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Decisione

12.2021.63

Reclamo (invece di appello) - irricevibilità

23 agosto 2021Italiano9 min

I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è irricevibile.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.63

Lugano

23 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.236 della Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 28 febbraio 2020 da

CO

1

rappr. dall’avv. PA 2

contro

RE

1

rappr. dall’avv. PA 1

con cui l’istante ha

chiesto di far ordine alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, in

via principale di presentare il proprio conto annuale nonché i bilanci

societari 2018 e 2019 (provvisorio), e in via subordinata, in assenza dei

bilanci societari e dei conti annuali 2018 e 2019, di mostrare presso la sede

della società tutti i documenti disponibili ed attestanti la situazione

economica di quest’ultima e in particolare i bilanci provvisori, i conti

bancari e il rogito di compravendita della PPP n. __________ della part. n. __________

RFD di __________;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con

decisione 19 aprile 2021 ha parzialmente accolto, facendo ordine alla convenuta

di mettere a disposizione all’istante per la consultazione presso la sede

societaria il bilancio, il conto economico e l’allegato di bilancio per l’anno

2019 (approvati dagli azionisti o provvisori) e ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 4'000.- e le ripetibili di fr. 2'000.-;

reclamante la convenuta

con reclamo 29 aprile 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio in via principale nel senso di respingere l’istanza con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi e in via subordinata nel senso di porre

le spese processuali di fr. 1’500.- a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna e di compensare le ripetibili con protesta di spese e ripetibili di

secondo grado;

mentre l'istante con

osservazioni (recte: risposta) 27 maggio 2021

ha postulato la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 28

febbraio 2020, promossa in procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 7 CPC), CO 1,

asserendo di essere creditore nei confronti di RE 1 di un mutuo di fr.

230'000.- (doc. D) non ancora rimborsatogli (doc. E), ha convenuto in giudizio

quest’ultima innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,

chiedendo di farle ordine, in virtù dell’art. 958e cpv. 2 CO e con la

comminatoria dell’art. 292 CP, in via principale di presentare il proprio conto

annuale nonché i bilanci societari 2018 e 2019 (provvisorio), e in via

subordinata, in assenza dei bilanci societari e dei conti annuali 2018 e 2019,

di mostrare presso la sede della società tutti i documenti disponibili ed

attestanti la situazione economica di quest’ultima e in particolare i bilanci

provvisori, i conti bancari e il rogito di compravendita della PPP n. __________

della part. n. __________ RFD di __________.

La convenuta si è

integralmente opposta all’istanza.

2. Con decisione 19

aprile 2021 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha fatto ordine

alla convenuta di mettere a disposizione dell’istante per la consultazione

presso la sede societaria il bilancio, il conto economico e l’allegato di

bilancio per l’anno 2019 (approvati dagli azionisti o provvisori), e ha posto a

suo carico le spese processuali di fr. 4'000.-, con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Con il reclamo 29

aprile 2021 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 27 maggio

2021, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio in via

principale nel senso di respingere l’istanza con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi e in via subordinata nel senso di porre le spese

processuali di fr. 1’500.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e

di compensare le ripetibili con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

4. In base all’art. 308

CPC, fatte salve le eccezioni previste all’art. 309 CPC, sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) e

le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 1

lett. b), fermo restando che le decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali sono tuttavia appellabili unicamente se il valore litigioso secondo

l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2).

Giusta l’art. 319

CPC sono per contro impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di

prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari

(lett. a), altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima

istanza, e meglio nei casi stabiliti dalla legge (lett. b n. 1) oppure quando

vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b n. 2), e i

casi di ritardata giustizia (lett. c).

5. Nel caso di specie la

decisione pretorile 19 aprile 2021 costituisce indubbiamente una decisione

finale di prima istanza.

Ritenendo che il

valore litigioso della lite ammontasse a fr. 230'000.-, come precisato

nell’istanza (p. 3), il Pretore ha concluso, indicandolo poi nei rimedi giuridici

apposti in calce alla sua pronuncia, che contro la stessa poteva essere interposto

un appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), rispettivamente che contro

il solo giudizio in materia di spese e ripetibili poteva essere inoltrato un

reclamo (art. 110 e 319 lett. b n. 1 CPC).

