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Decisione

12.2021.40

Contratto d'architetto - responsabilità - soddisfazione di un debitore solidale

21 gennaio 2022Italiano16 min

I. L’appello 9 marzo 2021 deAP 1 è

Source ti.ch

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di

fr. 455'310.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007, somma poi ridotta con

le conclusioni a fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, domanda

avversata dai convenuti AP 1 e PI 1, che hanno postulato la reiezione della

petizione e hanno denunciato la lite a O__________ __________, __________,

ad A__________ __________, __________, a F__________ __________, __________,

all’__________ G__________ __________, __________ (rappr. da__________ __________,

__________), e a S__________ __________, __________ (rappr. da__________

__________, __________), questi ultimi due poi intervenuti nella causa;

sulla

quale il Pretore aggiunto si è pronunciato, con sentenza 8 febbraio 2021, con

cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il solo convenuto AP 1 al

pagamento di fr. 51'535.85 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007;

appellanti

il convenuto AP 1, che,

con appello 9 marzo 2021, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi, e l’attrice, che, con appello incidentale 7 maggio 2021, ha chiesto la

riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione nei

confronti del convenuto AP 1 per fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 26

febbraio 2007 e di obbligarlo a rifondere le spese e le ripetibili (di fr.

38'337.-) nel frattempo da lei corrisposte alla convenuta PI 1, con protesta di

spese e ripetibili di primo e secondo grado;

preso

atto della risposta all’appello 7 maggio 2021 dell’attrice, rispettivamente

della risposta all’appello incidentale 18 giugno 2021 del convenuto AP 1, con

cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nel febbraio 2000 (doc.

A) AO 1 ha ottenuto la licenza edilizia per

la costruzione di un capannone sulla part. __________ RFD di __________,

destinato in particolare allo stoccaggio in celle frigorifere di merci

congelate. Nell’edificazione, avvenuta tra il 2000 e il 2001, sono intervenute diverse

persone fisiche e giuridiche: AP 1 ha agito in qualità di progettista e di coordinatore

interdisciplinare (doc. B); PI 1 si è occupata dello studio e della

progettazione degli impianti termotecnici e climatici (doc. C); l’ing. G__________ __________ e/o S__________

__________ hanno curato la progettazione e la direzione lavori per la sicurezza

e per la statica (doc. AP e AV); A__________ __________ è

intervenuta nella fase esecutiva in qualità di impresa generale e di direttore

lavori (doc. D), facendo capo tra gli altri a O__________ __________ per la

fornitura e per il montaggio della copertura in acciaio del capannone (doc. E);

F__________ __________ è stata incaricata della fornitura e della posa delle

celle frigorifere.

La presente vertenza trae

origine dai problemi riscontrati verso la fine dei lavori di edificazione, nell’autunno

2001, nel sottotetto del capannone, e meglio dal fatto che all’interno

dell’immobile venivano raggiunte temperature particolarmente elevate e si erano

presentati importanti fenomeni di condensa. Per risolvere il problema, l’ing. __________

T__________, interpellato da PI 1, nell’estate 2004 ha proposto due varianti

(doc. V): la variante A, atta solo a migliorare la

situazione, consisteva nel creare delle

aperture sulla facciata e nel sopraelevare il colmo; la

variante B, l’unica atta a risolvere definitivamente il problema, comportava la

sostituzione dei vecchi pannelli di copertura con dei

nuovi pannelli isolati. Le parti hanno

inizialmente optato per la variante A (doc. L), che tuttavia, come previsto, non ha permesso di

eliminare gli inconvenienti.

2. Con petizione 26

febbraio 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi

alla Pretura del Distretto di Bellinzona AP 1, PI 1 - che nelle more della causa ha poi mutato la sua ragione

sociale in PI 1 - e O__________ __________, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di una

somma poi ridotta in sede conclusionale da fr. 455'310.- oltre interessi al 5%

dal 1° gennaio 2007 a fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002.

Essa, in estrema sintesi, ha preteso la

rifusione delle spese da lei asseritamente anticipate per le aperture sulla

facciata e per la sopraelevazione del colmo (ossia quelle della variante A, fr.

67'507.-), i costi prospettati per la

fornitura e rimozione dei vecchi pannelli di copertura nonché per la fornitura

e posa dei nuovi pannelli isolati (ossia quelli della variante B,

fr. 193'376.-), le spese prospettate per

l’eliminazione della ruggine causata dalla

condensa (fr. 45'000.-), il rincaro intervenuto negli ultimi 15 anni (fr.

