12.2021.44
Scioglimento per lacune organizzative
31 maggio 2021Italiano6 min
di Lugano, sezione 3, è annullata e la
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Incarto n.
12.2021.44
Lugano
31 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.664
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 4
febbraio 2021 da
CO
1
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di
revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 8 marzo 2021, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con appello 22 marzo 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato
giudizio, protestando spese e ripetibili;
preso atto dello scritto 1° aprile 2021 dell’istante;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 4 febbraio
2021 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura della Giurisdizione di Lugano, sezione 3, la societàAP 1, chiedendo che
nei confronti della stessa, che era priva di un ufficio di revisione abilitato
e non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 segg. CO), e invano
diffidata, con raccomandata del 13 novembre 2020 (doc. B), a ripristinare entro
30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 vORC), fossero adottate le
misure necessarie (art. 154 cpv. 3 vORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che l’8 febbraio 2021 il Pretore, in
applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un
ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (in
particolare per nominare un ufficio di revisione abilitato o per procedere come
all’art. 727a CO), pena lo scioglimento della società e la sua messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che,
preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il
termine, con decisione 8 marzo 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b
cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha
ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr.
300.- (dispositivo n. 2);
che
con l’appello 22 marzo 2021, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di
annullare il querelato giudizio con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado, rilevando di avere
ripristinato la situazione legale con la nomina dell’organo di revisione, e
producendo i relativi documenti;
che
con scritto 1° aprile 2021 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente
provveduto a ripristinare la situazione legale, avendo nominato un nuovo ufficio
di revisione, debitamente iscritto a RC il 23 marzo 2021;
che
nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento
della stessa e di ordinarne la liquidazione in via di fallimento era
ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non
aveva dato seguito né alla richiesta dell’istante di ripristinare la situazione
legale formulata con la raccomandata del 13 novembre 2020 (doc. B), né alla
diffida pretorile 8 febbraio 2021 con cui le era stato assegnato un ultimo
termine di 20 giorni per agire in tal senso, per cui da questo comportamento il
giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure
avrebbe dato seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina
dell’organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio
2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);
che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe
idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che
questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come
risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si
tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con
ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 22 marzo
2021 la convenuta ha notificato l’iscrizione della nomina del nuovo ufficio di
revisione e, come confermato anche dall’URC nel suo scritto 1° aprile 2021, la
situazione legale è stata in tal modo ripristinata;
che,
in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e
non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere
stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013
4A_560/2012 consid. 3.1);
che
le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-,
pari al capitale sociale della convenuta (estratto RC agli atti; TF 19 agosto
2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010
4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la
soccombenza (art. 106 CPC);
che
nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo
principio;
che
la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto
essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di
fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e
108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa
inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22
novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4;
II CCA 18 giugno 2020 inc. 12.2020.54 con riferimenti);
che
in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei
considerandi che precedono;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107
cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG
decide: 1. L’appello 22
marzo 2021 di AP 1 è evaso nel
senso
che la decisione 8 marzo 2021 del Pretore della Giurisdizione
Fatti
di Lugano, sezione 3, è annullata e la
causa di cui all’istanza 4 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio
è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.
2. Le spese processuali
d’appello di fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Considerandi
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).