12.2021.43
Giudizio di rinvio del TF - spese e ripetibili
8 aprile 2021Italiano5 min
il rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la completazione
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.43
Rinvio TF
Lugano
8 aprile 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudici:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.40 della Pretura del Distretto di Bellinzona -
promossa con petizione 24 dicembre 2015 da
AP
1
rappr.
da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'104'525.- oltre
interessi al 5% dal 20 agosto 2008, domanda che il Pretore aggiunto con
decisione 23 settembre 2016, accogliendo
un’eccezione sollevata in via preliminare, ha respinto;
appellante l'attrice con
appello 26 ottobre 2016, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato
giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto affinché procedesse con le
proprie incombenze, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 9 dicembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
ed ora in materia di spese e ripetibili della sede cantonale
a seguito della sentenza 2C_371/2018 emanata il 19 febbraio 2021 dalla II Corte
di diritto pubblico del Tribunale federale, che, in accoglimento del ricorso in
materia di diritto pubblico interposto dall’attrice, ha annullato la sentenza
d’appello 12 marzo 2018 (inc. n. 12.2016.177);
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
nell’ambito della causa (inc. n. OR.2015.40) promossa il 24 dicembre 2015 da AP 1 nei confronti della AO 1 e volta
ad ottenere la sua condanna al pagamento
di fr. 15'104'525.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2008, con decisione 23
settembre 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, in accoglimento dell’eccezione di perenzione della pretesa attorea sollevata
in via preliminare dalla convenuta (art. 125 lett. a CPC), ha respinto la
petizione, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 500.- a carico
dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 8'000.- per
ripetibili;
che con appello 26 ottobre
2016, avversato dalla convenuta con risposta 9 dicembre 2016, l’attrice ha
chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al
Pretore aggiunto affinché procedesse con le proprie incombenze, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che
con decisione 12 marzo 2018 (inc. n. 12.2016.177) questa Camera ha respinto
l’appello 26 ottobre 2016, ponendo le spese processuali di fr. 40'000.- a
carico dell’appellante, obbligata altresì a rifondere alla controparte fr.
30'000.- per ripetibili;
che
con sentenza 2C_371/2018 del 19 febbraio 2021 la II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale, adita su ricorso in materia di diritto pubblico
dell’attrice, ha annullato il giudizio d’appello e ha rinviato la causa al
Pretore aggiunto “affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi
dopo aver esperito gli atti istruttori mancanti”, rinviando nel contempo la
causa a questa Camera “affinché decida di nuovo su spese e ripetibili per la
sede cantonale”;
che
Fatti
il rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la completazione
dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio sull’eccezione comporta
necessariamente che la sua decisione 23
settembre 2016 sia ormai
stata annullata e con ciò che l’appello 26
ottobre 2016, volto
ad ottenere un tale esito, sia stato accolto;
che
a questo punto si tratta dunque di decidere sulle spese giudiziarie della
procedura d’appello, ritenuto che per la loro quantificazione fanno stato
Considerandi
le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 CPC), mentre che la loro ripartizione
avviene, di regola, in base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nel
caso di specie, per la commisurazione delle spese giudiziarie della procedura di
secondo grado si danno qui per riprodotte le considerazioni esposte al consid.
10.
della decisione 12 marzo 2018, che possono essere qui confermate, in cui le spese
processuali erano state quantificate in fr. 40'000.- e le ripetibili in fr.
30'000.-; visto l’esito dell’appello, ad essere integralmente soccombente è
invece ora la convenuta;
che
la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante
importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106
segg. CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. Le spese processuali della procedura
d’appello (inc. n. 12.2016.177) di fr. 40'000.- sono poste a carico
dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 30'000.- per ripetibili.
2. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello
Stato è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF).