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Decisione

12.2021.56

Misure a tutela dell'unione coniugale - decisioni supercautelari non confermate in via cautelare - restituzione

25 aprile 2022Italiano19 min

fr. 1'476.70 dal 1. gennaio 2011 al 13 febbraio 2011, fr. 1'446.70 dal 14 febbraio

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.56

Lugano

25 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2019.86 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 6 maggio 2019 da

AO

1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente

di far ordine alla convenuta di pagare all’attore fr. 86'896.65 oltre interessi

al 5% su fr. 30'483.10 dal 25 ottobre 2013, su fr. 2'016.- dal 6 giugno 2011,

su fr. 2'016.- dal 6 settembre 2011, su fr. 2'016.- dal 7 dicembre 2011 e su

fr. 50'365.55 dal 1° aprile 2009, con protesta di spese e ripetibili;

domanda

avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente con

decisione 4 marzo 2021, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 74'285.95 oltre

interessi al 5% a partire dal 14 dicembre 2018, ponendo la tassa di giustizia

di fr. 4'000.- + fr. 350.- della conciliazione e le spese per 1/7 a carico di

quest’ultimo e per 6/7 a carico della convenuta, condannata a rifondere alla

controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili;

appellante

la convenuta con appello 13 aprile

2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere

integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre

che, con risposta 2 giugno 2021, l’appellato ha postulato la reiezione

dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

1.

AO 1 e AP 1 si sono sposati a __________

nel 1993. Il 15 settembre 2006 quest’ultima ha introdotto un’azione di divorzio

dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. La causa è stata

stralciata dai ruoli nel gennaio 2018 per intervenuta perenzione processuale.

Fatti

I rapporti tra le parti, che sono quindi tutt’ora

sposate seppur separate da oltre 10 anni, sono stati regolati da varie

decisioni cautelari e supercautelari prolate nel corso degli anni.

Con un primo decreto supercautelare emesso nelle more

istruttorie il 2 giugno 2008, il Pretore ha affidato i figli alla moglie e le

ha attribuito l’abitazione coniugale, fissando nel contempo i contributi

alimentari a carico del marito in fr. 3'000.- mensili per la moglie e in fr.

1'675.- mensili per ognuno dei due figli (poi ridotti a fr. 1'581.40 a partire

dal 1° novembre 2012 con decreto supercautelare nelle more istruttorie del 22

novembre 2013), addossandogli le rette scolastiche e le spese straordinarie per

i figli e ordinandogli di farsi carico delle spese della gestione ordinaria

dell’abitazione coniugale, delle spese straordinarie di manutenzione e dei

relativi premi assicurativi, interessi ipotecari e ammortamenti.

Il 15 aprile 2014 è stato emanato un ulteriore decreto

cautelare con il quale il Pretore ha rivisto, con effetto retroattivo al 31

marzo 2009 (data della relativa istanza), il contributo di mantenimento a

favore di AP 1 fissandolo come segue: fr. 1’058.15 dal 1. aprile 2009 al 31

dicembre 2009, fr. 1'463.70 dal 1. gennaio 2010 al 31 dicembre 2010,

fr. 1'476.70 dal 1. gennaio 2011 al 13 febbraio 2011, fr. 1'446.70 dal 14 febbraio

2011 al 5 ottobre 2011, fr. 1'396.70 dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011,

fr. 1'277.80 dal 1. gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, fr. 1'561.20 dal 1.

gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fr. 958.80 dal 1. luglio 2013 in poi.

Inoltre, con la stessa decisione, il marito è stato

liberato dal giudice dal pagamento dei costi di gestione ordinaria

dell’abitazione coniugale, delle spese ordinarie di manutenzione, dei premi

assicurativi, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti. Questa decisione

è stata impugnata di fronte alla prima Camera Civile del Tribunale d’appello

che, con sentenza del 9 novembre 2016 regolarmente passata in giudicato, l’ha

riformata modificando unicamente quanto deciso per gli alimenti muliebri,

lasciando il resto - in particolare l’esenzione dal pagamento delle spese

connesse all’abitazione - immutato, condannando così AO 1 a versare a titolo di

contributo alimentare per la moglie, fr. 1'760.- mensili dal 1. aprile 2009 al

13 febbraio 2011, fr. 1'730.- mensili dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 e

fr. 2'020.- mensili dal 1. luglio 2013 al 20 dicembre 2015.

