12.2021.61
Responsabilità dell'ente pubblico. Sopralluogo presso il domicilio dell'attore durante il suo ricovero presso la clinica psichiatrica cantonale; legittimitâ dell'intervento
15 novembre 2021Italiano14 min
e configurerebbe gli estremi dei reati di cui agli art. 179 quater e 186 CP. L’appellante
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.61
Lugano
15 novembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.134
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 1° ottobre 2020 da
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 60'000.- a titolo di risarcimento del danno giusta
l’art. 4 LResp,
domanda a cui si è opposto il convenuto e che il
Pretore ha respinto con sentenza dell’8 marzo 2021,
appellante l’attore con atto di appello di data 22 aprile 2021 con cui
postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente
la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre il convenuto con risposta del 7 giugno 2021
postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato,
anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1, classe 1958, è proprietario del mapp. __________
RFD di __________ dove risiede, in una casa unifamiliare, sin dalla nascita.
A
causa di alcuni problemi di salute conseguenti a un incidente della
circolazione avvenuto nel 2009 egli è al beneficio di una rendita AI e di una
rendita infortunio __________.
In
considerazione delle difficoltà personali e finanziarie presentate da tempo da AP
1, l’ARP 6 ha istituito in data 20 ottobre 2016 a suo favore una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 e 395 CC,
misura a cui si è opposto senza successo l’interessato (doc. B in inc.
CM.2020.156).
2. Il
17 novembre 2016 il Municipio di __________ ha convocato AP 1 a un incontro per
discutere della sua situazione (doc. C in inc. CM.2020.156). L’incontro - a cui
hanno partecipato oltre all’interessato il suo curatore D__________ __________,
il sindaco E__________ __________ e il segretario comunale M__________ __________
nonché il dottor P__________ __________ - si è tenuto il 24 novembre 2016. Nel
corso dello stesso sono emersi forti dissapori che hanno portato AP 1 a dare in
escandescenza e ad abbandonare la sala.
A
seguito di questo episodio il dottor P__________ __________ ne ha ordinato il
ricovero coatto a scopo di cura e assistenza (doc. D in inc. CM.2020.156). AP 1
è quindi stato raggiunto presso il suo domicilio da una pattuglia di polizia che
lo ha condotto presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (in
seguito: CPC).
L’interessato
si è opposto alla misura inoltrando un ricorso alla Commissione giuridica LASP
contro il ricovero coatto (doc. E in inc. CM.2020.156); ricovero che è poi stato
sciolto il 30 novembre 2016 in accordo con la Commissione giuridica LASP. Il
paziente è rimasto degente presso la CPC in regime volontario fino al 2 dicembre
2016 (doc. F in inc. CM.2020.156).
3. In
data 25 novembre 2016 - e pertanto durante il periodo di ricovero di AP 1 - l’ufficio
tecnico del AO 1 ha effettuato un sopralluogo presso il suo domicilio. In
ragione del grave stato di incuria riscontrato in quel frangente, con decisione
del 29 novembre 2016, il Municipio ha revocato l’abitabilità all’edificio
ingiungendo al proprietario di ripulirlo e riordinarlo nonché di provvedere
all’immediata sostituzione della vasca di contenimento del serbatoio del tank
della nafta e alla manutenzione del giardino (doc. G in inc. CM.2020.156 e doc.
3).
Decisione
questa che è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dal curatore di AP 1,
d’intesa con l’ARP 6 (doc. I e H in inc. CM.2020.156).
Con
risoluzione del 19 luglio 2017 l’ARP 6 ha revocato la curatela di
rappresentanza e nominato a AP 1 un curatore di sostegno ai sensi dell’art. 393
CC nella persona dell’avv. A__________ __________ (doc. A in inc. CM.2020.156),
suo patrocinatore nella presente causa.
In
data 9 ottobre 2017 il Municipio di __________ ha revocato la propria decisione
relativa all’abitabilità del 29 novembre 2016, ciò che ha determinato lo
stralcio del ricorso al Consiglio di Stato di AP 1 in quanto divenuto privo di
oggetto (doc. J in inc. CM.2020.156).
4. Con
scritto di data 22 novembre 2017 AP 1 ha notificato al Comune di __________ una
pretesa di risarcimento pari a fr. 60'000.- fondata sulla LResp lamentando non
meglio precisati disagi e turbamenti legati all’illecita ingerenza nella sua
sfera privata da parte dei funzionari comunali (doc. N in inc. CM.2020.156).
Ne
sono seguiti diversi contatti tra le parti che non hanno però permesso di
trovare un accordo bonale (doc. O, P, Q, S, U, V, W in inc. CM.2020.156).
