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Decisione

12.2021.5

Provvedimento cautelare, trasferimento di azioni; decisione anticipatoria rispetto al merito; destinatario della misura

23 marzo 2021Italiano23 min

giorno di inadempimento giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.5

Lugano

23 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. CA.2020.276/277

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione e istanza

per provvedimenti superprovvisionali e cautelari 16 settembre 2020 da

AO

1

patrocinata da: PA 2

contro

AP

1

patrocinata da: PA 1

chiedente in via

superprovvisionale, in via cautelare e in via principale che sia fatto ordine a

AP 1 di far firmare a Bl__________, i documenti necessari al trasferimento di

659 azioni detenute in Sc__________, a AO 1, ovvero il "Share transfer

agreement" in doppia copia, la "notice of transfer of shares" in

doppia copia, e la "Schedule E" in triplice copia, con la

comminatoria dell'art. 292 CPS nei confronti di tutti gli organi, i direttori e

Fatti

i collaboratori di AP 1 nonché con la comminatoria di una multa disciplinare

di fr. 5'000.- giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e di fr. 1'000.- per ogni

giorno di inadempimento giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP

1;

domande alle quali si è

opposta la convenuta con istanza di limitazione del procedimento ex art. 125

CPC del 9 ottobre 2020, cui hanno fatto seguito le osservazioni 27 ottobre 2020

dell’istante, la replica spontanea 5 novembre 2020 e la duplica spontanea 13

novembre 2020;

e che il Pretore ha accolto

con una decisione cautelare anticipatoria rispetto al merito in data 4 gennaio

2021;

appellante la convenuta

con atto di appello con richiesta supercautelare di concessione dell’effetto

sospensivo 15 gennaio 2021, con cui ha postulato in via principale

l’annullamento del giudizio impugnato, in via subordinata l’annullamento con

rinvio degli atti al Pretore affinché decida sull’istanza di limitazione del

procedimento e sull’istanza di sospensione e in caso di loro reiezione affinché

le sia assegnato un termine per presentare osservazioni nel merito all’istanza

promossa dalla controparte;

mentre l’attrice con risposta

1° febbraio 2021 ha postulato la reiezione del gravame;

premesso che con decisione

21 gennaio 2021 il Presidente della Camera ha sospeso l’esecutività della

decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO 1,

società con sede a __________, unitamente a Th__________, quali mandanti, e AP

1, con sede a __________, quale mandataria, hanno sottoscritto un contratto

finalizzato alla partecipazione delle prime due nella Sc__________, società con

sede a __________. Il contratto, che prevede in primo luogo la sottoscrizione

del capitale della Sc__________ in ragione del 58%, dispone altresì che le

mandanti si impegnano a depositare l’intero pacchetto azionario presso la

mandataria, o presso terzi da questa indicati, che lo deterrà a titolo

fiduciario, in nome e per conto delle mandanti (v. doc. D, in particolare art.

3 e 9).

__________ Ca__________, in veste di direttore di AP 1 (dal 18 luglio 2019 vice

presidente di questa società), il 6 aprile 2009 ha disposto il trasferimento

delle azioni della Sc__________ acquistate dalle mandanti presso Bl__________

(v. doc. I). In buona sostanza Bl__________ è un cosiddetto veicolo fiduciario

(v. doc. O, pag. 2, pt. 2) tramite il quale viene gestita la partecipazione

azionaria di AO 1 nella Sc__________. Quest’ultima risulta essere stata creata

per curare un investimento riguardante la costruzione di un immobile in Romania

tramite la società di diritto rumeno R.__________.

Considerandi

2.

Con

lettera 7 agosto 2020 il rappresentante legale di AO 1 ha revocato il contratto

sottoscritto con AP 1, rimproverandole di aver crassamente violato l’obbligo di

fedele e diligente esecuzione del mandato (con particolare riferimento alla

gestione dell’operazione immobiliare in Romania), e ha richiesto la firma della

documentazione necessaria al trapasso delle azioni (v. doc. R). Con scritto del

3.

settembre successivo AP 1 ha respinto i rimproveri mossi nei suoi confronti,

ha preso atto della revoca del mandato ma non si è espressa sulla restituzione

delle azioni (v. doc. Z).

3.

Con

petizione 16 settembre 2020 AO 1 ha chiesto sia in via super provvisionale che

in via cautelare che in via principale di ordinare a AP 1 di far firmare a Bl__________

i documenti necessari al trasferimento delle 659 azioni da lei detenute nella

Sc__________, con la comminatoria dell’art. 292 CPS nonché di una multa di fr.

