12.2021.38
Lavoro - licenziamento per motivi gravi - diritto alla prova - annullamento della decisione
23 settembre 2021Italiano26 min
sarebbe aumentato sino a fr. 180'000.- a dipendenza della massa di clientela (asset
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.38
Lugano
23 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2016.181 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 27 settembre 2016 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambe
patrocinate dallo PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna in solido
delle convenute al pagamento di un importo di almeno fr. 337'457.20 oltre
interessi al 5% dal 15 aprile 2015 e di Euro 14'352.- oltre interessi al 5% dal
26 settembre 2016;
domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 1. febbraio 2021
ha respinto;
appellante l’attore con appello 4 marzo 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi e, in via subordinata, l’annullamento della decisione di
primo grado e il rinvio della causa alla Pretura affinché decida sulla sua istanza
5 aprile 2019 e renda in seguito una nuova decisione finale sulla petizione,
con protesta di spese e ripetibili di ogni grado di giudizio e, in via ancor
più subordinata, l’annullamento della decisione 1. febbraio 2021 e il ritorno
degli atti alla Pretura affinché il giudice, assunte le prove necessarie,
statuisca sul fondamento del suo licenziamento e sulle relative pretese
pecuniarie, con protesta di spese e ripetibili di ogni grado di giudizio;
mentre le convenute con risposta 22 aprile 2021 hanno
postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1, alle
dipendenze di AO 1 sin dal 1. luglio 1997, al momento dei fatti era attivo in
qualità di consulente alla clientela più facoltosa ossia “ultra high
networth, WM Europe” (clienti con patrimonio gestito di oltre fr. 50'000'000.-)
e in tale settore, nel 2013, dopo una lunga carriera interna, aveva raggiunto
la carica di Managing Director. Il suo superiore diretto era __________
D__________, che a sua volta sottostava a __________ G__________.
L’ultimo contratto di
lavoro fissava il salario in fr. 245'000.- lordi annui, pari a mensili fr.
20'416.65 per 12 mensilità, cui si andavano ad aggiungere il bonus (nel 2014
era stato di fr. 177'500.-) e l’attribuzione di azioni AO 1 come da Equity
Ownership Plan Award (fr. 49'500.- nel 2014) e Differed Contingent
Capital Plan (fr. 33'000.- nel 2014).
In data 3 marzo 2015,
dopo che egli stesso aveva segnalato la questione all’istituto di credito, AP 1
è stato convocato da __________ Z__________, dei servizi investigativi interni,
alla presenza dell’avv. __________ L__________, per chiarire gli estremi
relativi a una notifica di apertura di un procedimento penale nei suoi
confronti e di altri soggetti per presunto riciclaggio di denaro in quanto era
stato coinvolto in reiterato trasporto di valuta dalla Svizzera all’Italia
attraverso un trasportatore (cosiddetto “spallone”) di nome __________ R__________,
dirigente della __________. In particolare, il ruolo attivo di AP 1 nella
vicenda - divenuta di pubblico dominio a seguito di un articolo de __________
-, da lui sostanzialmente ammesso, era stato quello di segnalare al cliente
interessato questo trasportatore ed avere organizzato una prima presa di
contatto tra loro utilizzando il suo numero di cellulare privato o il telefono
dell’ufficio.
Fatti
I colloqui con i
servizi della banca si sono protratti sino al giorno seguente, 4 marzo 2015,
quando, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal dipendente, AO 1 lo ha
esonerato con effetto immediato dalle proprie mansioni, continuando a versargli
lo stipendio.
Il 15 aprile 2015 AP 1
ha disdetto con effetto immediato il suo contratto di lavoro. Il 27 luglio
seguente AO 1 ha dal canto suo disdetto la relazione bancaria n. __________, il
mutuo ipotecario e le carte di credito di pertinenza del dipendente.
