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Decisione

12.2021.69

Lavoro - abusività della disdetta notificata al lavoratore per avere partecipato a uno sciopero lecito

21 febbraio 2022Italiano27 min

l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per contro l'obbligo di esporre

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.69

Lugano

21 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2015.5 della Pretura del Distretto di

Riviera promossa con petizione 13 aprile 2015 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28'486.20 oltre

interessi al 5% dal 30 giugno 2014 a titolo di indennità per licenziamento

abusivo;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con sentenza 1° aprile 2021 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta

al versamento di fr. 10'955.70 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2014;

appellante la

convenuta con appello 11 maggio 2021 con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via

subordinata, di annullarla con rinvio degli atti al Pretore per nuova

decisione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e

secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 17

giugno 2021 l’attore postula la reiezione del gravame, protestando le spese

giudiziarie di appello;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO 1 è stato

assunto dal 1° novembre 2000 dalla società AP 1, attiva tra l’altro

nell’estrazione, lavorazione e posa di pietre naturali, inerti e minerali, nel “REPARTO

DI LAVORO Laboratorio – TURNI” (cfr. osservazioni di risposta, ad 3 pag. 2,

doc. 17). Il rapporto di lavoro era regolato dal Contratto collettivo di lavoro

del granito e delle pietre naturali (CCL–TI; doc. C), scaduto senza rinnovo il

31 dicembre 2011.

Il 7

febbraio 2013 la datrice di lavoro ha ammonito il lavoratore in merito alle

troppe assenze accumulate negli anni precedenti, alcune per motivi privati

ingiustificati, comunicandogli che queste non sarebbero più state tollerate

(doc. 18).

B. Con

decreto del Consiglio Federale del 15 gennaio 2013 una parte delle disposizioni

del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM;

cfr. doc. D) è stata dichiarata di obbligatorietà generale per il periodo dal

1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2015 anche per le imprese la cui attività era

caratterizzata dalla lavorazione della pietra e dall’attività di cava (doc. E).

C. Con

scritto 19 agosto 2013 AP 1, preso atto della risposta del Consiglio federale

al suo ricorso inoltrato il 6 febbraio 2013 contro l’assoggettamento

obbligatorio (doc. 24), ha comunicato alla Commissione Paritetica Cantonale

dell’Edilizia e del Genio Civile (in seguito: CPC) che avrebbe provveduto agli

aggiornamenti degli aumenti salariali imposti dal CNM, richiedendo nel contempo

il relativo rilascio delle certificazioni del rispetto del CNM (doc. 4). Con un

ulteriore scritto datato 8 ottobre 2013 (a cui ha fatto seguito quello dell’11

ottobre 2013 alla Commissione Paritetica Svizzera) AP 1 ha informato la CPC che

le condizioni imposte dal CNM le creavano problemi nella gestione del lavoro

rispetto al precedente CCL-TI, in particolare per quanto riguardava il lavoro a

turni e il divieto del lavoro al sabato, prospettando tre possibili soluzioni:

licenziare 7/8 persone, diminuire le ore settimanali di lavoro oppure

continuare a lavorare a turni e il sabato mattina “senza supplementi” (doc.

5 e 7).

Il 26 novembre 2013

la CPC ha emesso, sulla base della documentazione in suo possesso, la

dichiarazione necessaria per accedere alle commesse pubbliche (art. 39 RLCPubb)

attestante il rispetto delle disposizioni del CNM da parte di AP 1 (doc. 10).

Medesima dichiarazione le è stata rilasciata ogni tre mesi fino al 29 agosto

2014 (doc. 11 – 13).

D. Il 12

dicembre 2013 la AP 1 ha informato i suoi dipendenti di essere in attesa di una

risposta dalla Commissione paritetica svizzera “per quanto riguarda il

lavoro a turni” “per conoscere quali sono le condizioni di lavoro”,

anticipando che “non appena avremo risposta ci adegueremo” (doc. 8).

Stessa comunicazione è stata data il 13 marzo 2014 (doc. 9).