5'000.- e di una multa di fr. 1'000.- al giorno in caso di inadempimento. A

sostegno delle misure cautelari ha sottolineato, tra l’altro, l’urgenza

dell’adozione del provvedimento poiché al momento attuale si trova impedita di

esercitare i suoi diritti di azionista in seno a Sc__________ con conseguenze

catastrofiche, in particolare per quanto attiene all’importante investimento

già effettuato in Romania che rischia di essere compromesso.

4.

In

data 18 settembre 2020 il Pretore ha da un lato respinto l’istanza volta

all’emissione di un provvedimento supercautelare ex parte (inc. CA.2020.277),

d’altro lato fissato alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare

osservazioni scritte all’istanza di provvedimenti cautelari, con l’avvertenza

che in caso contrario avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai

fatti e agli argomenti esposti dall’istante (inc. CA.2020.276).

Il rappresentante legale di AP 1 ha chiesto una proroga del termine assegnato

che è stata concessa dal Pretore con ordinanza 30 settembre 2020.

5.

In

data 9 ottobre 2020 AP 1 ha presentato un’istanza di limitazione del

procedimento ex art. 125 CPC con cui ha chiesto di limitare il procedimento

alla questione dell’inammissibilità delle domande supercautelare e cautelare

nonché di sospendere il termine per presentare le proprie osservazioni fino

alla decisione sulla prima richiesta. AP 1 ha evidenziato che qualora il

giudice accogliesse la richiesta della parte istante in una decisione cautelare

questa sarebbe in realtà una decisione finale di merito; la petizione andrebbe

così respinta poiché inammissibile, una procedura cautelare non potendo a suo

avviso portare a una decisione finale sul merito.

Con osservazioni 27 ottobre 2020 AO 1, dopo aver rilevato che a suo avviso AP 1

non aveva rispettato il termine assegnatole per presentare osservazioni e che

quindi la causa era matura per il giudizio in via cautelare, ha precisato che

la misura cautelare si imponeva a fronte dell’esigenza di una tutela urgente per

i motivi esposti nella petizione, che in base alla dottrina e alla

giurisprudenza l’esecuzione di una prestazione positiva da parte del convenuto

può senz’altro formare oggetto di un provvedimento cautelare, infine che l’istanza

avversaria costituiva solo il tentativo di rallentare lo svolgimento del

processo.

Con replica spontanea 5 novembre 2020 AP 1 ha osservato da un lato di non aver

presentato osservazioni avendo postulato la sospensione del termine nell’ambito

dell’istanza di limitazione del procedimento, d’altro lato che con la consegna

dei documenti richiesta dalla controparte non veniva soddisfatto un bisogno

anticipato e temporaneo ma un bisogno definitivo che dev’essere oggetto di una

procedura di merito e non cautelare, ciò che rendeva inammissibile la procedura

cautelare.

Con duplica spontanea 13 novembre 2020 AO 1 ha dal canto suo osservato che

un’istanza di limitazione del procedimento non sospende il termine per

presentare delle osservazioni e che quello assegnato alla controparte era pertanto

decorso, nonché ha ribadito i motivi per i quali nulla ostava a che il Pretore

si chinasse sulle richieste oggetto della sua istanza cautelare.

6.

Con decisione 4 gennaio 2021

il Pretore ha accolto l’istanza e, di conseguenza, fatto ordine a AP 1 di far

firmare a Bl__________, e di retrocederli all'istante entro il termine di 15

giorni, i tre documenti annessi alla decisione (doc. U), necessari al

trasferimento di 659 azioni detenute in Sc__________, a AO 1, ovvero il

"Share transfer agreement" in doppia copia, la "notice of

transfer of shares" in doppia copia, e la "Schedule E" in

triplice copia, con la comminatoria dell'art. 292 CPS nei confronti di tutti

gli organi, i direttori, i collaboratori della AP 1 (in particolare Ca__________

__________, __________, e Za__________ __________, __________) nonché con la

comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.- giusta l'art. 343 cpv. 1

lett. b CPC e di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento giusta l'art. 343

cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP 1.

