12.2021.57
Decisione di scioglimento di una Sagl per lacune organizzative e contemporanea dichiarazione di fallimento; rapporto fra le due procedure, principio dell'unità del fallimento
1 giugno 2021Italiano9 min
vista l’impugnativa 2 aprile 2021 della convenuta, con cui chiede “l’annullamento della
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Incarto n.
Fatti
12.2021.57
Lugano
1° giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.4156
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 14
settembre 2020 da
AO
1
contro
AP
1
c/o
__________, Via __________, __________
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, priva
di una
persona domiciliata in Svizzera che potesse
rappresentarla;
domanda accolta dal
Pretore con decisione 17 febbraio 2021, con la quale ha sciolto la
società convenuta e
ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento (inc.
SO.2020.4156);
tenuto conto della
decisione 25 marzo 2021 con cui il medesimo Pretore ha sospeso la
procedura di liquidazione
della società per mancanza di attivi;
richiamata altresì la
decisione 25 marzo 2021 con la quale il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato il fallimento della società a seguito della domanda di
fallimento
presentata da una creditrice (inc. SO.2020.5648);
vista l’impugnativa 2 aprile 2021 della convenuta, con cui chiede “l’annullamento della
dichiarazione di fallimento pronunciata in data 25 marzo 2021 a partire dal 26
marzo 2021”;
considerata la risposta 26 aprile 2021 dell’Ufficio
del registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Costatata
una lacuna organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di
una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla ai sensi
dell’art. 814 cpv. 3 CO, l'Ufficio del registro di commercio (qui di
seguito: URC) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 29 maggio
2020 (ritornata al mittente per irreperibilità della destinataria, v. doc. B e
C), e in seguito tramite pubblicazione sul FUSC del 30 giugno 2020 (doc. D), a
ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro
il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le
conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 154 cpv. 1, 2 e 2bis
vORC).
Considerandi
2.
In
assenza di riscontri, con istanza 14 settembre 2020 l’URC ha convenuto la società
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione
1), chiedendo che nei suoi confronti fossero adottate le misure necessarie ex art.
731b CO in connessione con gli art. 819 CO, 941a cpv. 1 vCO e art. 154 cpv. 3 vORC
(inc. SO.2020.4156).
3.
In
data 9 novembre 2020 il Pretore ha fissato alla convenuta, con notifica per via
edittale sul Foglio ufficiale cantonale (FU) ai sensi dell’art. 141 CPC, un
termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (ovvero designare un
gerente abilitato a rappresentare la società in Svizzera, richiedere la
pertinente iscrizione a registro di commercio e fissare il recapito statutario),
pena l’adozione d’ufficio delle misure necessarie fra cui lo scioglimento e la
messa in liquidazione della società secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento.
4.
Preso atto del mancato ripristino della situazione legale entro il
termine assegnato, il Pretore con decisione 17 febbraio 2021 (pure notificata
alla convenuta in via edittale) ha accolto l'istanza e disposto lo scioglimento
della società in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO,
ordinandone la liquidazione in via di fallimento e prescindendo dal prelievo di
tasse e spese.
5.
La liquidazione della società è stata affidata all’Ufficio fallimenti
di Lugano. Con istanza 18 marzo 2021, il suddetto Ufficio ha chiesto al Pretore
di sospenderla per mancanza di attivo, riservata la facoltà dei creditori di
chiederne la continuazione previo anticipo delle spese (art. 230 LEF). In data
25.
marzo 2021, il Pretore ha ordinato la postulata sospensione.
6.
Nel
frattempo, con decisione pure del 25 marzo 2021, il Pretore della Sezione 5
della medesima Pretura, dando seguito alla domanda di fallimento 10 dicembre
2020.
di una creditrice, ha pronunciato il fallimento di AP 1 __________ a far
tempo da venerdì 26 marzo 2021 alle ore 10:00 (inc. SO.2020.5648). Il 29 marzo
2021.
l’Ufficio fallimenti di Lugano ha deciso di non dare alcun seguito al
citato decreto, essendo già intervenuta una procedura di liquidazione
fallimentare della società.
7.
Con l’impugnativa
2.
aprile 2021 che qui ci occupa, la società AP 1 __________ ha chiesto “l’annullamento
della dichiarazione di fallimento pronunciata in data 25 marzo 2021 a partire
dal 26 marzo 2021”.
