unicamente la frase “L’uva verrà consegnata in perfetto stato sanitario e
rispettando le medie cantonali delle gradazioni per le uve di prima qualità”.
Qualche giorno dopo, il 7
settembre 2015, AO 1 ha ritornato per e-mail, “debitamente firmato e in
forma originale” il contratto 2015 nella sua prima versione, ossia quella
trasmessa il 28 agosto 2015, con la sola correzione delle date e, quindi, con
ancora i riferimenti alle singole gradazioni zuccherine, con la preghiera di
ritornarglielo controfirmato al più presto “per i nostri atti”. Nello
scritto accompagnatorio AO 1 ha ricordato alla controparte che il conteggio
delle uve consegnate avrebbe dovuto tenere conto di quelle declassate e che le
uve, per valere fr. 6.- al kg dovevano essere in perfetto stato sanitario,
precisando che quelle Sémillon consegnatele “non lo erano assolutamente”,
come già riferitole con l’e-mail del 1° settembre 2015 (doc. F).
Pochi minuti dopo AP 1 ha
risposto dichiarando di prendere atto di quanto sostenuto da AO 1 e che “a
queste condizioni non siamo interessati a consegnarvi le uve rosse”, invitandola
a ritornarle le uve bianche (doc. L), richiesta alla quale essa non ha potuto
né voluto dare seguito poiché le uve erano già state trasformate e in fase di
fermentazione.
3. Il 10
novembre 2015 AP 1 ha inoltrato alla convenuta la propria fattura per la
fornitura delle uve bianche per complessivi fr. 41'518.65, importo al quale è
giunta fissando il prezzo dei 70 kg di quelle declassate a distillazione in fr.
3.-al kg e mantenendo quello dei restanti 6'716 kg a fr. 6.-al kg.
AO 1 ha contestato
tale pretesa con scritti del 18 novembre 2015 e del 19 dicembre 2015. Con
quest’ultimo essa è scesa nei dettagli criticando innanzitutto il prezzo del
quantitativo scartato, che avrebbe dovuto essere quello generalmente pagato per
le uve destinate a grappa, vale a dire fr. 1.- al kg, per poi rilevare come le
uve Sémillon, che avevano raggiunto la gradazione di 83.8 Oechsle, erano
risultate da subito di qualità insufficiente e, dopo la fermentazione, avevano
dovuto essere destinate anch’esse alla distillazione, per cui il loro prezzo
andava ridotto a fr. 3.- al kg. Dedotto il Bonus di fr. 14'000.- per la
vendemmia 2015 pagato il 13 dicembre 2014, e fr. 700.- di trasporto delle
cassette e dei plateaux per la raccolta e l’appassimento delle uve rosse, in
definitiva dunque, essa riconosceva ad AP 1 un importo di fr. 24'954.65.
Contemporaneamente, tuttavia, AO 1 ha rivendicato il risarcimento del danno
cagionato dalla mancata consegna delle uve rosse, quantificato nella perdita di
un guadagno di fr. 253'200.- (fr. 187'200.- per la mancata produzione del __________
e fr. 66'000.- per quella del __________).
4. Entrambe le
parti hanno in seguito avviato delle procedure esecutive nei confronti
dell’altra: AP 1, con PE n. __________0 del 29 febbraio 2016 emesso dall’UE di
Locarno, ha escusso AO 1 per il pagamento di fr. 70'020.- oltre interessi dal
1° settembre 2015, dei quali fr. 41'518.65 relativi alla fattura in disamina,
mentre il resto concerneva una fattura del 29 gennaio 2016 che qui non occupa; AO
1 con PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio di data 15 aprile 2016, con cui ha
escusso AP 1 per la somma di fr. 253'200.- oltre interessi dal 19 dicembre
2015.
Fatti
I due precetti
esecutivi sono stati oggetto delle opposizioni da parte dei rispettivi escussi.
5. Con
petizione 17 maggio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire, ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 41'518.65 oltre
accessori e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________0
dell’UE di Locarno per tale importo. Negando che tra le parti fosse stato
concluso un valido contratto di vendita e fornitura dell’uva, ritenuto che la
prima versione inviata il 29 agosto 2015 non era mai stata da essa
controfirmata sicché non rispettava l’esigenza della forma scritta concordata
tra le parti e che essa non avrebbe mai inteso vincolarsi a tale proposta e
alle ivi contenute gradazioni Oechsle minime, ma solo a quella trasmessa il 3
settembre 2015 e mai ratificata da AO 1, sarebbe sussistito unicamente un
contratto di vendita per atti concludenti avente per oggetto le uve bianche,
avendo la ditta vinificatrice accettato senza riserve l’uva fornita e avendo
proceduto a lavorarla, in base al quale il prezzo fatturato andava pagato.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la
condanna dell’attrice al pagamento di fr. 253'200.- più interessi di mora,
nonché il rigetto definitivo dell’opposizione da essa interposta al precetto
esecutivo n. __________8 dell’UE di Mendrisio fatto spiccare nei suoi confronti
il 28 febbraio 2017. Essa ha sostenuto che le parti, il 29 agosto 2015,
avevano, indipendentemente dall’errore di datazione, validamente concluso un
contratto di compravendita e fornitura di uve secondo gli estremi indicati nel
documento trasmessole per accettazione, non avendo esse mai voluto vincolare
alla forma scritta l’accordo. Se anche così non fosse stato, esse sarebbero
state in ogni caso legate dal contratto per atti concludenti che l’attrice ha
ammesso esistere per uve bianche e non separabile dall’esistenza di quello per
le uve rosse. La mancata consegna di quest’ultime avrebbe causato una perdita
di guadagno a AO 1 (interesse positivo) e avrebbe dovuto esserle risarcita. Il
relativo importo avrebbe dovuto quindi esserle riconosciuto come da domanda
riconvenzionale e, qualora la petizione fosse stata interamente o parzialmente
accolta, avrebbe dovuto essere avantutto parzialmente posto in compensazione
con quanto riconosciuto all’attrice.
In sede di conclusioni
AO 1 ha poi modificato la propria posizione riconoscendo la pretesa di AP 1 per
le uve bianche consegnate limitatamente a fr. 37'666.- (fr. 6.- al kg per
quelle Chardonnay e per Sauvignon e fr. 1.- al kg per i 70 kg subito declassati
e per i rimanenti 440 kg di uva Sémillon), con una ulteriore deduzione di fr.