Il 1. agosto 2015 AP 1
ha trovato un nuovo impiego presso la __________ in qualità di relationship
manager, con uno stipendio fisso annuo iniziale di fr. 120'000.-, che
sarebbe aumentato sino a fr. 180'000.- a dipendenza della massa di clientela (asset
under management) da lui introdotta, oltre al bonus sulla performance e
rimborso spese. Attualmente siede nel CdA di questa società.
2. Dopo aver ottenuto
la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 27 settembre 2016 AP 1 ha
convenuto in giudizio AP 1innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, per ottenerne la condanna al pagamento di almeno fr. 337'457.20 e di Euro
14'352.- oltre interessi.
Egli, in estrema sintesi,
ha sostenuto che la disdetta immediata del contratto di lavoro che era stato
costretto a dare in data 15 aprile 2015 era stata giustificata dall’agire della
banca, tenuta quindi a risarcirgli il danno positivo in applicazione dell’art.
337b cpv. 1 CO. AO 1, in effetti, l’avrebbe ingiustamente esonerato dal lavoro
per aver agito in buona fede secondo le prassi che la banca stessa, a suo
avviso, conosceva e tollerava: se da un lato era vero che la Cross-border Policy
adottata dall’istituto di credito per l’Italia vietava il trasporto e la
spedizione oltre frontiera di valori fisici (come ad esempio contanti) e di
collaborare attivamente con privati e società che organizzavano tale attività,
la banca non considerava collaborazione attiva limitarsi a informarsi presso il
trasportatore circa la sua disponibilità e trasmettere i dati di quest’ultimo
al cliente, ricoprendo così un ruolo passivo nell’operazione.
All’esonero ha fatto
seguito una serie di comportamenti, a suo modo di vedere riprovevoli, da parte
di AO 1 nei suoi confronti, che ne avrebbero anche compromesso lo stato di
salute, quali l’isolamento dai colleghi, la mancata fornitura di informazioni
sulla procedura a suo carico, l’assegnazione di un avvocato italiano troppo
legato alla banca per rettamente assisterlo nella procedura penale italiana,
l’ostacolo della possibilità di essere assunto da __________ con conseguente
perdita della possibilità di guadagnare più di quanto riconosciutogli poi da __________,
nonché la disdetta delle sue relazioni e ipoteche presso AO 1.
Le pretese avanzate di
complessivi fr. 333'457.20 si componevano di fr. 132'658.30 per i salari di
aprile, maggio-ottobre 2015, di fr. 15'176.40 per 22.3 giorni di vacanza non
goduti, di fr. 51'770.- di bonus pro rata, di fr. 70'000.- di Equity
Ownership Plan Award e Diferred Contingent Capital Plan Award, di
fr. 32'500.- di differenza salariale minima (tra salario __________ SA e quello
dell’attuale datore di lavoro), di fr. 2'100.- di differenza tasso ipotecario,
di fr. 28'252.50 di spese legali e di fr. 5'000.- per torto morale. Gli Euro
14'352.- corrispondevano alle spese dello Studio legale italiano __________.
Le convenute si sono
integralmente opposte alla petizione con risposta 1. dicembre 2016, ponendo, in
via sussidiaria, in compensazione, a titolo di indennità ai sensi dell’art.
337d cpv. 1 CO, fr. 5'104.15, corrispondenti a ¼ del salario mensile del
dipendente.
Dopo che le parti con
replica e duplica si erano confermate nelle proprie posizioni e richieste, dopo
l’udienza di prime arringhe svoltasi in due tappe il 14 e il 25 settembre 2017
e dopo aver dato avvio alla fase istruttoria, con decisione 20 agosto 2019 il
Pretore “stante la natura giuridica delle pretese sollevate dalla parte
attrice, fortemente ancorate sull’art. 337b CO” ha adottato, per economia
procedurale, una misura di semplificazione ai sensi dell’art. 125 lit. a CPC,
limitando il procedimento alla questione a sapere se tale norma di legge
trovasse applicazione o meno, evidenziando come essa fosse matura per il
giudizio, essendo a quel momento stati amministrati tutti i mezzi di prova
ammessi a tale riguardo.