E. Il 10 maggio 2014 il

sindacato __________ ha convocato i dipendenti della AP 1 a un’assemblea “di

formazione” (doc. U) e il 5 giugno seguente ha segnalato alla

ditta, con copia alla CPC, di avere riscontrato delle inosservanze rispetto

all’applicazione del CNM, in particolare per quanto riguardava l’indennità di

pranzo, di sciolta (lavoro a turni a squadre), il lavoro notturno e gli

straordinari del sabato, chiedendole di regolarizzarle con effetto retroattivo

(doc. F - G).

F. Nel

frattempo i sindacati __________ e __________ hanno indetto per il 16 giugno

2014 uno sciopero cantonale per rivendicare il rispetto del CNM nel settore del

granito e della pietra naturale e contro la volontà delle ditte appartenenti

all’Associazione __________ di “escludere gli scalpellini dal nuovo CNM

(2016)” (doc. 14).

Il 10

giugno 2014 AP 1 ha comunicato per iscritto ai dipendenti che essa non faceva

parte della menzionata Associazione e che rispettava il CNM già da quando era stato

dichiarato di obbligatorietà generale sicché le rimostranze sindacali non la

riguardavano. Ricordato l’obbligo di rispettare la pace del lavoro previsto

dall’art. 7 CNM, essa ha preannunciato ai dipendenti che non avrebbe

considerato giustificata l’adesione allo sciopero e che, in caso di

partecipazione, vi sarebbero state delle conseguenze, quali possibili

procedimenti civili oppure penali (doc. 15).

G. Il 16 giugno 2014 AO

1 non si è presentato al lavoro e ha sottoscritto un’”attestazione di

presenza” allo sciopero (doc. L). Il 30 giugno 2014 AP 1 ha

intimato a lui e ad altri due dipendenti (v. II CCA inc. 12.2021.70/71) che

avevano partecipato allo sciopero la disdetta del contratto di lavoro con

effetto al 30 settembre 2014. Quale giustificazione del licenziamento la datrice

di lavoro ha indicato che “considerato le inosservanze della ns. azienda

sollevate dai sindacati, riguardo le disposizioni contrattuali imposte ai

lavoratori a turno, non ancora evase dalla CPC, ed i gravosi oneri cui saremmo

sottoposti, in particolare per questo tipo di orario, abbiamo deciso di ridurre

l’organico dei turni” (doc. I). Il dipendente, tramite il sindacato __________,

ha contestato la disdetta, ritenendola abusiva (doc. M).

H. Dal 1° luglio al 30

settembre 2014 AO 1 è risultato inabile al lavoro per malattia e con scritto 11

novembre 2014 ha comunicato a AP 1 di ritenere concluso il rapporto di lavoro

con effetto al 30 ottobre 2014 (doc. 19).

Fatti

I. Il 20

febbraio 2015 le ditte facenti capo al Gruppo AP 1, da una parte, e la CPC,

dall’altra, hanno sottoscritto un “Accordo” in merito alle indennità per

pranzo, al supplemento per lavoro a sciolte, alle indennità per lavoro notturno

a sciolte e al supplemento per il lavoro al sabato (doc. 21), a seguito del

quale la AP 1 ha provveduto al conguaglio di quanto dovuto ai dipendenti (doc.

22).

L. Con petizione 13

aprile 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Riviera, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 28'486.20 oltre

interessi e accessori a titolo di indennità per licenziamento abusivo (pari a 6

mesi di stipendio mensile lordo di fr. 4'747.70). In estrema sintesi l’attore

ha sostenuto l’abusività della disdetta, la quale, a suo dire, sarebbe avvenuta

quale ritorsione immediatamente dopo la sua partecipazione al legittimo

sciopero del 16 giugno 2014 organizzato dai sindacati contestualmente ai

conflitti sorti a seguito dell’applicazione del CNM al settore dell’estrazione

del granito.

M. Con risposta 3 giugno

2015 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, evidenziando di

essersi da subito conformata al CNM, come riconosciuto dalla CPC stessa.