30'000.-) e il costo della direzione lavori (fr. 30’000.-), aggiungendo poi a

tali somme l’IVA al 7.7% (fr. 28'173.-) e le spese per le prestazioni dell’ing.

__________ T__________ (fr. 9'535.-).

Diversamente

dalla convenuta O__________ __________, che, avendo raggiunto un accordo

transattivo con l’attrice, è stata immediatamente dimessa dalla lite, i convenuti AP 1 e PI 1 si sono opposti alla

petizione e hanno entrambi denunciato la lite alla stessa O__________ __________,

ad A__________ __________, a

F__________ __________ come pure, il primo,

a S__________ __________, rispettivamente, la seconda, a__________ G__________ __________,

ritenuto che solo questi ultimi due sono poi effettivamente intervenuti nella

causa.

3. Con sentenza 8 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha

respinto la petizione nella misura in cui era stata promossa nei confronti della

convenuta PI 1 e l’ha parzialmente accolta nella misura in cui era stata

promossa nei confronti del convenuto AP 1 condannando quest’ultimo al pagamento

di fr. 51'535.85 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007 e ponendo la

tassa di giustizia di fr. 14’000.- e le spese di fr. 34'500.- (comprese quelle

peritali) per 7/8 a carico dell’attrice e per 1/8 a carico del convenuto AP 1, ritenuto che l’attrice è altresì

stata obbligata a rifondere, a titolo di ripetibili, fr. 33’000.- alla

convenuta PI 1 e

fr. 24’750.- al convenuto AP 1. Il giudice di prime cure ha in sostanza ammesso le pretese

attoree limitatamente al costo per l’eliminazione della ruggine causata dalla

condensa

(fr. 45'000.-) e a parte delle spese per le prestazioni dell’ing. __________ T__________

(fr. 6'535.85).

4. La decisione

pretorile è stata oggetto di due impugnative.

Con appello 9 marzo 2021,

avversato dall’attrice con risposta 7 maggio 2021, il convenuto AP 1 ha chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con appello incidentale 7 maggio 2021, avversato

dal convenuto AP 1 con risposta 18 giugno

2021, l’attrice ha chiesto la riforma della pronuncia pretorile nel senso

di accogliere la petizione nei confronti di quest’ultimo per

fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007 e di obbligarlo a

rifondere le spese e le ripetibili (di fr. 38'337.-) nel frattempo da lei

corrisposte alla convenuta PI 1, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.

5. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto

è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione,

resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e

meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così

invece le procedure ricorsuali in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito

di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, sono rette dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

6. Secondo

l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi

doveri di carattere civile. Il Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo di

organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della citata norma presuppone una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte, aggiungendo che il giudice

cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia

stata chiesta l’organizzazione e che solo a titolo eccezionale può rifiutarlo,

segnatamente, oltre che in presenza dei motivi indicati all’art. 6 n. 1 secondo

periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta (ciò che non è di

principio il caso se la richiesta è formulata durante lo scambio ordinario

degli allegati scritti), di mancato rispetto dei principi della buona fede e

del divieto dell’abuso di diritto, in particolare quando l’istanza appaia

vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di

un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (cfr. TF 1C_50/2013 del 20

giugno 2013 consid. 2.2).

Nel suo appello (a p. 2) il

convenuto AP 1 si è limitato ad affermare che ci

“si riserva

di chiedere lo svolgimento di un’udienza giusta l’art.

316 cpv. 1 CPC”, ma non ha poi sciolto quella riserva, né ha formalizzato

in altro modo la domanda di organizzare un pubblico dibattimento, per cui non

si può ammettere l’esistenza di una sua richiesta chiara e inequivocabile in

tal senso (cfr. II CCA 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 2 ottobre 2015 inc.

n. 12.2013.193, 17 marzo 2016 inc. n. 12.2014.203, 21 gennaio 2020 inc. n.

12.2018.69). Non è così possibile effettuare una tale udienza.

7. In questa sede il

convenuto AP 1 ha sostenuto, tra le altre

cose, che la petizione avrebbe dovuto essere respinta già per il fatto che, a

prescindere dalla fondatezza o meno delle pretese tuttora vantate dall’attrice

(pari a complessivi

fr. 403'591.-), alle stesse dovevano in ogni caso essere imputati i ben

maggiori vantaggi e compensazioni che quest’ultima era frattanto riuscita ad ottenere

da O__________ __________ (fr. 20'800.-; recte: fr. 20'824.80) e da A__________

__________ (fr. 2'944'000.-; recte: fr. 2'136'900.-), in cambio della

loro dimissione dalla presente lite, rispettivamente della rinuncia a

convenirle in giudizio nella presente causa. Il rilievo è senz’altro pertinente.

