12.2021.55
Mandato, onorario dell'avvocato; preclusione della convenuta
26 agosto 2021Italiano13 min
termine scadente il 28 ottobre 2020 per presentare le proprie osservazioni scritte
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.55
Lugano
26 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.50 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 settembre 2020
da
AO
1
contro
AP
1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 10'625.20 oltre
interessi del 5% dal 4 marzo 2019 a titolo di onorari
d’avvocato;
pretesa sulla quale la convenuta non si è espressa e che il Pretore
aggiunto ha accolto
con decisione 2 marzo 2021;
appellante la convenuta, che con appello 10 aprile 2021 ha contestato
la suddetta
decisione;
tenuto conto che l’impugnativa non è stata intimata all’attore per
una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Nell’aprile 2015 AP 1 ha conferito all’avv. AO 1 un mandato di
patrocinio affinché quest’ultimo e i collaboratori dell’omonimo studio legale
la rappresentassero nell’ambito delle procedure di separazione e divorzio dal
marito J__________ (doc. A).
B.
In data 12 giugno 2017, al termine del mandato,
lo studio legale ha emesso la nota d’onorario e spese di cui al doc. C per
complessivi fr. 12'625.20 (IVA all’8% compresa).
C.
Con e-mail 29 giugno 2017 AP 1 ha preannunciato all’avv. AO 1 il pagamento
della fattura (doc. D). La medesima ha nel seguito provveduto a versare due
acconti di fr. 1'000.- cadauno, di cui uno scoperto di fr.
10'625.20. Nonostante l’invio da parte dell’avvocato dei solleciti 4
marzo 2019, 30 agosto 2019 e 8 ottobre 2019 (doc. E, F e G), tale saldo non è
mai stato corrisposto.
D.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. H), con
petizione 21 settembre 2020 l’avv. AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Bellinzona, postulandone la condanna al pagamento di fr.
10'625.20 oltre
interessi del 5% dal 4
marzo 2019, con protesta di tasse, spese e indennità di
inconvenienza.
E.
In data 23 settembre 2020 il Pretore ha fissato alla convenuta un
termine scadente il 28 ottobre 2020 per presentare le proprie osservazioni scritte
in applicazione dell’art. 245 cpv. 2 CPC. In data 10 novembre 2020 il medesimo
giudice, costatata la mancata presentazione delle osservazioni entro il termine
indicato, ha citato le parti all’udienza dibattimentale del 10 febbraio 2021,
con l’avvertenza che giusta l’art. 234 CPC, in caso di mancata comparizione di
una delle parti, avrebbe preso in considerazione gli atti scritti inoltrati in
conformità del CPC e avrebbe potuto porre alla base della sua decisione gli
atti e le allegazioni della parte comparsa, con la riserva dell’art. 153 CPC.
Con ordinanza 20 novembre 2020, l’udienza è stata anticipata dal Pretore
aggiunto all’8 febbraio 2021. Alla suddetta udienza la convenuta è rimasta
assente ingiustificata, mentre l’attore ha ribadito la propria richiesta,
corredandola di ulteriore documentazione.
F.
Con scritto 8 febbraio 2021 (pervenuto alla Pretura il giorno
seguente), la convenuta si è scusata per aver dimenticato di presentarsi
all’udienza, postulando l’assegnazione di un nuovo termine. Detta comunicazione
è stata notificata all’attore, che con scritto 18 febbraio 2021 si è rimesso
alla prudente valutazione del giudice.
G. Con
decisione 2 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha da una parte respinto l’istanza della
convenuta di restituzione del termine in quanto non sorretta da validi motivi
ai sensi dell’art. 148 CPC. Dall’altra, dopo aver ricordato che a seguito della
mancata presentazione delle osservazioni scritte e della mancata comparizione
al dibattimento, la medesima si è preclusa la possibilità di contestare
i fatti allegati dall’attore, ha osservato che il buon fondamento della petizione
e lo svolgimento effettivo delle prestazioni oggetto della nota d’onorario doc.
C risultano dal copioso incarto relativo alla procedura di divorzio prodotto in
originale dall’attore. Ha inoltre rilevato che la convenuta non ha mai
contestato dette prestazioni e che la loro fatturazione è
avvenuta secondo le condizioni tariffarie contrattualmente pattuite con il doc.
A. Il giudice ha pertanto integralmente accolto la petizione, con
seguito di spese (fr. 1'000.-) e indennità (fr. 1'105.30)
a carico di quest’ultima.
H.
Con appello 10 aprile 2021 la convenuta si è aggravata contro tale
decisione, sostenendo che l’importo attribuito dal primo giudice all’attore
sarebbe eccessivo.
I.
