12.2021.67
Disdetta ordinaria del contratto di lavoro, pretesa di versamento delle sospensioni salariali concordate nell'ambito di un accordo sindacale volto a salvaguardare i posti di lavoro della ditta
2 settembre 2021Italiano25 min
dipendenze di AO 1, società attiva nell’ambito della produzione, lavorazione e commercializzazione
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.67
Lugano
2 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.24 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 28
luglio 2017 da
AP
1 (I)
patrocinato da PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con
cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'282.59 oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2015 (domanda aumentata a fr. 13'167.36 con le
conclusioni);
domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con decisione 7 aprile 2021 ha respinto;
appellante
l’attore con appello 11 maggio 2021,
con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione e subordinatamente il suo annullamento e il rinvio della causa alla
Pretura per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione
dell’istruttoria, in entrambi i casi con protesta delle ripetibili;
mentre
la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 16 giugno 2021 ha postulato
la reiezione del gravame pure con protesta di ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con
contratto di lavoro del 23 aprile 2008 (doc. 10), AP 1 è stato assunto alle
dipendenze di AO 1, società attiva nell’ambito della produzione, lavorazione e commercializzazione
di materie plastiche e affini (doc. B), in qualità di operaio turnista a tempo
indeterminato per un salario lordo mensile di fr. 3'200.- per 13 mensilità
oltre a una maggiorazione pari all’incirca al 25% a titolo di “supplemento
turni”.
B.
Nel
febbraio 2015, a seguito di una crisi aziendale, la società ha proposto ai
propri dipendenti una riduzione salariale del 26% mediante la firma di un addendum
al contratto di lavoro. Il malcontento che ne è derivato ha condotto dapprima a
uno sciopero e nel seguito all’avvio di trattative presso l’Ufficio cantonale
di conciliazione, con il coinvolgimento dei rappresentanti di AO 1 e del
sindacato __________. Da qui è scaturito l’accordo conciliativo del 19 giugno
2015 fra la datrice di lavoro e il sindacato, il quale prevedeva fra le altre
cose (temporaneamente e a dipendenza dell’andamento dell’azienda) la sospensione
lineare del salario dei dipendenti pari al 6,5%, la sospensione della
tredicesima e dei premi anzianità e la sospensione della trattenuta LPP con
effetto retroattivo al 1° marzo 2015 (doc. E, F, 2). Detto accordo è stato
sottoposto e accettato dal dipendente con scritto 8 luglio 2015 (doc. G, M e
5).
C.
Con scritto
28 luglio 2016 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con AP 1 per il 30
settembre 2016 dispensandolo dal prestare il suo lavoro per tutto il periodo di
preavviso (doc. H/17). Il termine di disdetta si è protratto sino al mese di ottobre
2016 a causa dell’inabilità lavorativa di quest’ultimo (doc. 8).
D.
Esperito il
tentativo di conciliazione e ottenuta l’autorizzazione ad agire il 27 aprile
2017 (doc. C), con petizione 28
luglio 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla
Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord,
postulando la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 12'282.59 al lordo degli oneri
sociali. In sostanza
l’attore, rimarcando che l’accordo conciliativo del 19 giugno 2015 e la conseguente accettazione delle
suesposte penalizzazioni salariali da parte dei dipendenti aveva lo scopo di
salvaguardare i posti di lavoro, ha osservato che il suo licenziamento,
pronunciato per motivi economici e in assenza di colpe da parte sua, ha
vanificato tale proposito e comportato il decadimento delle misure di sospensione.
Egli ha chiesto pertanto la corresponsione retroattiva delle remunerazioni sospese, e meglio fr. 7'000.- a titolo di
tredicesima, fr. 1'000.- per premi di anzianità, fr. 554.80 quale trattenuta
LPP e fr. 3'952.- quale quota di salario sospesa, oltre che fr. 442.79 a titolo
di lavoro straordinario derivante da un suo corretto conteggio sulla base
salariale “originaria” di fr. 3'200.-.