6. La convenuta ha

impugnato l’intero giudizio pretorile, sia quello di merito sia quello in

materia di spese e ripetibili (e quindi non solo quest’ultimo ex art. 110 CPC),

con un atto denominato “reclamo”, specificando poi nella sua impugnativa

che l’atto da lei inoltrato era per l’appunto un “reclamo”, che essa era

la “reclamante”, che si applicavano gli “art. 319 e segg. CPC”, e

formulando la sua domanda di giudizio nel senso di chiedere che “il reclamo

è accolto …”. Essa, a pagina 1 e seguente del suo memoriale, ha spiegato che

ciò si giustificava siccome “il Pretore nel suo giudizio ha stabilito

arbitrariamente in fr. 230'000.- il “valore litigioso””, aggiungendo poi

che “come detto poco sopra,

non si può ragionevolmente sostenere che

la procedura in questione abbia un valore litigioso determinato, e men che meno

che quest’ultimo sia pari al presunto credito di fr. 230'000.- che CO 1

vanterebbe nei confronti della ricorrente” e che “si tratta in tutta

evidenza di una procedura sommaria senza alcun valore determinato”

rispettivamente “senza alcun valore litigioso”. In altre parole, ha

sostenuto che il valore litigioso sarebbe stato inferiore alla soglia

d’appellabilità di fr. 10'000.-.

7. La giustificazione

addotta dalla convenuta, e con ciò la sua scelta del mezzo di impugnazione del

reclamo, è del tutto errata.

La giurisprudenza

ha in effetti già avuto modo di stabilire che la controversia - come quella in

esame - di cui all’art. 958e cpv. 2 CO (già art. 697h cpv. 2 vCO), con cui il

creditore chiede in sostanza di aver accesso alla relazione sulla gestione,

alle relazioni di revisione e alla documentazione contabile della società, è da

considerarsi di natura patrimoniale (cfr. TF 4C.9/2003 del 4 aprile 2003

consid. 1.2, 4A_364/2017 del 28 febbraio 2018 consid. 1; cfr pure, per analogia,

TF 4C.7/2003 del 26 maggio 2003 consid. 1.3, 4C.234/2002 del 4 giugno 2003

consid. 2, 4A_36/2010 del 20 aprile 2010 consid. 1.1, 4A_646/2014 del 14 aprile

2015 consid. 1.1). Il fatto che il Pretore abbia poi ritenuto che nel caso di

specie il valore litigioso fosse superiore a fr. 10'000.- ed in particolare

potesse essere stimato in fr. 230'000.-, cioè nell’importo di cui l’istante si

era professato creditore nei confronti della convenuta (doc. D), non presta a

sua volta il fianco a critiche, anche perché quest’ultima non aveva provveduto

a contestare con la risposta di causa l’ammontare del valore litigioso

formulato dall’istante in quel senso con la sua istanza (p. 3) e comunque non

ha assolutamente spiegato, nemmeno in questa sede, per quale ragione si sarebbe

dovuto invece considerare un valore inferiore a fr. 10'000.-. Non va del resto

nemmeno scordato che la convenuta aveva un capitale sociale di fr. 100'000.-

(doc. B).

8. Stando così le cose,

visto che la convenuta, patrocinata da un avvocato professionista, ha scelto deliberatamente

(cfr. consid. 6) di inoltrare un mezzo di impugnazione errato (un reclamo anziché

un appello) e che, anche a fronte della pertinente indicazione fornita dal

Pretore nella sua decisione, la scelta del rimedio giuridico corretto era facilmente

riconoscibile, questa Camera non può far altro che dichiararlo inammissibile,

non ricorrendo le circostanze atte a eccezionalmente permetterne la conversione

in un appello (cfr. TF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.3, 5A_786/2020

del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.1, 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid.

4.1.2, secondo cui essa è ammissibile, se le condizioni di ricevibilità della

via di diritto corretta sono adempiute, se l’atto può essere convertito nella

sua interezza, se la conversione non pregiudica i diritti della controparte e

se l’errore non risulta da una scelta deliberata della parte patrocinata da un

avvocato di non seguire la via di diritto indicata in calce alla decisione o da

un suo errore grossolano; medesimo esito in II CCA 15 gennaio 2021 inc. n.

12.2020.65, 23 marzo 2021 inc. n. 12.2021.9).

9. Ne

consegue che il reclamo della convenuta dev’essere dichiarato irricevibile.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore

litigioso di fr. 230'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi

motivi,

richiamati la LTG e il RTar,

decide:

Fatti

I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è irricevibile.

Considerandi

II. Le

spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, che

rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili. Il maggiore anticipo

versato dalla reclamante verrà restituito.

III. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).