5. Previo
tentativo di conciliazione (CM.2020.156), il 1° ottobre 2020 AP 1 rappresentato
dall’avv. A__________ __________ ha inoltrato una petizione alla Pretura di
Lugano, sezione 2, con cui ha chiesto la condanna del AO 1 al versamento di
complessivi fr. 60'000.- e meglio
fr. 50'000.- per torto morale e fr. 10'000.- per spese legali. In breve, l’attore
ha invocato la responsabilità del AO 1 affermando di aver subito un danno a
causa dell’illecita violazione del proprio domicilio e della propria sfera
privata da parte di funzionari comunali.
In
sede di risposta il convenuto si è integralmente opposto alla petizione contestando
la natura illecita dell’intervento, la quantificazione del danno (cifrato in
maniera generica) e l’assenza di un nesso causale tra il preteso danno e
l’agire dei funzionari comunali. Il AO 1 ha rimproverato inoltre all’attore di
aver completamente disatteso il proprio onere probatorio.
In
sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le proprie allegazioni e
domande.
Esperita
l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato a comparire al dibattimento
finale. Nei rispettivi allegati conclusivi essi hanno confermato le proprie
antitetiche posizioni.
6. Con
sentenza dell’8 marzo 2021 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ponendo
spese e ripetibili a carico dell’attore. In sintesi, il giudice di prima sede,
dopo aver ripercorso i fatti, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per
ammettere una responsabilità dell’ente pubblico e ha respinto la richiesta. Pur
riconoscendo che il fatto di varcare la soglia di casa - senza preventiva
autorizzazione dell’interessato o dei suoi rappresentanti - costituiva
un’ingerenza importante, il Pretore ha giudicato in concreto giustificato e
condivisibile il sopralluogo svolto dagli operatori del Comune. Nel contempo
egli ha ritenuto che il preteso danno non fosse stato né debitamente allegato
né tantomeno comprovato, carenze che ha ravvisato pure in relazione alla
tematica del nesso di causalità tra il danno e l’agire dei funzionari.
Fatti
7. Con
l’appello AP 1, rappresentato dall’ avv. A__________ __________, ribadisce la
tesi secondo cui l’ingresso in casa sua e la presa di foto da parte dei
funzionari comunali durante la sua degenza presso la CPC sarebbe stato illecito
e configurerebbe gli estremi dei reati di cui agli art. 179 quater e 186 CP. L’appellante
sostiene la sproporzionalità dell’intervento e afferma di aver subito una
lesione della propria personalità di cui chiede riparazione tramite il
versamento di un importo a titolo di torto morale. In relazione alla pretesa
per spese legali egli contesta che le stesse rientrino tra quelle connesse allo
svolgimento della carica di amministratore di sostegno.
In
ingresso egli rimprovera altresì al Pretore un errato accertamento dei fatti
per non aver considerato la proposta transattiva formulata dal Comune in sede
extragiudiziale (doc. P) quale ammissione di colpevolezza.
Per
sua parte il AO 1 con risposta del 7 giugno 2021 postula la reiezione integrale
del gravame.
8. La
vertenza concerne una pretesa di risarcimento di diritto pubblico formulata
sulla base della LResp. Questa istituisce una responsabilità esclusiva e
causale dell'ente pubblico per il danno cagionato illecitamente dai suoi agenti
nell'esercizio delle loro funzioni (art. 4 cpv. 1 e 3 LResp). Per le azioni
contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il
Codice di procedura civile (art. 22 cpv. 1 LResp).
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel
termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
9. In taluni punti AP 1 lamenta una “carenza argomentativa” del
giudizio impugnato (appello, pag. 6 e 7) e censura pertanto - implicitamente –
una violazione del suo diritto di essere sentito. A torto. Nel concreto caso le esigenze minime di motivazione che
discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC risultano adempiute. Il Pretore
ha infatti indicato le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno
portato a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da
permettere a AP 1 di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi
adeguati con cognizione di causa e deferire il litigio all'autorità superiore,
ciò che questi ha fatto presentando il proprio appello a questa Camera in data
22 aprile 2021. Le lacune rilevabili nell’atto qui in esame - e su cui ci si
soffermerà nei considerandi che seguono - non sono riconducibili a una
motivazione insufficiente del giudizio bensì a una poco efficace strategia
difensiva e a carenze allegatorie e probatorie.
10. Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello
qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di
prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei
fatti, senza debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, l’asserito
danno patito e il relativo nesso di causalità, la (pretesa) sproporzionalità
dell’intervento e l’entità del (lamentato) danno.
L’appello in esame
viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed
espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno
analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica
al giudizio impugnato.
11. Il Pretore ha già illustrato i principi applicabili
Considerandi
alla fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che giusta
l’art. 4 LResp chi chiama in responsabilità l’ente pubblico deve allegare e
dimostrare di aver subito un danno a causa della condotta illecita di un agente
pubblico. La normativa stabilisce una responsabilità causale, conseguentemente
è sufficiente che la vittima dimostri cumulativamente l’esistenza di un atto
illecito, di un danno e del rapporto di causalità tra questi due elementi. Non
è invece necessaria la prova di una colpa, salvo laddove viene preteso un
risarcimento del torto morale (art. 10 e 11 LResp).