Il gravame non è stato notificato alla parte appellata per una
risposta, essendo il medesimo manifestamente inammissibile e
infondato per i motivi esposti nel seguito (art. 312 cpv. 1 CPC).
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé
menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e
312.
CPC). L’appello 10 aprile 2021, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di prima istanza, è tempestivo.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime. L’appello deve inoltre essere provvisto delle
richieste di giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato
intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata
in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata
ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti. In altre parole, dall'appello
deve risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali
ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma. Un appello senza
richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile se dalla sua
motivazione (eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata) si evince
senza equivoco a che cosa mira l'appellante (DTF 137 III 617, consid. 6.2 seg.).
Nel caso concreto, come si preciserà anche nel
seguito, l’appello sotto vari aspetti non adempie ai principi suesposti. Anche non
volendo applicare esigenze troppo severe per tenere conto che l’appellante non
è patrocinata e che la procedura è di natura semplificata (art. 243 seg. CPC),
il gravame non contiene delle puntuali richieste di giudizio: si può solo
ipotizzare che l’appellante, lamentando l’eccessività dell’onorario
riconosciuto alla controparte, auspichi l’annullamento o la riforma, perlomeno
parziale, del giudizio impugnato. A quest’ultimo riguardo, manca però
qualsivoglia quantificazione, per cui si può ancora una volta tuttalpiù
presumere che ella chieda di defalcare o ridurre determinate posizioni della
fattura (da lei solo in parte elencate). Comunque sia, anche a livello
contenutistico il gravame contiene essenzialmente delle critiche eccessivamente
generiche non debitamente motivate.
3.
Innanzitutto, malgrado
l’appellante sottolinei di non aver potuto difendersi in prima sede, a ben
vedere ella non contesta la sua contumacia, né la reiezione dell’istanza di
restituzione del termine e le motivazioni addotte dal Pretore aggiunto a tal
proposito (cfr. decisione impugnata, p. 3 in alto), né rimprovera a
quest’ultimo la violazione di norme procedurali. In particolare, non contesta
che le tesi attoree sono rimaste incontrastate e che la causa era matura per il
giudizio. La medesima osserva unicamente che le diverse modifiche del termine
di comparizione le avrebbero creato confusione (considerati altresì i suoi
problemi di salute). Ciò non può tuttavia bastare, siccome tali argomentazioni
non erano contenute nell’istanza di restituzione presentata al Pretore aggiunto
(ove aveva attribuito la sua assenza a una semplice dimenticanza e non a motivi
più stringenti) e vi è stato un unico spostamento del termine.
4.
Ad ogni modo, la convenuta in
prima sede ha avuto due diverse possibilità per esprimersi, dapprima per
iscritto e nel seguito oralmente all’udienza di dibattimento dopo essere stata
avvertita, in maniera sufficientemente chiara anche per una parte non
patrocinata (v. sopra consid. E) delle conseguenze di una sua mancata
comparizione (ricordata l’importanza del principio dell’oralità nell’ambito
della procedura semplificata). Considerato ciò e quanto esposto al precedente
considerando, non è necessario approfondire l’opportunità di un’applicazione
analoga dell’art. 223 CPC (v. IICCA del 10 settembre 2019, inc. 12.2018.59,
consid. 6), neppure accennata nell’impugnativa.
5.
La preclusione della parte
convenuta comporta l’impossibilità per la medesima di contestare le pretese
attoree solamente in seconda sede. Comunque sia, le censure contenute
nell’impugnativa non consentirebbero di sovvertire il giudizio di primo grado.
5.1
Nello specifico, l’appellante non si confronta
debitamente con l’accertamento pretorile secondo cui ella non ha mai contestato
le prestazioni attoree (nemmeno prima dell’avvio della causa, tant’è che aveva
in un primo momento assicurato all’avvocato l’imminente pagamento della fattura),
le quali sono evincibili dall’incarto prodotto dall’attore e corrispondono a
quanto fatturato nella nota d’onorario. Non contesta neppure che le condizioni
tariffali pattuite sono state rispettate.
5.2
Piuttosto, l’appellante si limita a sostenere
genericamente che la controparte non ha
seguito la sua procedura di divorzio sin dal principio (giacché il mandato era
stato inizialmente assunto dall’avv. C__________, già remunerata per la sua
attività nella misura di fr. 5'400.-, cfr. scritto 19 maggio 2014 prodotto con
l’impugnativa), ma non sostiene che la nota di onorario qui in discussione
contenga prestazioni mai eseguite o già svolte dalla precedente patrocinatrice.
