12.2021.5
Provvedimento cautelare, trasferimento di azioni; decisione anticipatoria rispetto al merito; destinatario della misura
23 marzo 2021Italiano23 min
giorno di inadempimento giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.5
Lugano
23 marzo 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. CA.2020.276/277
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione e istanza
per provvedimenti superprovvisionali e cautelari 16 settembre 2020 da
AO
1
patrocinata da: PA 2
contro
AP
1
patrocinata da: PA 1
chiedente in via
superprovvisionale, in via cautelare e in via principale che sia fatto ordine a
AP 1 di far firmare a Bl__________, i documenti necessari al trasferimento di
659 azioni detenute in Sc__________, a AO 1, ovvero il "Share transfer
agreement" in doppia copia, la "notice of transfer of shares" in
doppia copia, e la "Schedule E" in triplice copia, con la
comminatoria dell'art. 292 CPS nei confronti di tutti gli organi, i direttori e
Fatti
i collaboratori di AP 1 nonché con la comminatoria di una multa disciplinare
di fr. 5'000.- giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e di fr. 1'000.- per ogni
giorno di inadempimento giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP
1;
domande alle quali si è
opposta la convenuta con istanza di limitazione del procedimento ex art. 125
CPC del 9 ottobre 2020, cui hanno fatto seguito le osservazioni 27 ottobre 2020
dell’istante, la replica spontanea 5 novembre 2020 e la duplica spontanea 13
novembre 2020;
e che il Pretore ha accolto
con una decisione cautelare anticipatoria rispetto al merito in data 4 gennaio
2021;
appellante la convenuta
con atto di appello con richiesta supercautelare di concessione dell’effetto
sospensivo 15 gennaio 2021, con cui ha postulato in via principale
l’annullamento del giudizio impugnato, in via subordinata l’annullamento con
rinvio degli atti al Pretore affinché decida sull’istanza di limitazione del
procedimento e sull’istanza di sospensione e in caso di loro reiezione affinché
le sia assegnato un termine per presentare osservazioni nel merito all’istanza
promossa dalla controparte;
mentre l’attrice con risposta
1° febbraio 2021 ha postulato la reiezione del gravame;
premesso che con decisione
21 gennaio 2021 il Presidente della Camera ha sospeso l’esecutività della
decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1,
società con sede a __________, unitamente a Th__________, quali mandanti, e AP
1, con sede a __________, quale mandataria, hanno sottoscritto un contratto
finalizzato alla partecipazione delle prime due nella Sc__________, società con
sede a __________. Il contratto, che prevede in primo luogo la sottoscrizione
del capitale della Sc__________ in ragione del 58%, dispone altresì che le
mandanti si impegnano a depositare l’intero pacchetto azionario presso la
mandataria, o presso terzi da questa indicati, che lo deterrà a titolo
fiduciario, in nome e per conto delle mandanti (v. doc. D, in particolare art.
3 e 9).
__________ Ca__________, in veste di direttore di AP 1 (dal 18 luglio 2019 vice
presidente di questa società), il 6 aprile 2009 ha disposto il trasferimento
delle azioni della Sc__________ acquistate dalle mandanti presso Bl__________
(v. doc. I). In buona sostanza Bl__________ è un cosiddetto veicolo fiduciario
(v. doc. O, pag. 2, pt. 2) tramite il quale viene gestita la partecipazione
azionaria di AO 1 nella Sc__________. Quest’ultima risulta essere stata creata
per curare un investimento riguardante la costruzione di un immobile in Romania
tramite la società di diritto rumeno R.__________.
Considerandi
2.
Con
lettera 7 agosto 2020 il rappresentante legale di AO 1 ha revocato il contratto
sottoscritto con AP 1, rimproverandole di aver crassamente violato l’obbligo di
fedele e diligente esecuzione del mandato (con particolare riferimento alla
gestione dell’operazione immobiliare in Romania), e ha richiesto la firma della
documentazione necessaria al trapasso delle azioni (v. doc. R). Con scritto del
3.
settembre successivo AP 1 ha respinto i rimproveri mossi nei suoi confronti,
ha preso atto della revoca del mandato ma non si è espressa sulla restituzione
delle azioni (v. doc. Z).
3.
