Lexipedia

Decisione

12.2021.67

Disdetta ordinaria del contratto di lavoro, pretesa di versamento delle sospensioni salariali concordate nell'ambito di un accordo sindacale volto a salvaguardare i posti di lavoro della ditta

2 settembre 2021Italiano25 min

dipendenze di AO 1, società attiva nell’ambito della produzione, lavorazione e commercializzazione

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.67

Lugano

2 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.24 della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 28

luglio 2017 da

AP

1 (I)

patrocinato da PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con

cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'282.59 oltre

interessi al 5% dal 1° marzo 2015 (domanda aumentata a fr. 13'167.36 con le

conclusioni);

domanda

avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e

che il Pretore con decisione 7 aprile 2021 ha respinto;

appellante

l’attore con appello 11 maggio 2021,

con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione e subordinatamente il suo annullamento e il rinvio della causa alla

Pretura per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione

dell’istruttoria, in entrambi i casi con protesta delle ripetibili;

mentre

la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 16 giugno 2021 ha postulato

la reiezione del gravame pure con protesta di ripetibili;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con

contratto di lavoro del 23 aprile 2008 (doc. 10), AP 1 è stato assunto alle

dipendenze di AO 1, società attiva nell’ambito della produzione, lavorazione e commercializzazione

di materie plastiche e affini (doc. B), in qualità di operaio turnista a tempo

indeterminato per un salario lordo mensile di fr. 3'200.- per 13 mensilità

oltre a una maggiorazione pari all’incirca al 25% a titolo di “supplemento

turni”.

B.

Nel

febbraio 2015, a seguito di una crisi aziendale, la società ha proposto ai

propri dipendenti una riduzione salariale del 26% mediante la firma di un addendum

al contratto di lavoro. Il malcontento che ne è derivato ha condotto dapprima a

uno sciopero e nel seguito all’avvio di trattative presso l’Ufficio cantonale

di conciliazione, con il coinvolgimento dei rappresentanti di AO 1 e del

sindacato __________. Da qui è scaturito l’accordo conciliativo del 19 giugno

2015 fra la datrice di lavoro e il sindacato, il quale prevedeva fra le altre

cose (temporaneamente e a dipendenza dell’andamento dell’azienda) la sospensione

lineare del salario dei dipendenti pari al 6,5%, la sospensione della

tredicesima e dei premi anzianità e la sospensione della trattenuta LPP con

effetto retroattivo al 1° marzo 2015 (doc. E, F, 2). Detto accordo è stato

sottoposto e accettato dal dipendente con scritto 8 luglio 2015 (doc. G, M e

5).

C.

Con scritto

28 luglio 2016 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con AP 1 per il 30

settembre 2016 dispensandolo dal prestare il suo lavoro per tutto il periodo di

preavviso (doc. H/17). Il termine di disdetta si è protratto sino al mese di ottobre

2016 a causa dell’inabilità lavorativa di quest’ultimo (doc. 8).

D.

Esperito il

tentativo di conciliazione e ottenuta l’autorizzazione ad agire il 27 aprile

2017 (doc. C), con petizione 28

luglio 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla

Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord,

postulando la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 12'282.59 al lordo degli oneri

sociali. In sostanza

l’attore, rimarcando che l’accordo conciliativo del 19 giugno 2015 e la conseguente accettazione delle

suesposte penalizzazioni salariali da parte dei dipendenti aveva lo scopo di

salvaguardare i posti di lavoro, ha osservato che il suo licenziamento,

pronunciato per motivi economici e in assenza di colpe da parte sua, ha

vanificato tale proposito e comportato il decadimento delle misure di sospensione.

Egli ha chiesto pertanto la corresponsione retroattiva delle remunerazioni sospese, e meglio fr. 7'000.- a titolo di

tredicesima, fr. 1'000.- per premi di anzianità, fr. 554.80 quale trattenuta

LPP e fr. 3'952.- quale quota di salario sospesa, oltre che fr. 442.79 a titolo

di lavoro straordinario derivante da un suo corretto conteggio sulla base

salariale “originaria” di fr. 3'200.-.

