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Decisione

12.2021.38

Lavoro - licenziamento per motivi gravi - diritto alla prova - annullamento della decisione

23 settembre 2021Italiano26 min

sarebbe aumentato sino a fr. 180'000.- a dipendenza della massa di clientela (asset

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.38

Lugano

23 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2016.181 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione 27 settembre 2016 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO 1

AO 2

entrambe

patrocinate dallo PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna in solido

delle convenute al pagamento di un importo di almeno fr. 337'457.20 oltre

interessi al 5% dal 15 aprile 2015 e di Euro 14'352.- oltre interessi al 5% dal

26 settembre 2016;

domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato

la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 1. febbraio 2021

ha respinto;

appellante l’attore con appello 4 marzo 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi e, in via subordinata, l’annullamento della decisione di

primo grado e il rinvio della causa alla Pretura affinché decida sulla sua istanza

5 aprile 2019 e renda in seguito una nuova decisione finale sulla petizione,

con protesta di spese e ripetibili di ogni grado di giudizio e, in via ancor

più subordinata, l’annullamento della decisione 1. febbraio 2021 e il ritorno

degli atti alla Pretura affinché il giudice, assunte le prove necessarie,

statuisca sul fondamento del suo licenziamento e sulle relative pretese

pecuniarie, con protesta di spese e ripetibili di ogni grado di giudizio;

mentre le convenute con risposta 22 aprile 2021 hanno

postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1, alle

dipendenze di AO 1 sin dal 1. luglio 1997, al momento dei fatti era attivo in

qualità di consulente alla clientela più facoltosa ossia “ultra high

networth, WM Europe” (clienti con patrimonio gestito di oltre fr. 50'000'000.-)

e in tale settore, nel 2013, dopo una lunga carriera interna, aveva raggiunto

la carica di Managing Director. Il suo superiore diretto era __________

D__________, che a sua volta sottostava a __________ G__________.

L’ultimo contratto di

lavoro fissava il salario in fr. 245'000.- lordi annui, pari a mensili fr.

20'416.65 per 12 mensilità, cui si andavano ad aggiungere il bonus (nel 2014

era stato di fr. 177'500.-) e l’attribuzione di azioni AO 1 come da Equity

Ownership Plan Award (fr. 49'500.- nel 2014) e Differed Contingent

Capital Plan (fr. 33'000.- nel 2014).

In data 3 marzo 2015,

dopo che egli stesso aveva segnalato la questione all’istituto di credito, AP 1

è stato convocato da __________ Z__________, dei servizi investigativi interni,

alla presenza dell’avv. __________ L__________, per chiarire gli estremi

relativi a una notifica di apertura di un procedimento penale nei suoi

confronti e di altri soggetti per presunto riciclaggio di denaro in quanto era

stato coinvolto in reiterato trasporto di valuta dalla Svizzera all’Italia

attraverso un trasportatore (cosiddetto “spallone”) di nome __________ R__________,

dirigente della __________. In particolare, il ruolo attivo di AP 1 nella

vicenda - divenuta di pubblico dominio a seguito di un articolo de __________

-, da lui sostanzialmente ammesso, era stato quello di segnalare al cliente

interessato questo trasportatore ed avere organizzato una prima presa di

contatto tra loro utilizzando il suo numero di cellulare privato o il telefono

dell’ufficio.

Fatti

I colloqui con i

servizi della banca si sono protratti sino al giorno seguente, 4 marzo 2015,

quando, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal dipendente, AO 1 lo ha

esonerato con effetto immediato dalle proprie mansioni, continuando a versargli

lo stipendio.

Il 15 aprile 2015 AP 1

ha disdetto con effetto immediato il suo contratto di lavoro. Il 27 luglio

seguente AO 1 ha dal canto suo disdetto la relazione bancaria n. __________, il

mutuo ipotecario e le carte di credito di pertinenza del dipendente.

