12.2021.42
Società anonima - consultazione dei libri e della corrispondenza - rifiuto
12 luglio 2021Italiano16 min
I. L’appello 15 marzo
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.42
Lugano
12 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.4085
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 17
settembre 2020 da
AP
1
rappr. daPA 1
contro
AO 1
rappr. da PA 2
con cui l’istante ha
chiesto di ordinare al consiglio d’amministrazione e/o all’assemblea generale
della convenuta di autorizzare l’accesso e la consultazione di tutti i dati
contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili, nella misura in
cui fossero necessari per l’esercizio dei diritti quali azionista, domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che
il Pretore con decisione 23/25 febbraio 2021
ha respinto nella misura in cui era ricevibile;
appellante l'istante con
appello 15 marzo 2020 (recte: 2021), con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
osservazioni (recte: risposta) 9 aprile 2021
ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 è
proprietaria del 15% delle azioni di AO 1, società il cui scopo consiste in particolare nella “gestione
patrimoniale” e nella
“consulenza finanziaria per clientela
individuale e per investimenti collettivi di capitale” (doc. B).
2. Il 19 luglio 2019
(doc. C) si è svolta l’assemblea generale ordinaria di AO 1,
in occasione della quale, tra le altre cose, è stato approvato, con
l’astensione di AP 1, il bilancio relativo all’esercizio 2018 ed è stato pure
approvato, all’unanimità, il rapporto di revisione.
Con scritto 24 luglio 2019
(doc. D) AP 1, preso atto della perdita molto importante realizzata in
quell’esercizio, ha chiesto al consiglio d’amministrazione, con riferimento
alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e
legali” e “altri costi operativi”, di “poter visionare … i vari
giustificativi relativi al dettaglio di codeste voci”. Con lettera 4
settembre 2019 (doc. G) il consiglio d’amministrazione ha respinto la sua
richiesta, evocando la tutela del segreto aziendale (visti anche i “dissapori”
che avrebbero potuto indurre la richiedente a “optare per altri lidi”),
osservando di non voler creare un precedente e rilevando come la domanda fosse
generica e non citasse problematiche specifiche.
Con scritto 13 settembre
2019 (doc. H) AP 1 ha riproposto la sua precedente richiesta di “accedere ai
dati contabili (con schede contabili) dell’esercizio 2018”. La richiesta è stata
respinta dal consiglio d’amministrazione il 16 settembre 2019 (doc. I) per le
ragioni già esposte in precedenza.
3. Con istanza 17
settembre 2020, promossa in procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 7 CPC), AP
1, ritenendo ingiustificate le ragioni addotte dal consiglio d’amministrazione
negli scritti di cui ai doc. G e I, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di far ordine al
consiglio d’amministrazione e/o all’assemblea generale di quest’ultima, in forza
dell’art. 697 cpv. 3 e 4 CO, “di autorizzare l’accesso e la consultazione di
tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili,
nella misura in cui siano necessari per l’esercizio dei diritti quali azionista”.
La convenuta si è
integralmente opposta all’istanza.
4. Con decisione 23/25
febbraio 2021 il Pretore ha respinto l’istanza nella misura in cui era
ricevibile, ponendo le spese processuali di fr. 350.- a carico dell’istante,
tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.
5. Con l’appello 15
marzo 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 9 aprile
2021, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
6. Giusta l’art. 697
cpv. 3 CO i libri e la corrispondenza della società (concetti questi che devono
essere interpretati in senso estensivo, cfr. DTF 132 III 71 consid. 1.2)
possono essere consultati da ogni azionista in virtù di un’autorizzazione
espressa dell’assemblea generale o di una decisione del consiglio
d’amministrazione; questo diritto dell’azionista va riconosciuto sempreché i
segreti d’affari della società siano salvaguardati e, analogamente a quanto
stabilito dal cpv. 2 della disposizione, nella misura in cui la consultazione è
necessaria per l’esercizio dei diritti del richiedente. Se la consultazione è
rifiutata in modo ingiustificato, l’azionista, in virtù dell’art. 697 cpv. 4
CO, ha la possibilità di rivolgersi al giudice competente.
L’accettazione e il
rifiuto alla consultazione sono decisi dall’assemblea generale rispettivamente
dal consiglio d’amministrazione in base al loro libero apprezzamento. In caso
di rifiuto alla consultazione, il giudice chiamato in causa dall’azionista deve
unicamente stabilire se i motivi alla base dello stesso siano materialmente
sostenibili (DTF 132 III 71 consid. 1.1; TF 4A_655/2016 del 15 marzo 2017
consid. 5.2, 4A_561/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 6.1).