L’applicazione del CNM l’avrebbe messa in grave difficoltà economica, tanto da

essere stata obbligata a ridurre l’organico, problematica da lei prospettata

alla CPC, cui avrebbe chiesto chiarimenti per risolvere la situazione e di cui

i dipendenti sarebbero stati informati. Lo sciopero del 16 giugno 2014 sarebbe

quindi illecito siccome non giustificato e non proporzionale: essa avrebbe

sempre rispettato i diritti dei lavoratori e le restanti problematiche relative

all’applicazione del CNM sarebbero state in fase di soluzione, poi

effettivamente trovata nel febbraio 2015 con saldo retroattivo di ogni pretesa

salariale dei dipendenti. La partecipazione dell’attore allo sciopero non

potrebbe quindi essere considerata quale legittimo esercizio di attività

sindacale. A ogni modo, essendo stata obbligata a licenziare diversi dipendenti

per motivi economici, la scelta sarebbe caduta sull’attore “a causa del suo

assenteismo”.

N. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 1° aprile 2021 qui impugnata, ha accolto la petizione e

condannato AP 1 al pagamento di fr. 10'955.70, oltre interessi al 5% dal 30

giugno 2014, quale indennità per licenziamento abusivo.

O. Con appello 11 maggio

2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione e, in via subordinata, di annullarla con rinvio degli

atti al Pretore per nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi. Con risposta 17 giugno 2021 l’attore si è opposto

integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione

1° aprile 2021 è stata recapitata l’8 aprile seguente (v. tracciamento

dell’invio agli atti), per cui l’appello 11 maggio 2021, tenuto conto delle

ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata

dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

2. Nella

decisione impugnata il Pretore, dopo avere esposto dottrina e giurisprudenza

sul tema della disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336 CO e sul relativo onere

della prova, ha innanzitutto accertato la validità e la tempestività della

contestazione della disdetta e della susseguente azione secondo l’art. 336b CO.

Il primo giudice ha concluso che la disdetta fosse effettivamente abusiva

siccome essa era stata significata all’attore subito dopo la sua partecipazione

allo sciopero del 16 giugno 2014 organizzato dai sindacati per rivendicare il

pieno rispetto del CNM anche da parte del settore dell’estrazione del granito.

Al riguardo ha in particolare ritenuto che anche nell’ipotesi in cui lo

sciopero non dovesse essere considerato giustificato nei confronti della

convenuta, a quel momento essa non aveva ancora adeguato i salari alle

disposizioni del CNM, di modo che la partecipazione dei dipendenti allo

sciopero poteva comunque essere vista come una rivendicazione di pretese

salariali e un legittimo esercizio di un’attività sindacale. Il licenziamento

appariva inoltre come la messa in atto della velata minaccia formulata dalla

datrice di lavoro ai dipendenti con lo scritto del 10 giugno precedente, in cui

essa ha comunicato che in caso di partecipazione allo sciopero ci sarebbero

state delle conseguenze. Il Pretore ha altresì considerato che le motivazioni

addotte dalla datrice di lavoro a sostegno del licenziamento, ovvero che le

difficoltà finanziarie derivanti dall’applicazione del CNM l’avrebbero

obbligata a ridurre l’organico, non avevano trovato riscontri oggettivi. Il

primo giudice, considerate le circostanze del caso di specie, ha infine

ritenuto adeguata un’indennità per licenziamento abusivo di due mensilità,

riconoscendo all’attore l’importo di fr. 10'955.70.

3. Con il gravame

l’appellante chiede in via subordinata l’annullamento della decisione e il

rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione, lamentando in vari punti una

violazione del suo diritto di essere sentito. AP 1 rimprovera in sostanza al

Pretore di non avere motivato la sua sentenza perché non ha tenuto conto, da

una parte, di tutta una serie di circostanze da lei addotte e dimostrate, da

cui emergerebbe che il licenziamento non sarebbe stato indotto dalla

partecipazione dell’appellato allo sciopero e, dall’altra, dei principi

giurisprudenziali del Tribunale federale in relazione al diritto di sciopero

dei lavoratori.

3.1 In ragione della sua natura

formale, la censura (che, se fondata, implica di principio l'annullamento della

decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito)

va trattata preliminarmente (sentenza del TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008,

consid. 6; DTF 127 V 431, consid. 3d).

