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Decisione

12.2021.62

Sorte dell'azione di chiamata in causa in caso di reiezione dell'azione principale; ripartizione e quantificazione delle spese giudiziarie

18 ottobre 2021Italiano11 min

I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è accolto.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.62

Lugano

18 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nell’azione di chiamata in causa - inc. n. OR.2012.246 della Pr

procedura che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decisione 19

aprile 2021 con

aggravio delle spese processuali a carico delle parti in ragione di

metà ciascuna,

compensate le ripetibili;

reclamante RE 1, che con reclamo 29 aprile 2021 ha postulato

la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere l’azione di chiamata

in causa, in ogni

caso di porre le spese processuali a carico della controparte, con

obbligo per

quest’ultima di rifondergli fr. 135'000.- a titolo di ripetibili, o

subordinatamente di

annullare la decisione e rinviare l’incarto alla giurisdizione

inferiore per una nuova

ripartizione e quantificazione delle spese giudiziarie, con

protesta di spese e ripetibili;

mentre CO 1 con risposta 24 giugno 2021 ha postulato la reiezione

del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

vista altresì la replica spontanea 5 luglio 2021 del reclamante;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Con petizione 6 marzo 2012 P__________ ha convenuto CO 1 (qui di

seguito anche “CO 1”) innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando

la sua condanna al pagamento di € 5'562'000.- oltre interessi al 5% dal 1°

ottobre 2010 a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ (inc.

OR.2012.57). In sintesi, egli rivendicava la titolarità di determinati averi

bancari intestati a PI 1 e a PI 2 e per i quali RE 1 figurava l’avente diritto

economico nonché rimproverava la banca per averli messi a pegno e per avere

successivamente escusso tali pegni a copertura delle operazioni finanziarie

eseguite da RE 1 e dei derivanti debiti, ritenuto che quest’ultimo avrebbe

agito illecitamente e a sua insaputa.

2.

Contestualmente alla risposta di causa del 15 giugno 2012 CO 1 ha

chiesto al Pretore l’autorizzazione a inoltrare un'azione di

chiamata in causa ai sensi dell’art. 81 CPC nei confronti di RE 1, PI 1 e PI 2.

Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore ha accolto l’istanza,

assegnando alla banca un termine di 30 giorni per presentare la relativa

azione, che questa ha inoltrato il 29 novembre 2012 (inc.

OR.2012.246). Con la suddetta azione, la medesima ha postulato di condannare i

chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________

in caso di sua soccombenza nella causa principale. Le due procedure sono state

congiunte per l’esperimento della fase istruttoria.

3.

Con decisione 2 agosto 2018 il Pretore ha respinto la petizione di P__________

di cui all’inc. OR.2012.57 per una questione pregiudiziale, e meglio non avendo

questi dimostrato di essere l’avente diritto economico del denaro oggetto di

causa. La decisione è stata confermata da questa Camera il 9 giugno 2020 (inc. 12.2018.120)

ed è nel frattempo passata in giudicato.

4.

Conseguentemente il Pretore, con decisione 19 aprile 2021, ha

disposto lo stralcio dai ruoli della procedura di cui all’inc. OR.2012.246

siccome divenuta priva d’interesse (art. 242 CPC). Precisando che lo stralcio non

era imputabile al comportamento processuale dell’attrice ma al dato oggettivo (essendo

lei uscita vittoriosa dalla causa principale), egli ha posto le

spese processuali, di complessivi fr. 1'000.-, a carico delle parti in ragione

di metà ciascuna, compensate le ripetibili, in applicazione dell’art. 107 cpv.

1 lett. e CPC.

5.

RE 1 si è aggravato contro questa decisione con reclamo 29 aprile

2021, con cui ne ha postulato la riforma nel senso di respingere l’azione di

chiamata in causa (con derivante soccombenza di CO 1 ex art. 106 CPC) o

subordinatamente di stralciarla, ma in ogni caso con aggravio delle spese

processuali di fr. 1'000.- a carico della controparte e obbligo per

quest’ultima di rifondergli

fr. 135'000.- a titolo di ripetibili, e in via ancora più subordinata di

annullarla e rinviare l’incarto alla giurisdizione inferiore per la

quantificazione delle spese a carico della controparte, il tutto con protesta

di spese e ripetibili.

