12.2021.56
Misure a tutela dell'unione coniugale - decisioni supercautelari non confermate in via cautelare - restituzione
25 aprile 2022Italiano19 min
fr. 1'476.70 dal 1. gennaio 2011 al 13 febbraio 2011, fr. 1'446.70 dal 14 febbraio
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.56
Lugano
25 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2019.86 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 6 maggio 2019 da
AO
1
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente
di far ordine alla convenuta di pagare all’attore fr. 86'896.65 oltre interessi
al 5% su fr. 30'483.10 dal 25 ottobre 2013, su fr. 2'016.- dal 6 giugno 2011,
su fr. 2'016.- dal 6 settembre 2011, su fr. 2'016.- dal 7 dicembre 2011 e su
fr. 50'365.55 dal 1° aprile 2009, con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente con
decisione 4 marzo 2021, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 74'285.95 oltre
interessi al 5% a partire dal 14 dicembre 2018, ponendo la tassa di giustizia
di fr. 4'000.- + fr. 350.- della conciliazione e le spese per 1/7 a carico di
quest’ultimo e per 6/7 a carico della convenuta, condannata a rifondere alla
controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta con appello 13 aprile
2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
che, con risposta 2 giugno 2021, l’appellato ha postulato la reiezione
dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1.
AO 1 e AP 1 si sono sposati a __________
nel 1993. Il 15 settembre 2006 quest’ultima ha introdotto un’azione di divorzio
dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. La causa è stata
stralciata dai ruoli nel gennaio 2018 per intervenuta perenzione processuale.
Fatti
I rapporti tra le parti, che sono quindi tutt’ora
sposate seppur separate da oltre 10 anni, sono stati regolati da varie
decisioni cautelari e supercautelari prolate nel corso degli anni.
Con un primo decreto supercautelare emesso nelle more
istruttorie il 2 giugno 2008, il Pretore ha affidato i figli alla moglie e le
ha attribuito l’abitazione coniugale, fissando nel contempo i contributi
alimentari a carico del marito in fr. 3'000.- mensili per la moglie e in fr.
1'675.- mensili per ognuno dei due figli (poi ridotti a fr. 1'581.40 a partire
dal 1° novembre 2012 con decreto supercautelare nelle more istruttorie del 22
novembre 2013), addossandogli le rette scolastiche e le spese straordinarie per
i figli e ordinandogli di farsi carico delle spese della gestione ordinaria
dell’abitazione coniugale, delle spese straordinarie di manutenzione e dei
relativi premi assicurativi, interessi ipotecari e ammortamenti.
Il 15 aprile 2014 è stato emanato un ulteriore decreto
cautelare con il quale il Pretore ha rivisto, con effetto retroattivo al 31
marzo 2009 (data della relativa istanza), il contributo di mantenimento a
favore di AP 1 fissandolo come segue: fr. 1’058.15 dal 1. aprile 2009 al 31
dicembre 2009, fr. 1'463.70 dal 1. gennaio 2010 al 31 dicembre 2010,
fr. 1'476.70 dal 1. gennaio 2011 al 13 febbraio 2011, fr. 1'446.70 dal 14 febbraio
2011 al 5 ottobre 2011, fr. 1'396.70 dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011,
fr. 1'277.80 dal 1. gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, fr. 1'561.20 dal 1.
gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fr. 958.80 dal 1. luglio 2013 in poi.
Inoltre, con la stessa decisione, il marito è stato
liberato dal giudice dal pagamento dei costi di gestione ordinaria
dell’abitazione coniugale, delle spese ordinarie di manutenzione, dei premi
assicurativi, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti. Questa decisione
è stata impugnata di fronte alla prima Camera Civile del Tribunale d’appello
che, con sentenza del 9 novembre 2016 regolarmente passata in giudicato, l’ha
riformata modificando unicamente quanto deciso per gli alimenti muliebri,
lasciando il resto - in particolare l’esenzione dal pagamento delle spese
connesse all’abitazione - immutato, condannando così AO 1 a versare a titolo di
contributo alimentare per la moglie, fr. 1'760.- mensili dal 1. aprile 2009 al
13 febbraio 2011, fr. 1'730.- mensili dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 e
fr. 2'020.- mensili dal 1. luglio 2013 al 20 dicembre 2015.