Il 1. agosto 2015 AP 1

ha trovato un nuovo impiego presso la __________ in qualità di relationship

manager, con uno stipendio fisso annuo iniziale di fr. 120'000.-, che

sarebbe aumentato sino a fr. 180'000.- a dipendenza della massa di clientela (asset

under management) da lui introdotta, oltre al bonus sulla performance e

rimborso spese. Attualmente siede nel CdA di questa società.

2. Dopo aver ottenuto

la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 27 settembre 2016 AP 1 ha

convenuto in giudizio AP 1innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

1, per ottenerne la condanna al pagamento di almeno fr. 337'457.20 e di Euro

14'352.- oltre interessi.

Egli, in estrema sintesi,

ha sostenuto che la disdetta immediata del contratto di lavoro che era stato

costretto a dare in data 15 aprile 2015 era stata giustificata dall’agire della

banca, tenuta quindi a risarcirgli il danno positivo in applicazione dell’art.

337b cpv. 1 CO. AO 1, in effetti, l’avrebbe ingiustamente esonerato dal lavoro

per aver agito in buona fede secondo le prassi che la banca stessa, a suo

avviso, conosceva e tollerava: se da un lato era vero che la Cross-border Policy

adottata dall’istituto di credito per l’Italia vietava il trasporto e la

spedizione oltre frontiera di valori fisici (come ad esempio contanti) e di

collaborare attivamente con privati e società che organizzavano tale attività,

la banca non considerava collaborazione attiva limitarsi a informarsi presso il

trasportatore circa la sua disponibilità e trasmettere i dati di quest’ultimo

al cliente, ricoprendo così un ruolo passivo nell’operazione.

All’esonero ha fatto

seguito una serie di comportamenti, a suo modo di vedere riprovevoli, da parte

di AO 1 nei suoi confronti, che ne avrebbero anche compromesso lo stato di

salute, quali l’isolamento dai colleghi, la mancata fornitura di informazioni

sulla procedura a suo carico, l’assegnazione di un avvocato italiano troppo

legato alla banca per rettamente assisterlo nella procedura penale italiana,

l’ostacolo della possibilità di essere assunto da __________ con conseguente

perdita della possibilità di guadagnare più di quanto riconosciutogli poi da __________,

nonché la disdetta delle sue relazioni e ipoteche presso AO 1.

Le pretese avanzate di

complessivi fr. 333'457.20 si componevano di fr. 132'658.30 per i salari di

aprile, maggio-ottobre 2015, di fr. 15'176.40 per 22.3 giorni di vacanza non

goduti, di fr. 51'770.- di bonus pro rata, di fr. 70'000.- di Equity

Ownership Plan Award e Diferred Contingent Capital Plan Award, di

fr. 32'500.- di differenza salariale minima (tra salario __________ SA e quello

dell’attuale datore di lavoro), di fr. 2'100.- di differenza tasso ipotecario,

di fr. 28'252.50 di spese legali e di fr. 5'000.- per torto morale. Gli Euro

14'352.- corrispondevano alle spese dello Studio legale italiano __________.

Le convenute si sono

integralmente opposte alla petizione con risposta 1. dicembre 2016, ponendo, in

via sussidiaria, in compensazione, a titolo di indennità ai sensi dell’art.

337d cpv. 1 CO, fr. 5'104.15, corrispondenti a ¼ del salario mensile del

dipendente.

Dopo che le parti con

replica e duplica si erano confermate nelle proprie posizioni e richieste, dopo

l’udienza di prime arringhe svoltasi in due tappe il 14 e il 25 settembre 2017

e dopo aver dato avvio alla fase istruttoria, con decisione 20 agosto 2019 il

Pretore “stante la natura giuridica delle pretese sollevate dalla parte

attrice, fortemente ancorate sull’art. 337b CO” ha adottato, per economia

procedurale, una misura di semplificazione ai sensi dell’art. 125 lit. a CPC,

limitando il procedimento alla questione a sapere se tale norma di legge

trovasse applicazione o meno, evidenziando come essa fosse matura per il

giudizio, essendo a quel momento stati amministrati tutti i mezzi di prova

ammessi a tale riguardo.

