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Decisione

12.2021.44

Scioglimento per lacune organizzative

31 maggio 2021Italiano6 min

di Lugano, sezione 3, è annullata e la

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.44

Lugano

31 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.664

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 4

febbraio 2021 da

CO

1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente l’adozione delle

misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di

revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata;

nell’ambito della quale il

Pretore, con decisione 8 marzo 2021, ha accolto l'istanza, pronunciando lo

scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta

con appello 22 marzo 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato

giudizio, protestando spese e ripetibili;

preso atto dello scritto 1° aprile 2021 dell’istante;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con istanza 4 febbraio

2021 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla

Pretura della Giurisdizione di Lugano, sezione 3, la societàAP 1, chiedendo che

nei confronti della stessa, che era priva di un ufficio di revisione abilitato

e non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 segg. CO), e invano

diffidata, con raccomandata del 13 novembre 2020 (doc. B), a ripristinare entro

30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 vORC), fossero adottate le

misure necessarie (art. 154 cpv. 3 vORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che l’8 febbraio 2021 il Pretore, in

applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un

ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (in

particolare per nominare un ufficio di revisione abilitato o per procedere come

all’art. 727a CO), pena lo scioglimento della società e la sua messa in

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che,

preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il

termine, con decisione 8 marzo 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b

cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha

ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr.

300.- (dispositivo n. 2);

che

con l’appello 22 marzo 2021, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di

annullare il querelato giudizio con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado, rilevando di avere

ripristinato la situazione legale con la nomina dell’organo di revisione, e

producendo i relativi documenti;

che

con scritto 1° aprile 2021 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente

provveduto a ripristinare la situazione legale, avendo nominato un nuovo ufficio

di revisione, debitamente iscritto a RC il 23 marzo 2021;

che

nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento

della stessa e di ordinarne la liquidazione in via di fallimento era

ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non

aveva dato seguito né alla richiesta dell’istante di ripristinare la situazione

legale formulata con la raccomandata del 13 novembre 2020 (doc. B), né alla

diffida pretorile 8 febbraio 2021 con cui le era stato assegnato un ultimo

termine di 20 giorni per agire in tal senso, per cui da questo comportamento il

giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure

avrebbe dato seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina

dell’organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio

2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);

che

resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la

situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura

ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe

idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune

nell’organizzazione (Lorandi,

Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu

Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.

12.2011.206);

che

questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come

risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si

tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con

ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 22 marzo

2021 la convenuta ha notificato l’iscrizione della nomina del nuovo ufficio di

revisione e, come confermato anche dall’URC nel suo scritto 1° aprile 2021, la

situazione legale è stata in tal modo ripristinata;

che,

in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e

non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere

stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013

4A_560/2012 consid. 3.1);

che

le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-,

pari al capitale sociale della convenuta (estratto RC agli atti; TF 19 agosto

2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010

4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la

soccombenza (art. 106 CPC);

che

nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo

principio;

che

la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto

essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di

fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la

situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e

108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa

inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22

novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4;

II CCA 18 giugno 2020 inc. 12.2020.54 con riferimenti);

che

in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei

considerandi che precedono;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107

cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG

decide: 1. L’appello 22

marzo 2021 di AP 1 è evaso nel

senso

che la decisione 8 marzo 2021 del Pretore della Giurisdizione

Fatti

di Lugano, sezione 3, è annullata e la

causa di cui all’istanza 4 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio

è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.

2. Le spese processuali

d’appello di fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Considerandi

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).