12.2021.47
Lavoro - differenze salariali CNM - danno cagionato dal lavoratore
9 novembre 2021Italiano9 min
anni di attività nella classe C e di versare loro le dovute differenze salariali”
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.47
Lugano
9 novembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.442
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17
dicembre 2019 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'044.62 oltre interessi al 5%
dal 1° maggio 2019;
domanda avversata dalla controparte,
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 22
febbraio 2021 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di
fr. 1'200.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019;
appellante l'attore con
appello 22 marzo 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 2'862.83 oltre interessi
al 5% dal 1° maggio 2019, protestando le ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 15 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 è stato
assunto dall’impresa di costruzioni AO 1, a tempo indeterminato con effetto dal
1° maggio 2011, quale manovale con qualifica C e con uno stipendio orario lordo
iniziale di fr. 26.20, pari a uno stipendio mensile lordo, dovuto per 13
mensilità, di fr. 4'506.40 (doc. A).
Il rapporto di lavoro si
è concluso il 30 aprile 2019 (doc. B).
2. Con petizione 17
dicembre 2019 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in
giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 16'044.62 oltre interessi al 5% dal
1° maggio 2019. Egli, in sintesi, ha preteso la restituzione delle trattenute
salariali effettuate dalla controparte nel gennaio e nel febbraio 2019 per i
danni da lui arrecati a un camion (fr. 2'000.-) e l’attribuzione, per il
periodo dal 2016 al 2019, delle differenze salariali dovute al fatto di non
essere stato classificato quale lavoratore edile con qualifica B, nonché del
salario per il tempo in cui la controparte non aveva garantito le ore del
calendario annuale di lavoro notificato alla Commissione paritetica cantonale
(fr. 14'044.62).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 22 febbraio 2021, ha parzialmente accolto la petizione, condannando
la convenuta al pagamento di fr. 1'200.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio
2019, senza prelevare tassa di giustizia e spese, e obbligando l’attore a
rifondere alla controparte fr. 2’500.- a titolo di ripetibili. Egli ha in
sostanza riconosciuto all’attore, per altro in misura ridotta, solo la pretesa
volta alla restituzione delle trattenute salariali effettuate dalla convenuta per
Fatti
i danni da lui arrecati a un suo camion.
4. Con l’appello 22
marzo 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 15 ottobre
2021, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
condannare la convenuta al pagamento di fr. 2'862.83 oltre interessi al 5% dal
1° maggio 2019, protestando le ripetibili di entrambe le sedi.
Egli ha ribadito di poter
pretendere fr. 1'266.13 per differenze salariali per il periodo dal 1° al 30
aprile 2019 e fr. 1'596.70 a titolo di restituzione delle trattenute salariali
effettuate dalla convenuta per i danni da lui arrecati a un suo camion.
5. Sulla prima pretesa,
si osserva che l’attore, sempre retribuito dalla convenuta quale manovale con
qualifica C (cfr. i conteggi paga nel plico doc. F), può senz’altro essere
seguito laddove ha postulato, dal 1° gennaio 2019 - ossia dal momento in cui
era stato retroattivamente classificato quale lavoratore edile con qualifica B
- al 30 aprile 2019, le relative differenze salariali. È in effetti solo a
seguito della comunicazione, con cui il 25 settembre 2019 la Commissione
paritetica cantonale aveva chiesto “a far tempo dal 1° gennaio 2019 … di
attribuire la classe salariale B ai vostri dipendenti che contano tre o più
anni di attività nella classe C e di versare loro le dovute differenze salariali”
(doc. 8 p. 1), che la convenuta, come da lei ammesso in causa (risposta p. 5 e
conclusioni p. 6), il 7 ottobre 2019 aveva risposto “riconosciamo purtroppo
il nostro errore di non avere comunicato le qualifiche e di conseguenza la
mancata promozione del nostro ex dipendente AP 1, per l’anno 2019” (doc. 8 p.
2). Il fatto che in quest’ultima missiva essa, come pure da lei ammesso in
causa (risposta p. 5 e conclusioni p. 6), abbia aggiunto che “nel frattempo
abbiamo già allestito le buste paga corrette di gennaio / febbraio / marzo e
aprile 2019 … non abbiamo ancora eseguito il versamento perché con il signor AP
1 abbiamo una causa aperta in Pretura … Non appena sarà risolta la vertenza
giudiziaria vedremo di sboccare il tutto” dimostra inequivocabilmente come
le differenze salariali, da lei dovute, non siano ancora state corrisposte all’attore.