Il primo giudice, con riferimento alla

giurisprudenza del Tribunale federale, ha avantutto ricordato che un

provvedimento cautelare non può di principio essere anticipatorio del merito né

definitivo ma può esserlo in situazioni particolari. La misura cautelare

definitiva, di per sé un’anomalia dal profilo concettuale, va confinata in

situazioni fattuali e/o giuridiche eccezionali, in cui il provvedimento

adottato esaurisce il bisogno di tutela dell’istante tanto che il procedimento

di cognizione diviene privo di interesse degno di protezione. Il Pretore ha

quindi osservato che la scelta processuale di AP 1, volta a sezionare l’oggetto

del litigio, non era corretta, mentre lo era quella di AO 1 volta ad allegare e

dimostrare l’esistenza dell’eccezionalità che giustifica un provvedimento

cautelare definitivo. Parimenti non corretta è stata considerata la

presentazione dell’istanza di limitazione del procedimento senza chiedere una

proroga per presentare osservazioni all’istanza cautelare, dal momento che il

primo giudice non aveva in concreto ritenuto applicabile l’art. 125 CPC, con la

conseguenza che il procedimento era diventato maturo per il giudizio.

Il Pretore ha così esaminato la

documentazione agli atti rilevando che né AO 1 nè Th__________ erano in

possesso delle azioni in quanto depositate a titolo fiduciario presso Bl__________

su istruzione di AP 1 e che era quest’ultima a gestire i contatti e a firmare

per conto di Bl__________ (v. doc. O e Q). A fronte della disdetta del

contratto fiduciario il primo giudice ha considerato fondata su buon diritto la

richiesta dell’istante di rientrare in possesso delle sue azioni (v. art. 404

CO e contratto doc. D, art. 19), vista altresì l’assenza di contestazione da

parte della convenuta, mentre pacifiche alla luce delle circostanze sono state

considerate l’urgenza, la lesione o minaccia di lesione dei diritti

dell’istante, come pure il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. In

conclusione il Pretore ha considerato realizzate le condizioni eccezionali per

adottare una misura cautelare anticipatoria rispetto al merito.

7.

AP 1

ha presentato il 15 gennaio 2021 un appello con richiesta supercautelare di

concessione dell’effetto sospensivo in cui, oltre a postulare l’adozione di

questa misura, ha chiesto in via principale di annullare il primo giudizio, in

via subordinata di annullarlo e rinviare gli atti al Pretore affinché decida

sull’istanza di limitazione del procedimento e di sospensione e, nel caso in cui

queste venissero respinte, le venga assegnato un termine per presentare

osservazioni nel merito dell’istanza di AO 1.

Con risposta 1° febbraio 2021 AO 1 ha chiesto di respingere integralmente

l’appello e di confermare la decisione del Pretore.

Degli argomenti contenuti nell’appello e nella risposta si dirà nei prossimi

considerandi.

8.

Con

decisione 21 gennaio 2021 il presidente di questa Camera ha accolto la domanda

supercautelare e quindi sospeso l’ordine contenuto nella decisione impugnata.

9.

L’appello

di AP 1, interposto nel termine di 10 giorni previsto all’art. 314 cpv. 1 CPC,

è tempestivo e come tale ricevibile in ordine.

10.

Nella

prima parte dell’appello AP 1 sostiene che il Pretore, emettendo una decisione

cautelare finale, si sarebbe sostituito alla parte istante, che aveva

presentato una procedura cautelare e una procedura di merito. Il primo giudice

avrebbe quindi dovuto decidere sulla procedura cautelare e assegnare

all’istante un termine per presentare l’azione di merito a convalida di quanto

deciso in via cautelare. A fronte di tre domande di causa identiche, nel caso

in cui avesse ritenuto trattarsi di una domanda cautelare che porta a una

decisione finale il primo giudice avrebbe dovuto rendere attenta la controparte

e assegnarle un termine per determinarsi nel merito; non avendolo fatto,

avrebbe violato il suo diritto di essere sentita. Secondo l’appellante AO 1 ha

promosso un’azione di rendiconto, che per il Tribunale federale non può

concretizzarsi in una procedura cautelare, mentre avrebbe dovuto presentare

quell’azione nella procedura sommaria ex art. 257 CPC, ed è per questo motivo che

essa ha introdotto un’istanza di limitazione del procedimento. In ogni modo, a

suo dire non vi sarebbero contingenze fattuali tali da imporre un provvedimento

cautelare né la richiesta sarebbe qualitativamente urgente da non sopportare

una tutela di merito.

In realtà questa prima parte dell’appello risulta irricevibile poiché priva di

confronto con il giudizio impugnato. Il primo giudice ha in effetti esposto in

maniera dettagliata, con riferimento a numerose sentenze del Tribunale

federale, in quali particolari circostanze un provvedimento cautelare può

essere definitivo e così esaurire il bisogno di tutela giurisdizionale dell’istante,

per poi rilevare che quanto allegato e dimostrato da AO 1 giustificava

l’adozione di una misura di quella natura e portata (v. giudizio impugnato,

pag. 1 a 3, qui riassunte al consid. 6). L’appellante da parte sua si è come

visto limitata a esporre la propria opinione sul tema, senza spiegare in che

misura quanto esposto dal Pretore sarebbe errato, limitandosi a riprendere

parte di quanto emerge dalla DTF 138 III 728 (dalla quale si evince senz’altro

la delicatezza del tema delle misure provvisionali con effetto definitivo nell’ambito

delle domande di rendiconto ma non la loro esclusione). In ogni modo per quale

ragione il Pretore avrebbe dovuto decidere prima sulla procedura cautelare e

poi assegnare alla convenuta un termine per presentare osservazioni di merito,

proprio alla luce di quanto illustrato nel suo giudizio, non è dato comprendere.

Lo stesso dicasi per la pretesa di essere informata dell’intenzione del giudice

di adottare una decisione definitiva: un avvertimento in questo senso è

peraltro contenuto nella fissazione termine del 18 settembre 2020, il cui

significato, a fronte di una domanda cautelare identica alla domanda di merito,

non poteva sfuggire alla convenuta che, invece di esporre le ragioni per cui

non andava accolta la domanda cautelare, ha preferito optare per la

presentazione di un’istanza di limitazione del procedimento, adottando così una

scelta procedurale scorretta, come a giusto titolo evidenziato nel primo

giudizio (v. pag. 3 i.f.) e pure osservato dalla parte appellata (v. risposta

all’appello, pag. 7 pt. 24). AP 1 si è limitata a genericamente sostenere che

il caso non sarebbe comunque eccezionale e che la richiesta della controparte

non rivestirebbe il carattere dell’urgenza, ciò che oltre a essere irrituale

poiché sostenuto solo in seconda sede, è del tutto privo di motivazione.

Ne consegue che manifestamente a torto l’appellante ha preteso che la decisione

cautelare finale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale

federale e che l’applicazione del diritto da parte del Pretore sarebbe stata

inaspettata. Sempre a torto l’appellante ha anche sostenuto che il Pretore

avrebbe dovuto far uso dello strumento dell’interpello, con evidenza destinato

a ben altri scenari.

Sull’obiezione della mancata considerazione da parte del Pretore dell’istanza

fondata sull’art. 125 CPC si dirà invece più avanti.

11.

In

seguito l’appellante sostiene di essere condannata a far firmare da un terzo, ossia

Bl__________, dei documenti e a retrocederli all’istante senza avere alcun

potere nei confronti di questo terzo. A suo dire Bl__________ è una società

scelta da AO 1 per detenere a titolo fiduciario le azioni della Sc__________. AP

1.

afferma poi di non avere alcun legame contrattuale né di altro tipo con Bl__________

e che se avesse potuto esprimersi nel merito avrebbe sollevato l’eccezione di

carenza di legittimazione passiva. A suo avviso Bl__________, destinataria

della misura, avrebbe avuto il diritto di esprimersi in causa.

Anche su questo punto l’appello è irricevibile: In primo luogo poiché le

argomentazioni sollevate sono tardive, l’art. 317 cpv. 1 CPC impedendo di

prenderle in considerazione in questa sede, come correttamente evidenziato

dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 11, pt. 43). Già si è

detto che AP 1 ha avuto la possibilità di esprimersi in prima sede ma per sua

scelta ha omesso di farlo. In secondo luogo poiché l’appellante omette di

confrontarsi con il primo giudizio sul tema del deposito fiduciario delle

azioni e sulle relazioni tra essa stessa e Bl__________ (v. giudizio impugnato,

pag. 4 ultimo capoverso, pag. 5 primo capoverso).

In ogni modo quanto sostenuto dall’appellante è anche manifestamente errato. Come

già rilevato dal primo giudice Bl__________ è divenuta depositaria a titolo

fiduciario delle azioni Sc__________ di cui è proprietaria AO 1 su istruzione

di AP 1 (in applicazione dell’art. 9 prima frase del contratto doc. D), come

dimostra il doc. I. Bl__________ non è quindi una società scelta da AO 1 per

detenere le azioni. L’ordine impartito dal giudice non è diretto a un terzo

bensì alla convenuta a cui viene fatto ordine di far firmare a questo terzo, e

retrocederli all’istante, i documenti elencati nel dispositivo della decisione

impugnata. L’entità che lede i diritti dell’istante è la convenuta (in virtù

dell’art. 19 del contratto l’obbligo di restituire le azioni incombe al

mandatario) e quindi non si vede a chi se non a quest’ultima doveva essere

indirizzato l’ordine. In questo scenario il terzo, quale veicolo fiduciario

scelto dalla convenuta (v. ancora doc. I, nonché doc. O, pag. 2, pt. 2), non

assume il ruolo di parte. Il provvedimento non può comunque essere notificato

direttamente a questo terzo non essendo dislocato in Svizzera. In ogni modo,

dal momento che AP 1 (e per essa __________ Ca__________) può firmare per conto

di Bl__________, come esposto nel giudizio impugnato (pag. 5, primo periodo) e

nella risposta all’appello (pag. 14, pt. 55), e non oggetto di contestazione in

questa sede, l’affermazione secondo cui “Tra AP 1 e Bl__________ non vi è

alcun rapporto contrattuale né di altro tipo” (v. appello, pag. 7) è

addirittura temeraria ed è servita, in violazione del principio della buona

fede processuale, a indurre in errore il giudice per ottenere una decisione

supercautelare favorevole, ciò che questa Camera non può omettere di rilevare. Comunque

sia, anche volendo per un attimo prescindere da quanto precede, per quale

ragione il semplice depositario a titolo fiduciario di azioni dovrebbe rifiutarsi

di restituirle (come paventato dall’appellante a pag. 8 i.f. del suo gravame),

non è dato sapere.

12.

L’appellante

considera poi del tutto sproporzionata la comminatoria di una multa

disciplinare di fr. 5'000.- e di una multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di

inadempimento sommata alla comminatoria dell’art. 292 CPS nei confronti di

tutti i suoi organi, direttori e collaboratori. Dato che Bl__________ potrebbe

rifiutarsi per anni di restituire i documenti richiesti ne deriverebbe per AP 1

e i suoi organi un danno irreparabile.

Questo argomento, alla luce di quanto sopra esposto, appare pretestuoso.

Inoltre, l’appellante sembra misconoscere che le comminatorie previste all’art.

343.

cpv. 1 let. a, b, c CPC sono mezzi di coercizione indiretti che potranno

trovare applicazione in caso di inadempimento. Di fronte all’autorità penale,

rispettivamente al giudice dell’esecuzione, AP 1 e i suoi organi avranno

senz’altro modo di giustificare di non avere colpa per l’eventuale mancata

firma dei documenti richiesta a Bl__________.

13.

AP

1.

ricorda di aver presentato in data 9 ottobre 2020 un’istanza di limitazione

del procedimento ex art. 125 CPC con parallela richiesta di sospendere il

termine assegnatole per presentare osservazioni (cui hanno fatto seguito

osservazioni sul tema della controparte, la replica e la duplica spontanee) e

rimprovera al Pretore di non essersi pronunciato al riguardo. Riprendendo

quanto esposto nel primo giudizio alla pag. 3 i.f. l’appellante sostiene di

aver chiesto l’applicazione dell’art. 125 CPC poiché la situazione fattuale era

dubbia e si imponeva di analizzare la questione dell’ammissibilità della

procedura promossa dall’istante mentre solo in seguito sarebbe stato possibile

emettere una decisione cautelare. AP 1 asserisce quindi di non aver mai avuto

modo di esprimersi nel merito della procedura poiché il giudice non ha mai

deciso riguardo alla domanda di sospensione del termine per presentare

osservazioni. A detta dell’appellante inoltre verrebbe meno la certezza del

diritto dato che il Pretore ha intimato l’istanza di limitazione alla

controparte per presentare osservazioni lasciando così intendere che si sarebbe

chinato su questo tema, sospendendo almeno implicitamente la procedura

principale. AP 1 si ritiene poi di fatto preclusa e avendo nella sua istanza di

limitazione premesso che la stessa non comprendeva osservazioni sul merito, per

le quali appunto chiedeva la sospensione, il Pretore avrebbe dovuto respingere

la sua istanza e assegnarle un ultimo termine per esprimersi nel merito

rendendola attenta che avrebbe emesso una decisione finale.

Le censure appellatorie sono manifestamente infondate. Prima di tutto è d’obbligo

ricordare che in virtù dell’art. 124 cpv. 1 CPC è il giudice a dirigere il

processo e a prendere le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e

attuare speditamente il procedimento. Le parti non possono quindi prescrivere al

giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1

pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di

limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con

conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non

può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio,

primo periodo).

Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18

settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un

termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16

settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di

osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e

agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato

un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in

paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la

presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione

di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v.

risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di

sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato,

non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali

(tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art.

126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della

procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice

potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo

invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a

scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come

erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una

scelta processuale errata.

Su alcune asserzioni dell’appellante si può brevemente ancora osservare quanto

segue. È evidente che essa aveva la facoltà di esprimere i suoi dubbi

sull’impostazione della causa operata dall’istante e poteva auspicare che il

giudice esaminasse questo aspetto prima di esprimersi sulla domanda cautelare,

non poteva invece imporlo dal momento che nessuna norma lo prevede. Vale il

contrario, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quanto

all’applicazione dell’art. 125 CPC, anche quando la proposta di limitazione

emana da una parte (v. Trezzini, op.

cit., n. 7 ad art. 125). Manifestamente a torto l’appellante asserisce di non

aver avuto modo di esprimersi sul merito della procedura poiché il giudice non

ha deciso riguardo alla sospensione del termine per presentare osservazioni: già

si è detto che, anche se avesse voluto, il Pretore non poteva sospendere alcun

termine a dipendenza della nota istanza. Per quale motivo e in base a quale

norma la notifica dell’istanza ex art. 125 CPC alla controparte per formulare

osservazioni avrebbe lasciato intendere che il procedimento sarebbe continuato

unicamente su quel tema, con implicita sospensione della procedura principale, l’appellante

non lo spiega se non con sue personali considerazioni sulla certezza del

diritto. In ogni modo, il Pretore si è pronunciato sul tema della limitazione

(v. pag. 3 i.f. e 4 all’inizio del giudizio impugnato), precisando di non

ritenere applicabile l’art. 125 CPC al caso concreto e rimproverando alla

convenuta di non aver chiesto la proroga per formulare osservazioni: al riguardo

l’appellante è rimasta silente.

14.

L’appellante

ha altresì affermato che nessuno dei requisiti necessari per il riconoscimento

di una misura cautelare è dato e che in particolare difettano l’urgenza e il

pregiudizio irreparabile. Alla luce di quanto precede la censura è irricevibile:

già si è detto che non si possono portare in seconda sede argomenti non addotti

dinanzi al primo giudice. In ogni modo la conclusione di quest’ultimo non

presta il fianco a critiche e va qui sottolineato il buon diritto dell’istante

di entrare in possesso delle azioni della Sc__________ di cui è proprietaria,

nella modalità richiesta, dopo l’avvenuta disdetta del contratto con la

convenuta.

15.

Da

ultimo l’appellante chiede che le ripetibili riconosciute alla controparte

siano ridotte “in modo sensibile”.

L’appello è anche su questo punto irricevibile, visto che per costante

giurisprudenza una richiesta di riduzione delle ripetibili dev’essere cifrata (per

molte v. II CCA 12.2016.93, 12 ottobre 2017, consid. 9). In ogni modo l’appellante

minimizza in maniera inammissibile l’impegno di patrocinio della controparte.

16.

Visto

quanto precede l’appello di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile,

con conseguente conferma della decisione del Pretore 4 gennaio 2021, inc.

CA.2020.276/277. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante e

sono fissate in base alla natura e alla complessità della fattispecie (v. art.

2, 10 e 13 LTG). L’appellante è tenuta altresì a rifondere alla parte appellata

un’indennità per ripetibili stabilita in base all’importanza della lite nonché

al presumibile tempo impiegato per l’esame dell’appello e la preparazione della

risposta (v. art. 11 cpv. 5 e 12 Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 15

gennaio 2021 di AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

§ Di conseguenza è confermata la decisione 4 gennaio 2021, inc.

CA.2020.276/277, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.

II. Le spese

processuali di fr. 2'000.- sono a carico di RE 2che rifonderà a AO 1 fr. 2'500.-

a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).