7. Il Pretore ha
innanzitutto ritenuto che il presupposto processuale dell’interesse degno di
protezione dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC non fosse dato, concludendo per
l’irricevibilità in ordine dell’istanza. L’istante si era in effetti riferita
ai diritti dell’azionista in modo generico, senza aver mai specificato in modo
concreto le finalità pratiche di un tale accesso, e non aveva definito quali
sarebbero stati gli atti specifici che avrebbe inteso consultare, tanto più che
il bilancio relativo all’esercizio 2018 era stato approvato, sia pure con la
sua astensione, e il relativo rapporto di revisione era invece stato approvato
all’unanimità. In tal senso non si palesava in capo alla stessa un interesse
personale, attuale e pratico, per altro neppure sufficientemente allegato.
Il giudice di prime cure
ha in ogni caso aggiunto che l’assoluto grado di genericità e di astrazione
della domanda avrebbe altresì comportato la reiezione dell’istanza nel merito,
anche laddove fosse stata ricevibile. Innanzitutto l’allegazione dell’istante
secondo cui essa, analizzando il bilancio relativo all’esercizio 2018, avrebbe
constatato una perdita molto importante concernente le tre voci “spese per
pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali” e “altri costi
operativi” non era stata suffragata da alcun elemento documentale, per cui non
era possibile stabilire se e in che misura tale perdita si fosse effettivamente
realizzata; per altro il bilancio 2018 e il relativo rapporto di revisione
erano già stati approvati in occasione dell’assemblea generale ordinaria del 19
luglio 2019. Inoltre l’istante non aveva indicato in che altro modo la
consultazione le sarebbe stata necessaria per l’esercizio dei suoi diritti
quale azionista e, specularmente, non aveva spiegato in che modo la mancata
autorizzazione alla consultazione le avrebbe precluso l’esercizio di tali
diritti. Oltretutto la convenuta aveva evidenziato in modo convincente e
documentato come l’istante non fosse legata alla società solo in ragione della
sua qualità di azionista, ma anche quale dipendente della stessa (cfr. doc. 2)
e quale amministratrice di una società, denominata C__________ __________ SA,
legata a quest’ultima con un contratto di mediazione (doc. 3), per cui non si
poteva neppure escludere che la consultazione potesse essere in realtà
finalizzata a uno scopo diverso da quello di permettere l’esercizio dei diritti
dell’azionista. In tali circostanze non risultava che il consiglio
d’amministrazione della convenuta avesse rifiutato in modo ingiustificato la
richiesta di consultazione dell’istante.
8. In questa sede
l’istante ha innanzitutto sostenuto che il presupposto processuale
dell’interesse degno di protezione era chiaramente dato. Essa ha evidenziato
che la sua astensione dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
2018, che si era pacificamente concluso con una perdita di fr. 496'972.34 (con
tra l’altro un ingiustificato aumento di oltre fr. 80'000.- della posizione “spese
per pubblicità e rappresentanza”), era la conseguenza del fatto di non avere “in
chiaro la situazione del bilancio del 2018 …, non possedendo le necessarie
informazioni atte ad esercitare adeguatamente il proprio diritto di voto, con
la concreta preoccupazione, inoltre, di essere presumibilmente parte
danneggiata e rispettivamente nella posizione di intentare gioco forza
un’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi” (appello
p. 4 seg.), ed ha poi concluso che: “a) in primo luogo, … si è astenuta
dall’approvazione del bilancio 2018 a fronte delle perdite riguardanti le voci
di “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e legali”, e “altri
costi operativi”, e per questo motivo intendeva chiedere i relativi
giustificativi. Questo punto è alla base delle sue successive richieste.
Inoltre la presa di posizione del Pretore in merito al grado di genericità e di
astrazione della domanda formulata … non può essere condivisa, poiché la
mancanza di informazioni relative alle perdite consistenti dell’esercizio 2018
non ha permesso … di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di voto,
motivo per cui si era astenuta”; “b) in secondo luogo, … il fatto che …
abbia approvato il rapporto di revisione è irrilevante”; e “c) in terzo
luogo, … è azionista del 15%. Ne deriva che il bene personale protetto è
rappresentato dalla specifica perdita del valore commerciale delle azioni da
lei detenute” (appello p. 5).