E.

Con osservazioni

25 settembre 2017

la convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando in sintesi che l’accordo

era volto a salvaguardare la sopravvivenza dell’azienda e i relativi posti di

lavoro e conseguentemente a evitare licenziamenti di natura economica/aziendale,

ma non proteggeva da un licenziamento per motivi imputabili al dipendente. E

meglio, la disdetta di cui trattasi era dovuta a un’insoddisfacente attitudine

della controparte, a un’insoddisfacente prestazione lavorativa e alle sue

soventi assenze per malattia. La convenuta ha pure contestato di dovere

all’attore alcunché a titolo di lavoro straordinario.

F.

Con replica 2

novembre 2017 e duplica 28 novembre 2017 le parti hanno ulteriormente

approfondito le proprie antitetiche posizioni. In particolare, l’attore ha

contestato i rimproveri mossi nei suoi confronti, rilevando altresì che la

malattia non può costituire un elemento a lui imputabile e che il suo

licenziamento aveva una motivazione economica. La convenuta da parte sua si è

riconfermata nelle proprie tesi.

G.

Esperita l’istruttoria

e prodotti gli allegati conclusivi scritti (nelle quali l’attore ha innalzato a

fr. 660.56 la posta relativa agli straordinari e pertanto a fr. 13'167.36 complessivi la sua

pretesa creditoria), con

decisione 7 aprile 2021 il Pretore ha respinto la petizione, condannando

l’attore a versare

alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili.

H.

Con atto di

appello 11 maggio 2021 l’attore si è aggravato contro il citato giudizio,

postulandone in via principale la riforma nel senso di accogliere la petizione,

e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo

giudice per un

nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell’istruttoria.

I.

Con risposta 16

giugno 2021 la convenuta ha invece postulato l’integrale reiezione dell’appello

e la conseguente conferma del giudizio di prima sede.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 maggio 2021 contro la decisione 7 aprile

2021, notificata l’8 aprile 2021, è tempestivo (tenuto conto delle ferie

giudiziarie pasquali), così come è tempestiva la risposta 16 giugno 2021

dell’appellata.

2.

Con l’appello

possono essere censurati l’errato accertamento dei fatti o l’errata

applicazione del diritto (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere le

ragioni di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura

dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al

giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’adduzione di nuovi

fatti e di nuovi mezzi di prova è subordinata all’adempimento dei presupposti

di cui all’art. 317 CPC anche nei procedimenti retti dalla massima inquisitoria

sociale ai sensi dell’art. 247 CPC (DTF 141 III 569, consid. 2.3.3; STF

4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 6). In altre parole, l’applicazione

analoga dell’art. 229 cpv. 3 CPC in seconda sede è esclusa.

3.

Con la decisione impugnata il

Pretore, osservato che per accordo contrattuale le parti possono limitare la

possibilità di disdetta, a condizione che tale accordo non comporti una

preclusione completa alla pronuncia di tale misura e non preveda limitazioni non

sorrette da ragioni oggettive, ha rilevato che con la sottoscrizione

dell’accordo del 19 giugno 2015, la datrice di lavoro si è essenzialmente

impegnata a non procedere a licenziamenti e riduzioni d’organico per fini

economici. Essa manteneva per contro il diritto di licenziare un proprio

lavoratore per altre cause. Ciò premesso, il primo giudice ha accertato che il

licenziamento dell’attore è da ricondurre, con verosimiglianza preponderante, a

un insieme di circostanze sorte a partire dal 2015 (all’incirca nel periodo

successivo allo sciopero) e non a mere ragioni economiche, nemmeno risultate verosimili.

Una prima circostanza riguarda l’atteggiamento svogliato e non interessato

mostrato dal dipendente, che pure reagiva in maniera scontrosa e infastidita

alle osservazioni e alle richieste dei suoi superiori e non svolgeva tutti i

compiti a lui assegnati (cfr. teste F__________, caposquadra dell’attore,

verbale del 20 giugno 2018, p. 5; teste A__________, capo reparto, verbale del

21.

agosto 2018, p. 2). Un secondo motivo di insoddisfazione della datrice di

lavoro derivava dalla mancata volontà di apprendimento del medesimo, il quale aveva

manifestato il suo disinteresse per la formazione di macchinista malgrado fosse

stato assunto quale assistente macchinista e la suddetta formazione

corrispondesse a una necessità aziendale esplicitata all’assunzione (teste C__________,

responsabile di stabilimento della convenuta, verbale del 12 novembre 2018, p.

2; teste G__________, direttore generale della convenuta, verbale del 20 giugno

2018, p. 3; teste F__________, verbale del 20 giugno 2018, p. 5). Pure da tenere

in considerazione erano i ritardi con cui l’attore si è più volte presentato

alla sua linea di produzione, differendo il cambio di turno e mostrando così un

atteggiamento scorretto nei confronti dei colleghi, ritardi che erano stati

anche oggetto dell’ammonimento scritto di cui al doc. 3 (teste F__________,

verbale del 20 giugno 2018, p. 5-6; teste C__________, verbale del 12 novembre

2018, p. 3) e che dopo quel momento parrebbero non essersi più ripresentati.

Infine il giudice di prima sede ha osservato che, pur non avendo il dipendente

una colpa per i suoi periodi di malattia, le sue lunghe assenze avevano causato

delle difficoltà organizzative alla datrice di lavoro ed erano incompatibili

con l’esigenza di garantire il funzionamento dei macchinari a ciclo continuo. Conseguentemente,

il Pretore ha respinto le tesi dell’attore e l’ipotesi che le rinunce salariali

accettate da quest’ultimo possano essere considerate decadute e da

corrispondere con effetto retroattivo.

4.

Con l’impugnativa,

l’appellante rimprovera dapprima al primo giudice di non aver correttamente

ripartito l’onere probatorio e di essersi erroneamente accontentato di ritenere

verosimile quanto addotto dalla convenuta. Sottolinea che è solo il dipendente,

e non il datore di lavoro, a beneficiare di un alleggerimento dell’onere

probatorio. In particolare, il giudice può presumere l’esistenza di una disdetta economica se il

lavoratore riesce a presentare degli indizi sufficienti a far apparire (a

livello di mera verosimiglianza) non realistiche le motivazioni avanzate dal

datore di lavoro, mentre spetta a quest’ultimo contrastare detti indizi con delle

prove.

5.

La censura non può essere

seguita. Ricordata la regola generale per cui chi vuol dedurre il suo diritto

da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (art. 8 CC)

e analogamente a quanto previsto in caso di disdetta abusiva (cfr. IICCA del 1°

ottobre 2015, inc. 12.2013.199, consid. 5), anche nella presente fattispecie

l’onere della prova circa la natura della disdetta incombeva al dipendente.

Certo, a fronte della difficoltà probatoria insita nella dimostrazione di una circostanza

soggettiva (motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta), la

verosimiglianza preponderante deve ritenersi sufficiente. Rimane comunque il

dipendente a dover dimostrare, con tale gradazione probatoria, che i reali

motivi della disdetta non corrispondono a quelli forniti dalla datrice di

lavoro, ritenuto che nella valutazione si dovrà anche tenere conto delle

spiegazioni e delle prove apportate dalla datrice di lavoro. Concludendo che le

circostanze addotte da quest’ultima risultavano dagli atti istruttori con

verosimiglianza preponderante e che esse non potevano essere smentite dalla

tesi attorea, nemmeno risultata verosimile, il giudice di primo grado non ha

pertanto violato l’art. 8 CC.

6.

