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Decisione

12.2021.57

Decisione di scioglimento di una Sagl per lacune organizzative e contemporanea dichiarazione di fallimento; rapporto fra le due procedure, principio dell'unità del fallimento

1 giugno 2021Italiano9 min

vista l’impugnativa 2 aprile 2021 della convenuta, con cui chiede “l’annullamento della

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Incarto n.

Fatti

12.2021.57

Lugano

1° giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.4156

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 14

settembre 2020 da

AO

1

contro

AP

1

c/o

__________, Via __________, __________

chiedente

l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, priva

di una

persona domiciliata in Svizzera che potesse

rappresentarla;

domanda accolta dal

Pretore con decisione 17 febbraio 2021, con la quale ha sciolto la

società convenuta e

ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento (inc.

SO.2020.4156);

tenuto conto della

decisione 25 marzo 2021 con cui il medesimo Pretore ha sospeso la

procedura di liquidazione

della società per mancanza di attivi;

richiamata altresì la

decisione 25 marzo 2021 con la quale il Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 5, ha

pronunciato il fallimento della società a seguito della domanda di

fallimento

presentata da una creditrice (inc. SO.2020.5648);

vista l’impugnativa 2 aprile 2021 della convenuta, con cui chiede “l’annullamento della

dichiarazione di fallimento pronunciata in data 25 marzo 2021 a partire dal 26

marzo 2021”;

considerata la risposta 26 aprile 2021 dell’Ufficio

del registro di commercio;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Costatata

una lacuna organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di

una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla ai sensi

dell’art. 814 cpv. 3 CO, l'Ufficio del registro di commercio (qui di

seguito: URC) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 29 maggio

2020 (ritornata al mittente per irreperibilità della destinataria, v. doc. B e

C), e in seguito tramite pubblicazione sul FUSC del 30 giugno 2020 (doc. D), a

ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro

il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le

conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 154 cpv. 1, 2 e 2bis

vORC).

Considerandi

2.

In

assenza di riscontri, con istanza 14 settembre 2020 l’URC ha convenuto la società

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione

1), chiedendo che nei suoi confronti fossero adottate le misure necessarie ex art.

731b CO in connessione con gli art. 819 CO, 941a cpv. 1 vCO e art. 154 cpv. 3 vORC

(inc. SO.2020.4156).

3.

In

data 9 novembre 2020 il Pretore ha fissato alla convenuta, con notifica per via

edittale sul Foglio ufficiale cantonale (FU) ai sensi dell’art. 141 CPC, un

termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (ovvero designare un

gerente abilitato a rappresentare la società in Svizzera, richiedere la

pertinente iscrizione a registro di commercio e fissare il recapito statutario),

pena l’adozione d’ufficio delle misure necessarie fra cui lo scioglimento e la

messa in liquidazione della società secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento.

4.

Preso atto del mancato ripristino della situazione legale entro il

termine assegnato, il Pretore con decisione 17 febbraio 2021 (pure notificata

alla convenuta in via edittale) ha accolto l'istanza e disposto lo scioglimento

della società in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO,

ordinandone la liquidazione in via di fallimento e prescindendo dal prelievo di

tasse e spese.

5.

La liquidazione della società è stata affidata all’Ufficio fallimenti

di Lugano. Con istanza 18 marzo 2021, il suddetto Ufficio ha chiesto al Pretore

di sospenderla per mancanza di attivo, riservata la facoltà dei creditori di

chiederne la continuazione previo anticipo delle spese (art. 230 LEF). In data

25.

marzo 2021, il Pretore ha ordinato la postulata sospensione.

6.

Nel

frattempo, con decisione pure del 25 marzo 2021, il Pretore della Sezione 5

della medesima Pretura, dando seguito alla domanda di fallimento 10 dicembre

2020.

di una creditrice, ha pronunciato il fallimento di AP 1 __________ a far

tempo da venerdì 26 marzo 2021 alle ore 10:00 (inc. SO.2020.5648). Il 29 marzo

2021.

l’Ufficio fallimenti di Lugano ha deciso di non dare alcun seguito al

citato decreto, essendo già intervenuta una procedura di liquidazione

fallimentare della società.

7.

Con l’impugnativa

2.

aprile 2021 che qui ci occupa, la società AP 1 __________ ha chiesto “l’annullamento

della dichiarazione di fallimento pronunciata in data 25 marzo 2021 a partire

dal 26 marzo 2021”.