E.
Con osservazioni
25 settembre 2017
la convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando in sintesi che l’accordo
era volto a salvaguardare la sopravvivenza dell’azienda e i relativi posti di
lavoro e conseguentemente a evitare licenziamenti di natura economica/aziendale,
ma non proteggeva da un licenziamento per motivi imputabili al dipendente. E
meglio, la disdetta di cui trattasi era dovuta a un’insoddisfacente attitudine
della controparte, a un’insoddisfacente prestazione lavorativa e alle sue
soventi assenze per malattia. La convenuta ha pure contestato di dovere
all’attore alcunché a titolo di lavoro straordinario.
F.
Con replica 2
novembre 2017 e duplica 28 novembre 2017 le parti hanno ulteriormente
approfondito le proprie antitetiche posizioni. In particolare, l’attore ha
contestato i rimproveri mossi nei suoi confronti, rilevando altresì che la
malattia non può costituire un elemento a lui imputabile e che il suo
licenziamento aveva una motivazione economica. La convenuta da parte sua si è
riconfermata nelle proprie tesi.
G.
Esperita l’istruttoria
e prodotti gli allegati conclusivi scritti (nelle quali l’attore ha innalzato a
fr. 660.56 la posta relativa agli straordinari e pertanto a fr. 13'167.36 complessivi la sua
pretesa creditoria), con
decisione 7 aprile 2021 il Pretore ha respinto la petizione, condannando
l’attore a versare
alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili.
H.
Con atto di
appello 11 maggio 2021 l’attore si è aggravato contro il citato giudizio,
postulandone in via principale la riforma nel senso di accogliere la petizione,
e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo
giudice per un
nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell’istruttoria.
I.
Con risposta 16
giugno 2021 la convenuta ha invece postulato l’integrale reiezione dell’appello
e la conseguente conferma del giudizio di prima sede.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 maggio 2021 contro la decisione 7 aprile
2021, notificata l’8 aprile 2021, è tempestivo (tenuto conto delle ferie
giudiziarie pasquali), così come è tempestiva la risposta 16 giugno 2021
dell’appellata.
2.
Con l’appello
possono essere censurati l’errato accertamento dei fatti o l’errata
applicazione del diritto (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere le
ragioni di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311
cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura
dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al
giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’adduzione di nuovi
fatti e di nuovi mezzi di prova è subordinata all’adempimento dei presupposti
di cui all’art. 317 CPC anche nei procedimenti retti dalla massima inquisitoria
sociale ai sensi dell’art. 247 CPC (DTF 141 III 569, consid. 2.3.3; STF
4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 6). In altre parole, l’applicazione
analoga dell’art. 229 cpv. 3 CPC in seconda sede è esclusa.
3.
Con la decisione impugnata il
Pretore, osservato che per accordo contrattuale le parti possono limitare la
possibilità di disdetta, a condizione che tale accordo non comporti una
preclusione completa alla pronuncia di tale misura e non preveda limitazioni non
sorrette da ragioni oggettive, ha rilevato che con la sottoscrizione
dell’accordo del 19 giugno 2015, la datrice di lavoro si è essenzialmente
impegnata a non procedere a licenziamenti e riduzioni d’organico per fini
economici. Essa manteneva per contro il diritto di licenziare un proprio
lavoratore per altre cause. Ciò premesso, il primo giudice ha accertato che il
licenziamento dell’attore è da ricondurre, con verosimiglianza preponderante, a
un insieme di circostanze sorte a partire dal 2015 (all’incirca nel periodo
successivo allo sciopero) e non a mere ragioni economiche, nemmeno risultate verosimili.
Una prima circostanza riguarda l’atteggiamento svogliato e non interessato
mostrato dal dipendente, che pure reagiva in maniera scontrosa e infastidita
alle osservazioni e alle richieste dei suoi superiori e non svolgeva tutti i
compiti a lui assegnati (cfr. teste F__________, caposquadra dell’attore,
verbale del 20 giugno 2018, p. 5; teste A__________, capo reparto, verbale del
21.
agosto 2018, p. 2). Un secondo motivo di insoddisfazione della datrice di
lavoro derivava dalla mancata volontà di apprendimento del medesimo, il quale aveva
manifestato il suo disinteresse per la formazione di macchinista malgrado fosse
stato assunto quale assistente macchinista e la suddetta formazione
corrispondesse a una necessità aziendale esplicitata all’assunzione (teste C__________,
responsabile di stabilimento della convenuta, verbale del 12 novembre 2018, p.
2; teste G__________, direttore generale della convenuta, verbale del 20 giugno
2018, p. 3; teste F__________, verbale del 20 giugno 2018, p. 5). Pure da tenere
in considerazione erano i ritardi con cui l’attore si è più volte presentato
alla sua linea di produzione, differendo il cambio di turno e mostrando così un
atteggiamento scorretto nei confronti dei colleghi, ritardi che erano stati
anche oggetto dell’ammonimento scritto di cui al doc. 3 (teste F__________,
verbale del 20 giugno 2018, p. 5-6; teste C__________, verbale del 12 novembre
2018, p. 3) e che dopo quel momento parrebbero non essersi più ripresentati.
Infine il giudice di prima sede ha osservato che, pur non avendo il dipendente
una colpa per i suoi periodi di malattia, le sue lunghe assenze avevano causato
delle difficoltà organizzative alla datrice di lavoro ed erano incompatibili
con l’esigenza di garantire il funzionamento dei macchinari a ciclo continuo. Conseguentemente,
il Pretore ha respinto le tesi dell’attore e l’ipotesi che le rinunce salariali
accettate da quest’ultimo possano essere considerate decadute e da
corrispondere con effetto retroattivo.
4.
Con l’impugnativa,
l’appellante rimprovera dapprima al primo giudice di non aver correttamente
ripartito l’onere probatorio e di essersi erroneamente accontentato di ritenere
verosimile quanto addotto dalla convenuta. Sottolinea che è solo il dipendente,
e non il datore di lavoro, a beneficiare di un alleggerimento dell’onere
probatorio. In particolare, il giudice può presumere l’esistenza di una disdetta economica se il
lavoratore riesce a presentare degli indizi sufficienti a far apparire (a
livello di mera verosimiglianza) non realistiche le motivazioni avanzate dal
datore di lavoro, mentre spetta a quest’ultimo contrastare detti indizi con delle
prove.
5.
La censura non può essere
seguita. Ricordata la regola generale per cui chi vuol dedurre il suo diritto
da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (art. 8 CC)
e analogamente a quanto previsto in caso di disdetta abusiva (cfr. IICCA del 1°
ottobre 2015, inc. 12.2013.199, consid. 5), anche nella presente fattispecie
l’onere della prova circa la natura della disdetta incombeva al dipendente.
Certo, a fronte della difficoltà probatoria insita nella dimostrazione di una circostanza
soggettiva (motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta), la
verosimiglianza preponderante deve ritenersi sufficiente. Rimane comunque il
dipendente a dover dimostrare, con tale gradazione probatoria, che i reali
motivi della disdetta non corrispondono a quelli forniti dalla datrice di
lavoro, ritenuto che nella valutazione si dovrà anche tenere conto delle
spiegazioni e delle prove apportate dalla datrice di lavoro. Concludendo che le
circostanze addotte da quest’ultima risultavano dagli atti istruttori con
verosimiglianza preponderante e che esse non potevano essere smentite dalla
tesi attorea, nemmeno risultata verosimile, il giudice di primo grado non ha
pertanto violato l’art. 8 CC.
6.
