12.2021.40
Contratto d'architetto - responsabilità - soddisfazione di un debitore solidale
21 gennaio 2022Italiano16 min
I. L’appello 9 marzo 2021 deAP 1 è
Source ti.ch
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di
fr. 455'310.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007, somma poi ridotta con
le conclusioni a fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, domanda
avversata dai convenuti AP 1 e PI 1, che hanno postulato la reiezione della
petizione e hanno denunciato la lite a O__________ __________, __________,
ad A__________ __________, __________, a F__________ __________, __________,
all’__________ G__________ __________, __________ (rappr. da__________ __________,
__________), e a S__________ __________, __________ (rappr. da__________
__________, __________), questi ultimi due poi intervenuti nella causa;
sulla
quale il Pretore aggiunto si è pronunciato, con sentenza 8 febbraio 2021, con
cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il solo convenuto AP 1 al
pagamento di fr. 51'535.85 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007;
appellanti
il convenuto AP 1, che,
con appello 9 marzo 2021, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi, e l’attrice, che, con appello incidentale 7 maggio 2021, ha chiesto la
riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione nei
confronti del convenuto AP 1 per fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 26
febbraio 2007 e di obbligarlo a rifondere le spese e le ripetibili (di fr.
38'337.-) nel frattempo da lei corrisposte alla convenuta PI 1, con protesta di
spese e ripetibili di primo e secondo grado;
preso
atto della risposta all’appello 7 maggio 2021 dell’attrice, rispettivamente
della risposta all’appello incidentale 18 giugno 2021 del convenuto AP 1, con
cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel febbraio 2000 (doc.
A) AO 1 ha ottenuto la licenza edilizia per
la costruzione di un capannone sulla part. __________ RFD di __________,
destinato in particolare allo stoccaggio in celle frigorifere di merci
congelate. Nell’edificazione, avvenuta tra il 2000 e il 2001, sono intervenute diverse
persone fisiche e giuridiche: AP 1 ha agito in qualità di progettista e di coordinatore
interdisciplinare (doc. B); PI 1 si è occupata dello studio e della
progettazione degli impianti termotecnici e climatici (doc. C); l’ing. G__________ __________ e/o S__________
__________ hanno curato la progettazione e la direzione lavori per la sicurezza
e per la statica (doc. AP e AV); A__________ __________ è
intervenuta nella fase esecutiva in qualità di impresa generale e di direttore
lavori (doc. D), facendo capo tra gli altri a O__________ __________ per la
fornitura e per il montaggio della copertura in acciaio del capannone (doc. E);
F__________ __________ è stata incaricata della fornitura e della posa delle
celle frigorifere.
La presente vertenza trae
origine dai problemi riscontrati verso la fine dei lavori di edificazione, nell’autunno
2001, nel sottotetto del capannone, e meglio dal fatto che all’interno
dell’immobile venivano raggiunte temperature particolarmente elevate e si erano
presentati importanti fenomeni di condensa. Per risolvere il problema, l’ing. __________
T__________, interpellato da PI 1, nell’estate 2004 ha proposto due varianti
(doc. V): la variante A, atta solo a migliorare la
situazione, consisteva nel creare delle
aperture sulla facciata e nel sopraelevare il colmo; la
variante B, l’unica atta a risolvere definitivamente il problema, comportava la
sostituzione dei vecchi pannelli di copertura con dei
nuovi pannelli isolati. Le parti hanno
inizialmente optato per la variante A (doc. L), che tuttavia, come previsto, non ha permesso di
eliminare gli inconvenienti.
2. Con petizione 26
febbraio 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi
alla Pretura del Distretto di Bellinzona AP 1, PI 1 - che nelle more della causa ha poi mutato la sua ragione
sociale in PI 1 - e O__________ __________, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di una
somma poi ridotta in sede conclusionale da fr. 455'310.- oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 2007 a fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002.
Essa, in estrema sintesi, ha preteso la
rifusione delle spese da lei asseritamente anticipate per le aperture sulla
facciata e per la sopraelevazione del colmo (ossia quelle della variante A, fr.
67'507.-), i costi prospettati per la
fornitura e rimozione dei vecchi pannelli di copertura nonché per la fornitura
e posa dei nuovi pannelli isolati (ossia quelli della variante B,
fr. 193'376.-), le spese prospettate per
l’eliminazione della ruggine causata dalla
condensa (fr. 45'000.-), il rincaro intervenuto negli ultimi 15 anni (fr.