7.1. Come

detto, tra le pretese azionate dall’attrice vi era quella, di

fr. 67'507.-, volta la rifusione delle

spese da lei asseritamente anticipate per le aperture sulla facciata e per la

sopraelevazione del colmo (ossia quelle della variante A). Quegli interventi

erano stati effettuati da O__________ __________, che aveva poi inviato all’attrice,

il 20 maggio 2005 e il 28 aprile 2006, due fatture di

fr. 42'824.80 (doc. AB), rispettivamente di fr. 24'683.45 (doc. AC).

Sennonché,

visto che nell’ambito dell’accordo transattivo concluso il 4 aprile 2007 (doc.

AU) l’attrice e O__________ __________ si erano accordate, in cambio della

dimissione dalla lite di quest’ultima, per una riduzione di fr. 20'824.80 dell’importo

di

fr. 42'824.80 fatturato con il doc. AB (cfr. pure teste V__________ __________

p. 8), è incontestabile che la pretesa di fr. 67'507.- debba essere ridotta in tale misura, ossia a

fr. 46'682.20, essendo chiaro che l’importo che l’attrice aveva provveduto ad

anticipare era in realtà stato solo quest’ultimo.

7.2. Ma

soprattutto, a questo stadio della lite è ormai pacifico che tra il dicembre

2004 e il gennaio 2005 (cfr. doc. AD-AG) l’attrice e A__________ __________

abbiano concluso un accordo transattivo in base al quale quest’ultima, in

cambio della sua liberazione “da ogni responsabilità inerente il problema

della temperatura e condensa che si verifica nel sottotetto del capannone”

di cui alla part. __________ RFD di __________ (cfr. doc. AE e AF; cfr. pure

teste __________ p. 12), ha rinunciato a una

servitù di divieto di costruzione gravante le part. n. __________ e __________

RFD di __________, entrambe di proprietà di persone fisiche riconducibili all’attrice

(la prima appartenendo a __________ e la seconda appartenendo per 1/3 ciascuno

a __________, __________ e __________, ritenuto che i tre erano allora il

presidente, il vicepresidente, rispettivamente il membro / segretario del

consiglio d’amministrazione di quella società, cfr. estratto RC). Ed è pure

pacifico che la rinuncia alla servitù abbia comportato un aumento del valore di

quei due fondi di fr. 2'136'900.- (il primo di fr. 850'200.-, il secondo di fr.

1'286'700.-).

7.2.1. Il

giudice di prime cure ha concluso che le parti convenute nella lite non

potevano però pretendere di farsi imputare quest’ultimo importo in virtù

dell’art. 147 cpv. 1 CO (disposizione secondo cui in quanto uno dei debitori

solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche

gli altri sono liberati), e ciò siccome non era stato provato che A__________ __________

fosse a sua volta un debitore (solidale), ossia corresponsabile per

l’insorgenza della problematica.

7.2.2. La

conclusione del primo giudice non può essere condivisa e l’imputazione

dell’importo di fr. 2'136'900.- in base a quella disposizione (a seguito del

soddisfacimento del creditore con una prestazione sostitutiva e meglio nella

forma della “Leistung an Erfüllungs statt”, cfr. Kratz, Berner Kommentar, n. 30 seg. ad art. 147 CO) deve al

contrario essere ammessa.

In effetti, negli allegati preliminari l’attrice

aveva dapprima dato atto che A__________ __________ aveva riconosciuto la propria

responsabilità (cfr. petizione p. 5 ad 3.3, secondo cui “la direzione lavori

ha riconosciuto la propria responsabilità nella vertenza e per liberarsi ha

fatto delle concessioni (doc. AD-AG) all’attrice, senza le quali quest’ultima

non avrebbe potuto vendere i propri fondi part. __________/__________ di __________”)

e, confrontata con la richiesta del convenuto AP 1 di lasciarsi imputare giusta

l’art. 147 CO il valore, allora non conosciuto, della rinuncia alla servitù da

parte di quella società (cfr. risposta p. 7 ad 3.3), non aveva poi ritenuto di spendere

una parola su quel tema (cfr. replica p. 5 ad 3.3). Essa era dunque malvenuta ad

opporsi in sede conclusionale all’imputazione del valore frattanto stabilito

peritalmente, adducendo, in modo assai contraddittorio, che A__________ __________

non sarebbe mai stata responsabile dei difetti riscontrati (cfr. TF 4A_590/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.1). Il fatto, da lei addotto in quella sede a

sostegno di quella tesi e qui riproposto, che il perito giudiziario possa aver

dichiarato che A__________ __________ “non ha fornito prestazioni di

progettazione perché queste non erano previste fra quelle pattuite

contrattualmente” (complemento peritale p. 9), non era comunque idoneo a inficiare

l’ammissione da lei resa con la petizione, che del resto non risultava essere riferita

alla sua presunta attività di progettazione.

