12.2021.39
Contratto di lavoro - applicabilità del CCL dei falegnami - classificazione del dipendente, inquadramento salariale - licenziamento in tronco ingiustificato e non rescissione consensuale
15 settembre 2021Italiano17 min
I. L’appello
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.39
Lugano
15 settembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.29 della Pretura del Distretto di
Bellinzona - promossa con petizione 3 maggio 2018 da
AO
1
rappr. dal PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
in materia di diritto del
lavoro, con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento
di complessivi fr. 15’404.41 a titolo di pretese salariali nonché al versamento
di un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO per licenziamento immediato
ingiustificato,
domande a cui si è opposta
la convenuta e che il Pretore con sentenza del 29 gennaio 2021 ha parzialmente
accolto condannando la stessa al pagamento di complessivi fr. 15'862.40,
appellante la convenuta
con atto di appello di data 4 marzo 2021 con cui postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con
risposta del 24 marzo 2021 chiede la reiezione dell’appello e la conferma della
sentenza impugnata, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di data 20 aprile 2016 (doc. A) AO 1 è stato
assunto alle dipendenze di AP 1 a partire dal 1° maggio 2016 in qualità di
operaio. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario (lordo) di
fr. 3’755.- per 13 mensilità e 45 ore lavorative settimanali. In relazione alle
condizioni di disdetta e alle vacanze il contratto rinviava alle disposizioni
del Codice delle obbligazioni.
2. Con
scritto datato 30 novembre 2017 ma inviato il 2 dicembre 2017 AP 1 ha disdetto
il contratto di lavoro con effetto immediato (doc. 2). Per sua parte, il
dipendente, per il tramite del PA 2, ha, a sua volta, con lettera di data 5
dicembre 2017 notificato alla datrice di lavoro la rescissione con effetto
immediato del contratto di lavoro (doc. 3).
3. Previo
tentativo
di conciliazione (CM.2018.48), in data 3 maggio 2018 AO 1 ha
inoltrato una petizione alla Pretura di Bellinzona postulando la condanna di AP
1 al pagamento di fr. 15’404.41 (netti), oltre a interessi, a titolo di pretese
salariali derivanti dal suo errato inquadramento contrattuale ai sensi del CCL del
30 giugno 2011 per il mestiere del falegname (in seguito: CCL), nonché il
versamento di un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato stabilita
secondo il libero apprezzamento del giudice.
In
occasione dell’udienza tenutasi il 6 novembre 2018 AP 1, che ha prodotto un
memoriale scritto, ha contestato integralmente le pretese dell’attore
sostenendo che questi era stato retribuito correttamente per le mansioni svolte
in conformità con quanto pattuito contrattualmente. Essa ha inoltre sostenuto
la legittimità della disdetta e negato che il lavoratore potesse pretendere
un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato da un canto perché non
ne ricorrevano le premesse e dall’altro poiché poco dopo la disdetta anche l’attore
aveva notificato lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato.
Esperita l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato
alla discussione finale producendo entrambi un proprio memoriale conclusivo
scritto con il quale si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche allegazioni
e domande.
Statuendo con sentenza
del 29 gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
condannato AP 1 al pagamento di complessivi fr. 15'862.40. In breve, il giudice
di prima sede ha ritenuto che l’attività svolta dalla convenuta rientrasse nel
campo di applicazione del CCL e che pertanto il salario del lavoratore andasse
determinato secondo quei disposti. Sulla base delle risultanze istruttorie il
Pretore ha giudicato che AO 1 andasse qualificato quale montatore ausiliario ai
sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. g CCL e ha quindi proceduto al conteggio dei
salari a lui spettanti per gli anni 2016 e 2017. Egli ha quindi accertato uno
scoperto per prestazioni salariali a favore del lavoratore pari a fr. 12'238.85
(netti), importo da cui ha poi dedotto fr. 4'200.- già versati a titolo di
acconti, giungendo a un saldo finale di fr. 8'038.85.
In seguito, il Pretore si
è chinato sulla problematica del licenziamento immediato intimato dalla datrice
di lavoro giungendo alla conclusione che lo stesso fosse ingiustificato, come
sostenuto dal lavoratore. Egli ha quindi calcolato il salario a cui avrebbe
avuto diritto AO 1 se il contratto fosse stato disdetto nei termini ordinari,
assommante a fr. 11'501.71 (netti), importo da cui ha poi dedotto quanto versato
allo stesso dalla cassa disoccupazione, accertando uno scoperto finale di fr.