In data 25 novembre 2019

le convenute hanno prodotto le proprie conclusioni in merito, postulando la

reiezione della petizione, non trovando applicazione l’art. 337b CO.

Dal canto suo l’attore,

con conclusioni 29 novembre 2019, ha chiesto che la disdetta da lui data

venisse considerata giustificata e che l’istruttoria venisse conseguentemente

continuata a definizione delle conseguenze economiche della stessa, con

conferma integrale delle domande di petizione.

3. Con decisione 1. febbraio

2021, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr.

8’500.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alle controparti (“alla

convenuta”) fr. 21’200.- per ripetibili.

Il Pretore ha avantutto

accertato che nel caso concreto si trattava di una disdetta immediata per cause

gravi notificata dal lavoratore e che tale scenario rientrava nel perimetro

applicativo dell’art. 337b CO.

Egli ha poi stabilito che

le ragioni della fine del rapporto d’impiego dell’attore andavano

contestualizzate al procedimento penale italiano promosso nei suoi confronti e

alle relative conseguenze, visto che in precedenza le sue prestazioni

lavorative non erano mai state oggetto di critica. Sull’altro fronte, il primo giudice

ha focalizzato le violazioni contrattuali che l’attore rimproverava alla banca

non solo nelle iniziative da essa adottate nei suoi confronti (sospensione,

divieto di contatti con i colleghi, iscrizione nella lista interna COSIMA - Compliance

Structured Intelligence Management - e opposizione al suo impiego quale

gestore patrimoniale esterno presso __________) ma pure nel fatto di avergli

rimproverato (attuando conseguentemente tali misure) di aver partecipato

all’attività di trasferimento cross boarding di denaro contante dalla

Svizzera all’Italia, ritenuto che questo rientrava nelle sue mansioni

professionali.

Ciò posto, il Pretore ha

accertato che l’attore non era riuscito a dimostrare che, malgrado vi fosse una

direttiva ufficiale che vietasse l’attività di cross boarding in AO 1,

la banca era al corrente che essa veniva comunque svolta e, addirittura, la

tollerava, se non persino incoraggiava. Questo pur essendo probabile, per

stessa ammissione pretorile, “che la problematica non fosse limitata all’attore”

e che non assurgeva a pieno mezzo di prova, costituendo tutt’al più un indizio,

il fatto che “appare effettivamente improvvida e sorprendente la scelta

dell’attore, che dopo anni di lunga militanza in AO 1, ben retribuita e

corredata da riconoscimenti della bontà ed irreprensibilità della Gsua

prestazione, si mette a svolgere attività cross border, vietata espressamente

da una direttiva e dalle normative bancarie applicabili, ciò che gli era

perfettamente noto, secondo il suo stesso dire” (sentenza, pag. 8).

Per il primo giudice,

proseguendo, le misure adottate dalla banca si sono rilevate del tutto adeguate

alla situazione: i) l’aver voluto effettuare approfondimenti dopo il colloquio

del 3 marzo 2015 per comprendere se si trattasse di una prassi inveterata o di

un unicum, era del tutto proporzionale; ii) la sospensione a tempo

indeterminato con garanzia del pagamento del salario non ha violato la

personalità del lavoratore, essendo l’inattività di quest’ultimo fondata su

giustificazioni oggettive, ritenuto che era stato coinvolto in un procedimento

penale in Italia per riciclaggio di denaro e che la sospensione non era

definitiva ma limitata al periodo dell’inchiesta (interna) in corso; iii)

l’inserimento del dipendente nella lista nera COSIMA, con la conseguenza che

egli non avrebbe più potuto essere cliente della banca e dunque nemmeno

mantenere le vecchie relazioni bancarie (compreso il mutuo ipotecario, disdetto

per tale motivo), oltre a non costituire una violazione contrattuale, essendo intervenuta