Nel resto dell’impugnativa,

l’appellante torna a ribadire la propria tesi secondo cui la reale motivazione

della disdetta sarebbe prettamente economica e si porrebbe in contrasto con lo

scopo dell’accordo conciliativo raggiunto fra le parti sociali. Premesso che in

questa sede non è controverso che l’accordo aveva lo scopo di salvaguardare i

posti di lavoro dell’azienda e impedire licenziamenti di natura economica, ma

che esso non forniva una garanzia assoluta di mantenimento del proprio posto di

lavoro né ostacolava la possibilità di disdire un contratto per altre ragioni,

nel seguito della presente decisione si esamineranno le varie censure avanzate.

7.

L’appellante critica il

Pretore per essersi esclusivamente basato sulle testimonianze dei dipendenti

della convenuta trascurando il fatto che essi erano tenuti a salvaguardarne gli

interessi e che questo rapporto di vicinanza ne compromette l’attendibilità.

Oltretutto, G__________ era addirittura un organo di fatto della società

intervenuto in prima persona nel conflitto sociale, e non poteva pertanto essere

ascoltato quale teste, bensì solo in qualità di parte nella forma

dell’interrogatorio. Tutte le loro dichiarazioni non potevano pertanto bastare

a fondare la decisione impugnata, ritenuto oltretutto che l’attore in prima

sede si era opposto a tali mezzi di prova nell’ambito dell’udienza del 16

gennaio 2018. Vi sarebbero poi ulteriori elementi di inattendibilità dei testi.

Nello specifico, F__________ sarebbe caduto in contraddizione perché dopo aver

partecipato in prima linea allo sciopero e aver dichiarato che l’azienda,

tramite minacce di licenziamento, voleva imporre ai lavoratori l’accettazione

delle auspicate riduzioni salariali mediante sottoscrizione dell’addendum

(doc. N), in sede di audizione testimoniale ha invece osservato che in

occasione del suo personale colloquio non sarebbe mai stato posto di fronte

all’alternativa fra accettare la riduzione salariale o perdere il posto di

lavoro. Per quanto attiene invece agli altri collaboratori ascoltati dal primo

giudice, essi non avrebbero avuto una percezione diretta delle carenze

rimproverate all’attore e si sarebbero dunque limitati a riferire quanto

affermato da F__________ (“sentito dire”).

7.1

L’appellante ha ragione nel sottolineare che G__________, quale

organo della convenuta, avrebbe dovuto essere ascoltato nella forma

dell’interrogatorio, e che quanto da lui affermato ha dunque un limitato valore

probatorio. Parimenti si deve concordare sul fatto che le dichiarazioni di

testi vicini a una delle parti, ad esempio in virtù di un contratto d’impiego,

vanno apprezzate con prudenza. Nondimeno, ciò non pregiudica a priori la loro

rilevanza, dovendo piuttosto le medesime essere apprezzate alla luce di tutte

le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC). In particolare, il giudice

tiene conto dell’impressione che ha ricavato dal testimone e della qualità

delle sue dichiarazioni, segnatamente valutando se le stesse risultano

dettagliate, precise e concludenti oppure al contrario incerte, ambigue o

incoerenti. Determinante è anche esaminarne il contenuto alla luce delle

ulteriori risultanze istruttorie. Anche una testimonianza per sentito dire (di

principio considerata un “quasi-mezzo di prova”), può assurgere a indizio e

contribuire all’apprezzamento del valore probatorio di altri indizi o altri

mezzi di prova (IICCA del 21 aprile 2019, inc. 12.2017.133, consid. 4.1). Inoltre,

occorre considerare che nell’ambito delle controversie in materia di diritto

del lavoro, per valutare le prestazioni e il comportamento di un dipendente è

sovente indispensabile procedere all’audizione di superiori e colleghi, e

dunque di persone che hanno una vicinanza alla datrice di lavoro.

7.2

Come già evidenziato dall’appellante, nell’apprezzamento delle

prove testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al

momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. IICCA del 24 aprile 2020, inc. 12.2019.94,

consid. 3.1). Ciononostante, va precisato che in occasione del verbale del 16 gennaio 2018, l’attore ha lamentato una vicinanza

alla parte convenuta e un conseguente rischio di parzialità solo in relazione a

G__________. L’opposizione del medesimo ai testi F__________, A__________ e C__________

è stata invece unicamente motivata con l’asserita inutilità delle loro

audizioni.

