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Decisione

12.2021.42

Società anonima - consultazione dei libri e della corrispondenza - rifiuto

12 luglio 2021Italiano16 min

I. L’appello 15 marzo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.42

Lugano

12 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.4085

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 17

settembre 2020 da

AP

1

rappr. daPA 1

contro

AO 1

rappr. da PA 2

con cui l’istante ha

chiesto di ordinare al consiglio d’amministrazione e/o all’assemblea generale

della convenuta di autorizzare l’accesso e la consultazione di tutti i dati

contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili, nella misura in

cui fossero necessari per l’esercizio dei diritti quali azionista, domanda

avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che

il Pretore con decisione 23/25 febbraio 2021

ha respinto nella misura in cui era ricevibile;

appellante l'istante con

appello 15 marzo 2020 (recte: 2021), con cui ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

osservazioni (recte: risposta) 9 aprile 2021

ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1 è

proprietaria del 15% delle azioni di AO 1, società il cui scopo consiste in particolare nella “gestione

patrimoniale” e nella

“consulenza finanziaria per clientela

individuale e per investimenti collettivi di capitale” (doc. B).

2. Il 19 luglio 2019

(doc. C) si è svolta l’assemblea generale ordinaria di AO 1,

in occasione della quale, tra le altre cose, è stato approvato, con

l’astensione di AP 1, il bilancio relativo all’esercizio 2018 ed è stato pure

approvato, all’unanimità, il rapporto di revisione.

Con scritto 24 luglio 2019

(doc. D) AP 1, preso atto della perdita molto importante realizzata in

quell’esercizio, ha chiesto al consiglio d’amministrazione, con riferimento

alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e

legali” e “altri costi operativi”, di “poter visionare … i vari

giustificativi relativi al dettaglio di codeste voci”. Con lettera 4

settembre 2019 (doc. G) il consiglio d’amministrazione ha respinto la sua

richiesta, evocando la tutela del segreto aziendale (visti anche i “dissapori”

che avrebbero potuto indurre la richiedente a “optare per altri lidi”),

osservando di non voler creare un precedente e rilevando come la domanda fosse

generica e non citasse problematiche specifiche.

Con scritto 13 settembre

2019 (doc. H) AP 1 ha riproposto la sua precedente richiesta di “accedere ai

dati contabili (con schede contabili) dell’esercizio 2018”. La richiesta è stata

respinta dal consiglio d’amministrazione il 16 settembre 2019 (doc. I) per le

ragioni già esposte in precedenza.

3. Con istanza 17

settembre 2020, promossa in procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 7 CPC), AP

1, ritenendo ingiustificate le ragioni addotte dal consiglio d’amministrazione

negli scritti di cui ai doc. G e I, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di far ordine al

consiglio d’amministrazione e/o all’assemblea generale di quest’ultima, in forza

dell’art. 697 cpv. 3 e 4 CO, “di autorizzare l’accesso e la consultazione di

tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili,

nella misura in cui siano necessari per l’esercizio dei diritti quali azionista”.

La convenuta si è

integralmente opposta all’istanza.

4. Con decisione 23/25

febbraio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza nella misura in cui era

ricevibile, ponendo le spese processuali di fr. 350.- a carico dell’istante,

tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.

5. Con l’appello 15

marzo 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 9 aprile

2021, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

6. Giusta l’art. 697

cpv. 3 CO i libri e la corrispondenza della società (concetti questi che devono

essere interpretati in senso estensivo, cfr. DTF 132 III 71 consid. 1.2)

possono essere consultati da ogni azionista in virtù di un’autorizzazione

espressa dell’assemblea generale o di una decisione del consiglio

d’amministrazione; questo diritto dell’azionista va riconosciuto sempreché i

segreti d’affari della società siano salvaguardati e, analogamente a quanto

stabilito dal cpv. 2 della disposizione, nella misura in cui la consultazione è

necessaria per l’esercizio dei diritti del richiedente. Se la consultazione è

rifiutata in modo ingiustificato, l’azionista, in virtù dell’art. 697 cpv. 4

CO, ha la possibilità di rivolgersi al giudice competente.

L’accettazione e il

rifiuto alla consultazione sono decisi dall’assemblea generale rispettivamente

dal consiglio d’amministrazione in base al loro libero apprezzamento. In caso

di rifiuto alla consultazione, il giudice chiamato in causa dall’azionista deve

unicamente stabilire se i motivi alla base dello stesso siano materialmente

sostenibili (DTF 132 III 71 consid. 1.1; TF 4A_655/2016 del 15 marzo 2017

consid. 5.2, 4A_561/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 6.1).

