12.2021.62
Sorte dell'azione di chiamata in causa in caso di reiezione dell'azione principale; ripartizione e quantificazione delle spese giudiziarie
18 ottobre 2021Italiano11 min
I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è accolto.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.62
Lugano
18 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nell’azione di chiamata in causa - inc. n. OR.2012.246 della Pr
procedura che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decisione 19
aprile 2021 con
aggravio delle spese processuali a carico delle parti in ragione di
metà ciascuna,
compensate le ripetibili;
reclamante RE 1, che con reclamo 29 aprile 2021 ha postulato
la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l’azione di chiamata
in causa, in ogni
caso di porre le spese processuali a carico della controparte, con
obbligo per
quest’ultima di rifondergli fr. 135'000.- a titolo di ripetibili, o
subordinatamente di
annullare la decisione e rinviare l’incarto alla giurisdizione
inferiore per una nuova
ripartizione e quantificazione delle spese giudiziarie, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre CO 1 con risposta 24 giugno 2021 ha postulato la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
vista altresì la replica spontanea 5 luglio 2021 del reclamante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Con petizione 6 marzo 2012 P__________ ha convenuto CO 1 (qui di
seguito anche “CO 1”) innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando
la sua condanna al pagamento di € 5'562'000.- oltre interessi al 5% dal 1°
ottobre 2010 a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ (inc.
OR.2012.57). In sintesi, egli rivendicava la titolarità di determinati averi
bancari intestati a PI 1 e a PI 2 e per i quali RE 1 figurava l’avente diritto
economico nonché rimproverava la banca per averli messi a pegno e per avere
successivamente escusso tali pegni a copertura delle operazioni finanziarie
eseguite da RE 1 e dei derivanti debiti, ritenuto che quest’ultimo avrebbe
agito illecitamente e a sua insaputa.
2.
Contestualmente alla risposta di causa del 15 giugno 2012 CO 1 ha
chiesto al Pretore l’autorizzazione a inoltrare un'azione di
chiamata in causa ai sensi dell’art. 81 CPC nei confronti di RE 1, PI 1 e PI 2.
Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore ha accolto l’istanza,
assegnando alla banca un termine di 30 giorni per presentare la relativa
azione, che questa ha inoltrato il 29 novembre 2012 (inc.
OR.2012.246). Con la suddetta azione, la medesima ha postulato di condannare i
chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________
in caso di sua soccombenza nella causa principale. Le due procedure sono state
congiunte per l’esperimento della fase istruttoria.
3.
Con decisione 2 agosto 2018 il Pretore ha respinto la petizione di P__________
di cui all’inc. OR.2012.57 per una questione pregiudiziale, e meglio non avendo
questi dimostrato di essere l’avente diritto economico del denaro oggetto di
causa. La decisione è stata confermata da questa Camera il 9 giugno 2020 (inc. 12.2018.120)
ed è nel frattempo passata in giudicato.
4.
Conseguentemente il Pretore, con decisione 19 aprile 2021, ha
disposto lo stralcio dai ruoli della procedura di cui all’inc. OR.2012.246
siccome divenuta priva d’interesse (art. 242 CPC). Precisando che lo stralcio non
era imputabile al comportamento processuale dell’attrice ma al dato oggettivo (essendo
lei uscita vittoriosa dalla causa principale), egli ha posto le
spese processuali, di complessivi fr. 1'000.-, a carico delle parti in ragione
di metà ciascuna, compensate le ripetibili, in applicazione dell’art. 107 cpv.
1 lett. e CPC.
5.
RE 1 si è aggravato contro questa decisione con reclamo 29 aprile
2021, con cui ne ha postulato la riforma nel senso di respingere l’azione di
chiamata in causa (con derivante soccombenza di CO 1 ex art. 106 CPC) o
subordinatamente di stralciarla, ma in ogni caso con aggravio delle spese
processuali di fr. 1'000.- a carico della controparte e obbligo per
quest’ultima di rifondergli
fr. 135'000.- a titolo di ripetibili, e in via ancora più subordinata di
annullarla e rinviare l’incarto alla giurisdizione inferiore per la
quantificazione delle spese a carico della controparte, il tutto con protesta
di spese e ripetibili.