7.3

Per quanto riguarda la presunta contraddizione di F__________, essa

non è stata esposta in modo sufficientemente concreto e dettagliato nel

gravame: l’appellante attribuisce al teste determinate affermazioni pronunciate

prima dell’avvio della causa giudiziaria, limitandosi però a rinviare al

documentario contenuto nella chiavetta USB di cui al doc. N, senza alcun

riferimento sufficientemente puntuale e specifico. Inoltre, posto che il

suddetto teste, anche dopo le trattative sindacali e il raggiungimento

dell’accordo conciliativo del 19 giugno 2015, ha mantenuto la sua adesione all’addendum

originariamente proposto dalla datrice di lavoro (verbale del 20 giugno 2018, p. 6-7), la questione non

attiene al tema focale della presente controversia, ovvero alle motivazioni

della disdetta. Sull’argomento, le affermazioni del teste sono congruenti con

quelle degli altri collaboratori della convenuta.

7.4

Quanto alla percezione dei fatti da parte delle persone ascoltate

dal primo giudice, la censura dell’appellante non può essere seguita, non

potendo le testimonianze di A__________ e C__________, rispettivamente

l’interrogatorio di G__________ essere qualificati come semplice “sentito

dire”. Corrisponde al vero che la persona con il rapporto di collaborazione più

intenso con l’attore, quale suo capo-squadra, era F__________. Tuttavia anche A__________,

quale capo-reparto, vi lavorava a stretto contatto, e ha potuto riferire di

episodi vissuti in prima persona, in occasione dei quali l’attore aveva reagito

in maniera infastidita a sue osservazioni o richieste (verbale 21 agosto 2018,

p. 2). Aggiungasi che il teste, malgrado non abbia personalmente costatato i

ritardi dell’attore, ne era al corrente alla luce delle svariate segnalazioni

giuntegli, e ha personalmente firmato l’ammonimento di cui al doc. 3 unitamente

a C__________. Quest’ultimo, quale responsabile di stabilimento per i settori

produzione, manutenzione e logistica, pur non avendo una percezione diretta

dell’operato del dipendente, era parimenti in grado di esprimersi sulla sua

attitudine lavorativa, essendosi personalmente occupato di ammonirlo (verbalmente

e per iscritto) in relazione ai suoi ritardi, avendo preso atto del suo rifiuto

a seguire la formazione richiestagli nonché avendo più volte ricevuto lamentele

da parte di F__________ e A__________ sul suo rendimento e atteggiamento

(verbale del 12 novembre 2018, p. 2-3). Anche G__________ soleva discutere con

i collaboratori sui problemi relativi all’azienda e al personale, e ha

personalmente partecipato, congiuntamente a C__________ e all’amministratore

delegato L__________, alle valutazioni che hanno condotto al licenziamento

dell’attore (verbale 20 giugno 2018, p. 3-4).

7.5

In sostanza, tutte le dichiarazioni delle persone summenzionate

possono e devono essere tenute in considerazione nell’esame della presente fattispecie,

tanto più che le stesse sono fra loro concordanti e lineari nel descrivere i

rimproveri mossi al dipendente. Nel seguito della presente decisione si

esamineranno, in funzione delle censure appellatorie, gli ulteriori elementi a

disposizione. Va tuttavia sin d’ora evidenziato che l’appellante non ha

contestato né la sua assente disponibilità a seguire la formazione di

macchinista malgrado ciò corrispondesse a una necessità aziendale, né ha

proposto mezzi di prova che possano smentire le summenzionate dichiarazioni

relative al suo rendimento e al suo atteggiamento sul posto di lavoro.

8.

Secondo l’appellante, le dichiarazioni dei testi sarebbero in

contrasto con gli atti di causa.

