12.2021.54
Scioglimento per lacune organizzative
30 giugno 2021Italiano6 min
2. Le spese processuali
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.54
Lugano
30 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2021.160
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 10
febbraio 2021 da
AO
1
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di una valida
rappresentanza in Svizzera;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 29 marzo 2021, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con appello 9 aprile 2021, con cui ha chiesto di annullare il querelato
giudizio, protestando spese e ripetibili di seconda sede;
preso atto dello scritto 13 aprile 2021 dell’istante;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 21
febbraio 2021 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio
innanzi alla Pretura di Mendrisio-Sud la società AP 1, chiedendo che nei
confronti della stessa, priva di una valida rappresentanza in Svizzera siccome
disponeva di un membro della gerenza con firma collettiva a due con il
presidente che era domiciliato all’estero, e invano diffidata, con raccomandata
del 9 dicembre 2020 (doc. B), a ripristinare entro 30 giorni la situazione
legale (art. 154 cpv. 1 vORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154
cpv. 3 vORC, art. 731b e 941a vCO);
che il 15 febbraio 2021 il Pretore, in
applicazione degli art. 253 e 256 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine
di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza
che in caso di silenzio avrebbe giudicato in base all’istanza e agli atti;
che,
preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il
termine, con decisione 29 marzo 2021 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b
cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato
la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento
(dispositivi n. 1 e 2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.-
(dispositivo n. 3);
che
con l’appello 9 aprile 2021, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di
annullare il querelato giudizio con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado, rilevando di avere
ripristinato la situazione legale con la nomina di un nuovo gerente con firma
individuale, e producendo i relativi documenti;
che
con scritto 13 aprile 2021 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente
provveduto a ripristinare la situazione legale, avendo nominato un nuovo gerente
con firma individuale, debitamente iscritto a RC il 16 aprile 2021;
che
nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento
della stessa e di ordinarne la liquidazione in via di fallimento era
ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non
aveva dato seguito né alla richiesta dell’istante di ripristinare la situazione
legale formulata con la raccomandata del 9 dicembre 2020 (doc. B), né a quella
pretorile 15 febbraio 2021 con cui le era stato assegnato un ultimo termine di 15
giorni per formulare osservazioni all’istanza, per cui da questo comportamento
il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure
avrebbe dato seguito a quanto richiesto (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid.
2.1.6, 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013
consid. 2.1.3);
che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe
idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che
questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come
risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (doc. C e D, ricevibili
siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione
impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1
CPC), il 9 aprile 2021 la convenuta ha notificato l’iscrizione della nomina di
un nuovo gerente con firma individuale e, come confermato anche dall’URC nel
suo scritto 13 aprile 2021, la situazione legale è stata in tal modo
ripristinata;
che,
in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, priva di una valida rappresentanza in Svizzera, non più
attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto
(cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);
che
le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-,
pari al capitale sociale della convenuta (estratto RC agli atti; TF 19 agosto
2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010
4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la
soccombenza (art. 106 CPC);
che
nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo
principio;
che
la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto
essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di
fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e,
108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa
inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22
novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4;
II CCA 18 giugno 2020 inc. 12.2020.54 con riferimenti);
che
in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei
considerandi che precedono;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107
cpv. 1 lett. e 108 CPC nonché la LTG
decide: 1. L’appello 9
aprile 2021 di AP 1 è evaso
nel
senso
che i dispositivi n.1 e 2 della
Decisione 29 marzo 2021 della Pretura di Mendrisio-Sud, inc. n. SO.2021.160
sono annullati
e la causa di cui all’istanza 10 febbraio 2021 dell’Ufficio del registro di
commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.
Fatti
2. Le spese processuali
d’appello di fr. 600.- sono poste a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
Considerandi
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).