In data 25 novembre 2019
le convenute hanno prodotto le proprie conclusioni in merito, postulando la
reiezione della petizione, non trovando applicazione l’art. 337b CO.
Dal canto suo l’attore,
con conclusioni 29 novembre 2019, ha chiesto che la disdetta da lui data
venisse considerata giustificata e che l’istruttoria venisse conseguentemente
continuata a definizione delle conseguenze economiche della stessa, con
conferma integrale delle domande di petizione.
3. Con decisione 1. febbraio
2021, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr.
8’500.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alle controparti (“alla
convenuta”) fr. 21’200.- per ripetibili.
Il Pretore ha avantutto
accertato che nel caso concreto si trattava di una disdetta immediata per cause
gravi notificata dal lavoratore e che tale scenario rientrava nel perimetro
applicativo dell’art. 337b CO.
Egli ha poi stabilito che
le ragioni della fine del rapporto d’impiego dell’attore andavano
contestualizzate al procedimento penale italiano promosso nei suoi confronti e
alle relative conseguenze, visto che in precedenza le sue prestazioni
lavorative non erano mai state oggetto di critica. Sull’altro fronte, il primo giudice
ha focalizzato le violazioni contrattuali che l’attore rimproverava alla banca
non solo nelle iniziative da essa adottate nei suoi confronti (sospensione,
divieto di contatti con i colleghi, iscrizione nella lista interna COSIMA - Compliance
Structured Intelligence Management - e opposizione al suo impiego quale
gestore patrimoniale esterno presso __________) ma pure nel fatto di avergli
rimproverato (attuando conseguentemente tali misure) di aver partecipato
all’attività di trasferimento cross boarding di denaro contante dalla
Svizzera all’Italia, ritenuto che questo rientrava nelle sue mansioni
professionali.
Ciò posto, il Pretore ha
accertato che l’attore non era riuscito a dimostrare che, malgrado vi fosse una
direttiva ufficiale che vietasse l’attività di cross boarding in AO 1,
la banca era al corrente che essa veniva comunque svolta e, addirittura, la
tollerava, se non persino incoraggiava. Questo pur essendo probabile, per
stessa ammissione pretorile, “che la problematica non fosse limitata all’attore”
e che non assurgeva a pieno mezzo di prova, costituendo tutt’al più un indizio,
il fatto che “appare effettivamente improvvida e sorprendente la scelta
dell’attore, che dopo anni di lunga militanza in AO 1, ben retribuita e
corredata da riconoscimenti della bontà ed irreprensibilità della Gsua
prestazione, si mette a svolgere attività cross border, vietata espressamente
da una direttiva e dalle normative bancarie applicabili, ciò che gli era
perfettamente noto, secondo il suo stesso dire” (sentenza, pag. 8).