8.1

L’appellante non può tuttavia sostanziare questa argomentazione osservando

semplicemente che la lettera di

licenziamento non riporta alcuno dei motivi addotti nel seguito dalla datrice

di lavoro: tale scritto non contiene nessuna motivazione, e non può dunque

dimostrare alcunché.

8.2

Le svariate dichiarazioni di cui sopra non possono poi essere

smentite dalla sola affermazione dell’attore secondo cui, al momento del

licenziamento, G__________ avrebbe giustificato tale gesto con necessità di

organizzazione aziendale (verbale del 12 novembre 2018, p. 6), circostanza peraltro non figurante negli

scritti di prima sede. Anzi, l’attore aveva in tal contesto riconosciuto di non

avere chiesto alla datrice di lavoro quali fossero le motivazioni soggiacenti

la disdetta (cfr. osservazioni 25 settembre 2017, p. 5 e replica 2 novembre

2017, p. 6).

8.3

L’appellante osserva altresì che l’unico comportamento per cui ha

ricevuto un ammonimento attiene ai suoi ritardi, che comunque non si sono più

ripresentati dopo il suo rientro

al lavoro nell’aprile 2016 e non possono essere all’origine del licenziamento,

avvenuto mesi dopo, ritenuto oltretutto che l’ammonimento di cui al doc. 3 e

datato 17 novembre 2015 gli sarebbe stato consegnato solo il 7 aprile 2016 ai fini strumentali della disdetta.

Per gli altri comportamenti addebitatigli, fermamente contestati e mai

rimproveratigli mediante richiami o ammonimenti, non vi sarebbero conferme

negli atti.

La censura tuttavia non

convince. L’esistenza di previ ammonimenti e richiami è un requisito

regolarmente richiesto nel caso di un licenziamento in tronco, e non nel caso

di una disdetta ordinaria. Nella presente fattispecie, occorre piuttosto

esaminare se le tesi e le motivazioni avanzate dalla datrice di lavoro in

relazione all’insoddisfacente comportamento del dipendente abbiano trovato un

riscontro nell’istruttoria. Ciò è nel concreto avvenuto e non è smentito da

alcun ulteriore mezzo di prova. In particolare, l’appellante muove una censura

irricevibile per insufficiente motivazione e confronto con il giudizio pretorile

quando afferma che secondo alcuni testi (F__________ e A__________), egli

svolgeva i propri compiti (verbali del 20 giugno 2018 e del 21 agosto 2018): ciò

non dimostra nulla in relazione alla qualità del suo lavoro, alla sua

disponibilità e al suo atteggiamento, e non considera che i medesimi testi

hanno successivamente evidenziato un peggioramento delle sue prestazioni

lavorative a partire dal 2015, come già rilevato dal primo giudice e non

opportunamente contestato nell’impugnativa. I ritardi e le relative

segnalazioni (verbali e scritte) hanno pure trovato una conferma

nell’istruttoria (teste F__________ verbale del 20 giugno 2018, p. 5-6; teste A__________,

verbale 21 agosto 2018, p. 2), ritenuto che secondo quanto accertato dal

Pretore e non contestato in questa sede, l’ammonimento scritto 17 novembre 2015

(doc. 3) è stato notificato nell’aprile 2016 semplicemente poiché dal 17

novembre 2015, ovvero dal giorno successivo al colloquio ove il dipendente era

stato verbalmente redarguito, quest’ultimo era assente per malattia (v. anche

teste C__________, verbale del 12 novembre 2018, p. 2-3). Esso non può pertanto

essere ritenuto pretestuoso. Comunque sia, anche laddove l’appellante sostiene

che il teste V__________ avrebbe confermato un’asserita prassi della convenuta

di allestire ammonimenti pretestuosi allo scopo di porre fine ai contratti di

lavoro (eludendo così l’accordo conciliativo raggiunto), egli attribuisce al

teste delle parole che quest’ultimo non ha mai pronunciato: V__________ si è

limitato ad affermare che tra ottobre e novembre 2015, la convenuta aveva “staccato

nei confronti dei dipendenti medesimi un certo numero di ammonimenti” e che

per il sindacato ciò rappresentava una novità (verbale del 22 maggio 2018, p.