Con
petizione 16 settembre 2020 AO 1 ha chiesto sia in via super provvisionale che
in via cautelare che in via principale di ordinare a AP 1 di far firmare a Bl__________
i documenti necessari al trasferimento delle 659 azioni da lei detenute nella
Sc__________, con la comminatoria dell’art. 292 CPS nonché di una multa di fr.
5'000.- e di una multa di fr. 1'000.- al giorno in caso di inadempimento. A
sostegno delle misure cautelari ha sottolineato, tra l’altro, l’urgenza
dell’adozione del provvedimento poiché al momento attuale si trova impedita di
esercitare i suoi diritti di azionista in seno a Sc__________ con conseguenze
catastrofiche, in particolare per quanto attiene all’importante investimento
già effettuato in Romania che rischia di essere compromesso.
4.
In
data 18 settembre 2020 il Pretore ha da un lato respinto l’istanza volta
all’emissione di un provvedimento supercautelare ex parte (inc. CA.2020.277),
d’altro lato fissato alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare
osservazioni scritte all’istanza di provvedimenti cautelari, con l’avvertenza
che in caso contrario avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai
fatti e agli argomenti esposti dall’istante (inc. CA.2020.276).
Il rappresentante legale di AP 1 ha chiesto una proroga del termine assegnato
che è stata concessa dal Pretore con ordinanza 30 settembre 2020.
5.
In
data 9 ottobre 2020 AP 1 ha presentato un’istanza di limitazione del
procedimento ex art. 125 CPC con cui ha chiesto di limitare il procedimento
alla questione dell’inammissibilità delle domande supercautelare e cautelare
nonché di sospendere il termine per presentare le proprie osservazioni fino
alla decisione sulla prima richiesta. AP 1 ha evidenziato che qualora il
giudice accogliesse la richiesta della parte istante in una decisione cautelare
questa sarebbe in realtà una decisione finale di merito; la petizione andrebbe
così respinta poiché inammissibile, una procedura cautelare non potendo a suo
avviso portare a una decisione finale sul merito.
Con osservazioni 27 ottobre 2020 AO 1, dopo aver rilevato che a suo avviso AP 1
non aveva rispettato il termine assegnatole per presentare osservazioni e che
quindi la causa era matura per il giudizio in via cautelare, ha precisato che
la misura cautelare si imponeva a fronte dell’esigenza di una tutela urgente per
i motivi esposti nella petizione, che in base alla dottrina e alla
giurisprudenza l’esecuzione di una prestazione positiva da parte del convenuto
può senz’altro formare oggetto di un provvedimento cautelare, infine che l’istanza
avversaria costituiva solo il tentativo di rallentare lo svolgimento del
processo.
Con replica spontanea 5 novembre 2020 AP 1 ha osservato da un lato di non aver
presentato osservazioni avendo postulato la sospensione del termine nell’ambito
dell’istanza di limitazione del procedimento, d’altro lato che con la consegna
dei documenti richiesta dalla controparte non veniva soddisfatto un bisogno
anticipato e temporaneo ma un bisogno definitivo che dev’essere oggetto di una
procedura di merito e non cautelare, ciò che rendeva inammissibile la procedura
cautelare.
Con duplica spontanea 13 novembre 2020 AO 1 ha dal canto suo osservato che
un’istanza di limitazione del procedimento non sospende il termine per
presentare delle osservazioni e che quello assegnato alla controparte era pertanto
decorso, nonché ha ribadito i motivi per i quali nulla ostava a che il Pretore
si chinasse sulle richieste oggetto della sua istanza cautelare.
6.
Con decisione 4 gennaio 2021
il Pretore ha accolto l’istanza e, di conseguenza, fatto ordine a AP 1 di far
firmare a Bl__________, e di retrocederli all'istante entro il termine di 15
giorni, i tre documenti annessi alla decisione (doc. U), necessari al
trasferimento di 659 azioni detenute in Sc__________, a AO 1, ovvero il
"Share transfer agreement" in doppia copia, la "notice of
transfer of shares" in doppia copia, e la "Schedule E" in
triplice copia, con la comminatoria dell'art. 292 CPS nei confronti di tutti
gli organi, i direttori, i collaboratori della AP 1 (in particolare Ca__________
__________, __________, e Za__________ __________, __________) nonché con la
comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.- giusta l'art. 343 cpv. 1
lett. b CPC e di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento giusta l'art. 343
cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP 1.