3.2 Il diritto di ottenere una

decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art.

29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto

processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone in particolare

all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno

portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Il destinatario della

decisione e ogni interessato deve poterla comprendere e impugnare con

cognizione di causa e l'istanza di ricorso eventualmente adita

deve potere esercitare pienamente il suo controllo (DTF 139 IV 179

consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3). Per soddisfare tale

esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi che

l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per contro l'obbligo di esporre

e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti.

L'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti che sono stati

accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 142 II 154 consid. 4.2, con rinvii, 143 III 65 consid. 5.2).

3.3 Nel caso concreto la

doglianza ricorsuale riferita alle circostanze asseritamente non considerate

dal Pretore dev’essere respinta.

È in effetti

incontestabile che la motivazione della decisione pretorile riassunta al considerando

2 in merito al motivo determinante alla base della disdetta era chiara, precisa

ed esaustiva e permetteva alla convenuta di capire le ragioni di fatto e di

diritto che hanno indotto il primo giudice a ritenere che il licenziamento era

stato determinato dall’adesione dei dipendenti allo sciopero e non dalla

necessità di ridurre l’organico, come da lei invocato. Per quanto concerne

l’esame della liceità dello sciopero, è vero che il Pretore non ha verificato

se le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo fossero adempiute. Egli

ha nondimeno espressamente indicato i motivi (giusti o sbagliati che siano) per

cui ha riconosciuto la pretesa dell’attore nell’ipotesi in cui lo sciopero non

fosse giustificato (decisione impugnata, consid. 3), ciò che le ha permesso di

presentare il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa.

4. Il Pretore ha già

esposto dottrina e giurisprudenza in relazione alla disdetta abusiva ai sensi

dell’art. 336 CO, a cui si rinvia. Vale la pena sottolineare che il menzionato

articolo non definisce il concetto di disdetta abusiva, ma elenca alcuni motivi

che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la caratterizzano come

abusiva. Per costanti dottrina e giurisprudenza, questa

elencazione è esemplificativa e non esaustiva (Streiff/von

Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 3 ad art. 336 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n.

56 ad art. 336 CO; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, 4a ed., p. 320; DTF 136 III 513

consid. 2.3, 125 III 70 consid. 2a) e serve quindi a concretizzare il principio

generale della buona fede e del divieto d'abuso, offrendo i parametri di

valutazione di ogni altra fattispecie affinché senso e scopo della norma

vengano rispettati (DTF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 155 consid. 2.1). In

generale, per essere abusiva, la disdetta deve fondarsi su un motivo

riprovevole secondo i canoni sociali di valutazione,

ovvero nel senso di un abuso della libertà accordata alle parti (DTF 136

III 513 consid. 2.3). La giurisprudenza ammette che il giudice può presumere in

fatto l’esistenza di una disdetta abusiva, quando il lavoratore riesce a

presentare degli indizi sufficienti per fare apparire come non reale il motivo

invocato dal datore di lavoro (DTF 130 III 699 consid. 4.1 con riferimenti).

5. L’appellante

contesta innanzitutto gli accertamenti pretorili in merito al reale motivo alla

base della disdetta e ribadisce che la partecipazione dell’attore allo sciopero

non avrebbe avuto alcuna rilevanza sulla sua decisione di licenziarlo, la

stessa essendo da ricondurre alle difficoltà finanziarie per lei derivanti

dall’applicazione del CNM.

5.1 Al riguardo la convenuta ripete in sostanza le argomentazioni

esposte in prima sede a sostegno della sua tesi, limitandosi a proporre una sua

soggettiva valutazione delle risultanze istruttorie, senza spiegare i motivi di fatto e di

diritto per cui gli accertamenti pretorili, di senso opposto, sarebbero errati,

di modo che su questo punto l’appello si rileva finanche irricevibile per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

5.2 La

tesi dell’appellante è a ogni modo pure infondata, dall’istrut-toria essendo

emersi sufficienti e convergenti elementi da cui poter dedurre che il

licenziamento significato all’attore e ad altri due dipendenti il 30 giugno

2014 è la conseguenza delle loro rivendicazioni culminate con lo sciopero del 16

giugno 2014.