Con istanza 3 luglio 2018 AO 1 ha chiesto la condanna

di AP 1 a rifondergli fr. 82'636.25 oltre interessi a titolo di rimborso degli

alimenti da lui asseritamente corrisposti in eccesso nel periodo dall’aprile

2009 all’aprile 2014. Osteggiata dalla controparte, l’istanza è stata

parzialmente accolta dal Pretore aggiunto con sentenza 13 giugno 2019

(cresciuta in giudicato dopo conferma in secondo grado), che l’ha condannata a

versare al marito fr. 72'084.65 oltre interessi al 5% dal 3 luglio 2018.

2. Dopo avere ottenuto la necessaria autorizzazione ad

agire in giudizio, con petizione 6 maggio 2019, AO 1 si è rivolto nuovamente

alla Pretura postulando la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 86'896.65 oltre

interessi, dei quali fr. 36'531.10 a titolo di rimborso delle spese di

elettricità, gas, acqua e canalizzazioni e fr. 50'365.55 quale rimborso dei

costi ipotecari e di ammortamento, da lui asseritamente pagati in base al

menzionato decreto supercautelare del 2 giugno 2008, i cui dispositivi in

merito sono poi stati annullati dal decreto cautelare del 15 aprile 2014, che

lo ha esentato con effetto retroattivo dal pagamento di tali spese.

La convenuta si è integralmente opposta

alla petizione.

3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli

allegati conclusivi delle parti, con decisione 4 marzo 2021 il Pretore

aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta

al pagamento di fr. 74'285.95 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2018,

ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 4'350.- a carico di

quest’ultima per 6/7 e a carico dell’attore per il restante 1/7, cui sono stati

riconosciuti fr. 7'000.- a titolo di ripetibili parziali.

Il giudice di prime cure, dopo aver

respinto l’eccezione di prescrizione delle pretese azionate, ha stabilito che

la decisione 15 aprile 2014 non era una decisione di modifica dell’assetto

cautelare, bensì la prima decisione finale dopo contraddittorio, a conclusione

del procedimento provvisionale, così che i suoi effetti iniziavano a decorrere

dalla presentazione della domanda, non dal passaggio in giudicato della

sentenza. Pertanto, anche l’esenzione del marito dal pagamento degli oneri

concernenti l’abitazione coniugale ha avuto effetto a partire dal 1° aprile

2009, data dalla quale ha fatto pure partire il suo obbligo di versare i

contributi alimentari mensili in denaro alla consorte. Di conseguenza, il primo

giudice ha considerato fondata la richiesta di restituzione di quanto versato

in via supercautelare a tale titolo da tale data.

Dopo disamina delle pretese, egli ha

così riconosciuto dovuti

fr. 24'401.40 relativi ai pagamenti per elettricità, acqua, gas e

canalizzazioni dell’abitazione coniugale e fr. 50'884.55 per il pagamento degli

oneri ipotecari. Parimenti il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della

convenuta di messa in compensazione dei crediti che ella asseritamente vantava

nei confronti del marito e meglio di quello di fr. 2'096'308.45 per costi che

si sarebbe assunta ma che in realtà sarebbero stati a carico di AO 1 e di

quello di fr. 87'732.80 per contributi non pagati (dei quali fr. 71'433.20 sino

al 2018 e fr. 16'299.60 da gennaio 2018).

4. Con appello 13 aprile 2021, AP 1 si è aggravata contro

tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione,

protestando spese e ripetibili per entrambi i gradi di giudizio.