dopo la sospensione e non avendo dunque peggiorato la sua situazione

professionale, era giustificata dalla procedura penale e dal fatto che, come

dichiarato dal teste __________ Z__________, durante la sospensione l’attore si

era recato in banca con una cliente che voleva prelevare fisicamente oro per

portarlo altrove, attività proibita; iv) il divieto di interagire con i

colleghi di team a livello professionale costituiva un’iniziativa dura ma

comprensibile, essendosi estesi gli accertamenti sulla vicenda del cross

boarding anche a loro, tendente a evitare un depistaggio delle indagini; v)

la criticata messa a disposizione di un avvocato per la procedura italiana, che

in realtà cercava di migliorare la posizione della banca a discapito di quella

del dipendente, non costituiva una violazione contrattuale già solo per il

fatto che il mettere a disposizione un legale non costituiva un obbligo

contrattuale della banca, ma anche perché era noto all’attore che si trattava

di un avvocato storico di AO 1; vi) che l’aver deciso di non accettare la

procura amministrativa che i clienti da lui gestiti (i medesimi che aveva

quando lavorava per AO 1), qualora fosse divenuto consulente esterno di __________,

gli avrebbero dovuto obbligatoriamente conferire per consentirgli di gestire i

loro capitali, non costituiva una lesione contrattuale, comportando questo un

conflitto di interessi, visto che la banca aveva interrotto i rapporti con AP 1

e risultava inopportuno che egli potesse continuare a seguire gli stessi clienti

come gestore esterno: non si trattava di una problematica che rientrava nei

parametri dell’art. 337b CO, quanto piuttosto di una valutazione di opportunità

che competeva alla banca.

In base a queste

considerazioni il Pretore ha così escluso l’applicabilità al caso concreto

dell’art. 337b CO

“né il cpv. 1 né il cpv. 2 la cui applicazione è

eccezionale e al cui proposito la parte attrice non ha tematizzato alcunché”,

respingendo l’azione.

4. Con l’appello 4

marzo 2021 che qui ci occupa, AP 1, come accennato, ha chiesto in via

principale la riforma della decisione 1. febbraio 2021 nel senso di accogliere

la petizione 27 settembre 2016, con protesta di tasse, spese e ripetibili di

entrambe le sedi, in via subordinata, di annullare il querelato giudizio e

rinviare la causa alla Pretura affinché venga deciso con sentenza incidentale

sull’istanza 5 aprile 2019 dell’attore e venga resa una nuova decisione finale

sulla petizione, nonché, in via ancor più subordinata, che la sentenza 1.

febbraio 2021 sia annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché,

assunte le prove necessarie, statuisca sul fondamento del licenziamento

dell’attore e sulle relative pretese pecuniarie, il tutto con protesta di

tasse, spese e ripetibili.

Riassuntivamente, egli ha

sostenuto in primo luogo che il Pretore ha limitato l’istruttoria senza

debitamente informare le parti e reso una sentenza senza garantire il diritto

alle prove, non avendo concesso all’attore di assumere quelle da lui richieste

per dimostrare il carattere giustificato del suo licenziamento, rispettivamente

le colpe a carico della banca. Inoltre egli avrebbe commesso un errore di

impostazione della sua analisi, basandosi sulle motivazioni che la banca

avrebbe avuto per agire, mentre il motivo della disdetta del contratto di

lavoro andava ricondotto alle violazioni contrattuali contestate a AO 1 e non

al procedimento penale pendente in Italia. Su tale tema il Pretore avrebbe

escluso la dimostrazione della tolleranza da parte della convenuta

dell’attività di cross boarding respingendo senza nemmeno fornirne il

motivo le domande di edizione e di audizione di testi formulate da AP 1 miranti

a fornire prove in tal senso, fatto inaccettabile e lesivo dei diritti delle

parti. Già per questo la sentenza anderebbe annullata.