3'373.55.
Da ultimo il giudice di
prima sede ha riconosciuto ad AO 1 pure un’indennità per licenziamento
immediato ingiustificato pari a una mensilità.
4. Con
atto di appello del 4 marzo 2021 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse,
spese e ripetibili. In questa sede l’appellante, riproponendo sostanzialmente
quanto addotto innanzi al Pretore, contesta l’assoggettamento della propria
azienda al CCL e rimprovera al giudice di prime cure di aver erroneamente
attribuito ad AO 1 uno stipendio mensile determinato su quella base. Essa
prosegue quindi negando che il lavoratore potesse essere qualificato quale
montatore ausiliare e sostiene che, nella denegata ipotesi in cui fosse stato
applicabile il CCL, al dipendente avrebbe dovuto essere riconosciuto, a fronte
delle pattuizioni contrattuali e del lavoro da questi effettivamente svolto,
unicamente il ruolo di lavoratore ausiliario. AP 1 prosegue poi negando la
natura illegittima del licenziamento immediato e di riflesso che fossero date
le premesse per accordare un’indennità per licenziamento in tronco. L’appellante
argomenta inoltre che - poiché il dipendente stesso aveva rescisso il contratto
con effetto immediato - la fine del rapporto d’impiego sarebbe stata da
considerarsi consensuale. Da ultimo, la ricorrente sostiene che l’importo da
porre in deduzione a titolo di acconti versati al dipendente assommava a fr.
5'952.22 e non solo a fr. 4200.- come indicato dal Pretore.
5. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
6. Per sua natura l’atto di appello deve contenere i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e
311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la
decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa
sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non
contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a
fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza talvolta
approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la questione dell’applicabilità
al concreto caso del CCL e la determinazione in base a questi disposti della
qualifica lavorativa attribuibile ad AO 1 nonché le ragioni per cui il licenziamento
in tronco sarebbe stato giustificato.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
7. Come accennato
poc’anzi l’appellante contesta l’applicabilità del CCL alla presente
fattispecie. Essa omette però di confrontarsi compiutamente con le
argomentazioni pretorili limitandosi a negare di essere un’azienda che “esegue,
monta o ripara prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini”
e rinviando a quanto indicato come scopo sociale (appello, pag. 4). A
prescindere dall’effettiva ammissibilità della censura - su cui sussistono seri
dubbi (consid. 6) - l’argomentazione non può che essere giudicata infondata.
L’istruttoria ha permesso di accertare che la società si occupa, oltre che
della vendita di arredamenti, pure della loro posa; in particolare, AP 1 effettua
il montaggio e la posa di cucine nelle abitazioni, attività che rientrano tra
quelle previste nel Decreto d’obbligatorietà generale e che sottostanno
pertanto alle disposizioni del CCL. A questo vada altresì aggiunto - come
rettamente evidenziato dal Pretore - che l’impresa ha trattenuto dallo
stipendio del lavoratore il contributo professionale ai costi d’esecuzione
previsto dall’art. 47 CCL (doc. B e doc. 7), circostanza che inficia
ulteriormente la tesi dell’appellante e che la stessa ha (volutamente) evitato
di affrontare in questa sede. Significativo pure il fatto che la società faccia
parte della Commissione paritetica dei falegnami (interrogatorio formale di S__________
R__________ del 21 marzo 2019, pag. 13).
8. Pure
infondata si rivela la contestazione secondo cui AO 1 avrebbe dovuto essere
qualificato, “a fronte delle pattuizioni contrattuali” e “del lavoro
effettivo effettuato” (appello, pag. 4) unicamente quale lavoratore
ausiliare e non quale montatore ausiliario, come stabilito dal Pretore.
Contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, in sede istruttoria è emerso che il lavoratore
- pur non disponendo di una formazione pregressa nel ramo - è stato impiegato
dalla datrice di lavoro nel montaggio di cucine, così come sostenuto dallo
stesso (interrogatorio formale di AO 1 del 21 marzo 2019, pag. 10 seg.); circostanza
che ha trovato conferma nelle parole dei testi. In particolare, P__________ C__________
ha affermato di aver conosciuto l’appellato su un cantiere e di averlo “trovato
in un appartamento dove stava montando una cucina (…). Il signor AO 1 era da
solo in quell’appartamento (…). Gli ho chiesto se stava montando una cucina da solo
e mi ha risposto di sì (…) Sono tornato da AO 1 dopo circa una mezz’ora e lui
era ancora lì a posare la cucina da solo (…). L’ho rivisto mentre stavo uscendo
dalla palazzina (…)” (audizione testimoniale del 21 marzo 2019, pag. 7). Per
sua parte il teste G__________ C__________ pur dichiarando di non aver “mai
visto il signor AO 1 montare un’intera cucina da solo” ha precisato che le
mansioni dello stesso “consistevano nell’accompagnarmi sul cantiere dove mi
aiutava a portare i pesi, a togliere dagli imballaggi i pezzi e a posare”
(audizione testimoniale del 21 marzo 2019, pag. 8), affermazioni da cui si può ragionevolmente
desumere che il lavoratore fosse (almeno in parte) in grado di montare delle
cucine.
Sulla base
delle risultanze agli atti, la qualifica di AO 1 quale montatore ausiliario ai
sensi del CCL operata dal Pretore si rivela pertanto corretta così come
l’importo di fr. 4'450.- mensili riconosciutogli a titolo di stipendio nella
sentenza impugnata (sentenza cit., pagg. 4 in fine e 5).
Errata e
ininfluente ai fini di causa si rivela di contro la classificazione, indicata
nel contratto di lavoro, del dipendente quale operaio con funzione di manovale
(doc. A) in quanto effettuata senza considerare le prescrizioni del CCL.
9. L’appellante
prosegue riproponendo - sommariamente - la tesi secondo cui il licenziamento immediato
sarebbe stato giustificato in quanto fondato sui comportamenti irresponsabili
del lavoratore proseguiti anche dopo innumerevoli ammonimenti. Nel contempo la
datrice di lavoro nega che si possa parlare di licenziamento in tronco in
quanto la propria disdetta sarebbe stata seguita da quella del dipendente. A
detta della stessa la rescissione immediata del rapporto di lavoro andrebbe considerata
consensuale.
9.1. Il
Pretore ha già esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla
fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che l'art. 337
CO prevede la possibilità sia per il datore di lavoro che per il lavoratore di disdire
con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente
quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere
pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il
licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28
consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). L’esistenza di un motivo grave ai sensi
dell’art. 337 CO viene ammessa con prudenza. Manchevolezze minori possono sì
giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado
espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid.
2.1, 130 III 28 consid. 4.1).
Il
giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri
contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze
concrete, in applicazione dei principi di
diritto e dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che
disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in
tronco, deve in ogni caso recarne la prova.
Il
rapporto di lavoro termina lo stesso giorno in cui la disdetta è comunicata e
questa a prescindere se la stessa sia giustificata o meno (Witzig, Droit du travail, Zurigo 2018,
n. 843).
Il lavoratore licenziato con effetto immediato senza
una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro
fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata
determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO).
9.2. Come
correttamente rilevato dal giudice di prima sede la datrice di lavoro, a cui
incombe l’onere della prova in relazione ai pretesi gravi motivi soggiacenti il
licenziamento in tronco, ha addotto unicamente dichiarazioni a carattere
generico quo ad asseriti comportamenti biasimevoli del dipendente omettendo
però di precisare gli stessi e di fornire qualsiasi prova a supporto delle
proprie affermazioni, eccezion fatta per qualche caso di ritardo emerso in fase
istruttoria. A ogni modo, in relazione a queste mancanze minori, essa non ha
dimostrato di aver ammonito il dipendente che qualora queste violazioni si
fossero ripetute gli sarebbe stato intimato il licenziamento in tronco.
Neppure
in questa sede l’appellante ha fornito maggiori dettagli in merito alle asserite
violazioni rimproverate al lavoratore, venendo così palesemente meno al proprio
onere allegatorio e probatorio. Alla luce di quanto precede, tenuto conto
dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice di prime cure in
questo ambito, in assenza di ulteriori riscontri, questa Camera non può che
confermare la valutazione pretorile quo al carattere ingiustificato del licenziamento
in esame.
Per
quanto attiene invece alla censura relativa al preteso carattere consensuale
della disdetta, è necessario ribadire che la fine del rapporto contrattuale
interviene al momento in cui il licenziamento è comunicato. Nel concreto caso
risulta dagli atti che in data 2 dicembre 2017 la datrice di lavoro ha inviato al
dipendente un messaggio WhatsApp con cui gli ha comunicato la disdetta (doc. D
e 2), rescissione poi formalizzata con raccomandata dello stesso giorno (doc.