L’esistenza

di una responsabilità (solidale) di A__________ __________ è stata in ogni caso

dimostrata dal fatto che V__________ __________, dipendente di O__________ __________,

società che - come detto - era intervenuta nell’edificazione quale sua

subappaltatrice e dunque quale sua ausiliaria (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6ª ed., n. 177) e il cui operato

rispettivamente le cui conoscenze potevano dunque esserle imputati (cfr. Gauch, op. cit., n. 853 e 831), aveva dichiarato

non solo di essere stato al corrente, ancor prima di aver ricevuto il

capitolato, del fatto che la posa di pannelli non isolati avrebbe potuto creare

problemi di temperatura e di condensa, ma soprattutto, pur avendo nutrito delle

perplessità a tale proposito, di non aver ritenuto di informarne e renderne

attenta la committenza (cfr. teste V__________ __________ p. 7; cfr. pure perizia

p. 17, secondo cui “il signor __________, in qualità di persona coinvolta

nel progetto e in considerazione del suo elevato grado di competenza vista la

sua funzione presso le O__________ __________, era tenuto a segnalare

immediatamente alla direzione lavori i suoi dubbi circa l’idoneità dei pannelli

scelti dal team di progettazione per lo scopo previsto”). La violazione

dell’obbligo di informare la committenza dei problemi che presumibilmente sarebbero

potuti insorgere a seguito della posa di pannelli non isolati, che così ne

risulta, era indubbiamente atta a fondare una responsabilità di A__________ __________

ai sensi dell’art. 365 cpv. 3 CO (cfr. Gauch,

op. cit., n. 829 segg.).

8. Appurato così che la petizione doveva essere respinta già per le

ragioni addotte al considerando precedente, resta ancora da esaminare se, come

preteso dall’attrice nel suo gravame, il convenuto AP 1 possa essere obbligato a rifonderle le spese e le

ripetibili (di fr. 38'337.-) nel frattempo da lei corrisposte alla convenuta PI

1.

La domanda è irricevibile in ordine, essendo stata formulata

per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC) e non essendo

stata minimamente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC).

Essa

sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito, il fatto che l’attrice

sia stata condannata a rifondere alla convenuta PI 1 le spese da quest’ultima

anticipate nella causa e le ripetibili non essendo in alcun modo ascrivibile al

convenuto AP 1,

ma essendo la logica conseguenza della propria scelta di convenire in causa una

parte che è poi stata giudicata non essere responsabile degli inconvenienti riscontrati.

9. Ne discende che l’appello del convenuto AP

1 dev’essere accolto e che l’appello incidentale dell’attrice dev’essere

respinto nella misura in cui è ricevibile, il tutto senza che sia necessario

esaminare le ulteriori censure sollevate dalle parti nelle loro rispettive

impugnative.

Le

spese giudiziarie delle procedure di primo e secondo grado seguono la

soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC/TI e 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che

in questa sede non possono essere attribuite ripetibili agli intervenuti in

lite S__________ __________ e __________ G__________ __________ (cfr. TF 4A_480/2014 del 5 novembre 2015

consid. 4.3), che

oltretutto nemmeno hanno presentato osservazioni all’appello e all’appello incidentale.

Per questi motivi,

decide:

Fatti

I. L’appello 9 marzo 2021 deAP 1 è

accolto.

Di conseguenza la sentenza 8 febbraio 2021 del Pretore aggiunto del

Distretto di Bellinzona, invariato il dispositivo n. 2, è così riformata:

1.

La petizione nei

confronti deAP 1 è respinta.

3. La tassa di giustizia di fr. 14’000.- e le spese di fr. 34'500.-

(comprese quelle peritali) sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà, a

titolo di ripetibili,

fr.

33’000.- aAP 1 e fr.

33’000.- a PI 1.

Considerandi

II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr.

3'000.-, sono poste a carico dell’appellata, che

rifonderà all’appellante

fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.

III. L’appello incidentale 7 maggio 2021 di AO 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le

spese processuali della procedura d’appello incidentale, di

fr. 14’000.-, sono poste a carico dell’appellante incidentale, che

rifonderà all’appellato incidentale fr. 12'000.- a titolo di ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).