Con risposta 2 giugno 2021 AO 1 si è

opposto al gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

5.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la

soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 13 aprile 2021 contro la

decisione 4 marzo 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie

Pasquali, art. 145 cpv. 1 CPC), così come è tempestiva la risposta all’appello

inoltrata il 2 giugno 2021.

6.

Come accennato, la decisione

impugnata si basa sull’accertamento che la richiesta di restituzione di quanto

supercautelarmente versato dall’attore per il pagamento degli oneri riguardanti

l’abitazione coniugale sin dal 1° aprile 2009 è fondata. A tal proposito il

Pretore aggiunto ha in effetti rilevato che, come risulta dai considerandi

della decisione del 9 novembre 2016 della prima Camera Civile del Tribunale

d’Appello (inc. 11.2014.36, doc. B), la decisione non ha modificato un assetto

cautelare previgente, ma ha rappresentato la prima decisione finale cautelare

dopo contraddittorio, a conclusione del procedimento provvisionale. In questo

senso poco importa, ha aggiunto il giudice, che essa abbia evaso una domanda

denominata erroneamente dal marito come “istanza di modifica del decreto

cautelare”. Tale pronuncia è quindi una decisione ex art. 176 CC via art.

276 CPC: pertanto le disposizioni in essa contenute decorrono dal giorno della

presentazione dell’istanza e non dal passaggio in giudicato della sentenza, a

meno che il giudice non vi abbia eccezionalmente derogato.

Nel caso concreto il giudice cautelare ha

espressamente fissato al 1° aprile 2009 la data d’inizio dell’obbligo del

marito di versare un contributo alimentare in denaro e lo ha parimenti

esonerato da ogni altro onere, senza prevedere per ciò un’entrata in vigore

differita, cosa che bastava, per il Pretore aggiunto, per confermare al 1°

aprile 2009 anche gli effetti della liberazione dell’attore dagli oneri

concernenti l’abitazione coniugale. Questo sarebbe stato tra l’altro suffragato

dagli accertamenti di quel giudice su reddito e fabbisogno di AO 1, in esito ai

quali le eccedenze risultanti sono interamente state riconosciute alla moglie a

titolo di contributo di mantenimento. In assenza di ulteriori accertate risorse

finanziarie del marito, per il Pretore aggiunto, il giudice cautelare non

avrebbe avuto spazio per accollargli anche i costi dell’abitazione.

7.

L’appellante contesta queste

conclusioni. Innanzitutto poiché la decisione sarebbe quanto meno intempestiva,

poggiandosi su un decreto cautelare, quello del 15 aprile 2014, che sarebbe

oggetto di una domanda di revisione sia presso la prima Camera Civile del

Tribunale d’Appello per quanto concerne la sua decisione del 9 novembre 2016

(inc. 11.2014.36), sia presso la Pretura di Lugano per quanto concerne la

decisione di protezione dell’unione coniugale dell’8 giugno 2020.

Ciò detto, ella contesta poi che il decreto 15 aprile

2014 abbia potuto avere effetto retroattivo per quattro ragioni.

Innanzitutto perché tale decisione non sarebbe stata

la prima decisione in merito all’assetto provvisorio dei coniugi AP 1 pendente

causa, essendovi stata quella cautelare del 2 dicembre 2009, il decreto 31

maggio 2010 e il decreto d’accusa del 2 febbraio 2015 con cui il Procuratore

pubblico ha condannato AO 1 per il reato di disobbedienza a decisioni

dell’autorità ritenuto che tra il 2 dicembre 2009 e il 5 novembre 2013 egli non

aveva pagato i costi __________ e dal 31 maggio 2010 al 15 aprile 2014 non

aveva pagato gli interessi ipotecari. Già solo considerate queste decisioni

precedenti il Pretore aggiunto non poteva accordare l’effetto retroattivo al

Considerandi

decreto in oggetto senza contraddire quanto precedentemente stabilito e quanto

accertato con il decreto d’accusa.