C). È pertanto a questo momento che il rapporto lavorativo ha preso termine. La
successiva disdetta inviata in data 5 dicembre 2017 dal dipendente (doc. 3) nulla
muta a questo stato di cose; oltretutto nel predetto scritto il lavoratore si è
espressamente riservato di far valere le proprie pretese salariali ex art. 337
CO innanzi al competente giudice civile, precisazione che già da sola inficia
la tesi dell’accordo.
Per
poter entrare nel merito di una rescissione consensuale del rapporto lavorativo,
il lavoratore avrebbe infatti dovuto aderirvi senza riserve e l’accordo avrebbe
dovuto prevedere delle concessioni reciproche, ciò che con ogni evidenza non è
il caso.
10. Accertato
il carattere ingiustificato della disdetta immediata si tratta ora di valutare
se il lavoratore abbia diritto a un’indennità ex art. 337c CO o se la stessa
debba essergli negata come sostenuto dall’appellante.
A
questo proposito è necessario ricordare che l'esenzione dalla pronuncia
dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in cui - nonostante il
licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento
censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15
febbraio 2000 inc. 12.1999.215, II CCA 15 dicembre 1997 inc. 12.1997.266 e
riferimenti), mentre che una semplice concolpa del dipendente non è sufficiente
a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennizzo
(II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.251 e II CCA 27 maggio 1999 inc.
12.1999.60 e riferimenti); condizioni di eccezionalità che non si realizzano in
concreto.
Su
questo tema è necessario rimarcare che l’appellante non si confronta minimamente
con le motivazioni pretorili limitandosi a sostenere che l’attribuzione di
questa indennità sarebbe “inammissibile” perché “il licenziamento in
tronco è stato espressamente accettato dal destinatario” (appello, pag. 6),
attitudine processuale questa che già di primo acchito porta a qualificare la
contestazione come inammissibile (consid. 6). Ad ogni buon conto questa censura
- per le ragioni illustrate in precedenza (consid. 9) - non può che essere
giudicata infondata pure nel merito.
11. Da
ultimo, deve essere ammessa la contestazione appellatoria relativa
all’ammontare da porre in deduzione, a titolo di acconti versati dalla datrice
di lavoro, sui salari spettanti al lavoratore (appello, pag. 6). Con la
sottoscrizione del doc. 6 AO 1 ha riconosciuto essere debitore nei confronti di
AP 1 dell’importo di fr. 5'932.-, documento di cui ha confermato la correttezza
in sede di interrogatorio (interrogatorio cit., pag. 10) e da cui non vi è
motivo di discostarsi.
Ne
discende pertanto che al salario di fr. 12'238.85 a lui spettante tenuto conto
del corretto inquadramento secondo il CCL deve essere dedotto l’importo di fr.
5'932.- in luogo di quello di fr. 4’200.- applicato dal Pretore (sentenza cit.,
pag. 7) con un saldo che si attesta a fr. 6'306.85.
In
parziale modifica della sentenza impugnata AP 1 è pertanto tenuta a versare a AO
1 complessivi fr. 14'130.40 (di cui fr. 6'306.85 + 3’373.55 a titolo di
spettanze salariali per errato inquadramento salariale per gli anni 2016 e 2017
e per pretese derivanti dal licenziamento immediato ingiustificato nonché fr.
4'450.- a titolo di indennità per disdetta immediata ingiustificata).
12. Alla
luce di quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. Trattandosi
di una vertenza salariale non si prelevano né tasse né spese. Le ripetibili di
primo e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti. Nella
commisurazione delle stesse si terrà conto del fatto che in sede di appello la
parte appellata ha presentato una risposta estremamente stringata di solo una
pagina.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96, 106 CPC, la LTG
e il RTar,
decide:
Fatti
I. L’appello
4 marzo 2021 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 gennaio 2021 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta. AP 1, __________,
è condannata a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 14'130.40,
oltre interessi al 5% a far tempo dal 3 dicembre 2017.
2.
Non si prelevano né tasse, né spese, essendo la procedura
gratuita, AP 1, __________, rifonderà a AO 1, __________, la somma di fr.
1’500.– a titolo di ripetibili parziali.
3.
invariato
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante
rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).