6.
Con risposta 24 giugno 2021 CO 1 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Con replica spontanea 5 luglio
2021 il reclamante ha ulteriormente approfondito le proprie tesi. La resistente
non ha presentato una duplica spontanea.
7.
Una decisione di stralcio per perdita dell’interesse ai sensi dell’art.
242 CPC costituisce una decisione processuale sui generis. Essa non è di
semplice natura dichiarativa e deve essere impugnabile (a differenza di quella pronunciata
a seguito di desistenza, acquiescenza o transazione giudiziaria ex art. 241
CPC, contestabile unicamente sul tema delle spese giudiziarie o per mezzo della
revisione, cfr. DTF 139 III 133, consid. 1.2 e STF 5A_327/2015
del 17 giugno 2015, consid. 1.1). A seconda delle opinioni dottrinali,
ciò può avvenire mediante appello (nel caso di adempimento delle condizioni
dell’art. 308 CPC) o esclusivamente mediante reclamo, in presenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC). In alcune sue
decisioni, il Tribunale federale ha aderito a questa seconda soluzione (cfr.
STF 4A_131/2013 del 3 settembre 2013, consid. 2.2.2.2 e 4D_80/2017 del 21 marzo
2018; v. però anche la
STF
4A_137/2013 del 7 novembre 2013, consid. 7.2 e 7.3). In ogni caso, ritenuto che
il ricorrente ha un interesse degno di protezione all’impugnazione dello
stralcio, avendo ciò un’influenza sulla soccombenza e sulla ripartizione delle
spese giudiziarie, il suo reclamo dev’essere dichiarato ammissibile.
Secondo l’art. 321 CPC il
reclamo dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione impugnata, mentre se è impugnata una
decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria
processuale, il termine di reclamo è di dieci giorni. Non essendo la procedura
in esame di natura sommaria, né avendo la decisione una mera natura
ordinatoria, il termine di reclamo di 10 giorni indicato in calce alla
decisione impugnata appare errato. Comunque sia, il reclamo è stato proposto
entro il suddetto termine ed è pertanto senz’altro tempestivo. Parimenti
tempestive sono la risposta 24 giugno 2021 della resistente e la replica
spontanea 5 luglio 2021 del reclamante. Ciò posto, nulla osta alla trattazione
del gravame.
8.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati
l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei
fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda
ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
9.
Il reclamante lamenta un’applicazione errata del diritto da parte
del primo giudice, e segnatamente degli art. 81 seg., 106 cpv. 1, 107 e 242
CPC, poiché questi avrebbe dovuto respingere nel merito l’azione di chiamata in
causa e non stralciarla per perdita dell’interesse, nonché ripartire le spese
secondo il principio della soccombenza (art. 106 CPC) e non secondo l’art. 107
cpv. 1 lett. e CPC. La controparte dovrebbe dunque sopportare le spese
processuali di
fr. 1'000.- nonché versargli un’indennità per ripetibili che quantifica in fr.
135'000.- alla luce dell’art. 11 RTar, rispettivamente del valore litigioso, della
laboriosità della procedura e delle ripetibili assegnate a CO 1 nella controversia
principale.
10. La
resistente da parte sua, opponendosi all’impugnativa, riassume dapprima
l’oggetto della controversia principale, il ruolo avuto dalla controparte e la
responsabilità di quest’ultima qualora le allegazioni di P__________ fossero
risultate fondate (cfr. sopra, consid. A). Rileva nel seguito che la decisione
di stralcio è corretta e che in ogni caso RE 1 non avrebbe diritto ad alcuna
indennità ripetibile, poiché avrebbe lui stesso determinato l’inoltro
dell’azione di chiamata in causa nonché la necessità di una serie di
chiarimenti per la situazione di incertezza da lui creata in relazione alla
titolarità degli averi in questione e per l’atteggiamento biasimevole nonché
ambiguo tenuto nel corso della causa (che avrebbe addirittura lasciato supporre
il buon fondamento della posizione di P__________). La resistente ridimensiona
inoltre il coinvolgimento della controparte nell’istruttoria e il suo
conseguente dispendio, sottolineando pure l’avvenuta limitazione del
procedimento al tema pregiudiziale a sapere se P__________ fosse l'avente
diritto economico del denaro oggetto di causa (fase istruttoria alla quale a
suo dire RE 1 neppure era tenuto a partecipare, e che a fronte del suo esito
non ha imposto a quest’ultimo di difendere il suo agire nei confronti della
banca). La resistente invoca pertanto l’applicazione degli art. 107 cpv. 1
lett. b e f nonché 108 CPC, rilevando che il reclamante dovrebbe essere tenuto
a rispondere delle spese (inutili) da lui causate e che comunque la cifra
rivendicata a titolo di ripetibili sarebbe palesemente eccessiva per rapporto
agli atti compiuti.
11. Ora,
l’azione principale e quella di chiamata in causa sono due procedure
indipendenti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è l’azione
di chiamata in causa a essere condizionata, bensì unicamente l’azione di
regresso ivi contenuta. Con la reiezione dell’azione principale, l’azione di
chiamata in causa inoltrata dalla parte convenuta non diviene priva d’oggetto,
bensì dev’essere respinta (DTF 143 III 106, consid. 5.2 e 5.3 e 142 III 102,
consid. 5.3.2; Frei in: Basler
Kommentar ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 seg. e 57 seg. ad art. 81;
contrario: Schwander in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3a ed. 2016, n. 22
seg. ad art. 81 e n. 36 ad art. 82). Pertanto, non vi è neppure spazio per
l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. Di più, per l’Alta Corte in
simili casi non si giustifica neppure l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett.
b CPC (ripartizione delle spese secondo equità nel caso in cui una parte aveva
in buona fede motivo di agire in giudizio), nel senso che la parte che decide
volontariamente di inoltrare, agli stadi iniziali della controversia, un’azione
di chiamata in causa malgrado l’esito del processo principale sia ancora del
tutto incerto, deve assumersi i relativi rischi. Ne consegue che la
ripartizione delle spese giudiziarie deve di principio avvenire secondo il
principio della soccombenza (DTF 143 III 106, consid. 5.2 e 5.3; Frei, op. cit., n. 63 seg. ad art. 81).
12. Nel
caso concreto, ciò comporta che il giudice di prima sede ha errato a stralciare
la procedura e ad applicare l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. L’azione di chiamata
in causa sarebbe stata piuttosto da respingere nel merito, ciò che comporta
l’accoglimento del reclamo a tal proposito. Potendo nella fattispecie il
comportamento delle parti (e in particolare di RE 1), il loro agire
processuale, nonché le tappe e le peculiarità della procedura di prima sede
giocare un determinante influsso sulla decisione relativa alle spese, si
giustifica di annullare l’impugnato giudizio e di rinviarlo al Pretore affinché
disponga la reiezione dell’azione di chiamata in causa e si pronunci nuovamente
sulla ripartizione e sulla quantificazione delle spese giudiziarie. In
particolare il primo giudice dovrà valutare se, compatibilmente con la
giurisprudenza federale summenzionata, sussistono comunque nella fattispecie dei
validi motivi per discostarsi dal principio della soccombenza ai sensi degli
art. 107 e 108 CPC e in quale misura, oppure se le spese devono essere integralmente
poste a carico di CO 1, con quantificazione delle ripetibili dovute a RE 1.
13. Le
spese giudiziarie per la procedura di seconda sede seguono la soccombenza della
resistente (art. 106 CPC).
Le spese processuali sono
calcolate seguendo i dettami degli art. 2 e 14 LTG, le ripetibili secondo gli
art. 12 e 14 RTar, tenuto conto del tema limitato della presente decisione,
degli atti compiuti, delle spese e dell’IVA.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 81, 106 seg.
e 242 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Fatti
I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è accolto.
Di conseguenza, la decisione 19 aprile 2021 della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 1, è annullata, e l’incarto è ritornato alla giurisdizione
inferiore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Le spese
processuali per la procedura di reclamo, pari a
fr. 2'000.-, sono a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 2'000.- a titolo
di ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).