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Decisione

12.2021.37

Società a garanzia limitata - cessione di quote sociali - mantello d'azioni

6 agosto 2021Italiano14 min

I. Il ricorso 3 marzo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.37

Lugano

6 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 3 marzo

2021 di

RI

1

rappr.

da RA 1

contro la decisione 4

febbraio 2021 (__________ - __________) con cui l’Ufficio del registro di

commercio, Biasca, ha comunicato la reiezione dell’istanza d’iscrizione 17

dicembre 2020;

preso atto della risposta

12 aprile 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, della risposta (recte:

replica) 11 maggio 2021 della ricorrente e della duplica 8 giugno 2021 dell’Ufficio

del registro di commercio;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. RI 1è stata iscritta

nel registro di commercio il 9 novembre 2011, con un capitale sociale di fr.

20'000.- e con il seguente scopo: “Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung

von Vermögenswerten, insbesondere für Rechnung Dritter und damit

zusammenhängende Beratung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Die

Gesellschaft erbingt Treuhandfunktionen, Kommissions- und

Finanzierungsgeschäfte jeder Art, sie kann Patente, Lizenzen und

Herstellungsverfahren erwerben, verwalten und verwerten, sich an anderen

Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und

Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen

sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in

Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum

erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für

eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für

Tochtergesellschaften und Dritte eingehen”. Socia e gerente della società,

inizialmente con sede a __________ e dal 3 luglio 2013 a __________, era S__________

__________, titolare di tutte le 200 quote sociali da fr. 100.-.

2. Con istanza 17 dicembre

2020 RI 1, rappresentata da RA 1, agente quale organo della società, ha chiesto

all'Ufficio del registro di commercio di iscrivere le modifiche societarie

adottate in occasione dell’assemblea generale straordinaria di pari data, di

cui ha prodotto il relativo verbale (oltre a una copia dello statuto sino ad

allora in vigore), e in particolare: la modifica dei soci a seguito della

cessione di tutte le 200 quote sociali a __________ F__________ __________

(attestata dal relativo contratto 24 novembre 2020, esso pure allegato); il

trasferimento della sede sociale e del recapito a __________; la modifica dello

scopo sociale nei seguenti termini: “La società ha per scopo la gestione e

amministrazione di attività immobiliari e commerciali, la gestione di attività

alberghiere e della ristorazione. La società può svolgere operazioni di

finanziamento di ogni tipo, può acquisire, gestire e sfruttare brevetti,

licenze e processi produttivi, acquisire partecipazioni in altre società, può

aprire succursali e filiali in Svizzera e all’estero e svolgere tutte le

attività direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può

acquistare, gravare, vendere e gestire immobili in Svizzera e all’estero e inoltre

effettuare finanziamenti per conto proprio o per conto di terzi e può stipulare

garanzie e fideiussioni a favore di società controllate e di terzi”; e la

modifica della gerenza, con nomina a gerente di RA 1, amministratrice unica di __________

F__________ __________.

Su richiesta dell'Ufficio

del registro di commercio, RI 1 il 25 gennaio 2021 ha trasmesso la

dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata (Opting-out) nonché il

bilancio e il conto economico dell’anno 2019. Il 2 febbraio 2021 essa ha poi trasmesso

anche il bilancio e il conto economico dell’anno 2018.

3. Con decisione 4

febbraio 2021 (__________ - __________) l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato

a RI 1 la reiezione dell’istanza 17 dicembre 2020, addebitandole una tassa di

fr. 80.-. Esso ha in sostanza rilevato: che dagli ultimi bilanci della società

risultava come il capitale sociale fosse interamente in forma liquida e non vi

fossero posizioni legate ad un’attività commerciale, a dimostrazione del fatto

che la società era stata liquidata di fatto; che i conti economici non presentavano

nessun ricavo e spesa, ciò che dimostrava chiaramente come la società non avesse

più svolto un’attività economica negli ultimi anni; che la cessione dell’intero

capitale di partecipazione a terze persone e il genere di modifiche richieste dei