Con istanza 3 luglio 2018 AO 1 ha chiesto la condanna
di AP 1 a rifondergli fr. 82'636.25 oltre interessi a titolo di rimborso degli
alimenti da lui asseritamente corrisposti in eccesso nel periodo dall’aprile
2009 all’aprile 2014. Osteggiata dalla controparte, l’istanza è stata
parzialmente accolta dal Pretore aggiunto con sentenza 13 giugno 2019
(cresciuta in giudicato dopo conferma in secondo grado), che l’ha condannata a
versare al marito fr. 72'084.65 oltre interessi al 5% dal 3 luglio 2018.
2. Dopo avere ottenuto la necessaria autorizzazione ad
agire in giudizio, con petizione 6 maggio 2019, AO 1 si è rivolto nuovamente
alla Pretura postulando la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 86'896.65 oltre
interessi, dei quali fr. 36'531.10 a titolo di rimborso delle spese di
elettricità, gas, acqua e canalizzazioni e fr. 50'365.55 quale rimborso dei
costi ipotecari e di ammortamento, da lui asseritamente pagati in base al
menzionato decreto supercautelare del 2 giugno 2008, i cui dispositivi in
merito sono poi stati annullati dal decreto cautelare del 15 aprile 2014, che
lo ha esentato con effetto retroattivo dal pagamento di tali spese.
La convenuta si è integralmente opposta
alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli
allegati conclusivi delle parti, con decisione 4 marzo 2021 il Pretore
aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta
al pagamento di fr. 74'285.95 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2018,
ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 4'350.- a carico di
quest’ultima per 6/7 e a carico dell’attore per il restante 1/7, cui sono stati
riconosciuti fr. 7'000.- a titolo di ripetibili parziali.
Il giudice di prime cure, dopo aver
respinto l’eccezione di prescrizione delle pretese azionate, ha stabilito che
la decisione 15 aprile 2014 non era una decisione di modifica dell’assetto
cautelare, bensì la prima decisione finale dopo contraddittorio, a conclusione
del procedimento provvisionale, così che i suoi effetti iniziavano a decorrere
dalla presentazione della domanda, non dal passaggio in giudicato della
sentenza. Pertanto, anche l’esenzione del marito dal pagamento degli oneri
concernenti l’abitazione coniugale ha avuto effetto a partire dal 1° aprile
2009, data dalla quale ha fatto pure partire il suo obbligo di versare i
contributi alimentari mensili in denaro alla consorte. Di conseguenza, il primo
giudice ha considerato fondata la richiesta di restituzione di quanto versato
in via supercautelare a tale titolo da tale data.
Dopo disamina delle pretese, egli ha
così riconosciuto dovuti
fr. 24'401.40 relativi ai pagamenti per elettricità, acqua, gas e
canalizzazioni dell’abitazione coniugale e fr. 50'884.55 per il pagamento degli
oneri ipotecari. Parimenti il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della
convenuta di messa in compensazione dei crediti che ella asseritamente vantava
nei confronti del marito e meglio di quello di fr. 2'096'308.45 per costi che
si sarebbe assunta ma che in realtà sarebbero stati a carico di AO 1 e di
quello di fr. 87'732.80 per contributi non pagati (dei quali fr. 71'433.20 sino
al 2018 e fr. 16'299.60 da gennaio 2018).
4. Con appello 13 aprile 2021, AP 1 si è aggravata contro
tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili per entrambi i gradi di giudizio.