500.- per l’impiego di personale nella cernita delle uve Sémillon. Inoltre essa
ha pure ridotto la sua pretesa riconvenzionale a fr. 99'124.-. Di conseguenza,
ha chiesto la reiezione della petizione per estinzione del debito a seguito
della compensazione e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al
versamento di fr. 61'458.- oltre interessi del 5% dal 19 dicembre 2015.
6. Con la decisione 1/5
febbraio 2021 qui impugnata il Pretore, in parziale
accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al
pagamento all’attrice di fr. 38'766.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre
2015 e rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione al PE n. __________0
dell’UE di Locarno, caricando la tassa di giustizia di fr. 2'240.- e le spese
di fr. 245.- nonché quelle di fr. 3'000.- della procedura di conciliazione
all’attrice per 1/20 e alla convenuta per 19/20, e condannando quest’ultima al
pagamento alla prima di fr. 3'600.- per ripetibili parziali. Egli ha poi
accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando l’attrice a versare
alla convenuta fr. 79'439.20 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016 e
rigettando in proporzione l’opposizione al PE n. __________8 dell’UE di
Mendrisio, nonché caricando la tassa di fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.-
alla AO 1 per 7/10 e ad AP 1 per 3/10 e riconoscendo a quest’ultima fr. 9'200.-
per ripetibili parziali.
In sostanza il Pretore ha ritenuto
vincolante per le parti il contratto trasmesso per e-mail dall’attrice alla
convenuta il 28 agosto 2015, non essendo stato dimostrato che i contraenti si
fossero accordati per la forma scritta, essendo escluso un errore essenziale
dell’attrice ai sensi dell’art. 24 CO ma essendovi in ogni caso stata una
ratifica ai sensi dell’art. 31 CO con la consegna delle uve bianche. Posto che
la tempestività della notifica del difetto non era stata contestata e in ogni
modo essa era stata sia sollevata in tempo debito che in maniera precisa, il
primo giudice ha fissato in fr. 1.- al kg il prezzo dei 70 kg di uva bianca
declassati e in fr. 3.50 al kg quelli delle uve Sémillon, mentre ha confermato
in fr. 6.- al kg il prezzo delle restanti uve bianche, dal quale ha dedotto fr.
500.- per la cernita delle uve Sémillon. In merito alla riconvenzionale, stante
l’esistenza di un contratto che obbligava l’attrice a fornire sia le uve
bianche che quelle rosse, la mancata consegna di quest’ultime aveva per il
Pretore comportato la mancata produzione del relativo vino rosso, sicché la
pretesa di risarcimento del danno è stata considerata giustificata, con la
conseguenza che per il __________ il mancato introito è stato quantificato in
fr. 58'579.20 e per il __________ in fr. 20'160.-, cui sono stati aggiunti fr.
700.- di spese trasporto delle cassette dell’uva. Quest’ultimo importo non è
stato posto in compensazione con quello riconosciuto essere dovuto alla parte
attrice, nonostante ciò fosse stato chiesto dalla convenuta.
7. Con
appello 2 marzo 2021, l’attrice,
ha chiesto la riforma della sentenza nel senso di, in via principale,
accogliere integralmente la petizione e, in via riconvenzionale, respingere la
domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo
grado.
8. Con risposta 11 maggio 2021 la convenuta ha chiesto di dichiarare in via
principale l’appello irricevibile e in via subordinata di respingerlo, con
protesta di spese e ripetibili, e ha interposto nel contempo appello
incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di, in via
principale, respingere la petizione e accollare la tassa, le spese e le
ripetibili di conseguenza e, in via riconvenzionale, di accogliere parzialmente
la domanda riconvenzionale e condannare AP 1 a versarle fr. 61'458.- oltre
interessi al 5% dal 19 gennaio 2016, nonché rigettare in via definitiva
l’opposizione interposta al PE __________8 dell’UE di Mendrisio, limitatamente
a tale somma, con conseguente attribuzione delle relative tasse, spese e
ripetibili, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
Con risposta all’appello
incidentale 18 giugno 2021, l’attrice si è opposta allo stesso, postulandone la
reiezione.
9. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un valore
litigioso di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel
caso concreto l’appello 2 marzo 2021 contro la decisione 1/5 febbraio 2021 non
pone problemi di sorta ritenuto che essa è stata ritirata il 2 gennaio 2021 e
che la rettifica è stata notificata l’8 febbraio 2021. Tempestiva è pure la
risposta con appello incidentale dell’appellata 11 maggio 2021, considerato che
l’appello le è stato trasmesso il 30 marzo 2021 e lo ha ritirato il 7 aprile
seguente e tenuto conto della sospensione per le ferie giudiziarie pasquali.
Infine, anche la
risposta all’appello incidentale risulta ossequiare i termini di legge, essendo
lo stesso stato notificato il 27 maggio 2021.
10. L’atto di
appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non
perché le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili quelle del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una
propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire
critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello
deve essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Pertanto entrambi i gravami verranno esaminati
nella misura in cui rispettano i criteri previsti dalla legge (DTF 138 III 374
consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).
Appello
principale
11. Va premesso che buona
parte dell’appello risulta essere irricevibile, essendosi AP 1 dedicata
soprattutto a proporre la propria versione dei fatti e a ritrascrivere stralci
delle sue conclusioni, senza debitamente confrontarsi con le motivazioni del
primo giudice (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 4D_9/2021 del 19 agosto 2021
consid. 3.3.1).
In particolare tutta
la sezione introduttiva “in fatto” non è altro che un’esposizione di
parte degli eventi senza alcun riferimento diretto e puntuale agli accertamenti
contenuti nel querelato giudizio.
Neppure la critica al
Pretore di non aver considerato che né il raccolto dell’uva, né la sua consegna
al vinificatore potevano attendere poiché quando le uve giungono a maturazione
occorre vendemmiare (pto. n. 5 pag. 4 dell’appello) è stata debitamente esposta,
non essendo stato indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza
impugnata questi elementi dovrebbero sconfessare.