Per il primo giudice,
proseguendo, le misure adottate dalla banca si sono rilevate del tutto adeguate
alla situazione: i) l’aver voluto effettuare approfondimenti dopo il colloquio
del 3 marzo 2015 per comprendere se si trattasse di una prassi inveterata o di
un unicum, era del tutto proporzionale; ii) la sospensione a tempo
indeterminato con garanzia del pagamento del salario non ha violato la
personalità del lavoratore, essendo l’inattività di quest’ultimo fondata su
giustificazioni oggettive, ritenuto che era stato coinvolto in un procedimento
penale in Italia per riciclaggio di denaro e che la sospensione non era
definitiva ma limitata al periodo dell’inchiesta (interna) in corso; iii)
l’inserimento del dipendente nella lista nera COSIMA, con la conseguenza che
egli non avrebbe più potuto essere cliente della banca e dunque nemmeno
mantenere le vecchie relazioni bancarie (compreso il mutuo ipotecario, disdetto
per tale motivo), oltre a non costituire una violazione contrattuale, essendo intervenuta
dopo la sospensione e non avendo dunque peggiorato la sua situazione
professionale, era giustificata dalla procedura penale e dal fatto che, come
dichiarato dal teste __________ Z__________, durante la sospensione l’attore si
era recato in banca con una cliente che voleva prelevare fisicamente oro per
portarlo altrove, attività proibita; iv) il divieto di interagire con i
colleghi di team a livello professionale costituiva un’iniziativa dura ma
comprensibile, essendosi estesi gli accertamenti sulla vicenda del cross
boarding anche a loro, tendente a evitare un depistaggio delle indagini; v)
la criticata messa a disposizione di un avvocato per la procedura italiana, che
in realtà cercava di migliorare la posizione della banca a discapito di quella
del dipendente, non costituiva una violazione contrattuale già solo per il
fatto che il mettere a disposizione un legale non costituiva un obbligo
contrattuale della banca, ma anche perché era noto all’attore che si trattava
di un avvocato storico di AO 1; vi) che l’aver deciso di non accettare la
procura amministrativa che i clienti da lui gestiti (i medesimi che aveva
quando lavorava per AO 1), qualora fosse divenuto consulente esterno di __________,
gli avrebbero dovuto obbligatoriamente conferire per consentirgli di gestire i
loro capitali, non costituiva una lesione contrattuale, comportando questo un
conflitto di interessi, visto che la banca aveva interrotto i rapporti con AP 1
e risultava inopportuno che egli potesse continuare a seguire gli stessi clienti
come gestore esterno: non si trattava di una problematica che rientrava nei
parametri dell’art. 337b CO, quanto piuttosto di una valutazione di opportunità
che competeva alla banca.
In base a queste
considerazioni il Pretore ha così escluso l’applicabilità al caso concreto
dell’art. 337b CO
“né il cpv. 1 né il cpv. 2 la cui applicazione è
eccezionale e al cui proposito la parte attrice non ha tematizzato alcunché”,
respingendo l’azione.
4. Con l’appello 4
marzo 2021 che qui ci occupa, AP 1, come accennato, ha chiesto in via
principale la riforma della decisione 1. febbraio 2021 nel senso di accogliere
la petizione 27 settembre 2016, con protesta di tasse, spese e ripetibili di
entrambe le sedi, in via subordinata, di annullare il querelato giudizio e
rinviare la causa alla Pretura affinché venga deciso con sentenza incidentale
sull’istanza 5 aprile 2019 dell’attore e venga resa una nuova decisione finale
sulla petizione, nonché, in via ancor più subordinata, che la sentenza 1.
febbraio 2021 sia annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché,
assunte le prove necessarie, statuisca sul fondamento del licenziamento
dell’attore e sulle relative pretese pecuniarie, il tutto con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
Riassuntivamente, egli ha
sostenuto in primo luogo che il Pretore ha limitato l’istruttoria senza
debitamente informare le parti e reso una sentenza senza garantire il diritto
alle prove, non avendo concesso all’attore di assumere quelle da lui richieste
per dimostrare il carattere giustificato del suo licenziamento, rispettivamente
le colpe a carico della banca. Inoltre egli avrebbe commesso un errore di
impostazione della sua analisi, basandosi sulle motivazioni che la banca
avrebbe avuto per agire, mentre il motivo della disdetta del contratto di
lavoro andava ricondotto alle violazioni contrattuali contestate a AO 1 e non
al procedimento penale pendente in Italia. Su tale tema il Pretore avrebbe
escluso la dimostrazione della tolleranza da parte della convenuta
dell’attività di cross boarding respingendo senza nemmeno fornirne il
motivo le domande di edizione e di audizione di testi formulate da AP 1 miranti
a fornire prove in tal senso, fatto inaccettabile e lesivo dei diritti delle
parti. Già per questo la sentenza anderebbe annullata.
