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Decisione

12.2021.61

Responsabilità dell'ente pubblico. Sopralluogo presso il domicilio dell'attore durante il suo ricovero presso la clinica psichiatrica cantonale; legittimitâ dell'intervento

15 novembre 2021Italiano14 min

e configurerebbe gli estremi dei reati di cui agli art. 179 quater e 186 CP. L’appellante

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.61

Lugano

15 novembre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.134

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 1° ottobre 2020 da

AP

1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

AO

1

rappr. dall’avv. PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della

controparte al pagamento di fr. 60'000.- a titolo di risarcimento del danno giusta

l’art. 4 LResp,

domanda a cui si è opposto il convenuto e che il

Pretore ha respinto con sentenza dell’8 marzo 2021,

appellante l’attore con atto di appello di data 22 aprile 2021 con cui

postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente

la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre il convenuto con risposta del 7 giugno 2021

postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato,

anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i

documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1, classe 1958, è proprietario del mapp. __________

RFD di __________ dove risiede, in una casa unifamiliare, sin dalla nascita.

A

causa di alcuni problemi di salute conseguenti a un incidente della

circolazione avvenuto nel 2009 egli è al beneficio di una rendita AI e di una

rendita infortunio __________.

In

considerazione delle difficoltà personali e finanziarie presentate da tempo da AP

1, l’ARP 6 ha istituito in data 20 ottobre 2016 a suo favore una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 e 395 CC,

misura a cui si è opposto senza successo l’interessato (doc. B in inc.

CM.2020.156).

2. Il

17 novembre 2016 il Municipio di __________ ha convocato AP 1 a un incontro per

discutere della sua situazione (doc. C in inc. CM.2020.156). L’incontro - a cui

hanno partecipato oltre all’interessato il suo curatore D__________ __________,

il sindaco E__________ __________ e il segretario comunale M__________ __________

nonché il dottor P__________ __________ - si è tenuto il 24 novembre 2016. Nel

corso dello stesso sono emersi forti dissapori che hanno portato AP 1 a dare in

escandescenza e ad abbandonare la sala.

A

seguito di questo episodio il dottor P__________ __________ ne ha ordinato il

ricovero coatto a scopo di cura e assistenza (doc. D in inc. CM.2020.156). AP 1

è quindi stato raggiunto presso il suo domicilio da una pattuglia di polizia che

lo ha condotto presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (in

seguito: CPC).

L’interessato

si è opposto alla misura inoltrando un ricorso alla Commissione giuridica LASP

contro il ricovero coatto (doc. E in inc. CM.2020.156); ricovero che è poi stato

sciolto il 30 novembre 2016 in accordo con la Commissione giuridica LASP. Il

paziente è rimasto degente presso la CPC in regime volontario fino al 2 dicembre

2016 (doc. F in inc. CM.2020.156).

3. In

data 25 novembre 2016 - e pertanto durante il periodo di ricovero di AP 1 - l’ufficio

tecnico del AO 1 ha effettuato un sopralluogo presso il suo domicilio. In

ragione del grave stato di incuria riscontrato in quel frangente, con decisione

del 29 novembre 2016, il Municipio ha revocato l’abitabilità all’edificio

ingiungendo al proprietario di ripulirlo e riordinarlo nonché di provvedere

all’immediata sostituzione della vasca di contenimento del serbatoio del tank

della nafta e alla manutenzione del giardino (doc. G in inc. CM.2020.156 e doc.

3).

Decisione

questa che è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dal curatore di AP 1,

d’intesa con l’ARP 6 (doc. I e H in inc. CM.2020.156).

Con

risoluzione del 19 luglio 2017 l’ARP 6 ha revocato la curatela di

rappresentanza e nominato a AP 1 un curatore di sostegno ai sensi dell’art. 393

CC nella persona dell’avv. A__________ __________ (doc. A in inc. CM.2020.156),

suo patrocinatore nella presente causa.

In

data 9 ottobre 2017 il Municipio di __________ ha revocato la propria decisione

relativa all’abitabilità del 29 novembre 2016, ciò che ha determinato lo

stralcio del ricorso al Consiglio di Stato di AP 1 in quanto divenuto privo di

oggetto (doc. J in inc. CM.2020.156).

4. Con

scritto di data 22 novembre 2017 AP 1 ha notificato al Comune di __________ una

pretesa di risarcimento pari a fr. 60'000.- fondata sulla LResp lamentando non

meglio precisati disagi e turbamenti legati all’illecita ingerenza nella sua

sfera privata da parte dei funzionari comunali (doc. N in inc. CM.2020.156).

Ne

sono seguiti diversi contatti tra le parti che non hanno però permesso di

trovare un accordo bonale (doc. O, P, Q, S, U, V, W in inc. CM.2020.156).