Il primo giudice, con riferimento alla
giurisprudenza del Tribunale federale, ha avantutto ricordato che un
provvedimento cautelare non può di principio essere anticipatorio del merito né
definitivo ma può esserlo in situazioni particolari. La misura cautelare
definitiva, di per sé un’anomalia dal profilo concettuale, va confinata in
situazioni fattuali e/o giuridiche eccezionali, in cui il provvedimento
adottato esaurisce il bisogno di tutela dell’istante tanto che il procedimento
di cognizione diviene privo di interesse degno di protezione. Il Pretore ha
quindi osservato che la scelta processuale di AP 1, volta a sezionare l’oggetto
del litigio, non era corretta, mentre lo era quella di AO 1 volta ad allegare e
dimostrare l’esistenza dell’eccezionalità che giustifica un provvedimento
cautelare definitivo. Parimenti non corretta è stata considerata la
presentazione dell’istanza di limitazione del procedimento senza chiedere una
proroga per presentare osservazioni all’istanza cautelare, dal momento che il
primo giudice non aveva in concreto ritenuto applicabile l’art. 125 CPC, con la
conseguenza che il procedimento era diventato maturo per il giudizio.
Il Pretore ha così esaminato la
documentazione agli atti rilevando che né AO 1 nè Th__________ erano in
possesso delle azioni in quanto depositate a titolo fiduciario presso Bl__________
su istruzione di AP 1 e che era quest’ultima a gestire i contatti e a firmare
per conto di Bl__________ (v. doc. O e Q). A fronte della disdetta del
contratto fiduciario il primo giudice ha considerato fondata su buon diritto la
richiesta dell’istante di rientrare in possesso delle sue azioni (v. art. 404
CO e contratto doc. D, art. 19), vista altresì l’assenza di contestazione da
parte della convenuta, mentre pacifiche alla luce delle circostanze sono state
considerate l’urgenza, la lesione o minaccia di lesione dei diritti
dell’istante, come pure il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. In
conclusione il Pretore ha considerato realizzate le condizioni eccezionali per
adottare una misura cautelare anticipatoria rispetto al merito.
7.
AP 1
ha presentato il 15 gennaio 2021 un appello con richiesta supercautelare di
concessione dell’effetto sospensivo in cui, oltre a postulare l’adozione di
questa misura, ha chiesto in via principale di annullare il primo giudizio, in
via subordinata di annullarlo e rinviare gli atti al Pretore affinché decida
sull’istanza di limitazione del procedimento e di sospensione e, nel caso in cui
queste venissero respinte, le venga assegnato un termine per presentare
osservazioni nel merito dell’istanza di AO 1.
Con risposta 1° febbraio 2021 AO 1 ha chiesto di respingere integralmente
l’appello e di confermare la decisione del Pretore.
Degli argomenti contenuti nell’appello e nella risposta si dirà nei prossimi
considerandi.
8.
Con
decisione 21 gennaio 2021 il presidente di questa Camera ha accolto la domanda
supercautelare e quindi sospeso l’ordine contenuto nella decisione impugnata.
9.
L’appello
di AP 1, interposto nel termine di 10 giorni previsto all’art. 314 cpv. 1 CPC,
è tempestivo e come tale ricevibile in ordine.
10.
Nella
prima parte dell’appello AP 1 sostiene che il Pretore, emettendo una decisione
cautelare finale, si sarebbe sostituito alla parte istante, che aveva
presentato una procedura cautelare e una procedura di merito. Il primo giudice
avrebbe quindi dovuto decidere sulla procedura cautelare e assegnare
all’istante un termine per presentare l’azione di merito a convalida di quanto
deciso in via cautelare. A fronte di tre domande di causa identiche, nel caso
in cui avesse ritenuto trattarsi di una domanda cautelare che porta a una
decisione finale il primo giudice avrebbe dovuto rendere attenta la controparte
e assegnarle un termine per determinarsi nel merito; non avendolo fatto,
avrebbe violato il suo diritto di essere sentita. Secondo l’appellante AO 1 ha
promosso un’azione di rendiconto, che per il Tribunale federale non può
concretizzarsi in una procedura cautelare, mentre avrebbe dovuto presentare
quell’azione nella procedura sommaria ex art. 257 CPC, ed è per questo motivo che
essa ha introdotto un’istanza di limitazione del procedimento. In ogni modo, a
suo dire non vi sarebbero contingenze fattuali tali da imporre un provvedimento
cautelare né la richiesta sarebbe qualitativamente urgente da non sopportare
una tutela di merito.