Inoltre, questa
sezione contiene persino dei fatti nuovi e dunque irricevibili (art. 229 e 317
CPC), proposti solo con le conclusioni, in particolare quello per il quale la convenuta
non avrebbe insistito per ottenere le uve rosse che l’attrice si era rifiutata
di consegnare (pto n. 13 pag. 5 e pto. n. 14 pag. 16); argomento che appare
comunque sia pretestuoso.
12. Fa eccezione a quanto
precede la contestazione secondo la quale il Pretore avrebbe erroneamente
dedotto dal doc. 18 che AP 1 era stata debitamente e tempestivamente informata
da AO 1 che l’uva Sémillon era di qualità insufficiente.
12.1. Il primo giudice ha accertato
che nella fattispecie la tempestività della notifica del preteso difetto delle
uve non era contestata, avendo la convenuta comunicato in data 1° settembre
2015, ossia lo stesso giorno della consegna dell’uva bianca, che 70 kg di uva,
in quanto non idonei, erano stati destinati sin da subito alla distillazione e
che lo stato sanitario dell’uva Sémillon non rispettava quanto pattuito,
tramite l’e-mail di cui al doc. 18, che tra le altre cose precisava che tale
uva “era tutta pasticciata, non scelta accuratamente. Abbiamo dovuto rifare
una scelta sul nastro (…)”. Inoltre, in tal modo, la notifica risultava
essere anche adeguatamente precisa, ossia sufficiente per permettere
all’attrice di riconoscere il genere, l’importanza e i motivi della lamentela,
nonché la volontà della convenuta di far valere la garanzia per difetti.
12.2. Per l’appellante dal documento
in questione, in realtà, emergerebbe solo che 70 kg di uva erano stati
declassati a distillazione perché non idonei, di cui 40 kg di uva Sémillon. A
quello stadio essa era quindi stata informata dell’inutilizzabilità per la
vinificazione solo di quel quantitativo di uve bianche.
Nella parte dedicata
all’analisi giuridica della fattispecie (pto. n. 17 a pag. 13) ha poi sollevato,
senza fare riferimento ad alcun preciso punto della sentenza impugnata, la
critica che sarebbe stato commesso un errore nel non tener conto che a fare
stato avrebbe dovuto essere solo la cernita del 1° settembre 2015, per cui ogni
ulteriore declassamento sarebbe avvenuto per ritorsione e in maniera
ingiustificata, come sarebbe confermato dal perito giudiziario che ha
dichiarato che il quantitativo di uva eliminata non può cambiare nei giorni e
risulta dall’operazione di controllo.
12.3. Così esprimendosi, AP 1 non
solo non contesta esplicitamente l’accertamento pretorile per il quale la
tempestività della notifica dei difetti sarebbe stata incontestata, ma nemmeno
spiega perché il primo giudice avrebbe sbagliato, limitandosi a esporre la
propria lettura.
In particolare non spiega
perché non sarebbe corretto desumere che il contenuto dello scritto in
questione può, come ritenuto in prima sede, essere interpretato come una
notifica di difetto per tutta l’uva Sémillon consegnata.
L’obiezione è dunque
irricevibile per carente motivazione.
Ma anche se non lo fosse,
non avrebbe miglior esito nel merito. In effetti nell’e-mail in oggetto, AO 1
ha proceduto a descrivere la qualità delle tre uve fornite e per ognuna di esse
a indicare i quantitativi scartati, definendo quelle Chardonnay come
“abbastanza buone”, quelle Sauvignon come “abbastanza sufficiente” e
quella Sémillon come “qualitativamente insufficiente: tutta pasticciata, non
scelta accuratamente”. I termini utilizzati consentono di ritenere del
tutto sostenibile la lettura dei fatti effettuata in prima sede, che le
argomentazioni dell’appellante, indipendentemente dalla loro ricevibilità, non
sono atte a intaccare.
Le riserve sulla qualità
scadente di tutta l’uva Sémillon sono state ribadite dal vinificatore anche con
lo scritto 7 settembre 2015, con il quale esso ha reso nuovamente attenta AP 1
che per valere fr. 6.- al kg le uve dovevano essere in perfetto stato sanitario
e che quelle Sémillon già consegnate non lo erano (doc. F/L).
In questo senso, oltre che
anch’essa irricevibile perché non motivata, la critica al Pretore per non aver
tenuto conto che il perito aveva asserito che a fare stato era la cernita
iniziale, non ha fondamento poiché questa dichiarazione non è in contraddizione
con gli accertamenti che si trovano nella sentenza, ritenuto che sin dal primo
momento, come testé spiegato, è stata notificata la bassa qualità dell’uva
Sémillon ricevuta e che il tentativo di salvarla dalla distillazione, fallito,
nulla modifica a tale situazione di fatto, se non nella tempistica, l’aver
ritardato di qualche giorno la conferma ufficiale che le uve erano
inutilizzabili.
13. La sezione “in
diritto” dell’appello inizia con la critica al Pretore per aver reputato
erroneamente che tra le parti fosse stato concluso un valido contratto.
13.1. Il Pretore ha giudicato
irrilevante il fatto che sull’accordo scritto datato 28 agosto 2015 fosse stato
indicato “vendemmia 2014” anziché “vendemmia 2015” poiché era
pacifico ed evidente che nonostante tale errore le parti intendessero
accordarsi in relazione alla vendemmia 2015, tant’è che in esecuzione di tale
accordo, tre giorni dopo, l’attrice ha consegnato le prime uve. Neppure poteva
essere ritenuto, sempre secondo il primo giudice, in applicazione del principio
dell’affidamento, che alla convenuta dovesse apparire manifesto l’errore in cui
l’attrice pretendeva essere incorsa dichiarando di volersi vincolare alle
gradazioni Oechsle minime delle uve, essendosi AP 1 già vincolata alle stesse
nel contratto per l’anno precedente e non essendo il fatto che nel 2014 erano
sorte, a consegna avvenuta delle uve, delle discussioni in merito al prezzo in
base alle gradazioni raggiunte, sufficiente per concludere che a AO 1 dovesse
risultare chiaro che controparte intendesse modificare i termini contrattuali
per il 2015. Di conseguenza, il Pretore ha stabilito che ad AP 1 andava
imputato il senso oggettivo della sua dichiarazione.
