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Decisione

12.2021.55

Mandato, onorario dell'avvocato; preclusione della convenuta

26 agosto 2021Italiano13 min

termine scadente il 28 ottobre 2020 per presentare le proprie osservazioni scritte

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.55

Lugano

26 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.50 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 settembre 2020

da

AO

1

contro

AP

1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di complessivi

fr. 10'625.20 oltre

interessi del 5% dal 4 marzo 2019 a titolo di onorari

d’avvocato;

pretesa sulla quale la convenuta non si è espressa e che il Pretore

aggiunto ha accolto

con decisione 2 marzo 2021;

appellante la convenuta, che con appello 10 aprile 2021 ha contestato

la suddetta

decisione;

tenuto conto che l’impugnativa non è stata intimata all’attore per

una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Nell’aprile 2015 AP 1 ha conferito all’avv. AO 1 un mandato di

patrocinio affinché quest’ultimo e i collaboratori dell’omonimo studio legale

la rappresentassero nell’ambito delle procedure di separazione e divorzio dal

marito J__________ (doc. A).

B.

In data 12 giugno 2017, al termine del mandato,

lo studio legale ha emesso la nota d’onorario e spese di cui al doc. C per

complessivi fr. 12'625.20 (IVA all’8% compresa).

C.

Con e-mail 29 giugno 2017 AP 1 ha preannunciato all’avv. AO 1 il pagamento

della fattura (doc. D). La medesima ha nel seguito provveduto a versare due

acconti di fr. 1'000.- cadauno, di cui uno scoperto di fr.

10'625.20. Nonostante l’invio da parte dell’avvocato dei solleciti 4

marzo 2019, 30 agosto 2019 e 8 ottobre 2019 (doc. E, F e G), tale saldo non è

mai stato corrisposto.

D.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. H), con

petizione 21 settembre 2020 l’avv. AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Bellinzona, postulandone la condanna al pagamento di fr.

10'625.20 oltre

interessi del 5% dal 4

marzo 2019, con protesta di tasse, spese e indennità di

inconvenienza.

E.

In data 23 settembre 2020 il Pretore ha fissato alla convenuta un

termine scadente il 28 ottobre 2020 per presentare le proprie osservazioni scritte

in applicazione dell’art. 245 cpv. 2 CPC. In data 10 novembre 2020 il medesimo

giudice, costatata la mancata presentazione delle osservazioni entro il termine

indicato, ha citato le parti all’udienza dibattimentale del 10 febbraio 2021,

con l’avvertenza che giusta l’art. 234 CPC, in caso di mancata comparizione di

una delle parti, avrebbe preso in considerazione gli atti scritti inoltrati in

conformità del CPC e avrebbe potuto porre alla base della sua decisione gli

atti e le allegazioni della parte comparsa, con la riserva dell’art. 153 CPC.

Con ordinanza 20 novembre 2020, l’udienza è stata anticipata dal Pretore

aggiunto all’8 febbraio 2021. Alla suddetta udienza la convenuta è rimasta

assente ingiustificata, mentre l’attore ha ribadito la propria richiesta,

corredandola di ulteriore documentazione.

F.

Con scritto 8 febbraio 2021 (pervenuto alla Pretura il giorno

seguente), la convenuta si è scusata per aver dimenticato di presentarsi

all’udienza, postulando l’assegnazione di un nuovo termine. Detta comunicazione

è stata notificata all’attore, che con scritto 18 febbraio 2021 si è rimesso

alla prudente valutazione del giudice.

G. Con

decisione 2 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha da una parte respinto l’istanza della

convenuta di restituzione del termine in quanto non sorretta da validi motivi

ai sensi dell’art. 148 CPC. Dall’altra, dopo aver ricordato che a seguito della

mancata presentazione delle osservazioni scritte e della mancata comparizione

al dibattimento, la medesima si è preclusa la possibilità di contestare

i fatti allegati dall’attore, ha osservato che il buon fondamento della petizione

e lo svolgimento effettivo delle prestazioni oggetto della nota d’onorario doc.

C risultano dal copioso incarto relativo alla procedura di divorzio prodotto in

originale dall’attore. Ha inoltre rilevato che la convenuta non ha mai

contestato dette prestazioni e che la loro fatturazione è

avvenuta secondo le condizioni tariffarie contrattualmente pattuite con il doc.

A. Il giudice ha pertanto integralmente accolto la petizione, con

seguito di spese (fr. 1'000.-) e indennità (fr. 1'105.30)

a carico di quest’ultima.

H.

Con appello 10 aprile 2021 la convenuta si è aggravata contro tale

decisione, sostenendo che l’importo attribuito dal primo giudice all’attore

sarebbe eccessivo.

I.