In realtà questa prima parte dell’appello risulta irricevibile poiché priva di
confronto con il giudizio impugnato. Il primo giudice ha in effetti esposto in
maniera dettagliata, con riferimento a numerose sentenze del Tribunale
federale, in quali particolari circostanze un provvedimento cautelare può
essere definitivo e così esaurire il bisogno di tutela giurisdizionale dell’istante,
per poi rilevare che quanto allegato e dimostrato da AO 1 giustificava
l’adozione di una misura di quella natura e portata (v. giudizio impugnato,
pag. 1 a 3, qui riassunte al consid. 6). L’appellante da parte sua si è come
visto limitata a esporre la propria opinione sul tema, senza spiegare in che
misura quanto esposto dal Pretore sarebbe errato, limitandosi a riprendere
parte di quanto emerge dalla DTF 138 III 728 (dalla quale si evince senz’altro
la delicatezza del tema delle misure provvisionali con effetto definitivo nell’ambito
delle domande di rendiconto ma non la loro esclusione). In ogni modo per quale
ragione il Pretore avrebbe dovuto decidere prima sulla procedura cautelare e
poi assegnare alla convenuta un termine per presentare osservazioni di merito,
proprio alla luce di quanto illustrato nel suo giudizio, non è dato comprendere.
Lo stesso dicasi per la pretesa di essere informata dell’intenzione del giudice
di adottare una decisione definitiva: un avvertimento in questo senso è
peraltro contenuto nella fissazione termine del 18 settembre 2020, il cui
significato, a fronte di una domanda cautelare identica alla domanda di merito,
non poteva sfuggire alla convenuta che, invece di esporre le ragioni per cui
non andava accolta la domanda cautelare, ha preferito optare per la
presentazione di un’istanza di limitazione del procedimento, adottando così una
scelta procedurale scorretta, come a giusto titolo evidenziato nel primo
giudizio (v. pag. 3 i.f.) e pure osservato dalla parte appellata (v. risposta
all’appello, pag. 7 pt. 24). AP 1 si è limitata a genericamente sostenere che
il caso non sarebbe comunque eccezionale e che la richiesta della controparte
non rivestirebbe il carattere dell’urgenza, ciò che oltre a essere irrituale
poiché sostenuto solo in seconda sede, è del tutto privo di motivazione.
Ne consegue che manifestamente a torto l’appellante ha preteso che la decisione
cautelare finale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale
federale e che l’applicazione del diritto da parte del Pretore sarebbe stata
inaspettata. Sempre a torto l’appellante ha anche sostenuto che il Pretore
avrebbe dovuto far uso dello strumento dell’interpello, con evidenza destinato
a ben altri scenari.
Sull’obiezione della mancata considerazione da parte del Pretore dell’istanza
fondata sull’art. 125 CPC si dirà invece più avanti.
11.
In
seguito l’appellante sostiene di essere condannata a far firmare da un terzo, ossia
Bl__________, dei documenti e a retrocederli all’istante senza avere alcun
potere nei confronti di questo terzo. A suo dire Bl__________ è una società
scelta da AO 1 per detenere a titolo fiduciario le azioni della Sc__________. AP
1.
afferma poi di non avere alcun legame contrattuale né di altro tipo con Bl__________
e che se avesse potuto esprimersi nel merito avrebbe sollevato l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva. A suo avviso Bl__________, destinataria
della misura, avrebbe avuto il diritto di esprimersi in causa.
Anche su questo punto l’appello è irricevibile: In primo luogo poiché le
argomentazioni sollevate sono tardive, l’art. 317 cpv. 1 CPC impedendo di
prenderle in considerazione in questa sede, come correttamente evidenziato
dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 11, pt. 43). Già si è
detto che AP 1 ha avuto la possibilità di esprimersi in prima sede ma per sua
scelta ha omesso di farlo. In secondo luogo poiché l’appellante omette di
confrontarsi con il primo giudizio sul tema del deposito fiduciario delle
azioni e sulle relazioni tra essa stessa e Bl__________ (v. giudizio impugnato,
pag. 4 ultimo capoverso, pag. 5 primo capoverso).