Come

giustamente rilevato dal primo giudice, la vicinanza temporale tra lo sciopero

e la disdetta costituisce un serio indizio a favore della natura ritorsiva del

licenziamento (cfr. al riguardo IICCA 20 febbraio 2017 inc. n. 12.2015.211

consid. 6.3 con riferimenti), a maggior ragione in concreto, posto che la

datrice di lavoro aveva comunicato ai suoi dipendenti sia oralmente durante una

riunione avvenuta pochi giorni prima del 10 giugno 2014 (deposizione __________

M__________ 4 giugno 2019, pag. 6) sia per iscritto (doc. 15), che un’eventuale

partecipazione allo sciopero (da lei ritenuto ingiustificato) non sarebbe stata

tollerata, riservandosi il diritto di procedere civilmente e penalmente, come

del resto poi avvenuto con i licenziamenti e la denuncia penale (doc. rich. I).

La convenuta nei giorni seguenti lo sciopero ha inoltre proceduto a interrogare

i dipendenti, tra cui il qui attore, ponendo loro precise domande su quanto

avvenuto il 16 giugno 2014 e su chi avesse indotto i dipendenti ad astenersi dal

lavoro (doc. 17): mal si comprende il motivo per cui la datrice di lavoro abbia

proceduto in tal senso se non per indagare in merito alle singole

responsabilità di quanto accaduto per poi mettere in atto quanto da lei

annunciato con lo scritto e durante l’incontro menzionati. In tali circostanze

spettava alla convenuta dimostrare che alla base del licenziamento vi fosse la

necessità di ridurre l’organico per far fronte alle asserite difficoltà

finanziarie per lei derivanti nel caso in cui avesse applicato le disposizioni

del CNM concernenti le indennità pasto, il supplemento per lavoro a sciolte,

l’indennità per lavoro notturno e per il lavoro al sabato, ciò che tuttavia non

è riuscita a fare, essendosi limitata a sostanziare genericamente tale assunto,

senza indicare gli esatti termini della problematica e senza spiegare perché

proprio il 30 giugno 2014 e solo nei confronti dell’attore e di altri due

dipendenti (e non invece di 7 o 8 lavoratori come da lei prospettato nel 2013,

doc. 5 e 7) era stato significato il licenziamento. Oltretutto a quel momento

la datrice di lavoro era ancora in attesa di risposte da parte della CPC e i

dipendenti continuavano a lavorare secondo il precedente schema di due turni

giornalieri e il sabato mattina, senza che venissero loro versati le indennità

e i supplementi previsti dal CNM. Lo stesso __________ M__________ ha del resto

dato atto che i licenziamenti sarebbero entrati in linea di conto solo se non

avessero più potuto lavorare a turni (deposizione 4 giugno 2019, pag. 5), a

dimostrazione che a fine giugno 2014 non vi era alcuna necessità di procedere

con la disdetta data all’attore per il motivo invocato dalla convenuta. A ciò

si aggiunga che dopo l’accordo sottoscritto con la CPC del febbraio 2015 la

datrice di lavoro non solo non ha proceduto a ulteriori licenziamenti per il

fatto di avere riconosciuto e versato le varie indennità previste dalle

disposizioni del CNM ma ha addirittura aumentato il personale oltre che i

lavori a turno (deposizione __________ M__________ 4 giugno 2019, pag. 7).

L’esigenza di ridurre il personale non risulta dunque essere stata il motivo

scatenante bensì un pretesto invocato per legittimare il licenziamento dei tre

dipendenti che durante il conflitto sociale si erano maggiormente profilati a

difesa del rispetto delle disposizioni del CNM (circostanza, quest’ultima,

confermata da __________ C__________, verbale 4 novembre 2015, pag. 10, __________

M__________, verbale 4 giugno 2019, pag. 3 e 4, e __________ F__________,

verbale 4 novembre 2015, pag. 6). Anche se così non fosse e si volesse seguire

la tesi dell’appellante, secondo cui la scelta di licenziare proprio quei tre

dipendenti sarebbe da ricondurre a loro manchevolezze, nulla cambia in

relazione al motivo determinante alla base della loro disdetta, ovvero la

partecipazione allo sciopero, ritenuto che il licenziamento di tutto il

personale che aveva aderito alla mobilitazione cantonale sarebbe stato poco

attuabile.

