Lexipedia

Decisione

12.2021.39

Contratto di lavoro - applicabilità del CCL dei falegnami - classificazione del dipendente, inquadramento salariale - licenziamento in tronco ingiustificato e non rescissione consensuale

15 settembre 2021Italiano17 min

I. L’appello

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.39

Lugano

15 settembre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.29 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con petizione 3 maggio 2018 da

AO

1

rappr. dal PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

in materia di diritto del

lavoro, con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento

di complessivi fr. 15’404.41 a titolo di pretese salariali nonché al versamento

di un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO per licenziamento immediato

ingiustificato,

domande a cui si è opposta

la convenuta e che il Pretore con sentenza del 29 gennaio 2021 ha parzialmente

accolto condannando la stessa al pagamento di complessivi fr. 15'862.40,

appellante la convenuta

con atto di appello di data 4 marzo 2021 con cui postula la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,

protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con

risposta del 24 marzo 2021 chiede la reiezione dell’appello e la conferma della

sentenza impugnata, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. Con contratto di data 20 aprile 2016 (doc. A) AO 1 è stato

assunto alle dipendenze di AP 1 a partire dal 1° maggio 2016 in qualità di

operaio. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario (lordo) di

fr. 3’755.- per 13 mensilità e 45 ore lavorative settimanali. In relazione alle

condizioni di disdetta e alle vacanze il contratto rinviava alle disposizioni

del Codice delle obbligazioni.

2. Con

scritto datato 30 novembre 2017 ma inviato il 2 dicembre 2017 AP 1 ha disdetto

il contratto di lavoro con effetto immediato (doc. 2). Per sua parte, il

dipendente, per il tramite del PA 2, ha, a sua volta, con lettera di data 5

dicembre 2017 notificato alla datrice di lavoro la rescissione con effetto

immediato del contratto di lavoro (doc. 3).

3. Previo

tentativo

di conciliazione (CM.2018.48), in data 3 maggio 2018 AO 1 ha

inoltrato una petizione alla Pretura di Bellinzona postulando la condanna di AP

1 al pagamento di fr. 15’404.41 (netti), oltre a interessi, a titolo di pretese

salariali derivanti dal suo errato inquadramento contrattuale ai sensi del CCL del

30 giugno 2011 per il mestiere del falegname (in seguito: CCL), nonché il

versamento di un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato stabilita

secondo il libero apprezzamento del giudice.

In

occasione dell’udienza tenutasi il 6 novembre 2018 AP 1, che ha prodotto un

memoriale scritto, ha contestato integralmente le pretese dell’attore

sostenendo che questi era stato retribuito correttamente per le mansioni svolte

in conformità con quanto pattuito contrattualmente. Essa ha inoltre sostenuto

la legittimità della disdetta e negato che il lavoratore potesse pretendere

un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato da un canto perché non

ne ricorrevano le premesse e dall’altro poiché poco dopo la disdetta anche l’attore

aveva notificato lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato.

Esperita l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato

alla discussione finale producendo entrambi un proprio memoriale conclusivo

scritto con il quale si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche allegazioni

e domande.

Statuendo con sentenza

del 29 gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e

condannato AP 1 al pagamento di complessivi fr. 15'862.40. In breve, il giudice

di prima sede ha ritenuto che l’attività svolta dalla convenuta rientrasse nel

campo di applicazione del CCL e che pertanto il salario del lavoratore andasse

determinato secondo quei disposti. Sulla base delle risultanze istruttorie il

Pretore ha giudicato che AO 1 andasse qualificato quale montatore ausiliario ai

sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. g CCL e ha quindi proceduto al conteggio dei

salari a lui spettanti per gli anni 2016 e 2017. Egli ha quindi accertato uno

scoperto per prestazioni salariali a favore del lavoratore pari a fr. 12'238.85

(netti), importo da cui ha poi dedotto fr. 4'200.- già versati a titolo di

acconti, giungendo a un saldo finale di fr. 8'038.85.

In seguito, il Pretore si

è chinato sulla problematica del licenziamento immediato intimato dalla datrice

di lavoro giungendo alla conclusione che lo stesso fosse ingiustificato, come

sostenuto dal lavoratore. Egli ha quindi calcolato il salario a cui avrebbe

avuto diritto AO 1 se il contratto fosse stato disdetto nei termini ordinari,

assommante a fr. 11'501.71 (netti), importo da cui ha poi dedotto quanto versato

allo stesso dalla cassa disoccupazione, accertando uno scoperto finale di fr.