La seconda ragione sarebbe che, nella procedura

conclusasi con la decisione del 10 novembre 2008 con cui il Pretore aveva

respinto l'istanza della moglie di trattenuta dal salario del contributo

alimentare dovutole, AO 1 si sarebbe lamentato del fatto che il contributo a

favore dei figli dovesse essere diminuito della posta “alloggio” considerato

come gli interessi ipotecari fossero già stati posti a suo carico. Egli era

quindi ben cosciente del suo obbligo di pagare tali interessi e le spese della

casa. Chiedere ora la restituzione di quanto avrebbe pagato in eccesso sarebbe

illogico e contraddittorio e avrebbe quale conseguenza che AO 1 ne uscirebbe

avvantaggiato poiché per finire egli avrebbe corrisposto un importo inferiore a

quanto dovuto per i contributi di mantenimento dei figli.

La terza ragione è che non si comprenderebbe il

ragionamento che ha portato il Pretore aggiunto a concludere che la pronuncia

del 15 aprile 2014 non era una decisione di modifica ex art. 179 CC. Tale

decreto era infatti la sesta decisione sull’assetto provvisorio pendente causa di

divorzio e voleva modificare l’assetto deciso dai precedenti decreti, valendo

dunque come modifica, per cui potrebbe espletare i suoi effetti solo dalla sua

crescita in giudicato. A tal proposito l’appellante rileva poi come nelle

precedenti decisioni, valide sino al passaggio in giudicato del decreto 15

aprile 2014, AO 1 non era mai stato esonerato dal pagamento degli oneri della

casa, sicché riconoscere l’effetto retroattivo a tale decisione sarebbe un

comportamento contraddittorio da parte della Pretura.

La quarta ragione sarebbe infine quella che il decreto

in oggetto non avrebbe mai specificato nel suo dispositivo alcunché circa la

sua retroattività. D’altronde, logica vorrebbe che gli effetti inizino a

decorrere dal passaggio in giudicato e non dall’istanza. Ciò sarebbe confermato

dal fatto che nel petitum dell’istanza 31 marzo 2009 non era mai stata

pretesa l’esenzione totale del pagamento delle spese ordinarie della casa ma

unicamente una diminuzione del contributo di fr. 1'366.- mensili. Il marito poteva

in ogni caso farsi carico sino al passaggio in giudicato del decreto cautelare

di quanto da lui proposto con l’istanza e non esserne completamente esonerato.

8.

Le obiezioni mosse dalla

convenuta con l’appello non si confrontano propriamente con le argomentazioni

pretorili e non tendono a spiegare perché e come esse sarebbero sbagliate, ma

costituiscono piuttosto una mera esposizione della propria tesi. In tal senso

esse, in gran parte, non adempiono i requisiti minimi di motivazione imposti

dall’art. 311 cpv. 1 CPC e risultano dunque irricevibili.

A prescindere da ciò, quanto sostiene l’appellante

nemmeno è convincente e non consente di intaccare la decisione impugnata.

8.1

La critica circa

l’intempestività della decisione non è pertinente, considerato che si fonda sul

fatto che il decreto cautelare del 15 aprile 2014 e la decisione 8 giugno 2020

sarebbero oggetto di due domande di revisione.

Trattandosi di un mezzo

d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia

e l’esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC), a meno che il

giudice (iudex a quo) non abbia concesso il differimento della decisione

impugnata, cosa che qui nemmeno è stata allegata. Di conseguenza non si ravvede

alcun motivo per procrastinare il giudizio o adottare altre misure.

D’altronde la genericità con

cui la questione è stata proposta e l’assenza di richieste specifiche la

rendono già di per sé irricevibile.

8.2

Sulla stessa linea, pure la

pretesa di far partire gli effetti della decisione 15 aprile 2014 dal suo

passaggio in giudicato è inconsistente e infondata, oltre che pretestuosa.