8.

Il

presente incarto è stato assegnato a questa Camera con l’accordo del Presidente

della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF), ritenuto

che il gravame nel suo incipit pare riferirsi alla dichiarazione di

fallimento pronunciata dal Pretore della Sezione 5 il 25 marzo 2021 (inc. SO.2020.5648),

ma nelle sue motivazioni non menziona in alcun modo gli art. 171 seg. LEF bensì

si riferisce alla diffida dell’URC e alle lacune organizzative (segnatamente a

un imminente ripristino della sede sociale) e dunque alla procedura di cui

all’inc. SO.2020.4156.

9.

Giusta

l’art. 731b CO (in connessione con l’art. 819 CO), il giudice adito in seguito

alla costatazione di lacune organizzative di una società a garanzia limitata

può pronunciare lo scioglimento della medesima e ordinarne la liquidazione

secondo le prescrizioni applicabili al fallimento qualora possa presumere che essa

non darebbe seguito a eventuali provvedimenti meno severi (STF 4A_158/2013

dell’8 luglio 2013, consid. 2.1.6; 4A_706/2012 del 29 luglio 2013, consid.

2.2.2; 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013, consid. 2.1.3). Il Tribunale federale

ha già avuto modo di precisare che una simile decisione fa divenire priva

d’oggetto una parallela procedura fallimentare secondo la LEF, e viceversa (STF 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.1 e 1.2.2; 5A_386/2010 del 12 aprile 2011, consid. 1.2; Lorandi, Konkursverfahren über

Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR in: AJP

17.

[2008], p. 1387 e 1389; Bohrer/Kummer in:

Zürcher Kommentar, Art. 698-726 und 731b OR - Die Aktiengesellschaft, 3a ed.

2018, n. 75 ad art. 731b CO). Se ne può dunque dedurre il

principio secondo cui un’istanza di fallimento o di scioglimento con

liquidazione della società diventa senza oggetto non appena una precedente

decisione di fallimento o di scioglimento è passata in giudicato (v. CEF

del 12 giugno 2014, inc. 14.2014.78, consid. 2.3), tenuto altresì conto del principio di unità della liquidazione fallimentare stabilito

all’art. 55 LEF (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 15.2014.45, consid. 4 seg.).

10.

In considerazione di

ciò, ne deriva che la dichiarazione di fallimento 25 marzo 2021 del Pretore del

Distretto di Lugano, Sezione 5, nell’inc. SO.2020.5648, pronunciata dopo

l’avvenuto scioglimento e messa in liquidazione della società secondo le norme

applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b CO, non ossequia a tali

principi ed è priva di efficacia. E meglio, a essere determinante è la

decisione 17 febbraio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 1, nell’inc. SO.2020.4156, che è stata notificata a AP 1 in via

edittale il medesimo giorno e che non è stata tempestivamente impugnata entro

il termine di 10 giorni previsto dall’art. 314 cpv. 1 CPC, con conseguente

crescita in giudicato.

11.

Ne consegue che laddove

l’impugnativa sia riferita alla dichiarazione di fallimento del 25 marzo 2021 ai

sensi della LEF, essa è irricevibile per assenza di un interesse degno di

protezione ex art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (in quanto rivolta contro una decisione

inefficace) nonché per carente motivazione (art. 174 LEF, 309 lett. b n. 7, 320

e 321 CPC). Qualora invece sia rivolta contro la dichiarazione di scioglimento

d’ufficio ex art. 731b CO del 17 febbraio 2021, essa è irricevibile

in quanto tardiva (art. 314 cpv. 1 CPC).

12.

Visto l’esito della

procedura, non occorre approfondire la questione della rappresentanza

processuale della società, ritenuto in ogni caso che dal gravame non si riesce

a comprendere chi lo abbia firmato e se detta persona disponesse dei necessari

poteri di firma.

13.

Il valore litigioso,

determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a

fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della ricorrente risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF

4A_315/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010,

consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71).

14.

Le spese processuali di

secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste

a carico della ricorrente, mentre non si attribuiscono ripetibili all’URC.

15.

Non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC nonché la LTG,

decide:

1. L’impugnativa 2 aprile 2021 di AP 1 __________ è

irricevibile.

2. Le

spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 400.-, sono a

carico di AP 1 __________. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezioni 1 e 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).