Nel resto dell’impugnativa,
l’appellante torna a ribadire la propria tesi secondo cui la reale motivazione
della disdetta sarebbe prettamente economica e si porrebbe in contrasto con lo
scopo dell’accordo conciliativo raggiunto fra le parti sociali. Premesso che in
questa sede non è controverso che l’accordo aveva lo scopo di salvaguardare i
posti di lavoro dell’azienda e impedire licenziamenti di natura economica, ma
che esso non forniva una garanzia assoluta di mantenimento del proprio posto di
lavoro né ostacolava la possibilità di disdire un contratto per altre ragioni,
nel seguito della presente decisione si esamineranno le varie censure avanzate.
7.
L’appellante critica il
Pretore per essersi esclusivamente basato sulle testimonianze dei dipendenti
della convenuta trascurando il fatto che essi erano tenuti a salvaguardarne gli
interessi e che questo rapporto di vicinanza ne compromette l’attendibilità.
Oltretutto, G__________ era addirittura un organo di fatto della società
intervenuto in prima persona nel conflitto sociale, e non poteva pertanto essere
ascoltato quale teste, bensì solo in qualità di parte nella forma
dell’interrogatorio. Tutte le loro dichiarazioni non potevano pertanto bastare
a fondare la decisione impugnata, ritenuto oltretutto che l’attore in prima
sede si era opposto a tali mezzi di prova nell’ambito dell’udienza del 16
gennaio 2018. Vi sarebbero poi ulteriori elementi di inattendibilità dei testi.
Nello specifico, F__________ sarebbe caduto in contraddizione perché dopo aver
partecipato in prima linea allo sciopero e aver dichiarato che l’azienda,
tramite minacce di licenziamento, voleva imporre ai lavoratori l’accettazione
delle auspicate riduzioni salariali mediante sottoscrizione dell’addendum
(doc. N), in sede di audizione testimoniale ha invece osservato che in
occasione del suo personale colloquio non sarebbe mai stato posto di fronte
all’alternativa fra accettare la riduzione salariale o perdere il posto di
lavoro. Per quanto attiene invece agli altri collaboratori ascoltati dal primo
giudice, essi non avrebbero avuto una percezione diretta delle carenze
rimproverate all’attore e si sarebbero dunque limitati a riferire quanto
affermato da F__________ (“sentito dire”).
7.1
L’appellante ha ragione nel sottolineare che G__________, quale
organo della convenuta, avrebbe dovuto essere ascoltato nella forma
dell’interrogatorio, e che quanto da lui affermato ha dunque un limitato valore
probatorio. Parimenti si deve concordare sul fatto che le dichiarazioni di
testi vicini a una delle parti, ad esempio in virtù di un contratto d’impiego,
vanno apprezzate con prudenza. Nondimeno, ciò non pregiudica a priori la loro
rilevanza, dovendo piuttosto le medesime essere apprezzate alla luce di tutte
le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC). In particolare, il giudice
tiene conto dell’impressione che ha ricavato dal testimone e della qualità
delle sue dichiarazioni, segnatamente valutando se le stesse risultano
dettagliate, precise e concludenti oppure al contrario incerte, ambigue o
incoerenti. Determinante è anche esaminarne il contenuto alla luce delle
ulteriori risultanze istruttorie. Anche una testimonianza per sentito dire (di
principio considerata un “quasi-mezzo di prova”), può assurgere a indizio e
contribuire all’apprezzamento del valore probatorio di altri indizi o altri
mezzi di prova (IICCA del 21 aprile 2019, inc. 12.2017.133, consid. 4.1). Inoltre,
occorre considerare che nell’ambito delle controversie in materia di diritto
del lavoro, per valutare le prestazioni e il comportamento di un dipendente è
sovente indispensabile procedere all’audizione di superiori e colleghi, e
dunque di persone che hanno una vicinanza alla datrice di lavoro.
7.2
Come già evidenziato dall’appellante, nell’apprezzamento delle
prove testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al
momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. IICCA del 24 aprile 2020, inc. 12.2019.94,
consid. 3.1). Ciononostante, va precisato che in occasione del verbale del 16 gennaio 2018, l’attore ha lamentato una vicinanza
alla parte convenuta e un conseguente rischio di parzialità solo in relazione a
G__________. L’opposizione del medesimo ai testi F__________, A__________ e C__________
è stata invece unicamente motivata con l’asserita inutilità delle loro
audizioni.
