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Decisione

12.2021.59

Procedura nei casi manifesti - espulsione del conduttore in mora nei pagamenti della pigione - appello irricevibile

4 agosto 2021Italiano8 min

mandato fiduciario, ha concesso in locazione ad AP 1 l’appartamento di 3.5 locali

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2021.59

Lugano

4 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2021.1344

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 15

marzo 2021 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con cui l’istante ha chiesto l’espulsione immediata del

convenuto dall’ente locato di 3,5 locali al secondo piano dello stabile sito in

__________ a __________ nonché la liberazione del deposito di garanzia;

domanda avversata dal convenuto, che ha chiesto “di

congelare il debito pregresso” fino al 15 maggio 2021 e di poter riprendere

con il pagamento delle pigioni a far tempo dal mese di aprile 2021, su cui il

Pretore ha statuito con decisione 6 aprile 2021, accogliendo l’istanza e

ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante l’ente

locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione;

appellante il convenuto con appello 19 aprile 2021, con cui ha chiesto la

riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere l’istanza, protestando

le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

mentre l’istante con risposta 17 maggio 2021 ha

postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che sulla base del

contratto di locazione 10 ottobre 2019 la G__________ __________ SA, agente per

mandato fiduciario, ha concesso in locazione ad AP 1 l’appartamento di 3.5 locali

al secondo piano, interno n. 24, dello stabile denominato “__________” sito in __________

a __________ (doc. A);

che il conduttore con

invio raccomandato del 17 novembre 2020 è stato diffidato a versare la pigione

scoperta del mese di ottobre di complessivi fr. 1’520.- entro 30 giorni, con la

comminatoria che trascorso infruttuoso il termine, il contratto di locazione

sarebbe stato disdetto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B);

che con modulo ufficiale

27 gennaio 2021 la locatrice ha notificato al conduttore la disdetta

straordinaria del contratto menzionato per il 28 febbraio 2021 (doc. C);

che per tale data il

conduttore non ha provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato;

che con istanza 15 marzo

2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC), la locatrice ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la sua espulsione

immediata dall’ente locato e la liberazione del deposito di garanzia;

che il convenuto con

osservazioni 24 marzo 2021 si è opposto all’istanza, adducendo di avere avuto

difficoltà finanziarie a causa della pandemia del coronavirus (Covid–19) e

chiedendo di “congelare il debito pregresso” fino al 15 maggio 2021

nonché di potere riprendere con il pagamento delle pigioni a far tempo dal mese

di aprile 2021;

Considerandi

che con sentenza 6 aprile

2021.

il Pretore ha accolto l’istanza di espulsione e ha fatto ordine al

conduttore, con le comminatorie di rito, di mettere a libera disposizione della

parte istante l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della

decisione, ponendo gli oneri processuali di fr. 200.- a carico del convenuto e

obbligandolo a rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili;

che con appello 19 aprile

2021.

il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere l’istanza, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi

di giudizio;

che con risposta 17 maggio

2021.

l’istante si è opposta al gravame, protestando spese e ripetibili di

appello;

che, contro una decisione

emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il

cui valore è di almeno fr. 10'000.-, come in concreto stabilito dal Pretore e

non contestato, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni

(art. 314 CPC) e che legalmente possiede effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1

CPC);

che la decisione 6 aprile

2021.

è stata notificata alle parti il giorno successivo e ritirata

dall’appellante l’8 aprile 2021; l’appello 19 aprile 2021, inoltrato nel

termine indicato, è pertanto tempestivo;

che anche la risposta 17

maggio 2021 è tempestiva, essendo stata inoltrata a sua volta nel termine di 10

giorni dalla notifica dell’appello;

che con l’appello il

conduttore rimprovera il Pretore di avere ritenuto adempiuti i presupposti

dell’art. 257 CPC, osservando di avere fatto valere “delle valide obiezioni”,

e solleva altresì l’eccezione di legittimazione attiva e passiva;

che l’eccezione di carenza

di legittimazione attiva e passiva è irricevibile poiché tardiva, essendo stata

sollevata per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede

(art. 317 CPC); ad ogni modo la stessa avrebbe dovuto essere contestata negli

allegati preliminari, in difetto di che va senz’altro ammessa (decisione del

Tribunale federale 4A_165/2008 consid. 7 dell’11 novembre 2008);

che l’asserita assenza della

legittimazione passiva siccome l’istanza di sfratto non è stata notificata

anche al convivente di AP 1, è pure infondata, il contratto di locazione

essendo stato sottoscritto in qualità di conduttore solo da quest’ultimo e non

essendoci agli atti alcun altro elemento idoneo a suffragare la circostanza;

che pure le circostanze secondo

cui tra il conduttore e l’amministratrice dello stabile sarebbero avvenute “delle

discussioni transattive, sfociate in una concessione di un’agevolazione di

pagamento” (appello, pag. 7) e che egli avrebbe versato gli importi di fr.

750.- il 24 e il 26 febbraio 2021, rispettivamente fr. 1'500.- l’8 aprile 2021

sono irricevibili siccome asserite per la prima volta solo in questa sede (art.

317.

CPC); agli atti non vi è peraltro alcun elemento oggettivo e concreto idoneo

a lasciare almeno presumere l’esistenza delle trattative o a confermare l’avvenuto

versamento degli importi menzionati;

che a ogni modo gli

asseriti versamenti sarebbero ininfluenti ai fini di causa siccome tardivi,

essendo avvenuti dopo il termine di 30 giorni impartito con la diffida del 17

novembre 2020;

che non sono atte a

rimettere in discussione il giudizio pretorile nemmeno le ulteriori considerazioni

dell’appellante in merito ai motivi che avrebbero condotto alla situazione di

mora nel pagamento delle pigioni, alle sue difficoltà economiche causate

dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del coronavirus (Covid-19) e ai

ritardi nel versamento delle indennità previste per aiutare i casi di rigore;

tale modo di argomentare è inammissibile e comporta l’irricevibilità delle

censure per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art.

311.

CPC, l’appellante non confrontandosi compiutamente con le circostanze poste

alla base della decisione pretorile, ovvero la mora nel pagamento della pigione

del mese di ottobre 2020, la validità della disdetta notificata al conduttore

per la fine di febbraio 2021 e la mancata riconsegna dei locali;

che gli accertamenti e le

conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò

che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che le spese giudiziarie

della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC) e sono calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 13

RTar; esse vanno opportunamente ridotte per tenere conto del parallelo incarto

(12.2021.58) dall’analogo contenuto e del relativo dispendio complessivo per la

trattazione delle procedure;

che il

valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr.

46’800.- ed è rimasto incontestato in questa sede;

che vertendo

la controversia in esame su una decisione adottata in procedura

sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza,

la stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 19 aprile

2021 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).