Il gravame non è stato notificato alla parte appellata per una

risposta, essendo il medesimo manifestamente inammissibile e

infondato per i motivi esposti nel seguito (art. 312 cpv. 1 CPC).

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé

menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e

312.

CPC). L’appello 10 aprile 2021, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica

della decisione di prima istanza, è tempestivo.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime. L’appello deve inoltre essere provvisto delle

richieste di giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato

intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata

in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata

ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti. In altre parole, dall'appello

deve risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali

ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma. Un appello senza

richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile se dalla sua

motivazione (eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata) si evince

senza equivoco a che cosa mira l'appellante (DTF 137 III 617, consid. 6.2 seg.).

Nel caso concreto, come si preciserà anche nel

seguito, l’appello sotto vari aspetti non adempie ai principi suesposti. Anche non

volendo applicare esigenze troppo severe per tenere conto che l’appellante non

è patrocinata e che la procedura è di natura semplificata (art. 243 seg. CPC),

il gravame non contiene delle puntuali richieste di giudizio: si può solo

ipotizzare che l’appellante, lamentando l’eccessività dell’onorario

riconosciuto alla controparte, auspichi l’annullamento o la riforma, perlomeno

parziale, del giudizio impugnato. A quest’ultimo riguardo, manca però

qualsivoglia quantificazione, per cui si può ancora una volta tuttalpiù

presumere che ella chieda di defalcare o ridurre determinate posizioni della

fattura (da lei solo in parte elencate). Comunque sia, anche a livello

contenutistico il gravame contiene essenzialmente delle critiche eccessivamente

generiche non debitamente motivate.

3.

Innanzitutto, malgrado

l’appellante sottolinei di non aver potuto difendersi in prima sede, a ben

vedere ella non contesta la sua contumacia, né la reiezione dell’istanza di

restituzione del termine e le motivazioni addotte dal Pretore aggiunto a tal

proposito (cfr. decisione impugnata, p. 3 in alto), né rimprovera a

quest’ultimo la violazione di norme procedurali. In particolare, non contesta

che le tesi attoree sono rimaste incontrastate e che la causa era matura per il

giudizio. La medesima osserva unicamente che le diverse modifiche del termine

di comparizione le avrebbero creato confusione (considerati altresì i suoi

problemi di salute). Ciò non può tuttavia bastare, siccome tali argomentazioni

non erano contenute nell’istanza di restituzione presentata al Pretore aggiunto

(ove aveva attribuito la sua assenza a una semplice dimenticanza e non a motivi

più stringenti) e vi è stato un unico spostamento del termine.

4.

Ad ogni modo, la convenuta in

prima sede ha avuto due diverse possibilità per esprimersi, dapprima per

iscritto e nel seguito oralmente all’udienza di dibattimento dopo essere stata

avvertita, in maniera sufficientemente chiara anche per una parte non

patrocinata (v. sopra consid. E) delle conseguenze di una sua mancata

comparizione (ricordata l’importanza del principio dell’oralità nell’ambito

della procedura semplificata). Considerato ciò e quanto esposto al precedente

considerando, non è necessario approfondire l’opportunità di un’applicazione

analoga dell’art. 223 CPC (v. IICCA del 10 settembre 2019, inc. 12.2018.59,

consid. 6), neppure accennata nell’impugnativa.

5.

La preclusione della parte

convenuta comporta l’impossibilità per la medesima di contestare le pretese

attoree solamente in seconda sede. Comunque sia, le censure contenute

nell’impugnativa non consentirebbero di sovvertire il giudizio di primo grado.

5.1

Nello specifico, l’appellante non si confronta

debitamente con l’accertamento pretorile secondo cui ella non ha mai contestato

le prestazioni attoree (nemmeno prima dell’avvio della causa, tant’è che aveva

in un primo momento assicurato all’avvocato l’imminente pagamento della fattura),

le quali sono evincibili dall’incarto prodotto dall’attore e corrispondono a

quanto fatturato nella nota d’onorario. Non contesta neppure che le condizioni

tariffali pattuite sono state rispettate.

5.2

Piuttosto, l’appellante si limita a sostenere

genericamente che la controparte non ha

seguito la sua procedura di divorzio sin dal principio (giacché il mandato era

stato inizialmente assunto dall’avv. C__________, già remunerata per la sua

attività nella misura di fr. 5'400.-, cfr. scritto 19 maggio 2014 prodotto con

l’impugnativa), ma non sostiene che la nota di onorario qui in discussione

contenga prestazioni mai eseguite o già svolte dalla precedente patrocinatrice.