13.2. Per l’appellante il primo giudice
avrebbe sbagliato a stabilire che in applicazione del principio
dell’affidamento doveva apparire manifesto che il contenuto del primo documento
trasmesso corrispondeva alla sua volontà. In realtà esso era invece il
contratto che AO 1 aveva ricevuto l’anno prima e non semplicemente il contratto
nuovo, del 2015, con la data sbagliata, sicché, considerate anche le
discussioni avute per la remunerazione delle uve consegnate nel 2014, la buona
fede di quest’ultima sarebbe messa ragionevolmente in dubbio. La coscienza
dell’errore da parte della ditta vinificatrice sarebbe poi anche confermata
dalle dichiarazioni del teste __________ __________.
Inoltre sarebbe errato
considerare quale conferma della conclusione di un valido accordo fondato sul
contratto inviato il 28 agosto 2015 il fatto che AP 1 ha proceduto alla
consegna delle uve bianche tre giorni dopo aver trasmesso la prima versione
alla controparte, poiché la fornitura sarebbe avvenuta solo perché non vi era
margine di manovra avendo le uve raggiunto il giusto grado di maturazione e
presentando esse “segnali di malattie o di marciume”.
13.3. Le obiezioni mosse alla
sentenza non sono nemmeno in questo caso atte a consentire di discostarsi dagli
accertamenti di prima sede. In effetti il Pretore, stabilendo l’irrilevanza
dell’erronea intestazione del contratto con l’anno precedente, ha tenuto
perfettamente in considerazione il fatto che il documento aveva lo stesso
identico contenuto di quello del 2014 ma ha stabilito che, in base agli
elementi qui sopra esposti, non vi erano motivi per AO 1 per credere in buona
fede che AP 1 non volesse più legarsi alle gradazioni Oechsle minime.
Non confrontandosi come
avrebbe dovuto con quest’ultimo punto l’appellante, oltre a rendere
irricevibile l’impugnativa su tale aspetto, non consente di comprendere
esattamente in base a quale motivo si dovrebbe concludere diversamente
dall’imputazione all’attrice del senso oggettivo della proposta di contratto da
essa trasmessa il 28 agosto 2015.
In special modo non emerge
dall’appello perché non sarebbe sostenibile che non è sufficiente richiamarsi
alle discussioni per il prezzo dell’uva avute l’anno precedente per desumere
che doveva essere riconoscibile a AO 1 la volontà di AP 1 di non più legarsi
alle gradazioni minime indicate nel documento e considerate dalle parti come
punto di riferimento per la vendemmia 2014.
13.4. Pur essendo riconosciuto anche
dall’appellata che la vendemmia e la conseguente consegna delle uve sono
dipendenti dal loro grado di maturazione e non solo dalla volontà del
viticoltore, limitandosi a sostenere ciò senza andare oltre e senza alcun
riferimento puntuale alla decisione impugnata, l’appellante espone, una volta
di più, unicamente la propria posizione evitando di confrontarsi rettamente con
le argomentazioni pretorili. Essa non illustra infatti perché sarebbe errato
considerare che l’aver consegnato le uve bianche a AO 1 tre giorni dopo aver
ricevuto la proposta di contratto debitamente ratificata attesta che tra le
parti era stato concluso un contratto secondo gli estremi indicati nel
documento del 28 agosto 2015. In effetti l’ineluttabilità della vendemmia e
della subitanea consegna del prodotto a un vinificatore, ancora non spiega
perché le uve sono state fornite proprio a AO 1 se non era stato raggiunto
alcun valido accordo in merito tra le parti. D’altronde le uve rosse sono state
affidate a terzi senza particolari difficoltà o dilazioni e, chiedendo la
restituzione di quelle bianche, AP 1 ha fornito la dimostrazione che anche
queste avrebbero potuto avere un’altra destinazione.
Anche per questi aspetti
l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, non può trovare spazio alcuno.
14. Proseguendo,
l’appellante affronta la tematica della forma del contratto.
14.1. Il Pretore, dopo aver
rettamente esposto i principi in base ai quali la forma di un contratto non
imposta per legge può divenire vincolante e comportare, in caso di mancato suo
rispetto, l’esclusione di un qualsiasi impegno per le parti (art. 16 cpv. 1 CO),
ha escluso che AP 1 e AO 1 avessero voluto far dipendere la validità del
contratto di fornitura delle uve 2015 dal rispetto della forma scritta, ma
abbiano piuttosto inteso mettere per iscritto quanto già stabilito.
In primo luogo, questo
emergeva dal fatto che il documento trasmesso il 28 agosto 2015 senza firma
dall’attrice alla convenuta con l’invito a sottoscriverlo per accettazione,
conteneva la frase “come da accordi presi, le confermiamo” (doc. C). Se
così non fosse, non si spiegherebbe per il primo giudice come mai, prima di
Considerandi
procedere alla consegna dell’uva bianca, l’attrice non abbia a sua volta
firmato il contratto, né abbia preteso in causa di averlo fatto, ma abbia
invece eseguito la prestazione senza ulteriori formalità. Inoltre, se le parti
avessero pattuito di obbligarsi solo con la firma di entrambe, non si capirebbe
perché AP 1, una volta scoperto l’asserito errore del primo contratto, si sia
preoccupata subito di inviarne uno “corretto” per sostituire quello precedente,
non sussistendone la necessità, visto che quest’ultimo sarebbe stato inefficace
per vizio di forma. Del resto, ha aggiunto il Pretore, dallo scambio di posta
elettronica intercorso tra le parti dopo il 1° settembre 2015, risultava che l’attrice
si era rifiutata di consegnare le uve rosse dopo avere già consegnato quelle
bianche perché non voleva soggiacere a determinate gradazioni e non perché
considerava che per validamente concludere il contratto era necessaria la forma
scritta, aspetto invero sollevato per la prima volta solo con la procedura
giudiziaria.