8.
Il
presente incarto è stato assegnato a questa Camera con l’accordo del Presidente
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF), ritenuto
che il gravame nel suo incipit pare riferirsi alla dichiarazione di
fallimento pronunciata dal Pretore della Sezione 5 il 25 marzo 2021 (inc. SO.2020.5648),
ma nelle sue motivazioni non menziona in alcun modo gli art. 171 seg. LEF bensì
si riferisce alla diffida dell’URC e alle lacune organizzative (segnatamente a
un imminente ripristino della sede sociale) e dunque alla procedura di cui
all’inc. SO.2020.4156.
9.
Giusta
l’art. 731b CO (in connessione con l’art. 819 CO), il giudice adito in seguito
alla costatazione di lacune organizzative di una società a garanzia limitata
può pronunciare lo scioglimento della medesima e ordinarne la liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento qualora possa presumere che essa
non darebbe seguito a eventuali provvedimenti meno severi (STF 4A_158/2013
dell’8 luglio 2013, consid. 2.1.6; 4A_706/2012 del 29 luglio 2013, consid.
2.2.2; 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013, consid. 2.1.3). Il Tribunale federale
ha già avuto modo di precisare che una simile decisione fa divenire priva
d’oggetto una parallela procedura fallimentare secondo la LEF, e viceversa (STF 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.1 e 1.2.2; 5A_386/2010 del 12 aprile 2011, consid. 1.2; Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR in: AJP
17.
[2008], p. 1387 e 1389; Bohrer/Kummer in:
Zürcher Kommentar, Art. 698-726 und 731b OR - Die Aktiengesellschaft, 3a ed.
2018, n. 75 ad art. 731b CO). Se ne può dunque dedurre il
principio secondo cui un’istanza di fallimento o di scioglimento con
liquidazione della società diventa senza oggetto non appena una precedente
decisione di fallimento o di scioglimento è passata in giudicato (v. CEF
del 12 giugno 2014, inc. 14.2014.78, consid. 2.3), tenuto altresì conto del principio di unità della liquidazione fallimentare stabilito
all’art. 55 LEF (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 15.2014.45, consid. 4 seg.).
10.
In considerazione di
ciò, ne deriva che la dichiarazione di fallimento 25 marzo 2021 del Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, nell’inc. SO.2020.5648, pronunciata dopo
l’avvenuto scioglimento e messa in liquidazione della società secondo le norme
applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b CO, non ossequia a tali
principi ed è priva di efficacia. E meglio, a essere determinante è la
decisione 17 febbraio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 1, nell’inc. SO.2020.4156, che è stata notificata a AP 1 in via
edittale il medesimo giorno e che non è stata tempestivamente impugnata entro
il termine di 10 giorni previsto dall’art. 314 cpv. 1 CPC, con conseguente
crescita in giudicato.
11.
Ne consegue che laddove
l’impugnativa sia riferita alla dichiarazione di fallimento del 25 marzo 2021 ai
sensi della LEF, essa è irricevibile per assenza di un interesse degno di
protezione ex art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (in quanto rivolta contro una decisione
inefficace) nonché per carente motivazione (art. 174 LEF, 309 lett. b n. 7, 320
e 321 CPC). Qualora invece sia rivolta contro la dichiarazione di scioglimento
d’ufficio ex art. 731b CO del 17 febbraio 2021, essa è irricevibile
in quanto tardiva (art. 314 cpv. 1 CPC).
12.
Visto l’esito della
procedura, non occorre approfondire la questione della rappresentanza
processuale della società, ritenuto in ogni caso che dal gravame non si riesce
a comprendere chi lo abbia firmato e se detta persona disponesse dei necessari
poteri di firma.
13.
Il valore litigioso,
determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a
fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della ricorrente risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF
4A_315/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010,
consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71).
14.
Le spese processuali di
secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste
a carico della ricorrente, mentre non si attribuiscono ripetibili all’URC.
15.
Non ponendo la causa
questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può
essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC nonché la LTG,
decide:
1. L’impugnativa 2 aprile 2021 di AP 1 __________ è
irricevibile.
2. Le
spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 400.-, sono a
carico di AP 1 __________. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezioni 1 e 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).