12.2021.63
Reclamo (invece di appello) - irricevibilità
23 agosto 2021Italiano9 min
I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è irricevibile.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.63
Lugano
23 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.236 della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 28 febbraio 2020 da
CO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
RE
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’istante ha
chiesto di far ordine alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, in
via principale di presentare il proprio conto annuale nonché i bilanci
societari 2018 e 2019 (provvisorio), e in via subordinata, in assenza dei
bilanci societari e dei conti annuali 2018 e 2019, di mostrare presso la sede
della società tutti i documenti disponibili ed attestanti la situazione
economica di quest’ultima e in particolare i bilanci provvisori, i conti
bancari e il rogito di compravendita della PPP n. __________ della part. n. __________
RFD di __________;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con
decisione 19 aprile 2021 ha parzialmente accolto, facendo ordine alla convenuta
di mettere a disposizione all’istante per la consultazione presso la sede
societaria il bilancio, il conto economico e l’allegato di bilancio per l’anno
2019 (approvati dagli azionisti o provvisori) e ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 4'000.- e le ripetibili di fr. 2'000.-;
reclamante la convenuta
con reclamo 29 aprile 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio in via principale nel senso di respingere l’istanza con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi e in via subordinata nel senso di porre
le spese processuali di fr. 1’500.- a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna e di compensare le ripetibili con protesta di spese e ripetibili di
secondo grado;
mentre l'istante con
osservazioni (recte: risposta) 27 maggio 2021
ha postulato la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 28
febbraio 2020, promossa in procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 7 CPC), CO 1,
asserendo di essere creditore nei confronti di RE 1 di un mutuo di fr.
230'000.- (doc. D) non ancora rimborsatogli (doc. E), ha convenuto in giudizio
quest’ultima innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
chiedendo di farle ordine, in virtù dell’art. 958e cpv. 2 CO e con la
comminatoria dell’art. 292 CP, in via principale di presentare il proprio conto
annuale nonché i bilanci societari 2018 e 2019 (provvisorio), e in via
subordinata, in assenza dei bilanci societari e dei conti annuali 2018 e 2019,
di mostrare presso la sede della società tutti i documenti disponibili ed
attestanti la situazione economica di quest’ultima e in particolare i bilanci
provvisori, i conti bancari e il rogito di compravendita della PPP n. __________
della part. n. __________ RFD di __________.
La convenuta si è
integralmente opposta all’istanza.
2. Con decisione 19
aprile 2021 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha fatto ordine
alla convenuta di mettere a disposizione dell’istante per la consultazione
presso la sede societaria il bilancio, il conto economico e l’allegato di
bilancio per l’anno 2019 (approvati dagli azionisti o provvisori), e ha posto a
suo carico le spese processuali di fr. 4'000.-, con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Con il reclamo 29
aprile 2021 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 27 maggio
2021, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio in via
principale nel senso di respingere l’istanza con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi e in via subordinata nel senso di porre le spese
processuali di fr. 1’500.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e
di compensare le ripetibili con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
4. In base all’art. 308
CPC, fatte salve le eccezioni previste all’art. 309 CPC, sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) e
le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 1
lett. b), fermo restando che le decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali sono tuttavia appellabili unicamente se il valore litigioso secondo
l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2).
Giusta l’art. 319
CPC sono per contro impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di
prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari
(lett. a), altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima
istanza, e meglio nei casi stabiliti dalla legge (lett. b n. 1) oppure quando
vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b n. 2), e i
casi di ritardata giustizia (lett. c).
5. Nel caso di specie la
decisione pretorile 19 aprile 2021 costituisce indubbiamente una decisione
finale di prima istanza.
Ritenendo che il
valore litigioso della lite ammontasse a fr. 230'000.-, come precisato
nell’istanza (p. 3), il Pretore ha concluso, indicandolo poi nei rimedi giuridici
apposti in calce alla sua pronuncia, che contro la stessa poteva essere interposto
un appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), rispettivamente che contro
il solo giudizio in materia di spese e ripetibili poteva essere inoltrato un
reclamo (art. 110 e 319 lett. b n. 1 CPC).
6. La convenuta ha
impugnato l’intero giudizio pretorile, sia quello di merito sia quello in
materia di spese e ripetibili (e quindi non solo quest’ultimo ex art. 110 CPC),
con un atto denominato “reclamo”, specificando poi nella sua impugnativa
che l’atto da lei inoltrato era per l’appunto un “reclamo”, che essa era
la “reclamante”, che si applicavano gli “art. 319 e segg. CPC”, e
formulando la sua domanda di giudizio nel senso di chiedere che “il reclamo
è accolto …”. Essa, a pagina 1 e seguente del suo memoriale, ha spiegato che
ciò si giustificava siccome “il Pretore nel suo giudizio ha stabilito
arbitrariamente in fr. 230'000.- il “valore litigioso””, aggiungendo poi
che “come detto poco sopra,
non si può ragionevolmente sostenere che
la procedura in questione abbia un valore litigioso determinato, e men che meno
che quest’ultimo sia pari al presunto credito di fr. 230'000.- che CO 1
vanterebbe nei confronti della ricorrente” e che “si tratta in tutta
evidenza di una procedura sommaria senza alcun valore determinato”
rispettivamente “senza alcun valore litigioso”. In altre parole, ha
sostenuto che il valore litigioso sarebbe stato inferiore alla soglia
d’appellabilità di fr. 10'000.-.
7. La giustificazione
addotta dalla convenuta, e con ciò la sua scelta del mezzo di impugnazione del
reclamo, è del tutto errata.
La giurisprudenza
ha in effetti già avuto modo di stabilire che la controversia - come quella in
esame - di cui all’art. 958e cpv. 2 CO (già art. 697h cpv. 2 vCO), con cui il
creditore chiede in sostanza di aver accesso alla relazione sulla gestione,
alle relazioni di revisione e alla documentazione contabile della società, è da
considerarsi di natura patrimoniale (cfr. TF 4C.9/2003 del 4 aprile 2003
consid. 1.2, 4A_364/2017 del 28 febbraio 2018 consid. 1; cfr pure, per analogia,
TF 4C.7/2003 del 26 maggio 2003 consid. 1.3, 4C.234/2002 del 4 giugno 2003
consid. 2, 4A_36/2010 del 20 aprile 2010 consid. 1.1, 4A_646/2014 del 14 aprile
2015 consid. 1.1). Il fatto che il Pretore abbia poi ritenuto che nel caso di
specie il valore litigioso fosse superiore a fr. 10'000.- ed in particolare
potesse essere stimato in fr. 230'000.-, cioè nell’importo di cui l’istante si
era professato creditore nei confronti della convenuta (doc. D), non presta a
sua volta il fianco a critiche, anche perché quest’ultima non aveva provveduto
a contestare con la risposta di causa l’ammontare del valore litigioso
formulato dall’istante in quel senso con la sua istanza (p. 3) e comunque non
ha assolutamente spiegato, nemmeno in questa sede, per quale ragione si sarebbe
dovuto invece considerare un valore inferiore a fr. 10'000.-. Non va del resto
nemmeno scordato che la convenuta aveva un capitale sociale di fr. 100'000.-
(doc. B).
8. Stando così le cose,
visto che la convenuta, patrocinata da un avvocato professionista, ha scelto deliberatamente
(cfr. consid. 6) di inoltrare un mezzo di impugnazione errato (un reclamo anziché
un appello) e che, anche a fronte della pertinente indicazione fornita dal
Pretore nella sua decisione, la scelta del rimedio giuridico corretto era facilmente
riconoscibile, questa Camera non può far altro che dichiararlo inammissibile,
non ricorrendo le circostanze atte a eccezionalmente permetterne la conversione
in un appello (cfr. TF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.3, 5A_786/2020
del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.1, 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid.
4.1.2, secondo cui essa è ammissibile, se le condizioni di ricevibilità della
via di diritto corretta sono adempiute, se l’atto può essere convertito nella
sua interezza, se la conversione non pregiudica i diritti della controparte e
se l’errore non risulta da una scelta deliberata della parte patrocinata da un
avvocato di non seguire la via di diritto indicata in calce alla decisione o da
un suo errore grossolano; medesimo esito in II CCA 15 gennaio 2021 inc. n.
12.2020.65, 23 marzo 2021 inc. n. 12.2021.9).
9. Ne
consegue che il reclamo della convenuta dev’essere dichiarato irricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore
litigioso di fr. 230'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi
motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide:
Fatti
I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è irricevibile.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili. Il maggiore anticipo
versato dalla reclamante verrà restituito.
III. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).