Con risposta 2 giugno 2021 AO 1 si è
opposto al gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
5.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la
soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 13 aprile 2021 contro la
decisione 4 marzo 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie
Pasquali, art. 145 cpv. 1 CPC), così come è tempestiva la risposta all’appello
inoltrata il 2 giugno 2021.
6.
Come accennato, la decisione
impugnata si basa sull’accertamento che la richiesta di restituzione di quanto
supercautelarmente versato dall’attore per il pagamento degli oneri riguardanti
l’abitazione coniugale sin dal 1° aprile 2009 è fondata. A tal proposito il
Pretore aggiunto ha in effetti rilevato che, come risulta dai considerandi
della decisione del 9 novembre 2016 della prima Camera Civile del Tribunale
d’Appello (inc. 11.2014.36, doc. B), la decisione non ha modificato un assetto
cautelare previgente, ma ha rappresentato la prima decisione finale cautelare
dopo contraddittorio, a conclusione del procedimento provvisionale. In questo
senso poco importa, ha aggiunto il giudice, che essa abbia evaso una domanda
denominata erroneamente dal marito come “istanza di modifica del decreto
cautelare”. Tale pronuncia è quindi una decisione ex art. 176 CC via art.
276 CPC: pertanto le disposizioni in essa contenute decorrono dal giorno della
presentazione dell’istanza e non dal passaggio in giudicato della sentenza, a
meno che il giudice non vi abbia eccezionalmente derogato.
Nel caso concreto il giudice cautelare ha
espressamente fissato al 1° aprile 2009 la data d’inizio dell’obbligo del
marito di versare un contributo alimentare in denaro e lo ha parimenti
esonerato da ogni altro onere, senza prevedere per ciò un’entrata in vigore
differita, cosa che bastava, per il Pretore aggiunto, per confermare al 1°
aprile 2009 anche gli effetti della liberazione dell’attore dagli oneri
concernenti l’abitazione coniugale. Questo sarebbe stato tra l’altro suffragato
dagli accertamenti di quel giudice su reddito e fabbisogno di AO 1, in esito ai
quali le eccedenze risultanti sono interamente state riconosciute alla moglie a
titolo di contributo di mantenimento. In assenza di ulteriori accertate risorse
finanziarie del marito, per il Pretore aggiunto, il giudice cautelare non
avrebbe avuto spazio per accollargli anche i costi dell’abitazione.
7.
L’appellante contesta queste
conclusioni. Innanzitutto poiché la decisione sarebbe quanto meno intempestiva,
poggiandosi su un decreto cautelare, quello del 15 aprile 2014, che sarebbe
oggetto di una domanda di revisione sia presso la prima Camera Civile del
Tribunale d’Appello per quanto concerne la sua decisione del 9 novembre 2016
(inc. 11.2014.36), sia presso la Pretura di Lugano per quanto concerne la
decisione di protezione dell’unione coniugale dell’8 giugno 2020.
Ciò detto, ella contesta poi che il decreto 15 aprile
2014 abbia potuto avere effetto retroattivo per quattro ragioni.
Innanzitutto perché tale decisione non sarebbe stata
la prima decisione in merito all’assetto provvisorio dei coniugi AP 1 pendente
causa, essendovi stata quella cautelare del 2 dicembre 2009, il decreto 31
maggio 2010 e il decreto d’accusa del 2 febbraio 2015 con cui il Procuratore
pubblico ha condannato AO 1 per il reato di disobbedienza a decisioni
dell’autorità ritenuto che tra il 2 dicembre 2009 e il 5 novembre 2013 egli non
aveva pagato i costi __________ e dal 31 maggio 2010 al 15 aprile 2014 non
aveva pagato gli interessi ipotecari. Già solo considerate queste decisioni
precedenti il Pretore aggiunto non poteva accordare l’effetto retroattivo al
Considerandi
decreto in oggetto senza contraddire quanto precedentemente stabilito e quanto
accertato con il decreto d’accusa.