La decisione sarebbe anche
errata laddove ha riconosciuto come corrette le misure adottate nei confronti
del dipendente dalla banca, che ne hanno invece leso gravemente la personalità.
Con risposta 22 aprile
2021 le convenute si sono opposte alle richieste d’appello, del quale hanno
contestato la valenza delle motivazioni e postulato la reiezione. Obiettando
puntualmente a ogni singola critica al giudizio di prime cure, hanno in
particolar modo evidenziato come le prove che la controparte ora chiede
Considerandi
nuovamente vengano assunte non erano state debitamente e per tempo notificate,
oltre ad essere irrilevanti. In effetti, l’attività di cross boarder non
aveva alcuna rilevanza per la vertenza, essendo il licenziamento stato semmai
dettato dai giustificati e proporzionali provvedimenti adottati dalla banca
dopo aver scoperto che l’attore era perseguito penalmente in Italia. Per di
più, quand’anche vi fosse stata una tolleranza di tale attività, essa non
avrebbe legittimato la disdetta immediata, soprattutto a oltre un mese dai
colloqui avuti su tale argomento. A questo va aggiunto che sia l’iscrizione
nella lista COSIMA, sia la disdetta del mutuo ipotecario, sia le interferenze
in relazione alla prospettata assunzione di AP 1 da parte di __________ sono
state posteriori alla disdetta immediata, per cui non possono aver avuto alcun
influsso su di esso. Sulla questione dell’esame preliminare dell’art. 337b CO
senza approfondimento dei presupposti dell’art. 337 CO, le convenute hanno
illustrato come l’approccio pretorile sia del tutto condivisibile e legittimo.
5.
L’atto di appello deve contenere i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura
dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,
poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere
agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
L’appello di AP 1 verrà
analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti.
6.
Come indicato, la
sentenza impugnata ha negato che l’attore sia riuscito a dimostrare che fosse
usuale e tollerato, presso AO 1, fornire assistenza attiva al trasferimento
fisico di capitali oltre confine, nonostante costituissero indizi in tal senso
la sequenza di licenziamenti effettuati parallelamente al caso in disamina e il
fatto che l’aver assunto spontaneamente l’iniziativa di un simile procedere era
un atto del tutto sorprendente per un impiegato dalla carriera irreprensibile
come AP 1.
Per l’appellante,
tuttavia, il Pretore - con la decisione 20 agosto 2019 con cui aveva respinto
l’istanza di complemento della disposizione ordinatoria 21 dicembre 2017 sulle
prove e rinviando la pronuncia sull’istanza 5 aprile 2019 di ammissione di
ulteriori mezzi di prova al momento in cui la decisione parziale sarebbe
divenuta definitiva, per poi emanare la sentenza finale senza più nulla dire in
merito - avrebbe leso il suo diritto di far assumere tutti i mezzi di prova
offerti ai sensi dell’art. 152 cpv. 1 CPC, così come quello di poter contare su
una decisione motivata che spiegasse per quali ragioni le prove indicate non
sarebbero state necessarie, nonché violato il principio del legittimo
affidamento nelle autorità. Inoltre, avendo limitato il processo (art. 125 lit.
a CPC) alla questione di sapere se l’art. 337b CO trovasse applicazione nel
caso in disamina, il primo giudice avrebbe posto di fatto il procedimento sotto
una sorta di massima ufficiale, levandolo dalle disponibilità delle parti, in
violazione del principio attitatorio.
7.