In effetti, una decisione

superprovvisionale ai sensi dell’art. 265 cpv. 1 CPC - così come una decisione

provvisionale intermedia giusta l’art. 265 cpv. 2 CPC - rimane in vigore fino

al momento in cui non viene emanata la decisione cautelare finale (art. 256

CPC, art. 276 CPC), che la rimpiazza (DTF 139 III 86 consid. 1.1.2).

Quest’ultima ha effetto ex tunc, ossia a partire dalla data dell’istanza

(STF 5A_458/2014 dell’8 settembre 2014 consid. 4.1.2; 5A_765/2010 del 17 marzo

2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 343) non dal passaggio in giudicato della

decisione (STF 5P.213/2004 del 6 luglio 2004, consid. 1.2). A titolo

eccezionale è possibile una deroga a questo principio su esplicita indicazione

del giudice. Nella fattispecie questa situazione straordinaria non si è

verificata. Anzi, con il decreto 15 aprile 2014 il Pretore ha esplicitamente

effettuato i calcoli delle eccedenze del reddito del marito rispetto al suo

fabbisogno, necessari per la fissazione dei contributi alimentari, partendo dal

1° aprile 2009, stabilendo che l’eccedenza risultante per tutto il periodo sino

all’emanazione della decisione avrebbe dovuto essere destinata interamente alla

moglie a titolo di contributo alimentare, aggiungendo che “è pacifico che

avuto riguardo a quanto precede le spese di gestione ordinaria dell’abitazione

coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze

assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti non possono per contro

essere posti a suo carico” (pag. 7). Di conseguenza, a ragione, il primo

giudice ha ritenuto che anche gli effetti della liberazione di AO 1 dal

pagamento degli oneri relativi all’abitazione coniugale fossero da ricondurre

al 1° aprile 2009.

Il fatto che il dispositivo

del decreto cautelare non abbia esplicitamente indicato una data è ininfluente,

non solo poiché, valendo la regola base, ciò non era necessario, ma anche

perché, come visto, nei considerandi il giudice è stato molto chiaro.

In questo senso, cosa sia asseritamente

stato affermato dal marito nella procedura di trattenuta di salario conclusasi

6.

anni prima del 15 aprile 2014 (doc. D) non ha influenza alcuna, tenuto

soprattutto conto che si trattava di una causa di natura differente, nella

quale avanzare quelle argomentazioni per cercare di contenere l’ammontare dei

contributi alimentari per i figli evitando di pagare due volte le stesse spese,

ancora non voleva dire riconoscere come dovute le pretese di copertura dei

costi dell’abitazione coniugale.

Va aggiunto che AP 1 non ha

nemmeno indicato - in violazione del suo dovere di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC) - da dove risulterebbe quanto asserisce essere stato eccepito dal marito,

non essendovi alcun cenno nella decisione del 2 giugno 2008 (doc. 4). Ma anche

se ve ne fosse la dimostrazione, sarebbe comunque impossibile concludere che la

retroattività del decreto debba essere esclusa perché in quel procedimento il

marito sapeva di dover pagare le spese per l’abitazione coniugale. Infatti a

quel punto della pratica di divorzio egli era cosciente che erano state emesse

delle decisioni supercautelari che lo obbligavano a farsi carico di quegli

oneri, sicché chiedere di non doverli sostenere in doppio faceva parte dei suoi

diritti. Nel contempo, tuttavia, egli sapeva pure che la procedura di merito

era ancora in essere e avrebbe potuto concludersi diversamente, come peraltro

da lui auspicato.

Infine, asserire ora che AO 1

avrebbe, a seguito del decreto 15 aprile 2014, pagato meno di quanto dovuto per

i contributi dei figli, oltre che essere mera allegazione di parte non

sostanziata, è una tesi inconferente e formulata nella sede errata.