5. Previo

tentativo di conciliazione (CM.2020.156), il 1° ottobre 2020 AP 1 rappresentato

dall’avv. A__________ __________ ha inoltrato una petizione alla Pretura di

Lugano, sezione 2, con cui ha chiesto la condanna del AO 1 al versamento di

complessivi fr. 60'000.- e meglio

fr. 50'000.- per torto morale e fr. 10'000.- per spese legali. In breve, l’attore

ha invocato la responsabilità del AO 1 affermando di aver subito un danno a

causa dell’illecita violazione del proprio domicilio e della propria sfera

privata da parte di funzionari comunali.

In

sede di risposta il convenuto si è integralmente opposto alla petizione contestando

la natura illecita dell’intervento, la quantificazione del danno (cifrato in

maniera generica) e l’assenza di un nesso causale tra il preteso danno e

l’agire dei funzionari comunali. Il AO 1 ha rimproverato inoltre all’attore di

aver completamente disatteso il proprio onere probatorio.

In

sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le proprie allegazioni e

domande.

Esperita

l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato a comparire al dibattimento

finale. Nei rispettivi allegati conclusivi essi hanno confermato le proprie

antitetiche posizioni.

6. Con

sentenza dell’8 marzo 2021 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ponendo

spese e ripetibili a carico dell’attore. In sintesi, il giudice di prima sede,

dopo aver ripercorso i fatti, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per

ammettere una responsabilità dell’ente pubblico e ha respinto la richiesta. Pur

riconoscendo che il fatto di varcare la soglia di casa - senza preventiva

autorizzazione dell’interessato o dei suoi rappresentanti - costituiva

un’ingerenza importante, il Pretore ha giudicato in concreto giustificato e

condivisibile il sopralluogo svolto dagli operatori del Comune. Nel contempo

egli ha ritenuto che il preteso danno non fosse stato né debitamente allegato

né tantomeno comprovato, carenze che ha ravvisato pure in relazione alla

tematica del nesso di causalità tra il danno e l’agire dei funzionari.

Fatti

7. Con

l’appello AP 1, rappresentato dall’ avv. A__________ __________, ribadisce la

tesi secondo cui l’ingresso in casa sua e la presa di foto da parte dei

funzionari comunali durante la sua degenza presso la CPC sarebbe stato illecito

e configurerebbe gli estremi dei reati di cui agli art. 179 quater e 186 CP. L’appellante

sostiene la sproporzionalità dell’intervento e afferma di aver subito una

lesione della propria personalità di cui chiede riparazione tramite il

versamento di un importo a titolo di torto morale. In relazione alla pretesa

per spese legali egli contesta che le stesse rientrino tra quelle connesse allo

svolgimento della carica di amministratore di sostegno.

In

ingresso egli rimprovera altresì al Pretore un errato accertamento dei fatti

per non aver considerato la proposta transattiva formulata dal Comune in sede

extragiudiziale (doc. P) quale ammissione di colpevolezza.

Per

sua parte il AO 1 con risposta del 7 giugno 2021 postula la reiezione integrale

del gravame.

8. La

vertenza concerne una pretesa di risarcimento di diritto pubblico formulata

sulla base della LResp. Questa istituisce una responsabilità esclusiva e

causale dell'ente pubblico per il danno cagionato illecitamente dai suoi agenti

nell'esercizio delle loro funzioni (art. 4 cpv. 1 e 3 LResp). Per le azioni

contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il

Codice di procedura civile (art. 22 cpv. 1 LResp).

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).

L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel

termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

9. In taluni punti AP 1 lamenta una “carenza argomentativa” del

giudizio impugnato (appello, pag. 6 e 7) e censura pertanto - implicitamente –

una violazione del suo diritto di essere sentito. A torto. Nel concreto caso le esigenze minime di motivazione che

discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC risultano adempiute. Il Pretore

ha infatti indicato le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno

portato a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da

permettere a AP 1 di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi

adeguati con cognizione di causa e deferire il litigio all'autorità superiore,

ciò che questi ha fatto presentando il proprio appello a questa Camera in data

22 aprile 2021. Le lacune rilevabili nell’atto qui in esame - e su cui ci si

soffermerà nei considerandi che seguono - non sono riconducibili a una

motivazione insufficiente del giudizio bensì a una poco efficace strategia

difensiva e a carenze allegatorie e probatorie.

10. Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello

qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di

prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei

fatti, senza debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, l’asserito

danno patito e il relativo nesso di causalità, la (pretesa) sproporzionalità

dell’intervento e l’entità del (lamentato) danno.

L’appello in esame

viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed

espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno

analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica

al giudizio impugnato.

11. Il Pretore ha già illustrato i principi applicabili

Considerandi

alla fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che giusta

l’art. 4 LResp chi chiama in responsabilità l’ente pubblico deve allegare e

dimostrare di aver subito un danno a causa della condotta illecita di un agente

pubblico. La normativa stabilisce una responsabilità causale, conseguentemente

è sufficiente che la vittima dimostri cumulativamente l’esistenza di un atto

illecito, di un danno e del rapporto di causalità tra questi due elementi. Non

è invece necessaria la prova di una colpa, salvo laddove viene preteso un

risarcimento del torto morale (art. 10 e 11 LResp).

