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Decisione

12.2021.47

Lavoro - differenze salariali CNM - danno cagionato dal lavoratore

9 novembre 2021Italiano9 min

anni di attività nella classe C e di versare loro le dovute differenze salariali”

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.47

Lugano

9 novembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.442

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17

dicembre 2019 da

AP

1

rappr. da RA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 1

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'044.62 oltre interessi al 5%

dal 1° maggio 2019;

domanda avversata dalla controparte,

che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 22

febbraio 2021 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di

fr. 1'200.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019;

appellante l'attore con

appello 22 marzo 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 2'862.83 oltre interessi

al 5% dal 1° maggio 2019, protestando le ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 15 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1 è stato

assunto dall’impresa di costruzioni AO 1, a tempo indeterminato con effetto dal

1° maggio 2011, quale manovale con qualifica C e con uno stipendio orario lordo

iniziale di fr. 26.20, pari a uno stipendio mensile lordo, dovuto per 13

mensilità, di fr. 4'506.40 (doc. A).

Il rapporto di lavoro si

è concluso il 30 aprile 2019 (doc. B).

2. Con petizione 17

dicembre 2019 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in

giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per

ottenerne la condanna al pagamento di fr. 16'044.62 oltre interessi al 5% dal

1° maggio 2019. Egli, in sintesi, ha preteso la restituzione delle trattenute

salariali effettuate dalla controparte nel gennaio e nel febbraio 2019 per i

danni da lui arrecati a un camion (fr. 2'000.-) e l’attribuzione, per il

periodo dal 2016 al 2019, delle differenze salariali dovute al fatto di non

essere stato classificato quale lavoratore edile con qualifica B, nonché del

salario per il tempo in cui la controparte non aveva garantito le ore del

calendario annuale di lavoro notificato alla Commissione paritetica cantonale

(fr. 14'044.62).

La convenuta si è integralmente

opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 22 febbraio 2021, ha parzialmente accolto la petizione, condannando

la convenuta al pagamento di fr. 1'200.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio

2019, senza prelevare tassa di giustizia e spese, e obbligando l’attore a

rifondere alla controparte fr. 2’500.- a titolo di ripetibili. Egli ha in

sostanza riconosciuto all’attore, per altro in misura ridotta, solo la pretesa

volta alla restituzione delle trattenute salariali effettuate dalla convenuta per

Fatti

i danni da lui arrecati a un suo camion.

4. Con l’appello 22

marzo 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 15 ottobre

2021, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

condannare la convenuta al pagamento di fr. 2'862.83 oltre interessi al 5% dal

1° maggio 2019, protestando le ripetibili di entrambe le sedi.

Egli ha ribadito di poter

pretendere fr. 1'266.13 per differenze salariali per il periodo dal 1° al 30

aprile 2019 e fr. 1'596.70 a titolo di restituzione delle trattenute salariali

effettuate dalla convenuta per i danni da lui arrecati a un suo camion.

5. Sulla prima pretesa,

si osserva che l’attore, sempre retribuito dalla convenuta quale manovale con

qualifica C (cfr. i conteggi paga nel plico doc. F), può senz’altro essere

seguito laddove ha postulato, dal 1° gennaio 2019 - ossia dal momento in cui

era stato retroattivamente classificato quale lavoratore edile con qualifica B

- al 30 aprile 2019, le relative differenze salariali. È in effetti solo a

seguito della comunicazione, con cui il 25 settembre 2019 la Commissione

paritetica cantonale aveva chiesto “a far tempo dal 1° gennaio 2019 … di

attribuire la classe salariale B ai vostri dipendenti che contano tre o più

anni di attività nella classe C e di versare loro le dovute differenze salariali”

(doc. 8 p. 1), che la convenuta, come da lei ammesso in causa (risposta p. 5 e

conclusioni p. 6), il 7 ottobre 2019 aveva risposto “riconosciamo purtroppo

il nostro errore di non avere comunicato le qualifiche e di conseguenza la

mancata promozione del nostro ex dipendente AP 1, per l’anno 2019” (doc. 8 p.

2). Il fatto che in quest’ultima missiva essa, come pure da lei ammesso in

causa (risposta p. 5 e conclusioni p. 6), abbia aggiunto che “nel frattempo

abbiamo già allestito le buste paga corrette di gennaio / febbraio / marzo e

aprile 2019 … non abbiamo ancora eseguito il versamento perché con il signor AP

1 abbiamo una causa aperta in Pretura … Non appena sarà risolta la vertenza

giudiziaria vedremo di sboccare il tutto” dimostra inequivocabilmente come

le differenze salariali, da lei dovute, non siano ancora state corrisposte all’attore.