5.3
L’appellante sostiene poi che alcune voci della fattura sarebbero
“gonfiate” ed eccessive, precisando di avere evidenziato sul doc. C quelle che
contesta. Ciononostante, per quanto riguarda la voce “ricerca giuridica”, la
semplice affermazione, priva di qualsivoglia specificazione, secondo cui la procedura
di divorzio non sarebbe stata complicata (siccome la sostanza da suddividere
fra i coniugi sarebbe stata poca) non può certo bastare. È peraltro di
difficile comprensione la censura dell’appellante secondo cui il suo “ex
marito ha pagato la sua quota di neanche ¼ di ciò che devo pagare io”.
Laddove ella si riferisse alle spese legali, non solo non vi è alcuna
dimostrazione di quanto da lei asserito, ma in assenza di maggiori dettagli
nemmeno si può operare un paragone, essendo determinanti le prestazioni
concretamente richieste ed effettuate dai propri legali. Per quanto riguarda le
altre posizioni citate (“Redazione azione di divorzio” del 26 agosto 2016, “Redazione
azione” del 30 agosto 2016 e del 2 settembre 2016), manca qualsivoglia
spiegazione al riguardo. Le rimanenti voci evidenziate nel doc. C non sono in
alcun modo menzionate nel gravame, che anche a tal riguardo si appalesa
irricevibile. La stessa sorte è riservata all’ulteriore censura, priva di
attinenza con le argomentazioni del Pretore aggiunto e con la nota d’onorario
doc. C, secondo cui anche altre note d’onorario della controparte sarebbero
eccessive.
5.4
Parimenti insufficientemente motivata (art. 311 CPC) e pertanto
irricevibile è la censura secondo cui gran parte del lavoro è stato eseguito
dall’avv. V__________, rispettivamente secondo cui molte delle e-mail fatturate
sono state causate dalla necessità di
chiarire degli errori di calcolo del suddetto avvocato relativi alla suddivisione
della cassa pensione: l’appellante non fa difatti alcun riferimento né a determinate
voci della fattura e alla tariffa ivi applicata, né a specifiche prestazioni
e/o e-mail.
5.5
Inoltre, ritenuto che il mandatario ha diritto non
solo alla corresponsione dell’onorario pattuito (art. 394 cpv. 3 CO) ma anche
al rimborso delle spese sostenute (art. 402 cpv. 1 CO), l’appellante non
avrebbe potuto sovvertire il giudizio di prima sede lamentando l’assenza nel
contratto di una voce relativa alle spese di cancelleria o di trasferta, senza
peraltro spiegare perché gli importi fatturati sarebbero eccessivi (considerato
ad ogni modo che la voce concernente le spese di viaggio indica un importo di
fr. 109.- e non di fr. 1'317.50, come erroneamente sostenuto nel gravame).
5.6
Infine secondo l’appellante l’avv. AO 1, dopo averle indicato che
l’onorario finale avrebbe potuto ammontare a fr. 10'000.- e aver ricevuto i
primi acconti di complessivi fr. 2'000.-, avrebbe rifiutato il pagamento del
saldo di fr. 8'000.-, che ella sarebbe stata disposta a versare in contanti in
una o più non meglio specificate occasioni. L’argomentazione non è tuttavia debitamente
approfondita né sostanziata né corredata di conclusioni, e non può mutare
l’esito del giudizio a fronte degli scritti doc. C - G. Anche quando osserva
che nell’ambito della procedura conciliativa, una collaboratrice dello studio
legale sarebbe stata disposta a raggiungere un accordo, l’appellante non muove
una valida censura atta a rimettere in discussione quanto accertato dal Pretore
aggiunto.
5.7
In definitiva, le argomentazioni contenute nell’impugnativa non
avrebbero in ogni caso potuto comportare l’annullamento o la riforma della
decisione di prima sede. Aggiungasi per completezza che i restanti documenti
allegati al gravame erano già contenuti nell’incarto di prima sede (a eccezione
dell’ulteriore sollecito inviato dall’avv. AO 1 il 16 ottobre 2019, che nulla
può apportare a supporto delle tesi appellatorie) e sono ininfluenti ai fini
del giudizio.
6.
Per tutti questi motivi, l’appello
10.
aprile 2021 di AP 1 è irricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'625.20,
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate
in base agli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-. L’attribuzione di ripetibili o indennità non
entra in considerazione, l’appello non essendo stato intimato alla controparte
per la risposta.
7.
Il valore litigioso della
presente controversia non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista
dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
8.
Non ponendo la causa questioni
di principio o di rilevante importanza ed essendo il gravame manifestamente
inammissibile, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella
composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3
LOG).
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1.
L’appello 10 aprile
2021.
di AP 1 è irricevibile.
2.
Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 400.- e già anticipate dall’appellante,
rimangono a suo carico. Non si assegnano né ripetibili né indennità.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).