A titolo abbondanziale il
primo giudice ha poi precisato che, anche volendo ammettere la vincolatività
del contratto al rispetto della forma scritta, il fatto che AP 1 avesse iniziato
a eseguire la prestazione contrattuale senza porre condizioni o riserve e allo
stesso modo AO 1 l’avesse accettata, costituiva da un lato una rinuncia per
atti concludenti agli obblighi formali e, dall’altro, rendeva contrario alla
buona fede il richiamo all’inefficacia del contratto per mancato ossequio della
forma, con la conseguenza di escludere il diritto di ottenere la restituzione
delle prestazioni già fornite e fondando la pretesa di ottenere l’esecuzione
completa delle obbligazioni assunte contrattualmente.
In definitiva quindi, sia
che le parti avessero vincolato il contratto di vendita alla forma scritta, sia
che non lo avessero fatto, l’accordo del 28 agosto 2015 manteneva la sua
efficacia.
14.2
L’appellante, riprendendo in
parte paragrafi delle sue conclusioni, ribadisce che le parti avevano voluto
obbligarsi solo con la forma scritta, sostenendo che la dicitura che rinviava
agli accordi intercorsi non significherebbe che tale forma fosse stata esclusa.
La forma scritta non sarebbe a suo dire stata concordata a meri fini probatori,
ma con finalità sostanziali, volte a stabilire condizioni chiare su aspetti che
l’anno precedente avevano dato origine a discussioni ed evitare che vi fosse
una correzione del prezzo a dipendenza della gradazione.
Inoltre, non sarebbe
possibile ritenere che le parti avessero concordemente rinunciato per atti
concludenti all’esigenza della forma scritta tenendo un comportamento conforme
alla disciplina del contratto. Le prestazioni nemmeno sarebbero state fornite e
accettate senza riserve, tenuto conto che non appena si è accorta che era stato
sottoscritto il contratto sbagliato, AP 1 ha reagito trasmettendo quello
corretto e che non appena avuto conoscenza del rifiuto di AO 1 di accettare “le
condizioni volute dall’attrice”, ha immediatamente interrotto la consegna
delle uve.
Infine, il fatto che i
contraenti, non avendo ancora raggiunto un accordo, avessero tenuto un
comportamento conforme alla disciplina dello stesso non implicherebbe a suo
dire una rinuncia alla forma scritta.
14.3
Non confrontandosi nemmeno in
questa occasione debitamente con il giudizio impugnato, l’appello è
sostanzialmente irricevibile pure su questi aspetti.
Ciò posto, i ragionamenti
e le conclusioni del Pretore sono comunque sia condivisibili. In effetti,
partendo dall’argomentazione a titolo abbondanziale ma sicuramente di rilievo,
il richiamo al vizio di forma è privo di effetto quando è contrario alla buona
fede e configura un abuso di diritto, sicché il volontario adempimento (completo
o nella sua parte essenziale) del negozio giuridico con la consapevolezza del
vizio di forma sana tale difetto e comporta il diritto di ottenere l’esecuzione
completa delle obbligazioni assunte contrattualmente (STF 4C.21/2007 del 26
giugno 2007 consid. 3.1). Contrariamente a quanto scrive l’appellante, si deve
concludere che le parti abbiano rinunciato alla forma scritta quando le
prestazioni contrattuali sono fornite e accettate senza riserva malgrado il
mancato rispetto di tale requisito (STF 4a_431/2019 del 27 febbraio 2020
consid. 5.3. e DTF 105 II 75 consid. 1 che ha un contenuto differente, quindi,
da quanto asserito nell’appello che vi si è richiamato).
Ciò detto, è pure e in
prima linea condiviso che le parti non hanno mai inteso vincolare la validità
del contratto di compravendita di uva per l’anno 2015 alla forma scritta ma
semplicemente formalizzare quanto già stabilito, come attestato sia dal fatto
che il documento inviato il 28 agosto 2015 faceva riferimento ad accordi già
presi che da quello che la consegna delle uve bianche è avvenuta senza alcun
tipo di riserve nonostante l’assenza della firma di AP 1. A questo va pure
aggiunto che nessuna delle parti ha obiettato alcunché né al momento della
sottoscrizione del primo documento contrattuale inviato né a quello in cui esso
è stato ritrasmesso al mittente.
14.4
A detta dell’appellante il
Pretore non avrebbe, sbagliando, considerato che al secondo scambio di scritti
la convenuta ha rimaneggiato la seconda versione del contratto inviatole
modificandolo. Tale agire escluderebbe il riconoscimento dell’”effetto
guaritore” della buona fede a AO 1.
A prescindere dal fatto
che si tratta di considerazioni generiche e, invero, esposte in maniera poco
chiara, tanto da essere irricevibili per carente motivazione, esse sono pure
errate concettualmente, poiché omettono di confrontarsi con l’accertamento
pretorile di cui già si è detto, in base al quale le parti si erano accordate
già al momento dell’invio del primo contratto secondo gli estremi in esso
indicati, così che in assenza di un consenso sulle pretese di modifica dello
stesso avanzate con la trasmissione del secondo documento in data 3 settembre
2015, nulla è mutato. A tal proposito, non si può omettere di rilevare che la
realtà dei fatti e le difficoltà di giustificare una diversa loro lettura
appare evidente proprio in questo passaggio dell’appello nel quale AP 1 ha in
maniera eloquente scritto (pto. 11 pag. 11) di essere stata lei a tentare
invano di modificare le precedenti pattuizioni in corso d’opera: “(…) non
appena è risultato chiaro che controparte non avrebbe accettato le condizioni
volute dall’attrice (…)”.
Le obiezioni
dell’appellante vanno quindi anche respinte nel merito.
15.
AP 1 ha poi criticato
le conclusioni della sentenza in merito all’esistenza di un errore essenziale
da parte sua e alle relative conseguenze.
15.1
Il Pretore ha escluso
l’esistenza di un errore essenziale ai sensi dell’art. 23 CO scaturente dal
fatto che l’attrice ha sempre sostenuto di non aver mai voluto promettere alla
convenuta il raggiungimento delle gradazioni minime Oechsle indicate
nell’accordo del 28 agosto 2015, osservando come in ogni caso anche nella
seconda versione dello stesso, sottoposta per approvazione il 3 settembre 2015,
AP 1 si era in ogni caso espressamente dichiarata disposta a rispettare “le
medie cantonali delle gradazioni per le uve di prima qualità” (doc. E).