fatti iscritti nel registro di commercio (in particolare dello scopo, che

veniva radicalmente modificato rispetto a quello precedente) lasciavano

intendere che i precedenti soci avevano definitivamente abbandonato la società;

che non vi era quindi alcuna identità tra la precedente società e quella che sarebbe

esistita dopo le modifiche richieste. A suo giudizio, questo genere di

operazioni rappresentava un tentativo di aggiramento delle norme sullo

scioglimento di una società di capitali nonché di quelle sulla sua

costituzione. Visto che secondo consolidata dottrina e giurisprudenza, gli

eventuali contratti che avevano come oggetto quote sociali di società a garanzia

limitata liquidate di fatto e definitivamente abbandonate, ma che non erano state

formalmente sciolte e cancellate dal registro di commercio (cosiddette società

mantello o mantelli giuridici), erano da considerarsi contrari alla legge e

quindi nulli, ha concluso per la reiezione dell’istanza in esame, relativa alla

cessione di quote sociali fondate su un simile contratto.

4. Con ricorso 3 marzo

2021, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con risposta 12 aprile

2021 (a cui hanno poi fatto seguito la risposta [recte: replica] 11

maggio 2021 e la duplica 8 giugno 2021), RI 1, sempre rappresentata da RA 1, agente

quale organo della società, ha chiesto di accogliere l’istanza, protestando

spese e ripetibili. Essa ha evidenziato che tutta una serie di elementi indiziari

permettevano di escludere l’esistenza di un mantello giuridico: innanzitutto

gli statuti non erano stati stravolti, ma era stata unicamente tolta l’attività

fiduciaria, che in Ticino poteva essere esercitata solo a fronte di un’autorizzazione

specifica (art. 1 cpv. 1 LFid), ed aggiunta la gestione di esercizi pubblici; inoltre

dai bilanci 2018 e 2019 non risultava che la società non disponesse di nessun

attivo o disponesse solo di attivi facilmente realizzabili, dagli stessi

evincendosi invece l’esistenza di attivi per ben fr. 8'000.-; e infine non si

poteva ritenere che la sua attività economica fosse cessata definitivamente, da

quei bilanci risultando piuttosto una sua sospensione solo temporanea.

5. Il ricorso in esame,

presentato alla scrivente Camera (art. 942 cpv. 2 CO e 6 cpv. 1 LCRC) nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro

di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto di vista,

ricevibile.

Per l’Ufficio del registro

di commercio, esso dovrebbe tuttavia essere dichiarato irricevibile per il

fatto che RA 1, che non aveva preteso e provato di aver agito quale

patrocinatrice e pacificamente non disponeva di una specifica procura rilasciatale

dalla ricorrente, non era in realtà legittimata a rappresentare quest’ultima

quale suo organo formale. Come si dirà nei due prossimi considerandi, il

rilievo è fondato.

6. Il ricorso in parola

dev’essere respinto, rispettivamente dichiarato irricevibile, già a seguito

della nullità dell’assemblea generale straordinaria del 17 dicembre 2020 e

della conseguente inefficacia di tutte le delibere societarie adottate in

quell’occasione (ivi compresa - con particolare riferimento alla tematica della

legittimazione di RA 1 a rappresentare la società quale suo organo formale - quella

che aveva comportato la modifica della gerenza, con la sua nomina a gerente), di

cui era poi stata chiesta l’iscrizione all'Ufficio del registro di commercio

con l’istanza di pari data.