7. Il Pretore ha

innanzitutto ritenuto che il presupposto processuale dell’interesse degno di

protezione dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC non fosse dato, concludendo per

l’irricevibilità in ordine dell’istanza. L’istante si era in effetti riferita

ai diritti dell’azionista in modo generico, senza aver mai specificato in modo

concreto le finalità pratiche di un tale accesso, e non aveva definito quali

sarebbero stati gli atti specifici che avrebbe inteso consultare, tanto più che

il bilancio relativo all’esercizio 2018 era stato approvato, sia pure con la

sua astensione, e il relativo rapporto di revisione era invece stato approvato

all’unanimità. In tal senso non si palesava in capo alla stessa un interesse

personale, attuale e pratico, per altro neppure sufficientemente allegato.

Il giudice di prime cure

ha in ogni caso aggiunto che l’assoluto grado di genericità e di astrazione

della domanda avrebbe altresì comportato la reiezione dell’istanza nel merito,

anche laddove fosse stata ricevibile. Innanzitutto l’allegazione dell’istante

secondo cui essa, analizzando il bilancio relativo all’esercizio 2018, avrebbe

constatato una perdita molto importante concernente le tre voci “spese per

pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali” e “altri costi

operativi” non era stata suffragata da alcun elemento documentale, per cui non

era possibile stabilire se e in che misura tale perdita si fosse effettivamente

realizzata; per altro il bilancio 2018 e il relativo rapporto di revisione

erano già stati approvati in occasione dell’assemblea generale ordinaria del 19

luglio 2019. Inoltre l’istante non aveva indicato in che altro modo la

consultazione le sarebbe stata necessaria per l’esercizio dei suoi diritti

quale azionista e, specularmente, non aveva spiegato in che modo la mancata

autorizzazione alla consultazione le avrebbe precluso l’esercizio di tali

diritti. Oltretutto la convenuta aveva evidenziato in modo convincente e

documentato come l’istante non fosse legata alla società solo in ragione della

sua qualità di azionista, ma anche quale dipendente della stessa (cfr. doc. 2)

e quale amministratrice di una società, denominata C__________ __________ SA,

legata a quest’ultima con un contratto di mediazione (doc. 3), per cui non si

poteva neppure escludere che la consultazione potesse essere in realtà

finalizzata a uno scopo diverso da quello di permettere l’esercizio dei diritti

dell’azionista. In tali circostanze non risultava che il consiglio

d’amministrazione della convenuta avesse rifiutato in modo ingiustificato la

richiesta di consultazione dell’istante.

8. In questa sede

l’istante ha innanzitutto sostenuto che il presupposto processuale

dell’interesse degno di protezione era chiaramente dato. Essa ha evidenziato

che la sua astensione dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio

2018, che si era pacificamente concluso con una perdita di fr. 496'972.34 (con

tra l’altro un ingiustificato aumento di oltre fr. 80'000.- della posizione “spese

per pubblicità e rappresentanza”), era la conseguenza del fatto di non avere “in

chiaro la situazione del bilancio del 2018 …, non possedendo le necessarie

informazioni atte ad esercitare adeguatamente il proprio diritto di voto, con

la concreta preoccupazione, inoltre, di essere presumibilmente parte

danneggiata e rispettivamente nella posizione di intentare gioco forza

un’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi” (appello

p. 4 seg.), ed ha poi concluso che: “a) in primo luogo, … si è astenuta

dall’approvazione del bilancio 2018 a fronte delle perdite riguardanti le voci

di “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali”, e “altri

costi operativi”, e per questo motivo intendeva chiedere i relativi

giustificativi. Questo punto è alla base delle sue successive richieste.

Inoltre la presa di posizione del Pretore in merito al grado di genericità e di

astrazione della domanda formulata … non può essere condivisa, poiché la

mancanza di informazioni relative alle perdite consistenti dell’esercizio 2018

non ha permesso … di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di voto,

motivo per cui si era astenuta”; “b) in secondo luogo, … il fatto che …

abbia approvato il rapporto di revisione è irrilevante”; e “c) in terzo

luogo, … è azionista del 15%. Ne deriva che il bene personale protetto è

rappresentato dalla specifica perdita del valore commerciale delle azioni da

lei detenute” (appello p. 5).