Preso atto che in base ai documenti ufficiali cantonali, le gradazioni per le
uve bianche e rosse per il distretto di __________ erano pressoché identiche,
se non addirittura superiori a quelle indicate nel contratto e che, per contro,
i prezzi indicativi cantonali per tali gradazioni erano inferiori (fino a un
massimo di fr. 4.27 al kg) rispetto ai fr. 6.- al kg pattuiti, il primo giudice
ha reputato non essenziale l’eventuale errore di dichiarazione dell’attrice
siccome essa, anche ammettendo che non volesse vincolarsi alle gradazioni
minime contenute nell’accordo, era disposta in ogni caso a fornire uva con una
gradazione identica o superiore, vendendola a un prezzo oltretutto maggiore
rispetto a quello indicativo cantonale.
In ogni modo, ha aggiunto
il Pretore, se in un primo tempo l’attrice ha invocato l’errore e chiesto la
restituzione dell’uva bianca già consegnata, in seguito e nella causa che
occupa essa ha esplicitamente sostenuto che, per quelle uve, tra le parti fosse
intervenuta una vendita “per atti concludenti” domandando di essere
indennizzata del prezzo concordato, ratificando in tal modo il contratto che
pretende essere viziato da errore ai sensi dell’art. 31 CO.
15.2
L’appellante contesta il
ragionamento di prima sede, sostenendo che in realtà la gradazione media
cantonale viene comunicata solo a vendemmia terminata, verso novembre. Non
essendo dunque essa nota al momento della consegna dell’uva, l’indicazione di
gradazioni minime nel contratto avrebbe costituito un punto di riferimento
esplicito già a quel momento, cosa che AP 1 voleva evitare per non dare origine
a discussioni o contestazioni della qualità al momento della consegna. Il
prezzo doveva, a sua detta, essere “svincolato dalla gradazione, pur
mantenendo la garanzia minima della media cantonale”.
15.3
Così argomentando, AP 1 si
ferma nuovamente alla contestazione generica della valenza delle motivazioni
del querelato giudizio, senza confrontarsi puntualmente con esse. In modo
particolare essa non spiega il motivo per cui considerare che volendosi
sottomettere a gradazioni cantonali pressoché identiche o persino superiori a
quelle indicate nel documento di fine agosto 2015 invece che a quest’ultime,
sarebbe costitutivo di errore essenziale, tenuto anche conto che il prezzo concordato
tra le parti era in ogni caso ben superiore alle medie cantonali ufficiali.
Certamente non basta affermare che si volevano evitare discussioni al momento
della consegna delle uve, ritenuto che dichiarandosi disposta a rispettare i
valori indicati dall’ente pubblico, in caso di mancato loro raggiungimento, le
rivendicazioni per l’adeguamento del prezzo sarebbero comunque state avanzate,
seppur verosimilmente in un secondo tempo. La posticipazione temporale della
verifica della congruità del prezzo non è certamente un elemento essenziale del
contratto.
Oltretutto, il fatto che
la gradazione media cantonale venga comunicata solo a novembre, costituisce un
fatto nuovo e dunque irricevibile (art. 317 CPC).
Anche sotto questo aspetto
la sentenza impugnata risulta quindi essere corretta.
16.
AP 1
contesta poi la riduzione del prezzo da fr. 6.- al kg a fr. 3.50 al kg delle
uve Sémillon effettuata in prima sede.
Il Pretore,
dopo aver stabilito che AO 1 non era riuscita a dimostrare che i 440 kg di uva
Sémillon non destinati subito a distillazione lo erano stati dopo un primo
tentativo di vinificazione, ha rilevato che, comunque, l’attrice non aveva
contestato che tali uve (ossia tutti i 480 kg) non fossero in perfetto stato
sanitario e fossero state mal cernite, tenuto conto che il prezzo di fr. 6.- al
kg concordato tra le parti per le uve sane era più alto di quello medio
cantonale per la stessa uva nel 2015, ha reputato giustificato ridurne il costo
a fr. 3.50 al kg, ritenuto che tale importo era solo leggermente inferiore al
prezzo indicativo cantonale stabilito dalla Sezione dell’Agricoltura per il __________.
Con le sue
obiezioni l’appellante, oltre a non esporre perché il ragionamento pretorile
sarebbe errato, si limita a osservare polemicamente che sarebbe stato
dimenticato che la gradazione dell’uva Sémillon (83.8 gradi Oechsle) era
persino superiore a quella indicata nel primo contratto trasmesso a AO 1 e a
genericamente sostenere di aver contestato che tale uva non fosse in perfetto
stato sanitario né ben scelta, commentando: “tutta la causa sta lì a
dimostrarlo”.
Si tratta di
nuovo di argomenti generici e dunque irricevibili per carente motivazione,
oltre che poco convincenti. In effetti la decurtazione del prezzo è avvenuta
per l’insufficiente qualità del prodotto, non per il mancato raggiungimento
della gradazione concordata, che è altra cosa.
17.
Copiando quanto
scritto nelle conclusioni, AP 1 sostiene poi che l’importo preteso dovrebbe ad
ogni buon conto esserle riconosciuto in base alle norme sull’indebito
arricchimento (art. 62 CO) e che se ciò non fosse possibile, ci si troverebbe
in ogni caso confrontati con un contratto nullo o inesistente, che dovrebbe
essere liquidato secondo il valore soggettivo che le parti avevano attribuito
alle prestazioni scambiate. Si tratta di argomentazioni nuove, avanzate per la
prima volta solo con le conclusioni, e talmente generiche da risultare,
anch’esse, irricevibili (art. 229 e art. 310 CPC).
18.
Concludendo il suo
allegato, l’appellante chiede che in base alle argomentazioni esposte la
domanda riconvenzionale sia respinta integralmente e precisa che AO 1 avrebbe
fatto riferimento a bottiglie che nel 2015 non avrebbe comunque più potuto
produrre, essendo decaduto il contratto per la gestione del vigneto nel 2013, e
con esso il diritto di produrre il vino con l’etichetta __________. Così come
sarebbe infondata la richiesta di indennizzo per il vino __________ __________,
una denominazione riferita a T__________ __________, titolare di AP 1. Inoltre
la vendita dei vini in questione, in base ai tempi di maturazione, sarebbe
iniziata a suo dire in pieno periodo COVID-19, nel quale le vendite di alcolici
sarebbero notoriamente diminuite. Questo aspetto dovrebbe comportare la
riduzione di almeno la metà del guadagno ipotizzato e quindi dell’indennizzo.