Essa ha quindi aggiunto
che l’istanza era senz’altro fondata anche nel merito. Dopo aver rammentato
che, in base alla giurisprudenza (DTF 132 III 71), “con particolare
riferimento alla regolamentazione … di cui all’art. 697 CO … esiste una
naturale presunzione a favore dell’azionista” in merito all’onere della
prova
(appello p. 6) per cui anche una richiesta generica sarebbe
sufficiente, ha ribadito che l’istanza, volta a “verificare se come nel caso
di specie le perdite siano fisiologiche o dovute ad una presunta cattiva
gestione” e messa in atto anche “in vista di una possibile cessione
delle proprie azioni” (appello p. 7), era più che mai motivata e degna di
protezione, alla luce degli insufficienti documenti e informazioni che sino ad
oggi le erano stati messi a disposizione. Erano in ogni caso “generiche le
motivazioni di controparte su una presunta esistenza di pericolo di interessi
aziendali a fronte della richiesta avanzata” e “anche le motivazioni
addotte”
sul tema
“dal giudice di prima istanza si basano
su presunzioni che non possono essere accolte” (appello p. 8). Del tutto
irrilevante era infine il fatto che essa fosse titolare di C__________ __________
SA.
9. L’appello è fondato
in larga misura su allegazioni nuove, mai addotte nella sede pretorile (e per
altro nemmeno comprovate), che non possono essere prese in considerazione per
il giudizio. È segnatamente per la prima volta solo in questa sede, e con ciò
in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’istante ha preteso che la sua
richiesta di consultazione si sarebbe imposta per la sua preoccupazione “di
essere presumibilmente parte danneggiata e rispettivamente nella posizione di
intentare gioco forza un’azione di responsabilità nei confronti degli organi
direttivi” e “in vista di una possibile cessione delle proprie azioni”.
Ed è pure per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito, che
essa ha esposto l’entità della perdita realizzata nell’esercizio 2018 e
dell’aumento riscontrato, sempre in quell’esercizio, nella posizione “spese per
pubblicità e rappresentanza”.
10. Ciò detto, si osserva
innanzitutto che dal fatto che l’istante, nel suo petitum, non si fosse
limitata a chiedere di far ordine alla controparte di autorizzare “l’accesso
e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le
relative schede contabili” ma avesse aggiunto che ciò s’imponeva “nella
misura in cui siano necessari per l’esercizio dei diritti quali azionista”,
il giudice di prime cure non poteva assolutamente concludere, se non cadendo in
un eccesso di formalismo, che essa nell’occasione avesse inteso limitare in un
qualche modo e meglio proprio in quest’ultima misura l’estensione della sua richiesta
di consultazione “di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative
schede contabili”, ciò che oltretutto - come si vedrà più avanti (consid.
11.1) - l’avrebbe poi obbligata a illustrare e a dimostrare il buon fondamento
di questo ulteriore limite.
In realtà, l’aggiunta in
questione altro non era che la copiatura più o meno letterale di quanto
stabilito dall’art. 697 cpv. 2 CO (disposizione secondo cui i ragguagli sugli
affari della società devono essere dati “nella misura in cui sono necessari
per l’esercizio dei diritti dell’azionista”), che - come detto (consid. 6)
- risultava applicabile per analogia anche per quanto riguardava la
consultazione dei libri e della corrispondenza della società ai sensi dell’art.
697 cpv. 3 e 4 CO. In definitiva, con quell’aggiunta, priva di qualsiasi
portata pratica, l’istante aveva dunque solo inteso fare riferimento, senza che
ciò fosse necessario o di particolare utilità, alle condizioni di legge che le
avrebbero permesso di ottenere tutela giurisdizionale.
11. Appurato così che in
sostanza l’istante, nonostante l’aggiunta inserita nel petitum, aveva
unicamente chiesto di far ordine alla controparte di autorizzare “l’accesso
e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, con le
relative schede contabili” senza aver in alcun modo limitato l’estensione
della sua richiesta,
si tratta qui di seguito di stabilire
se il
giudizio con cui il Pretore ha concluso per la reiezione dell’istanza (così
intesa) nella misura in cui era ricevibile possa essere confermato.
11.1. Per il giudice di prime
cure, l’istanza doveva in primo luogo essere disattesa siccome l’istante non
aveva specificato quali sarebbero stati in concreto i diritti d’azionista (che,
per giurisprudenza invalsa, dovevano in particolare concernere il voto [approvazione
dei conti annuali, ripartizione degli utili, elezioni e discarico],
l’istituzione di una verifica speciale, l’opposizione alle decisioni
dell’assemblea generale, l’avvio di un’azione di responsabilità e la vendita di
azioni, cfr. DTF 132 III 71 consid. 1.3; TF 4A_36/2010 del 20 aprile 2010
consid. 3.1) per il cui esercizio sarebbe stato necessario concederle l’accesso
e la consultazione di tutti i dati contabili dell’esercizio 2018, e dunque il
suo interesse alla tutela giurisdizionale.