La seconda ragione sarebbe che, nella procedura
conclusasi con la decisione del 10 novembre 2008 con cui il Pretore aveva
respinto l'istanza della moglie di trattenuta dal salario del contributo
alimentare dovutole, AO 1 si sarebbe lamentato del fatto che il contributo a
favore dei figli dovesse essere diminuito della posta “alloggio” considerato
come gli interessi ipotecari fossero già stati posti a suo carico. Egli era
quindi ben cosciente del suo obbligo di pagare tali interessi e le spese della
casa. Chiedere ora la restituzione di quanto avrebbe pagato in eccesso sarebbe
illogico e contraddittorio e avrebbe quale conseguenza che AO 1 ne uscirebbe
avvantaggiato poiché per finire egli avrebbe corrisposto un importo inferiore a
quanto dovuto per i contributi di mantenimento dei figli.
La terza ragione è che non si comprenderebbe il
ragionamento che ha portato il Pretore aggiunto a concludere che la pronuncia
del 15 aprile 2014 non era una decisione di modifica ex art. 179 CC. Tale
decreto era infatti la sesta decisione sull’assetto provvisorio pendente causa di
divorzio e voleva modificare l’assetto deciso dai precedenti decreti, valendo
dunque come modifica, per cui potrebbe espletare i suoi effetti solo dalla sua
crescita in giudicato. A tal proposito l’appellante rileva poi come nelle
precedenti decisioni, valide sino al passaggio in giudicato del decreto 15
aprile 2014, AO 1 non era mai stato esonerato dal pagamento degli oneri della
casa, sicché riconoscere l’effetto retroattivo a tale decisione sarebbe un
comportamento contraddittorio da parte della Pretura.
La quarta ragione sarebbe infine quella che il decreto
in oggetto non avrebbe mai specificato nel suo dispositivo alcunché circa la
sua retroattività. D’altronde, logica vorrebbe che gli effetti inizino a
decorrere dal passaggio in giudicato e non dall’istanza. Ciò sarebbe confermato
dal fatto che nel petitum dell’istanza 31 marzo 2009 non era mai stata
pretesa l’esenzione totale del pagamento delle spese ordinarie della casa ma
unicamente una diminuzione del contributo di fr. 1'366.- mensili. Il marito poteva
in ogni caso farsi carico sino al passaggio in giudicato del decreto cautelare
di quanto da lui proposto con l’istanza e non esserne completamente esonerato.
8.
Le obiezioni mosse dalla
convenuta con l’appello non si confrontano propriamente con le argomentazioni
pretorili e non tendono a spiegare perché e come esse sarebbero sbagliate, ma
costituiscono piuttosto una mera esposizione della propria tesi. In tal senso
esse, in gran parte, non adempiono i requisiti minimi di motivazione imposti
dall’art. 311 cpv. 1 CPC e risultano dunque irricevibili.
A prescindere da ciò, quanto sostiene l’appellante
nemmeno è convincente e non consente di intaccare la decisione impugnata.
8.1
La critica circa
l’intempestività della decisione non è pertinente, considerato che si fonda sul
fatto che il decreto cautelare del 15 aprile 2014 e la decisione 8 giugno 2020
sarebbero oggetto di due domande di revisione.
Trattandosi di un mezzo
d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia
e l’esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC), a meno che il
giudice (iudex a quo) non abbia concesso il differimento della decisione
impugnata, cosa che qui nemmeno è stata allegata. Di conseguenza non si ravvede
alcun motivo per procrastinare il giudizio o adottare altre misure.
D’altronde la genericità con
cui la questione è stata proposta e l’assenza di richieste specifiche la
rendono già di per sé irricevibile.
8.2
Sulla stessa linea, pure la
pretesa di far partire gli effetti della decisione 15 aprile 2014 dal suo
passaggio in giudicato è inconsistente e infondata, oltre che pretestuosa.