Si tratta anche in questo
caso di fatti nuovi e di conseguenza inammissibili (art. 317 CPC).
In definitiva, l’appello
risulta essere in buona parte irricevibile e per il restante deve essere integralmente
respinto.
Appello incidentale
19.
Con il suo appello
incidentale la convenuta critica il primo giudice per avere considerato non
dimostrato che tutta l’uva Sémillon era stata destinata alla distillazione
avendo egli ritenuto che l’unica prova in tal senso fosse la deposizione di G__________
__________ un dipendente di AO 1.
19.1
Come già riferito, in effetti
il Pretore ha ritenuto che AO 1 non fosse riuscita a dimostrare quale fosse
stato il destino delle uve Sémillon limitandosi a spiegare che l’unica prova
che poteva permettere di concludere che erano state destinate alla
distillazione era proprio la testimonianza di un suo dipendente.
19.2
L’appellante incidentale,
premesso che determinante non è la credibilità del teste in quanto tale bensì
quella delle sue dichiarazioni, è dell’opinione che il Pretore, non
confrontandosi dovutamente con le dichiarazioni del teste e non indicando
debitamente i motivi per il quali esse non fossero da ritenere credibili, non
avrebbe opportunamente apprezzato le prove, a maggior ragione ritenuto che, come
da egli stesso precisato, l’attrice non aveva contestato che tutta l’uva
Sémillon non fosse in perfetto stato sanitario né ben cernita.
Le dichiarazioni del teste
G__________ __________ sarebbero invece plausibili proprio tenuto conto
dell’assenza di contestazione sulla qualità delle uve - come addirittura
riconosciuto nell’appello ove essa stessa ha parlato di segnali di malattie e
marciume - e che sarebbe dimostrato dal doc. Y che erano state danneggiate dai
cinghiali. Di conseguenza il prezzo di tutte le uve Sémillon dovrebbe essere
ridotto a fr. 1.- al kg.
19.3
In base al CPC,
differentemente da quanto previsto da alcuni codici di procedura civile
cantonali precedenti, chiunque non è parte può di principio essere chiamato a
testimoniare, senza preclusioni (art. 169 CPC). Nella valutazione delle prove il giudice dovrà però poi tener
conto dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte, del suo eventuale
interesse all’esito della vertenza o di un suo eventuale coinvolgimento nella
fattispecie, senza che questo implichi automaticamente un’esclusione della
prova, che potrà entrare in linea di conto solo a fronte di elementi concreti
che rendono le dichiarazioni poco credibili (Weibel/Walz,
Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6 seg. ad art. 169).
Ogni deposizione, inoltre, deve essere apprezzata anche alla luce delle altre
risultanze istruttorie nonché dell’impressione personale che il magistrato ha
ricavato dal testimone in occasione della sua audizione (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 91
segg. ad art. 157 CPC).
19.4
Il Pretore, effettivamente, ha
deciso di non ritenere credibili le dichiarazioni del teste G__________ __________
con la sola motivazione che egli è un dipendente di AO 1, senza nulla
aggiungere. Di per sé questo non è un motivo per scartare la prova a priori,
sicché si rende necessario un esame delle dichiarazioni, del contesto
probatorio e degli altri elementi agli atti.
Nel caso che occupa è,
come visto in precedenza, rimasto incontestato che le uve Sémillon non fossero
in buono stato sanitario e non fossero state ben scelte. Inoltre, come emerge
dalla decisione 5 ottobre 2016 della Divisione dell’ambiente con cui è stato
negato a T__________ __________ il diritto al risarcimento dei danni causati
dagli ungulati selvatici alle sue vigne nel 2015, doc. Y, esse erano state
danneggiate dalla selvaggina.
G__________ __________ -
enologo della convenuta e dunque persona che ha potuto prendere personalmente
atto della reale situazione - fornendo una testimonianza dettagliata, coerente
e priva di falle, ha asserito che “Inoltre il Sémillon era quello in uno
stato peggiore e che non riuscivamo a selezionare. Poiché si doveva togliere
acino per acino è stato vinificato a parte e successivamente mandato tutto alla
distillazione. L’abbiamo vinificato a parte per vedere se si poteva salvarlo,
ma già dal secondo giorno abbiamo constatato che c’erano dei profumi acetici e
quindi l’abbiamo mandato in distillazione” (verbale 13 maggio 2019, pag.
3).
Sulla base di queste
dichiarazioni e degli ulteriori elementi (soprattutto documentali di cui già si
è detto) appare fondata la critica mossa dall’appellante incidentale, poiché
non solo non vi sono motivi seri per non ritenere la deposizione inaffidabile,
né il Pretore li ha indicati, ma soprattutto perché il suo contenuto si
concilia perfettamente con le prove agli atti e con gli altri fatti accertati.
Di conseguenza, su questo
punto, l’appello incidentale può essere accolto e la sentenza riformata
conformemente, riducendo il prezzo delle uve Sémillon a fr. 480.-
corrispondenti a fr. 1.-/kg per le uve di scarto (valore mai contestato dalle parti).
L’attrice ha così diritto a fr. 37'666.- e non a fr. 38'766.- come stabilito in
prima sede.
20.
AO 1 critica poi il
Pretore per aver effettuato immotivatamente, nel procedere al calcolo del
mancato guadagno per l’impossibilità di vinificare le uve rosse mai consegnate,
una decurtazione del 4% del numero di bottiglie destinate alla vendita.
20.1
Il primo giudice, fondandosi
sulla perizia giudiziaria, ha stabilito che per AO 1 appariva appropriato
considerare che almeno il 4% delle bottiglie prodotte sarebbe stato destinato
alla presentazione dell’etichetta e ha così decurtato dal calcolo del mancato
guadagno quello relativo a tale quota di bottiglie di __________ e di __________.