6.1. In base all’art. 786

CO la cessione di quote sociali di una società a garanzia limitata richiede

l’approvazione dell’assemblea dei soci (cpv. 1 prima frase), a meno che lo

statuto disponga altrimenti (cpv. 2). Giusta l’art. 787 cpv. 1 CO la cessione

di quote sociali subordinata all’approvazione dell’assemblea dei soci è

efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata, dovendosi in

tal modo ritenere che fino a quel momento la proprietà e tutti i diritti e gli

eventuali doveri risultanti dalla qualità di socio permangono nella persona del

socio cedente (du Pasquier / Wolf / Oertle,

Basler Kommentar, 5ª ed., n. 2 ad art. 787 CO; DTF 140 III 418 consid. 6.2.2).

Per costante dottrina e giurisprudenza,

un’assemblea dei soci avvenuta senza la presenza dei soci dev’essere

considerata nulla ai sensi dell’art. 706b CO (Dubs

/ Truffer, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 17 ad art. 706b CO; TF

4P.331/2006 del 5 giugno 2007 consid. 4.2.3; II CCA 12 dicembre 2019 inc. n.

12.2019.121), disposizione applicabile per analogia anche alla società a

garanzia limitata (art. 808c CO; Dubs /

Truffer, op. cit., n. 3 ad art. 808c CO).

6.2. Nel caso di specie l’art.

6 cpv. 2 dello statuto della ricorrente, riprendendo per altro il tenore degli

art. 786 cpv. 1 prima frase e 787 cpv. 1 CO, stabiliva inequivocabilmente che

la cessione di quote sociali richiedeva l’approvazione dell’assemblea dei soci (“die

Abtretung von Stammanteilen bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung”)

e che la stessa era efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione era

accordata (“die Abtretung wird erst mit dieser Zustimmung rechtswirksam”),

per cui si deve ritenere che, nonostante l’avvenuta cessione delle quote

societarie concordata nel contratto 24 novembre 2020 tra S__________ __________

e __________ F__________ __________, la proprietà e tutti i diritti risultanti

dalla qualità di socio potevano essere esercitati, e ciò fino all’approvazione

dell’assemblea dei soci, unicamente dalla socia cedente S__________ __________ e

non dalla socia cessionaria __________ F__________ __________.

In tali circostanze,

l’assemblea generale straordinaria del 17 dicembre 2020 (avente appunto per

oggetto, alla sua trattanda n. 1, l’approvazione della cessione di quote

sociali di cui al contratto 24 novembre 2020), avvenuta in assenza della socia

cedente S__________ __________ e alla sola presenza di __________, agente in

rappresentanza di RA 1, amministratrice unica della socia cessionaria __________

F__________ __________, dev’essere considerata nulla e di null’effetto.

7. Il ricorso in esame

avrebbe in ogni caso dovuto essere respinto, rispettivamente dichiarato

irricevibile, anche a seguito della nullità del contratto di cessione di tutte

le quote sociali del 24 novembre 2020 e della conseguente nullità (Couchepin, Le transfert d’action d’une

société dormante (manteau d’actions): situation actuelle et perspectives, in SJ

2012 II p. 207; Albisetti / Porrini,

L’ufficio del registro di commercio quale baluardo contro la cessione del

mantello giuridico: un sistema ancora attuale [in seguito: L’ufficio del

registro di commercio], in RtiD I-2019 p. 697 e La società mantello in Svizzera

- analisi giuridica e aspetti pratici [in seguito: La società mantello], in

REPRAX 1/2020 p. 5 seg.; DTF 67 I 36) di tutte le delibere societarie adottate in

occasione dell’assemblea generale straordinaria del 17 dicembre 2020 (ivi

compresa - con particolare riferimento alla tematica della legittimazione di RA

1 a rappresentare la società quale suo organo formale - quella che aveva

comportato la modifica della gerenza, con la sua nomina a gerente), dovuta al

fatto che al momento della conclusione del contratto di cessione di quote la ricorrente

era già stata interamente liquidata di fatto e costituiva con ciò una società

mantello o un mantello giuridico (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).