Essa ha quindi aggiunto

che l’istanza era senz’altro fondata anche nel merito. Dopo aver rammentato

che, in base alla giurisprudenza (DTF 132 III 71), “con particolare

riferimento alla regolamentazione … di cui all’art. 697 CO … esiste una

naturale presunzione a favore dell’azionista” in merito all’onere della

prova

(appello p. 6) per cui anche una richiesta generica sarebbe

sufficiente, ha ribadito che l’istanza, volta a “verificare se come nel caso

di specie le perdite siano fisiologiche o dovute ad una presunta cattiva

gestione” e messa in atto anche “in vista di una possibile cessione

delle proprie azioni” (appello p. 7), era più che mai motivata e degna di

protezione, alla luce degli insufficienti documenti e informazioni che sino ad

oggi le erano stati messi a disposizione. Erano in ogni caso “generiche le

motivazioni di controparte su una presunta esistenza di pericolo di interessi

aziendali a fronte della richiesta avanzata” e “anche le motivazioni

addotte”

sul tema

“dal giudice di prima istanza si basano

su presunzioni che non possono essere accolte” (appello p. 8). Del tutto

irrilevante era infine il fatto che essa fosse titolare di C__________ __________

SA.

9. L’appello è fondato

in larga misura su allegazioni nuove, mai addotte nella sede pretorile (e per

altro nemmeno comprovate), che non possono essere prese in considerazione per

il giudizio. È segnatamente per la prima volta solo in questa sede, e con ciò

in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’istante ha preteso che la sua

richiesta di consultazione si sarebbe imposta per la sua preoccupazione “di

essere presumibilmente parte danneggiata e rispettivamente nella posizione di

intentare gioco forza un’azione di responsabilità nei confronti degli organi

direttivi” e “in vista di una possibile cessione delle proprie azioni”.

Ed è pure per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito, che

essa ha esposto l’entità della perdita realizzata nell’esercizio 2018 e

dell’aumento riscontrato, sempre in quell’esercizio, nella posizione “spese per

pubblicità e rappresentanza”.

10. Ciò detto, si osserva

innanzitutto che dal fatto che l’istante, nel suo petitum, non si fosse

limitata a chiedere di far ordine alla controparte di autorizzare “l’accesso

e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le

relative schede contabili” ma avesse aggiunto che ciò s’imponeva “nella

misura in cui siano necessari per l’esercizio dei diritti quali azionista”,

il giudice di prime cure non poteva assolutamente concludere, se non cadendo in

un eccesso di formalismo, che essa nell’occasione avesse inteso limitare in un

qualche modo e meglio proprio in quest’ultima misura l’estensione della sua richiesta

di consultazione “di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative

schede contabili”, ciò che oltretutto - come si vedrà più avanti (consid.

11.1) - l’avrebbe poi obbligata a illustrare e a dimostrare il buon fondamento

di questo ulteriore limite.

In realtà, l’aggiunta in

questione altro non era che la copiatura più o meno letterale di quanto

stabilito dall’art. 697 cpv. 2 CO (disposizione secondo cui i ragguagli sugli

affari della società devono essere dati “nella misura in cui sono necessari

per l’esercizio dei diritti dell’azionista”), che - come detto (consid. 6)

- risultava applicabile per analogia anche per quanto riguardava la

consultazione dei libri e della corrispondenza della società ai sensi dell’art.

697 cpv. 3 e 4 CO. In definitiva, con quell’aggiunta, priva di qualsiasi

portata pratica, l’istante aveva dunque solo inteso fare riferimento, senza che

ciò fosse necessario o di particolare utilità, alle condizioni di legge che le

avrebbero permesso di ottenere tutela giurisdizionale.

11. Appurato così che in

sostanza l’istante, nonostante l’aggiunta inserita nel petitum, aveva

unicamente chiesto di far ordine alla controparte di autorizzare “l’accesso

e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le

relative schede contabili” senza aver in alcun modo limitato l’estensione

della sua richiesta,

si tratta qui di seguito di stabilire

se il

giudizio con cui il Pretore ha concluso per la reiezione dell’istanza (così

intesa) nella misura in cui era ricevibile possa essere confermato.

11.1. Per il giudice di prime

cure, l’istanza doveva in primo luogo essere disattesa siccome l’istante non

aveva specificato quali sarebbero stati in concreto i diritti d’azionista (che,

per giurisprudenza invalsa, dovevano in particolare concernere il voto [approvazione

dei conti annuali, ripartizione degli utili, elezioni e discarico],

l’istituzione di una verifica speciale, l’opposizione alle decisioni

dell’assemblea generale, l’avvio di un’azione di responsabilità e la vendita di

azioni, cfr. DTF 132 III 71 consid. 1.3; TF 4A_36/2010 del 20 aprile 2010

consid. 3.1) per il cui esercizio sarebbe stato necessario concederle l’accesso

e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, e dunque il

suo interesse alla tutela giurisdizionale.