6.

Con risposta 24 giugno 2021 CO 1 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Con replica spontanea 5 luglio

2021 il reclamante ha ulteriormente approfondito le proprie tesi. La resistente

non ha presentato una duplica spontanea.

7.

Una decisione di stralcio per perdita dell’interesse ai sensi dell’art.

242 CPC costituisce una decisione processuale sui generis. Essa non è di

semplice natura dichiarativa e deve essere impugnabile (a differenza di quella pronunciata

a seguito di desistenza, acquiescenza o transazione giudiziaria ex art. 241

CPC, contestabile unicamente sul tema delle spese giudiziarie o per mezzo della

revisione, cfr. DTF 139 III 133, consid. 1.2 e STF 5A_327/2015

del 17 giugno 2015, consid. 1.1). A seconda delle opinioni dottrinali,

ciò può avvenire mediante appello (nel caso di adempimento delle condizioni

dell’art. 308 CPC) o esclusivamente mediante reclamo, in presenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC). In alcune sue

decisioni, il Tribunale federale ha aderito a questa seconda soluzione (cfr.

STF 4A_131/2013 del 3 settembre 2013, consid. 2.2.2.2 e 4D_80/2017 del 21 marzo

2018; v. però anche la

STF

4A_137/2013 del 7 novembre 2013, consid. 7.2 e 7.3). In ogni caso, ritenuto che

il ricorrente ha un interesse degno di protezione all’impugnazione dello

stralcio, avendo ciò un’influenza sulla soccombenza e sulla ripartizione delle

spese giudiziarie, il suo reclamo dev’essere dichiarato ammissibile.

Secondo l’art. 321 CPC il

reclamo dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione impugnata, mentre se è impugnata una

decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria

processuale, il termine di reclamo è di dieci giorni. Non essendo la procedura

in esame di natura sommaria, né avendo la decisione una mera natura

ordinatoria, il termine di reclamo di 10 giorni indicato in calce alla

decisione impugnata appare errato. Comunque sia, il reclamo è stato proposto

entro il suddetto termine ed è pertanto senz’altro tempestivo. Parimenti

tempestive sono la risposta 24 giugno 2021 della resistente e la replica

spontanea 5 luglio 2021 del reclamante. Ciò posto, nulla osta alla trattazione

del gravame.

8.

Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati

l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei

fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda

ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).

9.

Il reclamante lamenta un’applicazione errata del diritto da parte

del primo giudice, e segnatamente degli art. 81 seg., 106 cpv. 1, 107 e 242

CPC, poiché questi avrebbe dovuto respingere nel merito l’azione di chiamata in

causa e non stralciarla per perdita dell’interesse, nonché ripartire le spese

secondo il principio della soccombenza (art. 106 CPC) e non secondo l’art. 107

cpv. 1 lett. e CPC. La controparte dovrebbe dunque sopportare le spese

processuali di

fr. 1'000.- nonché versargli un’indennità per ripetibili che quantifica in fr.

135'000.- alla luce dell’art. 11 RTar, rispettivamente del valore litigioso, della

laboriosità della procedura e delle ripetibili assegnate a CO 1 nella controversia

principale.