La decisione sarebbe anche

errata laddove ha riconosciuto come corrette le misure adottate nei confronti

del dipendente dalla banca, che ne hanno invece leso gravemente la personalità.

Con risposta 22 aprile

2021 le convenute si sono opposte alle richieste d’appello, del quale hanno

contestato la valenza delle motivazioni e postulato la reiezione. Obiettando

puntualmente a ogni singola critica al giudizio di prime cure, hanno in

particolar modo evidenziato come le prove che la controparte ora chiede

Considerandi

nuovamente vengano assunte non erano state debitamente e per tempo notificate,

oltre ad essere irrilevanti. In effetti, l’attività di cross boarder non

aveva alcuna rilevanza per la vertenza, essendo il licenziamento stato semmai

dettato dai giustificati e proporzionali provvedimenti adottati dalla banca

dopo aver scoperto che l’attore era perseguito penalmente in Italia. Per di

più, quand’anche vi fosse stata una tolleranza di tale attività, essa non

avrebbe legittimato la disdetta immediata, soprattutto a oltre un mese dai

colloqui avuti su tale argomento. A questo va aggiunto che sia l’iscrizione

nella lista COSIMA, sia la disdetta del mutuo ipotecario, sia le interferenze

in relazione alla prospettata assunzione di AP 1 da parte di __________ sono

state posteriori alla disdetta immediata, per cui non possono aver avuto alcun

influsso su di esso. Sulla questione dell’esame preliminare dell’art. 337b CO

senza approfondimento dei presupposti dell’art. 337 CO, le convenute hanno

illustrato come l’approccio pretorile sia del tutto condivisibile e legittimo.

5.

L’atto di appello deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura

dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,

poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere

agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

L’appello di AP 1 verrà

analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti.

6.

Come indicato, la

sentenza impugnata ha negato che l’attore sia riuscito a dimostrare che fosse

usuale e tollerato, presso AO 1, fornire assistenza attiva al trasferimento

fisico di capitali oltre confine, nonostante costituissero indizi in tal senso

la sequenza di licenziamenti effettuati parallelamente al caso in disamina e il

fatto che l’aver assunto spontaneamente l’iniziativa di un simile procedere era

un atto del tutto sorprendente per un impiegato dalla carriera irreprensibile

come AP 1.

Per l’appellante,

tuttavia, il Pretore - con la decisione 20 agosto 2019 con cui aveva respinto

l’istanza di complemento della disposizione ordinatoria 21 dicembre 2017 sulle

prove e rinviando la pronuncia sull’istanza 5 aprile 2019 di ammissione di

ulteriori mezzi di prova al momento in cui la decisione parziale sarebbe

divenuta definitiva, per poi emanare la sentenza finale senza più nulla dire in

merito - avrebbe leso il suo diritto di far assumere tutti i mezzi di prova

offerti ai sensi dell’art. 152 cpv. 1 CPC, così come quello di poter contare su

una decisione motivata che spiegasse per quali ragioni le prove indicate non

sarebbero state necessarie, nonché violato il principio del legittimo

affidamento nelle autorità. Inoltre, avendo limitato il processo (art. 125 lit.

a CPC) alla questione di sapere se l’art. 337b CO trovasse applicazione nel

caso in disamina, il primo giudice avrebbe posto di fatto il procedimento sotto

una sorta di massima ufficiale, levandolo dalle disponibilità delle parti, in

violazione del principio attitatorio.

7.