L’argomentazione non può
essere condivisa. Come evidenziato nell’appello, l’azionista a cui è stata
rifiutata la consultazione dei libri e della corrispondenza della società, pur
essendo gravato dell’onere di provare la necessità della sua successiva
iniziativa giudiziaria, non è tuttavia tenuto a fornire in causa una prova
particolare in tal senso qualora la sua richiesta di consultazione possa in
generale essere considerata necessaria ed esigibile da un “azionista medio
ragionevole” (cfr. DTF 132 III 71 consid. 1.3.1, che in un caso del genere
ammette l’esistenza di una presunzione naturale a favore dell’azionista). Nel
caso di specie la richiesta di consultazione dell’istante, avente per oggetto i
dati contabili dell’esercizio 2018 della convenuta, rientrava incontestabilmente
in tale ambito, anche perché le informazioni così richieste erano idonee ad
influenzare il suo voto sul discarico e sulla rielezione del consiglio
d’amministrazione, rispettivamente erano rilevanti in vista dell’istituzione di
una verifica speciale, dell’avvio di un’azione di responsabilità nei confronti
degli organi o ancora della valutazione del valore delle azioni da lei detenute
(cfr. TF 4C.234/2002 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.3). Poco importa invece, a
tale proposito, se il bilancio relativo all’esercizio 2018 fosse già stato
approvato, ancorché con l’astensione dell’istante, e il rapporto di revisione fosse
già stato approvato all’unanimità (cfr. per analogia TF 4C.234/2002 del 4
giugno 2003 consid. 4.2.3).
11.2. Per
il giudice di prime cure, l’istanza doveva comunque essere disattesa anche per
il fatto che la convenuta aveva giustificatamente opposto all’istante
l’argomento della genericità della richiesta e della tutela dei suoi segreti
aziendali.
L’argomentazione non può
nuovamente essere condivisa. Pur essendo vero che la giurisprudenza ha già
avuto modo di confermare, sia pure in una fattispecie ben diversa, la
sostenibilità di un’obiezione di questo genere, relativa in pratica
all’estensione della consultazione richiesta (cfr. TF 4C.234/2002 del 4 giugno
2003 consid. 6.4.2 e 6.4.3, in cui è stato precisato che su quel tema, a
dipendenza delle circostanze, il tribunale potrebbe persino accontentarsi di
fondarsi su mere allegazioni della società, sempre che siano state rese almeno
verosimili), è però altrettanto vero che nel caso concreto la convenuta, essendosi
limitata a far riferimento a non meglio precisati “dissapori” tra le
parti che avrebbero potuto indurre l’istante a “optare per altri lidi”
(doc. G), non aveva assolutamente reso verosimile l’esistenza di un suo segreto
aziendale effettivamente minacciato e soprattutto la conseguente necessità
della sua tutela a fronte del comportamento adottato dalla controparte. Il
fatto che il giudice di prime cure nella sua decisione abbia ritenuto che dalla
circostanza che l’istante fosse pure stata dipendente della società e
amministratrice di C__________ __________ SA non si poteva escludere che la
consultazione richiesta dall’istante potesse essere finalizzata a uno scopo
diverso da quello di permettere l’esercizio dei diritti dell’azionista è ben
lungi dal dimostrare che una tale eventualità fosse tuttavia stata
effettivamente resa verosimile.
11.3. Non avendo l’istante
spiegato per quali ragioni e con quali finalità, invece di limitare - come
fatto negli scritti di cui ai doc. D e H - la sua richiesta di consultazione
alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese amministrative e
legali” e “altri costi operativi” contenute nel bilancio relativo all’esercizio
2018, le uniche da lei ritenute problematiche (cfr. istanza p. 3, appello p. 5
e 7), aveva in seguito ritenuto di estenderla giudizialmente a “tutti i dati
contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede contabili”, la sua
domanda può tuttavia trovare accoglimento solo limitatamente a quelle tre voci.
12. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’istanza e dell’appello dell’istante,
che alla convenuta dev’essere fatto ordine di autorizzare l’accesso e la
consultazione dei dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede
contabili, relativi alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”, “spese
amministrative e legali” e “altri costi operativi”.
Le spese giudiziarie di
entrambi i gradi di giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso superiore
a fr. 30'000.- (l’istante avendo in questa sede indicato che nell’esercizio
2018, in cui sarebbe stata realizzata una perdita di fr. 496'972.34, già le
sole “spese per pubblicità e rappresentanza” sarebbero ingiustificatamente
lievitate di oltre fr. 80'000.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 15 marzo
2021 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 23/25 febbraio 2021 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:
1. L’istanza è parzialmente
accolta.
§
È fatto ordine a AO 1
di autorizzare l’accesso e la
consultazione dei dati contabili dell’esercizio 2018, con le relative schede
contabili, relativi alle tre voci “spese per pubblicità e rappresentanza”,
“spese amministrative e legali” e “altri costi operativi”.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 350.- sono poste carico
delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Le spese
processuali d’appello di fr. 500.- sono poste carico delle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).