20.2
L’appellante incidentale
considera ingiustificata la riduzione tenuto conto che, vigendo nella
fattispecie il principio attittatorio, andrebbe dato il giusto peso al fatto
che la quantificazione da essa effettuata in sede di conclusioni è rimasta
incontestata da parte dell’attrice. Abbondanzialmente aggiunge poi che i vini
in questione sarebbero da tempo commercializzati e molto conosciuti, per cui
non necessiterebbero di essere presentati con conseguente messa a disposizione
di bottiglie gratuite. Inoltre si tratterebbe di spese di rappresentanza
deducibili fiscalmente. Di conseguenza il danno per mancato guadagno andrebbe
aumentato a fr. 99'124.- oltre interessi.
20.3
La
decurtazione del 4% dal numero di bottiglie producibili per la presentazione
dei vini è stata effettuata dal Pretore fondandosi sulla delucidazione peritale
del 21 luglio 2020, con la quale il tecnico incaricato ha chiarito che non
tutte le bottiglie prodotte vengono destinate alla vendita, poiché una parte
tra il 3 e il 5%, a dipendenza anche della grandezza della cantina, viene messa
a disposizione gratuitamente per la presentazione del prodotto alla clientela e
in occasione di eventi gastronomici. Egli ha quindi fondato la propria
decisione su una prova ufficiale ammessa dalle parti e quindi in maniera
corretta.
Il richiamo al principio attittatorio
e alla mancata contestazione da parte dell’attrice dei calcoli proposti dalla
convenuta nelle conclusioni è infondato. In effetti l’onere di contestazione
(art. 55 CPC) non si estende sino ai contenuti degli allegati conclusivi di
causa, con i quali non possono di principio più essere proposti nuovi fatti e
nuove prove (art. 229 CPC). D’altronde già solo il fatto che gli stessi vengono
intimati alle parti contemporaneamente e che la procedura non prevede ulteriori
scambi scritti ne rende impossibile l’applicazione.
A titolo abbondanziale si
rileva poi che l’affermazione in base alla quale, vista la loro notorietà, i
due vini rossi in questione non avrebbero necessitato di essere pubblicizzati
non è stata in alcun modo suffragata da prove.
L’appello incidentale deve
quindi essere respinto su questo aspetto.
21.
Quale
ultimo argomento l’appellante incidentale sostiene che il Pretore avrebbe
violato il suo diritto di essere sentita e sarebbe incorso in una denegata
giustizia in senso stretto per aver omesso di porre in compensazione parziale
la propria pretesa con quanto riconosciuto essere dovuto all’attrice. Una
richiesta in tal senso era stata già avanzata con la risposta con domanda
riconvenzionale (pto n. III.24) ma egli, ciononostante e senza alcuna
motivazione, non vi ha provveduto.
Di conseguenza
l’appellante dovrebbe essere condannata a versare a AO
1.
l’importo eccedente quello compensato e l’opposizione interposta da AP 1 al
PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio dovrebbe essere rigettata in via
definitiva limitatamente a detta eccedenza, mentre il credito riconosciuto
all’appellante nei confronti dell’appellata dovrebbe per contro essere
considerato estinto per compensazione e la relativa richiesta di rigetto
dell’opposizione respinta.
Inoltre,
nel dispositivo n. I.2. il Pretore ha quantificato le spese di conciliazione in
fr. 3'000.- senza illustrarne i motivi, mentre in realtà tali spese ammontavano
a fr. 1'000.-. Anche questo errore deve essere corretto.
Corrispondendo
al vero che la domanda di compensazione è stata formulata già in sede di
risposta e che le spese di conciliazione possono essere fissate a fr. 1'000.-, l’importo
di fr. 3'000.- risultando essere in effetti sproporzionato, entrambe le
richieste possono venire accolte senza necessità di ulteriori approfondimenti.
La
reiezione della petizione comporta la riattribuzione delle spese e delle
ripetibili, da accollare integralmente all’attrice, tenuto conto che il punto
n. I.2 del petitum d’appello incidentale contiene un’evidente svista in
relazione alla loro suddivisione (come confermato dal fatto che nella parte
conclusiva dell’allegato, a pag. 38, vi è la pretesa di procedere a una nuova
liquidazione delle spese giudiziarie di prima istanza a dipendenza dell’esito
della procedura di appello). Alla stessa stregua, anche il ridimensionamento
della domanda riconvenzionale comporta una nuova attribuzione di spese e
ripetibili.
Conclusioni
22.
Ne discende che l’appello dev’essere respinto nella misura
in cui è ricevibile mentre che l’appello incidentale dev’essere parzialmente
accolto.
Le spese giudiziarie dei
procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura
di appello sulla base del valore ancora litigioso di fr. 82'191.65
(fr. 2'752.65 nell’ambito dell’azione principale e fr. 79'439.- nell’ambito di
quella riconvenzionale) e per la procedura di appello incidentale sulla base
del valore ancora litigioso di
fr. 20'785.- (fr. 1'100.- per l’azione principale e fr. 19'685.- per quella
riconvenzionale).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 2 marzo
2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali dell’appello 2 marzo 2021 di fr. 6'000.-, sono poste a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.
III. L’appello
incidentale 11 maggio 2021 di AO 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 5 febbraio 2021 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è
così riformata:
I. In via principale
1. La
petizione è respinta e di conseguenza l’opposizione interposta da AO 1 al PE n.
__________0 dell’Ufficio esecuzione di Locarno è mantenuta per l’importo di fr.
41'518.65.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'240.- e le spese giudiziarie della procedura di
conciliazione di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’attrice, che dovrà alla
convenuta fr. 4'200.- a titolo di ripetibili.
II. In via
riconvenzionale
1. In
parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, AP 1 è condannata a
versare a AO 1 l’importo residuo di fr. 41'773.20 (fr. 79'439.20 ./. fr. 37'666.-).
§ L’opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio è rigettata in via
definitiva per tale importo.
2. La tassa
di giustizia di fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- sono a carico della AO 1
in ragione di 8/10 e della AP 1 per i restanti 2/10, alla quale AO 1 dovrà
rifondere
fr. 10'000.- per ripetibili parziali.
III. invariato
IV. Le spese processuali
dell’appello incidentale di fr. 2'500.-, sono poste a carico dell’appellante
incidentale in ragione di 19/20 e dell’appellata incidentale per 1/20; AO 1
rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili ridotte.
V. Notificazione:
- ,
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).