In effetti, una decisione
superprovvisionale ai sensi dell’art. 265 cpv. 1 CPC - così come una decisione
provvisionale intermedia giusta l’art. 265 cpv. 2 CPC - rimane in vigore fino
al momento in cui non viene emanata la decisione cautelare finale (art. 256
CPC, art. 276 CPC), che la rimpiazza (DTF 139 III 86 consid. 1.1.2).
Quest’ultima ha effetto ex tunc, ossia a partire dalla data dell’istanza
(STF 5A_458/2014 dell’8 settembre 2014 consid. 4.1.2; 5A_765/2010 del 17 marzo
2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 343) non dal passaggio in giudicato della
decisione (STF 5P.213/2004 del 6 luglio 2004, consid. 1.2). A titolo
eccezionale è possibile una deroga a questo principio su esplicita indicazione
del giudice. Nella fattispecie questa situazione straordinaria non si è
verificata. Anzi, con il decreto 15 aprile 2014 il Pretore ha esplicitamente
effettuato i calcoli delle eccedenze del reddito del marito rispetto al suo
fabbisogno, necessari per la fissazione dei contributi alimentari, partendo dal
1° aprile 2009, stabilendo che l’eccedenza risultante per tutto il periodo sino
all’emanazione della decisione avrebbe dovuto essere destinata interamente alla
moglie a titolo di contributo alimentare, aggiungendo che “è pacifico che
avuto riguardo a quanto precede le spese di gestione ordinaria dell’abitazione
coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze
assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti non possono per contro
essere posti a suo carico” (pag. 7). Di conseguenza, a ragione, il primo
giudice ha ritenuto che anche gli effetti della liberazione di AO 1 dal
pagamento degli oneri relativi all’abitazione coniugale fossero da ricondurre
al 1° aprile 2009.
Il fatto che il dispositivo
del decreto cautelare non abbia esplicitamente indicato una data è ininfluente,
non solo poiché, valendo la regola base, ciò non era necessario, ma anche
perché, come visto, nei considerandi il giudice è stato molto chiaro.
In questo senso, cosa sia asseritamente
stato affermato dal marito nella procedura di trattenuta di salario conclusasi
6.
anni prima del 15 aprile 2014 (doc. D) non ha influenza alcuna, tenuto
soprattutto conto che si trattava di una causa di natura differente, nella
quale avanzare quelle argomentazioni per cercare di contenere l’ammontare dei
contributi alimentari per i figli evitando di pagare due volte le stesse spese,
ancora non voleva dire riconoscere come dovute le pretese di copertura dei
costi dell’abitazione coniugale.
Va aggiunto che AP 1 non ha
nemmeno indicato - in violazione del suo dovere di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC) - da dove risulterebbe quanto asserisce essere stato eccepito dal marito,
non essendovi alcun cenno nella decisione del 2 giugno 2008 (doc. 4). Ma anche
se ve ne fosse la dimostrazione, sarebbe comunque impossibile concludere che la
retroattività del decreto debba essere esclusa perché in quel procedimento il
marito sapeva di dover pagare le spese per l’abitazione coniugale. Infatti a
quel punto della pratica di divorzio egli era cosciente che erano state emesse
delle decisioni supercautelari che lo obbligavano a farsi carico di quegli
oneri, sicché chiedere di non doverli sostenere in doppio faceva parte dei suoi
diritti. Nel contempo, tuttavia, egli sapeva pure che la procedura di merito
era ancora in essere e avrebbe potuto concludersi diversamente, come peraltro
da lui auspicato.
Infine, asserire ora che AO 1
avrebbe, a seguito del decreto 15 aprile 2014, pagato meno di quanto dovuto per
i contributi dei figli, oltre che essere mera allegazione di parte non
sostanziata, è una tesi inconferente e formulata nella sede errata.