30'000.-) e il costo della direzione lavori (fr. 30’000.-), aggiungendo poi a
tali somme l’IVA al 7.7% (fr. 28'173.-) e le spese per le prestazioni dell’ing.
__________ T__________ (fr. 9'535.-).
Diversamente
dalla convenuta O__________ __________, che, avendo raggiunto un accordo
transattivo con l’attrice, è stata immediatamente dimessa dalla lite, i convenuti AP 1 e PI 1 si sono opposti alla
petizione e hanno entrambi denunciato la lite alla stessa O__________ __________,
ad A__________ __________, a
F__________ __________ come pure, il primo,
a S__________ __________, rispettivamente, la seconda, a__________ G__________ __________,
ritenuto che solo questi ultimi due sono poi effettivamente intervenuti nella
causa.
3. Con sentenza 8 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha
respinto la petizione nella misura in cui era stata promossa nei confronti della
convenuta PI 1 e l’ha parzialmente accolta nella misura in cui era stata
promossa nei confronti del convenuto AP 1 condannando quest’ultimo al pagamento
di fr. 51'535.85 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007 e ponendo la
tassa di giustizia di fr. 14’000.- e le spese di fr. 34'500.- (comprese quelle
peritali) per 7/8 a carico dell’attrice e per 1/8 a carico del convenuto AP 1, ritenuto che l’attrice è altresì
stata obbligata a rifondere, a titolo di ripetibili, fr. 33’000.- alla
convenuta PI 1 e
fr. 24’750.- al convenuto AP 1. Il giudice di prime cure ha in sostanza ammesso le pretese
attoree limitatamente al costo per l’eliminazione della ruggine causata dalla
condensa
(fr. 45'000.-) e a parte delle spese per le prestazioni dell’ing. __________ T__________
(fr. 6'535.85).
4. La decisione
pretorile è stata oggetto di due impugnative.
Con appello 9 marzo 2021,
avversato dall’attrice con risposta 7 maggio 2021, il convenuto AP 1 ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con appello incidentale 7 maggio 2021, avversato
dal convenuto AP 1 con risposta 18 giugno
2021, l’attrice ha chiesto la riforma della pronuncia pretorile nel senso
di accogliere la petizione nei confronti di quest’ultimo per
fr. 403'591.- oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2007 e di obbligarlo a
rifondere le spese e le ripetibili (di fr. 38'337.-) nel frattempo da lei
corrisposte alla convenuta PI 1, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto
è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione,
resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e
meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così
invece le procedure ricorsuali in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito
di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, sono rette dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Secondo
l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri di carattere civile. Il Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della citata norma presuppone una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte, aggiungendo che il giudice
cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia
stata chiesta l’organizzazione e che solo a titolo eccezionale può rifiutarlo,
segnatamente, oltre che in presenza dei motivi indicati all’art. 6 n. 1 secondo
periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta (ciò che non è di
principio il caso se la richiesta è formulata durante lo scambio ordinario
degli allegati scritti), di mancato rispetto dei principi della buona fede e
del divieto dell’abuso di diritto, in particolare quando l’istanza appaia
vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di
un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (cfr. TF 1C_50/2013 del 20
giugno 2013 consid. 2.2).
Nel suo appello (a p. 2) il
convenuto AP 1 si è limitato ad affermare che ci
“si riserva
di chiedere lo svolgimento di un’udienza giusta l’art.
316 cpv. 1 CPC”, ma non ha poi sciolto quella riserva, né ha formalizzato
in altro modo la domanda di organizzare un pubblico dibattimento, per cui non
si può ammettere l’esistenza di una sua richiesta chiara e inequivocabile in
tal senso (cfr. II CCA 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 2 ottobre 2015 inc.
n. 12.2013.193, 17 marzo 2016 inc. n. 12.2014.203, 21 gennaio 2020 inc. n.
12.2018.69). Non è così possibile effettuare una tale udienza.
7. In questa sede il
convenuto AP 1 ha sostenuto, tra le altre
cose, che la petizione avrebbe dovuto essere respinta già per il fatto che, a
prescindere dalla fondatezza o meno delle pretese tuttora vantate dall’attrice
(pari a complessivi
fr. 403'591.-), alle stesse dovevano in ogni caso essere imputati i ben
maggiori vantaggi e compensazioni che quest’ultima era frattanto riuscita ad ottenere
da O__________ __________ (fr. 20'800.-; recte: fr. 20'824.80) e da A__________
__________ (fr. 2'944'000.-; recte: fr. 2'136'900.-), in cambio della
loro dimissione dalla presente lite, rispettivamente della rinuncia a
convenirle in giudizio nella presente causa. Il rilievo è senz’altro pertinente.