Contrariamente

a quanto indicato in questa sede dalle parti, le differenze salariali da

attribuire all’attore per quel periodo non ammontano però né ai fr. 1'266.13 da

lui rivendicati né ai fr. 348.70 proposti dalla controparte. Visto che l’attore

nel 2019 aveva uno stipendio orario di fr. 27.10 (cfr. il conteggio paga di aprile 2019 nel plico doc. F) e

che lo stipendio orario minimo in Ticino per un lavoratore edile con qualifica

B era di fr. 28.75 (cfr. art. 41 cpv. 2 e appendice 9 del CNM 2019-2022; Decreto

del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CNM, in:

FF 2019 p. 1252 e 1254), con una differenza cioè

di fr. 1.65, le sue spettanze possono in effetti essere quantificate, applicando

i criteri risultanti dal conteggio paga di aprile 2019 (nel plico doc. F), in complessivi

Considerandi

fr. 1'041.94 (627 h x 1.65 fr. = fr. 1'034.55 + indennità festivi 3% fr. 31.03

+ indennità vacanze 10.6% fr. 109.66 + indennità tredicesima 8.33% fr. 86.17 -

oneri sociali 21.215% fr. 219.47).

6.

Sulla

seconda pretesa, è a ragione che l’attore ha chiesto di aumentare di fr. 396.70

la somma, di fr. 1'200.-, che doveva essergli restituita sulle trattenute

salariali effettuate dalla convenuta per i danni da lui arrecati a un suo camion.

In questa sede è ormai

pacifico che, per il danno arrecato al camion della convenuta, all’attore possa

essere caricato solo circa il 10% del suo ammontare. Sennonché, contrariamente

a quanto ritenuto nella decisione pretorile, quel danno non è stato di fr.

7'931.40 (due volte fr. 3'965.70) ma solo di fr. 3'965.70.

A parte il fatto che la

stessa convenuta in sede conclusionale aveva ammesso che il danno comprovato al

camion era di fr. 3'965.70 (conclusioni p. 6, con riferimento ai doc. 4, 11 [recte:

10] e 12 [recte: 11]) ed è quindi malvenuta a sostenere ora l’erroneità di

quella sua ammissione, va osservato che agli atti è stata versata un’unica

fattura per le riparazioni al camion, allestita da N__________ __________, che è

proprio di fr. 3'965.70 (doc. 4).

Ora, nonostante sia vero

che la convenuta ha pure prodotto altri due documenti successivi, allestiti

sempre da N__________ __________, attestanti l’avvenuta riparazione del camion per

fr. 1'274.65 (doc. 10) e per fr. 2'691.05 (doc. 11), è però altrettanto vero

che gli stessi sono in realtà privi di rilevanza: innanzitutto i due documenti,

diversamente dal primo, non riportano né l’intestazione “fattura” né l’invito a

pagare la somma allora esposta, che non risulta essere stata ulteriormente

fatturata; essi fanno inoltre riferimento alla medesima attività esposta nella

precedente fattura (riparazione danno anteriore e parte destra del tetto) e riportano

sostanzialmente i medesimi lavori e materiali già esposti a quel momento; ma

soprattutto essi, sommati tra loro, concludono per lo stesso e identico importo

di fr. 3'965.70 fatturato a suo tempo. In definitiva, visto che da tutti e 3 i documenti

risultava che la riparazione era stata eseguita sul medesimo camion, il quale oltretutto

al momento della riparazione risultava sempre aver percorso 5044 chilometri, si

deve concludere che i doc. 10 e 11, pur riportando un numero d’ordine, una data

di entrata e una data di uscita diversi dal doc. 4, altro non sono che il

resoconto, allestito in epoca successiva, dei lavori che avevano già fatto

oggetto dell’unica fattura allestita all’indirizzo della convenuta, ossia quella

di cui al doc. 4.

7.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello, che la convenuta dev’essere condannata al

pagamento di fr. 2'638.64 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019.

Le ripetibili di entrambe

le sedi vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti

(art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che quelle di secondo grado sono state

calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 1'662.83. Per

questo giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di

lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano

invece spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

8.

Atteso che la causa non pone questioni di principio e

non è di rilevante importanza, la presente decisione può essere resa da questa

Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3

LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

I. L’appello 22 marzo 2021

di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 22 febbraio 2021 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, è

così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta.

Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 2'638.64

oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2019.

2.

Non

si prelevano spese processuali. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-

per ripetibili parziali.

II. Non si prelevano

spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 150.- per

ripetibili parziali d’appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).