Partendo da

quest’ultima critica, prima

dell’emanazione di una decisione (anche pregiudiziale, incidentale o

ordinatoria) le parti hanno di principio il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53

CPC), segnatamente quando essa ha un impatto considerevole sulle loro posizioni

e può pregiudicarle (DTF 105 Ia 193, consid. 2 cc), ciò che è funzionale al

chiarimento della fattispecie e alla concretizzazione del diritto di

partecipazione delle parti alla procedura. Tale diritto ha natura formale, per

cui una sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione

viziata. Nondimeno esso è limitato dalla buona fede nell’agire processuale

delle parti (art. 52 CPC), le quali devono invocarne la violazione senza

tardare.

Nel

caso concreto, la decisione del Pretore, in applicazione dell’art. 125 lit. a

CPC, di limitare il procedimento alla questione a sapere se l’art. 337b CO

trovasse applicazione o meno, stante la natura giuridica delle pretese

sollevate dalla parte attrice, fortemente ancorate a quella norma, non è stata

contestata dall’attore, che nemmeno nelle sue conclusioni scritte 29 novembre

2019.

ha sollevato alcuna doglianza in merito. Ne consegue che la censura d’appello

non merita già per ciò solo tutela, sicché un annullamento della decisione

pretorile per i motivi evocati non entra in linea di conto.

8.

Passando

alle critiche nei confronti dell’istruttoria di primo grado, qualora la censura

dell’appellante relativa alla violazione del diritto di essere sentito,

consistente nella mancata assunzione delle prove offerte nonostante la loro

pertinenza, fosse fondata, implicherebbe anch’essa, da sola, l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per il

completamento della procedura e l’emanazione di una nuova decisione,

indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito (cfr.

DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; STF 4A_165/2008 dell’11

novembre 2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18

settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.199).

8.1

Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2

Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà

di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle

relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione

(DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; STF 4A_35/2010 del 19

maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto

alla prova è stato espressamente codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo

cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di

prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il

diritto alla

prova non è, tuttavia, assoluto, ma è controbilanciato, per garantire

l’economicità e la celerità del processo, dall’apprezzamento anticipato delle

prove da parte del giudice (Haberbeck, Abgrenzung

der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf

Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2) che gli

consente di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli

precedentemente raccolti gli hanno già consentito di fondare il proprio

convincimento o se non li ritiene pertinenti (Haberbeck,

op. cit., n. 3, pag. 2; STF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1 e

5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).

8.2

In sede di udienza di

discussione, AP 1 ha postulato, tra le altre, l’audizione dei testi __________

C__________, __________ P__________, __________ Be__________, __________ Po__________,

__________ Gu__________, __________ Sc__________, tutti ex dipendenti di AO 1, dei

testi __________ La__________, __________ Be__________, dipendenti di AO 1 e del

teste avv. __________, al fine di esprimersi anche sulla diffusione e

tolleranza della pratica del cross boarding all’interno della banca, con

specifico riferimento al settore in cui era attivo l’attore, ossia i clienti

con patrimoni di oltre fr. 50'000'000.-.

Con istanza 5 aprile 2019

l’attore ha nuovamente chiesto, oltre all’assunzione di varie prove volte a

sostanziare il danno e quanto avvenuto con __________, anche l’audizione

testimoniale dell’avv. __________, affinché riferisse in merito alla procedura

penale avviata a suo carico e ai fatti contestatigli, ma soprattutto “delle

risultanze del procedimento penale italiano dal quale emergono i diversi

servizi prestati e suggeriti dalla banca a clienti italiani per il trasporto di

valuta, relative a prassi ed interpretazioni interne alla banca (__________)

così come riferite nel procedimento direttamente dai trasportatori imputati

(…)”.