In ogni modo quanto sostenuto dall’appellante è anche manifestamente errato. Come
già rilevato dal primo giudice Bl__________ è divenuta depositaria a titolo
fiduciario delle azioni Sc__________ di cui è proprietaria AO 1 su istruzione
di AP 1 (in applicazione dell’art. 9 prima frase del contratto doc. D), come
dimostra il doc. I. Bl__________ non è quindi una società scelta da AO 1 per
detenere le azioni. L’ordine impartito dal giudice non è diretto a un terzo
bensì alla convenuta a cui viene fatto ordine di far firmare a questo terzo, e
retrocederli all’istante, i documenti elencati nel dispositivo della decisione
impugnata. L’entità che lede i diritti dell’istante è la convenuta (in virtù
dell’art. 19 del contratto l’obbligo di restituire le azioni incombe al
mandatario) e quindi non si vede a chi se non a quest’ultima doveva essere
indirizzato l’ordine. In questo scenario il terzo, quale veicolo fiduciario
scelto dalla convenuta (v. ancora doc. I, nonché doc. O, pag. 2, pt. 2), non
assume il ruolo di parte. Il provvedimento non può comunque essere notificato
direttamente a questo terzo non essendo dislocato in Svizzera. In ogni modo,
dal momento che AP 1 (e per essa __________ Ca__________) può firmare per conto
di Bl__________, come esposto nel giudizio impugnato (pag. 5, primo periodo) e
nella risposta all’appello (pag. 14, pt. 55), e non oggetto di contestazione in
questa sede, l’affermazione secondo cui “Tra AP 1 e Bl__________ non vi è
alcun rapporto contrattuale né di altro tipo” (v. appello, pag. 7) è
addirittura temeraria ed è servita, in violazione del principio della buona
fede processuale, a indurre in errore il giudice per ottenere una decisione
supercautelare favorevole, ciò che questa Camera non può omettere di rilevare. Comunque
sia, anche volendo per un attimo prescindere da quanto precede, per quale
ragione il semplice depositario a titolo fiduciario di azioni dovrebbe rifiutarsi
di restituirle (come paventato dall’appellante a pag. 8 i.f. del suo gravame),
non è dato sapere.
12.
L’appellante
considera poi del tutto sproporzionata la comminatoria di una multa
disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di
inadempimento sommata alla comminatoria dell’art. 292 CPS nei confronti di
tutti i suoi organi, direttori e collaboratori. Dato che Bl__________ potrebbe
rifiutarsi per anni di restituire i documenti richiesti ne deriverebbe per AP 1
e i suoi organi un danno irreparabile.
Questo argomento, alla luce di quanto sopra esposto, appare pretestuoso.
Inoltre, l’appellante sembra misconoscere che le comminatorie previste all’art.
343.
cpv. 1 let. a, b, c CPC sono mezzi di coercizione indiretti che potranno
trovare applicazione in caso di inadempimento. Di fronte all’autorità penale,
rispettivamente al giudice dell’esecuzione, AP 1 e i suoi organi avranno
senz’altro modo di giustificare di non avere colpa per l’eventuale mancata
firma dei documenti richiesta a Bl__________.
13.
AP
1.
ricorda di aver presentato in data 9 ottobre 2020 un’istanza di limitazione
del procedimento ex art. 125 CPC con parallela richiesta di sospendere il
termine assegnatole per presentare osservazioni (cui hanno fatto seguito
osservazioni sul tema della controparte, la replica e la duplica spontanee) e
rimprovera al Pretore di non essersi pronunciato al riguardo. Riprendendo
quanto esposto nel primo giudizio alla pag. 3 i.f. l’appellante sostiene di
aver chiesto l’applicazione dell’art. 125 CPC poiché la situazione fattuale era
dubbia e si imponeva di analizzare la questione dell’ammissibilità della
procedura promossa dall’istante mentre solo in seguito sarebbe stato possibile
emettere una decisione cautelare. AP 1 asserisce quindi di non aver mai avuto
modo di esprimersi nel merito della procedura poiché il giudice non ha mai
deciso riguardo alla domanda di sospensione del termine per presentare
osservazioni. A detta dell’appellante inoltre verrebbe meno la certezza del
diritto dato che il Pretore ha intimato l’istanza di limitazione alla
controparte per presentare osservazioni lasciando così intendere che si sarebbe
chinato su questo tema, sospendendo almeno implicitamente la procedura
principale. AP 1 si ritiene poi di fatto preclusa e avendo nella sua istanza di
limitazione premesso che la stessa non comprendeva osservazioni sul merito, per
le quali appunto chiedeva la sospensione, il Pretore avrebbe dovuto respingere
la sua istanza e assegnarle un ultimo termine per esprimersi nel merito
rendendola attenta che avrebbe emesso una decisione finale.