7.3
Per quanto riguarda la presunta contraddizione di F__________, essa
non è stata esposta in modo sufficientemente concreto e dettagliato nel
gravame: l’appellante attribuisce al teste determinate affermazioni pronunciate
prima dell’avvio della causa giudiziaria, limitandosi però a rinviare al
documentario contenuto nella chiavetta USB di cui al doc. N, senza alcun
riferimento sufficientemente puntuale e specifico. Inoltre, posto che il
suddetto teste, anche dopo le trattative sindacali e il raggiungimento
dell’accordo conciliativo del 19 giugno 2015, ha mantenuto la sua adesione all’addendum
originariamente proposto dalla datrice di lavoro (verbale del 20 giugno 2018, p. 6-7), la questione non
attiene al tema focale della presente controversia, ovvero alle motivazioni
della disdetta. Sull’argomento, le affermazioni del teste sono congruenti con
quelle degli altri collaboratori della convenuta.
7.4
Quanto alla percezione dei fatti da parte delle persone ascoltate
dal primo giudice, la censura dell’appellante non può essere seguita, non
potendo le testimonianze di A__________ e C__________, rispettivamente
l’interrogatorio di G__________ essere qualificati come semplice “sentito
dire”. Corrisponde al vero che la persona con il rapporto di collaborazione più
intenso con l’attore, quale suo capo-squadra, era F__________. Tuttavia anche A__________,
quale capo-reparto, vi lavorava a stretto contatto, e ha potuto riferire di
episodi vissuti in prima persona, in occasione dei quali l’attore aveva reagito
in maniera infastidita a sue osservazioni o richieste (verbale 21 agosto 2018,
p. 2). Aggiungasi che il teste, malgrado non abbia personalmente costatato i
ritardi dell’attore, ne era al corrente alla luce delle svariate segnalazioni
giuntegli, e ha personalmente firmato l’ammonimento di cui al doc. 3 unitamente
a C__________. Quest’ultimo, quale responsabile di stabilimento per i settori
produzione, manutenzione e logistica, pur non avendo una percezione diretta
dell’operato del dipendente, era parimenti in grado di esprimersi sulla sua
attitudine lavorativa, essendosi personalmente occupato di ammonirlo (verbalmente
e per iscritto) in relazione ai suoi ritardi, avendo preso atto del suo rifiuto
a seguire la formazione richiestagli nonché avendo più volte ricevuto lamentele
da parte di F__________ e A__________ sul suo rendimento e atteggiamento
(verbale del 12 novembre 2018, p. 2-3). Anche G__________ soleva discutere con
i collaboratori sui problemi relativi all’azienda e al personale, e ha
personalmente partecipato, congiuntamente a C__________ e all’amministratore
delegato L__________, alle valutazioni che hanno condotto al licenziamento
dell’attore (verbale 20 giugno 2018, p. 3-4).
7.5
In sostanza, tutte le dichiarazioni delle persone summenzionate
possono e devono essere tenute in considerazione nell’esame della presente fattispecie,
tanto più che le stesse sono fra loro concordanti e lineari nel descrivere i
rimproveri mossi al dipendente. Nel seguito della presente decisione si
esamineranno, in funzione delle censure appellatorie, gli ulteriori elementi a
disposizione. Va tuttavia sin d’ora evidenziato che l’appellante non ha
contestato né la sua assente disponibilità a seguire la formazione di
macchinista malgrado ciò corrispondesse a una necessità aziendale, né ha
proposto mezzi di prova che possano smentire le summenzionate dichiarazioni
relative al suo rendimento e al suo atteggiamento sul posto di lavoro.
8.
Secondo l’appellante, le dichiarazioni dei testi sarebbero in
contrasto con gli atti di causa.