Contrariamente
a quanto indicato in questa sede dalle parti, le differenze salariali da
attribuire all’attore per quel periodo non ammontano però né ai fr. 1'266.13 da
lui rivendicati né ai fr. 348.70 proposti dalla controparte. Visto che l’attore
nel 2019 aveva uno stipendio orario di fr. 27.10 (cfr. il conteggio paga di aprile 2019 nel plico doc. F) e
che lo stipendio orario minimo in Ticino per un lavoratore edile con qualifica
B era di fr. 28.75 (cfr. art. 41 cpv. 2 e appendice 9 del CNM 2019-2022; Decreto
del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CNM, in:
FF 2019 p. 1252 e 1254), con una differenza cioè
di fr. 1.65, le sue spettanze possono in effetti essere quantificate, applicando
i criteri risultanti dal conteggio paga di aprile 2019 (nel plico doc. F), in complessivi
Considerandi
fr. 1'041.94 (627 h x 1.65 fr. = fr. 1'034.55 + indennità festivi 3% fr. 31.03
+ indennità vacanze 10.6% fr. 109.66 + indennità tredicesima 8.33% fr. 86.17 -
oneri sociali 21.215% fr. 219.47).
6.
Sulla
seconda pretesa, è a ragione che l’attore ha chiesto di aumentare di fr. 396.70
la somma, di fr. 1'200.-, che doveva essergli restituita sulle trattenute
salariali effettuate dalla convenuta per i danni da lui arrecati a un suo camion.
In questa sede è ormai
pacifico che, per il danno arrecato al camion della convenuta, all’attore possa
essere caricato solo circa il 10% del suo ammontare. Sennonché, contrariamente
a quanto ritenuto nella decisione pretorile, quel danno non è stato di fr.
7'931.40 (due volte fr. 3'965.70) ma solo di fr. 3'965.70.
A parte il fatto che la
stessa convenuta in sede conclusionale aveva ammesso che il danno comprovato al
camion era di fr. 3'965.70 (conclusioni p. 6, con riferimento ai doc. 4, 11 [recte:
10] e 12 [recte: 11]) ed è quindi malvenuta a sostenere ora l’erroneità di
quella sua ammissione, va osservato che agli atti è stata versata un’unica
fattura per le riparazioni al camion, allestita da N__________ __________, che è
proprio di fr. 3'965.70 (doc. 4).
Ora, nonostante sia vero
che la convenuta ha pure prodotto altri due documenti successivi, allestiti
sempre da N__________ __________, attestanti l’avvenuta riparazione del camion per
fr. 1'274.65 (doc. 10) e per fr. 2'691.05 (doc. 11), è però altrettanto vero
che gli stessi sono in realtà privi di rilevanza: innanzitutto i due documenti,
diversamente dal primo, non riportano né l’intestazione “fattura” né l’invito a
pagare la somma allora esposta, che non risulta essere stata ulteriormente
fatturata; essi fanno inoltre riferimento alla medesima attività esposta nella
precedente fattura (riparazione danno anteriore e parte destra del tetto) e riportano
sostanzialmente i medesimi lavori e materiali già esposti a quel momento; ma
soprattutto essi, sommati tra loro, concludono per lo stesso e identico importo
di fr. 3'965.70 fatturato a suo tempo. In definitiva, visto che da tutti e 3 i documenti
risultava che la riparazione era stata eseguita sul medesimo camion, il quale oltretutto
al momento della riparazione risultava sempre aver percorso 5044 chilometri, si
deve concludere che i doc. 10 e 11, pur riportando un numero d’ordine, una data
di entrata e una data di uscita diversi dal doc. 4, altro non sono che il
resoconto, allestito in epoca successiva, dei lavori che avevano già fatto
oggetto dell’unica fattura allestita all’indirizzo della convenuta, ossia quella
di cui al doc. 4.
7.
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che la convenuta dev’essere condannata al
pagamento di fr. 2'638.64 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019.
Le ripetibili di entrambe
le sedi vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti
(art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che quelle di secondo grado sono state
calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 1'662.83. Per
questo giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di
lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano
invece spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
8.
Atteso che la causa non pone questioni di principio e
non è di rilevante importanza, la presente decisione può essere resa da questa
Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3
LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
I. L’appello 22 marzo 2021
di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la decisione 22 febbraio 2021 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, è
così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta.
Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 2'638.64
oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019.
2.
Non
si prelevano spese processuali. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-
per ripetibili parziali.
II. Non si prelevano
spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 150.- per
ripetibili parziali d’appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).