5.3 L’appellante

osserva infine che il fatto da lei allegato, secondo cui l’applicazione delle

disposizioni del CNM le avrebbe imposto di ridurre l’organico dei dipendenti

impiegati a turni per ragioni finanziarie, non doveva essere dimostrato stante

l’assenza di contestazione da parte dell’attore. Il rilievo è manifestamente

infondato. A fronte dell’assenza di informazioni da parte sua in merito

alle ragioni per cui l’applicazione delle disposizioni del CNM le avrebbe

causato degli oneri finanziari, la contestazione dell’attore della necessità di

ridurre l’organico (replica, ad 24 – 29) è senz’altro sufficiente (sull’onere

di allegazione e contestazione cfr. DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1).

5.4 Le

ulteriori considerazioni dell’appellante in merito al fatto che la presente

causa (e quelle parallele concernenti gli altri due dipendenti licenziati)

sarebbe stata intentata solo allo scopo di “screditare il Gruppo AP 1”

(appello, ad 55 – 57), in parte pure irricevibili siccome nuove (art. 317 cpv.

1 CPC), appaiono del tutto pretestuose oltre che infondate siccome smentite

dagli atti e prive di riscontri oggettivi. Le asserite dichiarazioni che i

testi avrebbero formulato durante la loro audizione, secondo cui sarebbero

stati convocati dal sindacato __________ “al fine di istruire i vari testi

in modo che attestassero che i tre ex dipendenti avevano partecipato allo

sciopero quali rappresentanti dei colleghi e che questa circostanza aveva

portato al licenziamento” (appello, ad 55), sono infatti il frutto di una

libera interpretazione dell’appellante di quanto da loro in realtà dichiarato,

ritenuto che ciò non emerge dai relativi verbali (testi __________ __________ __________

V__________, __________ F__________, __________ B__________ __________, verbale

4 novembre 2015, pag. 5, 6, 9).

5.5 In

tali circostanze se ne deve concludere che l’attore ha portato sufficienti

indizi per fare apparire come non reale il motivo invocato dalla datrice di

lavoro, secondo cui il licenziamento sarebbe stato determinato dalla necessità

di ridurre il personale impiegato a turni. La disdetta 30 giugno 2014 è stata

significata all’attore quale ritorsione per avere partecipato allo sciopero del

16 giugno 2014 indetto dai sindacati __________ e __________ allo scopo di

rivendicare il pieno rispetto delle disposizioni del CNM.

6. L’appellante

rimprovera nel seguito il Pretore per non avere esaminato la liceità dello

sciopero. A suo dire, la disdetta non potrebbe in ogni caso essere considerata

abusiva, posto che lo sciopero del 16 giugno 2014 era illecito.

6.1 Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale la partecipazione a uno sciopero lecito non è contraria al

contratto di lavoro; le obbligazioni principali a esso connesse rimangono

sospese. Se il datore di lavoro rescinde il contratto e lo sciopero costituisce

il motivo determinante della disdetta, questa è abusiva. L’adesione a uno

sciopero lecito costituisce un motivo di disdetta abusiva sui generis (DTF 125

III 277 consid. 3c). Lo sciopero, inteso quale rifiuto collettivo della

prestazione lavorativa dovuta, allo scopo di ottenere delle condizioni di

lavoro determinate da parte del datore di lavoro, è considerato lecito solo se

sono adempiute le seguenti condizioni: 1) esso deve riferirsi alle relazioni di

lavoro, 2) essere conforme al dovere di preservare la pace del lavoro, 3) deve

rispettare il principio della proporzionalità e 4) dev'essere supportato da

un'organizzazione di lavoratori avente la capacità di concludere un contratto

collettivo di lavoro (sentenza del TF 4A_64/2018 del 17 dicembre 2018 consid.