L’argomentazione non può

essere condivisa. Come evidenziato nell’appello, l’azionista a cui è stata

rifiutata la consultazione dei libri e della corrispondenza della società, pur

essendo gravato dell’onere di provare la necessità della sua successiva

iniziativa giudiziaria, non è tuttavia tenuto a fornire in causa una prova

particolare in tal senso qualora la sua richiesta di consultazione possa in

generale essere considerata necessaria ed esigibile da un “azionista medio

ragionevole” (cfr. DTF 132 III 71 consid. 1.3.1, che in un caso del genere

ammette l’esistenza di una presunzione naturale a favore dell’azionista). Nel

caso di specie la richiesta di consultazione dell’istante, avente per oggetto i

dati contabili dell’esercizio 2018 della convenuta, rientrava incontestabilmente

in tale ambito, anche perché le informazioni così richieste erano idonee ad

influenzare il suo voto sul discarico e sulla rielezione del consiglio

d’amministrazione, rispettivamente erano rilevanti in vista dell’istituzione di

una verifica speciale, dell’avvio di un’azione di responsabilità nei confronti

degli organi o ancora della valutazione del valore delle azioni da lei detenute

(cfr. TF 4C.234/2002 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.3). Poco importa invece, a

tale proposito, se il bilancio relativo all’esercizio 2018 fosse già stato

approvato, ancorché con l’astensione dell’istante, e il rapporto di revisione fosse

già stato approvato all’unanimità (cfr. per analogia TF 4C.234/2002 del 4

giugno 2003 consid. 4.2.3).

11.2. Per

il giudice di prime cure, l’istanza doveva comunque essere disattesa anche per

il fatto che la convenuta aveva giustificatamente opposto all’istante

l’argomento della genericità della richiesta e della tutela dei suoi segreti

aziendali.

L’argomentazione non può

nuovamente essere condivisa. Pur essendo vero che la giurisprudenza ha già

avuto modo di confermare, sia pure in una fattispecie ben diversa, la

sostenibilità di un’obiezione di questo genere, relativa in pratica

all’estensione della consultazione richiesta (cfr. TF 4C.234/2002 del 4 giugno

2003 consid. 6.4.2 e 6.4.3, in cui è stato precisato che su quel tema, a

dipendenza delle circostanze, il tribunale potrebbe persino accontentarsi di

fondarsi su mere allegazioni della società, sempre che siano state rese almeno

verosimili), è però altrettanto vero che nel caso concreto la convenuta, essendosi

limitata a far riferimento a non meglio precisati “dissapori” tra le

parti che avrebbero potuto indurre l’istante a “optare per altri lidi”

(doc. G), non aveva assolutamente reso verosimile l’esistenza di un suo segreto

aziendale effettivamente minacciato e soprattutto la conseguente necessità

della sua tutela a fronte del comportamento adottato dalla controparte. Il

fatto che il giudice di prime cure nella sua decisione abbia ritenuto che dalla

circostanza che l’istante fosse pure stata dipendente della società e

amministratrice di C__________ __________ SA non si poteva escludere che la

consultazione richiesta dall’istante potesse essere finalizzata a uno scopo

diverso da quello di permettere l’esercizio dei diritti dell’azionista è ben

lungi dal dimostrare che una tale eventualità fosse tuttavia stata

effettivamente resa verosimile.

11.3. Non avendo l’istante

spiegato per quali ragioni e con quali finalità, invece di limitare - come

fatto negli scritti di cui ai doc. D e H - la sua richiesta di consultazione

alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e

legali” e “altri costi operativi” contenute nel bilancio relativo all’esercizio

2018, le uniche da lei ritenute problematiche (cfr. istanza p. 3, appello p. 5

e 7), aveva in seguito ritenuto di estenderla giudizialmente a “tutti i dati

contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili”, la sua

domanda può tuttavia trovare accoglimento solo limitatamente a quelle tre voci.

12. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’istanza e dell’appello dell’istante,

che alla convenuta dev’essere fatto ordine di autorizzare l’accesso e la

consultazione dei dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede

contabili, relativi alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese

amministrative e legali” e “altri costi operativi”.

Le spese giudiziarie di

entrambi i gradi di giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso superiore

a fr. 30'000.- (l’istante avendo in questa sede indicato che nell’esercizio

2018, in cui sarebbe stata realizzata una perdita di fr. 496'972.34, già le

sole “spese per pubblicità e rappresentanza” sarebbero ingiustificatamente

lievitate di oltre fr. 80'000.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

Fatti

I. L’appello 15 marzo

2021 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 23/25 febbraio 2021 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:

1. L’istanza è parzialmente

accolta.

§

È fatto ordine a AO 1

di autorizzare l’accesso e la

consultazione dei dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede

contabili, relativi alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”,

“spese amministrative e legali” e “altri costi operativi”.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 350.- sono poste carico

delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Le spese

processuali d’appello di fr. 500.- sono poste carico delle parti in ragione di metà

ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).