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Decisione

12.2021.43

Giudizio di rinvio del TF - spese e ripetibili

8 aprile 2021Italiano5 min

il rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la completazione

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.43

Rinvio TF

Lugano

8 aprile 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudici:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.40 della Pretura del Distretto di Bellinzona -

promossa con petizione 24 dicembre 2015 da

AP

1

rappr.

da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'104'525.- oltre

interessi al 5% dal 20 agosto 2008, domanda che il Pretore aggiunto con

decisione 23 settembre 2016, accogliendo

un’eccezione sollevata in via preliminare, ha respinto;

appellante l'attrice con

appello 26 ottobre 2016, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato

giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto affinché procedesse con le

proprie incombenze, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 9 dicembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

ed ora in materia di spese e ripetibili della sede cantonale

a seguito della sentenza 2C_371/2018 emanata il 19 febbraio 2021 dalla II Corte

di diritto pubblico del Tribunale federale, che, in accoglimento del ricorso in

materia di diritto pubblico interposto dall’attrice, ha annullato la sentenza

d’appello 12 marzo 2018 (inc. n. 12.2016.177);

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

nell’ambito della causa (inc. n. OR.2015.40) promossa il 24 dicembre 2015 da AP 1 nei confronti della AO 1 e volta

ad ottenere la sua condanna al pagamento

di fr. 15'104'525.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2008, con decisione 23

settembre 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, in accoglimento dell’eccezione di perenzione della pretesa attorea sollevata

in via preliminare dalla convenuta (art. 125 lett. a CPC), ha respinto la

petizione, ponendo la

tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 500.- a carico

dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 8'000.- per

ripetibili;

che con appello 26 ottobre

2016, avversato dalla convenuta con risposta 9 dicembre 2016, l’attrice ha

chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al

Pretore aggiunto affinché procedesse con le proprie incombenze, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che

con decisione 12 marzo 2018 (inc. n. 12.2016.177) questa Camera ha respinto

l’appello 26 ottobre 2016, ponendo le spese processuali di fr. 40'000.- a

carico dell’appellante, obbligata altresì a rifondere alla controparte fr.

30'000.- per ripetibili;

che

con sentenza 2C_371/2018 del 19 febbraio 2021 la II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale, adita su ricorso in materia di diritto pubblico

dell’attrice, ha annullato il giudizio d’appello e ha rinviato la causa al

Pretore aggiunto “affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi

dopo aver esperito gli atti istruttori mancanti”, rinviando nel contempo la

causa a questa Camera “affinché decida di nuovo su spese e ripetibili per la

sede cantonale”;

che

Fatti

il rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la completazione

dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio sull’eccezione comporta

necessariamente che la sua decisione 23

settembre 2016 sia ormai

stata annullata e con ciò che l’appello 26

ottobre 2016, volto

ad ottenere un tale esito, sia stato accolto;

che

a questo punto si tratta dunque di decidere sulle spese giudiziarie della

procedura d’appello, ritenuto che per la loro quantificazione fanno stato

Considerandi

le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 CPC), mentre che la loro ripartizione

avviene, di regola, in base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nel

caso di specie, per la commisurazione delle spese giudiziarie della procedura di

secondo grado si danno qui per riprodotte le considerazioni esposte al consid.

10.

della decisione 12 marzo 2018, che possono essere qui confermate, in cui le spese

processuali erano state quantificate in fr. 40'000.- e le ripetibili in fr.

30'000.-; visto l’esito dell’appello, ad essere integralmente soccombente è

invece ora la convenuta;

che

la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante

importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106

segg. CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. Le spese processuali della procedura

d’appello (inc. n. 12.2016.177) di fr. 40'000.- sono poste a carico

dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 30'000.- per ripetibili.

2. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello

Stato è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF).