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Decisione

12.2021.54

Scioglimento per lacune organizzative

30 giugno 2021Italiano6 min

2. Le spese processuali

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.54

Lugano

30 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.160

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 10

febbraio 2021 da

AO

1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente l’adozione delle

misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di una valida

rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito della quale il

Pretore, con decisione 29 marzo 2021, ha accolto l'istanza, pronunciando lo

scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta

con appello 9 aprile 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato

giudizio, protestando spese e ripetibili di seconda sede;

preso atto dello scritto 13 aprile 2021 dell’istante;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con istanza 21

febbraio 2021 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio

innanzi alla Pretura di Mendrisio-Sud la società AP 1, chiedendo che nei

confronti della stessa, priva di una valida rappresentanza in Svizzera siccome

disponeva di un membro della gerenza con firma collettiva a due con il

presidente che era domiciliato all’estero, e invano diffidata, con raccomandata

del 9 dicembre 2020 (doc. B), a ripristinare entro 30 giorni la situazione

legale (art. 154 cpv. 1 vORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154

cpv. 3 vORC, art. 731b e 941a vCO);

che il 15 febbraio 2021 il Pretore, in

applicazione degli art. 253 e 256 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine

di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza

che in caso di silenzio avrebbe giudicato in base all’istanza e agli atti;

che,

preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il

termine, con decisione 29 marzo 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b

cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato

la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento

(dispositivi n. 1 e 2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.-

(dispositivo n. 3);

che

con l’appello 9 aprile 2021, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di

annullare il querelato giudizio con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado, rilevando di avere

ripristinato la situazione legale con la nomina di un nuovo gerente con firma

individuale, e producendo i relativi documenti;

che

con scritto 13 aprile 2021 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente

provveduto a ripristinare la situazione legale, avendo nominato un nuovo gerente

con firma individuale, debitamente iscritto a RC il 16 aprile 2021;

che

nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento

della stessa e di ordinarne la liquidazione in via di fallimento era

ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non

aveva dato seguito né alla richiesta dell’istante di ripristinare la situazione

legale formulata con la raccomandata del 9 dicembre 2020 (doc. B), né a quella

pretorile 15 febbraio 2021 con cui le era stato assegnato un ultimo termine di 15

giorni per formulare osservazioni all’istanza, per cui da questo comportamento

il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure

avrebbe dato seguito a quanto richiesto (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid.

2.1.6, 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013

consid. 2.1.3);

che

resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la

situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura

ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe

idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune

nell’organizzazione (Lorandi,

Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu

Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.

12.2011.206);

che

questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come

risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (doc. C e D, ricevibili

siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione

impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1

CPC), il 9 aprile 2021 la convenuta ha notificato l’iscrizione della nomina di

un nuovo gerente con firma individuale e, come confermato anche dall’URC nel

suo scritto 13 aprile 2021, la situazione legale è stata in tal modo

ripristinata;

che,

in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, priva di una valida rappresentanza in Svizzera, non più

attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto

(cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);

che

le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-,

pari al capitale sociale della convenuta (estratto RC agli atti; TF 19 agosto

2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010

4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la

soccombenza (art. 106 CPC);

che

nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo

principio;

che

la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto

essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di

fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la

situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e,

108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa

inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22

novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4;

II CCA 18 giugno 2020 inc. 12.2020.54 con riferimenti);

che

in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei

considerandi che precedono;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107

cpv. 1 lett. e 108 CPC nonché la LTG

decide: 1. L’appello 9

aprile 2021 di AP 1 è evaso

nel

senso

che i dispositivi n.1 e 2 della

Decisione 29 marzo 2021 della Pretura di Mendrisio-Sud, inc. n. SO.2021.160

sono annullati

e la causa di cui all’istanza 10 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di

commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.

Fatti

2. Le spese processuali

d’appello di fr. 600.- sono poste a carico dell’appellante. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

Considerandi

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).