12.
Entrando
nel merito delle contestazioni si osserva che l’appellante - oltre a non
confrontarsi con le motivazioni pretorili (consid. 9) - ripropone una propria
lettura dei fatti che non tiene assolutamente conto della tempistica degli
eventi e delle informazioni di cui disponeva l’autorità comunale nel momento in
cui ha autorizzato il sopralluogo presso il suo domicilio, episodio a cui lo
stesso fa risalire il preteso danno.
Confrontata
con una persona - il qui appellante - che presentava da tempo problemi di
natura personale e sociale, che era stata oggetto di diverse segnalazioni da
parte dei vicini e dei servizi sociali preposti e per la quale in quel
frangente era stato deciso un ricovero coatto d’urgenza, la cui durata era a
quel momento non determinabile, l’autorità comunale ha ritenuto -
legittimamente - di dover intervenire nell’ambito delle sue competenze di
polizia locale per garantire la salute e l’igiene pubblica. Pur senza voler
misconoscere la portata dell’ingerenza costituita dallo svolgimento di un
sopralluogo domiciliare senza preventiva autorizzazione dell’interessato e/o
del suo rappresentante, alla luce di questo stato di fatto, l’intervento in
esame - contrariamente a quanto sostiene l’appellante - si rivela giustificato
e per nulla sproporzionato.
Un
ulteriore rilievo concerne l’assenza (totale) di prove quo al (preteso) danno e
al relativo nesso di causalità, ciò che determina l’inevitabile reiezione della
pretesa. Nemmeno in questa sede AP 1 ha infatti esplicitato questi aspetti
limitandosi a lamentare una (generica) lesione della sua personalità.
Già
solo in virtù di quanto sin qui esposto i presupposti per ammettere una
responsabilità del Comune non paiono assolutamente dati.
A
titolo abbondanziale è inoltre utile rimarcare le carenze allegatorie e
probatorie riscontrate nei memoriali attorei di prima e seconda sede quo alla quantificazione
del danno. Per quanto attiene in particolare alle spese legali preprocessuali
le stesse trovano origine nel comportamento dell’appellante e nella sua
ostinazione a far valere lagnanze che si rivelano - come visto -
ingiustificate; egli deve pertanto farsi carico dei costi così generati.
Pure
infondata deve essere dichiarata la pretesa per torto morale, non essendo
realizzate, in concreto, le premesse per riconoscere una responsabilità
dell’ente pubblico.
Da
ultimo, non può che essere giudicata temeraria la contestazione secondo cui il
Pretore - a torto - non avrebbe considerato la proposta di accomodamento
bonario del AO 1 quale ammissione di colpevolezza, circostanza che - a mente
dell’appellante - avrebbe dovuto portare all’accoglimento del risarcimento
richiesto. Al riguardo è necessario rimarcare che detta proposta - subordinata come
da consuetudine alle riserve di rito - è stata respinta dall’appellante medesimo
in sede preprocessuale, il quale è ora malvenuto a invocarne il contenuto a
proprio vantaggio (petizione, pag. 8). Oltretutto, questa allegazione,
sollevata per la prima volta in sede d’appello, è palesemente tardiva ciò che
ne determina l’inammissibilità.
13.
In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza di
prima sede integralmente confermata. Le spese processuali e le ripetibili
seguono la soccombenza dell’appellante. In relazione al tema delle spese
processuali questa Camera non può che sottolineare
la manifesta infondatezza e a tratti la temerarietà dell’appello sottoscritto
dall’avv. A__________ __________ che è in pari tempo il curatore di sostegno di
AP 1. Richiamati l’art. 128 cpv. 3 CPC (su questo aspetto v. Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 1, n. 23 i. f. ad
art. 128) nonché l’art. 108 CPC (v. Trezzini,
op. cit., n. 2 i. f. ad art. 108) questa Camera, anche per tener conto della
situazione finanziaria del curatelato, ritiene di dover quindi porre le spese
processuali per ½ a carico di quest’ultimo e per l’altro ½ a carico del suo patrocinatore. L’agire di
quest’ultimo, in veste di curatore, merita altresì di essere segnalato all’ARP 6,
autorità alla quale viene pertanto notificata la presente sentenza.
Nella determinazione delle
ripetibili si terrà conto del fatto che il AO 1 ha presentato un allegato
estremamente succinto. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 96,106, 108 e 128
CPC e la LTG e il RTar
decide: 1. L’appello 22 aprile 2021 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese processuali d’appello, di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico di
AP 1 e dell’avv. A__________ __________ in ragione di ½ ciascuno. L’appellante
rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Comunicazione
all’ARP 6, sede di Agno
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).