8.3
Non va oltre la mera allegazione
di parte nemmeno la terza motivazione, poiché non è certamente sufficiente
sostenere che quanto deciso dal primo giudice non sarebbe comprensibile e
ricordare che il decreto in questione sarebbe stato la sesta decisione
sull’assetto provvisorio pendente causa di divorzio per destituire di valenza
la posizione pretorile secondo la quale nella fattispecie ci si trova
confrontati con una decisione ex art. 176 CC via art. 276 CPC. L’appellante
avrebbe dovuto confrontarsi più seriamente con la sentenza impugnata, allegando
e dimostrando nel dettaglio perché il decreto 15 aprile 2014 dovrebbe essere
considerato una decisione di modifica dell’assetto alimentare pendente causa ai
sensi dell’art. 179 CC.
Ad ogni buon conto, come già
detto, la valutazione del Pretore aggiunto è corretta.
9.
Al punto n. 5 dell’appello, AP
1.
espone in maniera superficiale, senza confrontarsi con il querelato giudizio,
delle argomentazioni generiche e poco chiare.
A suo dire, in effetti, una restituzione sarebbe
esclusa perché non sarebbe stato il marito ad avere pagato le spese connesse
con l’abitazione famigliare, ma sarebbe stato il __________ a prelevare dal
conto comune di garanzia del mutuo i relativi interessi. Il patrimonio di AO 1
non sarebbe quindi stato mai diminuito. In più sarebbe colpa di quest’ultimo,
che si sarebbe rifiutato di collaborare, se gli interessi ipotecari non
sarebbero stati ridotti come avrebbe proposto l’istituto di credito, sicché
sarebbe abusivo pretendere ora che la moglie se ne faccia carico.
Oltre che essere irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC),
queste argomentazioni sono anche sbagliate, come già rilevato dal primo
giudice: il fatto che il conto, sul quale vi erano inizialmente fr. 100'731.11
- interamente consumati per la copertura degli oneri ipotecari - fosse
cointestato a marito e moglie comporta la presunzione che la metà di quel
denaro apparteneva a AO 1. È dunque corretto considerare che fr. 50'884.55 di
sua pertinenza sono stati usati per pagare il debito della casa e devono
essergli restituiti.
10.
Quali ulteriori critiche alla
sentenza impugnata, l’appellante contesta il fondamento giuridico della pretesa
di rifusione dei costi per elettricità, acqua, gas e canalizzazioni. In
particolare, rileva come in ogni caso non sia possibile tenere in
considerazione fatture già a partire dal 6 marzo 2008 e pone l’accento sul
fatto che il valore probatorio del doc. F sarebbe nullo, non dimostrando esso a
suo dire quanto sarebbe stato effettivamente pagato da AO 1 all’__________.
Inoltre il contratto con quest’ultima azienda sarebbe stato a nome del marito e
non della moglie.
Infine chiede, nella denegata ipotesi che il credito
vantato dalla controparte sia confermato, la sua messa in compensazione con i
contributi di mantenimento da lui mai pagatile fino al 2018, pari a fr.
71'433.20, e da gennaio 2018 ad oggi per fr. 958.80 al mese. Il tutto per
complessivi fr. 108'826.40.
Una volta di più, AP 1 non si confronta con il
giudizio impugnato, per cui queste obiezioni, oltre a essere unilaterali,
generiche e lacunose, sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv.
1.
CPC).
11.
Ne deriva che
l’appello, per quanto ricevibile, deve essere integralmente respinto.
12.
Le
spese processuali seguono la soccombenza totale dell’appellante (art. 106 CPC)
e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG.
Alla parte appellata, non assistita da un
patrocinatore legale, non sono riconosciute ripetibili, né indennità d’inconvenienza
ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC,
non essendo stata in alcun modo motivata e quantificata una pretesa in tal
senso, né tanto meno essa ha reso verosimile di aver dovuto sostenere costi rilevanti ai
fini del processo (DTF 134 I 398 consid. 6.3)
Il valore litigioso,
determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è di fr. 74'285.95.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L'appello 13 aprile 2021 di AP 1 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 4’000.- sono poste a carico
dell’appellante. Non si attribuiscono indennità d’inconvenienza.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).