4). Malgrado i testi non abbiano riferito di ulteriori ritardi successivi al

rientro del dipendente dal periodo di malattia, ciò non significa che il

comportamento di quest’ultimo fosse divenuto soddisfacente, o che la

circostanza non potesse essere considerata dalla datrice di lavoro unitamente

alle altre problematiche.

8.4

In sintesi, nessuno degli elementi citati dall’appellante permette

di sovvertire le dichiarazioni dei testi e i relativi accertamenti pretorili.

9.

Con il gravame, l’appellante

rimprovera altresì al Pretore di avere considerato la sua malattia quale

ulteriore motivo di licenziamento malgrado avesse precedentemente e a ragione

evidenziato che la stessa non era a lui imputabile (ciò che neppure la

convenuta ha mai preteso). A suo dire, la sua inabilità lavorativa neppure può

essere correlata con la disdetta, pronunciata mesi dopo il suo rientro

nell’azienda. Inoltre, l’appellante sostiene che i suoi problemi di salute, di

natura depressiva, deriverebbero dal clima di lavoro, ritenuto che dopo lo

sciopero, la datrice di lavoro avrebbe iniziato ad assegnare mansioni più dure

e ad allestire ammonimenti, rispettivamente i capi-turno avrebbero modificato

il loro atteggiamento nei confronti dei dipendenti che avevano preteso

l’applicazione dell’accordo conciliativo invece che accettare la riduzione

salariale del 26% (cfr. il suo interrogatorio, verbale del 12 novembre 2018, p.

5-6 e l’edizione documenti rivolta a __________ SA).

L’argomentazione relativa al peggioramento del clima

di lavoro, all’assegnazione di mansioni più dure e all’origine dei problemi di

salute del dipendente non trova un riscontro nella documentazione prodotta in

edizione dall’assicurazione malattia (solo genericamente richiamata

dall’appellante senza alcun specifico riferimento), ma solo nell’interrogatorio

dell’attore. Peraltro, secondo quanto emerge dagli atti e contrariamente a

quanto preteso dall’appellante, egli si trovava in malattia già prima del

raggiungimento dell’accordo transattivo (cfr. le dichiarazioni di G__________ e

F__________, verbale del 20 giugno 2018, p. 2 e 7 e il doc. 11). Aggiungasi che

malgrado il dipendente non avesse colpe per la sua inabilità lavorativa,

rispettivamente malgrado l’art. 336 cpv. 1 lett. a CO qualifichi come abusiva

la disdetta data per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario (eccetto

che tali ragioni siano connesse con il rapporto di lavoro o pregiudichino in

modo essenziale la collaborazione nell’azienda), l’appellante non fonda le sue

pretese su tale costrutto giuridico. Nella presente controversia occorre

unicamente chiarire se il licenziamento dell’attore fosse fondato su motivi

economici invece che sulle motivazioni fornite dalla datrice di lavoro. Giusta

quanto riferito dai testi, evidenziato dal Pretore (consid. 8.2 dell’impugnata

decisione) e non contestato dall’appellante, le lunghe e frequenti assenze del dipendente

compromettevano l’operatività continua dei reparti produttivi dell’azienda (v.

anche teste C__________, verbale del 12 novembre 2018, p. 2). Che detta

circostanza possa aver giocato un ruolo nel licenziamento dell’attore, avvenuto

pochi mesi dopo il suo rientro nell’azienda, risulta in altre parole verosimile.

10.