8.3

Non va oltre la mera allegazione

di parte nemmeno la terza motivazione, poiché non è certamente sufficiente

sostenere che quanto deciso dal primo giudice non sarebbe comprensibile e

ricordare che il decreto in questione sarebbe stato la sesta decisione

sull’assetto provvisorio pendente causa di divorzio per destituire di valenza

la posizione pretorile secondo la quale nella fattispecie ci si trova

confrontati con una decisione ex art. 176 CC via art. 276 CPC. L’appellante

avrebbe dovuto confrontarsi più seriamente con la sentenza impugnata, allegando

e dimostrando nel dettaglio perché il decreto 15 aprile 2014 dovrebbe essere

considerato una decisione di modifica dell’assetto alimentare pendente causa ai

sensi dell’art. 179 CC.

Ad ogni buon conto, come già

detto, la valutazione del Pretore aggiunto è corretta.

9.

Al punto n. 5 dell’appello, AP

1.

espone in maniera superficiale, senza confrontarsi con il querelato giudizio,

delle argomentazioni generiche e poco chiare.

A suo dire, in effetti, una restituzione sarebbe

esclusa perché non sarebbe stato il marito ad avere pagato le spese connesse

con l’abitazione famigliare, ma sarebbe stato il __________ a prelevare dal

conto comune di garanzia del mutuo i relativi interessi. Il patrimonio di AO 1

non sarebbe quindi stato mai diminuito. In più sarebbe colpa di quest’ultimo,

che si sarebbe rifiutato di collaborare, se gli interessi ipotecari non

sarebbero stati ridotti come avrebbe proposto l’istituto di credito, sicché

sarebbe abusivo pretendere ora che la moglie se ne faccia carico.

Oltre che essere irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC),

queste argomentazioni sono anche sbagliate, come già rilevato dal primo

giudice: il fatto che il conto, sul quale vi erano inizialmente fr. 100'731.11

- interamente consumati per la copertura degli oneri ipotecari - fosse

cointestato a marito e moglie comporta la presunzione che la metà di quel

denaro apparteneva a AO 1. È dunque corretto considerare che fr. 50'884.55 di

sua pertinenza sono stati usati per pagare il debito della casa e devono

essergli restituiti.

10.

Quali ulteriori critiche alla

sentenza impugnata, l’appellante contesta il fondamento giuridico della pretesa

di rifusione dei costi per elettricità, acqua, gas e canalizzazioni. In

particolare, rileva come in ogni caso non sia possibile tenere in

considerazione fatture già a partire dal 6 marzo 2008 e pone l’accento sul

fatto che il valore probatorio del doc. F sarebbe nullo, non dimostrando esso a

suo dire quanto sarebbe stato effettivamente pagato da AO 1 all’__________.

Inoltre il contratto con quest’ultima azienda sarebbe stato a nome del marito e

non della moglie.

Infine chiede, nella denegata ipotesi che il credito

vantato dalla controparte sia confermato, la sua messa in compensazione con i

contributi di mantenimento da lui mai pagatile fino al 2018, pari a fr.

71'433.20, e da gennaio 2018 ad oggi per fr. 958.80 al mese. Il tutto per

complessivi fr. 108'826.40.

Una volta di più, AP 1 non si confronta con il

giudizio impugnato, per cui queste obiezioni, oltre a essere unilaterali,

generiche e lacunose, sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv.

1.

CPC).

11.

Ne deriva che

l’appello, per quanto ricevibile, deve essere integralmente respinto.

12.

Le

spese processuali seguono la soccombenza totale dell’appellante (art. 106 CPC)

e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG.

Alla parte appellata, non assistita da un

patrocinatore legale, non sono riconosciute ripetibili, né indennità d’inconvenienza

ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC,

non essendo stata in alcun modo motivata e quantificata una pretesa in tal

senso, né tanto meno essa ha reso verosimile di aver dovuto sostenere costi rilevanti ai

fini del processo (DTF 134 I 398 consid. 6.3)

Il valore litigioso,

determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è di fr. 74'285.95.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L'appello 13 aprile 2021 di AP 1 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 4’000.- sono poste a carico

dell’appellante. Non si attribuiscono indennità d’inconvenienza.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).