7.1. Come
detto, tra le pretese azionate dall’attrice vi era quella, di
fr. 67'507.-, volta la rifusione delle
spese da lei asseritamente anticipate per le aperture sulla facciata e per la
sopraelevazione del colmo (ossia quelle della variante A). Quegli interventi
erano stati effettuati da O__________ __________, che aveva poi inviato all’attrice,
il 20 maggio 2005 e il 28 aprile 2006, due fatture di
fr. 42'824.80 (doc. AB), rispettivamente di fr. 24'683.45 (doc. AC).
Sennonché,
visto che nell’ambito dell’accordo transattivo concluso il 4 aprile 2007 (doc.
AU) l’attrice e O__________ __________ si erano accordate, in cambio della
dimissione dalla lite di quest’ultima, per una riduzione di fr. 20'824.80 dell’importo
di
fr. 42'824.80 fatturato con il doc. AB (cfr. pure teste V__________ __________
p. 8), è incontestabile che la pretesa di fr. 67'507.- debba essere ridotta in tale misura, ossia a
fr. 46'682.20, essendo chiaro che l’importo che l’attrice aveva provveduto ad
anticipare era in realtà stato solo quest’ultimo.
7.2. Ma
soprattutto, a questo stadio della lite è ormai pacifico che tra il dicembre
2004 e il gennaio 2005 (cfr. doc. AD-AG) l’attrice e A__________ __________
abbiano concluso un accordo transattivo in base al quale quest’ultima, in
cambio della sua liberazione “da ogni responsabilità inerente il problema
della temperatura e condensa che si verifica nel sottotetto del capannone”
di cui alla part. __________ RFD di __________ (cfr. doc. AE e AF; cfr. pure
teste __________ p. 12), ha rinunciato a una
servitù di divieto di costruzione gravante le part. n. __________ e __________
RFD di __________, entrambe di proprietà di persone fisiche riconducibili all’attrice
(la prima appartenendo a __________ e la seconda appartenendo per 1/3 ciascuno
a __________, __________ e __________, ritenuto che i tre erano allora il
presidente, il vicepresidente, rispettivamente il membro / segretario del
consiglio d’amministrazione di quella società, cfr. estratto RC). Ed è pure
pacifico che la rinuncia alla servitù abbia comportato un aumento del valore di
quei due fondi di fr. 2'136'900.- (il primo di fr. 850'200.-, il secondo di fr.
1'286'700.-).
7.2.1. Il
giudice di prime cure ha concluso che le parti convenute nella lite non
potevano però pretendere di farsi imputare quest’ultimo importo in virtù
dell’art. 147 cpv. 1 CO (disposizione secondo cui in quanto uno dei debitori
solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche
gli altri sono liberati), e ciò siccome non era stato provato che A__________ __________
fosse a sua volta un debitore (solidale), ossia corresponsabile per
l’insorgenza della problematica.
7.2.2. La
conclusione del primo giudice non può essere condivisa e l’imputazione
dell’importo di fr. 2'136'900.- in base a quella disposizione (a seguito del
soddisfacimento del creditore con una prestazione sostitutiva e meglio nella
forma della “Leistung an Erfüllungs statt”, cfr. Kratz, Berner Kommentar, n. 30 seg. ad art. 147 CO) deve al
contrario essere ammessa.
In effetti, negli allegati preliminari l’attrice
aveva dapprima dato atto che A__________ __________ aveva riconosciuto la propria
responsabilità (cfr. petizione p. 5 ad 3.3, secondo cui “la direzione lavori
ha riconosciuto la propria responsabilità nella vertenza e per liberarsi ha
fatto delle concessioni (doc. AD-AG) all’attrice, senza le quali quest’ultima
non avrebbe potuto vendere i propri fondi part. __________/__________ di __________”)
e, confrontata con la richiesta del convenuto AP 1 di lasciarsi imputare giusta
l’art. 147 CO il valore, allora non conosciuto, della rinuncia alla servitù da
parte di quella società (cfr. risposta p. 7 ad 3.3), non aveva poi ritenuto di spendere
una parola su quel tema (cfr. replica p. 5 ad 3.3). Essa era dunque malvenuta ad
opporsi in sede conclusionale all’imputazione del valore frattanto stabilito
peritalmente, adducendo, in modo assai contraddittorio, che A__________ __________
non sarebbe mai stata responsabile dei difetti riscontrati (cfr. TF 4A_590/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.1). Il fatto, da lei addotto in quella sede a
sostegno di quella tesi e qui riproposto, che il perito giudiziario possa aver
dichiarato che A__________ __________ “non ha fornito prestazioni di
progettazione perché queste non erano previste fra quelle pattuite
contrattualmente” (complemento peritale p. 9), non era comunque idoneo a inficiare
l’ammissione da lei resa con la petizione, che del resto non risultava essere riferita
alla sua presunta attività di progettazione.