3'373.55.

Da ultimo il giudice di

prima sede ha riconosciuto ad AO 1 pure un’indennità per licenziamento

immediato ingiustificato pari a una mensilità.

4. Con

atto di appello del 4 marzo 2021 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato,

nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse,

spese e ripetibili. In questa sede l’appellante, riproponendo sostanzialmente

quanto addotto innanzi al Pretore, contesta l’assoggettamento della propria

azienda al CCL e rimprovera al giudice di prime cure di aver erroneamente

attribuito ad AO 1 uno stipendio mensile determinato su quella base. Essa

prosegue quindi negando che il lavoratore potesse essere qualificato quale

montatore ausiliare e sostiene che, nella denegata ipotesi in cui fosse stato

applicabile il CCL, al dipendente avrebbe dovuto essere riconosciuto, a fronte

delle pattuizioni contrattuali e del lavoro da questi effettivamente svolto,

unicamente il ruolo di lavoratore ausiliario. AP 1 prosegue poi negando la

natura illegittima del licenziamento immediato e di riflesso che fossero date

le premesse per accordare un’indennità per licenziamento in tronco. L’appellante

argomenta inoltre che - poiché il dipendente stesso aveva rescisso il contratto

con effetto immediato - la fine del rapporto d’impiego sarebbe stata da

considerarsi consensuale. Da ultimo, la ricorrente sostiene che l’importo da

porre in deduzione a titolo di acconti versati al dipendente assommava a fr.

5'952.22 e non solo a fr. 4200.- come indicato dal Pretore.

5. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

6. Per sua natura l’atto di appello deve contenere i

motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e

311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la

decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa

sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non

contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a

fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza talvolta

approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la questione dell’applicabilità

al concreto caso del CCL e la determinazione in base a questi disposti della

qualifica lavorativa attribuibile ad AO 1 nonché le ragioni per cui il licenziamento

in tronco sarebbe stato giustificato.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

7. Come accennato

poc’anzi l’appellante contesta l’applicabilità del CCL alla presente

fattispecie. Essa omette però di confrontarsi compiutamente con le

argomentazioni pretorili limitandosi a negare di essere un’azienda che “esegue,

monta o ripara prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini”

e rinviando a quanto indicato come scopo sociale (appello, pag. 4). A

prescindere dall’effettiva ammissibilità della censura - su cui sussistono seri

dubbi (consid. 6) - l’argomentazione non può che essere giudicata infondata.

L’istruttoria ha permesso di accertare che la società si occupa, oltre che

della vendita di arredamenti, pure della loro posa; in particolare, AP 1 effettua

il montaggio e la posa di cucine nelle abitazioni, attività che rientrano tra

quelle previste nel Decreto d’obbligatorietà generale e che sottostanno

pertanto alle disposizioni del CCL. A questo vada altresì aggiunto - come

rettamente evidenziato dal Pretore - che l’impresa ha trattenuto dallo

stipendio del lavoratore il contributo professionale ai costi d’esecuzione

previsto dall’art. 47 CCL (doc. B e doc. 7), circostanza che inficia

ulteriormente la tesi dell’appellante e che la stessa ha (volutamente) evitato

di affrontare in questa sede. Significativo pure il fatto che la società faccia

parte della Commissione paritetica dei falegnami (interrogatorio formale di S__________

R__________ del 21 marzo 2019, pag. 13).

8. Pure

infondata si rivela la contestazione secondo cui AO 1 avrebbe dovuto essere

qualificato, “a fronte delle pattuizioni contrattuali” e “del lavoro

effettivo effettuato” (appello, pag. 4) unicamente quale lavoratore

ausiliare e non quale montatore ausiliario, come stabilito dal Pretore.

Contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, in sede istruttoria è emerso che il lavoratore

- pur non disponendo di una formazione pregressa nel ramo - è stato impiegato

dalla datrice di lavoro nel montaggio di cucine, così come sostenuto dallo

stesso (interrogatorio formale di AO 1 del 21 marzo 2019, pag. 10 seg.); circostanza

che ha trovato conferma nelle parole dei testi. In particolare, P__________ C__________

ha affermato di aver conosciuto l’appellato su un cantiere e di averlo “trovato

in un appartamento dove stava montando una cucina (…). Il signor AO 1 era da

solo in quell’appartamento (…). Gli ho chiesto se stava montando una cucina da solo

e mi ha risposto di sì (…) Sono tornato da AO 1 dopo circa una mezz’ora e lui

era ancora lì a posare la cucina da solo (…). L’ho rivisto mentre stavo uscendo

dalla palazzina (…)” (audizione testimoniale del 21 marzo 2019, pag. 7). Per

sua parte il teste G__________ C__________ pur dichiarando di non aver “mai

visto il signor AO 1 montare un’intera cucina da solo” ha precisato che le

mansioni dello stesso “consistevano nell’accompagnarmi sul cantiere dove mi

aiutava a portare i pesi, a togliere dagli imballaggi i pezzi e a posare”

(audizione testimoniale del 21 marzo 2019, pag. 8), affermazioni da cui si può ragionevolmente

desumere che il lavoratore fosse (almeno in parte) in grado di montare delle

cucine.

Sulla base

delle risultanze agli atti, la qualifica di AO 1 quale montatore ausiliario ai

sensi del CCL operata dal Pretore si rivela pertanto corretta così come

l’importo di fr. 4'450.- mensili riconosciutogli a titolo di stipendio nella

sentenza impugnata (sentenza cit., pagg. 4 in fine e 5).

Errata e

ininfluente ai fini di causa si rivela di contro la classificazione, indicata

nel contratto di lavoro, del dipendente quale operaio con funzione di manovale

(doc. A) in quanto effettuata senza considerare le prescrizioni del CCL.

9. L’appellante

prosegue riproponendo - sommariamente - la tesi secondo cui il licenziamento immediato

sarebbe stato giustificato in quanto fondato sui comportamenti irresponsabili

del lavoratore proseguiti anche dopo innumerevoli ammonimenti. Nel contempo la

datrice di lavoro nega che si possa parlare di licenziamento in tronco in

quanto la propria disdetta sarebbe stata seguita da quella del dipendente. A

detta della stessa la rescissione immediata del rapporto di lavoro andrebbe considerata

consensuale.

9.1. Il

Pretore ha già esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla

fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che l'art. 337

CO prevede la possibilità sia per il datore di lavoro che per il lavoratore di disdire

con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente

quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere

pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così

compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la

disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il

licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve

essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28

consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). L’esistenza di un motivo grave ai sensi

dell’art. 337 CO viene ammessa con prudenza. Manchevolezze minori possono sì

giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado

espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid.

2.1, 130 III 28 consid. 4.1).

Il

giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri

contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze

concrete, in applicazione dei principi di

diritto e dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che

disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in

tronco, deve in ogni caso recarne la prova.

Il

rapporto di lavoro termina lo stesso giorno in cui la disdetta è comunicata e

questa a prescindere se la stessa sia giustificata o meno (Witzig, Droit du travail, Zurigo 2018,

n. 843).

Il lavoratore licenziato con effetto immediato senza

una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro

fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata

determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO).

9.2. Come

correttamente rilevato dal giudice di prima sede la datrice di lavoro, a cui

incombe l’onere della prova in relazione ai pretesi gravi motivi soggiacenti il

licenziamento in tronco, ha addotto unicamente dichiarazioni a carattere

generico quo ad asseriti comportamenti biasimevoli del dipendente omettendo

però di precisare gli stessi e di fornire qualsiasi prova a supporto delle

proprie affermazioni, eccezion fatta per qualche caso di ritardo emerso in fase

istruttoria. A ogni modo, in relazione a queste mancanze minori, essa non ha

dimostrato di aver ammonito il dipendente che qualora queste violazioni si

fossero ripetute gli sarebbe stato intimato il licenziamento in tronco.

Neppure

in questa sede l’appellante ha fornito maggiori dettagli in merito alle asserite

violazioni rimproverate al lavoratore, venendo così palesemente meno al proprio

onere allegatorio e probatorio. Alla luce di quanto precede, tenuto conto

dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice di prime cure in

questo ambito, in assenza di ulteriori riscontri, questa Camera non può che

confermare la valutazione pretorile quo al carattere ingiustificato del licenziamento

in esame.

Per

quanto attiene invece alla censura relativa al preteso carattere consensuale

della disdetta, è necessario ribadire che la fine del rapporto contrattuale

interviene al momento in cui il licenziamento è comunicato. Nel concreto caso

risulta dagli atti che in data 2 dicembre 2017 la datrice di lavoro ha inviato al

dipendente un messaggio WhatsApp con cui gli ha comunicato la disdetta (doc. D

e 2), rescissione poi formalizzata con raccomandata dello stesso giorno (doc.