12.

Entrando

nel merito delle contestazioni si osserva che l’appellante - oltre a non

confrontarsi con le motivazioni pretorili (consid. 9) - ripropone una propria

lettura dei fatti che non tiene assolutamente conto della tempistica degli

eventi e delle informazioni di cui disponeva l’autorità comunale nel momento in

cui ha autorizzato il sopralluogo presso il suo domicilio, episodio a cui lo

stesso fa risalire il preteso danno.

Confrontata

con una persona - il qui appellante - che presentava da tempo problemi di

natura personale e sociale, che era stata oggetto di diverse segnalazioni da

parte dei vicini e dei servizi sociali preposti e per la quale in quel

frangente era stato deciso un ricovero coatto d’urgenza, la cui durata era a

quel momento non determinabile, l’autorità comunale ha ritenuto -

legittimamente - di dover intervenire nell’ambito delle sue competenze di

polizia locale per garantire la salute e l’igiene pubblica. Pur senza voler

misconoscere la portata dell’ingerenza costituita dallo svolgimento di un

sopralluogo domiciliare senza preventiva autorizzazione dell’interessato e/o

del suo rappresentante, alla luce di questo stato di fatto, l’intervento in

esame - contrariamente a quanto sostiene l’appellante - si rivela giustificato

e per nulla sproporzionato.

Un

ulteriore rilievo concerne l’assenza (totale) di prove quo al (preteso) danno e

al relativo nesso di causalità, ciò che determina l’inevitabile reiezione della

pretesa. Nemmeno in questa sede AP 1 ha infatti esplicitato questi aspetti

limitandosi a lamentare una (generica) lesione della sua personalità.

Già

solo in virtù di quanto sin qui esposto i presupposti per ammettere una

responsabilità del Comune non paiono assolutamente dati.

A

titolo abbondanziale è inoltre utile rimarcare le carenze allegatorie e

probatorie riscontrate nei memoriali attorei di prima e seconda sede quo alla quantificazione

del danno. Per quanto attiene in particolare alle spese legali preprocessuali

le stesse trovano origine nel comportamento dell’appellante e nella sua

ostinazione a far valere lagnanze che si rivelano - come visto -

ingiustificate; egli deve pertanto farsi carico dei costi così generati.

Pure

infondata deve essere dichiarata la pretesa per torto morale, non essendo

realizzate, in concreto, le premesse per riconoscere una responsabilità

dell’ente pubblico.

Da

ultimo, non può che essere giudicata temeraria la contestazione secondo cui il

Pretore - a torto - non avrebbe considerato la proposta di accomodamento

bonario del AO 1 quale ammissione di colpevolezza, circostanza che - a mente

dell’appellante - avrebbe dovuto portare all’accoglimento del risarcimento

richiesto. Al riguardo è necessario rimarcare che detta proposta - subordinata come

da consuetudine alle riserve di rito - è stata respinta dall’appellante medesimo

in sede preprocessuale, il quale è ora malvenuto a invocarne il contenuto a

proprio vantaggio (petizione, pag. 8). Oltretutto, questa allegazione,

sollevata per la prima volta in sede d’appello, è palesemente tardiva ciò che

ne determina l’inammissibilità.

13.

In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza di

prima sede integralmente confermata. Le spese processuali e le ripetibili

seguono la soccombenza dell’appellante. In relazione al tema delle spese

processuali questa Camera non può che sottolineare

la manifesta infondatezza e a tratti la temerarietà dell’appello sottoscritto

dall’avv. A__________ __________ che è in pari tempo il curatore di sostegno di

AP 1. Richiamati l’art. 128 cpv. 3 CPC (su questo aspetto v. Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 1, n. 23 i. f. ad

art. 128) nonché l’art. 108 CPC (v. Trezzini,

op. cit., n. 2 i. f. ad art. 108) questa Camera, anche per tener conto della

situazione finanziaria del curatelato, ritiene di dover quindi porre le spese

processuali per ½ a carico di quest’ultimo e per l’altro ½ a carico del suo patrocinatore. L’agire di

quest’ultimo, in veste di curatore, merita altresì di essere segnalato all’ARP 6,

autorità alla quale viene pertanto notificata la presente sentenza.

Nella determinazione delle

ripetibili si terrà conto del fatto che il AO 1 ha presentato un allegato

estremamente succinto. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati gli art. 96,106, 108 e 128

CPC e la LTG e il RTar

decide: 1. L’appello 22 aprile 2021 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese processuali d’appello, di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico di

AP 1 e dell’avv. A__________ __________ in ragione di ½ ciascuno. L’appellante

rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Comunicazione

all’ARP 6, sede di Agno

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).