Le censure appellatorie sono manifestamente infondate. Prima di tutto è d’obbligo
ricordare che in virtù dell’art. 124 cpv. 1 CPC è il giudice a dirigere il
processo e a prendere le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e
attuare speditamente il procedimento. Le parti non possono quindi prescrivere al
giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1
pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di
limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con
conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non
può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio,
primo periodo).
Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18
settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un
termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16
settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di
osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e
agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato
un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in
paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la
presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione
di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v.
risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di
sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato,
non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali
(tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art.
126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della
procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice
potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo
invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a
scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come
erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una
scelta processuale errata.
Su alcune asserzioni dell’appellante si può brevemente ancora osservare quanto
segue. È evidente che essa aveva la facoltà di esprimere i suoi dubbi
sull’impostazione della causa operata dall’istante e poteva auspicare che il
giudice esaminasse questo aspetto prima di esprimersi sulla domanda cautelare,
non poteva invece imporlo dal momento che nessuna norma lo prevede. Vale il
contrario, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quanto
all’applicazione dell’art. 125 CPC, anche quando la proposta di limitazione
emana da una parte (v. Trezzini, op.
cit., n. 7 ad art. 125). Manifestamente a torto l’appellante asserisce di non
aver avuto modo di esprimersi sul merito della procedura poiché il giudice non
ha deciso riguardo alla sospensione del termine per presentare osservazioni: già
si è detto che, anche se avesse voluto, il Pretore non poteva sospendere alcun
termine a dipendenza della nota istanza. Per quale motivo e in base a quale
norma la notifica dell’istanza ex art. 125 CPC alla controparte per formulare
osservazioni avrebbe lasciato intendere che il procedimento sarebbe continuato
unicamente su quel tema, con implicita sospensione della procedura principale, l’appellante
non lo spiega se non con sue personali considerazioni sulla certezza del
diritto. In ogni modo, il Pretore si è pronunciato sul tema della limitazione
(v. pag. 3 i.f. e 4 all’inizio del giudizio impugnato), precisando di non
ritenere applicabile l’art. 125 CPC al caso concreto e rimproverando alla
convenuta di non aver chiesto la proroga per formulare osservazioni: al riguardo
l’appellante è rimasta silente.
14.
L’appellante
ha altresì affermato che nessuno dei requisiti necessari per il riconoscimento
di una misura cautelare è dato e che in particolare difettano l’urgenza e il
pregiudizio irreparabile. Alla luce di quanto precede la censura è irricevibile:
già si è detto che non si possono portare in seconda sede argomenti non addotti
dinanzi al primo giudice. In ogni modo la conclusione di quest’ultimo non
presta il fianco a critiche e va qui sottolineato il buon diritto dell’istante
di entrare in possesso delle azioni della Sc__________ di cui è proprietaria,
nella modalità richiesta, dopo l’avvenuta disdetta del contratto con la
convenuta.
15.
Da
ultimo l’appellante chiede che le ripetibili riconosciute alla controparte
siano ridotte “in modo sensibile”.
L’appello è anche su questo punto irricevibile, visto che per costante
giurisprudenza una richiesta di riduzione delle ripetibili dev’essere cifrata (per
molte v. II CCA 12.2016.93, 12 ottobre 2017, consid. 9). In ogni modo l’appellante
minimizza in maniera inammissibile l’impegno di patrocinio della controparte.
16.
Visto
quanto precede l’appello di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conseguente conferma della decisione del Pretore 4 gennaio 2021, inc.
CA.2020.276/277. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante e
sono fissate in base alla natura e alla complessità della fattispecie (v. art.
2, 10 e 13 LTG). L’appellante è tenuta altresì a rifondere alla parte appellata
un’indennità per ripetibili stabilita in base all’importanza della lite nonché
al presumibile tempo impiegato per l’esame dell’appello e la preparazione della
risposta (v. art. 11 cpv. 5 e 12 Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 15
gennaio 2021 di AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
§ Di conseguenza è confermata la decisione 4 gennaio 2021, inc.
CA.2020.276/277, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.
II. Le spese
processuali di fr. 2'000.- sono a carico di RE 2che rifonderà a AO 1 fr. 2'500.-
a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).