4.3 con numerosi riferimenti, DTF 125 III 277 consid. 3b, 132 III 122 consid.

4.4.1, 144 I 306 consid. 4.3.1).

6.2 Nel caso concreto è incontestato

che lo sciopero del 16 giugno 2014 è stato organizzato dai sindacati __________

e __________ e che concerneva le condizioni di lavoro derivanti

dall’assoggettamento al CNM nel settore dell’estrazione della pietra naturale e

del granito, di modo che le condizioni 1 e 4 menzionate al considerando precedente

sono adempiute. L’appellante ritiene tuttavia che lo sciopero del 16 giugno

2014 sia stato lesivo dell’obbligo di preservare la pace del lavoro e del

principio di proporzionalità.

In concreto l’istruttoria

ha permesso di accertare che lo sciopero del 16 giugno 2014 indetto a livello

cantonale dai sindacati __________ e __________ mirava al rispetto del CNM nel

settore del granito e della pietra naturale e al ripristino di un CCL cantonale

al momento in cui l’assoggettamento al CNM non fosse più stato obbligatorio (doc.

14, audizione __________ C__________, verbale 4 novembre 2015, pag. 10, __________

M__________, verbale 4 giugno 2019, pag. 2, 4). Le rivendicazioni sindacali

riguardavano la maggioranza delle ditte attive nel settore estrazione e

lavorazione della pietra naturale e del granito del Cantone, ritenuto che al

momento dello sciopero delle circa 40 imprese solo “4 o 5 rispettavano il

Contratto nazionale mantello“ (audizione __________ C__________, verbale 4

novembre 2015, pag. 10). Il conflitto sociale sfociato nello sciopero del 16

giugno 2014 era figlio di una situazione venutasi a creare alla scadenza del

CCL-TI nel settore del granito e delle pietre naturali, il 31 dicembre 2011

(doc. C), e della seguente opposizione da parte della maggioranza delle imprese

attive in questo settore all’assoggettamento obbligatorio al CNM. La decisione

del Consiglio Federale di modificare il campo di applicazione aziendale del

CNM, includendovi le imprese del settore dell’estrazione delle pietre naturali

e del granito e dichiarando di obbligatorietà generale numerose sue

disposizioni (doc. E), è stata da subito contestata dalla maggioranza delle

ditte e ha portato tra l’altro alla promozione di numerose azioni (decisione

del TF del 27 giugno 2019 inc. 4A_439/2018 che ha confermato il giudizio di

questa Camera del 18 giugno 2018 inc. n. 12.2016.209; sentenza

Considerandi

II CCA 21 dicembre 2020

inc. n. 12.2017.188 non ancora cresciuta in giudicato; decisione del CF del 26

luglio 2013, doc. 24). A fronte delle chiare disposizioni in merito all’assoggettamento

obbligatorio al CNM delle imprese del settore dell’estrazione del granito (al

proposito cfr. decisione del TF del 27 giugno 2019 inc. 4A_439/2018) e

dell’atteggiamento di rifiuto da parte di queste ultime, che fin da subito e

sistematicamente hanno in tutti i modi tentato di sottrarvisi, la mobilitazione

organizzata dai sindacati del 16 giugno 2014 (ovvero dopo oltre 15 mesi

dall’entrata in vigore del decreto del Consiglio Federale), che è durata un

giorno, è senz’altro rispettosa del principio di proporzionalità. In tale

contesto non si vede infatti a quale altro strumento di lotta collettiva si

sarebbe potuto fare capo affinché le imprese del settore del granito e della

pietra naturale rispettassero finalmente le disposizioni del CNM dichiarate di

obbligatorietà generale. Occorre altresì rilevare che anche la AP 1 ha fin da

subito manifestato un comportamento di rifiuto e totale chiusura in merito al

rispetto delle chiare disposizioni del CNM. Essa si è dapprima opposta al suo assoggettamento