L’esistenza
di una responsabilità (solidale) di A__________ __________ è stata in ogni caso
dimostrata dal fatto che V__________ __________, dipendente di O__________ __________,
società che - come detto - era intervenuta nell’edificazione quale sua
subappaltatrice e dunque quale sua ausiliaria (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6ª ed., n. 177) e il cui operato
rispettivamente le cui conoscenze potevano dunque esserle imputati (cfr. Gauch, op. cit., n. 853 e 831), aveva dichiarato
non solo di essere stato al corrente, ancor prima di aver ricevuto il
capitolato, del fatto che la posa di pannelli non isolati avrebbe potuto creare
problemi di temperatura e di condensa, ma soprattutto, pur avendo nutrito delle
perplessità a tale proposito, di non aver ritenuto di informarne e renderne
attenta la committenza (cfr. teste V__________ __________ p. 7; cfr. pure perizia
p. 17, secondo cui “il signor __________, in qualità di persona coinvolta
nel progetto e in considerazione del suo elevato grado di competenza vista la
sua funzione presso le O__________ __________, era tenuto a segnalare
immediatamente alla direzione lavori i suoi dubbi circa l’idoneità dei pannelli
scelti dal team di progettazione per lo scopo previsto”). La violazione
dell’obbligo di informare la committenza dei problemi che presumibilmente sarebbero
potuti insorgere a seguito della posa di pannelli non isolati, che così ne
risulta, era indubbiamente atta a fondare una responsabilità di A__________ __________
ai sensi dell’art. 365 cpv. 3 CO (cfr. Gauch,
op. cit., n. 829 segg.).
8. Appurato così che la petizione doveva essere respinta già per le
ragioni addotte al considerando precedente, resta ancora da esaminare se, come
preteso dall’attrice nel suo gravame, il convenuto AP 1 possa essere obbligato a rifonderle le spese e le
ripetibili (di fr. 38'337.-) nel frattempo da lei corrisposte alla convenuta PI
1.
La domanda è irricevibile in ordine, essendo stata formulata
per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC) e non essendo
stata minimamente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC).
Essa
sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito, il fatto che l’attrice
sia stata condannata a rifondere alla convenuta PI 1 le spese da quest’ultima
anticipate nella causa e le ripetibili non essendo in alcun modo ascrivibile al
convenuto AP 1,
ma essendo la logica conseguenza della propria scelta di convenire in causa una
parte che è poi stata giudicata non essere responsabile degli inconvenienti riscontrati.
9. Ne discende che l’appello del convenuto AP
1 dev’essere accolto e che l’appello incidentale dell’attrice dev’essere
respinto nella misura in cui è ricevibile, il tutto senza che sia necessario
esaminare le ulteriori censure sollevate dalle parti nelle loro rispettive
impugnative.
Le
spese giudiziarie delle procedure di primo e secondo grado seguono la
soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC/TI e 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che
in questa sede non possono essere attribuite ripetibili agli intervenuti in
lite S__________ __________ e __________ G__________ __________ (cfr. TF 4A_480/2014 del 5 novembre 2015
consid. 4.3), che
oltretutto nemmeno hanno presentato osservazioni all’appello e all’appello incidentale.
Per questi motivi,
decide:
Fatti
I. L’appello 9 marzo 2021 deAP 1 è
accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 febbraio 2021 del Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona, invariato il dispositivo n. 2, è così riformata:
1.
La petizione nei
confronti deAP 1 è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 14’000.- e le spese di fr. 34'500.-
(comprese quelle peritali) sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà, a
titolo di ripetibili,
fr.
33’000.- aAP 1 e fr.
33’000.- a PI 1.
Considerandi
II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr.
3'000.-, sono poste a carico dell’appellata, che
rifonderà all’appellante
fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.
III. L’appello incidentale 7 maggio 2021 di AO 1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le
spese processuali della procedura d’appello incidentale, di
fr. 14’000.-, sono poste a carico dell’appellante incidentale, che
rifonderà all’appellato incidentale fr. 12'000.- a titolo di ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).