L’appellante critica il

giudice di prima sede anche per non avergli consentito di dimostrare la natura

economica del licenziamento, considerato che la massima inquisitoria sociale e

la situazione delicata venutasi a creare all’interno dell’azienda gli avrebbero

imposto un accertamento più esteso della fattispecie. Nello specifico, il

Pretore avrebbe a torto respinto la sua richiesta di edizione rivolta alla

controparte, con cui le aveva chiesto la produzione di tutte le disdette

notificate ai propri dipendenti dopo la firma dell’accordo transattivo e di

tutti i contratti di assunzione del nuovo personale. A mente dell’appellante,

il primo giudice non poteva a priori escluderne la rilevanza e supporre che

tali documenti non contenessero elementi atti a chiarire la motivazione dei

licenziamenti. Detto mezzo di prova avrebbe potuto essere decisivo e dimostrare

che la datrice di lavoro ha attuato una sistematica opera di sostituzione dei

dipendenti che avevano partecipato allo sciopero e aderito all’accordo

conciliativo con del nuovo personale disposto ad accettare condizioni salariali

sfavorevoli, adducendo scuse pretestuose per nascondere la reale natura dei

licenziamenti e sottrarsi così alle promesse fatte, fra cui quella di

salvaguardare i posti di lavoro e di restituire in futuro quanto trattenuto per

superare la crisi (cfr. anche doc. L). Detta prassi sarebbe, a suo dire, stata

confermata dall’audizione di V__________.

Ora, dalle dichiarazioni dei rappresentanti di AO 1

contenute nella chiavetta USB di cui al doc. L, pronunciate nel primo periodo

del conflitto sociale, allorché l’unica proposta era quella contenuta nell’addendum

(riduzione salariale del 26%), non è possibile chiarire definitivamente se e in

che misura la società si sia successivamente impegnata, nell’ambito

dell’accordo conciliativo, a restituire in futuro i salari trattenuti (laddove

tale impegno non risulta dai doc. E, F, 2). Comunque sia, non è su questo

eventuale e controverso impegno che l’attore ha fondato la sua pretesa.

Piuttosto, egli ha sostenuto che il suo licenziamento, siccome di natura economica,

facesse decadere le sospensioni salariali concordate. Ad ogni modo, le prove agli

atti non dimostrano l’esistenza di una sistematica prassi di sostituzione del

personale. Il teste V__________ ha unicamente osservato che dopo il mese di giugno

2015.

alcuni collaboratori di AO 1 che avevano aderito all’accordo conciliativo sono

stati licenziati e sostituiti da nuovi collaboratori aventi un salario

decurtato del 26% come da proposta originaria della datrice di lavoro. Non si

sa se il teste si riferisse anche all’attore, né si conoscono i dettagli e il

contesto di tali licenziamenti. Visto il tenore della disdetta ricevuta da

quest’ultimo, è peraltro improbabile che quelle richieste in edizione

contenessero una motivazione, e ancora più inverosimile che, in tale caso, la

datrice di lavoro abbia indicato delle motivazioni economiche in palese

contrasto con gli accordi presi. E anche in tale assai remota ipotesi, non

sarebbe stato possibile inferire automaticamente che il licenziamento di un

altro o di altri dipendenti fosse fondato sulle stesse ragioni che hanno

condotto al licenziamento dell’attore. Ciò deve valere a maggior ragione alla

luce dei riscontri istruttori agli atti, che fanno propendere per le tesi della

convenuta e non supportano quelle dell’attore gravato dell’onere della prova.

In altre parole, l’apprezzamento anticipato effettuato dal giudice di primo

grado e che ha condotto alla reiezione del mezzo di prova richiesto (in quanto

inadatto a dimostrare la natura del licenziamento dell’attore in assenza di

ulteriori elementi) può essere qui confermato. Anche a tal riguardo il gravame è

pertanto destinato all’insuccesso.

11.

Per tutti questi motivi,

l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione

impugnata. Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non

vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili per

la procedura di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106

cpv. 1 CPC) e sono quantificate in fr. 1'500.- giusta l’art. 11 RTar (tenuto

conto anche delle spese e dell’IVA). Il valore litigioso della presente

controversia (fr. 13'167.36), determinante per un eventuale ricorso al

Tribunale federale, non raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74

cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

1. L’appello

11 maggio 2021 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

L’appellante rifonderà all’appellata fr. 1’500.- a titolo di ripetibili per la

procedura di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).