10. La

resistente da parte sua, opponendosi all’impugnativa, riassume dapprima

l’oggetto della controversia principale, il ruolo avuto dalla controparte e la

responsabilità di quest’ultima qualora le allegazioni di P__________ fossero

risultate fondate (cfr. sopra, consid. A). Rileva nel seguito che la decisione

di stralcio è corretta e che in ogni caso RE 1 non avrebbe diritto ad alcuna

indennità ripetibile, poiché avrebbe lui stesso determinato l’inoltro

dell’azione di chiamata in causa nonché la necessità di una serie di

chiarimenti per la situazione di incertezza da lui creata in relazione alla

titolarità degli averi in questione e per l’atteggiamento biasimevole nonché

ambiguo tenuto nel corso della causa (che avrebbe addirittura lasciato supporre

il buon fondamento della posizione di P__________). La resistente ridimensiona

inoltre il coinvolgimento della controparte nell’istruttoria e il suo

conseguente dispendio, sottolineando pure l’avvenuta limitazione del

procedimento al tema pregiudiziale a sapere se P__________ fosse l'avente

diritto economico del denaro oggetto di causa (fase istruttoria alla quale a

suo dire RE 1 neppure era tenuto a partecipare, e che a fronte del suo esito

non ha imposto a quest’ultimo di difendere il suo agire nei confronti della

banca). La resistente invoca pertanto l’applicazione degli art. 107 cpv. 1

lett. b e f nonché 108 CPC, rilevando che il reclamante dovrebbe essere tenuto

a rispondere delle spese (inutili) da lui causate e che comunque la cifra

rivendicata a titolo di ripetibili sarebbe palesemente eccessiva per rapporto

agli atti compiuti.

11. Ora,

l’azione principale e quella di chiamata in causa sono due procedure

indipendenti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è l’azione

di chiamata in causa a essere condizionata, bensì unicamente l’azione di

regresso ivi contenuta. Con la reiezione dell’azione principale, l’azione di

chiamata in causa inoltrata dalla parte convenuta non diviene priva d’oggetto,

bensì dev’essere respinta (DTF 143 III 106, consid. 5.2 e 5.3 e 142 III 102,

consid. 5.3.2; Frei in: Basler

Kommentar ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 seg. e 57 seg. ad art. 81;

contrario: Schwander in: Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3a ed. 2016, n. 22

seg. ad art. 81 e n. 36 ad art. 82). Pertanto, non vi è neppure spazio per

l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. Di più, per l’Alta Corte in

simili casi non si giustifica neppure l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett.

b CPC (ripartizione delle spese secondo equità nel caso in cui una parte aveva

in buona fede motivo di agire in giudizio), nel senso che la parte che decide

volontariamente di inoltrare, agli stadi iniziali della controversia, un’azione

di chiamata in causa malgrado l’esito del processo principale sia ancora del

tutto incerto, deve assumersi i relativi rischi. Ne consegue che la

ripartizione delle spese giudiziarie deve di principio avvenire secondo il

principio della soccombenza (DTF 143 III 106, consid. 5.2 e 5.3; Frei, op. cit., n. 63 seg. ad art. 81).

12. Nel

caso concreto, ciò comporta che il giudice di prima sede ha errato a stralciare

la procedura e ad applicare l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. L’azione di chiamata

in causa sarebbe stata piuttosto da respingere nel merito, ciò che comporta

l’accoglimento del reclamo a tal proposito. Potendo nella fattispecie il

comportamento delle parti (e in particolare di RE 1), il loro agire

processuale, nonché le tappe e le peculiarità della procedura di prima sede

giocare un determinante influsso sulla decisione relativa alle spese, si

giustifica di annullare l’impugnato giudizio e di rinviarlo al Pretore affinché

disponga la reiezione dell’azione di chiamata in causa e si pronunci nuovamente

sulla ripartizione e sulla quantificazione delle spese giudiziarie. In

particolare il primo giudice dovrà valutare se, compatibilmente con la

giurisprudenza federale summenzionata, sussistono comunque nella fattispecie dei

validi motivi per discostarsi dal principio della soccombenza ai sensi degli

art. 107 e 108 CPC e in quale misura, oppure se le spese devono essere integralmente

poste a carico di CO 1, con quantificazione delle ripetibili dovute a RE 1.

13. Le

spese giudiziarie per la procedura di seconda sede seguono la soccombenza della

resistente (art. 106 CPC).

Le spese processuali sono

calcolate seguendo i dettami degli art. 2 e 14 LTG, le ripetibili secondo gli

art. 12 e 14 RTar, tenuto conto del tema limitato della presente decisione,

degli atti compiuti, delle spese e dell’IVA.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 81, 106 seg.

e 242 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

Fatti

I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è accolto.

Di conseguenza, la decisione 19 aprile 2021 della Pretura del Distretto di

Lugano, Sezione 1, è annullata, e l’incarto è ritornato alla giurisdizione

inferiore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

Considerandi

II. Le spese

processuali per la procedura di reclamo, pari a

fr. 2'000.-, sono a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 2'000.- a titolo

di ripetibili di seconda sede.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).