5.3

L’appellante sostiene poi che alcune voci della fattura sarebbero

“gonfiate” ed eccessive, precisando di avere evidenziato sul doc. C quelle che

contesta. Ciononostante, per quanto riguarda la voce “ricerca giuridica”, la

semplice affermazione, priva di qualsivoglia specificazione, secondo cui la procedura

di divorzio non sarebbe stata complicata (siccome la sostanza da suddividere

fra i coniugi sarebbe stata poca) non può certo bastare. È peraltro di

difficile comprensione la censura dell’appellante secondo cui il suo “ex

marito ha pagato la sua quota di neanche ¼ di ciò che devo pagare io”.

Laddove ella si riferisse alle spese legali, non solo non vi è alcuna

dimostrazione di quanto da lei asserito, ma in assenza di maggiori dettagli

nemmeno si può operare un paragone, essendo determinanti le prestazioni

concretamente richieste ed effettuate dai propri legali. Per quanto riguarda le

altre posizioni citate (“Redazione azione di divorzio” del 26 agosto 2016, “Redazione

azione” del 30 agosto 2016 e del 2 settembre 2016), manca qualsivoglia

spiegazione al riguardo. Le rimanenti voci evidenziate nel doc. C non sono in

alcun modo menzionate nel gravame, che anche a tal riguardo si appalesa

irricevibile. La stessa sorte è riservata all’ulteriore censura, priva di

attinenza con le argomentazioni del Pretore aggiunto e con la nota d’onorario

doc. C, secondo cui anche altre note d’onorario della controparte sarebbero

eccessive.

5.4

Parimenti insufficientemente motivata (art. 311 CPC) e pertanto

irricevibile è la censura secondo cui gran parte del lavoro è stato eseguito

dall’avv. V__________, rispettivamente secondo cui molte delle e-mail fatturate

sono state causate dalla necessità di

chiarire degli errori di calcolo del suddetto avvocato relativi alla suddivisione

della cassa pensione: l’appellante non fa difatti alcun riferimento né a determinate

voci della fattura e alla tariffa ivi applicata, né a specifiche prestazioni

e/o e-mail.

5.5

Inoltre, ritenuto che il mandatario ha diritto non

solo alla corresponsione dell’onorario pattuito (art. 394 cpv. 3 CO) ma anche

al rimborso delle spese sostenute (art. 402 cpv. 1 CO), l’appellante non

avrebbe potuto sovvertire il giudizio di prima sede lamentando l’assenza nel

contratto di una voce relativa alle spese di cancelleria o di trasferta, senza

peraltro spiegare perché gli importi fatturati sarebbero eccessivi (considerato

ad ogni modo che la voce concernente le spese di viaggio indica un importo di

fr. 109.- e non di fr. 1'317.50, come erroneamente sostenuto nel gravame).

5.6

Infine secondo l’appellante l’avv. AO 1, dopo averle indicato che

l’onorario finale avrebbe potuto ammontare a fr. 10'000.- e aver ricevuto i

primi acconti di complessivi fr. 2'000.-, avrebbe rifiutato il pagamento del

saldo di fr. 8'000.-, che ella sarebbe stata disposta a versare in contanti in

una o più non meglio specificate occasioni. L’argomentazione non è tuttavia debitamente

approfondita né sostanziata né corredata di conclusioni, e non può mutare

l’esito del giudizio a fronte degli scritti doc. C - G. Anche quando osserva

che nell’ambito della procedura conciliativa, una collaboratrice dello studio

legale sarebbe stata disposta a raggiungere un accordo, l’appellante non muove

una valida censura atta a rimettere in discussione quanto accertato dal Pretore

aggiunto.

5.7

In definitiva, le argomentazioni contenute nell’impugnativa non

avrebbero in ogni caso potuto comportare l’annullamento o la riforma della

decisione di prima sede. Aggiungasi per completezza che i restanti documenti

allegati al gravame erano già contenuti nell’incarto di prima sede (a eccezione

dell’ulteriore sollecito inviato dall’avv. AO 1 il 16 ottobre 2019, che nulla

può apportare a supporto delle tesi appellatorie) e sono ininfluenti ai fini

del giudizio.

6.

Per tutti questi motivi, l’appello

10.

aprile 2021 di AP 1 è irricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'625.20,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate

in base agli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-. L’attribuzione di ripetibili o indennità non

entra in considerazione, l’appello non essendo stato intimato alla controparte

per la risposta.

7.

Il valore litigioso della

presente controversia non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista

dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

8.

Non ponendo la causa questioni

di principio o di rilevante importanza ed essendo il gravame manifestamente

inammissibile, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella

composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3

LOG).

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1.

L’appello 10 aprile

2021.

di AP 1 è irricevibile.

2.

Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 400.- e già anticipate dall’appellante,

rimangono a suo carico. Non si assegnano né ripetibili né indennità.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).