7.1. Secondo la dottrina

menzionata dalla stessa ricorrente, la cessione di un mantello d’azioni può

essere ammessa in presenza delle tre seguenti circostanze indiziarie:

l’esistenza di modifiche importanti da iscrivere nel registro di commercio,

segnatamente il rinnovamento il più delle volte integrale del consiglio

d’amministrazione, cumulato con la modifica della sede e dello scopo sociale

e/o della ragione sociale; la società non ha più attivi oppure i suoi soli

attivi sono liquidi o facilmente realizzabili (per esempio dei prestiti agli

azionisti, dei beni facilmente realizzabili, dei titoli regolarmente

negoziati); la società ha cessato ogni attività economica (Couchepin, op. cit., p. 200; cfr. pure Albisetti / Porrini, L’ufficio del

registro di commercio, p. 712 segg. e La società mantello p. 13 segg., che riprendono

in sostanza questi tre medesimi criteri). Sempre in base a quella dottrina, che

per altro ha trovato conferma nella giurisprudenza del Tribunale federale (TF

4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a), l’esistenza di un mantello d’azioni

dev’essere in sostanza ammessa dal momento che la società ha alienato i mezzi

necessari alla sua attività in una misura tale che la sua continuazione non è definitivamente più possibile (Couchepin, op. cit., ibidem).

7.2. Nel caso di specie,

contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, è incontestabile che le

circostanze indiziarie che per la dottrina permettevano di concludere per

l’esistenza della cessione di un mantello d’azioni siano effettivamente date.

È innanzitutto evidente

che le modifiche di cui essa ha chiesto l’iscrizione nel registro di commercio a

seguito della cessione di tutte le quote sociali siano importanti e abbiano appunto

per oggetto il rinnovamento integrale della gerenza (passata da S__________ __________

a RA 1), cumulato con la modifica della sede (passata da __________ a __________)

e dello scopo sociale (dal quale, formulato per il resto in modo assai

generico, sono comunque state tolte l’amministrazione di valori patrimoniali,

in particolare per conto di terzi e la relativa consulenza e mediazione di

servizi finanziari, le attività fiduciarie e le operazioni di commissione, e sono

state aggiunte la gestione e amministrazione di attività commerciali e la

gestione di attività alberghiere e della ristorazione).

È poi indubbio che essa nel

2018 non aveva più attivi (dal relativo bilancio risultava in effetti che il

capitale sociale di fr. 20'000.- era stato azzerato dalla perdita riportata di

fr. 20'000.-), rispettivamente che nel 2019 i suoi soli attivi erano liquidi o

facilmente realizzabili (dal relativo bilancio risultava in effetti che, oltre

al capitale sociale di fr. 20'000.-, asseritamente - ma non si vede come, visto

che il conto economico aveva concluso con un utile/perdita di fr. 0.- e che il

bilancio non chiudeva in pareggio - non più azzerato dalla perdita riportata

dall’anno precedente, vi era ora un conto/prestito privato di fr. 8'000.-, che

aveva portato la cassa a fr. 7'100.- e i macchinari e apparecchi a fr. 900.-).

È infine palese che essa nel

2018 e 2019 non aveva svolto alcuna attività economica (dai relativi conti

economici risultava in effetti un utile/perdita pari a fr. 0.-, ritenuto oltretutto

che nel 2019 neppure era stato esposto alcun costo o ricavo).

In tali circostanze si

poteva senz’altro concludere, in assenza di ulteriori circostanze neppure

allegate e provate nel ricorso, che la società aveva alienato i mezzi necessari

alla sua attività in una misura tale che la sua continuazione non era definitivamente più possibile, non entrando ragionevolmente

in considerazione una sospensione solo temporanea della sua attività.

8. Ne discende

che il ricorso di RI 1 dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

La tassa di giustizia,

calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale

sociale della società, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv.

1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto

che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili

(art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

decide:

Fatti

I. Il ricorso 3 marzo

2021 di RI 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. La tassa di giustizia

di fr. 1’000.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si attribuiscono

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione all’Ufficio federale

del registro di commercio, Berna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).