Con decisione 21 dicembre

2017.

il Pretore, premesso che tutti i testi erano già stati indicati negli

allegati introduttivi, ha ammesso (tra quelle summenzionate) solo le

testimonianze di __________ Gu__________ e __________ Sc__________ “limitatamente

al tema delle informazioni che l’attore avrebbe dato al suo superiore in merito

al procedimento penale italiano; pretesa richiesta di colloqui con gli uffici

competenti di AO 1 da parte dell’attore; pretesa esistenza e, in caso

affermativo, conseguente portata del divieto imposto a tutti i colleghi

dell’attore di intrattenere dei rapporti di qualsiasi natura con la sua

persona” con la motivazione che “l’antefatto di questa vicenda

processuale è che l’attore non contesta di avere svolto l’attività che gli

viene rimproverata e che – soprattutto – ha generato l’apertura di un

procedimento penale a suo carico. Piuttosto l’argomento proposto in causa

dall’attore è che altri lo facevano, in barba alle direttive poste dalla banca

stessa, ma non si comprende invero dove stia l’utilità di amministrare delle

prove su questo punto, già perché la particolarità della situazione dell’attore

è appunto l’apertura di un procedimento penale a suo carico. Invece si

giustifica un certo approfondimento testimoniale sul tema a sapere come la

banca ha reagito a questo evento e, di riflesso, come ha agito l’attore (…)”

(decisione 21 dicembre 2017 pag. 2).

8.3

Il Pretore, che poi ha deciso

di limitare la procedura alla problematica dell’adempimento dei presupposti per

l’applicazione dell’art. 337b CO, nel respingere i testi indicati al

considerando precedente e nell’ammettere l’audizione limitata a tutt’altra

tematica di __________ Gu__________ e __________ Sc__________, ha omesso di

considerare che l’attore già nella petizione (“La situazione di stallo

arbitrario e la totale mancanza di riguardo nei confronti dell’attore era per

lui diventata tanto insopportabile da costringerlo – suo malgrado dopo 18 anni

di servizio – a inoltrare disdetta immediata del contratto di lavoro, in data

15.

aprile 2015. Disdetta (purtroppo) perfettamente giustificata dall’agire

della convenuta, che mai si è preoccupata della salute del suo dipendente,

nonostante più di un segnale le fosse riportato quanto al suo precario stato

psicofisico. Ma non solo: essa ha letteralmente creato il deserto (sociale)

intorno al proprio collaboratore, allontanandolo dal proprio entourage e addossandogli

colpe e responsabilità per situazioni create e disposte dalla banca stessa la

quale era perfettamente al corrente di quanto effettuato dal dipendente”,

petizione, pag. 8), ma anche più palesemente con la replica, ha esplicitamente

allegato che il motivo della disdetta del contratto di lavoro con effetto

immediato da parte sua era dovuta al fatto che: “l’attore è rimasto

coinvolto in una procedura penale in Italia proprio perché adempiva alle prassi

della sua datrice di lavoro, nell’interesse esclusivo della banca e dei di lei

clienti, non certo per decisioni indipendenti e tornaconti personali (quali?).

Peraltro proprio per questa ragione la banca aveva (solo) inizialmente messo a

sua disposizione dei legali che avrebbero dovuto assisterlo in questo procedimento.

Quando poi la banca ha compreso che difendere i propri interessi significava

scaricare il proprio dipendente, ha messo all’angolo l’attore (addossandogli

colpe, allontanandolo ed isolandolo sul posto di lavoro), che nelle lunghe

settimane ha avuto, comprensibilmente, uno scompenso depressivo” (replica,

pag. 7) e “ad essere grottesco è l’agire della primaria banca svizzera:

prima emana direttive vietanti la collaborazione attiva in materia di trasporto

di valori fisici oltre frontiera, al contempo impone per finalità commerciali,

interpretazioni ed applicazioni di comodo. (…) Quando poi giunge l’ora di

assumersi le proprie responsabilità questa non solo se ne lava le mani ma

addossa tutta la responsabilità al proprio collaboratore con una motivazione

che ha del ridicolo: egli avrebbe agito a titolo personale senza coinvolgimento

della datrice di lavoro (doc. LL). (…) Il dipendente viene poi sottoposto a un

interrogatorio ed esonerato senza termini né condizioni e isolato.