8.1
L’appellante non può tuttavia sostanziare questa argomentazione osservando
semplicemente che la lettera di
licenziamento non riporta alcuno dei motivi addotti nel seguito dalla datrice
di lavoro: tale scritto non contiene nessuna motivazione, e non può dunque
dimostrare alcunché.
8.2
Le svariate dichiarazioni di cui sopra non possono poi essere
smentite dalla sola affermazione dell’attore secondo cui, al momento del
licenziamento, G__________ avrebbe giustificato tale gesto con necessità di
organizzazione aziendale (verbale del 12 novembre 2018, p. 6), circostanza peraltro non figurante negli
scritti di prima sede. Anzi, l’attore aveva in tal contesto riconosciuto di non
avere chiesto alla datrice di lavoro quali fossero le motivazioni soggiacenti
la disdetta (cfr. osservazioni 25 settembre 2017, p. 5 e replica 2 novembre
2017, p. 6).
8.3
L’appellante osserva altresì che l’unico comportamento per cui ha
ricevuto un ammonimento attiene ai suoi ritardi, che comunque non si sono più
ripresentati dopo il suo rientro
al lavoro nell’aprile 2016 e non possono essere all’origine del licenziamento,
avvenuto mesi dopo, ritenuto oltretutto che l’ammonimento di cui al doc. 3 e
datato 17 novembre 2015 gli sarebbe stato consegnato solo il 7 aprile 2016 ai fini strumentali della disdetta.
Per gli altri comportamenti addebitatigli, fermamente contestati e mai
rimproveratigli mediante richiami o ammonimenti, non vi sarebbero conferme
negli atti.
La censura tuttavia non
convince. L’esistenza di previ ammonimenti e richiami è un requisito
regolarmente richiesto nel caso di un licenziamento in tronco, e non nel caso
di una disdetta ordinaria. Nella presente fattispecie, occorre piuttosto
esaminare se le tesi e le motivazioni avanzate dalla datrice di lavoro in
relazione all’insoddisfacente comportamento del dipendente abbiano trovato un
riscontro nell’istruttoria. Ciò è nel concreto avvenuto e non è smentito da
alcun ulteriore mezzo di prova. In particolare, l’appellante muove una censura
irricevibile per insufficiente motivazione e confronto con il giudizio pretorile
quando afferma che secondo alcuni testi (F__________ e A__________), egli
svolgeva i propri compiti (verbali del 20 giugno 2018 e del 21 agosto 2018): ciò
non dimostra nulla in relazione alla qualità del suo lavoro, alla sua
disponibilità e al suo atteggiamento, e non considera che i medesimi testi
hanno successivamente evidenziato un peggioramento delle sue prestazioni
lavorative a partire dal 2015, come già rilevato dal primo giudice e non
opportunamente contestato nell’impugnativa. I ritardi e le relative
segnalazioni (verbali e scritte) hanno pure trovato una conferma
nell’istruttoria (teste F__________ verbale del 20 giugno 2018, p. 5-6; teste A__________,
verbale 21 agosto 2018, p. 2), ritenuto che secondo quanto accertato dal
Pretore e non contestato in questa sede, l’ammonimento scritto 17 novembre 2015
(doc. 3) è stato notificato nell’aprile 2016 semplicemente poiché dal 17
novembre 2015, ovvero dal giorno successivo al colloquio ove il dipendente era
stato verbalmente redarguito, quest’ultimo era assente per malattia (v. anche
teste C__________, verbale del 12 novembre 2018, p. 2-3). Esso non può pertanto
essere ritenuto pretestuoso. Comunque sia, anche laddove l’appellante sostiene
che il teste V__________ avrebbe confermato un’asserita prassi della convenuta
di allestire ammonimenti pretestuosi allo scopo di porre fine ai contratti di
lavoro (eludendo così l’accordo conciliativo raggiunto), egli attribuisce al
teste delle parole che quest’ultimo non ha mai pronunciato: V__________ si è
limitato ad affermare che tra ottobre e novembre 2015, la convenuta aveva “staccato
nei confronti dei dipendenti medesimi un certo numero di ammonimenti” e che
per il sindacato ciò rappresentava una novità (verbale del 22 maggio 2018, p.
