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Decisione

12.2021.58

Procedura nei casi manifesti - espulsione del conduttore in mora nel pagamento della pigione - appello irricevibile

4 agosto 2021Italiano7 min

su cui il Pretore ha statuito con decisione 6 aprile 2021, accogliendo l’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2021.58

Lugano

4 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2021.1343

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 15

marzo 2021 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

PA 1

con cui l’istante ha chiesto l’espulsione immediata della

convenuta dall’ente locato adibito a uso commerciale nonché la liberazione del

deposito di garanzia;

domanda avversata dalla convenuta, che ha chiesto la

riduzione delle pigioni per il periodo del “lock down” e di poter

riprendere con il pagamento delle stesse a far tempo dal mese di aprile 2021,

su cui il Pretore ha statuito con decisione 6 aprile 2021, accogliendo l’istanza

e ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante l’ente

locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione;

appellante la convenuta con appello 19 aprile 2021, con cui ha chiesto la

riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere l’istanza, protestando

le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

mentre l’istante con risposta 17 maggio 2021 ha

postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che sulla base del contratto

di locazione 18 febbraio 2019 la G__________ SA, agente per mandato fiduciario,

ha concesso in locazione a AP 1, una superficie commerciale di 1 locale adibita

a negozio di vendita di macchinette/caffè, al piano terreno, interno 3, dello

stabile denominato “__________” sito in __________ a __________ (doc. A);

che la conduttrice con

invio raccomandato del 17 novembre 2020 è stata diffidata a versare la pigione

scoperta del mese di ottobre di complessivi fr. 1'680.- entro 30 giorni, con la

comminatoria che trascorso infruttuoso il termine, il contratto di locazione

sarebbe stato disdetto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B);

che con modulo ufficiale

27 gennaio 2021 la locatrice ha notificato alla conduttrice la disdetta

straordinaria del contratto menzionato per il 28 febbraio 2021 (doc. C);

che per tale data la

conduttrice non ha provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato;

che con istanza 15 marzo

2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC), la locatrice ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la sua espulsione

immediata dal negozio e la liberazione del deposito di garanzia;

che la convenuta con

Considerandi

osservazioni 24 marzo 2021 si è opposta all’istanza, adducendo di avere avuto

grosse difficoltà finanziarie a causa della pandemia del Covid-19 e chiedendo

la riduzione della pigione per il periodo del “lock down” nonché di

potere riprendere con il pagamento del canone a far tempo dal mese di aprile

2021;

che con sentenza 6 aprile

2021.

il Pretore ha accolto l’istanza di espulsione e ha fatto ordine alla

conduttrice, con le comminatorie di rito, di mettere a libera disposizione

della parte istante l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della

decisione, ponendo gli oneri processuali di fr. 200.- a carico della convenuta

e obbligandola a rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili;

che con appello 19 aprile

2021.

la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere

l’istanza, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

che con risposta 17 maggio

2021.

l’istante si è opposta al gravame, protestando spese e ripetibili di

appello;

che, contro una decisione

emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il

cui valore è di almeno fr. 10'000.-, come in concreto stabilito dal Pretore e

non contestato, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni

(art. 314 CPC) e che legalmente possiede effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1

CPC);

che la decisione 6 aprile

2021.

è stata notificata alle parti il giorno successivo e ritirata

dall’appellante l’8 aprile 2021; l’appello 19 aprile 2021, inoltrato nel

termine indicato, è pertanto tempestivo;

che anche la risposta 17 maggio

2021.

è tempestiva, essendo stata inoltrata a sua volta nel termine di 10 giorni

dalla notifica dell’appello;

che con l’appello la

conduttrice rimprovera il Pretore di avere ritenuto adempiuti i presupposti

dell’art. 257 CPC, osservando di avere fatto valere “delle valide obiezioni”,

e solleva altresì l’eccezione di legittimazione attiva dell’istante;

che la censura di carenza

di legittimazione attiva è irricevibile poiché tardiva, essendo stata sollevata

per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art. 317

CPC); ad ogni modo la stessa deve essere contestata negli allegati preliminari,

in difetto di che va senz’altro ammessa (decisione del Tribunale federale

4A_165/2008 consid. 7 dell’11 novembre 2008);

che pure la circostanza

secondo cui tra la conduttrice e l’amministratrice dello stabile sarebbero

avvenute “delle discussioni transattive, sfociate in una concessione di

un’agevolazione di pagamento” (appello, pag. 6) è tardiva, siccome asserita

per la prima volta solo in questa sede (art. 317 CPC); agli atti non vi è ad

ogni modo nessun elemento oggettivo e concreto atto a lasciare almeno presumere

l’esistenza di tali trattative;

che non sono peraltro atte

a rimettere in discussione il giudizio pretorile le considerazioni

dell’appellante in merito ai motivi che avrebbero condotto alla situazione di

mora nel pagamento della pigione, alle sue difficoltà economiche causate

dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del coronavirus (Covid-19) e ai

ritardi nel versamento delle indennità previste per aiutare i casi di rigore;

che tale modo di

argomentare è inammissibile e comporta l’irricevibilità delle censure per

carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC,

l’appellante non confrontandosi minimamente con le circostanze poste alla base

della decisione pretorile, ovvero la mora nel pagamento della pigione del mese di

ottobre 2020, la validità della disdetta notificata per la fine di febbraio

2021.

e la mancata riconsegna dei locali;

che gli accertamenti e le

conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò

che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che le spese giudiziarie

della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC) e sono calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 13

RTar; esse vanno opportunamente ridotte per tenere conto del parallelo incarto

(12.2021.59) dall’analogo contenuto e del relativo dispendio complessivo per la

trattazione delle procedure;

che il

valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr.

54'000.- ed è rimasto incontestato in questa sede;

che vertendo

la controversia in esame su una decisione adottata in procedura

sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza,

la stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 19 aprile

2021 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).