Partendo da
quest’ultima critica, prima
dell’emanazione di una decisione (anche pregiudiziale, incidentale o
ordinatoria) le parti hanno di principio il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53
CPC), segnatamente quando essa ha un impatto considerevole sulle loro posizioni
e può pregiudicarle (DTF 105 Ia 193, consid. 2 cc), ciò che è funzionale al
chiarimento della fattispecie e alla concretizzazione del diritto di
partecipazione delle parti alla procedura. Tale diritto ha natura formale, per
cui una sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione
viziata. Nondimeno esso è limitato dalla buona fede nell’agire processuale
delle parti (art. 52 CPC), le quali devono invocarne la violazione senza
tardare.
Nel
caso concreto, la decisione del Pretore, in applicazione dell’art. 125 lit. a
CPC, di limitare il procedimento alla questione a sapere se l’art. 337b CO
trovasse applicazione o meno, stante la natura giuridica delle pretese
sollevate dalla parte attrice, fortemente ancorate a quella norma, non è stata
contestata dall’attore, che nemmeno nelle sue conclusioni scritte 29 novembre
2019.
ha sollevato alcuna doglianza in merito. Ne consegue che la censura d’appello
non merita già per ciò solo tutela, sicché un annullamento della decisione
pretorile per i motivi evocati non entra in linea di conto.
8.
Passando
alle critiche nei confronti dell’istruttoria di primo grado, qualora la censura
dell’appellante relativa alla violazione del diritto di essere sentito,
consistente nella mancata assunzione delle prove offerte nonostante la loro
pertinenza, fosse fondata, implicherebbe anch’essa, da sola, l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per il
completamento della procedura e l’emanazione di una nuova decisione,
indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito (cfr.
DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; STF 4A_165/2008 dell’11
novembre 2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18
settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.199).
8.1
Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2
Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà
di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne
l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle
relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione
(DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; STF 4A_35/2010 del 19
maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto
alla prova è stato espressamente codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo
cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di
prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il
diritto alla
prova non è, tuttavia, assoluto, ma è controbilanciato, per garantire
l’economicità e la celerità del processo, dall’apprezzamento anticipato delle
prove da parte del giudice (Haberbeck, Abgrenzung
der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf
Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2) che gli
consente di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli
precedentemente raccolti gli hanno già consentito di fondare il proprio
convincimento o se non li ritiene pertinenti (Haberbeck,
op. cit., n. 3, pag. 2; STF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1 e
5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).
8.2
In sede di udienza di
discussione, AP 1 ha postulato, tra le altre, l’audizione dei testi __________
C__________, __________ P__________, __________ Be__________, __________ Po__________,
__________ Gu__________, __________ Sc__________, tutti ex dipendenti di AO 1, dei
testi __________ La__________, __________ Be__________, dipendenti di AO 1 e del
teste avv. __________, al fine di esprimersi anche sulla diffusione e
tolleranza della pratica del cross boarding all’interno della banca, con
specifico riferimento al settore in cui era attivo l’attore, ossia i clienti
con patrimoni di oltre fr. 50'000'000.-.
Con istanza 5 aprile 2019
l’attore ha nuovamente chiesto, oltre all’assunzione di varie prove volte a
sostanziare il danno e quanto avvenuto con __________, anche l’audizione
testimoniale dell’avv. __________, affinché riferisse in merito alla procedura
penale avviata a suo carico e ai fatti contestatigli, ma soprattutto “delle
risultanze del procedimento penale italiano dal quale emergono i diversi
servizi prestati e suggeriti dalla banca a clienti italiani per il trasporto di
valuta, relative a prassi ed interpretazioni interne alla banca (__________)
così come riferite nel procedimento direttamente dai trasportatori imputati
(…)”.