4). Malgrado i testi non abbiano riferito di ulteriori ritardi successivi al
rientro del dipendente dal periodo di malattia, ciò non significa che il
comportamento di quest’ultimo fosse divenuto soddisfacente, o che la
circostanza non potesse essere considerata dalla datrice di lavoro unitamente
alle altre problematiche.
8.4
In sintesi, nessuno degli elementi citati dall’appellante permette
di sovvertire le dichiarazioni dei testi e i relativi accertamenti pretorili.
9.
Con il gravame, l’appellante
rimprovera altresì al Pretore di avere considerato la sua malattia quale
ulteriore motivo di licenziamento malgrado avesse precedentemente e a ragione
evidenziato che la stessa non era a lui imputabile (ciò che neppure la
convenuta ha mai preteso). A suo dire, la sua inabilità lavorativa neppure può
essere correlata con la disdetta, pronunciata mesi dopo il suo rientro
nell’azienda. Inoltre, l’appellante sostiene che i suoi problemi di salute, di
natura depressiva, deriverebbero dal clima di lavoro, ritenuto che dopo lo
sciopero, la datrice di lavoro avrebbe iniziato ad assegnare mansioni più dure
e ad allestire ammonimenti, rispettivamente i capi-turno avrebbero modificato
il loro atteggiamento nei confronti dei dipendenti che avevano preteso
l’applicazione dell’accordo conciliativo invece che accettare la riduzione
salariale del 26% (cfr. il suo interrogatorio, verbale del 12 novembre 2018, p.
5-6 e l’edizione documenti rivolta a __________ SA).
L’argomentazione relativa al peggioramento del clima
di lavoro, all’assegnazione di mansioni più dure e all’origine dei problemi di
salute del dipendente non trova un riscontro nella documentazione prodotta in
edizione dall’assicurazione malattia (solo genericamente richiamata
dall’appellante senza alcun specifico riferimento), ma solo nell’interrogatorio
dell’attore. Peraltro, secondo quanto emerge dagli atti e contrariamente a
quanto preteso dall’appellante, egli si trovava in malattia già prima del
raggiungimento dell’accordo transattivo (cfr. le dichiarazioni di G__________ e
F__________, verbale del 20 giugno 2018, p. 2 e 7 e il doc. 11). Aggiungasi che
malgrado il dipendente non avesse colpe per la sua inabilità lavorativa,
rispettivamente malgrado l’art. 336 cpv. 1 lett. a CO qualifichi come abusiva
la disdetta data per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario (eccetto
che tali ragioni siano connesse con il rapporto di lavoro o pregiudichino in
modo essenziale la collaborazione nell’azienda), l’appellante non fonda le sue
pretese su tale costrutto giuridico. Nella presente controversia occorre
unicamente chiarire se il licenziamento dell’attore fosse fondato su motivi
economici invece che sulle motivazioni fornite dalla datrice di lavoro. Giusta
quanto riferito dai testi, evidenziato dal Pretore (consid. 8.2 dell’impugnata
decisione) e non contestato dall’appellante, le lunghe e frequenti assenze del dipendente
compromettevano l’operatività continua dei reparti produttivi dell’azienda (v.
anche teste C__________, verbale del 12 novembre 2018, p. 2). Che detta
circostanza possa aver giocato un ruolo nel licenziamento dell’attore, avvenuto
pochi mesi dopo il suo rientro nell’azienda, risulta in altre parole verosimile.
10.