C). È pertanto a questo momento che il rapporto lavorativo ha preso termine. La

successiva disdetta inviata in data 5 dicembre 2017 dal dipendente (doc. 3) nulla

muta a questo stato di cose; oltretutto nel predetto scritto il lavoratore si è

espressamente riservato di far valere le proprie pretese salariali ex art. 337

CO innanzi al competente giudice civile, precisazione che già da sola inficia

la tesi dell’accordo.

Per

poter entrare nel merito di una rescissione consensuale del rapporto lavorativo,

il lavoratore avrebbe infatti dovuto aderirvi senza riserve e l’accordo avrebbe

dovuto prevedere delle concessioni reciproche, ciò che con ogni evidenza non è

il caso.

10. Accertato

il carattere ingiustificato della disdetta immediata si tratta ora di valutare

se il lavoratore abbia diritto a un’indennità ex art. 337c CO o se la stessa

debba essergli negata come sostenuto dall’appellante.

A

questo proposito è necessario ricordare che l'esenzione dalla pronuncia

dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in cui - nonostante il

licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento

censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15

febbraio 2000 inc. 12.1999.215, II CCA 15 dicembre 1997 inc. 12.1997.266 e

riferimenti), mentre che una semplice concolpa del dipendente non è sufficiente

a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennizzo

(II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.251 e II CCA 27 maggio 1999 inc.

12.1999.60 e riferimenti); condizioni di eccezionalità che non si realizzano in

concreto.

Su

questo tema è necessario rimarcare che l’appellante non si confronta minimamente

con le motivazioni pretorili limitandosi a sostenere che l’attribuzione di

questa indennità sarebbe “inammissibile” perché “il licenziamento in

tronco è stato espressamente accettato dal destinatario” (appello, pag. 6),

attitudine processuale questa che già di primo acchito porta a qualificare la

contestazione come inammissibile (consid. 6). Ad ogni buon conto questa censura

- per le ragioni illustrate in precedenza (consid. 9) - non può che essere

giudicata infondata pure nel merito.

11. Da

ultimo, deve essere ammessa la contestazione appellatoria relativa

all’ammontare da porre in deduzione, a titolo di acconti versati dalla datrice

di lavoro, sui salari spettanti al lavoratore (appello, pag. 6). Con la

sottoscrizione del doc. 6 AO 1 ha riconosciuto essere debitore nei confronti di

AP 1 dell’importo di fr. 5'932.-, documento di cui ha confermato la correttezza

in sede di interrogatorio (interrogatorio cit., pag. 10) e da cui non vi è

motivo di discostarsi.

Ne

discende pertanto che al salario di fr. 12'238.85 a lui spettante tenuto conto

del corretto inquadramento secondo il CCL deve essere dedotto l’importo di fr.

5'932.- in luogo di quello di fr. 4’200.- applicato dal Pretore (sentenza cit.,

pag. 7) con un saldo che si attesta a fr. 6'306.85.

In

parziale modifica della sentenza impugnata AP 1 è pertanto tenuta a versare a AO

1 complessivi fr. 14'130.40 (di cui fr. 6'306.85 + 3’373.55 a titolo di

spettanze salariali per errato inquadramento salariale per gli anni 2016 e 2017

e per pretese derivanti dal licenziamento immediato ingiustificato nonché fr.

4'450.- a titolo di indennità per disdetta immediata ingiustificata).

12. Alla

luce di quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. Trattandosi

di una vertenza salariale non si prelevano né tasse né spese. Le ripetibili di

primo e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti. Nella

commisurazione delle stesse si terrà conto del fatto che in sede di appello la

parte appellata ha presentato una risposta estremamente stringata di solo una

pagina.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96, 106 CPC, la LTG

e il RTar,

decide:

Fatti

I. L’appello

4 marzo 2021 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 29 gennaio 2021 della Pretura del Distretto di

Bellinzona è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta. AP 1, __________,

è condannata a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 14'130.40,

oltre interessi al 5% a far tempo dal 3 dicembre 2017.

2.

Non si prelevano né tasse, né spese, essendo la procedura

gratuita, AP 1, __________, rifonderà a AO 1, __________, la somma di fr.

1’500.– a titolo di ripetibili parziali.

3.

invariato

Considerandi

II. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante

rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello ridotte.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).