L’atteggiamento d’arrogante imperio della banca denota una grave violazione

della personalità del dipendente oltre ad una scarsa considerazione e rispetto

per un ottimo dipendente e di lunga data (…)” (replica pag. 8).

8.4

Risulta evidente, quindi, che

il quesito centrale per la decisione di merito nella vertenza (come emerge

anche dalla sentenza impugnata stessa, d’altronde) è il fatto a sapere se la

banca, almeno a livello di superiori dell’attore, fosse a conoscenza della

prassi di cross boarding e la tollerasse, se non addirittura

incoraggiasse. Quesito la cui risposta porterebbe a due interpretazioni

completamente diverse dell’atteggiamento assunto dalle convenute nei confronti

di AP 1, a dipendenza se positiva o negativa. In effetti (impregiudicata ogni

presa di posizione futura a dipendenza di nuove impugnative), appare del tutto

condivisibile, di primo acchito, la posizione esposta nella sentenza impugnata

circa la valutazione delle misure adottate dalla banca nei confronti del

dipendente se essa fosse stata effettivamente all’oscuro di quanto da lui

fatto, mentre non lo sarebbe assolutamente se la banca ne fosse stata cosciente

e l’avesse appoggiato o anche solo tollerato.

8.5

L’accertamento con cui il

Pretore, nella decisione 1. febbraio 2021 qui in discussione, ha giudicato non

dimostrato, ancorché possibile, che la banca fosse al corrente e avesse

tollerato o persino incoraggiato la collaborazione attiva al trasporto fisico

transfrontaliero di valori patrimoniali appare quindi viziato da una lacunosa

istruttoria, poiché sarebbe stato necessario sentire anche i testi che l’attore

aveva indicato per chiarire questi fatti e appurare se, come sostiene la banca,

si fosse trattato di iniziative dei singoli dipendenti o se invece tutto ciò

fosse parte di una prassi proibita ufficialmente ma consentita ufficiosamente

dall’istituto (visto anche il peso finanziario dei clienti gestiti dal settore

in cui lavorava l’attore).

Per contro non è

necessario sentire nuovamente __________ Gu__________ e __________ Sc__________,

poiché nonostante nell’ordinanza sulle prove citata la tematica della loro

audizione sia stata limitata ad altri argomenti, de facto essi sono

stati chiamati a esprimersi anche in merito al cross boarding.

Lo stesso vale per __________

P__________.

Saranno quindi da sentire:

__________ C__________, __________ Be__________, __________ Po__________, __________

La__________, __________ Be__________ e l’avv. __________. In base alle

risultanze dei loro interrogatori il Pretore dovrà poi valutare se assumere

anche le ulteriori prove indicate dalle parti e, dopo aver consentito a queste ultime

di esprimersi nuovamente come previsto dal CPC, emanare un nuovo giudizio.

9.

Ne discende che l’appello

deve essere accolto e la sentenza di primo grado annullata, con il rinvio della

causa al Pretore affinché proceda all’assunzione delle prove testimoniali

indicate nei considerandi e, in base all’esito delle stesse, si determini sulle

altre prove chieste, per giungere all’emanazione di un nuovo giudizio.

Le spese processuali e le

ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di circa

fr. 353'000.- (al cambio Euro/CHF di 1.09), determinante anche per un eventuale

ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza delle convenute (art. 106

cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla base della tariffa di

cui all’art. 13 LTG.

Le ripetibili sono

calcolate in base all’art. 11 RTar, tenuto conto della natura particolare della

decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello 4 marzo 2021 di AP 1 è accolto.

§ Di conseguenza la sentenza 1. febbraio 2021 è annullata

e l’inc. OR.2016.181 è rinviato al Pretore per il completamento

dell’istruttoria ai sensi dei considerandi e nuovo giudizio.

2. Le

spese processuali di seconda sede, pari a fr. 12’000.-, sono poste in solido a

carico delle appellate, che rifonderanno, sempre in solido, alla controparte

fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).