L’appellante critica il
giudice di prima sede anche per non avergli consentito di dimostrare la natura
economica del licenziamento, considerato che la massima inquisitoria sociale e
la situazione delicata venutasi a creare all’interno dell’azienda gli avrebbero
imposto un accertamento più esteso della fattispecie. Nello specifico, il
Pretore avrebbe a torto respinto la sua richiesta di edizione rivolta alla
controparte, con cui le aveva chiesto la produzione di tutte le disdette
notificate ai propri dipendenti dopo la firma dell’accordo transattivo e di
tutti i contratti di assunzione del nuovo personale. A mente dell’appellante,
il primo giudice non poteva a priori escluderne la rilevanza e supporre che
tali documenti non contenessero elementi atti a chiarire la motivazione dei
licenziamenti. Detto mezzo di prova avrebbe potuto essere decisivo e dimostrare
che la datrice di lavoro ha attuato una sistematica opera di sostituzione dei
dipendenti che avevano partecipato allo sciopero e aderito all’accordo
conciliativo con del nuovo personale disposto ad accettare condizioni salariali
sfavorevoli, adducendo scuse pretestuose per nascondere la reale natura dei
licenziamenti e sottrarsi così alle promesse fatte, fra cui quella di
salvaguardare i posti di lavoro e di restituire in futuro quanto trattenuto per
superare la crisi (cfr. anche doc. L). Detta prassi sarebbe, a suo dire, stata
confermata dall’audizione di V__________.
Ora, dalle dichiarazioni dei rappresentanti di AO 1
contenute nella chiavetta USB di cui al doc. L, pronunciate nel primo periodo
del conflitto sociale, allorché l’unica proposta era quella contenuta nell’addendum
(riduzione salariale del 26%), non è possibile chiarire definitivamente se e in
che misura la società si sia successivamente impegnata, nell’ambito
dell’accordo conciliativo, a restituire in futuro i salari trattenuti (laddove
tale impegno non risulta dai doc. E, F, 2). Comunque sia, non è su questo
eventuale e controverso impegno che l’attore ha fondato la sua pretesa.
Piuttosto, egli ha sostenuto che il suo licenziamento, siccome di natura economica,
facesse decadere le sospensioni salariali concordate. Ad ogni modo, le prove agli
atti non dimostrano l’esistenza di una sistematica prassi di sostituzione del
personale. Il teste V__________ ha unicamente osservato che dopo il mese di giugno
2015.
alcuni collaboratori di AO 1 che avevano aderito all’accordo conciliativo sono
stati licenziati e sostituiti da nuovi collaboratori aventi un salario
decurtato del 26% come da proposta originaria della datrice di lavoro. Non si
sa se il teste si riferisse anche all’attore, né si conoscono i dettagli e il
contesto di tali licenziamenti. Visto il tenore della disdetta ricevuta da
quest’ultimo, è peraltro improbabile che quelle richieste in edizione
contenessero una motivazione, e ancora più inverosimile che, in tale caso, la
datrice di lavoro abbia indicato delle motivazioni economiche in palese
contrasto con gli accordi presi. E anche in tale assai remota ipotesi, non
sarebbe stato possibile inferire automaticamente che il licenziamento di un
altro o di altri dipendenti fosse fondato sulle stesse ragioni che hanno
condotto al licenziamento dell’attore. Ciò deve valere a maggior ragione alla
luce dei riscontri istruttori agli atti, che fanno propendere per le tesi della
convenuta e non supportano quelle dell’attore gravato dell’onere della prova.
In altre parole, l’apprezzamento anticipato effettuato dal giudice di primo
grado e che ha condotto alla reiezione del mezzo di prova richiesto (in quanto
inadatto a dimostrare la natura del licenziamento dell’attore in assenza di
ulteriori elementi) può essere qui confermato. Anche a tal riguardo il gravame è
pertanto destinato all’insuccesso.
11.
Per tutti questi motivi,
l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione
impugnata. Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non
vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili per
la procedura di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106
cpv. 1 CPC) e sono quantificate in fr. 1'500.- giusta l’art. 11 RTar (tenuto
conto anche delle spese e dell’IVA). Il valore litigioso della presente
controversia (fr. 13'167.36), determinante per un eventuale ricorso al
Tribunale federale, non raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74
cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
1. L’appello
11 maggio 2021 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
L’appellante rifonderà all’appellata fr. 1’500.- a titolo di ripetibili per la
procedura di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).