Con decisione 21 dicembre
2017.
il Pretore, premesso che tutti i testi erano già stati indicati negli
allegati introduttivi, ha ammesso (tra quelle summenzionate) solo le
testimonianze di __________ Gu__________ e __________ Sc__________ “limitatamente
al tema delle informazioni che l’attore avrebbe dato al suo superiore in merito
al procedimento penale italiano; pretesa richiesta di colloqui con gli uffici
competenti di AO 1 da parte dell’attore; pretesa esistenza e, in caso
affermativo, conseguente portata del divieto imposto a tutti i colleghi
dell’attore di intrattenere dei rapporti di qualsiasi natura con la sua
persona” con la motivazione che “l’antefatto di questa vicenda
processuale è che l’attore non contesta di avere svolto l’attività che gli
viene rimproverata e che – soprattutto – ha generato l’apertura di un
procedimento penale a suo carico. Piuttosto l’argomento proposto in causa
dall’attore è che altri lo facevano, in barba alle direttive poste dalla banca
stessa, ma non si comprende invero dove stia l’utilità di amministrare delle
prove su questo punto, già perché la particolarità della situazione dell’attore
è appunto l’apertura di un procedimento penale a suo carico. Invece si
giustifica un certo approfondimento testimoniale sul tema a sapere come la
banca ha reagito a questo evento e, di riflesso, come ha agito l’attore (…)”
(decisione 21 dicembre 2017 pag. 2).
8.3
Il Pretore, che poi ha deciso
di limitare la procedura alla problematica dell’adempimento dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 337b CO, nel respingere i testi indicati al
considerando precedente e nell’ammettere l’audizione limitata a tutt’altra
tematica di __________ Gu__________ e __________ Sc__________, ha omesso di
considerare che l’attore già nella petizione (“La situazione di stallo
arbitrario e la totale mancanza di riguardo nei confronti dell’attore era per
lui diventata tanto insopportabile da costringerlo – suo malgrado dopo 18 anni
di servizio – a inoltrare disdetta immediata del contratto di lavoro, in data
15.
aprile 2015. Disdetta (purtroppo) perfettamente giustificata dall’agire
della convenuta, che mai si è preoccupata della salute del suo dipendente,
nonostante più di un segnale le fosse riportato quanto al suo precario stato
psicofisico. Ma non solo: essa ha letteralmente creato il deserto (sociale)
intorno al proprio collaboratore, allontanandolo dal proprio entourage e addossandogli
colpe e responsabilità per situazioni create e disposte dalla banca stessa la
quale era perfettamente al corrente di quanto effettuato dal dipendente”,
petizione, pag. 8), ma anche più palesemente con la replica, ha esplicitamente
allegato che il motivo della disdetta del contratto di lavoro con effetto
immediato da parte sua era dovuta al fatto che: “l’attore è rimasto
coinvolto in una procedura penale in Italia proprio perché adempiva alle prassi
della sua datrice di lavoro, nell’interesse esclusivo della banca e dei di lei
clienti, non certo per decisioni indipendenti e tornaconti personali (quali?).
Peraltro proprio per questa ragione la banca aveva (solo) inizialmente messo a
sua disposizione dei legali che avrebbero dovuto assisterlo in questo procedimento.
Quando poi la banca ha compreso che difendere i propri interessi significava
scaricare il proprio dipendente, ha messo all’angolo l’attore (addossandogli
colpe, allontanandolo ed isolandolo sul posto di lavoro), che nelle lunghe
settimane ha avuto, comprensibilmente, uno scompenso depressivo” (replica,
pag. 7) e “ad essere grottesco è l’agire della primaria banca svizzera:
prima emana direttive vietanti la collaborazione attiva in materia di trasporto
di valori fisici oltre frontiera, al contempo impone per finalità commerciali,
interpretazioni ed applicazioni di comodo. (…) Quando poi giunge l’ora di
assumersi le proprie responsabilità questa non solo se ne lava le mani ma
addossa tutta la responsabilità al proprio collaboratore con una motivazione
che ha del ridicolo: egli avrebbe agito a titolo personale senza coinvolgimento
della datrice di lavoro (doc. LL). (…) Il dipendente viene poi sottoposto a un
interrogatorio ed esonerato senza termini né condizioni e isolato.
L’atteggiamento d’arrogante imperio della banca denota una grave violazione
della personalità del dipendente oltre ad una scarsa considerazione e rispetto
per un ottimo dipendente e di lunga data (…)” (replica pag. 8).
8.4
Risulta evidente, quindi, che
il quesito centrale per la decisione di merito nella vertenza (come emerge
anche dalla sentenza impugnata stessa, d’altronde) è il fatto a sapere se la
banca, almeno a livello di superiori dell’attore, fosse a conoscenza della
prassi di cross boarding e la tollerasse, se non addirittura
incoraggiasse. Quesito la cui risposta porterebbe a due interpretazioni
completamente diverse dell’atteggiamento assunto dalle convenute nei confronti
di AP 1, a dipendenza se positiva o negativa. In effetti (impregiudicata ogni
presa di posizione futura a dipendenza di nuove impugnative), appare del tutto
condivisibile, di primo acchito, la posizione esposta nella sentenza impugnata
circa la valutazione delle misure adottate dalla banca nei confronti del
dipendente se essa fosse stata effettivamente all’oscuro di quanto da lui
fatto, mentre non lo sarebbe assolutamente se la banca ne fosse stata cosciente
e l’avesse appoggiato o anche solo tollerato.
8.5
L’accertamento con cui il
Pretore, nella decisione 1. febbraio 2021 qui in discussione, ha giudicato non
dimostrato, ancorché possibile, che la banca fosse al corrente e avesse
tollerato o persino incoraggiato la collaborazione attiva al trasporto fisico
transfrontaliero di valori patrimoniali appare quindi viziato da una lacunosa
istruttoria, poiché sarebbe stato necessario sentire anche i testi che l’attore
aveva indicato per chiarire questi fatti e appurare se, come sostiene la banca,
si fosse trattato di iniziative dei singoli dipendenti o se invece tutto ciò
fosse parte di una prassi proibita ufficialmente ma consentita ufficiosamente
dall’istituto (visto anche il peso finanziario dei clienti gestiti dal settore
in cui lavorava l’attore).
Per contro non è
necessario sentire nuovamente __________ Gu__________ e __________ Sc__________,
poiché nonostante nell’ordinanza sulle prove citata la tematica della loro
audizione sia stata limitata ad altri argomenti, de facto essi sono
stati chiamati a esprimersi anche in merito al cross boarding.
Lo stesso vale per __________
P__________.
Saranno quindi da sentire:
__________ C__________, __________ Be__________, __________ Po__________, __________
La__________, __________ Be__________ e l’avv. __________. In base alle
risultanze dei loro interrogatori il Pretore dovrà poi valutare se assumere
anche le ulteriori prove indicate dalle parti e, dopo aver consentito a queste ultime
di esprimersi nuovamente come previsto dal CPC, emanare un nuovo giudizio.
9.
Ne discende che l’appello
deve essere accolto e la sentenza di primo grado annullata, con il rinvio della
causa al Pretore affinché proceda all’assunzione delle prove testimoniali
indicate nei considerandi e, in base all’esito delle stesse, si determini sulle
altre prove chieste, per giungere all’emanazione di un nuovo giudizio.
Le spese processuali e le
ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di circa
fr. 353'000.- (al cambio Euro/CHF di 1.09), determinante anche per un eventuale
ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza delle convenute (art. 106
cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla base della tariffa di
cui all’art. 13 LTG.
Le ripetibili sono
calcolate in base all’art. 11 RTar, tenuto conto della natura particolare della
decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L’appello 4 marzo 2021 di AP 1 è accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 1. febbraio 2021 è annullata
e l’inc. OR.2016.181 è rinviato al Pretore per il completamento
dell’istruttoria ai sensi dei considerandi e nuovo giudizio.
2. Le
spese processuali di seconda sede, pari a fr. 12’000.-, sono poste in solido a
carico delle appellate, che rifonderanno, sempre in solido, alla controparte
fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).