(doc. 24) e successivamente, preso atto dell’esito negativo del suo ricorso al

Consiglio Federale, ha comunicato con scritto 8 ottobre 2013 alla CPC e pochi

giorni dopo, su indicazione di quest’ultima, alla CPSA, una problematica di

gestione dell’orario per quanto concerneva il lavoro a turni con particolare

riferimento al divieto di lavorare il sabato, evidenziando che “se non

riusciamo ad avere una deroga per il lavoro al sabato mattina, senza

supplementi per il sabato” avrebbe dovuto decidere se “eliminare

il lavoro a turni e licenziare 7/8 persone in esubero”, o “lavorare 5

giorni alla settimana 8 ore, pari a 40 ore settimanali…e in questo caso i ns.

operai non raggiungono il salario mensile precedentemente ricevuto” oppure,

nel caso di ottenimento della deroga, “continuare a lavorare come gli anni

trascorsi“ il sabato mattina (doc. 5, doc. 7). Senza avere ottenuto

risposta ai suoi scritti, AP 1 ha continuato a fare lavorare i suoi dipendenti

a turni, compreso il sabato mattina, senza versare le indennità e i supplementi

previsti dal CNM (audizione __________ M__________, verbale 4 giugno 2019, pag.

5, doc. 21). La stessa non ha dato seguito allo scritto 5 giugno 2014 del

sindacato __________, con il quale le sono state segnalate le inosservanze menzionate,

limitandosi a comunicare ai dipendenti di rispettare le disposizioni del CNM, e

che non avrebbe tollerato la partecipazione allo sciopero (doc. 15). AP 1, come

la quasi totalità delle imprese del settore dell’estrazione della pietra e del

granito del Canton Ticino, per oltre 15 mesi dalla dichiarazione di

obbligatorietà generale del CNM, malgrado il chiaro tenore delle disposizioni

del decreto federale, ha di fatto sempre manifestato il suo rifiuto a volersi

assoggettare alle disposizioni del CNM e un atteggiamento di totale chiusura

nei confronti delle legittime rivendicazioni mosse dai dipendenti e dai

sindacati, e questo anche se nel frattempo aveva adeguato le classi salariali. La

circostanza da lei addotta nel tentativo di giustificare il mancato rispetto

delle chiare disposizioni del CNM concernenti le indennità e i supplementi per

il lavoro a sciolte e al sabato, ossia di essere in attesa di risposte da parte

della CPC al suo scritto dell’8 ottobre 2013, non le soccorre ed è finanche

pretestuosa. Con tale scritto, infatti, essa ha sottoposto alla CPC una

questione di strategia aziendale, la cui scelta incombeva solo a lei e che

nulla aveva a che fare con l’applicazione o l’interpretazione delle chiare

disposizioni del CNM in merito alle indennità per il lavoro a sciolte, il

sabato o per la pausa pranzo, tanto che le stesse sono poi state riprese tali e

quali e senza alcuna modifica anche nell’accordo del febbraio 2015.

In tali circostanze la

mobilitazione del 16 giugno 2014 organizzata dai sindacati __________ e __________,

oltre che rispettosa del principio della proporzionalità, non ha violato la

pace del lavoro, la stessa non essendo stata in primo luogo rispettata dalla

maggioranza delle imprese di estrazione delle pietre naturali e del granito del

Canton Ticino, compresa l’appellante, che con il loro atteggiamento e le loro

azioni alla scadenza del CCL-TI hanno da subito dimostrato di rifiutare l’assoggettamento

obbligatorio al CNM.

7.

Ne discende che

l’appello presentato dalla convenuta deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Per il presente

giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro

con un valore litigioso inferiore a

fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Le ripetibili della

procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di

fr. 10'955.70, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse,

determinate in base all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno

opportunamente ridotte per tenere conto dei paralleli incarti (12.2021.70,

12.2021.71) dall’analogo contenuto e del relativo dispendio complessivo per la

trattazione delle procedure.

8.

Il valore di causa

non supera la soglia di fr. 15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF

per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 11 maggio

2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 1° aprile 2021 della Pretura del Distretto di Riviera, è

confermata.

2. Non si prelevano

spese processuali.

L’appellante è tenuta a rifondere alla controparte

fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).